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ACCADEMIA DELL’ASSICURAZIONE

ACCADEMIA DELLASSICURAZIONE. epoca pre-romana: concetto della mutualità; epoca romana: lactuarius; medioevo: garanzia delle merci (fornita da privati

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ACCADEMIA DELL’ASSICURAZIONE

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• epoca pre-romana: concetto della mutualità;

• epoca romana: l’actuarius;

• medioevo: garanzia delle merci (fornita da privati o da banchieri);

• 1424 a Genova nasce una società denominata “Compagnia”. Era una Società composta da privati che partecipavano con quote sia al rischio che agli utili;

• XVI secolo nascono tramite le banche le prime Assicurazioni sulla Vita e in Germania le prime Polizze incendio;

• agli inizi del 1600, con Lorenzo Tonti, nascono le prime Polizze a capitale differito.

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• 1680 nel caffè di Edward Lloyd, nasce la “Lloyd Corporaction”. Un’associazione di Assicuratori;

• 1681 a Venezia nasce la “Compagnia di Assicurazioni in Venezia” prima con capitale sociale costituito anche dai premi;

• 1700 a Venezia nascono le Polizze sulla “Libertà personale”;

• XVIII secolo le Assicurazioni hanno raggiunto la maturità e iniziano a sorgere in tutta Europa;

• 1912 lo Stato riconosce l’importanza sociale delle Assicurazioni e sorge l’INA (Istituto Nazionale delle Assicurazioni) Ente Pubblico fino a tre anni fa;

• 1923 viene istituita la vigilanza sulle Assicurazioni private tramite il Ministero dell’Industria.

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“Lo scopo dell’Assicurazione è fornire, all’Assicurato, la tutela contro il verificarsi di determinati eventi futuri e incerti che si rivelino economicamente sfavorevoli per l’Assicurato stesso”.

• futuro: è l’evento che ancora non si è verificato;

• l’incertezza: il verificarsi di un evento può riguardare:

- l’an: quando cioè non si sa se l’evento si verificherà o meno (incidente);

- il quando: se è ignoto il momento in cui l’evento stesso, pur certo, si

verificherà (es. morte);

- il quomodo: quando non si sa se l’evento si verificherà o meno in un

determinato modo (es. morte a seguito di infortunio);

• economicamente sfavorevole: da considerarsi l’evento che altera il rapporto tra bisogni e mezzi atti a soddisfarli o causando un nuovo bisogno o facendo diminuire i mezzi a disposizione.

Tale evento viene tecnicamente denominato“sinistro”.

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L’Assicurazione si attua attraverso la disposizione, da parte di altri, di ricchezza per far fronte ad un evento futuro, incerto e spesso economicamente sfavorevole.

Ciò può realizzarsi in due diversi modi:

• attraverso la mutualità pura cioè: l’associazione di più soggetti esposti ad identico rischio i quali concorrono tutti insieme disponendo, verso chi ne ha bisogno, la ricchezza. Questo avviene tramite un Fondo comune costituito dai singoli contributi, oppure ridividendosi pro-quota la somma necessaria per il risarcimento;

• mediante il trasferimento del rischio cioè: con l’accollo, da parte di terzi, del rischio tramite il pagamento di una somma di denaro (detta premio) da parte di chi teme il verificarsi del rischio.

Il moderno concetto di Assicurazione nasce dalla fusione di questi due sistemi in quanto consiste nel: raccogliere le somme necessarie per far fronte ad avvenimenti dannosi futuri od incerti mediante contributi versati dai soggetti che potrebbero essere danneggiati da tali eventi.

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• L’esistenza del rischio, inteso come la possibilità di verificarsi di un evento futuro e incerto;

• il trasferimento del rischio da un soggetto ad un altro;

• il trasferimento inerente alla frantumazione del rischio attraverso la mutualità;

• il trasferimento del rischio come azione autonoma altrimenti si avrebbe solo un effetto secondario di altre operazioni (di garanzia, associative ecc.).

Per ottenere tutto questo l’Assicurato deve versare all’Assicuratore la sua quota (premio) e la sua entità sarà determinata in base a:

• gravità del rischio: maggiori sono le possibilità che si verifichi, più alto sarà il costo dell’Assicurazione;

• compensabilità del rischio: la possibilità che lo stesso evento non si verifichi simultaneamente a tutti gli Assicurati (es. terremoto);

• copertura del rischio: è possibile coprire totalmente o parzialmente un rischio.

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L’Assicurazione si basa su un principio di solidarietà sociale e può essere di interesse collettivo. In questo caso sono assunte direttamente dallo Stato per i rischi riguardanti:

• la salute (art. 32 della Costituzione);

• la capacità lavorativa dei cittadini (art. 36 della Costituzione) tramite la creazione di enti pubblici (es. INPS e INAIL).

Quando invece, determinati rischi non toccano direttamente interessi collettivi, lo Stato lascia ai cittadini la libertà di provvedere autonomamente. In base al fatto che lo Stato assuma o meno la gestione di un rischio, possiamo distinguere due tipi di Assicurazione:

• Le Assicurazioni Sociali.

• Le Assicurazioni Private.

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L’aspetto basilare delle Assicurazioni sociali sta nel fatto che il rapporto e regolamentato dalla Legge e le peculiarità sono date:

• dalla mancanza dello scopo di lucro nell’Assicurazione;

• dalla separazione tra la persona dell’obbligato pagamento del premio (Assicurante) e quella dell’avente diritto alla prestazione dell’Assicurazione (Assicurato);

• dall’intervento dello Stato nelle prestazioni fornite dall’Assicuratore.

Nelle Assicurazioni Private il rapporto è regolamentato da un Contratto e le caratteristiche sono:

• hanno scopo di lucro;

• hanno funzione privata e non pubblica;

• sono tese a soddisfare interessi privati;

• hanno natura contrattuale e sono rette da disciplina privatistica.

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Nasce per garantire:

la personala persona

i benii beni

il patrimonioil patrimonio

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Art. 1882 Nozione L‘Assicurazione è il Contratto col quale l’Assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

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Art. 1321 Il Contratto Il Contratto è un accordo tra due parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico a carattere patrimoniale.

art. 1325: i (4) requisiti del Contratto:- accordo tra le parti;- causa;- oggetto;- forma.

Il Contratto assicurativo deve essere:- aleatorio;- corrispettivo;- per adesione.

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Art. 1888 Prova del Contratto Il Contratto di Assicurazione deve essere provato per iscritto (2725). L’Assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la Polizza di Assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L’Assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della Polizza ma, in tal caso, può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale (att. 187).

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A

A

A

A

AssicuratoreAssicuratore

ContraenteContraente

AssicuratoAssicurato

BeneficiarioBeneficiario

A

A

AA

A

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RENDITARENDITA

CAPITALECAPITALE

AssicuratoreAssicuratore

corresponsione dellacorresponsione dellasomma assicuratasomma assicurata

L’Assicuratore è L’Assicuratore è la Compagniala CompagniaLe prestazioni sono:Le prestazioni sono:

AA

A

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Artt. 1892 - 1893 Artt. 1892 - 1893 del Codice Civiledel Codice Civile

• annuoannuo• unicounico

ContraenteContraente

pagamento del premiopagamento del premio

dichiarazionidichiarazioni

E’ colui che stipulaE’ colui che stipulail Contrattoil ContrattoGli obblighi sono:Gli obblighi sono:

A

A

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• Visita medicaVisita medica• Accertamento Accertamento sanitariosanitario

• Attività professionaliAttività professionali• Attività sportiveAttività sportive• Stato di saluteStato di salute

AssicuratoAssicurato

dichiarazionidichiarazioni

eventuale disponibilità aeventuale disponibilità a

E’ la persona sullaE’ la persona sullacui vita è stipulatacui vita è stipulata

l’Assicurazionel’AssicurazioneGli obblighi sono:Gli obblighi sono:

A

A

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Altra personaAltra persona fisica e/o giuridicafisica e/o giuridica

L’AssicuratoL’Assicurato

BeneficiarioBeneficiario

Può esserePuò essere

E’ la persona designataE’ la persona designatadal Contraente a dal Contraente a

riscuotere le sommeriscuotere le sommeassicurateassicurate

A

A

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Le possibili combinazioniLe possibili combinazioni

ContraenteContraenteAssicuratoAssicurato

Atto di copertura a Atto di copertura a favore di un terzo.favore di un terzo.

Es: in caso di morte a Es: in caso di morte a favore della moglie.favore della moglie.

BeneficiarioBeneficiario

ContraenteContraenteAssicuratoAssicuratoBeneficiarioBeneficiario

Atto di copertura Atto di copertura a proprio favore.a proprio favore.

ContraenteContraenteAssicuratoAssicurato

BeneficiarioBeneficiario

Altro caso di atto di Altro caso di atto di copertura a favore di copertura a favore di terzi.terzi.

Es: il papà assicura la Es: il papà assicura la mamma a favore dei mamma a favore dei figli.figli.

EsempioEsempio

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I Contratti di Assicurazionesono regolati dal Codice Civile:

articoli 1882 - 1932

articoli 1919 – 1927

Riguardanti specificatamente le

Polizze Vita.

articoli 1904 – 1918

Riguardanti specificatamente le

Polizze Danni.

articoli 1928 – 1932

Riguardanti le Riassicurazioni e le Norme inderogabili.

articoli 1882 – 1903

Riguardanti in generale sia le Polizze

Vita che le Polizze Danni.

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Art. 1883 Esercizio delle Assicurazioni L’Impresa di Assicurazione non può essere esercitata che da un Istituto di Diritto Pubblico o da una Società per Azioni con l'osservanza delle norme stabilite dalle Leggi speciali. Art. 1884 Assicurazioni mutue

Le Assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialità del rapporto (2546 e seguenti).

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Art. 1886 Assicurazioni sociali Le Assicurazioni sociali sono disciplinate dalle Leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.

Art. 1887 Efficacia della Proposta La Proposta scritta, inviata all’Assicuratore, rimane ferma (1329) per il termine di quindici giorni. Trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della Proposta (1932). (Con il nuovo Codice delle Assicurazioni rimane in vigore fino a quando non diventa Contratto).

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Art. 1895 Inesistenza del rischio

Il Contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del Contratto.

Il rischio è l’elemento fondamentale di tutta l’Assicurazione.

Rischio

Mai esistitoArt. 1895

CessazioneArt. 1896

DiminuzioneArt. 1897

AggravamentoArt. 1898

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Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (1441 e seguenti) del Contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. All’Assicuratore decade (2964 e seguenti) il diritto d'impugnare il Contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L’Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’Assicurazione riguarda più persone o più cose, il Contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (1932).

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Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del Contratto ma, l’Assicuratore, può recedere dal Contratto stesso mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal Contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

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Art. 1899 Durata dell’Assicurazione

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del Contratto alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel Contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facoltà di recedere dal Contratto, con preavviso di sei mesi, che può darsi anche mediante raccomandata. Il Contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni (1932; att. 187).

NB Le norme del presente articolo non si applicano alle Assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti).

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Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal Contratto, l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il Contratto è risolto di diritto se l’Assicuratore, nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. L’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo si Assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

NB La presente norma non si applica alle Assicurazioni sulla vita.

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Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Non paga la prima rata

Contratto è concluso ma inefficace cioè nonproduce effetti.

Non paga le rate successive

Contratto è valido ma le garanziesono sospese dopo 15 giorni dallarata non pagata (aumentati a 30in caso di Polizze vita).

Contraente

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Art. 1913 Avviso all’Assicuratore in caso di sinistro

L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’Assicuratore o all’Agente autorizzato a concludere il Contratto, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l’Assicuratore o l’Agente autorizzato alla conclusione del Contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle Assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro 24 ore.

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Assicurazioni Ramo danni (artt. 1904 -1918)

Ramo danni = funzione indennitaria

Art. 1904 Interesse all’Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l’Assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno.Art. 1905 Limiti del risarcimento

L’Assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal Contratto, il danno sofferto dall’Assicurato in conseguenza del sinistro.L’Assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.

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Assicurazioni ramo danni (artt. 1904 -1918)

Art. 1908 Valore della cosa assicurata

Nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Valore della cosa assicurata

Valore più basso o sottoassicurazioneArt. 1907=

Valore più alto o sovrassicurazioneArt. 1909=

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Art. 1910 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più Assicurazioni presso diversi Assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le Assicurazioni a ciascun Assicuratore.Se l’Assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma di art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo Contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi Contratti. Se un Assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.

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Art. 1919 Assicurazione sulla vita propria o di un terzo L’Assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. L’Assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo Legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del Contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto (2725).

Assicurazioni ramo vita (artt. 1919 -1927)

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Art. 1920 Assicurazione a favore di un terzo E' valida l’Assicurazione sulla vita a favore di un terzo (1411 e seguenti). La designazione del Beneficiario può essere fatta nel Contratto di Assicurazione con successiva dichiarazione scritta comunicata all’Assicuratore o per testamento (587 e seguente, 649); essa e efficace anche se il Beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’Assicurazione (1411, 1923).

Assicurazioni ramo vita (artt. 1919 -1927)

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Art. 1921 Revoca del beneficio

La designazione del Beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia essere esercitata dagli eredi dopo la morte del Contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio (1411). Se il Contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del Contraente e la dichiarazione del Beneficiario devono essere comunicate per iscritto all’Assicuratore (att. 188).

Assicurazioni ramo vita (artt. 1919 -1927)

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Art. 1922 Decadenza dal beneficio La designazione del Beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il Beneficiario attenti alla vita dell’Assicurato (801). Se la designazione e irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'art. 800 (att. 188).

Art. 1925 Riscatto e Riduzione della polizza

Le Polizze di Assicurazione devono regolare i diritti di Riscatto e di Riduzione della somma assicurata, in modo tale che l’Assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di Riscatto o di Riduzione dell’Assicurazione.

Assicurazioni ramo vita (artt. 1919 -1927)

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Art. 1926 Cambiamento di professione dell’Assicurato I cambiamenti di professione o di attività dell’Assicurato non fanno cessare gli effetti dell’Assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del Contratto, l’Assicuratore non avrebbe consentito l’Assicurazione (1898). Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del Contratto, l’Assicuratore avrebbe consentito l’Assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito. Se l’Assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all’Assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del Contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio. Se l’Assicuratore dichiara di voler modificare il Contratto in uno dei due sensi su indicati, l’Assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la Proposta. Se l’Assicurato dichiara di non accettare, il Contratto e risoluto, salvo il diritto dell’Assicuratore al premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e salvo il diritto dell’Assicurato al riscatto.

Il silenzio dell’Assicurato vale come adesione alla Proposta dell’Assicuratore. Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata (att. 187).

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Art. 1927 Suicidio dell’Assicurato In caso di suicidio dell’Assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del Contratto, l’Assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario. L’Assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del Contratto per mancato pagamento dei premi (1901), non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione e cessata.

Assicurazioni ramo vita (artt. 1919 -1927)

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D. Lgs. 209 del 07/09/05 “Codice delle Assicurazioni Private”.

Capo II “Vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa”

art. 3 Finalità della Vigilanza: la vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle Imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle Imprese, degli Intermediari e degli altri operatori del settore Assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all’efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli Assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all’informazione ed alla protezione dei consumatori.

art. 4 Ministero delle Attività Produttive: il Ministero delle Attività Produttive,

adotta i provvedimenti nel presente codice nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinata dal Governo.

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D. Lgs. 209 del 07/09/05 “Codice delle Assicurazioni Private”

Capo II “Vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa”

art. 5 Autorità di Vigilanza ISVAP:

1. L’ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l’esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente Codice.

2. L’ISVAP adotta ogni tipo di Regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle Imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso tempo rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.

3. L’ISVAP effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore, per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l’elaborazione delle linee di politica assicurativa.

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Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.Collettivo.

L’ISVAP, istituito nel 1982, opera per garantire la stabilità del mercato e L’ISVAP, istituito nel 1982, opera per garantire la stabilità del mercato e delle Imprese di Assicurazione, nonché la trasparenza dei prodotti delle Imprese di Assicurazione, nonché la trasparenza dei prodotti nell’interesse degli Assicurati e degli utenti in generale.nell’interesse degli Assicurati e degli utenti in generale.

Vigila Vigila sulle Imprese nazionali e estere che esercitano attività di Assicurazione.sulle Imprese nazionali e estere che esercitano attività di Assicurazione.

Rilascia Rilascia autorizzazioni alle Imprese per l’esercizio dell’attività assicurativa.autorizzazioni alle Imprese per l’esercizio dell’attività assicurativa.

Emana Emana i provvedimenti utili o necessari alla tutela delle Imprese e degli utenti.i provvedimenti utili o necessari alla tutela delle Imprese e degli utenti.

Svolge Svolge attività di segnalazione e proposte nei confronti del Governo e del Parlamento attività di segnalazione e proposte nei confronti del Governo e del Parlamento nell’ambito delle proprie competenze.nell’ambito delle proprie competenze.

Compie Compie ispezioni e indagini presso le Imprese e gli Intermediari assicurativi.ispezioni e indagini presso le Imprese e gli Intermediari assicurativi.

Stabilisce Stabilisce le regole finalizzate a garantire la correttezza dei comportamenti degli le regole finalizzate a garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori nel rispetto delle norme.operatori nel rispetto delle norme.

Adotta Adotta sanzioni e misure repressive o ne propone l’adozione al Ministero delle Attività sanzioni e misure repressive o ne propone l’adozione al Ministero delle Attività Produttive.Produttive.

Esamina Esamina i reclami presentati dagli utenti e dai consumatori nei confronti delle Imprese i reclami presentati dagli utenti e dai consumatori nei confronti delle Imprese vigilate. vigilate.

Elabora Elabora studi e ricerche sul Mercato assicurativo nazionale e internazionale.studi e ricerche sul Mercato assicurativo nazionale e internazionale.

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Norme principali:

Circolare ISVAP 551/D del 1 marzo 2005

Propone di rendere i Contratti di Assicurazione trasparenti nei confronti dell’Assicurando.A partire dal 1 dicembre 2005 l’ISVAP dispone nuove norme in fase pre-contrattuale, contrattuale e post-vendita. Tali disposizioni devono essere assolte dagli Intermediari assicurativi compilando e/o consegnando i documenti predisposti dalla Compagnia.

Regolamento n° 5 del 16 Ottobre 2006

Istituisce il Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione e Riassicurazione, regola i requisiti per l’iscrizione, la formazione preventiva e quella continuativa, le regole di comportamento, i conflitti di interesse, l’informativa contrattuale e le sanzioni.

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Circolare ISVAP 551/D del 1 marzo 2005 -Questionario sull’adeguatezza

ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA ASSICURATIVA

L’ISVAP vuole che il comportamento delle Imprese di Assicurazione e degli Intermediari sia improntato alla massima DILIGENZA, CORRETTEZZA e TRASPARENZA nei confronti degli Assicurati.A conferma di tale comportamento richiede la compilazione di un Questionario sull’adeguatezza del Contratto assicurativo.Tale strumento si prefigge lo scopo, attraverso una serie di domande guidate, di raccogliere tutte le informazioni utili a comprendere le esigenze del Cliente e offrigli il prodotto più indicato.

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Circolare ISVAP 551/D del 1 marzo 2005 -

FASCICOLO INFORMATIVO, da consegnare prima o al momento della sottoscrizione della Proposta, comprendente:

1. Scheda sintetica2. Nota Informativa3. Condizioni di Assicurazione4. Glossario5. Modulo di Proposta

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Circolare ISVAP 551/D del 1 marzo 2005 -

1. Scheda Sintetica

Per i prodotti Vita, dovrà essere consegnata una scheda sintetica del prodotto prescelto, redatta secondo schemi predisposti dall’ISVAP:

• caratteristiche essenziali del Contratto;• garanzie;• eventuali rischi finanziari;• costi: esplicitazione del costo percentuale medio annuo che

indica di quanto si riduce, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del Contratto rispetto ad un’analoga operazione non gravata da costi;

• illustrazione dei dati storici di rendimento.

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Circolare ISVAP 551/D del 1 marzo 2005 -

2. Nota Informativa

Documento redatto secondo le disposizioni ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto:

• Informazioni sull’Impresa di Assicurazione.• Informazioni sulle prestazioni assicurate e sulle garanzie

offerte.• Informazioni sui rischi finanziari (per le unit linked).• Informazioni sui costi.• Altre informazioni sul Contratto (perfezionamento, recesso,

riscatto, riduzione, ecc).

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Circolare ISVAP 551/D del 1 marzo 2005 -

3. Condizioni di Assicurazione

L’insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione, sono le clausole di base che riguardano gli aspetti generali del Contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza e la durata. Possono essere integrate dalle Condizioni Particolari che hanno lo scopo di ampliare o diminuire le clausole previste dalle generali e le Condizioni Specifiche, che sono riferite a specifiche coperture assicurative.

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Circolare ISVAP 551/D del 1 marzo 2005 -

4. Glossario

E’ necessario fornire al Cliente un documento in cui vengano riportate tutte le definizioni dei termini tecnici inerenti il Contratto Assicurativo che si sta proponendo.

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Circolare ISVAP 551/D del 1 marzo 2005 -

5. Modulo di proposta

• Atto preliminare nel quale vengono indicati gli elementi distintivi del Contratto affinché l’Assicuratore possa valutare e conseguentemente accettare o meno la copertura del rischio proposto.

• L’Assicuratore deve comunicare per iscritto al Contraente, entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, l’accettazione della Proposta.

• Il Contraente ha la facoltà di revoca fino a quando non sarà perfezionata in Contratto.

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Circolare ISVAP 551/D del 1 marzo 2005 -

Progetto personalizzato

• Deve essere obbligatoriamente consegnato in forma personalizzata in base ai dati del Contraente/Assicurato, al più tardi al momento della conclusione del Contratto.

• Deve contenere lo sviluppo al tasso minimo garantito e uno sviluppo con un’ipotesi di rendimento della Gestione Separata pari al 3% lordo.

• Deve essere evidenziato che tale proiezione, elaborata al 3%, non costituisce impegno per la Compagnia.

• Deve contenere i valori di Riduzione e di Riscatto.

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Regolamento n° 5 del 16 Ottobre 2006 -art. 4: Registro degli Intermediari Assicurativi e

Riassicurativi.

1. E’ istituito presso l’ISVAP il Registro unico elettronico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi che hanno residenza e sede legale nel territorio della Repubblica Italiana.

2. Il Registro è suddiviso in 5 (cinque) sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell’art. 109 del decreto, gli Intermediari come di seguito indicato:- sezione A: Agenti;- sezione B: Mediatori;- sezione C: Produttori diretti;- sezione D: Banche, Intermediari finanziari, Sim e Poste Italiane SpA – Divisione servizi Bancoposta.- sezione E:

addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’Intermediario, iscritto nella sezione A, B o D, per i quali operano inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori

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Regolamento n° 5 del 16 Ottobre 2006 -art. 21: Iscrizione alla sezione E del Registro

Gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’Intermediario iscritto nelle sezioni A, b o D per il quale operano, […], ai fini dell’iscrizione […] devono:

• Essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 110 comma 1 del decreto: (godere dei diritti civili, non aver riportato condanna irrevocabile […] per delitto contro la pubblica amministrazione […], non essere dichiarata fallita […], non essere iscritto al ruolo dei Periti assicurativi.

• Non essere dei pubblici dipendenti […]

• Essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai Contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri previsti dall’art. 17, comma 2, […]

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Regolamento n° 5 del 16 Ottobre 2006 -

art. 17, comma 2:

La formazione professionale […] deve mirare al conseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità tecnico – operative e di comunicazione con la clientela. […] consiste in:

• Partecipazione nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda d’iscrizione, a corsi in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula.

• Ha come oggetto nozioni normative, tecniche, fiscali e economiche, concernenti la materia assicurativa […]

• E’ impartita da docenti specializzati […]

• Si conclude con lo svolgimento di un test di verifica […]

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Regolamento n° 5 del 16 Ottobre 2006 -

art. 38: Aggiornamento professionale

Gli Intermediari persone fisiche iscritte al Registro […], aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. A tal fine partecipano annualmente a corsi di formazione […] non inferiori a 30 ore di cui almeno 15 in aula. […]

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Regolamento n° 5 del 16 Ottobre 2006 -

art. 47: Regole di comportamento

Nello svolgimento dell’attività d’intermediazione […], gli Intermediari devono:

* comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti degli Assicurati;

* osservare le disposizioni legislative […]* acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze

assicurative e previdenziali dei Contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;

* agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti e degli Assicurati.

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Regolamento n° 5 del 16 Ottobre 2006 -

art. 48: Conflitti di interesse (estratto)

Consiste nell’evitare di fare operazioni che comportino pregiudizio agli interessi dei Contraenti e soprattutto in caso di:

a) modifiche contrattuali che non migliorino le condizioni nell’interesse dei Contraenti;

b) operazioni che non abbiano come fine il contenimento dei costi nei confronti del Contraente e non ottengano un risultato positivo in relazione agli obiettivi assicurativi;

c) effettuare con frequenza variazioni contrattuali non necessarie alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;

d) facciano operazioni che possano avvantaggiare alcuni Clienti a danno di altri.

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Regolamento n° 5 del 16 Ottobre 2006 -

art. 62: Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari (estratto)

Si dispone la radiazione in caso di:• […] svolgere attività di intermediazione per Imprese non

autorizzate o non abilitate ad operare nel territorio della Repubblica Italiana;

• contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale;

• contraffazione della firma del Contraente su modulistica contrattuale o altra documentazione […];

• mancata rimessa alle Imprese di somme percepite a titolo di premi assicurativi […]

• […] 6. […]7. comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna o

trasmissione di documenti, al Contraente o all’ISVAP, non rispondenti al vero;

8. […] 9. […]10. esercizio dell’attività di intermediazione per il tramite di

soggetti non iscritti al Registro […]

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1iC Accademia

Il piacere di un Il piacere di un viaggio, non è viaggio, non è

soltanto raggiungere soltanto raggiungere la sua meta, ma la sua meta, ma

viverlo e condividerlo viverlo e condividerlo insieme.insieme.

ARRIVEDERCI A SABATO PROSSIMO

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