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Gruppo Crédit Agricole S.A. Contratto di Creditor Protection a Premio Unico Mutui Privati Cariparma Il presente Fascicolo Informativo contenente: Nota Informativa; Condizioni di Assicurazione e Informativa sulla Privacy; Glossario; Facsimile della Dichiarazione di Adesione deve essere consegnato all’Assicurato prima della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA (aggiornamento al 2 aprile 2012)

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  • Gruppo Crdit Agricole S.A.

    Contratto di Creditor Protection a Premio Unico Mutui Privati Cariparma

    Il presente Fascicolo Informativo contenente:

    Nota Informativa;

    Condizioni di Assicurazione e Informativa sulla Privacy;

    Glossario;

    Facsimile della Dichiarazione di Adesione

    deve essere consegnato allAssicurato prima della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione.

    PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

    (aggiornamento al 2 aprile 2012)

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    NOTA INFORMATIVA_____________________________________________________________________ relativa alle polizze collettive N. 1018.10.18.96.01 (CACI Life Limited) e N. 1018.10.18.96.02 (CACI Non-Life Limited) denominate MUTUI PRIVATI CARIPARMA stipulate tra CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.p.A. e CACI (di seguito, la Polizza Convenzione).

    Si precisa che, ai fini di unadeguata rappresentazione delle caratteristiche della Polizza Convenzione, la presente Nota Informativa stata integrata per tener conto delle caratteristiche delle singole coperture ivi previste. In particolare, si precisa che (i) la presente Nota Informativa contiene informazioni in merito alle ulteriori coperture assicurative, diverse da quelle sulla vita, che vengono fornite in base alla convenzione di assicurazione stipulata tra le societ assicurative di seguito indicate e Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. e (ii) la copertura assicurativa relativa al caso morte prestata unicamente dalla societ CACI Life Ltd, mentre le altre coperture assicurative indicate nella presente Nota Informativa sono prestate unicamente dalla societ CACI-Non-Life-Ltd.

    La presente Nota Informativa redatta secondo lo schema predisposto dallISVAP con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita ed integrata in base a quanto previsto dagli schemi predisposti dallISVAP per i contratti di assicurazione dei rami danni, ma il suo contenuto non soggetto alla preventiva approvazione dellISVAP.

    LAssicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

    La Nota Informativa si articola in quattro sezioni: A. INFORMAZIONI SULLIMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SULLA POLIZZA CONVENZIONE A. INFORMAZIONI SULLIMPRESA DI ASSICURAZIONE

    CACI Life Limited e CACI Non-Life Limited sono entrambe societ di capitali costituite ai sensi del diritto irlandese e facenti parte del Gruppo francese Crdit Agricole S.A.. La societ capogruppo Crdit Agricole S.A..

    1. Informazioni generali

    Indirizzo della sede legale: Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino 2, Irlanda Indirizzo della Rappresentanza Generale per lItalia: Piazza Cavour, 2, 20121 Milano, Italia. Sito internet: www.ca-caci.it Telefono: +39 02 3661 7200 Fax:+39 02 3661 7224 E-mail: [email protected]

    CACI Life Ltd e CACI Non-Life Ltd (ciascuna la Societ) sono regolarmente autorizzate allesercizio dellattivit assicurativa, rispettivamente nel ramo vita I e nei rami danni, e sono soggette al controllo della Central Bank of Ireland. CACI Life Ltd autorizzata allesercizio dell attivit assicurativa nel ramo vita I in regime di stabilimento in Italia attraverso la sua Rappresentanza Generale per lItalia con Codice ISVAP Impresa n D882R, iscrizione allElenco delle Imprese operanti in Italia in regime di stabilimento n I.00082, a far data dal 18/01/2010, N. REA Mi-1936642. CACI Non-Life Ltd autorizzata allesercizio dell attivit assicurativa nei rami danni in regime di stabilimento in Italia attraverso la sua Rappresentanza Generale per lItalia con Codice ISVAP Impresa n D883R, iscrizione

    mailto:[email protected]

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    allElenco delle Imprese operanti in Italia in regime di stabilimento n I.00083 a far data dal 18/01/2010, N. REA Mi-1936641. CACI Life non investe il premio in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

    Al 31 Dicembre 2011 il patrimonio netto di CACI Life era pari ad 179.880.000 (di cui 138.234.000 costituiscono il capitale sociale ed 41.646.000 rappresentano il totale delle riserve patrimoniali);

    2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Societ

    Il patrimonio netto di CACI Non-Life era pari ad 128.295.000 (di cui 61.758.000 costituiscono il capitale sociale ed 66.537.000 rappresentano il totale riserve patrimoniali); Lindice di solvibilit - che rappresenta il rapporto tra lammontare del margine di solvibilit disponibile e lammontare del margine di solvibilit richiesto dalla normativa vigente - riferito alla gestione vita era pari al 217%, mentre lindice di solvibilit riferito alla gestione danni era pari al 315%. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

    3.1.Durata delle coperture assicurative 3. Prestazioni Assicurative e garanzie offerte

    Le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione hanno durata pari al periodo che intercorre tra la Data di Decorrenza e la data di scadenza del Contratto di Finanziamento, per una durata massima di 480 mesi. Si precisa che la sola copertura assicurativa per il caso di Perdita di Impiego prestata: (a) per la stessa durata del Contratto di Finanziamento, per i mutui di durata pari o inferiore a 10 anni; (b) per i primi 10 anni, per i mutui di durata superiore a 10 anni. Le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione cessano comunque di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (i) alla data di cessazione del Contratto di Finanziamento come ivi prevista; ovvero (ii) alla data di estinzione anticipata integrale o di accollo da parte di un terzo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento; (iii) al raggiungimento da parte dellAssicurato del 75esimo anno di et (limitatamente alla copertura assicurativa per il caso Perdita di Impiego, al raggiungimento del 65esimo anno di et); (iv) al pagamento del capitale assicurato a seguito di Indennizzo per Morte, Invalidit Totale Permanente e Malattia Grave. Si rinvia allart. 3 (Decorrenza e durata delle coperture assicurative) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3.2 Prestazioni Assicurative La Polizza Convenzione prevede le seguenti coperture assicurative:

    A) Copertura assicurativa per il caso Morte (operante per tutti gli Assicurati) Coperture assicurative - Pacchetto Solo Vita:

    A) Copertura assicurativa per il caso Morte (operante per tutti gli Assicurati); Coperture assicurative - Pacchetto Multirischi:

    B) Copertura assicurativa per il caso Invalidit Totale Permanente da Infortunio (operante per tutti gli Assicurati); C) Copertura assicurativa per il caso Malattia Grave (operante per coloro che, al momento del verificarsi dellevento assicurato, siano Non Lavoratori); D) Copertura assicurativa per il caso Inabilit Temporanea Totale da Infortunio e Malattia (operante per coloro che, al momento del verificarsi dellevento assicurato, siano Lavoratori Dipendenti di Ente Pubblico o Lavoratori Autonomi); E) Copertura assicurativa per il caso Perdita di Impiego (operante per coloro che, al momento del verificarsi dellevento assicurato, siano Lavoratori Dipendenti di Ente Privato). Scelta e operativit delle coperture assicurative Se nella Dichiarazione di Adesione stata indicata ladesione al Pacchetto Solo Vita A), la copertura assicurativa prestata da CACI Life.

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    Se nella Dichiarazione di Adesione stata indicata ladesione al Pacchetto Multirischi A), B), C), D) e E), la copertura assicurativa A) prestata da CACI Life e le coperture assicurative B), C), D), e E) sono prestate da CACI Non-Life. Le coperture assicurative per il rischio Malattia Grave, Inabilit Temporanea Totale da Infortunio e Malattia, Perdita di Impiego sono operanti in alternativa tra loro in base allattivit professionale svolta dallAssicurato al momento del Sinistro.

    Si richiama lattenzione del Contraente e dellAssicurato sulla necessit di leggere attentamente la Dichiarazione di Adesione, con particolare attenzione alle avvertenze di carattere sanitario ivi contenute.

    Descrizione della prestazioni assicurative per ciascuna copertura Di seguito sono descritte le prestazioni assicurative relative a ciascuna copertura. A) Copertura assicurativa per il caso Morte (operante per tutti gli Assicurati): In caso di Morte dellAssicurato intervenuta durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, la Societ si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari al Debito Residuo, moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione ivi riportato e limporto dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario, dal quale sar dedotto (in quanto non indennizzabile ai sensi della Polizza Convenzione) lammontare delle rate scadute e non pagate alla data del Sinistro e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse. Avvertenza

    : La presente copertura assicurativa soggetta a particolari limitazioni ed esclusioni. In particolare, lIndennizzo non potr eccedere il massimale di Euro 2.600.000,00. Si rinvia allart. 6 (Limiti di Indennizzo), allart. 25 (Indennizzo per il caso Morte) e allart. 26 (Esclusioni per il caso Morte) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.

    B) Copertura assicurativa per il caso Invalidit Totale Permanente da Infortunio (operante per tutti gli Assicurati): In caso di Invalidit Totale Permanente dellAssicurato derivante da Infortunio di grado non inferiore al 60%, intervenuta durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa e accertata secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30/6/65 n1124 e successive modificazioni ed integrazioni, la Societ si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari al Debito Residuo moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione ivi riportato e limporto dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario, dal quale sar dedotto (in quanto non indennizzabile ai sensi della Polizza Convenzione) lammontare delle rate scadute e non pagate alla data del Sinistro e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse. Avvertenza:

    La presente copertura assicurativa soggetta a particolari limitazioni ed esclusioni. In particolare, lIndennizzo non potr eccedere il massimale di Euro 2.600.000,00. Si rinvia allart. 6 (Limiti di Indennizzo), all art. 30 (Indennizzo per il caso Invalidit Totale Permanente da Infortunio) e allart.31 (Esclusioni per il caso Invalidit Totale Permanente da Infortunio) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.

    C) Copertura assicurativa per il caso Malattia Grave (operante per coloro che, al momento del verificarsi dellevento assicurato, siano Non Lavoratori): In caso di Malattia Grave dellAssicurato intervenuta durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, la Societ si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari al Debito Residuo moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione ivi riportato e limporto dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario, dal quale sar dedotto (in quanto non indennizzabile ai sensi della Polizza Convenzione) lammontare delle rate scadute e non pagate alla data del Sinistro e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.Avvertenza: La presente copertura assicurativa soggetta a particolari limitazioni ed esclusioni. In particolare, la presente copertura assicurativa soggetta ad un Periodo di Carenza di 90 giorni. LIndennizzo non

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    potr eccedere il massimale di Euro 2.600.000,00. Si rinvia allart. 6 (Limiti di Indennizzo), allart. 34 (Indennizzo per il caso Malattia Grave) e allart. 35 (Esclusioni per il caso Malattia Grave) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio. Il momento in cui si verifica il Sinistro coincide con il momento in cui la Malattia Grave viene medicalmente accertata. D) Copertura assicurativa per il caso Inabilit Temporanea Totale da Infortunio e Malattia (operante per coloro che, al momento del verificarsi dellevento assicurato, siano Lavoratori Dipendenti di Ente Pubblico o Lavoratori Autonomi): Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, si verifichi un Infortunio o una Malattia dai quali derivi per lAssicurato unInabilit Temporanea Totale medicalmente accertata a svolgere la propria attivit lavorativa, la Societ si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorsi 60 giorni di Franchigia Assoluta per ogni periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro e nei termini previsti dalla Polizza Convenzione, una somma pari allammontare delle Rate Mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sar pari al rapporto tra la somma delle rate dellanno e 12) in scadenza durante tale periodo, moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione ivi riportato e limporto dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario. Avvertenza

    : La presente copertura assicurativa soggetta a particolari limitazioni ed esclusioni. In particolare, previsto un periodo di Franchigia Assoluta di 60 giorni. LIndennizzo non potr eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale di Euro 2.000,00. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Societ obbligata ad effettuare di n. 12 Indennizzi mensili per lo stesso Sinistro e di n.36 Indennizzi mensili per lintera durata della copertura assicurativa. Si rinvia allart. 6 (Limiti di Indennizzo), allart. 38 (Indennizzo per il caso Inabilit Temporanea Totale da Infortunio e Malattia) e allart.39 (Esclusioni per il caso Inabilit Temporanea Totale da Infortunio e Malattia) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.

    E) Copertura assicurativa per il caso Perdita di Impiego (operante per coloro che, al momento del verificarsi dellevento assicurato, siano Lavoratori Dipendenti di Ente Privato): Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, si verifichi un Sinistro dal quale derivi la Perdita di Impiego dellAssicurato, la Societ si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorsi 60 giorni di Franchigia Assoluta, per ogni periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro e nei termini previsti dalla Polizza Convenzione, una somma pari allammontare delle Rate Mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sar pari al rapporto tra la somma delle rate dellanno e 12) in scadenza durante tale periodo, moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione ivi riportato e limporto dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario. In particolare, tale copertura prestata: (i) per la stessa durata del Contratto di Finanziamento, per i mutui di durata pari o inferiore a 10 anni; (ii) per i primi 10 anni, per i mutui di durata superiore a 10 anni. Avvertenza

    : La presente copertura assicurativa soggetta a particolari limitazioni ed esclusioni. In particolare, la presente copertura assicurativa soggetta ad un Periodo di Carenza di 90 giorni. E altres previsto un periodo di Franchigia Assoluta di 60 giorni. LIndennizzo non potr eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale di Euro 2.000,00. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Societ obbligata ad effettuare di n. 24 Indennizzi mensili per lintera durata della copertura assicurativa. Si rinvia allart. 6 (Limiti di Indennizzo), allart. 43 (Indennizzo per il caso Perdita di Impiego) e allart. 44 (Esclusioni per il caso Perdita di Impiego) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.

    Le coperture assicurative offerte dalla Polizza Convenzione vengono prestate dietro pagamento in via anticipata da parte dellAssicurato di un premio unico, comprensivo delle eventuali imposte, versato per il

    4. Premi

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    tramite del Contraente, al momento delladesione alla Polizza Convenzione, il cui importo indicato nella Dichiarazione di Adesione ed determinato in relazione al pacchetto scelto dallAssicurato e alla durata della copertura assicurativa. La determinazione del Premio, calcolato in funzione della durata residua del mutuo e del pacchetto scelto (Solo Vita o Multirischi), avviene moltiplicando il capitale assicurato per il tasso corrispondente alla fascia di durata delle coperture assicurative, che avranno la medesima durata residua del mutuo. Di seguito si riportano le fasce di durata e i relativi tassi necessari ai fini della determinazione del Premio:

    PACCHETTO SOLO VITA PACCHETTO MULTIRISCHI

    Durata (in anni) Tasso % Durata (in anni) Tasso %

    0-10 2,4% 0-10 4,0%

    11-15 3,3% 11-15 5,4%

    16-20 4,0% 16-20 6,5%

    21-25 4,7% 21-25 7,5%

    26-30 5,2% 26-30 8,2%

    31-35 5,7% 31-35 8,7%

    36-40 6,4% 36-40 9,7%

    I costi a carico dellAssicurato relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio (al netto delle imposte) e gi inclusi nel tasso di premio, sono per il Pacchetto Solo Vita pari al 46,0% e per il Pacchetto Multiriscihi pari al 54,0%. Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente. A titolo esemplificativo, nella seguente tabella si riporta la quota parte percepita in media dal Contraente in valore assoluto con riferimento al Pacchetto Solo Vita:

    Durata Capitale Assicurato Premio Netto Pacchetto solo Vita Costo Medio percepito

    dal Contraente

    10 anni 100.000,0 2.400,0 1.104,0

    I costi sopra indicati sono inclusi nel Premio unico anticipato corrisposto dallAssicurato. Avvertenza

    Si rinvia allart. 4 (Estinzione integrale anticipata o accollo da parte di un terzo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento) e allart. 5 (Pagamento del Premio) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.

    : in caso di rimborso anticipato integrale o di accollo da parte di un terzo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, la Societ restituir allAssicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della copertura assicurativa. In alternativa, su richiesta dellAssicurato espressa per iscritto da formularsi al momento del rimborso anticipato, la Societ fornisce le coperture assicurative fino alla scadenza contrattuale a favore dellAssicurato quale Beneficiario.

    Non sono previsti a beneficio del Cliente meccanismi di partecipazione agli utili. 5. Modalit di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

    C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

    I costi a carico dellAssicurato relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio (al netto delle imposte) e gi inclusi nel tasso di premio di cui al precedente art. 4, sono per il Pacchetto Solo Vita pari al 46,0% e per il Pacchetto Multirischi pari al 54,0%.

    6 . Costi

    Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente.

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    Non sono previsti sconti di premio. 7. Sconti

    E riportato di seguito il trattamento fiscale applicabile alla Polizza Convenzione. Il trattamento descritto si applica al momento della conclusione Convenzione.

    8. Regime fiscale applicabile

    8.1 Imposta sui premi I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non sono soggetti allimposta sulle assicurazioni. Invece, in linea di principio, i premi delle assicurazioni complementari per i rischi di danni alla persona sono soggetti allimposta del 2,5%. Eventuali modifiche della normativa fiscale applicabile alla Polizza Convenzione verranno immediatamente recepite e comunicate al Contraente. 8.2 Tassazione delle somme assicurate Le somme percepite nellesercizio dellattivit dimpresa concorrono a formare il reddito dimpresa restando assoggettate allordinaria tassazione. Le somme corrisposte in caso di Morte o di Invalidit Permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate sotto forma di rendita, sono esenti dallIRPEF. Le somme corrisposte, invece, in sostituzione di redditi costituiscono reddito della stessa categoria del reddito sostituito. 8.3 Detrazione fiscale dei premi Se lassicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidit permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, lAssicurato ha diritto ad una detrazione del 19% dallimposta sul reddito dichiarato a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Se solo una componente del premio di assicurazione destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente come indicato nellapposita documentazione che verr inviata dalla Societ. Limporto annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non pu superare euro 1.291,14 (milleduecentonovantuno/14). Trattandosi di polizza a premio unico, la detrazione potr essere effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi allanno di adesione e corresponsione del Premio. Nessuna ulteriore detrazione potr essere effettuata negli anni successivi. D. ALTRE INFORMAZIONI SULLA POLIZZA CONVENZIONE

    Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione necessario che lAssicurato: 9. Modalit di perfezionamento delladesione alla Polizza Convenzione

    1. abbia stipulato il Contratto di Finanziamento e abbia sottoscritto la Dichiarazione di Adesione; 2. abbia unet compresa tra i 18 e i 65 anni non compiuti al momento della sottoscrizione della

    Dichiarazione di Adesione. Si rinvia allart.2 (Modalit e limiti di adesione) e art. 3 (Decorrenza e durata della copertura assicurativa) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.

    Poich la Polizza Convenzione prevede il pagamento da parte dellAssicurato di un Premio unico anticipato, non prevista la facolt di risolvere la Polizza Convenzione sospendendo il pagamento dei premi.

    10. Risoluzione della Polizza Convenzione per sospensione del pagamento dei Premi

    11. Riscatto e RiduzioneLa Polizza Convezione non prevede valori di riduzione e di riscatto.

    La Polizza Convenzione non prevede una proposta da parte dellAssicurato. Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione sufficiente la sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione nel rispetto di quanto previsto dallart. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

    12. Revoca della Proposta

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    LAssicurato pu recedere dalladesione alla presente Polizza Convenzione entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, dandone comunicazione scritta alla Societ e al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. La comunicazione di recesso deve essere inviata a:

    13. Diritto di Recesso dellAssicurato

    - CACI Life Ltd e CACI Non-Life Ltd Rappresentanza Generale per lItalia Ufficio Sinistri Piazza Cavour, 2 20121 Milano Fax: +39 02 3661 7224 e - al Contraente mediante consegna allAgenzia/Filiale Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. presso la quale avvenuta ladesione alla Polizza Convenzione. Il recesso ha effetto a decorrere dal ricevimento della comunicazione da parte della Societ. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Societ rimborser allAssicurato, per il tramite del Contraente, il Premio pagato, dedotto lammontare delle imposte applicabili per legge.

    La documentazione che lAssicurato o i suoi aventi causa sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Societ indicata negli artt. 28, 32, 36, 40 e 45 delle Condizioni di Assicurazione. E di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dallAssicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive contestazioni della Societ che potrebbero anche pregiudicare il diritto del Beneficiario di ottenere il pagamento delle prestazioni assicurate. La Societ provveder ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta nei tempi e con le modalit previste dalle condizioni contrattuali che regolano le singole coperture assicurative. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora.

    14. Documentazione da consegnare alla Societ per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

    Si ricorda che ai sensi e per gli effetti dellart. 2952, comma 2, cod. civ., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Si richiama lattenzione dellAssicurato e del Contraente sulle previsioni stabilite dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di rapporti dormienti. In particolare, si segnala che gli importi dovuti al Beneficiario ai sensi della Polizza Convenzione che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono devoluti al fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze.

    Alla Polizza Convenzione si applica la legge italiana. 15. Legislazione applicabile alla Polizza Convenzione

    La Polizza Convenzione viene redatta in lingua italiana. 16. Lingua in cui redatta la Polizza Convenzione

    17.1. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:

    17. Reclami e mediazione

    CACI Life Ltd e CACI Non-Life Ltd Rappresentanza Generale per lItalia Ufficio Sinistri Piazza Cavour, 2

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    20121 Milano Fax: +39 02 3661 7224 Nel caso in cui lesponente non si ritenga soddisfatto della gestione del reclamo potr rivolgersi alla Societ al seguente indirizzo: CACI Life Limited o CACI Non-Life Limited Beaux Lane House Mercer Street Lower Dublino 2 (Irlanda) Fax: 0035 31 603 96 49

    17.2. Qualora lesponente non si ritenga soddisfatto dellesito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potr rivolgersi allISVAP Servizio tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 ROMA, corredando lesposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Societ. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere possibile presentare reclamo allISVAP o direttamente al sistema estero competente (Central Bank of Ireland) chiedendo lattivazione della procedura FIN-NET.

    17.3. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e lattribuzione della responsabilit, si ricorda che, fatto salvo il tentativo di mediazione ai sensi del successivo paragrafo 17.4 ove sia obbligatorio per legge, permane la competenza esclusiva dellAutorit Giudiziaria.

    17.4. Ove la mediazione di qualsiasi controversia relativa al rapporto contrattuale tra la Societ, lAssicurato e il Beneficiario sia obbligatoria, essa deferita all'organismo di mediazione ADR Center. La procedura di mediazione si svolger nella sede del predetto organismo pi vicina al luogo del foro di residenza dellAssicurato.

    18.1 Informazioni riguardanti la Societ 18. Informativa in corso di contratto

    La Societ comunicher tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento alla propria denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo. 18.2 Informazioni riguardanti la Polizza Convenzione La Societ comunicher prontamente per iscritto al Contraente nel corso della durata contrattuale qualunque modifica alle condizioni di assicurazione intervenuta a seguito della introduzione di clausole aggiuntive ovvero conseguenti a modifiche alla legislazione applicabile.

    LAssicurato non tenuto a fornire alcuna comunicazione alla Societ in caso di cambiamento di attivit o di professione. Solo in caso di Sinistro, verr verificato a quale categoria professionale appartenga lAssicurato al fine di verificarne il diritto ad ottenere la prestazione assicurativa.

    19. Comunicazioni dellAssicurato alla Societ

    La Societ e il Contraente appartengono allo stesso gruppo facente capo alla societ francese Crdit Agricole S.A.. In ogni caso la Societ si impegna, ove si presentassero inevitabili situazioni di conflitto di interessi, ad operare in modo da non arrecare pregiudizio agli interessi del Contraente o degli Assicurati.

    20. Conflitto di Interessi

    CACI Life Limited e CACI Non-Life Limited sono responsabili della veridicit e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale

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    CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE___________________________________________________________ Polizze collettive N.1018.10.18.96.01 (CACI Life Ltd) e N.1018.10.18.96.02 (CACI Non Life Ltd) denominate MUTUI PRIVATI CARIPARMA stipulate tra CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.p.A. e CACI ART. 1 OGGETTO DELLASSICURAZIONE 1.1 Ai termini e alle condizioni di cui alla Polizza Convenzione, la Societ si impegna a pagare al

    Beneficiario un importo che: per il caso Morte, determinato ai sensi dellart. 25 delle Condizioni di Assicurazione; per il caso Invalidit Totale Permanente da Infortunio determinato ai sensi dellart. 30 delle

    Condizioni di Assicurazione; per il caso Malattia Grave, determinato ai sensi dellart. 34 delle Condizioni di Assicurazione; per il caso Inabilit Temporanea Totale da Infortunio e Malattia, determinato ai sensi dellart. 38

    delle Condizioni di Assicurazione; per il caso Perdita di Impiego, determinato ai sensi dellart. 43 delle Condizioni di

    Assicurazione. 1.2 Le coperture assicurative prestate per ciascun Assicurato sono esclusivamente quelle risultanti dalla

    scelta operata dallAssicurato nella Dichiarazione di Adesione: A)Per il Pacchetto Solo Vita: - Copertura assicurativa per il caso Morte. B) Per il Pacchetto Multirischi: - Copertura assicurativa per il caso Morte; - Copertura assicurativa per il caso Invalidit Totale Permanente da Infortunio; - Copertura assicurativa per il caso Malattia Grave; - Copertura assicurativa per il caso Inabilit Temporanea Totale da Infortunio e Malattia; - Copertura assicurativa per il caso Perdita di Impiego.

    1.3 In caso di adesione da parte dellAssicurato al Pacchetto Multirischi, la specifica copertura assicurativa non sar efficace nel caso in cui:

    al verificarsi dellInabilit Temporanea Totale, lAssicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato o Non Lavoratore; ovvero

    al verificarsi della Perdita di Impiego, lAssicurato sia Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Non Lavoratore; ovvero

    al verificarsi della Malattia Grave, lAssicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico

    In tali casi, quindi, nulla sar dovuto dalla Societ al Beneficiario.

    ART. 2 MODALITA E LIMITI DI ADESIONE 2.1. Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione necessario che lAssicurato:

    1. abbia stipulato il Contratto di Finanziamento e abbia sottoscritto la Dichiarazione di Adesione; 2. abbia unet compresa tra i 18 e i 65 anni non compiuti al momento della sottoscrizione della

    Dichiarazione di Adesione. 2.2. In aggiunta a quanto previsto dal precedente paragrafo 2.1:

    (i) Per le coperture assicurative di importo fino ad Euro 200.000,00, al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione lAssicurato deve godere di buona salute, vale a dire non essere affetto da Malattie o lesioni gravi che necessitino di trattamento medico regolare e continuato e non deve essere stato assente, nei precedenti 12 mesi, dalla Normale Attivit Lavorativa per pi di 6 mesi consecutivi a causa di Malattia o Infortunio; inoltre, lAssicurato non deve: (a) aver subito negli ultimi 5 anni alcun trapianto di organi, infarto, ictus o colpo apoplettico e n essere stato diagnosticato nello stesso periodo alcun blocco renale, cancro, cirrosi epatica; (b) essersi

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    sottoposto negli ultimi 12 mesi a cure e/o esami per le suddette malattie, (c) prevedere che tali accertamenti si rendano necessari per il prossimo futuro e (d) essere risultato positivo al test HIV.

    (ii) Per le coperture assicurative di importo compreso tra Euro 200.000,01 ed Euro 300.000,00, o per importi inferiori qualora un Assicurato non possa rilasciare la dichiarazione di buono stato di salute non trovandosi nelle condizioni ivi rappresentate, dovr essere trasmesso alla Societ il questionario medico debitamente compilato e sottoscritto dallAssicurato.

    (iii) Per le coperture assicurative di importo superiore a Euro 300.000,01 dovr essere trasmesso alla Societ il rapporto di visita medica debitamente compilato e sottoscritto dallAssicurato e dal medico di sua fiducia. In aggiunta al rapporto di visita medica lAssicurato dovr anche trasmettere lulteriore documentazione sanitaria richiesta dalla Societ.

    2.3. Resta inteso che per importi superiori a Euro 200.000,00 e per i casi in cui lAssicurato non possa rilasciare la dichiarazione di buono stato di salute, lAssicurato potr aderire alla Polizza Convenzione soltanto dopo che la Societ abbia espresso il proprio preventivo consenso.

    2.4. Si precisa che, al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, potranno aderire in relazione al medesimo Contratto di Finanziamento, fino ad un massimo di 4 cointestatari del Contratto di Finanziamento. La somma assicurata sar uguale per ogni singolo cointestatario del Contratto di Finanziamento che aderisce alla Polizza Convenzione e sar pari allimporto del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento ovvero al differente importo inferiore rispetto al mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, diviso il numero dei cointestatari che hanno validamente aderito alla stessa Polizza Convenzione. Resta inteso che la somma dei capitali iniziali assicurati per ogni singolo Assicurato non potr essere superiore allimporto del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento.

    2.5. Si specifica che, qualora il Cliente non presenti tutti i requisiti richiesti dalla Polizza Convenzione, non potr assumere la qualifica di Assicurato, con la conseguenza che le coperture assicurative non verranno in essere e non troveranno applicazione.

    ART. 3 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 3.1. Per ciascun Assicurato le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione decorrono dalle ore 24

    del giorno (la Data di Decorrenza) in cui si verifica lultimo dei seguenti eventi: 1. ladesione alla Polizza Convenzione si perfezionata secondo quanto indicato al precedente art. 2

    e lAssicurato sia in possesso dei requisiti ivi previsti; 2. limporto del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento stato erogato; 3. stato corrisposto il Premio. Le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione hanno durata pari al periodo che intercorre tra la Data di Decorrenza e la data di scadenza del Contratto di Finanziamento, per una durata massima di 480 mesi. Si precisa che la sola copertura assicurativa per il caso di Perdita di Impiego prestata: (i) per la stessa durata del Contratto di Finanziamento, per i mutui di durata pari o inferiore a 10 anni; (ii) per i primi 10 anni, per i mutui di durata superiore a 10 anni. Eventuali modifiche successive della durata o dellimporto del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento non modificheranno la durata e gli importi assicurati oggetto della copertura assicurativa alla quale lAssicurato abbia eventualmente gi aderito attraverso la sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione. Per i mutui a durata variabile la copertura assicurativa trova applicazione per la durata del Contratto di Finanziamento come previsto nel Piano di Ammortamento Originario; eventuali riduzioni o estensioni della durata del Contratto di Finanziamento non modificheranno la durata della copertura assicurativa prevista dalla Polizza Convenzione. Nel caso in cui, alla data di scadenza delle coperture assicurative, vi sia ancora un Debito Residuo, lAssicurato avr la facolt di sottoscrivere una nuova polizza alle condizioni che saranno eventualmente in vigore in quel momento, presentando una richiesta scritta alla Societ.

    3.2. Le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione cessano comunque di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (i) alla data di cessazione del Contratto di Finanziamento come ivi prevista; (ii) alla data di estinzione anticipata integrale o di accollo del mutuo oggetto del Contratto di

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    Finanziamento; (iii) al raggiungimento da parte dellAssicurato del 75esimo anno di et (limitatamente alla copertura assicurativa per il caso Perdita di Impiego, al raggiungimento del 65esimo anno di et); (iv) al pagamento del capitale assicurato a seguito di Indennizzo per Morte, Invalidit Totale Permanente e Malattia Grave.

    3.3 Resta inteso che in caso di integrale rimborso anticipato del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, o di accollo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento da parte di un terzo, la Societ restituir allAssicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta dellAssicurato espressa per iscritto da formularsi al momento del rimborso anticipato, la Societ fornisce le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione fino alla scadenza contrattuale in favore dellAssicurato quale Beneficiario.

    ART. 4 ESTINZIONE INTEGRALE ANTICIPATA O ACCOLLO DA PARTE DI UN TERZO DEL MUTUO OGGETTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO In caso di estinzione integrale anticipata o di accollo da parte di un terzo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione cessano di avere efficacia. La Societ restituir allAssicurato la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula: Per la parte di premio puro secondo la regola:

    R1 =P1 x (NK)/N + P2 x ((N-K) x (N-K+1))/(N x (N+1)) Per la parte di costi relativi alla gestione della Polizza Convenzione secondo la regola:

    R2= P x (N-K)/N dove: P1= Quota parte del Premio puro imponibile (al netto imposte) relativa alle garanzie di rata P2= Quota parte del Premio puro imponibile (al netto imposte) relativa alle garanzie di capitale P = Quota parte del Premio imponibile (al netto imposte) relativa alla gestione della Polizza Convenzione percepita dal Contraente N= Durata copertura inizialmente comunicata (espressa in mesi interi) K= Mese in corso (numero di mesi scaduti) N-K = durata residua La Societ tratterr dallimporto dovuto (R1 + R2) 100,00 a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del premio. Qualora limporto dovuto (R1 + R2) risultasse inferiore a 100,00 nulla sar dovuto dalla Societ allAssicurato. In alternativa, la Societ, su richiesta dellAssicurato espressa per iscritto e da formularsi al momento del rimborso integrale anticipato o dellaccollo, fornisce le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione fino alloriginaria scadenza contrattuale in favore dellAssicurato quale Beneficiario. Ai fini della determinazione della prestazione assicurata che sar corrisposta dalla Societ al Beneficiario, lammontare del Debito Residuo e della Rata Mensile saranno comunque quelli risultanti dal Piano di Ammortamento Originario. ART. 5 PAGAMENTO DEL PREMIO 5.1. Le coperture assicurative offerte dalla Polizza Convenzione vengono prestate dietro pagamento in via

    anticipata da parte dellAssicurato di un premio unico, comprensivo delle eventuali imposte, versato per il tramite del Contraente, al momento delladesione alla Polizza Convenzione, il cui importo indicato nella Dichiarazione di Adesione determinato in relazione al pacchetto scelto dallAssicurato e alla durata della copertura assicurativa.

    5.2. La determinazione del Premio, calcolato in funzione della durata residua del mutuo e del pacchetto scelto (Solo Vita o Multirischi), avviene moltiplicando il capitale assicurato per il tasso corrispondente alla fascia di durata delle coperture assicurative, che avranno la medesima durata residua del mutuo.

    Di seguito si riportano le fasce di durata e i relativi tassi necessari ai fini della determinazione del Premio.

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    PACCHETTO SOLO VITA PACCHETTO MULTIRISCHI

    Durata (in anni) Tasso % Durata (in anni) Tasso %

    0-10 2,4% 0-10 4,0%

    11-15 3,3% 11-15 5,4%

    16-20 4,0% 16-20 6,5%

    21-25 4,7% 21-25 7,5%

    26-30 5,2% 26-30 8,2%

    31-35 5,7% 31-35 8,7%

    36-40 6,4% 36-40 9,7%

    Nel caso in cui, alla luce della documentazione medica presentata dallAssicurato in fase di adesione alla Polizza Convenzione, lassunzione del rischio da parte della Societ fosse ritenuta particolarmente gravosa, la Societ si riserva di applicare una maggiorazione sul Premio, previa comunicazione dellimporto del nuovo Premio e approvazione dello stesso da parte dellAssicurato. Avvertenza

    In alternativa, su richiesta dellAssicurato espressa per iscritto da formularsi al momento del rimborso integrale anticipato o dellaccollo, la Societ fornisce le coperture assicurative fino alla scadenza contrattuale in favore dellAssicurato quale Beneficiario.

    : in caso di rimborso integrale anticipato o di accollo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, la Societ restituir allAssicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

    ART. 6 LIMITI DI INDENNIZZO 6.1. LIndennizzo non potr superare il massimale di:

    - 2.600.000,00 in caso di Morte, Invalidit Totale Permanente o Malattia Grave; - 2.000,00 mensili in caso di Inabilit Temporanea Totale o Perdita di Impiego.

    6.2. In nessun caso la Societ sar tenuta a corrispondere per i casi di Inabilit Temporanea Totale pi di n. 12 Indennizzi mensili per Sinistro e pi di n. 36 Indennizzi per lintera durata della copertura assicurativa.

    6.3. In nessun caso la Societ sar tenuta a corrispondere per i casi di Perdita di Impiego pi di n. 24 Indennizzi per lintera durata della copertura assicurativa.

    ART. 7 MODIFICA DELLA POSIZIONE LAVORATIVA 7.1. Qualora, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, lAssicurato modifichi la propria

    posizione lavorativa, (ad esempio se da Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Non Lavoratore diventi Lavoratore Dipendente di Ente Privato o viceversa) la copertura assicurativa sar automaticamente modificata, nel senso che, dal momento in cui si verifica tale modifica, sar attivata una copertura assicurativa corrispondente alla nuova condizione occupazionale dellAssicurato. Conseguentemente la copertura assicurativa che potr essere fatta valere nei confronti della Societ in base alla Polizza Convenzione sar sempre quella corrispondente alla posizione lavorativa dellAssicurato al momento del Sinistro.

    7.2. LAssicurato che sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Non Lavoratore e, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, diventi Lavoratore Dipendente di Ente Privato, ha diritto allIndennizzo per Perdita di Impiego solo nel caso in cui lo stato di Disoccupazione sopravvenga dopo che lAssicurato abbia superato il periodo di prova e sia trascorso un periodo di almeno 90 giorni consecutivi dalla data in cui egli diventato Lavoratore Dipendente di un Ente Privato.

    7.3. LAssicurato che sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato o Non Lavoratore e, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, diventi Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico, ha diritto allIndennizzo per Inabilit Temporanea Totale solo se il Sinistro si verificato dopo

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    che sia trascorso un periodo di almeno 30 giorni consecutivi dalla data in cui lAssicurato ha iniziato la propria Normale Attivit Lavorativa come Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente.

    LAssicurato non tenuto a fornire alcuna comunicazione alla Societ in caso di cambiamento di attivit o di stato professionale.

    ART. 8 ONERI DELLASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 8.1. In caso di Sinistro, lAssicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto alla Societ entro 60

    giorni dal verificarsi dellevento o da quando ne hanno avuto la possibilit, compilando lapposito modulo di denuncia Sinistro che viene consegnato unitamente alla Polizza Convenzione.

    8.2. Il modulo di denuncia Sinistro, unitamente alla documentazione richiesta dai successivi articoli 28, 32, 36, 40 e 45 rispettivamente per il caso Morte, Invalidit Totale Permanente da Infortunio, Malattia Grave, Inabilit Temporanea Totale da Infortunio e Malattia e Perdita di Impiego, dovr essere inviato alla Societ, nel termine di cui al precedente paragrafo 8.1., con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno mediante trasmissione a: CACI Life Ltd e CACI Non-Life Ltd Rappresentanza Generale per lItalia Ufficio Sinistri Piazza Cavour, 2 20121 Milano Fax +39 02 3661 7224 E mail:[email protected]

    8.3. A seguito del pagamento di un Indennizzo per Inabilit Temporanea Totale o per Perdita di Impiego, e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e cos per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, lAssicurato sar tenuto, oltre che ad inviare alla Societ il modulo di Sinistro nei tempi e con le modalit di cui ai precedenti paragrafi 8.1. e 8.2., a compilare ed inviare alla Societ, entro 60 giorni dalla fine di ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, il modulo di continuazione del Sinistro con le stesse modalit di cui al precedente punto 8.2.

    8.4. La Societ potr, in ogni momento, richiedere allAssicurato o ai suoi aventi causa di fornire le prove documentali relative al diritto alle prestazioni assicurative di cui alla Polizza Convenzione.

    ART 9 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE Verificatosi il Sinistro, la Societ provveder ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta nei tempi e con le modalit previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori. ART. 10 ONERI FISCALI Le imposte e le tasse relative o derivanti dalladesione alla Polizza Convenzione sono a carico del lAssicurato, restando inteso che il loro versamento verr effettuato ad onere, cura e responsabilit della Societ. ART. 11 - MODIFICHE DELLA POLIZZA La Societ comunicher prontamente per iscritto al Contraente nel corso della durata contrattuale qualunque modifica alle condizioni di assicurazione intervenuta a seguito della introduzione di clausole aggiuntive ovvero conseguenti a modifiche alla legislazione applicabile. ART. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dalla Polizza Convenzione applicabile la legge italiana. ART. 13 LIMITI TERRITORIALI La copertura assicurativa per il caso Morte valida in tutti i paesi del mondo. Le coperture assicurative Invalidit Totale Permanente, Malattia Grave e Inabilit Temporanea Totale valgono per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purch la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano.

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    ART. 14 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonch la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.. ART. 15 ALTRE ASSICURAZIONI Si conviene che le coperture assicurative previste dalla Polizza Convenzione possono cumularsi con altre coperture assicurative, senza che lAssicurato sia tenuto a dare avviso alla Societ dellesistenza di queste ultime. ART. 16 RECESSO DELLASSICURATO LAssicurato pu recedere dalladesione alla presente Polizza Convenzione entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione dandone comunicazione scritta alla Societ e al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. La comunicazione di recesso deve essere inviata a: - CACI Life Ltd e CACI Non-Life Ltd Rappresentanza Generale per lItalia Ufficio Sinistri Piazza Cavour, 2 20121 Milano Fax: +39 02 3661 7224 e - al Contraente mediante consegna alla Agenzia/Filiale Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.

    presso la quale avvenuta ladesione alla Polizza Convenzione. Il recesso ha effetto a decorrere dal ricevimento della comunicazione da parte della Societ. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Societ rimborser allAssicurato, per il tramite del Contraente, il premio pagato, dedotto lammontare delle imposte applicabili per legge. ART. 17 DIRITTO DI SURROGA La Societ rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 cod. civ. nei confronti dellAssicurato. ART. 18 COMUNICAZIONI, RECLAMI E MEDIAZIONE

    18.1. Tutte le comunicazioni da parte dellAssicurato nei confronti della Societ, con riferimento alla Polizza Convenzione e alle coperture assicurative, dovranno essere fatte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Eventuali comunicazioni da parte della Societ allAssicurato saranno indirizzate allultimo domicilio conosciuto dellAssicurato stesso.

    18.2. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto, specificando in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati, direttamente a: CACI Life Ltd e CACI Non-Life Ltd Rappresentanza Generale per lItalia Ufficio Sinistri Piazza Cavour, 2 20121 Milano Fax: +39 02 3661 7224 Nel caso in cui lesponente non si ritenga soddisfatto della gestione del reclamo potr rivolgersi alla Societ al seguente indirizzo: CACI Life Limited o CACI Non-Life Limited Beaux Lane House Mercer Street Lower Dublino 2 (Irlanda)

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    Fax: 0035 31 603 96 49 18.3. Qualora lesponente non si ritenga soddisfatto dellesito del reclamo o in caso di assenza di riscontro

    nel termine massimo di quarantacinque giorni potr rivolgersi allI.S.V.A.P. Servizio tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 ROMA, corredando lesposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Societ. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere possibile presentare reclamo allISVAP o direttamente al sistema estero competente (Central Bank of Ireland) chiedendo lattivazione della procedura FIN-NET. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e lattribuzione della responsabilit, si ricorda che, fatto salvo il tentativo di mediazione ai sensi del paragrafo 18.4. ove sia obbligatorio per legge, permane la competenza esclusiva dellAutorit Giudiziaria.

    18.4. Ove la mediazione di qualsiasi controversia relativa al rapporto contrattuale tra la Societ, lAssicurato e il Beneficiario sia obbligatoria, essa deferita all'organismo di mediazione ADR Center. La procedura di mediazione si svolger nella sede del predetto organismo pi vicina al luogo del foro di residenza dellAssicurato.

    ART. 19 COLPA GRAVE, TUMULTI, TERREMOTO

    19.1. In deroga allart. 1900 cod. civ., le coperture assicurative per i casi Morte, Invalidit Totale Permanente e Inabilit Temporanea Totale della presente Polizza Convenzione si estendono ai Sinistri cagionati da colpa grave dellAssicurato.

    19.2. In deroga allart. 1912 cod. civ. le coperture assicurative della presente Polizza Convenzione per i casi Morte, Invalidit Totale Permanente e Inabilit Temporanea Totale si estendono ai Sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che lAssicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono altres inclusi i Sinistri in conseguenza di movimenti tellurici.

    Art. 20 RISCHIO DI GUERRA ALLESTERO La presente copertura assicurativa, a parziale deroga dellart. 31, punto 5) e dellart. 39, punto 5) operante nel caso di Invalidit Totale Permanente da Infortunio e Inabilit Temporanea Totale da Infortunio e Malattia derivante da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dallinizio delle ostilit se ed in quanto lAssicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova allestero (esclusi Citt del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paesi sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi. ART. 21 CESSIONE DEI DIRITTI LAssicurato non potr in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalle coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione. ART. 22 PRESCRIZIONE Ai sensi e per gli effetti dellart. 2952, comma 2, cod. civ., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. ART. 23 CONTROVERSIE DI NATURA MEDICA Qualora tra lAssicurato e la Societ insorgano eventuali controversie di natura medica sullindennizzabilit dellInfortunio o della Malattia e sulla misura dellindennizzo, la decisione della controversia pu essere demandata, su richiesta dellAssicurato, ad un collegio di tre medici. Lincarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del collegio sono nominati uno per parte ed il terzo medico deve essere scelto tra i consulenti medici legali di comune accordo tra esse o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Consiglio dellOrdine dei Medici della citt ove ha sede listituto di medicina legale pi vicina alla residenza dellAssicurato, luogo dove si riunir il collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la met delle spese e competenze per il terzo medico.

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    Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalit di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE SEZIONE A COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO MORTE (operante per tutti gli Assicurati) ART. 24 OGGETTO Nel caso di Morte dellAssicurato, la Societ corrisponder al Beneficiario lIndennizzo di cui al successivo art. 25, qualora: 1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la relativa copertura assicurativa efficace, ai sensi del

    precedente art.3 delle Condizioni di Assicurazione; 2. il Sinistro non rientri nei casi di esclusione di cui al successivo art.26; 3. gli aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente art.8.

    ART. 25 INDENNIZZO PER IL CASO MORTE

    25.1. In caso di Morte dellAssicurato intervenuta durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, la Societ si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari al Debito Residuo moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione ivi riportato e limporto dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario, dal quale sar dedotto (in quanto non indennizzabile ai sensi della Polizza Convenzione) lammontare delle rate scadute e non pagate alla data del Sinistro e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.

    25.2. LIndennizzo per la copertura assicurativa relativa al caso Morte non pu eccedere il massimale di Euro 2.600.000,00.

    ART. 26 ESCLUSIONI PER IL CASO MORTE Sono esclusi dalloggetto della presente copertura assicurativa i casi di Morte causata da: 1. dolo dellAssicurato; 2. malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dellAssicurato, nonch le conseguenze dirette o indirette

    da essi derivanti, verificatisi prima della Data di Decorrenza e gi diagnosticati in tale data allAssicurato; 3. partecipazione attiva dellAssicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; 4. partecipazione attiva dellAssicurato a delitti dolosi, sommosse, tumulti popolari; 5. incidente di volo, se lAssicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non

    titolare di brevetto idoneo, o di deltaplano, o ultraleggero ed in ogni caso se viaggia in qualit di membro dellequipaggio;

    6. suicidio o atti di autolesionismo dellAssicurato se avvenuti nei 12 mesi successivi alla Data di Decorrenza; 7. infezione da virus HIV o sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS), o sindromi o stati

    assimilabili verificatisi prima della Data di Decorrenza e gi diagnosticati in tale data allAssicurato; 8. trasformazioni o assestamenti energetici dellatomo, naturali e provocati da accelerazioni di particelle

    atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 9. etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che luso di psicofarmaci,

    stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza.

    Nessun Indennizzo inoltre dovuto se lAssicurato, al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilit previsti allart.2 delle Condizioni di Assicurazione. Nessun Indennizzo per Morte sar corrisposto al Beneficiario qualora la Societ abbia gi corrisposto importi a titolo di Indennizzo per Invalidit Totale Permanente da Infortunio o per Malattia Grave.

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    ART. 27 RISCATTO La presente copertura assicurativa non contempla la possibilit di riscatto delle somme assicurate. ART. 28 DENUNCIA DEL SINISTRO 28.1. Ai fini della denuncia del Sinistro ai sensi del precedente art. 8 delle Condizioni di Assicurazione, gli

    aventi causa dellAssicurato devono compilare lapposito modulo di denuncia di Sinistro e allegare al medesimo la seguente documentazione: copia di un documento di identit dellAssicurato; certificato di morte; relazione medica sulle cause del decesso e copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali

    periodi di degenza dellAssicurato presso ospedali o case di cura; Nel caso in cui il Sinistro sia imputabile a morte violenta si dovranno, inoltre, produrre i seguenti documenti: copia del verbale dellArma dei Carabinieri o certificato della Procura o altro documento rilasciato

    dallAutorit Giudiziaria competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso; copia di eventuale referto autoptico.

    Se necessario la Societ potr richiedere documenti aggiuntivi ai fini dellespletamento delle pratiche di Sinistro.

    28.2. Gli aventi causa dellAssicurato si impegnano a collaborare con la Societ per consentire le indagini necessarie, nonch ad autorizzare i medici curanti dellAssicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per lerogazione delle prestazioni assicurative previste dalla Polizza Convenzione. Gli aventi causa dellAssicurato devono consentire alla Societ le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Societ stessa.

    SEZIONE B COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO INVALIDITA TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO (operante per tutti gli Assicurati che hanno aderito al Pacchetto Multirischi) ART.29 OGGETTO Nel caso in cui si verifichi un Infortunio dal quale derivi per lAssicurato una Invalidit Totale e Permanente di grado non inferiore al 60%, la Societ corrisponder al Beneficiario lIndennizzo di cui al successivo art. 30, qualora:

    1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la relativa copertura assicurativa efficace, ai sensi del precedente art. 3 delle Condizioni di Assicurazione;

    2. il Sinistro non rientri nei casi di esclusione di cui al successivo art. 31; 3. lAssicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente art. 8.

    ART. 30 INDENNIZZO PER IL CASO INVALIDITA TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO

    30.1. In caso di Invalidit Totale Permanente dellAssicurato derivante da Infortunio, di grado non inferiore al 60%, intervenuta durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30/6/65 n1124 e successive modificazioni ed integrazioni, la Societ si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari al Debito Residuo moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione ivi riportato e limporto dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario, dal quale sar dedotto (in quanto non indennizzabile ai sensi della Polizza Convenzione) lammontare delle rate scadute e non pagate alla data del Sinistro e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.

    30.2. LIndennizzo per la copertura assicurativa per il caso Invalidit Totale Permanente non potr eccedere il massimale di Euro 2.600.000,00.

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    ART. 31 ESCLUSIONI PER IL CASO INVALIDITA TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO Sono esclusi dalloggetto della presente copertura assicurativa i casi di Invalidit Totale Permanente dovuti a: 1. infortuni causati da atti volontari di autolesionismo o tentato suicidio dellAssicurato avvenuti quando questi

    si trovi in stato di incapacit di intendere o di volere da lui stesso procurata; 2. infortuni causati allAssicurato da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a

    meno che luso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;

    3. infortuni causati da sommosse, tumulti a cui lAssicurato abbia preso parte attiva; 4. gravidanza a rischio gi nota allAssicurato alla data di decorrenza della copertura e associata ad un

    pericolo per la salute della madre; 5. partecipazione attiva dellAssicurato a fatti di guerra salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; 6. infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dellatomo, naturali o provocati da

    accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, eccetera);

    7. eventi determinati per effetto di qualsiasi infermit mentale: 8. applicazioni di carattere estetico, richieste dallAssicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli

    interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validit della copertura assicurativa;

    9. le conseguenze di infortuni e di situazioni patologiche avvenute antecedentemente alla Data di Decorrenza della copertura e gi note in tale data allAssicurato;

    10. mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilit totale;

    11. Infortuni causati da: paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio; tutte le attivit sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o

    relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; partecipazione a gare o relative prove, con qualunque mezzo a motore; guida di natanti a motore per uso non privato; partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di

    pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;

    uso anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarit pura e nelle relative prove;

    guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se lAssicurato privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che lAssicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;

    pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosc, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, sport aerei in genere;

    infezione da virus HIV o sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS), o sindromi o stati assimilabili.

    Nessun Indennizzo inoltre dovuto se lAssicurato, al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilit previsti dal precedente art.2 delle Condizioni di Assicurazione. Nessun Indennizzo per Invalidit Totale Permanente sar corrisposto al Beneficiario qualora la Societ abbia gi corrisposto importi a titolo di Indennizzo per Malattia Grave.

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    ART. 32 DENUNCIA DEL SINISTRO 32.1. Ai fini della denuncia del Sinistro ai sensi del precedente art. 8 delle Condizioni di Assicurazione,

    lAssicurato o i suoi aventi causa devono compilare lapposito modulo di denuncia Sinistro e allegare al medesimo la seguente documentazione: copia di un documento di identit dellAssicurato; relazione medica sulle cause del Sinistro; verbale rilasciato dalla commissione di prima istanza per laccertamento degli stati di invalidit civile o, in difetto la relazione del medico legale che attesti linvalidit totale permanente, il suo grado e la causa;

    Nel caso in cui linvalidit totale permanente sia dovuta ad un evento violento: verbale dei Carabinieri; verbale di Pronto Soccorso.

    Se necessario la Societ potr richiedere documenti aggiuntivi ai fini dellespletamento delle pratiche di Sinistro.

    32.2. LAssicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare con la Societ per consentire le indagini necessarie, nonch ad autorizzare i medici curanti dellAssicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per lerogazione delle prestazioni assicurative previste dalla Polizza Convenzione. LAssicurato o i suoi aventi causa devono consentire alla Societ le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Societ stessa.

    SEZIONE C ASSICURAZIONE PER IL CASO MALATTIA GRAVE (operante per coloro che hanno aderito al Pacchetto Multirischi e, al momento del verificarsi dellevento assicurato, siano Non Lavoratori) ART. 33 OGGETTO Nel caso di diagnosi di Malattia Grave dellAssicurato, la Societ corrisponder al Beneficiario lIndennizzo di cui al successivo art. 34, qualora: 1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la relativa copertura assicurativa efficace, ai sensi del

    precedente art. 3 delle Condizioni di Assicurazione; 2. il Sinistro non rientri nei casi di esclusione di cui al successivo art. 35; 3. lAssicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente art. 8; 4. il Sinistro sia avvenuto al termine del Periodo di Carenza di 90 giorni successivo alla Data di Decorrenza

    della copertura assicurativa. ART. 34 INDENNIZZO PER IL CASO MALATTIA GRAVE

    34.1. In caso di Malattia Grave dellAssicurato intervenuta durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, la Societ si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari al Debito Residuo moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione ivi riportato e limporto dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario, dal quale sar dedotto (in quanto non indennizzabile ai sensi della Polizza Convenzione) lammontare delle rate scadute e non pagate alla data del Sinistro e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse. Sono considerati indennizzabili i Sinistri derivanti dalle seguenti Malattie Gravi:

    Tumore - Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Dalla copertura vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I stadio ed i tumori cutanei, ad eccezione del melanoma maligno del II e IV stadio di Clarcke. Si escludono altres il sarcoma di Kaposi o qualunque altro tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS). Chirurgia cardiovascolare - Cardiopatia coronarica con necessit dintervento chirurgico a cuore

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    aperto, consigliato da uno specialista in cardiologia, per correggere una restrizione o ostruzione di almeno due arterie coronariche mediante by-pass coronarico. Infarto miocardico - Evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri: storia del dolore cardiaco tipico, comparsa di nuove modificazioni tipiche dellECG, modificazioni tipiche degli enzimi-cardiaci. Ictus cerebrale - Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, etc.). Linfermit considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata lorigine, riconosciuta lentit e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data-di-insorgenza. Insufficienza renale - Malattia renale irreversibile in dialisi cronica. Trapianto dorgano - Malattie che comportino la necessit di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. E necessaria la certificazione dellinserimento in lista dattesa presso un centro qualificato.

    34.2. LIndennizzo per la copertura assicurativa per il caso Malattia Grave non potr eccedere il massimale di Euro 2.600.000,00.

    ART.35 ESCLUSIONI PER IL CASO MALATTIA GRAVE Sono esclusi dalloggetto dalla presente copertura assicurativa i casi di Malattia Grave causati da:

    1. atti volontari di autolesionismo o tentato suicidio dellAssicurato o avvenuti quando questi si trovi in stato di incapacit di intendere o di volere da lui stesso procurata;

    2. etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che luso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;

    3. sommosse, tumulti a cui lAssicurato abbia preso parte attiva; 4. gravidanza a rischio gi nota allAssicurato alla Data di Decorrenza della copertura e associata ad un

    pericolo per la salute della madre; 5. partecipazione attiva dellAssicurato a fatti di guerra salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato

    Italiano; 6. trasformazioni o assestamenti energetici dellatomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle

    atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, eccetera); 7. eventi determinati per effetto di qualsiasi infermit mentale; 8. applicazioni di carattere estetico, richieste dallAssicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli

    interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validit dellAssicurazione;

    9. malattie e situazioni patologiche avvenute antecedentemente alla Data di Decorrenza della copertura e gi note in tale data allAssicurato;

    10. mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilit totale.

    Nessun Indennizzo inoltre dovuto se lAssicurato, al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilit previsti dal precedente art.2 delle Condizioni di Assicurazione. Nessun Indennizzo inoltre dovuto se lAssicurato ha gi ottenuto n. 36 Indennizzi mensili per Sinistri relativi alla copertura Inabilit Temporanea Totale da Infortunio e Malattia. Nessun Indennizzo inoltre dovuto se lAssicurato, nei primi 10 anni di durata della copertura assicurativa, ha gi ottenuto n. 24 Indennizzi mensili per Sinistri relativi alla copertura Perdita di Impiego. ART. 36 DENUNCIA DEL SINISTRO

    36.1. Ai fini della denuncia del Sinistro ai sensi del precedente art. 8 delle Condizioni di Assicurazione, lAssicurato o i suoi aventi causa devono compilare lapposito modulo di denuncia Sinistro e allegare al medesimo la seguente documentazione: copia di un documento di identit dellAssicurato;

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    autocertificazione o altra documentazione che certifichi la condizione di Non Lavoratore al momento del Sinistro;

    attestazione di un medico che certifichi la diagnosi di Malattia Grave, corredata dalla documentazione medica necessaria.

    Se necessario la Societ potr richiedere documenti aggiuntivi ai fini dellespletamento delle pratiche di Sinistro.

    36.2. LAssicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare con la Societ per consentire le indagini necessarie, nonch ad autorizzare i medici curanti dellAssicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per lerogazione delle prestazioni assicurative previste dalla Polizza Convenzione. LAssicurato o i suoi aventi causa devono consentire alla Societ le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Societ stessa.

    SEZIONE D ASSICURAZIONE PER IL CASO INABILITA TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO E MALATTIA (operante per coloro che hanno aderito al Pacchetto Multirischi e, al momento del verificarsi dellevento assicurato, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti di Ente Pubblico) ART. 37 OGGETTO Nel caso di Inabilit Temporanea Totale da Infortunio e Malattia, la Societ si impegna a corrispondere al Beneficiario lIndennizzo di cui al successivo art. 38 qualora:

    1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la relativa copertura assicurativa efficace, ai sensi del precedente art. 3 delle Condizioni di Assicurazione;

    2. il Sinistro non rientri nei casi di esclusione di cui al successivo art. 39; 3. lAssicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente Art 8.

    ART. 38 INDENNIZZO PER IL CASO INABILITA TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO E MALATTIA

    38.1. Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, si verifichi un Infortunio o una Malattia dai quali derivi per lAssicurato unInabilit Temporanea Totale medicalmente accertata a svolgere la propria attivit lavorativa, la Societ si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorsi 60 giorni di Franchigia Assoluta, per ogni periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo articolo 38.2., una somma pari allammontare delle Rate Mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sar pari al rapporto tra la somma delle rate dellanno e 12) in scadenza durante tale periodo, moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione ivi riportato e limporto dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario. Lo stato di Inabilit Temporanea Totale da Infortunio e Malattia dovr essere conseguenza diretta di un ricovero con intervento chirurgico che comporti una degenza pari ad almeno otto giorni oppure in seguito ad un ricovero per Grande Intervento Chirurgico.

    38.2. LIndennizzo per la copertura assicurativa per il caso Inabilit Temporanea Totale non potr eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro il massimale di Euro 2.000,00.

    38.3. Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sar liquidato solo se siano trascorsi 60 giorni consecutivi di Inabilit Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilit Temporanea Totale.

    38.4. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Societ obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti paragrafi 38.1., 38.2. e 38.3. di n.12 Indennizzi mensili per lo stesso Sinistro e n. 36 per lintera durata della copertura assicurativa.

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    ART. 39 ESCLUSIONI PER IL CASO INABILITA TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO E MALATTIA Sono esclusi dalloggetto della presente copertura assicurativa i casi di Inabilit Temporanea Totale causati da:

    1. infortuni e malattie causati da atti volontari di autolesionismo o tentato suicidio dellAssicurato avvenuti quando questi si trovi in stato di incapacit di intendere o di volere da lui stesso procurata;

    2. infortuni e malattie causati allAssicurato da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che luso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;

    3. infortuni e malattie causati da sommosse, tumulti a cui lAssicurato abbia preso parte attiva; 4. gravidanza a rischio gi nota allAssicurato alla Data di Decorrenza della copertura e associata ad un

    pericolo per la salute della madre; 5. partecipazione attiva dellAssicurato a fatti di guerra salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato

    Italiano; 6. infortuni o malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dellatomo, naturali o provocati

    da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, eccetera);

    7. eventi determinati per effetto di qualsiasi infermit mentale; 8. applicazioni di carattere estetico, richieste dallAssicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli

    interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validit della copertura assicurativa;

    9. le conseguenze di infortuni e malattie relative a situazioni patologiche avvenute antecedentemente alla Data di Decorrenza della copertura e gi note in tale data allAssicurato;

    10. mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilit totale;

    11. Infortuni causati da: paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio; tutte le attivit sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni,

    o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; partecipazione a gare o relative prove, con qualunque mezzo a motore; guida di natanti a motore per uso non privato; partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di

    pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;

    uso anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarit pura e nelle relative prove;

    guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se lAssicurato privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che lAssicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;

    pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosc, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, sport aerei in genere;

    infezione da virus HIV o sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS), o sindromi o stati assimilabili.

    Nessun Indennizzo inoltre dovuto se lAssicurato, al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilit previsti dal precedente art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. Nessun Indennizzo inoltre dovuto se lAssicurato, nei primi 10 anni di durata della copertura assicurativa, ha gi ottenuto n. 24 Indennizzi mensili per Sinistri relativi alla copertura Perdita di Impiego.

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    ART. 40 DENUNCIA DEL SINISTRO 40.1. Ai fini della denuncia del Sinistro ai sensi del precedente art. 8 delle Condizioni di Assicurazione,

    lAssicurato o i suoi aventi causa devono compilare lapposito modulo di denuncia Sinistro e allegare al medesimo la seguente documentazione:

    copia di un documento di identit dellAssicurato; certificato medico attestante lInabilit Temporanea Totale, eventuale certificato di ricovero in

    ospedale e copia della cartella clinica (anche per la continuazione del sinistro); copia del certificato INPS di inabilit temporanea; attestato che certifichi la condizione lavorativa al momento del sinistro.

    Se necessario la Societ potr richiedere documenti aggiuntivi ai fini dellespletamento delle pratiche di Sinistro.

    40.2. LAssicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare con la Societ per consentire le indagini necessarie, nonch ad autorizzare i medici curanti dellAssicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per lerogazione delle prestazioni assicurative previste dalla Polizza Convenzione. LAssicurato o i suoi aventi causa devono consentire alla Societ le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Societ stessa.

    ART. 41 DENUNCE SUCCESSIVE

    41.1. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilit Temporanea Totale nessun Indennizzo verr corrisposto per successivi Sinistri per Inabilit Temporanea Totale relativi allo stesso Assicurato se non trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni consecutivi, oppure a 180 giorni se il nuovo Sinistro dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente.

    41.2. Resta inteso che gli obblighi assunti dalla Societ in relazione alla copertura assicurativa per Inabilit Temporanea Totale cessano qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del massimale globale di n. 36 Indennizzi mensili.

    SEZIONE E ASSICURAZIONE PER IL CASO PERDITA DI IMPIEGO (operante per coloro che, hanno aderito al Pacchetto Multirischi e, al momento del verificarsi dellevento assicurato, siano Lavoratori dipendenti di Ente Privato) ART. 42 OGGETTO Nel caso di Perdita di Impiego dellAssicurato, la Societ si impegna a corrispondere al Beneficiario lIndennizzo di cui al successivo art. 43 qualora: 1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la relativa copertura assicurativa efficace, ai sensi

    del precedente art. 3 delle Condizioni di Assicurazione; 2. il Sinistro non rientri nei casi di esclusione di cui al successivo art. 44; 3. lAssicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente art. 8; 4. la data di invio allAssicurato della lettera di licenziamento o lettera di messa in mobilit o in cassa

    integrazioni guadagli straordinaria, o di una comunicazione equivalente, sia successiva al termine del Periodo di Carenza di 90 giorni successivo alla Data di Decorrenza della copertura assicurativa.

    ART. 43 INDENNIZZO PER IL CASO PERDITA DI IMPIEGO

    43.1. Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, si verifichi un Sinistro dal quale derivi la Perdita di Impiego dellAssicurato, la Societ si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorsi 60 giorni di Franchigia Assoluta, per ogni periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo articolo 43.2., una somma pari allammontare delle Rate Mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sar pari al rapporto tra la somma delle rate dellanno e 12) in scadenza durante tale periodo, moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione ivi riportato e limporto dovuto al

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    Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario In particolare tale copertura prestata: (i) per la stessa durata del Contratto di Finanziamento, per i mutui di durata pari o inferiore a 10 anni; (ii) per i primi 10 anni, per i mutui di durata superiore a 10 anni.

    43.2. LIndennizzo per la copertura assicurativa per il caso Perdita di Impiego non pu eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale di Euro 2.000,00.

    43.3. Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sar liquidato solo se siano trascorsi 60 giorni consecutivi di Disoccupazione. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione.

    43.4. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Societ obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti paragrafi 43.1.,43.2. e 43.3. di n. 24 Indennizzi mensili per lintera durata della copertura assicurativa.

    ART. 44 ESCLUSIONI PER IL CASO PERDITA DI IMPIEGO Nessun Indennizzo verr corrisposto dalla Societ per il caso Perdita di Impiego se:

    1. lAssicurato, fatta eccezione per quanto previsto allart. 7 nel caso di modifica della posizione lavorativa, non ha prestato la propria attivit lavorativa come Lavoratore Dipendente di Ente Privato in modo continuativo e con contratto a tempo indeterminato per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si verificato il Sinistro. Eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 15 giorni consecutivi non interrompono il periodo di continuit del rapporto di lavoro;

    2. alla Data di Decorrenza l'Assicurato era a conoscenza della prossima disoccupazione, o al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione;

    3. la Perdita di Impiego sia conseguenza di licenziamento per giusta causa; 4. lAssicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volont; 5. la Perdita di Impiego un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del

    contratto di lavoro o, comunque, il rapporto di lavoro dellAssicurato aveva carattere stagionale e/o temporaneo e/o la relativa perdita la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio, contratto di formazione e lavoro, apprendistato, ecc.) o dellinterruzione di un rapporto di collaborazione a progetto o se lAssicurato era in periodo di prova;

    6. l'Assicurato non iscritto nelle liste di collocamento, salvo che ci sia in contrasto con i casi di messa in mobilit;

    7. la Perdita di Impiego conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dalle prestazioni in caso di Inabilit Temporanea Totale;

    8. l'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria; 9. la Perdita di Impiego sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento;

    10. il contratto di lavoro sia regolato da una legge diversa da quella italiana; in tal caso il lavoratore dipendente di Ente Privato sar equiparato al Lavoratore Autonomo, quindi non trover applicazione la copertura assicurativa Perdita di Impiego ma la copertura Inabilit Temporanea Totale.

    Nessun Indennizzo inoltre dovuto se lAssicurato, al momento