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7. L’integrazione dell’ambiente nella · L’integrazione dell’ambiente nella programmazione dei fondi strutturali e ... il Quadro Strategico Nazionale per la politica ... dell’Unione

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7. L’integrazione dell’ambiente nella programmazione dei fondi strutturali e la VAS di Simone Foti∗ 1. Introduzione Uno dei principali obiettivi dell’Unione Europea, così come stabilito negli articoli 2 e 6 del Trattato di Roma, è l’integrazione dei problemi ambientali in tutte le altre politiche europee. Pochi settori incidono sull’ambiente e sulle risorse naturali, sia in modo positivo che negativo1, così come l’agricoltura e la gestione del territorio2. La qualità ambientale e l’uso sostenibile ed efficiente delle risorse naturali sono, sempre più, fattori di competitività ed attrattività per lo sviluppo locale, favorendo l’attivazione di filiere produttive e lo sviluppo di attività collegate di ricerca ed innovazione. Come ampiamente illustrato nel Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-20133, “la promozione di un uso sostenibile ed efficiente delle risorse naturali è al tempo stesso condizione per una migliore qualità della vita e criterio per orientare lo sviluppo sociale ed economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e verso modelli di produzione, consumo e ricerca in grado di sfruttare l’indotto economico ed occupazionale dei comparti ambientali”.

∗ Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-forestali ed Ambientali (DiSTAfA), Sezione Economico - valutativa, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. 1 L’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA), riferisce che “…la continua ricerca dell’efficienza, dei costi più bassi e l’aumento delle produzioni di scala si traduce in pressioni a danno dell’ambiente, del paesaggio e della biodiversità e in modo particolare nelle aree agricole. Allo stesso tempo l’agricoltura rimane fondamentale per la conservazione di molti paesaggi…”, Rapporto AEA 2003, pag 44 e segg. 2 Sul tema Bastioni M., Massei G. (2007). La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nei processi di programmazione e pianificazione territoriale, in Agronomi e Forestali, n. 2, edizioni CONAF. 3 Previsto formalmente dall’art. 27 dal Reg. CE n° 1083 dell’11 luglio 2006, il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 è stato predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione ed approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007.

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Il fatto che l’ambiente costituisca di per sé un fattore fondamentale di sviluppo regionale viene spesso sottovalutato4, mentre la priorità ambientale come fattore di competitività è particolarmente rilevante per le regioni del Mezzogiorno, dove sono presenti grandi opportunità di sviluppo connesse all’innovazione tecnologica nell’uso delle risorse ambientali5. Tuttavia, le attività finanziate dai fondi strutturali spesso finiscono per avere un impatto fortemente negativo sulle risorse naturali presenti nei vari Stati membri, pertanto i piani regionali e nazionali sono stati assoggettati, in misura crescente, a procedure di analisi in campo ambientale, intese ad individuare, a livello strategico, gli effetti negativi suscettibili di insorgere nel corso dell’attuazione del piano o del programma. Oggetto dell’indagine è la disciplina della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), introdotta dalla direttiva 2001/42/CE6 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1527, che rappresenta, si ritiene, un importante passo avanti verso un approccio innovativo allo sviluppo sostenibile8, in quanto consente di superare la logica che vede lo

4 Le risorse naturali (acqua, aria, suolo, ecc.) sono di grande importanza ambientale e socioeconomica poiché sono elementi essenziali per l’uomo e per gli ecosistemi. La qualità dell’ambiente determina l’appetibilità di una regione per i possibili investitori. Lo sfruttamento eccessivo e il degrado delle risorse naturali possono avere gravi conseguenze non soltanto per l’ambiente ma anche per l’attività economica. Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, sul Sesto programma di azione per l’ambiente della Comunità europea “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta”, Bruxelles, 24.1.2001, pag. 2 e segg. 5 Cfr. il Quadro Strategico Nazionale, citato, pag. 36 e pag. 103 e segg. 6 GU L 197/30 del 21.7.2001, pag. 30. Il termine “strategica” non compare né nel titolo né nel testo della direttiva, si fa spesso riferimento ad essa come alla direttiva della “valutazione ambientale strategica” (direttiva sulla VAS) perché tratta della valutazione ambientale ad un livello più alto, più strategico rispetto ai progetti (di cui si occupa la direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale (VIA) (direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE). 7 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario n. 96. L’entrata in vigore del D. lgs è stata inspiegabilmente procrastinata al 31 luglio 2007 con Legge del 12 luglio 2006, n. 228 G.U. 12 luglio 2006, n. 160. Sulle novità legislative in tema di VAS contenute nel D.lgs.152/06 cfr. Galotto G., V.A.S. La valutazione ambientale strategica di piani e programmi, ARS Edizioni informatiche, 2007, pag 148-187; Masera S. R., VIA e VAS nel nuovo Codice ambientale, in Urbanistica e appalti, 2006, fascicolo n. 10, pag. 1147-1155; Cicchiello V., La VAS, la VIA e l’IPCC nel D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152: quando la fretta eccessiva produce una riforma problematica, in Dir. giur. agr. alim. amb., 2006, fascicolo 6, pag. 355-365. 8 Il termine “sviluppo sostenibile” appare per la prima volta nel testo “World conservation strategy” dello IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) nel 1980, ma è solo con la pubblicazione delle conclusioni della World Commission

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sviluppo economico come un fattore di impatto ambientale, e la tutela e il risanamento ambientale come mezzi settoriali per riparare i relativi danni ambientali. Infatti, integrando le considerazioni ambientali in modo trasversale, a monte della formazione delle politiche di sviluppo economico, è possibile non solo prevenire o limitare il danno, ma rendere l’ambiente motore di competitività e di sviluppo. 2. Principi guida comunitari e nazionali per lo sviluppo sostenibile Il processo di integrazione dell’ambiente nelle politiche comunitarie, noto come Processo di Cardiff 9, trova sostegno nella convinzione che la crescita economica, la coesione sociale e la tutela dell’ambiente devono andare di pari passo, rientrando a pieno titolo nella sfera di azione dei Fondi strutturali, in connessione con la politica di coesione e quella di sviluppo rurale10.

on Environment and Development (WCED) “Our Common Future” (Il futuro di noi tutti), detto comunemente Rapporto Bruntland, che si impone all’attenzione generale (1987). La Conferenza di Rio de Janeiro del giugno 1992 è stato l’evento che ha dato al concetto di sviluppo sostenibile la rilevanza internazionale anche a livello politico. Tra i documenti prodotti a Rio, particolare importanza ha l’“Agenda 21”, un ampio e articolato programma di azioni per lo sviluppo sostenibile del pianeta per 21° secolo. A 10 anni da Rio nel 2002 si è tenuto a Johannesburg il Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile, conclusosi con l’adozione di tre importanti documenti: la Dichiarazione sullo sviluppo sostenibile, una dichiarazione politica con nuovi impegni per lo sviluppo sostenibile; un Piano di implementazione dell’agenda 21; e una Lista di iniziative per azioni specifiche. I Paesi firmatari della Convenzione di Rio sui Cambiamenti Climatici si sono riuniti più volte. Un appuntamento importante è stata la Conferenza di Kyoto nel dicembre 1997, in cui è stato definito un protocollo, che impegna i paesi firmatari a ridurre complessivamente entro il 2012, del 5,2% rispetto ai livelli del 1990, le principali emissioni di gas capaci di alterare il naturale effetto serra del pianeta. Un’espressa competenza della CEE in materia di politica ambientale venne introdotta con gli articoli 130 R, S, e T (ora articoli 174 – 176 ) dell’Atto Unico Europeo, disposizioni poi modificate dal trattato di Maastricht del 1992, nonché nuovamente rimodulate e rinumerate dal Trattato di Amsterdam del 1997. 9 COM(1988)333 Strategia dell’Unione Europea a favore di uno sviluppo sostenibile. Consiglio europeo di Cardiff. 10 La sensibilità della Comunità europea verso i temi di sviluppo armonioso ed equilibrato si riconduce agli albori della stessa, e precisamente all’art. 2 del Trattato di Roma del 1957. E’, però, soltanto con il Trattato di Amsterdam del 1997 che la Comunità dispone espressamente, all’art. 6, che la tutela ambientale debba essere integrata nelle politiche comunitarie al fine di una reale promozione dello sviluppo sostenibile. Il principio è stato ripreso poi dall’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000. Per una descrizione delle principali tappe del riconoscimento del principio dello sviluppo sostenibile in sede comunitaria si veda Schichilone L. (2004). L’Unione Europea e lo sviluppo sostenibile: da Maastricht alle sfide del futuro, in L’Unione Europea tra Costituzione e governance, a cura di Landuyt A., Pasquinucci D., Cacucci, Bari.

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La politica di sviluppo rurale, grazie alla particolare attenzione rivolta agli aspetti agroambientali11, presente già nel Regolamento CE n. 1257/1999, nonché alla peculiare finalizzazione verso la sostenibilità ambientale, definita con il regolamento di revisione della PAC del 200312, ha avuto notevoli implicazioni e collegamenti con le politiche ambientali. L’azione strutturale dell’Unione europea nel periodo di programmazione 2007-2013, con la riforma della politica di coesione economica e l’istituzione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), si caratterizza, in particolare, per il nuovo approccio strategico alle politiche di sviluppo proposto dalla Commissione Europea, con la finalità principale di perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi fissati dall’Unione europea, nella rinnovata strategia di Lisbona del 2005 ed in quella di Göteborg. L’intento che l’Unione Europea si pone è quello di perseguire in modo equilibrato la crescita economica, la coesione sociale e l’uso sostenibile delle risorse ambientali creando e sfruttando le sinergie tra queste tre dimensioni. Ciò si è tradotto, tra l’altro, nella definizione di obiettivi di lungo periodo condivisi da tutte le politiche comunitarie, nell’adozione di un nuovo approccio alla politica ambientale basato sull’integrazione della dimensione ambientale in tutte le altre politiche; un’attuazione che assicuri da un lato il rispetto delle norme ambientali e dall’altro l’ammodernamento del quadro normativo; l’informazione e la conoscenza come base della politica ambientale per accrescerne l’efficacia. La strategia di sviluppo risulta articolata su due livelli, quello comunitario e quello nazionale, e si è concretizzata con l’adozione degli Orientamenti Strategici Comunitari in materia di coesione,13 che indirizzano gli Stati membri e le Regioni a perseguire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile e favorire le sinergie tra la dimensione economica, sociale ed ambientale, e con l’elaborazione e l’adozione del Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale (PSN)14 e del Quadro Strategico Nazionale (QSN)15.

11 A proposito dei rapporti tra agricoltura ed ambiente cfr. Giuffrida G. (1991). Diritto agrario e tutela dell’esercizio delle attività agrarie, in AA. VV., Scritti in onore di Angelo Falzea, Milano, Giuffre. 12 Regolamento CE n. 1782/2003 del 29 settembre 2003. 13 Decisione del Consiglio 2006/702/CE 14 Approvato in Italia il 31 ottobre 2006 dalla Conferenza Stato-Regioni. Sulla base del PSN le Regioni e le Province autonome hanno definito i propri Programmi di sviluppo rurale. La strategia di intervento proposta dal PSN ripercorre lo schema delle priorità comunitarie fissate negli orientamenti strategici, articolando gli obiettivi in quattro assi: I - Miglioramento della competitività del settore agricolo forestale; II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale; III - Qualità della vita e diversificazione dell’economia rurale; IV – LEADER. 15 Per una dettagliata descrizione del Processo, vedi Finuola R., Lucatelli S., Territori Rurali e Processo di definizione della politica regionale 2007-2013, in Politiche Strutturali per

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La nuova regolamentazione e gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale 2007-2013 rafforzano l’esigenza di assicurare lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali. Il regolamento del FEASR, infatti, richiede agli Stati membri di destinare, all’interno del secondo Asse del quadro strategico dello sviluppo rurale, un minimo del 25% di tutte le spese rurali della PAC, alla gestione del territorio e ad obiettivi ambientali durante il periodo di programmazione 2007-201316. Inoltre, prevede che gli stati membri si consultino con le parti interessate, incluse le ONG ambientali, durante le fasi sia di sviluppo sia di realizzazione del programma17 e prevede, inoltre, l’erogazione di finanziamenti per queste consultazioni18. Tra i considerando del nuovo regolamento è possibile leggere che «la politica di sviluppo rurale dovrebbe inoltre tener conto degli obiettivi generali della coesione economica e sociale stabiliti dal Trattato e concorrere alla loro realizzazione, incorporando nel contempo altre priorità politiche salienti, menzionate nelle conclusioni dei Consigli europei di Lisbona e Göteborg in relazione alla competitività e allo sviluppo sostenibile». Ed ancora: «al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle aree rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali a livello comunitario, concernenti la competitività dei settori agricolo e forestale, la gestione del territorio e l’ambiente, nonché la qualità di vita e la diversificazione delle attività in tali zone, tenendo conto delle diversità delle situazioni, cha vanno dalle zone rurali remote colpite da spopolamento e declino alle zone rurali periurbane che subiscono la pressione crescente dei centri urbani». Lo sviluppo rurale 2007-2013 riconosce, inoltre, la necessità di internalizzare le eventuali esternalità ambientali positive prodotte dagli agricoltori che operano nelle aree della rete Natura 2000. Nel testo del nuovo regolamento sullo sviluppo rurale, al considerando 37, si legge, infatti, che «occorre compensare gli investimenti non remunerativi che siano necessari l’Agricoltura, INEA, Giugno 2006. Il processo di definizione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 si è concluso il 13 luglio 2007, con l’adozione definitiva da parte della Commissione Europea. Il Quadro Strategico Nazionale (QSN), previsto formalmente dall’art. 27 del Regolamento Generale sui Fondi strutturali europei formulato traduce le indicazioni in indirizzi strategici e in alcuni indirizzi operativi emersi dall’analisi condotta, secondo le indicazioni dei Documenti Strategici preliminari elaborati nel 2005 e nel 2006 dai diversi livelli istituzionali (Documento Strategico Preliminare Nazionale. “Continuità, discontinuità, priorità per la politica regionale 2007-2013”, novembre 2005; Documento Strategico Mezzogiorno “Linee per un nuovo programma Mezzogiorno 2007-2013”, dicembre 2005; Documenti Strategici regionali, ottobre 2005-aprile 2006). 16L’Asse II è finalizzato al miglioramento dell’ambiente e del paesaggio prevedendo i classici interventi agro-ambientali e per il benessere degli animali, le politiche di forestazione protettiva e gli interventi a favore delle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali. 17 Articolo 6 Regolamento CE 1698/2005. 18 Articolo 66 Regolamento CE 1698/2005.

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all’adempimento degli impegni assunti nel quadro dei regimi agro-ambientali o di altri obiettivi agro-ambientali o che nell'azienda valorizzino in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altre zone di grande pregio naturale». A tal fine è prevista la possibilità di concedere un sostegno «per investimenti aziendali che valorizzano in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 interessate o altre zone di grande pregio naturale definite nel programma».19 Il Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale (PSN) recepisce l’obiettivo dello sviluppo sostenibile, prioritario per l’Unione europea, come tema fondamentale e trasversale con gli strumenti disponibili nei quattro Assi di intervento. In particolare l’asse II, Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, viene declinato in quattro obiettivi prioritari: 1) conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico; 2) diffusione di pratiche agricole e forestali compatibili con la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde; 3) riduzione dei gas serra; 4) tutela del territorio. È stato evidenziato come “l’obiettivo specificatamente ambientale viene associato a quello socio-economico proprio per sottolineare da un lato la stretta interrelazione tra le tre componenti dello sviluppo sostenibile (economica, sociale e ambientale) e dall’altra la centralità del territorio nella politica di sviluppo rurale”20. 3. La VAS nell’ordinamento comunitario Anche nel precedente periodo di programmazione, la valutazione ambientale ha rivestito un ruolo primario nell’affermazione della trasversalità della tematica ambientale nei diversi settori di investimento. Infatti, già per la gestione dei fondi del ciclo 1994-1999, al fine di tenere conto delle sinergie positive tra priorità di sviluppo economico e ambiente, venivano introdotte, con il preciso intento di definire strategie settoriali e territoriali capaci di promuovere uno sviluppo realmente sostenibile, disposizioni normative riguardanti la valutazione preliminare dell’impatto ambientale dei piani e dei programmi regionali. L’art. 8 del Regolamento CEE 2081/199321 prevedeva espressamente che i piani regionali di conversione economica e sociale presentati dagli Stati

19 Punto b art. 41 del reg. n. 1698/2005. 20 Monteleone A., Trisorio A. (2006). L’agro-ambiente nel Piano Strategico Nazionale: le opportunità dell’approccio strategico, in Economia & Diritto Agroalimentare, n. 3, p. 209. 21 Regolamento n. 2081 del 20 luglio 1993, “Modifiche al Regolamento (CEE) 2052/88 relativo alle misure dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro

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membri includessero una valutazione di impatto ambientale. Il piano doveva recare un’analisi della situazione ambientale esistente nella regione interessata, una valutazione dell’impatto delle strategie ed operazioni contenute nel piano in termini di sviluppo sostenibile conformemente alla legislazione comunitaria in vigore, un esame delle disposizioni adottate per associare le autorità competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla preparazione e all’attuazione delle azioni previste dal piano, nonché per garantire il rispetto delle norme comunitarie di settore22. Per la prima volta, dunque, gli Stati membri e le autorità regionali venivano obbligati ad effettuare una puntuale descrizione dello stato dell’arte della situazione ambientale della regione interessata dall’intervento comunitario, una valutazione del probabile impatto ambientale delle strategie e delle priorità di sviluppo previste e delle disposizioni adottate ai fini di designare autorità competenti in campo ambientale, incaricate del monitoraggio dei progressi dei vari documenti di programmazione. Per il periodo di programmazione 2000-2006 i piani e i programmi dei Fondi strutturali erano stati espressamente esentati dall’applicazione della direttiva sulla VAS23. Infatti, sarebbero stati quasi sicuramente adottati prima della data ultima di recepimento della direttiva, prevista per il 21 luglio 2004, e dunque sarebbero già stati sottoposti alla valutazione ambientale ex ante. La deroga era finalizzata ad evitare qualsiasi rischio di duplicazione o di applicazione di disposizioni discordanti in materia di valutazione eventualmente risultanti dall’applicazione dei due strumenti giuridici e di qualsiasi situazione di incertezza che ne potesse conseguire24. Tuttavia, anche nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali 2000-2006, la valutazione ambientale ha assunto un ruolo primario nell’affermazione dell’integrazione della tematica di tutela delle risorse naturali nei vari settori di investimento, allo scopo di determinare strategie capaci di promuovere un adeguato sviluppo sostenibile. Infatti, la proposta di “Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali” del 18 marzo 1998,25 recava i principi e gli obiettivi del nuovo Trattato di Amsterdam, ponendo la promozione di uno sviluppo sostenibile, la tutela ed il miglioramento dell’ambiente, come obiettivo integrale e

interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti”, G.U.C.E.31 luglio 1993, L193. 22 Art. 11 bis ed ultimo considerando Reg. 2081/93 cit. 23 Articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2001/42/CE. 24 Relazione della Commissione delle Comunità europee n. 639 del 27.10.2006, Relazione della Commissione tra la Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica e i Fondi comunitari. 25 Comunicazione della Commissione 18 marzo 1998, n. 131 def., G.U.C.E. C 176, 9 giugno 1998.

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trasversale di simili strumenti, accanto alla riduzione delle disparità economiche e sociali, alla competitività ed al lavoro. In base alla proposta il Piano di Sviluppo Regionale, il Quadro Comunitario di Sostegno, i Documenti Unici di Programmazione e i Programmi Operativi, nonché il Complemento di Programmazione, dovevano contenere una valutazione ex ante della situazione ambientale dell’area considerata e delle disposizioni volte ad integrare l’aspetto ambientale nell’intervento nonché a garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente. Tali proposte venivano recepite dal Regolamento 1260/9926, che all’art. 40 prevedeva analisi ambientali ex ante, intermedia ed ex post, volte a determinare l’impatto rispetto agli obiettivi e ad analizzare le incidenze su problemi strutturali specifici. Anche il Regolamento (CE) n. 1257/199927 sul “Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)”, prevedeva, all’art. 43, che i piani di sviluppo rurale dovevano comprendere anche una valutazione indicante gli effetti previsti dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Il Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001 ha messo in evidenza, quale elemento politico fondamentale, il fatto che tutte le politiche debbano ruotare attorno al concetto di sviluppo sostenibile28. La strategia sottolineava inoltre che, per una valutazione sistematica delle proposte, era necessario disporre di migliori informazioni29. La direttiva sulla VAS rappresenta uno strumento importante per fornire informazioni di questo genere, che consentano di integrare più efficacemente le considerazioni ambientali nelle proposte settoriali man mano che queste vengono presentate e trovare, dunque, soluzioni più sostenibili. I progetti di rilevante entità che potevano avere un impatto sull’ambiente, prima che venisse adottata la direttiva 2001/42/CE, dovevano essere sottoposti a valutazione nell’ambito della direttiva 85/337/CEE30 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Tuttavia, le possibilità di apportare cambiamenti sensibili erano spesso limitate poiché tale valutazione avveniva in una fase in cui le decisioni 26 Regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 recante “Disposizioni generali sui fondi strutturali”, G.U.C.E. L 161, 26 giugno 1999. 27 G.U.C.E. L 160, 26 giugno 1999. 28 Sul tema cfr. Fois P. (2005). Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati, Giappichelli; Dell’Anno P. (2004). Principi di diritto ambientale europeo e nazionale, Giuffrè, Milano. 29 COM(2001)264 def. Le conclusioni della Presidenza sono contenute nel documento SN 2001/01 REV 1. 30 Direttiva sulla valutazione d’impatto ambientale o direttiva sulla VIA, GUCE L175 del 5.7.1985, pag. 40.

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riguardo all’ubicazione del progetto o alle scelte di alternative potevano essere state prese nell’ambito di piani riguardanti un intero settore o un’area geografica. La direttiva 2001/42/CE colma questa lacuna stabilendo che gli effetti ambientali di piani e programmi vengano valutati durante l’effettiva elaborazione degli stessi, tenendo conto altresì delle opinioni che esprime il pubblico sui progetti e sulla valutazione ambientale. Come indicato nel titolo della direttiva, l’obiettivo del legislatore europeo è quello di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali nei piani e programmi sia all’atto della loro elaborazione sia all’atto della successiva adozione” (art. 1). L’ambito di applicazione31 della direttiva è indicato all’articolo 2, che sancisce determinate caratteristiche che i piani e i programmi devono avere affinché la stessa sia applicabile; l’articolo 3 indica le regole per determinare se i piani e i programmi in questione possono avere effetti significativi per l’ambiente e se debbano essere oggetto di valutazione ambientale. Affinché i piani e i programmi32 rientrino nell’ambito della direttiva essi devono essere sia “elaborati e/o adottati dalle autorità prescritte” sia “previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative” (articolo 2, lettera a). La direttiva definisce la Valutazione Ambientale come “un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte – politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi – ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale e poste sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale”. In quest’ottica la VAS è da intendersi come uno strumento di supporto per le decisioni e tutto il processo di valutazione è centrato attorno alla possibilità di migliorare la qualità della decisione. Proprio per queste ragioni va inserita nei punti strategici del processo decisionale, fermo restando la sua natura di

31 Nel gergo della valutazione ambientale, per “ambito di applicazione” in genere s’intende il contenuto della relazione ambientale dell’articolo 5. L’espressione non va confusa con “l’ambito di applicazione” citato nel titolo dell'articolo 3 e che fa riferimento al campo di applicazione della direttiva. 32 Per “piani e programmi” s’intendono i piani e i programmi, inclusi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

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processo valutativo. Viene applicata a tutti i piani e programmi elaborati per i settori: agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, dei trasporti. In più, si estende ai piani e programmi elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE applicati su piccole aree o per le loro modifiche. rimangono esclusi piani e programmi destinati a scopi di difesa nazionale e protezione civile e piani e programmi finanziari e di bilancio. Come sottolinea la direttiva, la prima fase della valutazione ambientale non può prescindere dall’individuare gli interlocutori sociali per poi pianificare e gestire meglio la loro partecipazione alla discussione. Prima di “entrare nel vivo” della valutazione è altresì necessario analizzare il processo decisionale dove devono essere prese decisioni critiche con implicazioni ambientali. Successivamente si stila il rapporto ambientale, nel quale si individuano, si descrivono e si valutano gli effetti significativi che potrebbero realizzarsi con l’attuazione di un determinato piano o programma e contenente le seguenti informazioni: illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali e del rapporto con altri piani o programmi; stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione senza il piano; caratteristiche ambientali dell’area interessata; problemi ambientali esistenti; obiettivi di protezione ambientale; possibili effetti significativi sull’ambiente (biodiversità, fattori climatici, salute umana, popolazione, flora e fauna, suolo, acqua, aria, beni materiali, patrimonio culturale, patrimonio architettonico, patrimonio archeologico, paesaggio); misure per impedire, mitigare o ridurre gli effetti negativi; sintesi dei motivi di scelta delle alternative; descrizione delle misure previste per il monitoraggio. La successiva fase riguarda gli obiettivi generali di sostenibilità per evidenziare come le azioni del piano o programma permettono di raggiungerli. Gli obiettivi specifici di piano permettono il raccordo tra azioni e obiettivi generali e rivestono un ruolo centrale nella VAS. A questo punto si descrive il rapporto ambientale (RA), parte centrale della valutazione che influenzerà la versione definitiva del piano o programma, e importante strumento per l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell’elaborazione e nell’adozione di piani e programmi, in quanto garantisce che gli effetti significativi sull’ambiente vengano individuati, descritti, valutati e presi in considerazione nel corso di tale processo. La preparazione del RA e l’integrazione delle considerazioni ambientali nella preparazione dei piani e dei programmi costituisce un processo iterativo che deve contribuire al raggiungimento di soluzioni più sostenibili nell’iter decisionale.

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Le disposizioni relative al RA sono espresse principalmente nell’articolo 2 (Definizioni), nell’articolo 5 (Rapporto ambientale) e nell’allegato I. Lo stesso deve essere sottoposto a consultazione secondo quanto disposto negli articoli 6 e 7; deve essere preso in considerazione nella preparazione del piano o del programma (articolo 8) e, quando il piano o il programma viene adottato, le informazioni sulle modalità di tale adozione devono essere rese disponibili (articolo 9); la qualità del rapporto deve essere tale da soddisfare le disposizioni della direttiva (articolo 12). L’articolo 2, lettera c) definisce il rapporto ambientale come una parte della documentazione del piano o del programma con un contenuto specifico. Ciò implica che il rapporto ambientale deve essere costituito da un testo o da più testi coerenti. L’articolo 5, paragrafo 1, indica i requisiti di base di un rapporto ambientale. Il RA ha il compito di identificare, descrivere e valutare i possibili effetti significativi sull’ambiente del piano o del programma nonché le ragionevoli alternative. L’allegato I prevede ulteriori disposizioni su quali informazioni debbano essere fornite in relazione a detti effetti e lo studio delle alternative. Secondo l’articolo 4, paragrafo 1, la valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase di preparazione di un piano o di un programma e prima della sua adozione o dall’avvio della procedura legislativa. L’iter di elaborazione del rapporto ambientale deve iniziare nello stesso momento in cui inizia l’elaborazione del piano o del programma. Generalmente, la preparazione del rapporto ambientale deve essere conclusa quando viene messo a disposizione delle autorità e del pubblico in conformità all’articolo 6, paragrafo 1. L’articolo 5, paragrafo 1 non indica esplicitamente chi è responsabile dell’elaborazione del rapporto ambientale ma in molti casi si tratterà dell’autorità o della persona fisica o giuridica responsabile della redazione del piano o del programma. L’art. 5, paragrafi 2 e 3 prevede l’obbligo di fornire informazioni sui possibili effetti significativi sull’ambiente del piano o del programma. Tali informazioni devono essere fornite nella misura in cui esse possono essere ragionevolmente richieste tenendo conto dei fattori indicati all’art. 5 paragrafo 2. Il riferimento ai contenuti e al livello di dettaglio del piano o del programma “rappresenta il riconoscimento che, nel rapporto ambientale di un piano o di un programma di portata molto generale, possono non essere necessarie informazioni e analisi molto dettagliate, (ad esempio, nel caso di un piano o di un programma in cima a una gerarchia che va dal generale al particolare),

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mentre invece si prevede un maggiore approfondimento nel caso di un piano o un programma che contiene in sé un maggiore livello di dettaglio”33. L’articolo 5 paragrafo 3, allo scopo di evitare duplicati della valutazione, dispone che le informazioni pertinenti già disponibili da altre fonti possano essere usate per la compilazione del rapporto ambientale. L’articolo 4, paragrafo 3 fa riferimento all’applicazione dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3 nei casi in cui i piani e i programmi sono gerarchicamente ordinati . Sulla portata delle informazioni da includere nel RA e sul loro livello di dettaglio, le autorità34 ambientali interessate, designate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, potrebbero essere coinvolte nella preparazione del rapporto nel corso del processo di elaborazione e di adozione del piano o del programma. In ogni caso, tali autorità, devono essere consultate al momento della decisione. L’ultima fase della valutazione, presa in esame dalla direttiva, riguarda il monitoraggio e il controllo degli indicatori, articolo 10: “Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune.” Il RA deve includere una descrizione delle misure previste per il monitoraggio. Il ruolo del monitoraggio è quello di poter correggere le azioni qualora non venissero raggiunti gli obiettivi; attraverso una relazione di monitoraggio si deve riportare l’analisi del grado di conseguimento degli obiettivi, l’analisi delle risposte, l’analisi degli indicatori, l’esame degli scostamenti, l’esame del feedback, l’analisi della rete di monitoraggio, le azioni di miglioramento.

33 Commissione europea, DG Ambiente, Attuazione della Direttiva2001/42/CEE, 2003 34 Nella giurisprudenza della Corte di giustizia (causa C-188/89 Foster e altri contro British Gas) il concetto di “autorità” ha un ampio ambito di applicazione. Quale che sia la sua forma giuridica e indipendentemente dall’estensione (nazionale, regionale o locale) dei suoi poteri, può essere definita come un organismo responsabile, in conformità a una misura adottata dallo Stato, di fornire un servizio pubblico sotto il controllo dello Stato e gode a questo scopo di speciali poteri, superiori a quelli derivanti dalle normali regole applicabili nelle relazioni tra individui. Per esempio, ad aziende di pubblici servizi che sono state privatizzate può essere richiesto di svolgere alcuni compiti (come la preparazione di piani a lungo termine per garantire risorse idriche) che in regimi non privatizzati verrebbero svolti da autorità pubbliche. In relazione a tali funzioni esse verrebbero trattate come autorità ai fini della direttiva. Per altri aspetti (come ad esempio servizi di consulenza all’estero) non sarebbero considerate autorità ai sensi della direttiva.

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4. La VAS nell’ordinamento nazionale La direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, noto come Codice dell’Ambiente, con l’obiettivo primario di promuovere i livelli di qualità della vita umana, attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente, l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali35, un’adeguata azione finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile36, informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio «chi inquina paga»37 che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato, regolano la politica della comunità in materia ambientale. L’articolato impianto normativo del d.lgs. 152/2006 ha riscritto gran parte delle disposizioni di diritto ambientale38 ed è stato oggetto di significative modifiche39 nonché di molteplici censure di illegittimità costituzionale40.

35 Articolo 2 D.lgs 152/2006. 36 Articolo 3 ter, Principio dell’azione ambientale: La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private. 37 Articolo 3 quater: “Ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”. 38 Si veda sull’argomento Costato L., Pellizzer F. (2007) Commentario breve al codice dell’ambiente (D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152), Padova, Cedam. 39 Decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, rubricato «Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 aprile 152, recante norme in materia ambientale», G.U. 24 novembre 2006, n. 274; Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, rubricato «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 152, recante norme in materia ambientale», G.U. 29 gennaio 2008, n. 24. 40 Vedi ricorso della Regione Calabria n. 68 del 10 giugno 2006, in cui si solleva l’illegittimità costituzionale dell’intero decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetto i commi secondi, lettera s), e terzo dell'art. 117 della Costituzione, oltre che con l’art. 118 della Costituzione e con il principio di leale cooperazione. Sul tema la Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE. Legge comunitaria 2004), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, con sentenza n. 398 del 20 novembre ha ritenuto che: «…. la valutazione ambientale strategica, disciplinata dalla direttiva 2001/42/CE,

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Dobbiamo ricordare, infatti, che con la riforma del Titolo V della Costituzione41, il termine “ambiente” trova riconoscimento nell’articolo 117, comma 2, lett. s), che configura la materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” come competenza esclusiva dello Stato, e reimposta radicalmente i rapporti tra fonte statale e fonte regionale, storicamente consolidatisi nel settore cruciale del governo dell’ambiente. Il profilo più problematico del settore in esame è quello del riparto delle competenze. Da un punto di vista formale l’art. 117, lettera s), del novellato testo costituzionale, come già detto, assegna allo Stato potestà di legislazione esclusiva sui temi della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. D’altra parte, al terzo comma, fissando individuandole le materie di legislazione concorrente indica temi di interesse ambientale, come la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la tutela della salute, la ricerca scientifica e tecnologica ed il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, la protezione civile, il governo del territorio, i porti e gli aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e di navigazione, la produzione, il trasporto nonché la distribuzione nazionale dell’energia. Il dibattito su come dividere le competenze in materia ambientale tra Stato e Regioni è, dunque, ancora aperto e lasciato anche al giudizio della Corte Costituzionale. Passando ad un approfondimento delle norme relative alla valutazione ambientale di piani e programmi, o valutazione ambientale strategica (VAS), vediamo che le stesse costituiscono recepimento ed attuazione della Direttiva 2001/42/CE, al fine di garantire un elevato livello di protezione ambientale, contribuire alla promozione dello sviluppo sostenibile attraverso l’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi, assicurando che

attiene alla materia “tutela dell’ambiente”. Da tale constatazione non deriva tuttavia la conseguenza che ogni competenza regionale sia esclusa. Questa Corte ha più volte sottolineato la peculiarità della materia in esame, ponendo in rilievo la sua intrinseca “trasversalità”, con la conseguenza che, in ordine alla stessa, «si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale» (sentenza n. 407 del 2002), e che «la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze (sentenza n. 259 del 2004). La “trasversalità” della materia tutela dell’ambiente emerge, con particolare evidenza, con riguardo alla valutazione ambientale strategica, che abbraccia anche settori di sicura competenza regionale ». 41 Art 117 della Costituzione, come sostituito dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001, che recita: «omissis. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: …s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; ……governo del territorio;……. valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; …omissis».

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siano coerenti alle condizioni per uno sviluppo sostenibile e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica. Nell’art. 5 del D.lgs. 152/06 il legislatore nazionale ha introdotto la definizione di VAS42. Non sono mancate, in dottrina, critiche sulla versione del D.lgs. 152/06 prima delle modifiche apportate con il D.lgs 4/2008. Infatti, la lettera m), comma 1 dell’art 5, disciplinava il c.d. “giudizio di compatibilità ambientale”, atto attraverso cui, l’organo competente, doveva concludere la procedura di valutazione ambientale strategica sulla base di un’istruttoria predisposta da una commissione tecnica che doveva esprimersi sul rapporto ambientale e sui pareri espressi dalle consultazioni43. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della VAS, l’art. 6, riprendendo quanto indicato nell’art. 3 della Direttiva 2001/42/CE, indica, al comma 2, quali piani e programmi sono assoggettati a VAS, ed al comma 3, stabilisce che l’autorità competente, individuata ai sensi dell’art. 744, valuta la necessità della VAS per i piani e i programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, nonché i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, qualora possano avere impatti significativi sull'ambiente (art. 3-bis).

42 “il processo che comprende, ... , lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio.” 43 Cfr. Galotto G., V.A.S. La valutazione ambientale strategica di piani e programmi, cit.; Cicchiello V., La VAS, la VIA e l’IPCC nel D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152: quando la fretta eccessiva produce una riforma problematica, citato. Il legislatore sembra voler dare rilievo alla fase di consultazione e partecipazione delle altre amministrazioni e del pubblico interessato, accordando alla VAS la criticabile prerogativa di strumento di controllo e giudizio esterno, piuttosto che di processo di supporto alla decisione, stravolgendo la “filosofia” della Direttiva, che individua, invece, la valutazione ambientale come uno strumento di supporto per le decisioni che accompagna il responsabile del piano o programma fin dalle prime fasi di stesura per tutto il suo processo di formazione, cercando di indirizzarlo verso le decisioni migliori, attraverso un processo configurato secondo criteri di integrazione, responsabilizzazione e sussidiarietà. 44 In sede statale, l’autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. In sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

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Al comma 4, sono elencati i piani esclusi dal campo di applicazione del decreto45. L’art. 11 indica le modalità di svolgimento della valutazione ambientale strategica, avviata contestualmente al processo di formazione del piano o programma, effettuata durante la fase preparatoria dello stesso ed anteriormente alla sua approvazione46. La redazione del rapporto ambientale, ai sensi dell’art. 13, spetta al proponente47 o all’autorità procedente48, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. L’allegato VI al decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del

45 a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato; b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica; c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. 46 La valutazione ambientale strategica è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende: a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; b) l’elaborazione del rapporto ambientale; c) lo svolgimento di consultazioni; d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; e) la decisione; f) l’informazione sulla decisione; g) il monitoraggio. 47Articolo 5 lettera r), D.lgs 152/2006, proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto. 48 Articolo 5 lettera q), D.lgs 152/2006, autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma.

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livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, è prevista la possibilità di utilizzare, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all’autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data di pubblicazione dell’avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione o Provincia autonoma interessata49, decorrono i tempi dell’esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l’opportunità di esprimersi. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all’articolo 14 e provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l’adozione o approvazione. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, è trasmesso all’organo competente all’adozione o approvazione del piano o programma. La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione con l’indicazione della sede ove si possa prendere

49 Articolo 14, comma 1, D.lgs 152/2006: “Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l’autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. L’avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.”.

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visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria50. Il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive, deve essere assicurato dal monitoraggio51, effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e ne viene data adeguata informazione attraverso i siti web dell’autorità competente e dell’autorità procedente e delle Agenzie interessate. Le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio sono individuate nel piano o programma. 5. La VAS nei POR e nel PSR della Regione CALABRIA La Regione Calabria, nelle more dell’entrata in vigore del D.lgs. 152/06, inspiegabilmente52 procrastinata al 31 luglio 2007, ha applicato la VAS sia al

50 Articolo 17. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate: a) il parere motivato espresso dall'autorità competente; b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come siè tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali e' stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 18. 51 Articolo 18. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione. 52 A causa dei ritardi nell’emanazione delle norme e delle sospensioni della loro entrata in vigore, lo Stato italiano è stato condannato dalla Corte di Giustizia Europea per inosservanza degli obblighi di recepimento della normativa comunitaria in materia ambientale. Infatti, a conclusione della causa C 40/07, con sentenza dell’8 novembre 2007, la Corte Europea ha dichiarato l’Italia inadempiente verso l’obbligo di recepire la direttiva 2001/42/CE, concernente la Valutazione Ambientale Strategica. La sentenza è l’atto finale di un procedimento iniziato con una lettera di diffida inviata alla Repubblica Italiana il 13 dicembre 2004, per non aver recepito, entro il 21 luglio 2004, la direttiva sulla VAS. La Corte di Giustizia non ha accolto l’argomento addotto dalla Repubblica Italiana, attinente alla complessità della materia in esame ed alla necessità di riformare il diritto interno, per il principio secondo cui «..uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per sottrarsi agli obblighi che discendono dal diritto comunitario e giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini derivanti da una direttiva (v. sentenze 4 luglio 2000, causa C-387/97, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-5047, punto 70, e 25 aprile 2002, cause riunite C-418/00 e C-419/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-3969, punto 59). Inoltre, non si può ritenere che

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Programma Operativo Regionale 2007-2013 (Fondo FESR), sia al Programma di Sviluppo Rurale, mentre non è stata applicata per il Programma Operativo FSE, data la natura del Fondo sociale europeo, che si concentra su operazioni di natura immateriale legate allo sviluppo delle risorse umane, non suscettibili di produrre effetti ambientali significativi come i progetti infrastrutturali. Successivamente è stato emanato il Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, n. 3 del 4 agosto 2008, pubblicato sul BUR Calabria n. 16 del 16 agosto 2008. Per la predisposizione della VAS è stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’Autorità Regionale Ambientale (ARA) Calabria e dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) Calabria53. Gli esiti del processo di VAS sono indicati nelle Dichiarazioni di sintesi54. La fase di consultazione sulla bozza dei programmi e sui Rapporti Ambientali è stata associata alla concertazione con il partenariato economico e sociale, consultando le autorità con competenza ambientale ed i soggetti del pubblico interessati dal Programma, e presentando in sede di partenariato il documento di scoping55. La metodologia di valutazione utilizzata per la stesura del Rapporto Ambientale ha previsto: - l’inquadramento normativo e pianificatorio ed un’analisi di “coerenza esterna”; - l’analisi del contesto territoriale ed ambientale; - la definizione dello scenario ambientale di riferimento; - la definizione del sistema di obiettivi di sostenibilità ambientale relativi allo scenario definito; - la selezione degli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale; - la stima dei possibili effetti ambientali dei programmi, effettuata mediante una valutazione qualitativa del potenziale “contributo” degli Assi e delle linee

la complessità di una normativa comunitaria, alla cui elaborazione uno Stato membro ha partecipato, costituisca una difficoltà anormale ed imprevedibile tale da risultare insormontabile per l’amministrazione dello Stato medesimo, malgrado ogni diligenza che si possa impiegare (sentenza 5 febbraio 1987, causa 145/85, Denkavit België NV/Belgio, Racc. pag. 565, punto 13) e, pertanto, tale complessità non può essere fatta valere da uno Stato membro per differire la trasposizione di una direttiva oltre i termini previsti». 53 Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura n° 10429 dell’11 agosto 2006 54 Pubblicate dalla Regione Calabria ai sensi dell’art. 9, punto 1, lettera b della Direttiva 2001/42/CE. 55 Il documento di scoping costituisce la prima tappa del percorso di VAS, nella quale si procede alla la raccolta di tutti i dati ed informazioni utili e pertinenti per definire l’ambito di influenza del Piano e le principali componenti ambientali interessate.

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d’intervento dei programmi al raggiungimento di obiettivi specifici di sostenibilità ambientale; - la definizione di criteri e di modalità operative per la fase di specificazione e di attuazione dei programmi, in relazione agli esiti della valutazione; - la definizione delle misure previste in merito al monitoraggio degli effetti. Gli esiti del processo di VAS hanno rilevato effetti positivi sull’ambiente. Infatti, le linee d’intervento degli Assi contengono espliciti obiettivi e contenuti finalizzati al perseguimento della sostenibilità ambientale delle azioni come, ad esempio, gli interventi previsti nel campo dei rifiuti, delle risorse idriche e del ciclo integrato delle acque, delle bonifiche e delle risorse naturali anche ai fini dello sviluppo turistico; le azioni in materia di turismo sostenibile, quelle sulla sostenibilità in ambito urbano, nei sistemi produttivi e sulla mobilità sostenibile. In definitiva, si può sostenere che il POR ed il PSR assumano le componenti ambientali e quindi l’ambiente come un’opportunità di sviluppo qualitativo dell’intera regione e non come mero obbligo a cui conformarsi. 6. Considerazioni conclusive La nuova politica regionale europea si caratterizza, in primo luogo, perché provvede a rafforzare la dimensione strategica della politica di coesione per integrare meglio le priorità comunitarie nei programmi di sviluppo nazionali e regionali, e perché intende favorire un maggiore impegno in loco a favore della politica di coesione attraverso un dialogo intensificato nell’ambito dei partenariati tra Commissione, Stati membri e regioni e una condivisione più chiara e decentrata delle responsabilità in settori quali la gestione e il controllo finanziario. L’attuazione della politica di coesione comunitaria dal livello nazionale fino ai livelli regionale e locale è stata strutturata con modalità più strategiche, basate su priorità europee, allo scopo di aumentarne l’efficacia economica, migliorare la trasparenza e facilitare l’assunzione di responsabilità politica. Si tratta dell’approccio preconizzato dagli orientamenti strategici comunitari che riflettono le priorità individuate dalla strategia di Lisbona. Questi hanno creato a loro volta il contesto propizio all’elaborazione delle strategie nazionali nel quadro della politica e dei programmi di coesione. Per il periodo di programmazione 2007-2013, il processo di finanziamento è stato semplificato e decentrato. Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sullo Sviluppo Rurale e quello n. 1083/2006 sui fondi strutturali pongono un forte accento sulla necessità di procedere ad una programmazione delle singole politiche coerente e complementare oltre che fortemente integrata con la politica di coesione in termini di obiettivi e strategia di azione.

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Dall’esperienza delle passate programmazioni è emersa l’esigenza di un coinvolgimento costante dei soggetti che a vario titolo costituiscono parti essenziali del procedimento tipico della programmazione, che sono coinvolti, anche a livello regionale e locale, nella preparazione e nell’attuazione dei programmi. Il partenariato, basato sulla consultazione e sul coinvolgimento delle parti interessate (autorità competenti, partner economici, parti sociali e esponenti della società civile, comprese le organizzazioni non governative), è di fondamentale importanza nell’elaborazione e attuazione delle strategie di sviluppo. I programmi cofinanziati attraverso la politica di coesione concentrano le risorse per rendere più attraenti gli Stati membri, le regioni e le città migliorando l’accessibilità, garantendo servizi di qualità e salvaguardando le potenzialità ambientali; per promuovere l’innovazione, l’imprenditoria e lo sviluppo dell’economia della conoscenza mediante lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione, comprese le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; per creare nuovi e migliori posti di lavoro attirando un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro o l’attività imprenditoriale, migliorando l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e aumentando gli investimenti nel capitale umano. Questi programmi, orientati alla creazione di “nuovi e migliori posti di lavoro”56, alla promozione dell’innovazione, dell’imprenditoria e dello sviluppo dell’economia della conoscenza, non trascurano l’integrazione ambientale, cardine dello sviluppo sostenibile, obiettivo trasversale dell’Unione Europea che determina tutte le politiche e attività della stessa. Elemento politico fondamentale, messo in evidenza dalla strategia dell’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile, adottata dal Consiglio europeo di Göteborg nel 2001, è che tutte le politiche debbano ruotare attorno al concetto di sviluppo sostenibile. I regolamenti n. 1083/200657 e n.

56 Comunicazione della Commissione n° 299 del 5 luglio 2005: Politica di coesione a sostegno della crescita e dell’occupazione: linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013, pag. 13. 57 Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, all’articolo 3, stabilisce che “l’azione condotta nell’ambito dei Fondi integra, a livello nazionale e regionale, le priorità comunitarie a favore dello sviluppo sostenibile rafforzando la crescita, la competitività, l’occupazione e l'inclusione sociale e tutelando e migliorando la qualità dell’ambiente”. Precisa inoltre che gli obiettivi dei Fondi devono essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte della Comunità, dell’obiettivo di tutelare e migliorare l’ambiente conformemente all’articolo 6 del trattato (articolo 17).

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1698/200558 fanno espressamente riferimento alla necessità di tener conto della legislazione in materia di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nelle valutazioni che devono essere svolte nell’ambito dei Fondi59. Tuttavia, a fronte della ricchezza di risorse naturali e ambientali presenti in Italia e delle opportunità di sviluppo ad esse associate, i sistemi di tutela e valorizzazione sono risultati spesso inefficienti e carenti, con pesanti ricadute sulla crescita e sulla competitività del Paese. L’assetto normativo si presenta ancora frammentato e persistono ritardi nel recepimento nell’ordinamento nazionale delle direttive comunitarie, nonché nella loro applicazione. L’ambiente è il settore per il quale l’Italia registra il maggior numero di procedure di infrazione, relative prevalentemente alla normativa su rifiuti, qualità dell’aria e valutazione d’impatto ambientale.60 L’insegnamento che si può ricavare dall’analisi sull’applicazione della valutazione ambientale strategica ai programmi di finanziamento comunitario è che le disposizioni in materia di valutazione, integrando le considerazioni ambientali in modo trasversale ed a monte della formazione delle politiche di sviluppo economico, hanno contribuito a promuovere sia una cultura della valutazione che le capacità per svolgerla all’interno degli Stati membri, nonché di superare la logica che vede lo sviluppo economico come un fattore di impatto ambientale, e la tutela e il risanamento ambientale come mezzi settoriali per riparare i relativi danni ambientali, ma soprattutto rendere l’ambiente motore di competitività e di sviluppo.

58 Il mandato complessivo del FEASR è quello di contribuire “alla promozione dello sviluppo rurale sostenibile nell’insieme della Comunità” (articolo 3), mentre fra gli obiettivi figura la necessità di “valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio” (articolo 4, lettera b). Analogamente, il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca prevede, tra gli obiettivi del Fondo, quello di “rafforzare la tutela e il miglioramento dell’ambiente e delle risorse naturali laddove esiste una connessione con il settore della pesca” e di “incoraggiare lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita nelle zone in cui si svolgono attività nel settore della pesca” (articolo 4, lettere e ed f). 59 Cfr. articolo 47 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e articolo 84 del regolamento (CE) n. 1698/2005. L’articolo 44 del regolamento FEP si riferisce in termini più generali al fatto di tener conto dell’impatto ambientale. 60 A fine 2005 l’Italia era lo Stato Membro dell’UE con il maggior numero di procedure d’infrazione (Commissione europea, Seventh Annual Survey on the implementation and enforcement of Community environmental law 2005, Bruxelles, settembre 2006). La Relazione annuale 2005 del Dipartimento per le Politiche Comunitarie ha denunciato che fino alla fine del 2004 l’Italia ha avuto in assoluto il primato di contestazioni alla Corte di Giustizia Europea e che il maggior numero di infrazioni è relativo all’ambiente.

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