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Per il Comune di Minturno Progetto per la gestione dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Minturno

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Progetto per la gestione dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Minturno

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Per il Comune di Minturno

Progetto per la gestione dei

rifiuti solidi urbani nel

Comune di Minturno

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SOMMARIO

1. PREMESSA ...................................................................................... 3

2. LEGISLAZIONE EUROPEA, NAZIONALE E REGIONALE ............. 5

3. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO .................................................. 32

4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA ATTUALI ................. 36

5. OBIETTIVI ....................................................................................... 38

6. SERVIZI DI RACCOLTA IN PROGETTO ...................................... 39

7. TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI ......................... 89

8. Allegati......................................................................................... 96

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1. PREMESSA

Il presente è un progetto per l’incremento della raccolta differenziata e

riciclaggio dei rifiuti urbani nel Comune di Minturno.

L’organizzazione dei servizi d’igiene urbana ha subito in questi ultimi anni dei

profondi cambiamenti in virtù sia del mutato quadro normativo sia a causa

“dell’emergenza smaltimento” venutasi a creare in molte realtà italiane, per la

difficoltà di costruire nuovi impianti di trattamento e/o smaltimento.

La modificazione degli scenari relativi alla gestione dei RSU (Rifiuti Solidi Urbani)

e del mercato delle materie recuperate, è certamente centrale per poter

affrontare le grandi scelte della raccolta differenziata, del trattamento e del

riciclaggio, derivanti dal divieto di smaltimento del tal quale in discarica.

In tale contesto diventa importante stabilire e coordinare i ruoli dei diversi

soggetti pubblici e privati e le concrete possibilità d’azione e accordo tra le

diverse fasi di gestione del “sistema rifiuti”.

La raccolta differenziata svolge un ruolo preponderante nel sistema di

gestione integrata dei rifiuti in quanto la stessa permette da un lato di ridurre il

flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento, dall’altro di condizionare in

maniera positiva l’intero sistema di gestione.

La raccolta differenziata consente:

� la valorizzazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti sin

dalla fase della raccolta;

� la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti da

avviare allo smaltimento indifferenziato;

� il recupero di materiali e di energia nella fase di trattamento

finale;

� la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cit-

tadini, con conseguenti cambiamenti dei consumi, a beneficio delle

politiche di prevenzione e riduzione.

Le pregresse esperienze insegnano che le migliori performance sia in termini di

quantità che di qualità di rifiuti raccolti, sono ascrivibili a sistemi di raccolta

differenziata che hanno visto la rimozione dei contenitori stradali, dunque una

riprogettazione dell’intero servizio, per passare ad un servizio di raccolta “porta

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a porta” (dotazione di contenitori alle famiglie da tenere negli spazi privati fino

al giorno di raccolta), almeno per l’indifferenziato e l’organico.

Per il conseguimento delle performance di cui prima è tuttavia indispensabile

che la raccolta differenziata venga realizzata secondo logiche di integrazione

rispetto all'intero ciclo dei rifiuti, e che ad essa corrispondano la dotazione di

efficienti impianti di recupero ed una sempre maggiore diffusione dell'utilizzo

dei rifiuti recuperati.

L’elaborato si pone come obiettivo la progettazione di servizi di raccolta

e trasporto dei rifiuti solidi urbani innovativi rispetto agli attuali sistemi di

raccolta. In particolare saranno analizzate le attuali modalità di raccolta e

individuate le eventuali integrazioni/innovazioni da apportare ai seguenti

servizi:

• Servizio di raccolta differenziata di ORGANICO

(Cod. CER 20 01 08)

• Servizio di raccolta differenziata di CARTA E CARTONE

(Cod. CER 15 01 01 – 20 01 01)

• Servizio di raccolta differenziata del VETRO

(Cod. CER 15 01 07 – 20 01 02)

• Servizio di raccolta differenziata di IMBALLAGGI IN PLASTICA (Cod. CER

15 01 02 – 20 01 39) e IMBALLAGGI METALLICI (Cod. CER 15 01 04)

• Servizio di raccolta INGOMBRANTI

(Cod. CER 20 03 07)

• Servizio di raccolta differenziata di PILE ESAUSTE

(Cod. CER 20 01 34)

• Servizio di raccolta differenziata di FARMACI SCADUTI

(Cod. CER 20 01 32)

• Servizio di raccolta dei RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI o SECCO

RESIDUO

(Cod. CER 20 03 01)

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2. LEGISLAZIONE EUROPEA, NAZIONALE E REGIONALE

2.1. La nuova Direttiva europea sui rifiuti

Il contesto normativo sulla gestione dei rifiuti è stato recentemente interessato

da un’importante novità con la pubblicazione sulla G.U.C.E., avvenuta il 22

novembre 2008, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del

Consiglio.

Gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti a mettere in vigore le

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per

conformarsi alla Direttiva entro il 12 dicembre 2010.

La norma in questione, cui dovranno essere informate le legislazioni nazionali,

stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo

o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti,

riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone

l’efficacia.

Il nuovo sistema di riferimento mira a limitare alla fonte la produzione di rifiuti,

con un approccio basato sulla prevenzione e sul riutilizzo.

Nella redazione del presente progetto le disposizioni fondamentali della

Direttiva saranno prese in considerazione quali principi ispiratori per una

corretta impostazione della gestione dei rifiuti.

Tra queste, particolare rilievo assumono:

a) la gerarchia dei rifiuti (art. 4);

b) la prevenzione dei rifiuti (art. 9);

c) recupero (art. 10);

d) riutilizzo e riciclaggio (art. 11);

e) smaltimento (art. 12);

f) protezione della salute umana e dell’ambiente (art. 13);

g) costi (art. 14);

h) responsabilità della gestione dei rifiuti (art. 15);

i) rifiuti organici (art. 22);

j) partecipazione del pubblico (art. 31).

2.1.1. La gerarchia dei rifiuti

La Direttiva, all’art. 4, dispone che quale ordine di priorità della normativa e

della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti si applica la

seguente gerarchia:

a) prevenzione;

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b) preparazione per il riutilizzo1;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e

e) smaltimento.

Nell’applicare la predetta gerarchia, gli Stati membri devono adottare misure

volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale

complessivo. A tal fine, può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si

discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall’impostazione in

termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e

della gestione di tali rifiuti.

Gli Stati membri devono garantire che l’elaborazione della normativa e della

politica dei rifiuti avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle

norme nazionali vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei

cittadini e dei soggetti interessati.

Gli Stati membri, inoltre, devono tenere conto dei principi generali in materia

di protezione dell’ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità

tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli

impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.

2.1.2. Recupero, riutilizzo e riciclaggio

Ai sensi dell’art. 10 della Direttiva, gli Stati membri devono adottare le misure

necessarie per garantire che i rifiuti siano sottoposti a operazioni di recupero.

Ove necessario, a tal fine e per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono

raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico,

economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali

aventi proprietà diverse.

Ai sensi dell’art. 11 della Direttiva, gli Stati membri devono adottare le misure

necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di preparazione

per le attività di riutilizzo, in particolare favorendo la costituzione e il sostegno

di reti di riutilizzo e di riparazione, l’uso di strumenti economici, di criteri in

materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.

Gli Stati membri devono adottare misure intese a promuovere il riciclaggio di

alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa

sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare

i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti.

1 «Preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono

preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento (art. 3, punto 16, della Direttiva).

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Entro il 2015 la raccolta differenziata dovrà essere istituita, fatto salvo quanto

previsto per il recupero, almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e

vetro.

Al fine di rispettare gli obiettivi della Direttiva e tendere verso una società

europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati

membri devono adottare le misure necessarie per conseguire i seguenti

obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali,

come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei

domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di

rifiuti sono simili a quelli domestici, dovrà essere aumentata

complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di

recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano

i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e

demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale

definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, dovrà essere

aumentata almeno al 70% in termini di peso.

Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione deve esaminare i predetti misure e

obiettivi al fine, se necessario, di rafforzare gli obiettivi e di valutare la

definizione di obiettivi per altri flussi di rifiuti. Nella relazione la Commissione

tiene conto dell’impatto ambientale, economico e sociale della fissazione

degli obiettivi.

Ogni tre anni, gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito ai

risultati relativi al conseguimento degli obiettivi. Qualora gli obiettivi non siano

conseguiti, tale relazione deve includere i motivi del mancato conseguimento

e le azioni che lo Stato membro intende adottare per porvi rimedio.

2.1.3. Smaltimento e protezione della salute umana e dell’ambiente

Ai sensi dell’art. 12, gli Stati membri devono provvedere affinché, quando non

sia effettuato il recupero, i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento

sicure in relazione alla protezione della salute umana e dell’ambiente.

L’articolo successivo dispone, infatti, che gli Stati membri devono prendere le

misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza

danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all’ambiente e, in

particolare:

a) senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna;

b) senza causare inconvenienti da rumori od odori e

c) senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.

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2.1.4. Principi di autosufficienza e prossimità

All’art. 16 è previsto che gli Stati membri adottino, di concerto con altri Stati

membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per

la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei

rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti

dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali

rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche

disponibili.

In deroga al regolamento (CE) n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro rete

gli Stati membri possono limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad

inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia stato accertato

che tali spedizioni avrebbero come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti

nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i loro piani di gestione

dei rifiuti. Gli Stati membri notificano siffatta decisione alla Commissione. Gli

Stati membri possono altresì limitare le spedizioni in uscita di rifiuti per motivi

ambientali come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.

La rete è concepita in modo da consentire alla Comunità nel suo insieme di

raggiungere l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti nonché nel recupero

dei rifiuti citati sopra e da consentire agli Stati membri di mirare

individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del

contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati

tipi di rifiuti.

La rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati

sopra in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all’utilizzazione dei

metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di

protezione dell’ambiente e della salute pubblica.

I principi di prossimità e autosufficienza non significano che ciascuno Stato

membro debba possedere l’intera gamma di impianti di recupero finale al suo

interno.

2.1.5. Rifiuti organici

L’art. 22 stabilisce che gli Stati membri adottano, se del caso, misure volte a

incoraggiare:

a) la raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello

smaltimento dei rifiuti organici;

b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato

di protezione ambientale;

c) l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

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2.1.6. Rilascio delle autorizzazioni

L’art. 26 prevede che gli Stati membri devono imporre a qualsiasi ente o

impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere

l’autorizzazione dell’autorità competente.

Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue:

a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;

b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro

tipo applicabili al sito interessato;

c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;

d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;

e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;

f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi

che si rivelano necessarie.

Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato ed

essere rinnovate.

L’autorità competente nega l’autorizzazione qualora ritenga che il metodo di

trattamento previsto sia inaccettabile dal punto di vista della protezione

dell’ambiente, in particolare quando non sia conforme all’articolo 13 riferito

alla protezione della salute umana e dell’ambiente.

Le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il coincenerimento con

recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero

avvenga con un livello elevato di efficienza energetica.

A condizione che le suddette prescrizioni siano rispettate, l’autorizzazione

rilasciata in virtù di un’altra normativa nazionale o comunitaria può essere

combinata con l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 dell’art. 26 in un’unica

autorizzazione, qualora tale formato permetta di evitare una ripetizione inutile

delle informazioni e dei lavori effettuati dall’operatore o dall’autorità

competente.

2.1.7. Piani di gestione dei rifiuti

Ai sensi dell’art. 28, gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità

competenti predispongano uno o più piani di gestione dei rifiuti.

Tali piani coprono, singolarmente o in combinazione tra loro, l’intero territorio

geografico dello Stato membro interessato.

I piani di gestione dei rifiuti comprendono un’analisi della situazione della

gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato nonché le

misure da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un

riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista

ambientale e una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno

all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della presente direttiva.

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I piani di gestione dei rifiuti contengono, se opportuno e tenuto conto del

livello e della copertura geografici dell’area oggetto di pianificazione, almeno

i seguenti elementi:

a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all’interno del territorio, rifiuti che

saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e

valutazione dell’evoluzione futura dei flussi di rifiuti;

b) sistemi di raccolta dei rifiuti e grandi impianti di smaltimento e recupero

esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o

flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;

c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della

chiusura degli impianti per i rifiuti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli

impianti per i rifiuti ai sensi dell’articolo 16 e, se necessario, degli

investimenti correlati;

d) informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti

e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di

recupero, se necessario;

e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di

gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono

problemi particolari di gestione.

Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della

copertura geografici dell’area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:

a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti, inclusa una

descrizione della ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e

privati che provvedono alla gestione dei rifiuti;

b) valutazione dell’utilità e dell’idoneità del ricorso a strumenti economici

e di altro tipo per la soluzione di vari problemi riguardanti i rifiuti, tenuto

conto della necessità di continuare ad assicurare il buon

funzionamento del mercato interno;

c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al

pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori;

d) siti contaminati, un tempo destinati allo smaltimento dei rifiuti, e misure

per la loro bonifica.

I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di

pianificazione di cui all’articolo 14 della direttiva 94/62/CE2 e alla strategia al

2 “Piani di gestione. Conformemente agli obiettivi e alle misure previsti nella presente direttiva, gli Stati membri includono nei piani di gestione dei

rifiuti che devono essere formulati conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e

dei rifiuti di imballaggio, comprese le misure adottate conformemente agli articoli 4 e 5”. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli

imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

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fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a

discarica di cui all’articolo 5 della direttiva 1999/31/CE3.

2.1.8. Programmi di prevenzione dei rifiuti

Ai sensi dell’art. 29, gli Stati membri devono adottare programmi di

prevenzione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013.

Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 28

o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono

programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in altri

programmi, vengono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei

rifiuti.

I programmi di prevenzione dei rifiuti devono fissare gli obiettivi di prevenzione.

Gli Stati membri devono descrivere le misure di prevenzione esistenti e

valutano l’utilità degli esempi di misure di cui all’allegato IV alla Direttiva o di

altre misure adeguate.

Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli

impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

Gli Stati membri devono stabilire, inoltre, gli appropriati specifici parametri

qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per

3 “Rifiuti e trattamenti non ammissibili in una discarica 1. Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri

elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla

Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il

compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali/energia. Entro trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la

Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali. 2. In base a tale strategia:

a) non oltre cinque anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti

al 75 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati

EUROSTAT normalizzati; b) non oltre otto anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a

discarica devono essere ridotti al 50 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il

quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati; c) non oltre quindici anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani

biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 35 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o

nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati. Due anni prima della data di cui alla lettera c) il

Consiglio riesamina l'obiettivo di cui sopra in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nel

conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), corredata, se del caso, di una proposta intesa a confermare o a modificare tale obiettivo, al fine

di assicurare un livello elevato di tutela ambientale. Gli Stati membri che nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati

EUROSTAT normalizzati collocano a discarica più dell'80 % dei rifiuti urbani raccolti possono rinviare la realizzazione degli obiettivi indicati nelle

lettere a), b) o c) per un periodo non superiore a quattro anni. Gli Stati membri che intendono far valere la presente disposizione informano in anticipo

la Commissione della loro decisione. La Commissione informa gli Stati membri ed il Parlamento europeo di tale decisione. L'applicazione delle

disposizioni di cui al comma precedente non possono in alcun caso comportare la realizzazione dell'obiettivo di cui alla lettera c) ad una data di

quattro anni successiva alla data di cui alla lettera c). 3. Gli Stati membri provvedono affinché non siano ammessi in una discarica i seguenti rifiuti: a)

rifiuti liquidi; b) rifiuti che, nelle condizioni esistenti in discarica, sono esplosivi, corrosivi, ossidanti, altamente infiammabili o infiammabili ai sensi

dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE; c) rifiuti provenienti da cliniche, ospedali o istituti veterinari, qualora siano infettivi ai sensi della direttiva

91/689/CEE (caratteristiche di cui al punto H9 dell'allegato III), e rifiuti che rientrano nella categoria 14 (allegato I, parte A) della suddetta direttiva;

d) gomme usate intere dopo due anni a decorrere dalla data prevista all'articolo 18, paragrafo 1, escluse le gomme usate come materiale di ingegneria

e la gomme usate triturate cinque anni dopo tale data (escluse in entrambi i casi quelle per biciclette e quelle con un diametro esterno superiore a 1400

mm); e) tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti a norma dell'allegato II. 4. È vietato diluire o mescolare rifiuti

unicamente al fine di renderli conformi alle norme di ammissibilità”. Direttiva del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti.

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monitorare e valutare i progressi realizzati nell’attuazione delle misure e

possono stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi.

La Commissione crea un sistema per lo scambio di informazioni sulle migliori

pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti ed elabora orientamenti per

assistere gli Stati membri nella preparazione dei programmi.

2.2. La normativa nazionale

2.2.1. Introduzione

Il D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi), recante l’attuazione delle

Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli

imballaggi e rifiuti di imballaggi, è stato abrogato dal D.lgs. 03 aprile 2006, n.

152, art. 264, comma 1, lett. i).

Il D.lgs. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 2006, è entrato in vigore il 29 aprile 2006.

Il D.lgs. 152/2006 disciplina nella Parte IV la gestione dei rifiuti e la bonifica dei

siti inquinati. L’art. 264, comma 1, lett. i), del D.lgs. 152/2006, oltre a disporre la

citata abrogazione, stabilisce che “al fine di assicurare che non vi sia alcuna

soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella

prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del

citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino

alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti

dalla parte quarta del presente decreto”.

Con avviso del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006, è stato reso noto che

diciassette Decreti ministeriali e interministeriali attuativi del D.lgs. 152/2006,

emanati il 02 maggio 2006, “non essendo stati a suo tempo inviati per essere

sottoposti al preventivo e necessario controllo della Corte dei Conti ai sensi

dell’art. 3, primo comma, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, non sono stati

registrati dal predetto organo e, pertanto, non possono considerarsi

giuridicamente produttivi di effetti”.

Il Governo si è avvalso della facoltà, prevista dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308,

art. 1, comma 6, di emanare decreti legislativi integrativi o correttivi al D.lgs.

152/2006.

La L. 308/2004 è la legge recante "Delega al Governo per il riordino, il

coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e

misure di diretta applicazione".

L’art. 1, comma 6, di detta Legge, recita: “Entro due anni dalla data di entrata

in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei

principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare,

ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti

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legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata

presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,

che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e

le ragioni dell'intervento normativo proposto”.

Il primo D.lgs. correttivo, 08 novembre 2006, n. 284, per quanto attiene alla

Parte IV del D.lgs. 152/2006:

a) abroga l’art. 207 “Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti”;

b) modifica l’art. 224, comma 2, estendendo a dodici mesi il periodo di

tempo, successivo all’entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, entro il quale

il CONAI deve adeguare il proprio Statuto ai principi contenuti nel

medesimo D.lgs. 152/2006.

Il secondo D.lgs. correttivo, più corposo, è stato pubblicato sulla G.U. il 29

gennaio 2008 (data di entrata in vigore: 13 febbraio 2008): è il D.lgs. 04/2008.

Particolare rilievo assumono le novità introdotte dal D.lgs. 03 dicembre 2010, n.

205 che ha recepito nell’ordinamento interno la Direttiva 2008/98/CE del

Parlamento Europeo e del Consiglio.

2.2.2. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

Con il recepimento della Direttiva 98/2008 sui rifiuti, è stata introdotta

nell’ordimento interno la seguente gerarchia da seguire nella gestione dei

rifiuti prevista all’art. 179:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento.

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce

la migliore opzione ambientale.

Con riferimento a singoli flussi di rifiuti, è consentito discostarsi, in via

eccezionale, dal predetto ordine di priorità qualora ciò sia giustificato, nel

rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base a una specifica

analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti

sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, sia sotto il

profilo sociale e economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione

delle risorse.

Con uno o più decreti ministeriali, inoltre, possono essere individuate, con

riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in

conformità ai predetti principi, il miglior risultato in termini di protezione della

salute umana e dell'ambiente.

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Le pubbliche amministrazioni sono tenute a perseguire, nell'esercizio delle

rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del

trattamento dei rifiuti in particolare mediante:

a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un

uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;

b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul

mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da

contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro

smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi

di inquinamento;

c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione

di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;

d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei

materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche

solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il

mercato dei materiali medesimi;

e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo

e, piu' in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre

energia.

E’ previsto anche che, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le

misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il

riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con

priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute, poi, a promuovere l'analisi del ciclo

di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di

prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione

di informazioni anche ai sensi del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 1954, l'uso di

strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e

di altre misure necessarie.

2.2.3. Prevenzione

All’art. 183, comma 1, lettera m), la prevenzione è definita come l’insieme

delle misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto

diventino rifiuto e che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o

l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

4 Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

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Ai sensi dell’art. 180, i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività produttive e

nella gestione dei rifiuti sono tenuti a operare secondo un generale principio di

prevenzione di riduzione:

a) della produzione di rifiuti;

b) della nocività dei rifiuti.

L’applicazione di tale principio richiede in particolare:

a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di

certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili,

analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di

sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo

sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta

valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante

l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo ;

b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino

le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della

produzione di rifiuti;

c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa

anche sperimentali finalizzati.

A livello statale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

è tenuto a adottare entro il 12 dicembre 2013 un programma nazionale di

prevenzione dei rifiuti e a elabora indicazioni affinché' tale programma sia

integrato nei piani di gestione dei rifiuti di competenza regionale. Il Ministero

deve descrivere le misure di prevenzione esistenti e valutare l’utilità degli

esempi di misure indicate all'allegato L del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. o di altre

misure adeguate.

Il programma nazionale e quelli regionali devono fissare gli obiettivi di

prevenzione.

Alla luce del programma nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare deve, poi, individuare gli appropriati specifici parametri

qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, per monitorare e

valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure di prevenzione e può

stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi.

Altro compito attribuito in materia di prevenzione al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare è quello di assicurare la disponibilità di

informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del

caso, di elaborare linee guida per assistere le regioni nella preparazione dei

propri programmi di prevenzione.

2.2.4.La preparazione per il riutilizzo e il riutilizzo

All’art. 183, comma 1, lettere q) e r), sono date le seguenti definizioni:

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� “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o

componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità

per la quale erano stati concepiti;

� “preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia,

smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di

prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere

reimpiegati senza altro pretrattamento.

Alle due fattispecie è dedicato l’art. 180 bis.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a promuovere, nell'esercizio delle

rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la

preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

a) uso di strumenti economici;

b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti

accreditati di riparazione/riutilizzo (le modalità operative per la

costituzione e il sostegno dovranno essere definite con decreto

ministeriale);

c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti

pubblici, la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che

valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di

prevenzione della produzione di rifiuti;

d) definizione di obiettivi quantitativi;

e) misure educative;

f) promozione di accordi di programma.

Devono essere adottate, poi, con uno o più decreti ministeriali, le ulteriori

misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei

rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa

del produttore del prodotto.

2.2.5. Le nozioni di rifiuto e di raccolta differenziata

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie

riportate nell’Allegato A alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e di cui il detentore si

disfi o abbia deciso, o abbia l’obbligo, di disfarsi (art. 183, comma 1, lett. a).

Il criterio di identificazione del rifiuto è, quindi, duplice:

� da un lato, viene definito potenziale rifiuto “qualsiasi sostanza o

oggetto” → CRITERIO OGGETTIVO;

� dall’altro, la condizione affinché tale sostanza od oggetto siano

qualificati come rifiuto è rappresentata dal fatto che il detentore se ne

disfi o abbia deciso e/o abbia l’obbligo di disfarsene → CRITERIO

SOGGETTIVO.

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La definizione di raccolta differenziata è contenuta nell’art. 183, comma 1,

lett. fp).

Per raccolta differenziata si intende la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto

separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il

trattamento specifico. La raccolta differenziata è concepita, quindi, quale

fondamentale presupposto per le operazioni di recupero e di riciclaggio.

2.2.6. Recupero e riciclaggio di rifiuti

Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera t), per “recupero”, si intende qualsiasi

operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un

ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per

assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,

all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Un elenco non esaustivo

di operazioni di recupero è riportato nell’Allegato C della parte IV del D.lgs.

152/2006 e s. m. e i.

Nella medesimo articolo, al comma 1, lettera u), il “riciclaggio” è definito

come qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per

ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione

originaria o per altri fini. La fattispecie include il trattamento di materiale

organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere

materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

All’art. 181, è stabilito che, al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e

di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla

base delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, le regioni sono tenute a stabilire i criteri con i

quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità

a quanto previsto dall'articolo 205.

Alle autorità competenti è richiesto di realizzare, altresì, entro il 2015, la

raccolta differenziata almeno per la carta, i metalli, la plastica e il vetro, e ove

possibile, per il legno, nonché di adottare le misure necessarie per conseguire i

seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali,

come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei

domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di

rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente

almeno al 50% in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di

recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano

i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e

demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale

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definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno

al 70 per cento in termini di peso.

Fino alla definizione, da parte della Commissione europea, delle modalità di

attuazione e calcolo degli obiettivi indicati, il Ministero dell'ambiente, della

tutela del territorio e del mare può adottare decreti che determinino tali

modalità.

Con uno o più decreti ministeriali, inoltre, dovranno essere adottate misure per

promuovere il recupero dei rifiuti, in conformità alla gerarchia e in materia di

gestione dei rifiuti e delle finalità della parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.

nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando

la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti.

Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti devono essere raccolti

separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico,

economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali

aventi proprietà diverse.

Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al

riciclaggio e al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio

nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo

nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il più possibile il loro recupero

privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.

Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla raccolta

differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli

istituti scolastici sono esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto

presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale.

2.2.7. La nozione di smaltimento

Contrapposto al recupero, cui è finalizzata la raccolta differenziata, è lo

smaltimento. Per smaltimento, si intende qualsiasi operazione diversa dal

recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il

recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006

e s. m. e i. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento [art.

183, comma 1, lett. z)].

L’ordinamento giuridico è informato a principi che sfavoriscono la destinazione

dei rifiuti allo smaltimento a tutto vantaggio delle operazioni di recupero e di

ricilaggio.

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e

costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte

della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di

esperire le operazioni di recupero. A tal fine, la predetta verifica concerne la

disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta

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l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide

nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i

costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o

prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni

ragionevoli.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia

in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di

riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti

non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove

gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali,

qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di

raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005,

n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere

autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato

livello di recupero energetico.

Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le

disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della

direttiva 1999/31/CE.

2.2.8. La gestione dei rifiuti urbani biodegradabili

La parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. reca alcune definizioni specifiche

riferite ai rifiuti organici:

a) per "rifiuto organico", si intendono i rifiuti biodegradabili di giardini e

parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici,

ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili

prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato [art. 183,

comma 1, lett. d)];

b) per “autocompostaggio”, si intende il compostaggio degli scarti

organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini

dell'utilizzo in sito del materiale prodotto [art. 183, comma 1, lett. e)];

c) per “compost di qualita”, si intende il prodotto, ottenuto dal

compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i

requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto

legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni [art. 183,

comma 1, lett. ee)];

d) per “digestato di qualita”, si intende il prodotto ottenuto dalla

digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che

rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto

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del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

[art. 183, comma 1, lett. ff)].

All’art. 182 ter, è disposto che la raccolta separata dei rifiuti organici deve

essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti

compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.

2.2.9. Definizione dei criteri per l’attuazione della raccolta differenziata

Il Capo II del D.lgs. 152/2006 stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni,

delle Province e dei Comuni nella gestione dei rifiuti.

Per quanto riguarda specificamente la raccolta differenziata:

� lo Stato indica i criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di

specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della

raccolta differenziata dei rifiuti urbani [art. 195, comma 1, lett.

q)]; allo Stato compete determinazione dei criteri qualitativi e

quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello

smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani (art. 195, comma

2, lettera e);

� le Regioni regolamentano le attività di gestione dei rifiuti, ivi

compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche

pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti

di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e

animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti

[art. 196, comma 1, lett. b)];

� alle Province competono in linea generale le funzioni

amministrative concernenti la programmazione ed

organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a

livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare

(art. 197, comma 1):

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il

monitoraggio a essi conseguenti;

b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di

intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso

l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla

parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

c) la verifica e il controllo dei requisiti previsti per

l'applicazione delle procedure semplificate per le

operazioni di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui agli

articoli 214, 215, e 216 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

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d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano

territoriale di coordinamento, delle previsioni contenute

nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti

l'Autorità d'ambito e i comuni, delle zone idonee alla

localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti,

nonché delle zone non idonee alla localizzazione di

impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

� i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati

(art. 198, comma 1) e a disciplinare tale gestione con appositi

regolamenti (art. 198, comma 2) che stabiliscono (nel rispetto dei

principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in

coerenza con i Piani d’Ambito):

a) le misure per assicurare la tutela igienico – sanitaria in

tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti

urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata

e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di

garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di

rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata

gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da

esumazioni ed estumulazioni;

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di

conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di

imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche,

fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani

prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali

non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art.

195, comma 2, lettera e).

2.2.10. Compiti in materia di gestione degli imballaggi

L’art. 222, comma 1, (contenuto nel Titolo II in merito alla gestione degli

imballaggi) dispone che la Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi

adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di

conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti

domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio.

In particolare:

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a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun

ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;

b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo

criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio,

nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

2.2.11. La classificazione dei rifiuti

Il servizio pubblico di gestione prende in considerazione, ordinariamente, i rifiuti

urbani e i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani.

L’art. 184, comma 1, distingue i rifiuti:

� secondo l’origine, in urbani e speciali;

� secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non

pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche

ingombranti, provenienti da locali

e luoghi adibiti ad uso di civile

abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti

da locali e luoghi adibiti ad usi

diversi da quelli di cui alla lettera

a), assimilati ai rifiuti urbani per

qualità e quantità, ai sensi

dell'articolo 198, comma 2, lettera

g);

c) i rifiuti provenienti dallo

spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o

provenienza, giacenti sulle strade

ed aree pubbliche o sulle strade

ed aree private comunque

soggette ad uso pubblico o sulle

spiagge marittime e lacuali e sulle

rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree

verdi, quali giardini, parchi e aree

cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni

ed estumulazioni, nonché gli altri

rifiuti provenienti da attività

cimiteriale diversi da quelli di cui

alle lettere b), e) e e).

Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-

industriali ai sensi e per gli effetti

dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di

demolizione, costruzione, nonché' i

rifiuti che derivano dalle attività di

scavo, fermo restando quanto

disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di

recupero e smaltimento di rifiuti, i

fanghi prodotti dalla

potabilizzazione e da altri

trattamenti delle acquee dalla

depurazione delle acque reflue e

da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività

sanitarie.

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2.2.12. L’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e i riflessi sulla

tariffa

Tra i rifiuti urbani sono classificati, dall’art. 184, comma 2, lett. b), del D.lgs.

152/2006, “i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi

diversi da quelli […]” di civile abitazione “[…] assimilati ai rifiuti urbani per

qualità e quantità, ai sensi dell’art. 198, comma 2, lett. g)”.

Il provvedimento di assimilazione deve essere contenuto nel Regolamento con

il quale i Comuni (o le loro forme associative previste dalla Legge) concorrono

a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani (art. 198, comma 2, del D.lgs.

152/2006).

In linea generale, va rilevato che il provvedimento di assimilazione consiste nel

dimensionamento del servizio che l’Ente locale fornisce, nelle forme previste

dalla Legge, alle utenze non domestiche.

Tale provvedimento dà fondamento anche all’applicazione della TARSU o

della tariffa (ad esempio, Cassazione civile, sez. trib., 09 agosto 2006 , n. 18030;

Cassazione civile , sez. trib., 27 giugno 2005 , n. 13818; Cassazione civile , sez.

trib., 06 settembre 2004 , n. 17932).

Per gli aspetti qualitativi e quali – quantitativi dell’assimilazione, gli Enti

competenti devono attenersi ai criteri determinati dallo Stato, in virtù della

competenza allo stesso riservata in materia dall’art. 195, comma 2, lett. e), del

D.lgs. 152/2006.

I criteri statali per l’assimilazione, a oggi, non sono stati determinati. Per questo

motivo, la L. 296/2006, all’art. 1, comma 184, lett. b), ha previsto che “in

materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad

applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1,

del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, confermando che il riferimento

normativo statale vigente in tema di assimilazione è la Deliberazione

interministeriale del 27 luglio 1984.

La competenza di determinazione dei criteri qualitativi e quali – quantitativi

per l’assimilazione era già prevista in capo allo Stato dall’art. 18, comma 2,

lett. d), del D.lgs. 22/1997.

L’art. 195, comma 2, lett. e), del D.lgs. 152/2006, prevede che:

a) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per

l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti

speciali e dei rifiuti urbani;

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b) ai rifiuti assimilati, entro due anni5, si applica esclusivamente una

tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti

urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel

rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio

prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello

spazzamento stradale, è determinata dall'Amministrazione comunale

tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni

economiche e operative delle attività che li producono. A tale

tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione

comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il

produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso

dal gestore dei rifiuti urbani;

c) non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree

produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti,

salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei

locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso

modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle

strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui

all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del

19986;

d) per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il

non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a

recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la

predetta tariffazione;

e) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti,

entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.

2.2.13. Gli obiettivi di raccolta differenziata

L’art. 205, comma 1, dispone che in ogni ambito territoriale ottimale deve

essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti

percentuali minime di rifiuti prodotti:

a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;

b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;

c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

5 Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 26, lettera a), del D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, modificata dall'articolo 5, comma 2, del D.L. 30 dicembre

2008, n. 208 e successivamente modificata dall'articolo 15, comma 2-bis del D.L. 25 settembre 2009, n. 135.

6 Per esercizi di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a

10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

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Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale e economico, non sia

realizzabile raggiungere tali obiettivi, il comune può richiedere al Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga. Verificata la

sussistenza dei requisiti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, di un accordo di programma tra

Ministero, regione e enti locali interessati, che stabilisca:

a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire

gli obiettivi di riciclaggio e recupero previsti all'articolo 181, comma 1.

Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli

obiettivi raggiunti in altri comuni;

b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati

che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti

di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero

di materia;

c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al

riciclo, che il comune richiedente si obbliga a effettuare.

L'accordo di programma può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni

vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di

cui alla parte quarta, titolo I, del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. nonché stabilire

modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito

dell'accordo di programma stesso e prevedere una disciplina per l'eventuale

inadempimento. I piani regionali si devono conformare, conseguentemente, a

quanto previsto dagli accordi di programma.

Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli

obiettivi minimi previsti di raccolta differenziata, è applicata un'addizionale del

venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico

dell'Autorità d'ambito, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio

territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste sulla base delle

quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

La L. 296/2006 all’art. 1, comma 1108, recita: “Al fine di realizzare rilevanti

risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie

destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida,

provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione

dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti

territoriali ottimali all’interno dei quali non sia assicurata una raccolta

differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:

a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;

b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;

c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011”.

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Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata

da assicurare, per il perseguimento dei fini sopra richiamati, è stabilita con

Decreto ministeriale (L. 296/2006, art. 1, comma 1109).

Il D.lgs. 22/1997, all’art. 24, comma 1, prevedeva i seguenti obiettivi di

Raccolta differenziata da conseguire in ogni ambito territoriale ottimale:

� 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del D.lgs.;

� 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del D.lgs.;

� 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del

D.lgs.

2.2.14. Incenerimento dei rifiuti

Altra norma di rilievo è il D.lgs. 11 maggio 2005 n.133, recante “Attuazione della

direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”.

L’art. 1 del predetto decreto enuncia il campo di applicazione e le finalità

della norma, la quale si applica agli impianti di incenerimento e di

coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a

prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e

del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento

atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi

per la salute umana che ne derivino.

A tale scopo, il decreto disciplina:

a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di

coincenerimento dei rifiuti;

b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti

derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;

c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche

costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di

incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare

riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione

dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal

coincenerimento dei rifiuti;

d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di

coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del decreto stesso.

2.2.15. Riduzione dei rifiuti biodegradabili destinati allo smaltimento in

discarica

Il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE

relativa alle discariche di rifiuti”, all’art. 5 prevede che ciascuna Regione

elabori ed approvi un apposito Programma per la riduzione dei rifiuti

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biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del Piano regionale

di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997

(ora art. 199 del D.lgs. 152/2006), allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito

Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello

provinciale i seguenti obiettivi:

a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del Decreto7 i rifiuti

urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per

abitante;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del Decreto i rifiuti urbani

biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;

c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del Decreto i rifiuti

urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per

abitante.

Il Programma citato deve prevedere il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il

riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o

energia.

Le Regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori

al 10% devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla

base delle effettive presenze all'interno del territorio.

I Programmi in questione e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne

comunicazione alla Commissione Europea.

2.2.16. Cenni sull’organizzazione territoriale del servizio di gestione

integrata dei rifiuti urbani

Gli ATO e la loro delimitazione

La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali

delimitati dal Piano regionale (approvato o adeguato ai sensi dell’art. 199) nel

rispetto delle linee guida di competenza statale ai sensi dell’art. 195, comma 1,

lett. m) e secondo i seguenti criteri indicati dall’art. 200, comma 1:

� superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un

servizio di gestione integrata dei rifiuti;

� conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, stabilite sulla

base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle

ripartizioni politico-amministrative;

7 Il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (in Suppl. ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 12 marzo 2003, n. 59) è entrato in vigore

il 27 marzo 2003.

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� adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di

comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all’interno dell’ATO;

� valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e

gestione dei rifiuti;

� ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e

funzionanti;

� considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi

ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate

esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

La delimitazione degli ATO da parte delle Regioni, sentite le Province e i

Comuni interessati, deve essere eseguita entro sei mesi dall’entrata in vigore

della Parte IV del D.lgs. 152/2006. Il relativo provvedimento deve essere

comunicato alle Province e ai Comuni interessati (art. 200, comma 2).

Entro trenta giorni dalla comunicazione di tale provvedimento, i singoli

Comuni possono presentare motivate e documentate richieste di modifica

all’assegnazione a uno specifico ATO e di spostamento in altro ATO, limitrofo a

quello di assegnazione (art. 200, comma 6).

Qualora gli ATO siano ricompresi nel territorio di due o più Regioni, la

delimitazione degli stessi è operata dalle Regioni interessate d’intesa tra loro

(art. 200, comma 3).

Le città o gli agglomerati di Comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di

un singolo ambito, possono essere suddivisi applicando i criteri riportati sopra

in merito alla delimitazione degli ATO (art. 200, comma 5).

Le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli

Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti

che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti

dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle

linee guida riservati, in materia, allo Stato (art. 200, comma 7).

La Legge 24 dicembre 2007, n. 224 all’art. 2, comma 38, per quanto attiene

specificamente ai rifiuti, per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di

funzioni per enti e organismi da esse istituiti, ha previsto che, le Regioni,

nell'esercizio delle prerogative costituzionali in materia di organizzazione e

gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, procedono entro il 01 luglio

2008 alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei

medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa

nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della

finanza pubblica:

a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui

all’art. 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione

prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini

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dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province ovvero, in

caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle

regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in

alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme

associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o

loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti

dall'attuazione di tale norma, come accertate da ciascuna regione

con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle

finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione

ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei

rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli

utenti domestici finali.

Obiettivi degli ATO

Oltre agli obiettivi di raccolta differenziata di cui si è detto, in ogni ATO (art.

201, comma 5):

� è raggiunta, nell’arco di cinque anni dalla sua costituzione,

l’autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno,

attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri

soggetti pubblici e privati;

� è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a

tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.

Le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale

L’Autorità d’Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in

ciascun ATO, alla quale gli Enti locali partecipano obbligatoriamente e alla

quale è trasferito l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione

integrata dei rifiuti (art. 201, comma 2).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte IV del D.lgs. 152/2006,

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le forme e i

modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ATO,

prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’Ambito.

Nel rispetto del principio di coordinamento delle competenze con le altre

amministrazioni pubbliche, alle Autorità d’Ambito sono demandati (art. 201,

comma 1):

� l’organizzazione;

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� l’affidamento;

� il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Con il D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, all'articolo 2 della Legge 23 dicembre 2009, n.

191, è stato inserito il comma 186 bis che prevedeva la soppressione delle

Autorità di ATO entro il 31/12/20108. Entro la stessa data, le regioni avrebbero

dovuto attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità di ATO, nel

rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

La scadenza è stata poi prorogata, da ultimo al 31/12/2011 con il D.P.C.M. 25

marzo 2011, n. 519029.

Piani d’ambito

Al fine di organizzare il servizio e determinare gli obiettivi da perseguire per

garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità

e di trasparenza, l’Autorità d’Ambito adotta un apposito piano (art. 201,

comma 3).

Sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle Regioni, l’Autorità d’Ambito

elabora il predetto piano d’ambito che comprende:

� un programma degli interventi necessari (per conseguire gli

obiettivi ivi fissati);

� accompagnato da un piano finanziario:

� e dal connesso modello gestionale e organizzativo.

Nel piano d’ambito sono indicate, in particolare,

� le risorse disponibili, quelle da reperire,

� nonché i proventi derivanti dall’applicazione della tariffa sui rifiuti

nel periodo considerato (art. 203, comma 3).

8 “Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201

del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito

territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già

esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del

citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo

precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Di conseguenza le

Autorità di ATO avrebbero dovuto essere soppresse dal 31/12/2010 essendo la L. 191/2010 entrata in vigore dal 01/01/2010 (ai sensi dell’art. 2,

comma 253 della medesima Legge).

9 Nel D.P.C.M. è addotta la seguente motivazione della proroga: “La proroga intende assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi

pubblici locali e nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche, poiché l'abrogazione delle Autorità d'Ambito ad opera dell'articolo 2, comma 186-bis

della legge 191/2009, coinciderebbe temporalmente con le prime applicazioni delle disposizioni in tema di affidamento del servizio pubblico locale

recate dall'art. 23-bis del DL 112/2008, rendendo, in caso di intempestività delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni delle AATO ad altri

soggetti, del tutto critiche le procedure di affidamento stesse. La cessazione delle AATO senza che le Regioni siano intervenute, inoltre, bloccherebbe

di fatto l'operatività del predetto art. 23-bis, giacché renderebbe del tutto controvertibile l'identità del soggetto legittimato all'affidamento dei servizi di

cui trattasi. La proroga garantisce un ulteriore periodo transitorio, utile al passaggio delle funzioni dalle AATO ai nuovi soggetti individuati dalle

regioni, nonché all'apprestamento di opportune iniziative di coordinamento in tal senso”.

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La gestione e l’erogazione del servizio

Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull’evidenza pubblica e

secondo i principi stabiliti dall’art. 202, per la gestione e per l’erogazione del

servizio nonché per il perseguimento degli obiettivi determinati, l’Autorità

d’Ambito affida le seguenti attività (art. 201, comma 4):

� la realizzazione, gestione ed erogazione dell’intero servizio,

comprensivo delle attività di gestione e di realizzazione degli

impianti;

� la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e lo

smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti

all’interno dell’ATO.

Le Regioni, al fine di consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza,

efficacia ed economicità, disciplinano la durata della gestione da parte dei

soggetti affidatari, che non può essere inferiore a quindici anni (art. 201,

comma 6).

Le Regioni adottano, altresì, uno schema tipo di contratto di servizio nel rispetto

dei criteri e degli indirizzi di competenza statale ai sensi dell’art. 195, comma 1,

lett. m), n) e o). In conformità a tale schema tipo, sono redatti i contratti di

servizio, da allegare ai capitolati di gara, che regolano i rapporti tra l’Autorità

d’Ambito e i soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art.

203, comma 1).

Ai fini della regolamentazione del rapporto con i soggetti affidatari del servizio

integrato di gestione dei rifiuti, l’Autorità d’Ambito:

� opera la ricognizione delle opere e degli impianti esistenti,

trasmettendo alla Regione i relativi dati,

� e definisce le procedure e le modalità, anche su base

pluriennale, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla

Parte IV del D.lgs. 152/2006 (art. 203, comma 3).

Per quanto attiene alle gestioni esistenti, i soggetti che esercitano il servizio,

anche in economia, alla data di entrata in vigore della Parte IV del D.lgs.

152/2006, continuano a eseguirlo fino alla istituzione e alla organizzazione del

servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità d’Ambito (art. 204,

comma 1).

Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza

pubblica indetta dall’Autorità d’Ambito, i Comuni continuano la gestione dei

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa

nella forme di cui all’articolo 113, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

(art. 198, comma 1).

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3. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

Il territorio viene suddiviso in due zone omogenee per quanto riguarda la

tipologia prevalente dei servizi di raccolta:

� ZONA A: area a maggiore densità abitativa e case sparse

� ZONA B: centro storico medioevale

Nella figura seguente è evidenziata l’area corrispondente al centro storico

medioevale, dove sono previsti servizi di raccolta prevalenti differenti dal resto

del territorio.

Figura 3.1 – Centro Storico Medioevale (Zona B)

Superficie (km2) 42,07

Altitudine (m s.l.m.) 141

Abitanti (n°) 19.787

Famiglie (n°) 7.945

Densità abitativa(ab/km2) 470

Utenze non domestiche (n°) 1.452

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La tipologia urbanistica è infatti caratterizzata da vie strette e di piccole

dimensioni (nelle figure seguenti alcuni esempi), che renderebbero difficile il

transito degli automezzi.

Figura 3.2 – Alcune vie del Centro Storico Medioevale (Zona B)

Di seguito la distribuzione abitativa, espressa come numero di civici per

ciascun numero di famiglie residenti per civico:

fam/civ A B TOT

1 2429 192 2621

2 1071 27 1098

3 446 6 452

4 217 2 219

5 128 0 128

6 72 0 72

7 43 0 43

8 18 0 18

9 10 0 10

10 5 0 5

11 7 0 7

12 8 0 8

13 8 0 8

14 1 0 1

15 1 0 1

16 1 0 1

17 3 0 3

18 2 0 2

19 1 0 1

tot 4.471 272 4.698

Tabella 3.1 - Distribuzione abitativa – Utenze residenti

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fam/civ n. civ % civ

da 1 a 4 4.390 93%

>4 308 7%

Tabella 3.2 – Sintesi distribuzione abitativa

La distribuzione abitativa denota una netta predominanza di case con meno

di 5 appartamenti, mentre sono in minoranza i condomini.

Il Comune di Minturno è interessato da significativi flussi turistici, in particolare

nella stagione estiva. Per tale ragione è necessario dimensionare un servizio

che possa assorbire le oscillazioni stagionali.

Di seguito è riportata la distribuzione abitativa per quanto riguarda le

abitazioni non occupate da residenti.

fam/civ Numero

1 1900

2 796

3 328

4 159

5 93

6 52

7 31

8 13

9 7

10 4

11 5

12 6

13 6

14 1

15 1

16 1

17 2

18 1

19 1

tot 3.407

Tabella 3.2 - Distribuzione abitativa – Seconde case/utenze turistiche

Scauri e Marina di Minturno sono i due principali centri turistici del comune

Minturno.

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Le frazioni di Tufo, Tremensuoli, Santa Maria Infante e Pulcherini sono

caratterizzate da peculiarità territoriali/urbanistiche tali da presentare le

condizioni ideali per la promozione del compostaggio domestico.

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4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA ATTUALI

Attualmente i sistemi di raccolta dei rifiuti di Minturno, prevedono tipologie di

servizio di tipo stradale.

I servizi, in particolare, sono così organizzati:

Rifiuto Attrezzature Frequenza di svuotamento

Organico Cassonetti (1.100 l) 7/7

Carta e cartone Cassonetti (1.100 l) 2/7

Vetro – Plastica – Alluminio

(multimateriale) Cassonetti (1.100 l) 2/7

Indifferenziato Cassonetti (1.100 l

e 2.400 l) 7/7

Tabella 4.1 – Organizzazione servizi attuali

La seguente tabella illustra i dati di raccolta dall’anno 2010 all’anno 2012 . I

dati sono espressi in tonnellate e % di raccolta differenziata:

Frazione merceologica 2010 2011 2012

Organico 67,84 213,25 115,75

Verde 0,00 0,00 0,00

Carta e cartone 395,47 429,79 401,13

Vetro 208,45 227,62 214,81

Plastica 185,47 220,73 218,09

Alluminio 0,00 0,00 0,00

Legno 0,00 0,00 0,00

Pile 0,28 0,24 0,26

Farmaci 0,48 0,48 0,58

RD 857,99 1.092,11 950,62

Rifiuti indifferenziati (R.S.U.) 10.415,77 9.929,24 10.309,86

TOTALE 11.273,76 11.021,35 11.260,48

Dato procatpite (kg/ab anno) 591,519 566,0973 569,0848

% RD 7,61% 9,91% 8,44%

Tabella 4.2 – Dati di raccolta 2010-2012

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Di seguito i dati pro-capite (riferito agli abitanti residenti) di raccolta delle

frazioni secche differenziate, sempre dal 2010 al 2012:

Frazione merceologica 2010 2011 2012

kg/ab res kg/ab res kg/ab res

Carta e cartone 20,75 22,08 20,27

Vetro 10,94 11,69 10,86

Plastica 9,73 11,34 11,02

Alluminio 0,00 0,00 0,00

Legno 0,00 0,00 0,00

Tabella 4.3 – Dati pro-capite di raccolta delle frazioni secche differenziate

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

2009 791,08 609,49 831,70 920,65 944,78 1.147,93 1.371,66 1.629,94 929,56 888,15 779,66 750,73

2010 720,7 635,85 848,46 880,085 979,83 1104,54 1460,74 1517,72 967,54 799,54 800,65 769,57

2011 741,818 710,95 673,92 909,99 939,21 984,22 1360,52 1657,57 1000,49 791,44 770,41 708,89

2012 701,36 669,50 852,34 898,22 992,57 1115,82 1384,93 1532,58 1021,79 833,05 746,65 746,26

Tabella 4.4 – Dati di raccolta 2010-2012

La stima degli abitanti equivalenti è stata effettuata andando a monitorare

l’andamento mensile della produzione di rifiuti presso il Comune di Minturno.

Nella Tabella 4.4 i dati sono espressi sotto forma di valore pro-capite,

prendendo in considerazione il numero di abitanti residenti.

I dati dimostrano una produzione quasi raddoppiata nei mesi estivi (giugno-

luglio-agosto), dovuta alle importanti fluttuazioni turistiche cui è soggetto il

comune.

La sovrapproduzione dei mesi estivi è stata utilizzata per stimare il numero di

presenze nei mesi estivi, e di conseguenza il numero di abitanti equivalenti,

che sarà utilizzato per la progettazione e la quantificazione dei servizi.

Nella seguente tabella l’andamento del numero di abitanti equivalenti

presenti nel comune di Minturno, stimati sulla base dei valori medi pro-capite

(utilizzando i dati di raccolta 2010 – 2012).

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

ab eq

19.787 19.787 19.787 22.949,76 24.523,3 27.678,19 35.470,29 40.302,98 24.923,86 19.787 19.787 19.787

Tabella 4.5 – Stima abitanti equivalenti per mese

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ob

iett

ivi

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5. OBIETTIVI La normativa, in particolar modo il Dlgs 152/06 e s.m.i., prevede il

raggiungimento del 35 % di RD entro il 31/12/06, del 45 % entro il 31/12/2008 e

del 65 % entro il 31/12/2012 (art. 205 comma 1).

Inoltre il Dlgs 152/06 prevede il raggiungimento di determinati obiettivi in

termini di raccolta degli imballaggi: entro il 31/12/2008 il 60 % in peso dei rifiuti

di imballaggio dovrà essere recuperato o incenerito in impianti di

incenerimento rifiuti con recupero di energia.

Appare evidente la necessità di intervenire al fine di rispettare la normativa

vigente, adottando delle misure ad hoc per favorire l’incremento dei

quantitativi di rifiuto raccolti in modo differenziato nel territorio interessato.

Si prevede pertanto l’attivazione e/o l’incremento, laddove già esistenti, di

servizi di raccolta prevalentemente domiciliari, poiché diverse esperienze in

ambito nazionale ed internazionale hanno evidenziato la notevole efficacia di

tale tipologia di raccolta.

Nel capitolo successivo verranno descritte le integrazioni e le innovazioni

previste al fine di raggiungere gli obiettivi enunciati.

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6. SERVIZI DI RACCOLTA IN PROGETTO

La seguente tabella schematizza i servizi futuri prevalenti previsti per il

Comune di Minturno.

RIFIUTO MODALITA’ DI

RACCOLTA ATTREZZATURE FREQUENZA

ORGANICO domiciliare Mastelli 25 l, cassonetti 120, 240 l

3/7

CARTA E CARTONE

domiciliare

Mastelli 40 l, cassonetti

120, 240 l, 360 l

1/7

CARTONE domiciliare 2/7

VETRO stradale Campane

2.000 l

1/14

IMBALLAGGI PLASTICA E METALLICI

domiciliare Sacchi 110 l

1/7

INGOMBRANTI, RAEE

Su chiamata 1/28

R.U.P. raccolta presso

rivenditori

contenitori specifici

1/28

SECCO RESIDUO

domiciliare Sacchi 70 l

1/7

Tabella 6.0.1 – Servizi DI RACCOLTA

Per alcune utenze non domestiche i servizi sono caratterizzati da alcune

peculiarità, sia per quanto riguarda le attrezzature utilizzate che le frequenze

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di raccolta, variabili durante l’anno. Tali specificità saranno oggetto di

descrizione dettagliata nei successivi paragrafi. Il centro storico medioevale è

invece caratterizzato da isole ecologiche di prossimità, costituite da batterie

di contenitori carrellati datati di serratura e da un’isola ecologica interrata già

presente.

Per quanto riguarda il servizio specifico per i turisti e gli abitanti delle seconde

case, due sono le tipologie prevalenti previste:

• incremento delle frequenze di raccolta per le utenze non domestiche

interessate dai flussi turistici;

• adozione di un sistema a “Isole Ecologiche Mobili” per la raccolta

differenziata stradale di prossimità.

Isole Ecologiche Mobili

Il servizio prevede l’utilizzo di contenitori carrabili che vengono posizionati in

determinate aree del territorio, con collocazioni variabili tra 2 e 3 ore, in cui i

cittadini muniti di apposita chiave o badge elettronico possono conferire i

rifiuti differenziati nelle frazioni di raccolta previste. Il vantaggio dell’adozione

di questi sistemi risiede nel minore impatto ambientale/economico rispetto ad

un servizio domiciliare, in particolare in tale contesto territoriale dove

risulterebbe difficile offrire un servizio efficace ai turisti, caratterizzato da una

significativa connotazione stagionale. Le isole ecologiche mobili saranno

quindi utilizzate nella stagione estiva e in maniera meno intensa, limitatamente

ai fine settimana, nella restante parte dell’anno.

Le Isole Ecologiche Mobili garantiscono inoltre efficaci performance dal punto

di vista del decoro urbano: sul territorio sono presenti contenitori per la

raccolta dei rifiuti solo nelle ore di collocazione.

6.0. RIDUZIONE

La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, all’art. 4,

dispone che quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia

di prevenzione e gestione dei rifiuti si applica la seguente gerarchia:

1. prevenzione;

2. preparazione per il riutilizzo;

3. riciclaggio;

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4. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e

5. smaltimento.

Pertanto è opportuno adottare delle strategie atte alla riduzione della

produzione complessiva di rifiuto, tramite la messa in pratica di una serie di

azioni, quali ad esempio:

• sviluppo del Green Public Procurement (acquisti pubblici ecologici);

• minimizzazione dei consumi cartacei negli uffici pubblici;

• promozione del compostaggio domestico e collettivo;

• applicazione della tariffa puntuale per la gestione dei rifiuti;

• sostituzione di materiali usa e getta con materiali riutilizzabili (presso

uffici, scuole, ospedali, mense ecc. e in occasione di manifestazioni locali);

• stipula e attuazione di accordi volontari di programma finalizzati alla

prevenzione dei rifiuti;

• riduzione e riutilizzo degli imballaggi per mezzo della diffusione della

pratica del vuoto a rendere, la vendita di prodotti sfusi o alla spina, la

promozione del consumo di acqua del rubinetto;

• raccolta di alimenti non consumati nella ristorazione collettiva e di

generi alimentari in prossimità di scadenza presso la grande distribuzione e i

venditori al dettaglio;

• promozione dell’utilizzo di pannolini lavabili;

• recupero, riparazione e riuso dei beni durevoli.

Nel seguito si procede al dimensionamento dei servizi considerando una

produzione complessiva di rifiuto antecedente alle azioni di riduzione, in modo

che i conteggi siano cautelativi e permettano di avviare tali servizi

immediatamente.

6.1. MERCEOLOGIA

Al fine di porre in essere una progettazione di un nuovo servizio di raccolta

differenziata, che risponda il più possibile alle esigenze territoriali di un dato

territorio, è necessario valutare la composizione dei rifiuti che caratterizzano lo

stesso.

La conoscenza qualitativa dei rifiuti, rappresenta la condicio sine qua non

per poter dimensionare, in maniera oculata, un sistema di raccolta.

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La valutazione della composizione dei rifiuti si basa spesso su medie

numeriche relative a territori con caratteristiche differenti.

Risulta viceversa importante conoscere localmente il rifiuto differenziandolo

in diverse classi merceologiche perché, solo in questo modo, è possibile

identificarne le diverse componenti e poter successivamente intervenire nel

modo più corretto.

A tale scopo si è considerata una composizione merceologica media del

rifiuto:

MATERIALE %

ORGANICO 30%

CARTA E CARTONE 14%

CARTONE 7%

VETRO 8%

PLASTICA IMB. 11%

ACCIAIO 2%

ALLUMINIO 0,5%

VERDE 8%

RAEE 2,0%

LEGNO 2%

TESSILI 1%

RUP 0,1%

INGOMBRANTI RECUPERATI 2%

ALTRO 2%

RSU 10%

TOT 100%

Tabella 6.1.1 – Composizione merceologica media del rifiuto

Grafico 6.1.1 – Composizione merceologica media del rifiuto

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6.2. PRODUZIONI ATTESE

La seguente tabella evidenzia la probabile produzione dei rifiuti dopo

l’attivazione dei servizi:

MATERIALE Produzione (kg/anno)

ORGANICO 3.436.879

CARTA E CARTONE 1.603.877

CARTONE 801.938

VETRO 916.501

PLASTICA IMB. 1.260.189

ACCIAIO 229.125

ALLUMINIO 57.281

VERDE 916.501

RAEE 229.125

LEGNO 229.125

TESSILI 114.563

RUP 11.456

INGOMBRANTI RECUPERATI 229.125

ALTRO 229.125

RSU 1.191.451

TOT 11.456.264

Tabella 6.2.1 – Produzioni attese

6.3. ORGANICO

Utenze domestiche

ZONA A (territorio del Comune di Minturno, escluso il Centro Storico

Medioevale)

La raccolta differenziata dell’ORGANICO sarà effettuata con modalità di

raccolta domiciliare. Saranno esclusi dal servizio coloro che aderiranno alla

pratica del compostaggio domestico.

Tutti i nuclei famigliari residenti avranno in dotazione una biopattumiera in

polietilene da 7-10 l ad uso esclusivamente domestico, dotata di fori per

consentire la aerazione, garantendo un abbattimento degli odori e una

parziale evaporazione dell’acqua contenuta all’interno del rifiuto; la

biopattumiera andrà utilizzata congiuntamente a sacchi biodegradabili. Sulla

base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di svuotamento, del

tasso di esposizione stimato, del tasso di conversione peso/volumetrico del

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materiale e della densità famiglie/stabile servito vengono individuate le

dotazioni necessarie di contenitori per ciascun punto raccolta.

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono:

• Contenitore da 25 l in polietilene dotato di chiusura anti-

randagismo adatto all’esposizione diretta su strada

• Contenitore carrellato da 120 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

I contenitori utilizzati per il servizio saranno tutti dello stesso colore e saranno

dotati di adesivo riportante il nome del materiale raccolto e l’elenco delle

tipologie di rifiuto conferibili.

I contenitori assegnati agli stabili saranno posizionati, in via prioritaria, in aree

di pertinenza private direttamente accessibili dall’esterno al fine di consentire

lo svuotamento diretto da parte della ditta operante. Laddove non vi siano

aree aventi tali caratteristiche si opterà per il posizionamento in aree di

pertinenza interne non accessibili dall’esterno con l’onere dell’esposizione a

bordo strada, in luoghi che non diano intralcio al transito pedonale e

veicolare, dei contenitori per le utenze servite nei giorni ed entro gli orari

concordati. Nel caso di stabili in cui non vi siano spazi di pertinenza privata di

alcun genere si opterà per soluzioni di posizionamento stradale con cassonetti

dotati di identificativo del numero/i civico servito/i ed eventualmente

meccanismo di chiusura atto a consentire ai soli utenti serviti il conferimento

del materiale.

La frequenza di raccolta sarà di 3 raccolte/settimana, per un totale di circa

156 svuotamenti/anno per contenitore.

Le biopattumiere vengono assegnate in numero di una a ciascuna famiglia

residente e non residente. I sacchetti biodegradabili vengono assegnati in

numero di 1/svuotamento.

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Di seguito si valuta la produzione volumetrica riferita alla singola famiglia:

a Produzione totale per abitante equivalente 1,28 kg/ab/giorno

b % Potenziale sul totale prodotto 30%

c Produzione pro capite (a x b) 0,38 kg/ab/giorno

d % di Incidenza utenze domestiche 82%

e Produzione pro capite (c x d) 0,32 kg/ab/giorno

f Composizione media famiglie 2,17 abitanti/famiglia

g Produzione per famiglia - giorno (e x f) 0,68 kg/famiglia/giorno

h Produzione per famiglia - svuotamento (g x

i) 2,73

kg/famiglia/svuotamento

Frequenza servizio 2 / 7

i Max giorni tra 2 svuotamenti 4

l Tasso di conversione kg/l 0,50 kg/l

m Volumetria per famiglia (h / l) 5,47 l/famiglia/svuotamento

n Sovradimensionamento 10%

o Volumetria per famiglia sovradim. (m x

(1+n)) 6,01

l/famiglia/svuotamento

Tabella 6.3.1 – Produzioni/famiglia di organico

Per ogni famiglia si presume una produzione di rifiuto organico pari a 6,01

litri tra due svuotamenti successivi. Si considerano due svuotamenti a

settimana al fine di dimensionare i contenitori in moda tale da permettere

anche solo due svuotamenti a settimana. Tale dato, relazionato al numero di

famiglie presenti in ogni stabile, comporta le seguenti assegnazioni di

contenitori in funzione della tipologia di stabile, considerando di assegnare

comunque un mastello a famiglia per gli stabili fino a 4 famiglie residenti:

Famiglie/ unità abitativa

Produzione media

a svuotamento

Volume assegnato

Unità abitative Dotazione

prevista

n. l l n.

1 6,0 25 2.429 1 25 l

2 12,0 25 1.071 2 25 l

3 18,0 25 446 3 25 l

4 24,1 25 217 4 25 l

5 30,1 120 128 1 120 l

6 36,1 120 72 1 120 l

7 42,1 120 43 1 120 l

8 48,1 120 18 1 120 l

9 54,1 120 10 1 120 l

10 60,1 120 5 1 120 l

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Famiglie/ unità abitativa

Produzione media

a svuotamento

Volume assegnato

Unità abitative Dotazione

prevista

n. l l n.

11 66,2 120 7 1 120 l

12 72,2 120 8 1 120 l

13 78,2 120 8 1 120 l

14 84,2 120 1 1 120 l

15 90,2 120 1 1 120 l

16 96,2 120 1 1 120 l

17 102,2 120 3 1 120 l

18 108,3 120 2 1 120 l

19 114,3 120 1 1 120 l

Tabella 6.3.2 – Definizione contenitori per la raccolta dell’organico UD – ZONA A

Complessivamente per la raccolta dell’organico-utenze domestiche

occorrono le seguenti attrezzature (senza considerare le scorte di magazzino):

Attrezzatura Numero

25 l 6.099 (*)

120 l 308

Biopattumiera 7 l 9.134 Sacchetti biodegradabili

(fornitura annua) 1.282.414

(*) il numero è stato decurtato del numero dei teorici compostatori domestici, considerato pari al 6% delle famiglie complessive

Tabella 6.3.3 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta dell’organico UD – ZONA A

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi con vasca da 7 m3 e di

personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Mastelli 25 l 6.099 400 70%

Cassonetti 120 l 308 180 70%

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Raccolte/settimana 3

Ore necessarie 10.959

Tabella 6.3.4 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta dell’organico

UD – ZONA A

Le ore annue necessarie potranno essere inferiori, nel caso in cui aumenti il

numero di adesioni al compostaggio domestico.

ZONA B (Centro Storico Medioevale)

La raccolta differenziata dell’ORGANICO sarà effettuata con modalità di

raccolta di prossimità.

Tutti i nuclei famigliari residenti avranno in dotazione una biopattumiera in

polietilene da 7-10 l ad uso esclusivamente domestico, dotata di fori per

consentire la aerazione, garantendo un abbattimento degli odori e una

parziale evaporazione dell’acqua contenuta all’interno del rifiuto; la

biopattumiera andrà utilizzata congiuntamente a sacchi biodegradabili. Sulla

base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di svuotamento, del

tasso di esposizione stimato, del tasso di conversione peso/volumetrico del

materiale e della densità famiglie/stabile servito vengono individuate le

dotazioni necessarie di contenitori per ciascun punto raccolta.

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono:

• Contenitore carrellati da 240 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada dotati di serratura con

chiave o badge elettronico.

I contenitori utilizzati per il servizio saranno tutti dello stesso colore e saranno

dotati di adesivo riportante il nome del materiale raccolto e l’elenco delle

tipologie di rifiuto conferibili.

I contenitori saranno posizionati in aree strategiche perimetrali al centro

storico medioevale, in modo tale da permettere il transito degli automezzi e

rendere confortevole nel contempo il servizio offerto ai cittadini.

Nel centro storico è inoltre presente un’isola ecologica interrata, che sarà

integrata nel servizio.

La frequenza di raccolta sarà di 3 raccolte/settimana, per un totale di circa

156 svuotamenti/anno per contenitore.

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Le biopattumiere vengono assegnate in numero di una a ciascuna famiglia

residente e non residente. I sacchetti biodegradabili e compostabili vengono

assegnati in numero di 1/svuotamento.

Complessivamente per la raccolta dell’organico-utenze domestiche

occorrono le seguenti attrezzature (senza considerare le scorte di magazzino):

Attrezzatura Numero

240 l 10

Biopattumiera 7 l 272 Sacchetti biodegradabili

(fornitura annua) 28.288

Serrature

Tabella 6.3.5 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta dell’organico UD – ZONA B

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi con vasca da 7 m3 e di

personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Cassonetti 240 l 10 140 100%

Raccolte/settimana 3

Ore necessarie 67

Tabella 6.3.6 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta dell’organico

UD – ZONA B

Utenze non domestiche La raccolta differenziata dell’ORGANICO sarà effettuata con modalità di

raccolta domiciliare.

Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di

svuotamento, del tasso di esposizione stimato e del tasso di conversione

peso/volumetrico del materiale verranno individuate le dotazioni necessarie di

contenitori per ciascuna utenza.

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono:

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• Contenitore carrellato da 120 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

I contenitori utilizzati per il servizio saranno tutti dello stesso colore e saranno

dotati di adesivo riportante il nome del materiale raccolto e l’elenco delle

tipologie di rifiuto conferibili.

I contenitori assegnati alle utenze saranno posizionati, in via prioritaria, in

aree di pertinenza private direttamente accessibili dall’esterno al fine di

consentire lo svuotamento diretto da parte della ditta operante. Laddove non

vi siano aree aventi tali caratteristiche si opterà per il posizionamento in aree di

pertinenza interne non accessibili dall’esterno con l’onere dell’esposizione a

bordo strada, in luoghi che non diano intralcio al transito pedonale e

veicolare, dei contenitori per le utenze servite nei giorni ed entro gli orari

concordati. Nel caso in cui non vi siano spazi di pertinenza privata di alcun

genere si opterà per soluzioni di posizionamento stradale con cassonetti dotati

di identificativo dell’utenza servita e meccanismo di chiusura atto a consentire

ai soli utenti serviti il conferimento del materiale.

La frequenza di raccolta sarà di 3 raccolte/settimana, per un totale di circa

156 svuotamenti/anno per contenitore.

Per valutare la produzione di organico delle utenze non domestiche si

procede moltiplicando un coefficiente di produzione kd (kd max) espresso in

kg/m2 per la superficie della singola utenza non domestica. I valori di kd

derivano da quanto definito dal D.P.R. 158/99 Allegato I.

UTENZE NON DOMESTICHE SERVITE: 336

Complessivamente per la raccolta dell’organico-utenze non domestiche

occorrono le seguenti attrezzature (ad esclusione delle scorte di magazzino):

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Attrezzatura n.

120 l 329

240 l 48 Sacchetti biodegradabili

(fornitura annua) 58.812

Tabella 6.3.7 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta dell’organico UND

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi con vasca da 7 m3 e di

personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Cassonetti 120 l 329 130 80%

Cassonetti 240 l 48 130 80%

Raccolte/settimana 2*

Ore annue necessarie 81

* Nei mesi estivi (17 settimane/anno) sono previsti 4 passaggi settimanali aggiuntivi (complessivamente 7/7) per le utenze non domestiche interessate da flussi turistici. Per quantificare i costi dei di tale incremento di passaggi si sono considerate il 50% delle utenze non domestiche presenti sul territorio.

Tabella 6.3.6 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta dell’organico UND

TRASPORTO AGLI IMPIANTI

Di seguito si effettua una stima del costo dei viaggi annui necessari dal

cantiere all’impianto per il conferimento dei rifiuti raccolti, considerando un

numero di 104 trasporti annui (uno per ogni turno di raccolta):

Distanza impianto 75

Viaggi/anno 156

Velocità media (km/h) 90

Ore annue necessarie 260

Mezzo utilizzato Motrice con scarrabile

Tabella 6.3.7 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto dell’organico

presso gli impianti di conferimento

Il materiale verrà conferito presso un impianto di trattamento definito dal

comune di Minturno.

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6.4. CARTA E CARTONE

Utenze domestiche ZONA A

La raccolta differenziata di CARTA E CARTONE sarà di tipo domiciliare.

Sulla base della presunta produzione di rifiuto della frequenza di svuotamento

del tasso di captazione presuntivo, della densità peso/volumetrica del

materiale e della densità famiglie/stabile servito verranno individuate le

dotazioni necessarie di contenitori per ciascun punto raccolta.

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono:

• Contenitore da 40 l in polietilene dotato di chiusura anti-

randagismo adatto all’esposizione diretta su strada

• Contenitore carrellato da 120 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

• Contenitore carrellato da 360 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

La frequenza di raccolta sarà settimanale, per un totale di circa 52

svuotamenti/anno.

Di seguito si valuta la produzione volumetrica riferita alla singola famiglia:

a Produzione pro capite TOTALE 1,28 kg/ab/giorno

b % Potenziale sul totale prodotto 14%

c Produzione pro capite (a x b) 0,18 kg/ab/giorno

d % di Incidenza utenze domestiche 85%

e Produzione pro capite (c x d) 0,15 kg/ab/giorno

f Composizione media famiglie 2,17 abitanti/famiglia

g Produzione per famiglia - giorno (e x f) 0,33 kg/famiglia/giorno

h Produzione per famiglia - svuotamento (g x i)

2,30 kg/famiglia/svuotamento

Frequenza servizio 1 / 7

i Max giorni tra 2 svuotamenti 7

l Tasso di conversione kg/l 0,25 kg/l

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educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale

52

pro

ge

tto

m Volumetria per famiglia (h / l) 9,21 l/famiglia/svuotamento

n Sovradimensionamento 10%

o Volumetria per famiglia sovradim. (m x

(1+n)) 10,13

l/famiglia/svuotamento

Tabella 6.4.1 – Produzioni/famiglia di carta e cartone UD - ZONA A

Per ogni famiglia si presume una produzione di carta e cartone pari a 10,13

litri in 7 giorni, che è il periodo massimo che intercorre tra due svuotamenti

successivi. Tale dato, relazionato al numero di famiglie presenti in ogni stabile,

comporta le seguenti assegnazioni di contenitori in funzione della tipologia di

stabile, considerando che per gli stabili fino a 4 famiglie verrà consegnato un

mastello ad ogni famiglia:

Famiglie/ unità abitativa

Produzione media

a svuotamento

Volume assegnato

Unità abitative Dotazione

prevista

n. l l n.

1 10,1 120 2.429 1 40 l

2 20,3 120 1.071 2 40 l

3 30,4 120 446 3 40 l

4 40,5 120 217 4 40 l

5 50,7 120 128 1 120 l

6 60,8 120 72 1 120 l

7 70,9 120 43 1 120 l

8 81,1 120 18 1 120 l

9 91,2 120 10 1 120 l

10 101,3 120 5 1 120 l

11 111,5 120 7 1 120 l

12 121,6 240 8 1 240 l

13 131,7 240 8 1 240 l

14 141,9 240 1 1 240 l

15 152,0 240 1 1 240 l

16 162,1 240 1 1 240 l

17 172,3 240 3 1 240 l

18 182,4 240 2 1 240 l

19 192,5 240 1 1 240 l

Tabella 6.4.2 – Definizione contenitori per la raccolta di carta e cartone UD

Complessivamente per la raccolta di carta e cartone-utenze domestiche

occorrono le seguenti attrezzature (senza considerare le scorte di magazzino):

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53

pro

ge

tto

Attrezzatura Numero

Mastelli 40 l 6.777

Cassonetti 120 l 283

Cassonetti 240 l 25

Tabella 6.4.3 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta di carta e cartone

UD – ZONA A

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi compattatori da 10 m3 e

di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Mastelli 40 l 6.777 400 70%

Cassonetti 120 l 283 210 70%

Cassonetti 240 l 25 190 70%

Raccolte/settimana 1,0

Ore annue necessarie 4.023

Tabella 6.4.4 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di carta e

cartone UD – ZONA A

ZONA B (Centro Storico Medioevale)

La raccolta differenziata della CARTA e CARTONE sarà effettuata con

modalità di raccolta di prossimità.

Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di

svuotamento, del tasso di esposizione stimato, del tasso di conversione

peso/volumetrico del materiale e della densità famiglie/stabile servito

vengono individuate le dotazioni necessarie di contenitori per ciascun punto

raccolta.

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono:

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54

pro

ge

tto

• Contenitore carrellati da 360 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada dotati di serratura con

chiave o badge elettronico.

I contenitori utilizzati per il servizio saranno tutti dello stesso colore e saranno

dotati di adesivo riportante il nome del materiale raccolto e l’elenco delle

tipologie di rifiuto conferibili.

I contenitori saranno posizionati in aree strategiche perimetrali al centro

storico medioevale, in modo tale da permettere il transito degli automezzi e

rendere confortevole nel contempo il servizio offerto ai cittadini.

Nel centro storico è inoltre presente un’isola ecologica interrata, che sarà

integrata nel servizio.

La frequenza di raccolta sarà di 2 raccolte/settimana, per un totale di circa

104 svuotamenti/anno per contenitore.

Complessivamente per la raccolta della carta-utenze domestiche

occorrono le seguenti attrezzature (senza considerare le scorte di magazzino):

Attrezzatura Numero

360 l 10

Serrature 10

Tabella 6.4.5 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta della carta e cartone UD – ZONA B

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di autocompattatori da 10 m3 e di

personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Cassonetti 360 l 10 130 100%

Raccolte/settimana 2

Ore necessarie 48

Tabella 6.4.6 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta carta e cartone

UD – ZONA B

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55

pro

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Utenze non domestiche La raccolta differenziata della CARTA sarà di tipo domiciliare.

Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di

svuotamento, del tasso di esposizione stimato e del tasso di conversione

peso/volumetrico del materiale verranno individuate le dotazioni necessarie di

contenitori per ciascuna utenza.

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono:

• Contenitore da 40 l in polietilene, adatto all’esposizione su strada

• Contenitore carrellato da 120 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

• Contenitore carrellato da 360 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

• Contenitore carrellato da 660 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/settimana, per un totale di circa

52 svuotamenti/anno.

Per valutare la produzione della carta delle utenze non domestiche si

procede moltiplicando un coefficiente di produzione kd (kd MAX) espresso in

kg/m2 per la superficie della singola utenza non domestica. I valori di kd

derivano da quanto definito dal D.P.R. 158/99 Allegato I.

UTENZE NON DOMESTICHE SERVITE: 21

Complessivamente per la raccolta della carta - utenze non domestiche

occorrono le seguenti attrezzature:

Attrezzatura Numero

Cassonetti 240 l 1.251

Tabella 6.4.7 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta della carta UND

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pro

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tto

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi compattatori da 10 m3 e

di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Mastelli 40 l 1.102 400 70%

Cassonetti 120 l 70 180 70%

Cassonetti 240 l 7 180 70%

Cassonetti 360 l 2 130 70%

Cassonetti 660 l 1 130 70%

Raccolte/settimana 1

Ore annue necessarie 682

Tabella 6.4.8 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di carta e cartone UND

TRASPORTO AGLI IMPIANTI

Di seguito si effettua una stima del numero e del relativo costo dei viaggi

annui necessari dal cantiere all’impianto per il conferimento dei rifiuti raccolti:

a) Quantità captate/anno 1.292 t

b) Rapporto conversione 0,22 t/m3

c) Volumi captati/anno (b/c) 5.872 m3

d) Volume scarrabile 26 m3

e) Rapporto compattazione x:1 4

f) Volume utile 104 m3

g) Viaggi/anno - volume (c/f) 57

h) Portata motrice 13 t

i) Viaggi/anno - peso (a/h) 100

l) Viaggi/anno (max h,l) 100

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pro

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Distanza impianto (km) 13

Viaggi/anno 100

Velocità media (km/h) 70

Ore annue necessarie 37

Mezzo utilizzato Motrice con scarrabile

Tabella 6.4.7 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto di carta e

cartone presso gli impianti

I l materiale verrà conferito presso una piattaforma COMIECO.

6.5. CARTONE

Utenze non domestiche

Esclusivamente per utenze non domestiche selezionate è prevista

l’attivazione di un servizio domiciliare di raccolta del CARTONE. La

convenienza dell’attivazione di un servizio ad hoc per tale tipologia di

materiale risiede nel maggior valore del contributo CONAI (Consorzio

Nazionale Imballaggi) previsto per il cartone raccolto separatamente rispetto

al contributo erogato in caso di raccolta congiunta di carta e cartone. Non si

prevede invece l’attivazione di tale raccolta per le utenze domestiche, in

quanto i quantitativi prodotti non sono tali da rendere economicamente

conveniente l’operazione.

La raccolta differenziata del CARTONE sarà effettuata con modalità di

raccolta domiciliare.

Le utenze produttrici di CARTONE esporranno il materiale ripiegato fronte

strada nei giorni e negli orari previsti per la raccolta, in luoghi che non diano

intralcio al transito pedonale e veicolare.

La frequenza di raccolta sarà di 2 raccolte/settimana nel periodo invernale

e di 4 raccolte/settimana nel periodo estivo, per le utenze non domestiche

interessate da flussi turistici.

Per valutare la produzione di carta delle utenze non domestiche si procede

moltiplicando un coefficiente di produzione kd (kd MAX) espresso in kg/m2 per

la superficie della singola utenza non domestica. I valori di kd derivano da

quanto definito dal D.P.R. 158/99 Allegato I.

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58

pro

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UTENZE NON DOMESTICHE SERVITE: 1.123

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi compattatori da 10 m3

e di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie

e del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/tur

no tasso

esposizione Pacchi 1.123 200 70%

Raccolte/settimana 2*

Ore annue necessarie 2.453

* Nei mesi estivi (17 settimane/anno) sono previsti 4 passaggi settimanali aggiuntivi (complessivamente 7/7) per le utenze non domestiche interessate da flussi turistici. Per quantificare i costi dei di tale incremento di passaggi si sono considerate il 50% delle utenze non domestiche presenti sul territorio.

Tabella 6.5.1 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta del cartone -

Inverno

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59

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6.6. VETRO

Utenze domestiche La raccolta differenziata del VETRO sarà di tipo stradale, mediante

campane.

Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di

svuotamento e della densità peso/volumetrica del materiale e della densità

famiglie/stabile servito verranno individuate le dotazioni necessarie di

contenitori.

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono:

• Campane da 2.000 l

La frequenza di raccolta sarà quindicinale, per un totale di circa 26

svuotamenti/anno.

Di seguito si valuta la produzione volumetrica riferita alla singola famiglia:

a Produzione pro capite TOTALE 1,28 kg/ab/giorno

b % Potenziale sul totale prodotto 8%

c Produzione pro capite (a x b) 0,10 kg/ab/giorno

d % di Incidenza utenze domestiche 49%

e Produzione pro capite (c x d) 0,05 kg/ab/giorno

f Composizione media famiglie 3,25 abitanti/famiglia

g Produzione per famiglia - giorno (e x f) 0,16 kg/famiglia/giorno

h Produzione per famiglia -

svuotamento (g x i) 4,56

kg/famiglia/svuotamento

Frequenza servizio 0,3 / 7

i Max giorni tra 2 svuotamenti 28

l Tasso di conversione kg/l 0,22 kg/l

m Volumetria per famiglia (h / l) 20,71 l/famiglia/svuotamento

n Sovradimensionamento 10%

o Volumetria per famiglia sovradim. (m x

(1+n)) 22,78

l/famiglia/svuotamento

Tabella 6.6.1 – Produzioni/famiglia di vetro UD - ZONA A e B

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di Automezzo con gru e cassone da

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60

pro

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30 m3 e di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore

necessarie e del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di

servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Campane 2.000 l 87 35 100%

Raccolte/settimana 0,5

Ore annue necessarie 388

Tabella 6.6.2 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta del vetro UD

Utenze non domestiche La raccolta differenziata del VETRO sarà di tipo domiciliare.

Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di

svuotamento, del tasso di esposizione stimato e del tasso di conversione

peso/volumetrico del materiale verranno individuate le dotazioni necessarie di

contenitori per ciascuna utenza.

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono:

• Mastelli da 35 l in polietilene, adatto all’esposizione su strada

• Contenitore carrellato da 120 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

• Contenitore carrellato da 360 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

I contenitori utilizzati per il servizio saranno dello stesso colore e saranno

dotati di adesivo riportante il nome del materiale raccolto e l’elenco delle

tipologie di rifiuto conferibili.

La frequenza di raccolta sarà di 2 raccolta/settimana, per un totale di circa

104 svuotamenti/anno.

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pro

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Per valutare la produzione di carta delle utenze non domestiche si procede

moltiplicando un coefficiente di produzione kd (kd MAX) espresso in kg/m2 per

la superficie della singola utenza non domestica. I valori di kd derivano da

quanto definito dal D.P.R. 158/99 Allegato I.

UTENZE NON DOMESTICHE SERVITE: 230

Complessivamente per la raccolta del vetro-utenze non domestiche

occorrono le seguenti attrezzature:

Attrezzatura Numero

Mastelli 35 l 65

Cassonetti 120 l 72

Cassonetti 240 l 58

Cassonetti 360 l 112

Tabella 6.6.3 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta del vetro UND

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi con vasca da 7 m3 e di

personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Mastelli 35 l 65 300 70%

Cassonetti 120 l 72 110 70%

Cassonetti 240 l 58 1 70%

Cassonetti 360 l 112 1 70%

Raccolte/settimana 2,00* Ore annue necessarie 1.517

* Nei mesi estivi (17 settimane/anno) sono previsti 4 passaggi settimanali aggiuntivi (complessivamente 6/7) per le utenze non domestiche interessate da flussi turistici. Per quantificare i costi dei di tale incremento di passaggi si sono considerate il 50% delle utenze non domestiche presenti sul territorio.

Tabella 6.6.4 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta del vetro UND

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Di seguito si effettua una stima del numero e del relativo costo dei viaggi

annui necessari dal cantiere all’impianto per il conferimento dei rifiuti raccolti.

TRASPORTO AGLI IMPIANTI

a) Quantità captate/anno 778 t

b) Rapporto conversione 0,25 t/m3

c) Volumi captati/anno (b/c) 3.112 m3

d) Volume scarrabile 30 m3

e) Rapporto compattazione x:1 1

f) Volume utile 30 m3

g) Viaggi/anno - volume (c/f) 104

h) Portata motrice 15 t

i) Viaggi/anno - peso (a/h) 52

l) Viaggi/anno (max h,l) 104

Distanza impianto (km) 70

Viaggi/anno 104

Velocità media (km/h) 60

Ore annue necessarie 45

Mezzo utilizzato Motrice con scarrabile

Tabella 6.6.5– Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto del vetro presso

gli impianti di conferimento

I l materiale verrà conferito presso una piattaforma COREVE.

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6.7. IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLICI

Utenze domestiche ZONA A

La raccolta differenziata di IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLICI sarà di

tipo domiciliare.

Sulla base della presunta produzione di rifiuto della frequenza di

svuotamento del tasso di captazione presuntivo, della densità

peso/volumetrica del materiale e della densità famiglie/stabile servito

verranno individuate le dotazioni necessarie di contenitori per ciascun punto

raccolta.

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono :

• Sacchi semitrasparenti;

La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/settimana, per un totale di circa

52 interventi/anno.

Ad ogni famiglia residente verrà assegnata una dotazione annua di sacchi.

Complessivamente per la raccolta di imballaggi in plastica e metallici

utenze domestiche occorrono le seguenti attrezzature:

Attrezzatura Numero

Sacchi (dotazione annua)

460.824

Tabella 6.7.1 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta di imballaggi in

plastica e metallici UD – ZONA A

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi compattatori da 10 m3 e

di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

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ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Sacchi 8.862 450 70%

Raccolte/settimana 1

Ore annue necessarie 4.301

Tabella 6.7.2 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di imballaggi in

plastica e metallici UD – ZONA A

ZONA B (Centro Storico Medioevale)

La raccolta differenziata degli imballaggi plastici e metallici sarà effettuata

con modalità di raccolta di prossimità.

Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di

svuotamento, del tasso di esposizione stimato, del tasso di conversione

peso/volumetrico del materiale e della densità famiglie/stabile servito

vengono individuate le dotazioni necessarie di contenitori per ciascun punto

raccolta.

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono:

• Contenitore carrellati da 1.100 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada dotati di serratura con

chiave o badge elettronico.

I contenitori utilizzati per il servizio saranno tutti dello stesso colore e saranno

dotati di adesivo riportante il nome del materiale raccolto e l’elenco delle

tipologie di rifiuto conferibili.

I contenitori saranno posizionati in aree strategiche perimetrali al centro

storico medioevale, in modo tale da permettere il transito degli automezzi e

rendere confortevole nel contempo il servizio offerto ai cittadini.

Nel centro storico è inoltre presente un’isola ecologica interrata, che sarà

integrata nel servizio.

La frequenza di raccolta sarà di 2 raccolte/settimana, per un totale di circa

104 svuotamenti/anno per contenitore.

Complessivamente per la raccolta della carta-utenze domestiche

occorrono le seguenti attrezzature (senza considerare le scorte di magazzino):

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Attrezzatura Numero

1.100 l 13

Serrature 13

Tabella 6.7.3 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta degli imballaggi in plastica e metallici – ZONA B

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di autocompattatori da 10 m3 e di

personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Cassonetti 360 l 13 100 100%

Raccolte/settimana 2

Ore necessarie 81

Tabella 6.7.4 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta degli

imballaggi plastici e metallici UD – ZONA B

Utenze non domestiche La raccolta differenziata di IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLICI sarà

effettuata con modalità di raccolta domiciliare.

Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di

svuotamento, del tasso di esposizione stimato e del tasso di conversione

peso/volumetrico del materiale verranno individuate le dotazioni necessarie di

contenitori per ciascuna utenza.

Le tipologie di attrezzatura previste per le raccolte sono:

• Sacchi semitrasparenti;

La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/settimana, per un totale di circa

52 interventi/anno.

Per valutare la produzione di plastica e metalli delle utenze non domestiche

si procede moltiplicando un coefficiente di produzione kd (kd MAX) espresso in

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66

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kg/m2 per la superficie della singola utenza non domestica. I valori di kd

derivano da quanto definito dal D.P.R. 158/99 Allegato I.

UTENZE NON DOMESTICHE SERVITE: 817

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi compattatori da 10 m3 e

di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Sacchi 817 400 90%

Raccolte/settimana 1,00*

Ore annue necessarie 574

* Nei mesi estivi (17 settimane/anno) sono previsti 4 passaggi settimanali aggiuntivi (complessivamente 5/7) per le utenze non domestiche interessate da flussi turistici. Per quantificare i costi dei di tale incremento di passaggi si sono considerate il 50% delle utenze non domestiche presenti sul territorio.

Tabella 6.7.5 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di imballaggi in

plastica e metallici UND

TRASPORTO AGLI IMPIANTI

a) Quantità captate/anno 1.168 t

b) Rapporto conversione 0,055 t/m3

c) Volumi captati/anno (b/c) 21.234 m3

d) Volume scarrabile 26 m3

e) Rapporto compattazione x:1 5

f) Volume utile 130 m3

g) Viaggi/anno - volume (c/f) 164

h) Portata motrice 13 t

i) Viaggi/anno - peso (a/h) 90

l) Viaggi/anno (max h,l) 164

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Distanza impianto (km) 13

Viaggi/anno 164

Velocità media (km/h) 70

Ore annue necessarie 61

Mezzo utilizzato Motrice con scarrabile

Tabella 6.6.5 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto di imballaggi in plastica e metallici presso gli impianti di conferimento

Il materiale verrà conferito presso una piattaforma COREPLA/CIAL/Ricrea.

6.8. INGOMBRANTI

La raccolta differenziata degli INGOMBRANTI sarà di tipo domiciliare, con

prenotazione.

Gli utenti che necessitano del servizio dovranno esporre il materiale fronte

strada, nelle ore antecedenti alla raccolta e nel giorno concordato.

Sono state quantificate le risorse necessarie stimando 150 turni/anno di una

squadra composta da un automezzo e due addetti.

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi con pianale ribassato e

di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di mezzi e personale si valutano i costi di servizi, ipotizzando un turno

di servizio ogni due settimane.

Ore annue necessarie 939

Tabella 6.8.1 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta degli

ingombranti

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TRASPORTO AGLI IMPIANTI

Di seguito si effettua una stima del numero e del relativo costo dei viaggi

annui necessari dal cantiere all’impianto per il conferimento dei rifiuti

ingombranti raccolti:

a) Quantità captate/anno 149 t

b) Rapporto conversione 0,20 t/m3

c) Volumi captati/anno (b/c) 745 m3

d) Volume scarrabile 30 m3

e) Rapporto compattazione x:1 1,0

f) Volume utile 30 m3

g) Viaggi/anno - volume (c/f) 25

h) Portata motrice 15 t

i) Viaggi/anno - peso (a/h) 10

l) Viaggi/anno (max h,l) 25

Tabella 6.8.2 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto degli ingombranti presso gli impianti di conferimento

Distanza impianto (km) 13

Viaggi/anno 25

Velocità media (km/h) 60

Ore annue necessarie 11

Mezzo utilizzato Motrice con scarrabile

Il materiale verrà conferito presso un impianto di trattamento specifico.

6.9. R.U.P.

La raccolta differenziata del R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi, ovvero pile e

farmaci) sarà di tipo stradale. Presso i rivenditori di pile e presso le farmacie

saranno collocati dei contenitori ad hoc.

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono :

• Contenitore per RUP

La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/mese per un totale di circa 12

interventi/anno.

Complessivamente per la raccolta dei R.U.P. occorrono le seguenti

attrezzature:

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Attrezzatura n.

Contenitori per RUP 130

Tabella 6.9.1 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta dei R.U.P.

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta. Si prevede l’utilizzo di automezzi

furgonati e di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore

necessarie e del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di

servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Contenitori specifici per RUP

100 60 100%

Raccolte/settimana 0,25

Ore annue necessarie 130

Tabella 6.9.2 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta dei R.U.P.

TRASPORTO AGLI IMPIANTI

Di seguito si effettua una stima del numero e del relativo costo dei viaggi

annui necessari dal cantiere all’impianto per il conferimento dei rifiuti raccolti:

a) Quantità captate/anno 115 t

b) Rapporto conversione 2,00 t/m3

c) Volumi captati/anno (b/c) 57 m3

d) Volume scarrabile 30 m3

e) Rapporto compattazione x:1 1,0

f) Volume utile 30 m3

g) Viaggi/anno - volume (c/f) 2

h) Portata motrice 15 t

i) Viaggi/anno - peso (a/h) 8

l) Viaggi/anno (max h,l) 8

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Distanza impianto (km) 13

Viaggi/anno 8

Velocità media (km/h) 60

Ore annue necessarie 3

Mezzo utilizzato Motrice con scarrabile

Tabella 6.8.3 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto dei R.U.P. presso

gli impianti di conferimento

Il materiale verrà conferito presso un impianto di trattamento idoneo.

6.10. VERDE

La raccolta differenziata del VERDE sarà di tipo domiciliare per le utenze

che ne faranno richiesta.

Le tipologie di attrezzature previste per le raccolte sono :

• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene adatto all’esposizione

diretta su strada.

Gli utenti che necessitano del servizio dovranno esporre il materiale fronte

strada nei giorni e negli orari predefiniti. Gli utenti potranno utilizzare gli appositi

contenitori oppure esporre eventuale legname legato in fascine.

La frequenza di raccolta è quindicinale, per un totale di circa 26

interventi/anno.

Si stima di servire circa 1.000 utenze.

Complessivamente per la raccolta del verde occorrono le seguenti

attrezzature:

Attrezzatura n.

Cassonetti 240 l 1.000

Tabella 6.10.1 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta del verde

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

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(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi a vasca da 7 m3 e di

personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Cassonetti 240 l 1.000 140 70%

Raccolte/settimana 0,5

Ore annue necessarie 782

Tabella 6.10.2 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta del verde

TRASPORTO AGLI IMPIANTI

Di seguito si effettua una stima del numero e del relativo costo dei viaggi

annui necessari dal cantiere all’impianto per il conferimento dei rifiuti verdi

raccolti:

a) Quantità captate/anno 596 t

b) Rapporto conversione 0,12 t/m3

c) Volumi captati/anno (b/c) 4.964 m3

d) Volume scarrabile 30 m3

e) Rapporto compattazione x:1 1,5

f) Volume utile 45 m3

g) Viaggi/anno - volume (c/f) 111

h) Portata motrice 15 t

i) Viaggi/anno - peso (a/h) 40

l) Viaggi/anno (max h,l) 111

Distanza impianto (km) 75

Viaggi/anno 7

Velocità media (km/h) 60

Ore annue necessarie 18

Mezzo utilizzato Motrice con scarrabile

Tabella 6.10.3 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto del verde presso gli impianti di conferimento

Il materiale verrà conferito presso un impianto di trattamento definito dal

comune di Minturno.

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6.11. SECCO RESIDUO

Utenze domestiche ZONA A

La raccolta differenziata del SECCO RESIDUO sarà di tipo domiciliare.

Sulla base della presunta produzione di rifiuto della frequenza di

svuotamento del tasso di captazione presuntivo, della densità

peso/volumetrica del materiale e della densità famiglie/stabile servito

verranno individuate le dotazioni necessarie di contenitori per ciascun punto

raccolta.

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono :

• Sacchi di plastica

La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/settimana, per un totale di circa

52 interventi/anno.

Ad ogni famiglia residente verrà assegnata una dotazione annua di sacchi.

Complessivamente per la raccolta del secco residuo-utenze domestiche

occorrono le seguenti attrezzature:

Attrezzatura Numero

Sacchi (dotazione annua) 460.824

Tabella 6.11.1 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta di SECCO

RESIDUO UD – ZONA A

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi compattatori da 10 m3 e

di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

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ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Sacchi 8.862 450 75%

Raccolte/settimana 1

Ore annue necessarie 4.608

Tabella 6.11.2 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di SECCO E

RESIDUO UD – ZONA A

ZONA B (Centro Storico Medioevale)

La raccolta differenziata degli imballaggi plastici e metallici sarà effettuata

con modalità di raccolta di prossimità.

Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di

svuotamento, del tasso di esposizione stimato, del tasso di conversione

peso/volumetrico del materiale e della densità famiglie/stabile servito

vengono individuate le dotazioni necessarie di contenitori per ciascun punto

raccolta.

Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono:

• Contenitore carrellati da 360 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada dotati di serratura con

chiave o badge elettronico.

I contenitori utilizzati per il servizio saranno tutti dello stesso colore e saranno

dotati di adesivo riportante il nome del materiale raccolto e l’elenco delle

tipologie di rifiuto conferibili.

I contenitori saranno posizionati in aree strategiche perimetrali al centro

storico medioevale, in modo tale da permettere il transito degli automezzi e

rendere confortevole nel contempo il servizio offerto ai cittadini.

Nel centro storico è inoltre presente un’isola ecologica interrata, che sarà

integrata nel servizio.

La frequenza di raccolta sarà di 3 raccolte/settimana, per un totale di circa

156 svuotamenti/anno per contenitore.

Complessivamente per la raccolta della carta-utenze domestiche

occorrono le seguenti attrezzature (senza considerare le scorte di magazzino):

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Attrezzatura Numero

360 l 14

Serrature 14

Tabella 6.11.3 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta del rifiuto secco residuo UD – ZONA B

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di autocompattatori da 10 m3 e di

personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Cassonetti 360 l 14 120 100%

Raccolte/settimana 3,00

Ore necessarie 109

Tabella 6.11.4 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta del rifiuto

secco residuo UD – ZONA B

Utenze non domestiche La raccolta differenziata del SECCO RESIDUO sarà effettuata con modalità

di raccolta domiciliare.

Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di

svuotamento, del tasso di esposizione stimato e del tasso di conversione

peso/volumetrico del materiale verranno individuate le dotazioni necessarie di

contenitori per ciascuna utenza.

Le tipologie di attrezzatura previste per le raccolte sono:

• Mastelli da 40 l in polietilene, adatto all’esposizione su strada

• Contenitore carrellato da 120 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

• Contenitore carrellato da 360 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

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• Contenitore carrellato da 660 l in polietilene, adatto alla

movimentazione ed all’esposizione su strada

La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/settimana, per un totale di circa

52 interventi/anno.

Per valutare la produzione di plastica e metalli delle utenze non domestiche

si procede moltiplicando un coefficiente di produzione kd (kd MAX) espresso in

kg/m2 per la superficie della singola utenza non domestica. I valori di kd

derivano da quanto definito dal D.P.R. 158/99 Allegato I.

UTENZE NON DOMESTICHE SERVITE: 1452

Complessivamente per la raccolta del secco residuo - utenze non

domestiche occorrono le seguenti attrezzature:

Attrezzatura n.

Mastelli 40 l 490

Cassonetti 120 l 563

Cassonetti 240 l 165

Cassonetti 360 l 143

Cassonetti 660 l 154

Tabella 6.11.5 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta del secco residuo

UND

Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie

all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese

(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della

frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi compattatori da 10 m3 e

di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e

del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

n. prese/squadra/turno tasso

esposizione

Mastelli 40 l 490 400 80%

Cassonetti 120 l 563 180 80%

Cassonetti 240 l 165 180 80%

Cassonetti 360 l 143 180 80%

Cassonetti 660 l 154 110 80%

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Raccolte/settimana 1

Ore annue necessarie 1.575

* Nei mesi estivi (17 settimane/anno) sono previsti 4 passaggi settimanali aggiuntivi (complessivamente 5/7) per le utenze non domestiche interessate da flussi turistici. Per quantificare i costi dei di tale incremento di passaggi si sono considerate il 50% delle utenze non domestiche presenti sul territorio.

Tabella 6.11.6 – Impiego annuo di personale e mezzi per la del secco residuo UND

Di seguito si effettua una stima del numero e del relativo costo dei viaggi

annui necessari dal cantiere all’impianto per il conferimento dei rifiuti raccolti.

TRASPORTO AGLI IMPIANTI

Distanza impianto (km) 55

Viaggi/anno 267

Velocità media (km/h) 60

Ore annue necessarie 490

Mezzo utilizzato Compattatore 26 m3

Tabella 6.11.7 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto di SECCO

RESIDUO presso gli impianti di conferimento

6.12. ISOLE ECOLOGICHE MOBILI

Per servire gli utenti non residenti occupanti utenze domestiche (turistiche,

seconde case utilizzate nei fine settimana e nelle festività) è previsto un

servizio stradale di prossimità mediante isole ecologiche mobili.

Le isole ecologiche previste nel presente progetto sono caratterizzate da

batterie di contenitori carrabili, che vengono posizionate nel territorio di

Minturno in determinati orari definiti da un calendario. Terminato il periodo di

collocazione le batterie sono rimosse, svuotate e riposizionate in un altro punto

della città.

Nella seguente tabella sono riportate le frequenze e le ore di collocamento

previste per le Isole Ecologiche Mobili. Nella colonna riportante le ore/giorno si

devono considerare circa 3 ore necessarie agli aspetti logistici

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(movimentazione, svuotamento, riposizionamento). Le ore riportate decurtate

di circa 3 ore sono da considerarsi le ore effettive di accessibilità da parte

degli utenti.

Frequenza

N Isole mobili

N automezzi

Ore autista

Ore addetto sorveglianza

Ore/giorno Giorni/mese

Gennaio 1/7 2 1 45 90 9 5

Febbraio 1/7 2 1 45 90 9 5

Marzo 2/7 2 1 90 180 9 10

Aprile 2/7 2 1 90 180 9 10

Maggio 3/7 3 1 135 405 9 15

Giugno 7 su 7 5 2 720 1800 12 30

Luglio 7 su 7 6 3 1116 2232 12 31

Agosto 7su 7 6 3 1116 2232 12 31

Settembre 3/7 3 1 135 405 9 15

Ottobre 2/7 2 1 90 180 9 10

Novembre 1/7 2 1 45 90 9 5

Dicembre 1/7 2 1 45 90 9 5

Per il dimensionamento di tale servizio è stata utilizzata la seguente

composizione di ciascuna isola ecologica:

• 1 Contenitore di volumetria pari a 1.200 l per l’ORGANICO

• 1 Contenitore di volumetria pari a 1.200 l per la CARTA e il CARTONE

• 2 Contenitori ( il primo di volumetria pari a 1.600 l, il secondo di

volumetria pari a 1.200 l) per gli IMBALLAGGI PLASTICI E METALLICI

• 1 Contenitore di volumetria pari a 2.000 l per il rifiuto SECCO RESIDUO

6.13. SPAZZAMENTO e SERVIZI ACCESSORI

Di seguito sono descritte le risorse necessarie alle attività di spazzamento e

lavaggio strada. I dettagli progettuali (parametri di progetto, lunghezza delle

strade, frequenze e tipologia di spazzamento) sono riportate in allegato.

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TIPOLOGIA SPAZZAMENTO Addetto Automezzo Ore/anno

Strade e piazze

Manuale 2B Apecar 8693,23944

Meccanizzato 4B Spazzatrice 943,9474286

Lavaggio strade 4B Lavastrade 58,952

Mercati

Manuale 2B Apecar 104,28

Meccanizzato 4B Spazzatrice 52,14

Fiere e sagre (30

eventi considerati)

Manuale 2B Apecar 30

Meccanizzato 4B Spazzatrice 15

6.14. COMPOSTAGGIO DOMESTICO E COLLETTIVO

Il compostaggio è un processo biologico controllato attraverso il quale

dai residui organici viene ricavato un prodotto denominato compost, un

terricciato che ha come caratteristiche quella di essere stabile ed igienico.

Il compost si ottiene attraverso un processo biossidativo controllato dove la

decomposizione di materiali organici di origine biologica, trasformandosi,

producono un materiale che, se immesso nel terreno, migliora la qualità

senza arrecare alcuna forma di inquinamento.

Il compostaggio domestico consiste in una procedura che permette la

produzione di compost tramite la gestione in proprio, a livello famigliare, dei

rifiuti biodegradabili prodotti. Per l’espletamento di tale azione occorre la

disponibilità di un giardino o di un orto; pertanto solo una percentuale della

popolazione ha la possibilità di effettuare tale pratica.

Il compostaggio domestico risulta estremamente importante, poiché

permette di evitare che i rifiuti biodegradabili autosmaltiti non rientrino nel

circuito dei rifiuti urbani, permettendo un risparmio effettivo in termini di

servizio di raccolta e di trattamento.

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Per quanto riguarda la realtà di Minturno si è cautelativamente stimato,

in funzione delle caratteristiche urbanistiche, che le famiglie potenzialmente

in grado di autosmaltire domiciliarmente la frazione organica rappresentino

inizialmente circa il 6% del totale.

Per quanto riguarda il compostaggio collettivo, le esperienze più

performanti sono quelle che adottano attrezzature automatiche o

semiautomatiche, che abbinano il corretto conferimento dell’utenza ad un

controllo automatico delle operazioni di compostaggio: queste macchine

consentono un’adeguata maturazione dell’organico e un suo corretto

bilanciamento chimico, per una produzione di compost di qualità da

utilizzare in aree verdi, orti, giardini, ecc...

Le compostiere elettromeccaniche sono macchinari automatici o

semiautomatici il cui funzionamento prevede un conferimento diretto da

parte dell’utenza, una triturazione iniziale del materiale (non tutte le

compostiere elettromeccaniche in commercio lo prevedono), un’aggiunta

di strutturante (pellet di legno o segatura o trucioli) che in alcune

meccaniche è automatico mentre in altre è manuale, una prima camera di

fermentazione, una seconda camera di maturazione (in alcune macchine

si tratta in realtà di un’unica camera) e una tramoggia di scarico. Il

prodotto in uscita viene in genere stoccato in mastelli o bidoni per

un’ulteriore maturazione o semplice stoccaggio in attesa di essere utilizzato.

6.15. RISULTATI ATTESI

Dal servizio di raccolta si attendono, per il primo anno, i seguenti risultati di

raccolta (poiché l’attivazione dei servizi sarà graduale, per il primo anno non si

prevede di raggiungere immediatamente l’obiettivo finale di raccolta):

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MATERIALE kg/anno % ORGANICO 2.679.400 24%

CARTA E CARTONE 1.291.735 12%

CARTONE 646.431 6%

VETRO 777.949 7%

IMBALLAGGI IN PLASTICA

951.615 9%

METALLI 173.021 2%

ALLUMINIO 43.255 0%

VERDE 595.726 5%

INGOMBRANTI RECUPERATI

148.931 1%

LEGNO 148.931 1%

RUP 7.447 0,1%

TESSILI 74.466 0,7%

RAEE 148.931 1,3%

ALTRO 148.931 1,3%

RD 7.836.770 70%

SECCO RESIDUO 3.336.837 30%

TOT 11.173.608 100%

% RD: 70%

Tabella 6.15.1 – Risultati attesi

Grafico 6.15.1 – Risultati attesi

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6.16. START UP

La fase di attivazione dei servizi richiede le seguenti attività:

• Indagini territoriali

• Consegna delle attrezzature

• Campagna di comunicazione

Le indagini territoriali hanno lo scopo di conoscere il numero puntuale e le

tipologie di utenze presenti sul territorio, nonché l’idoneità degli spazi

pertinenziali privati ove collocare i cassonetti e la possibilità dell’esposizione

stradale degli stessi, soprattutto in presenza di condomini. Per il comune di

Minturno tale operazione può essere effettuata in misura ridotta, vista la esigua

presenza di stabili con più di 4 famiglie residenti.

Successivamente, per attivare i nuovi servizi di raccolta differenziata porta a

porta, bisogna distribuire le nuove attrezzature e di seguito rimuovere quelle

stradali che non servono più. Nel caso di Minturno, occorre distribuire solo le

attrezzature per la raccolta dell’organico, oltre alle forniture annue di sacchi.

Questa fase risulta essere la più critica da un punto di vista di impatto con le

utenze, sia esse domestiche che non domestiche.

A tal proposito, è necessario sottolineare che la messa in opera del progetto

tecnico deve essere accompagnata e regolata su tempistiche precise con un

Piano di Comunicazione.

Si tratta di delineare prima dell’attivazione una Campagna di sensibilizzazione

dotata di un’apposita Immagine Coordinata: condurre degli incontri di

Concertazione, per esempio con le associazioni di categoria, degli incontri

pubblici, delle attività di Animazione Territoriale e, durante l’attivazione,

predisporre del materiale informativo essenziale per la riuscita di tutto il

progetto.

A chiusura della Campagna di Comunicazione, nei mesi successivi

all’attivazione dei servizi, si consiglia di condurre controlli e ritorni comunicativi

al fine di tenere sempre alto e vivo l’interesse e la sensibilità della popolazione

per la Raccolta Differenziata.

Di seguito si dà una quantificazione delle risorse da impiegare per le indagini e

le consegne:

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n. indagini/sq/turno ore

ud condominiali 532 30 141,87

ud non condominiali 7346 300 195,89

und 1452 25 464,64

Tabella 6.16.1 – Risorse per le azioni di start up

n. consegne/sq/turno ritorni ore

ud condominiali 532 30 0% 141,87

ud non condominiali 7346 70 10% 923,50

und 1452 30 0% 387,20

Tabella 6.16.2 – Risorse per le azioni di start up

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6.17. ANALISI ECONOMICA

La seguente tabella mostra il costo annuo di ammortamento delle

attrezzature, valutato su 7 anni con un tasso di interesse del 5% (le attrezzature

sono comprensive di un 10% di scorte di magazzino):

ATTREZZATURE

TOTA

LE

CO

STO

AC

QU

ISTO

INV

ESTI

MEN

TO

AM

MO

RTA

MEN

TO

Mastelli 25 l 6.404 € 4,10 € 28.883,24 € 4.991,60

Mastelli 35 l 68 € 6,50 € 487,99 € 84,33

Mastelli 40 l 8.787 € 6,50 € 62.830,27 € 10.858,32

Cassonetti 120 l 1.706 € 26,00 € 48.798,75 € 8.433,39

Cassonetti 240 l 1.342 € 35,00 € 51.663,15 € 8.928,42

Cassonetti 360 l 357 € 54,00 € 21.205,80 € 3.664,78

Cassonetti 660 l 163 € 147,00 € 26.316,68 € 4.548,04

Cassonetti 1.100 l 14 € 200,00 € 3.003,00 € 518,98

Campana 2.000 l 91 € 390,00 € 39.189,15 € 6.772,66

Sacchi 1.012.339 € 0,03 € 30.066,46 € 30.066,46

Sacchetti biodegradabili 1.376.237 € 0,03 € 45.415,82 € 45.415,82

Biopattumiere 7 l 9.876 € 2,00 € 21.727,86 € 3.755,00

Transponder 0 € 2,00 € 0,00 € 0,00

Serrature 49 € 30,00 € 1.628,55 € 281,45

TOTALE € 387.226,59 € 131.043,53

Tabella 6.17.1 – Costo ammortamento attrezzature

La tabella successiva sintetizza i costi annui relativi agli automezzi destinati alla

raccolta ed al trasporto dei rifiuti, comprensivi della quota di ammortamento

(calcolata su 7 anni e 5% di tasso di interesse) e dei costi di utilizzo e

manutenzione:

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educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale

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Tipologia mezzo (ore/anno) Costo orario

(€/h) Costo annuo (€/anno)

Automezzo con vasca 7 m3 15.532 € 9,85 € 153.056,47

Compattatore 10 m3 18.454 € 15,57 € 287.281,81

Compattatore 26 m3 490 € 21,66 € 10.602,10

Automezzo con pianale ribassato

939 € 9,53 € 8.948,31

Furgone RUP 130 € 9,43 € 1.228,93

Motrice con scarrabile 497 € 21,43 € 10.641,73

Automezzo con gru e cassone da 30 m3

388 € 22,48 € 8.717,10

totale € 480.476,46 Tabella 6.17.2 – Costo annuo automezzi per raccolta e trasporto, escludendo le ore

aggiuntive per il servizio estivo (utenze non domestiche).

Tipologia mezzo (ore/anno) Costo orario

(€/h) Costo annuo (€/anno)

Automezzo con vasca 7 m3 1.939 € 9,85 € 19.109,88

Compattatore 10 m3 1.291 € 15,57 € 20.095,79

Tabella 6.17.3 – Costo automezzi per incremento estivo di frequenze di passaggio

Di seguito si esplicitano i costi relativi al personale necessario per i servizi di

raccolta e trasporto, ipotizzando livelli FISE ASSOAMBIENTE (livello 2, 3 e 4 per la

raccolta, a seconda degli automezzi utilizzati, mentre per il trasporto è stato

considerato il livello 4). I costi dei livelli che non riportano la lettera seguita dal

numero (ad esempio A e B), sono stati associati ai valori medi (è stata

effettuata la media dei costi orari dei sottolivelli A e B).

Livello h/anno Costo orario

(€/h) Costo annuo

(€/anno)

2 939 € 25,34 € 23.783,83

3 35.055 € 27,51 € 964.472,50

4 1.374 € 29,32 € 40.285,83

totale € 1.028.542,16

Tabella 6.17.4 – Costo annuo personale, escludendo le ore aggiuntive per il servizio estivo.

Livello h/anno Costo orario

(€/h) Costo annuo

(€/anno)

2 3.230 € 25,34 € 81.858,94

Tabella 6.17.5 – Costo annuo personale per il servizio estivo alle utenze non domestiche.

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educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale

85

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Di seguito si riportano i costi di gestione e ammortamento del sistema a Isole

Ecologiche Mobili.

Si ipotizza l’acquisto di 7 unità e 3 automezzi per la movimentazione delle Isole

Ecologiche.

Ammortamento investimento € 104.502,86

Costi di gestione nel periodo estivo € 14.958,13

Costi di gestione nel periodo non estivo € 9.126,92

Tabella 6.17.6 – Costo annuo di ammortamento e gestione del servizio mediante

Isole Ecologiche Mobili.

Di seguito si riportano i costi del personale del servizio tramite Isole Ecologiche

Mobili (suddivisi per mese).

Mese N. Unità Frequenza Costo autista Costo addetto

Gennaio 2 1/7 € 1.301,56 € 2.174,89

Febbraio 2 1/7 € 1.301,56 € 2.174,89

Marzo 2 2/7 € 2.603,11 € 4.349,79

Aprile 2 2/7 € 2.603,11 € 4.349,79

Maggio 3 3/7 € 3.904,67 € 9.787,02

Giugno 5 7 su 7 € 20.824,90 € 43.497,88

Luglio 6 7 su 7 € 32.278,59 € 53.937,37

Agosto 6 7su 7 € 32.278,59 € 53.937,37

Settembre 3 3/7 € 3.904,67 € 9.787,02

Ottobre 2 2/7 € 2.603,11 € 4.349,79

Novembre 2 1/7 € 1.301,56 € 2.174,89

Dicembre 2 1/7 € 1.301,56 € 2.174,89

TOTALE € 106.206,97 € 192.695,61

Tabella 6.17.7 – Costo annuo di personale per il servizio tramite Isole Ecologiche Mobili.

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pro

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Di seguito si riportano i costi relativi allo spazzamento e lavaggio strade.

SPAZZAMENTO Ore/anno Costo annuo

personale Costo annuo

automezzi Costo TOTALE

Strade e piazze

Manuale 10274,72 € 248.293,76 € 49.561,04 € 297.854,79

Meccanizzato

1258,16 € 36.390,33 € 17.398,82 € 53.789,15

Lavaggio strade

102,71 € 2.970,65 € 2.186,25 € 5.156,90

Mercati

Manuale 104,28 € 2.519,98 € 503,00 € 3.022,98

Meccanizzat

o 52,14 € 1.508,07 € 721,03 € 2.229,10

Fiere e sagre (30

eventi consider

ati)

Manuale 30,00 € 724,96 € 144,71 € 869,67

Meccanizzato

15,00 € 433,85 € 207,43 € 641,28

TOTALE Spazzamento

€ 363.563,89

Tabella 6.17.8 – Costo annuo di personale e automezzi per i servizi di spazzamento e lavaggio strade.

La seguente tabella illustra i costi di trattamento e smaltimento al netto dei

contributi CONAI:

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pro

ge

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MATERIALE kg/anno

costo smaltiment

o e trattamento (€/kg)

costo smaltimento

e trattamento

(€/anno)

ricavi CONAI (€/kg)

ricavi CONAI

(€/anno)

COSTO NETTO (€/anno)

ORGANICO 2.034.383 € 0,090 € 183.094,44 € 0,00 € 183.094,44

CARTA E CARTONE 1.058.707 € 0,020 € 21.174,14 € 0,03 € 29.103,85 -€ 7.929,71

CARTONE 484.823 € 0,00 € 0,09 € 46.033,96 -€ 46.033,96

VETRO 628.454 € 0,020 € 12.569,08 € 0,04 € 22.542,65 -€ 9.973,57

IMBALLAGGI IN PLASTICA 756.115 € 0,100 € 75.611,51 € 0,29 € 220.498,28 -€ 144.886,77

ACCIAIO 129.766 € 0,100 € 12.976,57 € 0,09 € 11.259,77 € 1.716,80

ALLUMINIO 32.441 € 0,100 € 3.244,14 € 0,43 € 14.062,39 -€ 10.818,24

VERDE 446.794 € 0,050 € 22.339,71 € 0,00 € 22.339,71

INGOMBRANTI RECUPERATI 154.010 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LEGNO 111.699 € 0,00 € 0,01 € 1.615,16 -€ 1.615,16

RUP 5.730 € 0,500 € 2.864,96 € 0,00 € 2.864,96

TESSILI 56.474 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RAEE 111.699 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ALTRO 111.699 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SECCO RESIDUO 5.119.937 € 0,108 € 552.953,24 € 0,00 € 552.953,24

TOT 11.242.730

totale

€ 541.711,74

Tabella 6.17.8 – Sintesi costi e ricavi trattamento e smaltimento – Primo anno (ipotizzando 3 mesi come periodo transitorio per arrivare a regime)

MATERIALE kg/anno

costo smaltiment

o e trattamento (€/kg)

costo smaltimento

e trattamento

(€/anno)

ricavi CONAI (€/kg)

ricavi CONAI

(€/anno)

COSTO NETTO (€/anno)

ORGANICO 2.679.400 € 0,090 € 241.146,02 € 0,00 € 241.146,02

CARTA E CARTONE 1.291.735 € 0,020 € 25.834,70 € 0,027 € 35.509,79 -€ 9.675,10

CARTONE 646.431 € 0,00 € 0,095 € 61.378,62 -€ 61.378,62

VETRO 777.949 € 0,020 € 15.558,98 € 0,036 € 27.905,03 -€ 12.346,05

IMBALLAGGI IN PLASTICA

951.615 € 0,100 € 95.161,53 € 0,292 € 277.510,05 -€ 182.348,52

ACCIAIO 173.021 € 0,100 € 17.302,10 € 0,087 € 15.013,03 € 2.289,07

ALLUMINIO 43.255 € 0,100 € 4.325,52 € 0,433 € 18.749,85 -€ 14.424,33

VERDE 595.726 € 0,050 € 29.786,29 € 0,00 € 29.786,29

INGOMBRANTI RECUPERATI

148.931 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LEGNO 148.931 € 0,00 € 0,014 € 2.153,55 -€ 2.153,55

RUP 7.447 € 0,500 € 3.723,29 € 0,00 € 3.723,29

TESSILI 74.466 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RAEE 148.931 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ALTRO 148.931 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SECCO RESIDUO 3.336.837 € 0,108 € 360.378,44 € 0,00 € 360.378,44

TOT 11.173.608

totale

€ 354.996,94

Tabella 6.17.9 – Sintesi costi e ricavi trattamento e smaltimento – Anni successivi

La tabella seguente sintetizza i costi complessivi:

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88

pro

ge

tto

VOCE PRIMO ANNO ANNI SUCCESSIVI SERVIZI di raccolta e

trasporto € 2.188.617,26 € 2.188.617,26

START UP* € 86.860,49 € 19.787,00

Spazzamento € 363.563,89 € 363.563,89

Ecocentro** € 48.831,36 € 48.831,36

spese generali (10%) € 268.787,30 € 262.079,95

UTILE (10%) € 295.666,03 € 288.287,95

SMALTIMENTI € 886.827,81 € 793.216,86

RICAVI CONAI -€ 345.116,07 -€ 438.219,92

COMPLESSIVO € 3.794.038,06 € 3.526.164,35 Tabella 6.14.6– Sintesi costi complessivi

* La voce START UP il primo anno comprende le attività di indagini territoriali e

consegne, mentre gli anni successivi comprende esclusivamente le attività di

comunicazione. Le attività di comunicazione del primo anno, necessarie e

fondamentali per l’introduzione dei nuovi servizi, non sono contenute nel

presente progetto.

** La voce “ECOCENTRO” comprende le spese di gestione del centro di

raccolta comunale. Non sono invece compresi i costi per l’eventuale

riqualificazione.

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89

tre

s

7. TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 201/2011, è istituito il

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per:

a) la copertura dei costi della gestione dei rifiuti urbani;

b) il finanziamento di servizi indivisibili.

Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga locali o

aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente

dall’uso al quale siano adibiti e sussiste un vincolo di solidarietà per

l’obbligazione tributaria tra i componenti del nucleo familiare o tra i

soggetti che usano in comune i predetti locali e aree scoperte.

Nella tabella che segue ne è schematizzata la composizione:

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90

tre

s

destinazione composizione natura

copertura integrale

dei costi di

investimento e di

esercizio della

gestione dei rifiuti

urbani

quota (fissa) determinata in relazione alle

componenti essenziali del costo del servizio

di gestione dei rifiuti, riferite in particolare

agli investimenti per le opere e ai relativi

ammortamenti

tributaria

o di

corrispettivo quota (variabile) rapportata alle quantità di

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità

dei costi di gestione

finanziamento di

servizi indivisibili

componente unica

da 0,30 (standard) a 0,40 €/m2

sono ridotti in misura corrispondete al

gettito della maggiorazione standard il

fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo

perequativo nonché i trasferimenti erariali

dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e

della Regione Sardegna

le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle

d’Aosta e le Province di Trento e Bolzano

assicurano il recupero al bilancio statale del

predetto maggior gettito dei comuni

ricadenti nel proprio territorio

tributaria

Tabella 7.1 – Composizione del tributo

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e

per la determinazione della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile

1999, n. 158 recante «Regolamento recante norme per la elaborazione

del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del

ciclo dei rifiuti urbani» attuativo dell’art. 49 del D.lgs. 22/1997, «tariffa

Ronchi».

Page 91: 34 r 13 progetto minturno

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91

tre

s

Sulla base del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire sono quelli indicati nella

seguente tabella:

descrizione dei costi natura dei

costi

A) Costi operativi

di gestione – CG

A.1) Costi di gestione

del ciclo dei servizi sui

RSU indifferenziati –

CGIND

Costi di spazzamento e

lavaggio strade e

piazze pubbliche – CSL

parte fissa

Costi di raccolta e

trasporto RSU

indifferenziati – CRT

parte

variabile

Costi di trattamento e

smaltimento RSU

indifferenziati – CTS

parte

variabile

Altri costi – AC parte fissa

A.2) Costi di gestione

del ciclo della RD –

CGD

Costi di raccolta

differenziata per

materiale – CRD

parte

variabile

Costi di trattamento e

riciclo (al netto dei

proventi della vendita

di materiale ed energia

derivante da rifiuti) –

CTR

parte

variabile

B) Costi comuni –

CC

B.1) Costi amministrativi dell’accertamento,

della riscossione e del contenzioso – CARC parte fissa

B.2) Costi generali di gestione – CGG parte fissa

B.3) Costi comuni diversi – CCD parte fissa

C) Costi d’uso del

capitale – CK

Ammortamenti, accantonamenti,

remunerazione del capitale investito parte fissa

Tabella 7.2 – Costi

Page 92: 34 r 13 progetto minturno

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92

tre

s

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non

domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo

criteri razionali.

A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento:

a) alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale (in

particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione

urbanistica e territoriale);

b) alla densità abitativa;

c) alla frequenza e qualità dei servizi da fornire.

La tariffa può essere determinata secondo due diversi metodi.

Con il metodo parametrato o presuntivo, il tributo è determinato sulla

base di coefficienti di produzione potenziale di rifiuti e non sulla base

della reale quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di conseguenza

il prelievo ha natura tributaria.

Il metodo puntuale si può seguire quando sia stato realizzato un sistema

di misurazione della reale quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico

(con criteri volumetrici o ponderali). In questo caso la tariffa ha natura

di corrispettivo.

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la

disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea

potenzialità di produzione di rifiuti (D.P.R. 158/1999 o studi

territoriali specifici);

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni e esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali

alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le

superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto

all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

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93

tre

s

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del

tributo.

Il comune sempre con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie,

nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso

limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso

stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la

dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali a uso abitativo.

Altre riduzioni possono essere stabilite con riferimento a:

a) zone nelle quali non è eseguita la raccolta;

b) raccolta differenziata delle utenze domestiche;

c) avvio al recupero di rifiuti urbani documentato da utenze non

domestiche;

d) mancato o inesatto svolgimento del servizio.

Il consiglio comunale può deliberare anche ulteriori riduzioni e esenzioni.

Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e

la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del

tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il

termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di

previsione.

L’approvazione delle tariffe deve avvenire in conformità al piano

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto

che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità competente. La

norma non specifica chi sia l’autorità competente. Trattandosi di un

tributo il cui soggetto attivo è il Comune è logico desumere che

l’autorità competente sia il consiglio comunale che può provvedere ai

sensi dell’art. 42 del D.lgs. 267/2000.

Page 94: 34 r 13 progetto minturno

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94

tre

s

Nell’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i. non ci sono norme specifiche

sulle attività di accertamento e di riscossione.

Il rinvio all’art. 52 del D.lgs. 446/1997 (potestà regolamentare generale

dei Comuni e delle Province sui tributi locali) e all’art. 1, commi da 161 a

170, della L. 296/2006 (norme generali sulla riscossione dei tributi locali)

porta a far ritenere, in linea di principio, che l’attività non possa essere

affidata al soggetto gestore del servizio, come invece avveniva con la

tariffa.

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente

al comune e questa è una modalità non modificabile dal Comune con

il regolamento.

Il tributo deve essere versato, salva diversa deliberazione comunale:

a) in quattro rate trimestrali a gennaio, aprile, luglio e ottobre (per il

2013, la prima è posticipata a aprile);

b) con bollettino di conto corrente postale o con modello unificato

F24.

La norma istitutiva non stabilisce se alla riscossione si proceda in

conseguenza di un provvedimento comunale di liquidazione o

attraverso autoliquidazione da parte del soggetto passivo.

Alla tariffa sui rifiuti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per

metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei

comuni.

I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale,

modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro,

anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della

zona ove è ubicato.

Alla maggiorazione sono applicate le agevolazioni sulla parte sui rifiuti

stabilite con il regolamento dal Comune.

Alla tariffa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle

funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

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95

tre

s

I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento,

prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in

luogo del tributo. Il costo del servizio da coprire con questa tariffa è

determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento attuativo

previsto dal comma 12 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i. La tariffa

con natura di corrispettivo è applicata e riscossa dal soggetto

affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. I Comuni che

istituiscono la tariffa puntuale applicano il tributo comunale sui rifiuti e

sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi

relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

La tariffa puntuale è qualificabile come strumento economico per la

prevenzione dei rifiuti e risponde al principio “chi inquina paga”. Essa

deve essere, quindi, progressivamente attuata dai Comuni interessati

dal presente piano.

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8. Allegati

Di seguito le caratteristiche di dettaglio del progetto di spazzamento.

SPAZZAMENTO MANUALE

Via Frequenza servizio

SCAURI -MARINA "Mare"

Via Appia (Bivio Mura Megalitiche a Bivio Pastino Grande)

Giornaliero

Via Sughereto Servizio estivo giornaliero

Via Monte Di Scauri ( Spiaggia Sassolini +

traversa) Servizio estivo settimanale

Via Mura Megalitiche +Traverse Settimanale

Piazza Marco Emilio Scauro Giornaliero

Via Del Golfo Giornaliero

Via Merola Giornaliero

Via Capolino II° Giornaliero

Via Capolino I° Giornaliero

Traversa Pimpinella Giornaliero

Via Muraldo + Piazza Mercato Settimanale

Via Impero Giornaliero

Via Roma Giornaliero

Piazza Caio Mario Giornaliero

Via Marconi + Traverse Giornaliero

Via i. Balbo +Traverse Giornaliero

Piazza Rotelli Giornaliero

Via S. Albina Vecchia Giornaliero

Via S. Albina + traverse Giornaliero

Via Fusco + Traversa Servizio estivo giornaliero

Via F.Signore + Traverse Servizio estivo giornaliero

Piazza Spiritiera Giornaliero

Via C. Colombo + Traverse Giornaliero

Via Recillo Servizio estivo giornaliero

Via Santa Reparata + Traverse Settimanale

Viale P. Fedele + Traversa Giornaliero

Piazza Monte D'Argento Giornaliero

Via Lungomare Giornaliero

Piazza Monte D'Argento (Lido Tahiti) Servizio estivo Giornaliero, servizio

invernale settimanale

Via Olivella giornaliero

Trasversa Saponaro Bisettimanale

Traversa Vento Bisettimanale

Traversa Treglia Bisettimanale

Via Romanelli I Giornaliero

Via Romanelli II Giornaliero

Via Castagna Giornaliero

Via A. Sebastiani ( da Semaforo Appia a Bivio ex VIC)

Giornaliero

Via A. Sebastiani ( da Bivio Via Simonelli a P di Piemonte)

Giornaliero

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Da bivio Simonelli (via Appia – Semaforo – Centro Marina) fino a ponte Superstrada:

MARCIAPIEDE Giornaliero

Centro Fontana Perrelli Giornaliero

Via Simonelli ( da Semaforo a Ponte Superstrada)

Giornaliero

Via Simonelli (Ponte Superstrada a Bivio A. Sebastiani)

Bisettimanale

Via Loce Settimanale

Via Pastino Grande Giornaliero

Minturno capoluogo

Piazza Trieste e Piazza Unità d'Italia Giornaliero

Via Antonio Sebastiano (bivio Zinicolina incrocio Via P. di Piemonte

Giornaliero

Via P. di Piemonte e piazza Portanova Giornaliero

centro storico + vicoli Giornaliero

Viale Filippo Ciufo fino a via Porta della Cappella Giornaliero

via Sinicata Giornaliero

via S. Francesco D'Assisi Giornaliero

Piazza Zambarelli 4/7

MINTURNO

Via Luigi Cadorna (da Piazza dell'Annunziata fino a via Suazo)

Giornaliero

Viale degli Eroi Giornaliero

Via S. Lucia - fino a Case Popolari & Cooperative Giornaliero

Da via S. Angelo a Tufo (zona cooperativa e case popolari)

2/7

Piazza Kennedy Giornaliero

Via Antonio Sebastiano (Piazzale G. Falcone (stazione) incrocio Tremensuoli)

1/7

Zona Monteducale Giornaliero

Fossi dei Ciucci 2/7

Da via Porta della Cappella a via Diaz 3/7

San Sebastiano: da piazza Kennedy fino a via Suazo 1/7

A. Diaz: da P.za Kennedy a Parco Robinson 4/7

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SCAURI

Sottopassaggio Stazione Giornaliero

Via V. PARISI 4/7

Via Cistrelli - P.zzale P. Borsellino - P.zza G. Falcone (stazione)

4/7

Piazzale Sughereto sottostante la stazione Servisio estivo

giornaliero

Santa maria infante 7 su 7

Pulcherini 7 su 7

Tremensuoli 7 su 7

Tufo 7 su 7

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

Via Frequenza servizio

Via Appia (Confine Formia a Bivio Mura Megalitiche)

Settimanale estivo, Mensile invernale

Via Appia (Bivio Mura Megalitiche a Bivio Pastino Grande)

Settimanale estivo, Mensile invernale

Via Appia ( Bivio Pastino Grande a Teatro Romano ) 1 su 15

Via Mura Megalitiche +Traverse Settimanale

Piazza Marco Emilio Scauro 1 su 15

Via Del Golfo 1 su 15

Via Merola 1 su 15

Via Capolino II 1su 15

Via Capolino I 1 su 15

Via Muraldo + Piazza Mercato Settimanale

Via Impero 1 su 15

Via Roma 1 su 15

Piazza Caio Mario 1 su 15

Via Marconi + Traverse 1 su 15

Via i. Balbo +Traverse 1 su 15

Via Fusco + Traversa Servizio invernale

settimanale

Via F.Signore + Traverse Servizio invernale

settimanale

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Piazza Spiritiera Servizio invernale

settimanale

Via C. Colombo + Traverse Servizio invernale

settimanale

Via Recillo Servizio invernale

Mensile

Via Santa Reparata + Traverse Bisettimanale

Viale P. Fedele + Traversa Mensile

Piazza Monte D'Argento Giornaliero

Via Lungomare Giornaliero

Via Punta Fiume Mensile

Via Monte D'Argento Mensile

Via Pantano Arenile Servizio settimanale

invernale, giornaliero estivo

Piazza Monte D'Argento (Lido Tahiti) Bisettimanale

Via Olivella Mensile

Via Romanelli I Mensile

Via Romanelli II Mensile

Via Castagna Mensile

Via A. Sebastiani ( da Semaforo Appia a Bivio ex VIC)

Mensile

Via A. Sebastiani ( da Bivio ex VIC a Bivio Via Simonelli)

Mensile

Via A. Sebastiani ( da Bivio Via Simonelli a P di Piemonte)

Bsiettimanale

Via Olmello Settimanale

Via Miglio Settimanale

Via Cistrelli Settimanale

Via Miano Bimensile

Via Gioiello Bimensile

Via S.Maria Mater Domini Mensile

Via Boari Bimensile

Via Zeccarelle Bimensile

Via Figura Mensile

Via Simonelli ( da Semaforo a Ponte Superstrada) Mensile

Via Simonelli (Ponte Superstrada a Bivio A. Mensile

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Sebastiani)

Via Per Castelforte fino ai confini di San Cosma Mensile

Via Finadea Mensile

Via Loce Bimensile

Via Pastino Grande Bimensile

Via San Cataldo Mensile

Via Farnete Mensile

Via Rinchiusa Mensile

Via Pacelli Mensile

Via Ponte Garigliano Mensile

Via Parchi Mensile

Via A. Sebastiani: da via Ponte Ferrovia fino Minturno incrocio via Zia Nicolina

Settimanale

Da Bivio Simonelli (via Appia - Semaforo - Centro Marina) fino a ponte Superstrada

Mensile

Da Ponte Superstrada - fino a Pizzo Balordo + via Zia Nicolina

Mensile

Da P.za dell'Annunziata fino a Via Suazo settimale

Via Suazo 3 su 7

ViaS. Lucia - Proseguimento fino a Tufo settimanale

ViaS. Lucia - Proseguimento fino a via Reali settimanale

Dal campo sportivo fino al cimitero + tratto fino a via Reali

settimanale

Monteducale (da RSA & Ospedale) fino a bivio

Pizzo Balordo settimanale

Piazzale sottostante stazione: in orari in cui la piazza è libera dalle auto dei pendolari

settimanale

Cistrelli – Piazzale P. Borsellino – P.za G. Falcone (in

orari in cui la piazza è libera dalle auto dei pendolari)

settimanale

S.M. Infante, Pulcherini, Tremensuoli, Tufo: tutte le strade di accesso da 300m prima e fino al centro

storico settimanale

Via Monte di Scauri Spiaggia dei Sassolini mensile

Piazza Monte d'Argento settimanale

Ficotonda – Starzetta – Peccennone – Gelso Rosso – Virilassi – Punta Fiume

mensile

Piazzale Sughereto sottostante la stazione Servizio mensile

invernale

Olivello - Petrosi - Tore Le Casse mensile

SERVIZIO MERCATI

Descrizione evento Descrizione servizio Frequenza servizio

Mercato loc. Sieci e Minturno Capoluogo spazzamento e

riassetto delle aree interessate

ogni mercoledì e sabato

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Progetto redatto da: Paolo Marengo

Supervisione: Luigi Bosio