57
1 COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO Via Carebbio, 32 - 25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS) Tel. 030.7254406 - Fax: 030.725008 Area Servizi alla Persona pec: [email protected] BANDO/DISCIPLINARE DI GARA PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E RISTORAZIONE A DOMICILIO PER IL PERIODO 01/01/2020 FINO 30/06/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 164 E SEGG. DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. 25/07/2011 CIG 7970661D86

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1

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Via Carebbio, 32 - 25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS) Tel. 030.7254406 - Fax: 030.725008

Area Servizi alla Persona pec: [email protected]

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA

AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E RISTORAZIONE A DOMICILIO PER IL PERIODO

01/01/2020 FINO 30/06/2024

AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 164 E SEGG. DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,

A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

DI CUI AL D.M. 25/07/2011

CIG 7970661D86

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1. PREMESSE

Con determinazione a contrattare n 324 del 26.08.2019, l Comune di Cazzago San Martino ha stabilito di

affidare in concessione il servizio di refezione scolastica presso il plesso di Bornato (scuola primaria di

primo grado), plesso di Cazzago (scuola primaria di primo grado), e scuola primaria di secondo grado

dell’Istituto Comprensivo “Bevilacqua”, Via Bevilacqua, 8 di Cazzago San Martino per gli alunni iscritti al

servizio con decorrenza 01.01.2020 fino al 30.06.2024; e di Ristorazione a Domicilio per gli utenti anziani e

invalidi residenti con decorrenza 01.01.2020 fino al 30.06.20204.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 e segg. del D. Lgs. n. 50/2016

(di seguito, “Codice”), con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata

sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il luogo di svolgimento del servizio per quanto riguarda la refazione scolastica sono i locali scolastici adibiti

a mensa dell’Istituto Comprensivo “Bevilacqua” di Cazzago San Martino presso:

-il plesso di Bornato (scuola primaria), Via Vittorio Emanuele III, 8, 25046 Cazzago San Martino BS

il plesso di Cazzago (scuola primaria), Via Carebbio, 34 25046 Cazzago San Martino BS

scuola secondaria di primo grado, Via Padre Giulio Bevilacqua, 8, 25046 Calino BS

Per quanto riguarda la Ristorazione a Domicilio per anziani e disabili, presso il domicilio degli utenti che

richiedono il servizio pasti a domicilio.

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel

rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Il Comune di Cazzago San Martino, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e

ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it. Le

offerte, pertanto, devono essere formulate esclusivamente per mezzo del sistema telematico citato.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Francesca Crema.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

Tutte le caratteristiche del servizio sono definite nella documentazione di gara, disponibile sulla piattaforma

Sintel, ovvero sul sito di ARCA www.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet della stazione appaltante

(www.comune.cazzago.bs.it), sezione amministrazione trasparente, e consiste nella seguente:

1. Bando/Disciplinare di gara

2. Allegato 1 - Dichiarazioni

3. Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

4. file in formato .xml denominato DGUE - elettronico

5. Allegato 3 - Offerta economica

6. Capitolato speciale di concessione e relativi allegati

La documentazione di cui sopra è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole

contrattuale contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 25/07/2011.

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3

2.2 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla

procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate esclusivamente in lingua italiana e

trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla

piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. I quesiti dovranno essere presentati

almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile

verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese

disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel,

nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Le integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sito internet della stazione appaltante

(www.comune.cazzago.bs.it), sezione amministrazione trasparente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, DA ESEGUIRSI

MEDIANTE ARCA/SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA E’ FISSATO PER IL GIORNO 30

SETTEMBRE 2019, ALLE ORE 18:00. Si precisa che la piattaforma Sintel prende in considerazione

anche i centesimi di secondo, escludendo automaticamente le offerte pervenute oltre il termine indicato (es.:

ore 12.00.01 esclusione automatica). Pertanto, L’OFFERTA E LA DOCUMENTAZIONE AD ESSA

RELATIVA DEVONO PERVENIRE AL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO ELETTRONICO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA

SINTEL, ENTRO E NON OLTRE LA DATA E L’ORA INDICATA, A PENA DI IRRICEVIBILITA’

DELL’OFFERTA E COMUNQUE LA NON AMMISSIONE ALLA PROCEDURA.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo

PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai

fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente documento, tutte le comunicazioni tra stazione

appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese

all’indirizzo PEC [email protected] e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella

documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

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In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli

operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i

subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Oggetto della concessione

La concessione è costituita da due lotti:

- SERVIZI DI GESTIONE MENSA

n. Descrizione delle prestazioni CPV Importo

1 Concessione, secondo le modalità, i tempi e i

luoghi indicati nel capitolato di concessione, del

servizio di refezione scolastica per gli alunni ed

il personale docente e non docente (assistenti ad

personam) avente diritto ai sensi di legge della

scuola statale primaria e secondaria di I grado di

Cazzago San Martino, con diritto del

concessionario di percepire gli introiti derivanti

dall’applicazione delle tariffe, per numero 5

anni scolastici (dall’anno scolastico 2019/2020

all’anno scolastico 2023/2024 compresi)

55512000-2

SERVIZI DI

GESTIONE MENSA

€ 390.354,00

Importo totale a base di gara

€ 390.354,00

- SERVIZI DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO

n. Descrizione delle prestazioni CPV Importo

1 Concessione, secondo le modalità, i tempi e i

luoghi indicati nel capitolato di concessione, del

servizio di ristorazione a domicilio per anziani e

disabili residenti, con diritto del concessionario

di percepire gli introiti derivanti

dall’applicazione delle tariffe, per il periodo

01.01.2020 fino al 31.12.20204.

55521100-9

SERVIZI DI

FORNITURA PASTI A

DOMICILIO

€ 207.203,60

Importo totale a base di gara

€ 207.203,60

La presentazione dell’offerta economica da parte dei concorrenti comporta l’accettazione di tutte le

condizioni di cui al presente bando/disciplinare di gara, di quelle contenute nel capitolato speciale di

concessione e relativi allegati.

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5

L’importo totale della concessione a base di gara è stato calcolato come segue:

REFAZIONE SCOLASTICA

A) Costo

unitario a

pasto (a

base di

gara)

B) N.

totale pasti

stimati per

un anno

scolastico*

C) N. totale

pasti stimati

per l’intero

periodo di

concessione

(periodo

01/01/2020

30/06/2024

ovvero 46

mesi)*

D) Importo

complessivo

stimato della

concessione

(periodo

01/01/2020

30/06/2024

ovvero 46

mesi)*

E) N.

totale pasti

stimati per

il periodo

di proroga

tecnica di

n. 6 mesi*

F) Importo

proroga

tecnica di n.

sei mesi

G) Totale

valore

stimato della

concessione

(col. D) +

col. F))

€ 4,30 17800 81.880 € 352.084,00 8900 € 38.270,00 € 390.354,00

* Numero dei pasti stimato sulla base dell’andamento degli ultimi tre anni scolastici (dall’anno scolastico

2016/2017) e della previsione dell’andamento della popolazione scolastica.

Per maggiore dettaglio, si precisa quanto segue:

Quantificazione del servizio

Di seguito si riporta l’andamento del servizio mensa negli ultimi anni scolastici (dall’anno scolastico

2016/2017 a gennaio 2019).

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

SCUOLA PRIMARIA:

- n. 178 alunni iscritti in mensa

- n. 530 alunni iscritti alla scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO:

- n. 29 alunni iscritti in mensa

- n. 324 alunni iscritti alla scuola

N. PRESENZE

ALUNNI

PRIMARIA

N. PRESENZE

ALUNNI SEC. I

GRADO

N. PRESENZE

INSEGNANTI

PRIMARIA

N. PRESENZE

INSEGNANTI SEC. I

GRADO

set-16

ott-16 2825 332 160 17

nov-16

dic-16 3036 380 224 20

gen-17

feb-17 3265 365 228 21

mar-17

apr-17 3588 365 220 23

mag-17 2331 219 180 16

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6

giu-17

TOTALE 15045 1661 1012 97

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

SCUOLA PRIMARIA:

- n. 183 alunni iscritti in mensa

- n. 533 alunni iscritti alla scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO:

- n. 36 alunni iscritti in mensa

- n. 320 alunni iscritti alla scuola

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

SCUOLA PRIMARIA:

- n. 168 alunni iscritti in mensa

- n. 500 alunni iscritti alla scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO:

- n. 35 alunni iscritti in mensa

- n. 315 alunni iscritti alla scuola

N. PRESENZE

ALUNNI

PRIMARIA

N. PRESENZE

ALUNNI SEC.

I GRADO

N. PRESENZE

INSEGNANTI

PRIMARIA

N. PRESENZE

INSEGNANTI

SEC. I

GRADO

N. PRESENZE

PERSONALE

NON

DOCENTE

N. PRESENZE

ALUNNI

ELEMENTARI

N. PRESENZE

ALUNNI SEC. I

GRADO

N. PRESENZE

INSEGNANTI

PRIMARIA

N. PRESENZE

INSEGNANTI SEC. I

GRADO

set-17

ott-17 2757 371 161 19

nov-17

dic-17 3330 456 237 24

gen-18

feb-18 3390 481 237 23

mar-18

apr-18 2778 386 230 25

mag-18

giu-18 2486 263 191 17

TOTALE 14741 1957 1056 108

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7

(ES., AD

PERSONAM)

set-18 452 69 36 4 0

ott-18 2100 333 149 20 0

nov-18 1648 261 113 14 0

dic-18 1350 192 108 12 0

gen-19 1626 251 112 14 0

TOTALE 7176 1106 518 64 0

Non è presente personale non docente (assistenti ad personam).

Nell’ANNO SCOLASTICO 2019/2020, secondo quanto comunicato dall’Istituto Comprensivo di Cazzago

San Martino, la popolazione scolastica sarà come di seguito indicato:

SCUOLA PRIMARIA:

- n. 235 alunni iscritti in mensa

- n. 500 alunni iscritti alla scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO:

- n. 40 alunni iscritti in mensa

- n. 315 alunni iscritti alla scuola

Stante l’impossibilità di fissare un numero preciso di pasti annuo, la stazione appaltante non assume alcun

impegno in ordine all’effettivo numero di pasti (sia minimo che massimo) che dovranno essere erogati, e la

ditta affidataria rinuncia a qualsiasi richiesta di compenso ed indennizzo nel caso in cui i quantitativi qui

sopra riportati (preventivati in sede di gara) vengano superati o non vengano raggiunti per qualsiasi motivo. I

suddetti dati, infatti, hanno valore puramente indicativo ai soli fini della formulazione dell’offerta e non

costituiscono obbligo per la stazione appaltante. Le indicazioni del fabbisogno esposto nel presente

bando/disciplinare e nel capitolato sono suscettibili di variazioni (per diverse esigenze organizzative dei

plessi scolastici interessati, variazione della popolazione scolastica, …). Pertanto, qualora nel corso di

esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il

concessionario è tenuto ad aumentare o diminuire il numero dei pasti, agli stessi patti e condizioni del

contratto originario. Tali eventuali variazioni non costituiranno motivo per l’aggiudicatario di risolvere

anticipatamente il contratto, né tanto meno di vantare compensazioni o diritti di sorta.

Ciascun concorrente dovrà procedere alla valutazione soggettiva dei costi e dei ricavi, con particolare

riferimento alla propria organizzazione, alle risorse a disposizione e agli investimenti che intenderà porre in

essere a garanzia del buon andamento del servizio nel periodo di durata della concessione.

Con particolare riferimento al rischio operativo, esso si concentra principalmente sulla fluttuazione della

domanda dei servizi di cui trattasi, essenzialmente legata alle iscrizioni scolastiche/utenza potenziale,

sull’andamento del costo di mercato delle derrate alimentari, al costo del lavoro e sul ritorno degli

investimenti a carico del Concessionario, nonché sulla presa in carico dei ritardi nei pagamenti da parte degli

utenti.

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8

Tutti questi rischi, con particolare riferimento ai mancati pagamenti da parte degli utenti, sono

esclusivamente a carico del Concessionario.

RISTORAZIONE A DOMICILIO

A) Costo

unitario a

pasto (a

base di

gara)

B) N.

totale pasti

stimati

all’anno

C) N. totale

pasti stimati

per l’intero

periodo di

concessione

Dal

01.01.2020

fino al

30.06.2024

D) Importo

complessivo

stimato della

concessione

per l’intero

periodo dal

01.01.2020

fino al

30.06.2024

E) N.

totale pasti

stimati per

il periodo

di proroga

tecnica di

n. 6 mesi*

F) Importo

proroga

tecnica di n.

sei mesi

G) Totale

valore

stimato della

concessione

(col. D) +

col. F))

€ 6.20 6684 30.078 € 186.483,60 3342 € 20.720,00 € 207.203,60

Per maggiore dettaglio, si precisa quanto segue:

Quantificazione del servizio

Di seguito si riporta l’andamento del servizio di ristorazione a domicilio degli anni 2016, 2017 e 2018.

PASTI ANZIANI

ANNO 2016

ANNO 2017 ANNO 2018

Gennaio n. 563 Gennaio n. 541 Gennaio n. 543

Febbraio n. 589 Febbraio n. 548 Febbraio n. 526

Marzo n. 582 Marzo n. 607 Marzo n. 591

Aprile n. 557 Aprile n. 526 Aprile n. 490

Maggio n. 582 Maggio n. 581 Maggio n. 546

Giugno n. 540 Giugno n. 604 Giugno n. 511

Luglio n. 516 Luglio n. 608 Luglio n. 520

Agosto n. 484 Agosto n. 592 Agosto n. 421

Settembre n. 511 Settembre n. 600 Settembre n. 433

Ottobre n. 550 Ottobre n. 568 Ottobre n. 503

Novembre n. 562 Novembre n. 510 Novembre n. 496

Dicembre n. 584 Dicembre n. 586 Dicembre n. 544

TOT. PASTI N. 6.620 TOT. PASTI N. 6.871 TOT. PASTI N. 6.562

Importo presunto della concessione e base di gara

Ai fini dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo presunto della concessione, riferito al periodo dal 01

settembre 2019 al 30 giugno 2024 e all’eventuale proroga “tecnica” di n. sei mesi, ammonta, come sopra

indicato, a € 607.453,60, I.V.A. esclusa. L’importo è così suddiviso:

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- € 382.700,00 per prestazioni in concessione refazione scolastica;

- € 175.763,20 pre prestazioni in concessione ristorazione a domicilio

- € 38.270,00 per eventuale proroga tecnica refazione scolastica.

- € 20.760,40 per eventuale proroga tecnica ristorazione a domicilio.

Detto importo è stato conteggiato tenendo conto della dimensione complessiva dell’utenza presunta

per la refazione scolastica e per l’utenza della ristorazione a domicilio, nell’intera durata contrattuale,

e delle voci previste dall’art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016, per un costo pasto stimato, a base di gara, di:

- € 4,30 IVA esclusa per pasto alunni.

- € 6,20 IVA esclusa per pasto anziani.

A quest’ultimo riguardo, si specifica che i partecipanti dovranno presentare un’offerta economica,

contenente l’indicazione del costo unitario dei buoni pasto offerto come di seguito specificato, sulla base

delle seguenti basi d’asta:

- € 4,30 VA esclusa per ogni singolo pasto, comprensivo di tutte le voci di costo, da somministrare agli

alunni;

- € 6,20 IVA esclusa per ogni singolo pasto, comprensivo di tutte le voci di costo, da somministrare al

domicilio degli utenti.

Sono escluse le offerte pari o al rialzo dell’importo a base di gara.

Nella formulazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà tenere conto di tutte le condizioni, delle

circostanze generali e particolari, di tutti i costi diretti e indiretti del personale, delle spese generali, nonché

di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sul servizio oggetto della

concessione e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dallo stesso remunerativo.

L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

Come previsto dal capitolato speciale di concessione, il concessionario, prima dell’avvio del servizio, dovrà

redigere il DUVRI, e sottoscriverlo con gli altri soggetti interferenti (RSPP del Comune, Scuola,) al fine di

individuare le misure di prevenzione da attuare per eliminare/ridurre i rischi da interferenze.

Gli oneri predetti a carico del concessionario sono stati conteggiati nel costo pasto che quindi è stato stimato

come sopra riportato.

3.2 Modalità di finanziamento della concessione

Il servizio di riscossione del corrispettivo sarà svolto dalla concessionaria rimanendo a carico della stessa

l’onere per eventuali insoluti. Le modalità, i criteri e quanto di competenza della concessionaria per la

riscossione è riportato all’art. 24 della Refazione Scolastica e all’art. 16 della Ristorazione a domicilio del

capitolato speciale di concessione.

Pertanto, il finanziamento dei servizi oggetto della concessione avverrà tramite riscossione diretta del

corrispettivo offerto da parte del concessionario. In particolare, le entrate sono costituite dalle rette introitate

direttamente dal Concessionario e versate dagli utenti, per i buoni pasto forniti agli alunni e anziani, e dal

Comune di Cazzago San Martino per i buoni pasto forniti agli insegnanti in servizio al momento della

somministrazione del pasto (per gli assistenti ad personam che usufruiscono del servizio mensa, il

corrispettivo verrà pagato al concessionario o dal Comune o dal rispettivo datore di lavoro, in base agli

accordi tra le parti).

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4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione del servizio di refezione scolastica e di ristorazione a domicilio avrà una durata per il periodo

01/01/2020 fino al 30/06/2024.

Il concorrente dovrà essere in grado di attivare i servizi previsti nel presente documento e nel capitolato entro

le date previste di inizio, anche nelle more della stipula del contratto di concessione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,

comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto

del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. L’appaltatore, con la partecipazione alla

gara, dichiara di accettare tale situazione e di applicare alle attività successive alla conclusione del contratto

le stesse condizioni previste nel presente documento e relativi allegati e nell’offerta.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI

PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma

singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti

dai successivi articoli e di tutti quelli richiesti nella documentazione di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione

di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di

partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in

forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima

gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla

presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per

l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In

particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che

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assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare

anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte

di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e

qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per

determinate tipologie di procedure di gara.

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma

dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con

applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di

rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile

2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da

un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o

consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi

dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre

che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per partecipare alla gara ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel

accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti all’indirizzo internet sopra riportato,

nell’apposita sezione “Registrazione”. Le modalità di registrazione, le condizioni di accesso e di utilizzo

sono riportate nei documenti “Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” e “Manuale Generale

Sintel – Fornitore”, scaricabili dal suddetto sito internet. La Registrazione a Sintel è del tutto gratuita, non

comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o

impegno.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del

Codice.

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Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso

di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi

(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata

ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I

documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi

mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione

richiesta dal presente documento.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA’ (art. 83, comma 1, lett. a), Codice appalti)

A) iscrizione nel pertinente Registro della Camera di Commercio,Industria, Artigianato, Agricoltura, di cui

all’art.83, comma 3 del D.Lgs n.50/2016, per attività corrispondente l’oggetto della presente concessione. In

caso di soggetti appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione Europea diverso da quello della stazione

appaltante, gli stessi dovranno essere iscritti in uno dei registri commerciali dello Stato di appartenenza

sempre per attività conformi a quelle oggetto di gara (il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato

Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo

le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito); se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e

registri previsti dalla normativa vigente, per attività corrispondente l’oggetto della presente concessione.

L’iscrizione, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o

di aggregazione di imprese di rete, deve essere posseduta ed autocertificata da ciascuna delle imprese

raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete. Nell’ipotesi di consorzi

di cui all’art. 45, lett. b) e c) del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), il requisito deve essere

posseduto dai consorziati esecutori nel loro complesso.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. In caso di non reperimento diretto

della documentazione dimostrativa, l’operatore economico dovrà far pervenire la documentazione entro 5

giorni dalla sua richiesta alla stazione appaltante.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83, comma 1, lett. b), Codice

appalti)

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B) almeno due istituti bancari e/o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993 disponibili a

rilasciare idonee referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria dell’operatore

economico, con esplicito riferimento all’oggetto e all’importo della gara.

E’ richiesta la presentazione della comunicazione dei due istituti o intermediari, da inserire nella

documentazione amministrativa sottoscritti sia dal soggetto autorizzato degli istituto o intermediari e

dall’operatore economico come previsto nel presente documento per la presentazione della documentazione.

Il presente requisito non può essere autocertificato;

C) Fatturato specifico minimo annuo nel settore della Refazione scolastica riferito a ciascuno degli ultimi

n. 3 esercizi finanziari disponibili per un importo complessivo almeno pari al valore annuo stimato della

concessione (€ 76.540,00, determinato come segue: n. 17.800 pasti alunni scuola x € 4,30).

D) Fatturato specifico minimo annuo nel settore della Ristorazione a domicilio per anziani e disabili

riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili per un importo complessivo almeno pari al

valore annuo stimato della concessione (€ 41.440,80, determinato come segue: n. 6684 pasti a domicilio x €

6,20).

Il settore di attività è la ristorazione scolastica e analoghi e il servizio di ristorazione a domicilio.

Si ritiene di dover necessariamente apprezzare il pregresso fatturato aziendale poiché indice della capacità,

affidabilità gestionale ed effettiva operatività industriale dell’offerente e dato il rilevante valore della

concessione consistente nello svolgimento di un servizio pubblico connesso all’adempimento dell’obbligo

scolastico e a rilevanti esigenze di assistenza scolastica e di un servizio domiciliare connesso

all’adempimento sociale di mantenimento dell’individuo presso il proprio domicilio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno

di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett. c), Codice

appalti)

D) Esperienza almeno biennale, nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente gara, nella

gestione di almeno una mensa scolastica (con il sistema dei “pasti trasportati”);

D-bis) Esperienza di gestione per almeno un anno, sempre nel triennio antecedente la data di pubblicazione

della presente gara, del servizio di riscossione del corrispettivo, presso la pubblica amministrazione.

Lo stesso è richiesto per l’organizzazione e la gestione del servizio pasti a domicilio.

Ai sensi dell’art. 86 e dell’allegato XVII, parte II, del D. Lgs. n. 50/2016, la comprova del requisito è fornita

allegando nella procedura di gara la certificazione di esecuzione del servizio rilasciato dall’ente contraente,

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con indicazione dell’oggetto, del periodo di esecuzione, dell’importo del contratto (IVA esclusa) e del

numero medio degli utenti, ovvero mediante autocertificazione.

E) Possesso di certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della sezione UNI EN ISO

9001:2015 rilasciata da soggetti accreditati.

La comprova del requisito è fornita allegando alla documentazione di gara il certificato di conformità alla

norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.

F) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN

ISO14001:2015 idonea e pertinente al servizio di ristorazione.

La comprova del requisito è fornita allegando alla documentazione di gara il certificato di conformità alla

norma UNI EN ISO 14001 sopra citata.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le

prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2

del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle

indicate come secondarie.

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di

partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari

la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere

assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti

di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso

in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di carattere economico-finanziario devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo

nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.

L’attestazione della capacità economico-finanziaria di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati

deve essere riferita alla capogruppo.

I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti da:

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a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, fatto salvo per il

requisito di gestione del servizio di riscossione che deve essere posseduto anche da una sola impresa che

forma il raggruppamento;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso

in cui questa abbia soggettività giuridica. Per il requisito di gestione del servizio di riscossione che essere

posseduto anche da una sola impresa aderente al contratto di rete.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E IN

CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di

partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve

essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate

indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del

Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo

che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo

che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai

propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate

non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 172 e dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45

del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,

anche partecipanti al raggruppamento. In tal caso, deve comprovare in sede di gara che disporrà

effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale.

Non è consentito l’avvalimento:

- la dimostrazione dei requisiti generali

- i requisiti di idoneità professionale in quanto di contenuto soggettivo

- il requisito di capacità tecnica professionale riguardante il servizio di riscossione del corrispettivo

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante

presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione

integrativa nei termini indicati al punto 0.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

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Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione

alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale

dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai

sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante

impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la

sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento

della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante

(nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il

nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di

proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti

di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere

in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art.

105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L’aggiudicatario, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla

vigente normativa.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesta in relazione

alla prestazione assunta, ai sensi della normativa vigente, nonché dei requisiti di ordine generale di cui

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Nei confronti dell’affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno

dei divieti previsti dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del

D. Lgs. n. 50/2016, ad eccezione di quelli indicati nel comma 4 del medesimo articolo, in capo al

subappaltatore comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.

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Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, l’affidatario è solidalmente responsabile con il

subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla

normativa vigente.

Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto, il subappaltatore dovrà garantire l’utilizzo di

attrezzature, strumenti e risorse umane analoghi a quelli offerti dall’aggiudicatario; in difetto, il subappalto

non potrà essere autorizzato in quanto non in grado di garantire la qualità del servizio come risultante

dall’offerta tecnica valutata in sede di gara e costituente parte integrante del contratto d’appalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% dell’importo presunto della

concessione, e precisamente di importo pari ad € 11.951,15, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7

del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui

all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il

concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e

medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime

costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del

contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti

generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della

contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89

comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese

nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere

al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21

novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto

corrente “CASSA CENTRALE – BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA -

IBAN IT 55 G 035 99018 00000000139088, intestato alla stazione appaltante, avente come causale di

versamento il nome della presente procedura di gara;

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c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo

schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto

garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti

internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di

consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le

assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4

dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la

fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del

23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione

di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio

1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del

Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua

scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso

dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

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- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del

documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma

digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità

sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n.

82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente,

a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.

93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti

fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del

sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese

retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una

sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del

consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima

della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano

costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20

del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi

se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra

quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie,

etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un

soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il concorrente potrà richiedere di effettuare il sopralluogo presso i locali della mensa scolastica che verranno

utilizzati per l’erogazione del servizio oggetto del presente. Il sopralluogo non è obbligatorio e, qualora non

dovesse essere effettuato, si intenderanno integralmente accettati dal concorrente i luoghi, le attrezzature, gli

arredi e quant’altro utilizzato per l’erogazione del servizio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,

senza alcun titolo a futura rivendicazione.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del

documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia

del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere

l’incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di

rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della

solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere

effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici

raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del

mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese

di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante

legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o

consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore

raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato

da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato

come esecutore.

Una persona potrà eseguire sopralluoghi in rappresentanza/delega di una sola Impresa.

La richiesta di sopralluogo deve essere inviata al seguente indirizzo: [email protected], e

deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico,

recapito fax/email/pec, nominativo e qualifica della persona incarica di effettuare il sopralluogo. Tale

richiesta dovrà essere inviata entro le ore 10:00 del giorno _23 SETTEMBRE 2019 .

La stazione appaltante rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla

deliberazione dell’ANAC pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano

la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante

consultazione del sistema AVCpass.

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Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere

sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima

della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente

dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI

DOCUMENTI DI GARA

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement

Arca/Sintel, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e

ammissione dell’offerta (fatto salvo quanto riportato nel presente documento), oltre che le comunicazioni e

gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate di seguito, che costituiscono parte integrante

e sostanziale del presente bando/disciplinare di gara.

La Piattaforma telematica è di proprietà di Arca S.p.A. della regione Lombardia ed è denominata «SINTEL»

(di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall’indirizzo internet

http://www.arca.regione.lombardia.it, menu « Sintel – Piattaforma e-procurement»;

Le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nel documento denominato

«Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel» che, unitamente ai manuali di gestione registrazione

e partecipazione, disponibili liberamente sulla piattaforma telematica citata, (menu «Help» e sottomenu

«Guide e Manuali - Sintel») dove sono descritte le informazioni riguardanti l’uso della Piattaforma

telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione al presente procedimento, la

registrazione alla Piattaforma telematica e la forma delle comunicazioni da utilizzare;

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente

acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere

all’Help Desk (Numero verde): 800.116.738.ù

La stazione appaltante non assume alcun rischio in ordine al malfunzionamento della Piattaforma Sintel

di Regione Lombardia.

Sono fatte salve e prevalgono su eventuali diversi risultati ottenuti sulla Piattaforma telematica, le operazioni

di calcolo, finalizzate all’attribuzione dei punteggi e alla formazione della graduatoria, effettuate all’esterno

della stessa Piattaforma e verbalizzate in fase di gara.

Formazione e invio dell’offerta

L’operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura mediante il relativo

codice ID, accede alla stessa tramite il link “Dettaglio” che consente di visualizzare il menu interno e tutte le

relative informazioni.

Cliccando sul link “Invio Offerta” il concorrente accede al percorso guidato, in cinque passi, per l’invio

dell’offerta,

così composta:

• Busta telematica amministrativa;

• Busta telematica tecnica;

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• Busta telematica economica.

Si precisa che l’offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step, da 1 a 5.

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda

all’operatore economico di:

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia Offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti e

le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di

interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo

rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in

particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia Offerta”, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della

propria offerta corrispondano a quanto richiesto, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di

sottoscrizione.

L’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica, con

le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione

all’indirizzo internet della piattaforma sopra citata;

b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale)

all’interno della quale devono inserire tutta la documentazione amministrativa richiesta, operando secondo la

seguente sequenza:

scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla

stessa;

compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali eventualmente

integrandola con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile;

sottoscrivere la stessa documentazione come riportato di seguito;

inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e

sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

l’eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell’offerente in Forma aggregata e non dei singoli

operatori economici che lo compongono) deve essere unita al file compresso dell’operatore economico

mandatario o capogruppo;

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui

alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale)

all’interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica del presente Documento, operando secondo

la seguente sequenza:

sottoscrivere la propria Offerta tecnica;

inserire l’Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

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f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell’Offerta tecnica» è costituita dal file di

cui alla lettera e);

g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale)

all’interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:

scaricare (download) il modello di offerta dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla

stessa;

compilare l’offerta economica;

sottoscrivere l’offerta;

inserire il documento di offerta in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell’Offerta» è costituita dal file di cui alla lettera g);

i) una volta completate le operazioni, l’operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma

telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A

Busta amministrativa

Busta B

Busta dell’Offerta tecnica

Busta C

Busta dell’Offerta economica

l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B –

Busta dell’Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell’Offerta Economica», possono avvenire anche

distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

m) l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma

telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla

piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

Sottoscrizione degli atti:

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i

documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere

sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o

sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con

algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale

al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che

mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale;

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse

solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme

matryoshka”).

Come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL” (cui si rimanda),

in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia

offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La

cartella non dovrà essere firmata digitalmente.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del

termine indicato per la presentazione dell’offerta.

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Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la

stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la

validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità

della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente

alla partecipazione alla gara.

Profilo di committente e recapito della Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3,

comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente:

http://www.comune.cazzago.san.martino.bs.it.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla piattaforma

telematica Arca/Sintel e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della

Stazione appaltante.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta

economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui

all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e

determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso

il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di

data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase

esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono

sanabili.

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Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a

dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e

i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di

esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla

procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e

dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la

documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, così come meglio indicato di

seguito. Tutta la documentazione deve essere redatta IN LINGUA ITALIANA (a pena di esclusione).

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato n. 1, e

contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,

consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente

fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa

(mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2

lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio

non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che

costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere

sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica,

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere

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sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al

contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la

veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da

costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2

lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Qualora siano state allegate dichiarazioni sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l’operatore

economico deve allegare copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del

sottoscrittore.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all’originale della procura.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il modello DGUE va compilato seguendo la seguente procedura:

1) Scaricare il file in formato .xml denominato DGUE - elettronico allegato alla documentazione di gara;

2) aprire il link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it, entrare come operatore

economico, selezionare "importa un DGUE" e caricare il file scaricato al punto 1;

3) compilare dalla Parte II sino alla fine;

4) scaricarlo in formato pdf o xml e sottoscritto digitalmente, in caso di sottoscrizione in forma manuale, lo

stesso, dovrà essere scansionato con allegato un documento di riconoscimento valido;

Per approfondimenti consultare il Regolamento Europeo per le istruzioni di compilazione al link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT

L'operatore economico deve presentare, oltre al DGUE, le dichiarazioni, sottoscritte con le modalità indicate

nel presente disciplinare per la sottoscrizione dei documenti, riportanti le dichiarazioni mancanti nel DGUE

elettronico e richieste dal presente documento e dalla normativa nazionale.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di

avvalimento.

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Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte

III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale

quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione,

per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale

quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o

consorziata;

5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di

avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

6) PASSOE dell’ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.

“black list”.

7) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del

d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio

2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di

autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di

autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende

subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-

B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione (utilizzare per la dichiarazione il modello allegato)

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la

sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al par.

7.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di

cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

c) la sezione C e la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità

professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

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Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che

partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati

per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1,

2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di

pubblicazione del disciplinare di gara.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di partecipazione in forma singola dall'operatore economico partecipante;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che

partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati

per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1,

2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di

pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato n.

1, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del

Codice e di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) e c-ter), come

sostituita dall'art. 5 del decreto-legge 135/2018, e in particolare:

- di non essere reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

affidabilità;

- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di

ottenere informazioni riservate ai fini proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza,

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informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o

l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle

procedura di selezioni;

- di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione

dell’offerta;

3) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e

tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono

essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria

offerta;

4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione

gara;

5) si impegna nel caso risultasse aggiudicatario, ad osservare le norme e le prescrizioni che sono previste

volte al contrasto preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, con particolare riferimento alle clausole

n. 1 e n. 2 riportate nel bando/disciplinare;

6) si impegna al rispetto degli obblighi derivanti dall'eventuale adozione del Codice Etico da parte della

Stazione Appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

7) [in caso di servizi/forniture/lavorazioni di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della l.

190/2012] di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ………………..

oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di

………………..;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

8) dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78,

conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1

comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

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9) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio

rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10) (eventuale) dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla

stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la

prestazione;

11) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA.; indica l’indirizzo PEC oppure,

solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

12) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione

appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in

sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale

dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a),

del Codice. In assenza di tale dichiarazione, ovvero in caso di dichiarazione generica o non

adeguatamente motivata, la Stazione Appaltante provvederà a dar seguito ad eventuali istanze di accesso

che dovessero essere presentate dai partecipanti alla gara anche con riferimento all’offerta tecnica e alle

spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.

186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

13) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a

partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di competenza nonché dichiara di non partecipare alla gara

quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6

della legge fallimentare.

14) di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13

del Regolamento UE 2016/679, e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara.

15) di prendere atto che l’affidamento del servizio in oggetto comporta il trattamento di dati personali, e

di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di

protezione dei dati personali, ad accettare, senza riserve, la nomina di responsabile esterno del trattamento

dei dati che la Stazione Appaltante formalizzerà nei suoi confronti all’esito della stipula del contratto.

Ciascun subappaltatore e ciascuna ausiliaria rendono le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1), 2) e, ove

pertinente 13), allegandole al loro DGUE.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

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1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente;

in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il

PASSOE relativo all’impresa ausiliaria;

2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di

cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

3. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi

dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del

Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

4. dichiarazione redatta utilizzando preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 2;

5. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;

6. copia del capitolato speciale di concessione sottoscritto digitalmente. NEL CAPITOLATO NON

DEVE RISULTARE, A PENA DI ESCLUSIONE, ALCUN ELEMENTO CHE POSSA RENDERE

PALESE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, LA MISURA DELL’OFFERTA

ECONOMICA. QUINDI OGNI RIFERIMENTO A TALI DATI NEL CAPITOLATO DOVRANNO

RIMANERE IN BIANCO/NON COMPILATI

7. documentazione richiesta ai punti 7 e 15 del presente bando/disciplinare;

8. ricevuta di versamento del contributo all’ANAC;

9. (eventuale) attestato di sopralluogo.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto

pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero

la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori

economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato

quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero

la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori

economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo

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mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà

il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli

operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune

con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali

imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune

con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice

dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con

rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con

mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non

può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune

privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o

costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione

del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori

economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non

autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate

le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

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a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di

raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura

privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del

CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi

dell’art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla

domanda di partecipazione (DGUE) ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA

La busta “B” – Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione dalla gara, la relazione tecnica dei servizi

offerti.

La relazione, redatta IN LINGUA ITALIANA (a pena di esclusione), contiene una proposta tecnico-

organizzativa, dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal

capitolato di concessione, la descrizione dei servizi di gara offerti secondo quanto dettagliato nel seguito del

presente articolo, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto

18.1.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla

procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

La relazione tecnica relativa alle modalità di esecuzione del servizio oggetto della presente procedura potrà

contenere schemi, immagini, grafici e quant’altro ritenuto necessario dai concorrenti per meglio illustrare il

progetto dei servizi, come di seguito riportato.

Si precisa che, in caso di aggiudicazione, le dichiarazioni e gli impegni assunti in sede di gara diventeranno

specifici obblighi contrattuali da rispettare pena la risoluzione del contratto di affidamento del servizio.

Resta fermo che l’Offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza

ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di

gara e confluisce nel Contratto di concessione da stipulare anche qualora non sia materialmente

allegata o richiamata da questo.

La relazione tecnica, senza abrasioni o correzioni non confermate da sottoscrizione, deve essere sottoscritta

dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della Società, dell'Ente cooperativo o del Consorzio di cui

alle lett. a), b), c) dell’art. 45 del D.Lgs.18.04.2016 n°50:

dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o consorziata nel caso in cui venga presentata da

raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti con atto

notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio;

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dal legale rappresentante di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti di concorrenti di cui

alla lett. d) dell’art. 45 del D. Lgs. 18.04.2016 n°50.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta

preferibilmente secondo l’Allegato 3 e contenente i seguenti elementi:

1) L’indicazione in cifre, fino a due decimali, del prezzo offerto distintamente per pasto referenze

scolastiche e pasto per servizio di ristorazione a domicilio. Si precisa che non sono ammesse offerte

pari a zero, pena l’esclusione dalla procedura di gara, e non sono ammesse offerte superiori alla base

d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara;

2) i propri costi aziendali della sicurezza (che non possono essere indicati pari a zero) e che

costituiscono un elemento essenziale dell’offerta;

3) i costi della manodopera per lo svolgimento del servizio, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di discordanza tra il prezzo offerto ed inserito nell’apposito campo obbligatorio “offerta economica”

presente sulla piattaforma Sintel e quello indicato nel modulo dell’offerta economica, sarà ritenuta valida

l’offerta più conveniente per l’Amministrazione.

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere redatta IN LINGUA ITALIANA e deve essere

sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della Società, dell'Ente cooperativo o del

Consorzio di cui alle lett. a), b), c) dell’art. 45 del D.Lgs.18.04.2016 n°50:

dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o consorziata nel caso in cui venga presentata da

raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti con atto

notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio;

dal legale rappresentante di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti di concorrenti di cui

alla lett. d) dell’art. 45 del D. Lgs. 18.04.2016 n°50.

Il concorrente dovrà presentare in sede di offerta un piano economico-finanziario, a firma dell'operatore

economico partecipante, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che

determinano l'equilibrio economico e finanziario della connessa gestione, per l'arco temporale di durata della

concessione, con riferimento ai dati indicati nella documentazione di gara.

Il piano economico-finanziario dovrà rispettare i costi unitari dei buoni pasto fissati dal Concedente e

riportati nel capitolato speciale di concessione così come ribassate in sede di offerta al fine della

determinazione degli introiti.

Il Piano Economico-Finanziario dovrà essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi

costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi

dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi

dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

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35

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata mediante procedura aperta in base al criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del

Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e degli elementi sotto indicati, al concorrente che avrà

ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Pertanto, l’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’operatore economico che ha presentato l’offerta

economicamente più vantaggiosa, ovvero sarà proclamato aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il

miglior punteggio complessivo, derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e

all’offerta economica, in applicazione del metodo aggregativo-compensatore.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

punteggio massimo

Offerta tecnica 60

Offerta economica 40

totale 100

18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

La busta dell’Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta Tecnica, costituita dalla

documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui sotto riportato, anche suddivisi in sub-

elementi, come meglio specificato nel seguito. Gli elementi di valutazione sono i seguenti:

SERVIZIO DI REFAZIONE SCOLASTICA

N. ELEMENTI (E SUB-ELEMENTI) SUB-PESI PESI

CAPACITA’ PROFESSIONALE – ORGANIZZAZIONE 22

Modello organizzativo di produzione dei pasti presso il

centro di cottura, e di distribuzione degli stessi nel

refettorio, con descrizione accurata di tutte le fasi del

servizio ed indicazione dei tempi

7

Criteri di selezione e controllo dei fornitori ivi compresa

la descrizione sulle modalità di approvvigionamento

delle derrate alimentari e sulle strategie di controllo per

il mantenimento degli standard qualitativi dichiarati

7

Curriculum esperto aspetti dietetico/nutrizionali 4

Progetto di informatizzazione, gestione del servizio di

iscrizione degli utenti e gestione amministrativa e

contabile della riscossione, con indicazione del numero

dei punti di ricarica in più rispetto a quello previsto

5

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36

dall’art. 23 Parte Terza -Refazione scolastica- del

Capitolato speciale di concessione

Piano di autocontrollo e della sicurezza HACCP (da

allegare)

2

QUALITA’ DERRATE E MENU’ 13

Dovranno essere allegati i menù (primavera/estate e

autunno/inverno), sottoscritti da un consulente dietetico-

nutrizionale, che si intendono offrire all’utenza nel

rispetto delle previsioni del capitolato speciale di

concessione e relativi allegati (si veda, in particolare,

l’art. 16 Parte Terza -Refazione scolastica- del

Capitolato speciale di concessione)

5

Diversificazione dei menù su più di 4 settimane

4

(punteggio fisso)

Menù speciali per ricorrenze/menù a tema (si veda, in

particolare, l’art. 16 Parte Terza –Refazione Scolastica-

del capitolato speciale di concessione)

4

QUALITA’ DEL SERVIZIO – REQUISITI STRUTTURALI 18

Proposta di organizzazione delle attività di controllo

della qualità del servizio, con indicazione specifica del

sistema di verifica e campionamento

5

Progetti di educazione alimentare che si intendono

realizzare con gli alunni

7

Piano di informazione ai genitori degli alunni e degli

utenti, così come previsto dall’art. 16 Parte Terza –

refazione Scolastica- del capitolato speciale di

concessione

4

SERVIZI AGGIUNTIVI E/O MIGLIORATIVI DEL SERVIZIO 5

Proposta di ulteriori servizi o iniziative a carattere

migliorativo e/o integrativo rispetto allo standard

definito in capitolato, senza alcun onere aggiuntivo a

carico dell’Ente (ivi compresa la fornitura/sostituzione e

messa in opera di attrezzature ed arredi adeguati e

conformi alla normativa vigente, in aggiunta a quelli

esistenti e di proprietà della stazione appaltante)

6

SOMMA DEI PESI DELL’OFFERTA TECNICA 60

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37

SERVIZIO DI RISTORAZIONE A DOMICILIO

N. ELEMENTI (E SUB-ELEMENTI) SUB-PESI PESI

CAPACITA’ PROFESSIONALE – ORGANIZZAZIONE 22

Modello organizzativo di produzione dei pasti presso il

centro di cottura, e di distribuzione degli stessi al

domicilio degli utenti, con descrizione accurata di tutte

le fasi del servizio ed indicazione dei tempi

6

Criteri di selezione e controllo dei fornitori ivi compresa

la descrizione sulle modalità di approvvigionamento

delle derrate alimentari e sulle strategie di controllo per

il mantenimento degli standard qualitativi dichiarati

6

Curriculum esperto aspetti dietetico/nutrizionali 4

Progetto di informatizzazione, gestione del servizio di

iscrizione degli utenti e gestione amministrativa e

contabile della riscossione, con indicazione del numero

dei punti di ricarica in più rispetto a quello previsto

dall’art. 16 Parte Quarta Ristorazione a Domicilio del

Capitolato speciale di concessione

5

Piano di autocontrollo e della sicurezza HACCP (da

allegare)

2

QUALITA’ DERRATE E MENU’ 13

Dovranno essere allegati i menù (primavera/estate e

autunno/inverno), sottoscritti da un consulente dietetico-

nutrizionale, che si intendono offrire all’utenza nel

rispetto delle previsioni del capitolato speciale di

concessione e relativi allegati (si veda, in particolare,

l’art. 13 della Parte Quarta –Ristorazione a Domicilio,

del Capitolato )

5

Diversificazione dei menù su più di 4 settimane

2

(punteggio fisso)

Menù speciali per ricorrenze/menù a tema (si veda, in

particolare, l’art. 14 della Parte Quarta –Ristorazione a

Domicilio, del Capitolato )

4

QUALITA’ DEL SERVIZIO – REQUISITI STRUTTURALI 18

Proposta di organizzazione delle attività di controllo

della qualità del servizio, con indicazione specifica del

5

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38

sistema di verifica e campionamento

dettaglio del piano organizzativo dei trasporti dei pasti in

legame studiato per il servizio richiesto ((si veda, in

particolare, l’art. 9 della Parte Quarta–Ristorazione a

Domicilio, del Capitolato )

5

dettaglio della proposta di mezzi di trasporto pasti

(Motorizzazione GPL o ibridi = + 3 punti;

Motorizzazione a benzina o gasolio = 0 punti)

5

SERVIZI AGGIUNTIVI E/O MIGLIORATIVI DEL SERVIZIO 5

Proposta di ulteriori servizi o iniziative a carattere

migliorativo e/o integrativo rispetto allo standard

definito in capitolato.

4

EROGAZIONE DI PASTI GRATUITI IN OCCASIONE DI EVENTI

PROMOSSI/ORGANIZZATI DAL COMUNE/SITUAZIONI SOCIALI

10

Gratuità fino ad un massimo di 250 pasti per ogni anno

per situazioni segnalate dal Comune (si veda, in

particolare, l’art. 14 della Parte Quarta –Ristorazione a

Domicilio, del Capitolato )

5

(punteggio fisso)

Gratuità fino ad un massimo di 50 pasti per ogni anno

per eventi promossi o organizzati dal comune

2

(punteggio fisso)

GESTIONE DI IMPREVISTI ED EMERGENZE RELATIVI AL

SERVIZIO

2

SOMMA DEI PESI DELL’OFFERTA TECNICA 60

Al fine di consentire all’organo tecnico competente della valutazione l’esame comparativo delle offerte,

l’offerta tecnica deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione

appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto a quanto posto a base di gara. Si

raccomanda di seguire nella redazione dell’elaborato tecnico i seguenti criteri:

non superare le 30 facciate di testo numerate (no fronte no retro no allegati) escluse le certificazioni

in formato A4, carattere Times New Roman - altezza 12 - interlinea singola - max n. 21 righi per

ogni pagina. A tal fine si chiede di seguire la numerazione indicata (1,2,3…) indicando su ogni

“scheda” il relativo titolo. Il rispetto del numero delle facciate indicate costituisce alta e forte

raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell’ammissione dell’Offerta tecnica; il numero

delle facciate può essere liberamente distribuito tra gli elementi in base alle necessità dell’offerente,

con raccomandazione relativa al numero totale delle cartelle. Non sono ricomprese nel calcolo delle

facciate la dimostrazione del possesso delle certificazioni indicate come valutazione. Le facciate

possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche

integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale; non sono computati nel numero delle

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39

cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o

istituti indipendenti allegate alle relazioni;

- la relazione tecnico/organizzativa deve prevedere una suddivisione in paragrafi che rispetti la

suddivisione in paragrafi come riportati nella sottostante tabella, ed essere articolata in modo

tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione

presentata (che non saranno presi in considerazione);

- eventuale documentazione può essere allegata ma la valutazione riguarderà esclusivamente i

contenuti indicati nell’elaborato.

L'attento rispetto della suddivisione degli argomenti, unito alla capacità di sintesi del concorrente, agevola

l’attività valutativa della Commissione giudicatrice, in particolare l’individuazione della corrispondenza fra

gli elementi dei diversi progetti da comparare; diversamente, la Commissione giudicatrice non sarà messa in

condizione di valorizzare appieno il merito della proposta, con conseguente rischio di penalizzazione del

punteggio da attribuire.

Le imprese concorrenti potranno essere invitate a fornire chiarimenti/integrazioni riguardo ai documenti

presentati nell’ambito dell’Offerta Tecnica. Qualora i chiarimenti o le integrazioni non siano forniti entro i

termini fissati, sarà preclusa la successiva valutazione dell’Offerta Economica.

I documenti di cui è espressamente richiesta la messa a disposizione (quali ad esempio: menù, certificazioni

di enti terzi, schede tecniche di prodotti non alimentari e di attrezzature, tavole, planimetrie) sono da

considerarsi aggiuntivi rispetto al numero di facciate sopra indicate.

Fatta salva la facoltà di verificare la congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, la valutazione si estende alla

coerenza della proposta in termini di fattibilità.

Non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione:

prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla

documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima;

sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a

disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;

In merito alle formalità della documentazione costituente l’Offerta tecnica:

gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dall’offerente su ogni scheda;

le relazioni devono essere sottoscritte dall’offerente su ogni foglio; se una relazione è composta da

fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n.

X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione composta da n. Y

pagine» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola

relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina;

le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia

semplice;

in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le

sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;

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40

Ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica, dall’Offerta

Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o

indirettamente, la misura dell’Offerta Economica.

L’Offerta Tecnica non può:

comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione

appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta

Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;

contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

in relazione a uno o più d’uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o

rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni

equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora

la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante;

Il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti paragrafi, comporta la non ammissibilità

dell’Offerta Tecnica e l’esclusione del relativo offerente;

L'Offerta Tecnica non incide sull’entità dell’Offerta Economica, la quale resta insensibile all’Offerta

Tecnica;

Nel caso l’Offerta Tecnica, a giudizio dell’offerente, costituisca segreti tecnici o commerciali, deve essere

corredata da una dichiarazione, debitamente motivata, comprovata e sottoscritta, che dimostri tali condizioni;

l’assenza di dichiarazione costituisce comportamento concludente sull’assenza delle predette condizioni; la

dichiarazione e le relative motivazioni sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può

dichiararle inesistenti o irrilevanti in caso di richiesta di accesso da parte dei controinteressati;

L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un

mero presupposto all'eventuale stipula del contratto. Resta fermo che:

a) l’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri

per la Stazione appaltante e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso il

contratto di concessione e confluisce nel Contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata

o richiamata da questo; non rilevano, ai fini contrattuali, le valutazioni economiche effettuate

dall’aggiudicatario all’interno dell’Offerta Tecnica;

b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario sono insensibili al

contenuto dell’Offerta Tecnica di cui alla lettera a), pertanto l’importo contrattuale e i corrispettivi per la

remunerazione dei servizi non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell’aggiudicatario per far

fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta Tecnica;

c) la contabilizzazione dei corrispettivi contrattuali, in fase di esecuzione, non tiene conto di eventuali servizi

diversi o aggiuntivi derivanti dall’Offerta Tecnica.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo

qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione che costituisce l’Offerta

Tecnica contenuta nella Busta B - Busta dell’Offerta. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che

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41

premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell’Offerta

tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei

componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all’intervento oggetto dell’affidamento, risultano:

meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;

maggiormente significative sotto i diversi profili previsti nel contenuto dell'offerta tecnica;

maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;

maggiormente convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della

proposta tecnica;

Ai fini dell’attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell’Offerta Tecnica che:

siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di

provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali

di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;

non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi, a prescindere dal loro valore

intrinseco;

I punteggi dell’offerta tecnica saranno assegnati utilizzando il metodo aggregativo compensatore di cui alla

seguente formula:

C(a) = Σn [Wi*V(a) i]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed

uno;

Σn = sommatoria.

In particolare:

a) ciascun commissario, a suo insindacabile giudizio, attribuisce a ciascun singolo sub-elemento che

compone l’elemento di valutazione un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), commisurato al

gradimento espresso per l’offerta esaminanda, secondo la seguente scala di valori:

giudizio esempio di valori criterio di giudizio della proposta/del miglioramento

eccellente 1,0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni

migliori

ottimo 0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle

aspettative

buono 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali

discreto 0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio

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42

modesto 0,2 appena percepibile o appena sufficiente

assente/irrilevante 0,00 nessuna proposta o miglioramento irrilevante

b) per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è effettuata la media dei

coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando

ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le

medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

dove: V(a)i = Pi / Pmax

V(a)i è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra 0

(zero) e 1 (uno);

Pi è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i) dell’offerta (a) in

esame;

Pmax è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento

(i) tra tutte le offerte;

c) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è assegnato un punteggio

(cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente definitivo per il sub-peso o

per il peso previsto;

d) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione)

costituito dalla somma dei punteggi già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono;

e) all’Offerta Tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli

elementi di valutazione che la compongono;

Determinazione del valore della «Offerta Tecnica»

a) se l’Offerta Tecnica, non ottiene un punteggio pari o superiore a 30 punti, l’offerta è esclusa e non si

procede all’apertura della Busta C - Busta dell’Offerta economica.

B) in deroga a quanto previsto dal punto 18.1, se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l’oggetto

del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara possono

proseguire a cura del seggio di gara/RUP, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice; in tal caso

tutte le operazioni, sono limitate alla verifica di ammissibilità dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica e

alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni del presente documento.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica e

determinazione del valore della “Offerta Economica”

Si ribadisce che i partecipanti dovranno presentare un’offerta economica, contenente l’indicazione del costo

unitario dei buoni pasto offerto, sulla base delle seguenti basi d’asta:

- € 4,30 per ogni singolo pasto, comprensivo di tutte le voci di costo, da somministrare agli alunni;

- € 6,20 per ogni singolo pasto, comprensivo di tutte le voci di costo, da somministrare agli

utenti a domicilio.

All’offerta economica migliore verranno attribuiti i seguenti punti:

- Fino a 25 punti per il ribasso sul costo del servizio per alunni;

- Fino a 25 punti per il ribasso sul costo del servizio di ristorazione a domicilio

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Per calcolare il punteggio economico PE di ciascuna offerta (offerta n. 1: prezzo per alunni - offerta n. 2:

prezzo per docenti e non docenti) si utilizza la formula seguente (formula del prezzo minimo):

dove:

PE = Punti economici assegnati all’offerta

PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile (25 punti per il costo del servizio alunni e 05 punti per

il costo del servizio docenti e non docenti)

Pmin = Prezzo più basso offerto in gara.

Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente.

In base a questa formula:

- L’offerta migliore presentata, ovvero il prezzo più basso, ottiene il totale dei punti economici

assegnati mentre le altre offerte ottengono una frazione di tale punteggio;

- Il punteggio economico PE assegnato ad ogni partecipante dipende dalla migliore offerta presentata

in gara, corrispondente a Pmin.

Le ditte concorrenti devono presentare un’offerta in diminuzione rispetto all’importo di riferimento al netto

di iva riferito al singolo pasto.

L’offerta deve prevedere il prezzo unitario in euro con due decimali, in caso di presenza di più decimali, si

procederà con il troncamento al secondo decimale (quindi senza arrotondamenti).

Si evidenzia quanto segue:

1. non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o formulate in modo impreciso

2. non sono ammesse offerte che riportano un importo complessivo pari a 0 (zero);

3. non sono ammesse le offerte pari o al rialzo dell’importo a base di gara.

Il prezzo offerto si intende onnicomprensivo di tutti gli oneri, spese, e remunerazioni per l’esatto e puntuale

adempimento di ogni obbligazione contrattuale e degli eventuali servizi aggiuntivi offerti.

L’offerta-prezzo deve essere espressa in cifre ed in lettere, fermo restando che in caso di contrasto tra le

indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per il Comune.

Pena l’esclusione dalla gara, le indicazioni relative al prezzo offerto devono essere riportate solo ed

esclusivamente nella busta economica.

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19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno , ALLE ORE 10.00 del 2 OTTOBRE 2019 presso la sede

Comunale, ufficio Servizi Sociali , e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese

interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa

come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e

negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno 3 giorni

prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito

informatico almeno 3 giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare sulla piattaforma Sintel il tempestivo deposito e

l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della

documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente

bando/disciplinare;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o

parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema

AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

In caso di impossibilità da eseguire la verifica mediante il sistema AVCpass la documentazione dimostrativa

per la verifica verrà richiesta direttamente al concorrente.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice, per la valutazione dell’offerta tecnica, è nominata, ai sensi dell’art. 216,

comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un

numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In

capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del

Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce

ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre

2016).

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45

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del

Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED

ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti

alla commissione giudicatrice.

Il RUP, in seduta pubblica, prima della consegna degli atti alla commissione giudicatrice procederà

all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti

dal presente documento.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e

all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente

bando/disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al

RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla

apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, il RUP darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche,

darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il RUP procederà all’apertura della busta

contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi

punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di

quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni

altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, chiude la seduta

pubblica, procedendo secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione provvede a

comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del

Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi

concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

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- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art.

59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le

specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in

quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura

della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento

rispetto all’importo a base di gara.

Ai fini dei calcoli per l’attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo

delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica

e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti

all’infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque

altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono

anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta

ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di

congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e,

ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori

chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in

base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai

sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore

offerta. Con tale adempimento, si chiudono le operazioni di gara e si trasmettono all’organo competente tutti

gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al punto 22, la proposta di

aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

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Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del

Codice.

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la

concessione i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione

di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei

criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti

necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice, se ritenuti necessari

rispetto alla normativa.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33,

comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di

cui all’art. 76, comma 5 lett. a).

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della

verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante

procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto

non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime

modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in

materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai

sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si

verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la

stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il

successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still)

dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76,

comma 5 lett. a). Il soggetto aggiudicatario, data la particolarità del servizio, è comunque tenuto ad iniziare e

prestare il servizio in argomento, anche nelle more di stipulazione del contratto di concessione in oggetto, in

quanto il mancato inizio della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse

pubblico che è destinata a soddisfare.

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La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia

dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. L’operatore

economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante

che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di

legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta a:

a) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e

le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di

segreteria e ogni altra spesa connessa;

b) costituire e presentare garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le

modalità previste dall’art. 103 del Codice;

c) fornire i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di

partita IVA e del numero REA), ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

d) trasmettere dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di

comprovati poteri di firma), relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad

operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali;

e) trasmettere le polizze assicurative previste nel capitolato;

f) presentare eventuale atto notarile di costituzione del Raggruppamento Temporaneo tra Imprese.

Se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui

alle precedenti lettere in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva,

può essere revocata dalla Stazione appaltante e potranno essere poste a suo carico le ulteriori spese che si

dovessero affrontare pr la stipula del contratto con altro contraente che segue in graduatoria.

Il contratto di concessione sarà stipulato, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura

dell’Ufficiale rogante.

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13

agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti

che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo

contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai

sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico

dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni

dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.281,00. La stazione

appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative

modalità di pagamento.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -

ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

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Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce

subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della

prestazione.

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di i concessione, i

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del

Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma

restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le

esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il concessionario è tenuto ad

assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore

economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di

settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, se non risolte in via bonaria, sono deferite alla competenza

dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che

Comune di Cazzago San Martno con sede in Via Csrebbio, 32 - 25046 Cazzago san Martino (BS), in qualità

di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da forniti dai partecipanti per iscritto, (e-mail/pec) o

verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).

Il Comune di Cazzago San Martino garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei

diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla

riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, informiamo che Comune di Cazzago San Martino con sede in Via Carebbio 32 - 25046 Cazzago San Martino (BS), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). Il Comune di Cazzago San Martino garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE). Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO

CRES S.r.l. 03842690160 Viale Kennedy, 21 24066 Pedrengo (BG) Adamo Crotti

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Il Data Protection Officer è reperibile presso lo Studio CRES LT Srl di Pedrengo (Bg), Telefono Tel. 035-335929. In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando l’indirizzo PEC: [email protected]

Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento

sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di

misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);

il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del

trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e));

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione

o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del

diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti

fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:

per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;

per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;

per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;

per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio

e controllo nei confronti del Comune;

per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento

679/2016/UE)

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale

termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa

secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente);

agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;

ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta

essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati

non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

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Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la

necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in

alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di

soggetti indeterminati).

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento

679/2016/UE)

Il Comune di Cazzago San Martino dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento

saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di

conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione

dei possibili ricorsi/contenziosi.

Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare:

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai

propri dati personali;

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione

dei dati stessi;

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione

dei dati stessi;

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il

trattamento dei propri dati personali;

diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei

dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati

personali.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il

gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo

dei sistemi informatici.

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27. ALTRE CONDIZIONI GENERALI

Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, che possono essere riassunte e unificate con la

presentazione del DGUE, in quanto compatibile:

a) ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione

digitale del dichiarante; per eventuali soggetti legittimamente sprovvisti di firma digitale, le relative

dichiarazioni possono essere rilasciate dal titolare o dal rappresentante legale dell’offerente, per loro conto,

ai sensi della successiva lettera b); tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma

telematica con le pertinenti firme digitali;

b) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese

nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri

soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

c) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o

coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari,

ognuno per quanto di propria competenza.

Altre condizioni:

a) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da

parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice;

b) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o

detenute stabilmente da queste, possono essere sostituito da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici

autorizzati o da pubblici ufficiali.

28. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative,

risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere, e senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o

titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare

pretese, richieste o eccezioni di alcun genere o tipo:

a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;

b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione

all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice.

29. ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI

29.1 Assunzione di responsabilità:

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a) la presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione

di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di

esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in concessione, di avere preso conoscenza di tutte le

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle

condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l’offerta

presentata;

b) la presentazione dell’offerta comporta automaticamente l’assenso all’accesso dei controinteressati alla

documentazione presentata in gara, ivi comprese le offerte, nonché le eventuali giustificazioni ove presentate

in fase di verifica dell’anomalia, senza il ricorso alla previa notifica di cui all’articolo 3 del D.P.R. 184/2006,

fermo restando quanto previsto al punto 9.1.4.

29.2 Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

29.3 Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;

b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia

delle offerte durante i periodi di sospensione;

c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori

tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura

appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate

pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici

partecipanti alla gara;

e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al punto 7.2, avviene in seduta riservata

e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni

diverse per le motivazioni;

f) la diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla Legge, è effettuata

apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui

all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto

6.1.1, lettera b); tali “omissis” sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un

procedimento giurisdizionale.

DISCORDANZA TRA I DATI: In caso di discordanza tra i dati, sia amministrativi che economici, inseriti

sulla piattaforma elettronica come richiesto dall'applicativo e quanto dichiarato e riportato nella

documentazione richiesta nel bando/disciplinare e da allegare prevale, sia per la documentazione

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amministrativa che economica, la documentazione allega quest'ultima richiesta dalla lex specialis. E' fatto

salvo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 per il soccorso istruttorio.

Si precisa che il report creato dal sistema in fase di seduta di gara non è da intendersi ne proposta di

aggiudicazione ne aggiudicazione definitiva ma è solo da intendersi come chiusura delle fasi telematiche del

sistema.

Le informazioni inviate tramite la piattaforma Sintel "Comunicazioni", senza un documento allegato e

sottoscritto in forma olografica o digitale dal responsabile del servizio, non sono da intendersi valide al fine

dell’assolvimento di quanto previsto ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Il report creato in automatico dal sistema Sintel, come previsto dall’art. 16, comma 4, del D.G.R. 6 aprile

2011 n. IX/1530, non costituisce verbale di gara, fatto salvo l’approvazione dello stesso con atto di

determinazione come previsto dal D. Lgs. 267/2000 e dal D. Lgs. 50/2016 come verbale, ma solo

informativa verso i partecipanti. Le informazioni circa gli esisti di gara (aggiudicazione provvisoria,

definitiva, esclusioni, ecc…) saranno eseguite con le modalità di cui all’art. 52 e 76 del D. Lgs. 50/2016 e

s.m.i. In caso di utilizzo per le comunicazioni della piattaforma informatica Sintel la lettera, allegata

protocollata e sottoscritta o in forma orografica o digitale dal responsabile del servizio, sarà comunicata

attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, la stessa arriverà agli operatori economici

concorrenti all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel.

29.4 Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione:

L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un

mero presupposto all'eventuale stipula del contratto. Resta fermo che:

a) l’Offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri

per la Stazione appaltante e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso il

contratto di concessione e confluisce nel Contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata

o richiamata da questo; non rilevano, ai fini contrattuali, le valutazioni economiche effettuate

dall’aggiudicatario all’interno dell’Offerta tecnica ai sensi del punto 16.1;

b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario sono insensibili al

contenuto dell’Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l’importo contrattuale e i corrispettivi per la

remunerazione dei lavori non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell’aggiudicatario per far

fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica;

c) la contabilizzazione dei corrispettivi contrattuali, in fase di esecuzione, non tiene conto di eventuali

lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’ Offerta tecnica; tali lavorazioni non incidono sugli importi e

sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni previste dal progetto posto a base di gara.

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29.5 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del D.Lgs 104/2010, contro i

provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia, come segue:

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e

ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;

b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

dalla data di pubblicazione del bando di gara in conformità alla norma, per cause che ostano alla

partecipazione;

dalla pubblicazione sul profilo di committente, del provvedimento che determina le esclusioni dalla

procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei

requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi

del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120,

comma 2-bis, del D. Lgs 104/2010;

dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui

all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle

eventuali giustificazioni dell’offerta;

dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste

dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione.

29.6 Imposta di bollo:

a) l’offerta economica deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione

del documento), mediante una delle seguenti modalità:

se assolta in modo virtuale, indicando sull’offerta o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di

bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata

ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 642/1972;

applicando la marca da bollo (contrassegno adesivo) sul foglio dell’offerta economica (poi

scansionato e inserito in Sintel). In alternativa, applicando la marca stessa su un foglio (poi

scansionato e inserito in Sintel) che contenga il nome della procedura, nonché i riferimenti

dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L’operatore economico deve

allegare copia scansionata del foglio.

b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né

l’ammissione dell’offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per

la regolarizzazione da parte dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per

cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. 642/1972).

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29.7 Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità

Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

29.8 Inversione procedimentale

La Stazione appaltante si riserva di applicare la previsione di cui all’articolo 56, comma 2, della Direttiva

2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, per cui ferme restandole garanzie

procedimentali, di conservazione degli atti e di partecipazione degli offerenti, è attuata la parziale inversione

del procedimento secondo la seguente sequenza:

a) ultimate le operazioni preliminari di individuazione dei soggetti partecipanti e prima dell’esame delle

condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione, procede all’apertura delle Buste

dell’Offerta tecnica;

b) successivamente, la Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del D. Lgs. 50/2016 procede all’esame

di merito dell’Offerta tecnica, fino alla conclusione delle relative operazioni;

c) provvede poi alla convocazione degli offerenti e all’apertura delle Buste dell’Offerta economica;

d) data lettura pubblica della graduatoria provvisoria, le operazioni riprendono con l’esame delle

condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione, all’eventuale soccorso istruttorio e alle

esclusioni ed ammissioni definitive.

In caso di applicazione di tale riserva sarà cura della Stazione Appaltante comunicare tale situazione agli

operatorie economici offerenti.

29.9 Riserva di aggiudicazione e validità dell'offerta

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative,

risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;

b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto

del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni (centottanta) dalla

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la

stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la

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validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità

della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente

alla partecipazione alla gara.

29.10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Con la partecipazione alla gara il contraente appaltante si impegna a dare comunicazione tempestiva alla

stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati

nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha

natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione

del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori

che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

29.11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei

confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318

c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p.

e 353-bis c.p..

IL Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Francesca Crema