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Il sistema previdenziale ed assistenziale
dei ministri dei culti cattolico e non cattolico
Il Fondo “Clero” INPS:
inquadramento normativo e dottrinale e riflessi
giurisprudenziali
Rocco Freda
Dottore commercialista
Componente Commissione enti non profit dell'ODCEC di Roma
Roma, 24 novembre 2014
“REMUNERAZIONE” O “SOSTENTAMENTO” DEL CLERO?
L’attuale sistema italiano di sostentamento del clero è disciplinato:
• dagli artt. 7, 20 e 117 co. 1 della Costituzione;
• dalla L. n. 222/1985;
• dalla legge n. 512/1961, sullo “Stato giuridico, avanzamento etrattamento economico del personale addetto all’assistenza spiritualedelle Forze Armate dello Stato” (integrata dal D. Lgs. n. 490/1997)secondo la quale, l’Ordinario militare d’Italia che ha il grado di Generaledi Corpo d’Armata, dirige un Corpo di Cappellani militari integrati nellediverse formazioni militari secondo una gerarchia corrispondente ai gradimilitari ufficiali;
• dalla legge n. 121/1981 - novellata dal d.p.r. n. 92/1991 e dal d.p.r. n.421/1999 - secondo la quale l’assistenza spirituale nell’ambito della Poliziadi Stato è offerta da sacerdoti che non fanno parte del corpo che sonoincaricati dalla diocesi di appartenenza e remunerati dalla P. A.;
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“REMUNERAZIONE” O “SOSTENTAMENTO” DEL CLERO?
• dalla legge n. 354/1975 sull’Ordinamento penitenziario dello Stato -novellata dalla legge n. 68/1982 e dal d.p.r. n. 230/2000 - che prevede cheil “trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli Istituti diprevenzione e pena” sia inquadrato come un vero e proprio rapporto dipubblico impiego;
• dalle leggi n. 132/1968 e n. 833/1968 sul S.S.N. secondo le quali deveessere assicurato ai degenti degli ospedali nazionali il “servizio di assistenzareligiosa cattolica, d’intesa con gli Ordinari diocesani competenti perterritorio”, e i compensi dei sacerdoti impegnati in tali servizi sono a caricodella P. A;
• dalla legge n. 186/2003 relativa alle “Norme sullo stato giuridico degliinsegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine egrado”, soprattutto in relazione ai sacerdoti che, designati della diocesi,sono docenti di religione cattolica nelle scuole statali;
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“REMUNERAZIONE” O “SOSTENTAMENTO” DEL CLERO?
• su queste basi retributive gli Istituti per il sostentamento del clerointervengono con azioni eventuali ed integrative, se la retribuzionedi base non sia “congrua” con i parametri delle Delibere della CEI dicui alla L. n. 222/1985;
• Secondo la sentenza della Cass. Civ., Sez. Un., n. 8870, 28 agosto 1990 “lapeculiarità del ministero presbiteriale … porta con sicurezza ad escludereche quella corrisposta al sacerdote per il suo sostentamento siaequiparabile alla retribuzione per un lavoro prestato in senso tecnico”;
• nella dimensione canonista (Corpus Iuris Canonici, Cann. 273-289) il vincolosacerdotale non è direttamente collegato al concetto di “retribuzione”,anche se i sacerdoti hanno comunque diritto ad un sostegno economico;
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“REMUNERAZIONE” O “SOSTENTAMENTO” DEL CLERO?
• Secondo l’art. 25 della L. n. 222/1985: “la remunerazione di cui agliart. 24, 33 lett. a) e 34 è equiparata ai soli fini fiscali, al reddito dalavoro dipendente”;
• la Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 4871 del 27maggio 1996) ha considerato la “sustentatio” “riconducibile aduna forma di assistenza obbligatoria”.
• “Ecco, quindi, il tratto peculiare della posizione del ministro diculto: questi non è giuridicamente qualificabile in senso propriocome “lavoratore”, e malgrado ciò, per espressa previsione dilegge, è destinatario di alcuni diritti (di natura previdenziale) che,proprio per la natura dell’attività ministeriale svolta, altrimenti nongli spetterebbero”. A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamentogiuridico italiano, Milano, 2005, p. 470.
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IL FONDO “CLERO ” INPS
• Il Fondo “Clero” INPS è regolato dalla L. n. 903/1973, che ha unificato ilfondo del clero secolare dei ministri di culto cattolico e quello dei ministridi culto non cattolico. Tali fondi erano stati istituiti nel 1961, semprepresso l’INPS.
• Il Fondo “Clero” gestisce gli obblighi contributivi e corrisponde leprestazioni relative allo status sacerdotale dei soggetti assicurati.
• Tale Fondo non è incompatibile con l’assicurazione generale obbligatoria(AGO) né con altre forme previdenziali a carattere sostitutivo, esclusivo oesonerativo di quest’ultima.
• I soggetti iscritti sono: sacerdoti secolari e ministri di culto delleconfessioni non cattoliche, che hanno cittadinanza italiana e residenza inItalia.
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IL FONDO “CLERO ” INPS
• Dall’ 1/1/2000 all'iscrizione al Fondo sono stati ammessi anche i sacerdotied i ministri di culto non cittadini italiani e che operano in Italia pressoDiocesi italiane e presso le Chiese o gli Enti non cattolici riconosciuti.
• Dall’ 1/1/2000 l'iscrizione al Fondo è stata aperta anche ai sacerdoti e aiministri di culto con cittadinanza italiana operanti all'estero per conto didiocesi italiane e delle Chiese o Enti non cattolici riconosciuti.
• I ministri dei culti non cattolici accedono al sistema del Fondo “Clero”mediante la stipula di mini-intese da parte delle rispettive confessionireligiose.
• Sono esclusi i Religiosi regolari (benedettini, francescani, ecc.), mentre iRabbini e i vice-rabbini ne sono esonerati.
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IL FONDO “CLERO ” INPS
• L’obbligo contributivo si perde nei seguenti casi: perdita dello stato
clericale; perdita della cittadinanza italiana; trasferimento all’estero;
passaggio dallo status sacerdotale secolare a quello di sacerdote regolare.
• L’assicurato, con riferimento al quale sia venuto meno l’obbligo di
contribuzione al Fondo “Clero”, può essere autorizzato ai versamenti
volontari.
• I ministri di culto “sembrano” accedere a tale sistema previdenziale per il
mero rilievo sociale del proprio operato, prescindendo
dall’inquadramento di tale servizio nel genus del rapporto di lavoro
subordinato.
… “REMUNERAZIONE” O “SOSTENTAMENTO” DEL CLERO?...
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IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AL FONDO “CLERO”
• Il versamento dei contributi previdenziali al Fondo avviene per importi
fissi e uguali per tutti gli iscritti;
• Il Fondo è alimentato dal contributo annuale degli assicurati (contributo
capitario fisso) a cui si aggiunge un contributo straordinario dello Stato;
• Tali contributi sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali in base all’aumento percentuale delle
pensioni corrisposte e ad una perequazione automatica.
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IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AL FONDO “CLERO”
• Il versamento al Fondo, per i ministri del culto cattolico, è effettuato
dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero: l’art. 25, co. 2, L.
222/1985 recita: “L’Istituto centrale… versa anche, per i sacerdoti che vi
siano tenuti, i contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle leggi
vigenti”.
• In particolare, l’art. 27 della L. 222/1985, regolando le funzioni
previdenziali integrative e autonome per il clero, sancisce che i contributi
corrispondenti vengano acquisiti dalla quota dell’“otto per mille” che la
CEI devolve al sostentamento del clero.
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“Marzo, tempo di bollettini e bonifici al Fondo clero”in “Previdenza e clero” del 20/03/2014 a cura di Vittorio Spinelli in www.avvenire.it
• “L'aggiornamento dei contributi pensionistici dei ministri di culto per il 2014,
inserito in un decreto del 29 novembre scorso, ha effetti retroattivi sino al 2012. Il
contributo annuale rivalutato (1.650,43 euro rispetto al precedente 1.607,04)
comporta una differenza complessiva per il 2012 e per il 2013 di 86,78 euro, pari a
7,2 euro a bimestre.
• L'Inps, cui spetta gestire il Fondo speciale di previdenza per il clero, ha predisposto
nuovi bollettini di pagamento da utilizzare esclusivamente per l'integrazione dei
versamenti relativi agli scorsi anni. La contribuzione riferita al 2014 deve essere
infatti adeguata ai nuovi importi fin dalla prima scadenza. L'istituto di previdenza
consente che il pagamento delle integrazioni avvenga senza aggiunta di interessi,
purché sia effettuato entro il prossimo 31 marzo.
• Bollettini Mav. Sin dallo scorso anno è stato introdotto il sistema dei bollettini
Mav - pagamento mediante avviso - anche per i versamenti contributivi dovuti al
Fondo clero, in sostituzione dei normali bollettini postali…”
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“Marzo, tempo di bollettini e bonifici
al Fondo clero”
in “Previdenza e clero” del 20/03/2014
a cura di Vittorio Spinelli in www.avvenire.it
• … Tuttavia i bollettini Mav devono essere utilizzati esclusivamente da alcune categorie di iscritti
al Fondo (sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sistema di sostentamento, ministri di culto di
altre confessioni tenuti al versamento individuale, altri iscritti autorizzati ai versamenti
volontari), che ricevono dall'ente una fornitura sufficiente per l'intero 2014. Per eventuali
necessità, dal sito dell'Inps - Portale dei pagamenti - è possibile ottenere la stampa immediata
di un altro Mav conforme a quello ricevuto. Questo servizio è stato attivato per evitare che lo
smarrimento di un bollettino Mav ricevuto dall'Inps induca l'interessato ad utilizzare un ordinario
bollettino postale compilandolo autonomamente. L'Inps ricorda agli assicurati al Fondo che non è
più possibile il pagamento di contributi con bollettini postali.
• Bonifici. Resta invece confermato il versamento unico, a mezzo bonifico, dei versamenti che
transitano dall'Istituto centrale per i sostentamento del clero oppure dalle singole Confessioni
che hanno previsto il pagamento unico. Oltre che per questi versamenti cumulativi, l'utilizzo del
bonifico viene eccezionalmente consentito (previa autorizzazione della sede di Terni) anche ai
sacerdoti e ai ministri attualmente all'estero, come contribuenti obbligatori al servizio di una
diocesi italiana o come contribuenti volontari, solo per i pagamenti da effettuare alle scadenze
stabilite. Questa deroga è stata prevista per facilitare i versamenti fuori del territorio italiano. Gli
interessati riceveranno in ogni caso i Mav 2014 all'indirizzo registrato negli archivi del Fondo.”
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LA “QUESTIONE” DEI RELIGIOSI…
• I religiosi appartenenti ad un ordine regolare sono esclusi dal sistema del
Fondo clero INPS… Perché? … E’ una questione di forma e/o di sostanza?
• Autorevole dottrina sostiene che la risposta sia rinvenibile nella “logica
ordinistica”: l’agire del religioso si propone di onorare i fini istituzionali
che riflettono il carisma dell’ordine di appartenenza; non si tratterebbe di
rapporto di lavoro subordinato, ma dell’adempimento dei voti di
obbedienza e povertà (G. Perone).
• Altri studiosi sostengono che nel periodo di esercizio del proprio ministero
all’interno dell’Ordine, il religioso rinuncerebbe alla retribuzione
sostituendola col mantenimento. Però, nel caso in cui questi lasci la vita
consacrata, l'attività svolta in costanza di osservanza della regola, secondo
il diritto comune, lo legittimerebbe a pretendere l’indennità di fine
rapporto (F. Finocchiaro).
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RIFLESSI GIURISPRUDENZIALI
• Nonostante la generale ritrosia dei membri della Chiesa a rivolgersi per
ottenere giustizia, alle competenti istanze in sede civile, dottrina e
giurisprudenza concordano sul principio (in diritto e in fatto) che tali
persone sono, al tempo stesso, soggetti e dell’ente Chiesa e dell’ente
Stato.
• Per l’antica e recente storia dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia, è il
caso di parlare di una sorta di “mutua invasione di campo” sempre in
progress…
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Decisione delle Sezioni Unite del 28 agosto 1990, n. 8870:
• “ In materia di remunerazione del cleroal servizio della diocesi …non èprevista una riserva di giurisdizione a favore della Chiesacon ilconseguente difetto di giurisdizione del giudice italianobensì, pur seattinente a situazioni giuridiche soggettive configurabili come diritti deireligiosi alla stregua della legislazione statale,la giurisdizioneconcorrente in via alternativa sia dello Stato che della Chiesa, con laconseguenza che,qualora l'interessato abbia prescelto la tutelagiurisdizionale ecclesiastica, con l'istanza rivolta all'organo per lacomposizione delle controversie tra sacerdoti ed istitutidiocesani, sidetermina il difetto della giurisdizione italiana in ordine alla medesimacontroversia,senza che possano rilevare in contrario gli esiti specificidella suddetta tutela.”
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… “ electa una via, non datur recursus ad alteram”
• “… A seguito dell'accordointervenuto con la S. Sede il 15 novembre1984(ratificato e reso esecutivo in Italia conl. 20 maggio 1985 n. 206e, quindi,interamente trasfuso nellal. 20 maggio 1985 n. 222) per effettodel nuovosistema di sostentamento del clero cattolico in Italia, sussiste, in materia,la concorrente giurisdizione e delle autorità ecclesiastiche e dei giudiciitaliani, in ordine alla quantificazione della remunerazione spettante peril proprio sostentamento ai sacerdoti che svolgono servizio nelle diocesi.Dovendo essere evitate, peraltro, divergenti soluzioni diuna medesimacontroversia, trova applicazione ilprincipio della prevenzione, sì chepossono essere aditi i giudici della Repubblica unicamentese non vi siastato, da parte del presbitero, alcuna istanza innanzi alleautoritàecclesiastiche”.
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EFFETTI CIVILI DELLE DECISIONI CANONICHE
• La dottrina (F. Finocchiaro) ha precisato che la decisione canonica
definitiva, pur non potendo di per sé costituire titolo esecutivo civile
idoneo ad un’esecuzione forzata patrimoniale nei confronti dell’Istituto
diocesano ipoteticamente inottemperante alla medesima, può ben
configurare quella “prova certa e scritta”, ex artt. 634 e ss del cpc per
una pronta emissione di decreto ingiuntivo prodromico all’esecuzione
stessa.
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La sent. della Cassazione civile dell’8 febbraio 2006,
n. 2757, sez. Lavoro
• Con la sentenza n. 2757 dell’8/2/2006, “la Corte ha riconosciuto il diritto
alla ricongiunzione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29 del 1979, presso
una unica gestione, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria versata
al Fondo previdenza per il clero dai sacerdoti secolari ed all'INPS dai
sacerdoti successivamente ridotti allo stato laicale, indipendentemente
dallo svolgimento, o meno, delle relative modalità lavorative all’interno
dell’ordinamento canonico, sulla scia della giurisprudenza che ha
ricondotto l'attività' dei sacerdoti secolari a quella dei lavoratori in
generale e alla stregua del carattere obbligatorio dell’iscrizione al Fondo
di previdenza per il clero (art. 5, primo comma, legge n. 903 del 1973) e di
un’interpretazione adeguatrice dell’art. 2 della legge n. 29 del 1979”.
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La sent. della Cassazione civile dell’8 febbraio 2006,
n. 2757, sez. Lavoro
• Tale decisione si fonda sull'interpretazione globale della L. n. 903 del
1973 che disciplina il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto
delle religioni diverse da quella cattolica, a cui sono iscritti
obbligatoriamente i sacerdoti secolari non titolari di un beneficio
ecclesiastico ed i ministri di culto delle altre confessioni religiose, purché
cittadini italiani e residenti in Italia.
• La Corte si è basata principalmente sull'art. 27 di tale legge, nella parte in
cui rinvia, in relazione alle prestazioni previste dal Fondo, ai benefici e ai
privilegi stabiliti dalle leggi sull'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità; tale rinvio è stato considerato, però, di natura formale e non
recettizia.
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La sent. della Cassazione civile dell’8 febbraio 2006,
n. 2757, sez. Lavoro
• Questo rinvio formale, asserisce la Corte, non può assolutamente
impedire che la normativa successiva, - L. n. 29 del 1979 - istituendo un
beneficio per i trattamenti pensionistici dell'assicurazione obbligatoria,
possa escluderne il trattamento previdenziale di cui alla stessa L. n. 903
del 1973.
• Tuttavia ciò non può affermarsi con riguardo alla L. n. 29 del 1979, art. 2,
che riconosce al lavoratore, che faccia valere periodi di iscrizione
nell'A.G.O. o in forme che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero
da detta assicurazione, la possibilità di chiedere la ricongiunzione di tutti i
periodi di contribuzione.
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La sent. della Cassazione civile dell’8 febbraio 2006,
n. 2757, sez. Lavoro
• Ad avviso della Corte, la mancanza di un'espressa esclusione, da parte
della normativa, del sistema previdenziale di cui alla L. n. 903 del 1973,
non è da interpretare in senso restrittivo, escludendo i sacerdoti secolari
e i ministri di culto non cattolici dal novero dei destinatari del beneficio
della ricongiunzione dei periodi di versamento di contributi al Fondo di
previdenza per il clero.
• Ciò anche in considerazione del carattere obbligatorio - ai sensi della L. n.
903 del 1973, art. 5, comma 1 - dell'iscrizione al Fondo e, nonostante la
specificità della loro attività, della riconducibilità dei sacerdoti e dei
ministri di culto predetti al genus "dei lavoratori dipendenti e autonomi o
esercenti libere professioni".
• Questo ragionamento è confortato da precedenti e consolidati
orientamenti giurisprudenziali (Cass. sentenza n. 4906 del 1995 e n.
11577 del 1995).
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La sent. della Cassazione civile dell’8 febbraio 2006,
n. 2757, sez. Lavoro
• E’ stato considerato irrilevante inoltre, da parte della medesima Corte, ai
fini dell'esclusione del beneficio in questione, che l'iscrizione - prevista
dalla L. n. 903 del 1973, art. 5, comma 5 - sia compatibile con altra
iscrizione presso l'A.G.O. o con altre forme sostitutive di quest'ultima o
che ne comportino l'esclusione o l'esonero. Neppure, al fine del non
riconoscimento del medesimo beneficio, possono ricercarsi questioni
nell’art. 5, comma 6, che esclude dall'A.G.O. i sacerdoti che prestino
attività all'interno dell'ordinamento canonico.
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La sent. della Cassazione civile dell’8 febbraio 2006,
n. 2757, sez. Lavoro
• In effetti, come autorevolmente rilevato dalla Corte, l'opposta opzione
interpretativa (restrittiva) avrebbe comportato dubbi di legittimità
costituzionale di tali norme ex art. 3 Cost.; inevitabile è apparso quindi il
ricorso al principio dell’interpretazione adeguatrice, secondo il quale, se
una norma si presta a più interpretazioni, di cui una con significato
costituzionalmente illegittimo, il dubbio è soltanto apparente e deve
essere superato con la lettura della stessa norma in senso conforme alla
Costituzione.
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CONCLUSIONI E PROSPETTIVE …
• Questo orientamento giurisprudenziale dell’alta Corte ha accompagnato il
moderno inquadramento, nella Repubblica italiana, degli esercenti un
ministero religioso (di matrice cattolica e non), riconoscendo loro uno
status di diritto e cioè quello di cittadini ai quali precedentemente non
sempre era garantito un regime di previdenza sociale in diretta
connessione con il contesto laico.
… ma c’è ancora “qualcosa” da fare:
RICONGIUNZIONE (L. 29/1979)/TOTALIZZAZIONE (D. Lgs. 42/2006)
24/11/2014 Il Fondo "Clero" INPS 24
Il FONDO “CLERO” OGGI
(Fonte: www.inps.it)Il Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica costituisce una forma previdenziale compatibile
con l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti e, con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative.
Le prestazioni a carico di tale fondo sono :
• la pensione vecchiaia;
• la pensione di invalidità;
• la pensione ai superstiti.
• La pensione a carico del Fondo è cumulabile con le pensioni a carico degli altri
ordinamenti pensionistici limitatamente ai due terzi dell’importo. La somma
trattenuta sulla pensione è devoluta a favore del Fondo stesso.
I trattamenti erogati dal Fondo, stante la sua particolare natura, non sono stati
interessati dalla riforma pensionistica Monti/Fornero destinata all’assicurazione
generale obbligatoria, ai fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della stessa.
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Il FONDO “CLERO” OGGI
(Fonte: www.inps.it)ISCRITTI
Dal 1° gennaio 2000 l’obbligo di assicurazione è stato esteso anche ai
sacerdoti secolari italiani operanti all’estero al servizio di diocesi italiane
(c.d. fidei donum) e ai sacerdoti secolari stranieri che svolgono servizio
pastorale in Italia. Fino a tale data l’iscrizione al Fondo era limitata ai
sacerdoti secolari e ai ministri di culto aventi cittadinanza e residenza in
Italia.
CONTRIBUZIONE
Il contributo, a differenza delle assicurazioni obbligatorie comuni nelle
quali è commisurato ad un’aliquota percentuale della retribuzione o del
reddito, è dovuto in misura fissa.
24/11/2014 Il Fondo "Clero" INPS 26
Il FONDO “CLERO” OGGI
(Fonte: www.inps.it)PENSIONE DI VECCHIAIA
• La pensione di vecchiaia si consegue:
• in presenza di una contribuzione minima di 20 anni e al raggiungimento di 68 anni di età da
adeguarsi alla speranza di vita ( per il 2013 è previsto un incremento di 3 mesi);
• al compimento dell’età anagrafica di 65 anni da adeguarsi alla speranza di vita (per il 2013 è
previsto un incremento di 3 mesi) per gli iscritti che possono far valere un’anzianità
contributiva pari o superiore ai 40 anni.
• Il Fondo non prevede un trattamento pensionistico indipendente dall’età anagrafica.
Quando spetta
• La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei
requisiti.
La decorrenza dei trattamenti pensionistici non è stata interessata dal sistema delle c.d.
finestre di accesso per la particolarità delle funzioni svolte dagli iscritti, non riconducibili né
al lavoro dipendente né a quello autonomo. (???)
Quanto spetta
• L’importo della pensione di vecchiaia è costituito da un trattamento minimo, pari a quello
vigente nell’AGO nell’anno di liquidazione della pensione e da un eventuale importo
aggiuntivo, determinato in relazione al numero di anni di contribuzione eccedenti
l’anzianità minima prescritta per la maturazione del diritto.
24/11/2014 Il Fondo "Clero" INPS 27
Il FONDO “CLERO” OGGI
(Fonte: www.inps.it)PENSIONE DI INVALIDITA’
• Il Fondo prevede una specifica pensione di invalidità.
Si considera invalido, secondo la legge speciale, l'iscritto che sia divenuto
permanentemente incapace di esercitare il proprio ministero a causa di malattia
o di difetto fisico o mentale. Per conseguire la pensione di invalidità a carico del
Fondo clero l’iscritto, dichiarato invalido, deve poter vantare 5 anni di anzianità
assicurativa e contributiva nel Fondo. E' riconosciuto il diritto alla pensione di
invalidità anche a coloro che si trovino nella condizione di iscritti ridotti allo stato
laicale o esonerati dalle funzioni di ministri di culto. Tali soggetti devono far valere
5 anni di anzianità contributiva nel fondo ed essere riconosciuti invalidi secondo
le norme in vigore nell'Assicurazione generale obbligatoria.
Quando spetta.
• La pensione, in presenza dei requisiti di legge, decorre dal primo giorno del mese
successivo alla domanda.
24/11/2014 Il Fondo "Clero" INPS 28
Il FONDO “CLERO” OGGI
(Fonte: www.inps.it)PENSIONE AI SUPERSTITI
La pensione ai superstiti - indiretta o di reversibilità – introdotta a decorrere dal
1° gennaio 1973, spetta, a domanda, ai familiari aventi diritto di pensionato o di
assicurato che al momento del decesso possa far valere almeno cinque anni di
contribuzione nel Fondo.
Fatti salvi i requisiti assicurativi e contributivi previsti dal Fondo, si applicano le
norme dell’assicurazione generale obbligatoria relative alle categorie dei
beneficiari e alle aliquote percentuali.
Quando spetta.
• La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso
del dante causa.
Quanto spetta.
• La pensione è corrisposta agli aventi diritto secondo le aliquote percentuali
previste dalle norme del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’AGO. E’
comunque, stabilito un importo minimo.24/11/2014 Il Fondo "Clero" INPS 29
Il FONDO “CLERO” OGGI
(Fonte: www.inps.it)
TOTALIZZAZIONE
• La legge 42/2006 ha riconosciuto anche agli iscritti al Fondo Clero la
facoltà di ricorrere alla totalizzazione al fine di conseguire un’unica
pensione.
Si rinvia alle disposizioni normative relative alla totalizzazione.
L’operatività delle disposizioni sulla totalizzazione nei confronti degli iscritti
al fondo deve essere intesa compatibilmente con la specifica normativa
del fondo stesso.
24/11/2014 Il Fondo "Clero" INPS 30
Il FONDO “CLERO” OGGI
(Fonte: www.inps.it)
LA DOMANDA
• La liquidazione avviene a domanda dell’interessato. La domanda va
inoltrata al Polo Nazionale presso la Direzione Provinciale di Terni
esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
• Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal
cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;
• telefono – contattando il contact center integrato, al numero verde
803164 - gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a
pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
• patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi
telematici offerti dagli stessi.
24/11/2014 Il Fondo "Clero" INPS 31
Il FONDO “CLERO” OGGI
(Fonte: www.inps.it)RIFERIMENTI NORMATIVI
• Legge 22 dicembre 1973 n 903 (istitutiva di un Fondo unico derivante
dall’unione dei preesistenti Fondo Clero e Fondo dei ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica);
• Art 42 della legge 488 del 23.12.1999 (finanziaria 2000: nuovi requisiti di
età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia).
Grazie per l’attenzione
24/11/2014 Il Fondo "Clero" INPS 32