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26/04/2016 1 1 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 La giustizia costituzionale 15 1. Le origini e i modelli della giustizia costituzionale 2. La Corte costituzionale: composizione e funzioni 3. Il giudizio di legittimità costituzionale: l’oggetto e il parametro 4. I vizi sindacabili di legittimità costituzionale 5. L’accesso al giudizio di legittimità costituzionale 6. I giudizi sulle leggi: il giudizio in via incidentale 7. I giudizi sulle leggi: il giudizio in via d’azione 8. I giudizi sulle leggi: tipologia delle sentenze 1 2 2 9. I giudizi sulle leggi: gli effetti della dichiarazione di illegittimità 10. I conflitti di attribuzione: tipologia 11. I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato 12. I conflitti di attribuzione tra Stato e regioni e tra regioni 13. Il giudizio sulle accuse (rinvio) 14. Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo (rinvio) A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 La giustizia costituzionale 15

15 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, · • Giudica sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico,

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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

La giustizia costituzionale 15

1. Le origini e i modelli della giustizia costituzionale

2. La Corte costituzionale: composizione e funzioni

3. Il giudizio di legittimità costituzionale: l’oggetto e il

parametro

4. I vizi sindacabili di legittimità costituzionale

5. L’accesso al giudizio di legittimità costituzionale

6. I giudizi sulle leggi: il giudizio in via incidentale

7. I giudizi sulle leggi: il giudizio in via d’azione

8. I giudizi sulle leggi: tipologia delle sentenze

1

2 2

9. I giudizi sulle leggi: gli effetti della dichiarazione di

illegittimità

10. I conflitti di attribuzione: tipologia

11. I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato

12. I conflitti di attribuzione tra Stato e regioni e tra

regioni

13. Il giudizio sulle accuse (rinvio)

14. Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo

(rinvio)

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

La giustizia costituzionale 15

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LE FORME DI GARANZIA DELLA COSTITUZIONE

• Il procedimento di revisione costituzionale

ha la funzione di garantire la rigidità della costituzione

• La giustizia costituzionale

ha la funzione di garantire la supremazia della costituzione

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

La giustizia costituzionale 15

4 4

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE: DEFINIZIONE E AMBITI

La giustizia costituzionale assicura il rispetto delle norme della

costituzione, attraverso la risoluzione in forma giurisdizionale

delle controversie relative alla legittimità degli atti legislativi e

alle attribuzioni degli organi e soggetti costituzionali.

• Il controllo di costituzionalità degli atti legislativi sia sotto il

profilo formale sia sotto il profilo sostanziale

• Il sindacato sulle controversie tra i diversi organi e soggetti

costituzionali in relazione alle competenze loro attribuite dalla

costituzione

• La tutela dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

La giustizia costituzionale 15

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ORIGINI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

• La dottrina del giudice Edward Cook (Bonham’s Case,

1610) e il principio della sovranità del parlamento in

Inghilterra

• Il judicial review of legislation negli Stati Uniti affermato

dagli autori del Federalist (1787-88) e dal giudice John

Marshall (Marbury vs. Madison, 1803)

• Il «custode della costituzione» secondo Carl Schmitt (il

capo dello stato: Costituzione tedesca di Weimar del 1919) e

secondo Hans Kelsen (la corte costituzionale: Costituzione

dell’Austria del 1920-1929)

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

La giustizia costituzionale 15

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LA TEORIA DELLA SUPERIORITÀ DELLA COSTITUZIONE

Marbury vs. Madison

(Corte Suprema degli Stati Uniti, 1803)

«[...] The Constitution is either a superior, paramount law, unchangeable by

ordinary means, or it is on a level with ordinary legislative acts, and, like

other acts, is alterable when the legislature shall please to alter it.

If the former part of the alternative be true, then a legislative act contrary to

the Constitution is not law; if the latter part be true, then written Constitutions

are absurd attempts on the part of the people to limit a power in its own

nature illimitable.

Certainly all those who have framed written Constitutions contemplate them

as forming the fundamental and paramount law of the nation, and

consequently the theory of every such government must be that an act of

the Legislature repugnant to the Constitution is void [...]».

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

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MODELLI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

• Il sistema diffuso (modello americano)

– controllo di costituzionalità affidato a tutti gli organi giudiziari

che disapplicano la legge incostituzionale, con efficacia limitata

al caso in esame

– principio dello stare decisis ossia del precedente vincolante

• Il sistema accentrato (modello kelseniano)

– controllo di costituzionalità affidato a un apposito tribunale

costituzionale che decide in via definitiva e con efficacia erga

omnes, espungendo dall’ordinamento la legge incostituzionale

• Controllo preventivo (es. Francia) o successivo (es.

Germania): attivato prima o dopo l’entrata in vigore della legge

• Controllo in via diretta o in via indiretta: ammesso senza filtri

o solo in certi ambiti e a certe condizioni

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

La giustizia costituzionale 15

8 8

IL MODELLO DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE IN ITALIA

• È istituita una corte costituzionale (controllo accentrato)

• Tutti i giudici possono attivarne lo scrutinio di costituzionalità

(in questo senso ad accesso diffuso): la possibilità di adire la

Corte è legata all’esistenza di una concreta controversia

pendente davanti a un giudice

• Combina controllo sia in via diretta (in via d’azione) sia in via

indiretta (in via incidentale): l’accesso diretto è limitato a

soggetti istituzionali qualificati (Stato e regioni), escludendo altri

soggetti come le minoranze parlamentari o il ricorso da parte di

ciascun cittadino per la tutela dei diritti fondamentali

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

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LA CORTE COSTITUZIONALE: FONTI

• Costituzione (artt. 127, 134-137)

• Leggi costituzionali ex art. 137.1 Cost.

– «le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi

di legittimità costituzionale e le garanzie d’indipendenza dei

giudici della Corte» (v. l. cost. 1/1948, l. cost. 1/1953, l. cost.

2/1967)

• Leggi ordinarie ex art. 137.2 Cost.

– «le altre norme necessarie per la costituzione e il

funzionamento della Corte» (v. l. 87/1953, l. 20/1962)

• Regolamenti della Corte costituzionale ex art. 14 l. 87/1953

– disciplina dell’«esercizio delle sue funzioni», «norme

integrative» di procedura (v. regolamento generale del 1966,

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte del 2008)

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

La giustizia costituzionale 15

10 10

LA CORTE COSTITUZIONALE: COMPOSIZIONE

Art. 135.1 Cost.

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati

per un terzo... per un terzo... e per un terzo...».

• 5 giudici nominati dal presidente della Repubblica – con atto sostanzialmente presidenziale

• 5 giudici eletti dal Parlamento in seduta comune – a maggioranza di due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni,

tre quinti dei componenti nelle votazioni successive

• 5 giudici eletti dalle supreme magistrature ordinaria e

amministrative – tre eletti dai magistrati della Corte di cassazione, uno dai magistrati

del Consiglio di stato, uno dai magistrati della Corte dei conti

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11 11

LA CARICA DI GIUDICE COSTITUZIONALE

• Requisiti: scelta dei giudici costituzionali fra i magistrati anche a

riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, i

professori ordinari di università in discipline giuridiche, gli avvocati

con anzianità professionale di almeno venti anni (art. 135.2)

• Durata in carica: mandato di 9 anni, cessazione senza prorogatio

e divieto di essere nuovamente nominati (art. 135.3-4)

• Presidenza della Corte: presidente eletto fra i suoi componenti

per tre anni e rieleggibile (art. 135.5)

• Status: incompatibilità con la carica di parlamentare, di

consigliere regionale, con la professione forense e con ogni altra

carica o ufficio indicati dalla legge (art. 135.6); garanzie di

indipendenza, immunità e prerogative in sostanza equiparate a

quelle dei parlamentari

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

La giustizia costituzionale 15

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I GIUDICI COSTITUZIONALI (2014)

Eletti dal Parlamento in seduta comune*

• Paolo Maria Napolitano (2006), Giuseppe Frigo (2008),

Sergio Mattarella (2011) Nominati dal presidente della Repubblica

• Paolo Grossi (2009), Marta Cartabia (2011), Giuliano Amato

(2013), Daria De Pretis (2014), Nicolò Zanon (2014) Eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrazione

• Corte di cassazione: Alessandro Criscuolo (2008), Giorgio

Lattanzi (2010), Mario Rosario Morelli (2011)

• Consiglio di stato: Giancarlo Coraggio (2012)

• Corte dei conti: Aldo Carosi (2011)

* Da eleggere due nuovi giudici in sostituzione di quelli scaduti nel giugno 2014.

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

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13 13

LA CORTE COSTITUZIONALE: FUNZIONI

Art. 134 Cost.

• Giudica sulle questioni di legittimità costituzionale delle leggi

e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle leggi delle

regioni

• Giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e sui

conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni e tra regioni

• Giudica sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta

comune contro il presidente della Repubblica in caso di alto

tradimento e attentato alla Costituzione

Art. 2 l. cost. 1/1953

• Giudica sull’ammissibilità delle richieste di referendum

abrogativo

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

La giustizia costituzionale 15

14 14

LA CORTE COSTITUZIONALE: METODO DI LAVORO

• Principio di collegialità: decisioni deliberate dai giudici

presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio e prese a

maggioranza assoluta, fermo il quorum strutturale di undici

giudici (il voto del presidente prevale in caso di parità)

• Adunanze in udienza pubblica e camera di consiglio a porte

chiuse per la deliberazione

• Nomina nella fase iniziale dell’esame di un giudice relatore

per l’istruzione e la relazione della causa e, dopo la votazione,

nomina di un giudice redattore per la stesura del testo della

proonuncia (di regola giudice relatore e giudice redattore

coincidono)

• Non previsione nel nostro ordinamento dell’istituto della

opinione dissenziente

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

La giustizia costituzionale 15

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L’OGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ

COSTITUZIONALE

Atti sindacabili

• Atti normativi primari

– leggi e atti aventi forza di legge dello Stato

– leggi delle regioni e delle province autonome

Atti non sindacabili

• Atti normativi secondari (regolamenti)

• Fonti fatto (consuetudini)

• Atti normativi di altri ordinamenti (es.: i regolamenti

dell’Unione europea)

• Regolamenti parlamentari (sent. Corte cost. n. 154/1985)

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

La giustizia costituzionale 15

16 16

GLI ATTI OGGETTO DI CONTROLLO

• Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale

– con riferimento ai «principi supremi dell’ordinamento

costituzionale» (sent. Corte cost. n. 1146/1988)

• Le leggi ordinarie statali e le leggi regionali

• Gli atti aventi forza di legge del governo: decreti legge e

decreti legislativi

– sindacabilità dei decreti legge per mancanza dei requisiti

straordinari di necessità e urgenza (anche dopo la conversione

in legge: sentt. Corte cost. n. 171/2007 e n. 126/2008)

– sindacabilità dei decreti legislativi per violazione dei principi e

criteri direttivi della legge di delegazione (norma interposta)

• Gli statuti regionali ordinari

– limite dell’«armonia con la Costituzione» (art. 123 Cost.)

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IL PARAMETRO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ

COSTITUZIONALE

• Le norme costituzionali

• Le norme interposte , cioè le norme diverse da quelle

costituzionali cui la Costituzione fa rinvio obbligando il

legislatore a rispettarle

– leggi di delegazione ex art. 76 Cost.

– leggi statali che stabiliscono i principi fondamentali nelle

materia di competenza regionale concorrente ex art. 117.3

Cost.

– norme del diritto internazionale generalmente riconosciute

ex art. 10.1 Cost.

– norme di trattati internazionali (a partire dalla Cedu) ex art.

117.1 Cost.

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La giustizia costituzionale 15

18 18

I VIZI SINDACABILI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

• Vizi formali: attengono all’atto in quanto tale

• Vizi sostanziali: attengono al contenuto dell’atto

– vizio sostanziale tout court

– vizio sostanziale per incompetenza

• Vizio di irragionevolezza della legge

– violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza

– violazione del principio di ragionevolezza intrinseca

Legge 87/1953 (art. 28)

«Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge

o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di

natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale

del Parlamento».

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19 19

L’ACCESSO AL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ

COSTITUZIONALE

Accesso in via d’azione (art. 127 Cost.)

STATO

contro leggi regionali

REGIONI

contro leggi e atti aventi

forza di legge dello Stato

o leggi di altre regioni

CORTE COSTITUZIONALE

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La giustizia costituzionale 15

20 20

L’ACCESSO AL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ

COSTITUZIONALE

Accesso in via incidentale (art. 1 l. cost. 1/1948)

Giudice a quo

contro leggi e atti aventi

forza di legge dello Stato

o leggi regionali

CORTE COSTITUZIONALE

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La giustizia costituzionale 15

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21 21

IL CASO DELLA SENT. 1/2014: UN RICORSO

SOSTANZIALMENTE DIRETTO ALLA CORTE?

«[…] le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono

ammissibili, anche in linea con l’esigenza che non siano sottratte al

sindacato di costituzionalità le leggi, quali quelle concernenti le

elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della

composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento

di un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non possono

essere immuni da quel sindacato. Diversamente, si finirebbe con il

creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio

in un ambito strettamente connesso con l’assetto democratico, in

quanto incide sul diritto fondamentale di voto; per ciò stesso, si

determinerebbe un vulnus intollerabile per l’ordinamento

costituzionale complessivamente considerato».

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22 22

LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

SOLLEVATA «NEL CORSO DI UN GIUDIZIO»

Legge cost. 1/1948 (art. 1), legge 87/1953 (artt. 23-26)

• Giudizio principale (o giudizio a quo) dinanzi a un’autorità giurisdizionale

• Giudizio incidentale dinanzi alla Corte costituzionale

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

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23 23

IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE: CHI È IL GIUDICE A QUO

• Giudici ordinari e amministrativi

• Altri organi, talora estranei all’ordinamento giudiziario, comunque

dotati di funzioni giudicanti – sezione disciplinare del Csm

– sezioni della Corte dei conti nel giudizio di parificazione del rendiconto

generale dello Stato e nell’esercizio delle funzioni di controllo

– commissioni tributarie

– commissione per la liquidazione degli usi civici

– collegi arbitrali

• La Corte costituzionale quale giudice a quo

• Requisito soggettivo: esistenza di un giudice, incardinato

nell’organizzazione della magistratura ordinaria o amministrativa

• Requisito oggettivo: esistenza di un giudizio in senso tecnico, ovvero

di attività qualificabile come esercizio di una funzione giurisdizionale

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

La giustizia costituzionale 15

24 24

IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE: CHI SOLLEVA LA

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

• Questione sollevata su istanza di una delle parti nel corso di un giudizio (parti privati o pubblico ministero) • Questione sollevata d’ufficio dall’autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio (giudice)

Le parti e il giudice devono indicare: • l’oggetto, cioè le disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o della legge regionale che si ritengono viziate da illegittimità costituzionale • il parametro, cioè le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

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25 25

IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE: QUALI SONO LE CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA CORTE

Il giudice a quo deve accertare:

• la rilevanza della questione di legittimità costituzionale: è rilevante qualora il giudizio in corso non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa – è necessaria l’applicazione della disposizione di legge oggetto

della questione di costituzionalità per definire il giudizio?

• la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale: deve essere non manifestamente infondata, ossia ragionevolmente seria e non pretestuosa – sussiste un dubbio sulla costituzionalità della disposizione di

legge che si tratta di applicare?

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

La giustizia costituzionale 15

26 26

L’INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONE

Sent. Corte cost. 356/1996

«In linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne

interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni

costituzionali».

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

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27 27

IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE: L’ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO

La questione di legittimità costituzionale

è rilevante e non manifestamente

infondata

Il giudice a quo emette un’ordinanza con la quale

dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso

La questione di legittimità costituzionale

è irrilevante e manifestamente

infondata

Il giudice a quo respinge con ordinanza motivata l’eccezione di illegittimità, che può essere

riproposta all’inizio di ogni grado ulteriore del processo

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

La giustizia costituzionale 15

28 28

IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE: DAL GIUDICE A QUO

ALLA CORTE COSTITUZIONALE [I]

• Ordinanza di rimessione del giudice a quo e sospensione del

giudizio in corso

• Notificazione dell’ordinanza alle parti e al pubblico ministero

(se presente), al presidente del Consiglio dei ministri o al

presidente della giunta regionale, ai presidenti delle Camere o

al presidente del consiglio regionale

• Pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica (serie Corte costituzionale, «atti di promovimento

del giudizio della Corte costituzionale») e nel Bollettino Ufficiale

delle regioni interessate

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

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29 29

IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE: DAL GIUDICE A QUO

ALLA CORTE COSTITUZIONALE [II]

• Costituzione innanzi alla Corte costituzionale delle parti del

giudizio a quo, o anche di altri soggetti estranei al giudizio

principale ma portatori di un interesse qualificato (se la Corte li

ammette), e intervento in giudizio del presidente del Consiglio o

del presidente della giunta regionale (entro 20 giorni dalla

notificazione)

• Nomina da parte del presidente della Corte costituzionale di

un giudice relatore (trascorso il termine precedente) e

convocazione della Corte per la discussione (entro i successivi

20 giorni)

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

La giustizia costituzionale 15

30 30

LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PROMOSSA IN VIA D’AZIONE

Art. 127 Cost. (modificato dalla l. cost. 3/2001), artt. 32-35 legge

87/1953 (modificati dalla l. 131/2003)

• Ricorso dello Stato (governo) contro leggi regionali – quando il governo «ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione» • Ricorso della regione contro leggi e atti aventi forza di legge dello Stato o contro leggi di altre regioni – quando la regione «ritenga che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di un’altra regione leda la sua sfera

di competenza»

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

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31 31

IL RICORSO IN VIA D’AZIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE [I]

• Termine: il ricorso per legittimità costituzionale può essere

promosso entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge regionale o della legge o atto avente forza di legge dello Stato (ricorso successivo)

• Titolarità: il ricorso è promosso dal presidente del Consiglio,

previa deliberazione del Consiglio dei ministri, o dal presidente

della giunta, previa deliberazione della giunta regionale

• Esecuzione dell’atto impugnato: la Corte può sospenderne

l’efficacia quando ritenga che «possa comportare il rischio di

un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o

all’ordinamento della Repubblica, ovvero il rischio di un

pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini»

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La giustizia costituzionale 15

32 32

IL RICORSO IN VIA D’AZIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE [I]

• Parametro del giudizio: lo Stato può impugnare leggi

regionali deducendo la violazione di qualsiasi parametro

costituzionale; la regione può impugnare leggi statali o di

un’altra regione deducendo solo la violazione di parametri

(norme costituzionali o norme interposte) incidenti sul riparto

delle competenze

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33 33

GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE E GIUDIZIO IN VIA D’AZIONE

• Il giudizio in via incidentale ha carattere concreto – riguarda questioni relative all’applicazione di atti legislativi nella controversia davanti al giudice a quo • Il giudizio in via d’azione ha carattere astratto – riguarda disposizioni valutate sotto il profilo del loro contenuto prescrittivo a prescindere dalla loro applicazione • Il giudizio in via incidentale ha carattere indisponibile – se ricorrono i presupposti, il giudice deve adire la Corte e, rimessa la questione, il giudizio della Corte prosegue indipendentemente dal comportamento dei soggetti coinvolti • Il giudizio in via d’azione ha carattere disponibile – essendo un giudizio di parti, i soggetti coinvolti possono ricorrere alla Corte e, promosso il ricorso, possono rinunziarvi

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La giustizia costituzionale 15

34 34

I GIUDIZI SULLE LEGGI: LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 18 l. 87/1953

• Sentenza: quando la Corte «giudica in via definitiva» – indicazione dei motivi di fatto – indicazione dei motivi di diritto – dispositivo • Ordinanza: «tutti gli altri provvedimenti» di competenza della Corte

– motivazione succinta

• Decisioni processuali: pronunce di inammissibilità

• Decisioni di merito: pronunce di fondatezza o non fondatezza

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35 35

ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale

«dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale... [oggetto]»

oppure

«dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale... [oggetto]»

oppure

«ordina la restituzione degli atti...»

oppure

«dichiara estinto il processo…».

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La giustizia costituzionale 15

36 36

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza... [numero e anno]

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

La Corte costituzionale composta dai signori...

ha pronunciato la seguente sentenza.

Nel giudizio di legittimità costituzionale... [oggetto]

Ritenuto in fatto (...)

Ritenuto in diritto (...)

Per questi motivi

La Corte costituzionale dichiara...

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il... [data]

... Presidente ... Redattore ... Cancelliere

Depositata in cancelleria il... [data]

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37 37

LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE: IN BASE

ALL’ESITO DEL GIUDIZIO

Sentenze di accoglimento

«La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale...

[oggetto]» (es. sent. 24/2009)

Sentenze di rigetto

«La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale... [oggetto]» (es. sent. 20/2009) • Corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte «dichiara, nei

limiti dell’impugnazione, quali sono le disposizioni legislative

illegittime»

• Illegittimità consequenziale: la Corte «dichiara, altresì, quali sono le

altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come

conseguenza dalla decisione adottata» (es. sent. 273/2009)

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La giustizia costituzionale 15

38 38

LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE: IN BASE

AL PERCORSO SEGUITO

Sentenze interpretative di accoglimento

«La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale...

[oggetto], nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione» (es.

sent. 305/2008)

Sentenze interpretative di rigetto

«La Corte costituzionale dichiara non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale...

[oggetto]» (es. sent. 276/2009)

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39 39

LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE: IN BASE

ALLA TECNICA DI INCISIONE

Sentenze di accoglimento parziale (o ablative)

«La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale...

[oggetto], nella parte in cui...»

Sentenze sostitutive

«La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale...

[oggetto], nella parte in cui prevede... anziché...»

Sentenze additive (o aggiuntive) e additive di principio

«La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale...

[oggetto], nella parte in cui non prevede...»

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La giustizia costituzionale 15

40 40

SENTENZE DI ACCOGLIMENTO «MANIPOLATIVE»

• Sentenze di accoglimento parziale o ablative: illegittimità della

disposizione nella parte in cui il testo di tale disposizione ha un

determinato significato o la norma desunta ha una determinata

applicazione

• Sentenze sostitutive: illegittimità della disposizione nella parte in

cui prevede una determinata norma anziché un’altra, che viene

individuata dalla Corte e introdotta per sostituzione

• Sentenze additive o aggiuntive: illegittimità della disposizione

nella parte in cui non prevede una norma costituzionalmente

necessaria, che viene integrata al testo dalla Corte per aggiunta

• Sentenze additive di principio: illegittimità della disposizione

nella parte in cui non prevede qualcosa, senza che la Corte

aggiunga una norma specifica, ma individuando un principio

generale la cui attuazione è lasciata al legislatore

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41 41

LE SENTENZE DI ACCOGLIMENTO PARZIALE: ESEMPI DI

DISPOSITIVI

• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui prevede...» (sentt.

27 e 275/2009)

• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui stabilisce…»

(sent. 123/2009)

• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui vieta...» (sent.

27/2009)

• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui dispone...» (sent.

55/2009)

• Illegittimità costituzionale «limitatamente alle parole...» (sentt.

62 e 151/2009)

• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui si applica...» (sent.

236/2009)

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42 42

LE SENTENZE SOSTITUTIVE: ESEMPI DI DISPOSITIVI

• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui stabilisce [un

contenuto] anziché [un altro]» (sent. 60/2006)

• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui fa decorrere [il

termine] dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.... anziché

[dalla comunicazione...]» (sent. 154/2006)

• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui esclude [un

contenuto] anziché prevedere…» (sent. 256/2006)

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43 43

LE SENTENZE ADDITIVE: ESEMPI DI DISPOSITIVI

• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui non prevede» un

determinato contenuto (sentt. 28, 75, 151, 173, 207, 273,

333/2009)

• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui non consente»

l’esercizio di un potere o di una facoltà (sentt. 294 e 317/2009)

• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui esclude» una

persona o una categoria dal godimento di un certo beneficio o

diritto (sentt. 11, 86, 87, 183, 274/2009)

• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui non include»

taluni soggetti tra quelli aventi diritto a una data prestazione

(sent. 19/2009)

• Illegittimità costituzionale «nella parte in cui non limita» una

determinata previsione a un caso specifico (sent. 177/2009)

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

La giustizia costituzionale 15

44 44

LE SENTENZE ADDITIVE DI PRINCIPIO: UN ESEMPIO

Sent. 61/1999

«... dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei

periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti),

nella parte in cui non prevedono, in favore dell’assicurato che

non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in

alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in

alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi

assicurativi pregressi nei limiti e secondo i princìpi indicati in

motivazione».

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45 45

LE «SENTENZE MONITO»: ESEMPI [I]

Sent. 61/2006 «… non può non rimarcarsi che l’attuale sistema di attribuzione del cognome è

retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le

proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà

maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore

costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna... Tuttavia, l’intervento che si

invoca con la ordinanza di rimessione richiede una operazione manipolativa

esorbitante dai poteri della Corte... Del resto, la stessa eterogeneità delle

soluzioni offerte dai diversi disegni di legge presentati in materia... testimonia

la pluralità delle opzioni prospettabili, la scelta tra le quali non può che essere

rimessa al legislatore.

Per tali ragioni, e tenuto conto del vuoto di regole che determinerebbe una

caducazione della disciplina denunciata, non è ipotizzabile, come adombrato

nella ordinanza di rimessione, nemmeno una pronuncia che, accogliendo la

questione di costituzionalità, demandi ad un futuro intervento del legislatore la

successiva regolamentazione organica della materia».

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

La giustizia costituzionale 15

46 46

LE «SENTENZE MONITO»: ESEMPI [II]

Sent. 279/2013

«… Da vari punti di vista, dunque, risulta la pluralità di possibili configurazioni

dello strumento normativo occorrente per impedire che si protragga un

trattamento detentivo contrario al senso di umanità, in violazione degli artt. 27,

terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione quest’ultimo all’art. 3

della CEDU, e a fronte di tale pluralità, il “rispetto della priorità di valutazione

da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine

costituzionalmente necessario” (sent. n. 23 del 2013) comporta una

dichiarazione di inammissibilità delle questioni.

Nel dichiarare l’inammissibilità “questa Corte deve tuttavia affermare come

non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al

grave problema individuato nella presente pronuncia” (sent. n. 23 del 2013)».

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

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47 47

LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

«Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma

di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere

efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»

(art. 136.1 Cost.)

«Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere

applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della

decisione» (art. 30.3 l. 87/1953)

• Effetti nei confronti di rapporti pendenti, non di rapporti esauriti

(sentenza passata in giudicato, prescrizione, decadenza)

• Deroga al principio di intangibilità del giudicato in caso di sentenza

irrevocabile di condanna («ne cessano l’esecuzione e gli effetti

penali»)

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

La giustizia costituzionale 15

48 48

GLI EFFETTI DELLE DECISIONI DELLA CORTE: IL CASO

DELLA SENT. 1/2014

«… la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo

modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e

per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova

consultazione elettorale… Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti

in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme

annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal

Parlamento eletto…Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle

norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in

definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di

composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti. Del pari,

non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano

nuove consultazioni elettorali. Rileva nella specie il principio fondamentale della

continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto

attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli

organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento...».

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

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49 49

I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

• Tipologia: conflitti fra poteri dello Stato (conflitti interorganici) e

conflitti fra Stato e regioni o fra regioni (conflitti intersoggettivi)

• Oggetto: la delimitazione della sfera di attribuzioni

costituzionalmente spettanti agli organi e soggetti costituzionali

– lesione per vindicatio potestatis (a chi spetta la titolarità della

competenza?) o per cattivo uso del potere (come deve essere

esercitata la competenza?), conseguente a qualsiasi fatto o atto

posto in essere da un altro organo o soggetto

• Concretezza e attualità del conflitto: l’interesse a ricorrere

della parte lesa

• Il conflitto come giudizio di parti: si instaura per iniziativa di

parte e si mantiene fino a decisione, salvo rinuncia al ricorso

accettata dall’altra parte

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

La giustizia costituzionale 15

50 50

I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO

Art. 37 l. 87/1953

«Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte

costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la

delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari

poteri da norme costituzionali» (profilo soggettivo e profilo

oggettivo).

• Conflitti tra poteri (tra organi costituzionali superiorem non

recognoscentes): risolti dalla Corte costituzionale

• Conflitti di giurisdizione (tra giudici ordinari e giudici speciali): risolti

dalla Corte di cassazione

• Conflitti di competenza (tra organi all’interno dello stesso potere):

risolti da organi appartenenti al medesimo potere

A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014

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51 51

QUALI SONO I POTERI DELLO STATO [I]

Potere legislativo

• ciascuna delle due Camere

• commissioni permanenti in sede deliberante

• commissioni parlamentari d’inchiesta

• commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la

vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Potere esecutivo

• presidente del Consiglio

• ministri nei cui confronti sia fatta valere una mozione di

sfiducia individuale

• ministro della giustizia

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52 52

QUALI SONO I POTERI DELLO STATO [II]

Potere giurisdizionale

• ciascun giudice (giudici ordinari e giudici speciali: es.

Corte dei conti)

• pubblici ministeri

• collegio per i reati ministeriali («tribunale dei ministri»)

Poteri-organo

• presidente della Repubblica

• Corte costituzionale

• Consiglio superiore della magistratura

• comitati promotori dei referendum

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53 53

Ricorso dell’organo interessato

IL GIUDIZIO DELLA CORTE SUI CONFLITTI DI

ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO

• Ricorso per conflitto di attribuzione dell’organo interessato (senza

termine di decadenza)

• Giudizio preliminare sull’ammissibilità del conflitto

– ordinanza della Corte che dichiara ammissibile il ricorso (se sussiste

«materia di un conflitto») ovvero lo dichiara inammissibile

• Giudizio nel merito

– sentenza della Corte che dichiara il potere al quale spettano le

attribuzioni in contestazione e, ove sia emanato un atto viziato da

incompetenza, lo annulla

Giudizio di

ammissibilità del

conflitto

Giudizio per

conflitto di

attribuzione

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La giustizia costituzionale 15

54 54

I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI E

FRA REGIONI

Art. 39 l. 87/1953

«Se la regione invade con un suo atto la sfera di competenza

assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad un’altra regione,

lo Stato o la regione rispettivamente interessata possono proporre

ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza.

Del pari può proporre ricorso la regione la cui sfera di competenza

costituzionale sia invasa da un atto dello Stato».

• Conflitti tra parti determinate (a differenza dei conflitti fra poteri: parti

non predeterminate)

• Conflitto sulla base di qualsiasi atto al di fuori degli atti legislativi (a

differenza dei conflitti tra poteri: conflitti ammessi anche per atti

legislativi)

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55 55

Ricorso dello Stato o della

regione

IL GIUDIZIO DELLA CORTE SUI CONFLITTI DI

ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI E FRA REGIONI

• Ricorso dello Stato (presidente del Consiglio o ministro da lui

delegato) o della regione (presidente della giunta regionale)

– termine: entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, pubblicazione

o conoscenza dell’atto invasivo

• Ordinanza della Corte sulla richiesta di sospensiva dell’atto che ha

dato luogo al conflitto

• Sentenza della Corte sul merito del conflitto, eventualmente

annullando l’atto invasivo

Eventuale

sospensiva dell’atto

impugnato

Giudizio per

conflitto

di attribuzione

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56 56

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE: ESEMPI

Conflitto interorganico: sent. 330/2008

«nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a

seguito della deliberazione del Senato della Repubblica... promosso

con ricorso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Milano...

La Corte costituzionale dichiara che non spettava al Senato della

Repubblica... [e] annulla, per l’effetto, la deliberazione...».

Conflitto intersoggetivo: sent. 311/2008

«nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del

regolamento della Regione Marche... promosso con ricorso del

presidente del Consiglio dei ministri...

La Corte costituzionale dichiara che non spettava alla Regione

Marche... [e] annulla, per l’effetto, il regolamento...».

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57 57

LE ALTRE FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

• Il giudizio sulle accuse al presidente della Repubblica mosse

dal Parlamento in seduta comune sulla base dell’art. 90 Cost. – la Corte in composizione integrata: «giudici ordinari» più 16 «giudici

aggregati» tratti a sorte da un elenco compilato ogni nove anni dal

Parlamento in seduta comune (art. 135.7 Cost.)

– in caso di condanna: sanzioni penali fino alla misura massima prevista

dalla legge al momento del fatto e sanzioni costituzionali, amministrative

e civili adeguate al caso

• Il giudizio di ammissibilità delle richieste di referendum

abrogativo presentate a norma dell’art. 75 Cost. – la Corte «dichiara ammissibile» ovvero «dichiara inammissibile la

richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della legge... richiesta

dichiarata legittima con ordinanza del... dall’Ufficio centrale per il

referendum costituito presso la Corte di cassazione»

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58 58

GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM E GIUDIZIO

DI LEGITTIMITÀ DELLE LEGGI

Sent. Corte cost. 15/2013

«Questa Corte ha escluso… che in sede di controllo di ammissibilità

dei referendum possano venire in rilievo profili di incostituzionalità sia

della legge oggetto di referendum sia della normativa di risulta… In

particolare, un giudizio di ragionevolezza sulla normativa di risulta non

potrebbe essere anticipato in tale sede per varie ragioni… Un giudizio

anticipato sulla situazione normativa risultante dall’avvenuta, in ipotesi,

abrogazione referendaria, verterebbe su norme future e incerte, in

palese violazione delle regole del processo costituzionale italiano, che

vietano al giudice delle leggi di procedere allo scrutinio di

costituzionalità senza che la questione sia sorta in occasione di una

concreta vicenda applicativa della norma censurata».

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59 59

LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE NEL 2013

Tipo giudizio

• Legittimità costituzionale in via incidentale

• Legittimità costituzionale in via d’azione

• Conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato

(ammissibilità)

• Conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato

(merito)

• Conflitti di attribuzione fra Stato e regioni

• Ammissibilità di referendum abrogativi

• Correzione di errori materiali

N. ordinanze/sentenze

145

149

14

8

9

1

%

44,5

45,7

4,3

2,4

2.8

0,3

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