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CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI
TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 CHIAVARESE
E LA “R.P. CASTAGNETO TASSO”
• Azienda Sanitaria Locale n. 4, con sede in Chiava ri
(GE), Via Ghio, n. 9, P.I. 01038700991, nella perso na della
Dott.ssa Geronima Caffarena, Responsabile S.C. Affa ri Generali
e Legali, nata a Recco il 31.07.1957, all’uopo dele gata alla
firma dal Legale Rappresentante con deliberazione n . 98 del
04/11/2015, domiciliata per la carica presso la sed e
dell’Ente, d’ora innanzi indicata anche come “ASL 4 ”,
E
• Residenza Protetta Castagneto Tasso, con sede in Rapallo
(GE), Modulo Tasso, via Costaguta 7, CF 83003750102 , gestita
dal Comune di Rapallo, nella persona della dott.ssa Anna Maria
Drovandi, Dirigente della Ripartizione 5 SS.SS. del l’Ente, di
seguito più brevemente denominata “Struttura”,
PREMESSO
• che, ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs.
502/92 e successive modificazioni e integrazioni, l 'ASL
intende avvalersi delle prestazioni di assistenza s anitaria e
sociosanitaria erogate dalla Struttura al fine di a ssicurare
adeguati livelli assistenziali ai propri utenti;
• che la struttura risulta autorizzata come residen za
protetta per l’erogazione di prestazioni socio-assi stenziali
di ricovero e cura con autorizzazione n. 4/C rilasc iata con
Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale. Aut. Agenzia
delle Entrate Ufficio di
Chiavari n. 21187 del
9/6/2008 per € 56,00
R.P.
14987/10293
2
provvedimento del Dirigente della Rip. VIII Polizia
amministrativa del 29/11/2007 ed accreditata con DG R n. 1161
del 25/09/2013, ai sensi dell’art. 8 quater del D.L gs. 502/92
e smi e della normativa regionale vigente per l’ese rcizio
dell’attività di Residenza Sanitaria Assistenziale di
mantenimento e di Residenza Protetta;
• che la Struttura è tenuta a rispettare i parametr i di
cui al D.P.R. 14/1/1997, alla delibera Consiglio R egionale n°
44 del 6/7/99, al Decreto Ministeriale 21/5/2001 nu mero 308
(parametri strutturali) e alla Delibera Giunta Regi one Liguria
n° 862 del 15/7/2011, come integrata e modificata d alla DGR
n.° 1749 del 29.12.2011 ed eventuali successive mod ificazioni;
• che ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L.R. 20 /1999 e
dell’art. 8-quater, comma 2 del D.Lgs. 502/1992, il titolo di
accreditamento non costituisce vincolo per le Azien de del
Servizio Sanitario Regionale a corrispondere la rem unerazione
delle prestazioni erogate. Detta remunerazione è su bordinata
alla preventiva stipula di appositi contratti tra l ’ASL e la
Struttura, anche per un numero di posti inferiori a quelli
accreditati sulla base della pianificazione Regiona le ed
Aziendale. Nei suddetti contratti vengono individua ti gli
obiettivi di salute e definiti i programmi di integ razione di
seguito specificati, i quali trovano applicazione s econdo le
modalità definite e descritte nel presente contratt o;
• che l’assistenza residenziale è rivolta a soggett i
3
anziani non autosufficienti con riduzione della fun zione
fisica, deficit cognitivi e/o comportamentali, poli patologie e
patologie oncologiche - non richiedenti, in quanto
stabilizzati, cure di tipo ospedaliero o cure eroga te
dall’hospice - e anziani con esiti cronicizzati da
polipatologie e da deficit cognitivi, che necessiti no di
particolare assistenza socio sanitaria che renda lo ro
praticabile una migliore qualità della vita;
• che ai soggetti suddetti vengono erogate le prest azioni
terapeutiche di cura, riabilitazione con interventi di
recupero a termine e prestazioni terapeutiche di ma ntenimento
funzionale delle abilità;
• che la presa in carico di tali soggetti prevede i l
supporto al nucleo familiare, la formulazione e rea lizzazione
di progetti terapeutici e riabilitativi individuali zzati, il
mantenimento e lo sviluppo delle competenze ed abil ità
acquisite, la prevenzione ed il contenimento delle frequenti
patologie concomitanti;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
(Oggetto del contratto)
Le parti con il seguente contratto determinano il v olume
massimo delle prestazioni, la spesa annuale, le mod alità di
assistenza, le tipologie di attività che si impegna no,
ciascuno per la sua parte, ad assicurare nel rispet to dei
4
requisiti fissati, con particolare riferimento
all’accessibilità, all'appropriatezza clinica ed
organizzativa, alla continuità assistenziale.
ARTICOLO 2
(Prestazioni)
La Struttura eroga prestazioni in regime residenzia le in
favore di ultrasessantacinquenni o infrasessantacin quenni,
affetti da patologie con esiti assimilabili alla co ndizione
anziana, parzialmente o totalmente non autosufficie nti con
riduzione della funzione fisica, deficit cognitivi e/o
comportamentali, polipatologie e patologie oncologi che - non
richiedenti, in quanto stabilizzati, cure di tipo o spedaliero
o cure erogate dall’hospice – e anziani con esiti c ronicizzati
da polipatologie e da deficit cognitivi secondo le indicazioni
di cui alla DGR 862/2011 e smi, per il numero massi mo
complessivo di n. 20 posti letto.
Il volume massimo di spesa, commisurato al numero d i
prestazioni erogabili dalla Struttura e dalle tarif fe
attualmente previste dalla normativa vigente, è par i a €
293.065,20.
Il numero dei posti per il trattamento residenziale messi a
disposizione dell'ASL è fissato in n. 20 così ripar tito:
n. 7 posti di RP
n. 13 posti di RSA di mantenimento
La struttura si impegna a riservare il numero di po sti
5
convenzionati con il presente contratto ad ospiti i nseriti
dall'ASL 4 Chiavarese. Qualora l’Asl 4 Chiavarese n on saturi
il numero dei posti convenzionati con pazienti inse riti in
lista di attesa entro 5 giorni lavorativi, la Strut tura può
utilizzare temporaneamente i posti letto convenzion ati non
occupati per ospitare pazienti a trattativa privata , fermo
restando l’impegno della stessa a renderli disponib ili in
tempi compatibili in caso di necessità da parte del l’Azienda.
Per l’anno 2016 la spesa massima complessiva a cari co della
ASL 4 Chiavarese è di € 293.065,20=.
Tale limite di spesa può essere superato nei seguen ti casi:
- per particolari situazioni di urgenza ed emergenz a
valutate tali dalla ASL in accordo con il Comune in teressato
laddove sia prevista la compartecipazione alla spes a;
- per eventuali rientri di pazienti inseriti fuori
regione;
- per effetto dell’incremento di posti letto conven zionati
correlati a dismissione di strutture pubbliche nei limiti
della disponibilità economico – finanziaria e previ a
valutazione dei costi – benefici.
In ogni caso l’eventuale modifica nel numero e nell a tipologia
dei trattamenti che comporti o meno una variazione della
spesa annuale prevista dovrà essere concordata tre le parti e
previa approvazione formale da parte della ASL 4 Ch iavarese.
La Regione, attraverso la ASL 4 Chiavarese, esercit a una
6
funzione di monitoraggio e verifica.
Per gli ospiti occupanti i posti letto convenzionat i di
residenzialità permanente (RSA e RP) è espressament e previsto
dalla DGR n. 862/2011, DGR n. 1749/2011 integrata d alla DGR n.
941/2012 che, essendo sospesa l’assistenza del Medi co di
Medicina Generale, tale funzione venga assolta dal
Responsabile Sanitario della Struttura al quale è a ssegnato il
ricettario regionale limitatamente alla loro assist enza.
Nel caso di strutture con più medici operanti è fac oltà del
Responsabile sanitario sotto la propria responsabil ità,
delegare alle prescrizioni altri medici delle strut ture
dandone comunicazione alla ASL che provvederà a for nire
apposito ricettario. In ogni caso l’ASL fornisce al le
Strutture ed ai Medici prescrittori tutte le inform azioni
necessarie per il corretto utilizzo del ricettario.
È altresì possibile che la struttura possa erogare altre e
diverse prestazioni aggiuntive di tipo sociosanitar io extra
residenziali in relazione al fabbisogno del territo rio. In tal
caso le parti sottoscrivono atto aggiuntivo al pres ente
contratto.
ARTICOLO 3
(Tariffe)
La quota sanitaria della retta giornaliera di degen za, a
carico della ASL 4 Chiavarese, ammonta, in base all a D.G.R. n.
862/2011, DGR n. 1749/2011 integrata dalla DGR n. 9 41/2012, a:
7
€ 29,14 livello trattamento di lunga assistenza;
€ 46,93 livello trattamento sociosanitario di mante nimento.
Il Comitato di rappresentanza della Conferenza dei Sindaci
nella seduta del 25/02/2013 ha stabilito che la quo ta di
compartecipazione, a carico dell'assistito ai sensi del DPCM
29.11.2001, è fissata in € 48,00/die esclusa IVA, s e dovuta.
Per quanto riguarda il lavaggio e la stiratura dei vestiti
dell’ospite, alla Struttura dovrà essere corrispost o, da parte
dell’utente, € 1,00/die qualora fruisca del servizi o.
La quota di compartecipazione a carico dell’utente deve essere
corrisposta all’ente gestore. Qualsiasi onere relat ivo
all’ottenimento del pagamento della quota di compar tecipazione
dell’utente fa carico esclusivamente alla struttura . La
famiglia o chi ne fa le veci sottoscrive con la str uttura
ospitante un’impegnativa in merito ai costi a caric o
dell’utente. La struttura non può chiedere compensi ad altro
titolo per quanto specificato nel presente contratt o.
La quota di compartecipazione comprende i seguenti servizi:
1. ricevimento e accoglienza ospiti;
2. aiuto alla persona nello svolgimento di funzioni
essenziali quali nutrizione, mobilità, socializzazi one con
individuazione di operatore dedicato referente/resp onsabile
con funzioni di: accoglienza, referente per il sodd isfacimento
delle esigenze personali del paziente/ospite,
referente/facilitatore per la famiglia, collegament o con i
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medici;
3. animazione comprensiva di accompagnamenti
all’esterno/uscite quando possibile;
4. servizio nelle camere con disponibilità di arred i
adeguati alle esigenze del paziente/ospite: pulizie e acquisto
di materiali;
5. cucina e ristorazione (acquisti, preparazione e
distribuzione pasti con adeguato bilanciamento nell ’apporto
calorico-nutrizionale rispetto alle esigenze dell’o spite,
rispettosi delle diete personalizzate e, ove necess ario,
supporto nell’assunzione degli stessi); la consumaz ione del
pasto deve avvenire possibilmente in condizione da favorire la
socializzazione degli ospiti.
6. lavanderia e stireria per la biancheria della re sidenza
e per quella del paziente ospite in caso di indigen za (con
retta comunale);
7. organizzazione del trasporto per visite/prestazi oni
sanitarie ambulatoriali per pazienti deambulanti pe r i quali
la ASL non fornisce servizio trasporto in ambulanza , lo stesso
verrà organizzato dalla struttura.
Nel caso di episodi acuti che richiedano il ricover o
ospedaliero degli ospiti, la Struttura è tenuta a c onservare
il posto, senza corresponsione di quota sanitaria, per un
periodo non superiore a 5 giorni. Qualora il ricove ro si
protragga oltre i cinque giorni, viene corrisposto alla
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struttura il 50% della tariffa sanitaria per un mas simo di 30
giorni consecutivi.
La quota sanitaria verrà erogata dalla ASL alla str uttura per
il giorno di rientro in struttura dall’ospedale e n on per il
giorno di ricovero in ospedale.
La quota sanitaria si intende comprensiva di tutte le
prestazioni sanitarie erogate dalla Struttura.
L’ASL 4 Chiavarese fornisce inoltre agli ospiti del la
struttura:
• Forniture protesiche personalizzate come da D.M. n.
332/1999 e s.m.i. (esclusi quindi i presidi standar dizzati che
devono essere messi a disposizione dalla struttura, come ad
es. carrozzelle standard, sollevatori, letti, mater assi,
cuscini antidecubito, deambulatori standard) che sa ranno
fornite dalla ASL con separata autorizzazione, ivi compresi i
presidi per incontinenza e deflussori per nutripomp e;
• Materiali di medicazione avanzata compresi nel do cumento
di classificazione nazionale dei dispositivi (CDN) e la
fornitura sarà autorizzata solo in presenza di spec ifica
prescrizione di Medico specialista del S.S.N.;
• L’assistenza ospedaliera, gli accertamenti clinic i, la
diagnostica per immagini, le visite specialistiche;
• Fornitura farmaci a carico del SSN erogati dalla ASL
attraverso le farmacie aziendali;
• Materiale per nutrizione entrale e parenterale ad
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esclusione delle nutripompe che verranno fornite dalla
struttura;
• Fornitura e apparecchiature per l’ossigenoterapia ;
• Il trasporto in ambulanza per visite/prestazioni
sanitarie per pazienti non deambulanti viene garant ito dalla
ASL con le modalità di cui alla DGR 583/2012 come i nterpretata
e meglio specificata con nota della Regione Liguria del
31/10/2012;
La struttura dovrà organizzare il trasporto per vis ite/
prestazioni sanitarie ambulatoriali per pazienti de ambulanti
che non rientrano nella previsione di cui alla cita ta DGR
583/2012.
La struttura garantirà agli ospiti :
• materiale per le medicazioni ordinarie
• device (SNG,CV ecc) compreso le pompe per nutrizi one
enterale quando richieste
La struttura si impegna ad effettuare i prelievi em atici ai
propri ospiti e per favorire la cura tempestiva ed efficace
degli stessi attiva il Fascicolo Sanitario Elettron ico
personale.
La struttura ha l’obbligo di rilevare, e inviare
semestralmente alla ASL indicatori di efficienza e qualità
preventivamente forniti dalla ASL 4 Chiavarese stes sa.
La struttura dovrà provvedere alla stesura di un pr ogetto
individualizzato per ogni ospite (PIA); che verrà v alutato in
11
sede di verifica o ogni qualvolta venga richiesto d agli organi
competenti.
Il PIA dovrà prevedere anche il mantenimento delle relazioni
familiari ed ambientali.
La struttura non può chiedere alla ASL compensi ad altro
titolo per quanto specificato in questo contratto; in ogni
caso eventuali interventi sanitari, su richiesta ta ssativa
della famiglia, aggiuntivi/ integrativi rispetto al lo standard
previsto dall’accreditamento secondo i LEA, sia res i a titolo
oneroso con costi a carico dell’utenza, che a titol o gratuito
e per i quali non si ravvisino controindicazioni, p ossono
essere erogati previa certificazione del Responsabi le
sanitario della struttura e devono essere comunicat i alla ASL
per opportuna conoscenza, secondo modalità concorda te, inclusa
la discussione in sede di UVM, e recepiti nel Piano
individualizzato di assistenza.
ARTICOLO 4
(Ammissione della persona e presa in carico)
Nel rispetto della “libera scelta” espressa dall’ut ente e
dalla famiglia ai sensi dell’art. 53 L.R. n. 41/200 6,
l'ammissione dell'ospite è decisa dalla U.V.M. dell a ASL 4
Chiavarese presieduta dal Dirigente Medico Geriatra della ASL
e formata dal Direttore Sanitario e dal Direttore s ociale del
Distretto sociosanitario.
Il Responsabile dell'U.V.M. provvederà agli adempim enti
12
necessari all'inserimento dell'anziano in struttura , secondo
la normativa regionale e il Regolamento aziendale d i gestione
dei ricoveri nelle strutture residenziali per anzia ni. L’ASL 4
Chiavarese fornisce all’atto dell’ingresso nelle st rutture un
setting informativo clinico e sociosanitario pari a quello
richiesto alle medesime per il soddisfacimento del debito
informativo(Aged Plus F).
In via eccezionale l’U.V.M. ha facoltà di procedere
all’eventuale inserimento di utenti in presenza di comprovati
motivi di necessità e/o in casi di emergenza socios anitaria,
in relazione alla disponibilità di posti letto, eve ntualmente
in deroga alla lista d’attesa. L’ASL 4 Chiavarese n on si
assume alcun obbligo o responsabilità nei confronti della
struttura in ordine al pieno utilizzo dei posti let to
disponibili.
In caso di ricovero in RSA post acuti, l’ospite vie ne dimesso
dalla struttura al termine del percorso di cura sul la base di
quanto stabilito dall’UVM. La data di dimissione de ve essere
comunicata all’ospite e/o a un suo familiare dal Re sponsabile
sanitario della RSA con un preavviso di almeno 7 gg .
La Struttura non potrà per nessun motivo dimettere o
sospendere il trattamento ad un ospite occupante un letto
convenzionato senza averne data comunicazione all’A SL 4 con
ampio anticipo (almeno 30 giorni). Il rifiuto all’i nserimento
del paziente o le sue dimissioni, avanzato dalla St ruttura,
13
comporta la facoltà per l’Azienda di recedere dalla presente
convenzione.
Sono previsti ricoveri di sollievo previa autorizza zione della
ASL 4 Chiavarese. La Struttura deve sempre, al mome nto
dell’ingresso, specificare e fare sottoscrivere all ’utente
l’impegnativa dove vengono indicate le tariffe rich ieste e le
modalità di recesso. Copia di questo documento deve essere
inviata alla ASL 4 Chiavarese entro 10 giorni.
ARTICOLO 5
(Sospensione e/o Interruzione delle prestazioni)
Nel caso di cessazione, sospensione delle funzioni e/o
attività sanitaria e sociosanitaria costituenti ogg etto del
presente contratto, la Struttura si impegna a darne
comunicazione all’Azienda con un anticipo non infer iore a tre
mesi.
La Struttura si impegna altresì in situazioni non p revedibili
e non programmabili tali da rendere necessaria la s ospensione
o interruzione dell’attività, a darne comunicazione all’ASL 4
Chiavarese, entro il termine perentorio di gg. 5.
In ogni caso l’ASL 4 Chiavarese si riserva la faco ltà di
procedere alla verifica della situazione, nella log ica della
tutela dell’assistito ed in accordo con la struttur a
revisionerà il presente accordo adeguandolo alla n uova
situazione di fatto o sospendendolo.
In caso di scioperi dovrà comunque essere assicurat a la
14
continuità delle prestazioni indispensabili di pron to
intervento ed assistenza per garantire la tutela fi sica degli
ospiti, nonché il confezionamento, la distribuzione e la
somministrazione del vitto agli stessi secondo quan to disposto
dalla legge 146/1990 e ss.mm.ii.
ARTICOLO 6
(Requisiti autorizzativi e di accreditamento)
La struttura è tenuta al rispetto dei requisiti str utturali,
tecnologici e organizzativi richiesti per l'eserciz io delle
attività sanitarie dal D.P.R. 14.1.97, dalla L.R. n .20/99, L.R
36/2011 e/o loro eventuali modificazioni.
La struttura si impegna altresì ad adeguare i prop ri servizi
agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati
dalla normativa nazionale e regionale ai fini
dell'accreditamento di cui all'art. 8 quater del D. Lgs. 502/92
e s.m.i, nei tempi compatibili all'adeguamento, eve ntualmente
concordati con i competenti servizi dell'A.S.L.
La struttura si impegna a garantire l'erogazione de lle
prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente
contratto secondo i parametri e le indicazioni forn iti dalla
Regione Liguria sulla base di quanto stabilito dai precedenti
punti del presente articolo.
L'ASL 4 Chiavarese si riserva il diritto di compier e, in ogni
momento e senza comunicazione preventiva, ispezioni e
controlli per verificare il mantenimento e il rispe tto dei
15
requisiti autorizzativi di cui ai commi precedenti, nonché per
la valutazione dell’appropriatezza dell’assistenza erogata in
rapporto al fabbisogno dell’assistito. Tale proced ura di
controllo sugli standard strutturali, organizzativi e di
personale secondo la normativa vigente, prevede l'a ccesso di
personale dell'ASL 4 Chiavarese e del Comune presso la
Struttura; al termine delle operazioni viene redatt o schema di
verbale vistato dal legale rappresentante o suo del egato a
titolo di presa d’atto. La struttura può, a seguit o del
ricevimento ufficiale del verbale, fornire eventual i
controdeduzioni, in ordine a cui è titolato a deci dere il
Comune competente in materia di autorizzazione al
funzionamento.
L’accertamento del mancato rispetto del contratto c omporta,
previa diffida ad adempiere che preveda un periodo superiore a
15 giorni, la risoluzione del contratto stesso con contestuale
comunicazione alla Regione per i provvedimenti di c ompetenza.
ARTICOLO 7
(Debito informativo, modalità di registrazione e co difica
delle prestazioni, responsabilità del trattamento d ati)
La Struttura è tenuta ad assolvere il debito inform ativo
necessario ad assicurare il flusso verso il Ministe ro della
Salute, il monitoraggio degli accordi pattuiti, del le attività
svolte, della verifica dell'appropriatezza e della qualità
dell'assistenza prestata, nonché, ai fini della val utazione
16
complessiva dei risultati raggiunti, al monitoraggi o di eventi
avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture as sicurative
relative.
La Struttura si impegna ad adempiere esaustivamente con
diligenza e costanza al proprio debito informativo nei
confronti dell'ASL 4 Chiavarese e della Regione Lig uria,
secondo le modalità stabilite dalla normativa nazio nale e
regionale nonché dal presente contratto ed inviare i tracciati
record sulle prestazioni sanitarie e sulle disponib ilità posti
secondo le tempistiche individuate dai debiti infor mativi e
rispettando la semantica.
La Struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali
e ministeriali in ordine alle modalità di compilaz ione e
tenuta delle cartelle cliniche e della documentazio ne
sanitaria.
La Struttura raccoglie e registra, nel rispetto del la tutela
della privacy, le prestazioni rese, rispecchiando f edelmente
quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altr a
documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato
il rispetto delle indicazioni e delle modalità di c odifica e
di trasmissione - anche in via informatica - fornit e dalla
competente Struttura del Dipartimento della Sanità;
Qualora, per esigenze di trattamento o per la natur a del
quadro clinico, l'assistito debba essere temporanea mente
trasferito per cura, per soggiorno climatico e/o pe r
17
quant'altro presso altra sede o altro presidio sani tario
(ospedale, casa di cura, ecc), deve esserne data en tro 24 ore
lavorative comunicazione all'ASL 4 Chiavarese (tel .
0185/329408, fax 0185/329365 e-mail:
La struttura è inserita nella rete informatica regi onale per
quanto concerne le liste d’attesa ed i dati relativ i al debito
informativo. Le parti convengono che l’assegnazione del
punteggio sulla base della scheda AGED plus F, al m omento
dell’inserimento è di esclusiva competenza del pers onale ASL 4
Chiavarese. Successivamente all’ingresso il PIA vie ne
rivalutato semestralmente dalla struttura ospitante , o con
tempi inferiori nel caso di significativi mutamenti delle
condizioni psico-fisiche della persona assistita ta li da
comportare una variazione del livello di trattament o
assistenziale. Tale rivalutazione è soggetta ad obb ligo di
validazione da parte della ASL 4 Chiavarese nel cas o di
cambiamenti significativi del livello di autonomia e di salute
dell’assistito e di livello di assistenza (passaggi o di fascia
da RP a RSA di mantenimento). La ASL 4 Chiavarese p rovvede
altresì ad una programmazione annuale di controlli e
verifiche.
La Struttura si impegna a comunicare alla ASL entro il termine
massimo di 24 ore ogni movimento inerente gli ospit i della
struttura secondo le modalità concordate con la Dir ezione.
18
Ai sensi dell’Allegato 1 punto II lett. e) della DG R 862/2011,
la non ottemperanza al debito informativo comporta la
sospensione del pagamento del trattamento e la deca denza del
contratto.
ARTICOLO 8
(Sistema aziendale per il miglioramento della quali tà)
La Struttura si impegna a garantire forme di partec ipazione
degli assistiti ai programmi assistenziali e di cur a.
La Struttura è obbligata a garantire la formazione continua
del proprio personale, inquadrato ai sensi della no rmativa
vigente nelle qualifiche funzionali previste dal Co ntratto
Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle struttu re
residenziali assistenziali e dai criteri regionali in vigore.
La Struttura si impegna inoltre, nei limiti consent iti
dall’impegno assistenziale, a partecipare alle iniz iative
formative e culturali proposte dall’ASL 4 Chiavares e a tariffe
agevolate concordate di volta in volta con la strut tura
stessa.
Si impegna altresì ad assicurare tutte le prestazio ni
specificate negli articoli precedenti, con particol are
riguardo a quelle dirette alla tutela della salute del
ricoverato, nel rispetto dei parametri di personale previsti
dalle deliberazioni della Giunta Regione Liguria n° 862/2011,
n. 1749/2011 integrata dalla DGR n. 941/2012, assun ti quale
parametro minimo di riferimento.
19
Al fine di consentire l’attività di controllo da pa rte
dell’Azienda, la Residenza si impegna alla comunica zione, con
cadenza attinente alle disposizioni nazionali e reg ionali, di
tutti i dati necessari alla valutazione del servizi o erogato,
secondo quanto previsto dal precedente art. 7.
Le verifiche e i controlli previsti dall’art. 6 c. 4 del
presente contratto riguardano:
• elementi strutturali ed ambientali
• livello qualitativo ed adeguatezza degli arredi ( specie
di quelli al servizio o in ausilio agli assistiti)
• aspetti relativi ai requisiti professionali del
personale impiegato nell’assistenza e nei servizi d i supporto
• qualità dell’assistenza erogata agli ospiti. Per quanto
concerne quest’ultimo aspetto potranno essere effet tuati
controlli a campione anche relativamente all’igiene personale
o al tipo di presidi in uso e verifica delle condiz ioni
generali degli ospiti.
Per ogni verifica, sanitaria o organizzativa, verrà redatto
verbale che sarà controfirmato in contraddittorio d al
Responsabile Medico della Struttura o da altro pers onale
dipendente della struttura e presente nel momento d ella
verifica.
La Residenza dovrà rispondere ai rilievi, entro e n on oltre il
termine prescritto nella comunicazione stessa in fo rma
scritta, certificando le azioni che verranno intrap rese. In
20
caso ciò non avvenga, o a seguito di reiterata inad empienza
agli stessi, trovano applicazione gli artt. 11 e 12 .
ARTICOLO 9
(Pagamenti)
La ASL 4 Chiavarese effettua i pagamenti previa pre sentazione
di fattura mensile o trimestrale da parte della str uttura. La
ASL 4 Chiavarese si impegna a liquidare la fattura entro 60
giorni dalla data di emissione della stessa, fatte salve
eventuali situazioni di riscontrate irregolarità ne lla
fattura; in tal caso verrà liquidata la quota parte non
oggetto di contenzioso.
La ASL 4 Chiavarese e la struttura si impegnano a una
verifica trimestrale dell’andamento della spesa al fine di
pianificare correttamente l’erogazione delle presta zioni nel
rispetto del tetto di spesa; la struttura emetterà eventuale
nota di credito in caso di andamento della spesa su periore a
quanto stabilito in riferimento al tetto massimo an nuale,
fatti salvi i casi di cui all’art. 2 e comunque, in ogni caso,
raggiunto il tetto massimo di spesa annua consentit a, la ASL 4
Chiavarese non riconoscerà alcunché fatto salvo per
particolari situazioni così come previsto nell’art. 2.
Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonaria mente e con
tempestività ogni e qualunque controversia dovesse
eventualmente sorgere. Anche in tal caso verrà liqu idata quota
parte della fattura. In ogni caso, qualora dovesse maturare il
21
diritto per la Struttura ad addebitare fatture di i nteressi di
mora per ritardato pagamento, la Struttura accetta sin d'ora
di applicare al tasso di riferimento, definito dall ’art. 5 c.
1 del D. Lgs. n. 231/2002 quale “saggio d’interesse del
principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale
Europea”, una maggiorazione massima del 2,25% in lu ogo di
quella prevista in assenza di diverso accordo dal m edesimo
articolo e comma del D. Lgs. 231/02.
Sulla fattura mensile dovrà essere apposta la dicit ura “salvo
errori ed omissioni”.
ARTICOLO 10
(Privacy e nomina a Responsabile Esterno del Tratta mento)
L’Istituto assume la qualifica di responsabile este rno del
trattamento dei dati per tutte le operazioni di tra ttamento
connesse all’attuazione del presente contratto e si impegna al
rispetto di tutti i principi stabiliti dal D.Lgs n. 196/03 e
ss.mm.ii.
In qualità di Responsabile nominato, l’Istituto ha il potere
di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle
vigenti
disposizioni in materia di privacy. In particolare, dovrà:
• osservare il divieto di comunicazione e di dif fusione dei
dati personali trattati;
• garantire un sistema di sicurezza idoneo a rid urre al
minimo i rischi di distruzione o perdita anche acci dentale dei
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dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle fina lità della
raccolta;
• impartire istruzioni ad eventuali incaricati, vigilandone
l’operato affinchè siano garantite le misure minime di
sicurezza di cui sopra;
• interagire con il Garante; in caso di richiest e o di
informazioni o effettuazione di controlli o di acce ssi da
parte dell’autorità, informare prontamente il Titol are del
Trattamento;
• consegnare tempestivamente al Titolare del Tra ttamento, e
comunque non oltre le 24 ore successive al loro ric evimento, i
reclami degli interessati e le eventuali istanze de l Garante.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 c. 5, il Ti tolare del
Trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite v erifiche
periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle
istruzioni impartite. Per quanto qui non espressame nte
previsto, si rinvia alle disposizioni generali vige nti in
materia di protezione dei dati personali.
La presente nomina è condizionata, per oggetto e du rata, alla
durata del presente contratto e si intenderà revoca ta di
diritto alla cessazione del rapporto o alla risoluz ione, per
qualsiasi causa, dello stesso.
ARTICOLO 11
(Risoluzione, recesso, rescissione, decadenze)
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Si applicano al rapporto disciplinato nel presente contratto
le decadenze e le cause di recesso, rescissione e r isoluzione
ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigen te
legislazione nazionale e regionale e dall’art. 1453 e seguenti
del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli arti coli
precedenti saranno contestate formalmente alla Stru ttura che,
entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all’ASL 4
Chiavarese le proprie controdeduzioni.
Si applicano al presente contratto le cause di resc issione
previste dal Codice Civile.
Resta altresì ferma la facoltà per l’ASL 4 Chiavare se di
dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c. n ei seguenti
casi:
� in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-
quantitativi del servizio (con obbligo della Strutt ura di
garantire la continuità del servizio nel rispetto d i tutte le
obbligazioni nascenti dal contratto fino a diverse specifiche
disposizioni dell’ASL 4 Chiavarese);
� in caso di ripetuti ed irrisolti disservizi, ogget to di
formali diffide ad adempiere da parte dell’ASL 4 Ch iavarese;
� in caso di grave e/o reiterata imperizia e/o negli genza,
frode e/o dolo nell’esecuzione degli obblighi contr attuali,
oggetto di formale contestazione da parte dell’ASL 4
Chiavarese;
� in caso di interruzione arbitraria, seppur tempora nea,
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di attività essenziale per assicurare la tutela fis ica e la
salute degli ospiti ;
� in caso di mancato rispetto del Dlgs n.196/2003 e
ss.mm.ii.;
� in caso di revoca dell’autorizzazione al funzionam ento
e/o di revoca e/o mancata concessione dell’accredit amento
istituzionale e/o di accertamento del mancato posse sso dei
requisiti di cui all’art. 5;
� in caso di grave e reiterata mancata ottemperanza al
debito informativo di cui all’art. 7;
� in caso di stipula di contratti con gli assistiti
correlati al presente e contenenti disposizioni non conformi a
quanto previsto dal presente contratto.
� In caso di soggezione del contraente a procedure
fallimentari o concorsuali contemplate dalla vigen te
legislazione in materia;
� In caso di confisca dell’attività o di sequestro o
attivazione di procedure esecutive che, per la loro durata,
compromettano il regolare esercizio dell’attività. Fatto salvo
il diritto dell’ASL 4 Chiavarese al risarcimento da parte
della struttura degli eventuali danni patiti e pati endi.
� Entrambe le parti si riservano la facoltà di reced ere
anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R., con
un preavviso di 90 (novanta) giorni. Detto preavvis o può
essere omesso dall’ASL 4 Chiavarese in caso di even ti
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imprevisti o determinati da forza maggiore o di gra vità tale
da rendere impossibile anche solo la prosecuzione t emporanea
del rapporto contrattuale.
ARTICOLO 12
(Procedure di contestazione degli inadempimenti)
Le inadempienze al presente contratto, saranno cont estate
formalmente al Presidio che, nel termine di giorni trenta,
potrà far pervenire all’Azienda le proprie controde duzioni. In
sede di contestazione potrà essere fissato un termi ne per la
regolarizzazione del servizio, trascorso inutilment e il quale,
l’Azienda avrà facoltà di trattenere fino al 20% de ll’importo
dovuto per il periodo e le prestazioni contestate ( salvo
diversa valutazione del maggior danno verificatosi) e in caso
di recidiva di valutare l’incremento della trattenu ta fino a
recedere dal contratto. Il preavviso per il recesso è di 90
(novanta) giorni a mezzo lettera raccomandata.
In caso di persistente inadempimento, da parte dell ’Azienda,
delle obbligazioni assunte con il presente atto, la struttura,
con il preavviso di cui sopra, potrà risolvere anti cipatamente
il contratto, con obbligo di rimborso da parte dell ’Azienda
dei crediti già maturati e debitamente documentati.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto,
si rinvia alla legislazione nazionale e regionale v igente in
materia, alle disposizioni del codice civile e di p rocedura
civile.
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ARTICOLO 13
(Foro competente)
In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente
contratto non suscettibile di risoluzione in via bo naria e/o
amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro
esclusivamente competente, quello di Genova.
ARTICOLO 14
(Durata)
Il presente contratto ha durata annuale, a decorrer e dal
01/01/2016 al 31/12/2016. Le parti si impegnano a r ispettarne
i contenuti, mantenendone invariate tutte le condiz ioni per
l'intera durata pattuita. Si impegnano, inoltre, en tro 60
giorni dalla naturale scadenza, ad incontrarsi al f ine di
predisporre e stipulare un nuovo contratto, se rite nuto di
interesse da ambedue i contraenti, in tempo utile a d evitare
disfunzionali periodi di vacanza contrattuale.
E’ esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovend o essere,
il rinnovo, sempre subordinato all’esito positivo d elle
verifiche sull’operato della struttura. Durante la vigenza del
presente contratto, le parti, di comune accordo, po tranno
apportare modifiche al servizio in oggetto in quals iasi
momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso
adottata con formale delibera. Le parti si impegnan o peraltro
sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche
che verranno introdotte con provvedimento regionale , sia per
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quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le
condizioni di esercizio dell'attività.
All’ASL 4 Chiavarese è riconosciuto il diritto di r ecedere dal
presente contratto ai sensi dell’art. 1373 c. 2 del Codice
Civile, dandone comunicazione alla controparte con lettera
raccomandata a/r e rispettando un preavviso di 60 g iorni
rispetto alla data di decorrenza degli effetti del recesso.
Il recesso non ha effetto per le prestazioni già es eguite che
verranno liquidate con le modalità previste dal pre sente
contratto.
ARTICOLO 15
(Norme residuali, coperture assicurative, registraz ione)
Il contratto è redatto e sottoscritto in modalità d igitale ai
sensi dell’art. 15 c. 2 bis della L. 241/90 e s.m.i . Una copia
verrà trasmessa alla competente Struttura del Dipar timento
della Sanità della Regione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto,
si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali v igenti in
materia.
Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitori e connesse
all'attività svolta dalla struttura in relazione al presente
contratto grava esclusivamente sulla stessa, così c ome gli
oneri economici di eventuali coperture assicurative . L'ASL 4
Chiavarese pertanto non potrà in alcun modo essere gravata
dagli stessi e dovrà in ogni caso essere garantita e manlevata
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dalla struttura per eventuali richieste di terzi.
Il presente contratto è redatto in carta semplice, ai sensi
della Tabella Allegato B) al DPR n. 642/72 e succes sive
modifiche e verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi
dell’art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale
registrazione, in caso d’uso, sono a carico della p arte
richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto
A.S.L. 4 CHIAVARESE R.P. CASTAGNETO TASSO
IL RESPONSABILE DIRIGENTE 5^ RIPARTIZIONE SS.SS.
S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI COMUNE DI RAPALLO
(Dott.ssa Geronima Caffarena) (Dott.ssa Anna Mari a Drovandi)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C.,
le parti dichiarano approvare espressamente quanto convenuto
agli artt. 2, 3, 9, 10, 14, 15 del sopraesteso cont ratto.
Letto, confermato e sottoscritto.
A.S.L. 4 CHIAVARESE R.P. CASTAGNETO TASSO
IL RESPONSABILE DIRIGENTE 5^ RIPARTIZIONE SS.SS.
S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI COMUNE DI RAPALLO
(Dott.ssa Geronima Caffarena) (Dott.ssa Anna Mari a Drovandi)