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13 marzo 200813 marzo 2008
CONFINDUSTRIA BERGAMOCONFINDUSTRIA BERGAMO
GLI STRUMENTI DERIVATI:GLI STRUMENTI DERIVATI:ISTRUZIONI PER L’USOISTRUZIONI PER L’USO
avv. Federico Alminiavv. Federico AlminiJanni, Fauda e AssociatiJanni, Fauda e Associati
Bergamo - MilanoBergamo - Milano
avv. Alessandro Cainelli avv. Alessandro Cainelli Caffi, Maroncelli e Associati Caffi, Maroncelli e Associati
Bergamo – MilanoBergamo – Milano
Caffi, Maroncelli e Associati Janni, Fauda e Associati
FONTI NORMATIVE
D. Lgs. N. 58/98 (TUF post Mifid)
Regolamento Consob n. 16190/2007
Codice civile: il contratto derivato non è espressamente disciplinato (artt. 1322-1323) si applicano le regole generali in materia di contratto (art. 1325 e ss.)
Mifid non è, in linea generale, una “rivoluzione”
L’impatto è però rilevante per i derivati
La raccomandazione di uno specifico strumento derivato secondo Mifid
La raccomandazione personalizzata diviene servizio principale
a) pagamento del compensob) giudizio di adeguatezza sulla:• rispondenza dello strumento all’obiettivo
di investimento• possibilità per il cliente di sopportare
finanziariamente il rischio• competenza del cliente in materiac) best execution e conflitto di interessi
Caffi, Maroncelli e Associati Janni, Fauda e Associati
E’ “cliente professionale” l’impresa di grandi dimensioni:
totale di bilancio: € 20 milioni fatturato netto: € 40 milioni fondi propri: € 2 milioni
In tal caso, si presume che l’impresa:- sia competente in materia di derivati- sia in grado di valutare da sé
l’adeguatezza finanziaria del rischio
Permane la verifica dell’intermediario di adeguatezza sulla rispondenza del derivato agli obiettivi di investimento
Caffi, Maroncelli e Associati Janni, Fauda e Associati
Persisteranno dopo MIFID le problematichein materia di derivati?
la riclassificazione del cliente (art. 35 reg.)
i principi base del TUF:- libertà nella strutturazione dello
strumento finanziario- obbligo informativo e diligenza professionale dell’intermediario - diligenza ordinaria dell’imprenditore
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SWAP – DEFINIZIONE
Traduzione dall’inglese: scambio, baratto
Contratti:
con cui le parti si scambiano, in una o più date prefissate, somme di denaro secondo determinati paramentri
aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie determinate sulla base dell’andamenti di mercato di tassi d’interesse, valute, ecc.
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SWAP
Contratti riconosciuti e tutelati dal nostro Ordinamento giuridico
esenzione dell’intera categoria dei c.d. prodotti derivati dall’applicazione dell’art. 1933 c.c. sin dalla Legge n. 1/1991 (istitutiva delle SIM)riconoscimento espresso nell’art. 1 del T.U.F. (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
Contratti atipici sotto il profilo codicistico
applicazione degli artt. 1321 – 1323 c.c. e degli artt. 1325 ss. c.c.)
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N.B.:
la normativa speciale (MIFID, T.U.F., Regolamento Consob) in materia di strumenti derivati si muove comunque nell’alveo di CONSOLIDATI PRINCIPI CODICISTICI
NO superamento e deroga rispetto a molti principi codicistici
SI declinazione e specifico sviluppo normativo di tali principi tenendo conto delle peculiarità del settore dell’intermediazione finanziaria
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STRUMENTO DERIVATO
=
Contratto caratterizzato da una sostanziale “asimmetria informativa”
Contrapposizione tra:
un contraente forte e professionale
= INTERMEDIARIO
un contraente debole
= INVESTITORE
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TEORIA DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Nel codice civile
art. 1337 : “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”
art. 1338: obbligo di informare la controparte delle cause di invalidità del contratto di cui dovesse essere eventualmente a conoscenza
art. 1375: “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”
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PRINCIPI CODICISTICI
non superati e derogati dalla normativa speciale che declina il concetto di buona fede contrattuale concentrando la propria attenzione sul DOVERE DI INFORMAZIONE e prevedendo l’obbligo per l’intermediario:
di richiedere al cliente determinate informazioni al fine di inquadrare correttamente il profilo dello stesso
di fornire un’informazione corretta, chiara e non fuorviante, destinata ad essere compresa da un investitore medio del gruppo al quale è diretta
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MODELLO NEGOZIALE
“Contratto quadro” o “contratto normativo”
= Regole generali destinate a regolamentare gli specifici contratti di swap che il cliente stipulerà con l’intermediario quando lo riterrà opportuno
“Documento negoziale”
= Riferito alla singola operazione (allo specifico contratto) di swap
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MODELLO NEGOZIALE (segue)
“Contratto normativo”
E’ necessario che sia redatto per iscritto e che un esemplare sia consegnato al cliente
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MODELLO NEGOZIALE (segue)
“Documento negoziale”
Nella prassi e/o come previsto nel contratto normativo:
a. disposizione del cliente per telefono o via web;b. invio da parte della banca al cliente di una lettera di accettazione con tutti i dati dell’operazionec. sottoscrizione e/o conferma scritta da parte del cliente della lettera di cui al punto (b).
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Contrasti e rimedi
azione di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale / contrattuale
tempi della giustizia → difficoltà nel prevedere l’andamento e l’esito finale del rapporto (mtm)
crisi del rapporto con l’intermediario ed eventuale revoca degli affidamenti
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CASISTICA
Trib. di Torino, 18 settembre 2007, n. 5928/2007
C. d’App. di Milano, 12 ottobre 2007, n. 2709/2007
Trib. di Rovigo, 3 gennaio 2008 (ordinanza)
Caffi, Maroncelli e Associati Janni, Fauda e Associati
Trib. di Torino, 18 settembre 2007, n. 5928/2007
tesi della società: a) operazione non diretta alla copertura
del rischio aumento tassi b) assenza di nozioni in materia finanziaria
c) assenza di adeguate informazioni offerte dalla banca
Caffi, Maroncelli e Associati Janni, Fauda e Associati
Trib. di Torino, 18 settembre 2007, n. 5928/2007 (segue)
tesi della banca: a) il contratto è di copertura (e non
speculativo) b) la società era operatore qualificato
c) la banca aveva fornito informazioni dettagliate
Caffi, Maroncelli e Associati Janni, Fauda e Associati
Trib. di Torino, 18 settembre 2007, n. 5928/2007 (segue)
Sentenza: violazione degli artt. 21 e ss. TUF
risoluzione dei contratti per colpa della banca
condanna della banca a restituire gli addebiti
Caffi, Maroncelli e Associati Janni, Fauda e Associati
Trib. di Rovigo, 3 gennaio 2008 (ord.)
•la banca ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
•la società si oppone al decreto ingiuntivo
•Il tribunale sospende la provvisoria esecuzione del decreto, sulla base dell’inefficacia della dichiarazione di operatore qualificato e delle violazioni delle banca