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Università di UrbinoDipartimento di Economia, Società, Politica
Scuola di Economiasede di Fano
A.A. 2014/2015
DIRITTO DEL LAVORONatalia Paci
LEZIONE 5Il rapporto di lavoro subordinato
14 e 15 aprile 2015
Tra subordinazione e autonomia
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Il lavoro subordinato referente sociale essenziale del diritto del
lavoro.
Ma cosa si intende per lavoro subordinato?
Quali sono i criteri giuridici sulla cui base viene operata la qualificazione?
LA QUESTIONE DELLASUBORDINAZIONE
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ART. 2094 c.c.
Prestatore di lavoro subordinato
ART. 2222 c.c.
Contratto d’opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione
nei confronti del committente
E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle
dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore
CODICE CIVILE 1942
ART. 409 c.p.c.
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IL METODO TIPOLOGICO L’OPERAZIONE QUALIFICATORIA SI COMPIE MEDIANTE
UN GIUDIZIO DI APPROSSIMAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA AL “TIPO NORMATIVO” (IL
MODELLO SOCIALE DI RIFERIMENTO), SUI CUI INDICI LA GIURISPRUDENZA COSTRUISCE IL TIPO LEGALE (IL
PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO EX ART. 2094 c.c.)
Gli indici della giurisprudenzaEterodirezione, inserzione del lavoratore nel ciclo produttivo, orario di lavoro, assenza di rischio, modalità della retribuzione, esclusività
della dipendenza da un solo datoreUn indice di subordinazione “particolare”: il c.d. nomen juris
METODI QUALIFICATORINELLA GIURISPRUDENZA
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Ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro (oltre che questioni relative alla nullità del
termine: v. infra) si applicano le disposizioni dell’art. 6 L. n. 604/1966: termine di decadenza di 60 giorni per l’impugnazione e inefficacia della stessa se il ricorso
non è depositato nei successivi 180 giorni
(art. 32, 3° comma, lett. a), L. n. 183/2010)
QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO E DISCIPLINA DELLA DECADENZA
(ART. 32 L. N. 183/2010)
6
IL LAVORO AUTONOMO
7
LA PARASUBORDINAZIONE
Art. 2094 c.c. Art. 2222 c.c.
Art. 409 c.p.c.
da questa norma è emersa la fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa (che rientra nell’ambito del lavoro autonomo, non è un tertium genus),
dotata via via di spessore ed autonoma fisionomia grazie a recenti interventi legislativi
I requisiti della continuità, del coordinamento e dellaprevalente personalità dell’opera
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LAVORO A PROGETTORiferimenti normativiArtt. 61 ss. D.Lgs. n. 276/2003 (tit. VII, capo I), come mod. dalla L. n. 92/2012 e L. n. 99/2013
Finalità della riformaImpedire l’utilizzo improprio o fraudolento delle co.co.co., rafforzando però la natura autonoma della fattispecie. In tal senso ancor più rigorosamente si sono orientate le modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012, con conseguente recezione degli orientamenti giurisprudenziali.
La fattispecieI rapporti dell’art. 409, n. 3, c.p.c. devono transitare nell’ambito del c.d. lavoro a progetto; cioè:Riconducibilità “a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore” *.
Forma scritta ad substantiamContenuto necessario: DURATA;
Descrizione PROGETTO. Contenuto caratterizzante e risultato finale.
Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in unamera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione di quest’ultimo e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione del lavoro. Non può avere ad oggetto l’esercizio di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dalla contrattazione collettiva.
* Il progetto specifico è elemento essenziale del contratto, la cui mancanza determina la trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato (v. infra).
Il progetto, nel suo contenuto caratterizzante, deve far riferimento a un segmento dell’attivitàaziendale
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DIRITTI E DOVERI DELLAVORATORE A PROGETTO
Le tutele 1. Corrispettivo (art. 63): proporzionalità e sufficienza
2. Invenzioni e diritti d’autore (art. 64)3. Sospensione del rapporto (art. 66)
4. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 66)
5. Estinzione del contratto (art. 67)
Svolgimento del rapporto e obblighi del collaboratore
Possibilità di svolgere la prestazione in
regime di pluricommittenza,
salva diversa previsione del
contratto individuale
Obbligo di non concorrenza e di riservatezza (art.
64).
Risoluzione del rapportoAl momento della realizzazione del
progetto. E’ possibile il recesso ante tempus solo per giusta causa
ovvero, da parte del committente, per inidoneità professionale del
collaboratore tale da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il
collaboratore, a sua volta, può recedere ante tempus solo se previsto nel
contratto individuale.
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LAVORO A PROGETTO: CORRISPETTIVO
PRIMA: Riforma Biagi (D.Lgs. 276/2003)
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
DOPO: Riforma Fornero (Legge 92/2012)
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi interconfederali o di categoria o, su loro delega, decentrati.
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Segue: CORRISPETTIVO IN MANCANZA DI SPECIFICI CONTRATTI COLLETTIVI
In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto
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Qualora venga comunque accertata dal giudice la subordinazione, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia
negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
COLLABORAZIONE FRAUDOLENTA, PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE E DECADENZA
Mancanza dello specifico progetto: il rapporto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin
dalla data di costituzione del rapporto (presunzione assoluta di subordinazione: v. norma di int. aut.).
All’impugnazione del recesso del committente dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, si applica l’art. 6
L. n. 604/1966: termine di decadenza di 60 giorni per l’impugnazione e inefficacia della stessa se il
ricorso non è depositato nei successivi 180 giorni (art. 32, 3° comma, lett. b), L. n. 183/2010)
Salvo prova contraria, le co. co. co., anche a progetto, sono considerate lavoro subordinato sin dalla data della loro costituzione, quando l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai dipendenti del committente, eccettuate le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamentepiù rappresentativi sul piano nazionale (presunzione relativa di subordinazione).
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LE FATTISPECIE ESCLUSE DAL LAVORO A PROGETTO
CAMPO DI APPLICAZIONE
GENERALE, MA CON ECCEZIONI
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Rapporti di durata non superiore a 30 giorni all’anno (o 240 ore nei servizi di
cura e assistenza alla persona) e con compenso non superiore
a 5.000 euro (art. 61, c. 2)
Una particolare fattispecie di prestazione occasionale è ilc.d. lavoro accessorio (artt. 70 ss.)
Ipotesi ancora soggette
alla disciplina dell’art. 409 c.p.c.
Specifici rapporti(es. agenti, rappresentanti di commercio)
Dipendenti della P.A.
Per le attività di call center outbound il lavoro a progetto è consentito solo in base al CORRISPETTIVO di cui ai CCNL
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Esclusione dalle norme del titolo VII, capo I
(artt. 61- 69bis, D.Lgs. n. 276/2003)
SEGUE: LE FATTISPECIE ESCLUSE
Professioni intellettuali
regolamentate(iscrizione
all'albo)
Collaborazioni a favore di società e
associazioni sportive dilettantistiche
affiliate a federazioni sportive nazionali
Amministratori e sindaci
di società
Partecipanti acollegi o commissioni
Pensionati
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Lo SCHEMA di DECRETO LEGISLATIVO sulle tipologie contrattuali (di attuazione della legge delega n. 183/2014)
prevede, all'art.49,
il SUPERAMENTO DEL LAVORO A PROGETTO.
Se il decreto legislativo verrà emanato senza modifiche, non sarà più possibile stipulare contratti di lavoro a progetto.
La relativa disciplina, introdotta con la Riforma Biagi (artt. da 61 a 69 bis del D. Lgs. 276/2003) resterà in vigore solo per la
regolazione dei contratti in corso.
Restano quindi salvi i contratti in corso fino alla loro cessazione.
NOVITA' JOBS ACT:SUPERAMENTO DEL LAVORO A PROGETTO
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Lo stesso SCHEMA di DECRETO LEGISLATIVO prevede all'art.47, che a far data dal 1 gennaio 2016, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro
subordinato anche alle “collaborazioni che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui
modalità di svolgimento siano determinate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Restano salve:
a) in caso di discipline specifiche di accordi collettivi (stipulati dalle confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) per
le particolari esigenze del settore;
b) le collaborazioni nell'ambito di professioni intellettuali (con albo);
c) collaborazioni di ammonistratori e sindaci di società, di partecipanti a collegi e commissioni;
d) Collaborazioni a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali;
Fino al gennaio 2017 restano salve anche le collaborazioni stipulate dalla P.A.
Segue. NOVITA' JOBS ACT:Ricoduzione al LAVORO SUBORDINATO
delle collaborazioni organizzate dal committente
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Lo stesso SCHEMA di DECRETO LEGISLATIVO prevede all'art.48, che dall'entrata in vigore del decreto al 31.12.2015, “i datori di lavoro privati che
procedano all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, godono” dell'“l'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di
obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea
qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione”.
Ma devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) conciliazione con rinunzia del lavoratore a tutte le
possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro;
b) divieto di licenziamento, salvo disciplinare, nei dodici mesi successivi.
Segue. NOVITA' JOBS ACT:Stabilizzazione di co.co.co. e lavoratori a progetto
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Riferimenti normativi:Artt. 70 ss. D. Lgs. n. 276/2003 come mod. dalla L. n. 92/2012 e L. n. 99/2013
LAVORO ACCESSORIO
DEFINIZIONEPer lavoro accessorio si intendono attività lavorative(autonome o subordinate) che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a COMPENSI SUPERIORI A 5.000 EURO nel corso dell’anno solare e neppure SUPERIORI a 2000 euro per ciascun committente se imprenditore commerciale o professionisti (gli importi sono rivalutati annualmente).* Sono, quindi, attività lavorative di modesta entità, solitamente svolte “in nero”.
DISCIPLINAIl lavoro accessorio è compensato tramite buoni lavoro orari (c.d. voucher), che il committente acquista presso rivendite autorizzate e che il lavoratore si fa liquidare c/o il concessionario del servizio (ora l’INPS, le Agenzie di
somministrazione di lavoro, nonché i vari soggetti privati abilitati all’intermediazione). Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale. Il lavoratore non perde, inoltre, lo status di disoccupato o inoccupato. Dal valore nominale del buono vanno scorporati, tuttavia, il 13% a
fini previdenziali INPS, il 7% a fini INAIL e un certo importo che il sopracitato concessionario del servizio
trattiene a titolo di rimborso spese. Rimane escluso dalle
norme di tutela del lavoro subordinato
Regole particolari più rigide vigono per l’agricoltura. Inoltre, per gli anni 2013/2014 può essere reso da percettori di ammortizzatori sociali entro i 3.000 euro annui. Regole speciali anche P.A. con riferimento all’impiego di particolari soggetti (disabili, ecc.)
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Il citato SCHEMA di DECRETO LEGISLATIVO sulle tipologie contrattuali all'art. 51, alza a 7000 euro il limite massimo di
compensi che si possono percepire dal lavoro accessorio, con riferimento alla totalità dei committenti nel corso di un anno
civile. Resta confermato il limite di 2.000 euro, nell'anno civile, nei confronti del singolo committente imprenditore o
professionista.
Inoltre si prevede di stabilizzare la previsione (finora temporanea) che consente il lavoro accessorio in tutti i settori
produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Restano confermate tutte le altre norme in materia di lavoro accessorio e resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente
disciplina, e fino al 31.12.2015, dei buoni già richiesti.
NOVITA' JOBS ACT:AMPLIAMENTO DEL LAVORO ACCESSORIO
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PRESUNZIONE RELATIVA DI CO.CO.CO.: Salvo prova contraria, le prestazioni di lavoro autonomo rese da titolari di partita IVA sono considerate co.co.co. (con applicazione degli artt. 61 ss. INCLUSO LA CONVERSIONE IN MANCANZA DI PROGETTO DELL’ART. 69, C.1), se ricorrano almeno 2 dei seguenti presupposti:
a) collaborazione con lo stesso committente superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
b) corrispettivo derivante da tale collaborazione superiore all’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dei 2 annui consecutivi;
c) Presenza di una postazione fissa di lavoro presso il committente.
ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO (Partite Iva) (art. 69bis D.Lgs. n. 276/2003)
GENUINITA’DELLA FATTISPECIE: La presunzione non opera:- per prestazioni lavorative connotate da competenze teoriche di grado elevato
acquisite tramite significativi percorsi formativi ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite tramite rilevanti esperienze pratiche;
- per soggetti titolari di un reddito (lordo) annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento
dei contributi previdenziali ex art. 1, c. 3, L. n. 233/1990 (cioè a euro 17.823)- per prestazioni lavorative connesse all’esercizio delle professioni regolamentate
appositamente individuate con D.M., sentite le parti sociali.
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Come già visto per il lavoro a progetto, il citato SCHEMA di DECRETO LEGISLATIVO sulle tipologie contrattuali prevede all'art.48, che dall'entrata in vigore del decreto al 31.12.2015, “i datori di lavoro privati che procedano
all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche
a progetto e di persone titolari di partita IVA, godono” dell'“l'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di
obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea
qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione”.
Ma devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) conciliazione con rinunzia del lavoratore a tutte le
possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro;
b) divieto di licenziamento, salvo disciplinare, nei dodici mesi successivi.
NOVITA' JOBS ACT:Stabilizzazione delle partite iva
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IL LAVORO ASSOCIATO
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Riferimenti normativi: Art. 2549 cod. civ., come mod.
dalla L. n. 92/2012 e L. n. 99/2013 Art. 1, c. 30, L. n. 92/2012
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
E’ un contratto con il quale l’associante attribuisce all’associato la partecipazione agli utili dell’impresa o di uno o più affari, verso il
corrispettivo di un determinato apporto, che può consistere anche in unaprestazione di lavoro.
L’associato in partecipazione non si inserisce in una azienda a lui estranea, né è obbligato a prestare una collaborazione, ma solo il proprio lavoro nei limiti del valore (quota associativa) attribuito all’apporto. Sebbene la titolarità e la gestione dell’impresa spetti all’associante e l’associato debba rispettarne le direttive, quest’ultimo, se previsto dal contratto, può comunque esercitare un controllo sull’andamento dell’impresa e, anche se escluso dalle perdite, partecipa in ogni caso al rischio di impresa, potendo anche non conseguire utili di sorta. Ha, inoltre, sempre diritto a ottenere il rendimento del conto da parte dell’associante (art. 2552 c.c.)
Per questo motivo l’associazione in partecipazione (art. 2549) è contratto diverso da quello di lavoro subordinato (art. 2094), anche se si presta a fenomeni elusivi della disciplina di quest’ultimo: in senso antifraudolento, v. infra
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Qualora l’apporto dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il NUMERO degli associati IMPEGNATI IN UNA MEDESIMA ATTIVITA’ NON PUO’ ESSERE SUPERIORE A 3, indipendentemente dal numero degli associanti. Fa eccezione il caso in cui vi sia, tra associato e associante, un rapporto coniugale o di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo (e i contratti di associazione in partecipazione già in essere e certificati). (art. 2549, c. 2, c.c., aggiunto dall’art. 1, c. 28, L. n. 92/2012). (Fanno anche eccezione, dopo la L. n. 99/2013, i casi previsti dal c.3 dell’art. 2549 c.c., tra cui, ad es.,il rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento).
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO: LIMITI per evitare abusi
L’apporto di lavoro deve, inoltre, avere le caratteristiche dell’art. 69-bis, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 276/2003, cioè essere connotato da competenze teoriche di grado elevato, acquisite tramite significativi percorsi formativi ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite tramite rilevanti esperienze pratiche.
(art. 1, c. 30, L. n. 92/2012)
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Presunzione assoluta: La violazione dell’art. 2549, c. 2, c.c. comporta che il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consista anche in una prestazione di
lavoro SI CONSIDERA DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO (art. 2549, c. 2, c.c.)
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA E PRESUNZIONE RELATIVA DI SUBORDINAZIONE
Presunzione relativa: In ogni caso, i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva
partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto dell’art. 2552 c.c., SI PRESUMONO, SALVO PROVA
CONTRARIA, RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO.
LA STESSA PRESUNZIONE si applica qualora l’apporto di lavoro NON PRESENTI I REQUISITI DELL’ART. 69bis, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 276/2003,
(prevista per le partite iva fraudolente) e cioè in caso di prestazione non connotata da competenze teoriche di grado elevato
acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da
capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze
maturate nell'esercizio concreto di attivita (art.1, c. 30, L. n. 92/2012)
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Lo SCHEMA di DECRETO LEGISLATIVO sulle tipologie contrattuali (di attuazione della legge delega n. 183/2014) prevede, all'art.50,
il SUPERAMENTO DELL'ASSOCIZIONE IN PARTECIPAZIONE
CON APPORTO DI LAVORO.
Se il decreto legislativo verrà emanato senza modifiche, non sarà più possibile stipulare contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ma
solo con apporto di capitale.
Saranno pertanto abrogati I relativi commi dell'art. 2459 c.c. (commi 2 e 3) e le norme della Riforma Fornero che hanno introdotto le presuzioni di
associazione fraudolenta (art. 1, comma 30, Legge 92/2012).
Restano salvi i contratti in corso fino alla loro cessazione.
NOVITA' JOBS ACT:SUPERAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
IN PARTECIPAZIONE con apporto di lavoro
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LA CERTIFICAZIONE(ARTT. 75 SS. D.LGS. N. 276/2003)*
Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro
Le parti, congiuntamente, possono ottenere la CERTIFICAZIONE
DEL CONTRATTO DI LAVORO in base ad una procedura amministrativa
“volontaria” attivabile presso apposite sedi di certificazione (v. slide successiva). In questo modo riescono a vedersi convalidata la qualificazione
data al proprio contratto.
Qualsiasi contratto in cui sia dedotta,direttamente o indirettamente, una prestazionedi lavoro (contratti di lavoro subordinato, cococo e cocopro, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, somministrazione di lavoro, ma anche contratti di appalto di opere e servizi), nonché i regolamenti interni delle coop. di prod. e lav.
28
ORGANI DI CERTIFICAZIONE(ART. 76)
CO
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ISSIO
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DI
CER
TIFIC
AZ
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ENTI BILATERALI territoriali o nazionali(organismi costituiti ad iniziativa dei sindacati
comparativamente più rappresentativi)
DIREZIONITERRITORIALI DEL LAVORO
E PROVINCE(v. D.M. 21 luglio 2004)
UNIVERSITA’registrate in apposito albo ministeriale
(v. D.M. 14 giugno 2004)
*Le commissioni svolgono anche attività di consulenza e assistenza alle parti (art. 81) e di certificazione ex art. 2113 (art. 82)
MINISTERO DEL LAVOROsolo in alcuni casi
CONSIGLI PROVINCIALI dei CONSULENTI LAVORO
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PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 78)
Presentazione di un’istanza scritta comune delle parti
L’inizio del procedimento va comunicato alla DPL (dal 2011 DTL)
Il procedimento va concluso entro 30 giorni con un atto di
certificazione motivato (è un provvedimento
amministrativo)
Con tale provvedimento amministrativo,si certifica che la qualificazione data dalle parti al contratto è corretta
(ad es. che di tratta davvero di lavoro a progettooppure di un’associazione in partecipazione e non invece di lavoro subordinato)
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IMPUGNAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE (ART. 80)
IMPUGNAZIONE DINANZI AL GIUDICE DEL LAVORO
previa conciliazione obbligatoria c/o la stessa commissione di certificazione
Erronea qualificazione del contratto
Difformità tra il programma negoziale certificato e
la sua successiva attuazione
Vizi delconsenso di
una delle parti del contratto
IMPUGNAZIONE DINANZI AL T.A.R.
Violazione del procedimento Eccesso di potere
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Se c’è una controversia in tema di subordinazione il giudice, NON PUO’ DISCOSTARSI dalle VALUTAZIONI delle parti ESPRESSE IN SEDE DI CERTIFICAZIONE, SALVO il caso di
ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO, VIZI DEL CONSENSO, DIFFORMITA’ tra il programma negoziale
certificato e la sua successiva attuazione (art. 30, c. 3, L. n. 183/2010).
EFFICACIA GIURIDICA DELLA CERTIFICAZIONE(ARTT. 79 D.LGS. n. 276/2003 e 30 L. n. 183/2010)
L’ATTO DI CERTIFICAZIONE VINCOLA NON SOLO LE PARTI DEL CONTRATTO, MA ANCHE I TERZI (ES. INPS) FINO AL MOMENTO IN CUI SIA STATO ACCOLTO UNO DEI RICORSI GIURISDIZIONALI DI
CUI SOPRA: non impedisce pertanto al lavoratore di impugnare il contratto per provarne il carattere
subordinato; impedisce invece all’INPS di emanare, ad es., una cartella esattoriale per pretesi crediti contributivi da lavoro subordinato dopo un’ispezione c/o l’impresa dn
cui l’INPS abbia detto l’esistenza di lavoro subordinato dissimulatoGli effetti della certificazione operano sin dal momento di inizio del contratto, se la
Commissione appura che la sua attuazione è stata sin dal principio corrispondente a quanto certificato (v. L. n. 183/2010)
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FUNZIONI DEGLI ORGANI DI CERTIFICAZIONE (ARTT. 30-31 L. n. 183/2010)
La L. n. 183/2010 ha rafforzato il ruolo delle commissioni di certificazione:
1. Convalidano la qualificazione data dalle parti al contratto di lavoro (funzione di qualificazione rafforzata del contratto di lavoro).
2. Assistono le parti nella stipulazione del contratto e nella definizione dei suoi contenuti: il contratto così stipulato può anche contenere delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo, di cui il giudice tiene conto nel valutare la legittimità del licenziamento (funzioni consulenziale e assistenziale al fine di rafforzare, per quanto possibile, l’autonomia individuale, compressa dalla presenza di norme legislative imperative e inderogabili e dal controllo giudiziale sul rispetto di quelle norme, con tendenza a concepire la certificazione quale strumento di assistenza all’autonomia individuale a fini derogatori anche in peius della disciplina legale).
3. Tutte le sedi sono anche competenti a certificare le rinunzie e le transazioni di cui all’art. 2113 c.c. (funzione di c.d. disponibilità assistita, comportanti disponibilità dei diritti, nonché al potere di conciliazione delle parti stesse)
4. Possono svolgere funzioni conciliative ed arbitrali nelle controversie di lavoro (art. 412-quater, commi 12 e 13)
5. Certificano la clausola compromissoria eventualmente inserita nel contratto di lavoro.