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MiFID - Markets in Financial Instruments Directive
Gruppo Banco Popolare
L’adeguamento del Banco Popolare alle direttive MiFID: una testimonianza operativa
dott. Luca MariniVerona, 23 giugno 2008
2
I principali cambiamenti introdotti
- Il Contesto-
Scadenze principali:
1 Novembre 2007: entrata in vigore della nuova regolamentazione
30 Giugno 2008: termine “Grace Period”
La Direttiva MiFID (Market in Financial Instruments Directive) :
È la direttiva Europea sui servizi d’investimento approvata dalla Commissione Europea nell’Aprile 2004
Introduce un regime moderno che governa requisiti organizzativi ed operativi per le società d’investimento europee, con l’obiettivo di :
favorire una maggiore efficienza, trasparenza ed integrazione delle infrastrutture di negoziazione;
aumentare le garanzie degli investitori.
Il contesto normativo in cui operano le Banche è in forte evoluzione: la normativa MiFID è una direttiva a livello europeo che ha l’obiettivo di regolamentare i rapporti delle società d’investimento con gli investitori e col mercato
PREMESSA 1/2
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Rapporti con gli investitori
Rapporti con gli investitori
I principali cambiamenti I principali
cambiamenti
Deregolamentazione dei mercati
Deregolamentazione dei mercati
- L’ambito di applicazione -
Classificazione della clientela in tre categorie: al dettaglio, professionali e controparti qualificate
Introduzione del “test di adeguatezza” (per servizi di consulenza e gestione del portafoglio)
Introduzione del “test di appropriatezza”
Caratterizzazione del servizio di consulenza quale servizio di investimento
Identificazione, gestione e disclosure in materia di conflitti d’interesse e inducements
Standardizzazione delle informazioni da fornire ai clienti da parte delle aziende
Nuove modalità di gestione ordini (Execution policy)
Abrogazione della concentrazione delle borse
Introduzione del concetto di “Internalizzatori sistematici”
Introduzione dei “sistemi multilaterali di negoziazione”
Garanzia di “best execution”, secondo logiche di prezzo, di costi, di tempi e di probabilità di esecuzione/regolamento
Obbligo per le società di investimento alla conservazione delle registrazioni necessario per abilitare le autorità competenti al monitoraggio della compliance con la Direttiva
I principali cambiamenti introdotti
Il contesto normativo in cui operano le Banche è in forte evoluzione: la normativa MiFID è una direttiva a livello europeo che ha l’obiettivo di regolamentare i rapporti delle società d’investimento con gli investitori e col mercato
PREMESSA 2/2
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Risk Management
Compliance Internal Audit
Struttura Organizzativa
Il modello di Business
Analisi e revisione del Modello di Business per garantire la massima integrazione funzionale
Definizione e implementazione di nuovi processi e strutture organizzative per adeguarsi alla normativa
Revisione della Normativa Interna
Strutturazione funzione Compliance e ripartizione ruoli e attività con Internal Audit
Revisione degli attuali “Customers Agreement and Statement”
Revisione delle Policy delle società d’investimento per le indicazioni da fornire in materia di rischio
Information Technology
Marketing
Implementazione degli attuali “trading orders system”
Nuova classificazione della clientela
Revisione delle politiche commerciali e dei prodotti da fornire alla clientela coerentemente alla nuove regole
Aspetti normativi
Incentivi
Execution policy
Classificazione della clientela
Informazioni sul cliente
Marketing
Conflitto di interessi
Consulenza negli investimenti
Internalizzatori sistematici
MTF
Trasparenza
Aspetti normativi
Incentivi
Execution policy
Classificazione della clientela
Informazioni sul cliente
Marketing
Conflitto di interessi
Consulenza negli investimenti
Internalizzatori sistematici
MTF
Trasparenza
- Gli impatti principali -
Impatti economici e tempistiche per l’adeguamento alla normativa
La normativa ha impatto su diverse aree all’interno del Gruppo, introducendo l’esigenza di operare cambiamenti che spaziano dalla revisione del modello di business alle implementazioni IT
I PRINCIPALI IMPATTI DELLA DIRETTIVA 1/2
5
Incentivipag. 14
Consulenzapag. 8
Classificazione e profilatura
pag. 6
Best executionpag. 11
Conflitti di interesse
pag. 12
Informativa ai clientipag. 10
Il percorso di allineamento alle nuove disposizioni normative ha risentito della tardiva emanazione dei regolamenti attuativi nonché della necessità di prevedere una normativa di terzo livello (ancora in corso di definizione). L’approccio operativo adottato, pertanto, prevede- un adeguamento puramente normativo (focus sulle scadenze 1/11/07 e 30/06/08)- possibilità di cogliere alcune nuove opportunità di business (post 1/7/08)Di seguito un approfondimentorelativamente alle sei principali aree di impatto
I PRINCIPALI IMPATTI DELLA DIRETTIVA 2/2
6
Tutta la clientela esistente al 31 Ottobre 2007 è stata riclassificata in osservanza del dei requisiti normativi
Classificazione pre MiFID
Operatori non qualificatiOperatori non qualificati
Clienti professionaliClienti professionali
Controparti qualificateControparti qualificate
Clienti al dettaglioClienti al dettaglio
Operatori qualificatiOperatori qualificati
Classificazione MiFID
Obiettivi
Esigenze tutela differenti
Misure di protezione/ trattamento adeguato alle specificità di ciascuna categoria di appartenenza
(la diminuzione del livello di protezione è ammessa solo in via eccezionale)
Il Gruppo ha provveduto, secondo le regole di classificazione MiFID, a riclassificare, nel mese di Ottobre 2007, tutta la clientela esistente
Nel mese di Novembre sono state inviate circa 1.400.000 comunicazioni contenenti:
Informativa MiFID
Classificazione assegnata
Informazioni sulla profilatura
Circa il 99% della clientela del Gruppo è stata classificata “Clientela al dettaglio”
CLASSIFICAZIONE E PROFILATURA 1/2
7
Gruppo BP ha avviato il processo di profilatura di tutta la clientela per poter procedere automaticamente ai controlli di appropriatezza / adeguatezza delle operazioni poste in essere dai clienti
La Direttiva prevede che le imprese di investimento ottengano dai clienti o potenziali clienti le informazioni di cui necessitano per comprendere le caratteristiche essenziali dei clienti
Il Gruppo, ha predisposto quattro questionari di profilatura:
Persone Fisiche
Fiduciarie
Persone Giuridiche per investimenti “tradizionali”
Persone Giuridiche per operatività in derivati OTC
Tramite la compilazione del questionario si raccolgono informazioni su conoscenza, esperienza, obiettivi di investimento/propensione al rischio, situazione finanziaria.
La combinazione di queste informazioni dà origine a 6 possibili profili di rischio e 3 di esperienza, utilizzati per la coerenza (in termini di rischiosità e di complessità) tra l’operazione e lo strumento finanziario di interesse del cliente.
La conoscenza è invece testata sulla base di 9 diverse tipologie di strumento finanziario.
I controlli di appropriatezza e adeguatezza, sono effettuati dalle procedure su ogni singolo ordine, nei casi previsti dalla direttiva MiFID, incrociando i dati di profilatura del cliente con la classificazione degli strumenti finanziari
CLASSIFICAZIONE E PROFILATURA 2/2
8
Principali novità introdotte dalla Direttiva in tema di Consulenza
Rispetto alla precedente, la normativa MiFID in tema di consulenza introduce i seguenti elementi:
Inclusione dell’attività di consulenza in materia di investimenti tra i servizi e le attività di investimento
Presenza di una definizione specifica dell’attività di consulenza
Consulenza in materia di investimenti solo se ha per oggetto i singoli strumenti finanziari, deve quindi concretizzarsi nel consiglio di uno specifico strumento finanziario e non nella consulenza di una tipologia di strumento finanziario
Soggetta ad autorizzazione
Può essere esercitata solo da imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio e persone fisiche (professionisti in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze)
Applicazione della disciplina MiFID relativa all’adeguatezza
CONSULENZA 1/2
9
La scelta del Gruppo BP
Gruppo BP
ConsulenzaConsulenza
Erogazione del servizio di consulenza su tutte le tipologie di prodotto/servizio di investimento
Erogazione del servizio di consulenza su tutte le tipologie di prodotto/servizio di investimento
Non erogare il servizio di Consulenza
Non erogare il servizio di Consulenza
Scelta di abbinare il servizio di consulenza solo a determinati
prodotti/tipologia di clientela/canali
Scelta di abbinare il servizio di consulenza solo a determinati
prodotti/tipologia di clientela/canali
Clientela Private
Per la Clientela Private è prevista la prestazione servizio di consulenza in via generale ed indifferenziata (tutti i prodotti/servizi di investimento)
Clientela Retail
Derivati OTC
Abbinamento della prestazione del servizio di consulenza modulata in funzione della tipologia di prodotti/strumenti oggetto del servizio stesso (Branded vs Non Branded)
Abbinamento della consulenza al servizio di negoziazione di strumenti derivati OTC (eccetto Large Corporate Sales)
Possibili scelte nell’erogazione del servizio
CONSULENZA 2/2
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La contrattualistica, le comunicazioni alla clientela e le procedure interne sono state aggiornate, ove necessario, per renderle conformi alla normativa MiFID
In ottemperanza all’art. 113 del Regolamento Intermediari (delibera Consob n. 16190/07) a Novembre è stato avviato il processo che prevede che in occasione del primo contatto utile in filiale o, in mancanza, non oltre il 30 giugno 2008, siano rispettati gli adempimenti relativi all’aggiornamento (mediante nuova stipula) degli appositi contratti scritti
rivisto il contratto di negoziazione e trasmissione ordini, integrato con la componente relativa al collocamento
predisposto nuovo contratto di consulenza, integrativo di quello di negoziazione/collocamento
E’ stato inoltre predisposto un fascicolo “Documentazione MiFID” contenente l’informativa rilevante:
Documento informativo sulla Banca, sui servizi di investimento e sugli strumenti finanziari offerti
Documento informativo sulla trattazione dei reclami della clientela
Politica di classificazione della clientela
Politica di gestione del conflitto di interessi
Documento di sintesi della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini
Documento illustrativo sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela
Una copia del predetto fascicolo è stata inviata a tutta la clientela che, alla data del 20 maggio, ancora non era contrattualmente a posto insieme all’invito a presentarsi in filiale per la sottoscrizione della nuova documentazione entro l’1/7/2008 (data a partire dalla quale viene inibita la possibilità di operare in presenza di contratti non regolari)
INFORMATIVA ALLA CLIENTELA
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Ai sensi dell’articolo 45 comma 1 del Regolamento Intermediari, le Banche adottano tutte le misure ragionevoli e mettono in atto meccanismi efficaci per ottenere, allorché eseguono ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti (cd. Best Execution), avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
BEST EXECUTION
La scelta della gerarchia dei fattori di esecuzione è stata fatta dalle Società del Gruppo Banco Popolare tenendo conto delle differenze tra i diversi tipi di strumenti finanziari. Si è ritenuto di non operare alcuna differenziazione tra le tipologie di clienti, salvo casi specifici.
Per gli strumenti negoziati prevalentemente o unicamente su mercati regolamentati e caratterizzati generalmente da buoni livelli di liquidità in termini di volumi di scambio, è stata attribuita maggior importanza alla valutazione del fattore Corrispettivo Totale, in secondo luogo a quello della rapidità e probabilità di esecuzione e in seguito agli altri fattori.
Invece, per gli strumenti non caratterizzati da buoni livelli di liquidità, scambiati principalmente tra investitori istituzionali, non disponibili su mercato regolamentato o caratterizzati da una forte personalizzazione è stata attribuita, in primo luogo, maggiore importanza alla rapidità e probabilità di esecuzione, quindi al Corrispettivo Totale ed infine agli altri fattori di esecuzione.
L’analisi condotta nel terzo trimestre 2007 relativamente mercati ai quali il Gruppo accede ha portato a decidere di non perseguire – almeno nella fase iniziale – la scelta del cd multilisting bensì di individuare per ciascuno strumento finanziario la specifica migliore sede di esecuzione
Alla luce dell’evoluzione che si sta registrando sui mercati internazionali (CHI-X, Turquoise, ….) sono stati avviati alcuni approfondimenti finalizzati all’ introduzione di soluzioni di Smart Order Routing
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La Direttiva ha imposto l’obbligo di gestire i conflitti di interesse che possono danneggiare gli interessi di un cliente e di comunicare le casistiche non gestite internamente
La gestione dei conflitti di interesse presuppone l’adozione, da parte degli intermediari, di tutte le misure ragionevoli, amministrative ed organizzative, destinate ad evitare che le situazioni di conflitto incidano negativamente sull’interesse dei propri clienti
Il Gruppo BP ha adottato una policy dei conflitti di interesse tramite cui si dà disclosure alla clientela delle soluzioni identificate per la gestione delle fattispecie di conflitti individuati:
adozione di un efficace modello operativo;
una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità;
l'attuazione di procedure interne;
la disposizione di mirate regole di condotta.
CONFLITTO DI INTERESSI 1/2
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Gruppo BP ha adottato un approccio strutturato per l’individuazione e la gestione delle fattispecie di conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti
BP CrebergAltre
banche territoriali
Banca Aletti
Gestielle SGR
Gestielle Alternative
Aletti Private Equity
Aletti Fiduciaria
Altre aziende
Base dati situazioni rilevanti
Registro dei conflitti
BP Compliance
Aletti Corporate Affairs
Gestielle Compliance
Funzioni omologhe
Conflitti potenziali
La segnalazione delle situazioni potenzialmente rilevanti nella formazione di conflitti è demandata a tutte le aziende del Gruppo che svolgono servizi di investimento e servizi a emittenti strumenti finanziari.
La valutazione e gestione dei conflitti potenziali viene svolta dalle funzioni di Compliance (o omologhe) degli intermediari interessati, con il coordinamento della Compliance della Capogruppo.
Identificazione delle situazioni rilevanti
Rilevazione dei conflitti
Valutazione e gestione dei conflitti
Viste per intermediario del registro dei conflitti
La valutazione e la gestione dei conflitti potenziali viene svolta dalle funzioni di Compliance (o omologhe) degli intermediari interessati, con il coordinamento della Compliance della Capogruppo.
CONFLITTO DI INTERESSI 2/2
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La MiFID introduce nuove regole per garantire una maggiore trasparenza in tema di remunerazioni ricevute e/o corrisposte dagli intermediari
Sempre ammissibili, non è necessario darne comunicazione ai clienti
Costi di custodia Competenze di
regolamento e cambio Prelievi obligatori
Istruzioni di pagamento del cliente
Commissioni di performance
Retrocessione della commissione di utilizzo pagata dal gestore al distributore per il servizio di distribuzione
Sempre ammissibili, non è necessario dare comunicazione ai clienti
Ammissibili solo se: Comunicati al cliente Accrescono la qualità del
servizio e non danneggiano gli interessi del cliente
Modalità di trattamento
Esempio
Competenze pagate o percepite da un cliente
Competenze pagate o percepite da un cliente
Competenze pagate o percepite da un terzo
Competenze pagate o percepite da un terzo
Competenze che rendono possibile la prestazione di
servizi di investimento
Competenze che rendono possibile la prestazione di
servizi di investimento
INCENTIVI 1/2
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L’informazione sulle retrocessioni pagate/percepite dalla Banca verrà fornita in due momenti distinti, tra loro complementari:
Informativa sintetica : allegato al contratto di negoziazione, esecuzione ricezione, trasmissione e collocamento
Si concretizza in una tabella informativa che illustra, per ciascuna tipologia di strumento finanziario, la/le tipologia/e di commissione/i che viene/vengono retrocessa/e ed il/i relativo/i valore/i percentuale/i, espresso/i in termini di range
Informativa analitica: nell’esecuzione della singola operazione
Nel momento precedente all’esecuzione dell’ordine verranno evidenziate in apposito modulo la/le tipologia/e di commissione/i che viene/vengono retrocessa/e ed il/i relativo/i importo/i (o valore/i percentuale/i)
Le scelte del Gruppo BP
INCENTIVI 2/2