42
1 LE FONTI LE FONTI DEL DEL DIRITTO DIRITTO

1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

1

LE FONTI LE FONTI DEL DEL

DIRITTODIRITTO

Page 2: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

2

• Fonti di produzione e fonti sulla produzione

• La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti

• Fonti primarie e fonti secondarie

• I criteri per ordinare le fonti del diritto

• Abrogazione, interpretazione, analogia

• Tipologia delle fonti del diritto nell’ordinamento italiano

• La pubblicazione delle fonti normative

Page 3: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

3

LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONILE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI

«Si chiamano fonti del diritto gli atti o i fatti che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche»

Fonti di produzioneFonti di produzione«gli atti o i fatti ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre norme giuridiche che esso riconosce come proprie»

Fonti sulla produzioneFonti sulla produzione«le norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti»

Fonti attoFonti atto (es. costituzione, legge, regolamento) Fonti fattoFonti fatto (es. consuetudine)

Page 4: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

4

CostituzioneCostituzione(fonte sulle fonti)

Fonti primarie a carattere “chiuso”Fonti primarie a carattere “chiuso”(forza di legge)

Fonti secondarie a carattere “aperto”Fonti secondarie a carattere “aperto”(principio di legalità)

IL SISTEMA DELLE FONTIIL SISTEMA DELLE FONTI

Page 5: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

5

UNITA’, COERENZA SISTEMATICA E UNITA’, COERENZA SISTEMATICA E COMPLETEZZA DELL’ORDINAMENTOCOMPLETEZZA DELL’ORDINAMENTO

UnitàUnità «Tutte le norme dell’ordinamento possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente, cioè al momento fondante dell’ordinamento stesso e all’atto che con esso viene posto, la Costituzione»

Coerenza sistematicaCoerenza sistematica «L’ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono e prevede criteri e meccanismi per risolvere i contrasti tra disposizioni normative stabilite in tempi diversi o incidenti nella stessa materia, per consentire cioè all’interprete di sciogliere le antinomie individuando la norma, l’unica norma, che deve essere applicata in concreto»

CompletezzaCompletezza «L’ordinamento predispone determinati rimedi per colmare lacune o vuoti normativi, ossia casi concreti non previsti dal diritto positivo, e permette all’interprete, anche quando sembri mancare qualsiasi disciplina giuridica, di rinvenire la norma applicabile al caso»

Page 6: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

6

COME RISOLVERE LE COME RISOLVERE LE ANTINOMIE NORMATIVEANTINOMIE NORMATIVE

Successione delle fonti nel tempoSuccessione delle fonti nel tempo Criterio cronologico abrogazione (espressa, per incompatibilità, per nuova disciplina dell’intera materia)

Sovraordinazione o sottordinazione delle fontiSovraordinazione o sottordinazione delle fonti Criterio gerarchico invalidità e annullamento

Specialità delle fontiSpecialità delle fonti Criterio della competenza invalidità e annullamento

Page 7: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

7

L’INTERPRETAZIONE E L’INTERPRETAZIONE E L’INTEGRAZIONE DEL DIRITTOL’INTEGRAZIONE DEL DIRITTO

Art. 12 preleggi• Interpretazione letterale o testualeInterpretazione letterale o testuale (secondo il senso «fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse»)• Interpretazione teleologicaInterpretazione teleologica (secondo l’«intenzione del legislatore»)• Analogia legisAnalogia legis (secondo le disposizioni che «regolano casi simili o materie analoghe»)• Analogia iurisAnalogia iuris (secondo i «principi generali dell’ordinamento giuridico»)

Leggi di interpretazione autentica«Il comma... dell’articolo... della legge... si interpreta nel senso che...»

Page 8: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

8

COSTITUZIONE

LEGGI COSTITUZIONALI(art. 138 Cost.)

LEGGI ORDINARIE E ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

(artt. 70 ss. e 117 Cost.)

REGOLAMENTI GOVERNATIVI(artt. 87.5 e 117.6 Cost.)

LE FONTI NELL’ORDINAMENTO LE FONTI NELL’ORDINAMENTO STATALESTATALE

Page 9: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

9

COSTITUZIONE

STATUTI SPECIALI

adottati con legge costituzionale

(art. 116 Cost.)

LEGGI REGIONALI

REGOLAMENTI REGIONALI

Regioni speciali Regioni ordinarie

COSTITUZIONE

STATUTI ORDINARI(art. 123 Cost.)

LEGGI REGIONALI

(artt.117 e 121 Cost.)

REGOLAMENTIREGIONALI

(artt.117.6 e 121 Cost.)

Page 10: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

10

LE FONTI NELL’ORDINAMENTO LOCALELE FONTI NELL’ORDINAMENTO LOCALE

COSTITUZIONECOSTITUZIONE

Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (art. 117.2, p) Cost.)

Regolamenti comunali e provinciali(art. 117.6 Cost., art. 7 TUEL)

Statuti comunali e provinciali(art. 114 Cost., art. 6 TUEL)

Page 11: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

11

Prima deliberazione Seconda deliberazione

LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI: IL ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI: IL

PROCEDIMENTOPROCEDIMENTO

Promulgazione

non meno di tre mesi

a maggioranza dei due terzi dei componenti di

ciascuna Camera

a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera

Eventuale referendum1/5 dei componenti di una camera, 5 consigli regionali o 500 mila elettori

Promulgazione

tre mesi

nessuna richiesta di referendum

richiesta di referendum

se è approvato dalla maggioranza dei voti validi

Page 12: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

12

LEGGI COSTITUZIONALI: LE DUE IPOTESI DELL’ART. 138 (2)LEGGI COSTITUZIONALI: LE DUE IPOTESI DELL’ART. 138 (2)

Prima ipotesiPrima ipotesi

Camera I: 1° approvazione

maggioranza relativa

Camera II: 1° approvazione

maggioranza relativa

intervallo 3 mesi

intervallo 3 mesi

Camera I: 2° approvazione

maggioranza 2/3

Camera II: 2° approvazione

maggioranza 2/3

Presidente della Repubblica:

promulgazionepromulgazione

Gazzetta UfficialeSeconda ipotesiSeconda ipotesi

Camera I: 1° approvazione

maggioranza relativa

Camera II: 1° approvazione

maggioranza relativa

Camera I: 2° approvazione

Maggioranza assoluta

Camera II: 2° approvazione

Maggioranza assoluta

intervallo 3 mesi

Gazzetta Ufficiale

REFERENDUN (event.)

Maggioranza di “SI”

entro 3 mesi

Page 13: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

13

LA REVISIONE COSTITUZIONALE (comparazione)LA REVISIONE COSTITUZIONALE (comparazione)

In In GermaniaGermania tutte le modifiche devono ottenere il consenso di tutte le modifiche devono ottenere il consenso di almeno 2/3 dei membri delle Camerealmeno 2/3 dei membri delle Camere. Così anche in . Così anche in PortogalloPortogallo, in , in GiapponeGiappone, dove è previsto anche un referendum, e in , dove è previsto anche un referendum, e in BelgioBelgio, dove è previsto che siano elette nuove , dove è previsto che siano elette nuove Camere prima della votazione finale della riforma. In alcuni paesi nordici, come la Camere prima della votazione finale della riforma. In alcuni paesi nordici, come la NorvegiaNorvegia, la , la SveziaSvezia e la e la DanimarcaDanimarca, sulla falsariga delle Costituzione rivoluzionaria francese dei '91, è previsto che il Parlamento che propone , sulla falsariga delle Costituzione rivoluzionaria francese dei '91, è previsto che il Parlamento che propone una riforma costituzionale venga sciolto e sia rinviato alle nuove Camere la approvazione finale. Spesso è prevista una riforma costituzionale venga sciolto e sia rinviato alle nuove Camere la approvazione finale. Spesso è prevista anche l'approvazione diretta dei popolo con il referendum. Così in anche l'approvazione diretta dei popolo con il referendum. Così in GreciaGrecia, dove sono previste , dove sono previste due deliberazioni due deliberazioni successive delle "vecchie" Camere e una delle "nuove",successive delle "vecchie" Camere e una delle "nuove", imponendo comunque, prima o dopo, che sia raggiunta la imponendo comunque, prima o dopo, che sia raggiunta la maggioranza dei 3/5 dei deputatimaggioranza dei 3/5 dei deputati. In . In SpagnaSpagna le riforme richiedono la maggioranza le riforme richiedono la maggioranza almeno dei 3/5 dei membri delle almeno dei 3/5 dei membri delle CamereCamere; ma per le riforme più importanti è prescritto che le due Camere votino a maggioranza dei due terzi, siano poi ; ma per le riforme più importanti è prescritto che le due Camere votino a maggioranza dei due terzi, siano poi sciolte, siano indette le elezioni e convocate le nuove Camere, che devono riapprovare ancora con la stessa sciolte, siano indette le elezioni e convocate le nuove Camere, che devono riapprovare ancora con la stessa maggioranza la proposta di riforma-proposta che, infine, deve essere sottoposta a referendum. Negli maggioranza la proposta di riforma-proposta che, infine, deve essere sottoposta a referendum. Negli Stati UnitiStati Uniti gli gli emendamenti devono passare attraverso un emendamenti devono passare attraverso un doppio filtrodoppio filtro, quello dei Congresso e quello dei parlamenti degli Stati , quello dei Congresso e quello dei parlamenti degli Stati membri, e le membri, e le maggioranzemaggioranze richieste variano, tra proposta e approvazione finale, richieste variano, tra proposta e approvazione finale, dai 2/3 ai 3/4 dei votidai 2/3 ai 3/4 dei voti (si pensi che (si pensi che l'approvazione dei XXVII emendamento della Costituzione americana ha richiesto un procedimento durato più di due l'approvazione dei XXVII emendamento della Costituzione americana ha richiesto un procedimento durato più di due secoli!). Solo in secoli!). Solo in FranciaFrancia è possibile cambiare la Costituzione con è possibile cambiare la Costituzione con voto a maggioranza semplice dalle due Camerevoto a maggioranza semplice dalle due Camere, ma , ma occorre anche l'approvazione dei popolo tramite occorre anche l'approvazione dei popolo tramite referendumreferendum: questo può essere evitato solo se le Camere, convocate a : questo può essere evitato solo se le Camere, convocate a congresso dal Presidente della Repubblica, approvano la proposta a maggioranza dei 3/5 dei voti validi.congresso dal Presidente della Repubblica, approvano la proposta a maggioranza dei 3/5 dei voti validi.

E in Italia?E in Italia? La nostra Costituzione prevede un procedimento forse un po' macchinoso ma per nulla difficile. La via La nostra Costituzione prevede un procedimento forse un po' macchinoso ma per nulla difficile. La via principale per modificare la Costituzione è il consenso di uno schieramento così vasto di forze politiche da ripetere le principale per modificare la Costituzione è il consenso di uno schieramento così vasto di forze politiche da ripetere le stesse condizioni di compromesso tra le diverse componenti politiche che hanno consentito a questa Costituzione di stesse condizioni di compromesso tra le diverse componenti politiche che hanno consentito a questa Costituzione di nascere. Però, per non rendere troppo difficile il meccanismo e per non regalare a minoranze parlamentari nascere. Però, per non rendere troppo difficile il meccanismo e per non regalare a minoranze parlamentari relativamente piccole il potere di veto, si è prevista anche la possibilità che la modificazione della Costituzione sia relativamente piccole il potere di veto, si è prevista anche la possibilità che la modificazione della Costituzione sia voluta e decisa dalla sola maggioranza di Governo, salvo la possibilità delle opposizioni di ricorrere al corpo voluta e decisa dalla sola maggioranza di Governo, salvo la possibilità delle opposizioni di ricorrere al corpo elettorale. Se spesso è così difficile modificare la Costituzione italiana, le cause non sono dunque giuridiche, ma solo elettorale. Se spesso è così difficile modificare la Costituzione italiana, le cause non sono dunque giuridiche, ma solo politiche.politiche.

[Da Bin-Pitruzzella, [Da Bin-Pitruzzella, Diritto pubblicoDiritto pubblico]]

Page 14: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

14

I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALEI LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE

• L’unico limite L’unico limite espressoespresso èè la forma la forma repubblicana (art. 139 Cost.)repubblicana (art. 139 Cost.)

• I limiti I limiti impliciti impliciti sono i principi supremi sono i principi supremi dell’ordinamento (v. dell’ordinamento (v. sent. 1146/1988))

Page 15: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

15

La Costituzione italiana contiene alcuni La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremiprincipi supremi che che non possono essere non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali.costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto Tali sono tanto i principi che la i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionalerevisione costituzionale, quale , quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.),la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto quanto i i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionaleassoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono , appartengono all'essenza dei all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italianavalori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana..

Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi i principi supremi dell'ordinamento costituzionalesupremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una abbiano una valenza superiore rispetto valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionalealle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche , sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare <copertura le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare <copertura costituzionale> fornita dall'art. 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono costituzionale> fornita dall'art. 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai <principi supremi dell'ordinamento all'accertamento della loro conformità ai <principi supremi dell'ordinamento costituzionale> (v. sentt. nn. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, costituzionale> (v. sentt. nn. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato ), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte <in riferimento della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte <in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana> (v. sentt. nn. 183 del 1973, inalienabili della persona umana> (v. sentt. nn. 183 del 1973, 170 del 1984).).

Sentenza Corte Costituzionale n. 1146/1988Sentenza Corte Costituzionale n. 1146/1988

Page 16: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

16

Limiti alla revisione costituzionaleLimiti alla revisione costituzionaleil cerchio esoterico della Costituzione italianail cerchio esoterico della Costituzione italiana

Referendum istituzionale 1946 La scelta della “forma Repubblicana”

Articolo 139Articolo 139 La forma La forma repubblicana non può repubblicana non può essere oggetto di revisione essere oggetto di revisione

costituzionalecostituzionale

Articolo 1Articolo 1 L'Italia è una L'Italia è una Repubblica democraticaRepubblica democratica, , fondata sul lavoro.fondata sul lavoro.La La sovranità appartiene al sovranità appartiene al popolopopolo

Elementi della “forma di stato” Elementi della “forma di stato” che resistono alla revisioneche resistono alla revisione

Corte costituzionale: garanzia della rigidità

Esistenza di procedure aggravate per la revisione costituzionale

Separazione dei poteri

Indipendenza dei giudiciRappresentatività del Parlamento

Suffragio universale e eguaglianza del voto

Diritti fondamentali e eguaglianza formale e sostanziale

[ Bin ]

Page 17: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

17

LA RISERVA DI LEGGELA RISERVA DI LEGGE

Riserve di legge costituzionale• art. 71 Cost.• art. 116 Cost. (legge costituzionale atipica)• art. 132 Cost. (legge costituzionale rinforzata)• art. 137 Cost.

Riserve di legge ordinaria• Riserve assolute (es. art. 13 Cost.)• Riserve relative (es. art. 23 Cost.)• Riserve rinforzate (es. art. 16 Cost.)

Page 18: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

18

LA LEGGE LA LEGGE

La La legge formalelegge formale è l’atto normativo frutto della è l’atto normativo frutto della deliberazione della Camera dei deputati e del Senato deliberazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e della promulgazione del della Repubblica e della promulgazione del Presidente della Repubblica. La “forma” di legge è Presidente della Repubblica. La “forma” di legge è data dal particolare procedimento per la formazione data dal particolare procedimento per la formazione prescritto dalla Costituzione ( prescritto dalla Costituzione ( art. 70-74 art. 70-74 ))

Page 19: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

19

ATTI CON FORZA DI LEGGEATTI CON FORZA DI LEGGE

Gli Gli atti con forza di leggeatti con forza di legge sono atti normativi che sono atti normativi che pur non avendo la "forma" della leggepur non avendo la "forma" della legge sono sono equiparatiequiparati nella scala gerarchica delle fonti nella scala gerarchica delle fonti alla legge formale ordinariaalla legge formale ordinaria. Gli atti aventi forza . Gli atti aventi forza di legge possono dunque validamente abrogare la legge formale (hanno la stessa forza attiva di legge possono dunque validamente abrogare la legge formale (hanno la stessa forza attiva della legge) ed essere abrogati dalla legge o da altro atto con forza di legge (hanno la stessa della legge) ed essere abrogati dalla legge o da altro atto con forza di legge (hanno la stessa forza passiva della legge).forza passiva della legge).

Gli atti con forza di legge Gli atti con forza di legge possono essere previsti solo dalla Costituzione (o da leggi costituzionalipossono essere previsti solo dalla Costituzione (o da leggi costituzionali ); ); esiste un principio costituzionale secondo cui esiste un principio costituzionale secondo cui il sistema degli atti con forza di legge è chiusoil sistema degli atti con forza di legge è chiuso e la legge e la legge ordinaria non può creare fonti ad essa concorrenziali: qualsiasi tentativo del legislatore ordinario di ordinaria non può creare fonti ad essa concorrenziali: qualsiasi tentativo del legislatore ordinario di introdurre atti con forza di legge risulterebbe, dunque, illegittimo.introdurre atti con forza di legge risulterebbe, dunque, illegittimo.

La Costituzione prevede i seguenti atti con forza di legge:La Costituzione prevede i seguenti atti con forza di legge:

• • il il decreto legislativodecreto legislativo (art. 76 Cost.); (art. 76 Cost.);

• • il il decreto leggedecreto legge (art. 77 Cost.); (art. 77 Cost.);

• • il il referendum abrogativo referendum abrogativo (art. 75 Cost.);(art. 75 Cost.);

• • ii decreti del Governo decreti del Governo in casi di guerra (art. 78 Cost.). in casi di guerra (art. 78 Cost.).

Le leggi costituzionali con cui sono approvati gli Statuti delle Regioni speciali ne Le leggi costituzionali con cui sono approvati gli Statuti delle Regioni speciali ne hanno aggiunto un altro:hanno aggiunto un altro:

• i i decreti di attuazione degli Statuti specialidecreti di attuazione degli Statuti speciali..segue

Page 20: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

20

Sono, inoltre, fonti immediatamente subordinate alla Sono, inoltre, fonti immediatamente subordinate alla Costituzione, ma sfuggono ad una classificazione gerarchica (si Costituzione, ma sfuggono ad una classificazione gerarchica (si tratta di fonti a competenza riservata):tratta di fonti a competenza riservata):

• • i i regolamenti di Camera e Senatoregolamenti di Camera e Senato (art. 64 Cost.); (art. 64 Cost.);

• • i i regolamenti della Corte costituzionaleregolamenti della Corte costituzionale..

Page 21: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

21

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DI IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE FORMALEFORMAZIONE DELLA LEGGE FORMALE

1. 1. La fase preparatoriaLa fase preparatoria (iniziativa legislativa) (iniziativa legislativa)

L'iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge ad una L'iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge ad una delle due Camere. Ogni progetto consta di un articolato e di una relazione che delle due Camere. Ogni progetto consta di un articolato e di una relazione che accompagna gli articoli. La Costituzione indica tassativamente accompagna gli articoli. La Costituzione indica tassativamente i soggetti a cui i soggetti a cui spetta l'iniziativa legislativaspetta l'iniziativa legislativa::

•• Il GovernoIl Governo (art. 71): l'iniziativa governativa è a sua volta il frutto di un (art. 71): l'iniziativa governativa è a sua volta il frutto di un procedimento; iniziativa di uno o più Ministri - delibera del Consiglio dei ministri procedimento; iniziativa di uno o più Ministri - delibera del Consiglio dei ministri - autorizzazione del Presidente della Repubblica - presentazione alla Camera. In - autorizzazione del Presidente della Repubblica - presentazione alla Camera. In alcuni casi la Costituzione pone un obbligo di iniziativa a carico del Governo: è il alcuni casi la Costituzione pone un obbligo di iniziativa a carico del Governo: è il caso dell'iniziativa vincolata (cfr. artt. 77, comma 2 e art. 81). caso dell'iniziativa vincolata (cfr. artt. 77, comma 2 e art. 81). I progetti presentati I progetti presentati dal Governo prendono il nome di disegni di leggedal Governo prendono il nome di disegni di legge..

•• Il Il singolo parlamentaresingolo parlamentare (art. 71): ogni Deputato o Senatore può (art. 71): ogni Deputato o Senatore può presentare progetti di legge alla Camera cui appartiene. Nella prassi è frequente presentare progetti di legge alla Camera cui appartiene. Nella prassi è frequente che tali iniziative siano collettive, ossia di più parlamentari insieme. Non vi sono che tali iniziative siano collettive, ossia di più parlamentari insieme. Non vi sono limiti a tale iniziativa, salvo le materie riservate all'iniziativa governativa.limiti a tale iniziativa, salvo le materie riservate all'iniziativa governativa.

segue

Page 22: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

22

•• Il popoloIl popolo (art. 71, co. 2): la proposta deve provenire da almeno 50.000 (art. 71, co. 2): la proposta deve provenire da almeno 50.000 elettori. Il meccanismo di richiesta e di raccolta delle firme è disciplinato dalla legge elettori. Il meccanismo di richiesta e di raccolta delle firme è disciplinato dalla legge n. 352/1970. Non vi sono limiti a tale iniziativa, salvo le materie riservate n. 352/1970. Non vi sono limiti a tale iniziativa, salvo le materie riservate all'iniziativa governativa.all'iniziativa governativa.

•• I Consigli regionaliI Consigli regionali (art. 121, co. 2): la Costituzione riconosce a ciascuna (art. 121, co. 2): la Costituzione riconosce a ciascuna Assemblea legislativa regionale il potere di presentare alle Camere progetti di legge. Assemblea legislativa regionale il potere di presentare alle Camere progetti di legge. Il limite che incontra tale iniziativa è che si tratti di questioni di "interesse regionale", Il limite che incontra tale iniziativa è che si tratti di questioni di "interesse regionale", ma di fatto la formula (contenuta negli Statuti speciali) è talmente elastica da non ma di fatto la formula (contenuta negli Statuti speciali) è talmente elastica da non poter costituire un vero e proprio limite di materia.poter costituire un vero e proprio limite di materia.

•• Il CNELIl CNEL (art. 99, co. 3): la Costituzione, all'art. 99, attribuisce al Consiglio (art. 99, co. 3): la Costituzione, all'art. 99, attribuisce al Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro l'iniziativa legislativa. Ai sensi della legge n. Nazionale dell'economia e del lavoro l'iniziativa legislativa. Ai sensi della legge n. 936/1986 non esistono particolari limiti di materia; tuttavia, parte della dottrina 936/1986 non esistono particolari limiti di materia; tuttavia, parte della dottrina sostiene che, data la natura dell'organo, l'iniziativa possa essere assunta soltanto nel sostiene che, data la natura dell'organo, l'iniziativa possa essere assunta soltanto nel campo economico-sociale (Martines).campo economico-sociale (Martines).

Il progetto o il disegno di legge può essere presentato all'una o all'altra Camera (ad Il progetto o il disegno di legge può essere presentato all'una o all'altra Camera (ad eccezione dei Deputati e Senatori che possono esercitare l'iniziativa solo nella Camera eccezione dei Deputati e Senatori che possono esercitare l'iniziativa solo nella Camera di appartenenza) e non crea l'obbligo per la stessa di deliberare.di appartenenza) e non crea l'obbligo per la stessa di deliberare.

segue

Page 23: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

23

2. 2. La fase costitutiva (deliberazione delle Camere) esame, discussione e votazioneLa fase costitutiva (deliberazione delle Camere) esame, discussione e votazione

L'art. 72, comma 1, prescrive che ogni progetto di legge prima di essere discusso direttamente L'art. 72, comma 1, prescrive che ogni progetto di legge prima di essere discusso direttamente dalle Camere deve essere esaminato dalla dalle Camere deve essere esaminato dalla Commissione permanente competenteCommissione permanente competente..

Le Le funzioni che la Commissionefunzioni che la Commissione è chiamata a svolgere variano a seconda della "sede" in cui è chiamata a svolgere variano a seconda della "sede" in cui lavora. In relazione alle diverse funzioni che possono svolgere le Commissioni si distinguono lavora. In relazione alle diverse funzioni che possono svolgere le Commissioni si distinguono tre procedimenti legislativi:tre procedimenti legislativi:

I. I. Procedimento normale (Commissione in sede referente):Procedimento normale (Commissione in sede referente): Tale procedimento è Tale procedimento è sempre sempre obbligatorioobbligatorio per i progetti di legge: per i progetti di legge:

•• in materia costituzionale;in materia costituzionale;

•• in materia elettorale;in materia elettorale;

•• di delegazione legislativa; di delegazione legislativa;

•• di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali;di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali;

•• di approvazione di bilanci e consuntivi.di approvazione di bilanci e consuntivi.

RISERVA DI ASSEMBLEARISERVA DI ASSEMBLEA

art. 72, comma 4, Cost.1art. 72, comma 4, Cost.1

Page 24: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

24

1)Esame preparatorio da parte della Commissione 1)Esame preparatorio da parte della Commissione

2)discussione generale sul testo 2)discussione generale sul testo

3)discussione e votazione dei singoli articoli 3)discussione e votazione dei singoli articoli

4) votazione finale.4) votazione finale.

Se il Se il disegno di legge è dichiarato urgentedisegno di legge è dichiarato urgente (art. 72, comma (art. 72, comma 2, Cost.) i termini previsti dai regolamenti parlamentari per 2, Cost.) i termini previsti dai regolamenti parlamentari per il compimento dei vari atti sono ridotti a metà il compimento dei vari atti sono ridotti a metà (procedimento normale abbreviato).(procedimento normale abbreviato).

segue

Page 25: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

25

2. 2. Procedimento decentrato (Commissione in sede deliberante):Procedimento decentrato (Commissione in sede deliberante):

Le quattro fasi dei procedimento normale sopra indicate sono attribuite tutte alla Le quattro fasi dei procedimento normale sopra indicate sono attribuite tutte alla Commissione competente per materia. La Commissione non si limita quindi all'esame Commissione competente per materia. La Commissione non si limita quindi all'esame preparatorio, ma approva essa stessa il progetto in ogni articolo e nel suo complesso (art. 72, preparatorio, ma approva essa stessa il progetto in ogni articolo e nel suo complesso (art. 72, comma 3, Cost.).comma 3, Cost.).

3. 3. Procedimento misto (Commissione in sede redigente):Procedimento misto (Commissione in sede redigente):

E' un procedimento intermedio fra quello normale e quello decentrato ed è scarsamente E' un procedimento intermedio fra quello normale e quello decentrato ed è scarsamente utilizzato. Non è previsto in Costituzione ma è stato introdotto dai regolamenti parlamentari utilizzato. Non è previsto in Costituzione ma è stato introdotto dai regolamenti parlamentari non senza differenze tra l'una e l'altra Camera. Al Senato (art. 36 Reg.), alla Commissione è non senza differenze tra l'una e l'altra Camera. Al Senato (art. 36 Reg.), alla Commissione è riservata l'approvazione articolo per articolo e all'Assemblea l'approvazione finale. Alla riservata l'approvazione articolo per articolo e all'Assemblea l'approvazione finale. Alla Camera dei deputati (art. 96 Reg.), alla Commissione spetta la formulazione tecnica degli Camera dei deputati (art. 96 Reg.), alla Commissione spetta la formulazione tecnica degli articoli (e cioè la discussione e la votazione degli emendamenti), ma l'approvazione articolo articoli (e cioè la discussione e la votazione degli emendamenti), ma l'approvazione articolo per articolo e l'approvazione finale è riservata all'Assemblea. Inoltre, al Senato per articolo e l'approvazione finale è riservata all'Assemblea. Inoltre, al Senato l'assegnazione in sede redigente avviene da parte dei Presidente all'inizio del procedimento, l'assegnazione in sede redigente avviene da parte dei Presidente all'inizio del procedimento, mentre alla Camera è deciso dall'Assemblea prima di passare all'esame degli articoli (quindi mentre alla Camera è deciso dall'Assemblea prima di passare all'esame degli articoli (quindi dopo l'esame della Commissione in sede referente e dopo la discussione generale in Aula).dopo l'esame della Commissione in sede referente e dopo la discussione generale in Aula).

segue

Page 26: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

26

Il procedimento seguito da una Camera per l'approvazione non vincola Il procedimento seguito da una Camera per l'approvazione non vincola l'altra Camera. Può quindi accadere che per il medesimo progetto di l'altra Camera. Può quindi accadere che per il medesimo progetto di legge alla Camera dei deputati si sia seguito il procedimento ordinario e legge alla Camera dei deputati si sia seguito il procedimento ordinario e presso il Senato quello decentrato.presso il Senato quello decentrato.

La legge è un atto complessoLa legge è un atto complesso: perché si perfezioni è necessario che : perché si perfezioni è necessario che entrambe le Camere approvino entrambe le Camere approvino l'identico testol'identico testo. Se il progetto approvato . Se il progetto approvato da una Camera è approvato dall'altra con emendamenti, il testo è da una Camera è approvato dall'altra con emendamenti, il testo è ripresentato alla prima Camera per l'approvazione degli emendamenti ripresentato alla prima Camera per l'approvazione degli emendamenti

(c.d. (c.d. navettanavetta).).

Page 27: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

27

3. 3. La fase integrativa dell'efficaciaLa fase integrativa dell'efficacia (promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore)(promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore)

Conclusa la fase del l'approvazione, la legge è perfetta, ma non è ancora efficace (non Conclusa la fase del l'approvazione, la legge è perfetta, ma non è ancora efficace (non produce cioè effetti giuridici). Affinché la legge possa diventare efficace è necessaria:produce cioè effetti giuridici). Affinché la legge possa diventare efficace è necessaria:

• La La promulgazione ad opera del Presidente della Repubblicapromulgazione ad opera del Presidente della Repubblica; ;

Il Presidente della Repubblica deve promulgare la legge entro trenta giorni o entro un termine minore se Il Presidente della Repubblica deve promulgare la legge entro trenta giorni o entro un termine minore se le Camere a maggioranza assoluta ne dichiarino l'urgenza (art. 73, Cost.) (il termine decorre dalla le Camere a maggioranza assoluta ne dichiarino l'urgenza (art. 73, Cost.) (il termine decorre dalla approvazione definitiva da parte della seconda Camera). approvazione definitiva da parte della seconda Camera).

Il P.d.R. svolge un controllo formale e sostanziale sulla legge e ha il potere di rinviare la stessa alle Il P.d.R. svolge un controllo formale e sostanziale sulla legge e ha il potere di rinviare la stessa alle Camere con messaggio motivato. Camere con messaggio motivato.

Il rinvio può essere compiuto una sola volta: se le Camere approvano nuovamente nello stesso identico Il rinvio può essere compiuto una sola volta: se le Camere approvano nuovamente nello stesso identico testo la legge precedentemente rinviata il P.d.R. ha infatti l'obbligo di promulgare (art. 74, Cost.). testo la legge precedentemente rinviata il P.d.R. ha infatti l'obbligo di promulgare (art. 74, Cost.).

• La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

Subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni dalla promulgazione la legge deve essere pubblicata Subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni dalla promulgazione la legge deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (art. 6, D.p.r. n. 1092/1985). La pubblicazione è l'atto con cui la legge viene portata nella Gazzetta Ufficiale (art. 6, D.p.r. n. 1092/1985). La pubblicazione è l'atto con cui la legge viene portata ufficialmente a conoscenza dei destinatari.ufficialmente a conoscenza dei destinatari.

• Entrata in vigore.Entrata in vigore.

La La vacatio legisvacatio legis è il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l'entrata in vigore è il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l'entrata in vigore della legge. Di norma la legge entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione (art. 10, Disp. sulla legge in della legge. Di norma la legge entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione (art. 10, Disp. sulla legge in generale), salvo che la legge stessa non stabilisca un termine diverso (art. 73 comma 2). Una volta entrata in vigore, la generale), salvo che la legge stessa non stabilisca un termine diverso (art. 73 comma 2). Una volta entrata in vigore, la legge si presume conosciuta da tutti i destinatari.legge si presume conosciuta da tutti i destinatari.

Page 28: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

28

Decreto legislativoDecreto legislativo (art. 76 Cost., art. 14 legge 400/1988)

GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNOGLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNOAVENTI FORZA DI LEGGEAVENTI FORZA DI LEGGE

L'art. L'art. 70 Cost70 Cost. in omaggio al principio della separazione dei poteri stabilisce che . in omaggio al principio della separazione dei poteri stabilisce che “la “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”.funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”. Tuttavia esistono Tuttavia esistono delle circostanze in cui delle circostanze in cui il Governoil Governo può esercitare anch'esso la funzione legislativa. può esercitare anch'esso la funzione legislativa.

Legge di delegazioneLegge di delegazione(oggetto, principi e criteri direttivi, termine)

Deve essere approvata:Deve essere approvata:

a) con a) con legge delle Camerelegge delle Camere (riserva di legge formale); (riserva di legge formale);

b) con il b) con il procedimento normaleprocedimento normale di approvazione delle leggi di approvazione delle leggi ( Commissione in sede referente) ( art. 72, comma 4, Cost.)( Commissione in sede referente) ( art. 72, comma 4, Cost.)

E deve contenere a norma dell'art. 76 Cost.:E deve contenere a norma dell'art. 76 Cost.:

a)a) l' l' oggettooggetto su cui il Governo può esercitare la delega; su cui il Governo può esercitare la delega;

b)b) i i principi e i criteri direttiviprincipi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega;nell'esercizio della delega;

c)c) il il terminetermine entro cui il Governo deve esercitare la delega. entro cui il Governo deve esercitare la delega.

Può contenere:Può contenere:

a) a) limiti ulteriorilimiti ulteriori per il Governo (ad es. imponendogli di ascoltare il per il Governo (ad es. imponendogli di ascoltare il parere delle Commissioni parlamentari); l'art. 14, co. 4, della parere delle Commissioni parlamentari); l'art. 14, co. 4, della legge n. 400/88, prevede, nel caso in cui la delega ecceda il legge n. 400/88, prevede, nel caso in cui la delega ecceda il biennio, che il Governo chieda il parere delle Commissioni in biennio, che il Governo chieda il parere delle Commissioni in ordine agli schemi dei decreti delegati.ordine agli schemi dei decreti delegati.

La legge delega funge da norma interposta nel giudizio di La legge delega funge da norma interposta nel giudizio di legittimità costituzionale sul decreto legislativo.legittimità costituzionale sul decreto legislativo.

Decreto legislativoDecreto legislativo(entro il termine della legge delega)

E' adottato secondo il seguente procedimento:E' adottato secondo il seguente procedimento:

a) proposta del Ministro o dei Ministri competenti;a) proposta del Ministro o dei Ministri competenti;

b) delibera del Consiglio dei Ministri;b) delibera del Consiglio dei Ministri;

b1) eventuali adempimenti ulteriori, qualora siano prescritti dalla b1) eventuali adempimenti ulteriori, qualora siano prescritti dalla legge delega o perché si applica l’art. 14, co. 4, legge legge delega o perché si applica l’art. 14, co. 4, legge n.400/88;n.400/88;

b2) nuova deliberazione del Consiglio dei Ministri a seguito dei b2) nuova deliberazione del Consiglio dei Ministri a seguito dei pareri espressi dai soggetti consultati;pareri espressi dai soggetti consultati;

c) Emanazione del presidente della repubblica ( art.87, comma 5, c) Emanazione del presidente della repubblica ( art.87, comma 5, Cost.)Cost.)

d) Pubblicazione ed entrata in vigored) Pubblicazione ed entrata in vigore

Se il decreto legislativo viola la legge delega la Corte dichiara Se il decreto legislativo viola la legge delega la Corte dichiara l’illegittimità del decreto delegato per eccesso di delegal’illegittimità del decreto delegato per eccesso di delega

Page 29: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

29

PARLAMENTOlegge delega

GOVERNOdeliberazione

schema di decreto

PARLAMENTOparere commissioni

sullo schema(se previsto dalla legge)

GOVERNOdeliberazione

decreto legislativo

GOVERNOdeliberazione

decreti corretivi(se previsti dalla legge)

IL DECRETO LEGISLATIVOIL DECRETO LEGISLATIVO

Page 30: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

30

Decreto leggeDecreto legge (art. 77 Cost., art. 15 legge 400/1988)

Legge di conversione(entro sessanta giorni)

a) entro cinque giorni dalla presentazione dei d.l., le Camere, anche se sciolte, si riuniscono per la conversione;

b) la conversione deve avvenire (inclusa la

promulgazione) entro 60 giorni;

e) nella legge di conversione possono essere introdotti emendamenti al decreto legge. Tali emendamenti hanno però efficacia ex nunc (hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione - art. 15, co. 5, legge n. 400/88).

Decreto legge(casi straordinari di necessità e urgenza)

a) deliberato dal Consiglio dei Ministri;

b) emanato dal Presidente della Repubblica;

c) pubblicato immediatamente nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione;

d) il giorno stesso della pubblicazione, presentato alle Camere per la conversione in legge;

e) decade se non è convertito in legge entro 60

giorni dalla pubblicazione (perdono efficacia sin dall'inizio tutti gli effetti prodotti dal decreto legge cfr. Corte cost., sent. n. 307/1983).

Il decreto legge è un atto avente forza di legge che Il decreto legge è un atto avente forza di legge che il Governo può adottare per far fronte a il Governo può adottare per far fronte a "casi "casi straordinari di necessità e di urgenza".straordinari di necessità e di urgenza". Tale straordinarietà costituisce requisito di validità costituzionale Tale straordinarietà costituisce requisito di validità costituzionale dei decreto legge che la Corte costituzionale è competente a verificare (sent. n. 29/1995).dei decreto legge che la Corte costituzionale è competente a verificare (sent. n. 29/1995).

Page 31: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

31

Se il decreto legge non viene convertito le Camere possono disciplinare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito (legge di sanatoria o convalida).

In passato si è assistito al fenomeno della reiterazione dei decreti legge. Il In passato si è assistito al fenomeno della reiterazione dei decreti legge. Il Governo, alla scadenza dei 60 giorni, emanava un nuovo decreto legge che Governo, alla scadenza dei 60 giorni, emanava un nuovo decreto legge che riproduceva i contenuti del vecchio ormai scaduto. Tale reiterazione si riproduceva i contenuti del vecchio ormai scaduto. Tale reiterazione si ripeteva per più volte consecutive (un d.l. è stato reiterato addirittura 29 ripeteva per più volte consecutive (un d.l. è stato reiterato addirittura 29 volte). La Corte costituzionale, con la sent. n. 360/1996, ha posto un argine a volte). La Corte costituzionale, con la sent. n. 360/1996, ha posto un argine a tale abuso affermando che la reiterazione altera “1a natura provvisoria della tale abuso affermando che la reiterazione altera “1a natura provvisoria della decretazione d'urgenza procrastinando di fatto il termine invalicabile previsto decretazione d'urgenza procrastinando di fatto il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione il legge” e toglie valore “al carattere dalla Costituzione per la conversione il legge” e toglie valore “al carattere straordinario dei requisiti della necessità e della urgenza, dal momento che la straordinario dei requisiti della necessità e della urgenza, dal momento che la reiterazione viene a stabilizzare e prolungare nel tempo il richiamo ai motivi reiterazione viene a stabilizzare e prolungare nel tempo il richiamo ai motivi già posti a fondamento dei primo decreto”.già posti a fondamento dei primo decreto”.

Page 32: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

32

GOVERNOadozione del decreto

legge

PARLAMENTOeventuali

emendamenti al decreto legge

sì conversione

no conversione

decadenza

IL DECRETO LEGGEIL DECRETO LEGGE

Page 33: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

33

I DECRETI DEL GOVERNO IN CASO DI GUERRAI DECRETI DEL GOVERNO IN CASO DI GUERRA

L'art. 78 Cost. stabilisce che “L'art. 78 Cost. stabilisce che “le Camere deliberano lo stato di le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”. Si tratta . Si tratta naturalmente di una fonte mai utilizzata, il cui presupposto è la naturalmente di una fonte mai utilizzata, il cui presupposto è la deliberazione dello stato di guerra.deliberazione dello stato di guerra.

I DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DEGLI I DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DEGLI STATUTI SPECIALISTATUTI SPECIALI

Le leggi costituzionali di attuazione degli Statuti speciali Le leggi costituzionali di attuazione degli Statuti speciali prevedono che per la loro attuazione si provvede con prevedono che per la loro attuazione si provvede con speciali speciali decreti legislativi emanatidecreti legislativi emanati dal Presidente della Repubblica su dal Presidente della Repubblica su proposta di apposite proposta di apposite Commissioni pariteticheCommissioni paritetiche composte per la composte per la metà da membri designati dal Governo e per l'altra metà metà da membri designati dal Governo e per l'altra metà dall'Assemblea regionale (non c'è quindi una delega legislativa dall'Assemblea regionale (non c'è quindi una delega legislativa vera e propria ad opera dei Parlamento).vera e propria ad opera dei Parlamento).

Page 34: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

34

REGOLAMENTI REGOLAMENTI PARLAMENTARIPARLAMENTARI

(art. 64 Cost.)

COSTITUZIONECOSTITUZIONE

LE FONTI ESPRESSIONE DI AUTONOMIA LE FONTI ESPRESSIONE DI AUTONOMIA DEGLI ORGANI COSTITUZIONALIDEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Page 35: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

35

IL REFERENDUM ABROGATIVOIL REFERENDUM ABROGATIVO

Il referendum abrogativo è previsto all'art. 75, Cost., ed è il più importante strumento di democrazia diretta: è il mezzo attraverso il quale il corpo elettorale può abrogare, totalmente o parzialmente, una legge o un atto avente forza di legge dello Stato. La Corte cost. lo ha definito un "atto fonte dell'ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria" (sent. n. 29/1987). La legge n. 352/1970 ha provveduto con molto ritardo a dare attuazione all'art. 75 Cost.

Limiti espliciti Limiti espliciti

a)a) leggi tributarie e di bilancio; leggi tributarie e di bilancio;

b)b) leggi di amnistia e di indulto; leggi di amnistia e di indulto;

c)c) leggi di ratifica dei trattati leggi di ratifica dei trattati internazionali; internazionali;

d)d) le fonti secondarie;le fonti secondarie;

e)e) le fonti regionali (a livello regionale le fonti regionali (a livello regionale esistono appositi referendum);esistono appositi referendum);

I limiti (cosa non può abrogare)I limiti (cosa non può abrogare)Limiti implicitiLimiti impliciti ricavati dalla Corte costituzionale (a partire dalla ricavati dalla Corte costituzionale (a partire dalla

sent. n. 16/1978): sent. n. 16/1978):

a)a) le norme costituzionali; le norme costituzionali;

b)b) leggi che, pur non essendo ricompresse nell'elenco dell'art. leggi che, pur non essendo ricompresse nell'elenco dell'art. 75, Cost., sono strettamente connesse a quelle elencate (ad es. 75, Cost., sono strettamente connesse a quelle elencate (ad es. la legge finanziaria rispetto alla legge di bilancio o all'ordine la legge finanziaria rispetto alla legge di bilancio o all'ordine di esecuzione rispetto alla ratifica dei trattato internazionale); di esecuzione rispetto alla ratifica dei trattato internazionale);

c)c) leggi dotate di forza passiva rafforzata (ad es. le leggi di leggi dotate di forza passiva rafforzata (ad es. le leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi); esecuzione dei Patti Lateranensi);

d)d) leggi a contenuto costituzionalmente vincolato (quelle cioè il leggi a contenuto costituzionalmente vincolato (quelle cioè il cui contenuto normativo appare così intimante connesso al cui contenuto normativo appare così intimante connesso al disposto costituzionale da rappresentare l'unico possibile disposto costituzionale da rappresentare l'unico possibile svolgimento, sicché la loro abrogazione impedirebbe al svolgimento, sicché la loro abrogazione impedirebbe al disposto costituzionale di far spiegare i suoi effetti).disposto costituzionale di far spiegare i suoi effetti).

Sono inoltre inammissibili le richieste referendarie il cui quesito non Sono inoltre inammissibili le richieste referendarie il cui quesito non sia: a) omogeneo; b) chiaro, semplice e completo; sia: a) omogeneo; b) chiaro, semplice e completo; c)strutturato in modo tale da rendere chiaro e riconoscibile ai c)strutturato in modo tale da rendere chiaro e riconoscibile ai votanti il risultato dei l'abrogazione.votanti il risultato dei l'abrogazione.

Page 36: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

36

IL PROCEDIMENTOIL PROCEDIMENTO

Richiesta da parte di 500.000 elettori

Richiesta da parte di almeno cinque Consigli regionali

Le richieste vanno depositate dal 1° gennaio al 30 settembre di ciascun anno. Non possono essere depositate nell'anno precedente alla scadenza ordinaria della legislatura e nei se mesi successivi alla convocazione dei Comizi elettorali

Controllo dell’ Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione sulla conformità della richiesta alle regole della Legge n.352/1970

Controllo della Corte costituzionale sull'ammissibilità dei referendum - art. 2, legge cost. n. 1/1953 - (il parametro di giudizio della Corte non è in questo caso la legge ordinaria, ma la Costituzione).

Il Presidente della Repubblica, su proposta dei Governo, fissa il giorno della votazione tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Page 37: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

37

Dopo la votazione l'Ufficio centrale per il referendum accerta, ai Dopo la votazione l'Ufficio centrale per il referendum accerta, ai sensi dell'art. 75, comma 4, Cost., che alla votazione abbia sensi dell'art. 75, comma 4, Cost., che alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validi.raggiunta la maggioranza dei voti validi.

Se il quorum non viene raggiunto Se il quorum non viene raggiunto l'iniziativa fallisce e il quesito può essere l'iniziativa fallisce e il quesito può essere riproposto l'anno successivo; se i "no" superano i "si" lo stesso quesito può riproposto l'anno successivo; se i "no" superano i "si" lo stesso quesito può essere riproposto solo dopo che siano trascorsi cinque anni.essere riproposto solo dopo che siano trascorsi cinque anni.

Se vincono i voti favorevoliSe vincono i voti favorevoli, , il Presidente della Repubblica dichiara il Presidente della Repubblica dichiara con proprio decreto l'avvenuta abrogazionecon proprio decreto l'avvenuta abrogazione. Il Dpr è pubblicato . Il Dpr è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e l'abrogazione ha effetto dal giorno nella Gazzetta ufficiale e l'abrogazione ha effetto dal giorno successivo.successivo.

Il Presidente della Repubblica, su proposta dei Governo, può ritardare Il Presidente della Repubblica, su proposta dei Governo, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni.giorni.

Page 38: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

38

GLI ATTI NORMATIVI SECONDARI DEL GLI ATTI NORMATIVI SECONDARI DEL GOVERNO  GOVERNO  

Art. 17 legge 400/1988

• Regolamenti governativi (d.p.r.)  - regolamenti di esecuzione  - regolamenti di attuazione e di integrazione  - regolamenti indipendenti  - regolamenti di organizzazione  - regolamenti di delegificazione   

• Regolamenti ministeriali (d.m.) e interministeriali (d.i.)

Page 39: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

39

CONSIGLIO DEI MINISTRICONSIGLIO DEI MINISTRI deliberazione

schema di regolamento

PARLAMENTOPARLAMENTO parere commissioni sulloschema di regolamento

(se previsto dalla legge)

CONSIGLIO DEI MINISTRICONSIGLIO DEI MINISTRIdeliberazione regolamento

CONSIGLIO DI STATOCONSIGLIO DI STATOparere sullo schema

di regolamento

I REGOLAMENTI GOVERNATIVII REGOLAMENTI GOVERNATIVI

Page 40: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

40

I REGOLAMENTI MINISTERIALII REGOLAMENTI MINISTERIALI

MINISTROMINISTRO

parere del Consiglio di stato

comunicazione al presidente del

Consiglio

adozione del regolamento

Page 41: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

41

Legge diautorizzazione

Emanazioneregolamentoautorizzato

Entratain vigore

regolamento

I REGOLAMENTI DI DELEGIFICAZIONEI REGOLAMENTI DI DELEGIFICAZIONEArt. 17.2 legge 400/1988

determinazione delle norme generali regolatrici della materia e previsione dell’abrogazione delle norme vigenti

delegificazione della materia

abrogazione delle norme vigenti prevista dalla legge

Page 42: 1 LE FONTI DEL DIRITTO 2 Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie

42

LA PUBBLICAZIONE DELLE FONTILA PUBBLICAZIONE DELLE FONTI  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  

• Serie generale (leggi e altri atti normativi; atti degli organi costituzionali; decreti presidenziali; decreti, delibere e ordinanze ministeriali; decreti e delibere di altre autorità)  • Corte costituzionale (sentenze e ordinanze della Corte)  • Comunità europee (regolamenti e direttive)  • Regioni (leggi e regolamenti regionali)

Leggi e altri atti normativi(decreti legge, decreti legislativi, regolamenti)  

La presente legge (o il presente decreto), munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.