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1 Illustrazione del nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Cristina Berliri) Seminario di illustrazione del DPCM “il nuovo ISEE – il nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente” Torino, 5 maggio 2014

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Illustrazione del nuovo Indicatore della

Situazione Economica Equivalente

(Cristina Berliri)

Seminario di illustrazione del DPCM “il nuovo ISEE – il nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente”

Torino, 5 maggio 2014

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IndiceIndice

1. Criticità dell’ISEE vigente2. Il dettato normativo (art. 5 legge214/2011)3. Il DPCM di revisione dell’ISEE

1. Ambito di applicazione2. Definizione dell’indicatore3. Nucleo familiare4. Indicatore reddituale5. Indicatore patrimoniale6. Persone con disabilità7. Famiglie con minori8. ISEE corrente9. ISEE universitari

4. Il percorso attuativo

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Criticità dell’ISEE vigente (1)Criticità dell’ISEE vigente (1)

Rigidità rispetto alla diversa natura delle prestazioni• Scarsa capacità selettiva in riferimento alle

prestazioni di contrasto alla povertà• Nucleo familiare di riferimento per le prestazioni socio

sanitarie rivolte ai non autosufficienti• Genitori con diversa residenza anagrafica in

riferimento a prestazioni rivolte a minorenni e studenti

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Criticità dell’ISEE vigente (2)Criticità dell’ISEE vigente (2)

Problemi di equità e adeguatezza dello strumento

• Trattamento delle famiglie numerose• Valorizzazione della componente patrimoniale• Adeguamento all’evoluzione della disciplina fiscale• Attualizzazione a fronte della perdita di lavoro

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Articolo 5 legge 214/2011Articolo 5 legge 214/2011

DPCM su proposta del Ministero del Lavoro di concerto con Ministero dell’Economia Compiti:

• Revisione delle modalità di calcolo dell’ISEE• Definizione dei campi di applicazione dell’ISEE• Rafforzamento del sistema dei controlli• Assegnazione alle politiche sociali dei risparmi

derivanti dall’applicazione della riforma

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Articolo 5 legge 214/2011Articolo 5 legge 214/2011

Revisione delle modalità di calcolo dell’ISEEIndicazioni:• Definizione di reddito disponibile che includa le

componenti esenti da imposta• Trattamento di favore delle famiglie numerose

(tre o più figli) e con persone con disabilità• Valorizzazione maggiore del patrimonio (in Italia

e all’estero) • Differenziazione dell’indicatore per le diverse

tipologie di prestazioni

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Il DPCM di attuazioneIl DPCM di attuazione

Principio guida:Evitare di attribuire allo strumento funzioni improprie

• Ruolo dell’ISEE è valutare in modo comparabile la condizione economica delle famiglie

• Spetta al singolo intervento sociale perseguire specifici obiettivi, identificando le categorie meritorie di particolari trattamenti e relativi criteri di eleggibilità

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Ambito di applicazione (1)Ambito di applicazione (1)a) “Prestazioni sociali”: servizi o prestazioni economiche destinate a

rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, esclusi quelli previdenziali, sanitari, o assicurati in ambito giudiziario;

b) “Agevolate”: non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

La definizione dell’ambito di applicazione è tautologica: l’ISEE si applica alle prestazioni agevolate. Il DPCM non ha esercitato il mandato di stabilire ambiti di applicazione e soglie.

Le prestazioni da erogare in modo agevolato generalmente sono stabilite dalle Regioni e dalle amministrazioni locali.

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Prestazioni locali e nazionaliPrestazioni locali e nazionali

Anno 2012 Variazioni 2011-2012

Nord-Ovest

Nord-Est

Centro Mezzo-giorno

Italia

Nord-Ovest

Nord-Est

Centro Mezzo-giorno

Italia

Prestazioni richieste Distribuzione % Tasso di variazione annuo

Prestazioni solo nazionali 9,5 8,5 6,2 9,3 8,6 -7,3 -3,3 -9,9 -7,4 -7,3

Prestazioni solo locali 32,8 51,9 43,6 37,8 39,6 -1,5 -6,3 14,5 -22,3 -11,7 Prestazioni locali e nazionali 57,7 39,7 50,2 52,9 51,8 0,6 -2,5 1,5 -14,8 -8,5 Totale 100 100 100 100 100 -0,9 -4,5 5,9 -17,2 -9,7

Ambito di applicazione (2)

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Ambito di applicazione (3)Ambito di applicazione (3)ISEE livello essenziale La determinazione e l’applicazione dell’indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Nessuna novità: la definizione dell’ISEE quale livello essenziale, già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione.

Come afferma il Consiglio di Stato «La determinazione dei livelli essenziali da garantire in maniera uniforme, che non deve necessariamente essere contenuta in provvedimenti legislativi statali successivi alla riforma del titolo V della Costituzione, è stata ricavata anche dal complesso della normativa antecedente, compreso il d.lgs. N. 109/98 (istitutivo dell’ISEE)»

In assenza di prestazioni definite livelli essenziali, la discrezionalità in capo alle Regioni riguarda, come in passato, campi di applicazione e criteri aggiuntivi.

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Ambito di applicazione (4)Ambito di applicazione (4)Gli enti erogatori possono prevedere criteri ulteriori di selezione dei beneficiari:

• Tenuto conto delle disposizioni regionali

• Limitatamente a prestazioni che non siano state definite livelli essenziali e che per loro natura lo rendano necessario

• Valutando la condizione economica complessiva della famiglia tramite ISEE

Es. nuova social card (SIA): oltre ai criteri non economici, vincoli sul valore dell’abitazione, sul patrimonio mobiliare, sui trattamenti economici percepiti

Comitato consultivo per il monitoraggio sull’attuazione dell’ISEE e la proposta di correttivi (Ministeri, Regioni e PA, ANCI, parti sociali e associazioni nazionali interessate)

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Definizione dell’Indicatore (1)Definizione dell’Indicatore (1)Differenti modalità di calcolo dell’ISEE sulla base del tipo di prestazione richiesta. Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare il Modello base. Nei casi in cui si richiedano:

prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minori, in presenza di genitori non coniugati e non conviventi

prestazioni sociosanitarie rivolte a soggetti maggiorenni con disabilità e/o non autosufficienti

prestazioni per il diritto allo studio universitario nel caso di studenti non residenti con i genitori

Ovvero nel caso di rilevante variazione della condizione economica dovuta alla perdita di lavoro (ISEE corrente)

è prevista, a integrazione o sostituzione del Modello base, la compilazione di altri moduli. L’attestazione ISEE, specificherà per ciascun componente il valore ISEE per accedere alle diverse tipologie di prestazioni, ovvero, nel caso non siano state fornite le informazioni necessarie, l’assenza del valore ISEE utile ad accedere ad alcune tipologie di prestazione

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Definizione dell’Indicatore (2)Definizione dell’Indicatore (2)

L’ISEE è pari alla somma dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) e del 20% dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISP), divisa per una scala di equivalenza (SE) :

ISEE=(ISR+0,2 ISP) : SE

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Il nucleo familiare (1)Il nucleo familiare (1)

Famiglia anagrafica, corretta in base al principio generale di tenere sempre insieme i coniugi e i figli minori• Non fanno parte del nucleo altre persone a carico

non conviventiCasi particolari: • prestazioni socio sanitarie per persone disabili

adulte (nucleo ristretto)• genitori non coniugati e non conviventi nel caso di

richiesta prestazioni rivolte ai minori (attratti nel nucleo)

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Il nucleo familiare (2)Il nucleo familiare (2)

Coniugi non conviventi

Come già nell’ISEE vigente, per evitare comportamenti opportunistici, ci deve essere un giustificato motivo per non inserire nel nucleo uno dei coniugi, tra cui:

“quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali” (DPCM 221/1999 art 1,bis, comma 4 lettera e)” .

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Il nucleo familiare (3)Il nucleo familiare (3)

Nucleo familiare dei minori

Si conferma il principio che i figli minori di anni 18 facciano sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono e che il minore in affidamento preadottivo faccia parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.

Si modifica il trattamento dei minori in affidamento temporaneo (residenziale) che a discrezione degli affidatari possono fare nucleo a sé, anziché far parte obbligatoriamente del nucleo degli affidatari (previsione volta a favorire i nuclei degli affidatari in riferimento alle condizioni di accesso a prestazioni agevolate rivolte al minore affidato).

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Il nucleo familiare (4)Il nucleo familiare (4)

Famiglie di fatto con minori (prestazioni per minorenni)Il genitore non convivente nel nucleo, non coniugato con l’altro genitore viene considerato nel nucleo del figlio, salvo casi particolari:• Il genitore è coniugato con altra persona e/o ha altri

figli: l’ISEE del minore viene integrato di una componente aggiuntiva, sulla base della condizione economica del genitore, tenuto conto dei suoi carichi familiari

• Il genitore è escluso dalla potestà o se ne accerta l’estraneità in termini affettivi ed economici: non se ne tiene conto nell’ISEE

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Situazione reddituale (1)Situazione reddituale (1)

Al reddito complessivo ai fini Irpef si aggiunge ogni altra componente reddituale a prescindere dalla disciplina fiscale:• Redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a

titolo d’imposta (contribuenti minimi, cedolare secca, premi di produttività etc.)

• Redditi esenti (redditi erogati da organismi internazionali, franchigia lavoratori frontalieri, assegni al nucleo familiare, borse di studio, pensioni di guerra, assegno sociale, pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento etc.)

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Situazione reddituale (2) Situazione reddituale (2)

• Proventi attività agricole (base imponibile Irap)• Rendita catastale beni immobiliari, reddito figurativo

delle attività mobiliari• Assegni di mantenimento per i figli• Trattamenti a qualunque titolo percepiti da

amministrazioni pubbliche

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Situazione reddituale (3) Situazione reddituale (3)

Dall’indicatore della condizione reddituale si sottraggono:• Assegni corrisposti per il mantenimento dell’ex

coniuge e dei figli • Una quota dei redditi da lavoro dipendente (20%)

fino ad un massimo di 3.000 euro (spese di produzione reddito)

• Una quota dei redditi da pensione o trattamenti economici fino ad un massimo di 1.000 euro

• Canone di affitto fino ad un massimo di euro 7.000, incrementato di euro 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo (locatari con affitto registrato)

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Situazione patrimoniale (1)Situazione patrimoniale (1)

Gli immobili sono considerati al valore definito ai fini IMU, anziché ICI, al netto del mutuo residuo.

L’abitazione principale si considera in proporzione ai due terzi del valore, calcolato al netto del mutuo e di una franchigia di euro 52.500 (di valore analogo a quello vigente, tarata su valori ICI, ma di minore entità in termini di effetti sull’indicatore complessivo), incrementata di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo.

Data la rivalutazione del valore degli immobili derivante dal passaggio all’imponibile IMU (incremento per i fabbricati adibiti ad abitazione pari al 60%), la considerazione della abitazione principale ai due terzi del suo valore ha lo scopo di non rendere eccessiva la valorizzazione della prima casa.

L’importo della franchigia è stato determinato in modo da avere lo stesso effetto in termini di riduzione dell’ISE della detrazione in conto reddito riconosciuta ai locatari.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare è valorizzato al 20%

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Situazione patrimoniale (2)Situazione patrimoniale (2)

Patrimoni mobiliari

L’innovazione riguarda le modalità di calcolo della componente depositi e conti correnti bancari e postali, per la quale va assunto il maggiore tra saldo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre e il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno (a regime dato fornito dall’anagrafe tributaria).

Il riferimento alla consistenza media ha lo scopo di evitare comportamenti opportunistici

Viene ridotta la franchigia sul patrimonio mobiliare (era di 15.494 euro) e articolata in funzione del numero dei componenti (€ 6000 aumentati di 2000 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di € 10.000 ), incrementata di euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo.

 

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Persone con disabilità(1) Persone con disabilità(1) 1° innovazione: non considerare in modo indistinto tutto il mondo delle persone con disabilità, ma riclassificare le diverse definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza accorpandole in tre distinte classi: disabilità media, grave, e non autosufficienza.

2° innovazione: abbattimento diretto del reddito, articolato in funzione del grado di disabilità, in sostituzione dell’attuale meccanismo di riconoscere una maggiorazione della scala di equivalenza. Le franchigie sono:

€ 4.000 per persona con disabilità media, incrementa a 5.500 se minorenne;

€ 5.500 per persona con disabilità grave, incrementa a 7.500 se minorenne;

€ 7.000 per persona non autosufficiente incrementa a 9.500 se minorenne;

Per agevolare quei nuclei per i quali queste franchigie potrebbero non trovare capienza nella componente reddituale, si consente di sottrarre l’eventuale parte non capiente dall’indicatore patrimoniale.

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Persone con disabilità (2)Persone con disabilità (2)

Viene inoltre introdotta la possibilità di sottrarre fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali: spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi e spese mediche e di assistenza specifica per i disabili.

Per le persone non autosufficienti è poi ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti nella misura in cui si traducano in spese certificate per l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale

Alternativamente può essere dedotta la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali

Nella determinazione della scala di equivalenza, qualora vi sia un componente ricoverato presso strutture residenziali , è prevista una maggiorazione. Tale correttivo è volto a non penalizzare il nucleo familiare ipotizzando economie di scala (implicite nella scala di equivalenza) maggiori di quelle che si verificano effettivamente.

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Prestazioni socio sanitarie (1)Prestazioni socio sanitarie (1)

Nel caso di accesso a prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria da parte di persone adulte, possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.

Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori potrebbe fare nucleo a sé.

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse. Non si applicano le detrazioni per le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero. Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva,

Finalità: differenziare la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo – in qualità di tenuti agli alimenti e tenuto conto dei propri carichi familiari diretti – dalla condizione di chi non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricovero.

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Prestazioni socio sanitarie (2)Prestazioni socio sanitarie (2)

Donazioni

Al fine di evitare comportamenti opportunistici, le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo, e per lo stesso motivo, sono valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile.

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Famiglie con minoriFamiglie con minori

Per tener conto dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo, la scala di equivalenza base (vigente) viene aumentata di+0,2 se i minori sono 3 +0,35 se i minori sono 4+0,5 se i minori sono 5 o più+0,2 se sono presenti minori e entrambi i genitori o l’unico presente lavora, aumentata a +0,3 se è presente almeno un minore di 3 anni.

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Prestazioni per il diritto allo studio universitario Prestazioni per il diritto allo studio universitario

Il beneficiario fa parte del nucleo dei genitori a meno che non soddisfi entrambi i requisiti:• Residente fuori dalla abitazione dei genitori in

alloggio non di proprietà di un suo membro• Redditi da lavoro dipendente o assimilati non

inferiori a 6.500 euro (in riferimento ad un nucleo di una persona)

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ISEE corrente (1)ISEE corrente (1)

Può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di:

Variazioni superiori al 25% dell’indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni della situazione lavorativa:

• Risoluzione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato

• Mancato rinnovo contratto di lavoro a tempo determinato

• Cessazione attività dei lavoratori autonomi

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ISEE corrente (2)ISEE corrente (2)

L’indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi come segue:• Redditi da lavoro dipendente, pensione ed

assimilati conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU, moltiplicati per 6

• Redditi d’impresa o lavoro autonomo, come differenza tra ricavi/compensi e spese nei dodici mesi precedenti

• Trattamenti di natura assistenziale o previdenziale, conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione

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ISEE corrente (3)ISEE corrente (3)

Poiché questo indicatore consente minori controlli ex ante, al cittadino viene richiesta documentazione aggiuntiva comprovante la variazione della attività lavorativa e i redditi successivamente percepiti. Dato il carattere derogatorio e straordinario di questo strumento, la validità dell’indicatore corrente, ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni, è ristretta ai due mesi successivi alla presentazione della richiesta, significando che successivamente a tale periodo non possono essere richieste ulteriori prestazioni, mentre possono continuare ad essere erogate le prestazioni o i servizi concessi nel periodo di sua validità.

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Il percorso di attuazioneIl percorso di attuazioneDPCM firmato il 5 dicembre 2013 e pubblicato in G.U. il 24 gennaio

2014, entrato in vigore il 7 febbraio 2014

• Istruzioni e modulistica: Predisposti da INPS e approvati dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia, sentiti Agenzia delle entrate e Garante Privacy entro il 9 maggio (90 giorni); Inps garantisce la gestione tecnica e informatica e approva il disciplinare tecnico.

• Nuovo ISEE: Alla decorrenza dei 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto di approvazione della modulistica (luglio/agosto) diventa operativo il nuovo ISEE. Gli enti erogatori emanano gli atti necessari all’erogazione delle prestazioni in base nuovo ISEE.

• Le prestazioni in corso di erogazione continuano ad essere erogate sulla base delle disposizioni precedenti fino alla emanazione dei citati atti e non oltre 12 mesi dall’operatività del nuovo ISEE.

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L’attendibilità dell’indicatore auto-dichiarato

L’attendibilità dell’indicatore auto-dichiarato

Patrimonio mobiliare: l’80% dei nuclei familiari non dichiara neanche un conto corrente o libretto di risparmio. Secondo i dati della Banca d’Italia, la percentuale effettiva è dell’8% e anche nel 1° decile non supera il 30%.

Reddito Irpef: sotto-dichiarato nella DSU (discrepanze sembrano riguardare oltre un quinto delle dichiarazioni).

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Il rafforzamento del sistema dei controlliIl rafforzamento del sistema dei controlli

Patrimonio mobiliare: utilizzo delle informazioni raccolte dalla Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari ai fini della semplificazione per i cittadini e dei controlli (in prima battuta sulla esistenza, a regime sulla consistenza)

Redditi Irpef: passaggio dai controlli ex post alla diretta imputazione delle informazioni dagli archivi dell’Inps e dell’Agenzia delle entrate.

Esempio Social card: nel primo anno, la verifica ex- ante dei requisiti auto-dichiarati ha comportato il rifiuto di quasi un quarto delle richieste.

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Fine

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Richiesta di rinnovo di una prestazioneRichiesta di rinnovo di una prestazione

Nell’accertamento dei requisiti per il mantenimento di un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario che richieda il rispetto di requisiti in termini di ISEE, l’indicatore va calcolato al netto dell’ammontare del trattamento medesimo.

Detrarre il trattamento dalla componente reddituale utilizzata per calcolare l’ISEE equivale a sottrarre dall’ISEE il trattamento equivalizzato (diviso per la scala di equivalenza).

Il calcolo è a carico dell’ente erogatore che deve stabilire il rinnovo della prestazione.

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Il nucleo familiare (4)Il nucleo familiare (4)

Nucleo di persona in convivenza anagrafica

I soggetti in convivenza anagrafica ex art. 5 del D.P.R. 223/89 (insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune) sono considerati nucleo familiare a se stante, a meno che siano coniugati (o minorenni).

I soggetti in convivenza anagrafica coniugati fanno parte del nucleo del coniuge, con riferimento alla residenza familiare di quest’ultimo.

Un ricoverato in struttura socio sanitaria, ai fini della contribuzione al costo del ricovero, fa parte del nucleo anagrafico del coniuge, ovvero di un nucleo ristretto composto esclusivamente dal coniuge, dai figli minorenni, dai figli maggiorenni conviventi con il coniuge o a carico a fini IRPEF. Per determinare la compartecipazione dovuta, la retta che si sta già pagando per il ricovero non viene sottratta.

Inoltre il suo ISEE nel caso di figli non presenti nel nucleo è integrato di una componente aggiuntiva.

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Redditi netti o lordiRedditi netti o lordi

L’indicatore reddituale si riferisce ai rediti lordi. Semplificazione rispetto alla complessità di ricostruire per tutte le tipologie di reddito le imposte pagate.

La distorsione non è rilevante, giacché l’ISEE serve a determinare un ordinamento che non varia molto se per tutti si fa riferimento ai redditi lordi anziché netti. Tuttavia, come correttamente rilevato, teoricamente il lordo penalizza i lavoratori autonomi per i quali i contributi previdenziali obbligatori fanno parte del complessivo.

Nella pratica, l’indicatore della situazione reddituale medio dei dipendenti è maggiore del 34% (del 50% la mediana) rispetto a quello dei lavoratori autonomi (dati 2012).

L’indicatore di situazione patrimoniale è invece più basso (-55%) per i lavoratori dipendenti rispetto agli autonomi, ma non è tale da compensare i differenziali nei livelli di reddito.

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Periodo di riferimento di redditi e detrazioni

Periodo di riferimento di redditi e detrazioniI redditi dei singoli componenti il nucleo vanno riferiti al secondo anno solare

precedente la presentazione della DSU. Tale scelta è motivata dalla esigenza di utilizzare nel calcolo dell’indicatore anche informazioni già presenti negli archivi amministrativi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate, riferite ai singoli componenti il nucleo, che sono disponibili con questo intervallo temporale.

Per le spese e le franchigie riferite al nucleo familiare si fa invece riferimento all’anno solare precedente la presentazione della DSU, essendo in questo caso disponibile l’informazione più recente.

Le detrazioni che dipendono dalla presenza di persone con disabilità fanno riferimento alla composizione del nucleo al momento della presentazione della DSU.

L’articolo 10 comma 9 prevede la possibilità di rivedere il periodo di riferimento dei redditi, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente il periodo di validità della DSU (15 gennaio), in relazione alla evoluzione dei sistemi e flussi informativi

Page 40: 1 Illustrazione del nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Cristina Berliri) Seminario di illustrazione del DPCM “il nuovo ISEE – il

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Persone con disabilità (1)Persone con disabilità (1)

L’ISEE vigente tiene conto dei maggiori bisogni delle persone con disabilità attraverso una maggiorazione alla scala di equivalenza (+0,5)• La maggiorazione tratta in modo indifferenziato le

persone con disabilità e equivale a riconoscere costi crescenti al crescere della capacità economica familiare. Si traduce infatti in un abbattimento dell’ISEE tanto più alto quanto più alto è il reddito e il patrimonio della famiglia.

• La riforma elimina la maggiorazione della scala e la sostituisce con alcune deduzioni dalla componente reddituale differenziate in base a gravità e spese sostenute