44
1 Il contratto di lavoro a tempo parziale

1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

1

Il contratto di lavoro a tempo parziale

Page 2: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

2

La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa

Le modalità temporali di erogazione: i c.d. moduli

Page 3: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

3

INTERESSE GENERALE

INTERESSE DEL LAVORATORE3

obiettivi

INTERESSE DELL’IMPRESA

Utilizzo più flessibile

della forza lavoro

Gestione personalizzata

dei propri tempi di vita e di lavoro

La rimodulazione dei tempi di lavoro come strumento di politica occupazionale

Il contratto di lavoro a tempo parziale

Page 4: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

4

La disciplina legale del part-time in Italia

L’Accordo sul costo del lavoro del 22.1.1983

La Direttiva n. 97/81/CE

la legge 863/1984

il D. lgs. 61/2000

Il Libro Bianco sulla riformadel mercato del lavoro

Il D. lgs. 276/03

UNA ULTERIORE RIFORMA Art. 1 comma44l. n.247/07

Page 5: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

5

La disciplina del part-time nella l. n. 863/1984

Il part-time come “strumento a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali” viene disciplinato assieme ad altri contratti di lavoro che, direttamente o indirettamente, tendono ad un impiego più duttile e flessibile del tempo di lavoro:

I contratti di formazione-lavoro

I contratti collettivi di solidarietà

Page 6: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

6

La disciplina del part-time nella l. n. 863/1984

la forma scritta (ad probationem o ad substantiam?

Quali conseguenze in caso di mancanza di forma?)

le clausole elastiche

L’obbligo di predeterminazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno (art. 5, comma 2)

l’art. 5: in una ventina di commi

UNA NORMATIVA LACUNOSA PER MOLTI PROFILI,

SPECIALMENTE DUE:

la faticosa elaborazione giurisprudenziale

Page 7: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

7

La disciplina del part-time nella l. n. 863/1984

la faticosa elaborazione giurisprudenziale sulle questioni di forma

e sulla cd. “flessibilità interna” (clausole elastiche)

(rinvio)

Il risultato: i giudici artefici dell’effettivo ruolo del lavoro a tempo parziale come strumento di flessibilità

Il carattere inappagante delle soluzioni

Page 8: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

8

Il part-time nel d. lgs. n. 61/2000(di attuazione della Dir. 97/81/CE)

Una disciplina dettagliata con :

poche lacune molte tutele

Page 9: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

9

Art. 1, comma 1, d. lgs. n. 61/2000

“nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione

può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale”

Page 10: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

10

La definizione legale di part-time

Ai fini del presente decreto legislativo si intende:

a) Per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro o l'eventuale minor orario

normale fissato dai contratti collettivi applicati;

b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti

comunque inferiore a quello indicato nella lettera a)

Page 11: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

11

La disciplina

tipizza tre

modalità di

lavoro part-time

PART TIMEPART TIMEORIZZONTALEORIZZONTALE

Svolgimento della prestazione

tutti i giorni ma a orarioridotto rispetto

all’orario normale

giornaliero di lavoro

PART TIME PART TIME VERTICALEVERTICALE

Svolgimento di una prestazione di lavoro

a tempo pieno “limitatamente a

periodi predeterminati nel corso della settimana,

del mese o dell’anno”

PART-TIME PART-TIME MISTOMISTO

Si svolge Si svolge secondo secondo

una una combinazione combinazione

delle prime delle prime due modalitàdue modalità

Page 12: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

12

…inoltre

“Le assunzioni a a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive modificazioni (…), possono essere effettuate anche con

rapporto a tempo parziale”(art. 1, comma 4)

la doppia flessibilità

Page 13: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

13

Come si instaura un rapporto di lavoro a tempo parziale

DUE POSSIBILITA’

Stipulazione diretta

Trasformazione di un

precedente rapporto full

time

I “SOSPETTI” DEL LEGISLATORE

Su accordo delle parti risultante da

atto scritto, convalidato dalla

direzione provinciale del

lavoro, è ammessa la trasformazione

del rapporto di lavoro a tempo

pieno in rapporto a tempo parziale

Page 14: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

14

Come si instaura un rapporto di lavoro a tempo parziale

IN OGNI CASO, in ossequio al

principio (posto dalla

Dir. 97/81/Ce) della

volontarietà…

“Il rifiuto di un lavoratore

di trasformare il proprio rapporto di

lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo

pieno, non costituisce

giustificato motivo di licenziamento”

Page 15: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

15

NOIl datore di lavoro è semplicemente tenuto, in caso di nuove assunzioni con contratti part-time a darne “tempestiva informazione al

personale già dipendente con rapporto a tempo piano” e a “prendere in

considerazione” le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale

(art. 5, comma 3)

Ma esiste un diritto alla trasformazione del full-time in part-time

se tale trasformazione è richiesta?

Page 16: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

16

IL DIRITTO DI PRECEDENZA

(prima previsto dal d. lgs. n. 61/2000) è stato cancellato dall’art. 46 del d. lgs. 276/2003 e può essere, oggi, soltanto previsto dal contratto individuale (art. 5,

comma 2)

…ed in caso di nuove assunzioni a tempo pieno?

previsione assai improbabile

Page 17: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

17

Il problema maggiormente dibattuto:il requisito della forma scritta

“Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma

scritta”

Il dissidio giurisprudenziale

precedente la riforma del 2000

Page 18: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

18

La giurisprudenza precedente il d. lgs. n. 61/2000: forma scritta richiesta ad

substantiam actus

“La forma scritta prevista per la stipulazione del contratto di lavoro a tempo parziale, costituisce un requisito stabilito "ad substantiam" e non già "ad probationem” (Cass. 2231/1991)

Page 19: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

19

…segue prima del d. lgs. n. 61/2000: gli

effetti della nullità per mancanza di forma. Due possibilità

L’EFFETTO ESTINTIVO

La nullità della clausola determina la nullità dell’intero contratto

L’EFFETTO MODIFICATIV

O(la conversione

in full-time) La nullità della clausola di riduzione dell’orario e la sua sostituzione ex art. 1419 c.c. sulla base di una “presunzione di tempo pieno”

Entrambe insoddisfacenti

Page 20: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

20

La soluzione della nuova normativa (art. 8 d.lgs. 61/2000)

Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova.Qualora la scrittura risulti mancante, è

ammessa la prova per testimoni. In difetto di prova, su richiesta del

lavoratore, potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di

lavoro a tempo pieno

Page 21: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

21

Se non si indica

la durata

Se non si specifica

la collocazionetemporale

Cosa accade in caso di mancanza o indeterminatezza nel

contratto scritto delle indicazioni riguardanti la durata della

prestazione lavorativa e/o la collocazione temporale dell’orario di lavoro?

NON si produce, in ogni caso, NULLITA’ DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

rapporto di lavoro a tempo

pieno su richiesta del lavoratore

determinazione giudiziale

delle modalità temporali di svolgimento

del lavoro in base ai contr. coll. o secondo equità

Inentrambi

i casi: emolumento

a titolo di risarc.

del dannoper il

periodo pregresso

Page 22: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

22

L’uso del part-time nella ricerca della massima flessibilità in

funzione di politica occupazionale

LE DISPOSIZIONI PIU’ SIGNIFICATIVE DEL D. LGS.

61/2000 NELL’OTTICA DELLA FLESSIBILIZZAZIONE DEL

PART-TIME Possibilità di lavoro supplementarePossibilità di clausole flessibili

Quandosi lavora

Quantosi lavora

L’art. 3

Page 23: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

23

1) Il lavoro supplementare (solo nel part-time orizzontale)

L'effettuazione di prestazioni lavorative

supplementari è ammessa

esclusivamente quando il contratto di

lavoro a tempo parziale sia stipulato

a tempo indeterminato

Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale, anche a tempo

determinato, il datore di lavoro ha facoltà di

richiedere lo svolgimento di

prestazioni supplementari

“vecchio” 61/2000 “nuovo” 61/2000

Page 24: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

24

Il contratto collettivo che il datore di lavoro

effettivamente applichi stabilisce:

a) il numero massimo di ore di lavoro

supplementare b) il numero massimo di

ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata

lavorativa;c) le causali in relazione

alle quali si consente di richiedere lo

svolgimento di lavoro supplementare

I contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore

di lavoro supplementare effettuabili e le relative

causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad

un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di

lavoro supplementare, nonché le conseguenze del superamento delle ore di

lavoro supplementare consentite dai contratti

collettivi stessi

“vecchio” 61/2000 “nuovo” 61/2000

Page 25: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

25

La circolare ministeriale n. 9/2004

“In ipotesi di superamento dei limiti consentiti al lavoro supplementare il termine "conseguenze" deve essere

interpretato nel senso che tali conseguenze non devono essere di natura necessariamente economica (per esempio

riposi compensativi)”

Page 26: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

26

L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo

Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento

L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato

L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento

“vecchio” 61/2000“nuovo” 61/2000

Page 27: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

27

“le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono (…) concordare

clausole flessibili relative alla variazione delle collocazione

temporale della prestazione”.

Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole

elastiche relative alla variazione in aumento della durata della

prestazione lavorativa

(art. 3, comma 7)

2) Clausole flessibili e clausole elastiche

flessibili

elastiche

Page 28: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

28

RICHIEDONO SEMPRE UNO SPECIFICO PATTO SCRITTO

(art. 3, comma 9)

2) Clausole flessibili e clausole elastiche

flessibili

elastiche

Page 29: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

29

Non esisteva più il principio della “doppia chiave”

A) NON C’E’ IL CONTRATTO COLLETTIVO

B)C’É IL CONTRATTO

COLLETTIVO

BASTA IL CONSENSODEL LAVORATORE

NON OCCORRE IL CONSENSO

DEL LAVORATORE

Page 30: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

30

I CONTRATTI COLLETTIVI applicati dal datore di

lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole

elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della

prestazione lavorativa, determinando le

condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può

variare detta collocazione

“le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono (…) concordare clausole flessibili relative alla variazione delle collocazione temporale della prestazione”.

“Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa“

“vecchio” 61/2000

“nuovo” 61/2000

Rimodificato dalla l.n.247/07

Page 31: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

31

E nuovo comma 44 articolo 1 della legge i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9, stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I predetti contratti collettivi stabiliscono:

1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;

2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;

3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa

Page 32: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

32

Ergo:

è richiesto di nuovo il filtro della contrattazione collettiva.

Le parti non possono concordare direttamente

l’adozione di clausole flessibili e di clausole elastiche

…la contrattazione deve regolamentarne condizioni e modalità, nonché stabilire

le forme e la misura della compensazione

Page 33: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

33

La dottrina La previsione rappresenta un omaggio alle

posizioni dottrinali più critiche rispetto all’affidamento alla sola volontà individuale del compito di introdurre deroghe alla disciplina legislativa ovvero della funzione di flessibilizzazione di una tipologia contrattuale, come il part-time, in bilico tra le esigenze di libera disponibilità del tempo di non lavoro e le istanze di flessibilità delle imprese.

Page 34: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

34

L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la

collocazione temporale della

prestazione lavorativa a tempo

parziale comporta in favore del lavoratore

un preavviso di almeno 10 giorni.

L'esercizio da parte del datore di lavoro del

potere di modificare la collocazione temporale

della prestazione comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le

intese tra le parti, di almeno due giorni

lavorativi.

“nuovo” 61/2000 “vecchio” 61/2000

è cambiato anche il termine di preavviso

Page 35: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

35

Nuovo termine di preavviso e compensazioni previste dalla contrttazione collettiva

L’esercizio, ove previsto dai contratti collettivi … nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonchè di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonchè il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma

Page 36: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

36

Volontarietà delle clausole di flessibilità

Le clausole richiedono il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento

Page 37: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

37

Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro il lavoratore potrà denunciare il patto accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:

a) esigenze di carattere familiare;

b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico;

c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma

d) altre esigenze individuate dalla contrattazione collettiva (studio, formazione etc…)

La cancellazione del cd. “diritto

di ripensamento”

“nuovo” 61/2000 “vecchio” 61/2000

Page 38: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

38

Flessibilità e/o elasticità del part-time…

nella precedente disciplina:

il diritto alla maggiorazione

retributiva

nell’attuale disciplina:

il diritto a ”specifiche

compensazioni”

(anche riposi compensativi)

…e in cambio cosa?

Page 39: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

39

Il computo dei part-timer In tutte le ipotesi in cui, per

disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto

In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto

Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 1970 n. 300 i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa

“vecchio” 61/2000“nuovo” 61/2000

art. 6, d. lgs. n. 61/2001

Page 40: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

40

Il computo dei lavoratori a tempo parziale

La generalizzazione della regola del computoproporzionale rende ancora più “appetibile”

per le imprese il ricorso al part-time. Ha, pertanto, una funzione di

ulteriore incentivazione della sua diffusione

Page 41: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

41

Il part-time nelle pubbliche amministrazioni

Art. 10, d. lgs. 61/2000

Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti

di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute

negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da

disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dall’articolo 1 della l. 662/1996…

• forma scritta e informativa alle

r.s.a.

•diritto di precedenza ed incentivi

•sanzioni

Page 42: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

42

Il part-time nelle pubbliche amministrazioni

la costituzione del rapporto:

I posti così individuati sono prioritariamente

coperti sulla base delle richieste presentate

dal personale in servizio

2) attraverso trasformazione del

precedente rapporto a tempo pieno in

part-time su richiesta del dipendente

1) attraverso assunzione nell’ambito della programmazione

triennale del fabbisogno

IMP: il diritto soggettivo

alla trasformazioneentro 60 gg. dalla

domanda

Page 43: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

43

la trasformazione può essere negata

solo quando l’eventuale seconda attività lavorativa che il

dipendente intenda svolgere comporti una situazione di

“conflitto di interessi con la specifica attività di servizio”

svolta presso la p.a.

Page 44: 1 Il contratto di lavoro a tempo parziale. 2 La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali

44

Il diritto alla trasformazione (dal part-time al tempo pieno)

pertanto, nel privato:

un diritto alla trasformazione può

essere soltanto previsto dal

contratto individuale

nel pubblico:

è previsto un vero e proprio “diritto al ritorno” per i

lavoratori già precedentemente full-time;

per quelli sin dall’inizio assunti a part-time, esiste un diritto a chiedere la trasformazione

decorsi tre anni dall’assunzione e sempre che vi sia la disponibilità del posto

in organico

sussiste alla scadenza di un biennio dalla trasformazione