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Il contratto di lavoro a tempo parziale
2
La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa
Le modalità temporali di erogazione: i c.d. moduli
3
INTERESSE GENERALE
INTERESSE DEL LAVORATORE3
obiettivi
INTERESSE DELL’IMPRESA
Utilizzo più flessibile
della forza lavoro
Gestione personalizzata
dei propri tempi di vita e di lavoro
La rimodulazione dei tempi di lavoro come strumento di politica occupazionale
Il contratto di lavoro a tempo parziale
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La disciplina legale del part-time in Italia
L’Accordo sul costo del lavoro del 22.1.1983
La Direttiva n. 97/81/CE
la legge 863/1984
il D. lgs. 61/2000
Il Libro Bianco sulla riformadel mercato del lavoro
Il D. lgs. 276/03
UNA ULTERIORE RIFORMA Art. 1 comma44l. n.247/07
5
La disciplina del part-time nella l. n. 863/1984
Il part-time come “strumento a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali” viene disciplinato assieme ad altri contratti di lavoro che, direttamente o indirettamente, tendono ad un impiego più duttile e flessibile del tempo di lavoro:
I contratti di formazione-lavoro
I contratti collettivi di solidarietà
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La disciplina del part-time nella l. n. 863/1984
la forma scritta (ad probationem o ad substantiam?
Quali conseguenze in caso di mancanza di forma?)
le clausole elastiche
L’obbligo di predeterminazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno (art. 5, comma 2)
l’art. 5: in una ventina di commi
UNA NORMATIVA LACUNOSA PER MOLTI PROFILI,
SPECIALMENTE DUE:
la faticosa elaborazione giurisprudenziale
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La disciplina del part-time nella l. n. 863/1984
la faticosa elaborazione giurisprudenziale sulle questioni di forma
e sulla cd. “flessibilità interna” (clausole elastiche)
(rinvio)
Il risultato: i giudici artefici dell’effettivo ruolo del lavoro a tempo parziale come strumento di flessibilità
Il carattere inappagante delle soluzioni
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Il part-time nel d. lgs. n. 61/2000(di attuazione della Dir. 97/81/CE)
Una disciplina dettagliata con :
poche lacune molte tutele
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Art. 1, comma 1, d. lgs. n. 61/2000
“nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione
può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale”
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La definizione legale di part-time
Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
a) Per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro o l'eventuale minor orario
normale fissato dai contratti collettivi applicati;
b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti
comunque inferiore a quello indicato nella lettera a)
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La disciplina
tipizza tre
modalità di
lavoro part-time
PART TIMEPART TIMEORIZZONTALEORIZZONTALE
Svolgimento della prestazione
tutti i giorni ma a orarioridotto rispetto
all’orario normale
giornaliero di lavoro
PART TIME PART TIME VERTICALEVERTICALE
Svolgimento di una prestazione di lavoro
a tempo pieno “limitatamente a
periodi predeterminati nel corso della settimana,
del mese o dell’anno”
PART-TIME PART-TIME MISTOMISTO
Si svolge Si svolge secondo secondo
una una combinazione combinazione
delle prime delle prime due modalitàdue modalità
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…inoltre
“Le assunzioni a a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive modificazioni (…), possono essere effettuate anche con
rapporto a tempo parziale”(art. 1, comma 4)
la doppia flessibilità
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Come si instaura un rapporto di lavoro a tempo parziale
DUE POSSIBILITA’
Stipulazione diretta
Trasformazione di un
precedente rapporto full
time
I “SOSPETTI” DEL LEGISLATORE
Su accordo delle parti risultante da
atto scritto, convalidato dalla
direzione provinciale del
lavoro, è ammessa la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto a tempo parziale
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Come si instaura un rapporto di lavoro a tempo parziale
IN OGNI CASO, in ossequio al
principio (posto dalla
Dir. 97/81/Ce) della
volontarietà…
“Il rifiuto di un lavoratore
di trasformare il proprio rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo
pieno, non costituisce
giustificato motivo di licenziamento”
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NOIl datore di lavoro è semplicemente tenuto, in caso di nuove assunzioni con contratti part-time a darne “tempestiva informazione al
personale già dipendente con rapporto a tempo piano” e a “prendere in
considerazione” le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale
(art. 5, comma 3)
Ma esiste un diritto alla trasformazione del full-time in part-time
se tale trasformazione è richiesta?
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IL DIRITTO DI PRECEDENZA
(prima previsto dal d. lgs. n. 61/2000) è stato cancellato dall’art. 46 del d. lgs. 276/2003 e può essere, oggi, soltanto previsto dal contratto individuale (art. 5,
comma 2)
…ed in caso di nuove assunzioni a tempo pieno?
previsione assai improbabile
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Il problema maggiormente dibattuto:il requisito della forma scritta
“Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma
scritta”
Il dissidio giurisprudenziale
precedente la riforma del 2000
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La giurisprudenza precedente il d. lgs. n. 61/2000: forma scritta richiesta ad
substantiam actus
“La forma scritta prevista per la stipulazione del contratto di lavoro a tempo parziale, costituisce un requisito stabilito "ad substantiam" e non già "ad probationem” (Cass. 2231/1991)
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…segue prima del d. lgs. n. 61/2000: gli
effetti della nullità per mancanza di forma. Due possibilità
L’EFFETTO ESTINTIVO
La nullità della clausola determina la nullità dell’intero contratto
L’EFFETTO MODIFICATIV
O(la conversione
in full-time) La nullità della clausola di riduzione dell’orario e la sua sostituzione ex art. 1419 c.c. sulla base di una “presunzione di tempo pieno”
Entrambe insoddisfacenti
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La soluzione della nuova normativa (art. 8 d.lgs. 61/2000)
Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova.Qualora la scrittura risulti mancante, è
ammessa la prova per testimoni. In difetto di prova, su richiesta del
lavoratore, potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di
lavoro a tempo pieno
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Se non si indica
la durata
Se non si specifica
la collocazionetemporale
Cosa accade in caso di mancanza o indeterminatezza nel
contratto scritto delle indicazioni riguardanti la durata della
prestazione lavorativa e/o la collocazione temporale dell’orario di lavoro?
NON si produce, in ogni caso, NULLITA’ DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
rapporto di lavoro a tempo
pieno su richiesta del lavoratore
determinazione giudiziale
delle modalità temporali di svolgimento
del lavoro in base ai contr. coll. o secondo equità
Inentrambi
i casi: emolumento
a titolo di risarc.
del dannoper il
periodo pregresso
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L’uso del part-time nella ricerca della massima flessibilità in
funzione di politica occupazionale
LE DISPOSIZIONI PIU’ SIGNIFICATIVE DEL D. LGS.
61/2000 NELL’OTTICA DELLA FLESSIBILIZZAZIONE DEL
PART-TIME Possibilità di lavoro supplementarePossibilità di clausole flessibili
Quandosi lavora
Quantosi lavora
L’art. 3
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1) Il lavoro supplementare (solo nel part-time orizzontale)
L'effettuazione di prestazioni lavorative
supplementari è ammessa
esclusivamente quando il contratto di
lavoro a tempo parziale sia stipulato
a tempo indeterminato
Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale, anche a tempo
determinato, il datore di lavoro ha facoltà di
richiedere lo svolgimento di
prestazioni supplementari
“vecchio” 61/2000 “nuovo” 61/2000
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Il contratto collettivo che il datore di lavoro
effettivamente applichi stabilisce:
a) il numero massimo di ore di lavoro
supplementare b) il numero massimo di
ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata
lavorativa;c) le causali in relazione
alle quali si consente di richiedere lo
svolgimento di lavoro supplementare
I contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore
di lavoro supplementare effettuabili e le relative
causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad
un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di
lavoro supplementare, nonché le conseguenze del superamento delle ore di
lavoro supplementare consentite dai contratti
collettivi stessi
“vecchio” 61/2000 “nuovo” 61/2000
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La circolare ministeriale n. 9/2004
“In ipotesi di superamento dei limiti consentiti al lavoro supplementare il termine "conseguenze" deve essere
interpretato nel senso che tali conseguenze non devono essere di natura necessariamente economica (per esempio
riposi compensativi)”
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L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo
Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento
L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato
L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento
“vecchio” 61/2000“nuovo” 61/2000
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“le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono (…) concordare
clausole flessibili relative alla variazione delle collocazione
temporale della prestazione”.
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole
elastiche relative alla variazione in aumento della durata della
prestazione lavorativa
(art. 3, comma 7)
2) Clausole flessibili e clausole elastiche
flessibili
elastiche
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RICHIEDONO SEMPRE UNO SPECIFICO PATTO SCRITTO
(art. 3, comma 9)
2) Clausole flessibili e clausole elastiche
flessibili
elastiche
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Non esisteva più il principio della “doppia chiave”
A) NON C’E’ IL CONTRATTO COLLETTIVO
B)C’É IL CONTRATTO
COLLETTIVO
BASTA IL CONSENSODEL LAVORATORE
NON OCCORRE IL CONSENSO
DEL LAVORATORE
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I CONTRATTI COLLETTIVI applicati dal datore di
lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole
elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della
prestazione lavorativa, determinando le
condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può
variare detta collocazione
“le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono (…) concordare clausole flessibili relative alla variazione delle collocazione temporale della prestazione”.
“Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa“
“vecchio” 61/2000
“nuovo” 61/2000
Rimodificato dalla l.n.247/07
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E nuovo comma 44 articolo 1 della legge i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9, stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I predetti contratti collettivi stabiliscono:
1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa
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Ergo:
è richiesto di nuovo il filtro della contrattazione collettiva.
Le parti non possono concordare direttamente
l’adozione di clausole flessibili e di clausole elastiche
…la contrattazione deve regolamentarne condizioni e modalità, nonché stabilire
le forme e la misura della compensazione
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La dottrina La previsione rappresenta un omaggio alle
posizioni dottrinali più critiche rispetto all’affidamento alla sola volontà individuale del compito di introdurre deroghe alla disciplina legislativa ovvero della funzione di flessibilizzazione di una tipologia contrattuale, come il part-time, in bilico tra le esigenze di libera disponibilità del tempo di non lavoro e le istanze di flessibilità delle imprese.
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L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la
collocazione temporale della
prestazione lavorativa a tempo
parziale comporta in favore del lavoratore
un preavviso di almeno 10 giorni.
L'esercizio da parte del datore di lavoro del
potere di modificare la collocazione temporale
della prestazione comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le
intese tra le parti, di almeno due giorni
lavorativi.
“nuovo” 61/2000 “vecchio” 61/2000
è cambiato anche il termine di preavviso
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Nuovo termine di preavviso e compensazioni previste dalla contrttazione collettiva
L’esercizio, ove previsto dai contratti collettivi … nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonchè di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonchè il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma
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Volontarietà delle clausole di flessibilità
Le clausole richiedono il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento
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Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro il lavoratore potrà denunciare il patto accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma
d) altre esigenze individuate dalla contrattazione collettiva (studio, formazione etc…)
La cancellazione del cd. “diritto
di ripensamento”
“nuovo” 61/2000 “vecchio” 61/2000
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Flessibilità e/o elasticità del part-time…
nella precedente disciplina:
il diritto alla maggiorazione
retributiva
nell’attuale disciplina:
il diritto a ”specifiche
compensazioni”
(anche riposi compensativi)
…e in cambio cosa?
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Il computo dei part-timer In tutte le ipotesi in cui, per
disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto
Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 1970 n. 300 i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa
“vecchio” 61/2000“nuovo” 61/2000
art. 6, d. lgs. n. 61/2001
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Il computo dei lavoratori a tempo parziale
La generalizzazione della regola del computoproporzionale rende ancora più “appetibile”
per le imprese il ricorso al part-time. Ha, pertanto, una funzione di
ulteriore incentivazione della sua diffusione
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Il part-time nelle pubbliche amministrazioni
Art. 10, d. lgs. 61/2000
Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti
di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute
negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da
disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dall’articolo 1 della l. 662/1996…
• forma scritta e informativa alle
r.s.a.
•diritto di precedenza ed incentivi
•sanzioni
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Il part-time nelle pubbliche amministrazioni
la costituzione del rapporto:
I posti così individuati sono prioritariamente
coperti sulla base delle richieste presentate
dal personale in servizio
2) attraverso trasformazione del
precedente rapporto a tempo pieno in
part-time su richiesta del dipendente
1) attraverso assunzione nell’ambito della programmazione
triennale del fabbisogno
IMP: il diritto soggettivo
alla trasformazioneentro 60 gg. dalla
domanda
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la trasformazione può essere negata
solo quando l’eventuale seconda attività lavorativa che il
dipendente intenda svolgere comporti una situazione di
“conflitto di interessi con la specifica attività di servizio”
svolta presso la p.a.
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Il diritto alla trasformazione (dal part-time al tempo pieno)
pertanto, nel privato:
un diritto alla trasformazione può
essere soltanto previsto dal
contratto individuale
nel pubblico:
è previsto un vero e proprio “diritto al ritorno” per i
lavoratori già precedentemente full-time;
per quelli sin dall’inizio assunti a part-time, esiste un diritto a chiedere la trasformazione
decorsi tre anni dall’assunzione e sempre che vi sia la disponibilità del posto
in organico
sussiste alla scadenza di un biennio dalla trasformazione