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1 I contratti di lavoro I contratti di lavoro tra flessibilità e tra flessibilità e tutela tutela Scuola di Formazione Sociale Scuola di Formazione Sociale e Politica per Giovani e Politica per Giovani Arcidiocesi di Milano Arcidiocesi di Milano Milano, 12 novembre 2011 Milano, 12 novembre 2011 Prof. Matteo Corti Prof. Matteo Corti

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I contratti di lavoro tra I contratti di lavoro tra flessibilità e tutelaflessibilità e tutela

Scuola di Formazione Sociale Scuola di Formazione Sociale e Politica per Giovanie Politica per GiovaniArcidiocesi di MilanoArcidiocesi di Milano

Milano, 12 novembre 2011Milano, 12 novembre 2011

Prof. Matteo CortiProf. Matteo Corti

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Piano del seminarioPiano del seminario

• Il dibattito sulla subordinazione degli anni ‘90Il dibattito sulla subordinazione degli anni ‘90• Le diverse posizioni dei giuslavoristiLe diverse posizioni dei giuslavoristi• Le proposte degli anni ’90 sulla Le proposte degli anni ’90 sulla

estensione/rimodulazione delle tuteleestensione/rimodulazione delle tutele • Il dibattito sulla disciplina dei licenziamentiIl dibattito sulla disciplina dei licenziamenti• Lo Statuto dei lavori “Treu-Amato” del 2002Lo Statuto dei lavori “Treu-Amato” del 2002• La risposta della cd. Legge BiagiLa risposta della cd. Legge Biagi• Il dibattito sul contratto unicoIl dibattito sul contratto unico• I progetti di legge sul contratto unicoI progetti di legge sul contratto unico• Il progetto di contratto unico di Ichino del 2009Il progetto di contratto unico di Ichino del 2009• Alla ricerca di una tutela inclusivaAlla ricerca di una tutela inclusiva

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Il dibattito sulla subordinazione Il dibattito sulla subordinazione degli anni ‘90degli anni ‘90

• Il dibattito sulla crisi del contratto di lavoro Il dibattito sulla crisi del contratto di lavoro subordinato standard.subordinato standard.

• Le ragioni della crisi Le ragioni della crisi 1.1. il cambiamento dei modelli produttivi/organizzativi il cambiamento dei modelli produttivi/organizzativi

a) dall’integrazione verticale a quella orizzontale;a) dall’integrazione verticale a quella orizzontale;b) dal taylorismo-fordismo ai nuovi paradigmi b) dal taylorismo-fordismo ai nuovi paradigmi

produttivi/organizzativi produttivi/organizzativi ((lean lean productionproduction, , just in just in timetime, , total quality total quality managementmanagement););

2.2. la fuga dalla subordinazione la fuga dalla subordinazione la crescita dei costi la crescita dei costi di subordinazione determinata da di subordinazione determinata da a) globalizzazione e competizione internazionale;a) globalizzazione e competizione internazionale;b)b) tendenza espansiva delle tutele lavoristiche, tendenza espansiva delle tutele lavoristiche, sia di sia di carattere legale che previdenziale.carattere legale che previdenziale.

• Conseguenze: disoccupazione crescente e Conseguenze: disoccupazione crescente e segmentazione del mercato del lavoro.segmentazione del mercato del lavoro.

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Le diverse opinioni dei giuslavoristiLe diverse opinioni dei giuslavoristi

• Le posizioni favorevoli all’introduzione di un Le posizioni favorevoli all’introduzione di un tertium genus tertium genus fra subordinazione e autonomia fra subordinazione e autonomia Flammia, Persiani, De Luca Tamajo Flammia, Persiani, De Luca Tamajo

• Le posizioni favorevoli alla riorganizzazione Le posizioni favorevoli alla riorganizzazione delle tutele sulla base di un delle tutele sulla base di un continuum continuum dal dal lavoro lavoro sans phrase sans phrase al lavoro subordinato al lavoro subordinato 1. Pedrazzoli1. Pedrazzoli2. Alleva2. Alleva3. D’Antona3. D’Antona4. Ichino4. Ichino5. Statuto dei lavori Biagi-Treu5. Statuto dei lavori Biagi-Treu

• L’impostazione tradizionale che rivendica la L’impostazione tradizionale che rivendica la persistente attualità della distinzione tra lavoro persistente attualità della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, fornendo una subordinato e lavoro autonomo, fornendo una lettura modernizzata della subordinazione lettura modernizzata della subordinazione (Mengoni, Napoli).(Mengoni, Napoli).

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Le proposte degli anni ’90 sulla Le proposte degli anni ’90 sulla estensione/rimodulazione delle estensione/rimodulazione delle

tuteletutele• Le proposte che miravano all’estensione di gran parte Le proposte che miravano all’estensione di gran parte

delle tutele del lavoro subordinato anche al lavoro delle tutele del lavoro subordinato anche al lavoro economicamente dipendente economicamente dipendente Alleva, d.d.l. Smuraglia Alleva, d.d.l. Smuraglia

• I progetti che miravano alla rimodulazione delle tutele, in I progetti che miravano alla rimodulazione delle tutele, in generale sottraendone alcune ai lavoratori subordinati la generale sottraendone alcune ai lavoratori subordinati la cui prestazione si svolge in condizioni di maggiore cui prestazione si svolge in condizioni di maggiore autonomia, e aggiungendone ai lavoratori coordinati autonomia, e aggiungendone ai lavoratori coordinati (economicamente dipendenti) (economicamente dipendenti)

1.1. Progetto di Flammia, De Luca Tamajo, Persiani;Progetto di Flammia, De Luca Tamajo, Persiani;2.2. Proposta di Pedrazzoli;Proposta di Pedrazzoli;3.3. Proposta di D’Antona;Proposta di D’Antona;4.4. Proposta di Ichino;Proposta di Ichino;5.5. Statuto dei lavori Biagi-Treu.Statuto dei lavori Biagi-Treu.• La comparsa dei meccanismi di volontà assistita in La comparsa dei meccanismi di volontà assistita in

funzione della disponibilità delle tutele funzione della disponibilità delle tutele v. ad es. la v. ad es. la proposta di Ichino e lo Statuto dei lavori di Biagi-Treu.proposta di Ichino e lo Statuto dei lavori di Biagi-Treu.

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Il dibattito sulla disciplina dei Il dibattito sulla disciplina dei licenziamentilicenziamenti

• La disciplina italiana dei licenziamenti come problema La disciplina italiana dei licenziamenti come problema la la reintegrazione come costo imposto alle imprese che reintegrazione come costo imposto alle imprese che favorisce la rigidità e la segmentazione del mercato del favorisce la rigidità e la segmentazione del mercato del lavoro.lavoro.

• La critica di Ichino alle operazioni giurisprudenziali in La critica di Ichino alle operazioni giurisprudenziali in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo la proposta di esplicitazione del la proposta di esplicitazione del firing costfiring cost..

• La difesa della reintegrazione per il suo valore etico di tutela La difesa della reintegrazione per il suo valore etico di tutela della persona che lavora della persona che lavora gli argomenti di Napoli. gli argomenti di Napoli.

• I vincoli costituzionali alle operazioni sulla disciplina I vincoli costituzionali alle operazioni sulla disciplina limitativa dei licenziamenti limitativa dei licenziamenti

1.1. La sentenza della Corte costituzionale n. 46/2000 La sentenza della Corte costituzionale n. 46/2000 il rango il rango costituzionale del principio di giustificazione del costituzionale del principio di giustificazione del licenziamento, ma non della reintegrazione;licenziamento, ma non della reintegrazione;

2.2. Art. 30 della Carta di Nizza Art. 30 della Carta di Nizza “ogni lavoratore ha diritto alla “ogni lavoratore ha diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali”.prassi nazionali”.

• Il dibattito avviato dalla Commissione europea con il Libro Il dibattito avviato dalla Commissione europea con il Libro verde del 2006 sul diritto del lavoro e la comunicazione del verde del 2006 sul diritto del lavoro e la comunicazione del 2007 sulla 2007 sulla flexicurityflexicurity l’invito a rivedere la “ l’invito a rivedere la “strict strict Employment Protection LegislationEmployment Protection Legislation”.”.

• Le “lettere” del 2011: la lettera della BCE del 5 agosto 2011 Le “lettere” del 2011: la lettera della BCE del 5 agosto 2011 e la risposta del Governo del 26 ottobre 2011.e la risposta del Governo del 26 ottobre 2011.

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Lo Statuto dei lavori Treu-Lo Statuto dei lavori Treu-Amato del 2002 (1)Amato del 2002 (1)

• Si colloca tra le proposte che distribuiscono le tutele secondo un Si colloca tra le proposte che distribuiscono le tutele secondo un continuumcontinuum crescente crescente diritti di base sono fissati per tutti i diritti di base sono fissati per tutti i lavoratori che svolgono un’attività prevalentemente personale, lavoratori che svolgono un’attività prevalentemente personale, mentre ulteriori diritti specifici sono attribuiti ai lavoratori mentre ulteriori diritti specifici sono attribuiti ai lavoratori economicamente dipendenti e a quelli subordinati.economicamente dipendenti e a quelli subordinati.

• Si colloca altresì tra le proposte che non rimodulano le tutele, Si colloca altresì tra le proposte che non rimodulano le tutele, ma ma accresconoaccrescono quelle per il lavoro autonomo e quello quelle per il lavoro autonomo e quello economicamente dipendente.economicamente dipendente.

• Struttura Struttura 1.1. Capo I Capo I principi fondamentali; principi fondamentali;2.2. Capo II Capo II diritti attribuiti a tutti i lavoratori che svolgono diritti attribuiti a tutti i lavoratori che svolgono

un’attività prevalentemente personale, compresi i lavoratori un’attività prevalentemente personale, compresi i lavoratori economicamente dipendenti e quelli subordinati (divieti di economicamente dipendenti e quelli subordinati (divieti di discriminazione, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, diritti nel discriminazione, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, diritti nel mercato del lavoro, diritto all’equo compenso);mercato del lavoro, diritto all’equo compenso);

3.3. Capo III Capo III diritti aggiuntivi attribuiti ai lavoratori diritti aggiuntivi attribuiti ai lavoratori economicamente dipendenti (art. 17) (diritto all’equo economicamente dipendenti (art. 17) (diritto all’equo compenso; alla sospensione della prestazione lavorativa in caso compenso; alla sospensione della prestazione lavorativa in caso di gravidanza, infortunio, ecc.; tutela indennitaria in caso di di gravidanza, infortunio, ecc.; tutela indennitaria in caso di recesso ingiustificato);recesso ingiustificato);

4.4. Capo IV Capo IV diritti aggiuntivi attribuiti ai lavoratori subordinati diritti aggiuntivi attribuiti ai lavoratori subordinati (rispetto al quadro previgente vengono aggiunti diritti di (rispetto al quadro previgente vengono aggiunti diritti di informazione e consultazione, formazione continua e informazione e consultazione, formazione continua e permanente).permanente).

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Lo Statuto dei lavori Treu-Amato del 2002 Lo Statuto dei lavori Treu-Amato del 2002 (2)(2)

• Il dibattito sul progetto di Statuto dei lavori Il dibattito sul progetto di Statuto dei lavori Le critiche della CGIL Le critiche della CGIL

• la proposta differenzia arbitrariamente la disciplina dei la proposta differenzia arbitrariamente la disciplina dei lavoratori economicamente dipendenti e quella dei lavoratori economicamente dipendenti e quella dei lavoratori subordinati sulla base del criterio della modalità lavoratori subordinati sulla base del criterio della modalità della esecuzione della prestazione (eterodirezione della esecuzione della prestazione (eterodirezione coordinazione), assunto come poco rilevante;coordinazione), assunto come poco rilevante;

• i singoli diritti attribuiti ai lavoratori economicamente i singoli diritti attribuiti ai lavoratori economicamente indipendenti vengono considerati insufficienti per farli indipendenti vengono considerati insufficienti per farli uscire dalla precarietà (ad es. la tutela meramente uscire dalla precarietà (ad es. la tutela meramente indennitaria per il recesso ingiustificato del committente).indennitaria per il recesso ingiustificato del committente).

• La controproposta della CGIL La controproposta della CGIL un unico contratto di lavoro un unico contratto di lavoro connotato dalla dipendenza economica cui estendere le connotato dalla dipendenza economica cui estendere le tutele fondamentali del lavoro subordinato, tutele fondamentali del lavoro subordinato, in primis in primis quelle quelle per il caso di risoluzione del rapporto (cfr. proposta di per il caso di risoluzione del rapporto (cfr. proposta di Alleva degli anni ’90; p.d.l. sinistra DS e CGIL 22.11.2005).Alleva degli anni ’90; p.d.l. sinistra DS e CGIL 22.11.2005).

• La contro-obiezione La contro-obiezione il diritto del lavoro non si esaurisce il diritto del lavoro non si esaurisce nella tutela economica del lavoratore debole, ma è nella tutela economica del lavoratore debole, ma è anzitutto uno strumento di tutela della persona lavoratrice anzitutto uno strumento di tutela della persona lavoratrice che mette la propria opera a disposizione del datore di che mette la propria opera a disposizione del datore di lavoro. lavoro. in quest’ottica si giustifica la gradazione delle tutele (il in quest’ottica si giustifica la gradazione delle tutele (il lavoro coordinato è una lavoro coordinato è una species species del lavoro autonomo, non del lavoro autonomo, non di quello subordinato).di quello subordinato).

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La risposta della cd. Legge La risposta della cd. Legge Biagi (1)Biagi (1)

• Ulteriore arricchimento dell’articolazione tipologica del Ulteriore arricchimento dell’articolazione tipologica del contratto di lavoro subordinato; lotta alla falsa contratto di lavoro subordinato; lotta alla falsa autonomia; no alla flessibilità in uscita.autonomia; no alla flessibilità in uscita.

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Contratto di lavoro

subordinato

Forme di lavoro a termine:1.Contratto a termine;2.Contratto di inserimento;3.Lavoro a termine in somministrazione

Forme di lavoro con orario modulato o flessibile:1.Part-time;2.Lavoro ripartito.

Contratti con finalità formativa → i tre tipi di apprendistato

Forme di lavoro con prestazione eventuale:1.Lavoro intermittente;2.Lavoro a tempo indeterminato in somministrazione

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La risposta della cd. Legge La risposta della cd. Legge Biagi (2)Biagi (2)

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Contratti di lavoro autonomo

Lavoro a progetto Collaborazio

ni coordinate e continuative occasionali

Lavoro occasionale di tipo accessorio

Associazione in partecipazione con “adeguate erogazioni a chi lavora”

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Il dibattito sul contratto Il dibattito sul contratto unicounico

• La proposta di La proposta di Cahuc-Kramarz Cahuc-Kramarz 1.1. un contratto di lavoro subordinato che assorbe il un contratto di lavoro subordinato che assorbe il

contratto a termine e offre tutele crescenti al contratto a termine e offre tutele crescenti al crescere dell’anzianità del lavoratore;crescere dell’anzianità del lavoratore;

2.2. l’indennità calcolata in questo modo è riservata l’indennità calcolata in questo modo è riservata soltanto al licenziamento economico, e ha il soltanto al licenziamento economico, e ha il pregio di rendere prevedibile il costo del pregio di rendere prevedibile il costo del licenziamento in un sistema in cui la licenziamento in un sistema in cui la giurisprudenza non consente il licenziamento per giurisprudenza non consente il licenziamento per incrementare i profitti e pone pesanti obblighi di incrementare i profitti e pone pesanti obblighi di riqualificazione e ricollocazione in capo alle riqualificazione e ricollocazione in capo alle imprese.imprese.

• Lo scarso successo dell’iniziativa oltralpe Lo scarso successo dell’iniziativa oltralpe ripresa come cavallo di battaglia di Sarkozy, è ripresa come cavallo di battaglia di Sarkozy, è osteggiata tanto dai sindacati che dal mondo osteggiata tanto dai sindacati che dal mondo imprenditoriale, che si accordano altrimenti imprenditoriale, che si accordano altrimenti all’inizio del 2008. all’inizio del 2008.

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I progetti di legge sul contratto I progetti di legge sul contratto unicounico

• In particolare la proposta di Pallini-Leonardi In particolare la proposta di Pallini-Leonardi

1.1. estensione delle tutele del lavoro subordinato anche al estensione delle tutele del lavoro subordinato anche al lavoro coordinato e continuativo inserito lavoro coordinato e continuativo inserito organicamente nell’organizzazione produttiva;organicamente nell’organizzazione produttiva;

2.2. abrogazione della disciplina del lavoro a progetto, del abrogazione della disciplina del lavoro a progetto, del lavoro intermittente, del lavoro ripartito e del lavoro lavoro intermittente, del lavoro ripartito e del lavoro occasionale di tipo accessorio;occasionale di tipo accessorio;

3.3. limitazione del contratto a termine ad esigenze limitazione del contratto a termine ad esigenze predeterminate nel tempo e di carattere straordinario predeterminate nel tempo e di carattere straordinario od occasionale;od occasionale;

4.4. allungamento del periodo di prova fino a dodici mesi allungamento del periodo di prova fino a dodici mesi per le professionalità più elevate;per le professionalità più elevate;

5.5. previsione di un’indennità economica di licenziamento previsione di un’indennità economica di licenziamento per i licenziamenti per g.m.o., ma con la facoltà del per i licenziamenti per g.m.o., ma con la facoltà del lavoratore di rifiutarla e di chiedere la reintegrazione lavoratore di rifiutarla e di chiedere la reintegrazione secondo la disciplina attualmente vigente (secondo la disciplina attualmente vigente ( alla alla riforma della disciplina dei licenziamenti tedeschi riforma della disciplina dei licenziamenti tedeschi introdotta dalla riforma Hartz).introdotta dalla riforma Hartz).

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Il progetto di contratto unico di Ichino del Il progetto di contratto unico di Ichino del 2009 (1)2009 (1)

• I punti cardine: I punti cardine: 1.1. focus focus sulla disciplina del recesso; sulla disciplina del recesso; 2.2. applicazione di tale disciplina a tutti i rapporti connotati dalla applicazione di tale disciplina a tutti i rapporti connotati dalla

dipendenza economica (art. 5);dipendenza economica (art. 5);3.3. mantenimento dell’attuale disciplina dei licenziamenti soltanto mantenimento dell’attuale disciplina dei licenziamenti soltanto

per quelli disciplinari, per quelli discriminatori o per motivi per quelli disciplinari, per quelli discriminatori o per motivi capricciosi;capricciosi;

4.4. per i licenziamenti “per motivi economici, tecnici od per i licenziamenti “per motivi economici, tecnici od organizzativi” sono previsti organizzativi” sono previsti

a)a) un preavviso pari a tanti mesi quanti quelli alle dipendenze del un preavviso pari a tanti mesi quanti quelli alle dipendenze del datore, con un minimo di 3 e un massimo di 12; il lavoratore datore, con un minimo di 3 e un massimo di 12; il lavoratore può però optare per la cessazione immediata del rapporto e la può però optare per la cessazione immediata del rapporto e la percezione dell’indennità sostitutiva;percezione dell’indennità sostitutiva;

b)b) un’indennità pari a un mese di retribuzione ogni anno alle un’indennità pari a un mese di retribuzione ogni anno alle dipendenze del datore, diminuita della retribuzione dipendenze del datore, diminuita della retribuzione corrispondente al preavviso o all’indennità sostitutiva;corrispondente al preavviso o all’indennità sostitutiva;

c)c) solo nel caso di anzianità superiore a 20 anni alle dipendenze solo nel caso di anzianità superiore a 20 anni alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, si presume il carattere del medesimo datore di lavoro, si presume il carattere discriminatorio del licenziamento con applicazione della tutela discriminatorio del licenziamento con applicazione della tutela reintegratoria, salva la possibilità del datore di provare il reintegratoria, salva la possibilità del datore di provare il giustificato motivo economico, tecnico o organizzativo;giustificato motivo economico, tecnico o organizzativo;

5. 5. in caso di applicazione dell’art. 18 SL, possibilità del giudice di in caso di applicazione dell’art. 18 SL, possibilità del giudice di optare per la reintegrazione + il risarcimento del danno, oppure optare per la reintegrazione + il risarcimento del danno, oppure solo per l’una o per l’altro.solo per l’una o per l’altro.

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Il progetto di contratto Il progetto di contratto unico di Ichino del 2009 (2) unico di Ichino del 2009 (2)

6. 6. Il contratto di ricollocazione Il contratto di ricollocazione nel caso di licenziamento nel caso di licenziamento incolpevole il lavoratore a diritto ad un nuovo sistema di incolpevole il lavoratore a diritto ad un nuovo sistema di ammortizzatori sociali particolarmente generoso (4 anni con ammortizzatori sociali particolarmente generoso (4 anni con indennità di disoccupazione decrescente), accompagnato però indennità di disoccupazione decrescente), accompagnato però da un meccanismo di attivazione particolarmente pervasivo;da un meccanismo di attivazione particolarmente pervasivo;

7. 7. Il finanziamento degli ammortizzatori sociali è affidato ad enti Il finanziamento degli ammortizzatori sociali è affidato ad enti bilaterali e congegnato in modo da rendere l’onere più bilaterali e congegnato in modo da rendere l’onere più costoso alle imprese i cui lavoratori più ne fruiscono;costoso alle imprese i cui lavoratori più ne fruiscono;

8. 8. Il contratto collettivo di transizione Il contratto collettivo di transizione a.a. il requisito del contratto collettivo stipulato con un sindacato il requisito del contratto collettivo stipulato con un sindacato

per la costituzione dell’ente bilaterale incaricato del nuovo per la costituzione dell’ente bilaterale incaricato del nuovo sistema di ammortizzatori sociali, e il passaggio alla nuova sistema di ammortizzatori sociali, e il passaggio alla nuova disciplina di protezione dai licenziamenti per i neoassunti;disciplina di protezione dai licenziamenti per i neoassunti;

b. b. il requisito del contratto collettivo stipulato con il requisito del contratto collettivo stipulato con un’organizzazione sindacale maggioritaria nell’impresa o un’organizzazione sindacale maggioritaria nell’impresa o ratificato con referendum per estendere il nuovo regime di ratificato con referendum per estendere il nuovo regime di protezione dai licenziamenti a tutti i lavoratori dell’impresa protezione dai licenziamenti a tutti i lavoratori dell’impresa stessa.stessa.

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Alla ricerca di una tutela Alla ricerca di una tutela inclusivainclusiva

• La piccola rivoluzione del Diritto del La piccola rivoluzione del Diritto del lavoro del 2011-2012 lavoro del 2011-2012

1.1.L’art. 8, d. l. n. 138/2011 e la L’art. 8, d. l. n. 138/2011 e la derogabilità collettiva al Diritto del derogabilità collettiva al Diritto del lavoro, salvi i principi costituzionali, i lavoro, salvi i principi costituzionali, i vincoli internazionali e il diritto vincoli internazionali e il diritto dell’Unione europea.dell’Unione europea.

2.2.La riapertura del cantiere dei La riapertura del cantiere dei licenziamenti licenziamenti verso più sicurezza per il verso più sicurezza per il lavoratore e più flessibilità per le lavoratore e più flessibilità per le imprese.imprese. 1515