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1 CORSO DI FORMAZIONE PER IL PASSAGGIO DALL’AREA B ALLA POSIZIONE ECONOMICA C1 “Rapporti con il cittadino nell’esercizio della tutela del patrimonio e delle attività culturali” Dott.ssa Simonetta Bombardi

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CORSO DI FORMAZIONE PER IL PASSAGGIO DALL’AREA B ALLA POSIZIONE ECONOMICA C1

“Rapporti con il cittadino nell’esercizio della tutela del patrimonio e delle

attività culturali”

Dott.ssa Simonetta Bombardi

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Il nuovo rapporto amministrazione-cittadino.

Attività amministrativa.

Le principali linee di azione politica, volte a realizzare interventi strutturali per il risanamento finanziario e la crescita socio-economica del Paese, hanno investito direttamente e continuano ad interessare la pubblica amministrazione.

Gli interventi del legislatore, a partire dagli anni ’90, sono stati indirizzati prioritariamente a superare il modello burocratico che interpretava l’attività amministrativa quale complesso di adempimenti formali e ad affermare una cultura della responsabilità, della pianificazione, della definizione di strategie, programmi, processi, obiettivi, della valutazione dei risultati conseguiti.

→ Esigenza di assicurare economicità, rapidità, efficacia ed efficienza all’azione della P.A., per l’ottimale perseguimento dell’interesse pubblico.

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L’attenzione alle esigenze del cittadino.

Con il crescere delle aspettative e delle richieste del cittadino, la P.A. ha avviato un processo di trasformazione e modernizzazione improntato in particolare al miglioramento delle prestazione ed allo sviluppo dei servizi in favore del cittadino stesso.

→ cultura dell’orientamento al cittadino: ascolto dei fabbisogni, qualità dei servizi resi disponibili, accessibilità ai servizi anche attraverso canali telematici, rispondenza dei servizi erogati ai bisogni reali, misurazione della soddisfazione dell’utenza.

Viene preso come riferimento il modello anglosassone del civil servant, la cui finalità è di porsi al servizio dei cittadini e della comunità in maniera professionale ed imparziale.

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Il cittadino ed il procedimento amministrativo.

Nell’ambito del sistema complessivo delle riforme operate in Italia negli anni ’90, la legge 7 agosto 1990, n. 241, ha il compito di disciplinare il modello dell’azione amministrativa e gli istituti di democrazia procedimentale.

La legge 241/1990:• realizza direttamente i principi di buon andamento e imparzialità dell’art. 97 della Costituzione → ha una valenza “subcostituzionale”;

• recepisce i più importanti principi regolatori del procedimento amministrativo elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza;

• recepisce i principi e gli indirizzi statuiti a livello comunitario circa le modalità di esercizio dei poteri pubblici.

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La legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, è fondamentalmente diretta ad uniformare l’azione della P.A. a due principi:

1) principio di efficienza: la P.A. ha l’obbligo di adottare modelli organizzativi e procedurali idonei a realizzare tempestivamente i propri fini istituzionali e ad ottenere il massimo risultato con il minor dispendio di risorse;

→ utilizzo di strumenti di semplificazione; uso della telematica.

2) principio di trasparenza: i cittadini possono esercitare un “controllo democratico” sulla correttezza e sull’imparzialità dell’azione amministrativa;

→ pubblicità e conoscibilità degli atti; diritto di partecipare al procedimento.

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Unità organizzativa.Per ciascun tipo di procedimento di propria competenza, le amministrazioni pubbliche sono tenute a determinare l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO(artt. 4 e 5, legge n. 241 del 1990)

E’ la figura che gestisce l’intero iter procedimentale nelle sue varie fasi e rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento dei cittadini e degli altri soggetti coinvolti nel procedimento.Il suo ruolo è quello di garantire la trasparenza, la semplificazione e la corretta ed unitaria gestione del procedimento.Già la legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali (oggi d.lsg. n. 267/2000), prevedeva all’art. 7 che i regolamenti delle amministrazioni comunali e provinciali individuassero i responsabili dei procedimenti.

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Identificazione del responsabile del procedimento.• il dirigente dell’unità organizzativa, competente al procedimento, assegna

l’istruttoria e la responsabilità del procedimento a sé o ad un dipendente dell’unità organizzativa (fino a quando non viene effettuata l’assegnazione, la responsabilità è del dirigente);

• la nomina del responsabile può essere fatta con un atto apposito volta per volta, oppure può essere previamente stabilito che un dipendente/funzionario sia responsabile di una determinata categoria di procedimenti.

Il dirigente mantiene comunque il compito di coordinare e controllare le attività dei responsabili dei procedimenti (art. 17, d.lgs. n. 165/2001).

Il dirigente può altresì esercitare il potere di sostituzione in caso di inerzia del responsabile.

All’avvio del procedimento, devono essere comunicati ai soggetti coinvolti l’unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento.

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La mancata nomina o l’omessa comunicazione del responsabile non dà luogo a vizio né determina l’illegittimità del provvedimento finale. La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che in mancanza di designazione la responsabilità del procedimento resta in capo al dirigente dell’unità organizzativa procedente, agevolmente individuabile.

L’attività amministrativa viene quindi “personalizzata” ed i funzionari pubblici responsabilizzati in modo diretto in ordine alla regolarità ed alla conclusione del procedimento. All’unicità dell’unità organizzativa corrisponde l’unicità della persona responsabile del procedimento.→ finalità interna: evitare la frammentazione ed il rallentamento dell’azione amministrativa, nonché duplicazioni di procedure.→ finalità esterna: consentire al cittadino l’esercizio delle forme partecipative previste.

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Il responsabile ha il compito di coordinare le attività procedimentali. In particolare:a) valuta ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di

legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento;Preliminare è l’esame dell’ammissibilità della domanda: deve sussistere un obbligo di procedimento derivante dall’idoneità della domanda e deve sussistere quindi la competenza dell’amministrazione a provvedere sulla richiesta.

b) Accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;Dispone di ampio potere di iniziativa per il compimento degli atti istruttori necessari. Il limite è comunque imposto dal divieto di aggravamento del procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, disposto dall’art. 1, comma 2, delle legge medesima.

COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO(art. 6, legge n. 241 del 1990)

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Il procedimento deve essere attuato con un iter semplice e celere, secondo i tempi ed i modi previsti. La P.A. non può “ampliare” il procedimento con atti inutili o adducendo motivi di approfondimenti non realmente necessari.

Questa disposizione è derogabile solo in casi straordinari e motivati, qualora l’istruttoria del procedimento lo renda necessario.

Il responsabile deve attivarsi affinché venga integrata, qualora necessario, la documentazione presentata e deve altresì invitare l’interessato a rettificare eventuali irregolarità formali.

Resta comunque ferma la necessità di assicurare parità di trattamento rispetto agli altri interessati e/o controinteressati

c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14;

Al fine di snellire l’azione amministrativa, deve valutare l’opportunità di una conferenza di servizi, in relazione ai vari interessi coinvolti.

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d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;(Il Consiglio di Stato ha affermato che l’attività di informazione sullo stato di una pratica, da parte del responsabile del procedimento, rientra tra quelle di competenza del predetto funzionario, senza che ciò comporti una alterazione del quadro gerarchico né una violazione di doveri derivanti dal rapporto d’impiego).

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento.L’ultimo periodo, inserito dalla novella del 2005, esalta il ruolo istruttorio rispetto a quello decisorio: il procedimento rappresenta la sede sia dell’accertamento dei fatti che della ponderazione dei vari interessi, pubblici e privati, coinvolti.(Il responsabile del procedimento diventa anche responsabile del provvedimento).

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RESPONSABILITA’

Il responsabile del procedimento in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, delle disposizioni e dei termini relativi al procedimento può incorrere in responsabilità civile per danni cagionati a terzi, responsabilità amministrativa e disciplinare, nonché in responsabilità penale (omissione di atti di ufficio – art. 323, comma 2, c.p.).

Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione n. 8 del 6 dicembre 2007: le amministrazioni sono tenute ad avviare azione disciplinare qualora i dipendenti responsabili dei procedimenti violino le prescrizioni della legge 241/1990 ovvero adempiano secondo modalità inadeguate e/o incomplete (condotta negligente).

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PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO.

Le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento modificano completamente il rapporto tra amministrazione e cittadino.

I cittadini da spettatori del procedimento divengono protagonisti del medesimo.La P.A. da amministrazione-autorità diviene amministrazione di servizio, nell’interesse della tutela dei fini pubblici. (Caringella)

Istituti partecipativi:- comunicazione di avvio del procedimento;- diritto degli interessati di intervenire nel procedimento e di presentare memorie scritte e documenti;- stipulazione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento.

LE NORME SULLA PARTECIPAZIONE NON SI APPLICANO ALL’ATTIVITA’ DELLA P.A. DIRETTA ALL’EMANAZIONE DI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, ED AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI.

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L’amministrazione procedente è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento a:

i soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento (solitamente altri enti ed organi pubblici)

i diretti interessati, nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti (ampliativi o restrittivi).

i terzi che possono subire un pregiudizio dal provvedimento (solo se individuati o facilmente individuabili)

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (C.A.P.)(artt. 7 e 8, legge n. 241 del 1990)

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La comunicazione è personale e deve indicare:- l’amministrazione competente;- l’oggetto del procedimento promosso;- l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;- il termine di conclusione del procedimento ed i rimedi esperibili in caso di

inerzia dell’amministrazione;- la data di presentazione dell’istanza (nei procedimenti ad iniziativa di

parte);- l’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti.

In caso di destinatari molto numerosi, se la comunicazione personale non è possibile o è troppo gravosa, l’amministrazione può ricorrere ad idonee forme di pubblicità.

La comunicazione va effettuata in coincidenza con l’inizio del procedimento e prima o contemporaneamente all’avvio dell’istruttoria, al fine di premettere al cittadino di partecipare a tutto l’iter procedimentale. La tardiva comunicazione può essere equiparabile a difetto di comunicazione.

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La c.a.p. realizza il principio del giusto procedimento, in base al quale i cittadini devono essere messi in grado di esporre le proprie ragioni sia a tutela dei propri interessi sia a titolo di collaborazione con l’amministrazione nell’interesse pubblico.

Deroghe all’obbligo di comunicazione:

• ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ossia qualora un eventuale rallentamento del procedimento può compromettere l’interesse pubblico;Secondo il Consiglio di Stato, le ragioni di urgenza devono essere “obiettive, concrete ed attuali” e devono essere rappresentate nel provvedimento finale.

• provvedimenti cautelari e d’urgenza;

• atti disciplinati da particolari normative di settore, come i procedimenti segreti e riservati;

• altre deroghe formulate dal legislatore (es. procedimenti tributari, atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione).

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Ulteriori casi.

L’articolo 21-octies della legge n. 241/1990 dispone che il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento: 1)  nel caso di provvedimento a natura vincolata;2) nel caso di provvedimento, anche a natura non vincolata, qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. (→ onere della prova a carico dell’amministrazione).

Concetto ribadito dal Consiglio di Stato: l’obbligo sussiste solo quando la comunicazione stessa apporti una qualche utilità all’azione amministrativa, ricevendo questa arricchimento dalla partecipazione del destinatario del provvedimento.

Parimenti, lo stesso Consiglio di Stato ha più volte affermato che l’articolo 7 costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico, la cui finalità è assicurare piena visibilità all’azione amministrativa e garantire al contempo la partecipazione del destinatario dell’atto finale della fase istruttoria; le interpretazioni che ne escludono l’applicazione vanno rifiutate se non autorizzate da specifiche norme d’eccezione.

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La disposizione costituisce una ulteriore fase di contraddittorio, successiva a quella determinata dalla comunicazione dell’avvio del procedimento.

Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti. (Si apre quindi un sub procedimento di contraddittorio).La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei 10 giorni previsti per il contraddittorio.

COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA

(art. 10-bis, legge n. 241 del 1990)

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→ incertezza sul significato de “i termini …. iniziano nuovamente a decorrere”. Il procedimento infatti potrebbe richiedere un tempo quasi doppio rispetto a quello previsto, qualora il preavviso di diniego fosse comunicato quasi alla scadenza dei termini del procedimento, con compromissione della celerità dell’azione amministrativa.

Per questa ragione parte della dottrina intende la disposizione come una “sospensione”, per cui il termine non riprende a decorrere ex novo.

Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell’istante è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

La disposizione non si applica a:

- procedure concorsuali;

- procedimenti in materia previdenziale e assistenziale gestiti da enti previdenziali.

N.B. La mancata comunicazione anche in questo caso non determina l’annullabilità del provvedimento amministrativo nei casi previsti dall’articolo 21-octies della legge n. 241/1990.

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L’amministrazione procedente, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e nel perseguimento dell’interesse pubblico, può concludere accordi con gli interessati:

• per determinare il contenuto del provvedimento finale (accordo procedimentale);

• in sostituzione del provvedimento stesso (accordo sostitutivo).

Il responsabile del procedimento gestisce anche in questo caso l’istruttoria, disponendo incontri con il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

L’attività amministrativa utilizza in questi casi strumenti di diritto privato; intese consensuali in luogo di potere autoritativo, allo scopo di accelerare la conclusione del procedimento ed evitare conflitti e contenzioso.L’articolo 1, comma 1-bis dispone infatti che la P.A., quando non agisce come autorità, utilizzi strumenti di diritto privato, ponendosi quindi su un piano di parità con il privato .

ACCORDI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DEL PROVVEDIMENTO(art. 11, legge n. 241 del 1990)

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Disposizioni a tutela dell’interesse pubblico:

- gli accordi sostitutivi dei provvedimenti sono soggetti agli stessi controlli previsti per i provvedimenti;

- l’amministrazione può recedere unilateralmente dall’accordo in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse; (in questo caso si provvede alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi recati al privato)

- al fine di garantire l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo competente per l’adozione del provvedimento; nella determinazione dovranno quindi essere esplicitate le motivazioni e le valutazioni effettuate che hanno determinato il ricorso all’accordo.

Una volta concluso l’accordo, il privato non ha interesse a ricorrere (solo nel caso di accordo procedimentale, qualora il provvedimento finale se ne discosti).

Sono invece legittimati ad impugnare gli accordi gli eventuali controinteressati.

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• Le amministrazioni sono tenute ad adottare regolamenti governativi (D.P.R.) su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, in cui siano indicati i procedimenti di competenza, le unità organizzative e gli uffici a cui sono affidati ed i termini entro i quali devono concludersi (in caso non siano già stabiliti per legge);

• in assenza di regolamento e di previsione di legge, il termine di conclusione è di 90 giorni;

• i termini di conclusione possono essere sospesi qualora sia prevista l’acquisizione di valutazioni tecniche (per non più di 90 giorni) e per l’acquisizione di informazioni e certificazioni di fatti, stati e qualità che non siano attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione o che possono essere acquisiti direttamente presso un’altra amministrazione (per una volta soltanto);

I TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI(art. 2, legge n. 241 del 1990)

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• i termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;

• scaduto il termine previsto per la conclusione del procedimento, può essere proposto ricorso contro l’inerzia dell’amministrazione (entro 1 anno).

L’inosservanza del termine del procedimento comporta per l’amministrazione obbligo di risarcimento nei confronti del privato.

L’art. 17, lett. f), della legge n. 59/1997 ha previsto, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento e di mancata o ritardata adozione del provvedimento, forme di indennizzo automatico e forfettario a favore degli istanti.

Il privato può chiedere il risarcimento del danno ulteriore (mancato godimento dell’utilità del provvedimento, qualora ne aveva diritto; danno da ritardo; eventuali ulteriori spese sostenute per aggravamento del procedimento).

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I termini dei procedimenti del Mibac.

Per le materie attualmente di competenza del Mibac sono ancora vigenti:- il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495

e successive modificazioni;- il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 26 aprile 1993, n. 182.

(La precedente formulazione dell’articolo prevedeva infatti decreti ministeriali; il legislatore nella novella del 2005 ha previsto invece regolamenti adottati con D.P.R. al fine di assicurare una forma di coordinamento ed unitarietà tra le diverse Amministrazioni).

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La predisposizione del nuovo schema di regolamento.

Piano d’azione per la semplificazione e la qualità della regolazione: documento di indirizzo politico-amministrativo del Governo per la realizzazione di una strategia unitaria ai fini della semplificazione e della qualità della regolazione.

Il primo Piano d’azione, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007, prevedeva alcune aree di intervento prioritario, tra cui:

semplificazione normativa; riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini; riduzione e certezza dei tempi e delle procedure amministrative.

obiettivo: revisione ed adeguamento dei regolamenti di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990; pubblicazione sui siti web delle amministrazioni delle informazioni relative ai procedimenti, ai termini degli stessi, alla documentazione da presentare, agli indirizzi e numeri di telefono degli uffici.

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Termine previsto per il conseguimento dell’obiettivo: 31 dicembre 2007.

Nel mese di luglio 2007 è stato costituito un Gruppo di lavoro con rappresentanti delle Direzioni generali e dell’Ufficio legislativo, che ha proceduto ad una revisione del precedente provvedimento, operando secondo i seguenti indirizzi:

- aggiornamento dei procedimenti e della normativa di riferimento;- razionalizzazione dei procedimenti (soppressione procedimenti non più di competenza, eliminazione duplicazioni, accorpamento, unificazione di varie fasi di uno stesso procedimento, ecc…);- individuazione delle unità organizzative competenti per ogni procedimento, sulla base del nuovo assetto organizzativo del Ministero;- distinzione delle fasi endoprocedimentali nei casi di provvedimenti di competenza di altre amministrazioni;- riduzione tendenziale dei termini procedimentali, ove possibile.

Si vedano, per un raffronto, gli esempi che seguono.

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Ufficio Centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici

(DM n. 495/1994)

N. PROCEDIMENTO UNITA’ ORGANIZZATIVA

TERMINE

85 Dichiarazione interesse particolarmente importante di beni mobili (art. 3, L. 1° giugno 1939, n. 1089)

Div. V gg. 120

86  Dichiarazione interesse artistico e storico (art. 5, 1° comma, L. 1° giugno 1939, n. 1089)

Div. V gg. 210

87 Autorizzazione smembramento collezioni o serie di oggetti (art. 5, 2° comma, L. 1° giugno 1939, n. 1089)

Div. V gg. 180

88 Autorizzazione demolizione, rimozione, modificazione, restauro beni mobili (artt. 11 e 12, L. 1° giugno 1939, n. 1089)

Div. V gg. 210

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Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico (schema di regolamento)

NUMERO PROCEDIMENTO NORMATIVA UNITA’ ORGANIZZATIVA

TERMINE

3 Dichiarazione interesse particolarmente importante di beni mobili

Art. 10, c. 3, lett. a) e d), e art. 13, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Servizio I (funzione di norma delegata alla Direzione regionale competente per territorio, ex art. 9, c. 3, DPR 10 giugno 2004, n. 173)

90 gg.

5 Dichiarazione eccezionale interesse di beni mobili

Art. 10, c. 3, lett. e), e art. 13, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Servizio I (funzione di norma delegata alla Direzione regionale competente per territorio, ex art. 9, c. 3, DPR 10 giugno 2004, n. 173)

90 gg.

9 Autorizzazione smembramento collezioni, serie e raccolte di oggetti

Art. 21, c. 1, lett. c), D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Servizio I 60 gg.

10 Autorizzazione demolizione, rimozione o spostamento di beni mobili

Art. 21, c. 1, lett. a) e b), D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Servizio I 60 gg.

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Ufficio Centrale per i beni archivistici (DM n. 495/1994)

N. PROCEDIMENTO UNITA’ ORGANIZZATIVA

TERMINE

5  Autorizzazione alla chiusura temporanea al pubblico degli Archivi di Stato (Art. 1, L. 27 giugno 1985, n. 332).

Div. II 15

8 Scarto documenti degli Uffici dello Stato:

a) procedura ordinaria

b) procedura semplificata

(Artt. 25 e 27, D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409; art. 69, R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163).

Div. II a) 180

b) 90

9 Nomina commissione esaminatrice Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica degli Archivi di Stato (Art. 14, D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409; artt. 61/63, R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163).

Div. II 60

10 Nomina insegnati Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica degli Archivi di Stato (Art. 14, D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409; art. 58, R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163; L. 8 maggio 1989, n. 168).

Div. II 180

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Direzione generale per gli archivi (schema di regolamento)

NUMERO PROCEDIMENTO NORMATIVA UNITA’ ORGANIZZATIVA

TERMINE

2 Autorizzazione alla chiusura temporanea al pubblico degli Archivi di Stato

Art. 102, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Servizio II 10 gg.

4 Scarto documenti degli Uffici dello Stato:

a) procedura ordinaria

b) procedura semplificata

Art. 41, c. 5, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; DPR 8 gennaio 2001, n. 37

a) Servizio II

b) Archivio di Stato

a) 120 gg.

b) 30 gg.

5 Nomina commissione esaminatrice scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato

Art. 14, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; artt. 61 e 63, RD 2 ottobre 1911, n. 1163.

Servizio II 60 gg.

6 Nomina commissione esaminatrice scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato

Art. 14, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; artt. 58, RD 2 ottobre 1911, n. 1163.

Servizio II 90 gg.

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Alcuni principi sanciti dal “Codice dell’amministrazione digitale” (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), entrato in vigore il 1° gennaio 2006, e dalle direttive in materia:

• il diritto per i cittadini e le imprese di richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la P.A. e con i gestori di pubblici servizi statali;

• possibilità di partecipare al procedimento e di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi in modalità informatica;

• l’obbligo per le amministrazione di essere facilmente raggiungibile per via telematica e di rendere disponibili sui propri siti istituzionali gli indirizzi di posta elettronica, anche certificata, per i cittadini;

• l’obbligo per le amministrazioni di pubblicare sui siti i procedimenti di competenza, i termini, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria, nonché i bandi di gara e di concorso;

• attivazione di servizi on-line;• conferenza di servizi on-line.

GLI STRUMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALEA SUPPORTO DEL PROCEDIMENTO

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L’utilizzo di questi strumenti realizza i seguenti obiettivi prioritari:

- abbattimento degli oneri a carico del cittadino e dell’amministrazione (Direttiva 18 novembre 2005 del Ministro per l’innovazione e le tecnologie: “la prosecuzione delle tradizionali forme di comunicazione, nonostante sussista la possibilità di ricorrere alla posta elettronica, configura l’inosservanza di una disposizione di legge e una fattispecie di improprio uso di denaro pubblico”);

- semplificazione, snellimento e celerità delle procedure;

- maggiori possibilità di partecipazione e di fruizione di servizi da parte dei cittadini;

- conoscibilità e trasparenza dell’attività svolta dall’amministrazione, a garanzia dell’imparzialità della stessa.

DUE EFFETTI FONDAMENTALI

INCREMENTO DELLA MIGLIORAMENTO DELLA

COMPETITIVITA’ DEL PAESE QUALITA’ DELLA VITA SOCIALE

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Alcuni esempi di best practice del Mibac.

Presentazione on-line delle domande per i contributi nel settore cinema e spettacolo: sui siti della Direzione generale per il cinema e della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo è possibile sia stampare la modulistica sia accedere, tramite procedure di registrazione ed autenticazione dell’utente, a formulari per la compilazione on-line delle istanze.

Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici: sistema informativo per il procedimento di verifica dell’interesse culturale. Sono disponibili, tra l’altro, la guida al sistema, la sintesi del procedimento, con la descrizione delle fasi e l’indicazione dei soggetti coinvolti, la lista dei provvedimenti di tutela (www.benitutelati.it).

Direzione generale per l’organizzazione, l’innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali: sistema per la presentazione on-line delle domande di ammissione ai concorsi per il reclutamento di 500 unità di personale. Il sistema verrà utilizzato per gestire le successive comunicazioni con i candidati.