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Sabato, 09 aprile 2016 11111 IL CASO DEL GIORNO Splafonamento ravvedibile anche nelle liquidazioni periodiche / Alfio CISSELLO e Simonetta LA GRUTTA Per effetto dell’art. 7 comma 4 del DLgs. 471/97, è punito con la sanzio- ne dal 100% al 200% del tributo chi, in mancanza dei presupposti di legge, dichiara all’altro contraente o in do- gana di volersi avvalere della facoltà di acquistare beni senza applicazio- ne dell’imposta, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito. Il caso, pertanto, concerne le viola- zioni commesse dall’esportatore abi- tuale, come il classico splafonamen- to. L’Amministrazione finanziaria ha il- lustrato procedure alternative al fine di regolarizzare la violazione relati- va all’acquisto di beni senza imposta in assenza delle condizioni di legge (N. M. 10 marzo 1999 n. 39186; circ. Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002 n. 50, § 24.2, 19 febbraio 2008 n. 12, § 3.7 e 12 marzo 2010 n. 12, § 10.4). Si evidenzia subito che la violazione si ritiene perfezionata nel momento in cui il fornitore, a causa dell’errata dichiarazione dell’esportatore abi- tuale, emette la fattura in regime di non [...] PAGINA 2 CONTABILITÀ Decreto bilanci con effetto incerto sui rendiconti 2016 La prima applicazione del DLgs. 139/2015 potrebbe determinare effetti rilevanti sul risultato dell’esercizio 2016 e/o sul patrimonio netto / Silvia LATORRACA L’adeguamento alla nuova discipli- na in materia di bilancio introdotta dal DLgs. 139/2015 è stato oggetto, negli ultimi mesi, di grande interes- se da parte della stampa specializ- zata, che si è concentrata in partico- lare sull’eliminazione dall’attivo pa- trimoniale delle spese di ricerca e pubblicità, per i rilevanti effetti che potrebbero prodursi sul risultato di periodo e/o sul patrimonio netto. Analoghe considerazioni devono es- sere fatte anche in relazione alle al- tre voci di bilancio interessate dalle modifiche normative. In prima analisi, posto che le novità si applicano a decorrere dai bilanci 2016 (per i soggetti “solari”), i fatti aziendali che si verificano a decor- rere dal 1° gennaio 2016 devono es- sere classificati secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c., così come modificati dal DLgs. 139/2015, e devono essere rilevati se- condo i nuovi criteri di valutazione introdotti dal decreto. Occorre, quindi, adeguare senza in- dugio il piano dei conti dell’impresa, nonché provvedere all’aggiornamen- to del sistema amministrativo-conta- bile. I sistemi informativi devono consen- tire, tra l’altro, anche la rilevazione delle movimentazioni finanziarie, in virtù dell’introduzione dell’obbligo di redigere il Rendiconto finanziario per tutte le imprese di maggiori dimen- sioni. Discorso diverso deve, invece, essere fatto per i fatti aziendali che si sono verificati fino al 31 dicembre 2015 e che, quindi, troveranno rappresenta- zione contabile nel bilancio 2015. In relazione alle modifiche che ri- guardano il contenuto dello Stato pa- trimoniale e del Conto economico, oc- corre considerare quanto disposto dall’art. 2423-ter comma 5 c.c., ai sen- si del quale “per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono com- parabili, quelle [...] PAGINA 3 FISCO Spesometro al 20 aprile anche per i soggetti IVA mensili / REDAZIONE I soggetti che effettuano la liquidazio- ne mensile IVA hanno tempo fino al 20 aprile, esattamente come i trime- strali, per lo “spesometro”. Con un comunicato [...] PAGINA 5 IN EVIDENZA Responsabilità “limitata” per amministratori senza deleghe e sindaci IN EVIDENZA L’estraneo vuole solo l’impoverimento del patrimonio IN EVIDENZA In circolare le risposte dell’Agenzia alla stampa specializzata IN EVIDENZA ALTRE NOTIZIE / DA PAGINA 9

Eutekne.Info - Il Quotidiano del Commercialista · 2016-04-15 · DLgs. 471/97, è punito con la sanzio- ... mi identificativi di ciascun fornitore, il numero pro-gressivo di protocollo

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Sabato, 09 aprile 2016

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IL CASO DEL GIORNO

Splafonamentoravvedibile anche nelleliquidazioni periodiche/ Alfio CISSELLO e Simonetta LA GRUTTA

Per effetto dell’art. 7 comma 4 delDLgs. 471/97, è punito con la sanzio-ne dal 100% al 200% del tributo chi, inmancanza dei presupposti di legge,dichiara all’altro contraente o in do-gana di volersi avvalere della facoltàdi acquistare beni senza applicazio-ne dell’imposta, ovvero ne beneficiaoltre il limite consentito.Il caso, pertanto, concerne le viola-zioni commesse dall’esportatore abi-tuale, come il classico splafonamen-to.L’Amministrazione finanziaria ha il-lustrato procedure alternative al finedi regolarizzare la violazione relati-va all’acquisto di beni senza impostain assenza delle condizioni di legge(N. M. 10 marzo 1999 n. 39186; circ.Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002n. 50, § 24.2, 19 febbraio 2008 n. 12, §3.7 e 12 marzo 2010 n. 12, § 10.4).Si evidenzia subito che la violazionesi ritiene perfezionata nel momentoin cui il fornitore, a causa dell’erratadichiarazione dell’esportatore abi-tuale, emette la fattura in regime dinon [...]

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CONTABILITÀ

Decreto bilanci con effetto incerto suirendiconti 2016

La prima applicazione del DLgs. 139/2015 potrebbe determinare effetti rilevantisul risultato dell’esercizio 2016 e/o sul patrimonio netto

/ Silvia LATORRACA

L’adeguamento alla nuova discipli-na in materia di bilancio introdottadal DLgs. 139/2015 è stato oggetto,negli ultimi mesi, di grande interes-se da parte della stampa specializ-zata, che si è concentrata in partico-lare sull’eliminazione dall’attivo pa-trimoniale delle spese di ricerca epubblicità, per i rilevanti effetti chepotrebbero prodursi sul risultato diperiodo e/o sul patrimonio netto.Analoghe considerazioni devono es-sere fatte anche in relazione alle al-tre voci di bilancio interessate dallemodifiche normative.In prima analisi, posto che le novitàsi applicano a decorrere dai bilanci2016 (per i soggetti “solari”), i fattiaziendali che si verificano a decor-rere dal 1° gennaio 2016 devono es-sere classificati secondo gli schemiprevisti dagli artt. 2424 e 2425 c.c.,così come modificati dal DLgs.139/2015, e devono essere rilevati se-condo i nuovi criteri di valutazioneintrodotti dal decreto.Occorre, quindi, adeguare senza in-

dugio il piano dei conti dell’impresa,nonché provvedere all’aggiornamen-to del sistema amministrativo-conta-bile.I sistemi informativi devono consen-tire, tra l’altro, anche la rilevazionedelle movimentazioni finanziarie, invirtù dell’introduzione dell’obbligo diredigere il Rendiconto finanziario pertutte le imprese di maggiori dimen-sioni.Discorso diverso deve, invece, esserefatto per i fatti aziendali che si sonoverificati fino al 31 dicembre 2015 eche, quindi, troveranno rappresenta-zione contabile nel bilancio 2015.In relazione alle modifiche che ri-guardano il contenuto dello Stato pa-trimoniale e del Conto economico, oc-corre considerare quanto dispostodall’art. 2423-ter comma 5 c.c., ai sen-si del quale “per ogni voce dello statopatrimoniale e del conto economicodeve essere indicato l’importo dellavoce corrispondente dell’esercizioprecedente. Se le voci non sono com-parabili, quelle [...]

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FISCO

Spesometro al 20 aprileanche per i soggetti IVAmensili/ REDAZIONE

I soggetti che effettuano la liquidazio-ne mensile IVA hanno tempo fino al20 aprile, esattamente come i trime-strali, per lo “spesometro”.Con un comunicato [...]

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IN EVIDENZA

Responsabilità “limitata” per amministratori senza deleghe esindaci

IN EVIDENZA

L’estraneo vuole solo l’impoverimento del patrimonio

IN EVIDENZA

In circolare le risposte dell’Agenzia alla stampa specializzata

IN EVIDENZA

ALTRE NOTIZIE / DA PAGINA 9

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IL CASO DEL GIORNO

Splafonamento ravvedibile anche nelle liquidazioniperiodicheTuttavia, la procedura non si discosta molto dall’ordinaria emissione dell’autofattura, ma consente lacompensazione dell’IVA a debito/ Alfio CISSELLO e Simonetta LA GRUTTAPer effetto dell’art. 7 comma 4 del DLgs. 471/97, è puni-to con la sanzione dal 100% al 200% del tributo chi, inmancanza dei presupposti di legge, dichiara all’altrocontraente o in dogana di volersi avvalere della facol-tà di acquistare beni senza applicazione dell’imposta,ovvero ne beneficia oltre il limite consentito.Il caso, pertanto, concerne le violazioni commessedall’esportatore abituale, come il classico splafona-mento.L’Amministrazione finanziaria ha illustrato procedurealternative al fine di regolarizzare la violazione relati-va all’acquisto di beni senza imposta in assenza dellecondizioni di legge (N. M. 10 marzo 1999 n. 39186; circ.Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002 n. 50, § 24.2, 19febbraio 2008 n. 12, § 3.7 e 12 marzo 2010 n. 12, § 10.4).Si evidenzia subito che la violazione si ritiene perfe-zionata nel momento in cui il fornitore, a causa dell’er-rata dichiarazione dell’esportatore abituale, emette lafattura in regime di non imponibilità.È possibile regolarizzare il tutto evitando di coinvolge-re il cedente, tramite autofattura, corrispondendo l’im-posta direttamente all’Agenzia delle Entrate oppurecontabilizzandola a debito nelle liquidazioni periodi-che.A tal fine, nel primo caso, bisogna emettere appositaautofattura in duplice esemplare, contenente gli estre-mi identificativi di ciascun fornitore, il numero pro-gressivo di protocollo delle fatture ricevute, l’ammon-tare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovu-to essere applicata.Naturalmente, occorre versare imposta, interessi esanzioni ridotte con modello F24, indicando, come co-dice tributo, quello relativo al periodo in cui erronea-mente è stato effettuato l’acquisto senza IVA.In maniera analoga a quanto indicato dall’art. 6 com-ma 8 del DLgs. 471/97 sull’obbligo di regolarizzazionedel cessionario, l’autofattura va trasmessa alle Entratee, quando viene riconsegnata con visto di regolarizza-zione, è possibile recuperare l’IVA in detrazione.Relativamente alla dichiarazione, l’imposta va indica-ta nel rigo VE24 (“Variazioni e arrotondamenti d’impo-sta”) al fine di evitare duplicazioni, anteponendo il se-

gno positivo, e il versamento nel rigo VL29.Ai fini della detrazione, l’imponibile e l’imposta risul-tanti dall’autofattura vanno dichiarati nel quadro VF,nel rigo corrispondente all’aliquota applicata (righi daVF1 a VF11), con la conseguenza che l’importo della fat-tura emessa in regime di non imponibilità non deveessere indicato nel rigo VF12 (“Acquisti e importazionisenza pagamento d’imposta, con utilizzo del plafond”).In caso contrario, sarebbe altresì integrata la violazio-ne di dichiarazione infedele (art. 5 comma 4 del DLgs.471/97), e ciò necessiterebbe di un ulteriore ravvedi-mento.Nel contempo, l’imposta rileverà tra quella dovuta peril mese in cui l’autofattura è stata emessa (quadro VH)e nel quadro VL (determinazione dell’imposta).

Non è necessario coinvolgere il cedente

La circ. Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002 n. 50, §24.2 ha specificato che la regolarizzazione può avveni-re anche in sede di liquidazione periodica IVA, “me-diante la contabilizzazione della maggiore imposta de-rivante dall’autofattura emessa e degli interessidell’IVA a debito”.Si evidenzia – alla luce di quanto indicato nella C.M. 17maggio 2000 n. 98, § 8.2.3 – che l’autofattura è neces-saria anche nel caso in cui la regolarizzazione avven-ga in detta maniera. Quindi, pure in tal caso, essa èpresentata all’Agenzia delle Entrate e annotata nel re-gistro degli acquisti.L’imposta oggetto di regolarizzazione confluirà nelladichiarazione annuale nel rigo VE24 anteponendo ilsegno positivo, nel quadro VF (acquisti) e contempora-neamente rileverà tra l’imposta dovuta per il mese incui l’autofattura è stata emessa (quadro VH) e nel qua-dro VL (determinazione dell’imposta).Chiaramente, rimane ferma la necessità di versare lesanzioni ridotte per effetto del ravvedimento.Tale procedura non si distingue dalla precedente, senon per il fatto di consentire la compensazione impo-sta su imposta con eventuali crediti IVA, circostanzache, in alcuni frangenti, la può rendere conveniente.

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CONTABILITÀ

Decreto bilanci con effetto incerto sui rendiconti 2016La prima applicazione del DLgs. 139/2015 potrebbe determinare effetti rilevanti sul risultatodell’esercizio 2016 e/o sul patrimonio netto/ Silvia LATORRACAL’adeguamento alla nuova disciplina in materia di bi-lancio introdotta dal DLgs. 139/2015 è stato oggetto, ne-gli ultimi mesi, di grande interesse da parte dellastampa specializzata, che si è concentrata in particola-re sull’eliminazione dall’attivo patrimoniale delle spe-se di ricerca e pubblicità, per i rilevanti effetti che po-trebbero prodursi sul risultato di periodo e/o sul patri-monio netto. Analoghe considerazioni devono esserefatte anche in relazione alle altre voci di bilancio inte-ressate dalle modifiche normative.In prima analisi, posto che le novità si applicano a de-correre dai bilanci 2016 (per i soggetti “solari”), i fattiaziendali che si verificano a decorrere dal 1° gennaio2016 devono essere classificati secondo gli schemiprevisti dagli artt. 2424 e 2425 c.c., così come modifica-ti dal DLgs. 139/2015, e devono essere rilevati secondo inuovi criteri di valutazione introdotti dal decreto.Occorre, quindi, adeguare senza indugio il piano deiconti dell’impresa, nonché provvedere all’aggiorna-mento del sistema amministrativo-contabile.I sistemi informativi devono consentire, tra l’altro, an-che la rilevazione delle movimentazioni finanziarie, invirtù dell’introduzione dell’obbligo di redigere il Rendi-conto finanziario per tutte le imprese di maggiori di-mensioni.Discorso diverso deve, invece, essere fatto per i fattiaziendali che si sono verificati fino al 31 dicembre 2015e che, quindi, troveranno rappresentazione contabilenel bilancio 2015.In relazione alle modifiche che riguardano il contenu-to dello Stato patrimoniale e del Conto economico, oc-corre considerare quanto disposto dall’art. 2423-tercomma 5 c.c., ai sensi del quale “per ogni voce dellostato patrimoniale e del conto economico deve essereindicato l’importo della voce corrispondente dell’eser-cizio precedente. Se le voci non sono comparabili,quelle relative all’esercizio precedente devono essereadattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’im-possibilità di questo devono essere segnalati e com-mentati nella nota integrativa”.A tal proposito, il documento OIC 12 precisa che “ognivoce dello stato patrimoniale e del conto economicodeve essere confrontata con la corrispondente vocedel bilancio del precedente esercizio, che deve avereun contenuto omogeneo. La norma facilita la compara-zione tra i bilanci di una stessa società in due esercizidifferenti; il lettore del bilancio è, infatti, posto nellecondizioni di constatare immediatamente, in base adun unico prospetto, l’andamento di alcune voci di bi-lancio o di alcune classi di valore”.Il fatto che l’art. 2423-ter comma 5 c.c. imponga di indi-

care, per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Con-to economico, l’importo della voce corrispondentedell’esercizio precedente implica che le voci risultantidal bilancio 2015 (classificate secondo i previgentischemi di bilancio) debbano essere nuovamente clas-sificate, facendo applicazione delle nuove disposizioniintrodotte dal DLgs. 139/2015.Altre considerazioni devono essere fatte in relazionealle modifiche che riguardano i criteri di valutazione.Il passaggio dalla disciplina precedentemente in vigo-re a quella delineata dal DLgs. 139/2015 sembra confi-gurarsi come un cambiamento di criterio di valutazio-ne, anche se occorre considerare che, nella specie, ilcambiamento non dipende da una decisione degli am-ministratori (cambiamento volontario), ma è determi-nato dalla modifica di una norma di legge.A tal riguardo, il codice civile si limita a stabilire, all’art.2423-bis c.c., che “i criteri di valutazione non possonoessere modificati da un esercizio all’altro”. Deroghe atale principio “sono consentite in casi eccezionali” e, intali ipotesi, “la nota integrativa deve motivare la dero-ga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione dellasituazione patrimoniale e finanziaria e del risultatoeconomico”.Le modalità attraverso le quali può essere riflessa inbilancio la rettifica risultante da un cambiamento dicriterio di valutazione sono descritte dal documentoOIC 29, secondo il quale:- gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono,quale regola generale, rilevati retroattivamente;- l’applicazione retroattiva implica che il nuovo princi-pio contabile sia applicato anche ai fatti e alle opera-zioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui in-terviene il cambiamento, come se il nuovo principiofosse stato sempre applicato.Peraltro, secondo il richiamato principio contabile, l’ef-fetto cumulativo del cambiamento di un principio con-tabile è determinato all’inizio dell’esercizio (nella spe-cie, il 2016) ed è rilevato a Conto economico tra i com-ponenti straordinari di reddito.Sotto quest’ultimo profilo, cioè quello attinente allaclassificazione in bilancio degli effetti derivantidall’adozione dei nuovi criteri di valutazione, si pongo-no ulteriori problematiche.Occorre, infatti, evidenziare che il DLgs. 139/2015 haeliminato l’area straordinaria del Conto economico.Pertanto, laddove si propendesse, come una parte del-la dottrina, per l’imputazione a Conto economico deglieffetti derivanti dalla prima applicazione del DLgs.139/2015, i componenti di reddito in esame dovrebberoconfluire nell’area ordinaria del prospetto contabile.

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Tuttavia, come evidenziato da altri autori, tale soluzio-ne (che parte dall’applicazione dell’attuale OIC 29) de-terminerebbe un effetto distorsivo sul risultatodell’esercizio 2016, in alcuni casi anche di importo si-gnificativo. Inoltre, il cambiamento di criterio di valu-tazione determinato dalla modifica normativa verreb-be così assimilato ad un cambiamento “volontario” diprincipio contabile.Queste considerazioni hanno indotto altra parte delladottrina a propendere per la rilevazione a patrimonionetto degli effetti prodotti dal DLgs. 139/2015, così co-me previsto dallo IAS 8 nell’ambito dei principi conta-bili internazionali IAS/IFRS.A tal fine, saranno dirimenti le indicazioni che forniràl’OIC nell’ambito dell’aggiornamento dei principi con-

tabili nazionali disposto dall’art. 12 comma 3 del DLgs.139/2015 (si veda “Sul decreto bilanci prime indicazio-ni transitorie dell’OIC” del 10 marzo 2016).Nel valutare le azioni che devono essere poste in esse-re ai fini dell’adeguamento alle disposizioni del DLgs.139/2015, occorre infine considerare che in relazionead alcune poste di bilancio è stata prevista una specifi-ca disciplina transitoria, mentre per altre non è statonormativamente disciplinato il passaggio al nuovo cri-terio di valutazione.Le problematiche evidenziate saranno oggetto di suc-cessivi approfondimenti su Eutekne.info, in relazionealle principali fattispecie oggetto di modifica da partedel DLgs. 139/2015 e in attesa di chiarimenti da partedell’OIC.

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FISCO

Spesometro al 20 aprile anche per i soggetti IVAmensiliIeri in serata l’Agenzia ha reso noto di aver unificato il termine per venire incontro alle difficoltà deglioperatori/ REDAZIONEI soggetti che effettuano la liquidazione mensile IVAhanno tempo fino al 20 aprile, esattamente come i tri-mestrali, per lo “spesometro”.Con un comunicato stampa in extremis, ieri in seratal’Agenzia delle Entrate ha infatti annunciato che, me-diante un provvedimento in corso di pubblicazione, so-no ritenuti validi gli invii dei dati delle operazioni rile-vanti relativi al 2015 effettuati entro tale data per tuttigli operatori.In merito, si ricorda che, secondo quanto previsto dalpunto 8 del provvedimento n. 94908/2013, le comuni-cazioni relative allo “spesometro”, riferite all’annualità2015, avrebbero dovuto essere effettuate entro:- lunedì prossimo, 11 aprile, in quanto il 10 cade di do-menica, da parte dei soggetti che effettuano la liquida-zione IVA con periodicità mensile;- il 20 aprile, da parte degli altri soggetti.Al fine di stabilire il termine per l’invio della comuni-cazione, la periodicità della liquidazione IVA va verifi-cata con riguardo alla situazione del contribuentenell’anno in cui avviene la trasmissione del modello.L’Agenzia spiega di aver disposto il differimento deltermine per venire incontro alle difficoltà tecnicherappresentate dai soggetti interessati da questo adem-pimento.Quello di ieri costituisce solo l’ultimo di una serie di re-centi interventi dell’Amministrazione finanziaria in

materia di spesometro.Venerdì scorso, sempre con un comunicato, l’Agenziaha infatti annunciato un provvedimento in corso dipubblicazione per semplificare l’adempimento percommercianti al dettaglio e tour operator da un lato eper le amministrazioni pubbliche dall’altro (da ultimo,si veda “Nuovi esoneri dallo spesometro per commer-cianti, agenzie di viaggio ed enti pubblici” del 4 aprile).Il mercoledì successivo è stato poi pubblicato il prov-vedimento, che, a differenza di quanto preannunciatoil 1° aprile, ha differenziato la soglia prevista per l’eso-nero parziale dei commercianti al minuto e delle agen-zie di viaggio (si veda “Esoneri dallo spesometro diffe-renziati per commercianti e agenzie di viaggio” del 7aprile).Lo stesso giorno, l’Agenzia ha diffuso un nuovo comu-nicato, chiarendo, per quanto riguarda gli operatori delsettore sanitario, che i soggetti che hanno trasmesso idati al Sistema tessera sanitaria sono esonerati“dall’obbligo di inserire tali dati nella comunicazionetelematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA”, e con-fermando quindi la portata “oggettiva” dell’esoneroprevisto dall’art. 1 comma 953 della legge di stabilità2016, a livello letterale, “per coloro i quali trasmettono idati al Sistema Tessera Sanitaria” (si veda “Medici ob-bligati allo spesometro per le spese non trasmesse alSistema TS” del 7 aprile).

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IMPRESA

Responsabilità “limitata” per amministratori senzadeleghe e sindaciI segnali d’allarme devono essere pienamente conosciuti e, ciononostante, deve essere omessa unaqualsiasi attivazione per scongiurarli/ Maurizio MEOLILa Corte di Cassazione, nella sentenza n. 14045/2016,segna un ulteriore importante passaggio verso il con-solidarsi dei corretti principi da considerare ai fini del-la configurazione di una responsabilità penale, daomesso controllo, in capo ad amministratori non ese-cutivi e sindaci per reati commessi dagli amministra-tori delegati. Vengono, infatti, ripresi e specificati gliapprodi della migliore – e maggiormente garantista –ricostruzione in materia.Ai fini della responsabilità penale dell’amministratoreprivo di deleghe (così come dei componenti del Colle-gio sindacale) per fatti di bancarotta fraudolenta, non èsufficiente l’oggettiva presenza di dati (c.d. “segnalid’allarme”) da cui desumere un evento pregiudizievoleper la società o almeno il rischio della verifica di dettoevento, ma è necessario che egli ne sia “concretamen-te” venuto a conoscenza e abbia volontariamenteomesso di attivarsi per scongiurarlo (cfr. Cass. nn.23000/2013 e 9736/2009).Qualora non sussista la prova che l’amministratore ab-bia acquisito diretta conoscenza delle condotte penal-mente rilevanti, il giudice di merito deve accertare lapercezione, da parte del medesimo, dei sintomi dell’il-lecito. Percezione certamente desumibile anche dalgrado di anormalità e inequivocabilità dei sintomi (cfr.Cass. nn. 32352/2014 e 3708/2012), ma pur sempre at-traverso una valutazione che deve avere ad oggetto lasituazione concreta e che deve dunque essere parame-trata alle specifiche peculiarità della singola vicenda,alle condizioni soggettive dell’agente e al ruolo effetti-vamente svolto dal medesimo; e, quindi, al significatoche per lo stesso assumono, nella situazione data, i se-gnali d’allarme astrattamente rilevabili (cfr. Cass. n.23838/2007).Ed allora, precisa la sentenza in commento, in tanto sipuò discutere di dolo dell’amministratore privo di dele-ga (o del sindaco), in quanto egli sia concretamente ve-nuto a conoscenza di dati da cui possa desumersi unevento pregiudizievole per la società, o almeno il ri-schio che un siffatto evento si verifichi, e abbia volon-tariamente omesso di attivarsi per scongiurarlo.Dunque, occorre l’effettiva conoscenza del “segnale diallarme”, non già la mera conoscibilità. Per dare sensoe concretezza al dolo eventuale (spesso utilizzato co-me parametro minimo per la riferibilità psicologica diquell’evento pregiudizievole al soggetto attivo del rea-to) occorre poi che il dato indicativo del rischio di veri-ficazione dell’evento non sia stato soltanto conosciuto,occorrendo che lo stesso sia in effetti rappresentato

come dimostrativo di fatti potenzialmente dannosi, enon di meno si sia rimasti deliberatamente inerti.Ragionando diversamente, infatti, non si potrebbe di-scutere di dolo, neppure nella forma del dolo eventua-le, che richiede pur sempre da parte del soggetto atti-vo – per potersi affermare che un fatto è da lui voluto,per quanto in termini di mera accettazione del rischioche si produca – la determinazione di orientarsi versola lesione o l’esposizione a pericolo del bene giuridicotutelato dalla norma incriminatrice.In pratica, un conto è che il controllante rimanga indif-ferente dinanzi ad un “segnale di allarme” percepitocome tale, in quanto decida di non tenere in alcunaconsiderazione l’interesse dei creditori o il destinostesso della società. Altra cosa è che egli continui a ri-conoscere fiducia, per quanto mal riposta, verso le ca-pacità gestionali di altri; ovvero che per colpevole –ma non dolosa – superficialità venga meno agli obbli-ghi di controllo su di lui effettivamente gravanti, ac-contentandosi di informazioni insufficienti su un’ope-razione che gli viene sottoposta per l’approvazionesenza che egli si renda davvero conto delle conse-guenze che ne potrebbero derivare (cfr. Cass. n.23000/2013).Solo nel primo caso l’amministratore (o il sindaco) puòessere chiamato a rispondere penalmente delle pro-prie azioni od omissioni, non già nel secondo, dove –ferma la possibilità di ravvisare una responsabilità insede civile, ricorrendone i meno rigorosi presupposti –può ritenersi provato soltanto l’addebito di aver agito(rectius omesso di agire) per colpa.In particolare, potrebbe al massimo ricadersi nella for-ma della colpa cosciente, per avere ritenuto erronea-mente che le capacità manageriali di qualcun altroavrebbero di certo impedito il verificarsi di un pur pre-visto evento: e l’ordinamento non consente la condan-na in sede penale per fatti di bancarotta connotati damera colpa.In altre parole, l’aspetto volitivo non può ritenersi pre-sente a fronte della mera mancata decisione di realiz-zare l’azione imposta dall’ordinamento nonostante laconoscenza della situazione tipica; conclusione che sirisolverebbe nella trasposizione in termini normatividel dolo, con conseguente elisione della componentepsicologica. L’inerzia in sé non può essere ascritta al“dolo” (anche solo eventuale) piuttosto che alla “colpa”in assenza di una consapevole e definitiva scelta di ri-nunziare ad agire a fronte di un segnale d’allarme per-cepito come tale.

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IMPRESA

L’estraneo vuole solo l’impoverimento del patrimonioPer il concorso nella bancarotta fraudolenta per distrazione non è, invece, necessaria la conoscenzadello stato di insolvenza/ Maurizio MEOLIRilevanti sono anche le precisazioni che la sentenzadella Cassazione n. 14045/2016 fornisce in ordine aiprofili soggettivi del concorso del c.d. extraneus nellabancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216 com-ma 1 n. 1 del RD 267/42).Posto che nell’ambito della citata fattispecie il disse-sto non è elemento costitutivo del reato, con conse-guente estraneità dello stesso dall’oggetto del dolo,non vi sono ragioni, nel rispetto delle regole generalisul concorso di persone nel reato, perché a tale ogget-to debba essere attribuito contenuto diverso e più am-pio per la posizione del concorrente estraneo rispetto aquanto richiesto per l’amministratore della società.Infatti, come già precisato in più occasioni dalla Supre-ma Corte (cfr. Cass. nn. 1706/2014, 16579/2010 e9299/2009), il dolo dell’extraneus si risolve nella consa-pevolezza di concorrere nella sottrazione dei beni allafunzione di garanzia delle ragioni dei creditori per sco-pi diversi da quelli inerenti all’attività d’impresa (im-mediatamente percepibile dal concorrente esterno,così come dall’imprenditore con il quale lo stesso con-corre, come produttivo del pericolo per l’effettività ditale garanzia nell’eventualità di una procedura concor-suale), a prescindere dalla conoscenza della condizio-ne di insolvenza.Tale soluzione, afferma la sentenza in commento, ga-rantisce anche la neutralizzazione di “presunte” notedissonanti che si “potrebbero” rinvenire in alcune pro-nunzie di legittimità. Ad ogni modo, anche tali decisio-ni, ove sottoposte ad un’analisi più attenta, si rivelanoin effetti non contrastanti con l’interpretazione espo-sta. Talune di esse (Cass. nn. 16000/2010 e 16388/2011)non fanno altro che richiamare una precedente deci-sione (Cass. n. 23675/2004) in cui si individuava il dolodell’extraneus nella consapevolezza del possibile pre-giudizio derivante dalla distrazione per la garanzia deicreditori, riservando, in tale prospettiva, alla conoscen-za del dissesto una funzione meramente probatoria ri-spetto al dolo come sopra delimitato. Altra pronuncia(Cass. n. 41333/2006), invece, incentra il dolo del con-corrente estraneo nella consapevolezza non dell’insol-venza, ma del “rischio di insolvenza”.Non è infine possibile trarre indicazioni contrarieall’orientamento preferito dalla Cass. n. 27367/2011, cheravvisa il dolo del concorrente esterno nella “consape-volezza e volontà di aiutare l’imprenditore in dissestoa frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge atutela dei creditori dell’impresa”, ove al riferimento aldissesto non è attribuito l’inequivoco significatodell’indicazione di una componente dell’oggetto deldolo piuttosto che di un’espressione meramente de-

scrittiva della posizione del concorrente interno.D’altra parte, sarebbe singolare pretendere che la con-figurabilità del concorso dell’“extraneus” in un reato al-la cui struttura non appartiene lo stato di dissesto almomento della consumazione della condotta dipendadalla sua consapevolezza dello stesso. Ciò equivarreb-be a sostenere che il concorso esterno nella bancarot-ta patrimoniale potrebbe sussistere esclusivamentenell’ipotesi in cui il dissesto dell’impresa è già concla-mato; ma si tratterebbe di affermazione non coerentecon il dato normativo.È comunque indiscutibile che, qualora l’impresa impo-verita dalla distrazione versi in stato di decozione, laconsapevolezza di tale stato costituisca un indice ine-quivocabile del dolo del concorrente che a tale distra-zione abbia prestato il proprio contributo. Allo stessotempo, ciò non significa che, in situazioni in cui il dis-sesto o il solo squilibrio economico dell’impresa non sisia ancora manifestato, le circostanze del fatto cui ilsoggetto concorre non possano rivelarne la natura ef-fettivamente distrattiva nel senso sopra illustrato.Infatti, osservano ancora i giudici di legittimità, quelloche ha indotto le citate pronunzie ad “enfatizzare” laconoscenza dello stato di decozione è il timore dell’af-fermarsi di automatismi interpretativi che possanosfociare nell’affermazione della responsabilità dell’ex-traneus a mero titolo di responsabilità oggettiva nelleipotesi in cui il distacco del bene dal patrimoniodell’imprenditore – cui in qualche modo il concorren-te contribuisce – non risulti di per sé sintomatico del-la sua intrinseca pericolosità.Ma tali pronunzie non hanno mai messo in discussio-ne l’orientamento per cui il dolo dell’extraneus nel rea-to proprio dell’amministratore consiste nella volonta-rietà della propria condotta di apporto a quella dell’in-traneus, con la consapevolezza che essa determina undepauperamento del patrimonio sociale ai danni delcreditore, non essendo, invece, richiesta la specificaconoscenza del dissesto della società; con la conse-guenza che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sen-si dell’art. 216 del RD 267/42, in caso di fallimento, indi-pendentemente dalla rappresentazione di quest’ulti-mo, il quale non costituisce l’evento del reato. Eventoche, invece, coincide con la lesione dell’interesse patri-moniale della massa, posto che se la conoscenza dellostato di decozione costituisce dato significativo dellaconsapevolezza del terzo di arrecare danno ai credito-ri ciò non significa che essa non possa ricavarsi da di-versi fattori, quali la natura fittizia o l’entità dell’opera-zione che incide negativamente sul patrimonio dellasocietà (tra le altre, Cass. nn. 15613/2015 e 16579/2010).

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FISCO

In circolare le risposte dell’Agenzia alla stampaspecializzataLa circolare n. 12, pubblicata ieri, raccoglie le precisazioni fornite nel corso di Telefisco e delVideoforum 2016/ REDAZIONECome di consueto, anche quest’anno l’Agenzia delleEntrate ha “formalizzato” in un documento di prassi lerisposte fornite alla stampa specializzata. La corposacircolare n. 12 pubblicata ieri contiene infatti i chiari-menti forniti in occasione degli eventi in videoconfe-renza organizzati a gennaio.Come già approfondito su Eutekne.info nelle scorsesettimane, le risposte coprono un ampio spettro di te-matiche fiscali: agevolazioni prima casa, cedolare sec-ca, regime di vantaggio e forfetario, super-ammorta-menti, patent box nuovo regime sanzionatorio, ravve-dimento, dichiarazione precompilata e CertificazioneUnica, detrazioni, ristrutturazioni edilizie, contenziosoe riscossione.Per quanto riguarda la decorrenza del regime di van-taggio, l’Agenzia ha precisato che i soggetti che hannoapplicato tale regime per la nuova attività avviata nel2015, beneficiando della proroga disposta dall’art. 10comma 12-undecies del DL 192/2014, conv. L. 11/2015,possono continuare ad applicarlo fino a scadenza na-turale, ossia per un quinquennio o fino al trentacinque-simo anno di età del contribuente.Con specifico riferimento al regime forfetario – sulquale si è soffermata anche la circ. n. 10/2016, che ri-chiama le precisazioni fornite nel corso di Telefisco –è stato chiarito che i soggetti che, nel 2015, avevanooptato per il regime ordinario possono, dal 1° gennaio2016, revocare detta opzione e accedere al forfetario (siveda “Accesso al regime forfetario anche per chi ha op-tato per l’ordinario nel 2015” del 29 gennaio).Sul fronte dei “super-ammortamenti” di cui all’art. 1commi 91 ss. della L. 208/2015, invece, l’applicazionedella norma riguarda solo le imposte sui redditi e nonrileva ai fini dell’IRAP. Sotto il profilo temporale, inol-tre, ai fini della determinazione della spettanza dellamaggiorazione, l’imputazione degli investimenti al pe-riodo di vigenza dell’agevolazione (15 ottobre 2015-31dicembre 2016) segue le regole generali della compe-tenza previste dall’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR (si ve-da “Super-ammortamenti sui beni di costo inferiore a516,46 euro” del 4 febbraio).Ancora, la possibilità di usufruire della maggiorazionedel 40% deve essere esclusa per i contribuenti forfetari,che determinano il reddito attraverso l’applicazione diun coefficiente di redditività al volume dei ricavi ocompensi. In tale ipotesi, infatti, l’ammontare dei costisostenuti dal contribuente (inclusi quelli relativi all’ac-quisto di beni strumentali nuovi) non rileva ai fini del

calcolo del reddito imponibile.In relazione alle Certificazioni Uniche, la circ. n. 12conferma che, se non contengono dati da utilizzare perl’elaborazione della dichiarazione precompilata, essepotranno essere trasmesse entro il termine di presen-tazione del modello 770; le ipotesi di esclusione dallesanzioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 si appli-cano però solo con riferimento alle certificazioni tra-smesse nel 2015 (si veda “Proroga parziale per le Certi-ficazioni Uniche” del 29 gennaio).L’Agenzia delle Entrate dedica inoltre diversi paragrafiai chiarimenti sulle agevolazioni legate agli immobili,soffermandosi sulle novità introdotte dalla legge distabilità 2016, che consente l’accesso all’agevolazioneprima casa anche a chi sia titolare, al momento delnuovo acquisto, di un’altra abitazione su tutto il territo-rio nazionale già acquistata col beneficio, a condizio-ne che il titolare se ne liberi entro un anno dal nuovoacquisto. L’Amministrazione finanziaria conferma de-finitivamente che tale novità trova applicazione an-che in campo IVA e anche in ipotesi di acquisto a tito-lo gratuito. Infine, viene confermato che il creditod’imposta ex art. 7 della L. 448/1998 per il riacquistodella “prima casa” spetti anche nell’ipotesi in cui talesecondo acquisto avvenga prima della vendita dell’im-mobile pre-posseduto (si veda “Si estende anche il cre-dito di imposta per il riacquisto della prima casa” del29 gennaio 2016.Per quanto riguarda la “cedolare secca”, l’Agenzia riba-disce la propria posizione già espressa con la circolaren. 26/2011, ossia l’esclusione da tale regime del contrat-to di locazione stipulato con i conduttori che operanonell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autono-mi. Invece, in merito a all’esenzione, dall’imposta di re-gistro e di bollo, dell’atto con cui le parti dispongono lariduzione del canone, essa spetta anche nel caso in cuitali parti concordino la riduzione solo per un limitatoperiodo di durata del contratto, ad esempio un anno (siveda “Niente cedolare secca se il conduttore è lavora-tore autonomo” del 30 gennaio 2016).Infine, il Fisco torna sul “bonus mobili”, confermandoche possono beneficiarne i contribuenti che hanno so-stenuto le spese d’acquisto entro il 2016 anche per in-terventi di recupero del patrimonio edilizio a decorre-re dal 26 giugno 2012, fermo restando il rispetto del li-mite massimo di spesa agevolabile di 10 mila euro (siveda “Bonus mobili nel 2016 per i lavori ultimati nel2012” del 10 febbraio 2016).

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FISCO

Indetraibilità assoluta dell’IVA sui fabbricatiaccatastati come abitativiLa preclusione non opera solo per le imprese di costruzione di detti immobili/ Simonetta LA GRUTTALa Cassazione, con la sentenza n. 6883 depositata ieri,ha stabilito il principio secondo cui le disposizioni dicui all’art. 19-bis1, lett. i) del DPR 633/72 precludono, inmaniera assoluta, la detrazione dell’IVA assolta sugliacquisti di fabbricati accatastati come abitativi, salvoche l’acquirente non sia un’impresa che ha per oggettoesclusivo o principale la costruzione dei predetti fab-bricati.La fattispecie oggetto di giudizio trae origine da un av-viso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entra-te ha disconosciuto un credito IVA, chiesto a rimborso,derivante dall’acquisto di un immobile ad uso abitati-vo (una villa), in quanto il bene non può considerarsistrumentale all’attività dell’acquirente, poiché diversada quella per la quale la preclusione della norma inesame non opera.Il contribuente, impugnato l’avviso di accertamento, havisto le proprie motivazioni respinte dal giudice di pri-me cure, ma accolte dal giudice di seconde cure.Quest’ultimo, infatti, ha ritenuto prevalente, sulla di-sposizione legislativa, il giudizio di strumentalità sulbene, valutato in fatto. Dalle note integrative ai bilancidell’anno d’imposta in cui è stato effettuato l’acquisto edell’anno successivo risulta, infatti, l’intento di ristrut-turare la villa e destinarla a sede dell’attività d’impresa.Ricorda la Suprema Corte che, per regola generale,mentre le cessioni di beni (e le prestazioni di servizi)poste in essere da una società di capitali sono ex legeeffettuate nell’esercizio d’impresa e rientranti nel cam-po di applicazione dell’IVA, non lo stesso può dirsi pergli acquisti di beni (e di servizi), che assumono rilevan-za ai fini del tributo, solo nel caso in cui si dimostri inconcreto l’inerenza e la strumentalità di quanto acqui-stato rispetto alla specifica attività imprenditorialesvolta.Qualora la strumentalità non risulti immediatamenteverificabile, devono sussistere elementi obiettivi checonsentano di ritenere l’acquisto prodromico all’eser-cizio dell’attività d’impresa e destinato, almeno pro-spetticamente, a procurargli un lucro.L’onere probatorio è più stringente in casi come quelloin esame, in cui esiste una norma che espressamentestatuisce l’esclusione della detrazione, qualora non siverifichino determinate condizioni (i.e. esercizio di at-

tività di costruzione di detti immobili).Secondo la Suprema Corte, in questi casi, il contri-buente dovrà dar prova concreta non solo dell’ineren-za, ma anche dell’effettiva riconduzione del bene aduna categoria diversa da quella per la quale vigel’esclusione del diritto in parola. Ciò non è avvenutonel caso di specie, poiché il giudice di seconde curenon ha illustrato sulla scorta di quali elementi oggetti-vi abbia ritenuto di poter superare la limitazione di leg-ge ed ha erroneamente posto l’onere della prova a cari-co dell’Ufficio. La Corte di Cassazione ha concluso ac-cogliendo il ricorso e rinviando la controversia alla C.T.Reg. per il riesame di merito.Si nota, inoltre, che, al punto 2.4.8. la Corte afferma ilseguente principio: “ove l’operazione non rientrinell’oggetto esclusivo o principale dell’attività, il com-pratore non ne dovrà dimostrare solo l’inerenza e lastrumentalità in base a elementi oggettivi e in concre-to, (…) ma dovrà dimostrare anche che il bene non rien-tra più nella categoria dei beni a destinazione abitati-va, per i quali, in base ad un criterio legale oggettivo, èprevista l’esclusione della detrazione”.

Prevale l’effettiva strumentalità del bene alla lucedell’attività esercitata

In sede di primo commento, nonostante il tenore lette-rale del principio espresso, si ritiene resti valida la po-sizione assunta dalla Corte di Cassazione, con senten-za del 29 aprile 2015 n. 8628. In tale occasione, è statariconosciuta la detraibilità dell’IVA assolta sui lavori diristrutturazione di un immobile, avente destinazionecatastale abitativa (cat. A2), utilizzato per lo svolgi-mento di attività imprenditoriale di “affittacamere ecase per vacanze”. La natura di bene strumentale era,dunque, stata verificata anche in caso di immutata ca-tegoria catastale.In definitiva, in entrambe le sentenze, si riconosce laprevalenza della sostanza, ossia dell’effettiva strumen-talità del bene, valutata in considerazione dell’attivitàesercitata. Negli stessi termini la posizione assuntadall’Agenzia delle Entrate (Ris. del 22 febbraio 2012 n.18).

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Computo delle perdite pregresse in caso diaccertamento con IPEAL’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per l’istanza di computo in diminuzione delle perditepregresse dai maggiori imponibili/ Grazia CARBONEÈ stato emanato ieri, in attuazione dell’art. 25 comma 4del DLgs. 158/2015, il provvedimento n. 51240 dell’Agen-zia delle Entrate con il quale è stato approvato il mo-dello, corredato delle relative istruzioni, per il computoin diminuzione delle perdite pregresse dai maggioriimponibili nell’ambito dell’attività di accertamento.Il documento in parola delinea l’ambito di applicazio-ne, i contenuti, le modalità e i termini di presentazio-ne dell’istanza, denominata “modello IPEA”, che i con-tribuenti non rientranti nella tassazione di gruppo –per i quali continua invece a valere il “modello IPEC” –devono utilizzare per beneficiare del computo in dimi-nuzione delle perdite dai maggiori imponibili accertatioppure definiti.Il citato provvedimento, altresì, declina nello specificogli adempimenti che l’Ufficio competente è tenuto aeffettuare nei diversi scenari in cui interviene la pre-sentazione dell’istanza.Ciò premesso, occorre osservare che nel documentooggetto di commento viene, in primo luogo, precisatoche la richiesta di scomputo in diminuzione dei mag-giori imponibili accertati può riguardare solo le perdi-te pregresse ancora disponibili, intendendo per tali leperdite maturate anteriormente al periodo di impostaoggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data dichiusura dello stesso – secondo le previsioni di cuiagli artt. 8 e 84 del TUIR – e non ancora utilizzate alladata di presentazione dell’istanza.Peraltro, tali perdite “pregresse” possono essere scom-putate dal maggior imponibile accertato solo a seguitodella presentazione del modello il quale, stando allalettera del provvedimento, deve essere trasmesso, uni-tamente alla copia di un documento di identità del fir-matario dell’istanza, all’indirizzo di posta elettronicacertificata (PEC) dell’Ufficio competente.Sotto il profilo operativo, sono disciplinati gli adempi-menti da porre in essere in relazione alle diverse fasidel procedimento di accertamento, sia esso ordinarioche con adesione; in particolare, l’Agenzia delle Entra-te declina con puntualità la procedura sia nell’ipotesidi presentazione dell’istanza a seguito di notifica diavviso di accertamento, che nei casi in cui la presenta-zione dell’istanza intervenga in presenza di accerta-mento con adesione (comprendendo sia l’adesione“successiva” alla notifica dell’avviso di accertamentoche “anteriore” alla stessa).Caratteristica comune a tutte le ipotesi sopra descritteè il riscontro dell’utilizzabilità delle perdite da partedell’Ufficio prima di procedere al ricalcolo degli impor-

ti accertabili o da definire.Nel caso di notifica dell’avviso di accertamento, vieneribadito che il modello deve essere presentato entro iltermine per la proposizione del ricorso, sospendendolo stesso per un periodo di 60 giorni. L’Ufficio dopoaver riscontrato l’effettiva utilizzabilità delle perditeprocede al ricalcolo dell’eventuale maggiore impostadovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e co-munica l’esito al contribuente, entro sessanta giornidalla presentazione del modello. Tale esito non deveessere considerato un atto autonomo e in ogni casonon è preclusa la possibilità per il contribuente di pre-sentare successivamente istanza di accertamento conadesione.Nel diverso scenario in cui il modello IPEA sia inviatoin presenza di istanza di accertamento con adesionepresentata a seguito di notifica di avviso di accerta-mento, non varia il termine entro il quale presentare ilmodello – entro il termine per la proposizione del ri-corso – e comunque lo stesso si ritiene interrotto per60 giorni (ulteriori, ovviamente, rispetto ai 90 giorni disospensione previsti per l’accertamento con adesione).Tuttavia, in tale ipotesi, la rideterminazione dell’impo-nibile al netto delle perdite disponibili va ad innestarsidirettamente sul procedimento di adesione. In tal sen-so, è infatti previsto che l’Ufficio formuli l’invito a com-parire ai sensi dell’art. 6 del DLgs. n. 218/1997, al fine diinstaurare il contraddittorio con il contribuente e pre-disponga l’atto di accertamento con adesione conte-nente, direttamente, i maggiori imponibili al netto del-le perdite utilizzabili.Qualora l’atto così predisposto sia sottoscritto dal con-tribuente, la procedura si perfeziona poi secondo le re-gole ordinarie per effetto del compimento degli adem-pimenti di cui all’art. 9 del DLgs. 218/1997. Per contro,nel caso di mancata definizione dell’atto, l’Ufficio cheha emesso l’avviso di accertamento procede comun-que, sulla base del modello presentato, al ricalcolodell’eventuale maggiore imposta dovuta e degli onericorrelati dando comunicazione dell’esito al contri-buente.Procedura simile è prevista, infine, nell’ultimo scena-rio descritto nel provvedimento in cui l’istanza inter-viene nel caso di procedimento di accertamento conadesione avviato precedentemente alla notificadell’avviso di accertamento. Al ricorrere di una similefattispecie il modello IPEA deve essere presentato dalcontribuente nel corso del contradditorio e l’Ufficionell’atto di adesione deve tener conto delle perdite

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scomputabili. Se l’adesione non si perfeziona, l’Ufficionotifica l’avviso di accertamento, computando comun-que in diminuzione dai maggiori imponibili le perditeoggetto del Modello presentato e procedendo al calco-lo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli inte-ressi e delle sanzioni correlate.Da ultimo, si evidenzia come il provvedimento il com-

mento preveda espressamente un ulteriore obbligo perl’Ufficio; in particolare, una volta operato il computo indiminuzione delle perdite pregresse in accertamento oin adesione, l’Ufficio ha l’onere di rettificare l’ultima di-chiarazione dei redditi presentata riducendo l’importodelle perdite riportabili.

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LAVORO & PREVIDENZA

Somme corrisposte ripetibili se la decisione sullicenziamento è riformataRetribuzioni giustificate dall’obbligo risarcitorio che deriva dall’illegittimità del licenziamento e nondall’inosservanza del datore all’ordine di reintegra/ Paolo BERTIChiedersi se si possano ripetere le somme indebita-mente corrisposte costituisce una domanda che, postain questo modo, è a dir poco insignificante e altrettan-to lo sarebbe la risposta.Tuttavia, se gli importi contesi sono rappresentati dal-le retribuzioni che il lavoratore ha percepito in esecu-zione di una sentenza (o di un ordine del giudice) chedichiarava illegittimo il licenziamento intimato daldatore di lavoro, sentenza od ordine poi riformati nellesuccessive fasi del giudizio, il quesito da cui siamopartiti si fa più intrigante e meno intuitivo, così comela sua soluzione.Dunque, immaginiamo che un lavoratore, licenziatoper giusta causa (ma il motivo del licenziamento, ainostri fini, è del tutto ininfluente), impugni in via d’ur-genza il provvedimento espulsivo ed un Giudice, rico-nosciuta, prima facie, l’illegittimità dell’atto, lo reinte-gri nel posto di lavoro, obbligando il datore a corrispon-dere le retribuzioni perdute medio tempore sulla scor-ta di quanto previsto dall’art. 18 della L. 300/70, vec-chia formulazione.Il datore di lavoro, pur sollecitato per iscritto dal lavo-ratore al ripristino del rapporto, non adempie all’ordi-ne del giudice se non per la parte che riguarda le retri-buzioni maturate successivamente alla reintegra di-sposta in via cautelare. Immaginiamo ancora che, suimpulso del datore di lavoro, il provvedimento cautela-re venga riformato e che pertanto il licenziamento di-venti, a questo punto, legittimo.Il lavoratore dovrà o meno restituire al datore di lavorole somme che ha percepito in esecuzione della pro-nuncia emessa in via cautelare? È più o meno questo iltema su cui si è trovata a decidere la Corte di Cassazio-ne con la recente sentenza n. 6054/2016, che ha fattochiarezza con parole che non si prestano ad interpre-tazioni.Secondo la Suprema Corte le somme erogate in favoredel lavoratore ex art. 18 della L. 300/70 (nel testo vigen-te ante L. 92/2012) sono giustificate dall’obbligo risarci-torio che deriva dall’illegittimità del licenziamento enon dall’inosservanza del datore all’ordine giudizialedi reintegra e, come tali, sono ripetibili in ogni caso in

cui il provvedimento giudiziale sia stato successiva-mente riformato.Il Supremo Collegio ha, inoltre, aggiunto che l’offertada parte del dipendente della prestazione lavorativa eil conseguente rifiuto della stessa da parte del datorenon assumono alcun rilievo ai fini della restituzione,con ciò ribadendo un principio già espresso in altrepronunce (cfr. Cass. nn. 16037/2004 e 15251/2014).Per la Corte la regola della ripetibilità delle somme nonè però priva di eccezioni: se, infatti, il datore di lavoro,in esecuzione della prima pronuncia, riammette effet-tivamente in servizio il dipendente, costui ha diritto diessere remunerato per il lavoro svolto, valendo in que-sto caso la regola generale sancita dall’art. 2126 c.c., se-condo cui la nullità o l’annullamento del contratto dilavoro non produce effetto per il periodo in cui il rap-porto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derividall’illiceità dell’oggetto o della causa.In definitiva, non è la mera offerta della prestazione la-vorativa successiva all’ordine di reintegra (poi riforma-to) che può mutare il titolo della corresponsione da ri-sarcitorio a retributivo, ma solo l’effettiva ripresadell’attività lavorativa.La sentenza citata, per il vero, appare piuttosto tran-ciante nel definire oramai consolidato l’orientamentosopra esposto, dimenticando piuttosto di sottolinearecome, nel caso di mancata reintegra post sentenza, lagiurisprudenza di legittimità si fosse a lungo assestatanegli anni Ottanta e Novanta su una posizione di tota-le irripetibilità delle somme (Cass. SS.UU. n. 1669/1982)o di ripetibilità condizionata alla mancata messa a di-sposizione, da parte del lavoratore, delle proprie ener-gie (Cass. SS.UU. n. 2925/1988; Cass. nn. 9716/1992,315/1993).D’altra parte, è pur vero che la riforma della sentenzadichiarativa dell’illegittimità del licenziamento fa ve-nir meno il titolo che attribuiva, in origine, al lavorato-re il diritto di richiedere il salario, ma è altrettanto ve-ro che, mettendosi a disposizione dell’azienda, il lavo-ratore sposta su quest’ultima l’onere di una scelta che,se assunta, non può non comportare alcuna conse-guenza giuridica per chi la fa.

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ECONOMIA & SOCIETÀ

Btp e spread in rialzo sull’aumento dell’avversione alrischioUna settimana di forte incertezza sulle borse e in particolare sul settore bancario si riflette suirendimenti dei titoli governativi italiani/ Stefano PIGNATELLII mercati azionari si sono dimostrati deboli fin da ini-zio settimana e ciò ha condotto a tensioni sul Btp,mentre ne beneficiano i tassi “risk free”. Solo ieri leborse hanno tentato un recupero con il Ftse/Mib (bor-sa italiana) in ripresa dopo i forti cali dei giorni prece-denti, soprattutto del settore bancario.I Btp vedono un rialzo dei rendimenti su tutta la curva(decennale ieri all’1,34% con massimi a 1,4% in settima-na).Il Bund 10 scende allo 0,10%, con lo spread Btp-Bundche sale a 125 bps (massimo a 132). I Bund sono negati-vi fino alla scadenza 9 anni.In tale contesto di avversione al rischio non è da esclu-dere che anche il 10 anni possa finire in negativo, aiu-tato oltretutto dagli acquisti del QE Bce potenziato (da60 a 80 mld da questo mese; gli acquisti possono esse-re fatti fino ad un rendimento minimo pari al tasso de-po di -0,4%). I minimi di aprile 2015 (0,05%) potrebberoquindi essere infranti.I tassi Irs scendono leggermente (10 anni 0,52%),anch’essi appena sopra i minimi storici (5 anni a zero).L’ipotesi di vedere Bund e Irs sotto i minimi storici è le-gata ad un aumento dell’avversione al rischio e quindipotrebbe avere carattere temporaneo.In calo le attese sull’Euribor 3 mesi (tassi Future); il pa-rametro trimestrale (-0,247%) è previsto restare in ter-ritorio negativo fino alla fine del 2019.La scarna agenda macro settimanale non giustifica iribassi sui tassi e le tensioni sull’azionario; i pochi datisono risultati misti (in Europa vendite al dettaglio piùforti delle attese, indice Pmi rivisto al ribasso, in Ger-mania calano gli ordini all’industria). Quindi c’è dell’al-tro.Non sono state neanche le parole della numero uno delFondo monetario internazionale, che chiede azioni piùforti a favore della crescita a livello globale, avverten-do che i rischi cresceranno senza mosse decisive.Neppure la pubblicazione delle minute dell’ultima riu-

nione Fed giustifica particolari tensioni. Dopo le paro-le di Janet Yellen della scorsa settimana, improntate atoni di cautela, sono suonate accomodanti anche leminute dell’ultimo meeting di politica monetaria: neemerge che difficilmente ci potrà essere un nuovo in-tervento sui tassi prima di giugno.Il motivo potrebbe essere legato al fatto che per vederesalire le borse, dopo gli ampi recuperi dai minimi difebbraio (Wall Street ha ripreso tutto il terreno perso),c’è bisogno di nuovo carburante e questo deve arrivareda buoni dati macro e dai bilanci delle quotate.In attesa di ciò potrebbe perdurare una fase di nervosi-smo. Non aiuta l’azionario il rischio di rialzi dei FedFund; basta vedere cosa è successo dopo quello di di-cembre (due mesi di forti cali di borse e di tassi).I bassi tassi rappresentano un allarme per le banche, icui modelli di business vanno in crisi se dovessero ef-fettivamente rimanere negativi o estremamente bassiper oltre 2-3 anni: i mercati penalizzano il settore an-che per questo motivo, oltre che per le sofferenze.Dal 2014, la Bce impone un onere alla banche che par-cheggiano a fine giornata liquidità (tasso sui depositi -0,4%), misura che ha portato gli istituti di credito a la-mentare un restringimento dei margini, nell’impossi-bilità di rifarsi con un analogo prelievo sui propri depo-sitanti.

Difficile da raggiungere il target al 2% per l’inflazionevoluto dalla Bce

Tuttavia il mandato Bce è chiaro: target al 2% per l’in-flazione e, per tentare di raggiungerlo, bassi tassi no-minali sono reputati necessari.Questo target, con tutte le spinte deflazionistiche pre-senti sia congiunturali (materie prime, bassa crescita ealta disoccupazione) sia strutturali (globalizzazione edigitalizzazione), appare attualmente difficile da cen-trare.

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