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IN QUALI AMBITI E CONTESTI AZIENDALI NEL 2016 SI ESTENDERANNO I DOCUMENTI DIGITALI CON CORRELATA LA «CONSERVAZIONE A NORMA» ? Il Decreto legislativo 127/2015 ha accelerato i processi di digitalizzazione dei documenti fiscali, favorendo economie di gestione e proponendo una serie di agevolazioni e di esoneri A cura di Salvatore DE BENEDICTIS Dottore Commercialista in Siracusa Partner Menocarta. net

In quali ambiti e contesti aziendali nel 2016 si estenderanno i documenti digitali e la correlata "conservazione a norma"

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IN QUALI AMBITI E CONTESTI

AZIENDALI NEL 2016 SI

ESTENDERANNO I DOCUMENTI

DIGITALI CON CORRELATA LA

«CONSERVAZIONE A NORMA» ?

Il Decreto legislativo 127/2015 ha accelerato i processi di

digitalizzazione dei documenti fiscali, favorendo economie di

gestione e proponendo una serie di agevolazioni e di esoneri

A cura di Salvatore DE BENEDICTIS

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CONTENUTO DELL’INTERVENTO

Decreto Lgs.vo 127 del 4 agosto 2015

Esame della normativa

Impatto sulle imprese

Scelte / opportunità

Ruolo del Dottore Commercialista

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L’AGENDA DIGITALE EUROPEA

COM (2010) 712 del 02.12.10

La strategia “Europa 2020” pone come priorità trarre pieno

vantaggio dai benefici economici e sociali di una società digitale.

La fatturazione elettronica è uno degli obiettivi cardine della

Commissione Europea “Un’agenda digitale europea”.

La Commissione, per realizzare un mercato digitale unico, chiede

agli stati membri di adottare politiche finalizzate all’eliminazione

degli ostacoli normativi e tecnici all’avvio generalizzato ed esclusivo

della fatturazione elettronica.

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L’AGENDA DIGITALE ITALIANA

Il Decreto Legislativo 127 del 5 agosto 2015 opera una importante

innovazione nel sistema dei documenti fiscali elettronici in quanto:

Impegna l’Agenzia a mettere a disposizione dei contribuenti sistemi

telematici per la generazione, trasmissione e conservazione delle

fatture elettroniche nel B2B;

Promuove l’utilizzo dei canali telematici (trasmissione corrispettivi e

FE, tracciabilità dei pagamenti) offrendo serie di «premialità» sotto

forma di esoneri da adempimenti.

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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015

STRUTTURA DEL DECRETO

Il Decreto non stabilisce obblighi incondizionati, ma obblighi che

scaturiscono da opzioni e ai quali sono connessi effetti premiali di varia

natura.

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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015

STRUTTURA DEL DECRETO

Articolo 1 - Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle

fatture o dei relativi dati

Articolo 2 - Memorizzazione e Trasmissione telematica dei dati dei

corrispettivi

Articolo 3 - Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle

fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi

Articolo 4 - Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per

specifiche categorie di soggetti

Articolo 5 - Cessazione degli effetti premiali

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LA FATTURA ELETTRONICA

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FORMATO XMLEmittente XXXXXXXXXXXXX

Destinatario

Rossi Mario

Via Europa 24 00100 Milano

P.IVA 000958080002

VERDE -- DATI IVA

ROSSO - DATI DETTAGLIO

Fattura n. 3 del 22/10/2015

Cod. 12345 - Articolo 1 € 100 iva 22%

Cod. 67789 - Articolo 2 € 50 Iva 22%

Rif.to DDT 111 del 10/10/2015

---------------------------------

Imponibile 150

IVA 22% 33

Totale 183

Modalità pagamento: rimessa diretta v.f.

Effettuare il pagamento su c/c 24IT58S02030171000123456789

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LA FATTURA ELETTRONICA

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•<Sede>

•<Indirizzo>VIALE ROMA 543</Indirizzo>

•<CAP>07100</CAP>

•<Comune>SASSARI</Comune>

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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015

Articolo 1

A decorrere dal 1/7/2016 l’Agenzia delle Entrate metterà a

disposizione de contribuenti un sistema di generazione, trasmissione e

conservazione delle FE emesse tra privati.

A partire dal1/1/2017 i contribuenti potranno optare per la trasmissione

telematica dei dati delle Fatture Elettroniche, emesse e ricevute.

Durata opzione 5 anni.

Il Ministero delle Finanze metterà a disposizione dei contribuenti il

Sistema di Interscambio, attualmente utilizzato per la trasmissione delle

Fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica

Amministrazione.

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Funzionamento del Sistema di Intescambio

– SDI

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Funzioni del Sistema di Intescambio – SDI

Monitoraggio gestione pubblica

Ragioneria Generale dello Stato

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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015

Articolo 2

A decorrere dal 1/1/2017 i soggetti di cui all’articolo 22 DPR 633/1972

(commercianti al minuto e assimilati) potranno optare per la

trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. .

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati

dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di

- annotazione sull’apposito registro di cui all'articolo 24, primo

comma, DPR 633, del 1972

- assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei

corrispettivi (Scontrino Fiscale / Ricevuta fiscale)

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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015 – Articolo 3

Per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di trasmissione dei dati delle fatture

elettroniche emesse e ricevute, e, sussistendone i presupposti, di trasmissione

e memorizzazione dei corrispettivi

1) è disposto l’esonero da:

-Comunicazioni clienti e fornitori articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78 e articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40

-Elenchi black list articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze

24 dicembre 1993

-Elenchi riepilogativi intracomunitarie operazioni attive

2) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto decreto n. 633, del 1972 sono

eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della

dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto

articolo 30, secondo comma

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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015 – Articolo 3

Il termine di decadenza per gli accertamenti è ridotto di un anno

A condizione che venga garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed

effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze.

Attualmente il termine per l’accertamento è di

-Il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione (si ridurrebbe al 3° anno) se la dichiarazione è presentata;

-Il 31 dicembre del 5° anno successivo al termine di presentazione della

dichiarazione (si ridurrebbe al 4°anno) se la dichiarazione è omessa;

-Il 31 dicembre dell’8° anno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione in caso di reati punibili ai sensi del Decreto Legislativo 74/2000

(si ridurrebbe al 6°anno) se la dichiarazione è presentata;

-Il 31 dicembre del 10° anno successivo al termine di presentazione della

dichiarazione in caso di reati punibili ai sensi del Decreto Legislativo 74/2000

(si ridurrebbe all’8°anno) se la dichiarazione è omessa;

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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015 – Articolo 3

ATTENZIONE

Nella ipotesi di presentazione integrativa oltre il 31 dicembre dell’anno

successivo a quello di riferimento della dichiarazione, il termine per

l’accertamento viene incrementato di un anno, essendo il termine finale fissato

nel quarto (o quinto) anno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione.

Si suggerisce pertanto l’invio della eventuale dichiarazione integrativa sono

entro il 31 dicembre successivo all’anno di riferimento (ossia, scadenza termine

ordinario 30 settembre XXXX, termine massimo per integrativa 31 dicembre

XXXX) .

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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015 – Articolo 4

Riduzioni e semplificazioni per soggetti di minori dimensioni

I soggetti passivi IVA di minori dimensioni, individuati con del Decreto del

M.E.F.

se

• Opteranno per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e

ricevute

e se, obbligati alla annotazione dei corrispettivi,

• Opteranno per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica

Saranno esonerati

• Dagli obblighi di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

• dall'obbligo di apposizione del visto di conformita' o la sottoscrizione

alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto

n. 633, del 1972.

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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015 – Articolo 4

Riduzioni e semplificazioni per soggetti di NON minori dimensioni

Il decreto M.E.F. che individuati i soggetti di minori dimensioni, potrà individuare

anche soggetti non di minori dimensioni che intraprendono attività

d'impresa, arte o professione per il quali il regime di cui al comma 1 si

applicherà per il periodo in cui l'attività è iniziata e per i due successivi.

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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015 – Articolo 5

Nel caso di errori, omissioni, inesattezze sono previste

SANZIONI PECUNIARIE E ACCESSORIE

Ai contribuenti che, avendo esercitato l’opzione di cui agli artt.

-1, c.3, (trasmissione dati fatture emesse e ricevute) nei casi di omissione,

incompletezza o inesattezza dei dati, si applicano le sanzioni previste

dall’art.11, comma 1, D.Lgs.vo 471/1997 (da € 256 a 2.066).

-2, c.6, (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) nei casi di omissione,

incompletezza o inesattezza dei dati, si applicano le sanzioni previste

dall’art.6, c. 3, (150% dell’imposta corrispondente) e dall’articolo 12, comma

2, D.Lgs.vo 471/1997 (sospensione licenza/autorizzazione nel caso di 4

violazioni nel quinquennio da 1 gg a un mese)

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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015 – Articolo 5

CESSAZIONE DEGLI EFFETTI PREMIALI

Vengono meno gli effetti premiali previsti dagli artt. 3 (esoneri da adempimenti

formali e riduzione del termine per la notifica degli avvisi di accertamento) e 4

(esoneri dagli obblighi di registrazione fatture e esonero visto conformità per

rimborso IVA)

SALVO CHE

il contribuente trasmetta correttamente e telematicamente i predetti dati entro

un termine da individuarsi con i provvedimenti (emanati dal Direttore

dell’Agenzia delle Entrate ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 4.

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La Risoluzione ADE 81/E del 25/9/2015

L’Agenzia ha affermato che il luogo di conservazione dei documenti

informatici presso terzi (l’interpello si riferiva alle fatture elettroniche)

non deve essere dichiarato ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera

d), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ciò ovviamente «nel presupposto che, in caso di accesso, i verificatori

siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso

la sede del contribuente ovvero del “depositario” delle scritture

contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce

l’autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta

conservazione»

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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015 – Note a margine

Occorre prestare attenzione alla differenza che passa tra Generare,

Trasmettere e Conservare (GTC) le fatture elettroniche tramite il sistema di

interscambio ovvero in maniera autonoma.

Nella prima ipotesi l’amministrazione finanziaria sarà in possesso di tutte le

informazioni presenti in fattura e, in particolare, quelle relative alle righe di

dettaglio delle fatture, degli articoli e dei servizi venduti, dei prezzi, delle

condizioni di pagamento, etc.etc.,

Se il soggetto passivo provvede autonomamente alla GTC, la A.F. riceverà

solo i dati oggetto di annotazione sui registri, ossia cessionario, estremi fattura,

imponibilie, iva, etc...

Considerato che la condizione per fruire delle premialità cui si è fatto cenno

prima non è dall’utilizzo della GTC tramite il SDI (articolo 1, comma 1) ma la

trasmissione dei dati delle FE (articolo 1, comma 3), i contribuenti potrebbero

non essere propensi a mettere a disposizione della A.F. dati e notizie non

obbligatori.

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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015 – Note a margine

Cambia la tipologia dei servizi offerti dai Dottori Commercialisti

Il 2016 sarà l’anno di «rodaggio» per coloro che vorranno beneficiare delle

opportunità che andranno a regime dal 2017.

La fattura elettronica sarà a regime in maniera esclusiva nel giro di qualche

anno.

L’Agenzia delle Entrate, per realizzare l’Agenda Digitale, sta agendo su due

fronti:

• promuovere l’offerta di servizi telematici gratuiti a coloro i quali vorranno

avvalersi della fatturazione elettronica;

• mettere a disposizione dei soggetti minori avranno un software accessibile

via web prodotto dalla A.D.E. col quale si potranno generare le fatture

elettroniche, inserire i dati delle fatture di acquisto ed assolvere in questo

modo tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA.

Tutto questo opererà una radicale trasformazione della nostra attività

tradizionale.

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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015 – Conclusioni

In un regime fiscale caratterizzato dalla massima trasparenza tra fisco e

contribuente, mettere a disposizione della A.F. tutti i dati delle transazioni

commerciali non dovrebbe rappresentare un handicap. Tuttavia non sempre i

contribuenti sono dotati di sistemi di amministrazione adeguati a supportare il

livello di dettaglio e di precisione che si potrebbe realizzare con la «consegna»

di tutte le informazioni alla A.F.. Si rifletta sulla circostanza che l’A.F. potrebbe

trovarsi nella possibilità di determinare le rimanenze di merci in funzione dei

carichi/scarichi rilevati dalle FE, piuttosto che il ricarico praticato, etc.etc.

Compito dei professionisti è quindi informare i clienti e aiutarli a

scegliere le opzioni che realizzano un equilibrio tra costi (latu sensu) e benefici.

Per contribuenti di grandi dimensioni appare comunque poco probabile il

ricorso a servizi telematici di massa, generalmente progettati per dimensioni

contenute e per utenti «minori». (vedi esempio FE).

Emerge quindi la esigenza che i Dottori Commercialisti possano rendersi o

erogatori dei servizi o, comunque, assistenti qualificati del processi aziendali

generatori di documenti informatici, rilevanti e non ai fini tributari.

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Il Ruolo dei Dottori Commercialisti

Il 2016 sarà l’anno di «rodaggio» per coloro che vorranno beneficiare delle

opportunità che andranno a regime dal 2017. Per essere pronti il 1/1/2017

dobbiamo immediatamente

• Informare i nostri clienti delle novità in materia di fisco digitale

• Integrare la nostra cultura digitale e adeguare la nostra organizzazione

• Progettare con i clienti le soluzioni tecnico-organizzative e giuridiche «ad

personam»

• Affermare con i fatti, non con la pretesa di mantenere rendite di posizione,

il ruolo del Dottore Commercialista quale «Caronte» nel viaggio verso il

mondo digitale.

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Il Ruolo dei Dottori Commercialisti

Ci viene chiesto di modificare la nostra cultura e la nostra organizzazione. Solo

così potremo assistere adeguatamente in nostri clienti.

Il primo passo che dobbiamo compiere è passare dalla TRADIZIONE

DELL’ANALOGICO alla CULTURA DEL DIGITALE. Ciò comporta l’analisi e la

soluzione di due problemi:

La organizzazione dello studio digitale

La trasmissione della cultura digitale ai nostri clienti

In parole semplici, per essere PORTATORI di cultura & innovazione dobbiamo

prima esserne TESTIMONI.

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GRAZIE DELL’ATTENZIONE

PER SCARICARE LE SLIDES DEL WORKSHOP ANDARE SUL SITO

www.percorsodigitale.it/file

INSERIRE IL CODICE SMAU33596

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