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N. R.G. 46522/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Perozziello Presidente Relatore
dott. Guido Vannicelli Giudice
dott. Mariaantonietta Ricci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46522/2015 promossa da:
GUIDO ROMANI (C.F. RMNGDU55P15A944M), con il patrocinio dell’avv. GIORGIANNI
GIOVANNI e dell’avv. BRINI GIORGIO (BRNGRG52R04A944T) VIA CASTIGLIONE, 41 40124
BOLOGNA; SCIRE’ LETTERIO (SCRLTR43S17F288N) VIA GARIBALDI, 7 40124 BOLOGNA; ,
elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122 MILANOpresso il difensore avv.
GIORGIANNI GIOVANNI
FABIO MAGNANI (C.F. MGNFBA56S26A944B), con il patrocinio dell’avv. GIORGIANNI
GIOVANNI e dell’avv. BRINI GIORGIO (BRNGRG52R04A944T) Indirizzo Telematico; SCIRE’
LETTERIO (SCRLTR43S17F288N) VIA GARIBALDI, 7 40124 BOLOGNA; , elettivamente
domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122 MILANOpresso il difensore avv. GIORGIANNI
GIOVANNI
ATTORE/I
contro
SEBASTIANO BARBERA (C.F. BRBSST54D29H269W), con il patrocinio dell’avv. CORRADO
PASQUALE e dell’avv. , elettivamente domiciliato in CORSO VERCELLI 11 MILANOpresso il
difensore avv. CORRADO PASQUALE
C.D.A.F.K. SANT’ALBERTO SRL IN LIQ. (C.F. ),
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
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Per gli attori Romani e Magnani
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: dichiarare la contumacia
di C.D.A.F.K.T. Sant’Alberto S.r.l. in liquidazione.
NEL MERITO:
1) Confermare il provvedimento cautelare emesso in data
07.05.15/18.0515;
2) condannare il Dott. Barbera Sebastiano a risarcire il danno
cagionato, oltre rivalutazione ed interessi:
Alla Società:
In via principale per € 167.306,52.
In I° subordine per € 76.560,84.
In II° subordine per € 25.540,00.
In III° subordine per € 16.927,00.
Ai soci Dott.ri Romani Guido e Magnani Fabio:
In via principale per € 35.717,00.
In subordine per € 25.540,00.
3) IN VIA ISTRUTTORIA, per mero tuziorismo, si insiste nella
richiesta di ammissione dei seguenti mezzi istruttori:
Interrogatorio del convenuto Sig. Barbera Sebastiano sui seguenti
capitoli:
1) Vero che Lei era l’unico a potere emettere assegni sul c/c N.
15/497824 intestato a C.D.A.F.K.T. Sant’Alberto S.r.l. ed acceso
presso Banca Don Rizzo?
2) Vero che presso Banca Nuova lei aveva acceso, oltre che ad un
c/c intestato a C.D.A.F.K.T. Sant’Alberto S.r.l., un altro c/c a lei
personalmente intestato?
Prova per testi sui seguenti capitoli:
3) Vero che, visti gli importi spesi per la ristrutturazione dell’immobile
di Via Lonero n. 33, il comodato d’uso gratuito di tale immobile
avrebbe dovuto essere prorogato per altri 10/15 anni?
4) Vero che esistevano assegni bancari emessi sul c/c societario
acceso presso Banca Nuova che venivano accreditati su altro c/c
bancario, sempre presso Banca Nuova, intestato personalmente al
Sig. Sebastiano Barbera?
5) Vero che lei, nella sua qualità di commercialista di C.D.A.F.K.T.
Sant’Alberto S.r.l. ha richiesto più volte all’allora Amministratore
Unico Sig. Sebastiano Barbera i giustificativi relativi alle spese da lei
rilevate negli estratti conto bancari?
6) Tali giustificativi le vennero consegnati?
Si indica a teste il Dott. Andrea Favatella – Palermo.
7) Vero che l’immobile di Via Lonero n. 33 - Trapani, prima della
ristrutturazione, era in condizioni di abbandono?
8) Vero che detto immobile, prima della ristrutturazione, aveva un
valore commerciale di € 283.159,00?
9) Vero che i lavori, all’interno di detto immobile, venivano ordinati
dalla moglie del Sig. Sebastiano Barbera, Sig.ra Oddo Bice Maria
Rita?
10) Vero che i rapporti professionali tra lei, quale Direttore dei lavori,
ed il Sig. Sebastiano Barbera, quale Amministratore Unico di
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C.D.A.F.K.T. Sant’Alberto S.r.l., si sono interrotti perché le venivano
richiesti da quest’ultimo lavori da lei non condivisi e/o che riteneva
inutili e fuori capitolato?
11) Vero che i lavori fuori capitolato che le venivano richiesti
esulavano dalla funzione di studio medico?
12) Vero che tali lavori fuori capitolato le venivano richiesti dal Sig.
Sebastiano Barbera e/o dalla di lui consorte?
Si indica a teste: Arch. Anna Cammarata – Piazza Martiri d’Ungheria
n. 18 – Trapani.
13) Vero che lei ha assistito, più volte, a discussioni tra il Dott. Fabio
Magnani ed il Dott. Aiello, quest’ultimo nella sua qualità di delegato
del Sig. Barbera Sebastiano quale Direttore Amministrativo della
C.D.A.F.K.T. Sant’Alberto S.r.l., in merito alle spese da sostenersi
all’interno dell’immobile di Via Lonero n. 33 – Trapani, nonché
all’esecuzione di tali lavori?
14) Vero che, in particolare lei ha assistito, sempre tra il Dott. Fabio
Magnani ed il Dott Aiello, ad una discussione in merito
all’installazione delle placche elettriche dell’impresa Cutino?
Si indica a teste il Sig. Giuseppe Maniscalco – Via Lioni n. 7 -
Sciacca (AG).
A RIPROVA, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli ex
adverso formulati:
- capitolo n. 2 avversario, a riprova:
“Vero che lei incontrò il Dott. Guido Romani una sola volta, e più
precisamente nello Studio del Dott. Andrea Favatella il 31 Maggio
2014, ad ore 9:30, nel corso dell’Assemblea societaria nella quale sia
il Dott. Guido Romani che il Dott. Fabio Magnani esplicitarono la loro
volontà di recedere dalla loro qualità di Soci della Società
C.D.A.F.K.T. SANT’ALBERTO S.r.l.?”
Teste: Ing. Ferdinando Sortino, Via Avellino 15 – Erice (TP);
- capitolo n. 3 avversario, a riprova:
“Vero che lei ricevette dal Dott. Guido Romani, tramite posta, la
relazione tecnica da depositare all’A.S.P. di Trapani?”
“Vero che lei provvide personalmente, in assenza del Dott. Guido
Romani, a tale deposito presso l’A.S.P. di Trapani?”
Teste: Ing. Ferdinando Sortino, Via Avellino 15 – Erice (TP);
- capitolo n. 4 avversario, a riprova:
“Vero che nel corso degli anni 2013 e 2014 il Dott. Fabio
Magnani, quando visitava l’immobile di Via Lonero 33, provvedeva a
contestare le opere in esecuzione, quali il montaggio delle porte al
contrario ed in eccesso rispetto alle necessità dei locali, la
costruzione di archi in tufo, le prese elettriche di pregio, ed altro?”
Testi: Giuseppe Maniscalco – Sciacca (AG); Claudia Ambonati –
Via Contrari n. 27 – Ferrara;
- capitolo n. 7 avversario, a riprova:
“Vero che in occasione di qualche trasferta effettuata a Trapani
dal Dott. Fabio Magnani lei lo ha ospitato presso la casa da lei
condotta in locazione, come da contratto che le si rammostra?”
Teste: Claudia Ambonati – Via Contrari n. 27 – Ferrara;
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- capitolo n. 10 avversario: a riprova:
“Vero che lei, quale condomino, ha contribuito al pagamento
delle spese sostenute da C.D.A.F.K.T. SANT’ALBERTO S.r.l. per la
sistemazione dell’androne condominiale, il rifacimento dell’impianto
elettrico, la tinteggiatura dell’androne condominiale, delle scale ed il
rifacimento del portone di accesso al condominio?”
“In caso affermativo a chi ha versato la sua quota?”
Teste: Davide Frusteri – Via Lonero 33 – Trapani.
4) IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi professionali,
rimborso forfettario 15% spese generali, c.o.4% C.P.A. oltre ad IVA
22%, o in quella misura vigente al momento dell’emissione
dell’emananda sentenza, sia del presente giudizio che di quelli
cautelari.
Con riserva di ulteriormente dedurre una volta letta la comparsa
conclusionale avversaria.”
Per Sebastiano Barbera
Voglia l’Ill.mo Tribunale,
nel merito:
- revocare il sequestro conservativo autorizzato;
- rigettare tutte le domande proposte dagli attori.
In via istruttoria, il convenuto chiede ammettersi interrogatorio formale e prova per testi sui seguenti
capitoli:
1) Vero che il contratto di appalto intercorso tra la C.D.A.F.K.T Sant’Alberto s.r.l. e l’impresa
Cammarata Bernardo è stato risolto prima che l’appaltatrice, tra l’altro, eseguisse le opere di
tinteggiatura dell’immobile sito in Trapani, via Lonero 33.
Testi: Cammarata Bernardo, arch. Anna Cammarata; ing. Ferdinando Sortino, Enrica Maria Ciotta.
2) Vero che il dr. Guido Romani, quantomeno nel febbraio 2014, ha visitato l’immobile di via Lonero
33, Trapani in occasione della sottoscrizione del contratto di mutuo presso la Banca don Rizzo per la
sottoscrizione del contratto di mutuo, come da documento che si rammostra (doc. 77 degli attori). Testi:
Ferdinando Sortino e Giuseppe Maniscalco.
3) Vero che in occasione di una successiva trasferta, nel maggio 2014, il dr. Guido Romani si recava
all’A.S.P. di Trapani per presentare la relazione tecnica del direttore sanitario, come da documento che
si rammostra (doc. 4 del convenuto). Testi: Ferdinando Sortino e Giuseppe Maniscalco.
4) Vero che, nel corso degli anni 2013 e 2014, il dr. Fabio Magnani ha effettuato regolari trasferte
mensili a Trapani, nel corso delle quali visitava l’immobile sito in via Lonero 33, per verificare lo stato
del cantiere e lo svolgimento delle relative opere, dando istruzioni alle maestranze sulle opere o sulle
modifiche da eseguire.
5) Vero che in occasione di una delle predette trasferte, nel febbraio 2014, il dr. Fabio Magnani si
recava anche alla Banca Don Rizzo per la sottoscrizione del contratto di mutuo, come da documento
che si rammostra (doc. 78 degli attori).
6) Vero che in occasione di tali trasferte mensili il dr. Fabio Magnani esercitava la professione presso la
Multimedica Trapanese s.r.l., con sede in Trapani, via Scopello 17, nonchè presso la Polisportiva
Basket di Trapani, nonchè a Ribera, presso lo studio del dr. Sebastiano Barbera.
Si indicano a testi sui capitoli 4, 5 e 6 il dr. Giuseppe Venza e il sig. Giuseppe Rondello, domiciliati
presso Multimedica Trapanese s.r.l., il sig. Burgarella, segretario della Polisportiva Basket, Rosaria
Catanzaro, residente in Ribera, Caterina Mione, residente in Trapani, Angela Simonte, residente in
Trapani, Giuseppe Maniscalco, ing. Ferdinando Sortino, Giuseppe Cutino, dr. Vincenzo Aiello.
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7) Vero che i lavori di tinteggiatura dell’immobile di via Lonero 33 sono stati effettuati dalla impresa di
Ciotta Enrico Maria, come si evince dalle fatture che si rammostrano (docc. 50-52 degli attori) e che la
stessa impresa Ciotta ha anche effettuato la tinteggiatura presso l’abitazione del dr. Magnani in
locazione a Trapani, dove si recava per visitare i propri pazienti.
Si indica a teste il sig. Enrico Maria Ciotta.
8) Vero che provvedevo al pagamento delle fatture Enel che mi si rammostrano anticipando i relativi
costi (docc. 19-26).
9) Vero che gli importi anticipati per il pagamento di tali fatture mi sono stati rimborsati dal dr.
Sebastiano Barbera a mezzo contanti. Si indicano a teste sui capitoli 8-9 il sig. Giuseppe Maniscalco.
10) Vero che sono l’unico condomino, oltre al dr. Giorgio Barbera, ad usufruire dell’ascensore
installato presso l’edificio di via Lonero 33, Trapani, utilizzando le relative chiavi di accesso ed avendo
contribuito al pagamento di parte delle spese necessarie per la realizzazione del predetto ascensore. Si
indica a testi il sig. Davide Frusteri.
Con vittoria di spese di lite
Concisa esposizione dei motivi della decisione
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, gli attori, agendo in qualità di soci della società CDAFK
SANT’ALBERTO srl in liquidazione, hanno proposto azione di responsabilità nei confronti del cessato
AU (e socio di maggioranza) Sebastiano Barbera in relazione ad asserite condotte di mala gestio dallo
stesso poste in essere con conseguente pregiudizio in tesi cagionato direttamente al proprio patrimonio
personale (a) nonché al patrimonio della società (b).
In fatto si discute di società costituita nel febbraio 2002 da cinque soci (tra cui le parti oggi in
giudizio) per l’approntamento di uno studio medico e diretto esercizio della relativa attività da parte dei
medesimi promotori, con un capitale di euro 10.000 originariamente diviso in parti uguali tra i soci e la
nomina, fin dall’origine, di un AU nella persona dell’odierno convenuto.
Ai fini del concreto avvio dell’attività, nel luglio 2002 la società ottiene in comodato gratuito, con
contratto stipulato per una durata di 5 anni, la disponibilità di un immobile di proprietà del figlio del
Barbera, impegnandosi quindi alla relativa ristrutturazione attraverso mutui bancari garantiti da
fideiussioni personali di tutti i soci. Nel luglio 2013 due dei soci vendono le rispettive quote sociali così
che gli odierni attori vedono accrescere la propria partecipazione (complessiva) al 49% dell’intero
capitale sociale e il Barbera al 51%. Nell’agosto del medesimo anno risulta ufficialmente approvato e
poi depositato il bilancio dell’esercizio 2012, predisposto dal Barbera con perdite dichiarate per euro
14.000 e dunque un patrimonio netto negativo per euro 4.000. Nel successivo ottobre 2014 risulta poi
approvato il bilancio relativo all’esercizio 2013, con l’indicazione di una perdita di euro 31.741 e
deliberata la messa in liquidazione della società - prima ancora dell’avvio della attività professionale
che avrebbe dovuto essere esercitata.
In relazione a tali vicende, gli attori hanno inizialmente avanzato ricorso cautelare ante causam per
ottenere autorizzazione al sequestro conservativo nei confronti dell’odierno convenuto per i medesimi
importi di cui alle conclusioni oggi in epigrafe, con domanda infine accolta in sede di riesame
limitatamente ad un importo di euro 25.540,00 in relazione al titolo sub b), in relazione ad una parte
limitata dei danni lamentati. Nel prosieguo gli attori hanno ritualmente introdotto il presente giudizio
in cui si è ritualmente costituito il convenuto (come già nella precedente fase cautelare), mentre è
rimasta sempre contumace la società CDAFK, rappresentata dal liquidatore nominato dall’assemblea
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in persona diversa dall’odierno convenuto.
A) Con riferimento alla domanda sub a) di risarcimento di danni “strettamente relativi ai soci
Romani e Magnani”
Gli attori deducono che, a fronte delle difficoltà finanziarie emerse nella gestione sociale e in
particolare della necessità maturata di stipulare in data 17.2.14 un mutuo per euro 60.000 con Banca
Don Rizzo, i soci avrebbero raggiunto un accordo tra loro per cui i soci Romani e Magnani avrebbero
fatto fronte con mezzi propri al pagamento di precedente mutuo contratto con la distinta UNICREDIT
mentre il Barbera avrebbe personalmente fatto fronte, sempre con mezzi propri, al nuovo mutuo
stipulato. Muovendo da tale assunto lamentano di avere essi solo onorato il menzionato impegno,
avendo piuttosto il convenuto provveduto con fondi sociali al pagamento di rate di mutuo per euro
35.717 e fondano su tale presupposto una domanda principale di risarcimento di danni direttamente in
proprio favore, in via principale per la somma sopra specificata oltre importo di euro 16.927 “come
differenziale tra i passivi societari anni 2012/2013”, in subordine “per euro 25.540 come da sequestro
concesso” (pag 40 citazione).
In relazione a tale contestazione il convenuto nega il raggiungimento dell’invocato accordo ma prima
ed a prescindere da ogni valutazione in fatto sul punto, pare qui che (per questa parte) la domanda
attorea vada necessariamente rigettata già alla luce della sola prospettazione proposta in quanto
inidonea a rappresentare una fattispecie di danno diretto quale “strettamente” riferibile al patrimonio
personale dei soci Romani e Magnani. Invero, seguendo l’impostazione degli attori, l’accordo invocato
verrebbe a configurarsi come impegno ad eseguire una prestazione in favore della società (a titolo di
finanziamento soci o conferimento di capitale, come in realtà non meglio precisato in domanda), per
cui, pur a riconoscere una legittimazione alla azione di danni per mancato adempimento in capo agli
asseriti stipulanti, non par dubbio che la lamentata lesione sarebbe venuta ad incidere direttamente sul
patrimonio della società CDAFKT e solo “di riflesso” invece su quello dei soci.
Al riguardo (per la prima volta in conclusionale di replica), a fondamento della propria domanda sul
punto gli attori hanno altresì dedotto che il lamentato inadempimento del Barbera avrebbe poi costretto
essi stessi, “per estinguere le fideiussioni dagli stessi rilasciate agli istituti di credito, a pagare importi
ben superiori a quanto di propria competenza” (pag 16): a parere del Collegio tale deduzione (a
prescindere da ogni eventuale valutazione di merito) viene tuttavia a proporre una
precisazione/modificazione della domanda iniziale indiscutibilmente tardiva, a preclusioni già maturate
e nella specie addirittura senza più alcuna possibilità di contraddittorio.
Palesemente infondata risulta d’altro canto la pretesa di conseguire in proprio il risarcimento di danni
(in tesi) cagionati al patrimonio sociale in ragione della lamentata prosecuzione indebita della gestione
sociale dopo l’integrale perdita del capitale.
Priva infine di qualunque fondamento logico la pretesa, avanzata in via subordinata, di fare riferimento
all’importo oggetto della autorizzazione all’ottenuto sequestro conservativo ante causam quale in
realtà inequivocabilmente concesso proprio e soltanto con riferimento ad un ritenuto pregiudizio
patrimoniale maturato in capo alla società e non già ai singoli soci.
B) Con riferimento alla domanda sub b) di risarcimento danni in favore della società.
Per questa parte la domanda attiene in particolare a contestazioni di:
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(b1)indebita prosecuzione dell’attività sociale (essenzialmente la prosecuzione dei lavori di
ristrutturazione dell’immobile in comodato e l’esecuzione di spese amministrative) in epoca successiva
alla perdita del capitale sociale;
(b2)utilizzo di fondi sociali per finalità estranee alla attività di impresa e/o nell’interesse proprio
° Con riferimento alla contestazione sub b1) il convenuto si è difeso rivendicando innanzitutto il pieno
accordo di tutti i soci per la prosecuzione dell’attività a fronte di una società neocostituita con un
conferimento di capitale negli stretti minimi di legge ed inevitabili spese da affrontare (solo in parte
legittimamente capitalizzabili) in una fase precedente l’avvio della concreta attività di impresa e
dunque nella ovvia mancanza, nella fase preliminare, di qualsiasi ricavo.
Al riguardo pare innanzitutto non dubitabile (e non risulta neppure messo in discussione) che tutti i soci
siano stati fin dall’origine a conoscenza e pienamente d’accordo sulla acquisizione dell’immobile in
comodato d’uso. Muovendo da tale premessa, il Collegio ritiene che l’assunto proposto dal convenuto
possa senz’altro reputarsi sufficientemente provato in atti in via di legittima presunzione, atteso che:
*date le condizioni di partenza della società la situazione di immediata perdita di capitale era
conseguenza di assoluta ovvietà (in ragione del decorso del tempo e dei necessari adempimenti
preparatori in mancanza di ricavi), come tale da presumersi, in anticipo, pienamente prevedibile,
prevista ed accettata da tutti i soci, nel corso dell’esercizio 2013, astrattamente conoscibile e
ragionevolmente ben nota agli stessi;
* non è assolutamente credibile che nel luglio 2013 si sia arrivati alla uscita concordata di due soci
dalla srl, con l’acquisto delle relative quote da parte dei medesimi soggetti oggi in giudizio, nonché alla
stipula da parte dei soci superstiti di fideiussioni a garanzia degli impegni della società senza alcuna
attenzione e verifica (e quindi consapevolezza) in ordine alla situazione in cui sostanzialmente versava
la società a sette mesi ormai dalla chiusura dell’esercizio 2012 (e dunque del tutto a prescindere dalle
tardive doglianze proposte dagli odierni attori a proposito di asserite irregolarità nella celebrazione
dell’assemblea di approvazione del relativo bilancio 2012 – fermo restando che la relativa delibera non
risulta da loro stessi mai impugnata).
Per questa parte il problema (obiettivamente) delicato (e oggetto in via generale di ampia discussione)
pare piuttosto quello della possibilità o meno di riconoscere ammissibile, a fronte di un tale accordo,
una azione “sociale” di responsabilità promossa dai medesimi soci che hanno consentito e voluto la
condotta dell’amministratore poi oggetto di contestazione in giudizio (quale questione ancora distinta
da quella di una eventuale responsabilità in solido ex art 2476 comma 7° cc dei medesimi soci
consenzienti con quella dell’amministratore in carica).
Nella specie il Tribunale ritiene peraltro superfluo affrontare tale problema a fronte di una grave
indeterminatezza della domanda attrice (non superabile d’ufficio) nella concreta determinazione del
danno di cui si concretamente si chiede il risarcimento in conseguenza di un inadempimento
addebitabile al convenuto.
Al riguardo gli attori pretendono infatti di fare riferimento al criterio della cd “differenza dei netti
patrimoniali” tra i risultati ufficiali del bilancio 2012 e quelli del successivo bilancio 2013 aumentati
dei costi capitalizzati ma in tal senso senza tenere conto delle seguenti necessarie considerazioni.
i) Per quanto attiene ad un profilo di adeguata “quantificazione” del danno lamentato non
giustificano in alcun modo la pretesa di fare ricorso ad un simile criterio di determinazione “equitativa”
a fronte di una società risultata formalmente attiva per un brevissimo arco di tempo e per di più con
movimentazioni estremamente ridotte (sul punto v. da ultimo Cass 9983/17 secondo cui “…il giudice
può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta
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all’incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale
rispetto alla dichiarazione di fallimento, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali,
a condizione che tale utilizzo sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, l’attore
abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come
causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto
accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta).
ii) Ma soprattutto, già in relazione alla concreta individuazione del danno riconducibile ad una condotta
di inadempimento, si deve osservare che di un inadempimento degli amministratori si può
legittimamente parlare (in relazione ad una contestazione quale quella in esame) solo a fronte di una
situazione di perdita dei requisiti minimi di capitale effettivamente conosciuta dall’amministratore in
carica ovvero dallo stesso conoscibile secondo parametri di dovuta diligenza – naturalmente, vertendosi
in materia di responsabilità contrattuale, con preciso onere a carico dell’attore di puntuale allegazione
di una tale circostanza di fatto quale (necessario) elemento integrativo della fattispecie risarcitoria
ipotizzata cui solo a questo punto corrisponde a carico del convenuto onere di prova del corretto
adempimento delle proprie funzioni. Al riguardo è appena il caso di rimarcare come la menzionata
indicazione risulti in realtà indispensabile per la compiuta individuazione delle condotte ed eventi di
danno propriamente proposti a fondamento della domanda risarcitoria (quale attività processuale
indifferibilmente spettante all’attore alla stregua dei principi fondamentali di disponibilità dell’azione e
delle prove, da non confondersi con la ben distinta possibilità di una quantificazione equitativa del
danno, che presuppone l’esistenza di un fatto già provato secondo ordinari principi di distribuzione
dell’onere della prova)
Nella specie l’allegazione dell’attore sul punto (quale necessaria a dar luogo ad un onere di
contestazione e di prova di controparte) risulta del tutto generica nell’atto introduttivo del giudizio, per
trovare poi una successiva e a questo punto inequivoca precisazione in sede di memoria conclusionale,
laddove, nel definire compiutamente l’addebito proposto nei confronti del convenuto, espressamente
contesta che questi non avrebbe “adempiuto ai propri obblighi di ricostruzione del capitale sociale e di
ripianamento delle perdite e/o messa in liquidazione della società sin dalla data di approvazione del
bilancio 2012, quando la perdita superava il capitale sociale…” (pag 10). In tal modo la parte viene
evidentemente ad indicare - e quindi a circoscrivere – l’oggetto delle proprie doglianze nella condotta
tenuta dall’AU nella fase successiva alla formale approvazione del bilancio 2012 in data 28.8.13, ma
ciò porta necessariamente ad escludere la possibilità di individuare le condotte di danno in tesi indebite
e il relativo danno da esse asseritamente cagionato sulla base del mero bilancio 2013 (unico dato di
riferimento proposto), che evidentemente fa riferimento alla attività svolta nell’intero esercizio. Alla
stregua dei principi in materia di distribuzione degli oneri di allegazione e di prova sopra richiamati
sarebbe stato invece preciso ed indifferibile onere dell’attore – a fronte della estremamente ridotta e
assolutamente peculiare attività posta in essere successivamente alla menzionata data del 28.8.13 –
individuare specificamente gli atti gestori in tesi indebitamente posti in essere dall’amministratore in
carica con i relativi costi (quali dunque ben distinti da quelli ad esempio maturati in diretta
conseguenza di determinazioni già precedenti e come tali non dipendenti dalla mancata messa in
liquidazione denunciata in causa) venuti ad incidere sul patrimonio sociale senza alcun ritorno di utile
e quindi legittimamente proponibili come fondamento della domanda risarcitoria presentata in causa.
Alla luce di tutte le considerazioni così proposte il Collegio ritiene pertanto di dover senz’altro rigettare
per questa parte la domanda degli attori.
° Con riferimento alla contestazione sub b2), il Collegio ritiene invece la domanda attorea
parzialmente fondata – in parziale accoglimento delle considerazioni proposte dai giudici della
precedente fase cautelare ante causam.
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Nella specie gli attori lamentano in primo luogo (b2.a) una gestione arbitraria, o comunque non
avveduta, dei lavori di ristrutturazione dell’immobile adibito a sede della società (ma ottenuto in mero
comodato d’uso e come tale destinato a successiva restituzione) che avrebbe determinato l’addebito
alla società di spese incongrue, con conseguente depauperamento ingiustificato del patrimonio sociale.
Per questa parte il Collegio ritiene fondate le doglianze relative al pagamento di:
i) Spese per l’installazione dell’impianto elettrico per l’ascensore, pari ad euro 1.140, quali spese di
competenza condominiale: sul punto il convenuto non ha svolto alcuna difesa e pertanto l’addebito
deve reputarsi provato.
ii) Fattura "Basile s.r.l.". Gli attori lamentano una fornitura di piastrelle per il doppio della metratura
dell'immobile da ristrutturare, con un aggravio rispetto al preventivo iniziale di circa € 8.000, secondo
scarto che il convenuto in sede di costituzione pretende di giustificare con una rivendicata esigenza di
“piastrellare la zona antistante il nuovo ascensore…opera poi non eseguita in ragione della
opposizione di un condomino dello stabile”: alla stregua delle stesse “giustificazioni” così proposte
pare evidente che il costo in parola sia stato incautamente assunto (senza una preventiva verifica della
effettiva eseguibilità dell’opera), per di più in relazione ad opere evidentemente di competenza
condominiale.
Il Collegio ritiene invece infondate le ulteriori contestazioni relative al pagamento di:
iii) Fatture Cammarata Berardo per importo di euro 88.385,66 per la parte eccedente il preventivo
iniziale di euro 55.000 nonché pagamento di distinte fatture emesse da “Ciotta Maria Enrica” per euro
20.346 per lavori di “pitturazione” asseritamente già ricompresi tra quelli di cui alle fatture Cammarata.
Al riguardo occorre innanzitutto osservare che l’iniziale preventivo invocato a determinante pietra di
confronto non è stato neppure prodotto in causai; in realtà l’indicato importo di euro 55.000 emerge in
atti solo nel testo di una successiva scrittura transattiva stipulata tra la società e il Cammarata (all 5 di
parte convenuta) in cui si precisava tuttavia che la cifra in parola era stata indicata quale ammontare
dell’appalto solo “presumibilmente”, laddove i lavori avrebbero dovuto essere poi “contabilizzati a
misura…per cui il succitato importo poteva variare in più o in meno in base ai lavori effettivamente
realizzati”; la medesima scrittura dava atto d’altro canto che “in corso d’opera” era emersa l’esigenza
di eseguire lavori ulteriori rispetto a quelli inizialmente previsti; in tale contesto, a fronte di censure
proposte dall’AU Barbera, le parti concordavano di interrompere l’esecuzione dell’appalto con
l’accettazione delle opere fino ad allora compiute previa detrazione, attraverso emissione di nota di
credito, di un importo di euro 12.500 già oggetto delle fatture emesse. Alla stregua delle menzionate
evidenze documentali, il convenuto, in sede di costituzione, ha rivendicato: l’effettivo pagamento in
favore della ditta Cammarata di un importo inferiore a quello portato dalle (iniziali) fatture da questa
emesse ed oggetto di contestazione da parte degli attori (nella misura relativa all’importo della
menzionata nota di credito); l’infondatezza della pretesa di fare riferimento vincolante all’importo del
preventivo iniziale dei lavori d’appalto quale dichiaratamente redatto in via di prima approssimazione;
l’insussistenza di alcuna duplicazione in ordine ai lavori di “pitturazione” affidati alla ditta “Ciotta
Maria Enrica” in quanto relativi in realtà ad opere previste nell’originario contratto di appalto ma poi
non eseguite dalla ditta Cammarata a seguito della sopravvenuta risoluzione transattiva del rapporto. A
fronte di tali mirate difese, logicamente congruenti e almeno parzialmente sorrette da adeguato
riscontro documentale, gli attori (indiscutibilmente gravati dell’onere di piena prova del danno
lamentato) in sede di memoria 183 n 1 cpc non hanno proposto alcuna mirata contestazione né in sede
di memoria 183 n 2 cpc hanno formulato alcuna richiesta di prova al riguardo.
iv) Fatture "Ambiente di Ciotta Mario" a titolo di acconto su “prossime forniture 2013) relative ad un
impianto di illuminazione per un importo di euro 10.534,54. Gli attori lamentano trattarsi di spese
sproporzionate in relazione all’uso da farne, anche a fronte di un preventivo di euro 12.000 rinvenuto,
ipotizzato come riferibile a lavori ulteriori realizzati da un soggetto diverso (Ambiente) in relazione alle
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medesime esigenze; sotto diverso profilo la parte lamenta che le fatture contestate sarebbero da
reputare “inutili” in quanto relative a “prossime forniture del 2013”..., quando ormai la Società era
da porsi in liquidazione”.
Entrambe le contestazioni appaiono manifestamente infondate e invero:
*il convenuto ha opposto che il preventivo menzionato da controparte è in realtà quello stesso relativo
ai lavori poi fatturati (come in verità pare evincersi dalla identità dei dati identificativi dei due soggetti
asseritamente diversi); in ogni caso gli stessi attori non sono in grado di documentare pagamenti
riferibili al preventivo in parola in tesi distinti ed ulteriori rispetto alle fatture pagate; l’assunto relativo
al carattere asseritamente “sproporzionato” delle spese sostenute risulta semplicemente apodittico,
tanto più che si discute di pagamenti per importi addirittura inferiori al preventivo depositato in atti;
*la distinta questione relativa alla assunzione del costo in parola per opere da eseguire nel corso
dell’esercizio 2013 risulta già affrontata al precedente capo a1).
v) Fattura “Butera CEM” per un importo di euro 10.000. Per questa parte gli attori lamentano trattarsi
di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, come tale ingiustificatamente pagati con denaro della
società: al riguardo (come già rimarcato dal giudice della fase cautelare) pare al contrario dirimente che
“gli interventi hanno riguardato in realtà specifiche porzioni condominiali poste nel tragitto che
conduce all’ingresso dell’ambulatorio, e, dunque, chiaramente finalizzati a rendere decoroso l’accesso
all’immobile, sicché non si appalesa nessun profilo di arbitrarietà o incongruenza da imputare alla
scelte gestorie dell’amministratore”.
vi) Fatture CE.IM per un importo complessivo di euro 40.292. Per questa parte gli attori lamentano
l’entità asseritamente sproporzionata del prezzo corrisposto con allegazione tuttavia di assoluta
genericità, meramente apodittica - come peraltro già evidenziato nella precedente fase cautelare, senza
che tuttavia alcuna precisazione ulteriore sia stata proposta.
Il medesimo rilievo va altresì proposto in relazione alla parte di domanda relativa all’importo di euro
5.692 portato dalla fattura n 156/13 in particolare contestata in quanto riferibile a “spese fuori
preventivo, ma concordate preventivamente con il vs DDL e il responsabile tecnico Giuseppe
Maniscalco”. Al riguardo pare sufficiente osservare che un lamentato sforamento di un preventivo
iniziale (peraltro per un importo quale quello concretamente in contestazione) non rappresenta affatto
una circostanza eccezionale e ai fini di causa il relativo pagamento da parte dell’AU può reputarsi
senz’altro giustificato a fronte di un preventivo avallo prestato (come nella specie) dal direttore dei
lavori e dal responsabile tecnico espressamente nominati per seguire i lavori, in mancanza di specifiche
contestazioni in ordine alle valutazioni al riguardo rese da costoro.
° Con riferimento alla contestazione sub b2.b) relativa ad un utilizzo asseritamente indebito di liquidità
sociale per una serie di pagamenti specificamente individuati.
Il Collegio, richiamando anche qui – in parte - le valutazioni già proposte dal giudice della fase
cautelare,
/ ritiene fondata
vi) la contestazione relativa alla emissione degli assegni emessi dall’AU in favore di sé stesso in data
4.4.14 per importo di euro 1.000 e 22.4.14 per l’importo di euro 3.000. Trattandosi di assegni emessi
dall’AU in favore di sé stesso, pacificamente risultanti dagli e/c della società e che dunque avrebbero
dovuto trovare precisa giustificazione nelle scritture contabili della società, pare indubbio che sarebbe
spettato al medesimo amministratore, odierno convenuto, onere di piena prova di una effettiva
destinazione a finalità sociali: in tal senso deve reputarsi inidonea ad assolvere a detto onere la mera
affermazione, assolutamente generica, di avere provveduto al “pagamento in contanti di piccole
forniture per l’ambulatorio” in relazione all’assegno 4.4.14; invece infondata in radice (a fronte del
richiamato onere di prova) la pretesa di eludere ogni esigenza di puntuale giustificazione in ragione
della mancata produzione in giudizio di copia cartacea del titolo – una volta che l’operazione (come già
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sopra evidenziato) risulta inequivocabilmente comprovata dagli e/c bancari e per di più con emissione a
favore di sé stesso.
/ ritiene invece infondate tutte le ulteriori contestazioni, relative a
vii) pagamento di compenso del già menzionato “responsabile tecnico” Giuseppe Maniscalco per euro
4.375,00 per servizi amministrativi, atteso che gli attori non hanno affatto contestato l’effettiva
prestazione resa dal beneficiario in favore della società, ma solo l’opportunità del conferimento
dell’incarico, ancora una volta tuttavia in termini assolutamente generici così da risolversi in una
valutazione discrezionale sul “merito” della determinazione al riguardo assunta dall’AU, a prescindere
da una precisa allegazione di una condotta propriamente qualificabile in termini di
negligenza/imprudenza.
viii) bonifici in data 15 e 16 aprile 2014 (per complessivi euro 6.000) utilizzati per il pagamento di rate
del mutuo acceso c/o Banca Don Rizzo nonché emissione di assegno per euro 7.790,00 (tratto sul conto
della società a favore dell’amministratore che ha poi pacificamente utilizzato la somma per il
pagamento di rata del medesimo mutuo bancario.
Per questa parte (come già nell’esame della contestazione di “danno diretto” esaminata sub A) gli attori
tornano ad invocare, questa volta in favore della società e dunque in maniera da reputarsi corretta sotto
un profilo di astratta prospettazione, l’esistenza di un accordo tra i soci per farsi carico con mezzi
propri del pagamento delle rate dei mutui ricevuti, e in particolare un asserito impegno in tale contesto
del convenuto Barbera a farsi carico del pagamento delle rate del mutuo contratto con Banca Don
Rizzo. Questa volta la deduzione è proposta a sostegno di una domanda di risarcimento danni in favore
della società e non già dei soci come singoli, secondo prospettazione che, alla stregua delle
osservazioni già svolte al precedente capo A), deve reputarsi astrattamente corretta e come tale da
esaminare nel merito.
Al riguardo si deve rilevare che dell’invocato accordo non esiste in realtà traccia documentale e gli
stessi attori si sono limitati a richiedere al riguardo una prova testimoniale, indicando come teste il
consulente contabile della società – richiesta immediatamente contestata dal convenuto alla stregua dei
limiti di prova previsti ex art 2721 cc. Nella specie appare obiettivamente di estrema delicatezza la
questione così sollevata in tema di limiti di ammissibilità della prova richiesta ma nel caso concreto,
tenuto conto che detta prova è stata ammessa dal g.i. e concretamente esperita, pare sufficiente limitarsi
ad osservare come in realtà il suo esito non possa affatto reputarsi favorevole alla domanda degli attori
– peraltro in stretta conseguenzialità della stessa formulazione del capitolo di prova.
Invero il capo 3) del menzionato capitolo propriamente recitava: “Vero che il pagamento delle rate
mensili dei mutui accesi da CDAFKT presso UNICREDITBANCA, Banca Nuova e Banca Don Rizzo
doveva essere effettuato pro-quota dai soci con versamenti personali, almeno fino a che l’attività
societaria non fosse iniziata, così come concordato tra i soci stessi ?” e il teste ha confermato tale
circostanza spiegando “…le riunioni CdA si facevano presso il mio studio a Palermo e nell’occasione
tutti i soci hanno fatto riferimento ad un accordo tra loro per farsi carico del pagamento dei mutui in
proporzione delle rispettive quote. Per tale motivo io ho registrato in contabilità i diversi pagamenti a
titolo finanziamento di ciascun socio”. In simili termini emerge dunque con chiarezza (a prescindere
da ogni ulteriore questione) che l’accordo invocato (in atti descritto in maniera del tutto generica) non
prevedeva affatto l’assunzione in proprio da pare dei soci del debito gravante sulla società in relazione
ai mutui ottenuti e neppure un impegno degli stessi ad effettuare versamenti (o pagamenti a terzi) in
conto futuro aumento di capitale, tanto che lo stesso capitolo di prova recita “fino a che l’attività
societaria non fosse iniziata” e il teste ha semplicemente affermato di avere registrato i pagamenti
effettuati dai soci “a titolo di finanziamento di ciascun socio” e non invece a titolo di finanziamento in
conto futuro aumento di capitale (quanto a tale interpretazione pare appena il caso di rimarcare che, a
fronte di un onere di prova indiscutibilmente gravante sull’attore, dovrebbe in ogni casi reputarsi
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risolutiva ai fini di causa anche una mera situazione di incertezza sugli esatti termini dell’asserito
accordo raggiunto tra i soci).
In tal senso, rimanendo doverosamente nei limiti della prospettazione di parte attrice, si deve qui
semplicemente prendere atto che la condotta contestata all’odierno convenuto in qualità di AU della
società CDAFKT si risolve in realtà nell’utilizzo (di per sé assolutamente legittimo) di fondi della
società per il pagamento di un debito sociale – a prescindere invece da eventuali iniziative
eventualmente legittime nei confronti dell’odierno convenuto in relazione all’assolvimento di impegni
assunti non già in qualità di AU ma piuttosto di “socio” nei confronti della società, dunque secondo
una prospettiva che esulerebbe totalmente dalla sfera di una azione sociale di responsabilità (unica
azione di pertinenza della società che prevede una legittimazione straordinaria dei soci, quali quelli che
hanno agito in questa sede) e come tale spetterebbe unicamente alla società.
Alla luce di tutte le considerazioni così proposte il Tribunale ritiene pertanto di dover accogliere la
domanda di parte attrice unicamente in relazione ad un importo complessivo di euro 13.140,00 oltre
interessi e rivalutazione, quale debito di valuta, nei confronti della società CDAFKT litisconsorte in
giudizio in relazione ai sopra evidenziati capi b2.i), b2.ii) e b2.vi).
A fronte di tale conclusione, tenuto conto della totale infondatezza delle domande sub a) e b1) nonché
dell’accoglimento solo estremamente parziale delle domande sub b2) – in relazione solo ad alcuni capi
minori delle domande proposte, su cui neppure vi è stata effettiva contestazione e conseguentemente
particolari esigenze di approfondimento di merito, e per un importo molto lontano da quello oggetto
della pretesa risarcitoria azionata in giudizio - pare qui di dover prendere atto che, nel contesto dato di
soccombenza reciproca delle parti, ad entrambe vada in realtà addebitata, in pari misura, l’effettiva
articolazione e durata del presente giudizio, per cui appare equa una integrale compensazione delle
spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
*in parziale accoglimento della domanda di parte attrice condanna il convenuto Sebastiano Barbera, per
i motivi e nei limiti di cui in motivazione, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di un importo
complessivo di euro 13.140,00 oltre interessi e rivalutazione in favore della società C.D.A.F.K.T.
SANT’ALBERTO srl in liquidazione;
*dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Milano 10.5.18
Il presidente
dott. Vincenzo Perozziello
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