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PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 100 DEL 30/07/2015
ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IMU-TARI-TASI): MODIFICA. Oggi trenta luglio duemilaquindici, dalle ore 20:43 circa, presso la sede municipale, si è riunito il consiglio comunale di Jesolo, con la presenza dei componenti che seguono: Presente
1) VALERIO ZOGGIA 1) SI
2) MIRCO CROSERA 2) SI
3) GINO PASIAN 3) SI
4) FRANCA BASEOTTO 4) SI
5) GIACOMO VALLESE 5) SI
6) ILENIA BUSCATO 6) SI
7) CHRISTOFER DE ZOTTI 7) SI
8) DAMIANO MENGO 8) SI
9) GIOVANNI NARDINI 9) SI
10) FEDERICA SENNO 10) SI
11) GINO CAMPANER 11) SI
12) GIORGIO POMIATO 12) SI
13) ALESSANDRO PERAZZOLO 13) SI
14) LUIGI SERAFIN 14) SI
15) RENATO MARTIN 15) NO
16) ALBERTO CARLI 16) SI
17) DANIELE BISON 17) SI
Presiede ALBERTO CARLI - presidente del consiglio comunale. Partecipa FRANCESCO PUCCI - segretario comunale. Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.
Atto di Consiglio Comunale n. 100 del 30/07/2015 [pagina 2 di 7] Comune di Jesolo
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU-TARI-TASI): MODIFICA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI i seguenti interventi: PRESIDENTE. La parola all’assessore Luigi Rizzo. ASSESSORE RIZZO. Partirei con una premessa che riguarderà poi i vari punti che seguono. La manovra sui tributi comunali dell’anno 2015 viene proposta all’insegna del contenimento della pressione fiscale. Non saranno infatti incrementate le aliquote Imu della Tasi, nonostante la situazione sul fronte del fondo di solidarietà che è il fondo alimentato per tutti i Comuni d’Italia, si sia notevolmente appesantito, nel senso che ha prodotto molti tagli, e l’ultimo comunicato ministeriale prevede che non sarà più il Comune a ricevere risorse, ma al contrario dovrà alimentarlo e in questa circostanza provvisoriamente si parla di una cifra di, per il comune di Jesolo ovviamente, 610.000 euro. La manovra che sottopongo all’approvazione del consiglio, che sono di seguito cinque delibere, quindi inizierei con la prima che dicevamo, e parliamo del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, la Iuc, che comprende l’Imu, la Tari e la Tasi. Questa delibera introduce lievi modifiche sulla parte relativa all’Imu. Si sta parlando del regolamento in questo momento, per coordinare la manovra fiscale sui terreni agricoli che vedremo poi nella delibera successiva di che entità andiamo a modificare l’aliquota Imu. In questa sede va analizzata soprattutto nella parte relativa alla tassa rifiuti. In riscontro alle esigenze che si sono manifestate nell’ultimo anno, abbiamo introdotto quindi le seguenti modifiche: miglioramento della soglia Isee al di sotto della quale il Comune si sostituisce all’utenza per il pagamento della bolletta. Dall’analisi condotta sugli utenti nostri concittadini, è emerso che le modifiche eseguite a livello nazionale al sistema della fiscalità e alla disciplina Isee, ne hanno peggiorato purtroppo gli effetti, causando l’esclusione di persone che prima rientravano in questa agevolazione. Per alimentare e quindi mantenere il sostegno rivolto a situazioni spesso di estrema difficoltà, le soglie Isee sono state riviste dal nostro Comune nella misura del 15 per cento, quindi alzando il tetto. Questo innalzamento della soglia farà quindi aumentare la platea dei beneficiari, cioè sostanzialmente quelle famiglie che hanno grosse difficoltà. Poi l’istituzione di tre sottotipologie destinate a ridurre la tassa dei rifiuti a tre categorie di attività: gli agriturismi, le gelaterie artigianali e le pizze al taglio, artigianali sempre. Infatti con la successiva delibera per la determinazione della tariffa, si quantifica la riduzione del coefficiente di produzione dei rifiuti e conseguentemente della tariffa stessa. Si tratta di un intervento originato dalla diversa situazione che caratterizza queste attività rispetto alla tipologia originaria di appartenenza. Come è noto, infatti, il dpr n. 158/99 che contiene un elenco di trenta tipologie che non sono sempre adeguate, ad esempio la tipologia degli agriturismi non è esplicitamente prevista e fino ad oggi per analogia si applicava quella alberghiera. Anche in una recente sentenza del Tar segnala questa anomalia, e invita i Comuni ad utilizzare la potestà di manovra sui coefficienti per adeguare la tassa. In merito alle gelaterie e pizze al taglio, l’agevolazione riguarda esclusivamente le attività artigianali che, come è noto, non effettuano somministrazione sul posto, generando così una situazione diversa nella produzione del rifiuto rispetto ad un bar o una gelateria standard. Le pizze al taglio subivano invece l’effetto di appartenere a una tipologia, dove sono contemplati anche i chioschi con un coefficiente adeguato di produzione del rifiuto. I coefficienti sono stati modificati, tenendo conto della possibilità offerta dalla legge n. 147/2013 che consente una modifica del coefficiente superiore all’intervallo indicato dal dpr n. 158. Altro intervento dedicato alle attività, è quello relativo alla produzione di rifiuti speciali. In adeguamento anche qui al comma 649 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, si delinea in quali casi spetta l’esclusione dei magazzini collegati alla produzione. Inoltre è stata riscritta la tabella delle zone ibride di produzione dei rifiuti speciali e assimilati, recependo le recenti indicazioni dell’Ifel. Infine è stato esplicato che i locali ad uso sala da ballo, e a tal fine autorizzati ai sensi del Tulps, devono essere inseriti nella tipologia tariffaria 30 (discoteche, night club). Sulla base delle nuove disposizioni regolamentari, si potrà procedere con l’approvazione delle delibere successive. Tenuto conto dei benefici che il documento prevede, vi invito quindi all’approvazione. Grazie. Durante l’intervento dell’assessore Rizzo esce il consigliere Nardini. Risultano pertanto presenti il sindaco e n. 14 (quattordici) consiglieri. PRESIDENTE. Ha chiesto la parola il consigliere Crosera. Ne ha facoltà.
Atto di Consiglio Comunale n. 100 del 30/07/2015 [pagina 3 di 7] Comune di Jesolo
CONSIGLIERE CROSERA. Grazie presidente. Due domande di natura tecnica le faccio a lei, assessore, poi eventualmente decida lei se passare la parola. Ho capito bene che gli agriturismi sono equiparati alle attività turistico ricettive per una sentenza del Tar? Perché mi sembra che questo sia stato il passaggio che ha fatto lei, e chiedo perché non equiparati alle attività di ristorazione, quando l’attività principale che fa un agriturismo è quella al 99,9 similare ad un’attività di ristorazione, quindi non capisco perché è stata equiparata ad un’attività alberghiera, se ho capito bene. E se mi può spiegare bene il passaggio della categoria discoteche, perché non ho capito bene quel passaggio. E se è stata recepita quella proposta che il Silb da qualche anno fa sulla green ecology, a seguito di quella sentenza del Tar Lazio che ha permesso una rimodulazione, una riformulazione di tutti coloro che hanno l’articolo 80 del Tulps. Quindi sono tre domande. Grazie. PRESIDENTE. Parola all’assessore Rizzo. ASSESSORE RIZZO. Voglio cogliere, nel passare la parola alla dottoressa Carpenedo, ringraziarla per il grande lavoro svolto nell’attuare tutte le richieste che le abbiamo fatto, e quindi volentieri le passo la parola che espliciterà tecnicamente alla richiesta del consigliere. CARPENEDO. Posizione organizzativa ufficio tributi e riscossione. Grazie. Per quanto concerne la prima domanda sugli agriturismi, c’è stata una recente sentenza del Tar Lombardia, che ha rilevato come nell’ambito della disciplina della tassa rifiuti, e nelle famose trenta tipologie di attività, non sia esplicitamente contemplato l’agriturismo. Questa sentenza nasceva proprio dal fatto che, in quel contesto, c’era stata una tassazione eccessiva, in quanto – ad avviso del Tar – l’agriturismo non svolge lo stesso tipo di attività proprio a livello produttivo, perché non apre tutti i giorni, ha dei posti limitati e quindi c’è stato un invito esplicito all’utilizzo di coefficienti in misura inferiore nei confronti delle Amministrazioni comunali. Quindi è stato esplicitamente detto che, mancando esplicitamente la categoria, è necessario che si usino i coefficienti in misura ridotta. Ed è quello che è stato fatto qui sostanzialmente. Quindi non ha trattato la questione somministrazione. Ha detto che ci sono delle attività che, a livello di volumi di lavoro, sono contenute rispetto alla categoria alberghiera. Faceva un paragone rispetto alla categoria alberghiera, perché il discorso era nato in quel contesto. Questo per quanto riguarda gli agriturismi che, quindi, sono stati scorporati dalla categoria alberghiera per la parte in cui veniva applicata la tipologia alberghiera, ed è stato applicato, sempre nel range ministeriale, una riduzione del coefficiente. Per quanto riguarda le discoteche… PRESIDENTE. Prego consigliere Crosera, se deve chiarire. CONSIGLIERE CROSERA. Parliamo del n. 155, del Ronchi? CARPENEDO. Posizione organizzativa ufficio tributi e riscossione. Il n. 158, sì. CONSIGLIERE CROSERA. In che categoria sono adesso gli agriturismi? CARPENEDO. Posizione organizzativa ufficio tributi e riscossione. Sono miste fra agriturismi e ristoranti, a seconda di come svolgono l’attività. CONSIGLIERE CROSERA. Se la categoria agriturismi non c’è, sono dentro dove? CARPENEDO. Posizione organizzativa ufficio tributi e riscossione. È stata creata nel regolamento, una tabella, una sottocategoria che si chiama “agriturismi”. CONSIGLIERE CROSERA. Quindi, domanda, se vogliamo, possiamo creare dei cappotti ad hoc per categorie diverse dalle trenta stabilite dal decreto Ronchi? CARPENEDO. Posizione organizzativa ufficio tributi e riscossione. Possiamo creare delle sottocategorie. CONSIGLIERE CROSERA. Quindi possiamo creare a quella che era l’origine quando avevamo trecento, quattrocento categorie?
Atto di Consiglio Comunale n. 100 del 30/07/2015 [pagina 4 di 7] Comune di Jesolo
CARPENEDO. Posizione organizzativa ufficio tributi e riscossione. Fino a quel punto, no. Dobbiamo rimanere entro il range ministeriale delle trenta tipologie e, all’interno, potremo differenziare sulla logica chiaramente di produzione dei rifiuti. Questo è stato fatto per tre soggetti quest’anno: agriturismi, gelaterie artigianali e pizzerie artigianali. Sono state create sottocategorie ad hoc che hanno quindi dei coefficienti inferiori. CONSIGLIERE CROSERA. Notizia, perché credo da anni più di qualcuno lottava affinché potesse avere una categoria sua, mi ricordo le sale giochi equiparate all’attività di ristorazione, quando le scoazze loro erano un sacchettino forse di mozziconi, quando si fumava, e pagavano migliaia e migliaia di euro, non c’era la possibilità di fare alcun tipo di sottocategoria. Oggi scopro che c’era la possibilità di fare la sottocategorie. Questa è una bella novità, che permette di poter spaziare nel decreto Ronchi. CARPENEDO. Posizione organizzativa ufficio tributi e riscossione. In merito alle discoteche, se ho ben inteso, in effetti si trattava di una sentenza che partiva da Roma, dal Tar Lazio, nella quale si disse che queste discoteche andavano inserite nella tipologia 30. Per effetto di questo, l’associazione di riferimento ha segnalato e chiesto esplicitamente ci fosse una riconduzione, ed è quello che sostanzialmente faremo e abbiamo esplicitato nel regolamento che i locali che sono in possesso della licenza del Tulps adatta a fare sale da ballo, quindi anche se apparentemente non sembra la classica discoteca, ma all’interno c’è una sala da ballo, prima finivano unicamente nella categoria bar, a seconda di quello che facevano, ora avranno un inquadramento legato alla tipologia 30. Durante l’intervento della dott.ssa Carpenedo esce il consigliere Mengo ed entra il consigliere Nardini. Risultano pertanto presenti il sindaco e n. 14 (quattordici) consiglieri. CONSIGLIERE CROSERA. Purtroppo io sono nel gruppo misto e non ho possibilità di partecipare alle commissioni. PRESIDENTE. Faccia la domanda per favore, consigliere Crosera. CONSIGLIERE CROSERA. La superficie quantificata, articolo 80 Tulps, discoteche qua si dice, considera nel regolamento che mi scuso di non aver letto, considera la superficie della sala da ballo, per capirci, o la pedana dove si balla? Perché la discoteca è di cinquecento metri. CARPENEDO. Posizione organizzativa ufficio tributi e riscossione. Ho inteso. Facciamo prima a dire che non considera la zona ristorante, se c’è all’interno un ristorante. Il resto diventa sala da ballo. Quindi escludiamo quelle che hanno un’autonomia un po’ diversa nel generare un altro tipo di attività, oltre alla discoteca. Chiaro che ci vorrà una mappatura. PRESIDENTE. Ci sono altri interventi? La parola al consigliere Bison. CONSIGLIERE BISON. Grazie. Volevo due chiarimenti. L’inserimento dell’articolo su utenze non domestiche 1 bis, anzi, quello precedente, è stato aggiunto «immobili con utenze di rete cessate, locali con
sospensione amministrativa di attività produttiva a seconda della normativa vigente», eccetera. Domanda, è sufficiente un’autocertificazione di un utente che dichiari o che dimostri che ha staccato le utenze, oppure vi sono comunque dei controlli da parte degli uffici? Perché potrei segnalarvi in via riservata alcune situazioni nelle quali fisicamente non risulta nulla, ma c’è una certa produzione, come si dice da queste parti, di scoazze. Questa è la prima domanda. La seconda, aver rimodulato quei tre sottocapitoli o sottocategorie, quindi pizzerie al taglio, gelaterie artigianali e agriturismi, posto che sono d’accordo su questo tipo di operazione, credo generino un gettito inferiore, perché non sono più riconosciute come categorie superiori, quella differenza di gettito a chi è stata caricata? Se è stata caricata. PRESIDENTE. Prego, dottoressa Carpenedo. CARPENEDO. Posizione organizzativa ufficio tributi e riscossione. Grazie. Per quanto concerne il primo punto sulle utenze di rete, il fatto che non ci siano le utenze di rete, ad esempio, significa l’energia elettrica,
Atto di Consiglio Comunale n. 100 del 30/07/2015 [pagina 5 di 7] Comune di Jesolo
che per legge può essere autodichiarata. Per legge, non possiamo nemmeno pretendere di dire: mi serve la certificazione del gestore dell’energia. Però c’è anche un obbligo di legge, che prevede che ci siano dei controlli a campione su queste autocertificazioni, che è quello che deve fare il gestore e chiunque gestisca queste autocertificazioni. Quindi l’utenza di rete, come ad esempio lo slaccio dell’energia elettrica, può essere autocertificata e poi deve essere sottoposto a verifica. Ripeto, la norma prevede che sia almeno un controllo a campione. Però se ci sono delle segnalazioni significative, si può anche mirare sul controllo puntuale. Ogni rimodulazione comporta una redistribuzione all’interno del piano stesso. Quindi diciamo che avviene tutto all’interno del piano. Qui è stata fatta una redistribuzione complessiva, quindi è una formula automatica. Nel momento in cui si riduce, si rispalma su tutti. Su tutte le attività, perché si fa un distinguo tra il mondo delle domestiche, le abitazioni, e il mondo dell’attività. Per la ricaduta abbiamo fatto dei calcoli, non è altissima, nel senso che trattandosi di un piano da 12 milioni di euro, è molto lieve l’effetto che c’è stato su tutte le altre, veramente uno zero e qualcosa, molto lieve. Durante l’intervento della dott.ssa Carpenedo entra il consigliere Mengo. Risultano pertanto presenti il sindaco e n. 15 (quindici) consiglieri. PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, a questo punto possiamo passare alla votazione. Quindi passiamo alla votazione del punto n. 6. La votazione è aperta. DOPO DI CHE, messo ai voti con il sistema di rilevazione elettronica la proposta di deliberazione ad oggetto: “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU-TARI-TASI): MODIFICA”, si evidenzia il seguente esito:
- presenti e votanti: sindaco e n. 15 (quindici – Crosera, Pasian, Baseotto, Vallese, Buscato, De Zotti, Mengo, Nardini, Senno, Campaner, Pomiato, Perazzolo, Serafin, Carli e Bison) consiglieri;
- assenti: n. 1 (uno – Martin) consigliere;
- favorevoli: sindaco e n. 15 (quindici – Crosera, Pasian, Baseotto, Vallese, Buscato, De Zotti, Mengo, Nardini, Senno, Campaner, Pomiato, Perazzolo, Serafin, Carli e Bison) consiglieri;
- contrari: nessuno. VISTA la proposta di deliberazione n. 2015/16 del 17/07/2015 ad oggetto: “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU-TARI-TASI): MODIFICA” e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate. DATO ATTO del parere espresso dalla II commissione consiliare nella seduta del 24.07.2015, con esito favorevole. VISTI gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al consiglio comunale. VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. VISTO il parere espresso dai revisori del conto del comune di Jesolo con prot. n. 44.137 del 20.7.2015. VISTO l’esito della votazione come sopra specificata.
DELIBERA
1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 2015/16 del 17/07/2015 ad oggetto:
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU-TARI-TASI): MODIFICA”, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera, saranno posti in essere dal dirigente del settore finanziario e sviluppo economico.
Atto di Consiglio Comunale n. 100 del 30/07/2015 [pagina 6 di 7] Comune di Jesolo
SUCCESSIVAMENTE messa ai voti con il sistema di rilevazione elettronica la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione ad oggetto: “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU-TARI-TASI): MODIFICA”, si evidenzia il seguente esito:
- presenti e votanti: sindaco e n. 15 (quindici – Crosera, Pasian, Baseotto, Vallese, Buscato, De Zotti, Mengo, Nardini, Senno, Campaner, Pomiato, Perazzolo, Serafin, Carli e Bison) consiglieri;
- assenti: n. 1 (uno – Martin) consigliere;
- favorevoli: sindaco e n. 15 (quindici – Crosera, Pasian, Baseotto, Vallese, Buscato, De Zotti, Mengo, Nardini, Senno, Campaner, Pomiato, Perazzolo, Serafin, Carli e Bison) consiglieri;
- contrari: nessuno. Il presidente, constatato l’esito della votazione, proclama approvata la proposta di immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti conseguenti.
Esce il consigliere De Zotti. Risultano pertanto presenti il sindaco e n. 14 (quattordici) consiglieri.
Atto di Consiglio Comunale n. 100 del 30/07/2015 [pagina 7 di 7] Comune di Jesolo
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. Il presidente Il segretario comunale ALBERTO CARLI FRANCESCO PUCCI Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7.03.2005, n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 1 di 60] Comune di Jesolo
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2015/16 DEL 17/07/2015
ASSEGNATA AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IMU-TARI-TASI): MODIFICA.
L'ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
PREMESSO CHE:
- l’art. 1, comma 639, l. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l’istituzione, a decorrere
dal 01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e
alla fruizione di servizi comunali;
- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le
abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- la l. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha confermato l’assetto sulla fiscalità immobiliare
previsto nella l. 27/12/2013, n. 147;
- con delibera di consiglio comunale n. 58 del 29/05/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina
dell’imposta unica comunale.
VISTA la disposizione del citato comma 682 che “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC,
concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”.
VISTA la disposizione del comma 683 che prevede “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso
ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e
le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili”.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 2 di 60] Comune di Jesolo
CONSIDERATO che per effetto delle novità normative succedutesi negli ultimi mesi, si rende necessario
apportare specifiche modifiche, comprendenti la disposizione relativa alla potestà di determinazione delle
aliquote, ai seguenti articoli:
Titolo II Disciplina dell’imposta municipale propria (IMU):
- All’articolo 15 “Fattispecie equiparate all’abitazione principale” vengono introdotte le modifiche di
recepimento dell’articolo 9-bis del d.l. 28/03/2014 n. 47, che assimila all’abitazione principale una ed
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in
comodato d'uso;
- All’art. 16 “Esenzioni e altre forme di agevolazioni” viene inserito il comma 8-bis che ammette la
riduzione di aliquota a favore dei terreni che non beneficiano delle agevolazioni, che la legge riserva
unicamente ai terreni posseduti e condotti da titolari iscritti alla previdenza agricola.
Si riportano le modifiche proposte, in raffronto con la versione precedente, nelle tabelle seguenti:
Versione in vigore fino 31/12/2014
ART. 15
FATTISPECIE EQUIPARATE
ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione
principale:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata.
b) l’unità immobiliare concessa in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro
il primo grado che la utilizzano come
abitazione principale. L’agevolazione opera
limitatamente alla quota di rendita risultante
in catasto non eccedente il valore di euro
500. In caso di più unità immobiliari, la
predetta agevolazione può essere applicata ad
una sola unità immobiliare. Al fine di poter
beneficiare di detta agevolazione, il
contribuente è tenuto a presentare al Comune
dichiarazione IMU.
Versione in vigore dal 01/01/2015
ART. 15
FATTISPECIE EQUIPARATE
ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione
principale:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata.
b) l’unità immobiliare concessa in comodato
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta
entro il primo grado che la utilizzano come
abitazione principale. L’agevolazione opera
limitatamente alla quota di rendita risultante
in catasto non eccedente il valore di euro
500. In caso di più unità immobiliari, la
predetta agevolazione può essere applicata
ad una sola unità immobiliare. Al fine di
poter beneficiare di detta agevolazione, il
contribuente è tenuto a presentare al Comune
dichiarazione IMU.
2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 3 di 60] Comune di Jesolo
Versione in vigore fino 31/12/2014
ART. 16
ESENZIONI E ALTRE FORME DI
AGEVOLAZIONE
1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli
immobili posseduti dallo Stato, nonché gli
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle
Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle
Comunità montane, dai consorzi fra detti enti,
ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai
compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7,
comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il
periodo dell'anno durante il quale sussistono le
condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso
strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del
decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla
Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al
precedente comma 5 e di quella prevista dall'art.
7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo
30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2,
comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102,
convertito con modificazioni dalla Legge
28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla
ricerca scientifica, i soggetti passivi sono
obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro
il termine ordinario per la presentazione della
dichiarazione IMU, apposita dichiarazione,
utilizzando il modello ministeriale predisposto
per la presentazione della dichiarazione, con la
quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli
identificativi catastali degli immobili ai quali il
beneficio si applica.
7. Con l’apposita delibera di fissazione delle
aliquote, nel rispetto degli equilibri di bilancio e
del limite posto dall’articolo 1 comma 380 della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, può essere
prevista la riduzione dell’aliquota base fino a tre
punti percentuali per gli immobili posseduti e
condotti da ONLUS e da enti non aventi scopo di
lucro che nell’anno di competenza del tributo
certifichino di erogare:
a) servizi sanitari, socio-sanitari, socio-
assistenziali, accreditati, o nelle more,
autorizzati all’esercizio, laddove operino in
regime di convenzione e/o rapporti
Versione in vigore dal 01/01/2015
ART. 16
ESENZIONI E ALTRE FORME DI
AGEVOLAZIONE
1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli
immobili posseduti dallo Stato, nonché gli
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle
Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle
Comunità montane, dai consorzi fra detti enti,
ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai
compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7,
comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per
il periodo dell'anno durante il quale sussistono le
condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso
strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del
decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla
Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al
precedente comma 5 e di quella prevista dall'art.
7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo
30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2,
comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102,
convertito con modificazioni dalla Legge
28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla
ricerca scientifica, i soggetti passivi sono
obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro
il termine ordinario per la presentazione della
dichiarazione IMU, apposita dichiarazione,
utilizzando il modello ministeriale predisposto
per la presentazione della dichiarazione, con la
quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli
identificativi catastali degli immobili ai quali il
beneficio si applica.
7. Con l’apposita delibera di fissazione delle
aliquote, nel rispetto degli equilibri di bilancio e
del limite posto dall’articolo 1 comma 380 della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, può essere
prevista la riduzione dell’aliquota base fino a tre
punti percentuali per gli immobili posseduti e
condotti da ONLUS e da enti non aventi scopo di
lucro che nell’anno di competenza del tributo
certifichino di erogare:
a) servizi sanitari, socio-sanitari, socio-
assistenziali, accreditati, o nelle more,
autorizzati all’esercizio, laddove operino in
regime di convenzione e/o rapporti
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 4 di 60] Comune di Jesolo
contrattuali ai sensi della LR 22/2002 e succ.
modifiche o integrazioni.
b) servizi educativi accreditati, o nelle more
autorizzati all’esercizio ai sensi della LR
22/2002 laddove operino in regime di
convenzione ai sensi della LR 32 art.10 del
23/4/1990 e succ. modifiche o integrazioni.
8. Con l’apposita delibera di fissazione delle
aliquote, nel rispetto degli equilibri di bilancio e
dei limiti di legge, può essere prevista la
riduzione dell’aliquota base a favore dell’unità
immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in
linea retta fino al secondo grado, purché il
parente e il suo nucleo familiare dimorino
abitualmente e risiedano anagraficamente. Il
beneficio si estende anche alla pertinenza. Al fine
di poter beneficiare di detta agevolazione, il
contribuente è tenuto a presentare al Comune
dichiarazione IMU.
contrattuali ai sensi della LR 22/2002 e succ.
modifiche o integrazioni.
b) servizi educativi accreditati, o nelle more
autorizzati all’esercizio ai sensi della LR
22/2002 laddove operino in regime di
convenzione ai sensi della LR 32 art.10 del
23/4/1990 e succ. modifiche o integrazioni.
8. Con l’apposita delibera di fissazione delle
aliquote, nel rispetto degli equilibri di bilancio e
dei limiti di legge, può essere prevista la
riduzione dell’aliquota base a favore dell’unità
immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in
linea retta fino al secondo grado, purché il
parente e il suo nucleo familiare dimorino
abitualmente e risiedano anagraficamente. Il
beneficio si estende anche alla pertinenza. Al
fine di poter beneficiare di detta agevolazione, il
contribuente è tenuto a presentare al Comune
dichiarazione IMU.
8-bis. Con l’apposita delibera di fissazione delle
aliquote, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei limiti di legge, può essere prevista la
riduzione dell’aliquota base a favore dei terreni che non beneficiano delle agevolazioni di legge per le quali viene richiesto il requisito
dell’iscrizione alla previdenza agricola. Al fine di poter beneficiare di detta agevolazione, il
contribuente è tenuto a presentare al Comune dichiarazione IMU.
Titolo III Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI):
- All’articolo 24 “Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo” si esplicita che i locali
potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti, sui quali non insiste temporaneamente l’esercizio di
una attività sono classificati nella categoria 03 “magazzini senza alcuna vendita diretta”;
- All’articolo 26 “Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiarie” si
provvede a dare attuazione al comma 649 dell’articolo 1 della l. 27/12/2013 n. 147 che, nell’ultima
versione, da rilievo all’esclusione dalla tari per le zone che producono rifiuti speciali non assimilati
agli urbani nonché ai magazzini di materie prime e merci collegate ad aree di produzione di rifiuti non
assimilabili. Viene inoltre riscritto il terzo comma che individua le percentuali di abbattimento da
riconoscere sulla superficie in caso di zone promiscue caratterizzate dalla contestuale produzione sia
di rifiuti speciali che urbani;
- All’articolo 27 “Determinazione della tariffa del tributo” si provvede all’introduzione di
sottocategorie nell’ambito delle tipologie previste dal d.p.r. n. 158/99, al fine di poter determinare
tariffe diverse nel rispetto degli intervalli dei coefficienti ministeriali, con l’obiettivo di rapportare la
determinazione tariffaria al rifiuto prodotto. In particolare si procede con l’introduzione di tre
sottocategorie: 7a Agriturismi; 24a Gelateria artigianale da passeggio; 27a Pizza al taglio (artigiano);
- All’articolo 31 “Articolazione delle tariffe del tributo” si provvede a coordinare la norma con le
modifiche del punto precedente;
- All’articolo 34 “Classificazione delle utenze non domestiche” si dà evidenza dell’inquadramento
tariffario nella Tipologia 30 prevista dall’articolo 27 del regolamento, per i locali da ballo in possesso
dell’autorizzazione amministrativa prevista dal TULPS;
- All’articolo 38 “Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche” le disposizione del comma 4 e del
comma 5 adeguano il regolamento al d.l. 47/2014 articolo 9-bis che introduce una riduzione per legge
della Tari a favore degli iscritti AIRE;
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 5 di 60] Comune di Jesolo
- All’articolo 39 “Riduzioni per le utenze non domestiche” si procede ad adeguare l’avvio al recupero
come avvio al riciclo e si eliminano le disposizioni scritte nel 2014 in attuazione del sopra citato
comma 649 dell’articolo 1 della l. 27/12/2013 n. 147. Viene così soppresso il comma 4 e 5;
- All’articolo 40 “Ulteriori agevolazioni a carico del comune” si procede all’innalzamento della soglia
isee nella misura del 15%, al di sotto della quale, il comune si sostituisce nel pagamento della bolletta;
- All’articolo 44 “Riscossione” si modificano i mesi per la riscossione della tassa, da aprile/ottobre a
giugno/dicembre.
Si riportano le modifiche proposte, in raffronto con la versione precedente, nelle tabelle seguenti:
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 6 di 60] Comune di Jesolo
Versione in vigore fino 31/12/2014
ART. 24
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON
SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Non sono soggetti all’applicazione del tributo i
locali e le aree che non possono produrre rifiuti
o che non comportano, secondo la comune
esperienza, la produzione di rifiuti in misura
apprezzabile per la loro natura o per il
particolare uso cui sono stabilmente destinati,
come di seguito riportato a titolo
esemplificativo:
Utenze domestiche:
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o
retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti
tecnologici, quali cabine elettriche, vano
ascensori e quei locali dove non è
compatibile la presenza di persone o
operatori;
- locali privi delle principali utenze attive di
servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica)
e/o non arredati; a tal fine è rilevante
l’assenza di energia elettrica;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo
in quanto inabitabili, purché di fatto non
utilizzati, o oggetto di lavori di
ristrutturazione, restauro o risanamento
conservativo, limitatamente al periodo di
validità del provvedimento e, comunque, non
oltre la data riportata nella certificazione di
fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150
centimetri.
Utenze non domestiche:
- locali dove si producono esclusivamente, di
regola, rifiuti speciali non assimilati agli
urbani secondo le disposizioni normative
vigenti, a condizione che il produttore ne
dimostri l’avvenuto trattamento in
conformità alle normative vigenti;
- locali destinati al culto, limitatamente alla
parte di esse ove si svolgono le funzioni
religiose;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti
tecnologici quali cabine elettriche, silos e
simili, dove non è compatibile o non si abbia
di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all’esercizio
dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le
Versione in vigore dal 01/01/2015
ART. 24
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON
SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Non sono soggetti all’applicazione del tributo i
locali e le aree che non possono produrre rifiuti
o che non comportano, secondo la comune
esperienza, la produzione di rifiuti in misura
apprezzabile per la loro natura o per il
particolare uso cui sono stabilmente destinati,
come di seguito riportato a titolo
esemplificativo:
Utenze domestiche:
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse
o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad
impianti tecnologici, quali cabine elettriche,
vano ascensori e quei locali dove non è
compatibile la presenza di persone o
operatori;
- locali privi delle principali utenze attive di
servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica)
e/o non arredati; a tal fine è rilevante
l’assenza di energia elettrica;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo
in quanto inabitabili, purché di fatto non
utilizzati, o oggetto di lavori di
ristrutturazione, restauro o risanamento
conservativo, limitatamente al periodo di
validità del provvedimento e, comunque, non
oltre la data riportata nella certificazione di
fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150
centimetri.
Utenze non domestiche:
- locali dove si producono esclusivamente, di
regola, rifiuti speciali non assimilati agli
urbani secondo le disposizioni normative
vigenti, a condizione che il produttore ne
dimostri l’avvenuto trattamento in
conformità alle normative vigenti;
- locali destinati al culto, limitatamente alla
parte di esse ove si svolgono le funzioni
religiose
- centrali termiche e locali riservati ad
impianti tecnologici quali cabine elettriche,
silos e simili, dove non è compatibile o non
si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all’esercizio
dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 7 di 60] Comune di Jesolo
serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito o alla
sosta dei veicoli
- le superfici destinate al solo esercizio di
attività sportiva, ferma restando
l’imponibilità delle superfici destinate ad usi
diversi quali spogliatoi, servizi igienici,
uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate
e simili
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa
dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli
all’interno delle aree degli stabilimenti
industriali adibite a magazzini all’aperto;
- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei
veicoli nelle stazioni di servizio dei
carburanti;
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui
locali e sulle aree di cui alla lettera a) del
precedente comma, i contribuenti sono tenuti a
dichiarare gli stessi nella dichiarazione
originaria o di variazione, indicando le
circostanze che danno diritto alla loro
detassazione. Nella dichiarazione dovranno
altresì essere specificati elementi obiettivi
direttamente rilevabili o allegata idonea
documentazione tale da consentire il riscontro
delle circostanze dichiarate.
le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito o alla
sosta dei veicoli
- le superfici destinate al solo esercizio di
attività sportiva, ferma restando
l’imponibilità delle superfici destinate ad usi
diversi quali spogliatoi, servizi igienici,
uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate
e simili
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa
dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli
all’interno delle aree degli stabilimenti
industriali adibite a magazzini all’aperto;
- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei
veicoli nelle stazioni di servizio dei
carburanti;
- immobili con utenze di rete cessate; - locali con sospensione amministrativa
dell’attività produttiva secondo la normativa vigente.
1-bis. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l’esercizio di una specifica
attività sono classificati nella tipologia 03 “magazzini senza alcuna vendita diretta”.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui
locali e sulle aree di cui al comma 1, i
contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi
nella dichiarazione originaria o di variazione,
indicando le circostanze che danno diritto alla
loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno
altresì essere specificati elementi obiettivi
direttamente rilevabili o allegata idonea
documentazione tale da consentire il riscontro
delle circostanze dichiarate.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 8 di 60] Comune di Jesolo
Versione in vigore fino al 31/12/2014
ART. 26
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON
ASSIMILATI AGLI URBANI - RIDUZIONI
SUPERFICIARIE
1. Nella determinazione della superficie tassabile
delle utenze non domestiche non si tiene conto
di quella parte ove si formano di regola, ossia in
via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti
speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure
sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al
cui smaltimento sono tenuti a provvedere a
proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
a) le superfici adibite all’allevamento di
animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia,
sfalci e potature, nonché altro materiale
agricolo o forestale naturale non pericoloso
utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche
e private adibite a: sale operatorie, stanze di
medicazione, laboratori di analisi, di ricerca,
di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione
e simili, reparti e sale di degenza che
ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate,
qualora sia documentata una contestuale
produzione di rifiuti urbani o assimilati e di
rifiuti speciali non assimilati o di sostanze
comunque non conferibili al pubblico servizio,
ma non sia obiettivamente possibile o sia
sommamente difficoltoso individuare le
superfici escluse dal tributo, la superficie
imponibile è calcolata forfettariamente,
applicando all’intera superficie su cui l’attività è
svolta le percentuali di abbattimento indicate nel
seguente elenco categoria di attività DPR 158/99 % di abbatt. della sup.
Tipologia 18-20-21 50%
Altre tipologie 30%
4. L’esclusione di cui ai commi precedenti viene
riconosciuta ai contribuenti che provvedano ad
indicare le superfici produttive di rifiuti speciali
non assimilati nella dichiarazione TARI ed a
fornire idonea documentazione comprovante
l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il
loro trattamento in conformità alle disposizioni
vigenti (a titolo di esempio, contratti di
smaltimento, copie formulari di trasporto dei
Versione in vigore dal 01/01/2015
ART. 26
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON
ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI
SUPERFICIARIE
1. 1. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte
ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non
assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a
proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l’avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia
saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via
prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di
assimilati, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
a) le superfici adibite all’allevamento di
animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia,
sfalci e potature, nonché altro materiale
agricolo o forestale naturale non pericoloso
utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura,
quali legnaie, fienili e simili depositi
agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche
e private adibite a: sale operatorie, stanze di
medicazione, laboratori di analisi, di ricerca,
di radiologia, di radioterapia, di
riabilitazione e simili, reparti e sale di
degenza che ospitano pazienti affetti da
malattie infettive.
2-bis. Ai sensi dell’articolo 1 comma 649, terzo
periodo, della Legge 147/2013 per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della
parte di area e della parte di magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata
all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria
dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali
non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 9 di 60] Comune di Jesolo
rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche. Si considerano
funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta, i
magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di
merci utilizzati nel processo produttivo. Restano assoggettati alla tariffa quelli destinati anche solo parzialmente al deposito
di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di
produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo
produttivo svolto dalla medesima attività che non comporti la produzione di rifiuti non
assimilati. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di
convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni
di cui all'art. 256, comma 2, del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate,
qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di
rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile
o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tassa, la superficie
imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui la
specifica attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco: - ambulatori medici e dentistici, laboratori
radiologici e odontotecnici: 10%; - laboratori di analisi e simili: 15%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 20%;
- officine meccaniche per riparazione auto,
moto e macchine agricole: 30%; - elettrauti e gommisti: 30%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, ceramiche: 30%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 30%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 20%;
- laboratori fotografici ed eliografici: 25%;
- autoservizi, autolavaggi ed autorimesse: 10%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 30%
- ipermercati e market in genere: 25%
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 10 di 60] Comune di Jesolo
- uffici: 10% 4. L’esclusione di cui ai commi precedenti viene
riconosciuta ai contribuenti che provvedano ad
indicare le superfici produttive di rifiuti speciali
non assimilati nella dichiarazione TARI ed a
fornire idonea documentazione comprovante
l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il
loro trattamento in conformità alle disposizioni
vigenti (a titolo di esempio, contratti di
smaltimento, copie formulari di trasporto dei
rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 11 di 60] Comune di Jesolo
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ART. 27
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL
TRIBUTO
1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa
commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei
criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R.
27/04/1999, n. 158 e del presente regolamento
3. Le tariffe della TARI sono approvate
annualmente dal Consiglio comunale entro il
termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, in
conformità al piano finanziario. Ai sensi dell'art.
1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe
anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine appena
indicato, hanno effetto dal primo gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata
deliberazione nel termine, si applicano le tariffe
deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art.
1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe
del tributo possono essere modificate, entro il
termine stabilito dall’art. 193 del Decreto
Legislativo 267/2000, ove necessario per il
ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze
domestiche e per quelle non domestiche,
quest’ultime a loro volta suddivise in categorie
di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti come previste nell’allegato
I del DPR 158/99, che di seguito si riporta:
Allegato I DPR 158/99
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e riposo
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ART. 27
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL
TRIBUTO
1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa
commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base
dei criteri indicati dal regolamento di cui al
D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e del presente
regolamento
3. Le tariffe della TARI sono approvate
annualmente dal Consiglio comunale entro il
termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, in
conformità al piano finanziario. Ai sensi dell'art.
1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe
anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine appena
indicato, hanno effetto dal primo gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata
deliberazione nel termine, si applicano le tariffe
deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art.
1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe
del tributo possono essere modificate, entro il
termine stabilito dall’art. 193 del Decreto
Legislativo 267/2000, ove necessario per il
ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze
domestiche e per quelle non domestiche,
quest’ultime a loro volta suddivise in categorie
di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti come previste nell’allegato
I del DPR 158/99 comprensiva di ulteriori
articolazioni della medesima tipologia, che di
seguito si riporta:
Allegato I DPR 158/99
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
7a Agriturismi
8 Alberghi senza ristorante
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 12 di 60] Comune di Jesolo
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie, studi professionali
12 Banche ed istituti di credito
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di
produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi
e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato genere alimentari
30 Discoteche, night club
9 Case di cura e riposo
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie, studi professionali
12 Banche ed istituti di credito
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di
produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
24a Gelateria artigianale da passeggio
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi
e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
27a Pizza al taglio (artigiano)
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato genere alimentari
30 Discoteche, night club
6. Le tariffe si compongono di una quota
determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei
rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per
le opere ed ai relativi ammortamenti (quota
fissa), e da una quota rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità
dei costi di gestione (quota variabile).
7. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n.
158:
a) la determinazione delle tariffe del tributo
deve garantire la copertura integrale dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, anche in relazione al piano
finanziario degli interventi relativi al servizio
e tenuto conto degli obiettivi di
miglioramento della produttività e della
qualità del servizio fornito e del tasso di
inflazione programmato e deve rispettare
l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1
6. Le tariffe si compongono di una quota
determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei
rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per
le opere ed ai relativi ammortamenti (quota
fissa), e da una quota rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità
dei costi di gestione (quota variabile).
7. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n.
158:
a) la determinazione delle tariffe del tributo
deve garantire la copertura integrale dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, anche in relazione al piano
finanziario degli interventi relativi al servizio
e tenuto conto degli obiettivi di
miglioramento della produttività e della
qualità del servizio fornito e del tasso di
inflazione programmato e deve rispettare
l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 13 di 60] Comune di Jesolo
al D.P.R. 158/99;
b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe
del tributo per le utenze domestiche e per
quelle non domestiche vengono determinate
in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2
al DPR 158/1999.
8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe
del tributo stabilisce altresì:
a) la ripartizione dei costi del servizio tra le
utenze domestiche e quelle non domestiche,
indicando il criterio adottato;
b) individua un criterio di articolazione
territoriale che tenga conto della vocazione
turistica della località al fine di articolare i
costi tra le utenze domestiche e determinare
apposita tariffa per le utenze domestiche a
vocazione turistica. A tal fine si definisce
utenza domestica a vocazione turistica l’unità
immobiliare localizzata nell’area turistica
come individuata nella delibera tariffaria, e
destinata ad un utilizzo abitativo analogo;
c) per effetto della lettera b), definisce, per le
utenze domestiche, la tariffa per l’area
turistica e la tariffa base;
d) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti
dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99.
al D.P.R. 158/99;
b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe
del tributo per le utenze domestiche e per
quelle non domestiche vengono determinate
in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2
al D.P.R. 158/1999.
8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe
del tributo stabilisce altresì:
a) la ripartizione dei costi del servizio tra le
utenze domestiche e quelle non domestiche,
indicando il criterio adottato;
b) individua un criterio di articolazione
territoriale che tenga conto della vocazione
turistica della località al fine di articolare i
costi tra le utenze domestiche e determinare
apposita tariffa per le utenze domestiche a
vocazione turistica. A tal fine si definisce
utenza domestica a vocazione turistica
l’unità immobiliare localizzata nell’area
turistica come individuata nella delibera
tariffaria, e destinata ad un utilizzo abitativo
analogo;
c) per effetto della lettera b), definisce, per le
utenze domestiche, la tariffa per l’area
turistica e la tariffa base;
d) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti
dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99 compresa la
possibilità prevista dalla legge 147/2013 art. 1 comma 652.
Versione in vigore fino al 31/12/2014
ART. 31
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL
TRIBUTO
1. Le tariffe sono articolate per le utenze
domestiche e per quelle non domestiche,
quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di
attività con omogenea potenzialità di produzione
di rifiuti, come previste nell’allegato I del DPR
158/99.
Versione in vigore dal 01/01/2015
ART. 31
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL
TRIBUTO
1. Le tariffe sono articolate per le utenze
domestiche e per quelle non domestiche,
quest’ultime a loro volta suddivise in categorie
di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti, come previste nell’allegato
I del D.P.R. 158/99 e dell’articolo 27 comma 5
del presente regolamento.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 14 di 60] Comune di Jesolo
Versione in vigore fino al 31/12/2014
ART. 34
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON
DOMESTICHE
1. Per le utenze non domestiche, sino a che non
siano messi a punto e resi operativi sistemi di
misurazione delle quantità di rifiuti
effettivamente prodotti dalle singole utenze, i
locali e le aree con diversa destinazione d’uso
vengono accorpati in classi di attività omogenee
con riferimento alla qualità ed alla presunta
quantità di rifiuti prodotti, come riportato
nell’allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l’individuazione della categoria di attività
in cui includere l'utenza non domestica, ai fini
della determinazione dell’importo del tributo
dovuto, si fa riferimento al codice ATECO
dell’attività principale o di eventuali attività
secondarie, o a quanto risultante nell’atto di
autorizzazione all’esercizio di attività o da
pubblici registri o da quanto denunciato ai fini
IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si
considera l’attività effettivamente svolta,
debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. La classificazione delle utenze non domestiche
ai fini dell’individuazione della Tipologia
tariffaria è effettuata sulla base dell’effettivo
utilizzo dei locali o aree scoperte. Nel caso di
attività distintamente classificate svolte
nell’ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si
applicheranno i parametri relativi all’attività
prevalente, quale risulta dalle iscrizioni
obbligatorie, previa verifica di oggettivi
parametri quantitativi.
4. Nel caso di attività distintamente classificate
svolte nell’ambito degli stessi locali o aree
scoperte, per le quali non sia possibile
distinguere quale parte sia occupata dall’una o
dall’altra si applicheranno i parametri relativi
all’attività prevalente, quale risulta dalle
iscrizioni obbligatorie, previa verifica di
oggettivi parametri quantitativi.
5. Le attività economiche non incluse
esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella
categoria tariffaria con più similare produttività
potenziale di rifiuti.
Versione in vigore dal 01/01/2015
ART. 34
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON
DOMESTICHE
1. Per le utenze non domestiche, sino a che non
siano messi a punto e resi operativi sistemi di
misurazione delle quantità di rifiuti
effettivamente prodotti dalle singole utenze, i
locali e le aree con diversa destinazione d’uso
vengono accorpati in classi di attività omogenee
con riferimento alla qualità ed alla presunta
quantità di rifiuti prodotti, come riportato
nell’allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l’individuazione della categoria di attività
in cui includere l'utenza non domestica, ai fini
della determinazione dell’importo del tributo
dovuto, si fa riferimento al codice ATECO
dell’attività principale o di eventuali attività
secondarie, o a quanto risultante nell’atto di
autorizzazione all’esercizio di attività o da
pubblici registri o da quanto denunciato ai fini
IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si
considera l’attività effettivamente svolta,
debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. La classificazione delle utenze non domestiche
ai fini dell’individuazione della Tipologia
tariffaria è effettuata sulla base dell’effettivo
utilizzo dei locali o aree scoperte. Nel caso di
attività distintamente classificate svolte
nell’ambito degli stessi locali, o aree scoperte,
si applicheranno i parametri relativi all’attività
prevalente, quale risulta dalle iscrizioni
obbligatorie, previa verifica di oggettivi
parametri quantitativi.
3-bis. I locali da ballo in possesso
dell’autorizzazione amministrativa prevista dal TULPS sono classificasti nella Tipologia
30 “Discoteche night club”. La tipologia trova applicazione nelle porzioni di superfici a ciò destinate con esclusione delle zone adibite a somministrazione di alimenti.
4. Nel caso di attività distintamente classificate
svolte nell’ambito degli stessi locali o aree
scoperte, per le quali non sia possibile
distinguere quale parte sia occupata dall’una o
dall’altra si applicheranno i parametri relativi
all’attività prevalente, quale risulta dalle
iscrizioni obbligatorie, previa verifica di
oggettivi parametri quantitativi.
5. Le attività economiche non incluse
esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella
categoria tariffaria con più similare produttività
potenziale di rifiuti.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 15 di 60] Comune di Jesolo
Versione in vigore fino al 31/12/2014
ART. 38
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE
DOMESTICHE
1. Ferma restando la copertura integrale dei costi,
sono introdotte le agevolazioni per la raccolta
differenziata, previste dalle vigenti disposizioni.
Tali agevolazioni sono determinate attraverso
l’abbattimento della parte variabile della tariffa
per una quota proporzionale ai risultati, singoli o
collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al
conferimento a raccolta differenziata.
2. Per le utenze domestiche è applicato uno sconto
sulla parte variabile della tariffa pari al 20% a
favore delle utenze che dichiarino di provvedere
al compostaggio domestico. Gli occupanti
devono inoltre essere in possesso di orto e/o
giardino, di pertinenza dell’abitazione occupata,
adiacente o nelle immediate vicinanze della
stessa. L’ente gestore verifica l’effettivo utilizzo
di tale modalità di smaltimento.
3. Il beneficio decorre dal giorno successivo alla
presentazione di apposita istanza nella quale si
attesta che verrà praticato il compostaggio
domestico in modo continuativo. Suddetta
istanza sarà valida anche per gli anni successivi,
purché non siano mutate le condizioni, con
obbligo per il soggetto passivo di comunicare al
soggetto gestore la cessazione dello svolgimento
dell’attività di compostaggio. Con la
presentazione della sopra citata istanza il
medesimo autorizza altresì il soggetto gestore a
provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine
di accertare la reale pratica di compostaggio
Versione in vigore dal 01/01/2015
ART. 38
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE
DOMESTICHE
1. Ferma restando la copertura integrale dei costi,
sono introdotte le agevolazioni per la raccolta
differenziata, previste dalle vigenti disposizioni.
Tali agevolazioni sono determinate attraverso
l’abbattimento della parte variabile della tariffa
per una quota proporzionale ai risultati, singoli o
collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al
conferimento a raccolta differenziata.
2. Per le utenze domestiche è applicato uno sconto
sulla parte variabile della tariffa pari al 20% a
favore delle utenze che dichiarino di provvedere
al compostaggio domestico. Gli occupanti
devono inoltre essere in possesso di orto e/o
giardino, di pertinenza dell’abitazione occupata,
adiacente o nelle immediate vicinanze della
stessa. L’ente gestore verifica l’effettivo utilizzo
di tale modalità di smaltimento.
3. Il beneficio decorre dal giorno successivo alla
presentazione di apposita istanza nella quale si
attesta che verrà praticato il compostaggio
domestico in modo continuativo. Suddetta
istanza sarà valida anche per gli anni successivi,
purché non siano mutate le condizioni, con
obbligo per il soggetto passivo di comunicare al
soggetto gestore la cessazione dello svolgimento
dell’attività di compostaggio. Con la
presentazione della sopra citata istanza il
medesimo autorizza altresì il soggetto gestore a
provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine
di accertare la reale pratica di compostaggio
4. Ai sensi del d.l. 47/2014 articolo 9-bis, la Tari
dovuta è ridotta, sia sulla quota fissa che sulla quota variabile, di due terzi della tariffa base,
ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato
d'uso. 5. Le riduzioni di cui al comma uno del presente
articolo, si applicano dalla data di effettiva
sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei
termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 16 di 60] Comune di Jesolo
Versione in vigore fino al 31/12/2014
ART. 39
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON
DOMESTICHE
1. In attuazione del comma 649 dell’articolo 1 della
legge 147/2013, per le utenze non domestiche è
applicato un coefficiente di riduzione della parte
variabile della tariffa, proporzionale alla quantità
di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di
aver avviato al riciclo, mediante attestazione
rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di
recupero. A questo proposito si stabilisce che:
- per «recupero» si intende, ai sensi dell’art.
183, comma 1, lettera t), del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una
qualsiasi operazione il cui principale risultato
sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero
stati altrimenti utilizzati per assolvere una
particolare funzione o di prepararli ad
assolvere tale funzione, all'interno
dell'impianto o nell'economia in generale.
- la riduzione, che comunque non potrà essere
superiore al 60% della quota variabile della
tariffa, è calcolata sulla base della quantità
effettivamente avviata al recupero, rapportata
ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti
di produzione Kd per la specifica categoria.
- nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero
e presi in considerazione per la
determinazione della riduzione, sono esclusi i
rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico
ed i rifiuti da imballaggio, avviati al recupero.
2. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione
prevista per le utenze non domestiche di cui al
precedente comma 1, il soggetto passivo deve
produrre apposita dichiarazione al soggetto
gestore dell’entrata, presentando idonea
documentazione resa ai sensi di legge, attestante
la quantità dei rifiuti avviata al recupero
nell’anno di riferimento, nonché l’indicazione del
soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.
3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi
verranno calcolate a consuntivo con
compensazione con il tributo dovuto per l’anno
successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza
pagata nel caso di incapienza.
4. In attuazione del secondo capoverso del suddetto
comma 649, le aree di produzione di rifiuti
speciali non assimilabili e i magazzini di materie
prime e di merci funzionalmente ed
esclusivamente collegati all'esercizio di dette
attività produttive, ai quali si estende il divieto di
assimilazione sono quelle individuate nella
seguente tabella e opera limitatamente alle aree
Versione in vigore dal 01/01/2015
ART. 39
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON
DOMESTICHE
1. La TARI dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in
proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati. A tal fine si stabilisce che:
- Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per
ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili
o in operazioni di riempimento. - La riduzione, che comunque non potrà
essere superiore al 60% della quota
variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al
recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria.
2. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione
prevista per le utenze non domestiche di cui al
precedente comma 1, il soggetto passivo deve
produrre apposita dichiarazione al soggetto
gestore dell’entrata entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello di riferimento, presentando
idonea documentazione resa ai sensi di legge,
attestante la quantità dei rifiuti avviata al
recupero nell’anno di riferimento, nonché
l’indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono
stati conferiti.
3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi
verranno calcolate a consuntivo con
compensazione con il tributo dovuto per l’anno
successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza
pagata nel caso di incapienza.
4. Soppresso.
5. Soppresso. 6. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta
dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in
assenza di convenzione con il comune o con l'ente
gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 17 di 60] Comune di Jesolo
di produzione avente dimensione espressa in
metri quadri di superficie imponibile, superiore a
quella di seguito individuata:
Tipo-
logia
Descri-
zione
Dimen-
sione area
di
produzione
Quantità di
produzione
oltre il quale
non opera
l’assimilazione
18
Attiv.
Artig. tipo
botteghe:
falegname,
idraulico,
fabbro,
elettricista
Superficie
superiore a
mq. 1.500
8,48 Kg a
metro quadro
annuo
20
Attività
Industriali
con
capannoni
di
produzione
Superficie
superiore a
mq. 1.500
3,13 Kg a
metro quadro
annuo
21
Attività
artigianali
di
produzione
beni
specifici
Superficie
superiore a
mq. 1.500
8,91 Kg a
metro quadro
annuo
5. Al fine dell’applicazione del comma 4, il
contribuente presenta apposita dichiarazione
nella quale dichiara la sussistenza delle
condizioni indicate nel medesimo comma 4 e
assume impegno a sottoscrivere apposita
convenzione con l’ente gestore del servizio o
altro soggetto abilitato per legge. Il requisito del
superamento del limite di quantità può essere
dimostrato anche in corso d’anno o anche sulla
base delle dinamiche dell’anno precedente.
L’esclusione del tributo riguarda le aree di
produzione e i magazzini di materie prime e di
merci funzionalmente ed esclusivamente
collegati all'esercizio dell’attività produttiva.
6. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta
dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati,
in assenza di convenzione con il comune o con
l'ente gestore del servizio, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 18 di 60] Comune di Jesolo
Versione in vigore fino al 31/12/2014
ART. 40
ULTERIORI AGEVOLAZIONI A CARICO DEL
COMUNE
1. Il Comune può sostituirsi all’utenza nel
pagamento della TARI nei seguenti casi:
a) Utenze domestiche attive occupate da persone
assistite economicamente dal Comune.
b) Utenze domestiche occupate da
ultrasessantacinquenni, che presentino
Indicatore di Situazione Economica
Equivalente del nucleo familiare (ISEE di cui
al D.Lgs. n. 109 del 31/03/98 e successive
modificazioni e integrazioni) pari o al di sotto
dei seguenti importi:
- € 6.818,32 in caso di unico occupante
l’abitazione
- € 7.910,83 in caso di più occupanti
l’abitazione
2. Ai fini dell’applicazione della lettera a) del
comma 1 del presente articolo, l’ufficio
competente del Comune trasmette annualmente
gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio. Ai
fini dell’applicazione della lettera b) del comma
1 del presente articolo, l’utente deve presentare
apposita dichiarazione con la documentazione
richiesta: il beneficio viene riconosciuto per
l’anno di applicazione tariffaria successivo a
quello oggetto di certificazione ISEE ed è
applicabile unicamente anche all’anno precedente
rispetto alla data di presentazione della richiesta,
presentando la relativa certificazione ISEE.
3. Il Comune si sostituisce nel pagamento della
TARI dovuta dalle utenze domestiche situate
nella zona circostante la discarica di cui
all’allegata planimetria, occupate da persone
fisiche che abbiano acquisito la residenza
anagrafica nello stesso immobile e fino al
permanere della stessa, nelle seguenti misure per
le seguenti utenze:
a. 100% della tariffa dovuta per le utenze
evidenziate nella planimetria allegata
situate nell’area di colore ARANCIO;
b. 50% della tariffa dovuta per le utenze
evidenziate nella planimetria allegata
situate nell’area di colore GIALLO;
c. 30% della tariffa dovuta per le utenze
evidenziate nella planimetria allegata
situate nell’area di colore VERDE.
4. Nel caso di immobili posseduti da unico
occupante con caso di invalidità civile pari al
100% certificata dall’autorità sanitaria
competente, si applica unicamente la quota fissa.
Nel caso di più componenti il nucleo familiare, la
presenza di familiari in stato dichiarato di
Versione in vigore dal 01/01/2015
ART. 40
ULTERIORI AGEVOLAZIONI A CARICO DEL
COMUNE
1. Il Comune può sostituirsi all’utenza nel
pagamento della TARI nei seguenti casi:
a) Utenze domestiche attive occupate da
persone assistite economicamente dal
Comune.
b) Utenze domestiche occupate da
ultrasessantacinquenni, che presentino
Indicatore di Situazione Economica
Equivalente del nucleo familiare (ISEE di
cui al D.Lgs. n. 109 del 31/03/98 e
successive modificazioni e integrazioni) pari
o al di sotto dei seguenti importi:
- € 7.841,06 in caso di unico occupante
l’abitazione;
- € 9.097,45 in caso di più occupanti
l’abitazione.
2. Ai fini dell’applicazione della lettera a) del
comma 1 del presente articolo, l’ufficio
competente del Comune trasmette annualmente
gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio,
corredato da apposita scheda di attivazione
dell’utenza a carico del comune idoneo ad effettuare la variazione. Ai fini
dell’applicazione della lettera b) del comma
1 del presente articolo, l’utente deve presentare annualmente l’ISEE sulla base
delle regole vigenti in materia. 3. Il Comune si sostituisce nel pagamento della
TARI dovuta dalle utenze domestiche situate
nella zona circostante la discarica di cui
all’allegata planimetria, occupate da persone
fisiche che abbiano acquisito la residenza
anagrafica nello stesso immobile e fino al
permanere della stessa, nelle seguenti misure per
le seguenti utenze:
a. 100% della tariffa dovuta per le utenze
evidenziate nella planimetria allegata situate
nell’area di colore ARANCIO;
b. 50% della tariffa dovuta per le utenze
evidenziate nella planimetria allegata situate
nell’area di colore GIALLO;
c. 30% della tariffa dovuta per le utenze
evidenziate nella planimetria allegata situate
nell’area di colore VERDE.
4. Nel caso di immobili posseduti da unico
occupante con caso di invalidità civile pari al
100% certificata dall’autorità sanitaria
competente, si applica unicamente la quota fissa.
Nel caso di più componenti il nucleo familiare,
la presenza di familiari in stato dichiarato di
invalidità civile pari al 100%, comporta la
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 19 di 60] Comune di Jesolo
invalidità civile pari al 100%, comporta la
riduzione del numero dei componenti pari al
numero dei soggetti invalidi. Il beneficio decorre
dalla data di presentazione della richiesta. Il
beneficio di cui al presente comma riguarda
cittadini residenti nel Comune di Jesolo.
riduzione del numero dei componenti pari al
numero dei soggetti invalidi. Il beneficio decorre
dalla data di presentazione della richiesta. Il
beneficio di cui al presente comma riguarda
cittadini residenti nel Comune di Jesolo.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 20 di 60] Comune di Jesolo
Versione in vigore fino al 31/12/2014
ART. 44
RISCOSSIONE
1. La Tassa sui rifiuti è versata direttamente al
soggetto gestore ALISEA SpA mediante modello
di pagamento unificato di cui all’art. 17 del
Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero
tramite le modalità di pagamento offerte dai
servizi elettronici di incasso o di pagamento
interbancari e postali.
2. Il gestore provvede all’invio ai contribuenti di un
apposito avviso di pagamento, con annessi i
modelli di pagamento precompilati, sulla base
delle dichiarazioni presentate e degli
accertamenti notificati, contenente l’importo
dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo
provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali
e delle aree su cui è applicato il tributo, la
destinazione d’uso dichiarata o accertata, le
tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e
le scadenze. L’avviso di pagamento deve
contenere altresì tutti gli elementi previsti
dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato
anche per posta semplice o mediante posta
elettronica all’indirizzo comunicato dal
contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo
comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve
essere effettuato in almeno 2 rate semestrali,
scadenti la fine del mese aprile e ottobre calcolate
sui mesi di fruizione del servizio. Eventuali
conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso
possono essere riscossi anche in unica soluzione.
L’importo complessivo del tributo annuo dovuto
da versare è arrotondato all’euro superiore o
inferiore a seconda che le cifre decimali siano
superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a
quanto previsto dal comma 166, art. 1, della
Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel
caso di impiego del modello F24, deve essere
operato per ogni codice tributo.
4. Nelle more dell’approvazione delle tariffe del
tributo, è ammessa la riscossione in acconto
applicando le tariffe dell’anno precedente con
successivo conguaglio in sede di calcolo della
seconda rata sulla base delle tariffe approvate in
via definitiva.
5. Per l’anno 2014, il pagamento degli importi
dovuti deve essere effettuato in due. La prima
rata è pari a sette mensilità dell’importo dovuto e
scade il 31 Luglio. La seconda rata calcolata a
saldo del tributo dovuto, scade il 31 dicembre.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando
l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00.
Versione in vigore dal 01/01/2015
ART. 44
RISCOSSIONE
1. La Tassa sui rifiuti è versata direttamente al
soggetto gestore ALISEA SpA mediante
modello di pagamento unificato di cui all’art.
17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241
ovvero tramite le modalità di pagamento offerte
dai servizi elettronici di incasso o di pagamento
interbancari e postali.
2. Il gestore provvede all’invio ai contribuenti di
un apposito avviso di pagamento, con annessi i
modelli di pagamento precompilati, sulla base
delle dichiarazioni presentate e degli
accertamenti notificati, contenente l’importo
dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo
provinciale, l’ubicazione e la superficie dei
locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la
destinazione d’uso dichiarata o accertata, le
tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e
le scadenze. L’avviso di pagamento deve
contenere altresì tutti gli elementi previsti
dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere
inviato anche per posta semplice o mediante
posta elettronica all’indirizzo comunicato dal
contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo
comma 4, il pagamento degli importi dovuti
deve essere effettuato in almeno 2 rate
semestrali, scadenti la fine del mese giugno e
dicembre calcolate sui mesi di fruizione del
servizio. Eventuali conguagli di anni precedenti
o dell’anno in corso possono essere riscossi
anche in unica soluzione. L’importo
complessivo del tributo annuo dovuto da
versare è arrotondato all’euro superiore o
inferiore a seconda che le cifre decimali siano
superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base
a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della
Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento,
nel caso di impiego del modello F24, deve
essere operato per ogni codice tributo.
4. Nelle more dell’approvazione delle tariffe del
tributo, è ammessa la riscossione in acconto
applicando le tariffe dell’anno precedente con
successivo conguaglio in sede di calcolo della
seconda rata sulla base delle tariffe approvate in
via definitiva.
5. Per l’anno 2014, il pagamento degli importi
dovuti deve essere effettuato in due. La prima
rata è pari a sette mensilità dell’importo dovuto
e scade il 31 Luglio. La seconda rata calcolata a
saldo del tributo dovuto, scade il 31 dicembre.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 21 di 60] Comune di Jesolo
Analogamente non si procede al rimborso per
somme inferiori al predetto importo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche
dell’utenza, che comportino variazioni in corso
d’anno del tributo, potranno essere conteggiate
nel tributo relativo all’anno successivo anche
mediante conguaglio compensativo.
8. Il Comune provvede al riversamento alla
Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19
del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504
riscosso, secondo la periodicità e le modalità che
saranno concordate con il medesimo Ente o
secondo quanto stabilito da specifiche
disposizioni. Per la riscossione il Comune ha
diritto a trattenere il compenso previsto dal citato
art. 19.
9. In caso di mancato o parziale versamento
dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il
gestore provvede alla notifica, anche mediante
servizio postale con raccomandata con ricevuta di
ritorno o posta elettronica certificata, di un
sollecito di versamento, contenente le somme da
versare in unica soluzione entro il termine ivi
indicato. In mancanza, si procederà al recupero
coattivo mediante ingiunzione di pagamento di
cui al RD 639/1910, con irrogazione delle
sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della
Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli
interessi di mora.
l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00.
Analogamente non si procede al rimborso per
somme inferiori al predetto importo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche
dell’utenza, che comportino variazioni in corso
d’anno del tributo, potranno essere conteggiate
nel tributo relativo all’anno successivo anche
mediante conguaglio compensativo.
8. Il Comune provvede al riversamento alla
Provincia del tributo provinciale di cui all’art.
19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504
riscosso, secondo la periodicità e le modalità
che saranno concordate con il medesimo Ente o
secondo quanto stabilito da specifiche
disposizioni. Per la riscossione il Comune ha
diritto a trattenere il compenso previsto dal
citato art. 19.
9. In caso di mancato o parziale versamento
dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il
gestore provvede alla notifica, anche mediante
servizio postale con raccomandata con ricevuta
di ritorno o posta elettronica certificata, di un
sollecito di versamento, contenente le somme
da versare in unica soluzione entro il termine
ivi indicato. In mancanza, si procederà al
recupero coattivo mediante ingiunzione di
pagamento di cui al RD 639/1910, con
irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1,
comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e
l’applicazione degli interessi di mora.
Titolo IV Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI)
- All’articolo 46 “Soggetti passivi” viene data evidenza delle modalità di calcolo della tasi, tenuto conto
delle indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- All’articolo 48 “Periodo di applicazione del tributo” viene data evidenza del meccanismo temporale
di computo della tasi, tenuto conto delle indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- All’articolo 50 “Aliquote del tributo” adeguamento normativo.
Si riportano le modifiche proposte, in raffronto con la versione precedente, nelle tabelle seguenti:
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 22 di 60] Comune di Jesolo
Versione in vigore fino al 31/12/2014
ART. 46
SOGGETTI PASSIVI
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o
superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui al precedente articolo 45. In
caso di pluralità di possessori o detentori essi
sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica
obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata
da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante
sono titolari di un’autonoma obbligazione
tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto
al versamento della TASI nella misura del 30%,
mentre il titolare del diritto reale sull’immobile,
della restante quota del tributo. In caso di una
pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o
di detentori, sorgono due distinte obbligazioni
tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai
secondi, ciascuna al suo interno di natura
solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli
immobili soggetti al tributo di durata non
superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno
solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore
dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto,
uso, abitazione o superficie. Per
l’individuazione di tale fattispecie si fa
riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo
sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è
dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data
della stipulazione e per tutta la durata del
contratto. Per durata del contratto di locazione
finanziaria deve intendersi il periodo
intercorrente dalla data della stipulazione alla
data di riconsegna del bene al locatore,
comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri
commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento
della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte
di uso comune e per i locali e le aree in uso
esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi
restando nei confronto di quest’ultimi gli altri
obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Versione in vigore dal 01/01/2015
ART. 46
SOGGETTI PASSIVI
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o
superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui al precedente articolo 45. In
caso di pluralità di possessori o detentori essi
sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica
obbligazione tributaria. Al fine di semplificare
gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni
detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di
possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile,
conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per
almeno quindici giorni. 2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata
da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante
sono titolari di un’autonoma obbligazione
tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto
al versamento della TASI nella misura del 30%,
mentre il titolare del diritto reale sull’immobile,
della restante quota del tributo. In caso di una
pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o
di detentori, sorgono due distinte obbligazioni
tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai
secondi, ciascuna al suo interno di natura
solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli
immobili soggetti al tributo di durata non
superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno
solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore
dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto,
uso, abitazione o superficie. Per
l’individuazione di tale fattispecie si fa
riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo
sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è
dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data
della stipulazione e per tutta la durata del
contratto. Per durata del contratto di locazione
finanziaria deve intendersi il periodo
intercorrente dalla data della stipulazione alla
data di riconsegna del bene al locatore,
comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri
commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento
della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte
di uso comune e per i locali e le aree in uso
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 23 di 60] Comune di Jesolo
esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi
restando nei confronto di quest’ultimi gli altri
obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Versione in vigore fino al 31/12/2014
ART. 48
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi
del presupposto del tributo decorrono dal giorno
in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione
dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e
sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo
è pertanto dovuto per il periodo dell’anno,
computato in giorni, nel quale sussiste il
possesso o la detenzione dei fabbricati o delle
aree imponibili.
2. La cessazione dell’obbligazione nei confronti
del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è
avvenuta, qualora sia tempestivamente
dichiarata entro il termine di presentazione della
dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione
termina dalla data di presentazione della
dichiarazione, salvo che l’utente non dimostri
con idonea documentazione il momento di
effettiva cessazione.
Versione in vigore dal 01/01/2015
ART. 48
PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
1. La TASI è dovuta per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi
dell’anno nei quali si è protratto il possesso. 2. Per quanto riguarda l’utilizzatore
dell’immobile, l’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione dei
locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell’occupazione.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si
è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni
solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 24 di 60] Comune di Jesolo
Versione in vigore fino al 31/12/2014
ART. 50
ALIQUOTE DEL TRIBUTO
1. L’aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione
del Consiglio comunale, adottata ai sensi
dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino
anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con
apposita deliberazione del Consiglio comunale,
da adottarsi entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, in conformità con i servizi e con i
costi individuati nel presente regolamento e nel
rispetto dei limiti indicati nel presente articolo,
anche differenziandole in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI
e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile
non può superare l’aliquota massima consentita
dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013.
5. Per l’anno 2014 l’aliquota massima non può
superare il 2,5 per mille.
6. L’aliquota massima prevista per i fabbricati
rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9,
comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557,
convertito con modificazioni dalla legge
26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni
caso l’1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono
intendere automaticamente adeguati in caso di
modifiche legislative successive
all’approvazione del presente regolamento.
Versione in vigore dal 01/01/2015
ART. 50
ALIQUOTE DEL TRIBUTO
1. L’aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione
del Consiglio comunale, adottata ai sensi
dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino
anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con
apposita deliberazione del Consiglio comunale,
da adottarsi entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, in conformità con i servizi e con i
costi individuati nel presente regolamento e nel
rispetto dei limiti indicati nel presente articolo,
anche differenziandole in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI
e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile
non può superare l’aliquota massima consentita
dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013.
5. Per l’anno 2014 e 2015 l’aliquota massima non
può superare il 2,5 per mille.
6. L’aliquota massima prevista per i fabbricati
rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma
3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito
con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n.
133, non può superare in ogni caso l’1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono
intendere automaticamente adeguati in caso di
modifiche legislative successive
all’approvazione del presente regolamento.
Titolo V Disposizioni comuni
- All’articolo 63 “Importi minimi” la soglia degli importi minimi per l’attività di accertamento viene
elevata da sedici a venti euro.
Si riportano le modifiche proposte, in raffronto con la versione precedente, nella tabella seguente:
Versione in vigore fino al 31/12/2014
ART. 63
IMPORTI MINIMI
1. Non si procede alla notifica di avvisi di
accertamento o alla riscossione coattiva qualora
l’importo complessivamente dovuto, inclusivo
di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad
€ 16,00 con riferimento ad ogni periodo
d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta
violazione degli obblighi di versamento del
tributo.
Versione in vigore dal 01/01/2015
ART. 63
IMPORTI MINIMI
1. Non si procede alla notifica di avvisi di
accertamento o alla riscossione coattiva qualora
l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di
tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad
€ 20,00 con riferimento ad ogni periodo
d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione
degli obblighi di versamento del tributo.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 25 di 60] Comune di Jesolo
RILEVATO che la suddetta struttura rispetta il principio dell’unicità del tributo IUC e individua i principali
aspetti affidati alla potestà regolamentare locale.
CONSIDERATO che l’adozione del regolamento unico costituisce atto fondamentale per la definizione della
disciplina dei tributi locali, propedeutico all’adozione delle aliquote e tariffe dei singoli tributi.
RITENUTO che il testo proposto rispecchia i contenuti minimi previsti dalla l. 27/12/2013 n. 147.
VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 15/12/1997 n. 446 ove si stabilisce che: “le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e
non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”.
VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.
VISTO l’articolo unico del d.m. 13/05/2015, che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2015 al 30/07/2015.
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 13bis, d.l. 6/12/2011, n. 201, “A decorrere dall'anno di
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonchè i regolamenti
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n.360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23,
e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento
della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data
del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo
periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come
modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria.
RITENUTO di approvare le modifiche proposte al suddetto regolamento.
PROPONE L’APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, approvato con
delibera di consiglio comunale n. 58 del 29/05/2014, comprensivo della disciplina dell’IMU, della TARI
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 26 di 60] Comune di Jesolo
e della TASI, composto di n. 65 articoli e riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante
e sostanziale (allegato A);
3. di dare atto che il regolamento approvato con la presente proposta entra in vigore il 01/01/2015;
4. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di
legge in materia di IUC;
5. di dare atto che, sulla base del regolamento, si procederà con successiva delibera alla determinazione
delle aliquote IMU, TASI e delle tariffe TARI;
6. di dare atto che il presente regolamento contiene la disciplina dell’Imposta municipale propria, della
Tassa rifiuti, del Tributo sui servizi indivisibili e le norme comuni agli stessi tributi con decorrenza
01/01/2015;
7. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 52, d.lgs. 15/12/1997
n. 446, la delibera di approvazione della presente proposta e copia del regolamento approvato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione;
8. di provvedere all’inoltro telematico ai sensi dell’art. 13, comma 13bis, d.l. 6/12/2011, n. 201, della
delibera di approvazione della presente proposta, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze.
L’Assessore alla programmazione
Economica e finanziaria
Luigi Rizzo
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 27 di 60] Comune di Jesolo
Allegato A
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
con decorrenza 01/01/2015
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 28 di 60] Comune di Jesolo
INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Presupposto
Art. 3 Soggetto attivo
Art. 4 Componenti del tributo
TITOLO II – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(IMU)
Art. 5 Norma di rinvio / oggetto del titolo
Art. 6 Presupposto del tributo
Art. 7 Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale
Art. 8 Soggetti passivi
Art. 9 Base imponibile dei fabbricati e dei terreni
Art. 10 Base imponibile delle aree fabbricabili
Art. 11 Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per
i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
Art. 12 Riduzione per i terreni agricoli
Art. 13 Aliquote e detrazioni
Art. 14 Detrazione per l’abitazione principale
Art. 15 Fattispecie equiparate all’abitazione principale
Art. 16 Esenzioni e altre forme di agevolazione
Art. 17 Quota statale del tributo
Art. 18 Versamenti
Art. 19 Dichiarazione
TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Art. 20 Presupposto
Art. 21 Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
Art. 22 Soggetti passivi
Art. 23 Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 24 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 25 Determinazione della superfice tassabile
Art. 26 Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiarie
Art. 27 Determinazione della tariffa del tributo
Art. 28 Istituzioni scolastiche statali
Art. 29 Copertura dei costi del servizio rifiuti
Art. 30 Piano finanziario
Art. 31 Articolazione delle tariffe del tributo
Art. 32 Tariffa per le utenze domestiche
Art. 33 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Art. 34 Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 35 Obbligazione tributaria
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 29 di 60] Comune di Jesolo
Art. 36 Mancato svolgimento del servizio
Art. 37 Zone non servite
Art. 38 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
Art. 39 Riduzione per le utenze non domestiche
Art. 40 Ulteriori agevolazioni a carico del Comune
Art. 41 Cumulo di riduzioni
Art. 42 Tributo giornaliero
Art. 43 Tributo provinciale
Art. 44 Riscossione
TITOLO IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Art. 45 Presupposto e finalità
Art. 46 Soggetti passivi
Art. 47 Immobili soggetti al tributo
Art. 48 Periodi di applicazione del tributo
Art. 49 Determinazione della base imponibile
Art. 50 Aliquote del tributo
Art. 51 Detrazioni, riduzioni ed esenzioni
Art. 52 Servizi indivisibili e relativi costi
Art. 53 Versamento del tributo a regime e per l’anno 2014
Art. 54 Importi minimi
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 55 Dichiarazione
Art. 56 Dichiarazione TARI
Art. 57 Rimborsi e compensazione
Art. 58 Funzionario responsabile
Art. 59 Verifiche ed accertamenti
Art. 60 Sanzioni ed interessi
Art. 61 Accertamento con adesione
Art. 62 Riscossione coattiva
Art. 63 Importi minimi
Art. 64 Norma di rinvio
Art. 65 Entrata in vigore e norme finali
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 30 di 60] Comune di Jesolo
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto
Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) nel Comune
di Jesolo, istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ART. 2
PRESUPPOSTO
1. L’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili,
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
ART. 3
SOGGETTO ATTIVO
1. E’ soggetto attivo del tributo il Comune di JESOLO per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul
suo territorio.
ART. 4
COMPONENTI DEL TRIBUTO
1. Il tributo si articola in due componenti:
- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- la componente servizi, articolata a sua volta:
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013,
n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente
regolamento;
- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147,
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
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TITOLO II – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ART. 5
OGGETTO DEL TITOLO
1. Il presente titolo disciplina l’applicazione nel Comune di JESOLO dell'imposta municipale propria (IMU)
istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge
22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011,
n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44,
dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall’art. 1, commi 707-729, della Legge
27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell’ambito della potestà
regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall’art. 13, comma
13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e
dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ART. 6
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal
01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del
Ministro delle infrastrutture;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto
Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
ART. 7
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE
PRINCIPALE
1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1,
lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta
nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla
costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto
all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di
costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un’area possa
considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell’applicazione del tributo, è necessario che intervenga
un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il
diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente
provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le
predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1,
lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 32 di 60] Comune di Jesolo
base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione
determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non
sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del
citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività
dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di
strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1,
lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività
indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione
principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unità ad uso abitativo.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale si
applicano per un solo immobile.
ART. 8
SOGGETTI PASSIVI
1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree
edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del
contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni
caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
ART. 9
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI
1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle
rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti
dall’articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre
2011, n. 214, riportati nella seguente tabella:
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GRUPPO CATASTALE
FABBRICATI
RIVALUTAZIONE
Legge 662/96 - art. 3
commi 48 e 51
MOLTIPLICATORE
IMPOSTA
MUNICIPALE
PROPRIA
A ABITAZIONI 5% 160
A 10 (uffici e studi privati) 5% 80
B (colonie, asili, ospedali) 5% 140
C1 (Negozi, bar, botteghe) 5% 55
C2 C6 C7 (magazzini, posti
auto, tettoie) 5% 160
C3 C4 C5 (Laboratori,
stabilimenti balneari) 5% 140
D (opifici, Alberghi,
fabbricati produttivi) 5% 65
D 5 (Istituti di credito, cambio
e assicurazione) 5% 80
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell’articolo
5 del D.Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di
imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n.
662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola,
il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.
ART. 10
BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità,
alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per
la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree
utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente
dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare i valori venali in comune
commercio delle stesse ai soli fini orientativi del versamento dell’Imposta Municipale Propria.
4. I valori di cui al precedente comma 3 non sono vincolanti né per il comune né per il contribuente e non
sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.
5. I valori delle aree di cui al presente articolo potranno essere variati periodicamente con deliberazione di
Giunta comunale adottata ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento. In
assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 34 di 60] Comune di Jesolo
ART. 11
BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Ai fini della lettera b), l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili) non superabile con interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione
edilizia. Sono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità
dell’edificio con conseguente pericolo a cose o persone;
b) strutture di collegamento (scale e rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi
lesioni che possono costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di
crollo parziale o totale;
c) fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa
destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario,
che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
5. La riduzione dell’imposta si applica dalla data di rilascio della certificazione da parte del Comune, dalla
data dell’ordinanza sindacale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione
sostitutiva. Il Comune si riserva comunque di controllare con proprio personale la veridicità di tale
dichiarazione.
ART. 12
RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI
1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi
posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con
le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro
15.500;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza
agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate
proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo
dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.
ART. 13
ALIQUOTE E DETRAZIONI
1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai
sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7
dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012,
n. 228 e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo
15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure,
in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 35 di 60] Comune di Jesolo
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193, comma
2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a
quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13,
comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati l’anno precedente.
ART. 14
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di
approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti
autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le
stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per
quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6,
del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
ART 15
FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:
a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata
b) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado che la utilizzano come abitazione principale. L’agevolazione opera limitatamente alla quota di
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la
predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Al fine di poter beneficiare
di detta agevolazione, il contribuente è tenuto a presentare al Comune dichiarazione IMU.
2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
ART. 16
ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE
1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili
posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto
Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le
condizioni prescritte dalla norma.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 36 di 60] Comune di Jesolo
4. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del
decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1,
lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto
Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati
destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il
termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il
modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso
dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
7. Con l’apposita delibera di fissazione delle aliquote, nel rispetto degli equilibri di bilancio e del limite
posto dall’articolo 1 comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, può essere prevista la riduzione
dell’aliquota base fino a tre punti percentuali per gli immobili posseduti e condotti da ONLUS e da enti
non aventi scopo di lucro che nell’anno di competenza del tributo certifichino di erogare:
a) servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, accreditati, o nelle more, autorizzati
all’esercizio, laddove operino in regime di convenzione e/o rapporti contrattuali ai sensi della
LR 22/2002 e succ. modifiche o integrazioni;
b) servizi educativi accreditati, o nelle more autorizzati all’esercizio ai sensi della LR 22/2002
laddove operino in regime di convenzione ai sensi della LR 32 art.10 del 23/4/1990 e succ.
modifiche o integrazioni.
8. Con l’apposita delibera di fissazione delle aliquote, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei limiti di
legge, può essere prevista la riduzione dell’aliquota base a favore dell’unità immobiliare concessa in uso
gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado, purché il parente e il suo nucleo familiare dimorino
abitualmente e risiedano anagraficamente. Il beneficio si estende anche alla pertinenza. Al fine di poter
beneficiare di detta agevolazione, il contribuente è tenuto a presentare al Comune dichiarazione IMU.
8-bis. Con l’apposita delibera di fissazione delle aliquote, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei limiti
di legge, può essere prevista la riduzione dell’aliquota base a favore dei terreni che non beneficiano delle
agevolazioni di legge per le quali viene richiesto il requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola. Al
fine di poter beneficiare di detta agevolazione, il contribuente è tenuto a presentare al Comune
dichiarazione IMU.
ART. 17
QUOTA STATALE DEL TRIBUTO
1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito
dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, calcolato all’aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del
Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il
relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le
disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune
al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta,
interessi e sanzioni.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 37 di 60] Comune di Jesolo
ART. 18
VERSAMENTI
1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è
protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è
computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la
prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere
entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto
Legislativo 241/97 e dell’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di
approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre
di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano
gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24,
secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo
ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del
16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta
complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si
riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei
confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta
inferiore a euro 10,00.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento, nel caso di
impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Si considerano regolarmente effettuati i versamenti di un contitolare per conto di un altro.
ART. 19
DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati
ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto,
sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto
compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo
le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le
modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per
l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 38 di 60] Comune di Jesolo
TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ART. 20
PRESUPPOSTO
1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea
dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non
domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e
connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
ART. 21
DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI
1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo
3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel vigente
Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati.
ART. 22
SOGGETTI PASSIVI
1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al
successivo art. 23, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà
nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno
solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni
è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i
locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece
tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree
scoperte in uso esclusivo.
ART. 23
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione
stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la
loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui
superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi
destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
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ART. 24
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Non sono soggetti all’applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non
comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro
natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito riportato a titolo
esemplificativo:
Utenze domestiche:
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e
quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e/o non
arredati; a tal fine è rilevante l’assenza di energia elettrica;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o
oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, limitatamente al periodo di
validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
Utenze non domestiche:
- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le
disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in
conformità alle normative vigenti;
- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di esse ove si svolgono le funzioni religiose;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove
non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle
superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro,
gradinate e simili;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali
adibite a magazzini all’aperto;
- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli nelle stazioni di servizio dei carburanti.
- immobili con utenze di rete cessate;
- locali con sospensione amministrativa dell’attività produttiva secondo la normativa vigente.
1-bis. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente
l’esercizio di una specifica attività sono classificati nella tipologia 03 “magazzini senza alcuna vendita
diretta”.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma 1, i contribuenti sono
tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che
danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi
obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle
circostanze dichiarate.
ART. 25
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al
prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già
dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a
decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali
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relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed
esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà
determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R.
23/03/1998, n. 138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a
comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte
operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la
superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella
determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle
rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali
cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la
proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra
analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero
da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle
stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la
frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Ai fini del comma 1:
- Nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche o private sono computati: gli uffici, i magazzini e i
locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non
affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
- Sono soggetti a tariffa i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l’area
della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata
sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione.
- Per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in genere e le
parti riservate al pubblico.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo
articolo 26.
ART. 26
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI
SUPERFICIARIE
1. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene
conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non
assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono
tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l’avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali
quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha
produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in
peso o volume) rispetto alla produzione di assimilati, esclusivamente con riferimento alla superficie di
produzione.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale
naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili
depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di
medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili,
reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
2-bis. Ai sensi dell’articolo 1 comma 649, terzo periodo, della Legge 147/2013 per i produttori di rifiuti
speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area e della parte di
magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da
materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili,
la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 41 di 60] Comune di Jesolo
delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque
delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche. Si considerano funzionalmente ed
esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta, i magazzini esclusivamente
impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzati nel processo produttivo.
Restano assoggettati alla tariffa quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci
non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o
destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto
dalla medesima attività che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati. Al conferimento al
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione
con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del
D.Lgs. 3/04/2006, n. 152.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di
rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al
pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le
superfici escluse da tassa, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera
superficie su cui la specifica attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:
- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici: 10%;
- laboratori di analisi e simili: 15%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 20%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole: 30%;
- elettrauti e gommisti: 30%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, ceramiche: 30%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 30%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 20%;
- laboratori fotografici ed eliografici: 25%;
- autoservizi, autolavaggi ed autorimesse: 10%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 30%
- ipermercati e market in genere: 25%
- uffici: 10%
4. L’esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta ai contribuenti che provvedano ad indicare le
superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione TARI ed a fornire idonea
documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in
conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di
trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
ART. 27
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO
1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma
obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R.
27/04/1999, n. 158 e del presente regolamento
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario. Ai sensi
dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno
precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo
possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove
necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta
suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come previste
nell’allegato I del DPR 158/99 comprensiva di ulteriori articolazioni della medesima tipologia, che di
seguito si riporta:
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Allegato I D.P.R. 158/99
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
7a Agriturismi
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e riposo
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie, studi professionali
12 Banche ed istituti di credito
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
24a Gelateria artigianale da passeggio
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
27a Pizza al taglio (artigiano)
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato genere alimentari
30 Discoteche, night club
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito
ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi
al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio
fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1
dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99;
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 43 di 60] Comune di Jesolo
b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non
domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 158/1999.
8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il
criterio adottato;
b) individua un criterio di articolazione territoriale che tenga conto della vocazione turistica della località
al fine di articolare i costi tra le utenze domestiche e determinare apposita tariffa per le utenze
domestiche a vocazione turistica. A tal fine si definisce utenza domestica a vocazione turistica l’unità
immobiliare localizzata nell’area turistica come individuata nella delibera tariffaria, e destinata ad un
utilizzo abitativo analogo;
c) per effetto della lettera b), definisce, per le utenze domestiche, la tariffa per l’area turistica e la tariffa
base;
d) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99 compresa la possibilità prevista
dalla legge 147/2013 art. 1 comma 652.
ART. 28
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007,
n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
ART. 29
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i
costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto
Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze
dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano
finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano
finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello
preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se
dovuta alla riduzione delle superfici imponibili ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da
negligente gestione del servizio.
ART. 30
PIANO FINANZIARIO
1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano
finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità
competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio
comunale o dall'Autorità competente in materia.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 44 di 60] Comune di Jesolo
2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli investimenti necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di
beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l’indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all’anno precedente e le
relative motivazioni;
e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall’autorità competente all’approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per
la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti
dall’Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.
ART. 31
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta
suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come previste
nell’allegato I del D.P.R. 158/99 e dell’articolo 27 comma 5 del presente regolamento.
ART. 32
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio
e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli
occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli
occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria
ART. 33
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza
anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune,
salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che
non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno
solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo
famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o
attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo,
comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la
persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza
sia adeguatamente documentata.
2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti che non hanno dimora abituale nel territorio comunale
presunta da residenza anagrafica, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli
alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume
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come numero degli occupanti quello individuato nella delibera tariffaria secondo criteri razionali che
tenga conto della media dei componenti del nucleo familiare nel Comune di Jesolo.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo
svolgimento di un’attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica la tariffa vigente per
l’attività stessa, che viene a costituire un’utenza aggiuntiva.
4. Alle cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito condotte da persona fisica priva nel comune di
utenze abitative, si applica la quota fissa della tariffa di riferimento, a seconda dell’ubicazione. Se
l’occupazione è effettuata da soggetto diverso da persona fisica, si considera utenza non domestica.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi
anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in
Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario
titolo, si applica unicamente la quota fissa. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, la presenza di
familiari in stato di ricovero permanente presso altri istituti comporta la riduzione del numero dei
componenti pari al numero dei soggetti ricoverati.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con
riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di
pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
8. La tariffa base prevista per le utenze domestiche è applicata anche alle utenze domestiche occupate da
personale in servizio permanente nel territorio del Comune di Jesolo appartenente alle forze armate e alle
forze di polizia, salvo che siano ubicate nell’area turistica. La determinazione del numero degli occupanti
avviene per fasce con le modalità previste dal precedente comma 6.
ART. 34
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione
delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa
destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla
presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell’allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della
determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività principale
o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o
da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera
l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. La classificazione delle utenze non domestiche ai fini dell’individuazione della Tipologia tariffaria è
effettuata sulla base dell’effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte. Nel caso di attività distintamente
classificate svolte nell’ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi
all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri
quantitativi.
3-bis. I locali da ballo in possesso dell’autorizzazione amministrativa prevista dal TULPS sono classificasti
nella Tipologia 30 “Discoteche night club”. La tipologia trova applicazione nelle porzioni di superfici a
ciò destinate con esclusione delle zone adibite a somministrazione di alimenti.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le
quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra si applicheranno i
parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di
oggettivi parametri quantitativi.
5. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria
con più similare produttività potenziale di rifiuti.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 46 di 60] Comune di Jesolo
ART. 35
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree
soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il
possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il
contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua
presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo
art. 48.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione
d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli
elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il
riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine
previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.
ART. 36
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave
violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti
coinvolti in misura massima del 20% del tributo.
ART. 37
ZONE NON SERVITE
1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si
intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita,
come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed
assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi
ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da
forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada
pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da
applicare è ridotto in misura del 60%.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la
presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 61 e viene meno a decorrere dall’anno
successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
ART. 38
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta
differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso
l’abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o
collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 47 di 60] Comune di Jesolo
2. Per le utenze domestiche è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa pari al 20% a favore
delle utenze che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico. Gli occupanti devono inoltre essere
in possesso di orto e/o giardino, di pertinenza dell’abitazione occupata, adiacente o nelle immediate
vicinanze della stessa. L’ente gestore verifica l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
3. Il beneficio decorre dal giorno successivo alla presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che
verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per
gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di
comunicare al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la
presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a
verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
4. Ai sensi del d.l. 47/2014 articolo 9-bis, la Tari dovuta è ridotta, sia sulla quota fissa che sulla quota
variabile, di due terzi della tariffa base, ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso.
5. Le riduzioni di cui al comma uno del presente articolo, si applicano dalla data di effettiva sussistenza
delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della
dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa
dichiarazione.
ART. 39
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La TARI dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di
rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento,
direttamente o tramite soggetti autorizzati. A tal fine si stabilisce che:
- Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo
3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per
ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per
ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. - La riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa, è
calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati
in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria.
2. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione prevista per le utenze non domestiche di cui al precedente
comma 1, il soggetto passivo deve produrre apposita dichiarazione al soggetto gestore dell’entrata entro il
30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, presentando idonea documentazione resa ai sensi
di legge, attestante la quantità dei rifiuti avviata al recupero nell’anno di riferimento, nonché l’indicazione
del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.
3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il
tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
4. Soppresso
5. Soppresso
6. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in
assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
ART. 40
ULTERIORI AGEVOLAZIONI A CARICO DEL COMUNE
1. Il Comune può sostituirsi all’utenza nel pagamento della TARI nei seguenti casi:
a) Utenze domestiche attive occupate da persone assistite economicamente dal Comune.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 48 di 60] Comune di Jesolo
b) Utenze domestiche occupate da ultrasessantacinquenni, che presentino Indicatore di Situazione
Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE di cui al D.Lgs. n. 109 del 31/03/98 e successive
modificazioni e integrazioni) pari o al di sotto dei seguenti importi:
- € 7.841,06 in caso di unico occupante l’abitazione;
- € 9.097,45 in caso di più occupanti l’abitazione.
2. Ai fini dell’applicazione della lettera a) del comma 1 del presente articolo, l’ufficio competente del
Comune trasmette annualmente gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio, corredato da apposita
scheda di attivazione dell’utenza a carico del comune idoneo ad effettuare la variazione. Ai fini
dell’applicazione della lettera b) del comma 1 del presente articolo, l’utente deve presentare annualmente
l’ISEE sulla base delle regole vigenti in materia.
3. Il Comune si sostituisce nel pagamento della TARI dovuta dalle utenze domestiche situate nella zona
circostante la discarica di cui all’allegata planimetria, occupate da persone fisiche che abbiano acquisito la
residenza anagrafica nello stesso immobile e fino al permanere della stessa, nelle seguenti misure per le
seguenti utenze:
a) 100% della tariffa dovuta per le utenze evidenziate nella planimetria allegata situate nell’area di colore
ARANCIO;
b) 50% della tariffa dovuta per le utenze evidenziate nella planimetria allegata situate nell’area di colore
GIALLO;
c) 30% della tariffa dovuta per le utenze evidenziate nella planimetria allegata situate nell’area di colore
VERDE.
4. Nel caso di immobili posseduti da unico occupante con caso di invalidità civile pari al 100% certificata
dall’autorità sanitaria competente, si applica unicamente la quota fissa. Nel caso di più componenti il
nucleo familiare, la presenza di familiari in stato dichiarato di invalidità civile pari al 100%, comporta la
riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti invalidi. Il beneficio decorre dalla data
di presentazione della richiesta. Il beneficio di cui al presente comma riguarda cittadini residenti nel
Comune di Jesolo.
ART. 41
CUMULO DI RIDUZIONI
1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto
dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
ART. 42
TRIBUTO GIORNALIERO
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il
tributo giornaliero.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso
dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per
giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo
maggiorata del 10 %.
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno
solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi
con le modalità ed i termini previsti per il canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del
Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. La tariffa non è dovuta se l’importo è inferiore a 5,16 euro
9. Per eventi ad iniziativa privata non rientranti nel comma 11 sportivi, manifestazioni gastronomiche,
manifestazioni socio culturali o del tempo libero, che comportano occupazione di aree pubbliche, è tenuto
a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 49 di 60] Comune di Jesolo
10. I costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti generati dalle manifestazioni che si realizzano sul suolo
pubblico, organizzati ad iniziativa diretta o indiretta del Comune, vanno computati nella categoria dei
costi fissi del piano finanziario degli interventi per la determinazione della tariffa, e non sono soggetti a
una autonoma imposizione a titolo di tariffa igiene ambientale né altra debenza. Le iniziative rientranti
nel presente comma sono quelle riconosciute di interesse per l’amministrazione comunale caratterizzate
da patrocinio o altra forma di sostegno, diretto o indiretto. Restano escluse e dunque assoggettate ad
imposizione autonoma gli spazi destinati a promozione e vendita (esempio: mercatini e bancarelle in
genere, giostre, ecc).
11. Sono escluse dal pagamento della tariffa tutte le occupazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 507/93, lettere
a), c), e), f). Inoltre, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative,
sportive, politiche, culturali e del volontariato, non comportanti attività di vendita e di
somministrazione di alimenti e bevande; l’Amministrazione comunale potrà concedere, con apposito
atto deliberativo, l’esenzione anche se l’occupazione comporta la somministrazione di alimenti e
bevande;
b) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, palio di sostegno per piccoli
lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti, ecc, di durata non
superiore a 12 ore continuative;
c) le occupazioni con ponteggi , steccati, pali di sostegno e impalcature per edilizia ad eccezione dei box
ad uso ufficio e spogliatoio e le baracche ad uso mensa per gli operai;
d) occupazioni con piante e fiori ornamentali, effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o
ricorrenze, purché non venga effettuata attività di lucro;
e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi
meccanici ed automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore continuative;
f) In caso di situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non
consentano alcun indugio.
12. Ai fini della riscossione della Tariffa giornaliera, l’atto di concessione/autorizzazione COSAP costituisce
presupposto per la riscossione della tariffa.
13. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
tributo annuale.
ART. 43
TRIBUTO PROVINCIALE
1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene ambientale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle
misura percentuale deliberata dalla Provincia.
ART. 44
RISCOSSIONE
1. La Tassa sui rifiuti è versata direttamente al soggetto gestore ALISEA SpA mediante modello di
pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.
2. Il gestore provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di
pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati,
contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei
locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe
applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti
gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o
mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere
effettuato in almeno 2 rate semestrali, scadenti la fine del mese giugno e dicembre calcolate sui mesi di
fruizione del servizio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 50 di 60] Comune di Jesolo
anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato
all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49
centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.
L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Nelle more dell’approvazione delle tariffe del tributo, è ammessa la riscossione in acconto applicando le
tariffe dell’anno precedente con successivo conguaglio in sede di calcolo della seconda rata sulla base
delle tariffe approvate in via definitiva.
5. Per l’anno 2014, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due. La prima rata è pari a
sette mensilità dell’importo dovuto e scade il 31 Luglio. La seconda rata calcolata a saldo del tributo
dovuto, scade il 31 dicembre.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00.
Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del
tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio
compensativo.
8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del Decreto
Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con
il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha
diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il gestore
provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta
elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione
entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà al recupero coattivo mediante ingiunzione di
pagamento di cui al RD 639/1910, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della
Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora.
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TITOLO IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ART. 45
PRESUPPOSTO E FINALITA’
1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini
dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati
dal presente regolamento.
ART. 46
SOGGETTI PASSIVI
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o
superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 45. In
caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica
obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni
possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di
possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o
dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono
protratti per almeno quindici giorni.
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla
stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi
l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale
sull’immobile, della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali
sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in
capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi
nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà,
uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla
durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo
dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del
contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla
data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi
comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e
per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di
quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso
esclusivo.
ART. 47
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili,
posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi
parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
Quest’ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un
fabbricato, mediante un’oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora
sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 52 di 60] Comune di Jesolo
3. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come
unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati
nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per
pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo competente, ovvero in base
alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di
espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del
tributo, edificabile, a prescindere dall’approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua
edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In
presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all’imposta, purché sia dichiarato come
ultimato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall’art. 2, comma 3, del Decreto Legge
06/03/2014, n. 16.
ART. 48
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto
il possesso.
2. Per quanto riguarda l’utilizzatore dell’immobile, l’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio
l’occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione
dell’occupazione.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per
intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
ART. 49
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta
municipale propria (IMU).
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
3. Ai fini della lettera b), l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili) non superabile con interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione
edilizia. Sono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità
dell’edificio con conseguente pericolo a cose o persone;
b) strutture di collegamento (scale e rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi
lesioni che possono costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di
crollo parziale o totale;
c) fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa
destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 53 di 60] Comune di Jesolo
5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario,
che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
6. La riduzione dell’imposta si applica dalla data di rilascio della certificazione da parte del Comune, dalla
data dell’ordinanza sindacale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione
sostitutiva. Il Comune si riserva comunque di controllare con proprio personale la veridicità di tale
dichiarazione.
ART. 50
ALIQUOTE DEL TRIBUTO
1. L’aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del
Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i
servizi e con i costi individuati nel presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente
articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può
superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013.
5. Per l’anno 2014 e 2015 l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille.
6. L’aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-bis, del
D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare
in ogni caso l’1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche
legislative successive all’approvazione del presente regolamento.
ART. 51
DETRAZIONI RIDUZIONI ED ESENZIONI
1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote Tasi può prevedere apposite
detrazioni d’imposta, riduzioni ed esenzioni tenendo conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
ART. 52
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI
1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
a) Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
b) Servizio di illuminazione pubblica;
c) Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed
all’ambiente.
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di
approvazione delle aliquote.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizio
assicurata dalla TASI.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 54 di 60] Comune di Jesolo
ART. 53
VERSAMENTO DEL TRIBUTO A REGIME E PER L’ANNO 2014
1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto
Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento del tributo dovuto al comune per l'anno in corso in due rate di
pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà
del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla
base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, tenuto conto della situazione
effettiva; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio,
sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente.
3. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per l’anno 2014, il versamento della prima rata è
effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia
deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale.
4. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a
seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal
comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve
essere operato per ogni codice tributo.
5. Al fine di agevolare il versamento, sono ammessi pagamenti divisi, calcolati sulla percentuale della quota
di possesso, fermo restando il principio dell’obbligazione unica solidale determinata sulla base della
destinazione d’uso dell’immobile.
ART. 54
IMPORTI MINIMI
1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli
immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 10,00.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 55 di 60] Comune di Jesolo
TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 55
DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all’imposta unica comunale entro il
termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e
delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto
disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione
della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le
dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per
l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel
tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi
necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la
dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme delle disposizioni successive.
ART. 56
DICHIARAZIONE TARI
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e
in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per
ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di
agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo
dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli
appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo. La dichiarazione,
debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta
con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o PEC. La denuncia si
intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di
spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento
nel caso di invio a mezzo fax o PEC.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché
non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In
quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il
termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. (Non
comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il
nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove
esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la
variazione;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 56 di 60] Comune di Jesolo
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della
persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività,
PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente,
superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni
interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi
denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la
dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare
la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al
rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è
verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine
del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver
continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal
soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere
alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30
giugno dell’anno successivo se più favorevole.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici
dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TIA1 e della TARES eventualmente opportunamente
integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti.
Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a
disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli
utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
ART. 57
RIMBORSI E COMPENSAZIONE
1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5
anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d’interesse legale, con maturazione
giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui inferiori a euro 10,00
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con
quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo secondo la disciplina contenuta nel regolamento
generale delle entrate tributarie del Comune di Jesolo. Il Funzionario responsabile sulla base della
richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento
comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell’art. 1 della L. 296/06, con
decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di
versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 57 di 60] Comune di Jesolo
ART. 58
FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario
responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti
disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi
componenti l’imposta unica comunale.
2. In caso di gestione in concessione, il concessionario individua il soggetto che assume le funzioni
connesse alla figura del Funzionario responsabile e lo comunica al Comune per i successivi adempimenti.
ART. 59
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione presentate dai
soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni
dalla notifica;
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati
presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici,
dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato,
dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di
mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede
all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le
operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può
stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire
apposito documento di riconoscimento.
2. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile
al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base
al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in
base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento
ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il
Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a
norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo
dovuto, oltre che degli e delle sanzioni e delle spese.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in
giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
ART. 60
SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante dalla
dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o
tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti
effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione
agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
Proposta di CONSIGLIO COMUNALE [pagina 58 di 60] Comune di Jesolo
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o
infedele risposta al questionario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le
sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione
del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione
ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
ART. 61
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1. Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all’imposta unica comunale l’istituto
dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia,
emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.
ART. 62
RISCOSSIONE COATTIVA
1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla
notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative
vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 1, comma 163,
della L. 296/2006.
ART. 63
IMPORTI MINIMI
1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo
complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00 con riferimento
ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del
tributo.
ART. 64
NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge
vigenti relative alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali
(TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
ART. 65
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell’art. 1, comma
704, della L. 147/2013 è soppressa l’applicazione della TARES nonché della maggiorazione statale alla
TARES di cui all’art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l’applicazione di tutte
le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo
relativo alle annualità pregresse.
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Planimetria area disagio ambientale
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Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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