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Il giudizio di idoneità: il punto di vista dell'organo di vigilanza
SEMINARI DI MEDICINA DEL LAVORO“IL GIUDIZIO DI IDONEITA’”
Bologna, 15 Ottobre 2015
Sezione Emilia Romagna
Paolo Galli U.O.C. P.S.A.L. AUSL di Imola
1
Quando il medico del lavoro pubblico incontra il giudizio di idoneità:
Su istanza del lavoratore
Su istanza del Datore di lavoro
In corso di vigilanza
2Sezione Emilia Romagna
Sezione Emilia Romagna
Su istanza del lavoratore
Su istanza del Datore di lavoro
Quando il medico del lavoro pubblico incontra il giudizio di idoneità:
3
Sezione Emilia Romagna
Su istanza del lavoratore
Concorda Non concorda
Lamenta mancata applicazione del giudizio da parte di D.L.
Ricorso art. 41
Su istanza del datore di lavoro
Non concorda
Colloquio col lavoratore ed eventuale intervento in vigilanza
Istruttoria: colloquio col lavoratore e con m.c.
Quando il medico del lavoro pubblico incontra il giudizio di idoneità:
4
Ricorsi avverso il giudizio del medico competente:
La situazione in Emilia Romagna
Sezione Emilia Romagna
Presentato da
D.L.
Presentato da
lavoratore
totale Di cui settore sanita
Motivo ricorso: idoneità
Motivo ricorso: idoneità parziale
Motivo ricorso:
inidoneità
Giudizi modificati
Giudizi confermati
2010 485
2011 21 (5%)
443 (95%)
464116
(25%)L: 20%DL: 2%
L=DL: ± 61% L: 20 %DL: 34 %
322 (69%)
142 (31%)
2012 28 (6 %)
417 (94%) 445
130 (29%)
L: 14%DL: 3%
L=DL: ± 62% L: 21 %DL: 35 %
329 (74%)
116 (26%)
2013 11 (2%)
487 (98%)
498126
(25%)L: 18 %DL: 0
L=DL: ± 60% L: 22%DL: 36%
348 (70%)
150 (30%)
2014 15 (3%)
553 (97%) 568
171 (30%)
L: 17 %DL: 3%
L: 66%DL: 84 %
L: 17% DL: 13%
388 (68%)
161 (32%)
5
Emilia-Romagna:
dati comunicazioni art. 40 e ricorsi contro il giudizio del medico competente
Sezione Emilia Romagna
Lavoratori sottoposti a sorveglianza
sanitaria
Lavoratori idonei(idoneità piena o con
limitazioni/prescrizioni)
Lavoratorinon idonei
n. Ricorsi esperiti
totale
2013 433.321 99,75% 1.062 487 0,1 %
2014 632.420 99,73% 1.716 568 < 0,1%
6
la gestione del ricorso art. 41 in Emilia Romagna
Fase istruttoria
Convocazione del lavoratore e, se del caso, contatto col medico competente o con l’aziendaSopralluogo in aziendaValutazione su eventuale necessità di visita specialistica o di specialista in commissione.
Visita Medica
Su indicazione regionale il lavoratore viene visto in sede collegiale, da una commissione formata da due medici del lavoro SPSAL (di cui uno Presidente) e da un medico legale, con possibilità di integrazione con specialista d’organo.
Il parere viene espresso in genere entro 30 giorni dalla data di arrivo del ricorso
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Le possibili motivazioni delle istanze di ricorso: giudizio chiaro ma non condiviso da lavoratore o
datore di lavoro
E’ il caso più aderente allo spirito della norma.
Spesso necessita di sopralluogo per verifica di coerenza tra il rischio riferito dal lavoratore e quello indicato nel DVR, specie nei casi di valutazioni del rischio con metodi standardizzati (possibile sovra o sottostima rispetto alla situazione reale)
In molti casi la motivazione non risiede propriamente nella lamentata incompatibilità tra mansione e stato di salute, ma è invece espressione di malessere organizzativo.
Così il ricorso diviene lo strumento per combattere conflitti interni, malumori o rivendicazioni di carattere sindacale su spostamenti o modifiche della mansione provocati dal giudizio del m.c. e ritenuti ingiusti (lavoratore) o la maniera per cercare di eliminare complicazioni organizzative che il giudizio del m.c. può avere provocato (datore di lavoro).
8
Un esempio
Mansione: muratore
idoneo con prescrizioni: “no MMC ≥ 8 Kg continuativi, IS < 1; no flesso-estensioni continuativa rachide; no guida macchine operatrici; no lavori che prevedano torsioni continuative rachide”.
9
Le possibili motivazioni delle istanze di ricorso:giudizio poco chiaro e/o difficilmente applicabile
Il giudizio poco chiaro è la motivazione più frequente; in molti casi si arriva ad una soluzione già in fase istruttoria (con conseguente ritiro dell’istanza da parte del ricorrente) a seguito di colloquio con il lavoratore, col medico competente e/o con l’azienda.In altri casi la poca chiarezza non risiede tanto nella incomprensibilità delle prescrizioni ma quanto nella mancanza di indicazioni su come concretamente applicarle alla mansione (è ipotizzabile passare, in taluni casi con plurilimitazioni, dal concetto del «cosa non può fare» a quello di «cosa può fare» ?).
Due esempi
Idoneità alla mansione di addetta alle vendite con le seguenti prescrizioni/limitazioni: (omissis). Sarebbe sconsigliabile l’assegnazione a turni serali.
Mansione : carrellistaIdoneo. Si consiglia l’uso di calzature antiinfortunistiche diverse da quelle standard
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Le possibili motivazioni delle istanze di ricorso: l’interpretazione di raccomandazioni e consigli
Le raccomandazioni ed i consigli non rientrano tra le modulazioni dell’idoneità del lavoratore contemplate all’art. 41, pertanto andrebbero evitati. Sarebbe più efficace prendere posizione con una limitazione/prescrizione, rivalutando a breve la decisione assunta.
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Il giudizio della Commissione medica L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e il giudizio di idoneità del m.c.:
quale relazione ?Nella pratica valutativa giornaliera, si osservano comportamenti e modalità differenti da parte dei medici competenti di approcciarsi al giudizio della commissione medica.
In linea generale, si può affermare che:- La commissione medica ex L. 68/99 formula suggerimenti in ordine a
eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari perl’inserimento o il mantenimento al lavoro del disabile, ed esprimeindicazioni circa la tipologia di mansioni o lavori a cui il disabile potrebbeessere adibito, anche inserendo limitazioni/prescrizioni, con lo scopofinale di tracciare un profilo socio-lavorativo generale del disabile.
- Nella maggior parte dei casi tale valutazione è effettuata su un soggettoche deve essere inserito e non sta lavorando, e pertanto non sostituisce ilgiudizio di idoneità del m.c., ma rappresenta piuttosto un elemento delquale egli deve tenere conto nell’esprimere l’idoneità del lavoratoreinvalido;
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Il giudizio della Commissione medica L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e il giudizio di idoneità del m.c.:
quale relazione ?
Ne deriva che:- Il giudizio che il m.c. esprime nei confronti di un lavoratore disabile non è una mera
presa d’atto della valutazione della commissione L. 68/99 bensì una sua riletturaalla luce delle reali condizioni di lavoro, necessariamente ignote alla commissioneall’epoca della valutazione.
- Il giudizio espresso nelle condizioni di cui sopra rientra a tutti gli effetti nellasorveglianza sanitaria, ed pertanto ricorribile con le modalità previste da talenorma, pur essendo facoltà del lavoratore (e del datore di lavoro) chiedere allacommissione, ai sensi dell’art. 10 della L.68/99, l’accertamento della compatibilitàdella mansione nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significativevariazioni dell’organizzazione del lavoro (coesistenza di norme);
- Non appare inoltre giustificato, per i motivi sopra ricordati, il rifiuto da parte delm.c. della visita su richiesta da parte del disabile sottoposto a sorveglianza sanitaria,con la motivazione della riconducibilità all’art. 10 della L. 68/99.
Giudizio di compatibilità o visita preventiva ?
Giudizio di compatibilità tra mansione affidata a lavoratore (ai sensi del D.Lgs. 81/08 e sue condizioni di salute
Alla luce delle mansioni di officina e delle attività possibili (come dichiarato nel Prot. 634966 del 12/11/13 serv. Politiche Attive Lavoro e Formaz. Prov. Di (omissis) il lavoratore è compatibile soltanto a guida muletto, assemblaggio molto leggero con piccoli attrezzi di minima vibrazione e utilizzati solo da arto sup. destro.
Alla luce però del fatto che tali mansioni si svolgono all’interno di officina nella quale sono presenti irritanti respiratori e in cui è presente saltuaria MMC, ed essendo esclusa dal protocollo di cui sopra la possibilità di esposizione a tali irritanti e a qualunque MMC, ritengo non consono inserire il lavoratore nella vostra officina.
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Il lavoratore concorda col giudizio ma denuncia la mancata applicazione da parte del d.l.
Durante il sopralluogo sono stati presi in esame i giudizi di idoneità con
limitazioni/prescrizioni rilasciati dal medico competente, sono state successivamente
osservate le mansioni cui erano addetti alcuni lavoratori che avevano ricevuto i suddetti
giudizi e sono stati effettuati dei colloqui informativi con i lavoratori stessi.
A seguito di tale attività, si sono evidenziate, in alcuni casi, delle incongruenze tra quanto
stabilito dal medico e le attività svolte dal lavoratore.
Per poter compiutamente verificare il rispetto di tali giudizi , tenuto conto che il datore di
lavoro, ai sensi dell’art.42 comma 1, D.L.gs 81/08 “ in relazione ai giudizi di cui all’art.41
comma 6 (idoneità, idoneità parziale,temporanea permanente con prescrizioni o
limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente) attua le misure indicate dal
medico competente”
si dispone di produrre una procedura nella quale sia indicato in che modo il datore di
lavoro abbia attuato e attui quanto sopra.
Si dispone, inoltre, di predisporre un documento che riporti, per i lavoratori interessati dai
giudizi con limitazioni/prescrizioni, l’indicazione di tutti i compiti attribuiti con il profilo
di rischio specifico ed i relativi livelli di rischio, in attuazione delle misure indicate dal
medico competente. Tale documento dovrà essere reso noto sia al lavoratore interessato
sia a chi distribuisce periodicamente i compiti lavorativi a tali operatori.
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Questi casi vengono valutati in sede di vigilanza
Sezione Emilia Romagna
Quando il medico del lavoro pubblico incontra il giudizio di idoneità:
In corso di vigilanza
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All. I del decreto interministeriale 09/7/2012 “ Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, in vigore dal 26 Agosto 2012
Il giudizio non riporta i fattori di rischio ; Il giudizio non riporta la mansione specifica; Il giudizio non riporta la firma del lavoratore; Il giudizio non riporta i limiti temporali di validitàIl giudizio non riporta la data di comunicazione del giudizio al lavoratore; Il giudizio non riporta la data di comunicazione del giudizio al datore di lavoro.
Le principali criticità nella redazione dei giudizi di idoneità riscontrate in vigilanza
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Le principali criticità nella redazione dei giudizi di idoneità riscontrate in vigilanza
Nella redazione dei giudizi di idoneità, le irregolarità apparentemente formali si trasformano inesorabilmente in carenze sostanziali.
In sostanza , vengono meno le condizioni affinché i contenuti informativi dell’atto medico possano assolvere alle loro funzioni:- Consentire al datore di lavoro di potere tenere conto delle capacità e delle
condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza nell’affidare loro i compiti lavorativi (art. 18, co 1 lett. c)
- Consentire al lavoratore di conoscere i rischi e le limitazioni a cui è eventualmente sottoposto;
- Consentire al lavoratore ed al datore di lavoro di potere presentare ricorso entro 30 gg. dalla data di comunicazione;
- Consentire di potere correlare il giudizio ai rischi della mansione specifica;- Conoscere la mansione specifica all’interno della quale opera il giudizio
espresso.
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CONCLUSIONI
Il giudizio di idoneità alla mansione è forse l’atto medico-legale più importante tra quelli redatti dalmedico competente, in quanto rappresenta la sintesi delle misure organizzative da adottare per latutela della salute del lavoratore ed è il risultato di un percorso valutativo spesso complesso edarticolato, che spesso coinvolge più soggetti e differenti dinamiche aziendali.
Pur con tutte le ben note difficoltà legate al rapporto che lega il m.c. all’azienda ed all’uso distorto delgiudizio di idoneità che spesso viene fatto, da entrambe le parti, come leva per il perseguimento discopi che esulano dalla norma di riferimento, è doveroso da parte del professionista difendere ladignità di tale atto, perseguendo il raggiungimento dell’obiettivo primario del codice etico ICOH
Obiettivo della Medicina del Lavoro è quello di proteggere e promuovere lasalute dei lavoratori, sostenere ed incrementare le loro capacità lavorative,
contribuendo ad istituire e a mantenere un ambiente di lavoro salubre e sicuroper tutti, promuovendo altresì l’adattamento del lavoro alle capacità dei
lavoratori, tenendo in dovuto conto il loro stato di salute.
utilizzando tutte le conoscenze dell’azienda e dei processi produttivi per trovare i migliore equilibrio possibile tra la tutela della salute e la sostenibilità del lavoro: bisogna cioè mettersi in gioco
OPERAZIONE DIFFICILE MA NON IMPOSSIBILE.
Grazie
Direttivo SIMLII Emilia Romagna
• Stefania Curti
• Gianpiero Mancini
• Paolo Galli
• Alberto Modenese
• Piera Boschetto
• Gloria Bassi
• Pietro Grazioli
Sezione Emilia Romagna
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