Obblighi Antiriciglaggio. ANTIRICICLAGGIO= insieme di misure finalizzate alla lotta contro il...

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• Obblighi

Antiriciglaggio

• ANTIRICICLAGGIO= insieme di misure finalizzate alla lotta contro il riciclaggio di denaro provienente da attività illecite

• Dobbiamo capire COSA si intende per riclicaggio

RICICLAGGIO nella NORMATIVA europea

insieme di azioni commesse intenzionalmente e attinenti al”

• Trasferimento• Detenzione• Occultamento• Utilizzazione

Di beni,denaro provenienti da attività criminose

RICICLAGGIO nella NORMATIVA italiana

• è reato per la previsione di due specie criminose

• Codice penale artt.648 bis 648 ter

• per cui nel termine riciclaggio entra impiego di denaro proveniente da qualsiasi delitto non colposo- si parla anche di riciclaggio per evasione fiscale ( dlg 74/2000)

EVOLUZIONE normativa su ANTIRICICLAGGIO

• Direttiva CEE 97/2001

• LEGGE 14 del 3.2.2003

• D.lgs. 56 del 20.2.2004

• Direttiva 2005/60/CEE

• Legge 25 .1.2006 n.29

• DM 3.2.06 n.141 E Provv.UIC 24.2.06

• Ha recepito la direttiva 2001

• Ha attuato la direttiva 2001 Ha delegato il governo a recepire Dir 2005 CEE infine:

• D.lgs 21.11.07 n.231 modificato con Dlgs 151/09 e con d.lgs 78/10 del 31.7.10

Obblighi

IMPORTANTE PER I PROFESSIONISTI E’ IL D.M. 3 FEBBRAIO 2006 N.141 CHE ATTUA IL DLGS 56/2004 IN MATERIA DI OBBLIGHI DI

• IDENTIFICAZIONE • CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

AI FINI DELL’ANTIRICICLAGGIO• E SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI

SOSPETTE

OBBLIGATI ai sensi del D.Lgs.231/07

Per i D.C.ed esp,contabili gli obblighi sono in vigore dal 22.4.06

• Sono obbligati ai sensi dell’art 12 : Commercialisti esp.contabili, ragionieri periti commerciali, consulenti del lavoro notai ed avvocati per certe attività,società di revisione,revisori contabili

obblighi

1. Adeguata verifica della clientela

2. Registrazione e conservazione dei dati

3. Segnalazione di operazioni sospette

4. e comunicazioni al Mef delle infrazioni sull’uso del contante

Modalità

• Le segnalazioni delle operazioni sospette si inviano all’Unità di Informazione Finanziaria - ROMA

• Le comunicazioni per l’uso del contante (per le MARCHE) si inviano a Bologna presso la direzione MEF provinciale

• Per le violazioni di contante superiori ai 250 mila Euro si comunica al Mef Ministero economia finanze dipartimento Tesoro Direzione antiriciclaggio - Roma

art.16

• L’obbligo di adeguata verifica della clientela insorge quando:

1. prestazioni professionali hanno ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di importo uguale o superiore a 15.000 euro

2. Per le prestazioni professionali occasionali che comportino movimentazioni di mezzi di pagamento,beni o utilità di importo uguale o superiore a 15.000 euro a prescindere dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o + operazioni frazionale e collegate

Art.16 continua

• Per le operazioni di valore indeterminato o indeterminabile

• Quando vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo

• Quando vi è dubbio sulla veridicità o adeguatezza dei dati dal cliente ai fini della identificazione

Non sussiste obbligo di verifica clientela

• quando si fa mera attività di redazione e/o trasmissione della dichiarazione dei redditi e adempimenti in materia di amministrazione del personale

Come si estrinseca l’obbligo

L’obbligo di verifica della clientela si ha innanzi tutto con la

• 1/ identificazione del cliente e verifica della sua identità

• 2/ ottenimento di informazioni sulla natura e scopo della prestazione

• 3/ svolgimento di un controllo costante

Obblighi di Registrazione e conservazione dei dati art.36

• In Archivio unico cartaceo o elettronico

Termini per la registrazione

• Entro 30 giorni da:

1.Accettazione dell’incarico

2.Eventuale conoscenza successiva di eventuali informazioni

3.Termine della prestazione professionale

Indicatori di operazioni sospetteaggiornamento con Dlgs 78/10

• Movimenti sopra 15 mila euro ( riguarda solo gli

intermediari finanziari) però lo vediamo ugualmente

• Uso contante

• Paradisi fiscali

Movimenti sopra 15.000 euro

• Il ricorso frequente o ingiustificato e in particolare il prelievo o versamento contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro è indicatore di sospetto

Contante

• E’ fatto divieto di trasferire denaro,libretti al portatore, emettere trasferibili da 5.000 euro anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano ARTIFICIOSAMENTE frazionati. Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita della operazione Quindi per es.il consulente segnala il pagamento di una fattura superiore a 5.000 euro pagata in contanti

Paradisi fiscali

ASTENSIONE o CESSAZIONE se in corso alla data del decreto 78/10 da rapporti continuativi,operazioni e prestazioni professionali di cui siano direttamente o indirettamente parte Società fiduciarie,trust,società anonime o controllate attraverso Azioni al portatore aventi sede nei paradisi fiscali

• L’identificazione e registrazione della clientela è in effetti l’aspetto più problematico si ha anche la sanzione penale con multa da Euro 2600,00 a 13.000 euro

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