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MOBILITA’ 2017 - 18 docenti – educatori - ATA
La pre-intesa del 31 gennaio e i nostri punti fermi
Il 31 gennaio è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto integrativo per definire le regole sulla Mobilità
2017 / 2018 di docenti, ATA, personale educativo; si tratta del primo impegno assunto da governo e
sindacati per ridefinire gli spazi di rapporto tra contrattazione e legge, in coerenza con l’accordo
del 30 novembre 2016.
I punti fermi
Svincolo dall’obbligo della permanenza triennale nella provincia e dell’incarico su scuola per tutti i
docenti
Movimenti dei docenti su scuola e/o su ambito e da ambito a scuola
Semplificazione delle fasi
Aliquote: 60% dei posti alle immissioni in ruolo, 30% ai i trasferimenti da fuori provincia, 10% alla
mobilità professionale
Equiparazione del servizio ruolo, pre-ruolo e altro ruolo nelle domande di mobilità volontaria
Trattamento dei soprannumerari su scuola
Le deroghe alla legge
L’art.1 comma 1 del nuovo CCNI cita che: “L’accordo per il pubblico impiego
sottoscritto il 30 novembre tra le OO.SS. e il Ministro per la Semplificazione e la
Funzione pubblica definisce il contesto complessivo delle relazioni sindacali
nell’ambito del quale si definisce il presente contratto”.
È importante l’apertura del testo su questo accordo, in base al quale sono state
acquisite molte deroghe rispetto alla legge; è anche uno strumento di
garanzia nell’iter di autorizzazione prima della sottoscrizione definitiva.
Vincolo triennale trasferimenti interprovinciali
Tutti i docenti, compresi gli assunti al 1 sett.2015 e 1 sett.2016 potranno chiedere il
trasferimento (anche) interprovinciale in deroga al vincolo di permanenza triennale nella
provincia di immissione in ruolo.
Titolarità di scuola o di ambito
Tutti i docenti compresi gli attuali titolari su ambito (assegnati alle scuole con incarico
triennale) potranno ottenere, nella mobilità, la titolarità di scuola o di ambito:
• titolarità di scuola: se nella domanda di trasferimento/passaggio saranno soddisfatti in una
delle 5 scuole indicate nelle preferenze (codice istituto)
• titolarità di ambito: se soddisfatti nella preferenza di ambito o di provincia (codice ambito e
codice provincia
Preferenze esprimibili
In un’unica domanda e nel limite complessivo di 15, i docenti potranno esprimere preferenze
sia per le scuole (fino ad un massimo di 5), che per ambiti o per intere province (nei casi dei
trasferimenti interprovinciali). Anche chi è attualmente titolare su ambito potrà esprimere
preferenze di scuola.
I trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali; le domande all’interno della
provincia vengono soddisfatte prima di quelle da fuori provincia, indipendentemente dal punteggio.
Le preferenze sintetiche per i “comuni” e per i “distretti” non sono più disponibili.
Le preferenze per i CPIA, corsi serali e sedi carcerarie/ospedaliere sono considerate preferenze
puntuali e potranno essere espressamente indicate. In caso di richiesta su ambito o provincia si
potrà accedere a tali posti solo se risulta barrata la specifica casella del modulo-domanda.
Posti disponibili per la mobilità
Nella singola istituzione scolastica:
tutti i posti “vacanti”, ovvero la somma dei posti attribuiti nell’organico dell’autonomia per
tipologia o classe di concorso, inclusi i posti di potenziamento, meno i docenti già titolari nella
scuola e i posti occupati con incarico triennale.
Su ciascun ambito:
i posti “vacanti” pari alla somma dei posti disponibili nelle singole scuole che ne fanno parte.
A livello provinciale:
la somma dei posti negli ambiti della provincia, dopo aver detratto eventuali esuberi titolari in
provincia da ricollocare.
Al termine della mobilità in ciascuna provincia, e dopo avere riassorbito eventuali
esuberi, si calcolano le diverse aliquote:
60% dei posti per le assunzioni in ruolo 2017/18
30% per i trasferimenti da fuori provincia
10% per la mobilità professionale
I posti che si dovessero liberare per mobilità “in uscita” (sia territoriale che professionale)
andranno ad incrementare ulteriormente la mobilità in entrata, sempre nel rispetto delle
suddette aliquote (3/4 e 1/4 rispettivamente).
Aliquote per i trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale
Nell’a.s. 2017/18 è prevista la costituzione dell’organico dell'autonomia in cui andranno a confluire sia le sezioni staccate in comuni diversi, che i diversi ordinamenti
degli IIS.
La materia non è di competenza contrattuale.
Il trasferimento/passaggio avverrà su un unico codice, fatto salvo per i corsi serali, le sezioni carcerarie e ospedaliere, di scuola speciale e gli ex CTP confluiti negli attuali
CPIA che mantengono i propri codice sede di organico.
Nelle scuole con sedi articolate su diversi comuni, l’assegnazione dei docenti (e
degli ATA) a quelle sedi avverrà secondo modalità e criteri definiti dalla contrattazione di istituto, ferme restando le prerogative dei DS e degli organi
collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività.
Organico dell’autonomia
Nella sola preferenza puntuale su scuola è possibile richiedere il
trasferimento/passaggio verso cattedre con completamento esterno (COE).
L’istanza verrà soddisfatta se gli interessati avranno barrato la casella del modulo-
domanda.
La richiesta non è differenziabile sulle singole preferenze.
Il completamento su una o due scuole è disposto all’interno dello stesso ambito
secondo la catena di prossimità.
Le modalità di assegnazione sono le seguenti:
-Cattedre interne
-Cattedre esterne con completamento in una scuola dell’ambito.
Cattedre interne ed esterne
La graduatoria sarà unica, senza alcuna distinzione tra titolari su scuola e titolari
su ambito con la stessa tabella di valutazione degli anni scorsi.
Si conferma la regola che gli ultimi arrivati a domanda volontaria (e senza distinzione
se per trasferimento o incarico) vengono trattati in coda, con esclusione dei
beneficiari di precedenza.
Il perdente posto potrà presentare domanda condizionata (per mantenere la continuità
e il diritto al rientro negli 8 anni successivi) oppure una domanda con le stesse regole
di tutti sulle preferenze.
Se non soddisfatto, sarà trasferito d’ufficio in una scuola dell’ambito di titolarità, poi
su scuole di altri ambiti, seguendo la tabella di viciniorità.
Solo in assenza di posti viene collocato in esubero sullo stesso ambito in cui è
presente la sua scuola.
Individuazione dei perdenti posto
I docenti titolari in provincia, che nella mobilità dello scorso anno non abbiano
ottenuto una titolarità su scuola, partecipano alla mobilità volontaria come tutti.
Nel caso in cui la domanda non sia stata soddisfatta, verranno trasferiti d’ufficio su
una scuola della provincia; la titolarità, pertanto, sarà su ambito solo se
esplicitamente richiesto tra le preferenze.
Nel caso in cui non sia disponibile alcun posto, il docente rimarrà in esubero su un
ambito della provincia.
Docenti in esubero in ambito provinciale
I docenti ancora privi di titolarità perché nella mobilità dello scorso anno non hanno
ottenuto alcun ambito e provvisoriamente collocati per il 2016/17 nella provincia di
immissione in ruolo, dovranno produrre domanda di mobilità.
All’interno delle 15 sedi espresse concorreranno con tutti gli altri docenti che hanno
già una titolarità di scuola o di ambito, nelle operazioni tra province diverse.
Qualora non dovessero essere soddisfatti nelle 15 preferenze indicate, il sistema li
assegnerà d’ufficio (sempre in base al punteggio) in un ambito su territorio
nazionale, in ordine di viciniorità dalla prima provincia espressa.
Se il docente decidesse di non presentare domanda si muoverà a punteggio zero,
partendo dalla provincia di immissione in ruolo.
Docenti in esubero in ambito nazionale
Precedenze di legge (docenti – personale educativo e ATA) Si conferma la precedenza per il rientro nell’ottennio successivo del perdente posto, prioritariamente nella scuola poi, a seguire, nel comune di titolarità.
La precedenza per assistenza al familiare disabile (figlio, coniuge, genitore) diventa la IV
precedenza dell’art.13 (e 40) prima di quella per il rientro del perdente posto nel comune (V).
Unioni civili (docenti – personale educativo e ATA) Sia nelle precedenze, che nel punteggio per le esigenze di famiglia, la parola “coniuge” viene
estesa alle unioni civili (ai sensi della legge 76 del 20.05.2016).
Tabella di valutazione (docenti – personale educativo e ATA)
Equiparazione del punteggio di servizio ruolo / pre-ruolo / altro ruolo, nella mobilità volontaria.
Per il personale ATA l’equiparazione in altro ruolo si attua solo all’interno della stessa area.
Punteggio esigenze di famiglia (docenti)
Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari (iscrizione anagrafica da almeno 3
mesi in deroga se il ricongiungimento è con un figlio neonato).
Il punteggio di ricongiungimento/cura/assistenza spetta per le scuole del comune o per l’ambito / gli ambiti che comprendono il comune.
Punteggio servizio continuativo (docenti)
La continuità del servizio si valuta anche con l’introduzione dell’organico dell’autonomia e
l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico, laddove prima risultava distinto.
Licei Musicali
È riservato il 50% dei posti vacanti nelle discipline specifiche, ai docenti attualmente utilizzati,
secondo una mobilità professionale straordinaria che salvaguardi la continuità didattica e l'effettivo
servizio nelle sperimentazioni di ordinamento.
Si applica la precedenza per il passaggio nella sola sede di attuale servizio.
L'altro 50% è accantonato per le immissioni in ruolo (da concorso, in quanto non esistono GAE).
Il posto dispari o singolo viene attribuito alla mobilità professionale.
I docenti neo-immessi nell'a.s. 2016/17, in possesso dei requisiti di servizio richiesti, possono
presentare domanda di mobilità professionale in deroga al superamento dell'anno di prova,
così come gli immessi 2015/16 che lo abbiano differito.
Le operazioni di mobilità saranno gestite autonomamente dai competenti Uffici territoriali.
ali operazioni, che verranno gestite autonomamente dai competenti Uffici territoriali,
• La domanda si presenta con modalità cartacea.
• Si possono esprimere preferenze per non più di 9 province oltre a quella di titolarità.
• Nel caso di cui sopra, si presentano congiuntamente tante domande quante sono le province
richieste.
Personale Educativo
Personale ATA
• Si può presentare domanda nella propria provincia e/o verso un’altra provincia.
• Nel caso, verranno inoltrate due domande distinte.
• Ai fini della mobilità volontaria, si valuta con medesimo punteggio il servizio pre-ruolo e quello
di ruolo, purché prestato nella stessa Area, ancorché in diverso profilo.
MOBILITA’ 2017 - 18 Analisi dell’articolato
Le scadenze (termini di presentazione delle domande) saranno definite nel testo
dell’O.M. da pubblicarsi dopo la sottoscrizione definitiva del CCNI.
Le date iniziali e di chiusura sono le stesse per tutti i docenti; seguirà il personale educativo e il
personale ATA.
Per tutti:
Le procedure sono quelle su portale di Istanze-on-line (per docenti e ATA) e cartacee (per
mobilità professionale verso licei musicali, educatori e docenti di religione cattolica).
Verranno inserite nell’OM. le modalità di certificazione dei titoli e delle precedenze di cui agli
artt.13 e 40 senza modifiche sostanziali.
Le documentazioni conformi ai modelli previsti dalla OM si allegano alla domanda.
Presentazione delle domande
Preferenze esprimibili (1)
Personale docente
Nella procedura on-line, viene compilata l’apposita sezione del modulo-domanda, fino a 15 preferenze.
Possono essere indicati max. 5 codici di singole scuole (sede di organico) più altre preferenze
puntuali di ambito, e/o preferenze sintetiche di provincia (soppressi “comuni” e “distretti”). Nella stessa
domanda la mobilità è verso una o diverse province.
Continuano ad avere codici esprimibili:
• gli ex CTP confluiti nei CPIA
• i corsi serali
• sezioni carcerarie e ospedaliere
• licei europei
Non è esprimibile, nella mobilità territoriale, il codice della propria scuola sia per i titolari che per gli
incaricati triennali.
Analogamente, non è esprimibile il codice di ambito per chi è titolare di incarico triennale su una scuola
del medesimo ambito.
Preferenze esprimibili (2)
Personale docente
L’assegnazione su posti speciali, CPIA, corsi serali, sezioni carcerarie ed ospedaliere, è
condizionata dalla dichiarazione di disponibilità.
La mobilità professionale 2017-18 è disposta sulla base delle tabelle previste dal DPR 19/2016
e successive integrazioni e modifiche (nuovo regolamento classi di concorso).
I docenti che chiedono trasferimento/passaggio sia nella provincia che verso altre province,
producono diverse domande (una domanda per il trasferimento e tante altre quanti sono i
passaggi richiesti).
Nelle secondarie di 1°- 2° grado è prevista l’opzione volontaria per richiedere le cattedre
orario con completamento nell’ambito (vale solo per le preferenze su scuola).
Preferenze esprimibili
Personale educativo
• La domanda è cartacea e conforme ai modelli definiti dal MIUR
• Si possono chiedere fino a 9 province oltre a quella di titolarità.
• Nel caso si intenda chiedere trasferimento per diverse province, altrettante domande devono
essere presentate; su ciascuna domanda sarà indicato l’ordine di priorità in cui si
desidera il movimento.
• Il trasferimento può indicare singole istituzioni, comuni, provincia.
• I movimenti si attuano in tre distinte fasi: 1) all’interno del comune 2) tra comuni della
provincia 3) mobilità professionale e territoriale interprovinciale
Preferenze esprimibili
Personale ATA
• Nella procedura on-line, viene compilata l’apposita sezione del modulo-domanda.
• Si può chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità oppure verso sedi di diversa
provincia (1 sola).
• Nel caso di presentino entrambe, le domande da inoltrare sono 2.
• Il numero di preferenze esprimibili è non superiore a 15.
• Si possono indicare codici di: a) scuola b) distretto c) comune d) provincia e) CTP riorganizzati in
CPIA.
• I movimenti si attuano in 3 distinte fasi: 1) all’interno del comune 2) tra comuni della provincia 3)
mobilità professionale e territoriale interprovinciale
Sistema delle precedenze (1) CCNI art.13 e art.40
Le precedenze regolate dagli artt. 13 e 40 del CCNI operano esclusivamente nella mobilità
territoriale volontaria e ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.
Lavoratore non vedente o emodializzato (punto I)
precedenza assoluta sia nei trasferimenti che nella mobilità professionale
Personale trasferito d’ufficio negli 8 anni richiedente rientro nella scuola di ex titolarità (punto II)
Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata tutti gli anni
Personale con disabilità o bisognoso di cure continuative (punto III)
Precedenza riconosciuta art.21 legge 104/92
Gravi patologie
Precedenza riconosciuta art.33 comma 6 legge 104/04
Sistema delle precedenze (2) CCNI art.13 e art.40
Assistenza art.33 commi 5 - 7 legge 104 (punto IV)
• genitore che assiste il figlio (o fratello/sorella conviventi in caso di scomparsa dei genitori)
• coniuge o parte dell’unione civile
• figlio/a referente unico che assiste il genitore (limitatamente ai trasferimenti all’interno della provincia)
Personale trasferito d’ufficio negli 8 anni richiedente rientro nel comune di ex titolarità (punto V)
Le condizioni sono quelle di cui al punto II
Coniuge di militare o categoria equiparata (punto VI)
Personale che ricopre cariche pubbliche (punto VII)
Personale che rientra al termine dell’aspettativa sindacale (punto VIII)
Come si applicano le precedenze (1) in riferimento ai docenti, a seguito della soppressione del codice-comune
Docente trasferito d’ufficio che per l’ottennio chiede il rientro nella ex-scuola - Punto II
• All’interno della provincia e tipologia di posto di ex titolarità
• A condizione che abbia prodotto ogni anno domanda di rientro indicando come prima preferenza la ex
scuola (adesso codice e denominazione della sede di organico)
Docente con disabilità o bisognoso di cure continuative - Punto III
• All’interno e per la provincia del comune di residenza (o cura)
• A condizione che la prima preferenza sia una scuola del comune (o più scuole), oppure l’ambito
corrispondente ad esso (o parte di esso) prima di ulteriori preferenze in altri comuni o ambiti della provincia.
Assistenza art.33 legge 104 - Punto IV
• All’interno e per la provincia (no per il figlio referente unico) del comune di assistenza del disabile
• A condizione che la prima preferenza sia una scuola del comune (o più scuole), oppure l’ambito
corrispondente ad esso (o parte di esso) prima di ulteriori preferenze in altri comuni o ambiti della provincia.
In caso in cui, nel comune, non esistano scuole esprimibili, è possibile indicare quelle del comune
viciniore con posti richiedibili.
Come si applicano le precedenze (2) in riferimento ai docenti, a seguito della soppressione del codice-comune
Docente trasferito d’ufficio negli 8 anni richiedente rientro nel comune di ex titolarità - Punto V
• All’interno della provincia e tipologia di posto di ex titolarità
• Deve aver prodotto ogni anno domanda di rientro indicando come prima preferenza la ex scuola
• A condizione che indichi o scuole del comune di precedente titolarità o l’ambito corrispondente al comune
di rientro (o parte di esso).
Il docente beneficia di precedenza su tutte le scuole espressamente indicate appartenenti al comune o,
sull’ambito comprendente tale comune, se indicato come preferenza. A seguire, su tutti gli altri ambiti del
comune purché inseriti nell’elenco delle preferenze.
Coniuge di militare - Punto VI
• All’interno e per la provincia del comune di trasferimento del coniuge militare trasferito d’ufficio
• A condizione che la prima preferenza sia una scuola del comune (o più scuole), oppure l’ambito
corrispondente ad esso (o parte di esso) prima di ulteriori preferenze in altri comuni o ambiti della provincia.
Come si applicano le precedenze (3) in riferimento ai docenti, a seguito della soppressione del codice-comune
Docente che ricopre cariche pubbliche negli EE.LL. - Punto VII
• All’interno e per la provincia del comune ove espleta il mandato amministrativo
• A condizione che la prima preferenza sia una scuola del comune (o più scuole), oppure l’ambito
corrispondente ad esso (o parte di esso) prima di ulteriori preferenze in altri comuni / ambiti della provincia
Al termine dell’esercizio di mandato, se il trasferimento è avvenuto con beneficio della precedenza, il
docente rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare.
Docente che rientra al termine dell’aspettativa sindacale - Punto VIII
• Solo nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale
• Condizione che sia domiciliato da almeno 3 anni
Esclusione dalle graduatorie interne
Le graduatorie si pubblicano entro il 15° giorno successivo alla scadenza delle domande di
mobilità. Non viene inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, il personale
beneficiario di precedenze di cui ai punti I) III) IV) VII). Relativamente ai docenti, non si applica distinzione
tra titolarità di scuola o incarico triennale.
Alcuni requisiti
Se beneficiari precedenze art. 33 - L.104 a condizione che:
• la scuola sia nella stessa provincia dell’assistito
• se la scuola si trova in altro comune rispetto a quello dell’assistito, si sia presentata domanda di mobilità volontaria. Questo non si applica nel caso in cui la scuola di titolarità (o di incarico) comprenda sedi, plessi o sezioni associate ubicate nel comune di assistenza
Personale che ricopre cariche pubbliche, purché:
• titolare nella stessa provincia in cui si esercita
• durante l’esercizio del mandato
L’esclusione opera a prescindere se in posizione di ultimi arrivati o no.
Dimensionamento scolastico (1)
Le operazioni si effettuano considerando ancora i codici relativi alle singole sedi di titolarità o di incarico triennale del personale docente per l’a.s. 2016/17
Dimensionamento e individuazione docenti soprannumerari (art.18)
A - Unificazione
• Graduatoria unica, nella secondaria, solo se stesso comune, grado e tipo di scuola
B - Circoli didattici e/o istituti comprensivi
• In caso di unificazione, graduatoria unica
• In caso di confluenza di singoli plessi (infanzia e primaria) in altro istituto, opzione per seguire il plesso di servizio prima del nuovo organico e prima della mobilità. Poi si procede alla formulazione della graduatoria per individuare, se necessario, il perdente posto alla luce del nuovo organico
Dimensionamento scolastico (2)
C - Dimensionamento nel I° e II° grado
Cessazione e aggregazione ad altre scuole dello stesso comune
• Unica graduatoria comprendente tutti i titolari delle scuole coinvolte
• Individuazione dei docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi
• I perdenti posto scelgono una delle scuole di quel dimensionamento per il rientro con priorità.
D - Succursali e/o corsi che confluiscono (stesso comune)
• Esercizio dell’opzione
• Unica graduatoria comprendente tutti i titolari delle scuole coinvolte
• Precedenza dei non perdenti posto a ritornare nella scuola di precedente titolarità
• Gli altri docenti non perdenti posto dell’istituto sono assegnati sulla base della graduatoria unica
Dimensionamento scolastico (3)
Lett. E
• Se nel dimensionamento non si realizza un organico unico (perché di diverso grado) ogni docente rimane nella sua distinta graduatoria.
• Se cessa un punto di erogazione del servizio (organico autonomo) con attribuzione delle classi ad altra scuola di diverso comune, il docente esercita opzione sui posti disponibili dell’istituto di confluenza.
• Se non esercita opzione diventa perdente posto.
Lett. F
Qualora cessi il funzionamento di una scuola / sezione staccata / corso, senza attribuzione di classi ad altro istituto, i docenti titolari sono individuati come perdenti posto e usufruiscono delle previste precedenze.
Perdenti posto (1) Individuazione dei perdenti posto nell’infanzia e primaria (art. 19)
• Distinte graduatorie: posto comune, posto speciale, sostegno, istruzione per gli adulti (solo primaria)
• Le graduatorie comprendono sia gli insegnanti titolari di scuola, che quelli titolari di incarico triennale
• Il soprannumerario di lingua inglese confluisce su posto comune prima delle operazioni di mobilità
• Il soprannumerario di sostegno partecipa con precedenza per altra tipologia di sostegno nella stessa scuola, qualora sia in possesso del titolo
• Individuazione dei docenti perdenti posto nel seguente ordine:
1) entrati a far parte dell’organico con decorrenza dal precedente 1° settembre, per mobilità volontaria
2) entrati a far parte dell’organico, prima del precedente 1° settembre, ovvero dal 1° settembre per mobilità d’ufficio
Riapertura termini, domanda condizionata e preferenze entro 5 giorni dalla notifica.
Il trasferimento d’ufficio del soprannumerario avviene su scuola, a partire dall’ambito di titolarità e a seguire negli ambiti viciniori
Perdenti posto (2) Individuazione dei perdenti posto nella scuola second. 1° e 2° grado (art. 21)
• Nell’organico dell’autonomia i docenti soprannumerari sono individuati in graduatorie distinte per classi di concorso e tipologia posti.
• Le graduatorie comprendono sia gli insegnanti titolari di scuola, che quelli titolari di incarico triennale
• Il soprannumerario di sostegno nella second. 1° grado partecipa con precedenza per altra tipologia di sostegno nella stessa scuola, qualora sia in possesso del titolo
• Individuazione dei docenti perdenti posto nel seguente ordine:
1) entrati a far parte dell’organico con decorrenza dal precedente 1° settembre, per mobilità volontaria
2) entrati a far parte dell’organico, prima del precedente 1° settembre, ovvero dal 1° settembre per mobilità d’ufficio
Riapertura termini, domanda condizionata e preferenze entro 5 giorni dalla notifica.
Il trasferimento d’ufficio del soprannumerario avviene su scuola, a partire dall’ambito di titolarità e a seguire negli ambiti viciniori
• Si considerano anche i posti di istruzione per gli adulti
• Il trasferimento d’ufficio si dispone tenendo conto sia delle cattedre interne che di quelle esterne
Adeguamento classi di concorso e organico dell’autonomia
Prima del termine di avvio delle domande, a tutto il personale docente di scuola secondaria di
I e II grado, titolare di scuola e di ambito, verrà attribuita la nuova classe di concorso,
secondo la tabella di corrispondenza annessa al DPR 19/2016, con decorrenza 1 settembre
2017.
Analogamente, a tutto il suddetto personale verrà attribuita la nuova sede di organico
dell'autonomia (scuole medie, istituti superiori, scuole serali, ospedaliere, carcerarie e
speciali), con decorrenza 1 settembre 2017 .
Queste operazioni sono a carico del Gestore del sistema SIDI; il passaggio di modifica della
titolarità e di aggiornamento della classe di concorso per ciascun docente è in procedura
automatica.
Mobilità professionale
Le abilitazioni per classi di concorso (e i titoli di accesso) del previgente ordinamento confluite nel DPR 19/2016, hanno valore ai fini dei passaggi.
Passaggio di ruolo
Da un grado di scuola a un altro oppure dal ruolo dei diplomati a quello dei laureati (e viceversa) nella secondaria; da ruolo comune ai ruoli speciali della primaria (e viceversa)
Si può richiedere il passaggio per un solo ruolo diverso anche se per più classi di concorso (purché in possesso del titolo).
Il passaggio di ruolo prevale su tutte le altre domande
Passaggio di cattedra
Se richiesto in aggiunta al trasferimento, il docente sceglie a quale tipologia di mobilità dare precedenza
In caso di più domande di passaggio è possibile indicare l’ordine con cui devono essere trattate.
Destinatari • Tutti gli ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
• I neo-immessi in ruolo, compreso il personale transitato dalla Croce rossa e dagli Enti di area vasta
• Coloro che hanno perso la titolarità (art.59 del CCNL)
• Coloro che hanno ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore
Trattamento del personale perdente posto
A causa di dimensionamento e/o minor numero di posti
• Individuazione dei soprannumerari da graduatoria d’istituto (ultimi coloro che sono entrati nell’organico, a domanda volontaria, con decorrenza dal precedente 1 settembre)
• Esclusione del personale che beneficia di precedenze (art.40)
• Per gli assistenti tecnici l’individuazione dell’esubero avviene in relazione a ciascuna area di riferimento.
Personale ATA (1)
Dimensionamento della rete scolastica: individuazione del personale soprannumerario
Se a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, si realizzano unificazioni o diverse aggregazioni, il personale titolare delle istituzioni e circoli coinvolti (in quel dimensionamento) confluisce in un’unica graduatoria, distinta per profilo.
Ai fini dell’individuazione del soprannumerario si applicano le precedenze di legge (art.40).
Il personale non-perdente posto viene riassegnato, prima nella sede in cui è titolare, se è accertata la disponibilità, poi secondo la graduatoria unica, nel diverso istituto in cui è confluita la sua sede attuale (plesso o sezione staccata).
A seguire sui posti rimasti disponibili.
Nelle operazioni di riassegnazione della titolarità non si tiene conto delle sopracitate precedenze.
Il personale individuato perdente-posto presenta domanda di trasferimento condizionata per beneficiare della precedenza di rientro negli 8 anni successivi.
Personale ATA (2)
Possibilità di trasferimento, anche su altra area professionale, fatto salvo i senza
sede e l’esubero.
Se tra le preferenze è inserito anche l’attuale istituto, il trasferimento su altra area
della stessa scuola è disposto con precedenza.
Per richiedere il trasferimento da un’area ad un’altra occorre compilare la sezione
del modulo domanda relativa alle aree professionali prescelte e documentare il
possesso dei titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-
laboratori.
Assistenti tecnici
Ad ogni anno di servizio pre-ruolo /altro ruolo si assegnano 6 punti, solo nella mobilità volontaria e non
nella mobilità d’ufficio.
La fruizione del congedo biennale per l’assistenza ad H grave non interrompe né servizio, né continuità.
L’introduzione dell’organico unico dell’autonomia 2017/18 (laddove era distinto) non interrompe la
continuità (è escluso il trasferimento avvenuto in precedenza).
Si conferma il punteggio “una tantum”.
Il trasferimento da posto comune/classe di concorso verso sostegno (e viceversa) interrompe sia la
continuità di scuola che di sede (comune) in quanto è cambiata “la tipologia” di titolarità.
Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile, salvo:
• fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie con lo status di parificate
• nella scuola d’infanzia comunale
• nelle scuole secondarie pareggiate
Tabella di valutazione dei titoli - servizio Allegato 2 - docenti ed educativi
Tabella di valutazione dei titoli - esigenze di famiglia Docenti - educativi - ATA
Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura si estendono anche “alla parte di
unione civile”.
Qualora il ricongiungimento venga chiesto per il figlio neonato, si deroga
dall’iscrizione anagrafica precedente di 3 mesi.
Ai docenti, il punteggio spetta per le scuole del comune o per l’ambito / gli ambiti
richiesti che comprendono il comune, anche se coincidenti con la titolarità di scuola
o ambito.
In assenza di istituzioni scolastiche esprimibili, il punteggio è attribuito per tutte le
scuole del comune viciniore.
Nel rispetto di quanto sottoscritto nell’intesa del 29 dicembre le parti dichiarano
quanto segue:
1) Le OO.SS procedono alla firma dell’Ipotesi di CCNI sulla mobilità per consentire l’avvio
delle procedure propedeutiche alla sua autorizzazione, per evitare l’allungamento dei
tempi;
2) L’Amministrazione si impegna a sottoporre – in tempi brevi – alle OO.SS. il testo per
procedere rapidamente alla sottoscrizione, entro la data della firma definitiva del CCNI,
dell’accordo sull’assegnazione dei docenti da ambito a scuola, nel rispetto dei principi di
imparzialità e trasparenza.
Dichiarazione congiunta (verbale 31.01.2017)
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