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Le Imprese Sociali Torino - 31 Ottobre 2012
Indice Le Associazioni: elementi essenziali e requisiti statutari
I Comitati
Le Fondazioni
Il riconoscimento della personalità giuridica
Le Onlus
La legislazione speciale
L’Impresa Sociale
L’innovazione: il Trust Onlus
Premessa
Non Profit
No Profit
Not for Profit
Nonprofit
Senza scopo di lucro
“Le associazioni rendono l’uomo più forte e mettono in risalto le doti migliori delle singole persone, e danno la gioia che raramente s’ha restando per proprio conto”
Italo Calvino, il Barone Rampante
Associazione
Associazione
L’art. 14 c.c. recita “ Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico”. Questa norma consente di operare una prima distinzione tra associazioni riconosciute ed associazioni non riconosciute; in particolare, l’atto pubblico è richiesto solo per quelle associazioni che intendano ottenere il riconoscimento, mentre per quelle non riconosciute non è richiesta alcuna formalità
L’art. 16 c.c. indica quali debbano essere le caratteristiche essenziali dello statuto e dell’atto costitutivo: la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio, della sede, le norme sull’ordinamento sull’amministrazione; inoltre devono essere specificati i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione
Scopo
Lecito
Senza finalità di lucro
A “movente ideale”
Utilità sociale
Interesse generale
Scopo
Art. 416 Codice Penale - Associazione per delinquere
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o piu’.
StatutoElementi essenziali
Denominazione dell'ente
Indicazione dello scopo
Patrimonio
Sede
Norme sull'ordinamento e sull'amministrazione
Diritti ed obblighi degli associati e condizioni della loro ammissione
Norme relative alla estinzione dell'ente ed alla devoluzione del patrimonio
Organi
Assemblea
Consiglio Direttivo
Presidente
Collegio dei Revisori
Altri organi
L’AssembleaAd esempio
Deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio
Elegge il Presidente dell’Associazione
Nomina il Presidente onorario
Sceglie i membri del Consiglio Direttivo
Approva il bilancio
Delibera sulle modifiche dello statuto prospettate dal Consiglio Direttivo
Avalla gli indirizzi programmatici progettati dal Presidente
Delibera lo scioglimento dell’Associazione la eventuale devoluzione del patrimonio
Criteri di ammissione ed esclusione degli associatiAd esempio
Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione
L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo
Ad esempio
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione:
per dimissioni volontarie
per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate
per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso
per decesso
per persistente violazione degli obblighi statutari
Ad esempio
L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o all’associato
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all’Assemblea che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata
Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione
Gli associati espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al collegio dei probiviri se previsto, o all’Assemblea
Ad esempio
Gli associati hanno il diritto:
di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di esprimere il proprio voto
di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali
di partecipare alle attività promosse dall’Associazione
di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione
di dare le dimissioni in qualsiasi momento
Diritti ed obblighi degli associati
Gli associati sono obbligati:
ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
a versare il contributo stabilito dall'Assemblea
a svolgere le attività preventivamente concordate
a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione
Diritti ed obblighi degli associatiAd esempio
PresidenteAd esempio
Il Presidente dura in carica [●] anni ed è rieleggibile ed ha i seguenti poteri:
rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio
convoca e presiede l’Assemblea
convoca e presiede il Consiglio Direttivo
favorisce il raggiungimento dei fini sociali
esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
individua e sottopone all’Assemblea i progetti da sostenere
nomina il Tesoriere all’interno del Consiglio Direttivo
gestisce l’aspetto economico finanziario
provvede agli atti amministrativi e contabili necessari
Consiglio DirettivoAd esempio
Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da 5 (cinque) membri eletti dall’Assemblea fra i propri componenti, che restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni.
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo
elaborare il bilancio consuntivo e il programma di attività da realizzare
stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di associati
Consiglio DirettivoAd esempio
Altri Organi
Collegio dei Revisori
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori composto da tre associati eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo
Collegio dei Probi-Viri
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei probiviri composto da tre associati eletti in Assemblea. Dura in carica 3 (tre) anni. Decide insindacabilmente, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione
Scioglimento e Liquidazione
Può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
Associazione non riconosciuta L’Associazione non riconosciuta prende vita da un
contratto per il quale la legge non prescrive alcuna formalità e che, quindi, può essere stipulato in qualsiasi forma, anche oralmente
In base all’art. 36 c.c. sembra che l’unico elemento essenziale del contratto sia l’indicazione delle regole relative all’ordinamento interno e all’amministrazione dell’Associazione
È opinione diffusa che le parti debbano quantomeno fissare anche lo scopo e le condizioni di ammissione degli associati. Non è necessario invece indicare la denominazione, e la sede dell’Associazione, che sarà il luogo in cui di fatto si svolge l’attività
Associazione non riconosciuta
L’Associazione non riconosciuta gode di un’autonomia patrimoniale imperfetta
Delle obbligazioni dell’ente rispondono, con il loro patrimonio ed in via sussidiaria, “le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione” (art. 38 c.c.)
Sostanzialmente si tratta di una presunzione con cui si tutelano i terzi addossando la responsabilità patrimoniale, su coloro i quali, pur non avendo funzioni esecutive, hanno comunque agito in nome e per conto della Associazione
Associazione
Assemblea
Organo Amministrativo
Altri organi
Presidente
Comitato
Il Comitato nasce dall’iniziativa di più soggetti che si prefiggono il raggiungimento di uno scopo, attraverso la raccolta dei fondi necessari
Un gruppo di persone annuncia al pubblico una iniziativa benefica, o di pubblica utilità (il Codice Civile parla di soccorso, beneficenza, opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti) sollecitando i terzi ad aderire all’iniziativa tramite il versamento di una somma di danaro
Comitato
Raccolta fondi - Iniziative specifiche
Presenza di più soggetti
Scioglimento una volta raggiunto lo scopo
Comitato
I Comitati, quindi, posso essere costituiti solo ed esclusivamente per uno scopo ben preciso, ed una volta esauritosi quest’ultimo o divenuto impossibile, dovranno sciogliersi
Delle obbligazioni assunte rispondono i suoi componenti personalmente ed in via solidale, mentre i sottoscrittori sono tenuti solamente ad effettuare le oblazioni promesse
L’organizzazione interna
Promotori Organizzatori Oblatori
Fondazione
Tradizionalmente la Fondazione viene intesa come organizzazione creata per la gestione di un patrimonio autonomo destinato e vincolato in modo tendenzialmente perpetuo, al perseguimento di un scopo socialmente rilevante
Il fulcro è rappresentato dall’elemento patrimoniale
La Fondazione è quindi una organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico
Fondazione
Il Codice Civile non offre una definizione specifica di Fondazione ma tradizionalmente viene intesa “come un’organizzazione creata per la gestione di un patrimonio autonomo destinato e vincolato, in modo tendenzialmente perpetuo, al perseguimento di uno scopo socialmente rilevante”
Come per le associazioni è necessaria la predisposizione di un atto costitutivo nel quale si esplicita lo scopo - che, chiaramente, deve rivestire il carattere di pubblica utilità - al quale viene vincolato il patrimonio e lo statuto, in cui devono essere previste le norme che disciplinano il funzionamento dell’ente
Fondazione
Le Fondazioni si costituiscono con negozio unilaterale, inter vivos o mortis causa
La costituzione per atto tra vivi è possibile solo attraverso un atto pubblico
L’atto costitutivo riunisce in sé tre diversi aspetti:
• la volontà di istituire una Fondazione
• la disciplina dell’assetto organizzativo
• la dotazione del patrimonio
Fondazione
Fondazione(BENI)
Fondatore
Organo Amministrativo
Fondazione di Partecipazione
La Fondazione di Partecipazione, costituisce un modello atipico di Fondazione, che formalizza l’evoluzione che l’istituto ha subito nel corso degli anni
Nella Fondazione di Partecipazione, sono presenti:
• L’elemento personale tipico degli enti associativi
• L’elemento patrimoniale tipico delle fondazioni
Fondazione di Partecipazione
La Fondazione di Partecipazione nasce dalla crisi della fondazione “tradizionale”, che essendo caratterizzata da una struttura chiusa, non permette l’adesione di nuovi soggetti successivamente alla sua costituzione
Questo istituto consente di sintetizzare il principio della “porta aperta” caratteristico degli enti associativi, con l’elemento patrimoniale tipico delle fondazioni
Rappresenta uno strumento adatto alla realizzazione di partnership tra pubblico e privato, profit e non profit, aprendosi all’esterno e diversificando di conseguenza le fonti di finanziamento
La Struttura
La struttura della Fondazione di Partecipazione consente l’ingresso di nuovi soggetti anche successivamente alla sua creazione, che “peseranno” all’interno della governance in base al conferimento effettuato
Questo consente il mantenimento di una struttura “aperta” senza “trascinare” nella governance dell’ente la democraticità tipica degli enti associativi
Di conseguenza, tutti membri della Fondazione, assumeranno un ruolo all’interno dei meccanismi decisionali della Fondazione, che verrà determinato anche in base al contributo economico che saranno in grado di apportare al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione
Patrimonio
Come nella Fondazione disciplinata dal Codice Civile, elemento essenziale è il patrimonio
E’ necessario quindi che i soci fondatori conferiscano i fondi necessari per la costituzione del Fondo di Dotazione
Il patrimonio della Fondazione di Partecipazione è costituito:
• Fondo di Dotazione (patrimonio vincolato allo scopo)
• Fondo di Gestione (gestione ordinaria/cassa)
La Fondazione di PartecipazioneLa governance
Vi è la più ampia liberta nella definizione dell’impianto statutario, sia in merito agli organi che alle categorie dei soci
Ad esempio:
Soci Fondatori
Soci Nuovi Fondatori
Soci Ordinari
Soci Sostenitori
Soci Benemeriti
La Fondazione di PartecipazioneLa governance In merito alla struttura della Fondazione, occorrerà prevedere la
nomina di organi “necessari” per la gestione delle attività dell’ente
Oltre al Presidente, sarà necessario nominare un Consiglio di Amministrazione, a cui sarà affidata l’effettiva gestione della Fondazione
E’ possibile ipotizzare inoltre:
La costituzione di diverse assemblee all’interno delle quali far confluire ciascuna categoria di soci
La costituzione di un Comitato Esecutivo
La costituzione di un Comitato Scientifico
La Fondazione di PartecipazioneAd esempio
FdP
SOCI FONDATORI
Nuovi Fondatori
Sostenitori
Benemeriti
Ordinari
Il riconoscimento della personalità giuridica
Presupposti:
• Atto pubblico
• Patrimonio
Per le persone giuridiche dei Libro I, l’acquisto della personalità giuridica avviene in seguito all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture oppure presso le regioni per gli enti che operano in materie di competenza regionale
Nazionale e Regionale
E’ necessario che l’ente, rispetti tutti i requisiti previsti dalla norma e che si dimostri l’esistenza di un fondo di dotazione idoneo al raggiungimento dello scopo
Qualora venga richiesto il riconoscimento regionale, l’entità del patrimonio iniziale può variare a seconda della regione all’interno della quale l’ente svolgerà la propria attività
Procedimento
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture
La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali e' conferita la rappresentanza dell'ente, e' presentata alla Prefettura nella cui provincia e' stabilita la sede dell'ente.
Alla domanda i richiedenti allegano:
Atto costitutivo e statuto
Relazione illustrativa attività dell’ente
Documentazione attestante la situazione patrimoniale
Elenco amministratori
Procedimento
Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il Prefetto provvede all'iscrizione
Qualora la Prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, ne da' motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti
Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il Prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale Le Onlus costituiscono una autonoma e distinta
categoria di enti rilevanti ai soli fini fiscali. Non sono nuovi soggetti ma un contenitore fiscale nel quale possono entrare i vari soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dalla legge
Possono diventare Onlus: Associazioni Fondazioni Comitati Società cooperative Altri enti privati con o senza personalità giuridica
OnlusSettori di Attività
Assistenza sociale e socio-sanitaria
Assistenza sanitaria
Beneficenza
Istruzione
Formazione
Sport dilettantistico
Tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico
Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
Promozione della cultura e dell’arte
Tutela dei diritti civili
Ricerca scientifica svolta da fondazioni
Onlus
Onlus di diritto: Organizzazioni di Volontariato, Cooperative Sociali, Organizzazioni non Governative
Onlus di opzione: Associazioni, Fondazioni, Comitati, altri enti privati con o senza personalità giuridica
Quasi Onlus: Enti ecclesiastici e delle confessioni religiose riconosciute dallo Stato e Associazioni di Promozione sociale
Requisiti statutari
Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale
Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse
Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura
Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
Requisiti statutari
Obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale
Uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus“
Disciplinare in maniera uniforme il rapporto associativo escludendo la temporaneità della partecipazione (solo per le associazioni)
L’iscrizione
La Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate ha 40 giorni di tempo per effettuare i riscontri di rispondenza alla normativa e procedere o meno all’iscrizione delle soggetto interessato all’anagrafe delle Onlus. Decorso tale termine, senza nessuna comunicazione, l’ente si intende iscritto all’Anagrafe Unica delle Onlus
All’esito del controllo, la Direzione regionale iscrive il soggetto interessato all’anagrafe unica delle Onlus e gliene dà notizia oppure comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base al quale è formulato il diniego. Le comunicazioni sono notificate all’interessato entro il termine di 40 giorni dal ricevimento della comunicazione
L’iscrizione
E’ previsto un allungamento dei termini del controllo preventivo, qualora l’ufficio della Direzione regionale inviti l’organizzazione a fornire chiarimenti, in ordine alla rispondenza dei dati e delle attività comunicate ai presupposti di legge
In tale ipotesi l’organizzazione interessata dispone di 30 giorni per fornire la risposta e la Direzione regionale è tenuta a comunicare l’esito del controllo nei 20 giorni successivi alla scadenza del predetto termine
L’iscrizione
L’ente è iscritto all’Anagrafe unica delle Onlus:
• a seguito dell’esito favorevole del controllo preventivo
• a seguito del decorso del termine di 40 giorni dal ricevimento della comunicazione
Gli effetti dell’iscrizione decorrono dalla costituzione, se la comunicazione viene inviata entro 30 giorni da essa; diversamente decorreranno dal momento in cui viene inviata la comunicazione
La legislazione speciale
Organizzazioni di volontariato
Organizzazioni non governative
Cooperative sociali
Associazioni di promozione sociale
Associazioni sportive dilettantistiche
Enti religiosi
Etc., etc. etc.
Impresa Sociale ex lege
Una nuova veste giuridica che possa costituire uno strumento di unione per due categorie di soggetti in apparenza dicotomici:
Gli enti senza scopo di lucro del libro I del Codice Civile
Gli enti commerciali del libro V del Codice Civile
Definizione e Finalità
Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs 155/06 la qualifica di impresa sociale è riconosciuta ad “Organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del c.c., che esercitano in via stabile e principale, una attività economica organizzata al fine della produzione o della scambio di beni o di servizi di utilità sociale, dirette a realizzare finalità di interesse generale”
Il legislatore ha voluto mettere a disposizione degli enti senza scopo di lucro le regole proprie degli enti commerciali, consentendo ai soggetti già disciplinati dal Codice Civile di svolgere una determinata attività in forma imprenditoriale in alcuni settori prestabiliti dalla legge
Settori di Attività Assistenza Sociale
Assistenza Sanitaria
Assistenza socio-sanitaria
Educazione, istruzione, formazione
Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
Valorizzazione del patrimonio culturale
Turismo sociale formazione universitaria e postuniversitaria
Ricerca ed erogazione servizi culturali
Formazione extrascolastica
Servizi strumentali alle imprese sociali
Acquisicono inoltre la qualifica di Impresa Sociale tutte le organizzazioni che esercitano una attività di impresa al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili
Requisiti essenziali
Svolgimento nei settori indicati dal legislatore
Assenza dello scopo di lucro
70% attività commerciale
Divieto assoluto di distribuzione degli utili
Denominazione “impresa sociale”
Limiti retribuzione dipendenti/amministratori
Bilancio Sociale
L’innovazione: il Trust Onlus
Il Trust è un istituto nato nei sistemi di common law, che ha trovato riconoscimento nell’ordinamento giuridico italiano a seguito dell’adesione del nostro paese alla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985
Un soggetto disponente si spoglia della proprietà di alcuni beni, e li pone sotto il controllo di un amministratore, al quale spetta l’obbligo di amministrarli nell’interesse dei beneficiari
Il TrustI soggetti coinvolti
Settlor il soggetto che si spoglia dei beni e li conferisce nel Trust
Trustee il soggetto, nominato dal Settlor, che amministra i beni
Protector il soggetto che vigila sull’operato del Trustee
Beneficiaries i soggetti che beneficeranno dei beni conferiti nel Trust
Settlor
Trustee
Beneficiaries
Trust
Protector
Il Trust
(BENI)
$
$
Il Trust
E’ possibile quindi rintracciare nella prassi numerose tipologie di trust, in quanto la sua struttura può essere adattata, di volta in volta, alle esigenze concrete delle parti, anche al fine di fornire una tutela ad interessi e posizioni giuridiche che, altrimenti, non troverebbero protezione in nessun altro strumento presente nell’ambito del nostro ordinamento giuridico.
Il Trust é uno strumento estremamente elastico che, oltre ad essere funzionale alla protezione di «interessi privati», può essere utilizzato anche per il raggiungimento di finalità di «interesse generale».
Il Trust Onlus
L’articolo 10 del D.Lgs 460/97 nell’elencare i soggetti che possono ottenere la qualifica di Onlus, dopo aver richiamato le figure giuridiche disciplinate dal Codice Civile, menziona in via generale e residuale “gli altri enti di carattere privato”
All’interno di questi ultimi, anche alla luce del recente atto di indirizzo pubblicato dall’Agenzia per il Terzo Settore e della Circolare del 1 Agosto dell’Agenzia delle Entrate, può essere ricompreso il Trust
L’atto istitutivo deve contenere espressamente, tutte le clausole di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97 (es. divieto di distribuzione degli utili, obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali, obbligo di redigere il bilancio, etc.etc.)
In ogni caso lo scopo del Trust deve caratterizzarsi o per le sue finalità solidaristiche, rivolte comunque nei confronti di soggetti svantaggiati meritevoli di solidarietà sociale, o per la sua rilevanza artistica, scientifica, o ambientale a vantaggio della collettività
Il Trust Onlus
Insomma…
GRAZIEgiuseppe.taffari@replegal.it
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