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LA SCELTA ED IL CORRETTO USO DEI DPI
ANTICADUTA
©GCodina
Stefano Cesari
Amorini Srl - Perugia
D.Lgs.235/2003
LAVORO IN QUOTA CON FUNI
©HErber
Quando si applica il D.Lgs.235/2003?
Art. 3Il presente decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota
Quindi si applica ogni volta che si esegue un lavoro temporaneo in quota
Art. 5 - comma 4Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamentomediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanzein cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato incondizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicuranon è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti deisiti che non può modificare.
©HErber
Quando un lavoro in quota si definisce con funi?
©JEvans
Lavoro in quota con uso di DPI anticaduta, ma senza uso di funi
Questo lavoro rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 235 come lavoro in quota, ma non è soggetto alle disposizioni concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
Il lavoro in quota:
non è un’attività lavorativa, un mestiere,
ma una condizione lavorativa che può interessare qualsiasi lavoratore
2 mArt. 4lavoro in quota: attivitàlavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile
Questo è un lavoro in quota con funi
Definizione
Valutazione dei rischi
• Perché è stata emanata la direttiva 45/CE/2001?
• La priorità: ridurre il fenomeno infortunisticolegato alle caduta dall’alto nel lavoro in quota
• Lo strumento fondamentale: la valutazione dei rischi
©JEvans
• Valutazione degli aspetti tecnici
• Valutazione degli aspetti oggettivi
• Valutazione degli aspetti soggettivi
Valutazione dei rischi:
• individuare la posizione del luogo di lavoro e valutarne i rischi
Valutazione degli aspetti tecnici:
• individuare il metodo di accesso al luogo di lavoro più semplice da realizzare con i relativi rischi connessi
• valutare per entrambi i casi le misure tecniche preventive già esistenti o realizzabili
• valutare le possibilità di riorganizzazione del processo lavorativo e di accesso che ridurrebbero il rischio
• valutare la solidità strutturale del luogo di lavoro e le possibilità di ancoraggi sicuri
• caratteristiche del luogo di lavoro (posizione, conformazione, etc.)
Valutazione degli aspetti oggettivi:
• esposizione ai rischi ambientali (altitudine, pericoli naturali, etc.)
• esposizione ai rischi dovuti all’attività umana (vicinanza di attività pericolose, etc.)
• efficienza fisica del soggetto che deve operare in quota
Valutazione degli aspetti soggettivi:
• paura del vuoto, vertigini, condizioni di affaticamento
• condizioni patologiche, inadeguatezza psicofisica
• competenza specifica del soggetto che deve operare in quota e necessità di formazione
• se il rischio di caduta dall’alto non puòessere eliminato, l’operatore deve essere munito di appositi dispositivi di protezione individuale adatti alla situazione specifica
• quando è possibile dotare l’operatore in quota di DPI di trattenuta o di posizionamento per prevenire il rischio di caduta dall’alto
• dotare l’operatore in quota di DPI anticaduta se deve operare in zone a rischio di caduta, se ha bisogno di libertà di movimento, nelle fasi di accesso al luogo di lavoro in quota
• formare e addestrare il personale all’uso dei DPI anticaduta e di posizionamento messi a disposizione
• preparare una procedura di intervento immediato per soccorrere un operatore in quota in difficoltà
Il programma dei lavori definisce:• un piano di emergenza• le tipologie operative• i dispositivi di protezione individuale• le tecniche e le procedure operative• gli ancoraggi• il posizionamento degli operatori• i metodi di accesso,• le squadre di lavoro• gli attrezzi di lavoro
Il programma dei lavori
• i DPI per la prevenzione del rischio di caduta dall’alto devono essere adeguati al rischio reale che è stato valutato
Scelta dei DPI anticaduta
• i DPI per la prevenzione del rischio di caduta dall’alto devono essere compatibili con l’attivitàsvolta dall’operatore in quota
• i DPI per la prevenzione del rischio di caduta dall’alto devono comporre sistemi di protezione realmente efficaci
• ogni sistema di protezione contro il rischio di caduta dall’alto deve essere progettato con professionalità e realizzato a regola d’arte
• ogni lavoro in quota, per essere eseguito a regola d’arte, deve anche essere protetto contro la caduta dall’alto a regola d’arte
• Le attrezzature che si utilizzano per proteggere il corpo umano dai rischi per la sua salute rientrano in una particolare categoria di prodotti definiti come dispositivi di protezione individuale (abbreviati con la sigla DPI).
• La direttiva 89/686/CEE del 21/12/1989 ha definito le caratteristiche di fabbricazione e di applicazione dei DPI.
• Il decreto legislativo n. 475 del 4/12/92 rappresenta l’attuazione nel nostro ordinamento della direttiva europea sui DPI.
• Requisiti di sicurezza specifici:
• i DPI destinati a prevenire le cadute dall'alto o i loro effettidevono comprendere:
• un punto di ancoraggio sicuro;• un sistema di collegamento;• un dispositivo di presa del corpo;
• devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, se utilizzati nelle condizioni prevedibili di impiego, il dislivello del corpo sia il minore possibile per evitare qualsiasi impatto contro un ostacolo, senza che la forza di frenatura raggiunga la soglia in cui sopravvengono lesioni corporali o quella di apertura o di rottura di un componente dei DPI per cui possa prodursi la caduta dell'utilizzatore;
• essi devono inoltre garantire che al termine della frenatura l'utilizzatore abbia una posizione corretta, che gli consenta se necessario di attendere i soccorsi.
USO DEI DPI ANTICADUTA E DI POSIZIONAMENTO
• L’uso dei dispositivi di protezione individuale èsoggetto agli articoli del Titolo IV del D.Lgs. 626/94, che impongono alcuni obblighi che devono essere rispettati dai soggetti coinvolti.
• I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Posizionamento sul lavoro = tecnica di prevenzione della caduta dall’alto
NO arresto di cadute nel vuoto
Max dislivello = 0,6 m (EN358)
Protezione della caduta dall’alto = arresto caduta
Elementi fondamentali
forza di arrestotrasmessa al corpo
punto di ancoraggio
tirante d’aria necessario
movimenti pendolari
posizione del corpo dopo l’arresto
Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente,
b) una per l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro)
c) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza).
lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza
fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti
la fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che seguegli spostamenti del lavoratore
Obblighi del datore di lavoro (art. 43)
• mantenere in efficienza i DPI e assicurarne la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
• provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, conformemente alle informazioni fornite dal fabbricante;
• fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;• destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le
circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di piùpersone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico;
• assicurare una formazione adeguata e organizzare, obbligatoriamente nel caso di DPI di terza categoria, uno specifico addestramento circa il corretto utilizzo pratico.
Obblighi dei lavoratori (art. 44)
• sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro;
• utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento organizzato;
• avere cura dei DPI messi a loro disposizione e non apportarvi alcuna modifica;
• seguire le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI al termine dell’utilizzo;
• segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI DPI
• La corretta manutenzione dei DPI anticaduta e di posizionamento costituisce l’unica garanzia del loro efficace funzionamento in caso di necessità, dopo che il DPI è stato messo in servizio e non èpiù nuovo.
• Come ogni altro prodotto, i DPI sono soggetti a usura, invecchiamento, indebolimento, rottura, etc. a causa dell’uso.
• La sicurezza della protezione offerta dai DPI èlegata strettamente alla loro efficienza.
• I DPI devono essere utilizzati finché si è certi, senza ragionevole dubbio, della loro efficienza.
• Per tenere sotto controllo lo stato di efficienza dei DPI sono necessari 2 livelli di verifica.
• 1. Verifica sistematica: il lavoratore al quale vengono messi a disposizione i DPI deve mantenerli con cura, non modificarli, non alterarli, non usarli impropriamente, sorvegliarli durante l’uso e segnalare immediatamente (al datore di lavoro o a chi lo rappresenta) qualsiasi difetto dovesse insorgere a causa dell’uso o qualsiasi inconveniente dovesse capitare durante l’uso. La tempestività e l’individuazione di questi elementi sono fondamentali ai fini della sicurezza di utilizzo dei DPI.
• 2. Verifica periodica: con scadenze regolari non superiori a 12 mesi deve essere effettuato un controllo approfondito dei DPI da parte di un controllore competente autorizzato dal fabbricante dei DPI (prassi indicata dalla norma armonizzata EN365).
• È quindi il fabbricante che ha l’obbligo di indicare nella nota informativa dei DPI con quale scadenza (comunque non superiore a 12 mesi) è consigliabile effettuare tali controlli, anche in base alla frequenza di uso, e chi può effettuarli.
• Il datore di lavoro che mette a disposizione dei propri lavoratori dei DPI deve preoccuparsi di mantenerli in efficienza mediante le manutenzioni, riparazioni e sostituzioni necessarie, operazioni che devono corrispondere alle prescrizioni date dal fabbricante dei DPI in merito ad ogni prodotto.
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