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“Liberalità indirette: riflessi in materia di
volontaria giurisdizione”
Giancarlo Iaccarino
Notaio in
Massa Lubrense
20 giugno 2014
Donazioni indirette
Teoria dell’unico
negozio con clausola
speciale in virtù della
quale si piega l’effetto
di un dato contratto
per conseguire
risultati ulteriori
Teoria del doppio
negozio collegato in
cui un negozio
(negozio mezzo) ha la
funzione di vincolare le
parti al raggiungimento
dell’ulteriore risultato
che rappresenta la
causa dell’altro negozio
(negozio fine).
Teoria dell’inesistenza
Nel negozio indiretto
come nel negozio
fiduciario il
raggiungimento di uno
scopo ulteriore è
semplicemente un
motivo che resta
estraneo al negozio e
alla sua causa. Pertanto
il negozio indiretto non
costituisce una
categoria giuridica.
c) la delegazione, l’accollo
d) la cessione del credito a titolo gratuito
e) il contratto a favore del terzo
b) il negotium mixtum cum donatione
f) l’intestazione di beni sotto nome altrui
g) l’ adempimento del debito altrui
a) la rinuncia
h) l’atto di fondazione
s) il contratto preliminare
a favore del terzo i) i depositi bancari
r) l’assunzione di obbligazione l) il trust
solidale in qualità di mutuatario
q) la prestazione di garanzia fideiussoria
n) il mandato senza m) il patto di famiglia mediante
rappresentanza, cioè rinuncia dei non assegnatari
mediante interposizione al diritto di liquidazione
reale di persona vantato verso l’assegnatario
p) l’acquisto in regime di comunione legale da parte o) il contratto di società
di un coniuge mediante lo scambio o il prezzo della nell’ambito del passaggio
vendita di beni personali omettendo intenzionalmente generazionale
la dichiarazione della provenienza del corrispettivo
Donazioni indirette
(IN)Compatibilità tra art. 809 c.c. e donazioni indirette
In virtù di tale principio generale ogni qual volta una norma
rinvia ad altre disposizioni, tale richiamo va sempre letto nei
limiti dell’applicabilità.
Es. Art. 1026: «Le disposizioni
relative all’usufrutto si
applicano, in quanto
compatibili all’uso e
all’abitazione»
Problema
Cass. 439/81
In virtù del richiamo contenuto nell’art. 809, tutte le norme sulla
donazione e, in particolare quelle per integrare la quota di
legittima sono applicabili anche alle donazioni indirette?
Art. 1116: «Alla divisione delle
cose comuni si applicano le
norme sulla divisione
dell’eredità in quanto non
siano in contrasto con quelle
sopra stabilite».
Art. 2615 – ter. «Le società dei
capi III e seguenti del titolo V
possono assumere some oggetto
sociale gli scopi indicati nell’art.
2602. In tal caso l’atto
costitutivo può stabilire
l’obbligo dei soci di versare i
contributi in denaro».
Soluzione NO! Si ha una loro disattivazione a beneficio della stabilità degli
effetti giuridici prodotti.
Teoria preferibile
NON è necessaria
l’autorizzazione
Azione di restituzione (art. 563)
Mandato a donare
Modus (art. 793)
Norme di volontaria
giurisdizione
Donazione odnuziale
(art. 785)
Comunione legale
Art. 179 lett. b)
Forma solenne (art. 782) Incompatibile
Beni futuri (art. 771) Incompatibile
Beni altrui Incompatibile
Incompatibile
Incompatibile al negotium
mixtum cun donarione (Cass.
12181/1992)
Compatibilità parziale
(Cass. 11096/2004
Parzialmente incompatibile
Compatibile (Cass. 9872/2000) e
Incompatibile
(Cass. 15873/2006)
Compatibile (Cass. 15778/2000)
Donazioni indirette Volontaria giurisdizione
Difficile da definire
per due considerazioni
rapporto
Due «figure» nebulose
La volontaria Giurisdizione è l’insieme degli interventi della
autorità giudiziaria che non hanno per oggetto la risoluzione
di controversie ma sono volti a regolare determinare
situazioni tra soggetti diversi
Non esiste un criterio unitario per ricomprendere il negozio
indiretto
Contrasti in dottrina e in giurisprudenza tra donazioni tipiche in favore del figlio minore e
le conseguenziali autorizzazioni.
1
2
Teorie
Impedimento giuridico Conflitto di interessi
Tesi preferibile
L’amministrazione del patrimonio del minore
Tesi
Impedimento giuridico
Assenza del dualismo di posizioni giuridiche che caratterizza i contratti. In definitiva, ,
secondo questa corrente di pensiero, la fattispecie deve, di volta in volta, essere risolta
come segue:
1) la donazione fatta da uno dei genitori al figlio minore deve essere accettata, previa
autorizzazione del giudice tutelare, dall'altro genitore in base all’art. 317 c.c.
ricorrendo una ipotesi di impedimento giuridico del genitore donante di partecipare
all'atto;
2) la donazione di entrambi i genitori al figlio deve essere accettata da un curatore
speciale a norma dell’art. 321 c.c., ricorrendo un impedimento comune ad entrambi;
3) in egual modo deve essere accettata la donazione al figlio del genitore esercente la
potestà in via esclusiva;
4) infine ancora a norma dell’art. 321 c.c., essere accettata la donazione che un genitore
intende fare al figlio e che l'altro si rifiuti di accettare, ricorrendo per il primo la
ipotesi della impossibilità e per il secondo la ipotesi del rifiuto.
Tesi impedimento giuridico
Autorizzazione ex art. 317 «Nel
caso di lontananza, di incapacità o
di altro impedimento che renda
impossibile ad uno dei genitori
l’esercizio della potestà, questa è
esercitata in modo esclusivo
dall’altro […]»
Curatore ex art. 321
Giudice Tutelare Tribunale ordinario
Donazione ai minori e nomina curatore speciale ex art. 321 c.c.
Al Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento
Ricorrente
Il sottoscritto Notaio Giancarlo Iaccarino di Massa Lubrense con sede in Massa Lubrense alla via IV
Novembre n. 26/a,, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Napoli - Torre Annunziata e Nola
Incarico e legittimazione
legittimato ai sensi dell’art. 1 della Legge notarile in quanto incaricato alla stipula dell’atto di cui al
presente ricorso da Alessandro, (nato a Napoli il …) nella qualità di genitore dei figli minori Gianluca
e Federica con egli domiciliato.
Espone
Situazione familiare
- Alessandro in data 18 settembre 2003 ha contratto matrimonio con effetti civili in Sorrento con
Beatrice (nata …);
- in costanza di matrimonio sono nati a … rispettivamente il … 2005 e il … 2008 Gianluca e Federica
(minori);
Fatto
- che Alessandro è proprietario esclusivo dell'appartamento facente parte del fabbricato sito nel
Comune di Sorrento[…].
- che Alessandro intende donare la nuda proprietà dell'immobile di cui sopra in ragione di 1/2 a
ciascun figlio e l'usufrutto al coniuge Beatrice;
Valore immobile
- che l'immobile trovasi in zona residenziale di prestigio, in fabbricato in buone condizioni statiche ed
in ottimo stato di conservazione;
Convenienza dell'operazione
tenuto conto che con la donazione si realizzerebbe una situazione di perfetto equilibrio che potrà
giovare sia in caso di futura vendita dell'immobile, sia ai rapporti tra i legittimari al momento
dell'apertura della successione;
Diritto
Inesistenza del conflitto
- che secondo un orientamento giurisprudenziale degli anni 80, in caso di donazione dai genitori al
figlio in potestà, ricorre un’ipotesi di conflitto di interessi patrimoniali meramente eventuale e
potenziale, che rientra nella previsione dell’art. 320, 6° comma, c.c. col conseguente potere-dovere
del giudice tutelare di nominare un curatore speciale;
che secondo l’orientamento dottrinario degli anni 80 che si ritiene preferibile, l’ultimo comma
dell’art. 320 c.c. disciplina solo il conflitto diretto ed attuale di interessi, che ricorre quando i
genitori si vengono a trovare in una posizione contrattuale oggettivamente contrapposta a quella
del minore (come nella divisione, nella costituzione di società o in qualunque contratto oneroso)
mentre nessun conflitto può ricorrere in un contratto gratuito in cui la volontà dei genitori è diretta
a depauperare il proprio patrimonio ed avvantaggiare il figlio minore;
Impedimento giuridico
- che se il genitore donante assumesse anche la posizione di donatario, sussisterebbe una ipotesi di
altro impedimento prevista dall'art. 317 c.c., in quanto verrebbe a mancare quel dualismo di
posizioni giuridiche che caratterizza ogni contratto, ivi incluso quello di donazione;
che l'altro coniuge Beatrice nell'atto in oggetto vestirebbe anche lei la qualità di parte donataria;
che, pertanto, si rende necessaria la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 321 c.c.;
che Paolo (zio paterno dei minori) si è dichiarato disposto ad accettare la donazione per conto di
Gianluca e Federica.
Richieste
Il ricorrente
chiede
che Codesta Autorità Giudiziaria,
letto il ricorso;
ritenuta l’insussistenza del conflitto di interessi;
visti gli artt. 317 e 321 del codice civile nonché l’art. 38 disp. att.;
osservate le formalità degli artt. 737 e ss. c.p.c.;
ritenuto che ricorre per il genitore donante e per il genitore donatario un caso di impedimento
giuridico all’esercizio della potestà;
riconosciuta la propria competenza;
constatata l’utilità evidente del prospettato acquisto,
voglia
1) nominare curatore speciale, ai sensi dell’art. 321 c.c., Paolo (zio paterno dei minori) (nato a ….)
2) autorizzare Paolo ad intervenire nell’atto di donazione che Alessandro intende fare ai figli Gianluca
e Federica per accettare la donazione di nuda proprietà;
3) approvare tutte le clausole necessarie ed opportune, previste dalla legge o dagli usi contrattuali e a
chiedere i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa;
4) munire il richiesto provvedimento autorizzativo di efficacia immediata, ai sensi dell'art. 741
secondo comma c.p.c., stante l'urgenza di porre in essere le operazioni prospettate.
Con osservanza
Si allegano:
* stato di famiglia
* visura catastale.
Tesi
Conflitto di interessi
Solo con il genitore
donante Anche con il
genitore non
donante
Dottrina Cass. 439/81
Curatore ex art. 320
ultimo comma
Pretesa alimentare ex
art. 433 c.c.
Conflitto di interessi solo col genitore donante
Essendo la donazione un contratto che
contrappone per sua natura le parti sussiste
sempre un conflitto tra genitore e figlio
donatario. Pertanto, si applica l’art. 320 u. c. in
virtù del quale "se sorge conflitto di interessi
patrimoniali tra figli ed uno solo dei genitori
esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli
spetta esclusivamente all'altro genitore".
Quest'ultimo dovrebbe essere, pertanto, l'unico
genitore legittimato ad accettare la donazione in
nome e per conto del figlio minore, ovviamente
debitamente autorizzato dal giudice tutelare ai
sensi dell’art. 320 c.c.
Tesi Cassazione
La Suprema Corte per individuare un conflitto
anche con l’altro genitore prende le mosse
dall’obbligo alimentare di cui agli artt. 433 e 437
c.c.
Conflitto anche con un genitore non
donante
Ai sensi dell’art. 433 all’obbligo alimentare sono
tenuti: 1) il coniuge; 2) i figli; 3) i genitori; 4) gli
altri parenti.
Ai sensi dell’art. 437 in conseguenza della
donazione il predetto ordine cambia in quanto
il donatario è tenuto con precedenza su ogni
altro.
Quindi dopo la donazione al figlio l’ordine è il seguente: 1) figlio donatario, 2)
coniuge; 3) genitori.
Per la tesi del conflitto
esclusivamente col
genitore donante rileva
solo il conflitto attuale
Rapporto tra le due tesi del conflitto
Per la tesi del conflitto
anche col genitore non
donante rileva anche il
conflitto potenziale.
Per la tesi del conflitto
solo col genitore donante
L’autorizzazione è richiesta dall’altro
genitore ex art. 320 u.c. 2° c.p.v.
Per la tesi del conflitto
con entrambi i genitori
L’autorizzazione è richiesta dal
curatore ex art. 320 u.c. 1° c.p.v.
Critiche alla
teoria del
conflitto di
interessi
Neanche nelle donazioni modali vi è conflitto
In conflitto deve essere ATTUALE e NON
POTENZIALE
Il conflitto potenziale
presuppone
Genitori coniugati
Presupposti per
richiedere gli alimenti
Per la lesione della
legittima: premorienza
del donante
Valutazione del notaio
Donazione indiretta e Volontaria
Giurisdizione
I contrasti in precedenza evidenziati
tra dottrina e giurisprudenza in tema di
esistenza o meno di un conflitto di
interessi tra genitore donante e figli
donatari vanno ora analizzati
nell’àmbito delle donazioni indirette e
in particolare con il contratto a favore
del terzo e con l’adempimento del
terzo.
Preliminarmente è opportuno chiarire dopo le norme:
1) Della L. 23 dicembre 2005, n. 226 (Prezzo valore)
2) Del D. L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella L. 4 agosto 2006 n. 248
(c.d. Decreto Bersani)
3) Del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. (antiriciclaggio)
4) Della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. deposito prezzo)
L’attività notarile è passata da un sistema «opaco» ad un sistema «trasparente»
Si è dunque abbandonata
la discutibile prassi di
utilizzare fittiziamente
soldi del minore
Antiriciclaggio
Equità tra legittimari
Peculiarità
I Acquisto
L’acquisto del bene avviene non dal genitore bensì direttamente dal venditore
Non c’è spazio
Né per la tesi del dualismo di posizione: vi sono
comunque due soggetti
Contratto a favore del terzo e Volontaria Giurisdizione
I soggetti coinvolti: STIPULANTE PROMITTENTE
Stipulante Promittente
Corollari
Gli effetti in favore del terzo disinnescano le norme sulla rappresentanza dei
minori Cass. 5 gennaio 1985 n. 11 e dottrina preferibile.
Né per la tesi del conflitto di interessi:
L’autorizzazione non è richiesta
VENDITA A FAVORE DEL TERZO MINORE SENZA ISTANZA
ATTRIBUZIONE A FAVORE DEL TERZO
Tizio, al fine di realizzare una liberalità a favore del proprio figlio, ai sensi dell'articolo 1411 c.c., dichiara che il contratto è da intendersi a favore di Tizietto seguono dati anagrafici). Di tale dichiarazione prende atto il promittente.
EFFETTI
Il terzo, in virtù della stipula a suo favore e in particolare ai sensi degli artt. 1376 e 1411 c.c., ha acquistato il diritto di proprietà dell’immobile in oggetto direttamente dal promittente. Pertanto solo quest’ultimo è tenuto a prestare le garanzie di legge relativamente all’immobile venduto.
RINUNCIA DELLO STIPULANTE
A tal uopo lo stipulante, al fine di stabilizzare gli effetti del contratto in capo al terzo, rinuncia al diritto di revocare la stipulazione rendendo l’acquisto irrevocabile.
PUBBLICITA’
Le parti, in virtù dei predetti effetti, autorizzano il Conservatore competente, esonerandolo da ogni responsabilità a riguardo, a trascrivere il contratto, anche in applicazione analogica dell’art. 2648 c. c., direttamente a favore del terzo e contro il promittente.
Quindi per il contratto a favore del terzo non c’è bisogno di alcun
ricorso.
In linea teorica, ex art. 1411 c.c., il minore, una volt maggiorenne
potrebbe rifiutare la liberalità in suo favore.
L’accettazione, una volta maggiorenne, potrà essere anche tacita con
l’alienazione di un immobile o con la concessione di un’ipoteca sullo
stesso.
Contratto a favore del terzo e Volontaria
Giurisdizione
Teoria maggioritaria e prevalente
II Conseguimento Definitivo
È necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare
Dichiarazione del terzo di volerne profittare
Teoria preferibile
NON è necessaria
l’autorizzazione
Similitudine con l’acquisto del legato 649 ipso iure
Art. 320 utilizza il verbo «accettare» in modo improprio
Art. 374 non prevede autorizzazione per il tutore se
donazioni e legati sono senza oneri
Ratio autorizzazioni per le donazioni il minore non ha
capacità giuridica per costituirsi in atto.
Art. 320 fa espresso riferimento alle donazioni e l’art. 809
non rinvia alle norme in tema di volontaria giurisdizione
L’accettazione, poiché l’acquisto è già avvenuto, è mero atto
unilaterale recettizio.
L’art. 320 c.c. consente ai genitori di compiere senza
autorizzazione atti di ordinaria amministrazione ovvero gli
atti che non alterano l’integrità del patrimonio.
ADEMPIMENTO DEL TERZO
PREZZO
Il prezzo della vendita è stato convenuto dalle parti in complessivi euro .…. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, …,
dichiarano
Prima ipotesi: – che il prezzo viene corrisposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1180 c.c., dagli intervenuti Tizio e Caia (genitori della parte acquirente) in adempimento spontaneo dell’obbligazione della parte acquirente a mezzo dei seguenti titoli:…………. Gli intervenuti, inoltre, nel dichiarare di avere adempiuto all’obbligazione donandi causa, rinunciano sin da ora a ripetere in alcun modo quanto versato in questo atto. Oppure solvendi causa o obligandi causa. Seconda ipotesi: – che il prezzo viene corrisposto come segue: per euro………dalla parte acquirente per l’adempimento della propria obbligazione ai sensi dell’art. 1498 c.c. a mezzo dei seguenti titoli….; per euro………dagli intervenuti Tizio e Caia (genitori della parte acquirente) in parziale adempimento spontaneo dell’obbligazione della parte acquirente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1180 c.c. a mezzo dei seguenti titoli:…………. Gli intervenuti, inoltre, nel dichiarare di avere adempiuto all’obbligazione donandi causa, rinunciano sin da ora a ripetere in alcun modo quanto versato in questo atto. OPPURE solvendi causa o obligandi causa.
Adempimento del terzo e Volontaria Giurisdizione
Peculiarità
Spontaneità dell’intervento del terzo: intervento NON RPOVOCATO
Non c’è spazio per il conflitto di interessi
Il genitore adempiente non interviene quale rappresentante del minore.
Corollari
Non trovano applicazione le norme che nell’àmbito della volontà
Giurisdizionale disciplinano le donazioni fatte dai genitori ai figli minori
Conflitto di interessi e Adempimento del terzo
Conflitto
di interessi
Spontaneità dell’intervento del terzo: intervento NON RPOVOCATO
I conclusione il meccanismo delle donazioni indirette può disattivare
l’obbligo alimentare.
In particolare nell’adempimento del terzo è evidente che manca il presupposto dell’obbligo
alimentare
Ai sensi dell’art, 438 c.c. ultimo comma: «il donatario
non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora
esistente nel suo patrimonio».
L’adempimento del terzo è un negozio unilaterale. L’accettazione del
minore, tramite l’autorizzazione giudiziale, contrasterebbe quindi con tale
natura.
Vantaggi Soluzioni Proposte
Se si evidenzia, sia al Giudice in sede di
ricorso sia nel successivo atto di acquisto,
l’adempimento della obbligazione pecuniaria
da parte del genitore ai sensi dell’art. 1180, si
possono conseguire essenzialmente tre
vantaggi. In primo luogo, non si dovrà
simulare nel ricorso la disponibilità del minore
a poter disporre di una ingente somma di
danaro; in secondo luogo, non si dovrà
nominare un curatore speciale e, infine, non si
creeranno i presupposti per una disparità di
trattamento tra i legittimari.
La strada suggerita, infine, anche alla luce
della sempre più rigorosa normativa che limita
l’uso del denaro contante nonché impone la
tracciabilità dei pagamenti, appare di gran
lunga la più conveniente.
Al Giudice Tutelare presso il
TRIBUNALE di …
Ill. mo Sig. Giudice Tutelare,
Ricorrente
Il sottoscritto Notaio… con sede in …, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di … con studio ivi alla Via …
Incarico e legittimazione
legittimato ai sensi dell’art. 1 della Legge notarile in quanto incaricato alla stipula degli atti di cui al presente ricorso dai signori Tizio e Caia nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Tizietto, con essi domiciliato
Espone
Situazione familiare
- che i signori TIZIO e CAIA hanno contratto matrimonio con effetti civili in… in data…;
- che i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni;
- che i coniugi TIZIO e CAIA hanno due figli, uno maggiorenne di nome Filano ed uno minorenne di nome TIZIETTO nato a … il ….
Fatto
Sistemazione familiare
- che in data, con atto per notar…, riservandosene l’usufrutto con reciproco diritto di accrescimento, hanno donato a Filano un appartamento sito in …;
- che i signori TIZIO e CAIA, al fine di non creare disparità di trattamento tra i due figli, intendono procedere alla seguente operazione:
fare acquistare al minore Tizietto la nuda proprietà del bene immobile sito in… composto di…confinante….(segue descrizione); del … (registrato …)
- che la madre CAIA acquisterà l’usufrutto del predetto immobile;
Valore immobile
- che il prezzo di euro … richiesto per la vendita dell’immobile appare conveniente, soprattutto se
rapportato ad altri immobili situati nella stessa zona e con le medesime caratteristiche;
che, il suddetto prezzo è da ripartire come segue: euro … per l’usufrutto ed euro … per la nuda
proprietà;
Modalità di pagamento
- che il prezzo verrà così regolato:
- euro … sono stati già versati a titolo di caparra confirmatoria dalla signora Caia ed imputati al diritto
di usufrutto, così come risulta dal contratto preliminare del … (registrato …)
- euro …, corrispondenti al residuo valore dell’usufrutto, verranno versati da Caia al rogito definitivo
di vendita;
- euro …, imputati all’acquisto della nuda proprietà, verranno versati a mezzo utilizzo di mutuo
bancario decennale a tasso fisso che sarà concesso dalla Banca …ai signori Tizio e Caia;
- che in tale atto di mutuo TIZIO e CAIA in qualità di mutuatari si obbligheranno ad effettuare il
pagamento delle rate mensili assicurando, tra l’altro, con compagnia primaria importanza, il rischio
morte e patologie invalidanti che possano mettere in pericolo il puntale pagamento del debito;
- che in detto mutuo le parti assumeranno le seguenti qualifiche:
* mutuatari entrambi i genitori;
* datrice d’ipoteca per l’usufrutto la signora CAIA;
* terzo datore d’ipoteca per la nuda proprietà il minore TIZIETTO;
- che, pertanto, i genitori relativamente alla nuda proprietà effettueranno una donazione indiretta in
favore del figlio Tizietto;
- che detta liberalità verrà eseguita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1180 c.c., in virtù dell’adempimento spontaneo dell’obbligazione di pagare al venditore il prezzo relativo alla nuda proprietà nell’atto di vendita utilizzando la provvista proveniente dal mutuo.
Richieste
Il ricorrente
chiede
che Codesta Autorità Giudiziaria,
- letto il ricorso;
- visto l’art. 320 del codice civile;
- riconosciuta la propria competenza;
- constatata l’utilità evidente del prospettato acquisto,
voglia
autorizzare i signori TIZIO e CAIA nella prefata qualità a compiere le seguenti operazioni:
1) - a intervenire nell’atto pubblico di compravendita in nome e per conto del figlio minore per l’acquisto della nuda proprietà ad una cifra non superiore al predetto prezzo dispensando l’usufruttuaria dal redigere l’inventario e dal prestare cauzione;
- autorizzare gli stessi a rendere tutte le dichiarazioni all’uopo necessarie;
- a richiedere ai venditori la rinuncia all’ipoteca legale;
- ad approvare e sottoscrivere tutte le clausole all’uopo necessarie;
- a chiedere i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa;
2) a concedere ipoteca volontaria sulla nuda proprietà del minore Tizietto, senza che nessun obbligo relativo al finanziamento possa mai gravare a carico del minore, compiendo all’uopo tutte le operazioni necessarie;
3) munire il provvedimento richiesto di efficacia immediata ai sensi dell’art. 741 c.p.c., stante la necessità di concludere in tempi brevi l’operazione.
Grazie per la cortese attenzione Notaio
GIANCARLO IACCARINO
giaccarino@notariato.it
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