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giamar5@tin.it Ass. E.&M.G. cell. 392.5872787 1
Un progetto di Un progetto di “educazione sanitaria”“educazione sanitaria”
Un progetto di Un progetto di “educazione sanitaria”“educazione sanitaria”
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Le ragioni del progetto - 1 Le ragioni del progetto - 1
L’RSPP Il Medico Comp. L’RLS I lavoratori
Derivano dai molti limiti nella applicazione della 626: il tutto si è rilevato una montagna di carta: molta protezione poca prevenzione, di difficile comprensione da parte persino del RLS, per non dire del mancato coinvolgimento dei lavoratori interessati
?
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Derivano dal progressivo passaggio dalle malattie specifiche, dove esiste un chiaro “nesso causale” (es. rumore: sordità) alle malattie aspecifiche dove il nesso causale è più improprio (es. i traumi da sforzi ripetuti: le “tendiniti”) e dal contemporaneo comportamento dell’INAIL che da una parte non riconosce tali malattie e quando lo fa non le indennizza.
rumore, sorditài traumi da sforzi
ripetuti, le “tendiniti”)
Le ragioni del progetto - 2 Le ragioni del progetto - 2
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Le ragioni del progetto - 3 Le ragioni del progetto - 3
Occorre inoltre interessare il medico di base sulle 8 ore che un lavoratore passa in un luogo di lavoro, esposto a una serie di rischi. Tale medico di base non sa quasi nulla di queste 8 ore e riconduce tutto ai cosiddetti “stili di vita”, mentre fa parte delle sue competenze l’accerta-mento e la denuncia all’INAIL delle malattie professionali riscontrate tra i suoi pazienti.
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la materia inanimatala materia inanimatae quella animatae quella animata
la materia inanimatala materia inanimatae quella animatae quella animata
• Nelle medie e grandi aziende, da anni, il prodotto è ormai all’onore del mondo: ci sono tabelloni affissi ai muri delle officine che oltre ad informare i lavoratori dei singoli pezzi del prodotto, informano gli stessi sulla quantità e qualità degli scarti, ecc.
• A livello di sintesi cartacea dei tabelloni e a livello più sofisticato delle informazioni più di dettaglio nei PC;
• In pratica all’onore del mondo vi è la materia inanimata: es. un’auto (dai 10 ai 15 q.li di “ferraglia”)
• Nelle medie e grandi aziende, da anni, il prodotto è ormai all’onore del mondo: ci sono tabelloni affissi ai muri delle officine che oltre ad informare i lavoratori dei singoli pezzi del prodotto, informano gli stessi sulla quantità e qualità degli scarti, ecc.
• A livello di sintesi cartacea dei tabelloni e a livello più sofisticato delle informazioni più di dettaglio nei PC;
• In pratica all’onore del mondo vi è la materia inanimata: es. un’auto (dai 10 ai 15 q.li di “ferraglia”)
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la materia inanimatala materia inanimatae quella animatae quella animata
la materia inanimatala materia inanimatae quella animatae quella animata
• Occorre pensare che accanto a queste informazioni ve ne siano delle altre riguardanti le persone che lavorano;
• In prima battuta 2 informazioni: il bilancio di ambiente, il bilancio di salute, una a livello visivo (dei tabelloni) e una a livello di PC;
• In pratica all’onore del mondo la materia animata: es. una persona (dai 50 agli 80 Kg.)
• Occorre pensare che accanto a queste informazioni ve ne siano delle altre riguardanti le persone che lavorano;
• In prima battuta 2 informazioni: il bilancio di ambiente, il bilancio di salute, una a livello visivo (dei tabelloni) e una a livello di PC;
• In pratica all’onore del mondo la materia animata: es. una persona (dai 50 agli 80 Kg.)
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All’onore del mondo…All’onore del mondo…All’onore del mondo…All’onore del mondo…
• Ciascun lavoratore ha diritto di ricevere una informazione adeguata in termini di prevenzione e protezione.
• Ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 626/94, essa deve essere resa in forma agevolmente comprensibile.
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Premessa e motivazioni - Premessa e motivazioni - 11
Premessa e motivazioni - Premessa e motivazioni - 11
• Il decreto legislativo n. 626/1994, ha introdotto nel quadro della normativa italiana importanti novità, concernenti la sicurezza e la tutela dei lavoratori, fra le quali possono considerarsi come le più significative:
• La istituzione di figure sostanzialmente nuove in ambito aziendale: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• L’obbligo per il datore di lavoro di elaborare il documento di valutazione dei rischi;• L’individuazione delle misure di prevenzione necessarie e il programma di attuazione delle misure;• Un intervento attivo responsabile e integrato di tutti i soggetti interessati alla sicurezza, coinvolgente i
lavoratori o i loro rappresentanti, dalla individuazione delle situazioni di rischio fino alla scelta delle soluzioni per prevenirle.
Elemento di fondamentale importanza:
• la predisposizione di un organico programma di informazione e formazione dei lavoratori, al fine di realizzare una maggiore consapevolezza nell’affrontare le tematica di prevenzione in azienda – informazione dei lavoratori ex art. 21 D.lgs. N. 626/94.
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Premessa e motivazioni - Premessa e motivazioni - 22
Premessa e motivazioni - Premessa e motivazioni - 22
Ciascun lavoratore ha diritto di ricevere una informazione adeguata in materia di prevenzione protezione, trasmessa in forma agevolmente comprensibile, riferita:
1. Ai rischi per la sicurezza e la salute connessi alla attività dell’impresa in generale;2. Alle misure e dalle attività di protezione e prevenzione adottate;3. Ai rischi specifici, cui è esposto il lavoratore in relazione all’attività svolta;4. Ai pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;5. Alle procedure ed ai nominativi dei lavoratori incaricati per il Pronto Soccorso, la lotta
antincendio e l’evacuazione;6. Al nominativo del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione e del Medico
competente.
• Affinché il lavoratore possa concretamente esercitare il suo diritto all’informazione e alla formazione, riteniamo necessario rendere il Documento di valutazione del rischio, sintetico, comprensibile e di facile consultazione da parte del lavoratore
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Il progettoIl progettoIl progettoIl progetto
Una sperimentazione su un numero limitato di aziende
del territorio nazionale
per un sistema informativo integrato(a costo zero per le imprese)
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Incentivazione Incentivazione Incentivazione Incentivazione
Il datore di lavoro
1. Occorre prevedere una incentivazione nei confronti di quelle aziende che verranno scelte/proposte per la prima sperimentazione;
2. Tali aziende dovranno essere tra quelle di relativa “eccellenza” (dove la L. 626 è stata applicata con successo);
Ministero
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Progettazione del Progettazione del softwaresoftware
Progettazione del Progettazione del softwaresoftware
Il Gruppo di Progettazione
Il computer in ogni reparto
Il lavoratore
Occorre progettare un software contenente delle informazioni riguardanti la “valutazione dei rischi” (art. 4/626) da implementare su diversi PC all’interno delle aziende (meglio se a ridosso dei reparti di lavorazione)
In assenza dei PC le informazioni devono essere messe a vista: con dei tabelloni e poter essere fornite ai lavoratori su supporto cartaceo
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Esempi di sintesi del Esempi di sintesi del Documento di valutazione del Documento di valutazione del
rischiorischio
Esempi di sintesi del Esempi di sintesi del Documento di valutazione del Documento di valutazione del
rischiorischio
1. Un ente di media dimensione: un Ospedale – per posto di lavoro;
2. Delle proposte per il settore edile;
Per vedereCliccca quì
Per vedereCliccca quì
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Per il settore edilizio si propone:Per il settore edilizio si propone:Per il settore edilizio si propone:Per il settore edilizio si propone:
come strumento di informazione per i lavoratori la sintesi del Piano di Sicurezza in fase di progettazione (oppure le schede di rischio relative al Piano di Sicurezza Operativo) da consegnare all’atto dell’assunzione sotto forma di Depliant tradotto in Romeno e Arabo;
Un piano di formazione preventiva e un “affiancamento” per un n° di giorni al fine di poter trasmettere “le astuzie e le malizie” derivanti dalla esperienza dei lavoratori più anziani;
In pratica la costruzione di uno speciale “tutor” (non solo per le proprie competenze professionali, ma anche per le competenze relative alla sicurezza) opportunamente formato, motivato e incentivato, utilizzato prioritariamente nelle scuole di formazione (es. CPT) o all’interno delle imprese e/o dei cantieri;
Nota Bene: questa è la proposta da sperimentare non solo nel comparto dell’edilizia, ma anche in altri comparti a grande rischio (specie da infortuni);
Vai
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Il documento di valutazione del rischioIl documento di valutazione del rischio (art. 4 comma 2)(art. 4 comma 2)
Il documento di valutazione del rischioIl documento di valutazione del rischio (art. 4 comma 2)(art. 4 comma 2)
Il documento di valutazione del rischio dell’azienda BIANCHI MOTORI SpA
Anno 2006
Il Datore di lavoro ha l’obbligo di elaborare un documento contente la “valutazione dei rischi” che possano derivare dai processi lavorativi aziendali e dall’ambiente di lavoro.
(recuperare il comma 2 della 626)
Il lavoratore non è sicuramente in grado di consultare, comprendere e gestire le informazioni contenute in un Documento così tecnicamente articolato e complesso
Il Datore di lavoro ha l’obbligo di elaborare un documento contente la “valutazione dei rischi” che possano derivare dai processi lavorativi aziendali e dall’ambiente di lavoro.
(recuperare il comma 2 della 626)
Il lavoratore non è sicuramente in grado di consultare, comprendere e gestire le informazioni contenute in un Documento così tecnicamente articolato e complesso
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La sintesi nel PCLa sintesi nel PCLa sintesi nel PCLa sintesi nel PC
• Ogni lavoratore, nella propria unità produttiva, deve poter accedere e consultare a mezzo di un PC la “sintesi del Documento di valutazione del rischio”, che sarà opportunamente installata sul PC stesso, con possibilità di stampare le parti che lo interessano
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La sintesi del Documento di La sintesi del Documento di valutazione del rischiovalutazione del rischio
La sintesi del Documento di La sintesi del Documento di valutazione del rischiovalutazione del rischio
1. Determinanti del rischio (le fonti e i fattori di rischio);
2. Rischi di…;
3. Intensità del rischio e n° esposti;
4. Organi colpiti;
5. Mezzi protettivi (elenco DPI messi a disposizione;)
6. Programma delle misure di prevenzione (Misura da attuare entro il.., Misura temporanea sostitutiva)
7. Rischi esterni;
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La tabella del posto di lavoroLa tabella del posto di lavoro
Analisi del posto di lavoroLe fonti e i
fattori di rischio
(determinanti del rischio)
Rischi di… Intensità del rischio e N°
esposti
Organi colpiti Mezzi protettivi
(elenco DPI messi a
disposizione)
Programma delle misure di sicurezza ambientali
Rischi esterni
misura da attuare entro
il..
Misura temporanea sostitutiva
Il modello completoIl modello completo
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Sintesi del Documento di valutazione del rischio ad Sintesi del Documento di valutazione del rischio ad uso del lavoratoreuso del lavoratore
Sintesi del Documento di valutazione del rischio ad Sintesi del Documento di valutazione del rischio ad uso del lavoratoreuso del lavoratore
Dati generali identificativi dell’aziendaDati generali identificativi dell’azienda
Mappa 1
Pacchetto delle informazionia disposizione del lavoratore: si tratta di un database
Pacchetto delle informazionia disposizione del lavoratore: si tratta di un database
Mappa 2
Mappa 3
Mappa 4
Mappa 5
Mappa 6
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Azienda: ASL 1 - To Ospedale Evangelico ValdeseIndirizzo: via Silvio Pellico 19Produzione: curaLegale rappresentante: dott. MassaNumero dipendenti: 300 Data di effettuazione del documento di valutazione del rischio: 01.01.2006
I soggetti della prevenzione
Nominativo dirigenti e preposti: Daniela CorsiNominativo del RSPP (tel., fax, ecc.): Marvaso MicheleNominativo del Medico compente (tel., fax, ecc.): dott. Mosso AntonioNominativo dei RLS (interni o esterni): Mana EnricoNominativo dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso:
Azienda: ASL 1 - To Ospedale Evangelico ValdeseIndirizzo: via Silvio Pellico 19Produzione: curaLegale rappresentante: dott. MassaNumero dipendenti: 300 Data di effettuazione del documento di valutazione del rischio: 01.01.2006
I soggetti della prevenzione
Nominativo dirigenti e preposti: Daniela CorsiNominativo del RSPP (tel., fax, ecc.): Marvaso MicheleNominativo del Medico compente (tel., fax, ecc.): dott. Mosso AntonioNominativo dei RLS (interni o esterni): Mana EnricoNominativo dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso:
Dati generali identificativi dell’azienda Dati generali identificativi dell’azienda
Scheda 1
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Ciclo di lavoro complessivo Ciclo di lavoro complessivo Ciclo di lavoro complessivo Ciclo di lavoro complessivo Scheda 2
Flow-chart
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Ciclo di lavoro del repartoCiclo di lavoro del repartoCiclo di lavoro del repartoCiclo di lavoro del repartoScheda 3
Flow-chart
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Ciclo di lavoro del repartoCiclo di lavoro del repartoCiclo di lavoro del repartoCiclo di lavoro del repartoScheda 4
Flow-chart
Posto di lavoro: laboratorio di anatomia patologica codice mansione: 2.4.2.6.
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La tabella del posto di lavoroLa tabella del posto di lavoroLa tabella del posto di lavoroLa tabella del posto di lavoro
Scheda 5
Le fonti e i fattori di rischio
(determinanti del rischio)
Rischi di…
1.- altezza dei locali inferiore a quella prevista dalla norma;2.- utilizzo e custodia formaldeide per la fissazione dei tessuti e per la conservazione dei pezzi anatomici; cappa di aspirazione di tipo aperto non garantisce la prevalenza necessaria per l'espulsione dei gas volatili; due bocchette di estrazione aria di sezione ridotta e quindi sottodimensionate rispetto alla cubatura totale dei locali;
LOCALE "CITOLOGIA"1.- mancanza di impianto di aerazione forzata, finestre posizionate nella parte alta, non accessibili si affacciano su intercapedine-cavedio;2.- smaltimento d liquidi tossico-nocivi carente: il contenitore è mantenuto aperto accanto all'operatore durante l'attività - travaso dei liquidi avviene attraverso un imbuto di plastica posto all'imboccatura del contenitore;3.- locale non adeguato come luogo di lavoro;
Broncoirritante - per le mucose e le prime vie aeree - con azione sensibilizzante (asma allergiche, dermatiti da contatto - cancerogeni);
Cancerogeno (sospetto cancerogeno valutazione IARC per uomo);
RISCHIO BIOLOGICO
LOCALE "CITOLOGIA"
idem come sopra
Scheda Tecnica
Posto di lavoro: laboratorio di anatomia patologica codice mansione: 2.4.2.6.
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La tabella del posto di lavoroLa tabella del posto di lavoroLa tabella del posto di lavoroLa tabella del posto di lavoro
Scheda 6
Intensità del rischio e N° esposti Organi colpiti
Valutazione del rischio: ALTO (R=MxP:2,5x2=5);
per il RB: medio alto (MxP=E>3x1/2=4/5)
esposti n° 5
* le mucose e le prime vie aeree;
* cute
Posto di lavoro: laboratorio di anatomia patologica codice mansione: 2.4.2.6.
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La tabella del posto di lavoroLa tabella del posto di lavoroLa tabella del posto di lavoroLa tabella del posto di lavoro
Scheda 7
Mezzi protettivi(elenco DPI messi a disposizione)
Programma delle misure di sicurezza ambientali
1.- utilizzo di camici con polsini elastici su cui infilare i guanti;
misura da attuare entro il.. Misura temporanea sostitutiva
PER IL RISCHIO DA FORMALDEIDE BRONCOIRRITANTI- CANCEROGENO
1.- non sovraccaricare il piano di lavoro affinché l'aria mantenga costante il suo flusso;
2.- tutti gli oggetti e i contenitori introdotti o rimossi dalla zona di lavoro devono essere sempre disinfettati;
3.- non manipolare i prodotti sulla parte perforata all'ingresso della camera;
4.- la zona della griglia di aspirazione non deve essere ostruita con fogli o telini o quaderni nè utilizzata come zona di lavoro, per evitare la contaminazione del materiale sterile da parte dell'aria ambientale non filtrata;
Posto di lavoro: laboratorio di anatomia patologica codice mansione: 2.4.2.6.
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La tabella del posto di lavoroLa tabella del posto di lavoroLa tabella del posto di lavoroLa tabella del posto di lavoro
Scheda 8
Rischi esterni
Questa fase di lavorazione non comporta rischi particolari per l’ambiente esterno
Lavoro vincolato SI NO
Per m’ di mansione __________
Pause contrattate SI NO
Per m’ durante il turno _______
Uso di strumenti vibranti SI NO
Per m’ durante il turno _______
Posto di lavoro: laboratorio di anatomia patologica codice mansione: 2.4.2.6.
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% assenteismo: N° infortuni: N° inidonei:% assenteismo: N° infortuni: N° inidonei:
La sorveglianza sanitariaLa sorveglianza sanitariaLa sorveglianza sanitariaLa sorveglianza sanitaria
Scheda 9
Bilancio di salute sovraindividuale a livello di azienda
Rischi Esposti N° soggetti ASP
Soggetti con danno
Soggetti senza danno
N° denunce M.P.
Allergopatie
Asbestosi
Bronchiti croniche
Infortuni
Tumori
Silicosi
Sordità
Altro (es. le tendiniti)
Posto di lavoro: laboratorio di anatomia patologica codice mansione: 2.4.2.6.
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% assenteismo: N° infortuni: N° inidonei:% assenteismo: N° infortuni: N° inidonei:
La sorveglianza sanitariaLa sorveglianza sanitariaLa sorveglianza sanitariaLa sorveglianza sanitaria
Scheda 10
Bilancio di salute sovraindividuale a livello di reparto
Rischi Esposti N° soggetti ASP
Soggetti con danno
Soggetti senza danno
N° denunce M.P.
Allergopatie
Asbestosi
Bronchiti croniche
Infortuni
Tumori
Silicosi
Sordità
Altro (es. le tendiniti)
Posto di lavoro: laboratorio di anatomia patologica codice mansione: 2.4.2.6.
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• Il singolo lavoratore ha la possibilità di chiedere copia al medico competente della propria cartella sanitaria e di rischio;
• Il giudizio di idoneità alla mansione
• Queste informazioni individuali sulle condizioni di salute del lavoratore possono essere informazioni preziose da trasmettere al proprio medico di famiglia.
• Il singolo lavoratore ha la possibilità di chiedere copia al medico competente della propria cartella sanitaria e di rischio;
• Il giudizio di idoneità alla mansione
• Queste informazioni individuali sulle condizioni di salute del lavoratore possono essere informazioni preziose da trasmettere al proprio medico di famiglia.
I dati sanitari individualiI dati sanitari individualiI dati sanitari individualiI dati sanitari individualiScheda 11
Cartella sanitaria e di rischio
Giudizio di idoneità
Posto di lavoro: laboratorio di anatomia patologica codice mansione: 2.4.2.6.
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Nel caso sussistano in ambito aziendale in ambito aziendale situazioni o lavorazioni che possano comportare rischi per la salute dei lavoratori, e per i quali sia obbligatoria per legge la sorveglianza sanitaria, dovrà essere nominato il medico competente, il cui nominativo e le modalità per reperirlo dovranno esser e portati a conoscenza dei dipendenti interessati.
Al medico competente sono attribuiti principalmente - nei confronti di ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria - i seguenti compiti:
* disporre l'effettuazione di accertamenti sanitari preventivi e periodici, avvalendosi, all'occorrenza, di competenze professionali esterne;* esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, informando, in caso di rilevata inidoneità parziale o totale, il lavoratore
ed il datore di lavoro;* istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, da conservarsi in azienda nel rispetto del segreto professionale;* fornire informazioni ai lavoratori interessati sugli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sui relativi esiti rilasciando loro, a richiesta,
copia dei referti;* effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore, semprechè esse siano giustificate dai rischi connessi alla attività lavorativa
espletata;Il medico competente deve, altresì, visitare insieme al responsabile o ad un addetto del Servizio di prevenzione e protezione, gli
ambienti di lavoro almeno due volte all'anno;L'innosservanza degli obblighi previsti per i medici comporta l'irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda ), variabili in relazione alla
gravità delle violazioni delle norme di legge.
Nel caso sussistano in ambito aziendale in ambito aziendale situazioni o lavorazioni che possano comportare rischi per la salute dei lavoratori, e per i quali sia obbligatoria per legge la sorveglianza sanitaria, dovrà essere nominato il medico competente, il cui nominativo e le modalità per reperirlo dovranno esser e portati a conoscenza dei dipendenti interessati.
Al medico competente sono attribuiti principalmente - nei confronti di ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria - i seguenti compiti:
* disporre l'effettuazione di accertamenti sanitari preventivi e periodici, avvalendosi, all'occorrenza, di competenze professionali esterne;* esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, informando, in caso di rilevata inidoneità parziale o totale, il lavoratore
ed il datore di lavoro;* istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, da conservarsi in azienda nel rispetto del segreto professionale;* fornire informazioni ai lavoratori interessati sugli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sui relativi esiti rilasciando loro, a richiesta,
copia dei referti;* effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore, semprechè esse siano giustificate dai rischi connessi alla attività lavorativa
espletata;Il medico competente deve, altresì, visitare insieme al responsabile o ad un addetto del Servizio di prevenzione e protezione, gli
ambienti di lavoro almeno due volte all'anno;L'innosservanza degli obblighi previsti per i medici comporta l'irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda ), variabili in relazione alla
gravità delle violazioni delle norme di legge.
Obblighi del Medico competenteObblighi del Medico competenteObblighi del Medico competenteObblighi del Medico competente
Scheda 12
Posto di lavoro: laboratorio di anatomia patologica codice mansione: 2.4.2.6.
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In aggiunta agli obblighi già previsti dalla pregressa normativa sulla materia, è prescritto espressamente ai lavoratori di aver cura della propria sicurezza e della propria salute, nonchè di usare correttamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche all'uso dei macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.
OBBLIGHI - i lavoratori hanno, in particolare, l'obbligo:
* di segnalare immediatamente al proprio preposto o dirigente (ovvero, in assenza di questi, ad un referente aziendale idoneo) le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonchè ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza;* di non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;* di adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o circo scrivere, in caso di emergenza, le situazioni di pericolo, dandone notizia, appena possibile, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;* di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre, non di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria e/o altrui;* di sottoporsi ai controlli sanitari loro prescritti dal medico competente e/o dagli organi di vigilanza;* di non rifiutare - salvo giustificato motivo - la designazione all'incarico di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;* di partecipare con profitto e diligenza alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione, e di cooperare - nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute - con gli incaricati aziendali per una più efficace attuazione delle procedure di esodo o di gestione dell'emergenza.
DIRITTI - i lavoratori hanno diritto:
* di astenersi - salvo casi eccezionali e su motivata richiesta - dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave e immediato;* di allontanarsi - in caso di pericolo grave e immediato e che non può essere evitato - dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
In aggiunta agli obblighi già previsti dalla pregressa normativa sulla materia, è prescritto espressamente ai lavoratori di aver cura della propria sicurezza e della propria salute, nonchè di usare correttamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche all'uso dei macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.
OBBLIGHI - i lavoratori hanno, in particolare, l'obbligo:
* di segnalare immediatamente al proprio preposto o dirigente (ovvero, in assenza di questi, ad un referente aziendale idoneo) le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonchè ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza;* di non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;* di adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o circo scrivere, in caso di emergenza, le situazioni di pericolo, dandone notizia, appena possibile, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;* di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre, non di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria e/o altrui;* di sottoporsi ai controlli sanitari loro prescritti dal medico competente e/o dagli organi di vigilanza;* di non rifiutare - salvo giustificato motivo - la designazione all'incarico di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;* di partecipare con profitto e diligenza alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione, e di cooperare - nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute - con gli incaricati aziendali per una più efficace attuazione delle procedure di esodo o di gestione dell'emergenza.
DIRITTI - i lavoratori hanno diritto:
* di astenersi - salvo casi eccezionali e su motivata richiesta - dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave e immediato;* di allontanarsi - in caso di pericolo grave e immediato e che non può essere evitato - dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
Obblighi e diritti dei lavoratoriObblighi e diritti dei lavoratoriObblighi e diritti dei lavoratoriObblighi e diritti dei lavoratori
Scheda 13
Posto di lavoro: laboratorio di anatomia patologica codice mansione: 2.4.2.6.
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Contenuto del Contenuto del softwaresoftware
Contenuto del Contenuto del softwaresoftware
Tali informazioni devono riguardare ogni postazione di lavoro ed essere consultabili e stampabili in un PC
Tali informazioni devono riguardare ogni postazione di lavoro ed essere consultabili e stampabili in un PC
esem
pio
Analisi del posto di lavoro
Le fonti e i fattori di rischio
(determinanti del rischio)
Rischi di… Intensità del rischio e N°
esposti
Organi colpiti Mezzi protettivi
(elenco DPI messi a
disposizione)
Programma delle misure di sicurezza ambientali
Rischi esterni
misura da attuare entro
il..
Misura temporanea sostitutiva
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Utilizzo delle Utilizzo delle informazioniinformazioniUtilizzo delle Utilizzo delle informazioniinformazioni
• Va previsto un corso (veloce) di formazione all’uso del PC e il diritto di poter accedere al software in questione;
• Va previsto il diritto del lavoratore di avere la scheda della sua postazione (o delle sue postazioni) per poterla utilizzare nei confronti del proprio medico curante;
• Va previsto un corso (veloce) di formazione all’uso del PC e il diritto di poter accedere al software in questione;
• Va previsto il diritto del lavoratore di avere la scheda della sua postazione (o delle sue postazioni) per poterla utilizzare nei confronti del proprio medico curante;
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Utilizzo delle Utilizzo delle informazioniinformazioniUtilizzo delle Utilizzo delle informazioniinformazioni
• Dal Medico Competente occorre avere le informazioni rispetto ai risultati degli accertamenti sanitari e copia della documentazione sanitaria (referti medici) come da art. 17 comma 1, lettera f) della 626;
• Dal Medico Competente occorre avere il “giudizio di idoneità” o meno alla mansione specifica come da art. 16 della 626;
• Per poterle utilizzare nei confronti del proprio medico curante;
• Dal Medico Competente occorre avere le informazioni rispetto ai risultati degli accertamenti sanitari e copia della documentazione sanitaria (referti medici) come da art. 17 comma 1, lettera f) della 626;
• Dal Medico Competente occorre avere il “giudizio di idoneità” o meno alla mansione specifica come da art. 16 della 626;
• Per poterle utilizzare nei confronti del proprio medico curante;
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Coinvolgimento Coinvolgimento Coinvolgimento Coinvolgimento
Ispettore
ASL
• La sintesi così come è costruita potrebbe (forse) essere uno strumento utile all’Organo di Vigilanza, nel corso degli accertamenti in azienda.
• Le informazioni sulle condizioni lavorative e di rischio del lavoratore sono senz’altro importanti per il suo medico di famiglia per l’attività di diagnosi e cura e per l’obbligo di referto in caso di sospetta malattia professionale.
• La sintesi così come è costruita potrebbe (forse) essere uno strumento utile all’Organo di Vigilanza, nel corso degli accertamenti in azienda.
• Le informazioni sulle condizioni lavorative e di rischio del lavoratore sono senz’altro importanti per il suo medico di famiglia per l’attività di diagnosi e cura e per l’obbligo di referto in caso di sospetta malattia professionale.
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Test di verificaTest di verificaTest di verificaTest di verificaVa previsto un test di verifica dell’iniziativa:
• Una breve intervista prima e una dopo, alle seguenti figure:
Al RSPP; Al medico competente; Al RLS (là dove esiste); Ad una serie di lavoratori interessati;
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Suggerimenti - 1 Suggerimenti - 1 Suggerimenti - 1 Suggerimenti - 1 occorre andare ad una diversificazione robusta delle pene e dei premi per gli imprenditori, es.:
occorre verificare la possibilità giuridica dell’interdizione (per n° anni o per sempre) alla professione di imprenditore per coloro i quali per mancata e manifesta protezione dei lavoratori sono causa di morte per i lavoratori stessi;
occorre andare ad una diversificazione dei premi assicurativi molto più robusta degli attuali “bonus – malus”: chi spende per la prevenzione (che altro non è che spendere per l’innovazione) e la formazione va premiato, chi non spende va punito;
L’INAIL deve sempre garantirsi una sorta di “rivalsa” nei confronti di quelle aziende che “sapevano e non si sono adeguate”;
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Suggerimenti - 2 Suggerimenti - 2 Suggerimenti - 2 Suggerimenti - 2
• A livello di ISPELS va potenziato attraverso un sorta di “obbligo” alle ASL e ai loro ispettori, la banca dati delle soluzioni: all’onore del mondo quelle aziende, quegli imprenditori, quei tecnici che pur facendo profitto, fanno prevenzione e tutela della salute dei loro lavoratori;
• tale banca dati occorre che sia conosciuta dalle
Aziende così come dai RLS e dai lavoratori: lavoro in una carpenteria, voglio sapere se in Italia c’è una carpenteria che abbia bonificato l’ambiente di lavoro e tutelato la salute dei lavoratori.
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Suggerimenti - 3 Suggerimenti - 3 Suggerimenti - 3 Suggerimenti - 3 • Si tratta di capire qual è “il piano di ispezione” di un Ispettore del
Lavoro, di un RLST, e di quanti hanno la delega per fare delle ispezioni nei cantieri (e non solo nei cantieri: ma in tutte le aziende a rischio di infortuni);
• Suggerimento: a partire dalle aziende con infortuni gravi e/o frequenti (fonte: INAIL) – incrociando queste informazioni con i dati relativi alle nuove assunzioni e/o alla presenza di lavoratori in stato di precarietà (fonte: i Centri per l’Impiego);
• Si può pensare che queste siano le aziende da ispezionare e dove la figura del “tutor per la sicurezza” abbia una sua priorità;
• Costa? Certamente ha un costo – però occorre riflettere e mettere a confronto i 175.000 € per morto – 4 morti al giorno = 700.000 €/giorno + 900.000.000 c.a. di infortuni oltre i 3 giorni ogni anno. Sapendo che il costo umano è incalcolabile.
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Tipo di intervento
Intervento di sperimentazione:
• Tempi della sperimentazione: 3 mesi;• Aziende: max 5;• Soggetti da coinvolgere in termini di informazione,
formazione, monitoraggio (RSPP, medici competenti, RLS, lavoratori, ecc.): ca. 20 + 25 lavoratori;
• Soggetti esperti addetti alla sperimentazione: 4+3 (Ass. E.&M.G.);
• Costi: ca. 100.000 € + il 19% IVA + viaggi, pasti, ecc.;
Fine
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Ma durante la combustione di particolari in gomma si sviluppano gas e fumi molto densi, con caratteristiche tossiche e irritative, tra i più comuni si possono citare ad esempio:
ossido di carbonio si sviluppa in incendi covanti in ambienti chiusi ed in carenza di ossigeno, è: • Incolore
• inodore • non irritante
e negli incendi risulta il più pericoloso tra i tossici del sangue sia per l’elevato livello di tossicità, sia per i notevoli quantitativi sviluppati. Il monossido di carbonio viene assorbito per via polmonare e i sintomi più comuni sono cefalea, nausea, vomito, palpitazioni, astenia, tremori muscolari;
anidride carbonica è un gas asfissiante in quanto, pur non producendo effetti tossici sull’organismo umano, si sostituisce all’ossigeno dell’aria. Quando ne determina una diminuzione a valori inferiori al 17% in volume, produce asfissia. Inoltre è un gas che accelera e stimola il ritmo respiratorio; con una percentuale del 2% di CO2 in aria la velocità e la profondità del respiro aumentano del 50% rispetto alle normali condizioni. Con una percentuale di CO2 al 3% l’aumento è del 100%, cioè raddoppia.
Altri gas di combustione che si potrebbero sviluppare sono: • idrogeno solforato (H2S) • anidride solforosa (SO2) • ammoniaca (NH3) • acido cianidrico (HCN) • acido cloridrico (HCl) • perossido d’azoto (NO2) • aldeide acrilica (CH2CHCHO)
e la sintomatologia con cui si presentano sono: • iperpnea (fame d’aria), aumento degli atti respiratori, colore della cute rosso, cefalea, vomito, ipersalivazione, bradicardia, ipertensione,
irritazione (occhi, naso e gola),lacrimazione, secchezza
Ma durante la combustione di particolari in gomma si sviluppano gas e fumi molto densi, con caratteristiche tossiche e irritative, tra i più comuni si possono citare ad esempio:
ossido di carbonio si sviluppa in incendi covanti in ambienti chiusi ed in carenza di ossigeno, è: • Incolore
• inodore • non irritante
e negli incendi risulta il più pericoloso tra i tossici del sangue sia per l’elevato livello di tossicità, sia per i notevoli quantitativi sviluppati. Il monossido di carbonio viene assorbito per via polmonare e i sintomi più comuni sono cefalea, nausea, vomito, palpitazioni, astenia, tremori muscolari;
anidride carbonica è un gas asfissiante in quanto, pur non producendo effetti tossici sull’organismo umano, si sostituisce all’ossigeno dell’aria. Quando ne determina una diminuzione a valori inferiori al 17% in volume, produce asfissia. Inoltre è un gas che accelera e stimola il ritmo respiratorio; con una percentuale del 2% di CO2 in aria la velocità e la profondità del respiro aumentano del 50% rispetto alle normali condizioni. Con una percentuale di CO2 al 3% l’aumento è del 100%, cioè raddoppia.
Altri gas di combustione che si potrebbero sviluppare sono: • idrogeno solforato (H2S) • anidride solforosa (SO2) • ammoniaca (NH3) • acido cianidrico (HCN) • acido cloridrico (HCl) • perossido d’azoto (NO2) • aldeide acrilica (CH2CHCHO)
e la sintomatologia con cui si presentano sono: • iperpnea (fame d’aria), aumento degli atti respiratori, colore della cute rosso, cefalea, vomito, ipersalivazione, bradicardia, ipertensione,
irritazione (occhi, naso e gola),lacrimazione, secchezza
Scheda tecnica
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Calcolo costi = Uomini-Giorno
Preliminarmente il Responsabile del Procedimento/Responsabile dei lavori dovrà effettuare la stima degli Uomini-Giorno che permette di valutare la fascia entro cui si colloca l’opera da appaltare rispetto ai parametri del D.Lgs. n. 494\96 per l’obbligatorietà della predisposizione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento). Ciò può essere effettuato in modo analitico o con stima approssimata come per esempio:
UG = A x B C
A = costo complessivo dell’opera rilevato dal computo metrico estimativo;B = incidenza presunta in percentuale dei costi della mano d’opera sul costo complessivo dell’opera
(stima del progettista dell’opera - circa 40% per le opere tradizionali);C = costo medio di un Uomo – Giorno (circa 180\186 € - vedere stima Camera di Commercio);
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CPT Torino
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La documentazione di sicurezza - 1
Finalità della documentazione nelle sue varie fasi (PSC, POS, 626 imprese, ecc.)
• La documentazione di sicurezza deve definire e valutare i rischi cui sono esposti i lavoratori sul posto di lavoro, prevedere le misure idonee per conseguire gli obiettivi di tutela enunciati dal decreto di attuazione della direttiva, prevedere adeguata progettazione, utilizzo e mantenimento in efficienza dei luoghi di lavoro; la stessa, inoltre, deve prendere in considerazione tutti i provvedimenti necessari per la tutela dei lavoratori in situazioni normali e di emergenza, e deve essere correlata al piano e al programma di lavoro.
Contenuti della documentazione di sicurezza
• La documentazione di sicurezza deve contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione alla specifica attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative, indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per una serie di aspetti ritenuti di particolare rilevanza ai fini della sicurezza.
CPT Torino
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La documentazione di sicurezza - 2
Pertanto, la documentazione di sicurezza deve contenere:
• la valutazione di rischio generale del cantiere;• almeno i documenti e le informazioni compendiate in art. 12 DLgs. 528/99
Nell'impostazione di un nuovo cantiere
• la valutazione assume ovviamente carattere previsionale, fase per la quale
possono rivelarsi utili le tecniche predittive per analogia od i modelli di previsione. I risultati andranno ovviamente verificati e perfezionati sul campo in fase operativa.
In fase operativa
• il documento preliminare andrà aggiornato in base alle risultanze dell'applicazione.
CPT Torino
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La documentazione di sicurezza - 3
Adottando l'approccio indicato, si conseguono i seguenti risultati:
• la valutazione è intesa come processo dinamico, riferendosi ad una situazione mantenuta costantemente coerente con il progresso delle norme tecniche in materia di sicurezza;
• la procedura di analisi soddisfa efficacemente l'esigenza di completezza dell'indagine;
• la tecnica prevede un'attiva collaborazione da parte dei lavoratori (cfr. D.Lgs. 626/94, art. 21+22) e costituisce quindi implicitamente anche una efficace forma di informazione e formazione;
• il metodo prevede che si dia luogo alla eliminazione dei pericoli identificati sin dalla prima fase di analisi - con l'adozione di soluzioni alternative - od alla loro riduzione al minimo nel rispetto della imprescindibile necessità di dimostrare di aver dato luogo all'adeguamento rispetto alle conoscenze tecniche aggiornate;
• la corretta identificazione e riduzione al minimo dei pericoli, ove integrata con l'analisi tempi metodi già utilizzata per l'analisi stessa, consente la quantificazione del rischio residuo per ciascun addetto;
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La documentazione di sicurezza - 4
• ogni singola scheda derivante dalla analisi contiene, per ciascun agente materiale, la soluzione tecnica e procedurale adottata per eliminare o comunque ridurre al minimo il rischio, compresa l’eventuale soluzione temporanea da attuare immediatamente in attesa dei previsti interventi di adeguamento;
• per ogni agente materiale identificato va redatta la relativa scheda comunque, anche nel caso in cui il responsabile della sicurezza ritenga di non dover effettuare interventi tecnici di adeguamento, poiché lo stesso deve in ogni caso dimostrare di aver valutato i rischi connessi con l’agente individuato, anche con riferimento agli interventi di tipo procedurale, che vanno documentati (il numero delle schede e' relativamente limitato, in quanto molti agenti materiali risultano, sia come incidenza, sia come soluzioni, comuni per un considerevole numero di addetti);
• la scheda deve contenere la documentazione circa i DPI ed i relativi criteri di scelta, e le specifiche modalità di utilizzo qualora i rischi che devono essere evitati non possano essere sufficientemente ridotti da misure tecniche, mezzi di protezione collettiva o metodi e procedimenti di riorganizzazione del lavoro;
• le schede sono redatte per singole mansioni, senza considerare le interferenze in termini di sicurezza che possono manifestarsi durante l’effettuazione di lavori collegati con più mansioni. Il responsabile della sicurezza dovrà poi coordinare i singoli interventi; nel caso della presenza di più imprese, le mansioni relative ad attività di imprese differenti dovranno essere coordinate;
• la struttura discussa, eventualmente semplificata nella sua formalizzazione grafica, consente di pervenire alla definizione dei dati espositivi ai vari agenti materiali per ciascun addetto, come richiesto dalla normativa. Tale struttura può inoltre costituire punto di partenza per una efficace azione di informazione e formazione, dato che mette a disposizione gli essenziali strumenti cognitivi per lo svolgimento delle varie mansioni in sicurezza.
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Esempio di informazione-formazione
schema logico di attuazione dell'azione di informazione e formazione reso possibile dalla struttura di impostazione proposta per la documentazione di sicurezza
Illustrazione della Organizzazione Generale
Illustrazione della Organizzazione Generale
Regole comportamentali in caso di emergenza
Regole comportamentali in caso di emergenza
Discussione Rischi Specifici .
Discussione Rischi Specifici .
Procedure per evitare le interferenze
Procedure per evitare le interferenze
Procedure Procedure • Regole comportamentali;
• Impiego attrezzature;
• Eventuale impiego DPI;
• Regole comportamentali;
• Impiego attrezzature;
• Eventuale impiego DPI;
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Le schede di rischioschede relative ai pericoli identificati ed alle relative soluzioni tecniche, organizzative e procedurali nell'ordine da utilizzarsi ai fini di informazione e formazione mirate dei lavoratori:
Schede di sicurezza comuni a tutti
Regole di base
Schede di sicurezza comuni a tutti
Regole di base
Schede di sicurezza squadra gestione
emergenza
Schede di sicurezza squadra gestione
emergenza
Schede di sicurezza addetti comparto 1Schede di sicurezza addetti comparto 1
Schede di sicurezza addetti comparto 2Schede di sicurezza addetti comparto 2
Schede di sicurezza (gr. 2 – lav. omogeneo)
Schede di sicurezza (gr. 2 – lav. omogeneo)
Schede di sicurezza (gr. 1 – lav. omogeneo)
Schede di sicurezza (gr. 1 – lav. omogeneo)
Schede di sicurezza (gr. 1 – lav. omogeneo)
Schede di sicurezza (gr. 1 – lav. omogeneo)
Schede di sicurezza (gr. 2 – lav. omogeneo)
Schede di sicurezza (gr. 2 – lav. omogeneo)
Schede di sicurezza add. operazione A
Schede di sicurezza add. operazione A
Schede di sicurezza add. operazione B
Schede di sicurezza add. operazione B
Schede di sicurezza add. operazione A
Schede di sicurezza add. operazione A
Schede di sicurezza add. operazione B
Schede di sicurezza add. operazione B
Non solo al RSPPma anche ai lavoratori
Non solo al RSPPma anche ai lavoratori
CPT Torino
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Appalto e contratto d’operaAppalto e contratto d’operaSe l’esecuzione di un’opera coinvolge più imprese occorre tutelarsi attraverso il coordinamento.
• Per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, ovvero tra diverse mansioni in uno stesso ambiente di lavoro (es. le pulizie in una industria), il datore di lavoro “committente”, nell’affidamento di lavori all’interno dell’azienda, a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, ha l’obbligo di “promuovere la cooperazione e il coordinamento”, per garantire la sicurezza dei lavoratori addetti alle varie attività.
• Il committente deve verificare che l’appaltatore disponga di organizzazione, professionalità e mezzi adeguati all’esecuzione dell’attività appaltata fornendo indicazioni sui rischi specifici sconosciuti all’appaltatore nell’ambiente in cui sono chiamati ad operare i lavoratori e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Come prescritto dal decreto di modifica al D.Lgs 626/94, tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
• È obbligo del Committente in cooperazione con le imprese appaltanti predisporre un piano di informazione, formazione ai lavoratori e il software (o la documentazione su supporto cartaceo) relativo ai Posti di Lavoro.
• Occorre prevedere una particolare responsabilità (anche di carattere penale) per il Committente (vedi la recente Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni e sulle “morti bianche”).
Fonte: Il Sole 24 ore
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Appalto e contratto d’operaAppalto e contratto d’opera
Il Datore di lavoro committente:
1 – verifica l’idoneità tecnico- professionale dell’appaltatore;
2 – fornisce informazioni dettagliate sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza
Il Datore di lavoro committente:
1 – verifica l’idoneità tecnico- professionale dell’appaltatore;
2 – fornisce informazioni dettagliate sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza
NEL CONTRATTO
D’APPALTO
D’OPERA
Imprese
Lavoratori autonomi
Fonte: Il Sole 24 ore
Lavoratori
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Cooperazione e coordinamentoCooperazione e coordinamento
I DATORI DI LAVORO
Per l’esecuzione dell’operacomplessiva
I DATORI DI LAVORO
Per l’esecuzione dell’operacomplessiva
Cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione
Cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione
Coordinano gli interventi di prevenzione al fine di eliminare i rischi di interferenze tra i lavori delle diverse imprese
Coordinano gli interventi di prevenzione al fine di eliminare i rischi di interferenze tra i lavori delle diverse imprese
Fonte: Il Sole 24 ore
Predispongono in cooperazione con le imprese appaltanti un piano di informazione, formazione ai lavoratori e il software relativo (o la documentazione su supporto cartaceo) ai Posti di Lavoro con in più una loro responsabilità (penale)
Predispongono in cooperazione con le imprese appaltanti un piano di informazione, formazione ai lavoratori e il software relativo (o la documentazione su supporto cartaceo) ai Posti di Lavoro con in più una loro responsabilità (penale)
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Formazione nel settore edile
• Un 1° corso di formazione (generico) per conoscere le varie attività e fasi del cantiere, che deve essere svolto nella prima settimana di lavoro.
• Entro il primo mese o subito dopo il superamento del periodo di prova, deve essere svolto un 2° corso specifico per la mansione effettivamente svolta.
• Per i lavoratori immigrati vanno previsti (magari con le 150ore) corsi specifici per l’acquisizione della lingua italiana più corsi mirati alla conoscenza delle normative del nostro paese in materia di sicurezza e salute.
• Questi corsi non devono essere tenuti solamente nell’impresa presso la quale si è occupati, ma preferibilmente all’interno del sistema bilaterale del settore edile, con docenti esperti che si avvalgano dell’assistenza di lavoratori esperti (anziani) del settore e direttamente con chi si occupa delle ispezioni nei cantieri (RLST più Ispettori).
Suggerimen
to
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Coordinamento e appalti
• Sono praticamente inesistenti i coordinatori alla sicurezza, le fasi di lavoro non sono riconducibili ad un unico piano, la presenza di tipologie e contratti di lavoro diversi all’interno del cantiere crea buchi nel sistema preventivo della sicurezza.
• La legislazione degli appalti va rivista, nelle percentuali del subappalto, nell’aggiudicazione dei lavori all’offerta più vantaggiosa anziché al minimo ribasso, nelle esecuzioni dei lavori sotto la soglia da parte di consorzi o società multiservizi.
Va garantito un intervento tangibile per l’emersione dal lavoro nero e grigio
Suggerimen
to
ritorna
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