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Genova - 22
marzo 2017
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
Giovanni Battista Bartolucci
Professore Ordinario di Medicina del Lavoro
UOC Medicina Preventiva e Valutazione del Rischio
Università degli Studi di Padova
Percentuale di lavoratori esposti a vari agenti di rischio
nell’Unione Europea. Studio pilota su “Lo stato della
sicurezza e della salute sul lavoro” (Bilbao, 2001)
AGENTE DI RISCHIO % lavoratori
esposti
Movimenti ripetitivi 57%
Posture incongrue 45%
Lavoro monotono 45%
Movimentazione manuale di carichi 34%
Rumore 28%
Vibrazioni 24%
Temperature 20-23%
Ritmi imposti 22%
Agenti chimici 14%
Soprusi 8%
Violenza fisica 4%
Molestie sessuali 2%
Titolo IX del D.Lgs 81/08 artt. 221 265
CAPO 3 Protezione dai rischi connessi con l’esposizione ad amianto
(246 265)
CAPO 1 Protezione da agenti chimici (221 232)
CAPO 2 Protezione da agenti
cancerogeni / mutageni
(233 245)
D.Lgs 81/08 – Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I – Protezione da agenti chimici
Art. 223 - Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui all’articolo 28 (oggetto della valutazione dei rischi), il
datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti
chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in
considerazione in particolare:
a)le loro proprietà pericolose;
b)le informazioni sulla salute e la sicurezza comunicate dal responsabile
dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza…;
c)il livello, il modo e la durata della esposizione;
d)le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto
conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li
possono generare;
e)i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un
primo elenco….
f)gli effetti delle misure preventive e protettive adottare o da adottare;
g)se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria
già intraprese.
Titolo IX Capo 1 D.Lgs 81/08
Protezione da agenti chimici
Ha 4 allegati:
– XXXVIII: Valori limite di esposizione
professionale (per oltre 100 sostanze)
– XXXIX: Valori limite biologici (solo per Pb)
– XL: Divieti (all’uso di naftilammina, ammino e
nitrodifenile, benzidina)
– XLI: Metodiche misurazioni agenti (UNI EN
481/94, 482/98, 689/97, 838/98, 1076/99,
1231/99, 1232/99, 1540/01 e 12919/01)
Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Art. 236 - Valutazione del rischio
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una
valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della
quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle
lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti
cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione,
della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di
assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato
solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno
contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La
valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso
quello in cui vi è assorbimento cutaneo.
Titolo IX Capo 2 D.Lgs 81/08
Protezione da agenti cancerogeni/mutageni
Ha 2 allegati:
Allegato XLII – Elenco di sostanze, miscele e
processi 1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici
presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante
il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro.
Allegato XLIII – Valori limite per benzene, legni
duri, CVM.
G.B. Bartolucci – Editoriale fascicolo n. 4, ottobre
2008, Giornale degli Igienisdti Industriali
… La speranza è che, pur facendo
doverosamente riferimento alle norme in
vigore (che non sempre appaiono esenti da
critiche), gli operatori della prevenzione
imparino ad essere meno “legulei” e
riacquistino come nel passato la capacità di
intervento secondo lo sviluppo tecnico-
scientifico e culturale delle nostre discipline.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Necessario momento conoscitivo per orientare e graduare
gli interventi preventivi(eliminazione/riduzione e/o
controllo dei rischi), per la programmazione della attività
di informazione e formazione sui rischi, per la corretta
effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
attività multistadio-polidisciplinare svolta in stretta
collaborazione tra Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione e medico competente, con il
coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, con la responsabilizzazione dei dirigenti delle
strutture.
Ruolo dei valutatori
Completezza
Riproducibilità
Comprensibilità
Soggettività
Esperienza dei valutatori
Identificazione dei fattori di rischio (L’agente causa un danno alla salute?)
Definizione della dose – risposta (Qual è la relazione tra quantità dell’agente e risposta biologica?)
Valutazione della esposizione (Quali esposizioni sono dimostrate o prevedibili?)
Caratterizzazione del rischio
(Qual è la probabilità e la gravità del danno per la salute?)
VALUTAZIONE DEL RISCHIO GESTIONE DEL RISCHIO
Valutazione delle conseguenze economiche, sociali, politiche e sulla
salute pubblica
Sviluppo di opzioni
Norme-Limiti
MODELLO GENERALE (National Academy of Science, USA, 1983)
DEFINIZIONE DI RISCHIO
Probabilità che si produca una alterazione dello stato di salute in seguito all’esposizione ad una determinata sostanza chimica (o ad una determinata entità fisica)
Non dipende solo dalla natura e dall’entità della sostanza, ma anche da:
-Modalità di esposizione -Possibilità di assorbimento – azione -Condizioni di reattività degli esposti
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
VALUTAZIONE PRELIMINARE
VALUTAZIONE APPROFONDITA
Percorso di VdR (art. 223 D.Lgs 81/08)
Rischio irrilevante / basso (giustificazione)
Rischio > irrilevante/basso ( artt. 225-226-229-230)
SCHEDE DI SICUREZZA
Le confezioni dei prodotti industriali devono essere
accompagnate da una Scheda di Sicurezza nella quale
sono contenute informazioni più approfondite rispetto
all’etichetta.
Le Schede di Sicurezza sono composte da 16 voci
standardizzate, redatte nella lingua del paese d’impiego.
1. Identificazione preparato/produttore
2. Identificazione dei pericoli
3. Composizione/informazioni sui componenti
4. Misure primo soccorso
5. Misure antincendio
6. Misure per fuoriuscita accidentale
7. Manipolazione e stoccaggio
8. Controllo esposizione/protezione individuale
9. Proprietà fisiche/chimiche
10. Stabilità e reattività
11. Informazioni tossicologiche
12. Informazioni ecologiche
13. Considerazioni sullo smaltimento
14. Informazioni sul trasporto
15. Informazioni sulla regolamentazione
16. Altre informazioni
Nuove schede di sicurezza
Il Regolamento n. 453/2010 apporta alcune modifiche di contenuto alle Schede Dati di Sicurezza tra cui:
l'inserimento obbligatorio, a partire dal 1 dicembre 2010 (salvo specifiche deroghe di due anni) e sino al 1 giugno 2015, della doppia classificazione delle sostanze.
l'inserimento obbligatorio, dal 1 giugno 2015 (salvo specifiche deroghe di due anni), della classificazione prevista dal Regolamento CLP sia per le sostanze che per le miscele.
Frasi H
72 individuali e 17 frasi combinate Sono classificate secondo il tipo di pericolo nel modo seguente : H2 .. : Rischi fisici H3 .. : Rischi per la salute H4 .. : Pericolo per l’Ambiente Tutte le frasi H devono essere indicate sull'etichetta. Sono codificate e tradotte in quante più lingue possibili.
Frasi P
Sono 137, classificate in accordo al tipo di
dichiarazione di precauzione, come segue:
P1 .. : Precauzione generale
P2 .. : Precauzione preventiva
P3 .. : Precauzione
P4 .. : Precauzione di stoccaggio
P5 .. : Precauzione di smaltimento
La scelta delle frasi di mettere in etichetta P è a
discrezione dei fornitori.
La valutazione preliminare del rischio
• Studio mirato del ciclo produttivo • Tipo della sostanza/e, quantità, condizioni d’uso previste • Analisi, per singola mansione, di frequenza, durata e vie di esposizione • Stima e/o misura dell’entità dell’esposizione
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il prodotto dei tre contatori derivanti dalla valutazione dei
rispettivi fattori di rischio porta un sintetico “INDICATORE
DI RISCHIO”:
Urgenti MOLTO ALTO 76-100
Necessarie a medio termine ALTO 51-75
Opportune a breve termine/necessarie a medio
termine
MEDIO 26-50
Opportune a medio termine BASSO 11-25
Non necessarie TRASCURABILE 1-10
Azioni correttive Classi di rischio
ALGORITMI Il loro uso è proposto per ovviare alle difficoltà connesse con
l’effettuazione di costose e complesse indagini di igiene
industriale (secondo quanto previsto dalla UNI EN 689/97),
ritenute troppo gravose per le piccole e medie imprese. Sono
intesi come percorso di “facilitazione” atto a consentire la
classificazione del rischio ad di sotto o al di sopra di quello
moderato.
Possono essere utili nelle fasi preliminari di valutazione, ma deve
essere sottolineata la scarsa scientificità del loro uso in assenza di
qualsiasi verifica con dati di monitoraggio ambientale e/o
biologico.
Estrema pericolosità del loro uso da parte di soggetti non
sufficientemente esperti.
In ogni caso la norma non prevede il loro utilizzo nel caso
delle sostanze cancerogene.
Art. 224 – Misure e principi generali per la prevenzione dei
rischi
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e
alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di
esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso
per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di
cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le
disposizioni degli articoli 225 (misure specifiche di protezione e di
prevenzione), 226 (disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 229
(sorveglianza sanitaria), 230 (cartelle sanitarie e di rischio).
VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE
- individuazione di idonei sistemi o strumenti di
rilevazione dei fattori di rischio;
- uso di metodiche analitiche o di misura affidabili e
specifiche;
- identificazione di valori guida (valori limite, di
azione, di riferimento) per la valutazione critica dei
dati;
- definizione di idonee strategie di misura in relazione
agli obiettivi (valutazione dell’inquinamento ambientale
o dell’esposizione individuale, mappatura spaziale o
evoluzione temporale dell’inquinamento,
programmazione di misure di prevenzione collettive o
individuali).
MONITORAGGIO AMBIENTALE cosa - come - dove - quando - per quanto
Cosa:
Sostanze inquinanti
Come:
Strumenti, substrati di raccolta
Dove:
Sorgente inquinante, ambiente (campionamento fisso)
Zona respiratoria (campionamento personale)
Quando – per quanto:
Momento particolare (campionamenti istantanei)
Tutto il ciclo (campionamenti per lunghi periodi)
Periodi significativi (campionamenti sequenziali)
MISURE DI SCREENING
Effettuate con metodi a lettura diretta di
facile impiego.
Consentono di individuare eventuali
necessità di approfondimento.
bisogna valutare la selettività.
Esempio di
applicazione
Totale SEVO N2O n° totale di misure 240
durante i 4 Media A 0,70 162,4 n°4 interventi in circuito aperto
interventi Minimo <0,01 1,5 periodo di calcolo dell'esposizione media
Massimo 2,20 579,0
Media G 0,36 63,1
Mediana 0,58 104,0
SEVO N2O SEVO N2O
1° int. Media A 0,38 106,7 2° int. Media A 0,15 46,9
Minimo 0,01 14,3 Minimo <0,01 2,6
Massimo 1,25 295,0 Massimo 0,64 205,0
SEVO N2O SEVO N2O
3° int. Media A 1,02 267,0 4° int. Media A 0,46 117,8
Minimo 0,06 3,8 Minimo 0,11 12,4
Massimo 2,20 579,0 Massimo 1,17 318,0
da ore: 8,40 a ore: 11,25
0,1 47
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
8.4
0.1
4
8.4
4.4
2
8.4
8.5
1
8.5
3.1
6
8.5
7.2
2
9.0
2.0
1
9.0
6.1
0
9.1
0.1
8
9.1
4.4
2
9.1
8.4
8
9.3
3.2
0
9.3
7.2
7
9.4
1.5
4
9.4
6.0
0
9.5
0.1
2
9.5
4.3
1
9.5
8.3
6
10
.03
.13
10
.07
.20
10
.11
.47
10
.15
.55
10
.20
.01
10
.24
.21
10
.28
.27
10
.33
.10
10
.37
.22
10
.41
.46
10
.45
.53
10
.49
.58
10
.54
.20
10
.58
.27
11
.03
.03
11
.07
.11
11
.11
.36
11
.15
.42
11
.19
.50
11
.24
.13
0
100
200
300
400
500
600
700
Sevorane Protossido
1°
intervento
2°
intervento
4°
intervento
3°
intervento
Gruppo operatorio di XXX. - sala A
Caratteristiche
del Corpo
Diffusivo
Corpo
diffusivo Materiale
Spessore
mm
Porosità
µm
Percorso
diffusivo
mm
Impiego
Bianco Polieti lene
microporoso 1,7 25 + 5 18 generale
Giallo Polieti lene
microporoso 5 10 + 2 150
Riduzione di
portata
Blu Polieti lene
microporoso 1,7 25 + 5 18
Sostanze
fotosensibili
Amaranto Corpo
permeativo
Membrana
siliconica 50
Rete
acciaio
inox
- Gas
anestetici
Identificazione dei fattori di rischio (L’agente causa un danno alla salute?)
Definizione della dose – risposta (Qual è la relazione tra quantità dell’agente e risposta biologica?)
Valutazione della esposizione (Quali esposizioni sono dimostrate o prevedibili?)
Caratterizzazione del rischio
(Qual è la probabilità e la gravità del danno per la salute?)
VALUTAZIONE DEL RISCHIO GESTIONE DEL RISCHIO
Valutazione delle conseguenze economiche, sociali, politiche e sulla
salute pubblica
Sviluppo di opzioni
Norme-Limiti
MODELLO GENERALE (National Academy of Science, USA, 1983)
FILOSOFIA DEI LIMITI
OSHA (Occupational Safety and Health
Administration): PEL (Permissible
Exposure Limits) vengono fissati dopo un
attento esame della loro fattibilità ed
un’accurata analisi dei rischi e dei benefici
derivanti dalla loro adozione.
OMS-CEE: health-based; limiti ambienti di
lavoro = livelli di sostanze tossiche nell’aria
ambiente ai quali non vi è alcun rischio
significativo di effetti nocivi.
VALORI LIMITE ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
Ente americano i cui valori limite sono stati abitualmente
utilizzati nel nostro Paese (contratti collettivi di lavoro,
sentenze giudiziarie).
TLV (VALORE LIMITE DI SOGLIA): concentrazione
delle sostanze aerodisperse a cui si ritiene che quasi tutti i
lavoratori possano essere ripetutamente esposti ogni giorno
senza effetti nocivi per la salute. Non costituiscono
comunque una linea di demarcazione netta tra
concentrazioni sicure e pericolose (“limiti tecnici”).
Europa – SCOEL (Scientific Committee on
Occupational Exposure Limits)
1995 – Istituzione
1999 – Definizione della metodologia
2013 – Aggiornamento della metodologia
(VII versione)
2015 – Comitato 2015-2018 (nuovi criteri)
2017 – Metodologia in nuova revisione
Step della definizione dei Limiti di
Esposizione Occupazionali (OEL)
Definizione delle priorità e mandato di valutazione a SCOEL sulle singole sostanze
Valutazione scientifica da parte di SCOEL e raccomandazione di un OEL/BLV (RAC) o di un parere tossicologico (OPIN)
Consultazione con gli Stati Membri ed ev. integrazioni/modifiche
Pubblicazione della valutazione
Legislazione
Tipo di raccomandazioni prodotte da
SCOEL
1. Limiti ambientali:
OEL (Occupational Exposure Limit Value)
– IOELV (Indicative-health based)
– BOELV (Binding-risk based)
– STEL (short term exposure limit)
2. Limiti biologici
BLV (Biological Limit Value)
BGV (Biological Guideline Value)
3. Notation (skin, sensitization, ecc.)
VALORI LIMITE DI LEGGE ITALIANI
D.Lgs 277/91: primi valori limite per amianto,
piombo, rumore.
Nel tempo si sono mostrati inadeguati se
confrontati con quelli ACGIH, che sono stati
abbassati, e ci son voluti 15 anni per modificare
riducendoli i valori limite di amianto e rumore.
Per il piombo invece, con il D.Lgs 25/02, quasi
per intero recepito nel D.Lgs 81/08, abbiamo
avuto un peggioramento.
Valori Limite della piombemia come previsti
dal D.Lgs 81/08 a confronto con quelli
internazionali (ACGIH, DFG, JSOH)
Livello Azione Valore Limite
D.Lgs 81/08
BEI ACGIH BAT DFG
OEL-B JSOH
40 μg/100 ml 60 μg/100 ml*
3 0 μ g / 1 0 0 m l§
4 0 μ g / 1 0 0 m l#
4 0 μ g / 1 0 0 m l
*il superamento di 40 μg/100 per le donne in età fertile comporta l’allontanamento
dall’esposizione; §10 μg/100 ml per donne in età fertile; #10 μg/100 ml per donne
<45 anni.
Oggi siamo nella assurda situazione che i nostri
“livelli di azione” sono superiori ai valori limite
ACGIH, o in altre parole che noi definiamo come
rischio irrilevante per la salute e condizione
espositiva per la quale non deve essere effettuata la
sorveglianza sanitaria (vedi art. 224 e Allegato
XXXIX del D.Lgs 81/08 come modificato dal D.Lgs
106/09) una situazione in cui per gli americani sono
superati i valori limite e quindi c’è un rischio per la
salute.
INDICAZIONE DELLO SCOEL
DEL 2002
Piombo in aria (OEL): 100 µg/m3
Piombo nel sangue (BLV): 30 µg/100 ml
(“minimizzare le esposizioni nelle donne
in età fertile”)
Andamento nel tempo della piombemia
nelle lavoratrici della ceramica
Da Ganzi A. et al, 2003 (modificata).
0
5
10
15
20
25
1999 2000 2001 2002 2003
Pb
B µ
g/1
00
ml
cer-gres
cer-monocot
cer-bicot
colorifici
decori
Confronto tra alcuni dei Valori Limite italiani previsti dall’Allegato
XXXVIII al D.Lgs 81/08 che comprende attualmente 96 sostanze
chimiche e i corrispondenti limiti americani (ACGIH) e tedeschi (DFG).
Nome Agente Valori Limite in mg/m3
Italiani (D.Lgs 81/08) ACGIH DFG
8 ore Breve termine TWA STEL TWA PEAK
Cloroformio 10* - 49 - 2.5* -
Tricoloetano, 1,1,1- 555 1110 1910 2460 1100* -
Etilammina 9.4 - 9.2* 27.6* 9.4 19
Diclorobenzene, 1,2- 122* 306* 150 301 61* -
Cumene 100* 250* 246 - 250* -
Eptan-3-one 95 - 234 350 47 -
Etilen glicol 52* 104* 100 C - 26* -
5-metilesan-2-one 95 - 234 - 47 -
Trietilammina 8.4* 12.6* 4.1* 12.4* 4.2 -
Eptano, n- 2085 - 1640 2050 2100 -
Xilene, isomeri misti, puro 221* 442* 434 651 440* -
Acido cloridrico 8 15 2.98 C - 7.6 -
Fluoro 1.58 3.16 1.6 3.1 0.16 -
Acido bromidrico - 6.7 6.8 C - 6.7 -
(2-Metossimetiletossi)-propanolo 308* - 606* 909* 310 -
Piombo inorganico e suoi composti 0.15 - 0.05 - 0.1 -
*Notazione Skin; C, valore ceiling; i valori tra parentesi sono modifiche proposte (intended changes).
Confronto tra i Valori Limite per i
cancerogeni recepiti nel D.Lgs 81/08 -
Allegato XLIII e quelli fissati da ACGIH e DFG
(valori in mg/m3)
Sostanza D.Lgs 81/08 ACGIH TRK-DFG
Benzene 3.2 1.6 3.2
Legni duri 5.0 1.0* 2.0
CVM 7.7 2.6 8.0
*0.5 per cedro rosso
D.Lgs 81/08 Titolo IX Capo 2 - Protezione da agenti cancerogeni/mutageni
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o
mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente
possibile, con una sostanza o un a miscela o un procedimento che nelle
condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la
salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno
il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente
cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente
possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di
lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più
basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione non deve comunque
superare il valore limite dell’agente stabilito nell’ALLEGATO XLIII.
Art. 242 D.Lgs 81/08 - Accertamenti sanitari e norme preventive e
protettive specifiche
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha
evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria.
Art. 243 D.Lgs 81/08 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel
quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente
cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a
tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che
ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del
servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso
a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo
242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio
secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).
Graduazione del criterio di esposizione professionale a cancerogeni (SIMLII, 2013) - non esposti, se l’esposizione fosse contenuta nei limiti previsti per la popolazione generale, ove definiti; - esposti a concentrazioni moderate, se questa fosse inferiore a concentrazioni dell’agente inferiori al 50% del VLE, ove disponibile; - esposti a concentrazioni elevate, se la stessa superasse il 50% del VLE.
µg/m3
Valori Obiettivo definiti dal D.Lgs 155/2010 «Attuazione
della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria
ambiente e per un’aria più pulita in Europa»
µg/m3
SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits),
2009.
Distinzione di cancerogeni e mutageni in 4 gruppi:
-gruppo A: Cancerogeni genotossici senza soglia, ovvero quelli
per i quali appare appropriato il modetto cosiddetto LNT (Linear
Non-Threshold, Lineare senza soglia);
-gruppo B: Cancerogeni genotossici per i quali non è
adeguatamente supportata, al presente, l’esistenza di una soglia (in
questi casi, vista l’ incertezza scientifica, si può utilizzare il
modello LNT);
-gruppo C: Cancerogeni genotossici per i quali è possibile definire
un limite pratico;
-gruppo D: Cancerogeni non genotossici e cancerogeni non DNA-
reattivi, per i quali un vero («perfetto») limite è associato con un
chiaro ed evidente NOAEL (No Observed Adverse Effect Level,
Livello cui non si osservano effetti avversi).
Valori limite di esposizione
TLV-TWA
(mg/m3)
TLV-STEL
(mg/m3)
TLV-C
(mg/m3)
ACGIH 0,37
OSHA 0,92 2,46
NIOSH 0,02 0,12
DFG 0,37 0,74 1,20
SCOEL 0,25 0,50
0,37 0,74
Proposta di modifica 2016:
TLV-TWA = 0,1 ppm (0,123 mg/m3)
TLV-STEL = 0,3 ppm (0,368 mg/m3)
A1 Cancerogeno per le vie respiratorie superiori
Inserimento nel Registro degli esposti Indicazioni al momento emerse: Regione Lombardia: da 184 µg/m3 Regione Marche: da 40 µg/m3
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO
RELAZIONE DOSE-RISPOSTA
MISURA DELL’ESPOSIZIONE
SORVEGLIANZA SANITARIA
Visite mediche e accertamenti strumentali
Monitoraggio Biologico
Tordoir et al., 1994
CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO
Art. 229 Sorveglianza sanitaria
3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico.
Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato.
I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. (segue)
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Titolo IX – Sostanze pericolose
Capo I - Protezione da agenti chimici
Art. 229 comma 6 e 7
In caso di superamento del valore limite biologico, il
medico competente è tenuto a:
Informare individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro
Fornire un parere al datore di lavoro sulle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio
Effettuare una visita medica straordinaria per tutti i lavoratori che hanno subito un’esposizione simile
Classificazione
degli indicatori biologici
Indicatori di esposizione
Indicatori di dose biologicamente
efficace
Indicatori di effetto
Indicatori di suscettibilità
UTILIZZO DEL MONITORAGGIO BIOLOGICO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO Al momento attuale sono soprattutto gli indicatori di esposizione che si prestano al maggiore utilizzo, e sono anche quelli che fornendo indicazioni, spesso più precise dello stesso monitoraggio ambientale, sul livello di esposizione individuale agli xenobiotici (per tutte le vie di assorbimento, compresa quella cutanea), contribuiscono alla valutazione del rischio e al suo controllo nel tempo e dovrebbero essere utilizzati anche a prescindere dalla effettuazione della visita medica sul lavoratore (“sorveglianza del rischio”).
Orientamento SIMLII
“La valutazione periodica dell’esposizione
mediante indicatori di dose interna e di
effetto è un compito di esclusiva pertinenza
del medico competente, sia come pratica
integrativa alla sorveglianza sanitaria, che
come complemento alla valutazione del
rischio”.
Definizione di Monitoraggio Biologico
Misura periodica di un composto tossico
o di suoi metaboliti in matrici biologiche
accessibili, allo scopo di confrontare i
livelli misurati con appropriati standard
di riferimento.
“Appropriato riferimento” con cui si debbono
comparare i risultati delle misurazioni
Due tipi di informazioni:
come il risultato del monitoraggio biologico si colloca rispetto ai valori
determinati in popolazioni per le quali è stata esclusa una specifica
esposizione lavorativa allo xenobiotico in esame (Valori di
riferimento): dovrebbe quindi “orientare” rispetto all’esistenza di
una esposizione maggiore di quella della popolazione generale;
come il risultato del monitoraggio biologico si colloca rispetto a valori
ai quali è stato attribuito (su base scientifica o amministrativa) un
determinato significato rispetto alla possibile modificazione dello stato
di salute degli esposti (Valori limite): dovrebbe quindi “orientare”
rispetto alla probabilità della comparsa di effetti sulla salute e
quindi alla necessità di determinati interventi.
BEI ACGIH
Nel 1984 l’American Conference of Governmental Industrial
Hygienists (ACGIH) aveva per la prima volta proposto indici
biologici di esposizione (BEIs®) per 6 inquinanti (etilbenzene,
monossido di carbonio, stirene, toluene, tricloroetilene, xilene).
Il numero di agenti chimici per i quali sono stati adottati valori
limite è andato progressivamente crescendo: nell’edizione 2015
sono adottati o proposti uno o più BEIs® per 49 inquinanti,
mentre altre 18 sostanze vengono definite sotto studio
nell’intento di verificare la possibilità di adottare e/o modificare i
relativi limiti biologici e le migliori strategie di controllo.
• a livello individuale: valutazione del livello di
esposizione in funzione dei valori limite biologici
“health based”;
• a livello di gruppo: valutazione dei livelli di
esposizione in funzione dei valori limite biologici
correlati al valore limite di soglia od a valori
guida “tecnici”.
Utilizzazione dei dati di
monitoraggio biologico
MB e valutazione del rischio: composti di cui non è nota la relazione dose-risposta
Livello di esposizione
Valore Medio= BEIx
Limite inferiore
dell’IC 95% = BEIy
Liv
ell
o d
ell’i
nd
ica
tore
bio
log
ico
di esp
os
izio
ne
BEI®Y
BEI®x
TLV®
X
I BEI non possono essere utilizzati a livello individuale
Limite superiore dell’IC 95%
Livello dell’indicatore biologico
di esposizione
Liv
ell
o d
i
esp
osiz
ion
e Valore Medio
(BEIx = TLV)
TLV®
BEI®
NB: in statistica la la variabile indipendente è quella nota, usata per “predire” l’incognita, non quella che determina l’effetto considerato.
Valori <BEI eccedenti
il TLV®
Monitoraggio biologico
punti di forza - punti di debolezza.
A volte è correlato agli effetti nocivi sulla salute;
Esprime l’assorbimento integrato di un prodotto (polmoni, cute, intestino…);
Permette di studiare l’effetto dei sistemi protettivi (DPI);
Tiene conto del possibile assorbimento extralavorativo.
Non sono molti gli indicatori rispetto il numero di prodotti usati nell’industria;
Le informazioni tossicocinetiche e tossicodinamiche di molti prodotti chimici sono limitate;
E’ solo occasionalmente utilizzabile per sostanze irritanti;
A volte sono necessarie metodiche analitiche “non semplici”.
Criteri di ammissibilità all’impiego
di un indicatore biologico
Possibilità di un dosaggio su campioni biologici facilmente
ottenibili, trasportabili, conservabili
esistenza di metodi analitici sufficientemente sensibili,
precisi, accurati
sufficiente grado di conoscenze tossicocinetiche
conoscenza del comportamento degli indicatori in
relazione ad intensità e durata dell’esposizione
conoscenza dei fattori fisiologici e patologici interferenti
conoscenza delle relazioni dose-effetto e dose-risposta
Specificità
“Specificità analitica”
la capacità di un metodo analitico di dosare esclusivamente la sostanza chimica che si desidera misurare
“Specificità metabolica”
la percentuale di analita dosato che deriva dai processi metabolici che coinvolgono il tossico e
non da altri processi
Sensibilità
in termini analitici è la variazione di segnale in funzione della variazione della concentrazione dell’analita;
correntemente misurata attraverso il limite di quantificazione (“la più piccola concentrazione di analita che può essere identificata e misurata con una definita precisione per mezzo di una data procedura analitica”)
parametro essenziale specie nelle basse-bassissime dosi in quanto
consente di definire l’esistenza stessa dell’esposizione e dell’assorbimento di uno xenobiotico.
Molti giudizi del passato circa l’assenza di esposizione erano in realtà il frutto di una tecnica o di un metodo analitico non sufficientemente
sensibili.
Strategia del monitoraggio
Necessità di avere precise conoscenze sul metabolismo dei singoli composti, in quanto differenze nella cinetica di metabolizzazione hanno notevoli riflessi su significato e strategia del monitoraggio:
Sostanze a lunga emivita biologica (metalli): tendono a persistere nei compartimenti organici ed il loro dosaggio può fornire indicazioni anche retrospettive dei livelli di esposizione;
Sostanze a breve emivita biologica (solventi): hanno rapido turnover, ed il loro dosaggio è in genere rappresentativo dell’esposizione attuale. La velocità di metabolizzazione del composto in questo caso condiziona il momento di raccolta del campione biologico (inizio turno, fine turno o fine settimana lavorativa).
Raccolta dei campioni
Il momento di raccolta dei campioni dipende dalle caratteristiche tossicocinetiche dei composti da valutare ed anche dagli scopi con cui viene eseguita la misura: è molto importante e deve essere rispettato e registrato accuratamente.
Gli indicatori che tendono all’accumulo possono non richiedere un tempo di campionamento specifico.
Tempi di campionamento consigliati:
Tempo di campionamento Raccolta raccomandata
1. prima del turno (p.t.) 16 ore dopo la fine della esposizione lavorativa
2. durante il turno (d.t.) dopo 2 ore di esposizione lavorativa
3. fine turno (f.t.) alla fine della esposizione lavorativa
4. fine settimana lavorativa dopo 4-5 giorni lavorativi consecutivi con
esposizione
5. discrezionale in qualsiasi momento
6. (non critico)
In genere le analisi vengono fatte su raccolte
“spot” di urine, per cui è buona regola o
normalizzare (correggere) i valori per un peso
specifico (PS) costante od esprimerli per
grammo di creatinina, avendo cura di scartare i
campioni troppo concentrati (PS > 1.030;
creatinina urinaria > 3 g/l) o diluiti (PS < 1.010;
creatinina urinaria < 0.3 g/l); recentemente sono
state anche proposte formule di conversione per
passare dal valore corretto per PS a quello
espresso in funzione della creatinina.
Valori limite professionali e livelli biologici equivalenti per sostanze per le
quali esistono i valori limite biologici (BLV). (Parte I° - Tab 1 L.G.)
Sostanza
Valori limite
professionali (VLP)
Indicatore
biologico Uso*
Valori di
riferimento
Valore limite
biologico (BLV) Prelievo** Interferenze
CADMIO
(Cd)
TLV 0,01 mg/m3
(fraz. inalabile)
TLV 0,002
mg/m3
(fraz. respirabile)
Cadmio
urinario 1, # 0,1-4 μg/l 5 μg/g creatinina
(1) n.c., 10 ml
(2) PE, 4ºC (2 gg.)
(3) GFAAS, ICP-MS
Abitudine al fumo;
età; zona di
residenza,
alimentazione
Contaminazione
del campione
CROMO
ESAV.
(Cr)
TLV, TRK 0,05
mg/m3
Cromo
urinario 1, # ≤ 2 μg/l 25 μg/l
(1) f.t.f.s.l., 10 ml
(2) PE, 4ºC (2 gg.)
(3) GFAAS
Età, zona di
residenza,
abitudine al fumo
Contaminazione
del campione
MERCURIO
(Hg)
TLV 0,025
mg/m3
(elementare e
inorganico)
TLV 0,01 mg/m3
(composti
alchilici)
TLV 0,1 mg/m3
(composti arilici)
Mercurio
totale
inorganico
urinario
1, # 1-7 μg/l 35 μg/g creatinina
(1) i.t., 50 ml
(2) PE o PP, 4ºC (2 gg.)
(3) GFAAS con
generatore di idruri o
ICP-MS
Mercurio totale
inorganico urinario
Mercurio
totale
inorganico
nel sangue
1, # 1-5 μg/l 15 μg/l
(1) f.s.l., 10 ml
(2) PE o PP, eparina, 4ºC
(2 gg.)
(3) ICP-MS
Consumo di pesce
Contaminazione
del campione
*0 = desueto o non raccomandato; 1 = routine; 2 = in fase di validazione; 3 = ancora a livello di proposta/ricerca;
# = esistenza di controlli qualità interlaboratorio (FIOH e/o Erlangen);
** (1) momento del prelievo, volume di campione;
(2) contenitore, presenza di additivi o anticoagulanti, temperatura di conservazione (numero di giorni);
(3) tecnica analitica; d. = durante; f. = fine; p. = prima; s.l. = settimana lavorativa; u. = ultimo, t. = turno; e. = esposizione;
f.p.e.p.s.v. = fine primo emiturno previo svuotamento della vescica; n.c. = non critico; d.a.t.e. = dopo alcuni turni di esposizione.
Esempi di alcuni Valori limite professionali e livelli biologici
equivalenti proposti da ACGIH e DFG per i principali tossici industriali
(sono inseriti circa 100 prodotti) (Parte I° - Tab 2 L.G.).
Sostanza
[CAS]
Valori limite
professionali
(VLP)#
Indicatore
biologico Uso*
Valori di
riferimento
Livelli equivalenti
al VLP Prelievo** Interferenze
ACETONE
(Dimetilchetone)
[67-64-1]
TLV® 500 ppm STEL 750 ppm
(A4)
MAK 500 ppm
Acetone urinario
1, # 0,2-1,5 mg/l
BEI® 50 mg/l (NS) BAT 80 mg/l
(1) f.t., 10 ml
(2) Vetro a tenuta,
4ºC (2 gg.)
(3) HS-GC-FID
(MS)
Esposizione a
isopropanolo;
diabete
scompensato;
prodotto del
metabolismo dei
grassi
ACRILONITRILE
[107-13-1]
TLV® 2 ppm
(cute, A3)
TRK 3 ppm (H, 2)
N-(2-cianoetil) valina eritrocitaria
3
<4 pmol/g
globina (NF)
90 pmol/g
globina (F)
EKA 420 mg/l
(3 ppm)
(16800 pmol/g
globina)
(1) n.c., 5 ml
(2) PP, eparina,
consegna immediata
(3) GC-MS
Fumo di sigaretta
ALCOOL n-
BUTILICO
[71-36-3]
TLV® 20 ppm
MAK 100 ppm
Alcool
butilico
urinario
2 Non
disponibili
BAT 2 mg/g creat
(i.t.m.s.)
BAT 10 mg/g creat
(f.t.)
(1) f.t., 10 ml
(2) PP o PE, 4ºC (2
gg.)
(3) GC-FID
Non riscontrate
ALCOOL METILICO
(Metanolo)
[67-56-1]
TLV® 200 ppm
STEL 250 ppm
(cute)
MAK 200 ppm
(H)
Metanolo
urinario 1, # < 1 mg/l
BEI® 15 mg/l (NS, B)
BAT 30 mg/l
(1) n.c., 5 ml
(2) PP, eparina,
consegna immediata
(3) GC-MS
Consumo di
aspartame,
esposizione ad altri
solventi
Prodotto in tracce
dalla flora intestinale
*0 = desueto o non raccomandato; 1 = routine; 2 = in fase di validazione; 3 = ancora a livello di proposta/ricerca; # = esistenza di controlli qualità
interlaboratorio (FIOH e/o Erlangen); ** (1) momento del prelievo, volume di campione; (2) contenitore, presenza di additivi o anticoagulanti, temperatura
di conservazione (numero di giorni); (3) tecnica analitica; d. = durante; f. = fine; p. = prima; s.l. = settimana lavorativa; u. = ultimo, t. = turno; e. =
esposizione; f.p.e.p.s.v. = fine primo emiturno previo svuotamento della vescica; n.c. = non critico; d.a.t.e. = dopo alcuni turni di esposizione.
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