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Elementi caratterizzanti delle società
cooperative: ristorni e prestito sociale
I controlli: vigilanza e provvedimenti
Corso di Formazione e Aggiornamento «Le Cooperative»
11 novembre 2014 – Barbara Daniele – UR Legacoop Piemonte
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
1
I Ristorni
L'art. 2545-sexies introduce, nel codice civile, la disciplina dei ristorni.
Essa prevede:
che negli statuti debbano essere determinati i criteri di ripartizione
dei ristorni, i quali debbono essere proporzionali alla quantità e
qualità degli scambi mutualistici;
che le cooperative debbano riportare separatamente in bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente
le diverse gestioni mutualistiche;
che l'assemblea possa deliberare la distribuzione dei ristorni anche
mediante l'aumento proporzionale delle quote, con l'emissione di
nuove azioni o con l'emissione di strumenti finanziari.
2
L’istituto del ristorno rappresenta l’utile della cooperativa
prodotto dall’attività mutualistica intercorsa con i soci durante
l’esercizio e attribuito ai soci medesimi in proporzione alla
qualità e quantità di scambio mutualistico.
Il ristorno è lo strumento per destinare ai soci il vantaggio
mutualistico (risparmio di spesa o incremento dei salari)
proveniente dalla sola attività con i soci.
Il ristorno si differenzia dall’utile della società di capitale in
relazione alle modalità distributive:
entità dello scambio mutualistico (cooperative)
capitale investito (srl/spa)
Il ristorno sta alla causa mutualistica della cooperativa come il
dividendo a quella lucrativa della s.p.a..
3
Il ristorno non ha natura di diritto
soggettivo del socio cooperatore, ma
nasce in capo al socio solo e nella misura
in cui l’assemblea deputata
all’approvazione del bilancio d’esercizio
deliberi, a seguito della proposta degli
amministratori formulata nel progetto di
bilancio, l’attribuzione di somme a tale
titolo.
4
MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE:
• attribuzione in denaro
• attribuzione mediante aumento del capitale sociale:
incremento delle quote/azioni possedute in qualità
di “soci cooperatori” , anche in deroga all’art.
2525 (limite massimo del capitale sociale dei soci
persone fisiche pari a 100.000 euro),
emissione di azioni di partecipazione cooperativa
di cui all’art. 5 della legge 59/1992 (a.p.c.)
emissione di azioni di socio sovventore di cui all’art.
4 della legge 59/1992;
attribuzione mediante emissione di strumenti
finanziari.
5
Attribuzione:
Il ristorno è attribuibile come:
• Destinazione di utile
• Imputazione a costo
6
Limiti
L’istituto del ristorno è inapplicabile quando:
• è assorbito dalle particolari modalità
statutario/regolamentari di determinazione del prezzo
dei conferimenti dei soci (es. cooperative agricole di
conferimento)
• Leggi speciali impongono particolari regole
comportamentali che rendono obbligatorio
esprimere nello statuto il divieto di distribuzione di utili
od avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi
forma (es. cooperative giornalistiche, sportive
dilettantistiche).
7
avanzo di gestione = risultato gestione ordinaria
Rigo 23 del C.E. – D – E (se positivi)
% scambio mutualistico (importo massimo ristornabile)
PL (B9 verso soci +B7 verso soci)/
(B9 tot. + B7 tot) max 30% trattamenti retributivi complessivi
Consumo (A1 verso soci)/
(A1 tot.)
Conferimento (B6 conferiti dai soci)/
(Totale B6)
8
Voci rientranti nella base di calcolo del 30% (coop. PL)
- Indennità di trasferta
- Indennità sostitutive di mensa e ticket restaurant
- Quota a carico del datore di lavoro di contributi versati ad
enti o casse
assistenziali e a fondi pensione
- Valore convenzionale auto e alloggio (fringe benefit)
- Benefit derivante dalla concessione di prestito agevolato
- Fringe benefit diversi dai precedenti
- Quota di Tfr maturata nell’esercizio
Voci escluse dalla base di calcolo
- Rimborsi spese a piè di lista
- Rimborsi chilometrici
- Erogazioni liberali (es. valore economico del pacco dono)
9
Il ristorno attribuito (sia erogato in forma
liquida che attribuito in aumento di
capitale sociale) ai soci con i quali viene
instaurato un rapporto di lavoro
subordinato non è soggetto a
contribuzione INPS (sia per i contributi a
carico del datore di lavoro che del
lavoratore), ai sensi dell’art. 4, comma 2,
della legge n. 142 del 3.4.2001.
10
Il ristorno attribuito ai soci con i quali si
instaura un rapporto di collaborazione, in
assenza di disposizioni specifiche – L.
142/2001, è soggetto al contributo
INPS/Gestione separata, se erogato in
forma liquida.
Nel caso in cui il ristorno venga attribuito
mediante aumento del capitale sociale
non sarà, invece, dovuto contributo
INPS/Gestione (reddito non assimilato a
quello di lavoro dipendente) ma, al
momento della restituzione del capitale,
(reddito di capitale).
11
COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE
A queste cooperative sono applicabili le
disposizioni in tema di agevolazioni fiscali e,
pertanto, il ristorno è sempre deducibile
nell’esercizio di formazione degli elementi di
reddito presi a base per la commisurazione del
ristorno.
Ciò vale sia nel caso in cui la cooperativa
contabilizzi a conto economico il ristorno sia che
lo attribuisca in sede di destinazione dell’utile di
esercizio.
12
COOPERATIVE A MUTUALITA’ NON PREVALENTE
Il ristorno è deducibile, non nell’esercizio di formazione
degli elementi di reddito presi a base per la
commisurazione del ristorno, ma nell’esercizio in cui si tiene
l’Assemblea che approva il bilancio relativo alla
formazione dei suddetti elementi.
Se la cooperativa contabilizza il ristorno a conto
economico, nella dichiarazione dei redditi si dovrà
operare una variazione in aumento nel primo esercizio ed
una variazione in diminuzione nel secondo esercizio
Se il ristorno viene attribuito come destinazione dell’utile di
esercizio, le cooperative PL effettueranno una variazione in
diminuzione nella dichiarazione dei redditi del secondo
esercizio. Per le altre cooperative il ristorno non è mai
deducibile.
13
Il Prestito Sociale
Il prestito sociale costituisce una forma di
finanziamento della società cooperativa
che si concretizza nell’apporto, da parte
dei soci persone fisiche, di capitale
rimborsabile, a fronte del quale vengono
corrisposti normalmente degli interessi.
14
15
Il prestito da soci si distingue dal conferimento di
capitale sociale (finanziamento di rischio) e dalle
obbligazioni (accessibili anche a soggetti non soci).
Costituisce un importante strumento di
autofinanziamento per le cooperative di tutti i settori.
16 Delibera CICR 19 luglio 2005
Art. 6 – Raccolta presso soci
1. Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità
diverse dall'emissione di strumenti finanziari, purché tale facoltà sia prevista
nello statuto. Resta comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni
forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di
pagamento.
2. (…)
3. Le società cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1
purché non abbiano più di 50 soci. Per le società cooperative con più di 50
soci, l'ammontare complessivo della suddetta raccolta non deve
eccedere il triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale limite viene elevato al quintuplo qualora la raccolta sia assistita, per almeno il 30 per cento, da
garanzia rilasciata dai soggetti individuati nelle istruzioni applicative della
Banca d'Italia ovvero quando la società aderisca a uno schema di
garanzia avente le caratteristiche indicate nelle medesime istruzioni.
17
Istruzioni Banca d’Italia 21 marzo 2007
Nel patrimonio può essere computato un
ammontare pari al 50% della differenza tra
il valore degli immobili di proprietà ai fini
della determinazione dell'imposta
comunale sugli immobili e il valore di
carico in bilancio degli stessi. Del valore
degli immobili considerato ai fini della
determinazione dell'imposta comunale
deve essere data notizia nella
documentazione di bilancio delle
cooperative.
18 … segue
Le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio
presso i propri soci, purché l'ammontare complessivo dei prestiti
sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio.
Tale limite viene elevato fino al quintuplo del patrimonio
qualora:
a) il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno
pari al 30%, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati;
ovvero
b) la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia
dei prestiti sociali promosso dalla propria associazione di
categoria, che preveda in caso di procedure concorsuali, il
rimborso dei prestiti effettuati dai soci in misura almeno pari al
30%.
I limiti quantitativi sopra indicati non si applicano alle società
cooperative con un numero di soci pari o inferiore a 50.
19
… segue
E’ preclusa ai soggetti non bancari, quindi anche alle società cooperative:
• la raccolta di fondi “a vista”, cioè quella che può essere rimborsata su
richiesta del depositante in qualsiasi momento, senza preavviso o con un
preavviso inferiore alle 24 ore
• ogni forma di raccolta collegata all’”emissione o alla gestione di mezzi di
pagamento”, vale a dire l’attività di intermediazione finanziaria per mezzo
dell’emissione o gestione di carte di credito, carte di debito o altri mezzi di
pagamento a spendibilità generalizzata. La circolare della Banca d’Italia
precisa, al riguardo che “…Non rientrano ………. in tale attività l’emissione e
la gestione – da parte di un fornitore di beni e servizi – di carte di debito o
credito, ovvero di carte prepagate, utilizzabili esclusivamente presso il
fornitore stesso”.
• Le società cooperative finanziarie che svolgono l’attività di concessione di
finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma non possono raccogliere
prestiti dai soci con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari.
20 Norme fiscali
Gli interessi corrisposti dalle società cooperative ai propri soci prestatori,
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo d’imposta (cd. Ritenuta secca) laddove vengano
soddisfatte e rispettate le condizioni previste dall’art. 13 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 60119, ovvero:
• che il prestito sociale venga raccolto dalla cooperativa esclusivamente
per il conseguimento dell’oggetto sociale;
• che l’ammontare non superi per ciascun socio i limiti previsti e aggiornati
triennalmente (01/01/2013: € 72.187,32 PL-Conferimento agricolo – Edilizie
di abitazione - € 36.093,66 per le altre cooperative).
• che gli interessi corrisposti sulle predette somme siano limitati, non
potendo mai superare la misura massima degli interessi spettanti ai
detentori di buoni postali fruttiferi, maggiorati di 2,5 punti percentuali.
La ritenuta è stabilita nella misura del 26%,
21 Rif. comma 465, art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311
“Finanziaria 2005”
Limitazione alla deducibilità del costo per gli interessi
corrisposti da parte delle società cooperative
Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche
versano alle società cooperative e loro consorzi, alle
condizioni previste dall’articolo 13 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 601, sono indeducibili per la parte
che supera l’ammontare calcolato con riferimento
alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori
di buoni postali fruttiferi ordinari aumentata dello 0,90.
La vigilanza cooperativa Le cooperative sono l’unico modello societario previsto dal Codice Civile per il
quale sono previsti controlli esterni sulla gestione di natura amministrativa
Art. 2 D. Lgs. 220/2002:
Gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione
secondo cadenze e modalità stabilite con decreto
del Ministro.
Le revisioni cooperative devono avvenire almeno
una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di
leggi speciali che prescrivono una revisione
annuale.
22
Le revisioni cooperative sono effettuate dal
Ministero a mezzo di revisori da esso incaricati.
Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle
Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza
e tutela del movimento cooperativo, di seguito
denominate Associazioni, le revisioni cooperative
sono effettuate dalle associazioni stesse a mezzo di
revisori da esse incaricati.
23
D.M. Attività Produttive del 06/12/2004
La revisione deve essere effettuata almeno
una volta ogni due anni, tranne che per le
cooperative sociali di cui alla L. 381/91 e le
cooperative edilizie di cui alla L. 59/1992,
per le quali invece è prevista una revisione
annuale.
24
D. Lgs. 220/2002 - Art. 6. - Dichiarazione sostitutiva
Nel caso in cui l'ente cooperativo ha necessita' di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione, relativi al periodo di vigilanza in corso, e' tenuto a produrre agli Uffici territoriali del Governo e all'Associazione cui eventualmente aderisce, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale.
25
La revisione oggi: Tre livelli
Area Assistenza: carattere assistenziale consulenziale;
Area Accertamento: penetrante controllo sulla natura dell’ente cooperativo
Verifica della conformità dei rapporti di lavoro ex-art. 6 legge 142/01
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Assistenza-consulenza
La revisione cooperativa è finalizzata a fornire
agli organi di direzione e amministrazione
degli enti suggerimenti e consigli per
migliorare la gestione e il livello di
democrazia interna , al fine di promuovere la
reale partecipazione dei soci alla vita sociale
(art.4, comma 1, lettera a)
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Accertamento
Accertare, anche attraverso la gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell’ente;
…verificando l’effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l’ente, la qualità di tale partecipazione );
...l’assenza di scopi di lucro dell’ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell’ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;
Accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l’acquisizione del bilancio di esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio.
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Regolamento art. 6 L.142/01
Il revisore verifica l’eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall’ente cooperativo e accerta la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto dal regolamento stesso (art.4, commma 3)
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30 Al revisore si applicano le cause di
incompatibilità previste dall'articolo 2399
del codice civile. Il revisore è tenuto alla
riservatezza e al segreto d'ufficio nei
confronti dei terzi.
Il revisore incaricato dalle Centrali
cooperative riveste la funzione di
“incaricato di pubblico servizio “.
31 Le risultanze della revisione sono riportate nel verbale redatto in duplice copia
e sottoscritto dal revisore e dal legale rappresentante dell’Ente
Il verbale si conclude con la proposta di:
ATTESTAZIONE di revisione esito positivo
PROVVEDIMENTO
- gestione commissariale
- liquidazione coatta amministrativa (insolvenza conclamata e perdurante)
- scioglimento d’ufficio
- sostituzione del liquidatore
Nel caso la revisione si concluda con la proposta di provvedimenti di rigore il
verbale è trasmesso al Ministero Sviluppo Economico che – previa istruttoria –
emanerà con apposito decreto il provvedimento sanzionatorio.
DIFFIDA il revisore evidenzia le eventuali irregolarità sanabili e ne prescrive il
termine per la regolarizzazione (30-60-90 gg).
ACCERTAMENTO sezione del verbale in cui si rileva la regolarizzazione o
meno di quanto oggetto di diffida Attestato o Provvedimento + sanzione
amministrativa.
32
Art. 2545-sexiesdecies c.c.
Gestione commissariale
In caso di irregolare funzionamento delle società
cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare
gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione
della società ad un commissario, determinando i
poteri e la durata. (…)
33 Art. 2545-septiesdecies c.c.
Scioglimento per atto dell'autorità
L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle
imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti
mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o
non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui
sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non
hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno
compiuto atti di gestione.
Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento
sono nominati uno o più commissari liquidatori.
34 Art. 2545-Octiesdecies c.c.
Sostituzione dei liquidatori
In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello
svolgimento della liquidazione ordinaria di una
società cooperativa, l'autorità di vigilanza può
sostituire i liquidatori o, se questi sono stati
nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne
la sostituzione al tribunale.(…)
35 Contributo di revisione:
• numero soci
• capitale sociale sottoscritto
• valore della produzione
Cooperative sociali + 30% (revisione annuale)
Cooperative edilizie iscritte all’Albo + 50% (revisione annuale) ??
Cooperative grandi + 50% (ca € 27,000,000. ricavi/controllo srl) (revisione annuale)
36 CERTIFICAZIONE ex art. 15, L. 59/92
Sono assoggettate alla certificazione del bilancio
gli enti cooperativi e i loro consorzi che hanno un
valore della produzione superiore a 60.000.000 di
euro o riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di
euro o con prestiti o conferimenti di soci
finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, le
cooperative che detengano partecipazioni di
controllo in s.p.a. nonché le cooperative che
emettono azioni di partecipazione cooperativa.
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