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Sezione/paragrafo Rev. Data 1 – requisiti preliminari e controllo integrato dell’inquinamento rev. 11 01/11/10
1.1 – requisiti preliminari di conformità 1.2 – requisiti per il risparmio energetico 1.3 – IPPC 1.4 – valutazione di impatto ambientale – VIA 1.5 - valutazione di incidenza
2 – approvvigionamento idrico e scarico reflui rev. 4 29/06/12 2.1 – approvvigionamento idrico: derivazioni 2.2 – scarico di acque reflue: regime autorizzatorio 2.3 – acque reflue industriali: conformità dello scarico 2.4 – acque reflue domestiche e meteoriche: conformità dello scarico
3 – gestione rifiuti, imballaggi rev. 18 29/06/12 3.1 – produzione di rifiuti 3.2 – gestione deposito temporaneo 3.3 – gestione amministrativa rifiuti (trasporto, recupero, smaltimento) 3.3bis – gestione amministrativa rifiuti SISTRI 3.4 – gestione dei rifiuti sanitari 3.5 – gestione dei rifiuti prodotti dalle navi – adempimenti per i porti 3.6 – gestione dei rifiuti prodotti dalle navi – adempimenti per le navi 3.7 – adempimenti per i trasportatori di rifiuti 3.7bis – trasporto rifiuti in conto proprio 3.8 – trasporto transfrontaliero di rifiuti 3.9 – recupero/smaltimento di rifiuti con procedura ordinaria 3.10 – recupero di rifiuti con procedura semplificata 3.11 – incenerimento e coincenerimento – regime autorizzativo 3.12 – incenerimento e coincenerimento – adempimenti 3.13 – discariche di rifiuti 3.14 – centri di raccolta per i rifiuti urbani 3.15 – gestione imballaggi – CONAI 3.16 – Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)
4 – esenzioni dal regime dei rifiuti rev. 4 15/09/11 4.1 – scarti e sottoprodotti dell’industria agroalimentare 4.2 – sottoprodotti di origine animale
5 – emissioni in atmosfera ed impianti termici rev. 11 29/06/12 5.1 – emissioni in atmosfera: impianti anteriori al 1988 5.2 – emissioni in atmosfera: impianti anteriori al 2006 5.3 – emissioni in atmosfera: regime autorizzativo impianti nuovi 5.4 – emissioni in atmosfera: adempimenti impianti nuovi autorizzati 5.5 – emissioni in atmosfera di COV 5.6 – impianti termici ad uso civile 5.7 – impianti termici ad uso civile – II parte 5.8 – impianti termici ad uso industriale 5.9 – mobilità sostenibile in ambiente urbano 5.10 – emissione di gas ad effetto serra 5.11 – gas fluorurati ad effetto serra
6 – emissioni acustiche ed elettromagnetiche rev. 3 01/01/09
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Sezione/paragrafo Rev. Data 6.1 – impatto acustico in ambiente esterno 6.2 – emissioni elettromagnetiche generate da impianti radioelettrici 6.3 – emissioni elettromagnetiche generate da elettrodotti
7 – contaminazione suolo e sottosuolo rev. 3 12/05/06 7.1 – serbatoi interrati 7.2 – contaminazione suolo, sottosuolo ed acque sotterranee (procedura
avviata successivamente al 29/04/2006) 7.3 – contaminazione suolo, sottosuolo ed acque sotterranee (procedura
avviata precedentemente al 29/04/2006)
8 – sostanze pericolose per l’ambiente rev. 10 01/11/10 8.1 – detenzione ed utilizzo sostanze, preparati ed articoli 8.2 – produzione ed importazione di sostanze, preparati ed articoli 8.3 – detenzione apparecchiature contaminate da PCB 8.4 – manufatti contenenti amianto 8.5 – sostanze che riducono lo strato di ozono
9 – altri aspetti ambiente-sicurezza rev. 11 29/06/12 9.1 – prevenzione incendi 9.2 – aziende a rischio di incidente rilevante 9.3 – spedizione e trasporto di merci/rifiuti in regime ADR 9.4 – radiazioni ionizzanti 9.5 – conformità e sostenibilità di biocarburanti e biofuels
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Sez. 1 Requisiti preliminari e controllo integrato dell’inquinamento
Normativa di riferimento
Tipo n° Data Pubblicazione Titolo
Requisiti preliminari di conformità e di risparmio energetico Regio Decreto 147 09/01/27 G.U. n° 49 del
01/03/1927 Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici.
Regio Decreto 1265 27/07/34 G.U. Suppl. Ordin. N° 186 del 09/08/1934
Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie.
DM - 06/02/35 G.U. n° 65 del 18/03/1935
Approvazione del prospetto contenente l’elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927 n. 147.
DM - 05/09/1994 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 220 del 20/09/1994
Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.
Legge 10 09/01/1991 G.U. Suppl. Ordin. N° 13 del 16/01/1991
Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
D. Lgs. 192 19/08/05 G.U. Suppl. Ordin. N° 222 del 23/09/2005
Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. (così come modificato ed integrato dal D. lgs. 311 del 29/12/06 e dal DL 112/08 e dal D. Lgs. 28/11 art. 13)
D. Lgs. 81 09/04/08 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. N° 101 del 30/04/2008
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (così come modificato ed integrato dal DM 04/02/2011, dal DM 11/04/2011, dal DM 13/04/2011 e dal DPCM n. 231 del 28/11/2011).
DPR 59 02/04/2009 GU n° 132 del 10/06/2009
Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (così come modificato dal D. Lgs. N. 28 del 03/03/2011).
DM - 26/06/2009 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 158 del 10/07/2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Direttiva UE 31 19/05/2010 Gazz. Uff. Unione europea n° L153 del 18/06/2010
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)
IPPC, VIA e Valutazione di incidenza DM - 23/11/01 G.U. Suppl.
Ordin. N° 37 del 13/02/2002
Dati, formato e modalita’ della comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
Circolare Ministeriale
- 13/07/2004 GU n° 167 del 19/07/2004
Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato I.
D. Lgs. 59 18/02/2005 Gazz. Uff. n° 93 del 22/04/05 (Suppl. Ordin. N.
Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento
4
72) (abroga e sostituisce il D. Lgs. 372/99) ABROGATA
D- Lgs. 152 03/04/2006 Gazz. Uff. n° 88 del 14/04/05 (Suppl. Ordin. N. 96)
“Norme in materia ambientale” – Parte II procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) – (come modificato dal D.Lgs. 04/08 e dal D.Lgs. 128/10 )
DPR 357 08/09/1997 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. N° 248 del 23/10/1997
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (come modificato dal DPR 120/2003)
Regolamento 166 18/01/2006 Gazz. Uff. Unione europea n° L33 del 04/02/2006
Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006 relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (come modificato dal regolamento 596/2009)
Circolare ministeriale
- 22/04/08 - Indicazioni relative all’acquisizione delle informazioni ex articolo 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio
Direttiva UE
92 13/12/2011 Gazz. Uff. Unione europea n° L26 del 28/01/2012
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
Documentazione di riferimento Tipo Caratteristiche “Nulla Osta Inizio Attività” (detta anche “notifica attività produttive” o “Dichiarazione di Inizio attività produttiva”, …)
Documento rilasciato dal Comune, su parere dell’ASL
Autorizzazione per l’impiego di gas tossici/ autorizzazione a custodire e conservare gas tossici in magazzini o depositi
Autorizzazione rilasciata dall’ASL con parere della Commissione tecnica permanente
Dichiarazione EPRTR Comunicazione da inviare annualmente all’APAT per tutti i complessi che rientrano nelle soglie IPPC e superano i valori soglia delle emissioni in aria e in acqua
Autorizzazione Integrata Ambientale Autorizzazione rilasciata dall’autorità competente (può essere Ministero dell’Ambiente, Regione o Provincia). Per gli impianti soggetti ai sensi del D. lgs. 152/06 sostituisce: o Autorizzazione alle emissioni in atmosfera; o Autorizzazione allo scarico; o Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di
impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti; o Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi
contenenti Pcb-Pct; o Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli
usati; o Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal
processo di depurazione in agricoltura
5
1.1 Requisiti preliminari di conformità
L'Azienda dispone del Nulla Osta di Inizio Attività NOIA / notifica di avvio dell'attività?
( nota 1)
L'Azienda dispone dell'Autorizzazione Sanitaria (ove necessaria)?
L'Azienda ha effettuato la valutazione dei rischi per salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro?
L'Azienda è conforme alle prescrizioni dell'HACCP (ove necessaria)?
NC
NC (nota 2)
NC (nota 2)
NC (nota 2)
D. lgs. 81/08, art. 67RD 1265/34, artt. 216 e 217
Regolamento Locale di Igiene Tipo
L'azienda è conforme alla
normativa
SI'
SI'
NO
NO
NO
D. Lvo 81/08
L 283/62DPR 327/80
D. Lvo 155/97
Nota 1: nella valutazione della gravità della NC relativa all'assenza del NOIA si consideri che in passato molte aziende hanno iniziato l'attività senza NOIA, sebbene fosse obbligatorio dal 1956. Queste aziende hanno potuto continuare ad operare richiedendo, tra l'altro altre autorizzazioni (emissioni, reflui, ampliamenti di stabilimento) fino ad oggi senza che vi sia mai stato alcun intervento in merito da parte degli Enti di Controllo, che peraltro vedevano che l'azienda esisteva e operava. Se questa situazione può essere considerata di fatto accettabile per aziende che hanno iniziato l'attività in tempi lontani, non può essere considerata accettabile per aziende che abbiano iniziato l'attività recentemente, quando le procedure e i controlli degli Enti preposti sono diventati più stringenti. Va tenuto in considerazione anche il contesto locale in cui opera l'azienda.
SI'
SI'
In caso di impiego di gas tossici, l'azienda è in possesso di autorizzazione prefettizia e il personale addetto è dotato di patentino di
idoneità?
NC (nota 2)NO RD 147/1927
DM 06/02/1935
SI'
L'Azienda è classificata azienda insalubre?
NORD 1265/34, artt. 216 e 217
DM 05/09/94
L'Azienda rispetta eventuali prescrizioni imposte dal Comune?
SI'
SI'
NC (nota 2)RD 1265/34, artt. 216 e 217
DM 05/09/94
NO
NO
6
Nota 2 La verifica di questi requisiti preliminari di conformità può dare delle indicazioni sulla gestione di alcuni aspetti che toccano, anche se parzialmente, gli aspetti ambientali dell’organizzazione, tuttavia è necessaria un’attenta valutazione per capire quando tali aspetti siano da considerare requisito di SGA. In merito al confine tra requisiti ambientali e di igiene e sicurezza sul lavoro, SINCERT ha fornito le seguenti indicazioni (RT09, rev. 03) Aspetto Da considerare requisito di SGA
Licenza edilizia
NO; da considerare a scelta dell’OdC nei casi in cui vi sia impatto ambientale (es. aree sotto vincolo paesaggistico)
Agibilità NO Industrie insalubri SI Incidenti rilevanti SI CPI SI Documento di valutazione dei rischi NO Valutazione esposizione personale al rumore NO
Impianti di messa a terra NO (preliminare al conseguimento del CPI)
Conformità impianti elettrici e termoidraulici (L 46/90) NO (preliminare al conseguimento del CPI)
Libretti caldaie (DM 17/03/03) SI Verifiche apparecchi a pressione NO
Concentrazione inquinanti in ambiente di lavoro
NO; da considerare a scelta dell’OdC nei casi in cui gli inquinanti possano disperdersi all’esterno
Livello di campo elettrico e magnetico in ambiente di lavoro NO Manipolazione, identificazione ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi
SI
Valutazione del rischio di dispersione di fibre di amianto nell’ambiente di lavoro (D.lgs. 277/91)
NO; da considerare a scelta dell’OdC nei casi in cui gli inquinanti possano disperdersi all’esterno
Valutazione del rischio di dispersione di amianto nell’ambiente esterno
SI
DPI personale NO DPI appaltatori NO ADR SI Radioattività SI Sostanze lesive dello strato di ozono SI PCB/PCT SI HACCP NO
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1.2 Requisiti per il risparmio energetico
L'azienda è conforme alla
normativa
L'organizzazione ha un consumo energetico totale:- > 10.000 TEP/anno per il settore industriale;
- > 1.000 TEP/anno per i settori civile/ terziario/ trasporti?
L 10/91, art. 19.1 e 34.8
L'Azienda ha nominato il Tecnico Responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia?NC
NOL 10/91, art. 19.1 e
34.8
SI'
NO
L'organizzazione ha realizzato un nuovo immobile (o ha effettuato una ristrutturazione integrale /
demolizione con ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici con superficie utile > 1000 mq)
con permesso di costruire presentato successivamente al 08/10/05 (*)?
L'edificio è dotato di attestato di certificazione energetica redatto da un professionista
qualificato secondo le Linee guida nazionali, o la normativa regionale di riferimento?
D. Lgs. 192/05, art.11.1bis. 8.2DM 26/06/09DPR 59/09
D. Lgs. 192/05, art. 3.2, lett. a), 6.1
SI'
SI'
NO
NC
NO
NC
L'obbligo dell'attestato di certificazione energetica si applicherà anche agli immobili esistenti, solo in caso di compravendita dell'immobile, con le seguenti tempistiche:- a partire dal 1° luglio 2007, in caso di comprave ndita di interi immobili aventi superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;- a decorrere dal 1° luglio 2008, in caso di compra vendita dei restanti interi immobili (con l'esclusione delle singole unità immobiliari);- a partire dal 1° luglio 2009, anche in caso di co mpravendita delle singole unità immobiliari.In tutti questi casi, l'onere della qualificazione energetica è a carico del venditore o del locatore.Ai sensi del DL 112/08 (convertito con legge 133 del 06/08/08) NON c'è più l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica all'atto di compravendita o di locazione, pena la validità del contratto.
(*) l D. lgs. 192/05, così come integrato dal D. lgs. 311/06, (e i relativi decreti attuativi, tra cui le Linee guida per certificazione degli edifici emanate con DM 26/06/09) è soggetto a una clausola di cedevolezza tale per cui ogni singola Regione può abrogarne il contenuto e sostituirlo con un proprio atto legislativo, pertanto in presenza di normativa regionale specifica, il D. lgs. 192/05 non si applica.
8
1.3 Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento – IPPC
L'azienda e' conforme alla
normativa
L'Azienda rientra nelle categorie soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale?
NO D. Lvo 152/06, art. 6.12All. VIII alla parte seconda
SI'
L'Azienda comunica annualmente, entro il 30 aprile, all'APAT per via telematica i dati sulle
emissioni e sui rifiuti nel caso di superamento dei valori soglia?
NC
Regolamento CE 166/06, art. 5Linee guida APAT
Non applicabile
L'Azienda è in possesso di Autorizzazione Ambientale Integrata?
D. L.vo 152/06, art. 29ter e 29quater
SI'
L'Azienda rispetta tutte le prescrizioni dell'Autorizzazione Ambientale
Integrata?
D. L.vo 152/06, art. 29decies
NO
SI'
SI'
NO
NC
NO
NC
L'Azienda rispetta il Piano di monitoraggio e controllo previsto dall'Autorizzazione Integrata
Ambientale?
D. L.vo 152/06, art. 29decies
NO
SI'
NC
L'AIA risulta tuttora adeguata alla realtà aziendale e/o le eventuali modifiche sono
state correttamente gestite?
D. L.vo 152/06, art. 29nonies
NO
NC
SI'
L'Azienda comunica annualmente i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'AIA ?
SANZIONE AMMINISTRATIVA
D. L.vo 152/06, art. 29 undeciesNO
9
ALLEGATO VIII alla parte seconda – CATEGORIE DI ATT IVITA’ INDUSTRIALI DI CUI ALL’ART. 6.12 Attività energetiche. 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW. 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas. 1.3. Cokerie. 1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone. 1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore; 2. Produzione e trasformazione dei metalli. 2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati. 2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora. 2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all’ora; b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 Kj per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora. 2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. 2.5. Impianti: a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli. 2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3. 3. Industria dei prodotti minerali. 3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell’amianto. 3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3. 4. Industria chimica. Nell’ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6. 4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; j) sostanze coloranti e pigmenti; k) tensioattivi e agenti di superficie. 4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali: a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e
10
acidi solforati; c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio. 4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti). 4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi. 4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base. 4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi. 5. Gestione dei rifiuti. Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. 5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno. 5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora. 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno. 5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 6. Altre attività. 6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno. 6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito. 6.4: a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale); c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua). 6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. 6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 40.000 posti pollame; b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe. 6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno. 6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
11
1.4 Valutazione di impatto ambientale – VIA
L'azienda ha in corso o ha in progetto la realizzazione di nuovi impianti e/o il potenziamento di
impianti esistenti?
Il progetto e' tale da far rientrare l'impianto nelle soglie dimensionali di cui agli Allegati III o IV della parte
seconda del D. Lgs. 152/06?
NO
Non applicabile
D. Lgs. 152/06, Allegati III e IV alla parte seconda (*)Non applicabile
NO
SI'
SI'
L'azienda ha avviato la procedura preliminare
di verifica di assoggettabilità (per i progetti di cui all'Allegato
IV)?
E' stata inviata all'Autorita' competente la descrizione del progetto con i dati minimi per
valutare i principali effetti del progetto sull'ambiente?
L'Autorita' competente ha richiesto la procedura di VIA?
L'azienda ha attuato le eventuali prescrizioni di mitigazione previste
dall'Autorità competente?
SI'
SI'
SI'
L'azienda è conforme alla
normativa
NO
L'azienda ha avviato la procedura di VIA (per i progetti dell'Allegato III o dell'Allegato IV qualora ricadente in aree
protette ) ?
L'azienda ha predisposto lo Studio di Impatto Ambientale?
SI'
Lo Studio di Impatto Ambientale è stato inviato all'Autorità competente, agli Enti locali interessati ed è stato depositato
presso i pubblici uffici?
SI'
E' stato emesso il giudizio di compatibilità ambientale?
SI'
SI'
L'azienda ha recepito le eventuali prescrizioni di mitigazione previste
dall'Autorità competente?
SI'
SI'
L'azienda è conforme alla
normativa
L'azienda ha già avviato i lavori per la realizzazione del
progetto?
L'azienda è conforme alla
nromativa
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NCSI'
(*) Si veda elenco in allegato
12
ALLEGATO III - Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari. b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque
sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo. c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva
superiore a 150 MW; cbis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la
partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; d) Impianti industriali destinati:
- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato Il); - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti)
(progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; - per la fabbricazione di esplosivi.
f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3.
i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere DI e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.
q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D 15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti. s) Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari. t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non
energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m3. u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29
luglio 1927, n. 1443. v) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche. z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di
lunghezza superiore a 10 km. aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità., lagunaggio, scarico di rifiuti
solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3 ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
- 85000 posti per polli da ingrasso;
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- 60000 posti per galline; - 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o - 900 posti per scrofe.
ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
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ALLEGATO IV - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Agricoltura a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una
superficie superiore a 10 ettari; b) Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del
suolo di una superficie superiore a 5 ettari; c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante
dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;
d) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;
e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari; f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.
2. Industria energetica ed estrattiva a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva
superiore a 50 MW; b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29
luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie; c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva
superiore a 1 MW;; d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza
complessiva superiore ai 20 km; e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva
superiore a 1 MW; f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km; g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma; h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,
mediante dragaggio marino e fluviale; i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite; l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali
metallici nonché di scisti bituminose; m) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW. n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie -impegnata o
50.000 m3 di volume; b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di
capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora; c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è
superiore a 20 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di
acciaio grezzo all'ora; d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in
fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3;
g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari; i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; l) cokerie (distillazione a secco di carbone);
15
m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;
n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
4. Industria dei prodotti alimentari a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di
produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno; b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di
prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale; c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al
giorno su base annua; d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno; e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume; f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per
l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle
50.000 t/anno di materie lavorate; b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50
t/giorno; c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di
fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le IO tonnellate al giorno; d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 ton di prodotto finito al giorno.
6. Industria della gomma e delle materie plastiche a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 ton/anno di materie prime
lavorate. 7. Progetti di infrastrutture
a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari; b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di
riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;
c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;
d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali; f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili; g) strade extraurbane secondarie; h) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con
lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri; i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale; l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare,
esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
16
m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km; n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la
costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare; o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili
destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
p) aeroporti; q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate
non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti;
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti; z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con
tracciato di lunghezza superiore a 3 km. z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e
da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D. lgs. 152/06; z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno,
mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. lgs. 152/06
8. Altri progetti a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300
posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati;
b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore; c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a I
ettaro; d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m2; e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di
materie prime lavorate; g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio
1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3; h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari; i) cave e torbiere; l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di
materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità
superiore a 10.000 metri cubi; o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive; p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno; q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o
di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di
nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).
17
1.5 Valutazione di incidenza
L'azienda e' conforme alla
normativa
L'organizzazione ha realizzato, o ha in programma di realizzare, interventi che ricadono o che possono avere incidenza su aree classificate come siti di importanza
comunitaria (SIC), zone speciali di conservazione (ZSP) o su siti proposti come SIC?
NC
SI'
SI'
NODPR 357/97, art. 5.1
Lo studio è stato presentato secondo le procedure stabilite dalla regione di competenza e secondo gli indirizzi dell'Allegato G del DPR 357/97?
DPR 357/97, art. 5.4 e 5.5 e Allegato G
NO
SI'
L'organizzazione ha presentato, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto a
valutare gli effetti dell'intervento sulla conservazione dell'habitat?
NODPR 357/97, art. 5.3
Non applicabile
NC
18
Sez. 2 Approvvigionamento idrico e scarico reflui
Normativa di riferimento
Tipo n° Data Pubblicazione Titolo Regio decreto 1775 11/12/33 G.U. n. 5 del
08/01/1934 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici
D.Lgs. 275 12/07/1993 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 182 del 05/08/1993
Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.
Delibera del Comitato Interministeriale
- 04/02/77 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 48 del 21/02/1977
Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b) , d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
D. Lgs. 152 03/04/2006 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 88 del 14/04/2006
Norme in materia ambientale – parte TERZA (come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010)
Ordinanza Ministeriale
- 30/12/2009 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 54 del 06/03/2010
Misure urgenti in materia di approvvigionamento idrico-potabile.
Legge 36 25/02/2010 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 59 del 12/03/2010
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.
Documentazione di riferimento Tipo Caratteristiche "Autorizzazione all'escavazione di pozzi" E' un documento che può essere stato rilasciato, prima dell'escavazione
dei pozzi, dalla Regione (Sezioni Provinciali del Genio Civile) o dalla Provincia in cui ha sede l'impianto.
"Concessione di derivazione di acqua" E' un documento che può essere stato rilasciato dalla Regione (Sezioni Provinciali del Genio Civile) o dalla Provincia in cui ha sede l'impianto.
"Denuncia dei pozzi esistenti" E' una comunicazione, presentata alla Regione ed alla Provincia ai sensi del D. L.vo 275/93, per la denuncia dei pozzi esistenti nel 1993.
"Denuncia dei quantitativi di acqua prelevata - trasmissione annuale delle portate di acqua derivate"
E' una comunicazione, richiesta da alcune Regioni, da presentare annualmente alla Regione o alla Provincia in cui ha sede l'impianto, per denunciare i quantitativi di acqua prelevati ogni anno.
"Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o acque costiere"
Documento rilasciato dalla Provincia
“Autorizzazione allo scarico in fognatura” Documento rilasciato dal Comune o dall’Ente gestore della fognatura o dall’Autorità d’Ambito (se l’ATO è istituito e l’autorizzazione è stata rilasciata successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006)
“Permesso di allacciamento alla fognatura” Documento rilasciato dall’Ente gestore della rete fognaria (anche in sede di concessione edilizia per lo scarico di acque reflue domestiche)
Referti analitici di laboratorio delle acque reflue scaricate
-
19
2.1 Approvvigionamento idrico: derivazioni
L'azienda è in possesso di Concessione per tutte le derivazioni in atto?
NC
SI'
SI'
L'azienda e' conforme alla
normativa
L'azienda ha chiesto e ottenuto l'Autorizzazione all'escavazione per
ogni pozzo?
RD 1775/33, art. 2 e 17
RD 1775/33, art. 95NO
NOLa Concessione e' ancora valida (*) e corrisponde alla realtà dell'azienda?
SI'
RD 1775/33, art.21D.Lvo 152/06, art. 96.8
L'azienda comunica annualmente i dati relativi alle portate ed ai volumi di
acque pubbliche derivati (se previsto dalla normativa regionale)?
SI'
D. L.vo 152/06, art. 95.3Normativa regionale
NO
* si ricorda che le concessioni di derivazioni sono temporanee ed hanno durata massima 30 anni
NOL'azienda paga annualmente i canoni
di dervazione indicati nel provvedimento di concessione?
RD 1775/33, art.35
SI'
In azienda sono presenti derivazioni di acqua da pozzo?
RD 1775/33, art. 95
SI'
NO
Sono presenti derivazioni da corpo idrico superficiale o da
sorgente?
SI'
Non applicabile
NC
NC
NC
SI'
NOL'azienda rispetta eventuali prescrizioni
stabilite nella Concessione?
SI'
RD 1775/33, art.21D.Lvo 152/06, art. 96.7
SI'
NC
NO
NO
L'azienda ha presentato domanda di concessione?
SI'
RD 1775/33, art. 2 e 17
20
2.2 Scarico di acque reflue: regime autorizzatorio
Lo scarico e' autorizzato (**)?
L'autorizzazione e' in corso di validità (***)?
D.Lvo 152/06, art. 124.8
SI'
NO
D.Lvo 152/06, art. 124.12
SI'
D.Lvo 152/06, art. 124.1 e 124.7
NOE' stata richiesta una nuova autorizzazione in
caso di variazioni quali-quantitative dello scarico, oppure sono state comunicate eventuali
modifiche non significative?
Lo scarico e' uno scarico di acque reflue domestiche che recapita in
pubblica fognatura?
SI'
NO
L'azienda e' conforme alla
normativa
(***) Si ricorda che l'autorizzazione allo scarico e' valida per quattro anni dal momento del rilascio ed il rinnovo deve essere chiesto un anno prima della scadenza. Per gli scarichi di acque reflue domestiche, le Regioni possono prevedere forme di rinnovo tacito dell'autorizzazione
(**) Lo scarico in corpo idrico superficiale è autorizzato dalla Provincia; lo scarico in fognatura è autorizzato dall'Autorità d'Ambito. Per scarico di acque reflue domestiche, le Regioni possono prevedere che l'autorizzazione sia inclusa nel documento di concessione edilizia o nel documento di Agibilità se in questi documenti risultano descritte le modalità di scarico. Per scarico di acque meteoriche, l'obbligo di autorizzazione non è stabilito nel D. Lgs. 152/06, ma può essere fissato dalla normativa regionale (D. Lgs. 152/06, art. 113). In ogni caso, qualora le acque meteoriche dilavino superfici soggette ad attività produttive che possono risultare contaminate da inquinanti, possono essere equiparate ad acque reflue industriali: è quindi opportuno valutare in merito l'interpretazione dell'Ente territorialmente competente.
NCNO
E' stato presentato il rinnovo entro un anno dalla scadenza (****)?
D.Lvo 152/06, art. 124.8
NO
SI'
NC
NC
(****) per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte III, il rinnovo deve comunque essere rilasciato in forma espressa entro 6 mesi dalla scadenza dell'autorizzazione.
SI'
D.Lvo 152/06, art. 107.2
L'azienda conferisce i propri reflui ad un soggetto terzo, titolare dello scarico finale,
che risulta in possesso di autorizzazione (*)?
NO
D.Lvo 152/06, art. 124.2
(*) L'azienda può non essere titolare di autorizzazione allo scarico nei seguenti casi: - conferimento acque reflue ad un soggetto terzo titolare dello scarico finale; - costituzione di un Consorzio tra più stabilimenti per l'effettuazione in comune dello scarico: in questo caso l'autorizzazione è in capo al Consorzio; L'assenza di autorizzazione non esclude tuttavia, la responsabilità in merito alla qualità del singolo scarico (si veda scheda 2.4)
SI'
21
2.3 Acque reflue industriali: conformità dello scarico
I reflui rispettano i limiti di concentrazione di inquinanti applicabili?
Esiste una diluizione dei reflui?D.Lvo 152/06, art. 101.5
NC
L'azienda e' conforme alla
normativa
SI'
SI'
NO
I campionamenti e le analisi sono effettuate secondo le metodiche ufficiali
e con la frequenza eventualmente prevista dall'autorizzazione?
Nello scarico sono presenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5
dell'Allegato V alla parte III?
NO
SI'
NO
SI'
D.Lvo 152/06, Allegato 5 Metodiche IRSA - APAT
Autorizzazione allo scarico
D. Lgs. 152/06, art. 108Tabelle 3/a e 5 dell'allegato V allaparte III
D.Lvo 152/06, art. 101.1; Allegato 5 alla parte IIIAutorizzazione allo scaricoRegolamento Ente Gestore fognaturaConvenzioni
NO
L'Azienda rispetta le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione?
D.Lvo 152/06, art. 124.10Autorizzazione allo scarico
SI'
NO
NC
NC
NC
L'azienda rispetta le eventuali prescrizioni specifiche stabilite
dall'autorità competente per lo scarico di sostanze pericolose (*)?
D. Lgs. 152/06, art. 108, art. 131.1, punto 1.2.3 dell'Allegato V alla parte III
SI'
NC
NO
(*) l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare dello scarico:- obbligo di installare misuratori di portata e campionatori in automatico o alte frequenze di autocontrollo;- limiti di emissione più restrittivi, anche espressi in massa nell'unità di tempo (es. kg/mese);- separazione dello scarico contenente sostanze pericolose;- ...I risultati analitici devono rimanere disponibili al controllo per un periodo non inferiore a 3 anni dalla data di effettuazione
Lo scarico è reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità
competente?
SI'
D.Lvo 152/06, art. 101.3NCNO
22
2.4 Acque reflue domestiche e meteoriche: conformità dello scarico
NC
L'azienda e' conforme alla
normativa
- D.Lvo 152/06, artt. 105, 107 e 108; all.5, tab. 3, 3/A e 4- Regolamento Ente Gestore fognatura [se pertinente]- Autorizzazione allo scarico
SI'
SI'
SI'
NO
NO
NO
NO
SI'
I campionamenti e le analisi sono effettuate secondo le metodiche ufficiali e con la frequenza eventualmente prevista
dall'autorizzazione (*)?
Per le acque reflue meteoriche è prescritta la separazione tra prima e seconda pioggia?
L'Azienda ha attivato la separazione e l'eventuale trattamento delle acque di
prima pioggia?
L'Azienda rispetta i limiti vigenti di concentrazione degli inquinanti?
AutorizzazioneRegolamento Locale Igiene TipoNormativa Regionale
AutorizzazioneNormativa regionale
D.Lvo 152/06, All. 5 punto 4Metodiche IRSA - APATAutorizzazione
L'Azienda rispetta le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione?
D.Lvo 152/06, art. 124Autorizzazione
NO
NC
Le acque reflue domestiche recapitano in rete fognaria?
NO
Lo scarico osserva i Regolamenti emanati
dall'Ente gestore?
SI'
NO
NC
NC
SI'
SI'
SI'
Le superfici scolanti sono mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare la contaminazione
delle acque di prima pioggia?
AutorizzazioneNormativa regionaleBuons prassi
(*) Secondo quanto stabilito al punto 1.2.2 dell'Allegato V alla Parte III del D. Lgs. 152/06, le determinazioni analitiche al fine del controllo di conformità degli scarichi sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore.Gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite di emissione per le acque di prima pioggia e di lavaggio sono di norma eseguiti su campioni istantanei
SI'
NO
NO
23
Sez. 3 Gestione rifiuti ed imballaggi
Normativa di riferimento
Tipo n° Data pubblicazione Titolo Delibera del Comitato Interministeriale
- 27/07/84 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 253 del 13/09/1984
Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti. ABROGATO
D. L.vo 95 27/01/92 G.U. n.38 del 15/02/92
Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati (abrogati artt. 4, 5, 8, 12, 14, 15)
D. L.vo 99 27/01/92 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 38 del 15/02/1992
Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
DM 392 16/05/96 GU n° 173 del 25/07/1996
Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati (modello F sostituito “a tutti gli effetti” dal formulario di identificazione rifiuti di cui al com ma 1 art. 193 del D.Lgs. 152/2006)
DM 503 19/11/97 G.U. n° 23 del 29/01/1998
Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari.
DM - 05/02/98 G.U. n.88 del 16/04/98
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (come modificato dal DM n. 186 del 05/04/2006 e dal D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008)
DM 145 01/04/98 G.U. n.109 del 13/05/98
Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
DM 148 01/04/98 G.U. n.109 del 13/05/98
Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) , e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Circolare GAB/DEC/812/98
- 04/08/98 - Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148
DM 406 28/04/98 G. U. n° 276 del 25/11/1998
Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
DM 124 25/02/00 G.U. n° 114 del 18/05/2000
Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del
24
Normativa di riferimento
Tipo n° Data pubblicazione Titolo Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
DM 161 12/06/02 G.U. n. 177 del 30/07/02
Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate come modificato dal DM n.269 del 17/11/2005).
D. Lgs. 36 13/01/03 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 59 del 12/03/2003
Attuazione della direttiva 1999/31/CE - discariche di rifiuti
D. Lgs. 182 24/06/03 G.U. n° 168 del 22/07/2003
Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico (Allegato III sostituito da allegato del DM 01/07/2009).
DPR 254 15/07/03 GU n° 211 del 11/09/2003
Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
DM - 03/08/05 G.U. n° 201 del 30/08/2005
Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica ABROGATO
D. Lgs. 133 11/05/05 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 122 del 15/07/2005
Attuazione della direttiva 2000/76/CE – Incenerimento dei rifiuti
D. Lgs. 151 25/07/05 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 175 del 29/07/2005
Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE,relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.
Direttiva Min. Ambiente
GAB/2005 /6759/B01
29/07/05 - Applicazione del D. Lgs. 24/06/03, n. 182 – Unità destinate alla nautica da diporto
DM 269 17/11/05 GU n° 302 del 29/12/2005
Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate.
D. Lgs. 152 03/04/2006 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 88 del 14/04/2006
Norme in materia ambientale – parte QUARTA (titoli I, II, III, IV, e VI) (come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal D.Lgs. 205/2010)
DM 186 05/04/2006 GU n° 115 del 19/05/2006
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
Regolamento CE 1013 14/06/2006 Gazz. Uff. Unione europea n° L190 del 12/07/2006
Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (come modificato dal Regolamento 1379/2007 e 669/2008)
Regolamento UE 135 16/02/2012 Gazz. Uff. Unione europea n° L46 del 17/02/2012
Regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcuni rifiuti non classificati nell'allegato III B
DM 185 25/09/2007 Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2007,
Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione
25
Normativa di riferimento
Tipo n° Data pubblicazione Titolo n. 257 dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),
costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
DM - 13/05/09 G.U. n° 165 del 18/07/2009
Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.
DM - 30/06/09 GU n° 153 del 04/07/2009
Approvazione della scheda di trasporto
Decreto Ministeriale
- 17/12/2009 GU n° 10 del 13/01/2010
Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 (così come modificato ed integrato dal DM 15/02/10, dal DM 09/07/10, dal DM 28/09/10 e dal DM 22/12/2010 e dal DM 26/05/11) ABROGATO e sostituito dal DM 18/02/11
DPCM - 27/04/2010 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 98 del 28/04/2010
Modifiche al Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) SOSTITUITO dal DPCM del 23/12/2011
DPCM - 23/12/2011 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 303 del 30/12/2011
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2012.
DM - 27/09/2010 GU n. 281 del 1-12-2010
Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.
DM 52 18/02/2011 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 95 del 26/04/2011
Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Legge 148 14/09/2011 GU n. 216 del 16-09-2011
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (Art. 6, data di entrata in vigore del SISTRI)
DM - 23/03/2011 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 71 del 28/03/2011
Recepimento della direttiva 2008/112/CE recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Regolamento (UE)
333 31/03/2011 Gazz. Uff. Unione europea n° L94 del 08/04/2011
Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
DM 219 10/11/2011 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 4 del 05/01/2012
Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
DL 83 22/06/2012 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 147 del 26/06/2012
Misure urgenti per la crescita del Paese. art. 52
26
Nota: i testi normativi evidenziati in grigio restano in vigore fino ad emanazione dei testi sostitutivi previsti dal D. Lgs. 152/2006
Documentazione di riferimento Tipo Caratteristiche Formulari di identificazione dei rifiuti E' il documento che accompagna i rifiuti durante tutte le
fasi del loro trasporto
Registro di carico/scarico rifiuti E' un documento, tenuto presso l'azienda in forma cartacea o informatica, su cui sono annotati tutti i movimenti relativi ai rifiuti prodotti sul sito
MUD (Modello Unico di Dichiarazione) E' un documento, inviato annualmente alla Camera di Commercio competente per territorio, al fine di comunicare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti presso il sito
• “Iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la Gestione dei rifiuti” per i trasportatori;
• "Autorizzazione (regionale o provinciale) alla realizzazione e/o all’'esercizio dell'impianto" per le aziende che effettuano attività di smaltimento/recupero (ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97 o degli art. 208 o 210 del D. Lgs. 152/06);
• "Comunicazione di inizio attività di recupero (ai sensi dell'art. 33 D. L.vo 22/97 o dell’art. 216 del D. Lgs. 152/06)" o "Comunicazione di avvenuta iscrizione al Registro delle imprese che effettuano il recupero” rilasciata dalla Provincia territorialmente competente per le aziende che effettuano attività di recupero in regime semplificato (o dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali se successiva all’entrata in vigore del D. Lgs. 152/06).
Sono i documenti che autorizzano le attività delle imprese che effettuano professionalmente le attività di trasporto, recupero o smaltimento rifiuti.
Regolamento Comunale per il servizio di raccolta rifiuti (o Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti o Regolamento comunale di Assimilabilità dei rifiuti speciali)
E' un Regolamento approvato dal Comune per definire le modalità di gestione del servizio rifiuti: contiene l'elenco dei rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani con le eventuali soglie quantitative. Può anche essere incluso in altri Regolamenti comunali.
Convenzione con il Comune per il conferimento a raccolta pubblica di rifiuti speciali NON assimilati.
E' una Convenzione stipulata tra l'Azienda ed il Comune per stabilire le modalità ed i costi di conferimento al servizio pubblico comunale dei rifiuti speciali NON assimilati.
Bolletta di pagamento della TARSU o Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
-
Iscrizione al SISTRI (attestazione di iscrizione e ricevuta di pagamento del versamento)
Sono i documenti che attestano l’iscrizione al Sistema per la rintracciabilità dei rifiuti SISTRI, istituito ai sensi del DM 17/12/09
27
3.1 Produzione di rifiuti
Sono identificati correttamente i rifiuti assimilabili agli urbani eventualmente
conferiti al servizio pubblico di raccolta (**)?
Sono classificati correttamente i rifiuti pericolosi, anche attraverso analisi ove necessario (es. codici a specchio, ...) ?
E' identificato correttamente il destino (recupero o smaltimento)
del rifiuto?
Per ogni rifiuto prodotto e' assegnato il codice CER corretto?
D.Lvo 152/06, art. 183 e Allegato D alla parte IV
D.Lvo 152/06, artt. 183 e 184 e Allegato D alla parte IV
D.Lvo 152/06, artt. 184 e 195
D.Lvo 152/06, Allegati D. L.vo 36/03
NO
NO
NO
NO
SI'
SI'
SI'
I rifiuti inviati direttamente in discarica sono adeguatamente caratterizzati e
rispettano i criteri di ammissibilità di cui al DM 27/09/10 (***)?
D. L.vo 36/03, art.11DM 27/09/10 art. 2; allegato 1
SI'
L'azienda e' conforme alla
normativa
NO
In azienda sono individuati correttamente tutti i rifiuti prodotti
(*)?
NC in caso di rifiuti non
gestiti come tali
D.Lvo 152/06, artt. 183 e 185NO
NC
NC
NCin caso di rifiuti non
assimilabili conferiti al servizio pubblico di
raccolta
Sono stipulate apposite Convenzioni in caso di conferimento al servizio pubblico di
rifiuti NON assimilabili agli urbani (**)?
D.Lvo 152/06, art. 188, comma 2, lett. cRegolamento comunale o dell'autorità
d'Ambito
SI'
NC
NO
NC
SI'
NC
(*) Si vedano alla pagina seguente le esenzioni dal regime dei rifiuti
SI'
(**) Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico
(***) Nota: la caratterizzazione di base del rifiuto a carico del produttore del rifiuto stesso deve essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento, ripetuta ad ogni variazione significativa del processo e comunque almeno una volta all'anno. In ogni caso non sono ammessi in discarica i rifiuti elencati dall'art. 6 del D. lgs. 36/03.
28
(*) Nota: ESCLUSIONI DAL REGIME DEI RIFIUTI Sono esclusi dalla gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 (art. 185): • le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; • il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al
terreno, fermo restando quanto previsto relativamente alla bonifica di siti contaminati; • il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita' di costruzione,
ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui e' stato escavato;
• i rifiuti radioattivi; • i materiali esplosivi in disuso; • le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonche' altro
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.
• le acque di scarico; • i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.
1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
• le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
• i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
• gli imballaggi, finché sono riutilizzati per un uso identico a quello per il quale sono stati concepiti (art. 217);
• gli scarti alimentari diversi da quelli di origine animale destinati ad utilizzo come materia prima nell'industria dell'alimentazione per gli animali, purché siano conformi ai requisiti igienico-sanitari vigenti;
• i rifiuti radioattivi; • le terre e le rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra (art. 186) purché:
- siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; - sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; - l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di
preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari; - sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; - sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del
titolo V della parte quarta del presente decreto; - la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. - la sussistenza dei requisiti sopra elencati:
� risulti da un apposito progetto approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata;
� sia dimostrata e verificata nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (Dia) ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività;
� risulti da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a Via né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività.
NB: E’ prevista l’emanazione di un Decreto Ministeriale che definisca i criteri specifici per classificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Tale decreto comporterà l’abrogazione dell’attuale art. 186 del d. lgs. 152/06. In attesa dell’emanazione di tale decreto, viene confermata l’attuale disciplina. • i SOTTOPRODOTTI (art. 184bis): qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti
condizioni: � la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte
integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto; � e' certo che la sostanza o l'oggetto sara' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
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� la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
� l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
NB: sono inoltre previsti successivi decreti ministeriali che stabiliscano i criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. • le MATERIE PRIME SECONDARIE: le modifiche introdotte con il D. lgs. 205/10 hanno eliminato la
definizione di Materia Prima Secondaria, prevedendo solo il caso in cui un rifiuto cessa di essere tale dopo essere stato sottoposto ad un’operazione di recupero. Tuttavia, fino al 25 giugno 2011 (6 mesi dall’entrata in vigore del S. lgs. 205/10) continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN che stabilisce: “ i materiali, le sostanze e gli oggetti originati da cicli produttivi o di preconsumo, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purché abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal Dm 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti”.
Ai sensi dell’art. 184-ter, inoltre, un rifiuto cessa di essere tale quando:
• è stato sottoposto in un impianto di trattamento rifiuti a un'operazione di recupero (che può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati), incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo
• e soddisfi i criteri specifici, che il Ministro dell’ambiente dovrà adottare entro il 25 dicembre 2012 (2 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010.
Fino all’adozione dei criteri sopra specificati continuano ad applicarsi i Dm 5 febbraio 1998 (recupero semplificato non pericolosi), 161/2002 (recupero semplificato pericolosi) e 269/2005 (rifiuti pericolosi delle navi).
30
3.2 Gestione deposito temporaneo
Il deposito temporaneo dei rifiuti è controllato, effettuato per categorie omogenee, nel rispetto delle norme tecniche (in appositi contenitori, senza rischio di
sversamenti)?
D.Lvo 152/06,art. 183.1, lett. bb
D.Lvo 152/06,art. 183.1, lett. bb +
Allegati D e I alla parte IV
D.Lvo 152/06,art. 183.1, lett. bb
Sono rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi?
I rifiuti in deposito temporaneo sono avviati a recupero/smaltimento:- con cadenza almeno trimestrale,;
oppure - al raggiungimento dei 30 mc, di cui al massimo 10 mc di rifiuti
pericolosi;o comunque almeno una volta all'anno?
L'azienda è conforme alla
normativa
NC
SI'
SI'
SI'
SI'
NO
I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento (CE) 850/2004, sono gestiti in conformità al
regolamento stesso e sono avviati a smaltimento e recupero con tempestività?
D.Lvo 152/06,art. 183.1, lett. bb
Regolamento 850/04
SI
NO
NC
NC
NC
NO
NO
In azienda è presente un deposito di olio minerale esausto superiore a 500 lt?
DM 392/96, art. 2.3
Il deposito di olio minerale esausto è conforme alle caratteristiche di cui all'All. C
DM 392/96?
DM 392/96, allegato CNO
NO
SI'
NC
Il deposito temporaneo dei rifiuti è effettuato nel luogo di produzione del rifiuto (all'interno dello stretto perimetro
aziendale)?
D.Lvo 152/06,art. 183.1, lett. bbNC NO
SI'
31
3.3 Gestione amministrativa rifiuti (trasporto, recupero, smaltimento) (nota 1)
SI'
SI'
Ogni trasporto di rifiuti in uscita dal sito dell'Organizzazione è accompagnato dal
Formulario di Identificazione Rifiuto FIR (nota 2)?
SI'
NO
NO
NO
NO
L'azienda provvede alla registrazione dello scarico del rifiuto sul Registro C/S per ogni trasporto di rifiuti in uscita, entro 10 gg. lavorativi dallo scarico (nota 3)?
I FIR e il Registro C/S sono tenuti presso il luogo di produzione del rifiuto (nota 4)?
I rifiuti sono conferiti a trasportatori e destinatari in possesso di autorizzazione
valida per il CER in oggetto?
D.Lvo 152/06, art. 190.3
D.Lvo 152/06 art. 183DM 05/02/98; DM 161/02
D.Lvo 152/06 art. 190.1
D.Lvo 152/06 art. 193
NONel caso in cui non abbia ricevuto la IV
copia del FIR entro tre mesi dal trasporto, l'Organizzazione ha provveduto ad
avvisare la Provincia?
D.Lvo 152/06 art 188.3, lett. b
SI'
L'azienda è conforme alla
normativa
SI'
In caso di trasporto di fanghi destinati allo spandimento agronomico in uscita dal sito sono
riportate nelle annotazioni le informazioni aggiuntive previste dal D. lgs. 99/92?
D.Lvo 99/92 art. 13, All. 3AD. Lgs. 152/06, art. 193.8
I Registri di C/S, integrati con i relativi FIR, sono conservati per almeno 5 anni dalla data
dell'ultima registrazione?
D.Lvo 152/06 art.190.3 e 193.2
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
SI'
NO
SI'
NO
I FIR e il Registro C/S sono conformi ai modelli approvati, le pagine numerate e vidimate e sono compilati correttamente
(nota 5)?
D.Lvo 152/06, art. 190.3 e 193DM 145/98 All. B e CDM 148/98Circ. Min 04.08.1998
NC NO
SI'
L'azienda presenta il MUD alla CCIAA competente, entro il 30 aprile di ogni anno?
D.Lvo 152/06 art. 212.8NC
NO
SI'
I rifiuti prodotti sono registrati sul registro di C/S rifiuti entro 10 giorni lavorativi dalla data di
produzione?
NOD.Lvo 152/06 art. 190.1
SI'
NC
SI'
NO Eventuali intermediari risultano iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali? (nota 6)
D.Lvo 152/06 art. 183.1, lett. l)Delibera Albo n° 2/2010NC
32
(Nota 1) A partire dal 15/01/2010 è stato istituito il nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) destinato a modificare completamente le attuali modalità di gestione amministrativa dei rifiuti. La gestione SISTRI, che richiede un’apposita iscrizione al sistema è obbligatoria per:
- Tutti i soggetti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; - Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività industriali ed artigianali
con più di 10 dipendenti; - I commercianti e gli intermediari di rifiuti; - Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; - Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi.
Il nuovo Sistema diventerà a tutti gli effetti oper ativo a partire dal 01/07/2013 (ad eccezione dei pi ccoli produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dip endenti), anche se già a partire dal 01/10/2010 chi è in possesso della chiavetta USB può avviare la fase sperimentale. Fino al 01/07/2013 restano comunque valide le modal ità di gestione descritte nella presente scheda (per coloro in possesso delle condizioni per avviar e la gestione rifiuti mediante SISTRI vige comunque l’obbligo di mantenere in parallelo anche le registrazioni secondo le modalità previgenti fino al 01/07/2013). Per le modalità di applicazione della gestione SIST RI, si rimanda alla scheda 2.3.3 bis. (Nota 2) Eccetto per:
- RSAU trasportati da servizio pubblico - trasporti in proprio di rifiuti non pericolosi fino a 30 l oppure 30 kg; - trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, che non eccedano la quantità
di trenta chilogrammi o di trenta litri, se effettuate in modo occasionale e saltuario (non piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno)
- trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta comunali (tale modifica si applica a partire dal 1 giugno 2011);
- Un'esenzione particolare può essere prevista, ai sensi del DM 22/10/08, per i toner conferiti ad impianti di recupero autorizzati direttamente dagli utenti finali oppure da imprese che esercitano attivita' di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna purchè in possesso di Iscrizione semplificata all'Albo ex art. 212 D. lgs. 152/06
(Nota 3) La compilazione del Registro di C/S non è necessaria per i rifiuti conferiti al Servizio pubblico di raccolta, pertanto se l'azienda conferisce tutti i suoi rifiuti al Servizio pubblico, è esentata dalla tenuta del Registro. Inoltre, non sono soggetti a registrazione sul registro di C/S:
• I rifiuti da attività commerciali e di servizio, solo per i rifiuti non pericolosi; • I rifiuti da attività agricole ed agro-industriali, solo per i rifiuti non pericolosi; (si intendono agro-
industriali le aziende che coltivano e trasformano direttamente i loro prodotti agricoli, con prevalenza delle attività agricole su quelle industriali);
• i rifiuti da attività di demolizione, costruzione e scavo, solo per i rifiuti non pericolosi; (Nota 4) Le aziende che producono < 10 ton/anno di rifiuti non pericolosi e < 2 ton/anno di rifiuti pericolosi possono tenere i propri registri di C/S presso la sede delle proprie Associazioni di categoria, le quali ne aggiornano i dati con frequenza mensile. (Nota 5) E' ammesso l'utilizzo di fogli formato A4 per la tenuta del registro di C/S purchè numerati e vidimati. La vidimazione del registro di C/S deve essere effettuata dalla CCIAA competente per territorio. In caso di Registri già in uso alla data del 14/02/08 e vidimati da Ente diverso precedentemente competente, gli stessi possono essere utilizzati fino ad esaurimento. La stampa dei Registri di C/S tenuti mediante strumenti informatici deve essere effettuata con frequenza almeno annuale. (Nota 6) Tale disposizione entra in vigore a partire dal 19/04/2011, data entro cui le imprese che effettuano intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione sono tenute a presentare domanda di Iscrizione all’Albo.
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3.3 bis - Gestione amministrativa rifiuti tramite SISTRI (nota 1)
SI'
NO I rifiuti sono conferiti a destinatari iscritti al Sistri e in possesso di autorizzazione valida
per il CER in oggetto?
D.Lvo 152/06 artt. 208, 212, 214DM 05/02/98; DM 161/02
L'azienda è conforme alla
normativa
NC
Il produttore del rifiuto inserisce sul REGISTRO CRONOLOGICO del SISTRI le informazioni sui
rifiuti prodotti entro 10 gg lavorativi dalla produzione?
SI'
D.M. 18/02/11, art. 13NO
nota 1
In fase di movimentazione del rifiuto, il produttore provvede a compilare la SCHEDA SISTRI Area
MOVIMENTAZIONE prima della movimentazione di ogni rifiuto (almeno 4 ore prima nel caso di rifiuti pericolosi non in microraccolta)? (nota 2)
SI'
D.M. 18/02/11, art. 13
NO
nota 1
Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sottoscritta dal produttore e dal trasportatore al momento della presa in carico
del rifiuto da parte del trasportatore? (nota 4)
SI'
D.M. 18/02/11, art. 18.4NO
nota 1
In fase di movimentazione del rifiuto, il trasportatore provvede a compilare la SCHEDA
SISTRI Area MOVIMENTAZIONE prima del trasporto di ogni rifiuto (almeno 2 ore prima nel caso di rifiuti pericolosi non in microraccolta)?
(nota 3) SI'
D.M. 18/02/11, art. 13
NO
nota 1
Il trasporto di rifiuti è effettuato esclusivamente attraverso automezzi iscritti al SISTRI e dotati di
apposita black box?
SI'
D.M. 18/02/11, art. 9
NO
nota 1
SI'
NO Il destinatario provvede a compilare la SCHEDA MOVIMENTAZIONE, area
destinatari, al momento del ricevimento del rifiuto, impostando lo stato del rifuto su
"accettato" (nota 5)?
D.M. 18/02/11
NC
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Nota 1 Il nuovo Sistema diventerà a tutti gli effetti oper ativo a partire dal 01/07/2013 (ad eccezione dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi con meno d i 10 dipendenti per i quali l'entrata in vigore è ulteriormente posticipata), anche se già a partire dal 01/10/2010 chi è in possesso della chiavetta USB può avviare la fase sperimentale. Per coloro in possesso delle condizioni per avviare la gestione rifiuti mediante SISTRI vige comunque l’obbligo di mantenere in parallelo anche le registrazioni secondo le modalità previgenti fino al 01/07/2013. Anche il regime sanzionatorio specifico per il SIST RI entrerà in vigore a partire dal 01/07/2013. Nota 2: Ai sensi dell’art 193, comma 11 del DM 152/2006, per micro raccolta si intende: “la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo”. Nota 3: per sottoscrizione si intende la firma elettronica del delegato dell’impresa che ha prodotto i rifiuti e la firma elettronica del delegato dell’impresa di trasporto. Nota 4: nel caso in cui il trasporto sia effettuato in conto proprio bisogna tenere presente che i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti sono tenuti all’iscrizione al SISTRI solo in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. I trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi non sono tenuti all’iscrizione al Sistri, ma lo possono fare in via volontaria. Nel caso in cui l’azienda sia iscritta al SISTRI anche come trasportatore in conto proprio, essa provvede a compilare la SCHEDA SISTRI Area MOVIMENTAZIONE almeno 2 ore prima del trasporto (se rifiuti pericolosi), inserendo tutte le informazioni richieste, sia come produttore che come trasportatore, utilizzando le relative chiavette USB. Nel caso in cui l’azienda sia iscritta solo come produttore, in fase di inserimento della SCHEDA SISTRI Area MOVIMENTAZIONE, essa provvede a compilare i dati anche per quanto riguarda l’attività di trasporto. Nel caso in cui il produttore non sia iscritto al Sistri, spetta al trasportatore inserire su SISTRI anche i dati della scheda movimentazione relativi al produttore e stampare due copie della scheda movimentazione da consegnare al conducente prima del trasporto. Le due copie sono firmate dal produttore al momento della presa in carico del rifiuto: una copia rimane al conducente durante il trasporto, mentre una copia rimane presso il produttore, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilità Nel caso in cui né il produttore, né il trasportatore risultino iscritti a Sistri, il trasporto del rifiuto sarà accompagnato dal Formulario di Identificazione ai sensi dell’art. 193 del D. lgs. 152/06, di cui la IV copia sarà rimandata al produttore. In questa ipotesi, il destinatario, al momento dell’accettazione del carico accede al sistema SISTRI compilando la scheda SISTRI – area registro cronologico dell’impianto, inserendo il riferimento al FIR. Nota 5: qualora l’accettazione del rifiuto da parte del destinatario sia vincolata ad una verifica analitica, il destinatario accede alla scheda movimentazione selezionando l’opzione “in attesa di verifica analitica”. Al termine della verifica, il gestore accede al sistema e imposta lo stato della spedizione su “Accettato”. Nel caso in cui il carico venga respinto, il destinatario inserisce nell’Area movimentazione lo stato della spedizione su “Respinta”. La comunicazione di carico respinto viene immediatamente inviata al produttore, il quale può decidere se movimentare il rifiuto respinto verso un altro impianto oppure riprendere presso di sé il rifiuto respinto, segnalando sull’area movimentazione tali informazioni.
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3.4 Gestione dei rifiuti sanitari
L'azienda produce rifiuti classificati come "rifiuti sanitari" ai
sensi del DPR 254/03?*
DPR 254/03, art. 2.1, lett. d)Allegati I e II
DPR 254/03, art. 7.8
DPR 254/03, art. 10
DPR 254/03, art. 8.3, lett. a)
DPR 254/03, art. 8.3, lett. a)
Presso l'impianto di sterilizzazione e'
tenuto un registro per l'identificazione
dei cicli di sterilizzazione (numero,
quantita' di rifiuti trattati, data)?
I rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo sono smaltiti con il CER
180202* presso impianti di
temodistruzione autorizzati?
Il deposito temporaneo dei rifiuti rispetta le
cadenze stabilite:
- max 5 giorni per quantitativi > 200 lt
- max 30 giorni per quantitativi < 200 lt?
Le registrazioni di carico/scarico
sull'apposito Registro sono effettuate entro
5 giorni dalla data del movimento?
L'azienda e' conforme alla
normativa
NC
SI'
SI'
SI'
SI'
NO
NO
Tali rifiuti sono sottoposti a trattamento di
sterilizzazione effettuato ai sensi della
norma UNI 10384/94 mediante
procedimento che comprenda anche la
triturazione e l'esssiccamento?
DPR 254/03 art. 2.1, lett. l) ed m)
art. 7
NC
* Nota: sono classificati "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" anche i rifiuti speciali,prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultino analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo.Tra questi rientrano per es. le piastre di laboratoriomicrobiologico contaminate da agenti patogeni.Sono invece esclusi gli assorbenti igienici e tutti irifiuti di origine animale soggetti al Regolamento 1774/02.
SI'
I rifiuti sanitari possono
essere smaltiti come rifiuti
assimilati agli urbani con il
CER 200301
SI'
NO
NO
NCNO
Durante le fasi di deposito temporaneo,
movimentazione interna, trasporto, i rifiuti sono
dotati di apposito imballaggio a perdere
recante la scritta "rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo", a sua volta contenuto in un
secondo imballaggio rigido esterno
contrassegnato dalla medesima scritta?
SI'
DPR 254/03, art. 8.1NC
NO
Non applicabile
NO
36
3.5 Gestione dei rifiuti prodotti dalle navi (*)– adempimenti per i porti
D. Lgs. 182/03, art. 4.1
Il porto è dotato di impianti (fissi, mobili o galleggianti) e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti (*)?
NC
NO
D. Lgs. 182/03, art. 4.4
L'impianto portuale di raccolta, se FISSO, è autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 (o dell'art. 28
del D. Lgs. 22/97)?
NC
NO
SI
D. Lgs. 182/03, art. 4.6
Il gestore dell'impianto portuale di raccolta provvede agli adempimenti
di cui al D. Lgs. 152/06 (tenuta Registri, MUD)?
NC
NO
SI
D. Lgs. 182/03, artt. 5.1, 5.2allegato I
L'Autorità portuale ha elaborato il Piano di raccolta rifiuti,
sottoponendolo ad approvazione dalla Regione?
NC
NO
SI
D. Lgs. 182/03, art. 14allegato II
L'Autorità portuale ha predisposto il documento informativo sul sistema di
raccolta da fornire agli utenti del porto?
NC
NO
SI
L'azienda e' conforme alla
normativa
SI
(*) Sono considerati rifiuti prodotti dalle navi anche le acque reflue
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3.6 Gestione dei rifiuti prodotti dalle navi (*) – adempimenti per le navi
D. Lgs. 182/03, art. 6., allegato III (DM 01/07/2009)
Il comandante della nave adempie gli obblighi di notifica trasmettendo
all'Autorità marittima il documento di cui all'Allegato III (**)?
NC
NO
D. Lgs. 182/03, art. 6.1
Le informazioni di cui sopra sono trasmesse almeno 24 ore prima
dell'arrivo nel porto di scalo, se il porto è noto?
NC
NO
SI
D. Lgs. 182/03, art. 7.1
Il comandante della nave conferisce i rifiuti prodotti all'impianto portuale di
raccolta prima di lasciare il porto (***)?
SI
D. Lgs. 182/03, art. 7.2
Qualora ciò non avvenga, il comandante ha ottenuto
l'autorizzazione dell'Autorità marittima?
SI
NC
L'azienda e' conforme alla
normativa
(**) Tale disposizione non si applica ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri
(***) Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari non non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo
NO
NO
SI
(*) Con Direttiva GAB/2005/6759/B01 del 29/07/05, il Ministero dell'Ambiente ha stabilito che, "fino alla piena attuazione dell'annesso IV della Marpol, tutte le unità da diporto esistenti e quelle, nuove ed esistenti, omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15 e dotate di servizi igienici, possano effettuare lo scarico in mare dei liquami non trattati a norma Marpol soltanto oltre il limite di tre miglia dalla costa, in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita".
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3.7 Adempimenti per i trasportatori di rifiuti a titolo professionale
Le imprese che svolgono attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, sono in possesso di Iscrizione all'Albo nazionale
gestori ambientali?
D.Lvo 152/06 art. 212NC
L'Iscrizione all'Albo è in corso di validità, comprende tutti gli automezzi utilizzati e tutti i codici CER di cui è
effettuato il trasporto(*)?
D.Lvo 152/06 art. 212DM 406/98, art. 12NC
No
Sì
No
Sì
I rifiuti trasportati sono conferiti ad impianti autorizzati?D.Lvo 152/06 artt. 208 e 214
NCNo
Sì
(*) Nota: L'iscrizione all'Albo per il trasporto deve essere rinnovata ogni 5 anni. In seguito alle modifiche introdotte con il D. lgs. 205/2010:- non è più possibile presentare domanda di iscrizione o rinnovo dell'iscrizione per le categorie 2 e 3 (che restano però valide fino alla loro scadenza);- la presentazione della garamnzia finanziaria è richiesta solo per il trasporto di rifiuti pericolosi (categoria 5);- le imprese autorizzate al trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'onbbligo di iscrizione anche per il trasporto di rifiuti non pericolosi (pertanto le imprese iscritte sia in categoria 4 che in 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 effettuando il passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli).Ai sensi della Delibera 12/05/2003, l'Iscrizione all'Albo non è dovuta per i trattori stradali, ma solo per i rimorchi e semirimorchi.
Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dal formulario di identificazione (**)?
D.Lvo 152/06 art. 193NC
No
Sì
Sono effettuate correttamente le Registrazioni sul Registro C/S entro 10 gg. lavorativi dal trasporto (**)?
D.Lvo 152/06 art. 190NC
No
Sì
L'impresa effettua trasporto transfrontaliero di rifiuti?D.Lvo 152/06 art. 194
No
L'azienda e' conforme alla
normativa
Vai alla scheda 3.8
Sì
Nel caso in cui il trasportatore effettui trasporti di RAEE professionali dall'Unità locale del produttore / detentore all'impianto di trattamento, è efettuata la comunicazione
annuale secondo le apposite schede?
DPCM 23/12/2011
No
NC
Sì
L'impresa ha completato l'iscrizione al SISTRI e ha provveduto a completare le pratiche per l'installazione
delle black box sui mezzi entro il 30/11/10?
DM 18/02/11No
NC
Sì
(**) Per le modalità di compilazione e stampa Registri e Formulari e per le modalità ed tempi di adeguamento al Sistri, si vedanno i Fogli 3.3 e 3.3bis
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3.7bis. Trasporto in conto proprio di rifiuti
Le imprese che svolgono attivita' di raccolta e trasporto dei propri rifiuti sono in possesso di Iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali (nota 1)?
D.Lvo 152/06 art. 212.8NC
L'Iscrizione all'Albo comprende tutti gli automezzi utilizzati e tutti i codici CER di cui è effettuato il trasporto
(nota 2)?
D.Lvo 152/06 art. 212.8NC
No
Sì
No
Sì
I rifiuti trasportati sono conferiti ad impianti autorizzati?D.Lvo 152/06 artt. 208 e 214
NCNo
Sì
Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dal formulario di identificazione (nota 4)?
D.Lvo 152/06 art. 193NC
No
Sì
L'azienda e' conforme alla
normativa
Se viene effettuato il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi è stata effettuata l'iscrizione al SISTRI?
DM 18/02/11No
NC
Sì
(Nota 1) L'Iscrizione all'Albo semplificata ai sensi dell'art. 212.8 è possibile per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro 30 giorni. Chi invece effettua il traporto in conto proprio di rifiuti pericolosi in quantità superiori a 30 kg o l al giorno è soggetto ad iscrizione ordinaria ai sensi dell'art. 212.5 (si veda scheda 3.7).
(Nota 2) In fase di richiesta di Iscrizione, l'impresa è tenuta a comunicare le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti che intende trasportare e gli estremi identificativi e lìidoneità tenica dei mezzi utilizzati per il trasporto. Le Iscrizioni rilasciate prima del 14/04/08, ai sensi della normativa allora vigente, che non specificavano tali informazioni dovranno essere rinnovate entro il 25/12/2011
(Nota 3) Per le iscrizioni che non riportano data di scadenza, le iscrizioni effettuate dopo il 14 apri le 2008 dovranno essere rinnovate entro il 25/12/2020, mentre le iscrizioni effettuat e prima del 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effet ti della normativa vigente a quella data dovranno essere aggiornate entro il 25 dicembre 201 1, presentando relativa domanda di rinnovo entro il 30/06/2011
(nota 4) Per le modalità di compilazione del FIR e relativo adeguamento al SISTRI si vedano schede 3.3 e 3.3bis.
L'iscrizione è rinnovata ogni 10 anni e sono state comunicate tutte le eventuali variazioni incorse dalla data di iscrizione
(nota 3)?
D.Lvo 152/06 art. 212.8NC
No
Sì
E' effettuato regolarmente il versamento del diritto annuale di Iscrizione?
D.Lvo 152/06 art. 212.8NC
No
Sì
40
3.8. Trasporto transfrontaliero di rifiuti (*)
L'azienda e' conforme alla
normativa
Il rifiuto da trasportare è soggetto all'obbligo di notifica (rifiuti destinati a smaltimento, rifiuti in lista AMBRA - all. IV-, rifiuti pericolosi, rifiuti non
classificati sotto una voce specifica, ...)?
Reg. CE 1013/06, art. 3.1, All. III, IV, IVa,
il notificatore ha stipulato con il destinatario un contratto secondo le indicazioni del Regolamento?
Reg. CE 1013/06, art. 5NCNo
L'impresa invia, almeno 3 gg. prima del viaggio, copia del documento di movimento compilato con la data esatta del trasporto al destinatario ed alle autorità
competenti per territorio?
Reg. CE 1013/06, art.16NCNo
Sì
Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dal Documento di movimento (***) ?
Reg. CE 1013/06, art.16NCNo
Entro i 3 gg. successivi al ricevimento del rifiuto il destinatario invia allo speditore ed alle autorità competenti copia del Documento di movimento
compilato ?
Reg. CE 1013/06, art.16NCNo
Sì
Entro 30 gg. dal completamento delle operazioni e comunque entro un anno dal rricevimento del rifiuto il
destinatario invia allo speditore ed alle autorità competenti il certificato di recupero o smaltimento non
intermedio?
Reg. CE 1013/06, art.16NCNo
Sì
(***) Per il tratto italiano del percorso i rifiuti non devono più essere accompagnati anche dal Formulario
No
Il notificatore ha costituito una garanzia finanziaria o un'assicurazione secondo le indicazioni del
Regolamento?
Reg. CE 1013/06, art. 6NCNo
Il notificatore ha inviato notifica relativa alla spedizione che intende effettuare all'autorità competente del Paese
di partenza, che provvede a trasmetterne copia all'autorità del Paese di destinazione (**)?
Reg. CE 1013/06, art. 4, All. IA, IB, IC, IINC
No
Sì
Il notificatore ha ottenuto l'autorizzazione all'effettuazione del trasporto sulla base della notifica
presentata (l'autorizzazione ha validità un anno, se non indicato diversamente)?
Reg. CE 1013/06, art.9NCNo
Sì
Sì
Sì
E' stato stipulato un contratto con il destinatario ed il trasporto di rifiuti è accompagnato dal documento
informativo di cui all'Allegato VII?
Reg. CE 1013/06, art.18NCNo
Sì
Sì (**) In caso di più spedizioni di rifiuti aventi le medesime caratteristiche è possibile inviare una notifica generale che comprenda più di un trasporto. In questo caso l'autorizzazione ottenuta può avere validità anche fino a tre anni.
L'azienda e' conforme alla
normativa
Sì
(*) Gli allegati si intendono come modificati dal Rego lamento 1379/07 e 669/08
41
3.9 Recupero/smaltimento di rifiuti con procedura ordinaria
La realizzazione e l'esercizio dell'impianto di recupero e/o smaltimento rifiuti sono
autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97 o dell'art. 208 del D. Lgs.
152/06?
D.Lvo 152/06 art. 208NC
L'autorizzazione è in corso di validità e comprende tutti i codici CER dei rifiuti
conferiti presso l'impianto (nota 1)?
D.Lvo 152/06 art. 208.12NC
No
Sì
No
Sì
L'organizzazione ha presentato domanda di iscrizione al Sistri (nota 2)?
DM 18/02/11NC
No
Sì
D.Lvo 152/06 art. 208.11NC
Sono effettuate correttamente le Registrazioni sul Registro C/S entro 2 gg. lavorativi dalla presa in carico del rifiuto e i Registri di C/S sono conservati per 5 anni
dalla data dell'ultima registrazione (nota 3)?
D.Lvo 152/06 art. 190NC
No
Sì
L'organizzazione gestisce impianti mobili di smaltimento o di recupero?
D.Lvo 152/06 art. 208.15No
L'azienda e' conforme alla
normativa
NC
L'organizzazione comunica, entro 60 gg., le specifiche dettagliate relative alla
campagna di attività da svolgere, alla Regione sul cui territorio si deve svolgere la
campagna (nota 4)?
D.Lvo 152/06 art.208.15
No
Sì
Sì
Gli impianti che effettuano stoccaggio, trattamento o recupero di Rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ai sensi del D. Lgs. 151/05 sono
conformi alle rpescrizioni degli allegati 2 e 3 del d. lgs. 151/05?
D.Lvo151/05, art. 3.1, art. 20.1, Allegati 2 e 3
D.Lvo151/05, art. 9.4DPCM 23/12/2011
Gli impianti che effettuano il trattamento ed il recupero dei RAEE comunicano
annualmente i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali avviati al recupero?
No
NCSì
Sono rispettate tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione?
No
Sì
Sì
Regolamento CE 333/11
Gli impianti che effettuano operazioni di recupero dei rottami metallici che, a
seguito del trattamento non sono più rifiuti, si sono adeguati a requisiti del
regolamento 333/11 ottenendo relativa attestazione da organismo qualificato?
No
NC
Sì
NCNo
42
(nota 1) La domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata entro 180 gg. dalla scadenza. Le aziende certificate ISO 14001 o EMAS che non ricadono nel campo di applicazione della normativa IPPC possono presentare un'autocertificazione sostitutiva della domanda di rinnovo. Il rinnovo diventa efficace dalla presentazione dell'autocertificazione. Per tutte le altre aziende, la presentazione della domanda di rinnovo entro 180 gg. dalla scadenza, consente il proseguimento dell'attività fino alla decisione dell'autorità competente. (nota 2) L’iscrizione al SISTRI è obbligatoria per tutte le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti. (nota 3) Per le modalità di compilazione e stampa Registri e il passaggio al Sistri, si veda il Foglio 3.3 e 3.3bis (nota 4) Eccetto impianti che effettuno la disidratazione dei fanghi generati dagli impianti di depurazione e gli impianti che effettuano esclusivamente riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee
43
3.10 Recupero di rifiuti con procedura semplificata
L'organizzazione ha effettuato la comunicazione di inizio attività di recupero alla Provincia da più
di 90 gg. (*)?
D.Lvo 152/06 artt. 214 e 216
Sono rispettate tutte le altre prescrizioni individuate dalla norme tecniche per poter accedere alla procedura
semplificata (tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero effettuata, caratteristiche materie
prime o prodotti derivanti)?
D.Lvo 152/06 art. 214DM 05.02.1998DM 186/2006DM 161/2002
NC
No
No
Sì
L'organizzazione ha effettuato l'iscrizione al Sistri?
DM 18/02/11NC
No
SìOve necessario, sono effettuati i
campionamenti e le analisi dei rifiuti secondo le metodiche previste e con le necessarie
frequenze?
DM 05.02.1998, artt. 8 e 9DM 161/02, art. 7NC
No
Sì
L'azienda e' conforme alla
normativa
NC
Sono effettuate correttamente le Registrazioni sul Registro C/S entro 2 gg. lavorativi dalla presa
in carico del rifiuto e i Registri di C/S sono conservati per 5 anni dalla data dell'ultima
registrazione (***)?
D.Lvo 152/06 art. 190No
Sì
Se l'impianto effettua recupero di Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) ai sensi del D. Lgs. 151/05 rispetta le prescrizioni degli allegati 2 e 3 del D. lgs. 151/05?
D.Lvo151/05, art. 3.1, art. 20.1, Allegati 2 e 3
(*) Nel caso di impianti di coincenerimento, oppure impianti che trattano RAEE o veicoli fuori uso l'inizio dell'attività è subordinato all'effetuazione di una visita preventiva da parte della Provincia competente.Per gli impianti che hanno presentato la comunicazione di inizio attività nel periodo dal 29/04/2006 al 13/02/2008, l'Ente competente risultava l'Albo nazionale gestori ambientali.
Sì
NC
(***) Per le modalità di compilazione e stampa Registri e di adeguamento al Sistri, si veda il Foglio 3.3 e 3.3bis
Sono rispettati i quantitativi max di rifiuti impiegabili presso l'impianto stabiliti dall'allegato
4 del DM 05/02/98 o dall'allegato 2 del DM 161/02?
DM 05/02/1998, artt. 6.3, 7.1 e Allegato 4
DM 161/2002, Allegato 2
No
Sì
Per gli impianti di messa in riserva, sono rispettate le norme tecniche di cui all'Allegato 5 del Dm 05/02/1998 o dall'Allegato
3 del DM 161/02?
Sì
D.Lvo 152/06 art. 214DM 05.02.1998, art. 6 e All. 5
DM 161/02, All. 3NC
No
NC
D.Lvo151/05, art. 9.4DPCM 02/12/08
Gli impianti che effettuano il trattamento ed il recupero dei RAEE comunicano annualmente i dati relativi ai RAEE
trattati ed ai materiali avviati al recupero?NC
Sì
No
(**) L'iscrizione al SISTRI è obbligatoria per tutte le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
NCNo
Sì
Regolamento CE 333/11
Gli impianti che effettuano operazioni di recupero dei rottami metallici che, a seguito del trattamento non sono più rifiuti, si sono adeguati a requisiti del regolamento 333/11 ottenendo relativa attestazione da organismo qualificato?
No
NC
Sì
44
3.11 Incenerimento e coincenerimento di rifiuti
L'impianto risulta autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 (odegli artt. 27/28 del D. Lgs. 22/97) oppure è in possesso di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06
(o 59/05)?
E' un impianto di coincenerimento (*) di rifiuti NON pericolosi?
L'impianto è soggetto ad autorizzazione integrata
ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06?
Sì
L'impianto ha presentato la comunicazione di inizio attività di recupero secondo la procedura
semplificata di cui all'art. 214 del D. Lgs. 152/06 (o di cui all'art. 33 del D. Lgs. 22/9)7?
No
La comunicazione contiene anche le informazioni di cui all'art. 5, commi 5 e
6 del D. Lgs. 133/05?
L'impianto ha subito l'ispezione preventiva da parte della Provincia
competente?
Sì
Vai alla scheda 3.12
Sì
Sì
No
Vai alla scheda 3.12
Sì
NCNo
L'impianto ha subito la verifica preventiva da parte dell'autorità
competente?
Sì
NCNo D. Lgs. 133/05,
artt. 4.8, 4.9; 5.12, 5.13
D. Lgs. 133/05, artt. 4.1, 4.2; 5.1,
5.2
NCNo
NCNo
D. Lgs. 152/06, Allegato VIII alla
parte 1
D. Lgs. 133/05, art. 21.4
D. Lgs. 133/05, art. 21.4
D. Lgs. 133/05, art. 21.4
No
(*) E' definito impianto di coincenerimento un impianto la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiale e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento
Sì
45
3.12 Incenerimento e coincenerimento di rifiuti – adempimenti
L'autorizzazione è in corso di validità (*) e corrisponde all'attuale situazione
dell'impianto?
L'impianto rispetta le quantità autorizzate per le singole categorie di rifiuti?
Sì
L'impianto rispetta le procedure di ricezione dei rifiuti previste?
Sì
L'impianto rispetta le condizioni di esercizio previste (tenore di incombusti nelle scorie TOC
<3%; temperatura di almeno 850° per 2 secondi, sistema automatico di blocco in caso di anomalie, ...)?
Sì
L'azienda è conforme alla
normativa
Sì
NCNo
NCNo
D. Lgs. 133/05, art..4.10 e 5.10
D. Lgs. 133/05, art..4.3 e 5.6
D. Lgs. 133/05, art. 7
D. Lgs. 133/05, art. 8
NCNo
NCNo
L'impianto rispetta i valori limite di emissione in atmosfera previsti dal D.
Lgs. 133/05
D. Lgs. 133/05, art. 9; allegati 1 e 2
L'impianto rispetta i valori limite per gli scarichi di acque reflue previsti dal D. Lgs. 133/05?
D. Lgs. 133/05, art. 9; allegato 1, par.
D
Sì
NCNo
NCNo
Il campionamento e le analisi delle emissioni e degli scarichi sono effettuate secondo la
frequenza e con le metodiche previste?
D. Lgs. 133/05, artt. 11 e 12NC
No
Le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio sono
convogliate e trattate?
E' stata predisposta la relazione annuale relativa al funzionamento ed alla
sorveglianza dell'impianto, in caso di impianti aventi capacità nominale >
2ton/ora?
D. Lgs. 133/05, art. 10.9
D. Lgs. 133/05, art. 15.3NC
No
NCNo
Sì
Sì
Sì
Sì(*) L'autorizzazione è valida 5 anni e deve essere rinnovata 180 gg. prima della scadenza. Per gli impianti registrati EMAS il rinnovo dell'autorizzazione deve essere
effettuato ogni 8 anni
46
3.13 Discariche di rifiuti
La discarica è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 o dell'art. 29sexies del D. lgs.
152/06 (AIA)?
D.Lvo 152/06 art. 208D. lgs. 152/06, art. 29 sexies
D. Lgs. 36/03, art. 8NC
No
Sì
E' osservato il Piano di gestione operativa (modalità di conferimento, accettaz. rifiuti, criteri
di riempimento e chiusura celle, ...)?
D. Lgs. 36/03, art. 13, allegato 2NC
No
Sì
E' osservato il Piano di sorveglianza e controllo (biogas, percolato, acque di ruscellamento,
acque di falda, qualità dell'aria, ...)?
D. Lgs. 36/03, art. 8.1, lett. i, allegato 2NC
No
Sì
I rifiuti conferiti sono conformi ai criteri di ammissibilità ?
D. Lgs. 36/03, art. 11.3DM 27/09/2010DCI 27/07/84
NCNo
Sì
Sono effettuate le verifiche analitiche dei rifiuti conferiti secondo quanto previsto
dall'autorizzazione o dal DM 27/09/10 (nota 1)?
DM 27/09/10DCI 27/07/84NC
No
Sì
Sono effettuate le registrazioni su Registro C/S entro2 gg. lavorativi dalla presa in carico dei
rifiuti (nota 2)?
D. Lgs. 152/06, art. 190NC
No
Sì
I Registri di C/S sono conservati a tempo indeterminato?
D. Lgs. 152/06, art. 190.3NC
No
Sì
L'azienda e' conforme alla
normativa
(nota 1) Il DM 27/09/10 prevede la verifica di conformità del rifiuto conferito attraverso determinazioni analitiche con frequenza non superiore ad un anno. Inoltre, con la medesima frequenza devono essere prelevati campioni dei rifiuti conferiti da conservare presso l'impianto per un periodo non inferiore a due mesi.
(nota 3) L'iscrizione al SISTRI è obbligatoria per tutti gli enti e imprese che effettuano recupero o smaltimento di rifiuti
(nota 2) Per le modalità di compilazione e stampa registri e di adeguamento al SISTRI si vedano le schede 3.3 e 3.3bis
L'organizzazione ha effettuato l'iscrizione al Sistri (nota 3)?
DM 18/02/11NC
No
47
3.14 Centri di raccolta per i rifiuti urbani
L'impianto è considerato centro di raccolta ai sensi del DM 08/04/08 (nota 1)?
Il centro di raccolta è stato realizzato in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed ediliza ed il Comune co petente ne ha dato comunicazione alla Regione ed alla
Provincia?
Sì
Il centro di raccolta è realizzato in conformità alle disposizioni tecniche dell'Allegato 1 del DM
08/04/08 (nota 2)?
Sì
Presso il centro sono conferiti solo le tipologie di rifiuti previste dall'allegato 1 del DM 08/04/08?
Sì
L'azienda è conforme alla
normativa
Sì
NCNo
NCNo
DM 08/04/08*, art. 1
DM 08/04/08, art. 2.1
DM 08/04/08, art. 2.2, Allegato I
DM 08/04/08, art. 2.2, Allegato I
NCNo
Si vedano schede 3.9 e
3.10
No
Il deposito dei rifiuti presso il centro di raccolta ha una durata inferiore a tre mesi e la frazione
organica umida è avviata agli impianti di recupero entro 72 ore?
DM 08/04/08, art. 2.2, Allegato INC
No
Sì
Nota 1: i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attivita' di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata.
Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali?
DM 08/04/08, art. 2.5
Deliberaz. Albo 20/07/09
NCNo
SìSì
Nota 2: l'adeguamento alle nuove disposizioni tecnico-gestionali previste dal D.M. 13 maggio 2009 deve avvenire entro il 18 gennaio 2010, pertanto:
- le strutture ancora non in linea con tali disposizioni, ma autorizzate in base alle disposizioni delle Regioni (o degli altri Enti locali), possono continuare ad operare fino alla data indicata, data a partire dalla quale le strutture devono rispettare i nuovi parametri ambientali; - le strutture già in linea con il DM del 2008 possono invece continuare a svolgere la loro attività senza necessità di ulteriore approvazione pubblica.
* Il DM 08/04/08 si intende integrato con le disposizioni del DM 13/05/09
48
3.15 Gestione imballaggi – CONAI
L'Azienda e' iscritta al CONAI?NC
D. Lvo 152/06, art. 224.1Regolamento CONAI
D. L.vo 152/06, art. 224.1Regolamento CONAI
L'azienda e' conforme alla
normativa
D. Lvo 152/06, art. 226.4
L'Azienda e' un Utilizzatore di imballaggi? (autoproduce, importa, commercia imballaggi o
acquista imballaggi vuoti per effettuarne il riempimento)?
L'azienda e' conforme alla
normativa
Sugli imballaggi eventualmente prodotti o commercializzati dall'Azienda e' indicata la
composizione del materiale di cui sono costituiti e l'invito a non disperderli nell'ambiente?
L'azienda immette sul mercato imballaggi che rispettano le concentrazioni limite di metalli pesanti fissate dalla normativa (Pb, Cd, Hg, CrVI < 100 ppm
in peso)?
Decisione CEE 97/129/CE
Nota : le prescrizioni della Decisione CEE 97/129/CE in Italia non sono ancora vincolanti; è previsto un DM
NO
NO
NO
NO
SI'
SI'
SI'
Sugli imballaggi dei beni prodotti o commercializzati dall'Azienda e' indicata la
composizione del materiale di cui sono costituiti?
Decisione CEE 97/129/CENO
SI'
SI'
L'azienda effettua la dichiarazione periodica e versa il contributo ambientale CONAI per gli imballaggi immessi sul mercato (come primo cessionario)?
Regolamento CONAINC
NO
NC
Nota : le prescrizioni della Decisione CEE 97/129/CE in Italia non sono ancora vincolanti: è previsto un DM
SI'
49
3.16 Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)
L'organizzazione risulta produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai
sensi del D. Lgs. 151/05 (*)?
NC
SI'
NO D. Lgs. 151/05, art. 2.1, 3.1a, 3.1m
Allegati 1A e 1B
Per le AEE immesse sul mercato a partire dal 20/11/07, a ll'interno delle istruzioni per l'uso sono
fornite adeguate informazioni in merito alle modalità di smaltimento delle apparecchiature e
sugli effetti per l'ambiente delle sostanze pericolose contenute?
D. Lgs. 151/05, art. 13.1
NO
SI'
L'organizzazione ha immesso sul mercato, successivamente al 01/07/06, apparecchiature
o sorgenti luminose ad incandescenza contengono Hg, Pb, Cr VI, pbb o pbde (**) ?
D. Lgs. 151/05, art. 5
Non applicabile
NC
SI'
NO
Per ogni nuova apparecchiatura immessa sul mercato, il produttore mette a disposizione dei
centri di trattamento le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento, entro un anno
dall'immissione stessa?
D. Lgs. 151/05, art. 13.3NC
SI'
NO
Sulle AEE immesse sul mercato a partire dal 20/11/07, viene apposto il simbolo del cassonetto
barrato in modo chiaro, visibile ed indelebile (qualora le dimensioni dell'apparecchiatura non lo consentano, il simbolo va apposto sulla confezione, sulle istruzioni
e sul foglio di garanzia)?
D. Lgs. 151/05, art. 13.4 e 13.5NC
NO'
SI'
RAEE domestici
RAEE professionali
L'organizzazione ha formalizzato, entro il 20/11/2007, l'adesione ad un
sistema collettivo per il finanziamento dei RAEE storici?
L'organizzazione ha attivato, entro il 20/11/2007, un sistema, individuale o
collettivo, per organizzare la raccolta, il trasporto ed il trattamento dei RAEE originati
nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura (ritiro uno contro uno)?
Qualora il produttore abbia deciso di applicare sul costo di vendita il contributo commisurato ai costi sostenuti per sostenere i costi della raccolta e trattamento dei RAEE storici, tale contributo è
esposto separatamente in fattura?
SI'
SI'
D. Lgs. 151/05, art. 10.2
D. Lgs. 151/05, art. 10.1
D. Lgs. 151/05, art. 12.2, 3,4
SI'
NC
NC
NC
NO
NO
NO
Segue parte II
50
L'azienda e' conforme alla
normativa
(**) Tale disposizione non si applica ai dispositivi medici, agli strumenti di monitoraggio e controllo ed ai pezzi di ricambio per le apparecchiature già presenti sul mercato. Ulteriori esenzioni per applicazioni specifiche sono elencate nell'Allegato 5 del D. lgs. 151/05.Inoltre, fino al 31/10/06 possono essere immesse sul mercato le apparecchiature che, al 25/05/06, erano già nella forma di prodotto finito, anche se giacenti presso i magazzini, purchè entro il 01/07/06 sia stato inviato al Ministero il censimento di tali apparecchiature.
(*) Si considera produttore chiunque:1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) recanti il suo marchio;2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza.4) per le sole AEE destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore è considerato tale ai fini degli art. 4 (progettazione dei prodotti), 13 (obblighi di informazione) e 14 (iscrizione al Registro).
(***) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;p) "RAEE professionali": i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quellidomestici. q) "RAEE storici": i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;
Il produttore ha formalizzato, entro il 18/02/2008, l'Iscrizione al Registro nazionale
dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE?
Il produttore effettua annualmente la comunicazione al Registro relativamente alle AEE immesse sul mercato nell'anno precedente ed ai
RAEE raccolti ed inviati a trattamento (****)?
Il produttore ha inserito il numero di iscrizione al Registro in tutti i documenti commerciali (entro 30
gg. dal rilascio del numero di iscrizione al Registro)?
SI'
SI'
SI'
D. Lgs. 151/05, art. 14.1, 14.2, 20.3
DM 185/07, art. 3
DM 185/07, art. 6DPCM 23/12/2011
DM 185/7, art. 3.9
NC
NO
NC
NO
NC
NO
Da parte I
(****) Per l'anno 2012 la comunicazione deve essere stata effettuata entro il 30/04/2012 per via telematica attraverso il sito www.registroaee.it
51
Sez. 4 Gestione di scarti e sottoprodotti in esenzione dal regime rifiuti
Normativa di riferimento
Tipo n° Data pubblicazione Titolo Legge 281 15/02/63 GU n° 82 del
26/03/63 Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (modificato dalla Legge n.49 del 09/03/2001)
D. Lgs. 360 17/08/99 G.U. n° 246 del 19/10/99
Attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE e 98/87/CE, nonché dell’articolo 19 della direttiva 95/69/CE, relative alla circolazione di materie prime per mangimi
Comunicato del Ministero della Salute
- - GU n° 180 del02/08/2002
Linee guida relative alla disciplina igienico sanitaria in materia di utilizzazione dei materiali e sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale delle industrie agro-alimentari nell’alimentazione animale ANNULLATO
Regolamento CEE/UE
999 22/05/2001 GUCE n° L147 del 31/05/2001
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e s.m.
Regolamento CE 1774 03/10/02 GUCE n° L273 del 10/10/2002
Regolamento (CE) N. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ABROGATO e sostituito dal regolamento 1069/09
Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano
2040 01/07/04 - Linee guida per l’applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del consiglio dell’Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
D.Lgs. 36 21/02/05 GU n° 63 del 17/03/2005
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
Regolamento 183 12/01/2005 GUCE n° L35 del 08/02/05
Regolamento che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi
Comunicato del Ministero della Salute
- - GU n° 75 del 31/03/09
Utilizzo dei sottoprodotti originati dal ciclo produttivo dalle industrie agroalimentari destinate alla produzione di mangimi
Regolamento UE 1069 21/10/2009 GUCE n° L300 del 14/11/09
Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale). ENTRA IN VIGORE DAL 04/03/11.
Regolamento UE 142 25/02/2011 GUCE L54 del 26/02/11
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del
52
Normativa di riferimento
Tipo n° Data pubblicazione Titolo regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (modificato dal Regolamento UE n.749 del 29/07/2011)
Documentazione di riferimento Tipo Caratteristiche Autorizzazione prefettizia per la produzione di mangimi E’ un’autorizzazione, rilasciata dal prefetto, a tutti coloro
che producono mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati, a scopo di vendita o per la distribuzione per il consumo.
Registro delle partite dei sottoprodotti di origine animale E’ un registro, timbrato e vidimato dall’ASL, su cui tutti coloro che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale, devono registrare i movimenti di tali sottoprodotti
Documento commerciale di trasporto per i sottoprodotti di origine animale
E’ un documento che deve accompagnare il trasporto dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati.
E di colore rosso per i materiali di categoria 1, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore verde per i materiali di categoria 3
Provvedimento autorizzativo per il riconoscimento di: - impianti di transito (manipolazione); - impianti di magazzinaggio; - impianti di trasformazione di categoria 1, 2 e 3; - impianti di produzione di biogas ed impianti di compostaggio; - impianti di produzione di alimenti per animali di compagnia; - impianti tecnici (solo impianti per la produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti);
- impianti di combustione di sottoprodotti e prodotti derivati.
Sono documenti rilasciati dalla Regione, su parere dell’ASL, che attestano il riconoscimento degli impianti che trattano i sottoprodotti di origine animale. Gli impianti riconosciuti devono inoltre essere inseriti nell’elenco nazionale del Ministero del Salute.
Notifica per la registrazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento 1069/09 di: - trasportatori di sottoprodotti di origine animale; - lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati per scopi diversi dall'alimentazione degli animali ed ex impianti tecnici (concerie, tassidermia, cosmesi, dispositivi medici, diagnostici, ...); - intermediari che effettuano l'immissione in commercio; - impianti oleaochimici;
Notifica all'ASL competente dell'avvio delle attività
Attestazione della registrazione da parte del Servizio veterinario dell’ASL dei mezzi autorizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale non trasformati.
E’ un documento che il Servizio veterinario dell’ASL deve rilasciare al trasportatore, riportante gli estremi della registrazione
53
4.1 Scarti e sottoprodotti dell’industria agroalimentare
I sottoprodotti da destinare ad alimentazione animale soddisfano requisiti merceologici e di qualità
ambientale? Il rispetto dei requisiti igienico sanitari e le procedure basate sui
principi dell'HACCP anche alla gestione dei sottoprodotti.?
Comunicato del Ministero della Salute pubblicato in GU n. 75
del 31/03/09 (**)
C'è il rischio che siano considerati
rifiuti
L'azienda gestisce scarti e sottoprodotti alimentari derivanti dal proprio ciclo
produttivo?
Tali scarti sono destinati ad utilizzo nel ciclo alimentare zootecnico
(alimentazione diretta e/o produzione di mangimi)?
L'effettiva destinazione per l'alimentazione animale e' certa ed
integrale senza che i sottoprodotti siano sottoposti a trattamenti preventivi o
trasformazioni preliminari?
L. 281/63, come modificata dal D. L.vo 360/99
Comunicato del Ministero della Salute pubblicato in GU n. 75
del 31/03/09 (**)
L. 281/63, come modificata dal D.Lvo 360/99
Comunicato del Ministero della Salute pubblicato in GU n. 75
del 31/03/09 (**)
L. 281/63, come modificata dal D.Lvo 360/99
Comunicato del Ministero della Salute pubblicato in GU n. 75
del 31/03/09 (**)
SI'
SI'
Non applicabile
Sono rifiuti; vedi schede
precedenti
NO
NO
NO
Sono sottoprodotti di origine animale?
Vedi scheda successiva
SI'
Gli scarti sono immessi in circolazione accompagnati da idonea etichetta
riportante la dizione "materia prima per mangimi" e le indicazioni dell'allegato III
della legge 263/1981?
L. 281/63, come modificata dal D.Lvo 360/99, art 11
Comunicato del Ministero della Salute pubblicato in GU n. 75
del 31/03/09 (**)
NC
NO
Gli scarti destinati a produzione di mangimi sono affidati
ad aziende dotate di idonea autorizzazione prefettizia?
L. 281/63, come modificata dal D.Lvo 360/99, artt. 4 e 5
NO
(**) Il Comunicato del Ministero della salute non ha in se' valore di legge, ma fornisce delle indicazioni sull'interpretazione e l'applicazione della complessa disciplina in materia di scarti alimentari. Alcune prescrizioni in esso conternute non sono vincolanti, ma rappresentanodelle indicazioni di buona prassi che comunque consentono all'azienda di seguire la migliore procedura per la gestione ditali sottoprodotti.
SI'
SI'
Regolamento UE 1069/09,art. 3
SI'
Sono rifiuti; vedi schede
precedenti
NO
NO
L'azienda è conforme alla
normativa
C'è il rischio che siano considerati
rifiuti
L'azienda ha notificato la propria attività di produzione di sottoprodotti alle autorità sanitarie competenti
utilizzando il modello 3 ed il modello 4 delle linee guida di applicazione del Regolamento (CE) 183/2005, del
Ministero della salute, del 28 dicembre 2005?
Regolamento CE 183/05Comunicato del Ministero della Salute pubblicato in GU n. 75
del 31/03/09 (**)
SI'
Sono rifiuti; vedi schede
precedenti
NO
SI'
54
4.2 Sottoprodotti di origine animale – I parte (NOTA)
I sottoprodotti sono classificati come materiale specifico a rischio (MSR)?
Reg. CE 999/2001, all.V
SI'
L'azienda produce sottoprodotti di origine animale o prodotti
derivati (nota 1)?Non applicabile Regolamento CE 1069/09, art. 3
NO
NO
SI'
NO L'azienda provvede a tenere un registro delle partite di sottoprodotti precedentemente
numerato, firmato e timbrato dall'ASL, contenente tutte le informazioni di cui
all'allegato VIII, capo IV, del Regolamento 142/11?
Regolamento CE 1069/09, art. 22Regolamento 142/11, allegato VIII, capo IV
Il MSR è colorato o marcato mediante colorante indelebile fino alla sua
trasformazione/ distruzione?
Reg. CE 999/2001, all.V, punto 3Linee guida Conferenza Stato-Regioni prot. 2040 del 01/07/04, art. 2.1
NCNO
SI'
Il MSR è stoccato separatamente da altri prodotti o da materiali in cat. 2 e 3, in
contenitori etichettati "materiale specifico a rischio categoria 1"?
Linee guida Conferenza Stato-Regioni prot. 2040 del 01/07/04, art. 2.2
NO
SI'
Presso il produttore è definita una procedura per la gestione del MSR?
Linee guida Conferenza Stato-Regioni prot. 2040 del 01/07/04, art. 2.4
NO
SI'
SI'
Prosegue nella II parte
NC
NC
NC
L'aziende provvede ad identificare e classificare i sottoprodotti ai sensi
del Regolamento 1068/09, mantenendoli separati fin dal
momento della loro origine (nota 2)?
Regolamento CE 1069/09art. 4.1, artt. 7, 8, 9 e 10
NCNO
NO Il trasporto dei sottoprodotti è affidato ad operatori registrati ai sensi del Regolamento 1069/09?
Regolamento 1069/09, art. 23NC
55
4.3 Sottoprodotti di origine animale – II parte
SI'
I sottoprodotti sono destinati ad impianti di magazzinaggio, trasformazione o
trattamento riconosciuti ai sensi del Reg. 1069/09 per la categoria di appartenenza?
Regolamento 1069/09, artt. 12, 13, 14, artt. 23 e 24
L'azienda e' conforme alla
normativa
I sottoprodotti sono destinati ad impianti di incenerimento, coincenerimento o discarica autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/06 per il
sottoprodotto in oggetto (nota 4)?
SI'
Regolamento 1069/09, artt. 12, 13, 14,
NO
SI'
Da I parte
SI'
NODurante il trasporto, i sottoprodotti sono trasportati
in imballi sigillati nuovi o in contenitori a tenuta stagna orrettamente identificati da un'etichetta colorata recante le informazioni relative alla
tipologia di sottoprodotto trasportato?
Regolamento 142/11, allegato VIII, capo I e II
NO Durante il trasporto, i sottoprodotti sono accompagnati da un documento
commerciale? (nota 3)
Regolamento 142/11, allegato VIII, capo III
SI'
NOI documenti (registro delle partite e
copia del documento commerciale per il trasporto) sono conservati per almeno
due anni?
Regolamento 142/11, allegato VIII, capo IV
NC
NC
NC
NC
Nota 1: Sono considerati sottoprodotti di origine animale corpi interi e o parti di animali o prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, ivi compresi, tra gli altri, i prodotti destinati al consumo umano che, a seguito di una decisione di un operatore, che è irreversibile, sono destinati a fini diversi dall'alimentazione umana (ad eccezione dei rifiuti di cucina o ristorazione). Sono prodotti derivati i prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale
Per quanto riguarda il latte, i prodotti a base di latte e i sottoprodotti del latte si veda la scheda 2.3.9. Nota 2: I sottoprodotti di origine animale sono suddivisi in categorie specifiche che riflettono il loro livello di rischio per la salute pubblica e degli animali:
- materiali di categoria 1: sono quelli elencati all'art. 8; - materiali di categoria 2: sono quelli elencati all'art. 9; - materiali di categoria 3: sonoq uelli elencati all'art. 10.
Nota 3: Il documento commerciale deve essere prodotto in almeno tre esemplari (un originale e due copie). L'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale. Il ricevente deve conservarlo. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie. Nota 4: In tal caso il sottoprodotto è classificato come rifiuto al momento dell'accesso nell'impianto. Pertanto è necessario verificare l'autorizzazione dell'impianto ai sensi del D. Lgs. 152/06..
56
Sez. 5 Emissioni in atmosfera e impianti termici
Normativa di riferimento
Tipo n° Data pubblicazione Titolo D.P.R. 412 26/08/93 Gazz. Uff. Suppl.
Ordin. n° 242 del 14/10/1993
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (come modificato dal DPR n.551 del 21/12/1999).
D.Lgs. 192 19/08/2005 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 222 del 23/09/2005
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (come modificato dal D.Lgs. n. 311/2006)
D.P.R 660 15/11/96 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. N° 302 del 27/12/1996
Regolamento per l’attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.
D.M. - 25/08/00 G.U. Suppl. Ord. N° 223 del 23/09/2000
Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
DM - 17/03/03 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. N° 86 del 12/04/03
Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia
DM - 27/03/1998 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 179 del 03/08/1998
Mobilità sostenibile nelle aree urbane.
Direttiva CE 87 13/12/03 G. U. UE n° L275 del 25/10/2003
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (come modificata dalla Direttiva 2008/101/CE e dalla Direttiva 2009/29/CE).
Direttiva CE 101 19/11/2008 Gazz. Uff. Unione europea n° L8 del 13/01/2009
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra
Direttiva CE 29 23/04/2009 Gazz. Uff. Unione europea n° L140 del 05/06/2009
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra
Legge 316 30/12/2004 G.U. n. 2 del 04/01/05
Conversione in legge con modificazioni del decreto legge n. 273 del 12/11/04 recante “Disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea”
Decreto direttoriale
DEC/RAS/ 1715/2004
- G.U. n. 268 del 15/11/04
Decreto direttoriale in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 12/11/2004, n. 273 (NdR: Modalità e modello per la domanda di autorizzazione all’ emissione di gas serra)
Decreto direttoriale
DEC/RAS/ 1877/2004
- G.U. n. 268 del 15/11/04
Decreto direttoriale di attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 12/11/2004, n. 273 (NdR: Modalità e modello per la raccolta delle informazioni per l’assegnazione delle quote di emissioni)
57
Decreto direttoriale
DEC/RAS/ 74/2006
23/02/2006 Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE
D. Lgs. 216 04/04/2006 Gazz. Uff. Suppl. Ordin n° 140 del 19/06/06
Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto (come modificato dal D:Lgs. n. 257 del 30/12/2010).
D. Lgs. 152 03/04/2006 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 88 del 14/04/2006
Norme in materia ambientale – parte QUINTA – Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (titoli I, II, III) – come modificato dal D. lgs. 16/01/08, n° 4 e dal D. lgs. 128 del 29/06/10
Regolamento 842 17/05/06 Gazz. Uff. UE n° L161 del 14/06/2006
Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra
DPR 43 27/01/2012 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 93 del 20/04/2012
Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
D.Lgs. 20 08/02/07 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 54 del 06/03/2007
Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE.
Regolamento 1516 19/12/07 Gazz. Uff. Unione europea n° L335 del 20/12/2007
Regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
DM 37 22/01/08 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 61 del 12/03/2008
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (modificato da DM del 19/05/2010).
DM - 19/05/2010 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 161 del 13/07/2010
Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Regolamento 303 02/04/08 Gazz. Uff. Unione europea n° L92 del 03/04/2008
Regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
D.Lgs. 115 30/05/2008 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 154 del 03/07/2008
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE (come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 29/03/2010).
Deliberazione 14 01/04/09 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 127 del 04/06/2009
Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE istitutiva delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Direttiva CE 29 23/04/2009 Gazz. Uff. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
58
Unione europea n° L140 del 05/06/2009
2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra
Deliberazione Comitato nazionale
24 29/07/2009 Proroga dei termini per l’invio del Piano di monitoraggio richiesto dalla deliberazione n° 14/09 del 10/04/09 recante disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/Ce del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra.
Regolamento CEE/UE
1193 18/11/2011 Gazz. Uff. Unione europea n° L315 del 29/11/2011
Regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro dell'Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010
Regolamento CEE/UE
1210 23/11/2011 Gazz. Uff. Unione europea n° L308 del 24/11/2011
Regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta prima del 2013
Documentazione di riferimento Tipo Caratteristiche
Domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del DPR 203/88 per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico (e relativa Relazione tecnica allegata)
E' un documento che andava presentato alla Regione entro il 31 luglio 1989 per le emissioni esistenti alla data del 1° luglio 1988
Autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto ai sensi dell'art. 6 del DPR 203/88 o alla modifica sostanziale di un impianto esistente, ai sensi dell'art. 15 del DPR 203/88.
E' un documento rilasciato dalla Regione o dalla Provincia sul cui territorio ha sede l'impianto per gli impianti esistenti al 2006
Autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/06
E' un documento rilasciato dalla Regione o dalla Provincia sul cui territorio ha sede l'impianto per gli impianti nuovi
Domanda di adesione all’autorizzazione in via generale alle emissioni Nel caso in cui le Regioni abbiano previsto, per particolari tipologie di impianti, autorizzazioni alle emissioni in via generale, tale domanda di adesione autorizza la messa in esercizio dell’impianto trascorsi 60 gg.
Referti analitici di laboratorio delle emissioni in atmosfera Sono i risultati delle analisi effettuate sui campioni prelevati in uscita dai camini
Libretto di impianto per impianti con potenzialità termica inferiore a 35 kW Devono essere conformi al modello approvato con DM 17/03/03
Libretto di centrale per impianti con potenzialità termica superiore a 35 kW Devono essere conformi al modello approvato con DM 17/03/03
Tagliandi delle verifiche del rendimento di combustione Devono essere allegati ai libretti di centrale o di impianto
“Dichiarazione di conformità” dell’impianto Deve essere rilasciata dall’impresa installatrice per gli impianti installati dopo il 13/03/1990.
59
Denuncia di installazione o modifica (secondo il modello di cui alla parte I, Allegato IX alla parte V del D. Lgs. 152/06)
Deve essere redatta dall’installatore o dal manutentore in caso di installazione o modifica di impianti termici con potenzialità > 35 kW
60
5.1 Emissioni in atmosfera: impianti anteriori al 1988 (impianti che, alla data del 10/07/1988, erano autorizzati o in esercizio o costruiti in ogni parte)
L'azienda è conforme alla normativa.Ai sensi del D. Lgs. 152/06, i gestori degli impian ti anteriori al 1988 dovranno presentare domanda di autorizzazio ne ai
sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, entro il 31/12/2011, secondo i calendari adottati dalle regioni. In cas o le
Regioni non adottino i calendari per la presentazio ne delle domande, la stessa deve comunque essere presentata
entro il 31/12/2011
NC
Le emissioni rispettano i limiti di legge?
I campionamenti e le analisi sono effettuate secondo le
metodiche ufficiali?
l camino e i fori di campionamento sono regolamentari?
L'Azienda ha presentato la domanda ex art. 12 DPR203/88 entro il
31.07.1989?
DPR 203/88, art. 12
DPR 203/88, art.15D. Lgs. 152/06, art. 269.8
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI'
SI'
SI'
SI'
DM 12/07/1990Normativa regionale
L'Azienda effettua analisi secondo le prescrizioni (frequenza, inquinanti) del
DM 12.07.90 e/o previste dalla normativa regionale?
SI'
SI'
DPR 1391/70, art. 6.15,
6.17 e 6.18DPR 322/71, art. 3.6
DM 12.07.90, All. 4DM 25.08.00,
All. 1, 2, 3, 4, 5
DM 12.07.90, All. 1 e 2
Successivamente alla data del 1° luglio 1988 si sono verificate variazioni sostanziali delle
emissioni esistenti?
L'Azienda ha chiesto e ottenuto una nuova
autorizzazione ai sensi del DPR 203/88 o del D.
Lgs. 152/06?
NC
Vedi Fogli 5.2 e 5.3
SI'
Le emissioni necessitano di autorizzazione?
NO
Non applicabile
NC
NC
NC
L'azienda ha ottemperato gli obllighi eventualmente previsti dalla
normativa regionale per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva?
DPR 203/88, art. 13Normativa regionaleNC
SI'
NO
SI'
NO
D. Lgs. 152/06, art. 269; art. 272, commi 1 e 5
Parte I dell'Allegato IV alla parte V
L'obbligo di autorizzazione è stato introdotto con D. Lgs. 152/06?
D. Lgs. 152/06, art. 281.2
NO
L'azienda deve presentare domanda di autorizzazione entro il
31/12/2011
SI'
61
5.2 Emissioni in atmosfera: impianti anteriori al 2006 (impianti successivi al 1988 che, alla data del 29/04/06, erano autorizzati ai sensi del DPR 203/88, compresi gli impianti anteriori al 1988 la cui autorizzazione è stata aggiornata ai sensi dell’art. 11 DPR 203/88)
DPR 25.07.91, All 2
L'azienda è in possesso di autorizzazione in via generale, rilasciata secondo le procedure
stabilite dalla Regione di competenza e rispetta tutti i requisiti previsti?
SI'
normativa regionale
L'Azienda ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione per le emissioni di tutti gli
impianti attualmente presenti, ai sensi dell'art. 6 del DPR 203/88?
Le emissioni derivano da attivita' a ridotto inquinamento atmosferico?
(*) Non viene emessa una NC tale da bloccare la pratica per la certificazione nel caso in cui l'azienda abbia presentato la domanda di autorizzazione da almeno 6 mesi senza avere ricevuto risposta da parte dell'Ente competente.
L'azienda ha completato le pratiche per la messa in esercizio e la messa a
regime degli impianti?
DPR 203/88, art. 6
SI'
SI'
Le emissioni necessitano di autorizzazione?
Non applicabile
SI'
NO
D. Lgs. 152/06, art. 269; art. 272, commi 1 e 5
Parte I dell'Allegato IV alla parte V
L'obbligo di autorizzazione è stato introdotto con D. Lgs. 152/06?
D. Lgs. 152/06, art. 281.2
NO
L'azienda deve presentare domanda di autorizzazione entro il 31/07/2012 ed adeguarsi a tutte le
disposizioni del D. Lgs. 152/06 entro il 01/09/2013
SI'
SI'L'azienda deve presentare nuova domanda di adesione
all'autorizzazione in via generale solo nel caso in cui la Regione di
competenza proceda al rinnovo delle stesse. In questo caso l'azienda deve
procedere entro 60 gg.
SI'
NO
NO
NC (*)
NO
NO
DPR 203/88, art. 8 NC
DM 12.07.90, art. 4.2, Allegati 1 e 2
Autorizzazione
NO
SI'
L'Azienda effettua le analisi secondo le prescrizioni dell'autorizzazione (frequenza,
inquinanti)?
I campionamenti e le analisi sono effettuate secondo le metodiche ufficiali ed i camini e i fori
di campionamento sono regolamentari?
NO
Le emissioni rispettano i valori limite e tutte le altre prescrizioni stabilite dall'autorizzazione?
SI'DM 12/07/90 DM 25/08/00
Autorizzazione
AutorizzazioneDPR 203/88, art. 24.4
NC
NC
NC
L'azienda è conforme alla normativa.Ai sensi del D. Lgs. 152/06, i gestori degli impian ti autorizzati entro il 01/01/2000 dovranno present are domanda di
autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, tra il 01/01/2012 ed il 31/12/2013 , secondo i calendari adottati dalle regioni, mentre per gli impianti successivi a l 2000 i termini di adeguamento vanno dal 01/01/2014 al 31/12/2015.
In caso le Regioni non adottino i calendari per l a presentazione delle domande, le stesse devono com unque essere presentate entro i termini massimi prescritt i.
62
5.3 Emissioni in atmosfera: regime autorizzativo impianti nuovi (successivi al 29/04/2006)
Lo stabilimento da cui derivano le emissioni e' posteriore al 29/04/06?
D. Lgs. 152/06, art. 268, comma 1, lett.
i, l, mVedi Foglio 5.1
D. Lgs. 152/06, art. 269, commi 14 e
16; art. 272, commi 1 e 5
Parte I dell'Allegato IV alla parte V
D. Lgs. 152/06, art. 272, commi 2 e 3
Parte II dell'Allegato IV alla parte V
D. Lgs. 152/06, art. 269.1
Le emissioni non necessitano di autorizzazione
L'azienda e' conforme alla
normativa
La Regione di competenza ha adottato le relative
autorizzazioni generali?
L'Azienda ha presentato domanda di adesione?
L'azienda rispetta tutti i requisiti previsti
dall'autorizzazione generale (nota 1)?
L'azienda e' conforme alla
normativa
SI'
SI'
SI'
normativa regionale
normativa regionale
normativa regionale
Vai al caso 3
NO
NO
L'Azienda ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione per le emissioni di tutti gli impianti attualmente presenti, compresi quelli che
danno luogo ad emissioni diffuse (nota 2)?
Vai a scheda 5.3NC (nota 2)
NO
NO
SI'
NO
Lo stabilimento e' escluso dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 152/06 o le emissioni sono
"scarsamente rilevanti" dal punto di vista del'inquinamento
atmosferico?
caso 1
Le emissioni derivano da impianti per cui è prevista la possibilità di autorizzazioni di
carattere generale?
caso 2
Le emissioni sono
significative?
caso 3
(nota 2) Non viene emessa una NC tale da bloccare la pratica per la certificazione nel caso in cui l'azienda abbia presentato la domanda di autorizzazione da almeno 6 mesi senza avere ricevuto risposta da parte dell'Ente competente. La nuova procedura istruttoria introdotta dal D. Lgs. 152/06 prevede l'istituzione di una Conferenza di servizi che si deve pronunciare entro 150 gg. dalla ricezione della domanda, con possibilità di richiedere l'intervento sostitutivo del Ministero dell'Ambiente se tali termini sono superati.
L'azienda ha completato le pratiche
per la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti? D. Lgs.
152/06, art. 269.15
SI'
SI'
NO
L'azienda ha comunicato la data di messa in esercizio dell'attività, se previsto con provvedimento dell'autorità
competente (Regione o Provincia)?
D. Lgs. 152/06, art. 269.15
Normativa regionale
SI'NC(nota 1) L'autorità competente deve rinnovare le autorizzazioni generali almeno ogni 15 anni.In caso di rinnovo dell'autorizzazione generale, le aziende devono presentare nuova domanda di adesione entro 60 gg. dall'adozione della nuova autorizzazione generale
SI'
NO
SI' SI'
D. Lgs. 20/07DL 07/02
D Lgs. 115/08
Le emissioni derivano da
impianti per la produzione di
energia elettrica(nota 4)?
L'Azienda ha ottenuto l'autorizzazione unica prevista
dalla normativa di settore?
L'azienda rispetta tutte le prescrizioni previste
dall'autorizzazione unica?
L'azienda e' conforme alla
normativa
SI'
SI'
SI'
NC
63
Nota 4 La costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA. La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata a seguito di Conferenza dei servizi convocata dalla Regione competente (che può delegare il procedimento alla Province). Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.
64
5.4 Emissioni - adempimenti impianti nuovi autorizzati (successivi al 29/04/2006)
L'azienda e' conforme alla
normativa
Autorizzazione
NO
NO
NO
NO
NO
SI'
SI'
SI'
L'Azienda effettua le analisi secondo le prescrizioni dell'autorizzazione
(frequenza, inquinanti)?
l camini e i fori di campionamento sono regolamentari e, ove tecnicamente
possibile, ciascun impianto è dotato di un unico punto di emissione?
I campionamenti e le analisi sono effettuate secondo le metodiche ufficiali?
NO
SI'
Le emissioni rispettano i limiti di legge e/o dell'autorizzazione (***)?
L'Azienda rispetta le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione?
Rispetto a quanto previsto dall'autorizzazione o indicato nel
progetto/relazione tecnica, si sono verificate modifiche agli impianti?
Le modifiche sono sostanziali, ossia comportano un aumento quantitativo o una
variazione qualitativa delle emissioni?
SI'
SI'
D. Lgs. 152/06, art. 269.8
AutorizzazioneD. Lgs. 152/06, art. 270.5
AutorizzazioneD. Lgs. 152/06, Allegato VI alla parte
V
AutorizzazioneD. Lgs. 152/06, art. 271; Allegato I
alla parte V
AutorizzazioneD. Lgs. 152/06, art 271
NO
(*) Non viene emessa una NC tale da bloccare la praticaper la certificazione nel caso in cui l'azienda abbia presentato la domanda di autorizzazione daalmeno 6 mesi senza avere ricevuto risposta da partedell'Ente competente.
NC
NC
NC
NC
NC
D. Lgs. 152/06, art. 269.8
LL'azienda ha presentato una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione?
SI'
SI'
L'autorità competente ha rilasciato nuova autorizzazione aggiornata?
D. Lgs. 152/06, art. 269.8
SI'
D. Lgs. 152/06, art. 269.8
L'azienda ha comunicato le modifiche non sostanziali
effettuate (**)?
SI'
NC (*)
NO
NO
NO
(**) Le modifiche non sostanziali devono essere comunicate, ma possono essere realizzate trascorsi 60 gg. dalla comunicazione, qualora l'autorità competente non ritenga la modifica sostanziale e richieda la domanda di aggiornamento dell'autorizzazione
(***) Nel caso in cui sia autorizzato un impianto con più punti di emissione, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale sono riferiti alla somma dei punti di emissione dell'impianto, mentre i valori limite espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti
65
5.5 Emissioni in atmosfera di COV
L'azienda e' conforme alla
normativa
D. Lgs. 152/06, parte II dell'Allegato III alla parte V
NO
NO
NO
NO
SI'
SI'
SI'
L'Azienda rientra tra le attività di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte V del D.
Lgs. 152/06?
L'azienda è un impianto esistente, cioè autorizzato ai sensi del DPR 203/88
prima del 13/03/04?
L'azienda rispetta i valori limite per le emissioni dirette e diffuse di cui alle parti
III e IV dell'Allegato III alla parte V?
NO
L'azienda ha installato apparecchiature per la misura e la registrazione in continuo delle
emissioni nei punti di emissione con un flusso di massa > di 10 kg/h di COT?
L'azienda effettua tutti i controlli previsti predisponendo annualmente il piano di gestione dei solventi, per determinare le emissioni totali e
dimostrare il rispetto dei limiti?
SI'
D. Lgs. 152/06, art. 275, comma 8
D. Lgs. 152/06, art. 275.2
D. Lgs. 152/06, parte I, Allegato III alla parte V
D. Lgs. 152/06, parte V dell'Allegato III alla parte V
Non applicabile
NC
NC
NC
NO
SI'
L'Azienda rispetta le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione?
AutorizzazioneNC
SI'
L'azienda ha presentato domanda di adeguamento ai sensi del DM 44/2004 entro il
12/03/05?
Il piano di adeguamento presentato è stato approvato e l'azienda ha in corso
gli interventi previsti per completare l'adeguamento entro il 31/10/2007?
D. Lgs. 152/06, art. 275, comma 8DM 44/2004
SI'
L'azienda e' conforme alla
normativa
SI'
NC
NC
D. Lgs. 152/06, art. 275, comma 8DM 44/2004
L'azienda è in possesso di autorizzazione alle emissioni conforme
al DM 44/04 o al D. Lgs. 152/06, art. 275?
D. Lgs. 152/06, art. 275, commi 4 e 5DM 44/2004
SI'
NCNO
NO
NO
66
5.6 Impianti termici ad uso civile (*)
Vai a Parte II
D. Lgs. 152/06, art. 283, comma 1, lett. d
SI'
NO L'azienda e' dotata di un impianto termico civile (*)?
D. Lgs. 152/06, art. 282.1
SI'L'impianto ha una potenza termica (*)
superiore a 3 MW?
D. Lgs. 152/06, art. 294.3L'impianto e' dotato di urilevatore delle temperatura negli effluenti e di analizzatore per la misurazione e
registrazione in continuo di O2 e CO nei gas effluenti?
NO
L'impianto ha una potenza termica complessiva superiore a 1,16 MW?
(si vedano schede da 5.2 a 5.4)
D. Lgs. 152/06, art. 294.3
SI'
Non applicabile
D. Lgs. 152/06, art. 293.1, Allegato X alla
parte V
SI'
NO L'impianto impiega i combustibili ammessi ai sensi dell'Allegato X alla
parte V del D. Lgs. 152/06?
NC
(*) E' definito impianto termico civile un impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.E' definita potenza termica nominale dell'impianto la somma delle potenze termiche dei singoli focolari costituenti l'impianto (un impianto può essere costituito da più generatori di calore purchè abbia un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore)
(**) Per gli impianti esistenti alla data del 26/08 /10, il libretto di centrale deve essere integrato, a cu ra del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31/12/2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il 31 dicembr e 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie.
NO
L'impianto ha una potenza termica complessiva superiore a 35 kW?
In sede di verifica per la dichiarazione di conformità ex DM 37/08, l'installatore ha
rilasciato una dichiarazione di conformità alle caratteristiche tecniche e valori limite del D. lgs. 152/06 e ha comunicato l'elenco delle
manutenzioni necessarie? (**)
D. Lgs. 152/06, art. 282.1
D. Lgs. 152/06, art. 284.1
SI'
NO
SI'
L'impianto rispetta le caratteristiche tecniche della parte II dell'Allegato IX alla parte V
(disposizione dei camini, ...)?
D. Lgs. 152/06, art. 285.1Parte II, Allegato IX alla
parte V
NO
NO
SI'
L'impianto rispetta i valori limite della parte III dell'Allegato IX alla parte V (emissioni di polveri <
50 Nmc/h per impianti ad olio combustibile, emulsioni acqua-olio, carbone di legna + valori
limite per impianti a biomasse e biogas)?
SI'
D. Lgs. 152/06, art. 286.1Parte III, Allegato IX alla
parte V
SI'
NO
NC
NC
NC
NC
67
5.7 Impianti termici ad uso civile – II parte
I controlli di rendimento e gli interventi di manutenzione sono effettuati secondo le metodiche e la tempistica di legge (**)?
I valori di rendimento sono uguali o superiori ai valori cogenti per la tipologia di caldaia?
Le caldaie sono dotate del Libretto di Centrale (per potenzialità > 35kW) o del Libretto di Impianto (per potenzialità < 35
kW)?
Il Terzo Responsabile possiede i requisiti richiesti?
E' stato nominato il Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico?
DPR 412/93, art.11.1
DM 37/08DPR 412/93, art. 11.3
permane la responsabilita' del
proprietario
permane la responsabilita' del
proprietario
NC
L'azienda e' conforme alla
normativa
Sono rispettati i periodi di accensione e il mantenimento delle temperature fissate dalla
normativa?
DPR 412/93, art.11.9DM 17/03/2003, All. I e II
DPR 412/93, art.11.12 e 11.13D. Lgs. 192/2005, All. L
DGR 8/6033 del 05/12/2007DGR 8/8355 del 05/11/08
DPR 412/93, art.11.14
DPR 412/93, artt.4 e 9
SI'
SI'
SI'
SI'
SI'
SI'
NO
NO
NO
NO
NO
NO
**Attualmente le frequenze minime previste dalla normativa regionale sono le seguenti:potenza <35 KW a metano: manutenzione e prove di combustione biennalipotenza > 35 Kw a metano: manutenzione e prove di combustione annualipotenza > 350 Kw a metano: manutenzione annuale e due prove di combustione annue durante il periodo di riscaldamento.potenza < 116 kW a gasolio: manutenzione e prove di combustione annualipotenza > 116 kW a gasolio: manutenzione annuale e due prove di combustione annue durante il periodo di riscaldamento.Pe rimpianti con potenza > 35 kW possono essere prescritte frequenze di manutenzione diverse in sed e di instalalzione o dichiarazione di conformità dell'impianto (si veda parte 1 della scheda)
* Il Patentino di abilitazione, precedentemente rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, dovrà in futuro essere rilasciato da da una autorita' individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalita' di formazione nonche' le modalita' di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici.
NC
NC
NC
L'impianto ha potenza superiore a 232 kw?
Il personale addetto alla conduzione è munito di patentino di abilitazione (*)?
SI'
SI'
D. Lgs. 152/06, art. 287.1
D. Lgs. 152/06, art. 287.1NC
NO
NO
68
5.8 Impianti termici ad uso industriale
L'azienda e' conforme alla
normativa
DPCM 08/03/02, art. 2
SI'
NO L'azienda e' dotata di un impianto di combustione inserito in un ciclo di
produzione industriale?
D. lgs. 152/06, art. 282.1
SI'
L'impianto ha una potenza termica nominale (**)superiore a:
3 MW, se funzionante a metano o GPL;1 MW se a gasolio;
0,3 MW se a olio combustibile?
D. Lgs. 152/06, art. 294.1
SI'
L'impianto e' dotato di un analizzatore in continuo per misurare Temperatura, O2 e
CO nei gas effluenti?
NONC
NO
L'impianto rispetta tuti gli obblighi e le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera e descritti nelle schede
"emissioni" precedenti?
D. lgs. 152/06
L'impianto ha una potenza termica nominale, per singolo focolare, superiore
a 6 MW?
NC (si vedano i fogli 5.1,
5.2, 5.3)
D. Lgs. 152/06, art. 294.1
SI'
SI'
D. Lgs. 152/06, art. 294.1
SI'
L'impianto e' dotato, ove tecnicamente fattibile, di un regolatore automatico del
rapporto aria-combustibile?
NONC
NO
NO
Non applicabile
D. Lgs. 152/06, art. 293.1Allegato X alla parte V
SI'
NO L'impianto impiega i combustibili ammessi ai sensi dell'Allegato X alla
parte V (*)?NC
(*): I materiali e le sostanze elencati nell'allega to X alla parte quinta del presente decreto non pos sono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se rientr ano nella definizione di rifiuto. E' inoltre sogget ta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e so stanze che non sono conformi all'allegato X alla pa rte quinta del presente decreto.
(**) E' definita potenza termica nominale dell'impianto di combustione il prodotto del p.c.i. del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione, così come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici
69
5.9 Mobilità sostenibile in ambiente urbano
NC
NO
L'Organizzazione e' localizzata in un Comune compreso nelle zone
individuate dalle Regioni come a rischio di inquinamento atmosferico?
L'Azienda ha nominato un responsabile della
mobilita' aziendale?
SI'
DM 27.3.1998, art. 2.1NO
DM 27.3.1998, art. 3.1
Il responsabile della mobilita' ha adottato il piano degli spostamenti casa-lavoro
del personale dipendente?
DM 27.3.1998, art. 3.1NC
SI'
SI'
NO
NO
NC
Il piano e' stato aggiornato con un rapporto annuale contenente la
descrizione delle misure adottate e dei risultati raggiunti?
DM 27.3.1998, art. 3.2
NO Il Comune, o la Provincia, ha istituito l'apposita struttura di
supporto e coordinamento per i responsabili mobilita'?
DM 27.3.1998, art. 3.2
SI'
L'azienda e' conforme alla
normativa
L'Organizzazione ha piu' di 300 dipendenti sul sito o piu' di 800
nello stesso Comune?
DM 27.3.1998, art. 3.1
SI'
Non applicabile
Non applicabile
SI'
NO
NC
NOIl piano e' stato trasmesso
al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno?
DM 27.3.1998, art. 3.2
SI'
70
5.10 Emissione di gas ad effetto serra
In azienda sono presenti impianti che emettono gas ad effetto serra rientranti nelle
categorie di attività elencate nell'Allegato I della direttiva 2003/87/CE (*)?
Direttiva 2003/87/CE, allegato IDirettiva 29/2009/CE
D. lgs. 216/06, allegato A (*)
NO
SI'
L'azienda ha ottenuto l'autorizzazione all'emissione di gas serra con la relativa assegnazione di quote o ha presentato
domanda di autorizzazione 90 gg. prima dell'entrata in esercizio dell'impianto?
D. lgs. 216/06, art. 6Direttiva 2003/87/CE, art. 6
Delibera Comitato 25/11
SI'
L'azienda e' conforme alla
normativa
SI'
Non applicabile
NC
NOSono state formalizzate una o più procedure per la rilevazione/ gestione e comunicazione
dei dati inerenti le emissioni di CO2 prodotte?
D. lgs. 216/06, art. 13
SI'
NONC
Il gestore dell'impianto rispetta quanto previsto dal Piano di monitoraggio e lo stesso risulta
adeguato alla realtà aziendale??
D. lgs. 216/06, art. 13DEC/RAS/854/05
Delibera comitato 14/09
Delibera comitato 24/09
NC
Il gestore dell'impianto risulta iscritto al Registro Nazionale delle emissioni e delle quote di
emissioni?
D. lgs. 216/06, art. 14DEC/RAS/74/2006NC
Il gestore dell'impianto ha presentato, entro il 31/03, la comunicazione annuale delle attività e delle emissioni, corredata dall'attestato di verifica
rilasciato da un organismo riconosciuto?
D. lgs. 216/06, art. 15.5DEC/RAS/74/2006NC
SI'
SI'
Il gestore dell'impianto ha provveduto a restituire, entro il 30/04, le quote di emissioni di gas serra
pari alle emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno precedente?
D. lgs. 216/06, art. 15.7DEC/RAS/2179/2004NC
NO
NO
NO
NO
SI'
SI'
Il gestore dell'impianto ha provveduto , entro il 03/11/11, ad effettuare la comunicazione relativa
alla raccolta dati per il periodo 2013-2020? ?
D. lgs. 216/06, art. 15.7DEC/RAS/2179/2004
Delibera Comitato 26/11NC
NO
SI'
(*) Attività di cui all'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE Attività energetiche - Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti di
incenerimento per rifiuti pericolosi o urbani); - Raffinerie di petrolio - Cokerie.
71
Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi - Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati - Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata
continua di capacità superiore a 2,5 ton/ora Industria dei prodotti minerali - Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera
500 ton/g. oppure di calce viva - in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 ton/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità
di produzione di oltre 50 ton/g. - Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con
capacità di fusione di oltre 20 ton/g. - Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni
refrattari, piastrelle, gres, - porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 ton/giorno e/o con una capacità di forno superiore a
4 m3 e con una densità di - colata per forno superiore a 300 kg/m3 Altre attività - Impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose Biossido di carbonio b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno La Direttiva 29/2009/CE, resa operativa con la Deliberazione 10/2010 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, approvata il 28/05/2010, ha esteso il Sistema ETS alle seguenti attività:
Attività Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l’incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani) NB: tale attività era già prevista dalla Direttiva 2003/87/CE, ma la Dir 2009/29/CE specifica più chiaramente il campo di applicazione di tale voce, limitando notevolmente le categorie di esclusione che in passato sono state applicate in merito. Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe),ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l’altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura,fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio Produzione di alluminio primario Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l’affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominaletotale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW Produzione di acido nitrico Produzione di acido adipico Produzione di gliossale e acido gliossilico Produzione di ammoniaca Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno
72
Attività Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e di bicarbonato di sodio(NaHCO3) Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE Per le attività per le quali la Direttiva 2009/29/CE esprime una soglia di applicabilità espressa in termini di potenza termica nominale superiore a 20 MW, ai fini della verifica dell’inclusione o meno di un impianto nel campo di applicazione della direttiva stessa, occorre tenere presente che, per il calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto, si devono sommare le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all’interno dell’impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di “chemical looping combustion”, torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo.
73
5.11 Gas fluorurati ad effetto serra (*)
L'organizzazione utilizza i gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I del Regolamento 842/06, nonchè preparati
contenenti tali gas (*)?
Regolamento CE n. 842/2006, art. 2 e Allegato 1
Sono adottate tutte le misure praticabili per prevenire le fughe di gas da applicazioni fisse
(refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di
protezione antincendio) e riparare non appena possibile le fughe rilevate ?
SI'
L'azienda e' conforme alla
normativa
NO
NC
NO
Ogni apparecchiatura contenente più di 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra è dotata di registro ove sono
riportate tutte le informazioni relative all'impianto e registrate periodicamente le manutenzioni, le ricariche,
riparazioni oltre allo smaltimento definitivo?
Regolamento CE n. 842/2006, art. 3.6NC
SI'
NO
Tali applicazioni fisse sono sottoposte a controllo della presenza di fughe con la seguente frequenza:- annuale se contenenti gas fluorurati >3 kg;
- semestrale se contenenti gas fluorurati >30 kg;- trimestrale se contenenti gas fluorurati > 300 kg.
Il controllo è effettuato da personale certificato e seguendo i requisiti standard per il controllo definiti
dalla Commissione europea? (**)
SI'
Regolamento CE n. 842/2006, art. 3.2
DPR n. 43/2012Regolamento CE 1516/2007Regolamento CE 303/08
NC
NC
(**) I requisiti professionali minimi del personale abilitato ad effettuare tali controlli e le modali tà di formazione e certificazione sono stati definiti a livello nazion ale con il DPR n. 43/2012, dove vengono specificate le modalità di rilascio delle certificazioni al personale e gli organismi a bilitati al rilascio della certificazione.
(*) Le principali tipologie di sostanze incluse nel campo di applicazione del Regolamento sono:- esafluoruro di zolfo;- idrofluorocarburi (HFC), quali ad es. HFC-32, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-152, ...;- perfluorocarburi (PFC), quali ad es. perfluoroetano, perfluorometano, ....ATTENZIONE: sono inclusi anche tutti i preparati che contengano in mescela almeno uno dei gas inclusi nell'Allegato I del Regolamento, purchè abbiano un potenziale di riscladamento globale (GWP) superiore a 150. Ad es. tra i più diffusi rientrano R407C (miscela di HFC-32, HFC-125, HFC134a, GWP=1700), R404a (miscela di HFC-125, HFC-134a, HFC-143), R410 (miscela di HFC-32, HFC-125, GWP=2000), ...
Regolamento CE n. 842/2006, art. 3.1
NO
SI'
SI'
NO
I requisiti standard per il controllo sono stati definiti dal Regolamento 1516/2007 e prevedono, per l’esecuzione del controllo delle perdite di un’apparecchiatura, la possibilità di utilizzare:1) metodi di misurazione diretta: - controllo con dispositivi di rilevazione controllati ogni 12 mesi e aventi sensibilità minima pari a 5 g/anno; - applicazione di un fluido di rilevazione all’ultravioletto (UV) o di un colorante adeguato nel circuito, se previsto dal fabbricante; - soluzioni schiumose depositate/acqua saponata.2) metodi di misurazione indiretta mediante controllo ed analisi di parametri quali pressione, temperatura, corrente del compressore, livelli dei liquidi, volume di ricarica.In caso di presunzione di perdita necessario intervenire con un metodo di misurazione diretta.
74
Sez. 6 Emissioni acustiche ed elettromagnetiche
Normativa di riferimento
Tipo n° Data pubblicazione Titolo
Emissioni acustiche DPCM - 01/03/91 G.U. n. 57 del
08/03/91 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
Legge 447 26/10/95 G.U. n. 254 del 30/10/95
Legge quadro sull'inquinamento acustico.
DM - 11/12/1996 G. U. n° 52 del 04/03/1997
Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.
DPCM - 14/11/97 G.U. n. 280 del 01/12/97
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
D.M. - 16/03/98 G.U. n° 76 del 01/04/1998
Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico
DPR 459 18/11/1998 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 2 del 04/01/1999
Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
DPR 142 30/03/2004 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 127 del 01/06/2004
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
DM - 04/10/2011 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 18 del 23/01/2012
Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
Emissioni elettromagnetiche Regio Decreto 1775 11/12/1933 GU n° 5 del
08/01/1934 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici e s.m.
Raccomandazione CE
519 12/07/1999 GUCE n° L199 del 30/07/1999
Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz
Legge 36 22/02/2001 GU n° 55 del 07/03/2001
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
D. Lgs. 259 01/08/2003 GU Supp. Ord. N° 214 del 15/09/03
Codice delle comunicazioni elettroniche (come modificato dal D.Lgs. n. 70 del 28/05/2012)
D.Lgs. 70 28/05/2012 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 126 del 31/05/2012
Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata.
DL 239 29/08/2003 GU n° 200 del 29/08/2003
Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica (convertito con legge n° 290 del 27/10/03)
D.P.C.M. - 08/07/2003 GU n° 199 del 28/08/2003
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz
D.P.C.M. - 08/07/2003 GU n° 200 del 29/08/2003
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle
75
esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti
DM - 29/05/08 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 156 del 05/07/2008
Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti
Documentazione di riferimento Tipo Caratteristiche Valutazione di impatto acustico delle attività dell'azienda nell'ambiente circostante
E' una valutazione, effettuata da un Tecnico competente in acustica, che comprende i risultati delle misure fonometriche del rumore prodotto
Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale
E' un Piano, approvato dal Comune, che suddivide il territorio comunale in zone acusticamente omogenee (le classi sono 6: I, II, III, IV, V, VI), ognuna caratterizzata da valori limite acustici che devono essere rispettati
Piano di risanamento acustico E' un Piano che l'azienda deve presentare al Comune nel caso in cui non rispetti i valori limite prescritti per le emissioni acustiche
76
6.1 Impatto acustico in ambiente esterno
Il Comune sul cui territorio sorge l'Azienda ha effettuato la classificazione
acustica del proprio territorio?
L'azienda rispetta i limiti assoluti di
immissione/emissione fissati dal Comune?
L'azienda rispetta i limiti di immissione/emissione
fissati dall'art6.1 del DPCM 01.03.91?
L'azienda e' conforme alla
normativa
L 447/95, art. 4.1.a
DPCM 1.03.1991. art. 2.2 DPCM 14.11.1997, art. 4.2
DM 11.12.1996
Il valore del differenziale e' inferiore a 5 dB di giorno o
3 dB di notte?
DPCM 14.11.1997,art. 2.2, 3.1, tab B e C
L 447/95, art. 10.2
L'Azienda ha presentato un piano di bonifica
acustica entro i termini prescritti?
NO
DPCM 01.03.1991, art. 6.1DPCM 14.11.1997, art. 8.1
L 447/95, art. 10.2DPCM 14.11.1997, art. 4.1
L'azienda ricade nell'applicazione del valore limite
differenziale (*)?
SI'
SI' NO
NO L'azienda ha eseguito una valutazione del proprio impatto acustico in ambiente esterno?
Legge 447/95, art. 3DM 16.03.1998NC
NO La valutazione è stata effettuata da un tecnico competente in acustica,
utilizzando strumentazione adeguata e secondo le modalità prescritte?
Legge 447/95, art. 2DPCM 31/03/1998
DM 16.03.1998NC
SI'
SI'
SI'
NC
NOSI'
NC
NOLegge 447/95, art. 15
(*) il differenziale NON si applica se:- l'azienda è sita in area esclusivamente industriale;- non vi sono recettori sensibili nelle vicinanze;- l'azienda è un impianto a ciclo produttivo continuo esistente alla data del 19/03/1997 e rispetta i valori limite assoluti di immissione.- il rumore misurato a finestre aperte è < 50dBA diurno e < 40 dBA notturno oppure se il rumore a finestre chiuse è < 35 dBA diurno e 25 dBA notturno.
SI'
NO
SI'
NO
77
6.2 Emissioni elettromagnetiche da impianti radioelettrici
SINO
NC
NO
SI
NO
SI
NONC
SI
La situazione è conforme
SI
NO
l'impianto è in possesso di autorizzazione?
sono rispettate le prescrizioni previste dal documento
autorizzativo (monitoraggi, limiti, comunicazioni etc)?
SI
D.Lgs. 259/2003, articolo 87
l'apparecchio/'impianto è situato in un'area individuata
come idonea?
Legge 36/2001, articolo 8, comma 1,
lettera a)
l'attività svolta rientra nell'elenco di cui all'articolo 104, comma 1 del D.Lgs
259/2003?
NC
NONC
Il CEM generato dall'impianto rispetta i limiti fissati dalla normativa vigente
(limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità )? (**)
l'impianto è classificabile come infrastrutture di comunicazione
elettronica per impianti radioelettrici? (*)
D.Lgs. 259/2003, articolo 107
Legge 36/2001, art. 14
DPCM 08/07/2003
NOl'impianto è classificabile come elettrodotto?
vedi check list elettrodotti
NOseguire le restrizioni
stabilite nella Raccomandazione CE
519/99
D.Lgs 259/2003, art. 87, comma 1
le reti o i servizi di comunicazione elettronica
sono ad uso privato ?
SISI
non è necessaria
autorizzazione
NO
l'impianto è in possesso di autorizzazione generale (diritto
d'uso delle frequenze)?NC
NO
successivamente sono state effettuate variazioni o cessioni
a terzi?
è stata effettuata opportuna comunicazione al Ministero?
SI
SI
NO
NCNO
SI
l'impianto necessita di autorizzazione in base
alla normativa regionale?
l' impianto ha una potenza in singola antenna <= 20 W?
NOSI
è stata effettuata conforme denuncia di
inizio attività?
NO
D.Lgs. 259/2003, articolo 87, comma 3
SINC
NO
su ciascuna struttura di cui alle lettere h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 della L. 36/2001 (stazioni e sistemi o impianti
radioelettrici, impianto fisso per radiodìiffusione) sono applicate le opportune etichette informative?
Legge 36/2001, articolo 9, comma 7
SI
NONC
(*) Per impianti radioelettrici si intendono: torri, tralicci, impianti radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto
(**) Definizioni:limiti di esposizione = valore del CEM, definito ai fini della tutela della salute da effettu acuti, che non deve essere superato in alcuna situazione di esposizionevalori di attenzione = valore del CEM che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungateobiettivi di qualità = criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni per l'uso delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali; valori di CEM definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi.
78
6.3 Emissioni elettromagnetiche da elettrodotti
(*) il DL 239/2003 stabilisce l'obbligo di autorizzazione anche per:
- opere connesse e infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza > 300 MW termici, già autorizzate secondo la normativa vigente
(**) Secondo il DPCM 08/07/2003 le informazioni devono essere dichiarate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per gli elettrodotti con tensione < 150 kV e alle regioni per gli elettrodotti con tensione > 150 kV. Con DM 25/05/08 sono state definite le metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto .
- reti elettriche di interconnessione con l'estero di tensione >= 150 kV,
NO
SI
SI
NC
sono state dichiarate le opportune informazione per il calcolo delle
fasce di rispetto? (**)
su ciascuna struttura sono applicate le opportune etichette
informative?
Se l'elettrodotto ha tensione > 132 kV: gli esercenti forniscono agli organi di
controllo con frequenza trimestrale le opportune informazioni previste dalla
normativa?
NONC
SI
Legge 36/2001, art. 9, comma 7
DPCM 08/07/2003, art.5, comma 4
Legge 36/2001art. 9, comma 4
è in corso il risanamento della linea?
NCNO
SI
l'elettrodotto fa parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica?
l'impianto è in possesso di autorizzazione? (*)
DL 239/2003, articolo 1-sexies
RD 1775/1933, articolo 107
NO
SI
NCNO
sono rispettati obblighi e prescrizioni previsti dal
documento autorizzativo?NC
NO
DPCM 08/07/2003, art.6
DM 25/05/08
Il CEM generato dall'impianto rispetta i limiti fissati dalla normativa vigente (limiti di
esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità )?
DPCM 08/07/2003
La situazione è conforme
SI
SI
NO
per le procedure autorizzative fare riferimento alla
legislazione regionale
SI
NONC
79
Sez. 7 Contaminazione suolo e sottosuolo
Normativa di riferimento
Tipo n° Data pubblicazione Titolo DM - 29/11/02 G. U. n° 293 del
14/12/2002 Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione
D. Lgs. 152 03/04/2006 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 88 del 14/04/2006
Norme in materia ambientale – parte QUARTA (titolo V – bonifica di siti contaminati) (come modificato dal D.Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs. 205/2010)
Documentazione di riferimento Tipo Caratteristiche Esito delle prove di tenuta dei serbatoi interrati
Referti analitici dei monitoraggi del sottosuolo effettuati tramite carotaggi
Piano di caratterizzazione del sito
Analisi di rischio sito-specifica
Progetto di bonifica
80
7.1 Serbatoi interrati
NCNO
Sul sito sono presenti serbatoi interrati?
I serbatoi sono conformi alle prescrizioni tecniche del DM 29/11/02 (doppia parete e
sistema di monitoraggio dell'intercapedine, etc...)?
SI'
NO
DM 29/11/02
I serbatoi sono stati sottoposti a controllo o prova di tenuta?
Eventuale normativa regionale
SI'
SI'
NO
SI'
Il controllo consente di escludere la fuoriuscita del contenuto del
serbatoio?
SI'
I serbatoi sono destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autototrazione, sono collegati
ad un impianto di distribuzione e sono stati installati successivamente al 1° gennaio 2003?
DM 29/11/02
SI'
Non applicabile
NO
SI'
L'azienda è conforme alla
normativa
E' comunque possibile escludere che i serbatoi interrati abbiano
causato, nel tempo, una contaminazione nel sottosuolo
circostante?
L'azienda è conforme alla
normativa
L'azienda è conforme alla
normativa
Vai ai fogli 7.2 e
7.3
NONO
81
7.2 Contaminazione suolo, sottosuolo e acque sotterranee – procedura di bonifica avviata successivamente al 29/04/2006
L'organizzazione ha effettuato l''indagine preliminare per accertare se il livello delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) è stato superato?
Il responsabile dell'inquinamento, o colui che ha individuato la contaminazione , ha provveduto, entro 24 h, a mettere in atto le
necessarie misure di prevenzione e a darne comunicazione agli Enti competenti (Comune, Provincia, Regione)?
NC
NC
D. Lgs. 152/06, art. 242.1
L'organizzazione ha presentato agli Enti competenti nei successivi 30 gg. , il piano di caratterizzazione del sito secondo
i requisiti dell'Allegato 2 al titolo V della parte IV?NC
L'azienda é conforme alla
normativa
Si è verificato un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, oppure è stata individuata una
contaminazione storica che possa ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di
contaminazione?
Non applicabile
I parametri oggetto dell'inquinamento sono risultati superiori al livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)?
D. Lgs. 152/06, art. 242.1, art. 304.2
D. Lgs. 152/06, art. 242.2
D. Lgs. 152/06, art. 242.2
D. Lgs. 152/06, art. 242.3Allegato 2 al titolo V della
parte IV
NO
NO
NO
NO
NO
SI'
SI'
SI'
SI'
SI'
L'organizzazione ha affidato le attività di bonifica ad imprese regolarmente iscritte all'Albo nazionale della imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, in categoria 9 (**)?
D. Lgs. 152/06, art. 242Deliberazione Albo n° 05/CN del 12/12/2001
DM 05/07/05NC
(**) La categoria 9 dell'Albo è attiva a partire dal 17/09/2005. Le imprese già operanti nel settore potevano proseguire la propria attività presentando domanda di iscrizione entro il 16/11/2005.
L'organizzazione ha comunicato al Comune ed alla Provincia competente l'esito dell'indagine autocertificando la
positiva conclusione del procedimento?
SI'NC
NO
Sulla base della caratterizzazione del sito, come approvata dagli Enti competenti, è stata applicata la procedura di analisi
del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)?
I parametri oggetto dell'inquinamento sono risultati superiori al livello delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)?
SI'
D. Lgs. 152/06, art. 242.4Allegato 1 al titolo V della
parte IVNC
NO
L'organizzazione ha attivato le procedure di bonifica, mediante predisposizione del progetto, approvato della Regione
mediante conferenza di servizi, e successiva attuazione?
SI'
SI'
SI'
D. Lgs. 152/06, art. 242.5
D. Lgs. 152/06, art. 242.7
La Conferenza dei servizi ha approvato l'analisi di rischio
dichiarando chiuso il procedimento (*)?
SI'
NO
NO
NO
NO
(*) In questo caso, la Conferenza di servizi può prescrivere un programma di monitoraggio sul sito per verificare nel tempo la stabilizzazione della situazione riscontrata
82
7.3 Contaminazione suolo, sottosuolo e acque sotterranee – procedura di bonifica avviata precedentemente al 29/04/2006
L'Azienda ha provveduto ad effettuare gli opportuni interventi di messa in sicurezza d'emergenza?
L'Azienda ha comunicato entro 48 h a Comune, Provincia e Regione territorialmente competenti, la situazione di inquinamento o il pericolo concreto ed
attuale di inquinamento?
NC
NC
D. Lvo 22/97, art. 17.1 e 17.2DM 471/99, Allegato 1
L'Azienda ha attivato le procedure di bonifica, mediante predisposizione del progetto,
approvazione da parte degli Enti preposti e successiva attuazione? (*)
NC
L'azienda é conforme alla
normativa
Si è verificato un superamento dei limiti di accettabilita' della contaminazione di suolo,
sottosuolo o acque sotterranee, o un pericolo concreto ed attuale di superamento di tali limiti?
Non applicabile
L'Azienda ha comunicato, entro 96 h dall'evento, a Comune, Provincia e Regione territorialmente competenti, gli interventi di messa in sicurezza
adottati?
NC
D. Lvo 22/97, art. 17.2.a e 51bisDM 471/99, art. 7.1
D. Lvo 22/97, art. 17DM 471/99, art. 7
D. Lvo 22/97, art. 17.2.bDM 471/99, art. 7.2
D. Lvo 22/97, art. 17DM 471/99, artt. 7, 10 e 13
NO
NO
NO
NO
NO
SI'
SI'
SI'
SI'
SI'
(*) L'articolo 13 del DM 471/99 prevede che le Regioni individuino gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per i quali non é richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 10. Pertanto qualora la Regione di competenza abbia effettuato tale individuazione l'azienda puo' seguire la procedura semplificata per i casi individuati dalla Regione.
L'Azienda ha affidato le attività di bonifica ad imprese regolarmente iscritte all'Albo nazionale
della imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in categoria 9 (**)?
D. Lvo 22/97, art. 17Deliberazione Albo n° 05/CN del
12/12/2001DM 05/07/05
NC
(**) La categoria 9 dell'Albo è attiva a partire dal 17/09/2005. Le imprese già operanti nel settore potevano proseguire la propria attività presentando domanda di iscrizione entro il 16/11/2005.
83
Sez. 8 Sostanze pericolose per l’ambiente
Normativa di riferimento
Tipo n° Data pubblicazione Titolo
Detenzione ed utilizzo sostanze pericolose DM - 03/12/1985 Gazz. Uff. Suppl.
Ordin. n° 305 del 29/12/1985
Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee e s.m.
D. Lgs. 65 14/03/2003 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 87 del 14/04/2003
Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (come modificato dal D.Lgs. 260/2004)
Regolamento 1907 18/12/2006 Gazz. Uff. Unione europea n° L396 del 30/12/2006
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (modificato da: Reg.(UE) 1152 del 08/12/2010, Reg.(UE) 143 del 17/02/2011, Reg.(UE) 207 del 02/03/2011, Reg.(UE) 252 del 15/03/2011, Reg.(UE) 253 del 15/03/2011, Reg.(UE) 366 del 14/04/2011, Reg.(UE) 494 del 25/05/2011, Reg.(UE) 109 del 09/02/2012)
Regolamento 1272 16/12/2008 Gazz. Uff. Unione europea n° L353 del 31/12/2008
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (come modificato dal Regolamento (UE) 286/2011)
DM 20 24/01/2011 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 60 del 14/03/2011
Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori.
Apparecchiature contaminate da PCB D. Lgs. 209 22/05/99 G.U. n. 151 del
30/06/1999 Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili
D.M. - 11/10/01 G.U. n. 255 del 02/11/2001
Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento
Legge 62 18/04/05 GU del 27/04/2005
Legge comunitaria 2004 (art. 18: obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti PCB e PCT soggetti ad inventario ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 209/99)
Manufatti contenenti amianto Legge 257 27/03/92 Gazz. Uff. Suppl.
Ordin. n° 87 del 13/04/1992
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
D.P.R. 08/08/94 G.U. n° 251 del 26/10/1994
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
DM - 06/09/94 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 288 del
Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.
84
10/12/1994 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
DM - 20/08/99 G.U. n° 249 del 22/10/1999
Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f) , della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
D. Lgs. 257 25/07/06 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 211 del 11/09/2006
Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
Sostanze che riducono lo strato di ozono
Legge 549 28/12/93 G.U. n.305 del 30/12/93
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (come integrata e modificata dalla legge 16 giugno 1997 ).
D.M. - 03/10/01 G. U. n° 249 del 25/10/01
Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon.(Allegato I ABROGATO dal DM 20/12/2005)
DM - 20/09/02 G.U. n° 230 del 01/10/02
Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.
DPR 147 15/02/06 G.U. n° 147 del 11/04/06
Modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore
Regolamento 1005 16/09/2009 G.U.C.E. ° L286 del 31/10/2009
Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (Allegato VI sostituito dall’allegato del Regolamento (UE) n. 744/2010)
Normativa di riferimento
Tipo n° Data pubblicazione Titolo
Apparecchiature elettriche ed elettroniche D. Lgs. 151 25/07/2005 Gazz. Uff. Suppl.
Ordin. n° 175 del 29/07/2005
Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.
Direttiva UE 65 08/06/2011 Gazz. Uff. Unione europea n° L174 del 01/07/2011
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Documentazione di riferimento Tipo Caratteristiche
Detenzione ed utilizzo sostanze pericolose Schede di sicurezza sostanze pericolose
Apparecchiature contaminate da PCB Comunicazione di detenzione di apparecchiature contaminate da PCB (per apparecchiature con volume di olio superiore a 5 dm3 e concentrazione di PCB nel fluido superiore allo 0,005% in peso) .
E’ una comunicazione, da inviare alle Sezioni Regionali del Catasto rifiuti entro il 31/12/2000, contenente informazioni sulla tipologia degli apparecchi presenti e sui quantitativi e concentrazioni di PCB contenuto negli apparecchi. La comunicazione è da ripetere con frequenza biennale e in caso di variazioni.
Referti analitici per la determinazione del PCB contenuto nei fluidi a rischio
-
85
Certificazione attestante l’avvenuta decontaminazione E’ un documento rilasciato dal soggetto autorizzato che ha effettuato l’intervento (obbligatoria solo per interventi successivi al 17/11/01)
Manufatti contenenti amianto Censimento dei manufatti contenenti amianto E' un documento che riporta la localizzazione e la
caratterizzazione dei manufatti contenenti amianto presenti in azienda. Deve essere corredato da una planimetria.
Valutazione del rischio di rilascio di fibre di amianto (o Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici)
E' una valutazione, effettuata da tecnici specializzati, dell'eventuale danneggiamento o degrado del materiale contenente amianto. Può comprendere anche determinazioni analitiche dell’amianto presente nei manufatti o delle concentrazioni di fibre di amianto aerodisperse in ambienti interni.
Certificati analitici della determinazione dell’amianto presente nei manufatti o delle concentrazioni di fibre di amianto aerodisperse in ambienti interni
-
Procedura per la gestione degli interventi di manutenzione o di pulizia che interessano i manufatti contenenti amianto
E' una procedura interna che definisce le norme e le precauzioni da rispettare in caso di interventi di manutenzione che interessano i manufatti contenenti amianto.
Sostanze lesive per l’ozono Denuncia di detenzione, nelle apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento, di una quantità non inferiore a 20 kg di clorofluorocarburi.
E’ una comunicazione che andava inviata al Ministero dell’Ambiente ed al Ministero delle attività produttive entro il 06/06/02, nel caso in cui sul sito fossero presenti, complessivamente, più di 20 kg di CFC
Libretto di impianto per gli impianti contenenti sostanze controllate
Deve essere conforme al modello di cui all’Allegato 1 del DPR 147/06 e deve contenere i dati sull’apparecchiatura, le ricariche e le manutenzioni
86
8.1 Detenzione ed utilizzo sostanze, preparati ed articoli
Presso il sito sono utilizzati sostanze, miscele o articoli (*)?
SI'
DM 03/12/1985Regolamento 1907/06Non applicabile
NO
L'azienda ha verificato la classificazione delle sostanze
utilizzate?
DM 03/12/1985D. Lgs. 65/2003NC
NO
SI'
L'azienda conserva presso il sito tutte le schede di sicurezza delle sostanze pericolose utilizzate?
DM 03/12/1985D. Lgs. 65/2003NC
NO
SI'
I contenitori delle sostanze pericolose sono adeguatamente
etichettati (**)?
DM 03/12/1985D. Lgs. 65/2003Regolamento 1272/08
NC
NO
SI'
Lo stoccaggio, la movimentazione e l'uso delle sostanze pericolose avviene in modo
tale da evitare ogni sversamento sul suolo, nel sottosuolo, in corpo idrico
superficiale o in rete fognaria?
D. Lgs. 152/06, art. 242.1NCNO
SI'
L'azienda è conforme alla
normativa
In caso di sversamento o perdita di sostanze pericolose, l'azienda è
organizzata per intervenire prontamente a contenere l'eventuale contaminazione?
D. Lgs. 152/06, art. 242.1NCNO
SI'
L'azienda ha verificato che il produttore abbia provveduto ad effettuare la registrazione
secondo il calendario definito dal Regolamento (prossima scadenza 31/05/13) (*)?
Regolamento 1907/06, art. 28NCNO
L'azienda ha valutato l'opportunità di fornire al proprio fornitore informazioni sull'uso della
sostanza al fine di renderlo un "uso identificato"?
Regolamento 1907/06, art. 37NCNO
87
(*) Ai sensi del regolamento REACH si definiscono:
1) sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione. Nota: anche i metalli sono considerati sostanze
2) miscela (preparato): una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze; (ad es. le leghe di metalli sono considerati preparati)
3) articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.
15) sostanza intermedia: una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza (in seguito denominata "sintesi").
Sono soggetti a Registrazione:
� sostanze (anche se contenute in miscele) prodotte o importate in quantità maggiore di 1 ton/anno;
� sostanze intermedie isolate prodotte in quantità maggiore di 1 ton/anno;
� sostanze contenute in articoli prodotti o importati se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: • quantità totale della sostanza negli articoli > 1 ton /anno • sostanza destinata a essere rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili • la sostanza non è ancora stata registrata per tale uso
Nota: � esempio di rilascio in condizioni d’uso normale: profumo da gomma profumata, nastro adesivo, carta copiativa,
etc; � esempio di condizioni ragionevolmente prevedibili: mercurio che esce da termometro perché si rompe
Per le sostanze già presenti sul mercato negli ultimi anni (phase in) è consentita la preregistrazione che deve essere effettuata tra il 1 giugno 2008 e il 30 novembre 2008. La preregistrazione consente di:
• avvalersi di un periodo transitorio e di effettuare la registrazione in anni successivi: il calendario per la registrazione prevede diverse scadenze, in funzione della pericolosità della sostanza e delle quantità, che vanno dal dicembre 2010 al giugno 2018.
• raggruppare tutti i produttori della stessa sostanza / articolo in modo che possano consorziarsi per effettuare gli studi necessari alla registrazione.
Il calendario per le registrazioni delle sostanze è il seguente:
Sono esclusi dall’obbligo di registrazione: � sostanze radioattive; � rifiuti; � sostanze utilizzate in medicinali, in alimenti e mangimi; � polimeri (ma c’è obbligo di registrazione per monomeri); � sostanze contenute nell’allegato IV, quali ad es:glucosio, CO2, calcare, saccarosio, N2, grafite, etc;
88
� sostanze contenute nell’allegato V, quali ad es: minerali, minerali metallici, clinker, gas, petrolio greggio, carbone, coke, idrogeno, ossigeno, gas nobili;
� sostanze esportate e reimportate; � sono considerate già registrate le sostanze usate in prodotti fitosanitari e biocidi; � sostanze utilizzate per R&S.
Nota: per le sostanze contenute negli articoli è prevista anche la c.d. “notifica” degli articoli se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
� l’articolo contiene una sostanza particolarmente pericolosa, che ricade in regime di autorizzazione (sostanze in allegato 14)
� concentrazione della sostanza nell’articolo > 0,1% � quantità totale della sostanza negli articoli > 1 ton /anno per produttore � la sostanza non è ancora stata registrata per tale uso
Il calendario per la notifica si aprirà il 01/06/2011. Inoltre, non è ancora possibile valutare quali siano gli articoli soggetti a notifica in quanto non è stato ancora definito l’elenco completo delle “sostanze particolarmente pericolose” (Allegato 14).
(**) A partire dal 1 dicembre 2010 entrerà in vigore la prima fase del Regolamento CLP, che modifica la precedente normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele.
In particolare, a partire dal 1 dicembre 2010:
- le sostanze devono essere classificate conformemente al regolamento CLP, oltre a mantenere l’attuale classificazione relativa alla previgente normativa;
- le sostanze devono essere etichettate e imballate unicamente in conformità al regolamento CLP (tale regolamento modifica i pittogrammi e le frasi di rischio e di pericolo), tuttavia le sostanze già classificate, etichettate e imballate in base alla DSP e immesse sul mercato (ossia “sugli scaffali”) antecedentemente al 1° dicembre 2010 devono essere rietichettate e reimballate entro il 1° dicembre 20 12;
- fino al 1° giugno 2015 le miscele devono continua re a essere classificate, etichettate e imballate conformemente alla previgente normativa, tuttavia una miscela può anche essere classificata, etichettata e imballata conformemente al regolamento CLP prima di tale data.
89
8.2 Produzione e importazione di sostanze, preparati ed articoli
L'organizzazione produce o importa sostanze, miscele o
articoli (*)?
DM 03/12/1985Regolamento 1907/06Non applicabile
NO
SI'
L'organizzazione ha predisposto la scheda dati di sicurezza compilata a
norma dell'allegato II del Regolamento (ove applicabile) (**)?
Regolamento 1907/06, art. 31Allegato IIRegolamento 1272/08
NCNO
SI'
Nel caso di sostanze o di articoli non soggette a scheda dati di sicurezza sono
comunicate agli utilizzatori eventuali informazioni utili per l'utilizzo in sicurezza della
sostanza/articolo?
Regolamento 1907/06, artt. 32 e 33NC
NO
SI'
L'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi o che possono presentare pericoli specifici,
riportano tutte le informazioni necessarie (***)?
DM 03/12/1985D. Lgs. 65/03, artt. 8 e 9Regolamento 1272/08
NCNO
SI'
L'azienda è conforme alla
normativa
L'azienda ha provveduto ad effettuare la registrazione secondo il calendario definito dal
Regolamento (prossima scadenza 31/05/2013)?
Regolamento 1907/06, art. 28NCNO
SI'
(*) si veda scheda precedente
(**) La scheda di dati di sicurezza deve essere predisposta: a) Se una sostanza risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008. o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo la direttiva 1999/45/CE; o b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII del Regolamento 1907/06; o c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 del Regolamento 1907/06, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b). A partire dal 1 dicembre 2010 entrerà in vigore la prima fase del Regolamento CLP, che modifica la prec edente normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele.
90
Ai sensi di tale Regolamento le schede dati di sicurezza devono essere modificate quando le sostanze e le miscele sono riclassificate in conformità al Regolamento CLP. In particolare, fino al 1 giugno 2015 le schede di sicurezza devono riportare sia le nuove classificazioni in base al Regolamento CLP, sia quelle in conformità all’attuale normativa.
Devono inoltre essere sottoposte a revisione le sezioni 15 e 16 della SDS inserendo le nuove etichettature e le nuove indicazioni di pericolo
(***) a partire dal 1 dicembre 2010, le sostanze devono essere etichettate e imballate unicamente in conformità al regolamento CLP (tale regolamento modifica i pittogrammi e le frasi di rischio e di pericolo) , tuttavia le sostanze già classificate, etichettate e imballate in base alla DSP e immesse sul mercato (ossia “sugli scaffali”) antecedentemente al 1° dicembre 2010 devono essere rietichettate e reim ballate entro il 1° dicembre 2012.
Fino al 1° giugno 2015 le miscele devono continuare a essere classificate, etichettate e imballate conformemente alla previgente normativa, tuttavia una miscela può anche essere classificata, etichettata e imballata conformemente al regolamento CLP prima di tale data.
91
8.3 Detenzione apparecchiature contaminate da PCB – I parte
NC
La comunicazione e' stata aggiornata in caso di variazione del numero di apparecchiature contaminate o della
concentrazione di PCB contenuta?
D.Lvo 209/99, art.3DL 500/99,
art. 1.2 e L 33/00DM 11/10/ 2001art. 4
D.Lvo 209/99, art.2
D.Lvo 209/99, art.3DM 11/10/ 2001art. 4
D.Lvo 209/99, art.5.4DM 11/10/ 2001art. 1
D.Lvo 209/99,art.6.1, 6.2 e Allegato 1
Vedi Schede:Gestione rifiuti
NO
NO
NO
NO
NO
In Azienda sono presenti apparecchiature contenenti olio con concentrazione di PCB > 50 mg/kg (come da referto
analitico)?
L'Azienda ha inviato alla Regione apposita Comunicazione di detenzione di apparecchiature contenenti olio
contaminato da PCB*?
Le apparecchiature contaminate, e le porte dei locali in cui si trovano, sono identificate con apposita etichettatura
conforme alla norma (**)?
E' stata effettuata la comunicazione alla Provincia attestante che le apparecchiature contaminate sono in
buono stato funzionale, non presentano perdite di fluidi e rispettano le norme tecniche del DM 11 ottobre
2001?
Si e' proceduto ad operazioni di decontaminazione di trasformatori contenenti PCB
in conc. superiore a 500 mg/kg?
Nel caso in cui l'Azienda abbia provveduto allo smaltimento di apparecchiature contaminate ha
seguito la normativa in materia?
D.Lvo 209/99,art.7.2
NO
SI'
SI'
SI'
SI'
SI'
SI'
SI'
SI'
L'Azienda ha preso tutte le misure necessarie per evitare rischi di incendio nei pressi degli apparecchi contaminati, e
questi sono lontani da prodotti infiammabili?
D.Lvo 209/99,artt. 7.7, 7.8 e 8NO
D. L.vo 209/99, art. 5DM 11/10/01, art. 2
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NO
Vai a parte II
Esci
92
Detenzione apparecchiature contaminate da PCB – II parte
(**) per le apparecchiature contenenti olio con contaminazione di PCB compresa tra 50 e 500 mg/kg l'etichettatura e' semplificata e non e' necessario apporla anche sulle porte dei locali
L'azienda e' conforme alla
normativa
D.Lvo 209/99, art.6.3 e Allegato 2
NOLe apparecchiature originariamente contenenti olio
contaminato da PCB, e successivamente decontaminate, sono state identificate con apposita
etichettatura conforme alla normativa?
SI'
L'Azienda ha preso ogni precauzioni per evitare, anche in caso di incidenti, qualsiasi sversamento di
olio dielettrico in corpo idrico superficiale, rete fognaria o sul suolo?
D.Lvo 209/99, All. 1
SI'
NO
* La comunicazione deve essere ripetuta ogni due anni utilizzando la nuova modulistica inserita nel DM 11/10/01. Non sono oggetto della comunicazione i condensatori di potenza con volume di un insieme composito inferiore a 5 l
il trasformatore non risulta
decontaminato
DM 11/10/01, art. 2NO La decontaminazione e' stata sottoposta a verifica
della qualita' del processo effettuato mediante determinazione analitica?
NC
NC
L'azienda ha programmato la dismissione delle apparecchiature contenenti PCB secondo le tempistiche previste dalla normativa (***)?
Legge 62/05, art. 18NC (se scaduti i termini)
(***) Gli apparecchi contenenti olio contaminato da PCB devono essere decontaminati o smaltiti secondo le seguenti tempistiche:- apparecchiature contenenti meno di 5 dm3 di olio: 31/12/2005;- apparecchiature contenenti più di 5 dm3 di olio: * dismissione di almeno il 50% degli apparecchi detenuti entro il 31/12/2005; * dismissione di almeno il 70% degli apparecchi detenuti entro il 31/12/2007; * dismissione di tutti gli apparecchi detenuti entro il 31/12/2009.- solo i trasformatori contenenti fluidi contaminati da PCB con una concentrazione compresa tra 50 mg/kg e 500 mg/kg possono essere smaltiti al termine della loro esistenza operativa nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche previste.
SI'
Da parte I
93
8.4 Manufatti contenenti amianto
L'Azienda ha provveduto ad effettuare il censimento dei manufatti contenenti amianto ed a riportarne l'ubicazione su planimetria?
E' stata effettuata la valutazione del rischio di rilascio delle fibre di amianto?
NC DM 06.09.1994
E' necessaria un'azione di bonifica dei manufatti, mediante
rimozione, incapsulamento o verniciatura?
L'Azienda ha effettuato l'azione di bonifica secondo le prescrizione della normativa di
settore (*)?
NC
E' possibile escludere la presenza In azienda di manufatti contenenti amianto?
L'azienda e' conforme alla
normativa
DM 06.09.1994
DM 06.09.1994
DM 06.09.1994DM 20.08.1999DM 25/07/2001D. L.vo 257/06DM 05/02/2004
SI'
SI'
SI'
SI'
SI'
NO
NO
NO
NO
NC
E' stato adottato un idoneo programma di controllo?
NC DM 06.09.1994
SI'
L'azienda e' conforme alla
normativa
E' stato nominato un responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attivita'
manutentive che possono interessare i materiali di amianto?
NCDM 06.09.1994
NO
Gli eventuali interventi di manutenzione sono eseguiti rispettando le relative misure di
sicurezza?
NO
Nel caso siano in opera materiali friabili, la valutazione dello stato dei materiali e'
ripetuta annualmente, inviando copia del rapporto all'ASL?
NC DM 06.09.1994
DM 06.09.1994
SI'
SI'
NC
NO
NO
NO
SI'
Legge n. 257/92DM 06.09.1994
(*) A partire dal 14/06/2004, i lavori di bonifica di beni contenenti amianto possono essere affidati esclusivamente ad aziende regolarmente iscritte all'Albo, oppure ad aziende, precedentemente operanti, che abbiano presentato regolare domanda di iscrizione entro i termini previsti.
94
8.5 Sostanze che riducono lo strato di ozono
L'azienda utilizza sostanze controllate che riducono lo strato di ozono(*) (ovvero le sostanze elencate nell'All. 1 del Reg. CE
1005/09?
Regolamento CE n. 1005/2009, artt. 1 e 2 e Allegato 1DM 3 ottobre 2001
SI'
Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare
e ridurre al minimo le fughe di sostanze controllate?
Regolamento CE n. 1005/2009, art. 23
Le apparecchiature fisse contenenti sostanze controllate in
quantità > 3 kg sono dotate di apposito Libretto di impianto?
SI'
Regolamento 1005/09, art. 23.3DPR 147/06, art. 3.2, Allegato 1
L'azienda e' conforme alla
normativa
SI'
NO
NC
NC NO
NO
L'azienda ha sospeso le ricariche di impianti con sostanze
controllate "vergini" a partire dal 01/01/2010 (**)?
SI'
Regolamento CE n. 1005/09, artt. 5 e 11.3 DM 3 ottobre 2001
NCin caso di utilizzo
della sostanza oltre i termini consentiti
NO
In caso di detenzione di apparecchiature e impianti di refrigerazione e
condizionamento contenenti più di 20 Kg di CFC, l'azienda ha presentato apposita comunicazione ai Ministeri competenti?
DM 03/10/2001, art. 8NC
SI'
NO
Le apparecchiature fisse contenenti piu' di 3 kg di sostanze controllate sono sottoposte a controllo della presenza di fughe con frequenza almeno
annuale o semestrale se >30 kg (***)?
Gli esiti del controllo sono registrati sul libretto di impianto?
SI'
SI'
Regolamento CE n. 1005/09, art. 23.1DPR 147/06, art. 4.1
DPR 147/06, art. 4.3, Allegato 1Regolamento 1005/09, art. 23.3
NC
NC
(***) Non sono ancora stati definiti i requisiti professionali minimi del personale abilitato ad effettuare tali controlli
SI'
In caso siano individuate fughe di gas, le stesse sono riparate il prima possibile e comunque entro 14 giorni e le apparecchiature sono ricontrollate entro
un mese dalla riparazione per verificarne l'efficacia?
Regolamento CE n. 1005/09, art. 23.1NC
95
(*) Le sostanze controllate più comunemente utilizzate appartengono alle seguenti famiglie: • "halon": sono generalmente contenuti negli estintori e in altri sistemi antincendio; • "CFC" (clorofluorocarburi): sono generalmente utilizzati nelle apparecchiature di
refrigerazione o condizionamento d'aria (es. tra i più diffusi R12); • "HCFC" (idroclorofluorocarburi): possono essere utilizzati come solventi, come fluidi
frigorigeni in apparecchiature di refrigerazione o condizionamento d'aria (es. tra i più diffusi R22) o come agenti antincendio (es. tra i più diffusi NAF S III, FE 241).
Altre sostanze controllate sono il tetracloruro di carbonio (CCl4), il tricoloroetano (C2H3Cl3), il bromuro di metile e gli idrobromofluorocarburi (CHFBr2, ...). Sono considerate sostanze controllate anche tutte le miscele che contengano almeno una delle sostanze comprese nell'elenco (per es. il fluido R 502 è considerato un CFC in quanto contiene CFC 115; il fluido R 401 è considerato un HCFC in quanto contiene HCFC 22). Non sono considerati sostanze controllate gli HFC (ad es. R134A, R152A, R407C, R410, ..) (**) A partire dal 01/01/2010 non è più ammesso l'utilizzo di sostanze controllate nuove. In deroga a tale disposizione, fino al 31/12/2014 è ammesso l'utilizzo per attività di manutenzione ed assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore di:
- HCFC rigenerati, purché siano messi in commercio in contenitori provvisti di etichetta con indicazione che la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione;
- HCFC riciclati, purchè siano stati recuperati dalle apparecchiature stesse su cui viiene fatta la manutenzione e siano utilizzati soltanto dall’impresa che ha effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza.
(***) Le manutenzioni diventano trimestrali per impianti contenenti più di 300 kg di gas refrigerante.
96
Sez. 9 Altri aspetti ambiente-sicurezza
Normativa di riferimento
Tipo n° Data pubblicazione Titolo
1- Prevenzione incendi DPR 151 01/08/2011 Gazzetta Ufficiale
Italiana n° 221 del 22/09/2011
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
DM - 10/03/1998 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 81 del 07/04/1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
Circolare Ministeriale
16 08/07/1998 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 250 del 26/10/1998
Decreto Interministeriale 10 marzo 1998 - Chiarimenti
D.Lgs. 81 09/04/2008 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 101 del 30/04/2008
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
DPR 37 12/01/1998 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 57 del 10/03/1998
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. ABROGATO
Circolare VVF
1324 07/02/2012 - “Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”
2- Aziende a rischio di incidente rilevante D.Lgs. 334 17/08/1999 Gazz. Uff. Suppl.
Ordin. n° 228 del 28/09/1999
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
D.Lgs. 238 21/09/2005 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 271 del 21/11/2005
Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
DM - 16/03/1998 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 74 del 30/03/1998
Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.
Direttiva (CE)
105 16/03/2003 Gazz. Uff. Unione europea n° L345 del 31/12/2003
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003 che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
DM - 09/08/2000 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 196 del 23/08/2000
Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio.
DM 138 26/05/2009 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 226 del 29/09/2009
Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
DM 139 24/07/2009 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 226 del
Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
97
29/09/2009 334.
3- Spedizione di merci/rifiuti in regime ADR D.Lgs. 35 27/01/2010 Gazzetta Ufficiale
Italiana n° 58 del 11/03/2010
Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Direttiva (CE)
61 02/09/2010 Gazz. Uff. Unione europea n° L233 del 03/09/2010
Direttiva della Commissione, del 2 settembre 2010, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
DM - 03/01/2011 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 39 del 17/02/2011
Recepimento della direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnologico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Regolamento (CE)
689 17/06/2008 Gazz. Uff. Unione europea n° L204 del 31/07/2008
Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
Regolamento (UE)
71 27/01/2012 Gazz. Uff. Unione europea n° L26 del 28/01/2012
Regolamento (UE) n. 71/2012 della Commissione, del 27 gennaio 2012, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
4- Radiazioni ionizzanti
D.Lgs. 230 17/03/1995 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 136 del 13/06/1995
Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
D.Lgs. 52 06/02/2007 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 95 del 24/04/2007
Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.
D.Lgs. 100 01/06/2011 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 156 del 07/07/2011
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.
5- Biocarburanti e biofuels
DM - 23/01/2012 Gazzetta Ufficiale Italiana n° 31 del 07/02/2012
Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi
Direttiva (CE)
28 23/04/2009 Gazz. Uff. Unione europea n° L140 del 05/06/2009
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
Direttiva (CE)
30 23/04/2009 Gazz. Uff. Unione europea n° L140 del 05/06/2009
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE
98
Documentazione di riferimento Tipo Caratteristiche
1- Prevenzione incendi Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto
di notorietà
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità' della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza. Rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate
Piano di emergenza Il piano di emergenza deve contenere nei dettagli: a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; d) specifiche misure per assistere le persone disabili. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.
Registro antincendio apposito registro a cura dei responsabili dell'attività, su cui vengono annotati verifiche di controllo ed interventi di manutenzione su attrezzature e dispositivi, nonché le informazioni sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
2- Aziende a rischio di incidente rilevante Piano di emergenza interno Il piano di emergenza interno deve contenere almeno le
informazioni di cui all'allegato IV del D.Lgs. n. 334/99, punto 1, ed è predisposto allo scopo di: a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le cose; b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti; c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorità locali competenti; d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
Piano di emergenza esterno Il piano di emergenza esterno deve essere elaborato tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato IV del D.Lgs. n. 334/99, punto 2, ed essere elaborato allo scopo di: a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni; b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso
99
con l'organizzazione di protezione civile; c) informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti; d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
Rapporto di sicurezza Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. n. 334/99, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza. Il rapporto di sicurezza di cui il documento di “Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti” è parte integrante, deve evidenziare che: a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza; b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'articolo 14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste; d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati forniti all'autorità competente di cui all'articolo 20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.
3- Spedizione di merci/rifiuti in regime ADR Relazione annuale del consulente ADR da conservare per 5 anni
4- Radiazioni ionizzanti Libretto di sorgente Ogni sorgente di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 52/2007 deve
essere corredata di apposito libretto di sorgente. Il detentore custodisce il libretto di sorgente e annota i dati sulla scheda di registrazione conforme all'allegato III del D.Lgs. n. 52/2007, nonché: a) i risultati delle prove e delle manutenzioni periodiche effettuate sulla sorgente e sulle apparecchiature necessarie per l'utilizzo della stessa; b) gli eventi anomali ed i malfunzionamenti riscontrati relativamente alla sorgente ed alle apparecchiature di cui alla lettera a); c) i luoghi di utilizzazione. Il libretto di sorgente accompagna la sorgente stessa durante tutto il suo utilizzo ed è aggiornato dal responsabile della gestione della sorgente fornito di adeguata competenza tecnica.
Registro delle sorgenti Il detentore tiene un registro di tutte le sorgenti di cui ha la disponibilità, anche a titolo di pratiche comportanti l'effettuazione di commercio senza detenzione, nel quale sono riportate le informazioni, relative ad ogni sorgente, indicate nell'allegato III del D.Lgs. n. 52/2007, integrate con il numero di catalogo IAEA, ove a sua conoscenza. Il registro può essere tenuto sotto forma di archivio informatico oppure può constare di schede di registrazione conformi all'allegato III; in entrambi i casi il registro riporta le informazioni previste nell'allegato III.
5- Biocarburanti e biofuels Dichiarazione di Conformità dichiarazione redatta, con valore di autocertificazione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
100
e successive modificazioni, da ogni operatore economico cedente il prodotto in uscita dalla propria fase o fasi della catena di consegna del biocarburante e bioliquido, incluso il trasporto, che viene rilasciata, in accompagnamento alla partita, all'operatore economico successivo.
Certificato di Sostenibilità dichiarazione redatta dall'ultimo operatore della catena di consegna, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, contenente le informazioni necessarie a garantire che la partita di biocarburante o bioliquido sia sostenibile.
101
102
9.1 Prevenzione incendi
NO In azienda sono presenti attività soggette a controllo da parte dei VV.FF
(elenco di cui all'Allegato I del DPR 151/11) (Nota 1)?
DPR 151/2011, Allegato INon applicabile
Le attività ricadono nella categoria A (nota 2)?
DPR 151/2011, Allegato I
SI'
NOL'organizzazione ha presentato una Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA)?DPR 151/2011, art. 4.2NC
NO Sono rispettate tutte le prescrizioni previste dal CPI (limiti quantitativi,
attrezzature antincendio, modalità di stoccaggio, ...)?
CPINC
SI'
SI'
SI'
SI'
Le attività ricadono nella categoria B (nota 2)?
DPR 151/2011, Allegato I
SI'
NO\
NOL'organizzazione ha ottenuto parere di conformità favorevole sul progetto ed ha presentato una
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)?
DPR 151/2011, artt. 3 e 4.2NC
SI'
Le attività ricadono nella categoria C (Nota 2)?
DPR 151/2011, Allegato I
SI'
NOL'organizzazione ha ottenuto il Certificato di
Prevenzione incendi? (nota 3)DPR 151/2011, art. 4.2NC
SI'
NOLe attività sono esercitate in conformità a quanto comunicato attraverso la SCIA
e previsto dal progetto approvato dai VV.F?
DPR 151/2011, artt. 3 e 4.2NC
SI'
Vai a Parte II
103
SI'
NO Sono effettuate le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione previsti
sulle attrezzature antincendio?
DM 10/03/1998, art. 4 e All. VINC
SI'
NO L'azienda detiene presso il sito un apposito "Registro antincendio" su cui sono riportati gli
incontri di formazione e gli interventi di controllo, verifica e manutenzione effettuati?
DPR 151/2011, art. 6NC
SI'
L'azienda è conforme alla
normativa
L'azienda ha provveduto a valutare il rischio incendio e a redarre il Piano di
emergenza?NC
DM 10/03/1998, art. 5 e Allegato VIII
D. lgs. 81/08
NO
NOE' stata fornita ai lavoratori adeguata
formazione ed informazione sul rischio incendio, sulle misure di prevenzione adottate
e sulle procedure da attuare in caso di incendio ?
DM 10/03/1998, artt. 6, 7 e All. IXNC
SI'
Segue da Parte 1
Nota 1: Elenco attività soggette a controllo dei VV. F.
104
105
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107
108
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110
111
Nota 2: Regime transitorio: Gli enti e i privati responsabili delle nuove attiv ità introdotte nell'Allegato I del DPR 151/11 che precedentemente non erano incluse negli elenchi di cui al DM 16/02/1982, esistenti alla data del 22/09/11, devono espletare i prescritti ad empimenti entro il 07/10/2012.
Attività che, in virtù della nuova normativa, doves sero risultare non più soggette ai controlli di prevenzione incendi: il Comando provinciale comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Attività per cui, all’entrata in vigore del nuovo r egolamento, il titolare abbia presentato istanza di parere di conformità ai sensi dell’articolo 2 del d .P.R. 37/98 ed il Comando non abbia ancora emesso parere: i l Comando provinciale concluderà comunque il procedimento con l’emissione del parere che avrà gli stessi effetti di quello rilasciato, per le attività in categoria B e C, ai sensi dell’articolo 3 (Valutazione dei progetti) del nuovo regolamento.
Attività per cui il titolare ha acquisito il parere di conformità di cui all’articolo 2 del d.P.R. 37/ 98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento non ha ancora completato l’opera: a i sensi del comma 6 dell’articolo 11 del D.P.R. 151/11, gli interessati devono espletare, prima di dare inizio all’attività, gli adempimenti di cui al comma 1 dell’articolo 4 del nuovo regolamento presentando la SCIA. Il parere di conformità ex articolo 2 del d.P.R 37/98 terrà luogo alla valutazione del progetto ex articolo 3 del d.P.R. 151/11.
Attività per cui il titolare ha già presentato la d ichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 del d.P.R 37/98 all’atto della rich iesta di CPI: la presentazione della DIA sostituisce la presentazione della SCIA prevista dal nuovo Regolamento, pertanto il Comando provvederà quindi alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell’attività e della categorizzazione in A, B o C. Nei casi in cui l’attività ricadesse in categoria C dovrà essere effettuato il sopralluogo di controllo ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del d.P.R. 151/11.
Attività per cui il titolare ha già presentato la r ichiesta di CPI, ma non la dichiarazione di inizio attività (DIA): il Comando provvederà alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell’attività e della categorizzazione in A, B o C e comunicherà al titolare delle attività in categoria A e B che esiste la possibilità di avvalersi, per l’esercizio dell’attività, della presentazione della SCIA ex comma 1 dell’articolo 4 del d.P.R. 151/11. In questo caso la documentazione da presentare dovrà integrare quella già in possesso al Comando. Se l’utente intende avvalersi di tale possibilità, dovrà presentare la SCIA entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Comando e procederà ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del d.P.R. 151/11. Nei casi in cui l’attività ricadesse in categoria C, ed anche nel caso in cui il titolare delle attività in categoria A o B non intendesse avvalersi della possibilità di presentare la SCIA, il procedimento verrà concluso ai sensi dell’articolo 4 del nuovo regolamento con l’effettuazione della visita tecnica, ritenendo così valida l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R 37/98.
Attività è in possesso di CPI ex articolo 3 del d.P .R 37/98 con scadenza dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento: alla scadenza del CPI ex articolo 3 del d.P.R 37/98, il responsabile dell’attività deve espletare gli adempimenti prescritti all’articolo 5 del d.P.R 151/11 presentando l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
Attività con scadenza “una tantum” già previste dal decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982 e riportate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell ’allegato I del nuovo regolamento: necessario presentare l'attestazione di rinnovo periodico (entro 6 anni se precedente al 01/01/1988; entro otto anni se rilasciato tra il 01/01/1988 ed il 31/12/1999; entro dieci anni se rilasciato successivamente al 01/01/2000).
Nota 3: è ammessa l'assenza di CPI per le aziende c he hanno ottenuto parere di conformità sul progetto e hanno avviato i lavori di adeguament o previsti secondo un cronoprogramma realizzativo, purché siano state attuate le necessa rie azioni preventive per garantire una corretta gestione del transitorio.
112
9.2 Aziende a rischio di incidente rilevante – I parte
SI'
Nello stabilimento sono presenti, si impiegano o sono in deposito sostanze
pericolose comprese nell'allegato I?
D. L.vo 334/1999 (*), art. 2.1 e Allegato 1
NO
NOIl Documento Valutazione dei rischi ex D. Lgs. 81/08 è stato integrato individuando i rischi di incidente
rilevante e adottando tutte le misure idoneee a prevenirli?
D. L.vo 334/1999, art. 5 c. 2NC
SI'
NOIl gestore ha adottato idonee
iniziative di formazione, informazione, addestramento ed equipaggiamento dei lavoratori
impiegati presso il sito?
D. L.vo 334/1999, art. 5 c. 1, DM 16/3/1998
SI'
NC
NO
le sostanze pericolose sono presenti in quantità superiori ai
valori di soglia di cui all'allegato I?
D. L.vo 334/1999, art. 2.1 e Allegato 1
SI'
CONFORME
SEGUE
Non applicabile
NOSi eseguono lavorazioni previste
dall'allegato A impiagando sostanze di cui all'allegato I?
D. L.vo 334/1999, art. 2.1, allegato A, allegato I
SI'
NOLo stabilimento ha inviato agli Enti competenti (*) la Notifica prevista dall'art. 6, con allegata la scheda
informativa ex all V?
D. L.vo 334/1999, art. 6 e allegato V
SI'
NC
Non applicabile
(*) Il D. Lgs. 334/99 è da intendersi come integrato dal D. Lgs. 238/05 di recepimento della Direttiva CE 2003/15, meglio nota come Seveso ter
113
9.2 Aziende a rischio di incidente rilevante – II parte
NO Il gestore ha redatto un documento sulla propria politica di prevenzione
ed ha adottato un sistema di gestione della sicurezza ?
D. L.vo 334/1999, art. 7.1, 7.2 e allegato IIIDM 09/08/00
SI'
NOLo stabilimento supera le soglie indicate in Allegato I, colonna 3?
D. L.vo 334/1999, allegato I
SI'
NOIl gestore ha redatto il Rapporto di
sicurezza?
D. L.vo 334/1999, art. 8 e allegato II
NO Il gestore ha redatto un Piano di emergenza interno, coinvolgendo il
personale che lavora presso lo stabilimento ?
D. L.vo 334/1999, art. 11 e allegato IVDM n° 138 del 26/05/09
SI'
NO Il gestore ha inviato al prefetto ad alla provincia tutte le informazioni necessarie per la redazione del Piano di emergenza esterno?
D. L.vo 334/1999, art. 11 e allegato IVDM 139 del 24/07/09
SI'
NO In caso di incidente, il gestore ha adottato tutte le misure previste nel Piano di emergenza ed ha informato
gli Enti interessati?
D. L.vo 334/1999, art. 24
L'azienda e' conforme alla normativa
SI'
SI' (*) Gli enti coinvolti, a vario titolo, sono:Ministero dell'Ambiente, Regione, Provincia,Comune, Prefetto, Comitato Tecnico Regionaledei Vigili del Fuoco
NC
NC
NC
NC
NC
114
ALLEGATO A (articolo 5, comma 2) 1 - Stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, tra l'altro, i seguenti procedimenti: alchilazione amminazione con ammoniaca carbonilazione condensazione deidrogenazione esterificazione alogenazione e produzione di alogeni idrogenazione idrolisi ossidazione polimerizzazione solfonazione desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati nitrazione e fabbricazione di derivati azotati fabbricazione di derivati fosforati formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici distillazione estrazione solubilizzazione miscelazione 2 - Stabilimenti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi. 3 - Stabilimenti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica. 4 - Stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi. 5 - Stabilimenti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite. 6 - Stabilimenti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica. ALLEGATO B – abrogato, unitamente all’articolo 5 comma 3, dal D. Lgs. 238/05 … ALLEGATO I - ELENCO DELLE SOSTANZE, MISCELE E PREPA RATI PERICOLOSI PER L'APPLICAZIONE DEL'ARTICOLO 2 IL TESTO RIPORTATO E’ QUELLO ATTUALMENTE VIGENTE, C OSI’ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 238/05 INTRODUZIONE 1. Il presente allegato riguarda le sostanze pericolose che si trovano in tutti gli stabilimenti ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e dà attuazione ai suoi articoli. 2. Le miscele e i preparati sono assimilati alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nelle pertinenti direttive o degli ultimi adeguamenti al progresso tecnico di cui alla parte 2, nota 1, a meno che non siano specificati la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione. 3. Le quantità limite indicate in appresso si intendono per ciascuno stabilimento. 4. Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2% della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte del sito. 5. Se del caso, si applicano le regole indicate nella parte 2, nota 4, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose PARTE 1 - Sostanze specificate Se una sostanza, o una categoria di sostanze, elencata nella parte 1 rientra anche in una categoria della parte 2, le quantità limite da prendere in considerazione sono quelle indicate nella parte 1
___________________________________________________ _______________________________ | | | | | Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | |__________________________________________________ ____|_____________|_____________| | | | | | Quantità limite | | | (tonnellate) | | | ai fini dell'applicazione | | Sostanze pericolose |___________________________| | | degli | dell' | | | articoli | articolo | | | 6 e 7 | 8 | |__________________________________________________ ____|_____________|_____________| | Nitrato d'ammonio (cfr. nota 1) | 5.000 | 10.000 | | Nitrato d'ammonio (cfr. nota 2) | 1.250 | 5.000 | | Nitrato d'ammonio (cfr. nota 3) | 350 | 2.500 | | Nitrato d'ammonio (cfr. nota 4) | 10 | 50 | | Nitrato di potassio (cfr. nota 5) | 5.000 | 10.000 | | Nitrato di potassio (cfr. nota 6) | 1.250 | 5.000 | | Anidride arsenica, acido (V) arsenico e/o suoi sa li | 1 | 2 | | Anidride arseniosa, acido (III) arsenico o suoi s ali | 0.1 | 0,1 | | Bromo | 20 | 100 | | Cloro | 10 | 25 | | Composti del nichel in forma polverulenta inalabi le | | |
115
| (monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di | | | |nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinic hel)| 1 | 1 | | Etilenimina | 10 | 20 | | Fluoro | 10 | 20 | | Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %) | 5 | 50 | | Idrogeno | 5 | 50 | | Acido cloridrico (gas liquefatto) | 25 | 250 | | Alchili di piombo | 5 | 50 | | Gas liquefatti estremamente infiammabili e | | | | gas naturale | 50 | 200 | | Acetilene | 5 | 50 | | Ossido di etilene | 5 | 50 | | Ossido di propilene | 5 | 50 | | Metanolo | 500 | 5.000 | | 4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, | | | | in forma polverulenta | 0,01 | 0,01 | | Isocianato di metile | 0,15 | 0,15 | | Ossigeno | 200 | 2.000 | | Diisocianato di toluene | 10 | 100 | | Cloruro di carbonile (fosgene) | 0,3 | 0,75 | | Triiduro di arsenico (arsina) | 0,2 | 1 | | Triiduro di fosforo (fosfina) | 0,2 | 1 | | Dicloruro di zolfo | 1 | 1 | | Triossido di zolfo | 15 | 75 | | Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodios sine| | | | (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalent e | 0,001 | 0,001 | | Le seguenti sostanze CANCEROGENE in concentrazion i | 0,5 | 2 | | superiori al 5 % in peso: | | | | 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, | | | | benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometil e), | | | | ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoeta no, | | | | solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di | | | | dimetilcarbamoile, | | | | 1,2-dibromo-3-cloropropano, | | | | 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, | | | | triammide esametilfosforica, idrazina, | | | | 2-naftilammina e/o suoi sali, 1,3 propansultone | | | | 4-nitrodifenile | | | | Prodotti petroliferi: | 2.500 | 25.000 | | a) benzine e nafte, | | | | b) cheroseni (compresi i jet fuel), | | | | c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, | | | | i gasoli per riscaldamento e i distillati usati p er | | | | produrre i gasoli) | | | |__________________________________________________ ____|_____________|_____________|
NOTE 1. Nitrato di ammonio : (5000/10000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è: - compreso tra il 15,75 % (1) e il 24,5 % (2) in peso e contiene non piu' dello 0,4 % del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE; - uguale o inferiore al 15,75 % (3) in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili in grado di autodecomporsi conformemente al "trough test" delle Nazioni Unite (cfr. raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose: manuale di test e criteri, Parte III, sottosezione 38.2). 2. Nitrato di ammonio (1250/5000) : formula del fertilizzante Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è: - superiore al 24,5 % in peso, ad eccezione dei miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %; - superiore al 15,75 % in peso per miscugli di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio; - superiore al 28 % (4) in peso per miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %, e che soddisfino i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE. 3. Nitrato di ammonio 500): tecnico Include: a) nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è: - compreso tra il 24,5 % e il 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,4 % di sostanze combustibili; - superiore al 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2 %; b) soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80 % in peso. 4. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti "off-specs" che non hanno superato la prova di detonabilità
116
Include: a) materiale dì scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio di cui alle note 2 e 3 dall'utente finale sono o sono stati restituiti ad un produttore, ad un deposito provvisorio o ad un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano giù le specifiche di cui alle note 2 e 3; b) fertilizzanti di cui alla nota 1, primo trattino, e alla nota 2 che non soddisfano i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE. 5. Nitrato di potassio (5000/10000): concimi composti basati su nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma prilled/granulare. 6. Nitrato di potassio (1250/5000): concimi composti basati su nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma cristallina 7. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i seguenti fattori di ponderazione:
___________________________________________________ ____________________ | | | International Toxic Equivalent Facto rs (ITEF) | | for the congeners of concern (NATO /CCMS) | |__________________________________________________ _____________________| | 2,3,7,8-TCDD 1 | 2,3,7,8-TCDF 0,1 | |___________________________________|______________ _____________________| | 1,2,3,7,8-PeDD 0,5 | 2,3,4,7,8-Pe CDF 0,5 | | | 1,2,3,7,8-Pe CDF 0,05 | |___________________________________|______________ _____________________| | | | | 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 | 1,2,3,4,7,8- HxCDF 0,1 | | 1,2,3,6,7,8-HxCDD " | 1,2,3,7,8,9- HxCDF " | | 1,2,3,7,8,9-HxCDD " | 1,2,3,6,7,8- HxCDF " | | | 2,3,4,6,7,8- HxCDF " | |___________________________________|______________ _____________________| | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 | 1,2,3,4,6,7, 8-HpCDF 0,01 | | | 1,2,3,4,7,8, 9-HpCDF " | |___________________________________|______________ _____________________| | OCDD 0,001 | OCDF 0,001 | |___________________________________|______________ _____________________|
(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, O = o cta) ____ (1) Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio. (2) Il tenore di azoto del 24,5 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70 % di nitrato di ammonio. (3) Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio. (4) Il tenore di azoto del 28 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80 % di nitrato di ammonio. ____ PARTE 2 - Categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1
___________________________________________________ _______________________________ | | | | | Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | |__________________________________________________ ____|_____________|_____________| | | | | | Quantità limite | | | (tonnellate) | | | della sostanza pericolosa | | | ai sensi dell'articolo 3, | | Sostanze pericolose | paragrafo 5 | | classificate come | ai fini dell'applicazione | | |___________________________| | | | | | | degli | dell' | | | articoli | articolo | | | 6 e 7 | 8 | |__________________________________________________ ____|_____________|_____________| | | | | | 1. MOLTO TOSSICHE | 5 | 20 | | 2. TOSSICHE | 50 | 200 | | 3. COMBURENTI | 50 | 200 | | 4. ESPLOSIVE (cfr. nota 2) | 50 | 200 | | sostanze, preparati o articoli assegnati alla | | | | UN/ADR 1.4 | | | | 5. ESPLOSIVE (cfr. nota 2) | | | | sostanze, preparati o articoli assegnati alle | 10 | 50 | | divisioni: UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, o 1.6, | | | | ovvero classificati con frasi di rischio R2 o R3 | | | | 6. INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientr ano | | | | nella definizione di cui alla nota 3 a)] | 5.000 | 50.000 | | 7a. FACILMENTE INFIAMMABILI [sostanze o preparati | | |
117
| che rientrano nella definizione di cui alla | | | | nota 3 b) 1] | 50 | 200 | | 7b. Liquidi FACILMENTE INFIAMMABILI [sostanze o p re- | | | | parati che rientrano nella definizione di cui | | | | alla nota 3 b) 2] | 5.000 | 50.000 | | 8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI [sostanze o prepara ti | | | | che rientrano nella definizione di cui alla | | | | nota 3 c)] | 10 | 50 | | 9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combina - | | | | zione con le seguenti frasi che descrivono | | | | il rischio: | | | | i) R50: "Molto tossico per gli organismi | 100 | 200 | | acquatici" | | | | (compresa frase R50/53) | | | | ii) R51/53: "Tossico per gli organismi acquat ici;| 200 | 500 | | può causare effetti negativi a lungo term ine | | | | nell'ambiente acquatico" | | | | 10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano in quelle p re- | | | | cedenti, in combinazione con le seguenti fras i | | | | che descrivono il rischio: | | | | i) R14: «reagisce violentemente a contatto c on | | | | l'acqua» (compreso l'R14/15) | 100 | 500 | | ii) R29: «libera gas tossici a contatto con | | | | l'acqua» | 50 | 200 | |__________________________________________________ ____|_____________|_____________|
118
9.3 Spedizione di merci/rifiuti in regime ADR (*)
Tra le sostanze spedite dal sito (merci, rifiuti), ne esistono di classificate secondo l'ultimo
aggiornamento ADR?
SI'
ADR 2011Non applicabileNO
L'azienda ha nominato uno o più consulenti in possesso del
certificato di formazione professionale valido per trasporto
su strada?
ADR 2011D. lgs. 35/2010NC
NO
SI'
L'Azienda conserva per 5 anni la relazione annuale redatta dal
consulente?
ADR 2011D. lgs. 35/2010NC
NO
SI'
Le merci / rifiuti sono classificati ed autorizzati al trasporto conformemente all'ADR?
ADR 2011NCNO
SI'
Gli imballaggi o contenitori per trasporto alla rinfusa o cisterne utilizzati sono
conformi all'ADR?
ADR 2011NCNO
SI'
NC
L'Azienda fornisce al trasportatore le informazioni, i dati e, se necessari, i
documenti di trasporto conformemente a quanto previsto dall'ADR?
ADR 2011
NO
SI'
L'Azienda rispetta le procedure definite dal consulente, assicurandosi
che siano applicate anche da eventuali fornitori coinvolti nell'attività
di spedizione??
ADR 2011NCNO
SI'
SI'
Nel caso di "merci pericolose ad alto rischio" l'Azienda ha adottato,
attuato e seguito un piano di security conforme a quanto
previsto dall'ADR
ADR 2011NCNO
SI'
Gli operatori addetti alla fase di imballaggio/ carico/ riempimento/ movimentazione/ spedizione di merci/rifiuti in regime ADR sono
opportunamente formati?
ADR 2011NCNO
continua nella pagina seguente
119
L'azienda è conforme alla
normativa
NOLe iscrizioni / etichette di pericolo sono
applicate secondo quanto pervisto dall'ADR?
ADR 2011NC
SI'
NO
L'azienda rispetta il modo di invio e le restrizioni alla
spedizione previsti per la merce pericolosa inviata?
ADR 2011NC
Nel caso di spedizioni di cisterne/ contenitori vuoti non ripuliti e non
degassificati, l'azienda assicura che questi siano marcati ed etichettati
conformemente all'ADR?
NC ADR 2011
NO
SI'
SI'
NONel caso d'incidente, quando previsto
dall'ADR, il consulente ha redatto e spedito entro 45 gg la "relazione di incidente" al legale rappresentante dell'impresa e alla
Motorizzazione?
NCADR 2011D.Lgs 35/2010
SI'
continua dalla pagina precedente
(*) L’accordo internazionale sancito dall’ADR 2011 (direttiva comunitaria 2010/61/UE del 02/09/2010) è entrato in vigore il 1 gennaio 2011 e resterà in vigore fino al 30 giugno 2013. Tra le principali modifiche, oltre a variazioni sulle soglie di esenzione, sulle classificazioni delle sostanze, sulle tipologie di imballaggio e sulle istruzioni scritte (TREMCARDS) , sono stati introdotti: la definizione e gli obblighi dello “scaricatore”, l’obbligo di formazio ne preventiva, security compresa, e registrazione della formazione erogata; per alcuni numeri ONU sono state variate e inserite nuove rubriche, Disposizioni Speciali e Istruzioni di imballaggio, e sono state introdotte delle disposizioni speciali per il trasporto delle materie pericolose per l’ambiente.
120
9.3 Trasporto di merci/rifiuti in regime ADR (*)
Tra le sostanze trasportate (merci, rifiuti), ne esistono di classificate secondo l'ultimo
aggiornamento ADR?
SI'
ADR 2011Non applicabileNO
L'azienda ha nominato uno o più consulenti in possesso del certificato di formazione
professionale valido per trasporto su strada?
ADR 2011D. lgs. 35/2010NC
NO
SI'
L'Azienda conserva per 5 anni la relazione annuale redatta dal
consulente?
ADR 2011D. lgs. 35/2010NC
NO
SI'
Gli autisti sono dotati di certificato di formazione per il trasporto di
merci/rifiuti in regime ADR?
ADR 2011NCNO
L'Azienda rispetta le procedure definite dal consulente
assicurandosi che siano rispettate anche da eventuali fornitori
coinvolti?
ADR 2011NCNO
SI'
SI'
Nel caso di "merci pericolose ad alto rischio" l'Azienda ha adottato,
attuato e seguito un piano di security conforme a quanto
previsto dall'ADR
ADR 2011NCNO
SI'
Gli operatori addetti alla fase di carico/ riempimento/
movimentazione di merci/rifiuti in regime ADR sono
opportunamente formati?
ADR 2011NCNO
continua nella pagina seguente
Il mezzo utilizzato per il trasporto in regime ADR è idoneo per la tipologia della merce/rifiuto e delll'imballo con cui vengono
trasportati?
ADR 2011NC
NO
SI'
ADR 2011NCNO
SI'
Gli imballaggi/ contenitori per il trasporto alla rinfusa/ cisterne
utilizzati sono conformi all'ADR?
SI'
121
Sono rispettate le condizioni di carico previste (divieto di carico in comune, limitazioni delle quantità
trasportate)?
ADR 2011NCNO
SI'
Sono rispettate le modalità di movimentazione e stivaggio per le merci,
rifiuti trasportati in funzione del loro imballo?
ADR 2011NCNO
SI'
Durante il trasporto sono presenti sul mezzo tutti i documenti richiesti
(documento di trasporto, istruzioni scritte, documento di identificazione e certificato
di formazione dell'autista)?
ADR 2011NCNO
SI'Durante il trasporto sono presenti sul
mezzo i mezzi di estinzione incendio e gli equipaggiamenti per la protezione
generale e personale?
ADR 2011NCNO
SI'
I veicoli EX/II, EXIII, FL, OX, AT e MEMU sono dotati di certificato di
approvazione ADR?
ADR 2011NCNO
Ove previste, sono effettuate le prove periodiche di omologazione con la frequenza stabilita (es. cisterne) ?
ADR 2011NCNO
Le unità di trasporto sono dotate di etichettatura (quando prevista) e di
segnalazione arancio?
ADR 2011NCNO
SI'
SI'
L'azienda è conforme alla normativa
NO Nel caso di spedizioni di cisterne/ contenitori vuoti non ripuliti e non
degassificati, questi sono marcati ed etichettati conformemente all'ADR?
NC ADR 2011
SI'
NONel caso d'incidente, quando previsto
dall'ADR, il consulente ha redatto e spedito entro 45 gg la "relazione di incidente" al legale rappresentante dell'impresa e alla
Motorizzazione?
NCADR 2011D.Lgs 35/2010
SI'
continuna dalla pagina precedente
SI'
122
(*) L’accordo internazionale sancito dall’ADR 2011 (direttiva comunitaria 2010/61/UE del 02/09/2010) è entrato in vigore il 1 gennaio 2011 e resterà in vigore fino al 30 giugno 2013. Tra le principali modifiche, oltre a variazioni sulle soglie di esenzione, sulle classificazioni delle sostanze, sulle tipologie di imballaggio e sulle istruzioni scritte (TREMCARDS) , sono stati introdotti: la definizione e gli obblighi dello “scaricatore”, l’obbligo di formazio ne preventiva, security compresa, e registrazione della formazione erogata; per alcuni numeri ONU sono state variate e inserite nuove rubriche, Disposizioni Speciali e Istruzioni di imballaggio, e sono state introdotte delle disposizioni speciali per il trasporto delle materie pericolose per l’ambiente.
123
9.4 - Radiazioni ionizzanti - I parte (D. Lgs. 230/ 95 e successive modifiche)
NOD. Lgs. 230/95, art. 18,
All. VII
L'azienda importa o produce, a fini commerciali, materie radioattive o prodotti, apparecchiature o dispositivi contenenti tali
materie?
SI'NO
D. Lgs. 230/95, art. 18, All. VII
E' stata effettuata notifica all'ANPA e ai Ministeri competenti entro i 60 gg. dall'inizio attività nel caso in cui il valore massimo di
conc. di attività per unità di massa sia superiore a quanto indicato nella tab. VII-1?
SI'
N.C.
NOD. Lgs. 230/95, art. 19
Ogni materia/ prodotto/ apparecchiatura messa in commercio è accompagnata da
un'informativa scritta sulle precauzioni tecniche da adottare durante l'uso e sulle modalità di
smaltimento? SI'
N.C.
NOD. Lgs. 230/95, art. 20In caso di attività commerciale, sono
disponibili le registrazioni di tutti gli atti di commercio?
N.C.
L'azienda detiene/ utilizza/ manipola materie radioattive, prodotti od apparecchiature
contenenti tali materie?
D. Lgs. 230/95, art. 27,All. IX
SI'NO
D. Lgs. 230/95, art. 27, All. IX
L'azienda ha ottenuto nulla osta preventivo all'impiego di sorgenti di radiazioni?
SI'
N.C.
L'azienda effettua pratiche comportanti la detenzione di sorgenti di radiazioni?
N.C.D. Lgs. 230/95, art. 22,
All. VII
L'azienda ha effettuato la comunicazione preventiva all'ARPA, ai VV.FF:, all'Ispettorato
provinciale del lavoro e, ove applicabile, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità
marittima (*)?
SI'
SI'
N.C.D. Lgs. 230/95, art. 22,
All. VII
NO
NO
SI'
N.C.NO
La comunicazione preventiva di pratiche e/o il nulla osta all'impiego di sorgenti contengono le
modalità di gestione dei rifiuti radioattivi?
D. Lgs. 230/95, artt. 22 e 27
SI'
N.C.NO
vai a II parte
124
9.4 Radiazioni ionizzanti – II parte (D.Lgs. 230/95 e D.Lgs. 52/07)
NOD. Lgs. 52/07, art. 2,
comma 1, lett. a)Allegato I
La sorgente radioattiva è considerata una sorgente ad alta attività (sorgente sigillata
contenente un radionuclide con attività uguale o superiore ai valori di cui all'Allegato I del D.
lgs. 52/07)?
SI'
D. Lgs. 52/07, art. 3, comma 2
In fase di richiesta di nulla osta è stata presentata la documentazione tecnica e le garanzie economiche previste dall'art. 3,
comma 2 del D. lgs. 52/07 (**) ?
(**) Per le sorgenti già autorizzate alla data del 10/05/07, il detentore si deve adeguare a tali adempimenti entro il 10/11/2007
N.C.NO
SI'
D. Lgs. 52/07, art. 3, comma 3, lett. a)
E' stato nominato un responsabile della gestione della sorgente fornito di adeguata
competenza tecnica? (**) ?N.C.
NO
D. Lgs. 52/07, art. 3, comma 3, lett. d)
E' stato predisposto un programma di prove periodiche e di manutenzione della sorgente e delle apparecchiature connesse, secondo le
indicazioni del costruttore? (**) ?
N.C.NO
D. Lgs. 52/07, art. 3, comma 3, lett. d)
E' stato predisposto un libretto della sorgente contenente i dati di cui all'allegato III del D.
lgs. 52/07, dove sono registrati tutti gli interventi effettuati e le eventuali anomalie?
(**) ?
N.C.NO
SI'
SI'
SI'
D. Lgs. 52/07, art. 3, comma 3, lett. d)
E' stato predisposto un Registro delle sorgenti detenute, aggiornato e custodito secondo le
modalità di cui all'art. 8 del D. lgs. 52/07? (***) N.C.
NO
SI'
D. Lgs. 52/07, art. 3, comma 3, lett. d)
Il Registro delle sorgenti detenute è stato inviato al Gestore del Registro nazionale delle
sorgenti e le eventuali modifiche alla situazione sono inviate entro 3 mesi? (***)
N.C.NO
(***) Per le sorgenti già autorizzate alla data del 10/05/07, il detentore si deve adeguare a tali adempimenti entro il 10/05/2008
vai a III parte
vai a III parte
125
NO
D. Lgs. 230/95, art. 30
La gestione dei rifiuti radioattivi avviene in conformità a quanto dichiarato nella
comunicazione preventiva di pratiche e/o stabilito dal nulla osta?
SI'
N.C.
D. Lgs. 230/95, art. 154
I rifiuti contengono solo radionuclidi con tempo di dimezzamento inferiore a 75 giorni e in
concentrazione non superiore a 1 Bq?
SI'
D. Lgs. 230/95, art. 154
Lo smaltimento di tali rifiuti avviene in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 22/97 e sono registrati tutti i dati per attestare il rispetto
delle condizioni suddette?
Sono effettuate tutte leattività di registrazione relative ai rifiuti radioattivi (tipi, quantità di
radioattività, concentrazioni, caratteristiche chimico-fisiche, provenienza, ...)?
D. Lgs. 230/95, art. 34
SI'
L'azienda affida i propri rifiuti a soggetti in possesso di autorizzazione del MInistero
dell'industria, commercio ed artigianato, per la raccolta di rifiuti radioattivi in conto terzi?
N.C. D. Lgs. 230/95, art. 31
Il deposito o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi avviene attraverso soggetti
autorizzati in possesso di nulla osta del Ministero dell'industria, commercio e
artigianato ?
SI'
SI'
N.C. D. Lgs. 230/95, art. 33
NO
NO
SI'
N.C.NO
N.C.
L'azienda è conforme alla
normativa
NO
NO
L'azienda è conforme alla
normativa
9.4 - Radiazioni ionizzanti - III parte (D. Lgs. 23 0/95 e D. lgs. 52/07)
126
(*) Sono esentate dall'obbligo di comunicazione le pratiche in cui le sorgenti di radiazioni soddisfino una delle condizioni di cui alle lettere seguenti: a) le quantita' di materie radioattive non superino in totale le soglie di esenzione indicate nella tabella VII.1,
con riferimento all'attività massima presente in un certo momento nella pratica; b) la concentrazione di attivita' di materie radioattive per unita' di massa non superi le soglie indicate nella
tabella VII.1, con riferimento al valore massimo nella pratica; c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle quantita' o delle concentrazioni di
cui alle lettere a) o b), purche' soddisfino tutte le seguenti condizioni: 1. siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26; 2. siano costruiti in forma di sorgenti sigillate; 3. in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi
punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensita' di dose superiore a 1 mSv h-1; 4. le condizioni di eventuale smaltimento siano state specificate nel provvedimento di riconoscimento
di cui all'articolo 26; d) gli apparecchi elettrici, diversi da quelli di cui alla lettera e), che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
1. siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26; 2. in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi
punto della superficie accessibile dell'apparecchio un'intensita' di dose superiore a 1 mSv h-1 e) l'impiego di qualunque tipo di tubo catodico destinato a fornire immagini visive, o di altri apparecchi
elettrici che funzionano con una differenza di potenziale non superiore a 30 kV, purche' cio', in condizioni di funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensita' di dose superiore a 1 mSv h-1;
f) materiali contaminati da materie radioattive risultanti da smaltimenti autorizzati che siano stati dichiarati non soggetti a ulteriori controlli dalle autorita' competenti ad autorizzare lo smaltimento.
127
9.5 Biocarburanti e biofuels
NO
D. M. 23/01/2012, art. 2
L'azienda (operatore economico) è produttrice di biocarburanti e/o bioliquidi e/o di prodotti e/o sottoprodotti riconducibili alla
filiera di produzione di biocarburanti e/o bioliquidi?
SI'
non applicabile
D. M. 23/01/2012, art. 2
L'azienda (operatore economico) è produttrice di materie prime coltivate?
SI'D. M. 23/01/2012,
art. 5L'azienda ha fatto richiesta di adesione al
sistema di certificazione nazionale?
L'azienda ha elaborato la dichiarazione di conformità completa di tutti gli elementi
richiesti dalla normativa?
D. M. 23/01/2012, art. 7, comma 6 e 7
SI'
L'azienda (operatore economico) si occupa di rifiuti, residui o sottoprodotti destinati alla produzione di biocarburanti e bioliquidi o si
occupa delle fasi di lavorazione intermedie di lavorazione di prodotti destinati alla
produzione di biocarburanti e bioliquidi?
D. M. 23/01/2012, art. 2
L'azienda ha fatto richiesta di adesione al sistema di certificazione nazionale?
SI'
SI'
non applicabile D. M. 23/01/2012, art. 5
NO
NO
SI'
N.C.NO
non applicabile
L'azienda è conforme alla
normativa
NO
NO
segue
L'azienda ha elaborato la dichiarazione di conformità completa di tutti gli elementi
richiesti dalla normativa e il documento in Allegato I?
D. M. 23/01/2012, art. 7, comma 5,
Allegato IN.C.
NO
L'azienda è stata verificata con verifica iniziale da un organismo di certificazione
accreditato?N.C.
NOSI'
D. M. 23/01/2012, art. 5, comma 2
SI'
L'azienda è stata verificata con verifica iniziale da un organismo di certificazione
accreditato?
SI'
D. M. 23/01/2012, art. 5, comma 2
N.C.NO
SI'
SI' L'azienda è conforme alla
normativa
128
NOD. M. 23/01/2012
L'azienda (operatore economico) è operatore ultimo nella catena di produzione di
biocarburanti e bioliquidi ed è cedente il prodotto in uscita al fornitore?
SI'
non applicabile
D. M. 23/01/2012,art. 5L'azienda ha fatto richiesta di adesione al
sistema di certificazione nazionale?
L'azienda è conforme alla
normativa
NO
L'azienda ha elaborato il certificato di sostenibilità completo di tutti gli elementi
richiesti dalla normativa?
D. M. 23/01/2012, art. 7, comma 8N.C.
NO
L'azienda è stata verificata con verifica iniziale da un organismo di certificazione accreditato?
N.C.NO
SI'
D. M. 23/01/2012, art. 5, comma 2
segue
non applicabile
SI'
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