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Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale dell'Emilia Romagna-Ufficio Fiscalità Generale
NOVITA’ IRE NELLA FINANZIARIA 2005
Articolo Unico della Legge n. 311 del
30 dicembre 2004
Bologna 7 e 9 marzo 2005
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Le novità in materia di applicazione dell’IRE in vigore dal 1 gennaio 2005• Determinazione della base imponibile (art.
3 Tuir)• Introduzione delle deduzioni per carichi
familiari in sostituzione delle detrazioni (nuovo art. 12 del Tuir)
• Introduzione di una nuova deduzione per le spese di assistenza ai non autosufficienti (art.12,c.4bis)
3
segue
• Modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito con l’aggiunta di un contributo del 4% per redditi eccedenti i 100 mila euro (art.13 Tuir)
• Abrogazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione, autonomo e di impresa minore (abrogazione dell’art. 14 Tuir)
• Estensione della c. di s. al periodo d’imposta 2005• Riconoscimento delle nuove deduzioni per carichi
di famiglia da parte del sostituto d’imposta (art.23 e 29 DPR 600/73)
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Dove troviamo le modifiche all’Ire nella Finanziaria 2005
• c.349, lett.a): modifica l’art. 3 Tuir;• c.349, lett.b): rinumera l’art. 13 Tuir in art.12,
introduce le “deduzioni per oneri di famiglia” al posto delle detrazioni, introduce la deduzione per spese sostenute per addetti all’assistenza personale;
• c.349, lett.c):rinumera l’art. 12 Tuir in art. 13 in materia di determinazione dell’imposta e introduce nuove aliquote e scaglioni di reddito;
5
segue
• c.349, lett.d): abroga l’art. 14 Tuir (altre detrazioni)
• c.350: introduce il contributo di solidarietà del 4% sul reddito imponibile che eccede l’importo di 100 mila euro;
• c.351: è una norma di coordinamento con gli articoli del Tuir in vigore al 31/12/2004;
6
segue
• c.352: introduce l’applicazione della “clausola di salvaguardia” relativamente alle disposizioni in vigore al 31/12/2002 o al 31/12/2004;
• c.353: modifica gli artt. 23 e 29 del DPR 600/73 intervenendo nel sistema delle ritenute operate dal sostituto d’imposta.
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Determinazione della base imponibile (art. 3)
La base imponibile da assoggettare a
tassazione è costituita dal reddito
complessivo del contribuente al netto:
1) degli oneri deducibili art. 10
2) della deduzione art. 11 (no tax area)
3) delle nuove deduzioni per oneri di famiglia art. 12
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La deduzione prevista dall’art. 11 del Tuir (già in vigore dal 1 gennaio 2003)Deduzioni teoriche:3000 euro per tutte le tipologie di redditoa cui si aggiungono:4500 euro (ragguagliati ad anno) per i redditi di
lavoro dipendente;4000 euro (ragguagliati ad anno) per i redditi di
pensione;1500 euro (non ragguagliati ad anno) per i redditi
d’impresa minore
9
Calcolo della deduzione effettiva
La deduzione spettante è riconosciuta
applicando alle deduzioni teoriche il risultato
del seguente rapporto:
26000 + DT + Oneri deducibili – RC
26000
Se il rapporto è +/ = a 1 la deduzione spetta per intero; se tra 0 e 1 si applicano le prime quattro cifre decimali; se =/- di 0 non spetta
10
segue
• La deduzione spetta nei limiti dell’imposta dovuta e non può dar luogo al riporto a nuovo dell’eventuale eccedenza
11
Esempio 1
• Lavoratore dipendente per 300 giorni con reddito complessivo pari a 20.000 euro
Deduzione teorica:
3000+(4500x300/365)=3000+3699=6669
Deduzione spettante:
26.000+6669-20.000=0,4884=48,84%
26.000
6699x48,84%=3271,79 euro
12
Esempio 2• Lavoratore dipendente per 200 giorni e pensionato per
165 giorni con reddito complessivo pari a 22.000 euroDeduzione teorica:3000+(4500x200/365)+(4000x165/365)==3000+2466+1808=7274Deduzione spettante:26.000+7274-22.000=0,4336=43,36%
26.0007274x43,36%=3154 euro
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Esempio 3
Lavoratore autonomo con inizio attività al 20 giugno 2004. Reddito pari a 16.000 euro
Deduzione teorica:
3000+1500=4500
Deduzione spettante:
26.000+4500-16.000=0,4423=44,23%
26.000
4500x44,23%=1990,35 euro
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Le nuove deduzioni per carichi familiari art. 12 Tuir
• Sostituiscono le detrazioni • Riducono il reddito complessivo• Spettano per i familiari a carico di cui all’art. 433
c.c. che abbiano un reddito non superiore a euro 2840,51 calcolato al lordo degli oneri deducibili e della deduzione di cui all’art. 11 nonché quella di cui all’art. 12
• Sono rapportate a mese intero• Può essere ripartita fra coloro che ne hanno diritto
nella maniera più conveniente
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Deduzione teorica
Per il coniuge a carico 3.200 euroPer il primo figlio in mancanza del coniuge 3200
euroPer ciascun figlio o altro familiare a carico 2.900
euroPer ciascun figlio di età inferiore a tre anni 3.450
euroPer ogni figlio portatore di handicap 3.700 euroLe deduzioni per i figli sono tra loro alternative
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Come si determina la deduzione effettiva art.12 c. 4 ter
La deduzione per carichi di famiglia
effettivamente spettante è riconosciuta
applicando alle deduzioni teoriche il risultato
del seguente rapporto:
78.000+Df+Oneri deducibili-RC
78.000
17
segue
• Se il rapporto è +/= a 1 la deduzione compete per intero
• Se il rapporto è =/- di 0 la deduzione non compete
• Se il rapporto è tra 0 e 1 la deduzione compete per la parte corrispondente alla percentuale calcolata in base alle prime quattro cifre decimali
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Esempio 1
Contribuente con reddito di 35.000 euro,
coniuge a carico e nascita del figlio a
settembre 2005
Deduzione teorica:
per coniuge 3.200 euro
per figlio 3.450x4/12=1.150
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Segue esempio 1:calcolo della deduzione spettante
Deduzione teorica complessiva 4.350
Rapporto: 78.000+4350-35.000=0,6070
78.000
Deduzione spettante: 4.350x60,70%=2.640 euro
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Esempio 2
Contribuente con reddito di 40.000 euro, 3 figli a carico al 50% di cui il secondo minore di 3 anni e l’ultimo nato a ottobre 2005
Deduzione teorica:per il 1 figlio 1450 euro (2900x50%)per il 2 figlio 1725 euro (3450x50%)Per il 3 figlio 431 euro (3450x50%x3/12)
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Segue esempio 2: calcolo della deduzione effettiva
Totale deduzioni teoriche:3.606 euro
Rapporto:78.000+3606-40.000=0,5334
78.000
Deduzione spettante:3606x53,34%=1.923 euro
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Deduzione per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza art.12 c. 4 bis
• Riguarda le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana
• Spetta sia al soggetto non autosufficiente che sostiene la spesa, sia al familiare che la sostiene nell’interesse del soggetto non autosufficiente, anche se non a carico
23
segue
• Si tratta di una deduzione ulteriore rispetto a quella prevista per gli oneri contributivi versati in favore di tali soggetti
• E’ riconosciuta per un importo massimo teorico di 1.820 euro
• Per determinare l’importo effettivo si applica lo stesso rapporto che deve essere utilizzato per il calcolo delle deduzioni per familiari a carico
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Esempio
Contribuente con reddito di 50.000 euro, coniuge e 2 figli a carico che ha sostenuto spese per 3000 euro nell’interesse di un familiare non autosufficiente.
Deduzioni teoriche:Per il coniuge e i due figli 9.000 euro
(3200+2900x2)Per il soggetto non autosufficiente 1820 euro
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Segue calcolo delle deduzioni effettive
Deduzioni teoriche complessive: 10.820 euro
Rapporto: 78.000+10.820-50.000=0,4976
78.000
Deduzione spettante: 10.820x49,76%=5.384 euro
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Anche tale deduzione, come quella per oneri
familiari, se spettante a più persone, può
essere ripartita liberamente secondo calcoli di
convenienza in base alla situazione reddituale
dei soggetti interessati
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Le deduzioni previste dall’art. 11 e le deduzioni previste dall’art. 12 devono essere determinate separatamente.
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Le nuove aliquote e i nuovi scaglioni di reddito art. 13 Tuir
• Dal 1 gennaio 2005 l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili (art. 10) e delle deduzioni di cui agli artt. 11(no tax area) e 12 (oneri familiari e di assistenza per non autosufficienti) le seguenti aliquote per scaglioni di reddito
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segue
• Le aliquote passano da 5 (anni2003/2004) a 3
• Da 0 a 26.000 euro 23%
• Da 26.000 a 33.500 euro 33%
• Da 33.500 a 100.000 euro 39%
• oltre 100.000 euro 39%+4%
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Il contributo di solidarietà del 4% sui redditi eccedenti 100 mila euroDeve essere interpretato e gestito come una
ulteriore aliquota d’imposta.
Conseguentemente rileva:
1)nella determinazione degli acconti dovuti per l’anno d’imposta successivo
2)nella tassazione degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente
3)nella tassazione delle indennità di fine rapporto
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Segue contributo di solidarietà
4) Nella determinazione dell’importo su cui possono essere fatte valere eventuali detrazioni d’imposta
5) Nella determinazione del limite entro cui riconoscere il credito per le imposte pagate all’estero
6) Il sostituto d’imposta deve operare le ritenute tenendo conto del contributo
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Clausola di salvaguardia
• Per il 2005, in sede di dichiarazione dei redditi (Unico 2006) è possibile applicare le disposizioni del Tuir in vigore al 31/12/2002 ovvero quelle in vigore al 31/12/2004 se più favorevoli per il contribuente
• Ai fini della verifica della c.di s. rilevano solo le disposizioni che contengono le regole strutturali ai fini del calcolo dell’Irpef/Ire
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Tassazione degli arretrati di lavoro dipendente
Agli arretrati di lavoro dipendente e assimilati corrisposti dal 1 gennaio 2005, soggetti a tassazione separata ai sensi dell’art. 17,lett.b), del Tuir, si applica l’aliquota media determinata in base alle aliquote introdotte dalla Finanziaria 2005
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Adempimenti dei sostituti d’imposta art. 23 e 29 del DPR 600/73
• Il sostituto deve operare le ritenute applicando al reddito, al netto delle deduzioni previste per assicurare la progressività dell’imposizione (no tax area) e delle deduzioni per carichi di famiglia, le nuove aliquote ragguagliate al periodo di paga, tenendo conto anche del contributo di solidarietà
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segue
• Deve commisurare le ritenute sugli arretrati di lavoro dipendente corrisposti dal 1 gennaio 2005 tenendo conto della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta e della deduzione per oneri di famiglia
• Non applica la c.di s. salvo il caso in cui sia lo stesso sostituto a prestare assistenza fiscale.
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