Presentazione Bando Regione Veneto Ricerca e Sviluppo 2010
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- 1. P.O.R. PARTE FESR PROGRAMMAZIONE 2007-2013 OBIETTIVO
COMPETITIVITA REGIONALE E OCCUPAZIONE LINEA DINTERVENTO 1.1
RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE AZIONE 1.1.1 AZIONE 1.1.2 1
- 2. AZIONE 1.1.2 Contributi a favore dei processi di
trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca
interne alle imprese BANDO 2
- 3. AZIONE 1.1.2 FINALITA Promuovere lattivazione e la crescita
di strutture di ricerca e innovazione interne alle imprese
Migliorare e diffondere il trasferimento tecnologico a favore delle
piccole e medie imprese 3
- 4. AZIONE 1.1.2 INTERVENTI FINANZIABILI SONO PREVISTE SEI
DIVERSE MISURE DINTERVENTO, PER: I. ricerca industriale; II.
sviluppo sperimentale; III. studi di fattibilit tecnica preliminari
ad attivit di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale; IV.
innovazione di processo; V. innovazione organizzativa; VI.
trasferimento tecnologico a favore delle piccole e medie imprese
(PMI) NORMATIVE REGIONALI: DGR n. 3585 del 24/11/2009, DECRETO
DIREZ. SERI N. 135 del 27/12/2009, L.R. N9/2007, indirizzi della
DCR n. 73/2008 Piano strategico regionale per la ricerca
scientifica, lo sviluppo tecnologico e linnovazione ex art. 11 L.R.
N9/2007 4
- 5. AZIONE 1.1.2 DEFINIZIONI/1 organismo di ricerca: soggetto
senza scopo di lucro, quale unUniversit o un istituto di ricerca,
ricerca: indipendentemente dal suo status giuridico (costituito
secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la
cui finalit principale consiste nello svolgere attivit di ricerca
di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel
diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione
o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente
reinvestiti nelle attivit di ricerca, nella diffusione dei loro
risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare
un'influenza su simile ente, ad esempio in qualit di azionisti o
membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacit di
ricerca dell'ente medesimo n ai risultati prodotti; ricerca
industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad
acquisire nuove conoscenze, da industriale: utilizzare per mettere
a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole
miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende
la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la
ricerca industriale, in particolare per la validazione di
tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi; sviluppo
sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo
delle conoscenze e sperimentale: capacit esistenti di natura
scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di
produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi
nuovi, modificati o migliorati. Pu trattarsi anche di altre attivit
destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla
documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali
attivit possono comprendere lelaborazione di progetti, disegni
piani e altra documentazione, purch non siano destinati ad uso
commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione
di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti
pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando
il prototipo necessariamente il prodotto commerciale finale e il
suo costo di fabbricazione troppo elevato per poterlo usare
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Leventuale,
ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti
pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cos
generati dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche
periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di
fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche
quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; 5
- 6. AZIONE 1.1.2 DEFINIZIONI/2 innovazione del processo:
l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo
o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle
tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono
innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, laumento delle
capacit di produzione o di servizio attraverso laggiunta di sistemi
di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a
quelli gi in uso, la cessazione dellutilizzazione di un processo,
la mera sostituzione o estensione dellimpianto, i cambiamenti
derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la
produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri
cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o
sensibilmente migliorati; innovazione organizzativa: l'applicazione
di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali
dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle
relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i
cambiamenti nelle pratiche dellimpresa, nellorganizzazione del
luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi
organizzativi gi utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle
pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione
dellutilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione
dellimpianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del
prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali
modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di
prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; 6
- 7. AZIONE 1.1.2 DEFINIZIONI/3 Trasferimento tecnologico:
attivit mirante al trasferimento di nuove conoscenze (brevettate o
no) da un organismo di ricerca a unimpresa (o un gruppo di imprese)
o da unimpresa a unaltra impresa (o gruppo di imprese). Tale
attivit richiede uno specifico accordo di trasferimento
tecnologico, che pu concretizzarsi in un accordo di licenza di
brevetto, un accordo di licenza di know-how, un accordo di licenza
di diritti dautore sul software o un accordo misto di licenza di
brevetto, di know-how o di diritti o di diritti dautore sul
software, compreso qualsiasi accordo di questo tipo contenente
disposizioni relative alla vendita ed allacquisto di prodotti o
relative alla concessione in licenza di altri diritti di propriet
di beni immateriali, a condizione che tali disposizioni non
costituiscano loggetto primario dellaccordo e siano direttamente
collegate alla produzione dei prodotti contrattuali: sono
considerati accordi di trasferimento di tecnologia anche le
cessioni di brevetti, di know-how, di diritti dautore sul software,
o di una combinazione di tali diritti, ove parte del rischio
connesso allo sfruttamento della tecnologia rimanga a carico del
cedente, in particolare quando il corrispettivo della cessione
dipende dal fatturato realizzato dal cessionario per i prodotti
realizzati utilizzando la tecnologia ceduta, dai quantitativi
prodotti o dal numero di atti di utilizzazione della tecnologia in
questione; piccola e media impresa (pmi), micro impresa, piccola
impresa, media impresa: le imprese che rispettano la definizione
prevista dallallegato I del Regolamento CE n. 800/2008; grande
impresa: limpresa che non rientra nella definizione di piccola e
media impresa (pmi) di cui allallegato I del Regolamento CE n.
800/2008. 7
- 8. AZIONE 1.1.2 PARTICOLARITA DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI PER
MISURE PER LE MISURE I E II: investimenti delle imprese per
realizzazione di attivit di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale, realizzate prevalentemente allinterno di strutture di
ricerca o unit produttive delle imprese. Se previsti per il
potenziamento e miglioramento delle strutture di ricerca, dovranno
essere giustificabili secondo le necessit del progetto. PER LE
MISURE IV E V: a) l'innovazione deve sempre essere legata all'uso e
allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) per modificare l'organizzazione; b)
l'innovazione deve assumere la forma di un progetto, diretto da un
capo progetto identificato e qualificato; c) l'innovazione dei
processi o dell'organizzazione deve rappresentare una novit o un
sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore
interessato, dimostrabile con una descrizione dettagliata,
comparandola con le altre tecniche dei processi o
dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello
stesso settore. PER LA MISURA VI: investimenti delle imprese
finalizzati allefficace applicazione di una tecnologia sviluppata
da altre imprese o da organismi di ricerca e che sia suscettibile
di immissione in commercio, in coerenza con la definizione di
trasferimento tecnologico. I progetti relativi alle misure I e II
possono essere presentati singolarmente o anche abbinati tra loro.
Quelli relativi alle misure III, IV, V, VI devono essere presentati
solo SINGOLARMENTE I soggetti beneficiari dovranno dichiarare la
misura o le misure per cui richiedono il finanziamento, dimostrando
lattinenza col progetto presentato e la conformit alle loro
esigenze, nonch le ricadute positive che deriveranno dalla
realizzazione del progetto. SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI A CURA DI
VENETO INNOVAZIONE SPA 8
- 9. AZIONE 1.1.2 - I BENEFICIARI MISURA I: Grandi imprese, PMI
in forma singola o associata (RTI/ATS); imprese MISURA II: Grandi
imprese, PMI in forma singola o associata (RTI/ATS); imprese MISURA
III: PMI in forma singola o associata (RTI/ATS); MISURA IV: PMI in
forma singola o associata (RTI/ATS); MISURA V: PMI in forma singola
o associata (RTI/ATS); MISURA VI: soltanto singole PMI In base alla
classificazione ATECO 2007: C attivit manifatturiere D fornitura di
energia elettrica E fornitura di acqua; reti fognarie; attivit di
gestione dei rifiuti e risanamento; F costruzioni; H trasporto e
magazzinaggio con lesclusione dei trasporti di merci su strada e
servizio di trasloco (ATECO 49.4) J servizi di informazione e
comunicazione M attivit professionali, scientifiche e tecniche con
lesclusione della categoria 69 (attivit legali e contabilit) 9
- 10. AZIONE 1.1.2 - I BENEFICIARI I BENEFICIARI DEBBONO AVERE
ALMENO UNUNITA OPERATIVA NEL VENETO, DOVE DOVRA ESSERE REALIZZATO
IN PREVALENZA LINTERVENTO La stessa impresa NON potr presentare
contemporaneamente, come singola o associata, pi domande, pena
linammissibilit di tutte quelle presentate. Un medesimo organismo
di ricerca, in caso di collaborazione effettiva pu partecipare ad
un massimo di 3 PROGETTI 10
- 11. AZIONE 1.1.2 SPESE AMMISSIBILI/1 Per i progetti di ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale, innovazione di processo e
organizzativa interne alle imprese: Personale direttamente
impiegato nel progetto di ricerca (ricercatori e tecnici);
Strumenti e attrezzature di ricerca nella misura e per il periodo
in cui sono utilizzati per il progetto (sono esclusi gli
arredamenti, le macchine per ufficio (mobili per ufficio, personal
computer, fotocopiatori, fax, ecc., tutti i mezzi di trasporto e le
acquisizioni in leasing); Consulenze, collaborazioni
tecnico-scientifiche e attivit di ricerca contrattuale strettamente
connesse al progetto e acquisite a prezzi di mercato (servizi per
linnovazione tecnologica, organizzativa, commerciale, informatica,
certificazione della qualit, studi di mercato, ecc.) entro il
limite massimo rappresentato dai costi per il personale;
Acquisizione di licenze per brevetti e software da fonti esterne e
a prezzi di mercato, utilizzati esclusivamente ai fini dellattivit
di ricerca; Altri costi diretti collegati alla realizzazione dei
progetti di ricerca (inclusi i costi dei materiali, delle forniture
e di prodotti analoghi). SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI A CURA DI
VENETO INNOVAZIONE SPA 11
- 12. AZIONE 1.1.2 SPESE AMMISSIBILI/2 Per gli studi di
fattibilit tecnica preliminari allattivit di ricerca industriale e
di sviluppo sperimentale: servizi di consulenza esterna e alle
collaborazioni tecnico scientifiche finalizzate alla redazione
dello studio di fattibilit. NON debbono essere continuativi o
periodici; sono esclusi gli ordinari costi di gestione dell'impresa
connessi ad attivit (es: consulenza fiscale, legale e pubblicit).
Per i progetti di trasferimento tecnologico a favore delle PMI:
spese per lacquisizione di conoscenze da fonti esterne (organismi
di ricerca, imprese o persone fisiche indipendenti) o su licenza di
brevetti, know-how o altre conoscenze tecniche non brevettate;
N.B.: SONO INAMMISSIBILI: Tutte le spese per materiali di consumo
di uso corrente, anche se riferite al progetto, o per acquisti di
beni e servizi da fonte esterna senza un contratto scritto non
effettuate alle condizioni di mercato o con un conflitto dinteresse
e/o collusione fra acquirente e fornitore SUCCESSIVI
APPROFONDIMENTI A CURA DI VENETO INNOVAZIONE SPA 12
- 13. AZIONE 1.1.2 SPESE AMMISSIBILI/3 Gli aiuti sono concessi
come contributi diretti alla spesa in conto capitale Le sovvenzioni
previste per le misure I, II, III (Grandi imprese e PMI in forma
singola o associata (RTI/ATS) non sono cumulabili con altri aiuti o
sostegni finanziari nazionali o comunitari relativi agli stessi
beni. Sono invece cumulabili entro i vincoli imposti dal combinato
disposto di cui agli articoli 7, 31 e 32 del Regolamento CE n.
800/2008. Le sovvenzioni previste per le misure IV, V, VI (PMI in
forma singola o associata (RTI/ATS) non sono cumulabili con altri
aiuti o sostegni finanziari nazionali o comunitari relativi agli
stessi beni. Sono concesse nei limiti di cumulo di cui agli
articoli 3, comma 1, lettera c), e 8 del DPCM del 3 giugno 2009
(GURI, serie generale n. 131 del 9 giugno 2009). La durata massima
del progetto limitata a 2 anni, ovvero gli investimenti debbono
essere terminati entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR
del decreto di ammissione a contributo 13
- 14. AZIONE 1.1.2 - INTENSITA DAIUTO/1 Lintensit di aiuto
definita come percentuali massime rispetto ai costi ammissibili e
agevolabili. Per progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale: 25% dei costi totali ammissibili, maggiorabile al 40%
per le grandi imprese 35% dei costi totali ammissibili,
maggiorabile al 50% per le medie imprese 45% dei costi totali
ammissibili, maggiorabile al 60% per le piccole imprese Per gli
studi di fattibilit tecnica preliminari: 40% alle medie imprese,
50% alle piccole Per progetti di innovazione di processo e di
organizzazione: 25% alle medie imprese, 45% alle piccole Per
progetti di trasferimento tecnologico alle PMI: 50% alle piccole e
medie imprese MAGGIORAZIONI POSSIBILI, QUALORA: 1. si preveda una
collaborazione effettiva (es: NON un mero subappalto) fra imprese
indipendenti di cui almeno una sia PMI, e nessuna sostenga da sola
pi del 70 % dei costi ammissibili. 2. Se la stessa collaborazione
fra unimpresa e un organismo di ricerca che si accolli almeno il 10
% dei costi ammissibili, col diritto di pubblicare i risultati del
progetto se derivino da proprie ricerche. 14
- 15. AZIONE 1.1.2 - INTENSITA DAIUTO/2 IL COSTO AGEVOLABILE PER
OGNI PROGETTO (IVA e oneri accessori esclusi), PENA
LINAMMISSIBILITA, DEVESSERE COMPRESO FRA: fra i 220.000 e i 600.000
Euro per i progetti di attivit di ricerca industriale o di sviluppo
sperimentale elevato a 750.000 Euro a progetto nel caso di RTI/ATS
e PROGETTI NEL SETTORE NANO E BIO fra i 30.000 e i 50.000 Euro per
gli studi di fattibilit tecnica preliminare allattivit di ricerca
industriale o di sviluppo sperimentale fra i 100.000 e i 200.000
Euro per i progetti di innovazione del processo e di innovazione
organizzativa elevato a 300.000 Euro a progetto nel caso di
RTI/ATS: fra i 30.000 e i 50.000 Euro per i progetti di sostegno al
trasferimento tecnologico alle PMI 15
- 16. AZIONE 1.1.2 - RISERVE PARTICOLARI PREMIALITA A PROGETTI DI
COLLABORAZIONE FRA CNR E IMPRESE E VENETO NANOTECH Scpa E IMPRESE
PER R&S NEI SETTORI NANO E BIOTECH, nelle ipotesi di: una
collaborazione effettiva tra unimpresa e il CNR, per quanto
riguarda le domande presentate per progetti nel settore delle
biotecnologie una collaborazione effettiva tra unimpresa e Veneto
Nanotech Scpa, per quanto riguarda le domande presentate nel
settore delle nanotecnologie. 16
- 17. AZIONE 1.1.2 INVIO DOMANDE CON MODALITA ON LINE SU
www.venetoinnovazione.it E MODALITA CARTACEA DAL 1 AL 28 FEBBRAIO
2010 IN FORMA SINGOLA o ASSOCIATA (ATS fra i soggetti beneficiari)
17
- 18. AZIONE 1.1.2 - DOTAZIONE FINANZIARIA 22.625.358,00 Euro, di
cui: 15.625.358,00 destinati ai progetti di ricerca industriale e
di sviluppo sperimentale cui possono partecipare anche le grandi
imprese di cui: 2.000.000,00 per progetti di ricerca industriale e
di sviluppo sperimentale nel settore delle nanotecnologie;
2.000.000,00 per progetti di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale nel settore delle biotecnologie. 7.000.000,00 per le
misure III, IV, V e VI di cui il 50% riservato alle micro e piccole
imprese 18
- 19. AZIONE 1.1.1 Supporto ad attivit di ricerca, processi e
reti di innovazione e alla creazione di imprese in settori a
elevato contenuto tecnologico BANDO 19
- 20. AZIONE 1.1.1 FINALITA Perseguire la politica a favore del
Sistema della Ricerca Veneto attraverso progetti di investimento
Fornire incentivi allo sviluppo infrastrutturale. Si tratta di uno
secondo step del quadro generale a supporto delle attivit di
investimento gi promosse della Regione per la medesima azione
1.1.1. con iniziative a regia. Il bando mira a supportare tutte le
progettualit di dimensione minore, proposte dagli altri soggetti
appartenenti al Sistema della Ricerca Veneto. Finanziare
esclusivamente le attivit di natura non economica dei soggetti
beneficiari (Universit o istituti di ricerca) attraverso il
supporto allacquisizione delle infrastrutture di ricerca necessarie
al loro svolgimento. 20
- 21. AZIONE 1.1.1 INTERVENTI FINANZIABILI Progettazione e
attrezzamento di nuovi laboratori (compresi gli impianti fisici,
gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta velocit che
colleghino i centri di ricerca) Completamento della dotazione di
laboratori esistenti con nuovi e pi avanzati apparati strumentali
Realizzazione e completamento di centri per la fornitura di servizi
di supporto allo sviluppo tecnologico di processi N. B. : NON SONO
AMMISSIBILI GLI INVESTIMENTI: 1. Meramente sostitutivi e non
riconducibili ad un programma/progetto organico, che sia
finalizzato ad introdurre innovazioni 2. Per cambiamenti o
adeguamenti periodici o stagionali o altre attivit di routine 3.
Per il conseguimento degli standard di sicurezza e/o di emissioni
imposti dalla legge o da altri provvedimenti autorizzativi 21
- 22. AZIONE 1.1.1 - DEFINIZIONI Ricerca industriale: ricerca
pianificata o indagini critiche per acquisire nuove conoscenze, da
industriale: utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,
processi o servizi o permettere un notevole miglioramento di
prodotti, processi o servizi esistenti. Include la creazione di
componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca
industriale, in particolare la validazione di tecnologie generiche,
ad esclusione dei prototipi; Sviluppo sperimentale: acquisizione,
combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacit
esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro,
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni destinati a
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Sono
comprese le attivit di definizione concettuale, pianificazione e
documentazione riguardanti nuovi prodotti, processi e servizi. Esse
possono prevedere lelaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purch non siano destinati a uso commerciale.
Trasferimento tecnologico: lattivit di trasferimento delle
innovazioni tecnologiche tra il tecnologico: sistema della ricerca
e il sistema produttivo, per favorire la diffusione e la
circolazione delle informazioni, delle conoscenze e delle
competenze. N.B.: LE PROPOSTE DI PROGETTO DOVRANNO NECESSARIAMENTE
PREVEDERE INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI LE CUI FINALITA SIANO
RICONDUCIBILI AD ALMENO FINALITA UNA DI QUESTE TIPOLOGIE. SARANNO
FINANZIATI SOLO INTERVENTI DI CARATTERE INFRASTRUTTURALE E NON MERA
ATTIVITA DI RICERCA ATTIVITA 22
- 23. AZIONE 1.1.1 - I BENEFICIARI/1 Organismi di ricerca, cos
come definiti dalla Comunicazione 2006/C 323/01: Soggetti senza
scopo di lucro quali Universit e/o istituti di ricerca,
indipendentemente dallo status giuridico o fonte di finanziamento,
la cui finalit principale svolgere attivit di ricerca di base,
industriale o di sviluppo sperimentale e i cui risultati vengono
diffusi tramite insegnamento, pubblicazione o trasferimento di
tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle
attivit di ricerca, nella diffusione dei risultati o
nellinsegnamento. In particolare, per organismi di ricerca,
sintendono: Societ e consorzi Parchi scientifici e tecnologici
Aziende speciali di Enti pubblici Laboratori e Centri di Ricerca
qualificati, autorizzati dal Ministero dellUniversit e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica inclusi in un apposito albo SONO
ESCLUSE LE UNIVERSITA E IL CNR AREA DELLA RICERCA DI PADOVA 23
- 24. AZIONE 1.1.1 - I BENEFICIARI/2 - DEBBONO AVERE ALMENO UNA
SEDE OPERATIVA NEL VENETO, DOVE DOVRA ESSERE REALIZZATO LINTERVENTO
- DEBBONO PREVEDERE LATTIVITA DI RICERCA NELLO STATUTO - DEBBONO
PREVEDERE LASSENZA DI SCOPO DI LUCRO NELLOGGETTO SOCIALE N.B.:
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti dai beneficiari almeno
6 mesi prima della presentazione della domanda. Dovranno garantire
inoltre: che i finanziamenti saranno connessi e imputabili alle
sole attivit non economiche da loro svolte; che sia mantenuta una
contabilit separata 24
- 25. AZIONE 1.1.1 SPESE AMMISSIBILI Personale direttamente
impiegato (ricercatori e tecnici) Strumenti, attrezzature e
impianti nella misura e per il periodo di realizzazione
dellintervento (sono considerati ammissibili i costi di
ammortamento corrispondenti) Acquisto od ottenimento in licenza di
brevetti e software da fonti esterne e a prezzi di mercato, e spese
relative alliter di accreditamento del laboratorio Spese generali
non superiori al 5% del costo complessivo del progetto. N.B.: le
spese non devono essere state gi sostenute alla data di
presentazione della domanda La durata massima del progetto limitata
a 2 ANNI E DEVE CONCLUDERSI ENTRO 24 mesi dalla data di
pubblicazione sul BUR del decreto di ammissione a contributo.
25
- 26. AZIONE 1.1.1 INTENSITA DI AIUTO Si basa sulla destinazione
duso che avr linvestimento finanziato: ricerca industriale: 50%
sviluppo sperimentale: 25% trasferimento tecnologico: 25% Il costo
agevolabile del progetto non pu essere inferiore a 250.000 e
superiore a 750.000 . Per ogni progetto, il contributo massimo
erogabile non pu essere superiore a 375.000 ULTERIORI MAGGIORAZIONI
POSSIBILI: Se il beneficiario simpegna ad assumere, in aggiunta
allorganico, dei ricercatori. Ovvero, coloro che possiedono una
laurea in discipline scientifiche allocati in operazioni di
R&S. Il loro contratto di assunzione deve coprire almeno la
durata del progetto e avere la stessa durata dellintervento. + 2%
in pi sullintero costo agevolabile per ogni ricercatore assunto,
fino ad un massimo del 10% in pi rispetto allintensit di base
26
- 27. AZIONE 1.1.1 INVIO DOMANDE CON MODALITA ON LINE SU
www.venetoinnovazione.it E MODALITA CARTACEA DAL 15 GENNAIO AL 15
FEBBRAIO 2010 IN FORMA SINGOLA o ASSOCIATA (ATS fra i soggetti
beneficiari) 27
- 28. AZIONE 1.1.1 -DOTAZIONE FINANZIARIA 8.384.455,00 Euro
28
- 29. Grazie per lattenzione Per informazioni: REGIONE DEL VENETO
- DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E INNOVAZIONE Fondamenta S.
Lucia, 23 30123 VENEZIA Segreteria: 0412794273 - 4267- 4268 Fax:
0412795801 ricercainnovazione@regione.veneto.it
http://www.venetoinnovazione.it
http://www.regione.veneto.it/Economia/Attivita+Produttive/Industria/
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/?materia=Industria
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