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GETRASPEDIA verso un’enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose 1

Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

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GETRASPEDIA è pensata per fornire un agile strumento di consultazione a chi abbia bisogno, muovendosi nel variegato campo della gestione e del trasporto delle merci, degli articoli, dei rifiuti, delle miscele, delle sostanze, dei prodotti pericolosi, di chiarirsi sul significato in tale ambito di alcuni vocaboli.

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GETRASPEDIAverso un’enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

a cura di sergio benassai

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Perché Getraspedia ?

Per fornire un agile strumento di consultazione a chi abbia bisogno, muovendosi nel variegato campo della gestione e del trasporto delle merci, degli articoli, dei rifiuti, delle miscele, delle sostanze, dei prodotti pericolosi, di chiarirsi sul significato in tale ambito di alcuni vocaboli.

Ogni critica, suggerimento, contributo è ben accetto.

Nota: Le voci di Getraspedia sono presentate in ordine alfabetico

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INDICEPagina

Accessibilità dei colli 5Acciaio di riferimento 8Acciaio dolce 9Accordo multilaterale 10ADN 12ADR 14Aerosol 16Amianto 19Analisi di rischio 21Articolo 23Aspirazione 24ASTM 25Avvertenza 26Barile di legno 27Bobina 28Bombola 29Campioni 30Cancerogeno 33Capacità 34Caricatore 35Carico completo 37Carico in comune 38Cassa 39Categoria di pericolo 40Cisterna 41Classe di pericolo 45Codice di classificazione 47Collo 49Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) 50Container per gas a elementi multipli (CGEM) 52Convenzione internazionale sulla sicurezza dei container (CSC) 53Copritombino 54Designazione ufficiale di trasporto 55Documento di trasporto 56ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) 58Esplosivi 60Fuochi pirotecnici 62Fusto 64Gas 65Gruppo di imballaggio 68Imballaggio 69Imballaggio in comune 72Impresa 73Indicazione di pericolo 75Istruzioni scritte 76

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Lega 77Liquidi infiammabili 78Liquido 81MEMU 82Merci pericolose 83Numero di identificazione del pericolo 84OCSE (OECD) 85OMS (WHO) 86Organismi e microrganismi geneticamente modificati 87Perossidi organici 88Pittogramma 90Polimero 91Principi ponte 92Punto di infiammabilità 94Q(SAR) 95Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose 96Rifiuto 97Rubrica 100SAR 102Sicurezza 103Solido 104Sostanza 105Tanica 106Trasporto 107Unità di trasporto merci 108Utilizzatore finale 110Vapore 111Veicolo 112Veicolo-batteria 114

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ACCESSIBILITA’ DEI COLLI

1. Premessa

Il Capitolo 7.5 dell’ADR contiene le disposizioni relative al carico, allo scarico e alla movimentazione delle merci pericolose.

In tale capitolo, nella sezione 7.5.11, sono riportate le disposizioni supplementari CV relative a classi o merci particolari (che sono richiamate, per le relative rubriche, nella colonna 18 della Tabella A, lista delle merci pericolose).

Fra tali disposizioni supplementari ve ne sono tre: - CV 21- CV 25- CV 27che contengono la seguente specifica disposizione:

I colli devono essere stivati in modo da essere facilmente accessibili

La CV 21 si applica ai perossidi organici (Classe 5.2) e alle materie autoreattive (Classe 4.1), con controllo di temperatura

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La CV 25 si applica alle materie infettanti, categoria A, e ai rifiuti ospedalieri (Classe 6.2),.

La CV 27 si applica agli organismi e microrganismi geneticamente modificati (OGM e MOGM) della Classe 9.

2. Le basi delle disposizioni

E’ da notare in primo luogo che queste disposizioni sono specifiche dell’ADR. Infatti, ad esempio, nel caso del trasporto ferroviario, le corrispondenti CW (sezione 7.5.11 del RID) contengono la dicitura “riservato”.

Alla base di tali disposizioni sembra essere, per le materie (perossidi organici e materie autoreattive) con controllo di temperatura, la convinzione che sia opportuno poter accedere facilmente ai colli per verificare il mantenimento della temperatura richiesta (anche se a tutte queste materie è assegnata, in colonna19, la disposizione speciale S 4 contenenti prescrizioni dettagliate per il controllo della temperatura) oppure, nel caso di carico con altre merci, che sia opportuno poter estrarre prioritariamente tali colli dal veicolo.E, per quanto riguarda le materie infettanti e gli OGM e i MOGM, tale prescrizione sembra essere dettata dalla convinzione che i colli contenenti tali materie (per il particolare tipo di pericolo ad esse associato, che risulta essere percepito in maniera significativa da parte delle persone) debbano essere facilmente controllabili.

3. Problemi pratici e possibili soluzioni

E’ abbastanza ovvia la difficoltà di adempiere a tali prescrizioni, soprattutto in relazione al fatto che sono possibili diverse interpretazioni relativamente al significato preciso di “facile accessibilità”.

Tenendo inoltre conto dei problemi gestionali/economici che un’interpretazione molto rigida ( tutti i colli in questione si devono trovare in una posizione tale da poter essere rimossi senza rimuovere gli altri colli presenti) comporta, si può pensare ad interpretazioni di questo tipo:- per le materie infettanti (compresi i rifiuti ospedalieri) e gli OGM e i MOGM della

classe 9 la prescrizione si applica SOLO quando sono presenti colli contenenti altre materie (vale a dire che qualora il veicolo sia caricato SOLO con colli contenenti materie infettanti o rifiuti ospedalieri o OGM o MOGM, NON è

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necessario garantire l’accessibilità dei colli dal momento che la verifica dei colli “più in vista” può essere ritenuta rappresentativa)

- per i perossidi organici e le materie autoreattive con controllo di temperatura la prescrizione si applica SOLO quando sono presenti colli contenenti altre materie (vale a dire che, qualora il veicolo sia caricato con colli contenenti solo perossidi organici e materie autoreattive con controllo di temperatura, NON è necessario garantire l’accessibilità dei colli dal momento che il controllo di temperatura dovrebbe essere garantito più o meno uniformemente nel veicolo e non c’è una necessaria priorità nell’allontanamento dei colli dal veicolo).

- se invece le materie di cui sopra sono trasportate INSIEME ad altre merci, i colli contenenti le materie di cui sopra devono essere caricati in modo da poter essere rimossi senza dover rimuovere prima i colli contenenti altre merci.

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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ACCIAIO DI RIFERIMENTO

I serbatoi delle cisterne (e gli IBC metallici) destinate al trasporto di merci pericolose devono rispondere a specifici requisiti, tra i quali quello di un spessore minimo.Dal momento che, per la loro costruzione, possono essere utilizzati diversi metalli, la normativa sul trasporto di merci pericolose definisce tale spessore minimo con riferimento ad un particolare metallo, vale a dire uno specifico acciaio che, di conseguenza, viene definito come “acciaio di riferimento”.

Nella sezione 1.2.1 di ADR/RID/ADN, viene definito come acciaio di riferimento un acciaio con una resistenza alla trazione di 370 N/mm² e un allungamento alla rottura del 27%.Tale definizione viene peraltro ribadita nelle sottosezioni 6.7.2.1, 6.7.3.1 e 6.7.4.1.

L’acciaio di riferimento costituisce dunque il materiale al quale vengono associate le disposizioni in materia di spessore minimo dei serbatoi delle cisterne mobili (capitolo 6.7) e degli IBC metallici (paragrafo 6.5.5.1.6).

Nel caso di utilizzo di materiali diversi dall’acciaio di riferimento vengono fornite comunque le formule di conversione per determinare lo spessore minimo.

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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ACCIAIO DOLCE

Uno dei materiali utilizzati per la costruzione di cisterne ed imballaggi è l’acciaio.

Dal momento che le caratteristiche meccaniche di un acciaio variano (in relazione al contenuto di carbonio) si distinguono diversi tipi d’acciaio, dagli extra dolci agli extraduri.

In genere un acciaio è classificato come dolce se il suo tenore di carbonio è compreso fra lo 0,25% e lo 0,4%.Tuttavia, nella normativa sul trasporto di merci pericolose, si è preferito fare esplicito riferimento ad una precisa caratteristica meccanica.L’acciaio dolce viene dunque definito (vedi sezione 1.2.1 di ADR/RID/ADN) come un acciaio con un limite minimo di resistenza alla rottura per trazione compreso tra 360 N/mm² e 440 N/mm²

Per quanto riguarda in particolare le cisterne (escluse quelle per gas liquefatti refrigerati) viene inoltre specificato (vedi sottosezioni 6.7.2.1 e 6.7.3.1) che l’acciaio dolce deve avere un allungamento alla rottura, in percentuale, non inferiore a 10.000/Rm1 e comunque non inferiore al 16% per gli acciai a grana fine e al 20% per gli altri.

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

1 Rm è la resistenza minima alla rottura per trazione in N/mm2

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ACCORDO MULTILATERALE

Il capitolo 1.5 delle norme europee in materia di trasporto terrestre delle merci pericolose (ADR/RID/ADN) prevede che le Autorità competenti degli Stati possano convenire di autorizzare fra loro alcuni trasporti in deroga temporanea alle disposizioni di ADR/RID/ADN, a condizione tuttavia che la sicurezza non sia compromessa.La durata della deroga temporanea non deve superare i cinque anni dalla data della sua entrata in vigore e comunque termina automaticamente al momento dell‘entrata in vigore di una pertinente modifica a ADR/RID/ADN.

I documenti che contengono tali deroghe sono denominati come “Accordi multilaterali”.

Multilateral Special Agreement RID 13/2011according to section 1.5.1 of RID

concerning the carriage of UN 1081 TETRAFLUOROETHYLENE, STABILIZED in battery-wagonsand multiple-element gas containers (MEGCs)

(1) By derogation from the provisions of RID Chapter 3.2, section 3.2.1, Table A and Chapter 4.3,paragraphs 4.3.3.1.1, 4.3.3.2.5 and section 4.3.5, UN 1081 TETRAFLUOROETHYLENE, STABILIZED of Class 2, classification code 2F, may be carried in battery-wagons and multipleelement gas containers (MEGCs) conforming to Chapter 6.8, provided the following conditions are met:(a) The tank code shall be PxBN(M);(b) Special provisions TU38, TE22, TA4 and TT9 shall be applied;(c) The gas may only be carried in battery-wagons and multiple-element gas containers (MEGCs), the elements of which are composed of seamless receptacles.

(2) All other relevant provisions of RID for the transport of "UN 1081 Tetrafluoroethylene, stabilized" shall be complied with.

(3) In addition to the information prescribed, the consignor shall enter in the transport document:"Carriage agreed under the terms of section 1.5.1 of RID (RID 13/2011)".

(4) This agreement shall be valid until 31st December 2012 for carriage on the territories of those RID Contracting States signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above mentioned date only for carriage on the territories of those RID Contracting States signatory to this Agreement which have not revoked it.

Rome, 21 December 2011

The competent authority for RID in ItalyMinistero delle Infrastrutture e dei TrasportiCapo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e StatisticiIng. AMEDEO FUMERO

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L’elenco completo degli Accordi multilaterali in vigore è disponibile:

per quanto riguarda l’ADR, sul sito ECE/ONU dedicato al trasporto delle merci pericolose, alla seguente pagina web:http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html

per quanto riguarda il RID, sul sito OTIF, alla seguente pagina web: http://www.otif.org/en/dangerous-goods/rid-references-on-the-otif-website/1511.html

per quanto riguarda l’ADN, sul sito ECE/ONU dedicato al trasporto delle merci pericolose, alla seguente pagina web:http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/multilateral-agreements.html

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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ADN

L’ADN, l’Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per le vie navigabili interne (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) fu firmato a Ginevra il 26 maggio 2000, ma la sua entrata in vigore risale al 29 febbraio 2008 e la sua effettiva applicazione al 29 febbraio 2009.

Obiettivo dell’ADN è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza nel trasporto internazionale di merci pericolose per le vie navigabili interne, contribuendo efficacemente alla protezione dell’ambiente prevenendo ogni inquinamento derivante da incidenti, e di facilitare il trasporto e promuovere il commercio internazionale per le merci pericolose.

L’ADN è costituito da un testo legale (l’accordo vero e proprio) e dagli allegati Regolamenti che contengono disposizioni relative alla classificazione delle merci pericolose, ai requisiti per gli imballaggi e le cisterne, all’etichettatura e marcatura dei colli e delle cisterne, alla costruzione e all’operatività dei mezzi di navigazione, alla documentazione, alla formazione del personale addetto.

L’ADN si applica ai trasporti internazionali ma, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2008/68/CE, si deve applicare anche ai trasporti nazionali degli stati membri a partire dal 30 giugno 2011. E, con il DLgs 35/2919, si è data effettivamente attuazione a quanto previsto dalla Direttiva, così che i trasporti nazionali di merci pericolose per vie navigabili interne, dal 1 luglio 2011, devono rispettare le disposizioni dell’ADN.

L’ADN viene aggiornato ed emendato a cura del Safety Committee (ora denominato Joint Meeting of Experts on the Regulations annexed to the European Agreement

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concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) dell’ADN, facente parte del WP/15 dell’ECE/ONU.Tale Comitato si riunisce due volte all’anno e, ogni biennio, nella sua ultima riunione, approva il complesso delle modifiche all’ADN

Il Comitato è attualmente composto da esperti di 18 paesi tra i quali l’Italia.Alle riunioni del Comitato partecipano anche, senza diritto di voto, rappresentanti di altre organizzazioni internazionali e rappresentanti di organizzazioni non governative.

Va ricordato che, per le parti comuni con ADR e RID, le modifiche sono preventivamente concordate nel “Joint Meeting of the RID Committee of Experts and theWorking Party on the Transport of Dangerous Goods”.

L’ADN è disponibile nelle quattro lingue ufficiali: francese, inglese, russo e tedesco.

Il testo scritto è acquistabile presso l’ONU (o presso rivenditori) e il testo in formato elettronico è disponibile sul sito ECE/ONU dedicato al trasporto di merci pericolose (http://www.unece.org/ar/trans/danger/danger.html).

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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ADR

L’ADR, l’Accordo europeo concernente il trasporto internazionale stradale di merci pericolose (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), fu definito a Ginevra il 30 settembre 1957 sotto l’egida della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite ed entrò in vigore il 29 gennaio 1986.

Obiettivo dell’ADR è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza nel trasporto internazionale stradale di merci pericolose, contribuendo efficacemente alla protezione dell’ambiente prevenendo ogni inquinamento derivante da incidenti, e di facilitare il trasporto e promuovere il commercio internazionale per le merci pericolose.

L’accordo in quanto tale è costituito da un testo molto breve (17 articoli), mentre le disposizioni regolamentari specifiche alle quali ci si deve attenere durante il trasporto sono contenute negli allegati A e B all’accordo.L’allegato A contiene le disposizioni generali, i criteri di classificazione. la lista delle merci pericolose, le disposizioni relative agli imballaggi, alle cisterne, alle etichettate ed ai marchi, alla documentazione, alla movimentazione.L’allegato B (molto più breve) contiene le disposizioni relative all’equipaggiamento dei veicoli, ai conducenti, alla costruzione e all’approvazione dei veicoli.

Gli allegati A e B (che normalmente vengono citati come “ADR”) sono aggiornati ogni due anni per tener conto dello sviluppo tecnologico e delle nuove esigenze del mondo del trasporto, tenendo naturalmente conto degli emendamenti apportati alle Raccomandazioni ONU.

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Tale aggiornamento è curato dal gruppo di lavoro WP.15 della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, al quale partecipano gli esperti degli Stati che hanno aderito all’ADR.Al momento gli Stati aderenti sono:Albania, Andorra, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kazakhistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia,   Spagna, Svezia, Svizzera, Tajikistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Va ricordato che, per le parti comuni con ADN e RID, le modifiche sono preventivamente concordate nel “Joint Meeting of the RID Committee of Experts and the Working Party on the Transport of Dangerous Goods”.

L’ADR si applica ai trasporti internazionali ma, con la Direttiva europea 94/55/CE, recepita con il DM 4 settembre 1996, l’ADR è divenuto il riferimento obbligatorio anche per i trasporti nazionali in tutti gli stati membri dell’Unione Europea.  

L’ADR è disponibile nelle quattro lingue ufficiali: francese, inglese, russo e tedesco.

Il testo scritto è acquistabile presso l’ONU (o presso rivenditori) e il testo in formato elettronico è disponibile sul sito ECE/ONU dedicato al trasporto di merci pericolose (http://www.unece.org/ar/trans/danger/danger.html) .

La traduzione in italiano dell’ADR, curata da Orangeproject, è disponibile presso ARS edizioni informatiche

Aggiornamento del 22 luglio 2013

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AEROSOL

1. Generalità

Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose per aerosol (o generatore di aerosol) si intende un recipiente non ricaricabile, rispondente alle disposizioni ai criteri di cui a 6.2.42, costruito in metallo, vetro o materia plastica, contenente un gas, compresso, liquefatto o disciolto, con o senza liquido, o pasta o polvere, e munito di un dispositivo di dispersione che permetta di espellere il contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione in un gas, o sotto forma di schiuma, pasta o polvere, o allo stato liquido o gassoso.

Tale definizione, a parte il riferimento alla sezione 6.2.4, è valida anche per il GHS e per il Regolamento 1272/2008.

2. Classificazione ai fini del trasporto

In relazione alle caratteristiche di pericolosità gli aerosol, secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose, sono assegnati ad uno dei seguenti gruppi:

A asfissiante;O comburenteF infiammabileT tossicoC corrosivoCO corrosivo, comburente

2 Nella Sezione 6.2.4 delle Raccomandazioni ONU (sezione 6.2.6 per l’ADR) sono riportate le prescrizioni generali (in termini di progettazione, costruzione e prove) applicabili agli aerosol.

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FC infiammabile, corrosivoTF tossico, infiammabileTC tossico, corrosivoTO tossico, comburenteTFC tossico, infiammabile, corrosivoTOC tossico, comburente, corrosivo

I criteri per l’assegnazione ad un gruppo sono i seguenti:

a) un aerosol è assegnato al gruppo A se non risponde ad alcuno dei criteri seguenti da b) a f)

b) un aerosol è assegnato al gruppo O se contiene un gas comburentec) un aerosol è assegnato al gruppo F se contiene almeno l’85% in massa di

componenti infiammabili3 e se il calore chimico di combustione è uguale o superiore a 30 kJ/g. Non deve essere assegnato al gruppo F se contiene al massimo l’1% in massa, di componenti infiammabili e il calore chimico di combustione è inferiore a 20 kJ/g. Negli altri casi l’aerosol deve essere sottoposto alla prova d’infiammabilità conformemente alle prove descritte nel Manuale delle prove e dei criteri, Parte III, sezione 31; su tale base gli aerosol sono classificati come estremamente infiammabili o come infiammabili e devono essere assegnati al gruppo F.

d) un aerosol è assegnato al gruppo T se il contenuto, escludendo il propellente che fuoriesce dall’aerosol, è classificabile come tossico, classe 6.1, gruppo di imballaggio II o III

e) un aerosol è assegnato al gruppo C se il contenuto, escludendo il propellente che fuoriesce dall’aerosol, è classificabile come corrosivo, classe 8, gruppo di imballaggio II o III

f) quando l’aerosol risponde ai criteri di più di un gruppo O, F, T e C, è assegnato ai gruppi CO, FC, TF, TC, TO, TFC o TOC

Non sono ammessi al trasporto gli aerosol:- per i quali sono utilizzati come propellenti gas tossici o piroforici - il cui contenuto risponde ai criteri di assegnazione al gruppo di imballaggio I per la tossicità o la corrosività

Gli aerosol aventi una capacità non superiore a 50 ml, contenenti soltanto componenti non tossici, sono esenti dalla normativa sul trasporto di merci pericolose.

3. Classificazione secondo GHS e Regolamento 1272/20083 I componenti infiammabili sono liquidi infiammabili, solidi infiammabili o gas infiammabili o miscele di gas infiammabili così come definiti nel Manuale delle prove e dei criteri, Parte III, sottosezione 31.1.3, Note da 1 a 3.17

Page 18: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

Il GHS e il Regolamento 1272/2008 prendono in considerazione solo gli aerosol infiammabili.Gli aerosol infiammabili sono assegnati alla categoria 1 o alla categoria 2 (estremamente infiammabili o infiammabili) sulla base degli stessi criteri previsti nella normativa sul trasporto.

Con l’edizione 2011 (revisione 4) del GHS è stata introdotta anche una categoria 3 per gli aerosol che, pur contenendo componenti infiammabili, non soddisfano i criteri sopra citati.

Aggiornamento del 22 luglio 2013

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AMIANTO

Sotto il nome di amianto sono compresi molti silicati, in particolare: - actinolite (CAS 77536-66-4);- amosite o amianto bruno (CAS 12172-73-5)- antofillite (CAS 77536-67-5)- crisotilo o amianto bianco (CAS 12001-29-5)- crocidolite o amianto blu (CAS 12001-28-4)- tremolite (CAS 77536-68-6)

Secondo il Regolamento 1272/2008 l’amianto è classificato come cancerogeno di categoria 1A e con tossicità specifica per organi bersaglio per esposizione prolungata di categoria 1.

Normalmente ci si occupa (e preoccupa) molto della presenza di amianto negli edifici, della loro bonifica e dello smaltimento dell’amianto, mentre in genere poco si parla del suo trasporto.

Eppure l’amianto è una delle poche materie cancerogene che è stata classificata come pericolosa ai fini del trasporto (l’effetto che ne caratterizza la pericolosità, quello cancerogeno, normalmente non è preso in considerazione ai fini del trasporto).E d’altro canto è poi indubitabile che l’amianto, in particolare sotto forma di rifiuto, deve essere trasportato per essere smaltito.A tale proposito si ricorda comunque che, per la normativa sul trasporto di merci pericolose, anche i rifiuti sono considerati alla stessa stregua di una qualunque miscela.

Nella normativa sul trasporto l’amianto è così classificato:- l’AMIANTO BLU (Crocidolite) e l’AMIANTO BRUNO (Amosite o Misorite), sono classificati come materie della classe 9, UN 2212- l’AMIANTO BIANCO (Antofillite, Crisotilo, Actinolite, Tremolite) è anch’esso classificato come materia della classe 9, UN 259019

Page 20: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

Il trasporto può avvenire sia in colli formati da imballaggi per solidi, sia in GIR, sia in cisterne, ma non è ammesso il trasporto alla rinfusa.

Una parte significativa dei trasporti di amianto (o di materiali, compresi i rifiuti, che lo contengono) può comunque essere effettuata in completa esenzione dalle disposizioni dell’ADR.E’ infatti previsto, con la disposizione speciale 168 del capitolo 3.3 di ADR/RID/ADN, che l'amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale (come cemento, plastica, asfalto, resina o minerali), in modo tale che durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre d’amianto respirabili, non è sottoposto alle disposizioni della normativa sul trasporto di merci pericolose. Gli oggetti manufatti che contengono amianto e che non soddisfano questa disposizione non sono comunque sottoposti alle disposizioni della normativa sul trasporto di merci pericolose, se sono imballati in modo tale che, durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre di amianto respirabili.

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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ANALISI DI RISCHIO

Sul sito dell’ECE/ONU dedicato al trasporto delle merci pericolose, nella parte dedicata all’ADR, è pubblicato un documento intitolato “General Guideline for the Calculation of Risks in the Transport of Dangerous Goods by Road”.

Con tale documento vengono fornite le linee guida per un approccio uniforme alla determinazione del rischio del trasporto stradale di merci pericolose.

Sono previsti i seguenti passi:

A) Identificazione del rischio (identification of risk) attraverso:- raccolta dati- costruzione dell’albero degli eventi- definizione degli scenari

B) Stima del rischio (risk estimation) , attraverso una definizione di:- frequenze degli eventi- effetti

L’insieme di A) e B) costituisce l’analisi di rischio (risk analysis)

C) Valutazione del rischio (risk evaluation), attraverso:- scelta di criteri per valutare l’accettabilità del rischio- confronto con i criteri

L’insieme di A), B) e C) costituisce la determinazione del rischio (risk assessment)

D) Processo decisionale (decision) sulla base di considerazioni sociali, economiche, politiche

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E) Trattamento del rischio (risk treatment) con l’applicazione delle misure necessarie per ridurre il rischio

L’insieme di A), B), C), D) ed E) costituisce la gestione del rischio (risk management)

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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Page 23: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

ARTICOLO

Nella normativa sul trasporto di merci pericolose non è presente la definizione di “articolo”, dal momento che in essa viene utilizzata la dizione “oggetto”.

Una sua definizione è tuttavia presente nel Regolamento 1907/2006 nei termini seguenti.

Per articolo si intende un oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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ASPIRAZIONE

Nel quadro della valutazione delle caratteristiche di pericolosità per la salute umana, il Regolamento 1272/2008, così come il GHS, definiscono per aspirazione la penetrazione di una sostanza o di una miscela liquida o solida, direttamente attraverso la cavità orale o nasale o indirettamente a causa di vomito, nella trachea e nel tratto inferiore dell’apparato respiratorio.

E’ quindi definita la tossicità per aspirazione, intesa come il manifestarsi, a seguito di una aspirazione, di effetti acuti gravi, quali polmonite chimica, lesioni polmonari di vario grado e il decesso.

Tale caratteristica è stata accertata per alcuni distillati di petrolio e per alcuni idrocarburi clorurati.Sono quindi classificati come tossici in caso di aspirazione gli idrocarburi che, a 40 °C, hanno una viscosità cinematica non superiore a 20,5 mm2/s, nonché le sostanze per le quali sono disponibili dati affidabili derivanti dall’esperienza umana.

Nella normativa sul trasporto di merci pericolose le sostanze tossiche in caso di aspirazione non sono classificate fra le merci pericolose.

Aggiornamento del 30 agosto 2013

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Page 25: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

ASTM

ASTM è l’acronimo di “American Society of Testing and Materials”.

L’ASTM, fondata nel 1898 a Philadelphia (USA), è riconosciuta a livello globale come una delle società leader nel campo dello sviluppo di standard industriali.

L’ASTM, che dal 2001 ha assunto la denominazione di “ASTM International”, si basa sul lavoro di oltre 30.000 esperti rappresentanti 135 paesi.

Al momento sono circa 12.000 gli standard ASTM utilizzati nel mondo.

Per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose i riferimenti agli standard ASTM sono i seguenti:

- ASTM D 240 per la determinazione del calore chimico di combustione- ASTM D 4359-90 per la determinazione della fluidità delle materie viscose- ASTM D3828-07a, ASTM D56-05, ASTM D3278-96(2004)e1 e ASTM D93-

08 per la determinazione del punto di infiammabilità- ASTM D86-07a e STM D1078-05 per la determinazione del punto di

ebollizione- ASTM E 112-96 per la determinazione della grandezza dei grani di ferrite

negli acciai a grana fine

Questo il sito ufficiale dell’ASTM: http://www.astm.org/

Aggiornamento del 22 luglio 2013

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AVVERTENZA

Nel GHS e nel Regolamento 1272/2008 per avvertenza si intende una parola, presente sull’etichetta per alcune materie pericolose, che indica il grado relativo di gravità del pericolo per segnalare al lettore un potenziale pericolo.

Le parole usate sono le seguenti:a) pericolo: avvertenza per le categorie di pericolo più gravib) attenzione: avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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PERICOLO

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BARILE DI LEGNO

Il barile di legno è un imballaggio di legno naturale, di sezione circolare, a pareti convesse, fabbricato con doghe e fondi e munito di cerchi

Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose i barili di legno possono essere usati solo per il trasporto, nell’ambito del processo di fabbricazione, di bevande alcoliche contenenti più del 24% ma non più del 70% di alcol in volume. I barili di legno, la capacità dei quali deve essere superiore a 250 litri e non superiore a 500 litri, devono rispondere alle caratteristiche indicate nella disposizione speciale 247, associata alla rubrica UN 3065 BEVANDE ALCOLICHE più del 24% e al massimo il 70% di alcool in volume

Nota: l’introduzione nella normativa sul trasporto di merci pericolose di questo tipo di imballaggio fu richiesta (ed ottenuta) dalla Norvegia, con la motivazione che tale imballaggio era ritenuto necessario per garantire le particolari caratteristiche di una specifica bevanda alcolica, caratteristiche che solo con il trasporto via mare in barili di legno potevano essere ottenute

Inserito il 22 luglio 2013

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BOBINA

Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose la bobina è un dispositivo di plastica, di legno, di cartone, di metallo o di qualsiasi altro materiale appropriato, e formato da un asse centrale, con o senza pareti laterali a ogni estremità dell’asse. Gli oggetti e le materie possono essere arrotolati sull’asse ed essere contenuti dalle pareti laterali

La bobina è utilizzata come assemblaggio interno di un imballaggio contenente specifiche rubriche della classe 1 (esplosivi), quali detonatori, cordoni detonanti, micce.

Inserito il 22 luglio 2013

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BOMBOLA

Per bombola si intende un recipiente trasportabile a pressione, di capacità in acqua non superiore a 150 litri

Le bombole sono essenzialmente destinate al trasporto di gas.

Tuttavia in pochissimi casi (ad esempio: 1051 CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO contenente meno del 3% di acqua) possono essere utilizzate per il trasporto di materiali non gassosi.

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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CAMPIONI

Per campioni si intendono materie delle quali non è conosciuta con precisione la classificazione e che devono essere quindi sottoposte a prove al fine appunto di determinarne la classificazione.

Fermo restando che il Regolamento 1272/2008 non si applica alle sostanze e alle miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici che non sono immesse sul mercato, purché siano utilizzate in condizioni controllate in conformità della normativa comunitaria in materia di luogo di lavoro e di ambiente, negli altri casi i campioni devono essere classificati secondo i criteri validi per ogni materia.

Per i campioni il Regolamento 1907/2006 non prevede alcuna esenzione dalle sue disposizioni. Questa “non menzione” del problema da parte del Regolamento 1907/2006 è da porsi in relazione col fatto che per i campioni non è certo prevedibile una produzione od importazione in quantitativi superiori ad 1 tonnellata per anno.

La normativa sul trasporto di merci pericolose contiene invece specifiche disposizioni per il trasporto dei campioni.

1. Caso generale

Quando la classe di una materia non è conosciuta con precisione e questa materia è trasportata per essere sottoposta ad altre prove (campione), a tale materia devono essere attribuiti una classe, una designazione ufficiale di trasporto e un numero ONU provvisori, in conformità a quello che lo speditore conosce della materia.30

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Una volta attribuita la classe, si deve assegnare la materia ad una delle rubriche previste per tale classe (in genere una rubrica n.a.s.), definendo così anche il numero ONU e, in parte, la designazione ufficiale di trasporto: infatti la designazione ufficiale di trasporto deve essere completata dalla dizione "CAMPIONE" (per esempio: LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S., CAMPIONE). Quando si utilizza una rubrica n.a.s. per trasportare il campione, non è necessario aggiungere alla designazione ufficiale di trasporto il nome tecnicoQualora la rubrica preveda più gruppi di imballaggio, la materia deve essere assegnata al gruppo d’imballaggio più restrittivo.

Il campione deve essere trasportato in un imballaggio combinato con una massa netta per collo inferiore o uguale a 2,5 kg.Il campione non deve essere imballato con altre merci.

2. Il caso particolare degli esplosivi

I campioni di materie od oggetti caratterizzati da un pericolo di esplosività devono essere classificati come 0190 CAMPIONI DI ESPLOSIVI.La designazione ufficiale di trasporto deve essere completata con il nome tecnico.La divisione ed il gruppo di compatibilità devono essere definiti secondo le istruzioni dell'autorità competente.

La massa di campioni di esplosivi non umidificati o non desensibilizzati è limitata a 10 kg in piccoli colli; la massa di campioni di esplosivi umidificati o desensibilizzati è limitata a 25 kg.

Non sono ammessi campioni di esplosivi di innesco.

3. Il caso particolare dei gas

Per alcuni campioni di gas è già prevista una specifica rubrica; in particolare:3167 CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, INFIAMMABILE, N.A.S.3168 CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.3169 CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, TOSSICO, N.A.S.

In questo caso la designazione ufficiale di trasporto deve essere completata con il nome tecnico.

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4. Il caso particolare delle materie autoreattive e dei perossidi organici

I campioni di materie autoreattive o di perossidi organici devono essere assegnati a una delle rubriche appropriate di materie autoreattive o di perossidi organici di tipo C.I campioni devono essere imballati conformemente al metodo di imballaggio OP2.La quantità per unità di trasporto deve essere limitata a 10 kg.La temperatura di regolazione, se del caso, deve essere sufficientemente bassa per impedire ogni decomposizione pericolosa, e sufficientemente alta per impedire ogni separazione pericolosa delle fasi.

Non sono ammessi campioni che abbiano le caratteristiche di una materia autoreattiva o di un perossido organico di tipo A.

Il campione non deve essere imballato con altre merci.

5. Il caso particolare delle materie infettanti

I campioni umani o animali che presentano una probabilità minima di contenere agenti patogeni non sono assoggettati alla normativa sul trasporto a condizione che siano rispettate alcune disposizioni (vedi, ad esempio, per il trasporto stradale, il paragrafo 2.2.62.1.5.6)

6. Il caso particolare di alcuni campioni tossici

La rubrica 3315 CAMPIONE CHIMICO, TOSSICO può essere usata esclusivamente nel caso particolare dei campioni di materie chimiche prelevate ai fini d’analisi in relazione all’applicazione della Convenzione sull’interdizione della messa a punto, della fabbricazione, dello stoccaggio e dell’impiego delle armi chimiche e della loro distruzione, e solo conformemente alle procedure previste dall’Organizzazione per l’interdizione delle armi chimiche

7. Il caso particolare dei materiali radioattivi

Ai materiali radioattivi non si applicano le disposizioni relative ai campioni.

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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CANCEROGENO

Per cancerogeno si intende una materia (sostanza o miscela) che induce il cancro o che ne aumenta l’incidenza.

Le sostanze cancerogene, secondo il GHS ed il Regolamento 1272/2008, sono classificate nelle seguenti categorie:

Categoria 1A: sostanze per le quali sono noti effetti cancerogeni per l’uomo sulla base di studi sull’uomo, da cui risulta un rapporto di causalità tra l’esposizione umana a una sostanza e l'insorgenza di un cancro

Categoria 1B: sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo, prevalentemente sulla base di sperimentazioni animali i cui risultati permettono di dimostrare effetti cancerogeni per gli animali

Categoria 2: sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l'uomo, sulla base dei risultati di studi sull’uomo e/o su animali non sufficientemente convincenti per giustificare la classificazione nelle categorie 1A o 1B

Nella normativa sul trasporto di merci pericolose le sostanze cancerogene (ad esclusione di pochissime eccezioni: amianto, policlorodifenili) non sono classificate fra le merci pericolose, in considerazione del fatto che la pericolosità ai fini del trasporto è valutata essenzialmente in base ad episodi di esposizione acuta e che in genere lo sviluppo di un cancro è conseguente ad esposizioni prolungate.

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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CAPACITA’

La capacità di un recipiente è il volume disponibile all’interno del recipiente stesso.

Nella normativa sul trasporto di merci pericolose si distinguono:

Capacità massima: il volume interno massimo dei recipienti o degli imballaggi (compresi i grandi imballaggi e gli IBC) espresso in metri cubi o in litri;

Capacità nominale del recipiente: il volume nominale espresso in litri della materia pericolosa contenuta nel recipiente. Per le bombole per gas compressi, la capacità nominale è la capacità in acqua della bombola;

Capacità di un serbatoio o di un compartimento di un serbatoio: per le cisterne, il volume interno totale della cisterna o del compartimento della cisterna, espresso in litri o in metri cubi.

Inserito il 22 luglio 2013

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CARICATORE

Il caricatore, secondo la normativa europea sul trasporto terrestre di merci pericolose, è l’impresa che carica:

colli, piccoli container o cisterne mobili in o su un container o un veicolo (ADR) o un carro (RID)

oppure

container, container per il trasporto alla rinfusa, CGEM, container-cisterna o cisterne mobili su un veicolo (ADR) o su un carro (RID)

oppure

merci pericolose su unità navali (ADN)

Nota: l’impresa che carica (riempie) una cisterna con merci pericolose è un riempitore

Gli obblighi del caricatore

Il caricatore ha in particolare i seguenti obblighi: (a) deve consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate al trasporto conformemente ad ADR/RID/ADN; (b) deve verificare, durante la consegna al trasporto di merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, se l’imballaggio è danneggiato. Egli non deve presentare al trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato, in particolare se non

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è più a tenuta, e se c’è perdita o possibilità di perdita della materia pericolosa, se non quando il danno è stato riparato; ciò vale anche per gli imballaggi vuoti non ripuliti; (c) deve, quando carica merci pericolose in un veicolo, un carro, un’unità navale, in un grande container o in un piccolo container, osservare le prescrizioni concernenti il carico e alla movimentazione; (d) deve, dopo aver caricato merci pericolose in un carro o in un container, osservare le prescrizioni concernenti le segnalazioni di pericolo conformemente al capitolo 5.3; (e) deve, quando carica i colli, osservare i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel veicolo, nel carro, nell’unità navale o nel grande container, come pure le prescrizioni concernenti la separazione delle derrate alimentari, di altri oggetti di consumo o di alimenti per animali.

Il caricatore può tuttavia, nel caso di (a), (d) e (e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli siano stati messi a disposizione dagli altri operatori.

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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CARICO COMPLETO

Ai sensi della sezione 1.2.1 di ADR/RID/ADN il carico completo è definito come segue:

Carico completo: ogni carico proveniente da un solo speditore al quale è riservato l’uso esclusivo di un veicolo, di un carro o di un grande contenitore e per il quale tutte le operazioni di carico e di scarico sono effettuate conformemente alle istruzioni dello speditore o del destinatario;

NOTA: Il termine corrispondente per la classe 7 è “uso esclusivo”.

La definizione di carico completo è necessaria in quanto, per alcune merci, sono previste specifiche disposizioni per il loro trasporto come carico completo

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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CARICO IN COMUNE

Il carico in comune (da non confondere con l’imballaggio in comune) consiste nel caricare colli muniti d'etichette di pericolo differenti nello stesso veicolo o contenitore.

Il carico in comune (vedi sezione 7.5.2 dell’ADR, e, in particolare, la tabella al paragrafo 7.5.2.1) è ammesso per tutte le merci pericolose, con esclusione di quelle con pericolo di esplosività. Per queste ultime comunque esistono alcuni casi (esplosivi classificati come 1.4 S) per i quali il carico in comune con colli contenenti merci di altre classi è egualmente ammesso. Inoltre, sempre per le merci della classe 1, il carico in comune di colli contenenti merci diverse della classe 1 è ammesso solo nei casi previsti (vedi tabella al paragrafo 7.5.2.2).

Vedi anche “Imballaggio in comune”

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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CASSA

Una cassa è un imballaggio a pareti intere, rettangolari o poligonali, di metallo, di legno naturale, di legno compensato, di legno ricostituito, di cartone, di materia plastica o di altro materiale appropriato. Nella cassa possono essere praticate piccole aperture per la manipolazione o l'apertura, o per rispondere ai criteri di classificazione, a condizione di non compromettere l'integrità dell'imballaggio durante il trasporto.

Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose si distinguono i seguenti tipi di cassa, in relazione al materiale di costruzione:

4A Acciaio 4B Alluminio 4C1 Legno naturale4C2 Legno naturale con pannelli a tenuta di polveri4D Legno compensato4F Legno ricostituito4G Cartone4H1 Plastica espansa4H2 Plastica rigida

Non rientrano nella definizione di cassa le “casse mobili”

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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CATEGORIA DI PERICOLO

Secondo i Regolamenti 1272/2008 e 1907/2006 la categoria di pericolo è una articolazione della classe di pericolo, basata su una diversa gravità del pericolo.

Fanno eccezione la classe “esplosivi” (per la quale l’articolazione è in termini di “divisioni”) e le classi “sostanze e miscele autoreattive” e “perossidi organici” (per le quali l’articolazione è in termini di “tipi”), in analogia con quanto previsto nella normativa sul trasporto di merci pericolose

Per quanto riguarda la normativa sul trasporto di merci pericolose, una analoga articolazione delle classi di pericolo è in genere definita in termini di gruppo di imballaggio

vedi anche Gruppo di imballaggio

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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CISTERNA

Secondo quanto stabilito nel capitolo 1.2 di ADR/RID/ADN, una cisterna è un serbatoio, munito dei suoi equipaggiamenti di servizio e strutturali. Sono compresi in tale definizione: i container-cisterna, le cisterne mobili, le cisterne fisse, le cisterne smontabili e le cisterne che costituiscono elementi di un veicolo-batteria o di un CGEM.

Un container-cisterna è un dispositivo di trasporto rispondente alla definizione di container e comprendente un serbatoio e degli equipaggiamenti, compresi quelli atti a consentire gli spostamenti del container-cisterna senza cambiamento d‟assetto, utilizzato per il trasporto di materie gassose, liquide, polverulente o granulari, e (quando destinato al trasporto di gas) avente una capacità superiore a 450 litri.In particolare, una cisterna mobile è un container-cisterna utilizzabile per il trasporto multimodale in quanto conforme anche alle disposizioni del Codice IMDG.Rientra nella definizione di container-cisterna anche la cassa mobile cisterna4

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Una cassa mobile è un container che, secondo la norma EN 283 (edizione 1991) presenta le seguenti caratteristiche:- ha una resistenza meccanica concepita unicamente per il trasporto su un carro merci o su un veicolo su strada o su nave ro-ro;- non è impilabile;- può, mediante i propri mezzi, essere trasferita dal veicolo stradale su puntelli ed essere ricaricata a bordo del veicolo

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Una cisterna fissa è una cisterna di capacità superiore a 1.000 litri fissata in modo stabile su un veicolo (che è dunque un veicolo-cisterna5) o facente parte integrante del telaio di un tale veicolo

Una cisterna smontabile è una cisterna di capacità superiore a 450 litri, diversa da una cisterna fissa, da un container-cisterna o una cisterna mobile, o da un elemento di un veicolo-batteria o di un CGEM, che non è progettata per il trasporto delle merci senza rottura di carico e che, normalmente, può essere movimentata solo se vuota

5 Un veicolo-cisterna è un veicolo costruito per il trasporto di materie liquide, gassose, in polvere o granulari e comprendente una o più cisterne fisse. Oltre al veicolo propriamente detto o agli elementi del gruppo assali-sospensione, un veicolo-cisterna comprende uno o più serbatoi, i loro equipaggiamenti e gli elementi di collegamento al veicolo o agli elementi del gruppo assali-sospensione42

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Una cisterna che costituisce elemento di un veicolo-batteria6 è una cisterna destinata al trasporto di gas avente una capacità superiore a 450 litri

Una cisterna che costituisce elemento di un CGEM7 è una cisterna destinata al trasporto di gas avente una capacità superiore a 450 litri

6 Un Veicolo-batteria è un veicolo comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore efissati in modo stabile a un’unità di trasporto.7 Un Container per gas a elementi multipli (CGEM) è un’unità di trasporto comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e montati in un telaio

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Una cisterna per rifiuti operante sotto vuoto è una cisterna fissa, una cisterna smontabile, un container- cisterna o una cassa mobile cisterna utilizzata principalmente per il trasporto di rifiuti pericolosi, costruita ed equipaggiata in maniera particolare per facilitare il carico e lo scarico dei rifiuti

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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CLASSE DI PERICOLO

La classe di pericolo è l’insieme di tutte le materie (sostanze, soluzioni, rifiuti) caratterizzate dallo stesso pericolo fisico, per la salute o per l'ambiente.

Secondo i Regolamenti 1272/2008 e 1907/2006 le classi di pericolo considerate sono le seguenti:

a) pericoli fisici

1) Esplosivi 2) Gas infiammabili 3) Aerosol infiammabili 4) Gas comburenti 5) Gas sotto pressione 6) Liquidi infiammabili 7) Solidi infiammabili 8) Sostanze e miscele autoreattive 9) Liquidi piroforici

10) Solidi piroforici 11) Sostanze e miscele autoriscaldanti 12) Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas

infiammabili13) Liquidi comburenti 14) Solidi comburenti 15) Perossidi organici 16) Sostanze e miscele corrosive per i metalli

b) pericoli per la salute

17) Tossicità acuta18) Corrosione/irritazione della pelle 19) Gravi lesioni oculari / irritazione oculare 20) Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle 21) Mutagenicità sulle cellule germinali 22) Cancerogenicità 23) Tossicità per la riproduzione 24) Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

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25) Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)26) Pericolo in caso di aspirazione

c) pericoli per l’ambiente

27) Pericoloso per l’ambiente acquatico28) Pericoloso per lo strato di ozono

Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose8 le classi di pericolo considerate sono le seguenti:

1 Materie e oggetti esplosivi2 Gas3 Liquidi infiammabili4.1 Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati4.2 Materie soggette ad accensione spontanea4.3 Materie che, a contatto con l‟acqua, sviluppano gas infiammabili5.1 Materie comburenti5.2 Perossidi organici6.1 Materie tossiche6.2 Materie infettanti7 Materiali radioattivi8 Materie corrosive9 Materie e oggetti pericolosi diversi

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

8 Il riferimento è alla normativa europea per il trasporto terrestre (ADR/RID/ADN). Nelle Raccomandazioni ONU e nelle Technical Instructions dell’ICAO le classi sono 9: ad esempio, in esse la classe 6 comprende le classi 6.1 e 6.2 di ADR/RID/ADN che qui sono invece definite come divisioni 6.1 e 6.2; nel Codice IMDG sono definite classi sia la 6 che le 6.1 e 6.246

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CODICE DI CLASSIFICAZIONE

Nella normativa europea per il trasporto terrestre di merci pericolose (ADR/RID/ADN), nella tabella del capitolo 3.2 contenente la lista delle merci pericolose, per ogni rubrica è indicato, oltre alla classe (colonna 3a) e al gruppo di imballaggio (colonna 4), un codice di classificazione (colonna 3b).

Il codice di classificazione è così definito: per le materie e gli oggetti pericolosi della classe 1, il codice è l’insieme del

numero della divisione e della lettera del gruppo di compatibilità per le materie e gli oggetti pericolosi della classe 2, il codice è l’insieme di un

numero ed una o più lettere rappresentanti il gruppo di proprietà pericolose per le materie e gli oggetti pericolosi delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1,

6.2, 8 e 9, il codice è l’insieme di una o più lettere, ed eventualmente di un numero, che identifica le caratteristiche fisiche e di pericolosità.

Si noti che le materie e gli oggetti pericolosi della classe 7 non hanno un codice di classificazione.

Il codice di classificazione di una merce pericolosa è un elemento di informazione necessario per stabilire:

- a quale delle categorie di trasporto indicate nella tabella 1.1.3.6.3 appartiene la merce in questione e, di conseguenza, la quantità di merce trasportabile per unità di trasporto al di sotto della quale è prevista l’esenzione da alcune disposizioni dell’ADR (obbligo del consulente, istruzioni scritte, ecc.)

- (solo per ADR) quali restrizioni si applicano al passaggio dei veicoli nelle gallerie stradali, come definite nella sezione 1.9.5 dell’ADR; infatti, per ognuna delle cinque categorie alle quali sono assegnate le gallerie stradali in relazione alle loro caratteristiche, sono indicate le tipologie di merci pericolose

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TFC

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che non possono transitare in galleria, identificate col riferimento alla classe, al gruppo di imballaggio e al codice di classificazione

- se, con riferimento alla tabella 1.10.5, la merce è da considerarsi come merce pericolosa ad alto rischio per la quale è quindi richiesta l’adozione di un piano di security.

Il codice di classificazione non è invece previsto nelle Raccomandazioni ONU, nel Codice IMDG e nelle ICAO Technical Instructions.

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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COLLO

Nella normativa sul trasporto di merci pericolose, per collo si intende il prodotto finale dell’operazione di imballaggio, costituito dall’imballaggio o grande imballaggio o GIR, con il suo contenuto, e pronto per la spedizione.

Il termine include i recipienti a pressione, come pure gli oggetti, che per la loro dimensione, massa o configurazione, possono essere trasportati non imballati o trasportati in imbracature, gabbie o dispositivi di movimentazione. Ad eccezione del trasporto di materiali radioattivi, il termine non si applica alle merci trasportate alla rinfusa ed alle materie trasportate in cisterne.

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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COMMISSIONE ECONOMICA PER L’EUROPA DELLE NAZIONI UNITE (ECE/ONU)

La Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU o UNECE) fu istituita nel 1947 dal Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) dell’ONU insieme alle altre quattro commissioni economiche regionali (ESCAP per l’Asia ed il Pacifico, ECLAC per l’America Latina ed i Caraibi, ECA per l’Africa e ESCWA per l’Asia Occidentale).

Alla Commissione, con sede a Ginevra, aderiscono 56 paesi: i paesi dell'Europa orientale ed occidentale, gli Stati Uniti, il Canada, Israele ed alcuni stati centro-asiatici (appartenenti alla ex-URSS).

Oltre ad incoraggiare una maggiore cooperazione economica fra gli Stati membri, la Commissione sviluppa convenzioni, regolamenti e standard e provvede a fornire assistenza tecnica nell'ambito delle Convenzioni multilaterali regionali.La Commissione concentra attualmente il proprio lavoro in otto settori principali: trasporti; sviluppo del commercio, industria ed impresa; statistiche; analisi economiche; ambiente; insediamenti umani; legno e foreste; energia sostenibile

La sua struttura operativa è costituita da 6 divisioni che si occupano di:- cooperazione ed integrazione economica- energia sostenibile- ambiente e territorio- statistiche- commercio e foreste- trasporti

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La divisione trasporti, per lo svolgimento delle sue attività si avvale dei seguenti gruppi di lavoro (Working Parties o WP e SubCommittees o SC), costituiti da esperti dei paesi membri:

- SC1 trasporto stradale- WP.1 sicurezza del trasporto stradale- WP.29 armonizzazione della regolamentazione sui veicoli- SC2 trasporto ferroviario- SC3 trasporto vie navigabili interne- WP.24 trasporto combinato- WP.30 questioni doganali in materia di trasporto- WP.15 trasporto di merci pericolose- WP.11 trasporto di alimenti deperibili- WP.1 tendenze ed economia- WP.6 statistiche del trasporto

I trasporti sono il settore in cui l'attività dell'ECE, con il lavoro del Comitato dei Trasporti Interni (Inland Transport Committee) ed i suoi organi sussidiari. ha conseguito risultati più visibili e consolidati. Nel corso di una intensa e proficua attività l'ECE è riuscita a stabilire standard di riferimento a livello continentale (in taluni casi mondiale) che hanno permesso una progressiva armonizzazione delle norme nazionali con notevoli benefici sul piano della sicurezza e della produzione industriale. Basti citare:- la Convenzione sul trattamento doganale dei Trasporti Internazionali delle Merci (TIR)- gli accordi concernenti l’adozione di disposizioni tecniche uniformi per i veicoli ed i loro equipaggiamenti- gli accordi sul traffico ed i segnali stradali

Per quanto riguarda in particolare il trasporto di merci pericolose, opera il gruppo di lavoro WP.15, che è responsabile per l’aggiornamento dell’ADR e dell’ADN e (insieme al comitato Esperti RID) dell’aggiornamento armonizzato di ADR/RID/ADN.

Inoltre la “Dangerous Goods and Special Cargoes Section” cura il lavoro di Segreteria sia per il WP.15 che per il Comitato e i SottoComitati di Esperti ONU sul trasporto di merci pericolose e sul GHS.

Il sito ufficiale di ECE/ONU è: http://www.unece.org/Il sito ufficiale della Sezione dedicata al trasporto di merci pericolose è: http://www.unece.org/trans/danger/danger.html

Aggiornamento del 20 agosto 2013

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CONTAINER PER GAS A ELEMENTI MULTIPLI (CGEM)

Un Container per gas a elementi multipli (CGEM) è un’unità di trasporto comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e montati in un telaio.

I seguenti elementi sono considerati come elementi di un CGEM: - bombole- tubi- fusti a pressione - pacchi di bombole- cisterne per i gas della classe 2 aventi una capacità superiore a 450 litri

Aggiornamento verificato il 20 agosto 2013

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CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA SICUREZZA DEI CONTAINER

(CSC)

La Convenzione internazionale sulla sicurezza dei container (CSC), predisposta dall’IMO (International Maritime Organization) è stata adottata, a livello internazionale, nel 1972; l’Italia vi ha aderito con la legge 67/1979.

Gli obiettivi della CSC sono:1) mantenere un livello elevato di sicurezza nella movimentazione e nel trasporto dei container, indicando modalità di prova e requisiti 2) facilitare il trasporto internazionale dei container, fornendo una regolamentazione uniforme a livello internazionale.

La CSC ha due annessi tecnici:- l’Annesso I include disposizioni per le prove, le ispezioni, l’approvazione e la manutenzione dei container- l’Annesso II include requisiti di sicurezza e dettagli per l’esecuzione delle prove  

Aggiornamento verificato il 20 agosto 2013

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COPRITOMBINO

La disponibilità di un copritombino a bordo di un veicolo che trasporti merci pericolose, solide o liquide, delle classi 3, 4.1, 4.3, 8 e 9, è richiesta dai paragrafi 5.4.3.4 (istruzioni scritte) e 8.1.5.3 dell’ADR.

L’ADR non specifica cosa sia un copritombino.

E’ tuttavia plausibile che per copritombino si intenda:

- un robusto tappetino di plastica

- un salsicciotto di materiale assorbente

di dimensioni sufficienti per essere collocati sopra o intorno ad una apertura di drenaggio al fine di assorbire o deviare la perdita.

Aggiornamento verificato il 20 agosto 2013

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DESIGNAZIONE UFFICIALE DI TRASPORTO

La designazione ufficiale di trasporto (DUT) di una merce pericolosa è la parte della rubrica che la descrive con la maggior precisione, ed è il nome che deve essere utilizzato anche nel documento di trasporto.

La DUT è riportata nella colonna (2) "Denominazione e descrizione" della Tabella A (Lista delle merci pericolose) del capitolo 3.2 in tutte le normative sul trasporto di merci pericolose.

Più precisamente la DUT è costituita dalla parte in MAIUSCOLO del testo riportato nella colonna (2); l’eventuale testo descrittivo in minuscolo non fa parte della designazione ufficiale di trasporto, poiché serve solo a precisare il campo di applicazione della rubrica nel caso in cui la classificazione e/o le condizioni di trasporto della materia o dell’oggetto possono essere differenti in certe condizioni.

ADESIVI contenenti un liquido infiammabile

In alcuni casi possono essere indicate più DUT per la stessa rubrica.

Per le rubriche n.a.s. (non altrimenti specificate) la DUT deve essere completata con il nome tecnico della merce: il nome tecnico deve essere un nome chimico o biologico riconosciuto o utilizzato nei testi scientifici e tecnici (non deve essere un nome commerciale); per i pesticidi devono essere usati i nomi comuni ISO, i nomi riportati nelle linee guida dell’OMS o i nomi delle materie attive

Vedi anche “Nome tecnico”

Aggiornamento verificato il 20 agosto 2013

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DOCUMENTO DI TRASPORTO

Ogni trasporto di merci pericolose deve essere accompagnato da un documento di trasporto che contenga le seguenti informazioni:

A) in questo preciso ordine: il numero ONU preceduto dalle lettere “UN” la designazione ufficiale di trasporto, completata (se necessario) dal nome

tecnico fra parentesi il numero del modello di etichetta (colonna 5 della lista delle merci pericolose)

che indica la classe di pericolo (ed eventuali rischi sussidiari)9 gruppo di imballaggio (ove applicabile), eventualmente preceduto dalle lettere

PG codice di restrizione gallerie

Esempio:

UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (Toluene e alcol etilico), 3, II (D/E)

B) in qualunque ordine: numero e descrizione dei colli quantità totale per ogni numero ONU e gruppo di imballaggio nome e indirizzo speditore nome e indirizzo destinatario dichiarazioni richieste da accordi particolari altre informazioni specifiche richieste per alcune merci

Ulteriori informazioni specifiche sono richieste per casi specifici come: rifiuti imballaggi di soccorso mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti certe classi ecc.

9 Per gli esplosivi va indicato il codice di classificazione riportato nella colonna 3b; per i materiali radioattivi va riportato il numero 756

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Nella normativa sul trasporto di merci pericolose è indicato un formulario-tipo per il trasporto multimodale di merci pericolose.Tuttavia il documento di trasporto può essere qualunque documento di uso corrente relativo alle merci, purché contenga le informazioni di cui sopra.

E’ inoltre consentito che il documento di trasporto sia compilato (e reso disponibile) in modalità elettronica.

Il documento di trasporto deve essere conservato per almeno tre mesi.

Aggiornamento verificato il 20 agosto 2013

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ECHA (AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE)

Il Regolamento 1907/2006 ha previsto (vedi Titolo X del Regolamento, articoli da 75 a 110) l’istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA: European Chemical Agency), con sede ad Helsinki.

Le attività dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (che ha iniziato ad operare il 1 giugno 2007) consistono nel:

gestire ed attuare gli aspetti tecnici, scientifici ed amministrativi del sistema REACH;

garantire l'armonizzazione di tali aspetti a livello comunitario; fornire agli Stati membri e alle istituzioni europee la miglior consulenza

tecnico-scientifica su questioni relative alle sostanze chimiche in ambito REACH;

gestire documenti di orientamento su supporto informatico, strumenti software e banche dati;

sostenere i servizi nazionali di assistenza tecnica e provvedere ai servizi di assistenza ai registranti;

rendere accessibili al pubblico informazioni sulle sostanze chimiche.

Per svolgere i suoi compiti, l’ECHA è così strutturata: un consiglio d'amministrazione, che adotta il piano finanziario, il programma

di lavoro, la relazione annuale; un direttore esecutivo, rappresentante legale dell'Agenzia, responsabile della

gestione ed amministrazione corrente dell'Agenzia anche sul piano finanziario; risponde inoltre al consiglio d'amministrazione;

un segretariato, che assiste i comitati e il forum, si occupa delle procedure di registrazione e valutazione e provvede a elaborare orientamenti, aggiornare le banche dati e fornire informazioni;

un comitato degli Stati membri, che risolve le divergenze d'opinione in merito ai progetti di decisione dell'Agenzia o degli Stati membri e presenta proposte per l'identificazione di sostanze estremamente problematiche;

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un comitato di valutazione dei rischi, che elabora pareri sulla valutazione, sulle domande di autorizzazione, sulle proposte di restrizione, sulla classificazione ed etichettatura;

un comitato di analisi socio-economica, che elabora pareri sulle domande di autorizzazione, sulle proposte di restrizione e sulle questioni relative all'impatto socio-economico degli interventi legislativi proposti;

un forum per le questioni relative all'applicazione della normativa, incaricato di coordinare una rete delle autorità nazionali competenti in materia;

una commissione di ricorso, che si pronuncia sui ricorsi avverso le decisioni dell'Agenzia.

Il sito ufficiale dell’ECHA è: http://echa.europa.eu/

Aggiornamento del 20 agosto 2013

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ESPLOSIVI

Nella normativa sul trasporto di merci pericolose, sono classificati come esplosivi (classe 1):

- le materie solide o liquide (o miscele di materie) che sono suscettibili, per reazione chimica, di sviluppare gas a una temperatura, una pressione e a una velocità tali che possano derivarne danni nelle vicinanze.

- le materie pirotecniche, cioè le materie o miscele di materie destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti, a seguito di reazioni chimiche esotermiche, autosostentantesi, non detonanti.

- gli oggetti contenenti una o più materie esplosive o pirotecniche.- le materie e gli oggetti qui sopra non menzionati, che siano fabbricati al fine di

produrre uneffetto pratico per esplosione o un effetto pirotecnico

Non sono classificati come esplosivi:- le materie che non sono esse stesse materie esplosive ma che possono formare

una miscela esplosiva di gas, vapori o polveri- le materie esplosive bagnate con acqua o alcol (il cui tenore in acqua o alcol

supera i valori limite indicati) e quelle contenenti plastificanti, che, di conseguenza, perdono le proprietà esplosive e sono quindi assegnate alle classi 3, 4.1 o 5.2

- i dispositivi contenenti materie esplosive o pirotecniche in quantità così piccola o di natura tale che la loro accensione o il loro innesco per inavvertenza o per incidente nel corso del trasporto non comporterebbero alcuna manifestazione esterna al congegno che si traduca in proiezioni, incendio, sviluppo di fumo o di calore o forte scoppio

Le materie e gli oggetti della classe 1 devono essere assegnati a una delle sei divisioni (da 1.1 a 1.6) sottoponendo la sostanza, la miscela o l’articolo a prove sperimentali (previste dalle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose e dettagliate nel Manuale delle prove e dei criteri) e ad uno dei tredici (da A a S) gruppi di compatibilità sulla base di considerazioni empiriche.60

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L’insieme del numero della divisione e della lettera del gruppo di compatibilità costituisce il codice di classificazione. Per quanto riguarda le prove sperimentali va ricordato che in genere esse vengono effettuate con gli esplosivi contenuti in un imballaggio: nel caso in cui gli esplosivi siano non imballati o vengano imballati in un imballaggio diverso da quello utilizzato per la prova, è necessario ripetere le prove necessarie per una nuova classificazione.

Può essere utile ricordare che una sostanza o una miscela non è classificata come esplosiva:

- se la molecola non contiene alcun gruppo chimico associato a proprietà esplosive10

- se la sostanza contiene gruppi chimici associati a proprietà esplosive e comprendenti ossigeno, ma il bilancio d’ossigeno calcolato11 è inferiore a – 200

- se la sostanza organica o una miscela omogenea di sostanze organiche contiene gruppi chimici associati a proprietà esplosive, ma l’energia di decomposizione esotermica è inferiore a 500 J/g e la temperatura iniziale di decomposizione esotermica è inferiore a 500° C

- se, per le miscele di sostanze comburenti inorganiche con materie organiche, la concentrazione della sostanza comburente inorganica è:

• inferiore al 15 % in massa, nel caso di una sostanza comburente di categoria 1 o 2;• inferiore al 30 % in massa, nel caso di una sostanza comburente di categoria 3.

Aggiornamento verificato il 22 agosto 2013

10 Esempi di gruppi che possono indicare proprietà esplosive, che figurano nella tabella A6.1 dell'appendice 6 del Manuale delle prove e dei criteri (supplemento alle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose):

- C-C insaturo- C-metallo, N-metallo- Atomi di N contigui- Atomi di O contigui- N-O- N alogeni- alogeni

11 Il bilancio d’ossigeno è calcolato per la reazione chimica: CxHyOz+ [x+ (y/4)-(z/2)] O2 → x CO2 + (y/2) H2O utilizzando la formula: bilancio d’ossigeno = - 1 600 [2x + (y/2)-z]/peso molecolare;

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FUOCHI PIROTECNICI

I fuochi pirotecnici sono articoli contenenti materie pirotecniche (materie o miscele destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti, a seguito di reazioni chimiche esotermiche, autosostentantesi, non detonanti).

In genere i fuochi pirotecnici sono costituiti da un involucro esterno di cartone, all’interno del quale sono collocate palline di polvere nera e composti chimici (che conferiscono l’effetto luminoso desiderato) e una carica di polvere nera che, dopo il lancio (che si effettua anch’esso grazie ad una carica di polvere nera) esplode proiettando in varie direzioni le palline che, esplodendo, producono gli effetti desiderati.

Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose i fuochi pirotecnici sono classificati fra gli esplosivi (Classe 1) e possono appartenere alle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, gruppo di compatibilità G, e alla divisione 1.4, gruppo di compatibilità G o S: su tale base vengono quindi assegnati alle rubriche UN 0333, UN 0334, UN 0335, UN 0336, UN 0337.

L’assegnazione di un fuoco pirotecnico ad una divisione deve basarsi sui criteri e sulle prove stabiliti nel Manuale di prove e criteri dell’ONU, mentre l’assegnazione del gruppo di compatibilità è basata su considerazioni empiriche.Tuttavia, poiché nel caso di fuochi pirotecnici si tratta di oggetti tra loro molto diversi, e non sempre si dispone di laboratori per effettuare le prove, la classificazione può anche essere realizzata facendo riferimento ad una tabella di classificazione di “default” dei fuochi pirotecnici (riportata nelle diverse normative intermodali e modali sul trasporto di merci pericolose).

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Page 63: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

E’comunque richiesto che la classificazione sia approvata dall’autorità competente.In Italia il Ministero dei trasporti ha autorizzato l’Istituto militare propellenti dell'Agenzia industria difesa a procedere alla classificazione dei fuochi pirotecnici.

Aggiornamento verificato il 22 agosto 2013

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Page 64: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

FUSTO

Il fusto è un imballaggio a fondo piatto o convesso, di acciaio, alluminio, altro metallo, cartone, plastica, legno compensato.Può avere una forma cilindrica, oppure altre forme quali: una sezione circolare con la parte superiore conica o essere a forma di secchio.

Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose si distinguono i seguenti tipi di fusto, in relazione al materiale di costruzione ed al tipo di coperchio:

1A1 Acciaio con coperchio non amovibile1A2 Acciaio con coperchio amovibile1B1 Alluminio con coperchio non amovibile1B2 Alluminio con coperchio amovibile1D Legno compensato1G Cartone1H1 Plastica con coperchio non amovibile1H2 Plastica con coperchio amovibile1N1 Metallo (diverso da acciaio o alluminio) con coperchio non amovibile1N2 Metallo (diverso da acciaio o alluminio) con coperchio amovibile

Non rientrano nella definizione di fusto:- taniche- fusti a pressione

Aggiornamento del 22 agosto 2013

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Page 65: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

GAS

1. Generalità

Per gas si intende una materia che:i) a 50° C ha una tensione di vapore (assoluta) superiore a 300 kPa; oii) è completamente gassosa a 20 ° C alla pressione standard di 101,3 kPa.

Vedi anche “aerosol”

2. La classificazione per il trasporto

Nella normativa sul trasporto di merci pericolose i gas sono identificati con la classe 2 di pericolosità.

In relazione alle loro caratteristiche fisiche si distinguono:

- Gas compressi: gas che, imballati sotto pressione, sono interamente gassosi a – 50° C; sono compresi tutti i gas aventi una temperatura critica ≤ − 50° C

- Gas liquefatti: gas che, imballati sotto pressione, sono parzialmente liquidi a temperature superiori a – 50° C. Si distinguono:

i) gas liquefatti ad alta pressione: gas aventi una temperatura critica compresa tra – 50° C e + 65° Cii) gas liquefatti a bassa pressione: gas aventi una temperatura critica superiore a + 65° C

- Gas liquefatti refrigerati: gas che, imballati, sono parzialmente liquidi a causa della bassa temperatura

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Page 66: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

- Gas disciolti: gas che, imballati, sono disciolti in un solvente in fase liquida.

In relazione alle loro caratteristiche di pericolosità si distinguono:

Gas asfissiantiGas non comburenti, non infiammabili e non tossici, che diluiscono o sostituiscono l’ossigeno normalmente presente nell’atmosfera.

Gas infiammabiliGas che, a una temperatura di 20°C e alla pressione standard di 101,3 kPa:

(a) sono infiammabili quando sono in miscela uguale o inferiore al 13% (volume) in aria oppure

(b)hanno un campo d’infiammabilità con l’aria di almeno 12 punti percentuali qualunque sia il loro limite inferiore d’infiammabilità.

Gas comburentiGas che possono, in genere per apporto d’ossigeno, causare o favorire, più dell’aria, la combustione di altre materie. Essi sono gas puri o miscele di gas con un potere comburente, determinato secondo un metodo definito nella norma ISO 10156:1996 o ISO 10156-2:2005, superiore al 23,5%.

Gas tossiciGas che:

(a) sono conosciuti essere tossici o corrosivi per l’uomo al punto di presentare un pericolo per la salute oppure

(b) sono presunti essere tossici o corrosivi per l‟uomo perché la loro CL50 per tossicità acuta è inferiore o uguale a 5.000 ml/m³ (ppm)

Gas corrosiviI gas o le miscele di gas che soddisfano totalmente i criteri di tossicità per la loro corrosività devono essere classificati come tossici con un rischio sussidiario di corrosività..

3. La classificazione GHS e Regolamento 1272/2008

Per quanto riguarda invece il GHS e il Regolamento 1272/2008, si distinguono:

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Page 67: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

- Gas sotto pressione che corrispondono all’insieme dei gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti della normativa sul trasporto

- Gas infiammabiliLe caratteristiche che definiscono i gas infiammabili sono le stesse della normativa sul trasporto.E’ da notare però che la classe “gas infiammabili” comprende anche i gas chimicamente instabili che sono definiti come i gas che tendono a reagire pericolosamente, anche in assenza di aria o ossigeno, con conseguente decomposizione e produzione di elevate temperature e/o pressioni. Nonostante i metodi di prova per la classificazione dei gas chimicamente instabili siano contenuti nella sezione 35 del Manuale delle prove e dei criteri, tali gas non sono considerati nella normativa sul trasporto di merci pericolose.

- Gas comburentiLe caratteristiche che definiscono i gas comburenti sono le stesse della normativa sul trasporto.

Nel GHS e nel Regolamento 1272/2008 non sono presenti le classi gas tossici e gas corrosivi, dal momento che i criteri per la classificazione nelle classi di pericolo concernenti la salute delle persone (tossicità, corrosività, cancerogenicità, ecc.) sono validi anche per i gas.

Aggiornamento verificato il 22 agosto 2013

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Page 68: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

GRUPPO DI IMBALLAGGIO

Nella normativa sul trasporto di merci pericolose, le materie (sostanze, soluzioni, rifiuti) classificate in una classe di pericolo (diversa dalle classi 1, 2, 5.2, 6.2 e 7) sono assegnate ad un gruppo di imballaggio in funzione del grado di pericolo che presentano secondo lo schema seguente:

Gruppo d’imballaggio I: materie molto pericolose

Gruppo d’imballaggio II: materie mediamente pericolose

Gruppo d’imballaggio III: materie debolmente pericolose

L’articolazione in funzione del grado di pericolo è invece - in divisioni per la classe 1- in divisioni per la classe 2 (secondo le Raccomandazioni ONU, il

Codice IMDG e le ICAO T.I.) e in gruppi per ADR/RID/ADN- in tipi per la classe 5.2- in categorie per la classe 6.2- in specifiche tipologie per la classe 7

Nel GHS e nel Regolamento 1272/2008 invece l’ articolazione delle classi, in base alla diversa gravità del pericolo, è in categorie di pericolo.

vedi anche “Categoria di pericolo”

Aggiornamento verificato il 30 agosto 2013

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Page 69: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

IMBALLAGGIO

Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose, per imballaggio si intende: uno più recipienti e ogni altro elemento o materiale necessario per permettere ai recipienti di svolgere la loro funzione di contenimento ed altre funzioni di sicurezza.

Rientrano nella definizione di imballaggio anche i “grandi imballaggi” e gli “IBC (contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa)”

Per gli imballaggi veri e propri (per grandi imballaggi e IBC vedi le specifiche definizioni) sono previsti i seguenti tipi:

1 fusto 2 (riservato) 3 tanica 4 cassa 5 sacco 6 imballaggio composito7 (riservato) 0 imballaggio metallico leggero

Il materiale con cui è realizzato l’imballaggio è indicato con le seguenti lettere:

A acciaio B alluminio C legno naturale D legno compensato F legno ricostituito G cartone H plastica L materia tessile M carta multifoglio N metallo (diverso dall’acciaio e dall’alluminio) P vetro, porcellana o grès

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Su tali basi gli imballaggi da utilizzare per il trasporto delle merci pericolose sono i seguenti

Imballaggi singoli

Genere Materiale Categoria Codice1. Fusti A. Acciaio con coperchio non amovibile 1A1

con coperchio amovibile 1A2B. Alluminio con coperchio non amovibile 1B1

con coperchio amovibile 1B2D. Legno compensato 1DG. Cartone 1GH. Plastica con coperchio non amovibile 1H1

con coperchio amovibile 1H2N. Metallo (diverso dall’acciaio o dall’alluminio)

con coperchio non amovibile 1N1

con coperchio amovibile 1N22. (Riservato)3. Taniche A. Acciaio con coperchio non amovibile 3A1

con coperchio amovibile 3A2B. Alluminio con coperchio non amovibile 3B1

con coperchio amovibile 3B2H. Plastica con coperchio non amovibile 3H1

con coperchio amovibile 3H24. Casse A. Acciaio 4A

B. Alluminio 4BC. Legno naturale ordinarie 4C1

a pannelli a tenuta di polveri 4C2D. Legno compensato 4DF. Legno ricostituito 4FG. Cartone 4GH. Plastica espansa 4H1

rigida 4H2N. Metallo (diverso dall’acciaio o dall’alluminio)

4N

5. Sacchi H. Tessuto di plastica senza fodera né rivestimento interno 5H1a tenuta di polveri 5H2resistenti all’acqua 5H3

H. Pellicola di plastica 5H4L. Materia tessile senza fodera né rivestimento interno 5L1

a tenuta di polveri 5L2resistenti all’acqua 5L3

M. Carta multifoglio 5M1multifoglio, resistenti all’acqua 5M2

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Page 71: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

Imballaggi compositi

Materiale Categoria CodiceH. Recipiente di materia plastica con un fusto esterno di acciaio 6HA1

una gabbia o cassa esterna di acciaio 6HA2un fusto esterno di alluminio 6HB1una gabbia o cassa esterna di alluminio 6HB2una cassa esterna di legno 6HCun fusto esterno di legno compensato 6HD1una cassa esterna di legno compensato 6HD2un fusto esterno di cartone 6HG1una cassa esterna di cartone 6HG2un fusto esterno di plastica 6HH1una cassa esterna di plastica rigida 6HH2

P. Recipiente di vetro, porcellana o grès con

un fusto esterno di acciaio 6PA1una gabbia o cassa esterna di acciaio 6PA2un fusto esterno di alluminio 6PB1una gabbia o cassa esterna di alluminio 6PB2una cassa esterna di legno 6PCun fusto esterno di legno compensato 6PD1una cesta esterna di vimini 6PD2un fusto esterno di cartone 6PG1una cassa esterna di cartone 6PG2un imballaggio esterno di plastica espansa

6PH1

un imballaggio esterno di plastica rigida 6PH2

Imballaggi metallici leggeri

Materiale Categoria CodiceA. Acciaio con coperchio non amovibile OA1

con coperchio amovibile OA2

Aggiornamento del 23 settembre 2013

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Page 72: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

IMBALLAGGIO IN COMUNE

Per imballaggio in comune (da non confondere con il carico in comune) si intende la sistemazione all’interno di un unico imballaggio esterno di imballaggi interni contenenti diverse merci pericolose o diverse merci pericolose e non pericolose.Naturalmente vale la prescrizione generale che le merci non devono reagire pericolosamente fra loro.

Si tratta dunque di un imballaggio combinato che, oltre a soddisfare le disposizioni generali previste alle sottosezioni 4.1.1.5 e 4.1.1.6 di ADR/RID, deve comunque rispondere alle caratteristiche indicate nelle istruzioni di imballaggio applicabili alle merci pericolose contenute.

Inoltre, per alcune merci pericolose si applicano, ove indicate nella colonna 9 (b) della lista delle merci pericolose, le disposizioni speciali MP, il cui elenco è riportato nella sezione 4.1.10.

Vedi anche “Carico in comune”

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

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Page 73: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

IMPRESA

Nella sezione 1.2.1 di ADR/RID/ADN l’impresa è definita come segue:

Impresa:, ogni persona fisica, ogni persona giuridica con o senza scopo di lucro, ogni associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, come pure ogni organismo derivante dall'autorità pubblica, che sia dotato di propria personalità giuridica o che dipenda da un’autorità avente questa personalità;

Nel Codice civile italiano non è presente una definizione di “impresa”: tuttavia essa può essere ricavata dalla seguente definizione di “imprenditore” contenuta nell’articolo 2082:

E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata (articoli 2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (articoli 2135, 2195).

Ne deriva dunque che l’impresa, sotto il profilo giuridico italiano, è un'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

La definizione adottata da ADR/RID/ADN è dunque più ampia di quella deducibile dalle norme del Codice civile italiano, dal momento che vi ricomprende ogni persona fisica o giuridica, anche senza scopo di lucro, mentre appunto il Codice civile italiano limita la definizione all’esercizio di un’attività economica (e quindi a scopo di lucro).

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Inoltre la definizione di ADR/RID/ADN copre anche gli organismi pubblici che, in genere, non operano a scopo di lucro.

Per ADR/RID/ADN dunque chiunque esercita un’attività connessa al trasporto di merci pericolose (e quindi chiunque spedisce, carica, trasporta, scarica, ecc., merci pericolose), anche se non ne ricava un guadagno (e non è quindi un imprenditore, cioè il titolare di un’impresa) è soggetto (salvo le previste esenzioni) alle disposizioni di ADR/RID/ADN.

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

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Page 75: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

INDICAZIONE DI PERICOLO

Secondo il Regolamento 1272/2008 l’indicazione di pericolo è una frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo (l’indicazione di pericolo è l’equivalente delle frasi di rischio della direttiva 67/548/CE)

Nella parte 1 dell’allegato III al Regolamento 1272/2008 sono riportate le indicazioni di pericolo in tutte le lingue dell’Unione Europea.

Le indicazioni di pericolo sono indicate con i seguenti codici alfanumerici:H2… per i pericoli fisiciH3... per i pericoli per la saluteH4... per i pericoli per l’ambiente

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

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Page 76: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

ISTRUZIONI SCRITTE

Le istruzioni scritte previste dalla normativa europea sul trasporto terrestre di merci pericolose (ADR, RID e ADN) sono un documento standard di 4 pagine, contenente i provvedimenti da adottare in caso di incidente (diversificati a seconda che si tratti di trasporto stradale, trasporto ferroviario o trasporto per vie navigabili interne).

Le istruzioni scritte devono essere fornite dal trasportatore, rispettivamente all’equipaggio del veicolo, al personale addetto alla condotta del treno, al capitano del natante, in una lingua che può essere da essi compresa.

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

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Page 77: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

LEGA

Nel quadro della definizione dei prodotti chimici, la lega è definita come un materiale metallico, omogeneo su scala macroscopico, composto da due o più elementi combinati in modo tale da non poter essere facilmente separati con processi meccanici.

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

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Page 78: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

LIQUIDI INFIAMMABILI

1. GHS

Secondo il GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) un liquido infiammabile è un liquido con un punto di infiammabilità non superiore a 93°C.

I liquidi infiammabili sono classificati in 4 categorie.

Categoria Criterio di classificazione

1Punto di infiammabilità < 23°C e punto iniziale di ebollizione ≤ 35°C

2Punto di infiammabilità < 23°C e punto iniziale di ebollizione > 35°C

3Punto di infiammabilità ≥ 23°C e ≤ 60°C

4Punto di infiammabilità > 60°C e ≤ 93°C

I gasoli, i carburanti diesel e gli oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è compreso fra 55oC e 75oC possono essere considerati come un gruppo speciale per alcune specifiche regolamentazioni.

I liquidi con punto di infiammabilità superiore a 35oC e non superiore a 60°C possono essere considerati non infiammabili per alcune specifiche regolamentazioni se si sono ottenuti risultati negativi nella prova di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.

I liquidi infiammabili viscosi possono essere considerati come un gruppo speciale per alcune specifiche regolamentazioni.

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Page 79: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

2. Regolamento 1272/2008

Secondo il Regolamento 1272/2008 un liquido infiammabile è un liquido con un punto di infiammabilità non superiore a 60°C.

I liquidi infiammabili sono classificati in 3 categorie.

Categoria Criterio di classificazione

1Punto di infiammabilità < 23°C e punto iniziale di ebollizione ≤ 35°C

2Punto di infiammabilità < 23°C e punto iniziale di ebollizione > 35°C

3Punto di infiammabilità ≥ 23°C e ≤ 60°C

I gasoli, i carburanti diesel e gli oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è ≥ 55 oC e ≤ 75oC possono essere considerati come appartenenti alla categoria 3.

Non è necessario classificare nella categoria 3 i liquidi con punto di infiammabilità superiore a 35 oC se si sono ottenuti risultati negativi nella prova di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.

3. Normativa trasporto merci pericolose

Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose un liquido infiammabile è un liquido con un punto di infiammabilità non superiore a 60°C.

I liquidi infiammabili sono assegnati a uno dei tre gruppi di imballaggio

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Gruppo di imballaggio Punto di infiammabilità Punto iniziale di ebollizione

I ≤ 35°C

II < 23°C > 35°C

III ≥ 23°C e ≤ 60°C > 35°C

Il carburante diesel, il gasolio e il gasolio da riscaldamento, il cui punto di infiammabilità è superiore a 60oC, ma non superiore a 100°C, sono liquidi infiammabili.

I liquidi con punto di infiammabilità superiore a 35oC sono considerati non infiammabili se non mantengono la combustione secondo i criteri della sottosezione 32.5.2 della parte III, del Manuale delle prove e dei criteri. Gli stessi sono però classificati come liquidi infiammabili se trasportati a clado ad una temperatura eguale o superiore al loro punto di infiammabilità.

I liquidi infiammabili viscosi possono essere assegnati al gruppo di imballaggio III solo a determinate condizioni.

Sono inoltre classificati come liquidi infiammabili:- le materie liquide e le materie solide allo stato fuso, con punto di infiammabilità superiore a 60°C, trasportate a caldo ad una temperatura uguale o superiore al loro punto di infiammabilità- gli esplosivi liquidi desensibilizzati

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

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LIQUIDO

Per liquido si intende una materia che, a 50°C, ha una pressione di vapore non superiore a 300 kPa (3 bar) e non è completamente gassosa a 20°C alla pressione standard di 101,3 kPa e che:(a) ha un punto di fusione o un punto iniziale di fusione uguale o inferiore a 20°C a una pressione di 101,3 kPa oppure(b) è liquida secondo il metodo di prova ASTM D 4359-90 oppure(c) non è pastosa secondo i criteri applicabili alla prova di determinazione della fluidità (prova del penetrometro) descritta nella sezione 2.3.4 dell’ADR;

Il punto c), pur essendo presente nella definizione di liquido contenuta nel GH, non è invece contenuta nel Regolamento 1272/2008.

Nel caso di trasporto in cisterna, è considerato come “trasporto allo stato liquido”:- il trasporto di liquidi secondo la definizione di cui sopra oppure- il trasporto di materie solide presentate al trasporto allo stato fuso.

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

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MEMU

L’acronimo inglese MEMU (Mobile Explosives Manufacturing Unit) definisce ( vedi sezione 1.2.1 di ADR/RID/ADN) una unità, o un veicolo montato con una unità, per la fabbricazione di esplosivi a partire da merci pericolose che non sono esplosivi e il loro caricamento nei fori da mina. L’unità è composta da differenti contenitori per il trasporto alla rinfusa e di equipaggiamenti per la fabbricazione di esplosivi come pure pompe e loro accessori. La MEMU può comportare compartimenti speciali per gli esplosivi imballati.

NOTA: Anche se la definizione di MEMU contiene i termini “per la fabbricazione di esplosivi e il loro caricamento nei fori da mina”, le disposizioni ADR/RID/ADN per le MEMU si applicano soltanto al trasporto e non alla fabbricazione di esplosivi o al caricamento di esplosivi nei fori da mina.

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

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MERCI PERICOLOSE

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, lettera b) dell’ADR ( e ribadito poi nella definizione contenuta nella sezione 1.2.1), le merci pericolose sono le materie e gli oggetti di cui gli Allegati A e B (dell’ADR) vietano il trasporto internazionale su strada o lo autorizzano solo a certe condizioni.

L’intento di questa definizione è quello di stabilire che le merci pericolose sono quelle merci per le quali sono stabilite specifiche disposizioni per il loro trasporto (dall’ADR) o che sono talmente pericolose da non poterne consentire il trasporto.

Al paragrafo 2.1.1.1 sono quindi individuate le 13 classi di merci pericolose, per le quali, nel capitolo 2, sono riportati i principi generali di classificazione.

Analoghe definizioni sono riportate nell’ADN (trasporto per vie navigabili interne) e nel RID (trasporto ferroviario).

Per quanto riguarda il Codice IMDG (trasporto marittimo), secondo quanto stabilito dalla Regola 1 della Parte A del Capitolo VII della Convenzione SOLAS, le merci pericolose sono le sostanze, i materiali e gli oggetti coperti dal Codice IMDG, che, al paragrafo 2.0.1.1, individua (sia pure con una leggermente diversa denominazione rispetto ad ADR/RID/ADN) le classi di merci pericolose.

Per quanto riguarda le ICAO T.I. (l trasporto aereo), secondo quanto stabilito nell’Annesso 18 alla Convenzione sull’aviazione civile internazionale (e ribadito poi nella Parte, capitolo 3 delle ICAO T.I.), le merci pericolose sono gli oggetti o materie capaci di porre a rischio la salute, la sicurezza, la proprietà o l’ambiente, e che sono presenti nella lista delle merci pericolose delle ICAO T.I. o sono classificate in accordo con esse.Nella sezione 2 del capitolo introduttivo della parte 2 delle ICAO T.I. sono individuate (sia pure con una leggermente diversa denominazione rispetto ad ADR/RID/ADN) le classi di merci pericolose.

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

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NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO

ADR/RID/ADN richiedono che, nel caso di trasporto di merci pericolose in cisterna o alla rinfusa, i pannelli arancio che devono essere apposti sulle unità di trasporto contengano il numero di identificazione del pericolo

Il numero di identificazione del pericolo si compone di due o tre cifre. Generalmente le cifre indicano i seguenti pericoli:2 Emissione di gas risultanti dalla pressione o da una reazione chimica3 Infiammabilità di materie liquide (vapori) e gas o materia liquida autoriscaldante4 Infiammabilità di materie solide o materia solida autoriscaldante5 Comburenza (favorisce l’incendio)6 Tossicità o pericolo d’infezione7 Radioattività8 Corrosività9 Pericolo di violenta reazione spontanea

Il raddoppio di una cifra indica un’intensificazione di quel particolare pericolo.

Quando il pericolo di una merce può essere adeguatamente indicato da una sola cifra, tale cifra deve essere completata da uno zero .

Quando il numero d’identificazione del pericolo è preceduto dalla lettera "X", ciò significa che la materia reagisce pericolosamente con l’acqua.

Per le materie della classe 1, deve essere utilizzato come numero di identificazione del pericolo il codice di classificazione composto dal numero della divisione e dalla lettera del gruppo di compatibilità.

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

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OCSE (OECD)

L’OCSE, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (in inglese OECD: Organization for Economic Co-operation and Development), fu fondata 50 anni fa con l’obiettivo di promuovere politiche atte a migliorare il benessere economico e sociale nel mondo.

Attualmente ne fanno parte 34 paesi, tra i quali la maggior parte dei paesi più sviluppati (Italia compresa), anche se ancora non ne fanno parte paesi come la Cina, l’India, il Brasile, il Sud-Africa (i famosi “BRICS”).

Con riferimento alle problematiche delle materie pericolose l’OCSE ha un ruolo leader nella predisposizione di linee guida per le prove sui prodotti chimici al fine di valutarne le caratteristiche di pericolosità con riferimento alle proprietà chimico/fisiche, agli effetti sulla salute e sull’ambiente.Tali linee guida sono prese a riferimento (anche se non unico) sia nel GHS, e quindi nel Regolamento 1272/2008, che nella normativa sul trasporto di merci pericolose.Inoltre l’OCSE ha l’incarico di predisporre proposte in materia di classificazione delle sostanze e miscele pericolose per la salute e per l’ambiente al SottoComitato di esperti ONU sul GHS.

Il sito ufficiale dell’OCSE è: http://www.oecd.org/

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

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OMS (WHO)

L’OMS, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità (in inglese WHO: World Health Organization), fu fondata il 7 Aprile 1948 con l’obiettivo di dirigere e coordinare il sistema sanitario internazionale.

Ha sede a Ginevra e vi aderiscono 193 paesi. Con riferimento alle problematiche delle sostanze pericolose, l’OMS ha avuto un ruolo guida nella definizione delle caratteristiche e dei criteri di classificazione delle materie infettanti e nella predisposizione delle liste indicative delle materie infettanti classificabili nelle Categorie A e B, così come riportate nella normativa sul trasporto di merci pericolose.

Il sito ufficiale dell’OMS è: http://www.who.int/en/

Inserito il 17 settembre 2013

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Page 87: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

ORGANISMI E MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

Gli OGM e i MOGM, cioè gli organismi e i microrganismi geneticamente modificati, sono definiti come organismi e microrganismi nei quali il materiale genetico è stato volontariamente modificato mediante l’ingegneria genetica in un modo che non si riscontra in natura.

Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose, essi possono essere classificati:

- come materie tossiche (classe 6.1) o materie infettanti (classe 6.2) se rispondono alle caratteristiche di tali classi

- come materie pericolose diverse (classe 9), se non rispondono alle caratteristiche delle classi 6.1 o 6.2: in tal caso sono assegnati alla rubrica UN 3245

Tuttavia, se le autorità competenti ne autorizzano l’utilizzo, gli OGM e i MOGM sono esenti dalle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose.

Per quanto riguarda il caso particolare di animali vivi geneticamente modificati, essi devono essere trasportati seguendo i termini e le condizioni delle autorità competenti dei paesi di origine e di destinazione

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

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Page 88: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

PEROSSIDI ORGANICI

I perossidi organici sono materie organiche che contengono la struttura bivalente -O-O- e che possono essere considerate come dei derivati del perossido d'idrogeno, nei quali uno o due atomi d'idrogeno sono sostituiti da radicali organici.

I perossidi organici sono materie soggette a decomposizione esotermica a temperature normali o elevate. La decomposizione si può innescare per effetto del calore, di sfregamento, d’urti o di contatto con impurezze (per esempio acidi, composti dei metalli pesanti, ammine). La velocità di decomposizione aumenta con la temperatura e varia secondo la composizione del perossido organico. La decomposizione può provocare uno sviluppo di vapori o di gas infiammabili o nocivi. Alcuni perossidi organici devono essere trasportati con un controllo della temperatura. Alcuni perossidi organici possono subire una decomposizione esplosiva, soprattutto in condizioni di confinamento. Questa caratteristica può essere modificata mediante l'aggiunta di diluenti o l'impiego di imballaggi appropriati. Numerosi perossidi organici bruciano violentemente. Deve essere evitato il contatto dei perossidi organici con gli occhi. Alcuni perossidi organici provocano lesioni gravi alla cornea, anche dopo un contatto di breve durata, o sono corrosivi per la pelle.

Nella normativa sul trasporto i perossidi organici sono assegnati alla classe 5.2.La classificazione dei perossidi organici deve essere effettuata sulla base dei risultati delle prove effettuate sui perossidi stessi: tali prove sono descritte nel Manuale delle prove e dei criteri e concernono le caratteristiche di esplosività e di detonazione.I risultati di tali prove consentono l’assegnazione di un perossido organico ad uno dei 7 tipi previsti (dal tipo A al tipo G).

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Page 89: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

Un’altra caratteristica che deve essere considerata ai fini della classificazione per il trasporto è quella della necessità o meno di un controllo della temperatura.Tale necessità viene determinata in base ai valori della temperatura critica e della temperatura di regolazione, che a loro volta sono calcolate a partire dalla TDAA, definita come la più bassa temperatura alla quale si può verificare una decomposizione autoaccelerata di una materia nell'imballaggio utilizzato durante il trasporto

Sono esenti dalle disposizioni sul trasporto di merci pericolose:

- i perossidi organici del tipo G

- le miscele con perossidi organici contenenti:a) non più dell'1,0% d'ossigeno attivo da perossidi organici quando

contengano al massimo l'1,0% di perossido d'idrogeno;b) non più dello 0,5% d'ossigeno attivo da perossidi organici quando

contengano più del 1,0% ma al massimo il 7,0% di perossido d'idrogeno.

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

Il tenore d'ossigeno attivo (%) di una preparazione di perossido organico è dato dalla formula:16 x S (ni x ci/mi), dove:

ni = numero dei gruppi perossidici per molecola del perossido organico i-esimoci = concentrazione (% in massa) del perossido organico i-esimo; emi = massa molecolare del perossido organico i-esimo. 89

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PITTOGRAMMA

Il pittogramma è una composizione grafica che include un simbolo ed altri elementi grafici quali bordo, motivo, colori, con l’obiettivo di trasmettere specifiche informazioni.

Questa definizione è propria del sistema GHS, recepito anche dal Regolamento 1272/2008.

Per quanto riguarda la normativa sul trasporto di merci pericolose, il pittogramma come sopra definito è invece denominato “etichetta” o “marchio”

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

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Page 91: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

POLIMERO

Per polimero si intende una molecola con elevato peso molecolare costituita da un gran numero di gruppi molecolari uguali o diversi uniti da un legame covalente.

Nei Regolamenti 1907/2006 e 1272/2008 viene data la seguente definizione di polimero:Una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche. Tali molecole devono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche. Un polimero comprende:a) una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almeno un'altra unità monomerica o altro reagente;b) meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare.Nel contesto di questa definizione, per «unità monomerica» s'intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero

Aggiornamento verificato il 23 settembre 2013

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Page 92: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

PRINCIPI PONTE

Il Regolamento 1272/2008 e il GHS prevedono che, per la classificazione di miscele per le quali non siano disponibili dati sperimentali, ma esistano dati sufficienti su miscele analoghe, sia possibile procedere applicando i principi ponte, basati sulle analogie fra le miscele e qui di seguito illustrati.

1. Diluizione

Se una miscela è diluita con una sostanza appartenente a una categoria di pericolo equivalente o inferiore a quella del componente meno pericoloso e che non altera la classificazione degli altri componenti, la nuova miscela è classificata come equivalente alla miscela originale

2. Lotti di fabbricazione

La categoria di pericolo di un lotto di fabbricazione di una miscela può essere considerata sostanzialmente equivalente a quella di un altro lotto dello stesso prodotto commerciale, fabbricato dallo stesso fornitore o sotto il suo controllo, a meno che vi sia ragione di ritenere che vi sono variazioni significative tali da modificare la classificazione del pericolo del lotto.

3. Concentrazione di miscele altamente pericolose

Se una miscela è classificata nella categoria o sottocategoria di pericolo più elevata e la concentrazione dei componenti della miscela appartenenti a tale categoria o sottocategoria è aumentata, la nuova miscela è classificata in tale categoria o sottocategoria.

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4. Interpolazione all’interno di una categoria di tossicità

Nel caso di tre miscele (A, B e C) i cui componenti sono sostanze pericolose identiche. le miscele A e B appartengono alla stessa categoria di pericolo e la miscela C contiene come componenti le stesse sostanze pericolose in concentrazioni intermedie rispetto alle concentrazioni delle miscele A e B, la miscela C è considerata appartenente alla stessa categoria di pericolo delle miscele A e B.

5. Miscele sostanzialmente simili

Nel caso di due miscele i) e ii), contenenti ciascuna due componenti:i) A + Bii) C + Bse la concentrazione del componente B è essenzialmente la stessa in entrambe le miscele, la concentrazione del componente A nella miscela i) è uguale a quella del componente C nella miscela ii), A e C appartengono alla stessa categoria di pericolo, e la miscela i) è già classificata in una particolare classe di pericolo, la miscela ii) è classificata nella stessa categoria di pericolo.

E’ da notare che al momento, nella normativa sul trasporto delle merci pericolose, l’applicazione dei principi ponte è esplicitamente menzionata solo per le materie pericolose per l’ambiente acquatico.

Aggiornamento verificato il 23 settembre 2013

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PUNTO DI INFIAMMABILITA’

Il punto di infiammabilità è la temperatura più bassa (alla pressione standard di 101,3 kPa) di un liquido alla quale i suoi vapori formano con l’aria una miscela infiammabile.

Il punto di infiammabilità deve essere determinato utilizzando i metodi descritti in uno dei numerosi standard ISO, ASTM, ecc.

La determinazione del punto di infiammabilità è rilevante, insieme al punto di ebollizione, per stabilire a quale gruppo di imballaggio (normativa trasporto merci pericolose) o a quale categoria (GHS e Regolamento 1272/2008) una materia (sostanza o miscela) liquida infiammabile deve essere assegnata.

Aggiornamento verificato il 23 settembre 2013

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(Q)SAR

(Q)SAR (Quantitative Structure Activity Relationship) è la relazione (quantitativa) fra la struttura chimica di una molecola e la sua attività biologica.

Si tratta di una metodologia basata su modelli matematici che mette in relazione la misura quantitativa di una caratteristica strutturale di un prodotto chimico (ad esempio, una sua proprietà chimico fisica) con l’effetto biologico che la caratterizza.

Viene utilizzata per predirre l’effetto biologico (e quindi le caratteristiche e il grado di pericolosità) di nuovi prodotti chimici.

La (Q)SAR viene citata esplicitamente nei Regolamenti 1907/2006 e 1272/2008 come uno dei metodi utilizzabili per la valutazione delle caratteristiche di pericolosità per la salute umana di una sostanza.

vedi anche SAR

Aggiornamento verificato il 23 settembre 2013

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Page 96: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

RACCOMANDAZIONI ONUSUL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Il trasporto di merci, compreso quello delle merci pericolose, è un’attività che sempre di più si caratterizza per essere di natura internazionale ed intermodale. La sua regolamentazione non può quindi  che collocarsi a livello internazionale ed avere una valenza  intermodale.

A tale esigenza rispondono le Raccomandazioni ONU (Recommendations on the transport of dangerous goods) sul trasporto di merci pericolose, pubblicate per la prima volta nel 1957 e periodicamente aggiornate, alle quali fanno riferimento tutte le normative specifiche per i diversi modi di trasporto (mare, aria, strada, ferrovia, vie navigabili) a livello internazionale, comunitario e nazionale.

Obiettivo delle Raccomandazioni ONU è quello di regolamentare il trasporto di merci pericolose in modo da garantire la salute e la sicurezza delle persone, delle proprietà e dell’ambiente, prevenendo o mitigando gli incidenti che potrebbero causare danni, senza peraltro impedire il trasporto di merci pericolose diverse da quelle il cui trasporto comporta un livello di pericolo troppo elevato.A tal fine le Raccomandazioni ONU contengono disposizioni relative alla classificazione delle merci pericolose, ai requisiti per gli imballaggi, le cisterne e i mezzi di trasporto, all’etichettatura e marcatura dei colli, delle cisterne e dei mezzi di trasporto alla documentazione, alla formazione del personale addetto

Con la ristrutturazione editoriale operata nel 1997, le Raccomandazioni ONU hanno assunto la forma di Regolamento tipo, in modo da poter essere più facilmente trasposte nelle normative modali. Alle Raccomandazioni ONU si affianca il Manuale delle Prove e dei Criteri, che costituisce in pratica un’appendice tecnica alle Raccomandazioni, contenente dettagliati criteri e modalità di prova per la classificazione delle merci pericolose.

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Page 97: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

Le Raccomandazioni ONU sono state predisposte, fino alla dodicesima revisione del 2001, da un Comitato di Esperti del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) delle Nazioni Unite.

Attualmente, sulla base della riconfigurazione del Comitato, decisa da ECOSOC nel 1999 ed entrata in vigore nel 2001, la predisposizione delle modifiche che caratterizzano ogni revisione è compito del SottoComitato di Esperti ONU sul Trasporto di Merci Pericolose (UNSCETDG).

Il SottoComitato è attualmente composto da esperti di 27 paesi tra i quali l’Italia.Alle riunioni del SottoComitato partecipano anche, senza diritto di voto, esperti di altri paesi in qualità di osservatori, rappresentanti di altre organizzazioni internazionali, rappresentanti di organizzazioni non governative.

Il SottoComitato si riunisce due volte all’anno e, ogni biennio, nella sua ultima riunione, approva il complesso delle modifiche alle Raccomandazioni ONU (e al Manuale delle Prove e dei Criteri).Tali modifiche,  insieme ai risultati del lavoro del SottoComitato di Esperti ONU sul Sistema Armonizzato di Classificazione ed Etichettatura dei Prodotti Chimici (UNSCEGHS), sono trasmesse ad ECOSOC per la loro pubblicazione.

Le Raccomandazioni ONU sono disponibili nelle sei lingue ufficiali dell’ONU: arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo.

Il testo scritto è acquistabile presso l’ONU (o presso rivenditori) e il testo in formato elettronico è disponibile sul sito ECE/ONU dedicato al trasporto di merci pericolose (http://www.unece.org/ar/trans/danger/danger.html) .

Aggiornamento verificato il 21 settembre 2013

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Page 98: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

RIFIUTO

Nella normativa sul trasporto di merci pericolose è presente la seguente definizione:Rifiuto: una materia, soluzione, miscela od oggetto che non può essere utilizzato come tale, ma che viene trasportato per essere ritrattato, smaltito in una discarica o eliminato per incenerimento o con altro metodo.

Tranne in pochi casi (ad esempio: obbligo di aggiungere la parola “RIFIUTO” alla identificazione della rubrica nel documento di trasporto) la normativa in questione non prevede disposizioni specifiche per i rifiuti (classificati come pericolosi), in quanto un rifiuto è considerato come una qualunque merce pericolosa.

Anche per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti pericolosi, la normativa sul trasporto non prevede disposizioni specifiche se non il riconoscimento che, in taluni casi, tale classificazione può essere complicata, nel qual caso si accetta che tale classificazione sia basata sulle conoscenze del rifiuto disponibili per lo speditore.

Va comunque ricordato che i criteri di classificazione dei rifiuti pericolosi contenuti nella normativa sul trasporto di merci pericolose (che, come già detto, coincidono con quelli validi per tutte le merci pericolose) non coincidono con quelli contenuti nella normativa ambientale.

Si ricorda, ad esempio, che la normativa sul trasporto prevede alcune classi di merci pericolose (come i materiali radioattivi) che non sono considerate dalla normativa ambientale sui rifiuti, mentre, viceversa, quest’ultima prevede caratteristiche di pericolosità (nocività, irritazione, cancerogenicità, mutagenicità, ecc.) che non sono considerate dalla normativa sul trasporto.Inoltre, anche nel caso che le caratteristiche di pericolosità siano le stesse nelle due normative, i criteri di classificazione possono non essere coincidenti.

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Page 99: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

Per quanto riguarda dunque la normativa ambientale, l’articolo 183 del DLgs 152/2006 riporta la seguente definizione:Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi

Quanto alla classificazione, la normativa ambientale classifica come rifiuti pericolosi quelli indicati negli Allegati D ed I del DLgs 152/2006.

Aggiornamento del 19 settembre 2013

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Page 100: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

RUBRICA

Ai fini del trasporto di merci pericolose, la rubrica è una merce (materia od oggetto) pericolosa (od un insieme di merci pericolose), alla quale è assegnato un numero ONU.

Si distinguono i seguenti tipi di rubriche:

A) Rubriche individuali per materie e oggetti ben definiti; per esempio: N° ONU 1090 ACETONE N° ONU 1104 ACETATI DI AMILEN° ONU 1194 NITRITO DI ETILE IN SOLUZIONE

B) Rubriche generiche per gruppi ben definiti di materie e oggetti, che non siano rubriche n.a.s.; per esempio:

N° ONU 1133 ADESIVI N° ONU 1266 PRODOTTI PER PROFUMERIA N° ONU 2757 PESTICIDA CARBAMMATO, SOLIDO, TOSSICO N° ONU 3101 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, LIQUIDO

C) Rubriche n.a.s. specifiche riguardanti gruppi di materie e oggetti aventi una natura chimica o tecnica particolare, non altrimenti specificati; per esempio:

N° ONU 1477 NITRATI INORGANICI, N.A.S. N° ONU 1987 ALCOLI N.A.S.

D) Rubriche n.a.s.1 generiche riguardanti gruppi di materie e oggetti aventi una o più proprietà pericolose, non altrimenti specificati; per esempio:

N° ONU 1325 SOLIDO ORGANICO, INFIAMMABILE, N.A.S. N° ONU 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.

Le rubriche B), C) e D) sono definite come rubriche collettive.

La corretta assegnazione di una merce pericolosa ad una rubrica è fondamentale, dal momento che, per ogni rubrica, nella lista delle merci pericolose, vengono definite le condizioni di trasporto (etichettatura, imballaggi e cisterne da utilizzare, disposizioni speciali, ecc.)

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UN 1203 BENZINA

Page 101: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

Nell’assegnare una merce pericolosa ad una rubrica si deve sempre privilegiare la rubrica più specifica (individuale rispetto a generica, generica rispetto a n.a.s. specifica, n.a.s. specifica rispetto a n.a.s. generica).

Ad esempio:

La benzina deve essere classificata nella rubrica individuale 1203 BENZINA e non nella rubrica n.a.s. specifica 3295 IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S., né tantomeno nella rubrica n.a.s. generica 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.

Il seleniato di sodio deve essere classificato nella rubrica generica 2630 SELENIATI e non nella rubrica n.a.s. generica 3288 SOLIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.

Aggiornamento verificato il 19 settembre 2013

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Page 102: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

SAR

SAR (Structure Activity Relationship) è la relazione fra la struttura chimica di una molecola e la sua attività biologica.

Si tratta di una metodologia basata sul principio che molecole simili hanno attività (anche biologiche) simili.

Viene utilizzata per predirre l’effetto biologico (e quindi le caratteristiche e il grado di pericolosità) di nuovi prodotti chimici.

La SAR viene citata esplicitamente nel GHS come uno dei metodi utilizzabili per la valutazione delle caratteristiche di irritazione/corrosione di una sostanza.

vedi anche (Q)SAR

Aggiornamento verificato il 19 settembre 2013

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Page 103: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

SICUREZZA

Nella lingua inglese si distingue fra “safety” and “security”, mentre in italiano si utilizza, in ambedue i casi, il termine “sicurezza”.

Il termine sicurezza (safety) riguarda l’adozione di procedure, l’utilizzo di dispositivi ed accessori, la formazione del personale e ogni altro utile provvedimento volto a prevenire ogni danno ( o rischio di danno) alle persone e alle cose.

Il termine sicurezza (security) comprende invece (limitandoci però a quanto stabilito nella normativa sul trasporto di merci pericolose) le misure o le precauzioni da prendere per minimizzare il furto o l’utilizzazione impropria di merci pericolose, che possano mettere in pericolo le persone, i beni o l’ambiente.

Aggiornamento verificato il 19 settembre 2013

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Page 104: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

SOLIDO

Secondo il GHS ed il Regolamento 1272/2008, ma anche secondo le Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose, il Codice IMDG (trasporto marittimo) e le Technical Instructions dell’ICAO (trasporto aereo), per solido si intende una materia che non è né un gas né un liquido.

Invece, secondo la normativa europea sul trasporto terrestre di merci pericolose (ADR/RID/ADN), un solido è così definito:

a) una materia che ha un punto di fusione o un punto iniziale di fusione superiore a 20°C a una pressione di 101,3 kPa

oppure

b) una materia che non è liquida secondo il metodo di prova ASTM D 4359-90

oppure

c) una materia che è pastosa secondo i criteri applicabili alla prova di determinazione della fluidità (prova del penetrometro) descritta al 2.3.4 dell’ADR/RID/ADN.

Aggiornamento verificato il 19 settembre 2013

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Page 105: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

SOSTANZA

Per sostanza si intende un elemento chimico od un composto chimico, allo stato naturale od ottenuto per mezzo di un procedimento di fabbricazione.

Una sostanza comprende gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma non comprende i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione.

Aggiornamento verificato il 19 settembre 2013

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Page 106: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

TANICA

Una tanica è un imballaggio di metallo o di materia plastica, di sezione rettangolare o poligonale, munito di una o più aperture.

Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose si distinguono i seguenti tipi di tanica, in relazione al materiale di costruzione ed al tipo di coperchio:

3A1 Acciaio con coperchio non amovibile3A2 Acciaio con coperchio amovibile3B1 Alluminio con coperchio non amovibile3B2 Alluminio con coperchio amovibile3H1 Plastica con coperchio non amovibile3H2 Plastica con coperchio amovibile3N1 Metallo (diverso da acciaio o alluminio) con coperchio non amovibile3N2 Metallo (diverso da acciaio o alluminio) con coperchio amovibile

Aggiornamento verificato il 19 settembre 2013

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TRASPORTO

Secondo l’ADR (vedi sezione 1.2.1) per trasporto si intende il cambiamento di luogo delle merci pericolose, comprese le soste richieste dalle condizioni di trasporto e la sosta delle merci pericolose nei veicoli, cisterne e contenitori, richiesta dalle condizioni del traffico prima, durante e dopo il cambiamento di luogo.

Dal testo dell’ADR è tuttavia evidente come le sue disposizioni si applichino non solo alla fase specifica del cambiamento di luogo, ma anche ad altre operazioni sussidiarie, come l’imballaggio delle merci, il loro caricamento sui veicoli, lo scarico, ecc.

Il problema nasce dal fatto che nell’originale (inglese) del testo dell’ADR, la definizione sopra riportata per “trasporto” si applica a “carriage” (tradotto come “trasporto” in italiano), mentre nel testo si fa quasi sempre riferimento a “transport” (di nuovo tradotto come “trasporto” in italiano).

Su tale base si può quindi concludere che, ai sensi della normativa sul trasporto di merci pericolose, il trasporto va inteso sia come il cambiamento di luogo delle merci sia come l’insieme di tutte le operazioni necessarie ai fini del trasporto (classificazione, imballaggio, carico, scarico, ecc.).

Aggiornamento verificato il 19 settembre 2013

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UNITA’ DI TRASPORTO MERCI

.

A causa delle specificità che caratterizzano le diverse modalità di trasporto, le definizioni di unità di trasporto merci contenute nelle diverse normative sul trasporto di merci pericolose non sono del tutto omogenee.

ADR

Un veicolo, un container, un veicolo-cisterna, una cisterna mobile o un CGEM

RID

Un carro, un container, un container-cisterna, una cisterna mobile o un CGEM

ADN

Un veicolo, un carro, un container, un container-cisterna, una cisterna mobile o un CGEM

Codice IMDG

Una cisterna stradale o un veicolo merci, una cisterna ferroviaria o un carro merci, un container merci multimodale o cisterna mobile o un CGEM

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Raccomandazioni ONU

Una cisterna stradale o un veicolo merci, una cisterna ferroviaria o un carro merci, un container multimodale o una cisterna mobile, o un CGEM

NOTA

Nell’ADN è inoltre presente la seguente definizione:Unità di trasporto: un veicolo a motore con o senza un rimorchio ad esso agganciato

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UTILIZZATORE FINALE

Nell’ambito del Regolamento 1907/2006, l’utilizzatore finale è definito come ogni persona, fisica o giuridica, diversa dal produttore o dall’importatore, che utilizza una materia (sostanza o miscela) nel corso della sua attività industriale o professionale.

Sia i distributori che i consumatori (intendendo per consumatori coloro che utilizzano la materia nel corso di attività non industriali o professionali, e, quindi, per utilizzo personale) di tale materia NON sono considerati utilizzatori finali.

Aggiornamento verificato il 19 settembre 2013

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VAPORE

Per vapore si intende la forma gassosa di una sostanza o di una miscela rilasciata dallo stato liquido o solido della stessa.

Il vapore si distingue dal gas in quanto il vapore è allo stato gassoso a una temperatura inferiore alla sua temperatura critica

Aggiornamento verificato il 19 settembre 2013

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VEICOLO

Ai sensi dell’articolo 1 dell’ADR per veicolo si intende:

un veicolo a motore così come definito nell’articolo 4 della “ Convenzione sul traffico stradale ” del 19 settembre 1949, esclusi i veicoli di proprietà (o sotto il controllo) delle forze armate di una Parte contraente.

e quindi (vedi Convenzione):

un veicolo a motore ad autopropulsione normalmente utilizzato per il trasporto di persone o cose su strada, diverso dai veicoli che corrono su rotaie o che sono connessi a conduttori elettrici.

La definizione di veicolo, ai sensi dell’ADR, include anche i veicoli articolati, i rimorchi ed i semirimorchi.

Nel 1993 la Conferenza delle Parti contraenti l’ADR adottò un emendamento alla definizione di veicolo, prendendo a riferimento quella riportata nella Direttiva 92/53/CEE, e definendo quindi un veicolo come:

qualsiasi veicolo a motore diverso da un veicolo appartenente o alle dipendenze delle forze armate di una Parte contraente, destinato a circolare su strada, completo o incompleto, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine mobili e i trattori agricoli e forestali.

NOTA: E’ interessante notare che, mentre la Convenzione del 1949 comprende anche le motociclette, queste sono escluse dalla Direttiva 92/53/CEE. A tale proposito

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Page 113: Enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

comunque risulta abbastanza evidente che diverse disposizioni dell’ADR non sono applicabili alle motociclette. Di conseguenza il trasporto di merci pericolose su motociclette non sembra regolamentato dalle disposizioni ADR.

Tuttavia, dal momento che, secondo quando indicato dall’ufficio legale ONU, una modifica all’accordo ADR richiede l’accettazione da parte di tutte le Parti contraenti, non essendo ancora pervenuta la ratifica da parte di tutte le Parti, l’emendamento non è ancora in vigore.

Peraltro, al punto 4 dell’articolo 2 della Direttiva 2008/68/CE (con la quale viene fra l’altro recepita, ai fini dei trasporti nazionali, l’edizione 2009 dell’ADR) il veicolo viene definito come:qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine mobili e i trattori agricoli e forestali, purché non viaggino a una velocità superiore a 40 km/h quando trasportano merci pericolose;

Ai sensi dell’articolo 1 della stessa Direttiva sono comunque esenti dall’ADR i veicoli che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste.

Aggiornamento verificato il 19 settembre 2013

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VEICOLO-BATTERIA

Ai sensi dell’articolo 1 dell’ADR per veicolo-batteria si intende:

un veicolo comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e fissati in modo stabile a un’unità di trasporto. Sono considerati come elementi di un veicolo-batteria: le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole come pure le cisterne di capacità superiore a 450 litri per i gas della classe 2.

I veicoli-batteria sono utilizzabili per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, quando, nella colonna (12) della lista delle merci pericolose (Capitolo 3.2 dell’ADR) è riportata la lettera (M).

Ogni veicolo-batteria comunque deve contenere un solo gas.

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