12
La Governance della Rete

Reti di Impresa - Governance

  • Upload
    pgmb

  • View
    269

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lo statuto delle imprese, approvato con la recente lei gge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa – Statuto delle imprese), presta particolare attenzione alle piccole e medie imprese, alle microimprese ed esplicitamente anche alle reti di imprese quali aggregazioni funzionali. Una delle condizioni essenziali per il successo delle reti di imprese è la previsione di un organo di governance efficace per gestire la rete in corso d’opera e per realizzare il programma. Il leg­is­la­tore ha con­fer­mato di affi­dare la fun­zion­al­ità della rete alla prog­et­tual­ità delle parti, alla loro capac­ità di definire un pro­gramma, ma anche di darsi regole. In tale ottica la governance assume un ruolo fon­da­men­tale di rego­lazione dell’attività. Altre Informazioni su http://www.retediimpresa.it

Citation preview

Page 1: Reti di Impresa - Governance

La Governance della Rete

Page 2: Reti di Impresa - Governance

La Governance della Rete (1/3)

All’ampia libertà nell’oggetto del contratto di rete, corrisponde una ampia scelta nella forma della governance.

Infatti, la legge lascia alle imprese la facoltà di decidere se dotare la Rete di un organo comune e di un fondo patrimoniale comune.

A queste scelte corrispondono conseguenze giuridiche molto diverse.

Page 3: Reti di Impresa - Governance

La Governance della Rete (2/3)

A seconda del tipo di governance, possiamo avere distinti modelli di Rete:•Reti di scambio: hanno una struttura organizzativa semplificata, non prevedono la costituzione di un organo comune e di un fondo patrimoniale comune, in quanto sono basate principalmente sullo scambio e sulla condivisione di informazioni, di know -how, di prestazioni di varia natura. In questo caso la gestione della Rete è affidata in capo a ciascun partecipante retista•Reti leggere o light: fanno riferimento alla quasi totalità delle Reti di Impresa sinora costituite in Italia. A differenza delle “Reti di scambio”, esse hanno una governance più strutturata che prevede la costituzione di organo comune e di un fondo patrimoniale comune

Page 4: Reti di Impresa - Governance

La Governance della Rete (3/3)

• Reti pesanti: queste Reti, come le precedenti, prevedono la costituzione di un organo comune e di un fondo patrimoniale comune, ma con la differenza sostanziale che consiste nella registrazione del Contratto di Rete presso la sezione ordinaria del Registro delle Imprese dove ha la luogo la sede della Rete, che attribuisce alla stessa la soggettività giuridica (facoltà introdotta di recente con il D.L. 18/10/2012 n.179).

Con la soggettività, la Rete diventa soggetto fiscale e quindi può esercitare a tutti gli effetti attività d’impresa

Page 5: Reti di Impresa - Governance

Organo Comune (1/4)

La governance della rete è svolta da un organo comune con struttura collegiale o monocratica che:

• promuove e tutela l’interesse collettivo della rete• garantisce il perseguimento dello scopo comune• elimina o riduce i comportamenti abusivi• facilita lo scambio di informazioni

Page 6: Reti di Impresa - Governance

Organo Comune (2/4)

L’organo comune è soggetto alle regole e alla disciplina generale previste per il mandato.Potrà essere un mandato:

•con rappresentanza: allorché il preposto gestisca, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole fasi dello stesso•senza rappresentanza

Page 7: Reti di Impresa - Governance

Organo Comune (3/4)

Quale preposto all’organo comune può essere nominato:

•un singolo soggetto (persona fisica o giuridica)•più soggetti che costituiranno un organo comune pluripersonale, in tal caso, in mancanza di diversa previsione contrattuale, i mandatari hanno facoltà di agire disgiuntamente (naturalmente è possibile prevedere che per determinate operazioni possano agire disgiuntamente e per altre congiuntamente o secondo una determinata regola di maggioranza)Nulla impedisce che il contratto preveda anche organi delegati o comitati esecutivi, disciplinandone composizione e modalità di funzionamento.

Page 8: Reti di Impresa - Governance

Organo Comune (4/4)

Il potere di rappresentanza dell’organo comune potrà esplicitarsi in via ordinaria:

•nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni•nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito•nelle procedure inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento•nell’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza

Page 9: Reti di Impresa - Governance

Altri tipi di Organi (1/3)

• Organo collegiale (Assemblea dei partecipanti, Comitato di gestione, Comitato di rete);

• Organo esecutivo

Page 10: Reti di Impresa - Governance

Altri tipi di Organi (2/3)

L’ispirazione complessiva della disciplina del contratto di rete alla massima elasticità contrattuale e organizzativa consente di prevedere un governo basato sulla presenza di più organi.

E’ possibile prevedere un organo assembleare composto dall’insieme di tutti i partecipanti alla rete con poteri di decisione sulle questioni strategiche, di apertura della rete a nuovi componenti o di esclusioni di alcuni per grave inadempimento, per modifiche del contratto di rete o semplicemente per la nomina di nuovo organo comune.

Page 11: Reti di Impresa - Governance

Altri tipi di Organi (3/3)

L’ampia autonomia privata nella configurazione del modello di governance delle reti di imprese è compatibile con la previsione di:

•comitati scientifici, direttivi, consultivi, strategici•organi a cui demandare il controllo sul rispetto di protocolli di comportamento o di qualità nell’interesse comune dei partecipanti alla rete

Naturalmente è possibile prevedere anche un organo di controllo e revisione la cui utilità va valutata non solo per i rapporti interni tra partecipanti, ma anche per i rapporti con i terzi ed in particolare con i finanziatori per il prevedibile miglioramento dell’affidabilità della rete.

Page 12: Reti di Impresa - Governance

ConclusioniIn conclusione si può affermare che il legislatore ha confermato di affidare la funzionalità della rete alla progettualità delle parti, alla loro capacità di definire un programma, ma anche di darsi regole.

In tale ottica il contratto assume un ruolo fondamentale di regolazione dell’attività.