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Il Regolamento n. 6 del 2 dicembre 2014 Salvatore Iannitti - Of Counsel Norton Rose Fulbright Studio Legale 14 Gennaio 2014

Formazione ed aggiornamento - Requisiti professionali intermediari assicurativi

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Il Regolamento n. 6 del 2 dicembre 2014

Salvatore Iannitti - Of CounselNorton Rose Fulbright Studio Legale14 Gennaio 2014

Agenda• Le norme primarie in materia di requisiti professionali• I soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle attività di formazione ed

aggiornamento professionale• La formazione e l’aggiornamento professionale• Il test di verifica e la documentazione probatoria

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Le norme primarie in materia di requisiti professionali

Salvatore Iannitti - Of counselNorton Rose Fulbright Studio Legale, Milano

Art. 22 comma 9 del Decreto Legge 179/2012

Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e anche in considerazione della crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS definisce con apposito regolamento, che dovrà riunificare e armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.

Art. 111 Codice delle Assicurazioni

2. Le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una formazione adeguata in rapporto ai prodotti intermediati ed all'attività complessivamente svolta.

4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione professionale a cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo.

5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti addetti all'attività di intermediazione svolta nei locali dove l'intermediario opera.

Art. 110 Codice delle Assicurazioni

2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività. L'ISVAP, con regolamento, determina le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.

I Provvedimenti IVASS Le norme erano suddivise in diversi provvedimenti

• Regolamento 5: Disciplina(va) gli obblighi di aggiornamento e formazione per gli intermediari

assicurativi Art. 40: contiene tuttora l’obbligo per le imprese di verificare l’adeguatezza delle

attività di formazione ed aggiornamento• Provvedimento IVASS n. 2743/2009, finalizzato alla trasmissione da parte delle

imprese delle informazioni relative ai piani di formazione nonché ai controlli sull’ottemperanza da parte degli intermediari agli obblighi di formazione ed aggiornamento da parte della rete distributiva. La reportistica è estesa ai dipendenti delle imprese addetti alla vendita

• Regolamento 34: obblighi di formazione ed aggiornamento per gli addetti ai call center utilizzati dalle imprese

• Regolamento 20: l’organo amministrativo “r) assicura un aggiornamento professionale continuo, esteso anche ai componenti dell’organo stesso, predisponendo, altresì, piani di formazione adeguati ad assicurare il bagaglio di competenze tecniche necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura, della portata e della complessità dei compiti assegnati e preservare le proprie conoscenze nel tempo”

Attenzione! L’art. 33 della bozza attuale dell’IMD 2 prevede il conferimento di una delega alla Commissione Europea anche in materia di requisiti professionali!

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I soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle attività di formazione ed aggiornamento professionale

Salvatore Iannitti - Of counselNorton Rose Fulbright Studio Legale, Milan

I soggetti obbligati Art. 4

• Gli agenti ed i broker, limitatamente agli obblighi di aggiornamento • Chi si occupa di intermediazione all’interno dei locali di un intermediario

italiano (compresi gli intermediari di cui alla sezione D)• Intermediari iscritti alle sezioni C ed E• Gli addetti del call center di un intermediario o di una compagnia (seppur

con diversa durata, sia per l’attività di formazione che per quella di aggiornamento)

Gli obblighi di formazione ed aggiornamento non si applicano a:a. Gli intermediari comunitari operanti in Italia, anche in regime di

stabilimentob. I dipendenti delle compagnie, pur permanendo il Provvedimento

2743/2009 (che richiede che i piani di formazione siano estesi ai dipendenti che si occupano di collocamento) sia il Regolamento 20 (che estende la formazione all’organo amministrativo)

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Chi impartisce formazione ed aggiornamento Sistema chiuso e basato sul principio di responsabilità

• Formazione ed aggiornamento possono essere impartite: Direttamente, da compagnie italiane ed extra UE, ovvero da intermediari

di cui alle sezioni A, B o D Dai medesimi soggetti, ma nella veste di meri organizzatori che si

avvalgono dei formatori aventi i requisiti previsti dall’art. 14 commi 1 e 2 del Regolamento

• Le attività di formazione ed aggiornamento di operatori di call center, addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali, nonché intermediari di cui alle sezioni C ed E sono tenuti direttamente od organizzati dal soggetto sotto la cui responsabilità si opera

• Le attività di aggiornamento di agenti e broker possono essere tenute direttamente dalle imprese, ovvero essere organizzati dagli stessi intermediari o dalle imprese

• Nel caso un addetto operi per più intermediario: E’ possibile il coordinamento tra intermediari Sono rispettati gli standard minimi previsti dal Regolamento Si tenga conto dei contratti distribuiti

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Formatori di cui ci si può avvalereQuando compagnie ed intermediari (A, B o D) non impartiscono training direttamente, ma si limitano ad organizzarlo, possono avvalersi di:

• Associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi o finanziari• Enti appartenenti ad un’Università• Enti in possesso di una certificazione di qualità UNI EN ISO• Solo per l’aggiornamento, anche di enti privi delle certificazioni UNI EN ISO,

purché svolgano la formazione come attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative

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I docentiI formatori (incaricati da imprese ovvero da intermediari A, B o D) possono avvalersi delle seguenti tipologie di docenti:

• Docenti universitari• Soggetti che abbiano un’esperienza almeno quinquennale nelle materie

rilevanti, maturata attraverso la docenza formativa o le attività professionali• Dipendenti (anche in pensione) di imprese di assicurazione o

riassicurazione o di intermediari iscritti alla sezione D, ovvero soggetti iscritti alle sezioni A o B, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività e di adeguata capacità didattica

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La formazione e l’aggiornamento professionale

Salvatore Iannitti - Of counselNorton Rose Fulbright Studio Legale, Milano

La formazione e l’aggiornamento professionale Tratti comuni

• Obiettivi: Garantire l’osservanza degli obblighi di comportamento nei confronti dei

contraenti e degli assicurati (art. 3) Conseguire competenze e capacità necessarie a fornire consulenza

professionale (art. 13) Valutare l’adeguatezza dei prodotti in base alle esigenze del cliente; Assistere il cliente nella gestione del rapporto sia in fase precontrattuale

che in quella contrattuale (art. 13)• In caso di vendita a distanza debbono prevedere un adeguato livello di

conoscenze delle tecnologie (art. 13)• Per agenti ed intermediari di cui alla lettera D, debbono prevedere una

specifica conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dalla preponente (art. 13)

• Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, debbono prevedere adeguata conoscenza delle procedure dell’impresa incaricante (art. 13)

• Debbono prevedere specifiche conoscenze in materia di riassicurazione o di previdenza complementare, laddove si operi in tali settori (art. 13)

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La formazione e l’aggiornamento professionale Tratti comuni nel training a distanza

• Erogabile esclusivamente tramite una delle seguenti modalità: Videoconferenza, con compresenza temporale ed integrazione audio-

video (anche asincrona per discenti tra loro) Webinar (spazio di lavoro virtuale comune) E-learning

• In ogni caso è necessario garantire: Identificazione dei partecipanti Effettiva interattività dell’attività didattica Tracciabilità dei tempi di erogazione e fruizione Disponibilità di report per gli utenti circa i corsi e la loro fruizione

• In aggiunta, per l’e-learning: La tracciatura dell’erogazione deve avvenire con standard SCORM Necessario un continuo monitoraggio dell’apprendimento, anche

attraverso momenti di valutazione (che non valgono come test) Attività basate su tecnologie di LMS, in associazione a moduli LCMS

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La formazione professionale Tratti specifici

• Da conseguire prima dell’avvio dell’attività distributiva• Deve essere pertinente ed adeguata rispetto all’attività da svolgere ed in

particolare rispetto ai contratti da distribuire (art. 6)• Finalizzata a conseguire (art. 6):

Idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate; Capacità e competenze tecnico-operative; Efficace e corretta comunicazione con la clientela;

• Deve riguardare le materie di cui all’Allegato 1 (ed i relativi moduli), oltre l’approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all’attività da svolgere (art. 13)

• L’allegato 1 prevede quattro aree tematiche (giuridica, tecnica assicurativa e riassicurativa, amministrativa e gestionale e informatica), suddivise in moduli. Si debbono coprire tutte le aree e tutti i relativi moduli, ma non ci sono istruzioni stringenti da dedicare a ciascun argomento

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La formazione professionale Tratti specifici

• Durata minima di 60 ore, da svolgersi in aula (per un massimo di 8 ore giornaliere e con un numero di partecipanti adeguato) o a distanza (senza limiti nel riparto delle ore tra le due modalità), nei 12 mesi antecedenti la domanda di iscrizione o l’avvio dell’attività

• La formazione acquisita può essere utilizzata per la reiscrizione degli intermediari di cui alle sezione C od E, ovvero degli addetti operanti nei locali o nei call center degli intermediari, purchè l’inattività non sia protratta per più di 5 anni

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L’aggiornamento professionale Tratti specifici

• Finalizzato ad approfondire ed accrescere conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo all’evoluzione normativa, ai prodotti intermediati ed alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività (art. 7)

• Hanno ad oggetto moduli scelti tra le aree tematiche di cui all’Allegato 1 e tengono conto dell’evoluzione della normativa, della tipologia di attività di intermediazione svolta, nonché dei contratti distribuiti (art. 13)

• Durata minima di 60 ore, da svolgersi in aula (per un massimo di 8 ore giornaliere e con un numero di partecipanti adeguato) o a distanza (senza limiti nel riparto delle ore tra le due modalità), nel corso di un biennio ma con un minimo di 15 ore per ciascun anno solare

• Il biennio decorre dal 1 gennaio successivo a quello di iscrizione o di avvio dell’attività, ferma la necessità di procedere all’aggiornamento in caso di evoluzione della normativa o di immissione in commercio di nuovi prodotti

• Sono regolamentate specifiche ipotesi di sospensione degli obblighi di aggiornamento (gravidanza, malattia grave o infortunio, inoperatività, addetti assenti per altre cause e per almeno 6 mesi o destinati ad altro incarico) e si prevede (a seconda della durata della sospensione) l’obbligo di un certo numero di ore di aggiornamento, prima della ripresa dell’attività

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Il test di verifica e la documentazione probatoria

Salvatore Iannitti - Of counselNorton Rose Fulbright Studio Legale, Milano

Il test finale Requisiti e contenuti

• Il test di verifica (a scelta multipla e risposta singola) viene effettuato a cura del soggetto che effettua il corso, previo accertamento dell’identità dei partecipanti e senza l’ausilio di supporti cartacei o elettronici

• Nel caso della formazione, il test di verifica può essere effettuato unicamente in aula

• Può accedere al test solo chi abbia frequentato l’intero corso• All’esito del test (col superamento del 60% delle domande) si rilascia al

partecipante un attestato, anche in formato digitale, sottoscritto dal solo responsabile della struttura che ha effettuato il training

• I formatori rilasciano altresì all’impresa o all’intermediario organizzatore un dossier contenente la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento del test (tra cui il verbale della procedura di esame con evidenza dei risultati)

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