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Focus sui reati di Salute e Sicurezza del lavoro introdotti dal Decreto Legislativo 231 del 2001 che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti in sede penale. Approfondimento legislativo e casi pratici.
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Corso sul D.lgs. 231/01 e salute e sicurezza sul lavoro
Edizione: Milano – 2 Aprile 2014
1Materiale riservato – Copyright Audit in Italy
Studio Legale Ventimiglia
www.studiolegaleventimiglia.com
Audit In Italy
www.verifiche.info
• comprendere i principi e le finalità del sistema di responsabilità “amministrativa da reato” degli Enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 con particolare riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose;
• analizzare gli specifici criteri di imputazione della responsabilità amministrativa degli Enti dipendente da reato;
• esaminare il sistema sanzionatorio del D.lgs. 231/2001;
• approfondire la tematica degli strumenti di tutela attuabili dall’Ente nell’ottica della esclusione della responsabilità de qua e/o dell’attenuazione del regime sanzionatorio.
Perché siamo qui …. Obiettivi di studio
2Materiale riservato – Copyright Audit in Italy
Premessa e copyright
• Il presente documento è stato predisposto da per la formazione alla conduzione delle verifiche ispettive all’interno della propria organizzazione e/o presso i propri fornitori.
• Viene utilizzato dai docenti qualificati AUDIT IN ITALY ed è parte del processo formativo, può anche essere accompagnato dai questionari di verifica.
• Il documento è ad esclusivo uso interno e non riproducibile senza consenso dello Studio Legale Ventimiglia.
3Materiale riservato – Copyright Audit in Italy
Istruzioni di corretto comportamento Durante lo svolgimento del corso vi invitiamo
gentilmente a rispettare le seguenti norme comportamentali:
• “Silenziare” i telefoni cellulari in aula;• Durante le pause mantenere un tono di voce
adeguato nel rispetto dei lavoratori; • Aiutateci nella raccolta differenziata dei rifiuti; • L’area fumatori si trova sul marciapiede esterno; • Bagni distinti tra uomini e donne;• Pausa pranzo (se prevista) dalle ore 13 alle ore
14.
4Materiale riservato – Copyright Audit in Italy
Norme di comportamento in caso emergenza
1. Mantenete la calma. Non fatevi prendere dal panico.
2. Seguite le istruzioni fornite dal docente e dagli addetti alla squadra di emergenza.
3. NON prendete iniziative ma seguite le procedure.
4. NON correte e NON gridate. 5. L’uscita di emergenza coincide con l’ingresso
principale.6. Il punto di raccolta è davanti alla portineria
condominiale.
5Materiale riservato – Copyright Audit in Italy
Conoscere l’aula
• Autopresentazione• Conoscenza D.lgs. 231/01• Aspettative dal corso (obiettivi)
• Gestione domande
6Materiale riservato – Copyright Audit in Italy
Relatore
Emanuela CappucciniStudio Legale Ventimiglia
Mail: [email protected]
7Materiale riservato – Copyright Audit in Italy
Il programma
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• 1 Il d.lgs 231/01: cenni.• 2 La salute e la sicurezza sul lavoro
nell’ambito del D.Lgs. 231/01.• 2.1 Introduzione dei reati di lesioni colpose e
omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche.
• 2.2 Le sanzioni applicabili all’ente.• 3 La tutela dell’ente.• 3.1 Certificazioni internazionali.• 3.2 Protocolli di comportamento.• 4 Casi pratici.
Materiale riservato – Copyright Audit in Italy
salute e sicurezza sul lavoro
ex D.lgs. 231/01
FOCUS 231
www.studiolegaleventimiglia.com 9
Il D.lgs. 231/2001La responsabilità “amministrativa da reato” degli enti
“Societas delinquere et puniri non potest”
10
Principi costituzionali “incompatibili” con la responsabilità delle persone giuridiche (art. 27 Cost.) responsabilità per fatto proprio colpevole (co. 1) rieducazione del condannato (co. 3)
Obblighi internazionali
Il D.lgs. 231/2001La responsabilità “amministrativa da reato” degli enti
Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, (Bruxelles, 26.07.1995)
Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'U.E. (Bruxelles, 26.05.1997)
Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17.12.1997)
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Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
Il D.lgs. 231/2001La responsabilità “amministrativa da reato” degli enti
Soggetti destinatari della disciplina 231: gli enti forniti di personalità giuridica le società le associazioni (anche prive di personalità giuridica)
(esclusi: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale)
….possono rispondere ex D.Lgs. 231/2001
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“sostanziale” superamento del principio “societas delinquere non potest”:
RESPONSABILITA’ “AMMINISTRATIVA” DELL’ENTE PER I “REATI” COMMESSI DALLE PERSONE FISICHE AD ESSO RIFERIBILI
(responsabilità “sostanzialmente penale”)
L’ente risponde ai sensi del D.lgs. 231/2001 quando:
tale reato è commesso(eventualmente “anche”)
nell’ INTERESSE o a VANTAGGIO
dell’Ente.
Salvo che sia stato adottato ed efficacemente attuato (prima della commissione del reato) un idoneo
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
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UN SOGGETTO “RIFERIBILE” ALL’ENTE
(ossia un soggetto in posizione apicale oppure sottoposto al controllo/vigilanza di un soggetto apicale)
commette uno dei REATI PRESUPPOSTO
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REATO COMMESSO DA SOGGETTI APICALI
(art. 6 D.lgs. 231/2001)
PRESUNZIONE DI “COLPEVOLEZZA”:L’ente non risponde solo se prova che:a. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente
attuato – prima della commissione del fatto – un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello (nonché di curarne l’aggiornamento) è stato affidato ad un O.d.V. dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c. i soggetti apicali hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
d. da parte dell’O.d.V. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza.
ONERE DELLA PROVA
REATO COMMESSO DA SOGGETTI SUBORDINATI(art. 7 D.lgs. 231/2001)
PRESUNZIONE DI “INNOCENZA”:La responsabilità dell’ente è esclusa se l’ente – prima della commissione del fatto – ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
SANZIONI
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PERSONE FISICHE(SOGGETTI APICALI E SUBORDINATI)
SANZIONI PENALI
SANZIONI PECUNIARIE
SANZIONI INTERDITTIVE
CONFISCA
PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA
ENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE
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SANZIONE PECUNIARIA(art. 10 D.lgs. 231/2001):
sempre applicata e calcolata per “quote” (min. 100, max. 1000);
il numero delle quote è determinato sulla base della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente e di quanto fatto per eliminare/attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire ulteriori illeciti;
l’importo di ciascuna quota (min. € 258, max. € 1549) è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.
CONFISCA(art. 19 D.lgs. 231/2001):
È sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente.
SANZIONI
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SANZIONI INTERDITTIVE(art. 13 D.lgs. 231/2001):
Le sanzioni applicabili sono: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione/revoca di autorizzazioni/licenze/concessioni; divieto di contrattare con la P.A.; esclusione da
agevolazioni/finanziamenti/contributi/sussidi (ed eventuale revoca di quelli già concessi);
divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Sono applicate se: il profitto del reato è di rilevante entità; o il reato è stato commesso da soggetti apicali; o il reato è stato commesso da soggetti subordinati,
agevolati da gravi carenze organizzative; o vi è reiterazione degli illeciti.
PUBBLICAZIONE DELLA
SENTENZA DI CONDANNA(art. 18 D.lgs. 231/2001):
Se è stata comminata una sanzione interdittiva, può essere disposta anche la pubblicazione della sentenza di condanna, a spese dell’ente.
SANZIONI
L’IDONEITA’ del modello ex D.lgs. 231/2001
L’idoneità è la capacità ex ante del modello di prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi
RISK ASSESSMENT
Quali REATI PRESUPPOSTO potrebbero essere ragionevolmente commessi nell’interesse o a vantaggio di quel determinato ente?
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REATI PRESUPPOSTO
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• Indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato, frode informatica in danno dello Stato (o ente pubblico);
• Delitti informatici e trattamento illecito di dati;• Delitti di criminalità organizzata;• Reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, induzione a dare o promettere
utilità);• Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti di riconoscimento;• Delitti contro l’industria e il commercio (come, ad esempio, la contraffazione, frode in commercio,
ecc.);• Reati societari (es. il reato di false comunicazioni sociali);• Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;• Delitti contro la personalità individuale;• Abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato);• Omicidi colposi e lesioni colpose gravi e gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute
e sicurezza del lavoro;• Ricettazione e riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita;• Delitti in materia di violazione del diritto d’autore;• Induzione a non rendere dichiarazioni/rendere dichiarazioni mendaci alla magistratura;• Reati ambientali, individuati ai sensi del Codice Penale, del Codice dell’Ambiente e altre leggi speciali;• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
LE PIU’ COMUNI AREE DI RISCHIO PER GLI ENTI
RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO
REATI SOCIETARI(fra cui la corruzione
tra privati )
REATI AMBIENTALI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO
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I reati presupposto (i più rilevanti)
Art. 24 D.Lgs. 231/2001
Sanzione “base” per l’ente: da 100 a 500 quote 316 bis c.p.: malversazione a danno dello Stato
316 ter c.p.: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
640 co. 2, n. 1 c.p.: truffa in danno dello Stato
640 bis c.p.: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
640 ter c.p.: frode informatica, se commessa in danno dello Stato/ente pubblico
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Reati presupposto (segue)
Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001
Sanzione “base” per l’ente: da 100 a 500 quote
615 ter c.p.: accesso abusivo a sistema informatico/telematico
617 quater c.p.: intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche/telematiche
617 quinquies c.p.: installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche/telematiche
635 bis c.p.: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
635 ter c.p.: danneggiamento di informazioni e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
635 quater c.p.: danneggiamento di sistemi informatici o telematici
635 quinquies c.p.: danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
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Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 (segue)
Sanzione “base” per l’ente: da 100 a 300 quote
615 quater c.p.: detenzione/diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici/telematici
615 quinquies c.p.: diffusione di apparecchiature/dispositivi/programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico/telematico
Sanzione “base” per l’ente: da 100 a 400 quote
491 bis c.p.: falsità (materiali o ideologiche) in documenti informatici (se in danno dello Stato/ente pubblico)
640 quinquies c.p.: frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (se in danno dello Stato/ente pubblico)
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Reati presupposto (segue)
Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001Sanzione “base” per l’ente: da 400 a 1000 quote 416, co. 6, c.p.: associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti
di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. nonché all’art. 12, co. 3 bis, T.U. immigrazione 416 bis c.p.: associazione di tipo mafioso 416 ter c.p.: scambio elettorale politico-mafioso 630 c.p.: sequestro di persona a scopo di estorsione Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis o per agevolare tali associazioni
Art. 74 D.P.R. n. 309/1990: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Sanzione “base” per l’ente: da 300 a 800 quote 416 c.p.: associazione per delinquere 407, co. 2, lett. a, c.p.p. (gravissimi reati per i quali i termini per i quali sono maggiori
– due anni – i termini di durata massima delle indagini preliminari)
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se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei suddetti reati, si applica la sanzione dell’INTERDIZIONE DEFINITIVA dall’esercizio dell’attività
Reati presupposto (segue)
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Reati presupposto (segue)
Art. 25 D.Lgs. 231/2001
Sanzione “base” per l’ente: da 100 a 200 quote
318, 320 e 321 c.p.: corruzione per l’esercizio della funzione
322, co. 1 e 3, c.p.: istigazione alla corruzione “impropria”
Sanzione “base” per l’ente: da 200 a 600 quote
319, 320 e 321 c.p.: corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
319 ter, co. 1, e 321 c.p.: corruzione in atti giudiziari
322, co. 2 e 4, c.p.: istigazione alla corruzione “propria” [per indurre il p.u. o l’i.p.s. (i) ad omettere/ritardare un atto del suo ufficio o (ii) a compiere un atto contrario ai suoi doveri]
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Reati presupposto (segue)
Art. 25 D.Lgs. 231/2001 (segue)
Sanzione “base” per l’ente: da 300 a 800 quote
317 c.p.: concussione
319 (aggravato ex 319 bis), 320 e 321 c.p.: corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, quando ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi/stipendi/pensioni/stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il p.u. appartiene/pagamento o rimborso di tributi
319 ter, co. 2, e 321 c.p.: corruzione in atti giudiziari, quando dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione
319 quater c.p.: induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 25 bis1 D.Lgs. 231/2001
Sanzione “base” per l’ente: da 100 a 500 quote 513 c.p.: turbata libertà dell’industria o del commercio 515 c.p.: frode nell’esercizio del commercio 516 c.p.: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine 517 c.p.: vendita di prodotti industriali con segni mendaci 517 ter c.p.: fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di
proprietà industriale 517 quater c.p.: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione
di origine dei prodotti agroalimentari
Sanzione “base” per l’ente: da 100 a 800 quote 513 bis c.p.: illecita concorrenza con minaccia o violenza 514 c.p.: frodi contro le industrie nazionali
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Reati presupposto (segue)
Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001
Sanzione “base” per l’ente: da 100 a 130 quote 2627 c.c.: illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Sanzione “base” per l’ente: da 100 a 150 quote 2621 c.c.: false comunicazioni sociali
Sanzione “base” per l’ente: da 100 a 180 quote 2625, co. 2, c.c.: impedito controllo (se la condotta ha cagionato un danno
ai soci) 2632 c.c.: formazione fittizia del capitale 2626 c.c.: indebita restituzione dei conferimenti 2628 c.c.: illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante
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Reati presupposto (segue)
Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 (segue)
Sanzione “base” per l’ente: da 150 a 330 quote 2622, co. 1, c.c.: false comunicazioni sociali in danno di società, dei soci o dei
creditori, nel caso di società non quotate 2629 c.c.: operazioni in pregiudizio dei creditori 2633 c.c.: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori 2636 c.c.: illecita influenza sull’assemblea
Sanzione “base” per l’ente: da 200 a 400 quote 2622, co. 3, c.c.: false comunicazioni sociali in danno di società, dei soci o dei
creditori, nel caso di società quotate 2635, co. 3, c.c.: corruzione tra privati 2638, co. 1 e 2, c.c.: ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza
Sanzione “base” per l’ente: da 200 a 500 quote 2637 c.c.: aggiotaggio 2629 bis c.c.: omessa comunicazione del conflitto di interessi
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Reati presupposto (segue)
Art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001Sanzione “base” per l’ente: da 400 a 1000 quote
184 T.U.F.: abuso di informazioni privilegiate 185 T.U.F.: manipolazione del mercato
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In tal caso, vi potrebbe essere una vera e propria “alluvione sanzionatoria” in capo all’ente:• responsabilità amministrativa “in proprio” ex art. 187-quinquies T.U.F. • responsabilità amministrativa “solidale” con gli autori del reato ex art. 6, 3°
comma, L. n. 689/81 • responsabilità amministrativa da reato ex D.Lgs. 231/2001
Reati presupposto (segue)
Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 589 c.p.: omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro (sanzione “base” per l’ente: da 250 a 500 quote; 1000 in caso di violazione dell’art. 55, co. 2, T.U. sicurezza sul lavoro)
590, co. 3, c.p.: lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (sanzione “base” per l’ente: da 100 a 250 quote)
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Art. 25 octies D.Lgs. 231/2001Sanzione “base” per l’ente: da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 laddove i beni/altre utilità provengano da delitto per cui è prevista la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni) 648 c.p.: ricettazione 648 bis c.p.: riciclaggio 648 ter c.p.: impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Reati presupposto (segue)
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Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001Sanzione “base” per l’ente: da 100 a 200 quote
Art. 22, co. 12 bis, T.U. immigrazione (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)
Reati presupposto (segue)
Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 727 bis: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di
specie animali o vegetali selvatiche protette (sanzione “base” per l’ente: da 100 a 250 quote)
733 bis: distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (sanzione “base” per l’ente: da 150 a 250 quote)
altri reati T.U. ambiente (d.lgs. 152/2006: es. attività di gestione di rifiuti non autorizzata; traffico illecito di rifiuti)
altri reati previsti nella L. 150/1992, nella L. 549/1993 e nel D.Lgs. 202/2007
STRUMENTI DI TUTELA: UN MODELLO IDONEO ED EFFICACE
CODICE ETICO
PARTE GENERALE
PARTE SPECIALE
ORGANISMO DI VIGILANZA
SISTEMA SANZIONATORIO
• principi, politiche e valori aziendali• regole di comportamento
descrizione in termini chiari della disciplina ex D.lgs 231/2001 e delle norme applicabili all’ente
• individuazione e valutazione dei rischi (cd risk assessment)
• determinazione delle funzioni a rischio• creazione e/o miglioramento dei protocolli di
comportamento in ogni singola area di rischio
organismo idoneo, nel caso concreto, a vigilare sull’osservanza del modello e a curarne l’effettività e l’aggiornamento
sistema disciplinare e sanzioni specifiche per tutti i soggetti (sia in posizione apicale che “subordinati”) riferibili all’ente in caso di violazione del modello
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CODICE ETICO
È un documento ufficiale dell’ente: non è previsto dal D.lgs. 231/2001 ma «integra» (spesso nella parte generale) e/o «precede» tale modello
Indica i diritti e i doveri dell’ente nei confronti di tutti i soggetti riferibili a (e/o a contatto con) l’ente (cd portatori di interesse): ad es. dipendenti, soci, fornitori, P.A., consulenti, clienti
Prevede protocolli di comportamento/principi «etici» che i soggetti riferibili all’ente si impegnano a rispettare, indipendentemente da specifiche previsioni legislative
Deve essere conosciuto dai soggetti che rivestono una posizione (apicale o subordinata) all’interno dell’ente, i quali devono ricevere adeguata formazione e informazione e devono attenersi alle prescrizioni di tale codice etico (altrimenti, conseguenze disciplinari)
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• illustrazione in termini chiari e comprensibili, anche ai “non addetti ai lavori”, delle linee fondamentali della disciplina ex D.lgs. 231/2001
• individuazione delle peculiari caratteristiche dell’ente, della struttura aziendale, dei destinatari del modello organizzativo, delle aree di rischio, dei principi di “generale” applicazione
SINTESI DELLA DISCIPLINA E “FOTOGRAFIA” DELL’ENTE
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LA PARTE GENERALE DEL MODELLO EX D.LGS. 231/2001
LA PARTE SPECIALE DEL MODELLO EX D.LGS 231/2001
• Individuazione dei reati rilevanti per la società e delle procedure per evitare la commissione degli stessi
• Redazione di “sezioni” per ogni singolo tipo di reato potenzialmente rilevante per l’ente
RISK ASSESSMENT - MAPPATURA DEI RISCHI: quali sono le specifiche aree gestionali e produttive a rischio di reato?Analisi “concreta”: le linee guida di Confindustria o delle Associazioni di Categoria possono costituire solo un utile punto di partenza
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GESTIONE
POTERI, DELEGHE, FUNZIONI
FORMAZIONE
Individuazione/ottimizzazione di modelli di gestione dell’ente e delle sue risorse economiche. Fra l’altro, sono opportuni, per ogni singolo “tipo di reato” a rischio:• idonei protocolli di comportamento (le certificazioni di qualità
possono costituire un punto di partenza)• implementazione di tali protocolli in relazione ai comportamenti
a rischio di reato• la tracciabilità delle operazioni e dei pagamenti
(documentazione)• la separazione dei ruoli• l’oggettivizzazione dei processi decisionali (con criteri, per
quanto possibile, predefiniti)
Tutti i soggetti (apicali e subordinati) devono essere adeguatamente formati. La formazione/informazione deve essere realizzata sulla base di programmi specifici, sempre aggiornati e documentati
• Definizione in forma chiara, certa e precisa delle responsabilità, delle deleghe e dei poteri attribuiti
• Redazione di organigrammi/mansionari chiari
37
LA PARTE SPECIALE DEL MODELLO EX D.LGS 231/2001
L’ORGANISMO DI VIGILANZA NEL MODELLO EX D.LGS 231/2001
O.D.V.
è nominato dall’Organo dirigente della società: nella prassi, dal CdA (meglio se con la ratifica dell’assemblea dei soci); può/deve avvalersi anche di consulenze esterne
può essere: un organo appositamente creato, monocratico o collegiale (preferibile) un organo già esistente (es. il collegio sindacale)
deve essere PROFESSIONALE, AUTONOMO e INDIPENDENTE e dunque: deve avere specifiche competenze (dove no, consulenze esterne) deve essere dotato di un proprio budget non può “dipendere” dalla società
deve effettivamente: avere accesso alle informazioni aziendali significative e ricevere/gestire flussi
informativi costanti (comprese eventuali segnalazioni di malfunzionamenti) proporre le modifiche di volta in volta necessarie all’aggiornamento del modello accertarsi della conoscenza e dell’osservanza del modello (anche con ispezioni a
sorpresa) relazionare al vertice esecutivo aziendale
38
IL SISTEMA SANZIONATORIO NEL MODELLO EX D.LGS 231/2001
Previsione di sanzioni specifiche per ogni violazione, diversificate a seconda del soggetto che le pone in essere:• soggetti in posizione apicale/lavoratori autonomi (es. amministratori,
consulenti): fra l’altro, previsione nel contratto di clausole risolutive o di revoca del mandato
• soggetti in posizione subordinata/lavoratori dipendenti: specifiche sanzioni alla stregua di quelle previste nei CCNL e nello Statuto dei lavoratori
“Pubblicità” dei comportamenti da adottare e delle relative sanzioni in caso di violazione (cartelli nei luoghi comuni, sito internet, circolari)
39
L’introduzione dell’art. 25 septies
OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DELLE NORME
SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO EX ART. 25 SEPTIES (artt. 589 e 590 c.p.)
L’art. 11, c.1, lett. c) L. n. 300/2000 delegava al Governo il compito di prevedere la responsabilità dell’ente in relazione ai reati di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale;
tuttavia, la responsabilità dell’ente per tali reati è stata introdotta soltanto con l’inserimento dell’art. 25 septies ad opera della L. 03/08/2007 n. 123, rubricata “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” ;
Il medesimo articolo è stato poi modificato dall’art. 300 del T.U. sulla sicurezza sul lavoro, che ha differenziato il regime sanzionatorio applicabile all’ente per l’omicidio e per le lesioni, prima uniforme.
4040
FONTI NORMATIVE IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO
COSTITUZIONE Artt. 1, 4 , 35 e 41
CODICE CIVILE Art. 2087
CODICE PENALE Artt. 589 e 590
D.LGS. 626/1994 e Testo Unico (TU) D.LGS. 81/2008
41
I SOGGETTI TITOLARI DI RESPONSABILITÀ NEL T.U.
DATORE DI LAVORO: il titolare del rapporto di lavoro, o comunque chi ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa.
DIRIGENTE: attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando sulla stessa.
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PREPOSTO: sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
LAVORATORE: svolge, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere.
I SOGGETTI TITOLARI DI RESPONSABILITÀ NEL T.U.
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GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 17 T.U.prevede le FUNZIONI NON DELEGABILI, ossia:
• valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento previsto dall’art. 28 T.U.;
• la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Tutti gli altri obblighi previsti dal T.U. e, in particolare, quelli indicati nell’art. 18 possono essere delegati dal datore ai dirigenti.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e la redazione del relativo documento sono effettuate dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Con tali modalità la valutazione deve essere immediatamente rielaborata: in occasione di modifiche del sistema produttivo o
dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza;
in relazione all’evoluzione della tecnica; a seguito di infortuni significativi; quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano
la necessità.
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SETTORI A BASSO RISCHIO DI INFORTUNI
Secondo quanto previsto dal D.L. “del Fare” 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013 n. 98, un decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali: individuerà i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali;
conterrà il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano in tali settori possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi.
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OBBLIGHI IN RELAZIONE A CONTRATTI DI APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
Ai sensi dell’art. 26 T.U. in caso di affidamento a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavori all’interno della propria azienda, il datore di lavoro: a) verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese o
dei lavoratori autonomi;b) fornisce agli stessi soggetti informazioni sui rischi specifici
dell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione adottate nella propria attività;
c) coopera con i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori all’attuazione delle misure antinfortunistiche;
d) elabora un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per l’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze ( c.d. DUVRI).
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DELEGA DI FUNZIONI
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 16 D.Lgs. 81/2008, ossia:a) che essa risulti da atto scritto e recante data certa;b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata per iscritto.
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segue: EFFETTI DELLA DELEGA DI FUNZIONI
Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
La delega NON esclude in capo al datore di lavoro L’OBBLIGO DI VIGILANZA in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo si intende ASSOLTO con l’adozione e l’efficace attuazione dei sistemi di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4.
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Il soggetto delegato può a sua volta delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: alle condizioni indicate nell’art. 16 T. U. di cui sopra; previa intesa con il datore di lavoro.
DELEGA DEL DELEGATO
La subdelega NON ESCLUDE in capo al primo delegato l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.
Il subdelegato NON può a sua volta trasferire le funzioni assegnategli.
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ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI
Le posizioni di garanzia relative a:
1) datore di lavoro;2) dirigenti;3) prepostigravano anche su coloro i quali, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitino in concreto i poteri dei soggetti indicati.
Art. 299 T.U.
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SANZIONI PREVISTE DAL T.U. PER LE PERSONE FISICHE
CONTRAVVENZIONI
Reati puniti con arresto e/o ammenda
Art. 301 T.U.: alle contravvenzioni previste dal T.U. e punitea) con pena alternativa di arresto o ammenda; b) esclusivamente con l’ammenda si applicano le disposizioni in materia di prescrizioni degli ispettori sanitari competenti ed estinzione del reato di cui agli artt. 20 ss. D.lgs. 758/94.
414153
PRESCRIZIONI ED ESTINZIONE DEL REATO AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E SS. DEL D.LGS. 758/94
L’Organo di Vigilanza (Ispettori Sanitari), nell’esercizio delle funzioni di P.G., impartisce al contravventore una prescrizione volta a far cessare il pericolo per la sicurezza sul lavoro, fissando un termine per la regolarizzazione.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine l’Organo di Vigilanza di cui sopra verifica l’eliminazione della violazione.
Se risulta l’inadempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore; l’adempimento oltre il termine o l’eliminazione dei pericoli con modalità differenti da quelle prescritte sono valutate ai fini dell’applicazione della oblazione facoltativa ex art. 162 bis c.p. e la somma da versare è ridotta al quarto del massimo edittale.
Se risulta l’adempimento alla prescrizione, il contravventore è ammesso a pagare una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa E IL PAGAMENTO DETERMINA L’ESTINZIONE DEL REATO.
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RESPONSABILITA’ DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D.LGS. 231/01
LESIONI GRAVI
LESIONI GRAVISSIME
OMICIDIOCOLPOSO
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DEGLI ENTI DIPENDENTE DA
REATO
LEGGE 123/2007(ORA ART.300 T.U.)
NEL CASO IN CUI SI VERIFICHI UN INFORTUNIO SUI LUOGHI DI LAVORO OLTRE AI SINGOLI (DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE,
PREPOSTO, RSPP)
LA SOCIETA’ E’ RESPONSABILE
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I REATI PRESUPPOSTO
ART. 589 C.P.: OMICIDIO COLPOSO
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni”.
La violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è circostanza aggravante che comporta la reclusione da 2 a 7 anni.
Ai sensi dell’art. 43, c.3 c.p. il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, NON È VOLUTO DALL’AGENTE e si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
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I REATI PRESUPPOSTO (SEGUE)
ART. 590 C.P.: LESIONI PERSONALI COLPOSE
Ai fini della responsabilità dell’ente, le lesioni rilevano solo se:a) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro;b) sono “gravi” o “gravissime”.
“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a € 309.”
Se il fatto è commesso con violazione delle norme antinfortunistiche:• Lesioni “gravi”: reclusione da 3 mesi a 1 anno o multa da da 500 a
2000 euro;• Lesioni “gravissime”: reclusione da 1 a 3 anni.
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ART. 583 C.P.LESIONI GRAVI E GRAVISSIME
Sono LESIONI GRAVI quelle che producono:1. una malattia che metta in pericolo la vita della persona
offesa, ovvero una malattia o un’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
2. l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
Sono LESIONI GRAVISSIME quelle che producono:1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;2. la perdita di un senso;3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile,
ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, o lo sfregio permanente del viso.
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NESSO EZIOLOGICO
In entrambe le fattispecie delittuose l’evento del reato ( morte o lesioni ) deve essere conseguenza della condotta attiva od omissiva dell’agente, posta in essere in violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Se l’evento si verifica per colpa dell’agente ma non per violazione delle norme preventive:• l’agente, in ipotesi soggetto apicale o sottoposto all’altrui
direzione o vigilanza nell’ente, risponde del reato;• l’ente è esente da responsabilità, in quanto il reato
commesso non rientra nella previsione dell’art. 25 septies.
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L’ente risponde se il reato è commesso “nel suo interesse o a suo vantaggio” ex art. 5
D.lgs. 231/01
Per la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito tale locuzione non costituisce un’endiadi, ma esprime due differenti concetti. In particolare:• l’INTERESSE è ravvisato nella finalità soggettiva dell’agente, da
valutare ex ante, a prescindere dall’esito della condotta; • il VANTAGGIO: è ravvisato nel dato oggettivo del conseguimento di
un beneficio per l’ente, da valutare ex post, a prescindere dal fatto che il reo lo volesse.
I CRITERI DI IMPUTAZIONE
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I CRITERI (SEGUE)
Una seconda soluzione accolta dalla più recente giurisprudenza:il criterio dell’interesse va individuato in una politica aziendale volta al risparmio sui mezzi di sicurezza, escludendo così la rilevanza di violazioni della normativa antinfortunistica connotate da occasionalità (in tal senso Trib. Torino, 10/01/2013).
L’introduzione tra i reati presupposto di fattispecie colpose ha posto un problema di coordinamento con i criteri di imputazione sopraindicati, essendo il testo originario concepito unicamente in relazione a reati di natura dolosa.
Una prima soluzione interpretativa proposta dalla giurisprudenza: il criterio dell’interesse va riferito alla concreta idoneità della condotta a generare un beneficio patrimoniale per l’ente (così Trib. Trani, Sez. Molfetta, 26/10/2009).
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I CRITERI (SEGUE)
Estratto dalla Sentenza del Tribunale di Torino 10.01.2013
“Nel caso di commissione di un reato colposo […] il requisito dell’interesse o vantaggio deve essere riferito non all’intera fattispecie di reato, comprensiva dell’evento lesivo, ma alla sola condotta violativa delle norme antinfortunistiche […]perché altrimenti se l’interesse o il vantaggio fosse riferibile anche all’evento morte o lesione colposa, è evidente che i suddetti profili non si configurerebbero mai, basti solo considerare il risarcimento dei danni che l’ente dovrebbe pagare […]sono imputabili agli enti solo quei comportamenti delle persone fisiche psicologicamente diretti a perseguire un interesse dell’ente”.
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SANZIONI APPLICABILI ALL’ENTE
Art. 300 T.U. sicurezza
SANZIONE PECUNIARIA: 1000 quote
SANZIONI INTERDITTIVE: quelle di cui all’art. 9 c. 2 D.Lgs. 231/2001 da tre mesi a un anno
Omicidio colposo con violazione dell’art. 55 c.2 T.U. ossia mancata o inidonea effettuazione, nelle aziende ivi indicate, della valutazione dei rischi ex art. 29 T.U. e della redazione del relativo documento.
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LE AZIENDE DI CUI ALL’ART. 55 C. 2 T. U.
a) aziende nelle quali è obbligatoria l’istituzione del SPP, ossia:• aziende nelle quali sono presenti sostanze pericolose ex d.lgs.334/1999
soggette all’obbligo di notifica o rapporto ai sensi degli artt. 6 e 8 del medesimo decreto;
• centrali termoelettriche;• aziende con impianti nucleari ovvero di trattamento o smaltimento di
rifiuti radioattivi;• aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni;• industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;• strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;b) aziende nelle quali si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici rilevanti di cui all’art. 268 lettere c) e d) da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività da manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;c) cantieri temporanei o mobili ex art. 89 T.U., caratterizzati dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
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SANZIONI APPLICABILI ALL’ENTE (SEGUE)
Lesioni gravi o gravissime colpose e omicidio colposo con violazione delle norme in materia di sicurezza.
SANZIONE PECUNIARIA: Omicidio: da 250 a 500 quote Lesioni: fino a 250 quote
SANZIONI INTERDITTIVE: quelle di cui all’art 9, c. 2 D.lgs.231/2001 Omicidio: da 3 mesi a 1 anno Lesioni: fino a 6 mesi
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LE SANZIONI INTERDITTIVE EX ART. 9 C.2 D.LGS. 231/2001
Interdizione dall’esercizio dell’attività.
Sospensione o revoca delle autorizzazioni licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.
Divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi.
Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
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LA TUTELA DELL’ENTE
L’adozione e l’efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatesi è requisito necessario per l’esclusione di responsabilità da reato dell’ente.
Ai fini della tutela della sicurezza e salute sul lavoro la parte speciale del modello, relativa all’adozione delle misure di sicurezza, volte a prevenire i reati di lesioni e omicidio colposo, deve essere conforme all’art. 30 T.U.
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
L’art. 30 T.U. dispone che il modello di organizzazione deve:• assicurare un sistema aziendale per l’adempimento degli
obblighi giuridici in materia di sicurezza sul lavoro;• prevedere idonee modalità di registrazione di tale
effettuazione;• prevedere che la verifica, la valutazione, la gestione e il
controllo del rischio siano assicurati attraverso le competenze tecniche ed i poteri necessari;
• prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
• prevedere un idoneo sistema di vigilanza sulla attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo dell’idoneità delle misure adottate.
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OBBLIGHI GIURIDICI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Il sistema aziendale delineato dal modello organizzativo deve assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti;c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) attività di sorveglianza sanitaria;e) alla attività di informazione e formazione dei lavoratori;f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e
delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di
legge;h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle
procedure adottate.
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E LINEE GUIDA
Ai sensi dell’art. 30, c. 5 T.U. in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione conformi alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti indicati dallo stesso art. 30; inoltre agli stessi fini la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro, può indicare ulteriori modelli.
La conformità del modello all’art. 30 T.U. NON esclude di per sé la responsabilità dell’ente, essendo comunque necessaria una efficace attuazione dello stesso.
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LE LINEE GUIDA UNI INAIL
Le linee Guida Uni Inail: sono norme di indirizzo alla progettazione,
implementazione e attuazione di un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
sono pubblicate dall’INAIL in collaborazione con le parti sociali e con l’UNI;
diversamente dalla norma OHSAS 18001:07, non sono suscettibili di certificazione.
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OHSAS
Occupational Health and Safety Assessment Series British Standard: per un sistema di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori riconosciuto a livello internazionaleed emanato dal British Standards Institution.
OHSAS 18001:2007 Norma adottata nel 1999 e rivista nel 2007.Nel 2000 è stata pubblicata una apposita guida, l’OHSAS 18002, revisionata nel 2008.L’adozione e la certificazione di un sistema aziendale conforme alla norma OHSAS: è volontaria e non è imposta da nessuna norma di legge; determina la presunzione di conformità del modello all’art. 30
del T.U. sulla sicurezza; permette la riduzione dei premi INAIL per gli infortuni sul
lavoro.
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ENTI PRIVATI DI NORMAZIONE
L’International Organization for Standardization è un organizzazione privata internazionale che: sviluppa standard per la qualità di prodotti,
materiali, processi e servizi; opera attraverso comitati tecnici composti da
rappresentanti di industrie, governi e soggetti interessati alle materie trattate.
ISO
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UNI
L’ente Nazionale Italiano di Unificazione è un’ associazione privata senza scopo di lucro che:• elabora norme tecniche;• partecipa all’attività normativa di ISO e CEN;• pubblica e diffonde le norme tecniche.
Enti privati di normazione (segue)
CEN
Il Comitato Europeo di Normazione produce norme tecniche (EN) normalmente adottate a livello nazionale dall’UNI.
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ISO 9001
ISO 9001: norma che definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità di una organizzazione. Rivista nel 2008 e recepita nello stesso anno dall’UNI (UNI EN ISO 9001:2008)
L’adozione dell’ISO 9001:2008 è volontaria e certificata da un Ente Certificatore accreditato da Accredia.La certificazione è tuttavia obbligatoria per: le imprese del settore delle costruzioni per poter
accedere a bandi di gara di importo superiore a 619.000 euro;
i centri di trasformazione dell’acciaio e siti di lavorazione di elementi strutturali in acciaio;
le strutture sanitarie.
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ISO 9001 (SEGUE)
In conclusione:1. l’adozione di un modello di organizzazione e gestione
conforme alla norma UNI EN ISO 9001 e2. la sua efficace attuazionecostituiscono un elemento positivo nella valutazione di idoneità del modello a prevenire i reati di cui all’art. 25 septies, ai fini dell’esclusione della responsabilità amministrativa da reato dell’ente.
Similmente alla legge, la norma ISO 9001 prevede:1. un’analisi iniziale dei processi aziendali e dei relativi rischi, che
possono includere quelli di commissione dei reati presupposto;2. la redazione di una Politica per la qualità, nel quale può essere
compreso il Codice Etico ex d.lgs.231/2001;3. la nomina di un Rappresentante della Direzione (RDD), il quale
può svolgere le funzioni dell’Organismo di Vigilanza; 4. la formazione e l’addestramento del personale.
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ESEMPIO DI PROTOCOLLO
Esempio di protocollo conforme a OHSAS 18001:2007“Obblighi dei preposti:Fatte salve le eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di lavoro, i preposti devono:• vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge
gravanti sugli stessi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali;
• verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
• richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, abbandonino il posto di lavoro;
• segnalare tempestivamente al datore di lavoro o ai dirigenti le deficienze di dispositivi di protezione.”
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO NELLE P.M.I.
Con il D.M. 15/02/2014 del Ministero del Lavoro sono state recepite le procedure semplificate per l’ adozione ed efficace attuazione di un m.o.g. della sicurezza nelle piccole e medie imprese (PMI) elaborate dalla Commissione consultiva permanente. Il documento pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha lo scopo di fornire indicazioni organizzative semplificate utili alla predisposizione di un sistema aziendale idoneo a prevenire i reati indicati dall’art. 25 septies d.lgs. 231/2001.
Per P.M.I. si intendono le imprese che:a) hanno meno di 250 occupati, eb) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un
totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni.
Inoltre l’adozione del m.o.g. nelle imprese con fino a 50 dipendenti rientra tra le attività finanziabili dall’INAIL ai sensi dell’art. 11 T.U.
78
Casistica
CASO PRATICO GIURISPRUDENZA
Omicidio colposo (Art. 589, co. 2, c.p.):
Sette operai morivano a causa di un incendio divampato nel luogo di lavoro. L’incendio era scaturito dallo sfregamento tra due elementi metallici: le scintille così determinate erano entrate in contatto con dei residui di carta imbevuta di olio (che non era stata correttamente rimossa); il fuoco raggiungeva poi un tubo in cui scorreva olio infiammabile ad altissima pressione, che (incendiandosi anch’esso) provocava il rogo.
La tragedia si verificava, fra l’altro, poiché non erano state adottate tutta una serie di misure fondamentali di protezione collettiva e individuale (es. impianto di rilevazione e spegnimento automatico degli incendi).
Corte di Assise di Torino, 15.04.2011 (ThyssenKrupp):
La società X è stata ritenuta responsabile ex D.Lgs. 231/2001, poiché:il reato è stato commesso da soggetti in “posizione apicale”;il reato è stato commesso nell’“interesse” dell’ente, inteso come contenimento dei costi produttivi/misure di sicurezza;il modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001, pur adottato, era inidoneo alla prevenzione di tali tipi di reato; peraltro, l’OdV non aveva alcun tipo di autonomia e di potere; inoltre, fra i suoi membri vi era anche il dirigente del settore ecologia, ambiente e sicurezza (in sostanza, il controllore avrebbe dovuto vigilare sul controllato).
Casistica
CASO PRATICO GIURISPRUDENZA
Omicidio colposo (Art. 589, co. 2, c.p.):
Un operaio, uscendo dal cantiere, conduce una gru su di una rampa sterrata e arresta il veicolo. L’autogru si ribalta e l’operaio muore schiacciato.
Il mezzo era obsoleto, non conforme alla normativa vigente e privo dei cunei blocca ruote, previsti per i veicoli di quelle dimensioni; l’impianto frenante non era stato oggetto di manutenzione.
La delega delle funzioni in materia di sicurezza sul lavoro non era valida in quanto il soggetto delegato non aveva i requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tali funzioni.
Tribunale di Monza, 03.09.2012
La s.r.l. alle dipendenze della quale lavorava l’operaio deceduto è stata ritenuta responsabile poiché:il reato è stato commesso da soggetti in “posizione apicale”, vista l’invalidità della delega; il reato è stato commesso nell’“interesse e a vantaggio” dell’ente, in quanto la violazione delle norme antinfortunistiche non è stata occasionale, ma frutto di una politica aziendale volta al contenimento dei costi per la sicurezza;non è stato adottato alcun modello di organizzazione e gestione per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
7979
80
Casistica
CASO PRATICO GIURISPRUDENZA
Lesioni colpose (Art. 590, co. 3, c.p.):
Nello stabilimento di una società produttrice di componenti automobilistiche un prestatore di lavoro, adibito ad altre mansioni, è chiamato dal capoturno ( preposto ) ad aiutarlo nella sostituzione del pezzo di uno stampo ( c.d. “tomino” ) presso la linea di montaggio. Una scheggia di metallo colpisce l’occhio del dipendente, causandogli l’indebolimento permanente della vista.
Il giorno del fatto le linee di montaggio erano ferme a causa di un guasto.
Tribunale di Torino, 10.01.2013
Premesso che la responsabilità degli enti ha natura penale in base ai principi espressi dalla CEDU, la società è ritenuta non responsabile giacché: il reato di lesioni personali colpose gravi non è
stato commesso nell’interesse dell’ente, poiché la condotta colposa del preposto è stata del tutto occasionale ed estemporanea;
né l’ente ha tratto alcun vantaggio, in termini di minori costi o di maggiore produttività, dalla commissione del reato, in quanto la linea di montaggio era ferma.
81
Casistica
CASO PRATICO GIURISPRUDENZA
Omicidio colposo (Art. 589 c.p.):
Un operaio, dipendente della W s.r.l., nello svolgimento di operazioni di pulitura di un tank container da residui di zolfo allo stato solido, muore a seguito di intossicazione acuta da acido solfidrico; per la medesima ragione muoiono altri quattro dipendenti e lo stesso legale rappresentante della società, accorsi in soccorso al primo operaio. Tutti i soggetti si erano introdotti nel tank container privi di imbracatura e autorespiratore prescritti. L’incarico di pulitura proveniva dalla Y s.r.l., a sua volta incaricata dalla X S.p.A., conduttrice in locazione finanziaria del tank container.
Tribunale di Trani, Sez. Molfetta, 11.01.2013
Sono state ritenute responsabili tutte le società coinvolte, poiché i fatti di omicidio colposo sono stati commessi in cooperazione colposa da parte di soggetti apicali in ciascuna di esse, e poiché : nessun modello di organizzazione è stato
adottato dalla W s.r.l. e la sua responsabilità sussiste, ex art. 8 d.lgs. 231/2001, nonostante l’estinzione del reato per morte del reo;
le società Y s.r.l. e X S.p.A. rispondono perché prive di un modello idoneo a prevenire reati della della specie di quelli verificatisi, per avere scelto quale appaltatore un’ impresa inadeguata e per non aver trasmesso la scheda di sicurezza relativa alle sostanze pericolose contenute nella cisterna.
Grazie dell’attenzi
one
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