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L’ACCESSO AL CREDITO E LA VERIFICA SUI CONTI FACCIAMO I CONTI (Progetto finanziato dalla Regione Veneto) 1

L'accesso al credito

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L’ACCESSO AL CREDITO E LA VERIFICA SUI CONTI

FACCIAMO I CONTI (Progetto finanziato dalla Regione Veneto)

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Indice

Premessa Parte prima: L'accesso al credito Pillole di saggezza Mutuo bancario Affidamento su conto corrente Carte di credito Cessione del quinto dello stipendio/pensione Il Rent to buy Prestito vitalizio ipotecario L'anatocismo L'usura

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Parte seconda: La verifica sui conti

Pillole di saggezza

Facciamo i conti sul mutuo immobiliare

Facciamo i conti sul conto corrente

Facciamo i conti sulle carte di credito ricaricabili

Facciamo i conti sulla cessione del quinto dello stipendio/pensione

Facciamo i conti sugli altri finanziamenti al consumo

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Premessa

La motivazione che mi ha spinto a comporre questo e-book, anche in versione audio, è costituita dal desiderio di rendere accessibile ad un pubblico, il più vasto possibile, una materia così importante per l'equilibrio del bilancio famigliare in un momento di crisi così devastante per l'economia e per la società. Esso vuol rappresentare una sorta di “salvagente” informativo che aiuti coloro che non si trovano ancora in un punto di non ritorno, ad evitare passi avventati sul pano finanziario e, per coloro invece che avessero superato tale limite, il rinvio è verso la figura del Consulente all'Economia della Famiglia. In entrambi i casi è fondamentale accertarsi che non ci si trovi di fronte a casi di usura mentre nelle ipotesi di anatocismo, esso si presenta solitamente con importi piccoli che non cambiano la situazione complessiva.

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Diverso può essere il caso dell'usura, assai probabile fino ai primissimi anni di questo secolo e di dimensioni a volte significative, specialmente nel caso di piccole e medie imprese dove non è poi così raro trovarsi in situazione caratterizzate dalla prospettiva di recuperare anche diverse centinaia di migliaia di interessi passivi già frutto di usura. In questi casi, senza però farsi eccessive illusioni, la situazione finanziaria di una famiglia può subire cambiamenti assai significativi nella direzione del risanamento, anche di aziende ad esse riconducibili, considerabili decotte. Resta quindi doveroso nei propri confronti ed in quelli dei propri famigliari “fare i conti” sulle varie forme di indebitamento nei confronti del sistema bancario affidandosi a consulenti obiettivi e competenti.

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Parte Prima

L’accesso al credito

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Pillole di saggezza

L’accesso al credito è sempre stato un campo dove i protagonisti principali erano le aziende e dove esse trovavano la liquidità necessaria per svolgere la propria attività e per acquisire i beni strumentali di lunga durata quali macchinari e immobili commerciali. Ai privati era attribuito un grande spazio per i mutui immobiliari e, quanto a finanziare gli acquisti dei beni di consumo di lunga durata, primi fra tutti auto ed elettrodomestici, provvedevano direttamente le ditte fornitrici con le vendite rateale quasi sempre supportate da cambiali. Il ruolo del sistema bancario si limitava perlopiù a finanziare indirettamente tali acquisti in quanto procedevano a scontare le cambiali presentate dai propri clienti anticipando loro la liquidità per proseguire nell’attività

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Con l’avvento delle carte di credito e dei finanziamenti personali al consumo si è via via ridotto il ruolo indiretto delle banche verso un ruolo diretto tra di esse ed consumatori. Oggi il fenomeno ha assunto sempre più sovente livelli patologici poiché si assiste ad una stretta creditizia delle banche nei confronti delle aziende mentre molta attenzione, anche attraverso marketing sempre più aggressivi, viene riposta nei confronti dei consumatori attraverso strumenti sempre più diffusi quali le carte di credito “revolving”, leasing, cessione del quinto di stipendi/pensioni e altre forme di finanziamenti specificatamente finalizzati all’acquisto. Di fronte al dilagare della crisi sono sempre più numerose le famiglie che si trovano eccessivamente indebitate perché abituate ad un tenore di vita che non possono più permettersi in base al flusso di entrate da stipendi e/o profitti aziendali/professionali.

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La possibilità di acquistare oggi e pagare domani è spesso illusoria soprattutto se il domani si rivela sempre più incerto, talvolta nero a causa di repentini licenziamenti che coinvolgono prima uno e poi anche gli altri membri della famiglia. Tutto ciò fa diminuire o addirittura interrompere il flusso delle entrate ed aumentare a dismisura la differenza con quello delle uscite, che a causa degli interessi passivi porta a drammatiche emorragie finanziarie familiari che costringono, laddove sia possibile, a vendere i gioielli di famigli, casa di abitazione compresa, con modalità urgenti ed a prezzi stracciati! Il dramma si misura con la somma degli indebitamenti per il venire a scadenza contemporaneamente di più rate relative alla pluralità delle forme di indebitamento assunte ed il tragico cumularsi degli interessi passivi, che talvolta su alcune forme di indebitamento superano anche il 25% senza peraltro che passino automaticamente nella categoria dei tassi usurari.

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Quando si è arrivati a questo punto non c’è più niente da fare se non affrontare lo stato di povertà con la dignità residua e confidare nelle forme di assistenza e della associazioni caritatevoli più o meno collegate con le istituzioni locali, sempre più numerose e presenti proprio a causa della crisi,. E’ drammatico dover esprimere l’impotenza, anche della nostra associazione di consumatori, di fronte a situazioni così drammatiche, ma resta doveroso ed estremamente utile far presente le prospettive che si aprono qualora vengano a mancare il valore dell’attesa unito a quello della sobrietà. Il finanziamento al consumo non può essere considerato come la lampada di Aladino che soddisfa ogni desiderio, poiché siffatta lampada ha un costo, non nell’immediato, ma nel futuro dove si tratta sempre di un costo alto e sempre più sovente non alla portata di chi ne usufruisce.

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Saper attendere e saper contenere il numero delle cose che si vogliono possedere, diviene un sentimento positivo che ci aiuta a gustare di più l’oggetto del desiderio poiché l’attesa è un po’ come un fidanzamento con tutte le sue dolci emozioni che spesso sono ricordate con maggior gioia e tenerezza dei momenti di matrimonio, cioè di quando il rapporto con il bene desiderato è divenuto concreto e reale. Il possesso immediato in realtà non riempie nessun vuoto e troppo spesso crea i presupposti per un vuoto ancora più grande alimentato da una pubblicità sempre più invadente ed aggressiva che si è ormai trasformata da “anima del commercio, in … commercio dell’anima! Socrate amava andare spesso al mercato, vedere gli oggetti in vendita e poi non comperare mai nulla. Un giorno ai suoi discepoli che gli chiesero spiegazione di tale comportamento egli così rispose: “Mi piace pensare, ogni volta che vado al mercato, a quante cose ci sono di cui non sento assolutamente il bisogno”.

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Mutuo bancario

Il mutuo bancario è la forma più diffusa di mutuo ed è quel prestito erogato da un istituto di credito, solitamente per importi di un certo rilievo, contro la prestazione di una garanzia. Il caso tipico è il mutuo richiesto e concesso per agevolare il mutuatario nell'acquisto di un immobile, ma vi sono anche altri tipi di mutuo, distinti per finalizzazione dell'erogazione: mutuo edilizio, concesso per finanziare la costruzione di un immobile mutuo per ristrutturazione, concesso per finanziare importanti opere di riordino di beni immobiliari mutuo per liquidità, concesso per particolari esigenze di disposizione di ingenti somme di denaro. mutuo chirografario, un prestito non vincolato a particolari garanzie, equivale ad un prestito personale se erogato ad un privato, o ad un mutuo a medio termine (pochi anni) se erogato ad una azienda.

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Esistono forme di finanziamento agevolato, non necessariamente riferite ad un rapporto di mutuo in senso giuridico, per le quali lo stato o gli enti locali possono prevedere l'applicazione di condizioni favorevoli per consentire l'accesso alla proprietà immobiliare dei nuclei familiari svantaggiati. Queste opportunità sono in genere riferite all'acquisto della prima casa d'abitazione. Le condizioni più frequentemente attinte da queste operazioni riguardano i tassi, la percentuale erogabile sul valore di perizia dell'immobile, la deducibilità degli interessi passivi, i requisiti di reddito richiesti. Talvolta alcuni enti pubblici possono direttamente operare questi finanziamenti (in Italia era ad esempio il caso della Cassa Depositi e Prestiti). Queste forme di finanziamento sono nel parlare comune non di rado confuse nel termine "mutuo", sebbene da un punto di vista giuridico questa denominazione non sia sempre corretta.

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Procedure più consuete di erogazione di mutuo immobiliare Il contratto di mutuo, fra tutti i contratti tipici, sviluppa una delle più articolate e complesse fasi preparatorie (precontrattuali). Stante una certa libertà consentita alle parti, la sequenza delle azioni che conducono all'erogazione potrebbe variare anche di molto da caso a caso, ma la scaletta più frequentemente riscontrabile si può così riassumere: Perizia ed altri accertamenti Il bene presentato a garanzia del credito deve essere esaminato da un perito di fiducia del mutuante, il quale deve individuarlo con precisione, descriverne consistenza e caratteristiche giuridiche e tecniche ed indicarne il valore; a seconda dei casi possono svolgersi altri accertamenti, in ordine a particolari situazioni di fatto e di diritto. Il perito, in genere, è un esperto di estimo catastale, e appartiene a una società di servizi o svolge la libera professione. Raramente è dipendente dell'istituto di credito.

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Atto di mutuo: con l'atto di mutuo (che per i casi di compravendita è in genere erogato contemporaneamente all'atto di compravendita) il contratto entra in pieno effetto, il mutuante consegna il capitale erogato al mutuatario che e vengono eseguite le formalità relative alla garanzia prestata, che può essere fornita dal mutuatario o da terzi (iscrizione di ipoteca). In precedenza si avevano per prassi due atti di mutuo per ciascuna pratica: il primo, detto "atto condizionato" sanciva con una certa approssimazione le condizioni contrattuali che sarebbero state applicate, mentre il secondo, detto "atto definitivo", perfezionava l'operazione con una virtuale (ma formalmente valida) posterità rispetto al contratto di compravendita immobiliare cui l'operazione di mutuo si legava. Nel tempo intercorrente, fra la delibera e la stipula del mutuo, il richiedente ha facoltà di optare per un prodotto differente con la stessa banca o di rinunciare al mutuo stesso, rimborsando una parte delle spese di perizia e di istruttoria all'istituto di credito.

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I preventivi rilasciati prima di iniziare l'istruttoria non sono vincolanti per la banca, che dopo la delibera potrebbe applicare spread e spese accessorie differenti. Determinazione dell'interesse dovuto Il tasso d'interesse applicato è determinato in funzione di alcuni fattori come il rischio soggettivo connesso alle caratteristiche economiche del mutuatario, ma in genere fa più diretto riferimento a politiche economiche generali dell'istituto mutuante ed in ogni caso dipende dal costo di provvista, cioè al costo al quale il mutuante acquista il denaro da impiegare nell'operazione.

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Mutui a tasso fisso e variabile I mutui e piani di ammortamento si distinguono in prestiti a tasso fisso e a tasso variabile. Con i mutui a tasso fisso, il cliente corrisponde sempre lo stesso interesse alla banca per tutta la durata del mutuo, mentre a tasso variabile pagherà in base all'andamento mensile dei tassi di interesse. Il tasso fisso è vantaggioso per il cliente se l'interesse dei prestiti sale al di sopra di quello (invariato nel tempo) del proprio mutuo. Il tasso variabile espone al rischio di arrivare ad una rata sensibilmente più alta di quella iniziale se i tassi salgono, rata che potrebbe compromettere la capacità di rimborso del cliente. Queste tipologie di mutuo possono essere denominate in valuta nazionale oppure in valuta estera. Se il mutuo è erogato in valuta estera, il richiedente riceve una somma in euro e dovrà restituire un debito residuo calcolato in base al cambio fra le due valute nel giorno dell'erogazione.

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L'ammontare di ogni rata in valuta estera è noto in base al mutuo concordato, mentre l'equivalente in euro è ricalcolato ogni mese in base al cambio corrente con la valuta straniera. I cambi in valuta estera sono soggetti al rischio di cambio, legato a una forte volatilità. Il cliente sceglie ammontare del capitale, durata del mutuo e tasso fisso o variabile, e il mutuatario calcola di conseguenza l'interesse da applicare. Spesso, non si considera il rischio specifico d'investimento: se le garanzie offerte dal cliente non sono sufficienti o sono al di sotto della media per prestiti di analoga durata e importo, è semplicemente negato l'accesso al credito. Il tasso, principale ma davvero non unica condizione economica del contratto, non è in genere oggetto di negoziato, ed è quindi tipicamente determinato dal mutuante; al mutuatario resta la scelta, ove possibile, fra le varie offerte del mercato, ma le differenze, spesso calcolabili in pochi decimali di tasso annuo nominale, potrebbero essere di ardua comparazione quando versate al tasso annuo effettivo globale; da molte parti si è sostenuto che l'attuale regolamentazione della materia non evita una marcata difficoltà di approccio da parte dell'ordinario consumatore.

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Spread, EurIRS, Euribor Il tasso di interesse è generalmente calcolato come somma di un indice di riferimento, dello spread o percentuale di guadagno della banca e di un eventuale maggiorazione-premio di rischio, legato alla singola persona fisica o giuridica che richiede il prestito. La banca, in realtà, non guadagna solo sullo spread, ma, in misura più rilevante, dalla differenza fra il tasso di sconto e l'indice di riferimento. La banca "compra" dalla Banca centrale il denaro al tasso di sconto e lo "rivende" a un interesse pari all'EurIRS-Euribor (più spread). Gli indici cui si applica uno spread non indicano quanto il denaro costa alla banca, sono una media degli interessi pesata sull'ammontare dei prestiti denominati in una certa valuta, e quindi calcolati in un mercato di riferimento (quello europeo, per la valuta euro).

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In questo modo, si riducono le possibilità di arbitraggio e speculazione sui tassi di interesse. Tuttavia, si crea un cartello bancario di fatto, dato che si applicano i medesimi tassi a meno di uno spread, variabile da un istituto all'altro. La variabilità dello spread in percentuale sui tassi può essere alta (1% di spread su 4% di tasso significa un 25%), ma non quanto quella garantita da una vera concorrenza. Essendo poi i mutui indicizzati all'EurIRS o all'Euribor e non al tasso di sconto, non sono immediati gli effetti della politica monetaria delle Banche Centrali. Una variazione del tasso di sconto agli istituti di credito può tradursi con ritardo, o proprio non dare seguito, a una variazione dei tassi di mercato.

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Posticipata estinzione Uno dei primi provvedimenti del IV governo Berlusconi è stato un decreto del ministro Tremonti che, per i mutui a tasso variabile, su richiesta del mutuatario, ha obbligato il mutuante a prolungare la durata del prestito, mantenendo costante la rata. Si tratta di una dilazione onerosa di pagamento, per la quale la banca concede una maggiore durata del prestito e guadagna una quota interessi e un montante maggiori. il provvedimento ha una particolare utilità nei casi in cui la rata abbia già raggiunto un livello insostenibile per il reddito del mutuatario, a rischio di insolvenza. La differenza del debito finisce in un conto accessorio, che il cliente inizia a pagare solamente dopo aver estinto il mutuo, al quale la banca applicherà l'Eurirs a 10 anni e uno spread massimo dello 0.5. La legge non specifica se l'interesse debba applicarsi al solo debito residuo, cosa ovvia nella prassi bancaria. Ciò ha data luogo all'applicazione anche agli interessi passivi già versati, alla pratica nota come anatocismo.

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La legge non indica nemmeno quante volte la banca debba concedere la rinegoziazione. Alcuni istituti concedono di prolungare la durata del mutuo per una sola volta per tutta la sua durata. In questo modo, viene evitato uno dei rischi che ha portato alla crisi dei mutui subprime americani. Con il prolungamento della rata si evita che un rialzo dei tassi di interesse porti la rata dei mutui a tasso variabile a un livello non più sostenibile per le famiglie, all'insolvenza e conseguenti pignoramenti.

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L' Affidamento su Conto corrente

Soggetti beneficiari Un fido bancario può essere concesso sia ad un privato sia ad un'azienda, tuttavia è quest'ultima la categoria che ricorre maggiormente al credito bancario. Gli affidamenti bancari vengono concessi dagli istituti di credito a seguito di una complessa istruttoria che di norma ha ad oggetto sia i profili reddituali che quelli patrimoniali del soggetto richiedente al fine di stabilire la capacità di restituzione del credito concesso (profilo reddituale) e la solidità finanziaria (profilo patrimoniale). Tipologia Gli affidamenti bancari si articolano in diverse forme tecniche che potremmo riassumere nelle seguenti categorie: 1.Fidi di cassa ed assimilati: si tratta principalmente del classico scoperto di conto corrente, la linea di credito più utilizzata, e anche più costosa per il cliente.

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Essa consente di avere un'apertura di credito sul proprio conto corrente, che si esplicita nella possibilità per il cliente di utilizzare in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo le somme messe a disposizione da parte dell'istituto di credito affidante, di norma senza preavviso e senza particolari obblighi di restituzione in termini temporali. Si tratta sicuramente di una linea di credito comoda per l'impresa o il privato che ne beneficia, tuttavia le banche affidanti preferiscono un utilizzo elastico di detta linea di credito, e tendono a ridurre o a revocare gli affidamenti caratterizzati da utilizzi pieni e statici. 2. Smobilizzo crediti, definito anche come castelletto bancario: è una categoria piuttosto ampia che riguarda quelle linee di credito che consentono lo smobilizzo dei crediti che il soggetto richiedente vanta nei confronti di soggetti terzi. In tale categoria si ravvisano principalmente i seguenti tipi di affidamento: i fidi cosiddetti di portafoglio composti da anticipo, sconto e credito effetti, dove si intendono per effetti le ricevute bancarie e le classiche cambiali l'anticipo fatture, a sua volta articolato in anticipo fatture con cessione e senza cessione del credito.

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3.Fidi di firma: si tratta di garanzie prestate dall'istituto di credito a favore di terzi per conto del soggetto richiedente, 4. Finanziamenti: si tratta di tutte quelle operazioni di finanziamento a breve, medio o lungo termine caratterizzate dall'erogazione di una somma capitale e dal rimborso effettuato mediante un piano di ammortamento prefissato. I più diffusi in tale categoria sono i mutui ipotecari e chirografari. Le aziende richiedono ed utilizzano le diverse linee di credito a seconda della particolare esigenza da finanziare e a seconda della struttura e della strategia finanziaria pianificata.

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Le Carte di Credito

La carta di credito è una tipologia di carta di pagamento ovvero uno strumento di pagamento, costituito da una carta di materia plastica con dispositivo per il riconoscimento dei dati identificativi del titolare e dell'istituto bancario o finanziario emittente. Costituisce una forma di moneta elettronica. Viene rilasciata da una banca o da un ente finanziario e l'utilizzo della disponibilità della carta varia in funzione dell'affidabilità del cliente stesso. Fra i vantaggi/motivi che spingono all'uso delle carte di credito vi è il fattore intrinseco di maggior sicurezza e praticità rappresentato dalla riduzione del volume del contante e gli alti costi sostenuti per il conteggio e il trasporto delle masse di denaro contante. In Italia tuttavia il transato attraverso le carte di credito ha, rispetto al resto dell’Europa volumi sensibilmente più bassi.

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Caratteristiche tecniche Le sue dimensioni sono definite nello standard ISO/IEC 7810 ID01: 85,60 × 53,98 mm e uno spessore di 0,76 mm. Il primo dispositivo applicato sulla carta è, da circa trent'anni: per far fronte ai bisogni crescenti di sicurezza e all'avanzare del fenomeno delle frodi dall'anno 2003 è stato applicato alla carta anche un microchip, rendendola una smart card. Rispetto alle carte con la sola banda magnetica, che non possono conservare i dati relativi al proprietario della carta in modo sicuro e hanno una capacità di memoria limitata, le smart card memorizzano le informazioni in modo sicuro per poi utilizzarle durante la transazione. Grazie a una maggiore capacità di memoria e al microprocessore interno, le smart card possono essere utilizzate per accedere a più servizi, potendo essere memorizzati sulla stessa carta un maggior numero di dati (identificativi, di accesso, concorsi a punti ecc.); questa caratteristica propria delle smart card è chiamata "multi-applicazione".

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Invece, le carte con sola banda magnetica permettono in genere solo una o due funzioni di pagamento, come l'accesso diretto al conto (carta di debito, bancomat) e/o l'accesso a una linea di credito (carta di credito).

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Funzionamento Il sistema di funzionamento delle carte di credito è sostanzialmente un processo di autorizzazione del sistema bancario. Questo processo si articola in tre soggetti: Ente emittente: è l'azienda che provvede a emettere la carta di credito. Questa può essere una banca oppure un ente finanziario. L'azienda emittente definisce un contratto di finanziamento con il titolare della carta. I titolari di carta sono considerati clienti della società emittente e sono coloro che spendono denaro attraverso l'utilizzo della carta. Ente esercente: è l'esercizio commerciale che, aderendo a un circuito di pagamento, permette ai propri clienti di pagare attraverso il mezzo di pagamento convenzionato, alternativo al contante. L'adesione al circuito avviene solitamente tramite l'intermediazione di una società di gestione terminali e che offre servizi di vendita o noleggio POS, contabilizzazione e rendicontazione dei pagamenti, reportistica e gestione delle controversie, comunicazione flussi informativi da e verso i circuiti stessi.

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Circuito di pagamento: è l'azienda che si occupa di veicolare, attraverso una propria rete di comunicazione, le richieste e le corrispondenti autorizzazioni alla spesa. La rete del circuito si allarga attraverso la delega agli acquirer a installare i POS, rappresentabili come terminazioni della rete, presso nuovi esercenti. Il circuito si occupa anche delle operazioni di contabilizzazione e pareggio delle partite contabili sulle posizioni dei singoli titolari ed esercenti. Queste informazioni sono inviate costantemente all'ente emittente e alla società di gestione terminali che mantengono aggiornati i loro rapporti rispettivamente con titolari ed esercenti. . La carta di credito è, quindi, uno strumento che consente di regolare il pagamento successivamente all'acquisto. Sulla carta sono riportati le generalità del titolare, il numero della carta e la sua scadenza. Il titolare è tenuto a porre la propria firma nello spazio predisposto.

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Codice segreto (PIN) Alla carta di credito è associato un codice segreto, detto PIN, di quattro o cinque cifre, utilizzabile per i prelievi di contante o per i pagamenti presso punti di vendita automatici al posto della firma. In numerosi Stati l'uso del codice segreto per i pagamenti si sta estendendo anche presso punti di vendita con operatore o addirittura è diventato il metodo più utilizzato per attestare l'identità del titolare della carta.]

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Modalità di rimborso Il titolare, al momento del rimborso, può optare o per un rimborso in unica soluzione o con rateizzazione. Solo in questa seconda ipotesi si instaura un rapporto di credito tra il cliente e l'emittente. In sostanza, la carta non è un titolo di credito (non c'è mobilizzazione del diritto, poiché resta proprietà dell'emittente che la consegna, temporaneamente, al titolare), e non è un documento di legittimazione, visto che è obbligo per il fornitore accertare l'identità del possessore della carta.

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Molte carte di credito sono miste, ovvero possono essere utilizzate sia per pagamenti in una soluzione sia rateizzati. Il cliente può scegliere se pagare ogni mese saldo totale a interessi zero, oppure rateare il pagamento con un TAEG annuo in media del 20-25%. In casi di utilizzo come carta di credito, il cliente non può eccedere una certa somma detta fido. In caso contrario, la banca può revocare la rateazione e chiedere la restituzione della somma in alcune settimane, applicando, oltre agli interessi, una commissione di massimo scoperto per la somma eccedente il fido.

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Principali tipologie di carte di credito Le principali tipologie di carte di credito sono: Carta di credito "a saldo": rappresenta la più comune carta di credito in Italia, generalmente offerta come servizio aggiuntivo all'apertura di un conto corrente. Consente di dilazionare il pagamento della merce acquistata di un breve periodo (generalmente per un massimo 45 giorni) senza oneri finanziari aggiuntivi per l'acquirente. In sostanza la carta di credito con rimborso a saldo dà la possibilità di pagare tutte le spese effettuate nell'arco di un mese solare, in un'unica soluzione, il mese successivo. La somma viene addebitata sul conto corrente di appoggio nel giorno stabilito dal contratto (in genere il 1º, il 5º, il 10º o il 15º). Ad esempio, se nel mese di febbraio si utilizza la carta di credito per un totale di 600 euro (250 per prelievi e 350 per acquisti mediante POS), questi verranno addebitati sul conto corrente nel mese di marzo nel giorno stabilito dal contratto.

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Carta di credito rateale o rotativo (revolving): rappresenta lo strumento di pagamento emesso da una banca, o istituto finanziario, che consente di rateizzare il pagamento della merce acquistata. La rateazione comporta un costo aggiuntivo per l'acquirente dovuto alla corresponsione degli interessi sul finanziamento, finché quest'ultimo si mantiene entro un tetto massimo, detto fido. Quando, invece, il saldo del conto corrente in negativo supera l'importo del fido, il cliente deve pagare anche una commissione di massimo scoperto. Il rimborso del debito avviene in maniera rateale, di solito con la previsione di una rata minima, senza una durata predefinita della rateazione. Gli oneri di gestione rappresentano un valore molto elevato stante l'elevata frammentazione degli utenti. Anche in Italia, nel corso degli ultimi anni, il mercato delle carte revolving sta conoscendo, così come in tutti i paesi più evoluti, un fortissimo sviluppo.

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Cessione del quinto dello stipendio/pensione

Disciplina normativa L'istituto venne introdotto nel secondo dopoguerra, dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, e dal relativo regolamento attuativo, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895. Caratteristiche del prestito L'espressione cessione del quinto di stipendio deriva dal fatto che l’importo massimo della rata di rimborso del prestito non può superare il valore di 1/5 (cioè il 20%) dello stipendio mensile netto continuativo, inoltre la durata massima consentita è di 120 mesi e la minima abitualmente non è inferiore ai 24 mesi. Il termine massimo della durata non può eccedere comunque il termine del rapporto di lavoro e il pensionamento, tranne che per i dipendenti ministeriali, i quali possono decidere se estinguere il debito o traslarlo sulla pensione.

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Oggi è possibile l'accesso alla cessione anche da parte dei pensionati ed in questo caso la scadenza non può eccedere il 90º anno di età, anche se oggi nella prassi le compagnie di assicurazione limitano il rischio assumendo prodotti con un massimo di 85 anni. Tuttavia alcuni gruppi bancari, facendo ricorso al fondo previdenziale INPDAP riescono ad arrivare fino ad un massimo di 95 anni di età. La legge prevede che, al momento della stipula del contratto con la società finanziaria, si stipuli anche una assicurazione sui rischi vita ed impiego. Nel caso di "rischio impiego" l'assicurazione interviene, ma ha diritto di rivalsa nei confronti del debitore, nei limiti del TFR (Trattamento di fine rapporto) fino a quel momento maturato: tale cifra, accantonata dall'azienda in un apposito fondo, resta quindi indisponibile per il mutuatario che accede al finanziamento; si tratta quindi di un'assicurazione a vantaggio della finanziaria. Nel caso di "rischio vita", l'assicurazione interviene senza vantare diritto di rivalsa nei confronti degli eredi.

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Chi può contrarre il prestito Come previsto dall'ultima versione del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (come aggiornato dalla legge 14 maggio 2005 n. 80) questa tipologia di prestito è destinata a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, sia dello Stato e del comparto para-statale (come specificamente previsto dal testo originale del provvedimento legislativo) che delle aziende private (come definitivamente sancito dagli aggiornamenti previsti dalla legge 80/2005). Nella stessa legge 80/2005 è stata estesa la possibilità di cedere parte della propria retribuzione anche ai pensionati di tutti gli enti previdenziali. Possono contrarre la richiesta anche i dipendenti delle aziende private, ma la banca o l'ente finanziario si riserva la possibilità di valutare le garanzie. Le aziende vengono valutate per il capitale sociale, il numero di dipendenti e soprattutto si guarda se in passato hanno autorizzato altri contratti di cessioni ai propri dipendenti. Quest'ultima verifica dimostra se l'azienda è precisa nei pagamenti. Può succedere che nel tempo alcune aziende private che prima sono valutate positivamente perdano la possibilità di concedere ai propri dipendenti la trattenuta, perché dalle banche risultano poco gradite.

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Chi può erogare il prestito Il DPR 180/1950 individua i soggetti autorizzati ad erogare il prestito all'articolo 15: « Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno. »

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Tale previsione deve essere letta alla luce della disciplina di settore prevista dal d.lgs 1º settembre 1993 n. 385 (testo unico bancario) che identifica nelle banche e negli intermediari finanziari iscritti presso apposito elenco dell'Ufficio italiano cambi (UIC) gli unici soggetti abilitati ad erogare finanziamenti sotto ogni forma. Tuttavia dal 1 gennaio 2008 l’Ufficio Italiano Cambi è stato soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d’Italia, che succede in tutti i diritti e rapporti giuridici di cui l’UIC è titolare (d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231). L’attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale verrà svolta, in piena autonomia e indipendenza, dall’unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia. Le altre funzioni istituzionali dell’Ufficio saranno svolte dalle corrispondenti strutture della Banca d’Italia e le relative informazioni saranno disponibili nelle sezioni del sito stesso che trattano le rispettive materie.

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Di fatto una persona che desidera contrarre un prestito con cessione del quinto di stipendio, dovrà rivolgersi ad un mediatore creditizio iscritta all'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Compito del mediatore creditizio sarà quello di fare da interfaccia tra il cliente e le banche o le società di intermediazione finanziaria di cui sopra. Il compenso del mediatore creditizio viene pagato da queste ultime. È fatto espresso divieto al mediatore creditizio di chiedere compensi in denaro al cedente. Altra figura è l'agente in attività finanziaria che ha un'area di manovra maggiore del mediatore creditizio con compiti più vasti anche questa figura è inserita nell'albo della Banca D'Italia "Agenti in attività finanziaria". Per entrambe le figure si necessita anche dell'iscrizione all'albo ISVAP alla sezione E, dato che una componente fondamentale nei contratti di cessione del quinto sono le polizze assicurative. Nulla vieta di rivolgersi per la richiesta del finanziamento anche direttamente all'intermediario finanziario.

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Caratteristiche del finanziamento La particolarità di questa soluzione di finanziamento è che il rimborso avviene con trattenuta della rata direttamente in busta paga. Tale peculiarità fa sì che il rischio di insolvenza volontaria del debitore venga abbattuto fortemente, visto che, una volta dato il proprio consenso alla trattenuta in busta paga, il cedente non può più revocare il pagamento. Da ciò deriva anche che, in virtù della forma tecnica del prodotto, è previsto il coinvolgimento del datore di lavoro nell'estinzione del finanziamento quale condizione fondamentale per l'erogazione del prestito. In buona sostanza sarà il datore di lavoro a pagare la rata alla Banca trattenendo contestualmente l'importo dalla busta paga del proprio dipendente.

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Gli obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro è obbligato ad accettare una richiesta di cessione del quinto da parte di un dipendente. La sottoscrizione del contratto lo vincola a due precisi obblighi: a trattenere la rata indicata nel contratto dalla busta paga del dipendente e a versarla alla Banca erogante il prestito. Questo obbligo persiste per tutta la durata del piano di ammortamento ma solo se c'è una busta paga su cui addebitare la rata. In caso di cessazione o sospensione della busta paga per qualsivoglia motivo (dimissioni, licenziamento, aspettativa ecc.) il datore di lavoro è legittimato a interrompere il pagamento della rata. Il datore di lavoro non è mai responsabile del corretto pagamento del prestito ma viene semplicemente incaricato del pagamento della rata; in caso di dimissioni o licenziamento dovrà trattenere ogni somma maturata dal dipendente presso l'azienda e versare tale somma alla banca erogante. Questa la utilizzerà per estinguere totalmente o parzialmente il debito residuo. È il caso, principalmente, della liquidazione maturata, ma anche di ogni altra somma maturata al momento della comunicazione delle dimissioni/licenziamento: ultimo stipendio, tredicesima, ferie non godute ecc.

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Struttura finanziaria Come qualsiasi prodotto finanziario estinguibile secondo la formula della rateizzazione, elementi finanziari principali di tale operazione sono: la rata la cui entità viene determinata entro una soglia massima pari al quinto dello stipendio percepito dal debitore. Tale importo, una volta determinato contrattualmente, resta fisso durante l'intero piano di ammortamento, non essendo prevista dal legislatore la possibilità di variarla durante l'estinzione del prestito, a meno che non si tratti di rinnovo ante termine (per il quale, in ogni caso, debbono comunque essere trascorsi almeno i 2/5 del periodo di ammortamento, ossia il 40%); si precisa che il rinnovo ante termine è possibile anche prima dei 2/5 se rinegoziamo il finanziamento di cessione passando da una durata di 60 mesi ad una a 120 mesi per una sola volta.

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periodicità delle rate di rimborso, previste dal legislatore con cadenza mensile; la durata del finanziamento, stabilita entro un massimo di dieci anni (120 mensilità), compatibilmente con la data di pensionamento anche se dipendenti ministeriali hanno la facoltà di trasferire il finanziamento sulla pensione e talvolta anche alcuni pubblici. il tasso d'interesse (tasso annuo nominale o TAN), previsto fisso dal legislatore per tutta la durata del finanziamento, e la struttura dei costi dell'operazione, sintetizzati dal Tasso annuo effettivo globale (TAEG) che comprende tutti i costi anche i premi assicurativi.

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Polizza assicurativa obbligatoria Il D.P.R. 180/1950, che disciplina l'erogazione dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, prevede l'obbligatorietà della copertura assicurativa a tutela dell'intermediario finanziario che eroga il finanziamento nei casi di morte e di perdita del lavoro. Proprio perché la legge prevede l'obbligatorietà della copertura assicurativa, nella cessione del quinto sono le assicurazioni che in definitiva stabiliscono i criteri per assumere il rischio o meno delle pratiche per tipologia di cliente. I dipendenti statali hanno più facilità nell'accedere a questo tipo di finanziamento in quanto meno "rischiosi" per le assicurazioni e istituti di credito. Naturalmente per i pensionati c'è solo la copertura rischio vita, in Caso di Morte del cliente l'assicurazione estingue il debito residuo.

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Il “rent to buy”

All’estero, nei paesi di lingua inglese, si usano più terminologie, tra loro equivalenti, per indicare l’accordo “Rent to Buy”: In Italia, all'inizio si parlava solamente di affitto con riscatto. Nell'interesse soprattutto del consumatore, come di seguito verrà chiarito, è però opportuno che i due termini restino ben distinti tra di loro. L’affitto a riscatto è una forma contrattuale atipica, non contemplata dal nostro Codice Civile ma non per questo illegittima.

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La sua origine risale agli anni 50/60, quando gli I.A.C.P. (Istituti Autonomi Case Popolari) attuarono il Piano Casa Fanfani, finalizzato a consentire l’acquisto della prima casa alle fasce meno abbienti della popolazione tramite una locazione (affitto) di durata paragonabile a quella di un mutuo, al termine della quale avveniva il trasferimento della proprietà all’inquilino (riscatto). Una forma contrattuale assai vicina quindi al leasing. Assai diverso è invece il principio del “Rent to Buy”, che non è assolutamente quello di finanziare l’acquisto della casa sostituendosi al mondo bancario, ma bensì quello di consentire all’acquirente, tramite un programma preparatorio di breve durata, di allinearsi ai nuovi parametri che oggi le Banche richiedono per l’accesso al mutuo.

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Quindi, a differenza dell’affitto con riscatto, dove il venditore finanzia l’acquirente con un pagamento rateizzato sotto forma di affitto, nel “Rent to Buy” il venditore si limita ad agevolare l’acquirente nella tempistica del rogito e nel congelamento del prezzo, lasciando comunque al mondo bancario il compito di finanziarlo. E’ questa la sostanziale ed importantissima differenza concettuale tra il vecchio affitto con riscatto ed il moderno “Rent to Buy”. La logica commerciale non è quindi quella del venditore che "fa da banca al cliente", ma caso mai quella del venditore che funge da "incubatore" per far crescere il cliente sotto il profilo del "merito creditizio" e dell'"equity". Fatta questa premessa, ci sono poi oggi nel mercato una serie di proposte ibride che vengono solitamente chiamate affitto con riscatto, anche se in realtà non lo sono.

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Esse partono da una filosofia simile a quella del “Rent to Buy”, ovvero quella di consentire di acquistare casa in modo graduale, prendendo la rincorsa per spiccare il salto, trasformando la locazione iniziale in un acquisto definitivo (finanziato comunque dalla Banca e non dal venditore). Il riferimento è a determinate formule contrattuali, impropriamente chiamate affitto con riscatto o peggio ancora spacciate per "Rent to Buy", che alcuni costruttori stanno già da tempo proponendo, utilizzando 4 differenti tipologie di contratti, ovviamente da essi stessi predisposti: il “contratto di vendita con patto di riservato dominio”; il “preliminare di compravendita ad effetti anticipati”; il "contratto di locazione con patto di futura vendita"; il “contratto di locazione con opzione di acquisto”.

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Va però detto che nessuna di queste impostazioni contrattuali è degna di essere chiamata "Rent to Buy" e nessuna è comunque in grado di garantire al 100% entrambe le parti. I primi 3 contratti sono comunque poco utilizzati e sono a mio avviso molto pericolosi per la loro rigidità: infatti, in caso di "incidenti di percorso" dell'acquirente, quest'ultimo, oltre a perdere tutte le somme versate, si troverebbe anche messo in strada.

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Tutto ciò, oltre ad essere poco bello dal punto di vista etico, porterebbe probabilmente l'acquirente, intrappolato da una contrattualistica rigida, a cercare di guadagnare tempo intentando una causa che, per quanto possa anche risultare temeraria, porterà costi e fastidi al venditore. Al contrario, uno schema contrattuale adeguato ad interpretare la logica commerciale che è alla base dell'acquisto "Rent to Buy" deve invece essere flessibile e contenere soprattutto adeguati "paracadute" ed adeguati "ammortizzatori" atti a gestire eventuali incidenti di percorso che dobbiamo comunque ipotizzare alla luce della precarietà del mondo del lavoro che ormai caratterizza la nostra società. Si segnalano poi le importanti implicazioni, sul piano fiscale, del "contratto di vendita con patto di riservato dominio" e del "contratto di locazione con patto di futura vendita": questi modelli contrattuali mettono in moto immediatamente la fiscalità ed obbligano al pagamento totale delle imposte su una vendita che poi potrebbe anche non concludersi effettivamente!

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Per il "preliminare di compravendita ad effetti anticipati" il trattamento fiscale non è uniforme su tutto il territorio italiano: ci sono delle sedi dell'Agenzia delle Entrate in cui lo tassano subito come una vendita già conclusa ed altre sedi in cui ciò invece non avviene. Resta comunque, a sostegno della sua immediata imponibilità ai fini fiscali, la sentenza 33 del 10 Luglio 2009 della Commissione Tributaria di Vercelli. Girando per l'Italia si riscontra invece che il modello effettivamente più conosciuto ed utilizzato, tanto dai costruttori che dalle agenzie immobiliari, è il “contratto di locazione con opzione di acquisto”; anch'esso è penalizzante, per il venditore, sotto il profilo fiscale: si percepisce un affitto, ci si pagano le tasse e poi, quando l'inquilino acquista, si scalano dal prezzo, in tutto o in parte, gli affitti su cui sono già state pagate le tasse...

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A prescindere dai problemi fiscali, che un esperto è in grado di superare, resta il problema che di fatto questo contratto non garantisce nessuno: l'acquirente rischia grosso in caso di fallimento dell'impresa venditrice o nel caso in cui il bene venga pignorato o aggredito da una ipoteca giudiziale (casi possibili anche nell'acquisto da privato). Inoltre, se per un incidente di percorso dovesse rinunciare all'acquisto, l'acquirente perderebbe tutte e somme capitalizzate in conto futuro acquisto. Il venditore non ha per contro alcuna certezza di aver concluso la vendita, mancando totalmente l'impegno all'acquisto; paradossalmente è invece il venditore che si sta impegnando, per alcuni anni, a tenere il bene a disposizione del suo inquilino nella speranza che questo, allettato dalla possibilità di recuperare in tutto o in parte l'affitto pagato, si decida effettivamente ad acquistare. E'un sistema che crea dei buoni presupposti di concludere la vendita, ma non offre alcuna certezza al venditore...

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Ma ciò che più è grave, nell'affitto con riscatto, è il fatto che entrambi, venditore ed acquirente, stanno facendo i conti senza l'oste: il mondo bancario, che per erogare il mutuo vuole vedere un adeguato livello di equity (percentuale di capitale iniziale che il mutuatario ha già versato o è in grado di versare) che l'affitto con riscatto non genera, in quanto le somme accantonate vengono alla fine scontate dal prezzo, ma non convertite in acconti (ciò non è tecnicamente possibile, per motivi sia giuridici che fiscali). E' questo è uno dei motivi per cui molti affitti con riscatto sono purtroppo già in partenza destinati al fallimento, con tutti i danni che ne conseguono per entrambe le parti coinvolte. Per rendere la compravendita "Rent lto Buy" assolutamente sicura per tutti ci vuole un modello contrattuale decisamente più completo ed affidabile.

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Un modello che riesca a coniugare le giuste certezze e le giuste garanzie per entrambe le parti con la necessaria flessibilità derivante dalla presenza di "paracadute" ed "ammortizzatori" da usare in caso di necessità. Ma soprattutto un modello pensato e costruito in modo coerente ai criteri con cui il mondo bancario eroga il credito! Per metterlo a punto non basta un impegno serale: bisogna studiare accuratamente ogni dettaglio, affrontando quindi i relativi investimenti in termini di tempo e di consulenze professionali con Commercialista, Avvocato e Notaio. E, soprattutto, bisogna evitare l'utilizzo di un unico contratto, che potrebbe alla fine risultare atipico, e quindi facilmente impugnabile, o movimentare da subito la fiscalità, esponendo le parti al rischio di spiacevoli sanzioni.

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L'unico metodo perfettamente sicuro per realizzare il programma "Rent to Buy" consiste nella stipula di due contratti tipici, previsti e regolamentati dal nostro Codice Civile, opportunamente collegati tra di loro e trascritti dal Notaio. Attenzione, non si sta parlando del contratto di locazione e del contratto di opzione di acquisto (che sono anch'essi due contratti tipici), ma del preliminare di compravendita e del contratto di locazione. Condizione essenziale è inoltre che i suddetti contratti siano liberamente cedibili a terzi, onde consentire all'acquirente, in caso di incidenti di percorso, di poter interrompere l'acquisto recuperando tutte le somme capitalizzate. E' una procedura sicuramente complessa, che può essere gestita unicamente da persone altamente esperte, ma è l'unica in grado di creare delle vere garanzie per tutti!

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La complessità consiste soprattutto nella accuratezza con cui devono essere formulate le clausole che collegano i due negozi giuridici; esse devono infatti essere studiate in modo tale da: non far perdere ai contratti il loro carattere di tipicità; evitare che si possa movimentare la fiscalità prima del rogito; creare "paracadute" ed "ammortizzatori" per entrambe le parti, al fine di poter convenientemente gestire eventuali incidenti di percorso che si potrebbero verificare in un arco temporale di 3 anni. E' come una operazione al menisco: non la può fare un medico generico, ci vuole assolutamente uno specialista!

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Il termine “Rent to Buy”, che oggi molti usano impropriamente, identifichi unicamente una metodologia di compravendita dove: • viene utilizzato uno schema contrattuale basato su “contratti tipici” (preliminare

+ locazione), ovvero regolamentati dal nostro Codice Civile e trascritti dal Notaio per meglio garantire entrambe le parti;

• i contratti sono liberamente cedibili ad un terzo soggetto subentrante al posto dell'originario acquirente, il quale può così recuperare, in caso di necessità, tutte le somme accantonate;

• la contrattualistica non viene predisposta dal venditore ma da un soggetto “super partes” con una impostazione assolutamente Win-Win (Vincere-Vincere);

• c’è l’assistenza di un professionista esperto nella compravendita "Rent to Buy", in grado di tutelare effettivamente entrambe le parti, adattando di volta in volta il modello standard alle varie situazioni pur mantenendolo perfettamente bilanciato tra le parti;

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• non vi è la semplice stipula di una contrattualistica finalizzata a consentire la posticipazione del rogito notarile, ma una vera e propria assistenza all’acquirente da parte di un qualificato Consulente Finanziario in grado di supportarlo in ogni fase del "programma preparatorio all'acquisto": pianificazione finanziaria, creazione dello storico creditizio finalizzato al miglioramento del rating, selezione dell'istituto di credito, istruzione della pratica relativa alla richiesta del mutuo.

In sintesi, continuiamo pure a chiamare affitto con riscatto il “fai da te” dei costruttori edili e chiamiamo invece "Rent to Buy” solamente un modello pensato e gestito da professionisti esperti ed imparziali.

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Prestito vitalizio ipotecario

E’ una tipologia di finanziamento destinata a persone fisiche con un titolo di proprietà su un'immobile residenziale e con più di 65 anni di età. Nel 1999 il prodotto è stato lanciato in Gran Bretagna e si è rapidamente diffuso in Irlanda, Canada, Australia e Stati Uniti d'America, dove è noto con il nome di reverse mortgage rèvèrs mortgheig. Il prestito vitalizio ipotecario è stato introdotto anche in Italia con la legge 248/05 del dicembre 2005 che stabilisce che: "Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti."

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Che cos’è Il prestito vitalizio è un finanziamento a lungo termine assistito da ipoteca di primo grado sull'immobile di residenza. Il finanziamento è ideato in modo tale da non prevedere rimborsi di alcun tipo, nemmeno per gli interessi, fino alla morte del contraente, ovvero, se cointestato ad una coppia di ultra sessantacinquenni, con la scomparsa del coniuge più longevo. Spese e interessi vengono capitalizzati e sono dovuti solo a scadenza. Il prestito non prevede quindi il pagamento di alcuna rata per tutta la sua durata. Il rimborso, a meno che non sia volontariamente anticipato da del sottoscrittore, è a carico degli eredi.

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In taluni casi il prodotto può essere abbinato ad una clausola contrattuale (nota nel mondo anglosassone come "no negative equity guarantee") che limita il valore del debito a carico degli eredi al valore di realizzo dell'immobile dato in garanzia: in tal caso è la società finanziaria che si accolla l'eventuale debito eccedente rinunciando a rivalersi nei confronti degli eredi a condizione che il rimborso avvenga a fronte della vendita dell'immobile per tramite di un curatore indipendente ed a prezzo di mercato.

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Come funziona in Italia La legge 248/05 riconosce come soggetti autorizzati ad erogare il finanziamento alle aziende ed istituti di credito e agli intermediari finanziari di cui articolo 106 del Testo Unico Bancario. L'ammontare del prestito è usualmente compreso tra il 15% ed il 50% del valore dell'immobile a seconda dell’età del mutuatario: a maggiore età corrisponde maggior entità dell’erogazione del prestito. Il valore dell'immobile è normalmente determinato con una perizia redatta da un perito immobiliare su indicazione del soggetto finanziatore. Il prestito vitalizio deve essere rimborsato in un'unica soluzione dagli eredi e/o aventi causa. I contraenti possono essere più di uno e quindi il rimborso avverrà, normalmente entro i 10-12 mesi successivi alla scomparsa del più longevo di essi.

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Gli eredi se vogliono conservare l'abitazione, devono rimborsare il soggetto finanziatore con la liquidità a loro disposizione. In caso contrario l’immobile sarà venduto per soddisfare il finanziatore con il ricavato della vendita. In mancanza di eredi, o questi non procedessero al rimborso, il finanziamento viene, dalla data di scadenza del finanziamento, estinto allo scadere dei 12 mesi, con la vendita dell'immobile. In genere sono ammesse le più svariate tipologie di immobili purché presentino un’alta probabilità di vendibilità e conseguentemente vengono esclusi gli immobili di bassa rivendibilità, insistenti in aree sottoposte a rischi ambientali, gravati da vincoli artistici, paesistici o idrogeologici, zone ad elevato rischio sismico, ecc.

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I rischi connessi al prodotto La natura ipotecaria della garanzia sul prestito al momento della firma del contratto fa si che l'immobile non possa essere venduto e neppure sottoposto a modifiche sostanziali e deve comunque essere mantenuto in buono stato di conservazione. Vengono altresì esclusi gli immobili in affitto. Qualora, alla scadenza dei dodici mesi gli eredi si trovassero nell'impossibilità di rimborsare il prestito potrebbero rischiare di perdere la proprietà dell'abitazione. Il prestito vitalizio è uno strumento finanziario che prevede l’anatocismo, ovvero la maturazione di interessi anche sugli interessi già scaduti; in pratica, gli interessi maturati sul prestito producono a loro volta altri interessi, causando una crescita esponenziale del debito.

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Parte seconda La verifica sui conti

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L'anatocismo

E’ un termine che deriva (dal greco anà - sopra, e tokòs - prodotto) si intende la capitalizzazione degli interessi sul capitale affinché essi siano a loro volta produttivi di altri interessi (in pratica è il calcolo degli interessi sugli interessi). Nella prassi bancaria, tali interessi vengono definiti "composti". Esempi di anatocismo sono il calcolo dell'interesse attivo su un conto di deposito, o il calcolo dell'interesse passivo di un mutuo.

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Di cosa si tratta La crescita esponenziale del debito deriva dal calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione composta anziché in regime di capitalizzazione semplice. Pertanto, sotto il profilo strettamente giuridico, l'applicazione dell'anatocismo comporterebbe, per il debitore, l'obbligo di pagamento, non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già scaduti.

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Cosa dice la legge La legge non autorizza il pagamento degli interessi sulle quote di debito (capitale e interessi), che non sono state regolarmente pagate a scadenza. La sentenza della corte di Cassazione del 20 febbraio 2003 n. 2593 è molto chiara a riguardo: “Occorre, in primo luogo, rilevare che in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 del codice civile”

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Tuttavia per gli istituti di credito è stata, e non è oggi del tutto scomparsa, prassi consolidata quella di applicare gli interessi di mora su tutta la quota di debito (capitale e interessi), di fatto ignorando la legislazione vigente. A tutt’oggi la normativa italiana non ha ancora raggiunto un sufficiente grado di completezza visto che la disciplina continua a fare riferimento all’art. 1283 del codice civile del 1942. In forza di questa normativa, in assenza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, purché ci si trovi di fronte ad interessi maturati per un periodo di almeno sei mesi.

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Nonostante la tutela approntata dal citato articolo, che subordina l'anatocismo alla compresenza di alcuni presupposti ben determinati, per circa mezzo secolo nella prassi bancaria italiana hanno trovato applicazione pressoché generalizzata, nei contratti di apertura di conto corrente, le clausole di capitalizzazione trimestrale degli impieghi. Ciò grazie (anche) all'avallo della giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito, che ha affermato la validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, escludendo l'esistenza di un contrasto con la previsione di cui all'art. 1283 codice civile, sulla base dell'affermazione dell'esistenza di un uso idoneo a derogare al divieto di anatocismo stabilito da tale norma. Nel 1999 la Corte di Cassazione ha invertito il proprio orientamento giurisprudenziale ed ha affermato a più riprese la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, sostanzialmente argomentando nel senso della inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare all'art. 1283 c.c.

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Differenza tra Anatocismo e Usura Anatocismo e usura sono illeciti radicalmente diversi dal punto di vista giuridico. L'anatocismo è un illecito civile, privo di risvolti penali, invece l'usura è vietata dal codice penale. Anatocismo e usura sono modi diversi di ottenere una remunerazione fuori mercato dei capitali "prestati", il primo con l'applicazione di interessi minori su una base più larga pari al debito residuo e alle quote interessi già pagate, la seconda con l'applicazione diretta di interessi esorbitanti. L'anatocismo non riceve menzione nel codice penale mentre in quello civile in quello penale è ammesso solo a determinate condizioni. Ne deriva che gli istituti bancari che praticano l'anatocismo non pongono in essere alcun illecito di rilevanza penale.

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Sistema sanzionatorio Gli oneri per la assai diffusa pratica in campo bancario dell’anatocismo sono molto contenuti in quanto essi si limitano al rimborso delle somme ingiustamente incassate, con l’applicazione dei relativi interessi legali. Non esiste una modalità ufficiale di calcolo, ma la giurisprudenza maggioritaria si è orientata nel senso di applicare in luogo della capitalizzazione trimestrale la capitalizzazione semplice (che non prevede alcuna capitalizzazione) o, più raramente, la capitalizzazione annuale.

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In materia di anatocismo è poi opportuno richiamare due significativi passaggi da parte: Il giudice di merito può riconoscere il risarcimento del danno esistenziale e biologico. In base alla legge n. 281/98, chi non rispetta il provvedimento del Giudice deve pagare allo Stato una somma di denaro che verrà, per effetto della medesima disposizione di legge, destinata ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

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L’usura

Si tratta di una pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali, socialmente riprovevoli e tali da rendere il loro rimborso molto difficile o impossibile, spingendo perciò il debitore ad accettare condizioni poste dal creditore a proprio vantaggio, come la vendita a un prezzo particolarmente vantaggioso per il compratore di un bene di proprietà del debitore, oppure spingendo il creditore a compiere atti illeciti ai danni del debitore per indurlo a pagare.

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Caratteristiche Di solito le vittime dell'usura sono persone e aziende in difficoltà economiche, alle quali, per le motivazione più varie, viene di fatto precluso il credito bancario. Il più delle volte ciò è in ragione della consapevolezza da parte della banca della alta probabilità di insolvenza di chi chiede prestiti. Tali persone e aziende cercano pertanto, e spesso trovano, credito presso altri canali non ufficiali. Chi concede il prestito a tassi d'usura considera nei propri progetti di potersi rivalere, nel caso di mancato pagamento, sul patrimonio del debitore, immobiliare o mobiliare di facile scambio. Il debitore da vittima del proprio bisogno impellente di denaro diviene preda di chi al momento appare come un salvatore che poi di fatto si rivela come un avido avvoltoio che confida nell’accettazione del prestito anche a condizioni assurde, poiché il debitore si illude quasi sempre di poterlo comunque restituire.

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Frequentemente gli usurai, che nel gergo popolare vengono definiti strozzini, svolgono altre attività illegali, dalle quali provengono i capitali che essi prestano e compiono altri atti illeciti, come il riciclaggio di denaro guadagnato illecitamente o atti di violenza per piegare la volontà delle loro vittime. Talora, l'usuraio già dispone di un notevole patrimonio personale ed è in grado di fornire garanzie ai propri creditori presso i quali si procura a sua volta la liquidità per prestiti di un certo ammontare. A volte si limita a firmare una fidejussione che permette alla vittima di ottenere un prestito. L'istituto di credito rifiuta di concedere un prestito a chi non fornisce sufficienti garanzie e/o capacità di rimborso futuro, e la fideiussione può aprire le porte al credito.

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Con tale modalità, senza neppure tirare fuori una lira, l’usuraio potrebbe riscuotere forti somme di interesse senza anticipare danari. Diversamente, l'usuraio potrebbe prendere a prestito il denaro da un istituto di credito, garantendo col suo patrimonio, e girando le somme alle vittime a tassi usurai. Tuttavia, prestiti frequenti di ingenti somme potrebbero essere segnalati, e l'usuraio chiamato a documentare l'impiego delle aperture di credito. L'usuraio non è considerato un lavoro a norma di legge pertanto non è definito come professione. Il giro di affari annuo dell'usura in Italia è stimato in 30 miliardi di Euro ed interesserebbe 150.000 esercizi commerciali. È altresì stimato che al 36% tale giro di affari sia controllato dal crimine organizzato.

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Le leggi antiusura La maggioranza dei Paesi prevede un tasso limite oltre il quale il prestito si definisce usurario. A volte il tasso limite è un valore assoluto, altre volte aggiornato periodicamente dai Governi e "agganciato" ai tassi di interessi correnti e all'andamento dell'inflazione. Dove non è previsto un valore-limite, spesso è richiamato un principio di proporzionalità ai tassi correnti e alle condizioni del caso, che lascia ai giudici ampia discrezionalità di interpretazione. Alcune legislazioni, sia con un tasso-limite che con un orientamento più liberista, prevedono la nullità "ab initio" dei contratti stipulati con tassi di interesse ritenuti usurai. In questo caso, la vittima dell'usura non è tenuta a restituire il capitale prestato.

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L’Usura in Europa Italia La legge n. 108 del 7 marzo 1996 (pubblicata sulla G.U. nr. 58 del 09/03/1996) inasprisce le pene e disciplina i diritti e tutele delle vittime dell'usura. La legge italiana prevede sia un limite relativo che una valutazione caso per caso da parte del giudice, e la nullità delle clausole che prevedono interessi da usura. Stabilisce un limite relativo per il tasso di usura, riferito al Tasso Effettivo Globale Medio (art.2), rilevato ogni tre mesi dall'Ufficio Italiano Cambi. L'UIC è costituito presso la Banca d'Italia, di proprietà degli istituti di credito.

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La 108 del 1996 indica come usurari gli interessi sproporzionati rispetto alla prestazione, se chi li ha promessi si trova in difficoltà economiche o finanziarie (art. 1). La legge stabilisce la nullità delle clausole nelle quali sono convenuti interessi usurai (art. 4), e quindi la nullità dell'intero contratto. La nullità è estesa con provvedimento non impugnabile del presidente del Tribunale anche a tutte le ipoteche poste su beni a garanzia di titolo di credito, e ai protesti elevati dall'usuraio per presentazione a pagamento del titolo esecutivo di credito (art.18).

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La vittima di usura non è tenuta a risarcire né gli interessi per un ammontare al di sotto della soglia di usura, né l'eventuale differenza fra capitale prestato dall'usuraio e le somme già trasferitegli. La normativa (art.1) introduce il sequestro dei beni dell'usuraio per risarcire le vittime delle somme già corrisposte (sia come interessi che come rimborso del capitale prestato). La confisca si applica anche ai beni dei quali "il reo ha disponibilità per interposta persona", intestati a terzi che svolgono il ruolo di "prestanome". Viene equiparato alle pene del reato di usura anche chi fa dare o promettere a sé o terzi compensi usurai, per la mediazione. Tale fattispecie riguarda anche chiunque non presti denaro direttamente alle vittime, ma conferisca denaro agli usurai, con l'intento di partecipare agli interessi derivanti dalla loro attività.

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Viene istituito un fondo di solidarietà per le vittime che prevede l'erogazione di mutui a 5 anni e tasso zero proporzionale alle somme corrisposte all'usuraio, e alle perdite o mancati guadagni derivanti dal delitto di usura (art. 14). Le vittime che non denunciano il reato e corrispondono il prestito e gli interessi usurai, perdono tutti questi diritti: "La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale" (art.11): confisca dei beni, accesso al fondo di solidarietà, cancellazione di protesti e ipoteche secondo la legge si applicano solamente in caso di condanna. La denuncia non è obbligatoria e non comporta conseguenze penali. Confindustria ha adottato un'autoregolamentazione che prevede l'espulsione automatica degli iscritti che paghino il "pizzo" o non denuncino pratiche usuraie. Il codice penale disciplina in modo differente i reati di anatocismo e di usura. Nel caso di anatocismo, la capitalizzazione composta degli interessi, può rappresentare quella “goccia che fa traboccare” il tasso soglia e portare a un interesse complessivo usurario.

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Francia Il tassi di usura sono pari al 133% del tasso di interesse corrente di mercato nel trimestre precedente la stipula per analoghe operazioni finanziarie e tipologie di rischio. La Banque de France ha distinto dodici categorie di prestiti con relativi tassi di interesse. Ogni tre mesi pubblica una rilevazione dei tassi di interesse di mercato per ogni tipologia di prestito. La nuova disciplina sostituisce la precedente definizione di tasso usura, comune a tutte le tipologie di prestito, come due volte il tasso di sconto obbligatorio (TMO) del mese precedente alla data di stipula del contratto.

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Spagna La Spagna non ha un tasso limite per l'usura. Esso è stabilito dall'autorità giudiziaria, da caso a caso. La legge antiusura del 23 giugno 1908 dichiara nulli "i contratti relativi a prestiti con tassi di interesse non proporzionati alle circostanze del caso". La definizione è stata confermata da due sentenze della Corte Suprema.

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Stati Uniti La legge Garn-St. Germain negli USA, abolita nel 1982, fissava la soglia dell'usura al 10%. Ogni Stato determina un tasso di interesse al di sopra del quale il prestito di denaro è considerato usura . Se è praticato un tasso di interesse superiore al doppio di quello massimo consentito dalla giurisdizione, l'usura diviene un reato federale.

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Alcuni Paesi, come lo Stato di New York, interpretano come nulli, fin dall’origine, i contratti con interessi che superano la soglia dell'usura. In questo caso, la vittima dell'usura non solo non restituisce gli interessi, ma nemmeno il capitale prestato. Le leggi federali hanno in alcuni casi esentato le banche ordinarie dai limiti antiusura. Negli anni ottanta, con un’inflazione crescente, le banche potevano prestare denaro a tassi superiori a quello d'usura e la legge federale prevaleva su quelle dei singoli Stati, annullandole.

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Cultura indiana I primi riferimenti alla pratica dell'usura si possono ritrovare nei testi Veda dell’India antica (2000-1000 400 a.C.), nei quali ripetutamente si definisce l'usuraio chiunque presta denaro a interesse. Tanto nei testi induisti sul prato (720 a.C.), così come nei testi buddhisti (601-408 a.C.) compaiono abbondanti riferimenti al prestito di interessi, evidenziando un disprezzo per questa pratica. Un legislatore conosciuto di quell'epoca impose il divieto alle caste superiori, bramini, e kshatriyas, di prestare denaro dietro interesse. Con il trascorrere del tempo, il concetto di usura si è modificato, non intendendosi più comune usura qualsiasi prestito dietro pagamento di interessi, ma solamente il prestito a interessi superiori a quelli accettati dalla società.

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Grecia e Roma antica Oltre ad Aristotele, numerosi pensatori dell'antichità condannarono la pratica dell'usura: Platone, Catone, Cicerone, Seneca e Plutarco. Le leggi di riforma della repubblica romana, la Lex Genucia", 340 a.C., vietarono l'usura e il prestito con interessi, che comunque non era infrequente nell'ultimo periodo della Repubblica. Al tempo di Giulio cesare, per via della forte crescita del numero di poveri, i tassi di interesse per un prestito salirono intorno a una media del 12%, valore che scese significativamente fra il 4 e l'8% al tempo dell'imperatore Giustiniano. ***

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Cristianesimo Nel cristianesimo del Basso Medioevo l'usura era qualsiasi pagamento dovuto per un prestito di denaro, considerato proibito in base a un passo del Vangelo di Luca (6,34s.). Era una categoria morale negativa anche per Aristotele che nell’Etica Nicomachea spiegava come solo dal lavoro umano o dal suo intelletto potesse nascere la ricchezza, mentre quella prodotta dal denaro era dannosa. Secondo Aristotele: nummus nummum parere non potest (il denaro non può generare denaro).

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Il Concilio di Lione II del 1311 aveva infine espressamente condannato la riscossione di interessi a fronte della concessione di un mutuo, intendendola come una vendita di denaro con pagamento differito, i cui interessi non erano giustificabili dalla variante del tempo, essendo il tempo un bene comune. Non aveva quindi a che fare con l'entità del tasso d’interesse richiesto: qualsiasi compenso fosse richiesto in cambio di un prestito di denaro era considerato peccato. Per questo motivo, gli ebrei, ai quali erano vietate molte professioni, furono condotti a sviluppare precocemente attività finanziarie, anche se ritroviamo tra i banchieri tardo-medievali molti cristiani. L'enciclica Rerum Novarum di papa Leone XIII condanna esplicitamente la pratica dell'usura.

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Islam L'usura è un peccato anche nella religione islamica. Il Corano menziona la riba" (usura) come il quinto peccato in ordine di gravità, e indica come usura qualsiasi prestito a interesse. Banche a interessi zero La Banca Cooperativa Svedese JAK è un esempio di come sia possibile concepire e realizzare un modello finanziario libero dal concetto di usura. Altri tentativi di organizzare una forma di finanza senza interesse vengono dalle banche islamiche presenti nei Paesi musulmani.

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Parte II

Pillole di saggezza Le pagine seguenti riportano una serie di informazioni sulle principali forme di indebitamento più diffuse ai giorni nostri che sono finalizzate a valutare se esitano o meno i presupposti per avviare un'azione legale tendente alla eventuale restituzione di interessi passivi pagati oltre la misura della legittimità. La raccomandazione più viva è quella di considerare la propria personale situazione e di confrontarla con le poche ma chiare e basilari informazioni sulle singole caratteristiche. Il consiglio, ovvero il compito per casa, è quello di: Verificare di non essere stati vittima di usura e di anatocismo, che anche se riferibili a somme non importanti, rappresenta una doverosa opportunità di far valere i propri diritti nei confronti di chi troppo spesso approfitta della “solitudine” e dell'inerzia di milioni di consumatori per assestare colpi di poche centinaia di euro.

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Chi fa questo confida nella inerzia e rassegnazione, oltre che nella non convenienza, a rinunciare ad azioni legali spesso più costose della prospettiva di recupero di somme di danaro illegittimamente riscosse. Verificare preventivamente se si è in grado di assumere nuovi debiti e se ne valga la pena in funzione della effettiva necessità di fare nuovi importanti acquisti. Verificare i costi effettivi di ogni singola forma di indebitamento e valutare con attenzione, affidandosi a persone competenti ed obiettive, la modalità più economica e funzionale di indebitamento nella ricerca del tasso più conveniente e della modalità più agevole per la restituzione, facendo ricorso se ne dovessero ricorrere i presupposti, anche a forme di assicurazione

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Facciamo i conti sul mutuo immobiliare

Se il rapporto di finanziamento è già cessato occorre fare attenzione alla prescrizione del proprio diritto al rimborso. Al riguardo conviene inviare, senza indugiare troppo, Una raccomandata AR di interruzione dei termini di prescrizione al fine di garantirsi tutto il tempo necessario per avviare l’eventuale azione di restituzione. Il periodo di prescrizione è di 10 anni dal momento della cessazione del rapporto, per cui, ad esempio, anche i rapporti cessati da oltre 9 anni possono essere ancora messi in discussione. Se il Mutuo che hai contratto fosse ancora vigente, va ricordato che il periodo di conteggio degli interessi comprende tutta la durata del rapporto, fin dal suo insorgere, fossero anche trascorsi ben più di 10 anni.

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Si sono verificati casi che hanno compreso un arco temporale anche di oltre 40 anni! Le ipotesi da prendere in considerazione sono:

• Gli interessi sono stati applicati correttamente dalla banca ed entro i limiti di

legge. In questo caso non dovrai fare nulla e non avrai ovviamente diritto ad alcun rimborso.

• Se invece gli interessi applicati si rivelassero, alla luce del controllo da noi effettuato, superiori al consentito dalla legge per effetto di usura (oltre il tasso soglia) o di anatocismo (interessi sugli interessi) si possono verificare due ipotesi:

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• Restituzione totale degli interessi fin qui pagati, nel caso che la clausola degli interessi dovesse essere considerata nulla per effetto dell’usura “genetica” cioè esistente fin dall’origine e di conseguenza pagamento delle rate future soltanto con riferimento alla quota capitale.

• Restituzione parziale degli interessi e ricalcolo, di rata in rata, per quelli futuri nel caso si tratti di usura “sopravvenuta” cioè generatasi per effetto delle mutazioni del tasso soglia nel corso del tempo. In questo caso si avrebbe diritto alla restituzione della sola eccedenza tra tasso soglia riferito alle singole rate e tasso effettivamente praticato.

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Si deve tener presente altresì dei tassi moratori previsti nel caso di ritardati pagamenti. Essi infatti, nelle multiformi e svariate tipologie, vanno considerati per il giusto calcolo del tasso effettivo globale per verificarne l’eventuale superamento del tasso soglia oltre il quale scatta l'usura. Non tragga in inganno il fatto che possa risultare, a prima vista, un tasso contrattuale contenuto entro i limiti del tasso soglia. Infatti nel conteggio vanno considerate una serie di spese accessorie, quali ad esempio il costo della perizia o eventuali forme assicurative, ovvero tassi moratori nel caso di ritardati pagamenti, che devono essere tutti aggiunti al costo degli interessi di cui al tasso nominale originario: il più delle volte sono proprio tali elementi che fanno la differenza!

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Va altresì considerato che l’anatocismo, seppure comporti la maturazione di interessi passivi in misura assai ridotta rispetto all’usura è, con riferimento a quest’ultima, riscontrabile assai più spesso. Ne deriva che per ogni singolo soggetto potrebbe non valere la pena di intraprendere un’azione legale nei confronti dell’Istituto finanziatore. Diverso sarebbe se un numero cospicuo di consumatori si unissero in raggruppamenti dove le azioni possano essere avviate nei confronti di un'unica Banca, con l’istruzione di pratiche similari.

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A tale riguardo è vivissima la nostra raccomandazione di avviare un deciso passaparola tra amici e parenti al fine di unire gli sforzi e dividere l’impegno finanziario affinché vengano meno quei motivi di non convenienza ad intraprendere un’azione leale e si possa far valere i propri diritti contro uno strapotere scientificamente programmato. Alla base di ciò vi è proprio il fatto che si basa proprio sull’entità modesta degli addebiti che troppo spesso finisce per convincere il singolo consumatore che non vale la pena combattere per la tutela dei propri diritti rinunciando così anche a dare un meritata lezione a chi si dovesse comportare scorrettamente!

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Facciamo i conti sul conto corrente

Se il rapporto di finanziamento è già cessato occorre fare attenzione alla prescrizione del proprio diritto al rimborso. Al riguardo conviene inviare una raccomandata AR di interruzione dei termini di prescrizione al fine di garantirsi tutto il tempo necessario per avviare l’eventuale azione di restituzione. Il periodo di prescrizione è di 10 anni dal momento della cessazione del rapporto, per cui, ad esempio, anche i rapporti cessati da oltre 9 anni possono essere ancora messi in discussione. Se il il rapporto di conto corrente esaminato fosse ancora vigente, va ricordato che il periodo di conteggio degli interessi comprende tutta la durata del rapporto, fin dal suo insorgere, fossero anche trascorsi ben più di 10 anni.

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Si sono verificati casi che hanno compreso un arco temporale anche di oltre 40 anni! Le ipotesi da prendere in considerazione sono: a) Gli interessi sono stati applicati correttamente dalla banca ed entro i limiti di legge. In questo caso non dovrai fare nulla e non avrai ovviamente diritto ad alcun rimborso. b) Se invece gli interessi applicati si rivelassero, alla luce del controllo da noi effettuato, superiori al consentito dalla legge per effetto di usura (oltre il tasso soglia) o di anatocismo (interessi sugli interessi) si possono verificare due ipotesi:

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La restituzione totale degli interessi fin qui pagati, nel caso che la clausola degli interessi dovesse essere considerata nulla per effetto dell’usura “genetica” cioè esistente fin dall’origine. La restituzione parziale degli interessi nel caso si tratti di usura “sopravvenuta” cioè generatasi per effetto delle mutazioni del tasso soglia nel corso del tempo. In questo caso si avrebbe diritto alla restituzione della sola eccedenza tra tasso soglia riferito ad ogni singolo trimestre e tasso effettivamente praticato nello stesso periodo. Non tragga in inganno il fatto che possa risultare, a prima vista, un tasso contrattuale contenuto entro i limiti del tasso soglia. Infatti nel conteggio vanno considerate una serie di spese accessorie, quali ad esempio le commissioni di massimo scoperto, di istruttoria veloce, eventuali forme assicurative o rilascio di garanzie reali.

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Si deve tener presente altresì dei tassi moratori previsti nel caso di ritardati pagamenti. Essi infatti, nelle multiformi e svariate tipologie, vanno considerati per il giusto calcolo del tasso effettivo globale per verificarne l’eventuale superamento del tasso soglia oltre il quale scatta l'usura. Va altresì considerato che l’anatocismo, seppure comporti la maturazione di interessi passivi in misura assai ridotta rispetto all’usura è, con riferimento a quest’ultima, riscontrabile assai più spesso. Ne deriva che per ogni singolo soggetto potrebbe spesso non valere la pena di intraprendere un’azione legale nei confronti dell’Istituto finanziatore.

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Diverso sarebbe se un numero cospicuo di consumatori si unissero in raggruppamenti dove le azioni possano essere avviate nei confronti di un'unica Banca, con l’istruzione di pratiche similari. A tale riguardo è vivissima la nostra raccomandazione di avviare un deciso passaparola tra amici e parenti al fine di unire gli sforzi e di dividere l’impegno finanziario affinché vengano meno quei motivi di non convenienza e ad intraprendere un’azione leale e si possa valere i propri diritti contro uno strapotere scientificamente programmato. Alla base di ciò vi è proprio il fatto che si basa proprio sull’entità modesta degli addebiti che troppo spesso finisce per convincere il singolo consumatore che non vale la pena combattere per la tutela dei propri diritti rinunciando così anche a dare un meritata lezione a chi si dovesse comportare scorrettamente!

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Facciamo i conti sulle Carte di Credito ricaricabili

Se il rapporto di finanziamento è già cessato occorre fare attenzione alla prescrizione del proprio diritto al rimborso. Al riguardo conviene inviare, senza indugiare troppo, una raccomandata AR di interruzione dei termini di prescrizione al fine di garantirsi tutto il tempo necessario per avviare l’eventuale azione di restituzione. Il periodo di prescrizione è di 10 anni dal momento della cessazione del rapporto, per cui, ad esempio, anche i rapporti cessati da oltre 9 anni possono essere ancora messi in discussione. Se la carta di credito fosse ancora vigente, va ricordato che il periodo di conteggio degli interessi comprende tutta la durata del rapporto, fin dal suo insorgere, fossero anche trascorsi ben più di 10 anni.

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Le ipotesi da prendere in considerazione sono: a) Gli interessi passivi sono stati applicati correttamente entro i limiti di legge. In questo caso non dovrai fare nulla e non avrai ovviamente diritto ad alcun rimborso. b) Se invece gli interessi applicati si rivelassero, alla luce del controllo da noi effettuato, superiori al consentito dalla legge per effetto di usura (oltre il tasso soglia) o di anatocismo (interessi sugli interessi) si possono verificare due ipotesi: -La restituzione totale degli interessi fin qui pagati, nel caso che la clausola degli interessi dovesse essere considerata nulla per effetto dell’usura “genetica” cioè esistente fin dall’origine. -La restituzione parziale degli interessi nel caso si tratti di usura “sopravvenuta” cioè generatasi per effetto delle mutazioni del tasso soglia nel corso del tempo. In questo caso si avrebbe diritto alla restituzione della sola eccedenza tra tasso soglia riferito ad o0gni singolo trimestre e tasso effettivamente praticato nello stesso periodo.

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Non tragga in inganno il fatto che possa risultare, a prima vista, un tasso contrattuale contenuto entro i limiti del tasso soglia. Infatti nel conteggio vanno considerate una serie di spese accessorie. Si deve tener presente altresì dei tassi moratori previsti nel caso di ritardati pagamenti. Essi infatti, nelle multiformi e svariate tipologie, vanno considerati per il giusto calcolo del tasso effettivo globale per verificarne l’eventuale superamento del tasso soglia oltre il quale scatta l'usura. Va inoltre considerato che l’anatocismo, seppure comporti la maturazione di interessi passivi in misura assai ridotta rispetto all’usura è, con riferimento a quest’ultima, riscontrabile assai più spesso.

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Ne deriva che per ogni singolo soggetto potrebbe spesso non valere la pena di intraprendere un’azione legale nei confronti dell’Istituto finanziatore. Diverso sarebbe se un numero cospicuo di consumatori si unissero in raggruppamenti dove le azioni possano essere avviate nei confronti di un'unica Banca, con l’istruzione di pratiche similari. A tale riguardo è vivissima la nostra raccomandazione di avviare un deciso passaparola tra amici e parenti al fine di unire gli sforzi e di dividere l’impegno finanziario affinché vengano meno quei motivi di non convenienza ad intraprendere un’azione leale e si possa valere i propri diritti contro uno strapotere scientificamente programmato. Alla base di ciò vi è proprio il fatto che si basa proprio sull’entità modesta degli addebiti che troppo spesso finisce per convincere il singolo consumatore che non vale la pena combattere per la tutela dei propri diritti rinunciando così anche a dare una meritata lezione a chi si dovesse comportare scorrettamente!

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Facciamo i conti sulla cessione del quinto dello stipendio/pensione

Se il rapporto di finanziamento è già cessato occorre fare attenzione alla prescrizione del proprio diritto al rimborso. Al riguardo conviene inviare una raccomandata AR di interruzione dei termini di prescrizione al fine di garantirsi tutto il tempo necessario per avviare l’eventuale azione di restituzione. Il periodo di prescrizione è di 10 anni dal della cessazione del rapporto, per cui, ad esempio, anche i rapporti cessati da 9 anni possono essere ancora messi in discussione. Se il Mutuo che hai contratto fosse ancora vigente, va ricordato che il periodo di conteggio degli interessi comprende tutta la durata del rapporto, fin dal suo insorgere, fossero anche trascorsi ben più di 10 anni.

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Le ipotesi da prendere in considerazione sono: a)Gli interessi passivi sono stati applicati correttamente entro i limiti di legge. In questo caso non dovrai fare nulla e non avrai ovviamente diritto ad alcun rimborso. b)Se invece gli interessi applicati si rivelassero, alla luce del controllo da noi effettuato, superiori al consentito dalla legge per effetto di usura (oltre il tasso soglia) o di anatocismo (interessi sugli interessi) si possono verificare due ipotesi: -La restituzione totale degli interessi fin qui pagati, nel caso che la clausola degli interessi dovesse essere considerata nulla per effetto dell’usura “genetica” cioè esistente fin dall’origine. -La restituzione parziale degli interessi nel caso si tratti di usura “sopravvenuta” cioè generatasi per effetto delle mutazioni del tasso soglia nel corso del tempo. In questo caso si avrebbe diritto alla restituzione della sola eccedenza tra tasso soglia riferito ad o0gni singolo trimestre e tasso effettivamente praticato nello stesso periodo.

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Non tragga in inganno il fatto che possa risultare, a prima vista, un tasso contrattuale contenuto entro i limiti del tasso soglia. Infatti nel conteggio vanno considerate una serie di spese accessorie quali ad esempio l'assicurazione quando richiesta dall'istituto finanziatore. Si deve tener presente altresì dei tassi moratori previsti nel caso di ritardati pagamenti. Essi infatti, nelle multiformi e svariate tipologie, vanno considerati per il giusto calcolo del tasso effettivo globale per verificarne l’eventuale superamento del tasso soglia oltre il quale scatta l'usura. Va inoltre considerato che l’anatocismo, seppure comporti la maturazione di interessi passivi in misura assai ridotta rispetto all’usura è, con riferimento a quest’ultima, riscontrabile assai più spesso.

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Ne deriva che per ogni singolo soggetto potrebbe spesso non valere la pena di intraprendere un’azione legale nei confronti dell’Istituto finanziatore. Diverso sarebbe se un numero cospicuo di consumatori si unissero in raggruppamenti dove le azioni possano essere avviate nei confronti di un'unica Banca, con l’istruzione di pratiche similari. A tale riguardo è vivissima la nostra raccomandazione di avviare un deciso passaparola tra amici e parenti al fine di unire gli sforzi e di dividere l’impegno finanziario affinché vengano meno quei motivi di non convenienza ad intraprendere un’azione leale e si possa valere i propri diritti contro uno strapotere scientificamente programmato. Alla base di ciò vi è proprio il fatto che si basa proprio sull’entità modesta degli addebiti che troppo spesso finisce per convincere il singolo consumatore che non vale la pena combattere per la tutela dei propri diritti rinunciando così anche a dare un meritata lezione a chi si dovesse comportare scorrettamente!

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Facciamo i conti sugli altri finanziamenti al consumo

Se il rapporto di finanziamento è già cessato occorre fare attenzione alla prescrizione del proprio diritto al rimborso. Al riguardo conviene inviare una raccomandata AR di interruzione dei termini di prescrizione al fine di garantirsi tutto il tempo necessario per avviare l’eventuale azione di restituzione. Il periodo di prescrizione è di 10 anni dal momento della cessazione del rapporto, per cui, ad esempio, anche i rapporti cessati da oltre 9 anni possono essere ancora messi in discussione. Se il finanziamento, in qualunque forma diverso da quelle esaminate, fosse ancora vigente, va ricordato che il periodo di conteggio degli interessi comprende tutta la durata del rapporto, fin dal suo insorgere, fossero anche trascorsi ben più di 10 anni.

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Le ipotesi da prendere in considerazione sono: a) Gli interessi passivi sono stati applicati correttamente entro i limiti di legge. In questo caso non dovrai fare nulla e non avrai ovviamente diritto ad alcun rimborso. b) Se invece gli interessi applicati si rivelassero, alla luce del controllo da noi effettuato, superiori al consentito dalla legge per effetto di usura (oltre il tasso soglia) o di anatocismo (interessi sugli interessi) si possono verificare due ipotesi: -La restituzione totale degli interessi fin qui pagati, nel caso che la clausola degli interessi dovesse essere considerata nulla per effetto dell’usura “genetica” cioè esistente fin dall’origine. -La restituzione parziale degli interessi nel caso si tratti di usura “sopravvenuta” cioè generatasi per effetto delle mutazioni del tasso soglia nel corso del tempo. In questo caso si avrebbe diritto alla restituzione della sola eccedenza tra tasso soglia riferito ad o0gni singolo trimestre e tasso effettivamente praticato nello stesso periodo.

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Non tragga in inganno il fatto che possa risultare, a prima vista, un tasso contrattuale contenuto entro i limiti del tasso soglia. Infatti nel conteggio vanno considerate una serie di spese accessorie. Si deve tener presente altresì dei tassi moratori previsti nel caso di ritardati pagamenti. Essi infatti, nelle multiformi e svariate tipologie, vanno considerati per il giusto calcolo del tasso effettivo globale per verificarne l’eventuale superamento del tasso soglia oltre il quale scatta l'usura. Va altresì considerato che l’anatocismo, seppure comporti la maturazione di interessi passivi in misura assai ridotta rispetto all’usura è, con riferimento a quest’ultima, riscontrabile assai più spesso. Ne deriva che per ogni singolo soggetto potrebbe spesso non valere la pena di intraprendere un’azione legale nei confronti dell’Istituto finanziatore.

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Diverso sarebbe se un numero cospicuo di consumatori si unissero in raggruppamenti dove le azioni possano essere avviate nei confronti di un'unica Banca, con l’istruzione di pratiche similari. A tale riguardo è vivissima la nostra raccomandazione di avviare un deciso passaparola tra amici e parenti al fine di unire gli sforzi e di dividere l’impegno finanziario affinché vengano meno quei motivi di non convenienza ad intraprendere un’azione leale e si possa valere i propri diritti contro uno strapotere scientificamente programmato. Alla base di ciò vi è proprio il fatto che si basa proprio sull’entità modesta degli addebiti che troppo spesso finisce per convincere il singolo consumatore che non vale la pena combattere per la tutela dei propri diritti rinunciando così anche a dare un meritata lezione a chi si dovesse comportare scorrettamente!

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Progetto facciamo i conti Codacons veneto

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