SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI

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1. LE SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI Udine, 24 Marzo 2015 IAL Giuseppe Rizzardo 2. STRUTTURA DELL'INCONTRO 1) CONTESTO NORMATIVO E ISTITUZIONALE INTERNAZIONALE 2) GUIDA ALLA LETTURA DEL REG.TO 1013/2006 (struttura, ambito di applicazione, definizioni, con norme penali) 3) GUIDA ALLA LETTURA DEL REG.TO 1013/2006 (titolo II, notifica, contratto, garanzia) 4) PROVARE A COMPILARE I DOCUMENTI DI NOTIFICA E MOVIMENTO PER UNA SPEDIZIONE IN AMBITO COMUNITARIO PRIMA PARTE SECONDA PARTE 5) Lista Verde, obblighi di ripresa etc. 6) IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE (IL RESTO DEL MONDO) 3. CONTESTO NORMATIVO E ISTITUZIONALE INTERNAZIONALE CONVENZIONE DI BASILEA OCSE COMUNITA' EUROPEAEFTA 4. http://www.basel.int/ La Convenzione stata adottata dalla Conferenza delle Parti il 22 Marzo 1989; entrata in vigore il 5 Marzo 1992. E stata ratificata da 168 Paesi, mentre Usa, Haiti ed Afghanistan non lhanno ancora fatto. La Basel Convention il pi vasto e importante trattato internazionale sui rifiuti pericolosi che ne regolamenta il commercio transfrontaliero e punta a ridurne produzione e spostamenti. Il traffico internazionale di rifiuti pericolosi un problema esploso negli anni 70 ed 80 in tutto il mondo, quando, a seguito di vari episodi che hanno coinvolto le navi dei veleni, ci si resi conto che i Paesi in via di sviluppo venivano usati come discarica globale a basso costo dai Paesi industrializzati, ma i controlli non hanno impedito il succedersi di incidenti e la trasformazione di aree dellAsia e dellAfrica in cimiteri di sostanze pericolose o in centri mondiali di un riciclaggio che non ha rispetto per lambiente e la salute umana. 5. 4 marzo 2015, Scoperto un traffico di rifiuti tra Italia e Africa Batterie scariche, compressori per frigoriferi e pneumatici partivano dai porti liguri di Genova e La Spezia per raggiungere illegalmente alcuni paesi africani. la pista sulla quale sta indagando la guardia di finanza italiana, che ipotizza un giro daffari di milioni di euro nello smaltimento illegale di rifiuti tossici. Secondo gli inquirenti, i rifiuti erano destinati in particolare alla Nigeria, al Togo, al Burkina Faso, al Ghana e alla Costa dAvorio. Il materiale sfuggiva ai controlli grazie alla falsificazione dei documenti per le esportazioni. Un agente marittimo, uno degli indagati, avrebbe intascato in sei anni almeno due milioni e mezzo di euro in bonifici da parte di cittadini nordafricani. Linchiesta, denominata Aidid, destinata ad allargarsi. La guardia di finanza ha infatti scoperto che dietro a questo traffico esiste una vera e propria rete: dagli addetti alla raccolta dei rifiuti fino ai commercianti allingrosso. Indagate tre persone, due italiani e un nordafricano, per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti e falsit ideologica con laggravante del reato transnazionale. Misna, La Repubblica 6. CONVENZIONE DI BASILEA STATO DELLE ADESIONI WWW.BASEL.INT 7. http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19890050/201501210000/0.814.05.pdf 8. CONVENZIONE DI BASILEA Art. 1 Campo di applicazione della Convenzione 1. Sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della presente Convenzione i seguenti rifiuti che sono oggetto di movimenti oltre frontiera: a) i rifiuti appartenenti a una delle categorie che figurano nellallegato I, tranne quelli che non hanno nessuna caratteristica fra quelle indicate nellallegato III; e b) i rifiuti ai quali non si applicano le disposizioni del capoverso a), ma che sono definiti o considerati pericolosi dalla legislazione interna della Parte che Stato desportazione, dimportazione o di transito. 2. Sono considerati altri rifiuti ai sensi della presente Convenzione i rifiuti appartenenti a una delle categorie che figurano nellallegato II e che sono oggetto di movimenti oltre frontiera. 3. I rifiuti che in virt della loro radioattivit sottostanno ad altri sistemi di controllo internazionali, compresi gli accordi internazionali, che concernono specificatamente i materiali radioattivi, sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione. 4. I rifiuti provenienti dallesercizio normale di una nave dei quali un altro accordo internazionale disciplina leliminazione, sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione. 9. CONVENZIONE DI BASILEA Art. 2 Definizioni [...] 6. per autorit competente si intende lautorit governativa che una Parte ha designato per ricevere, in una zona geografica da lei determinata, le notifiche dei movimenti oltre frontiera dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, comprese le relative informazioni, e per decidere in merito a dette notifiche conformemente a quanto previsto allarticolo 6; [...] 14. per persona si intende qualsiasi persona fisica o giuridica; 15. per esportatore si intende qualsiasi persona che sottost alla giurisdizione dello Stato di esportazione e che procede allesportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti; 16. per importatore si intende qualsiasi persona che sottost alla giurisdizione dello Stato di importazione e che procede allimportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti; 17. per trasportatore si intende qualsiasi persona che trasporta rifiuti pericolosi o altri rifiuti; [...] 10. CONVENZIONE DI BASILEA Art. 4 Obblighi generali [...] 7. Inoltre ogni Parte: a) vieta a qualsiasi persona sottoposta alla sua giurisdizione nazionale di trasportare o di eliminare rifiuti pericolosi o altri rifiuti, a meno che tale persona non sia autorizzata o abilitata a procedere a questo tipo di operazione; b) esige che i rifiuti pericolosi e gli altri rifiuti che devono essere oggetto di un movimento oltre frontiera siano imballati, etichettati e trasportati conformemente alle regole e norme internazionali generalmente accettate e riconosciute in materia di imballaggio, etichettatura e trasporto e che si tenga debitamente conto delle pratiche internazionalmente ammesse in proposito; c) esige che i rifiuti pericolosi e altri rifiuti siano accompagnati da un documento di movimento dal luogo dorigine del movimento fino al luogo deliminazione. [...] 11. CONVENZIONE DI BASILEA Art. 5 Designazione delle autorit competenti e del corrispondente Per facilitare lapplicazione della presente Convenzione, le Parti: 1. Designano o istituiscono una o pi autorit competenti e un corrispondente. Unautorit competente a ricevere le notifiche designata nel caso di uno Stato di transito. [...] 12. CONVENZIONE DI BASILEA Art. 6 Movimenti oltre frontiera fra le Parti 1. Lo Stato di esportazione notifica per scritto, per il tramite dellautorit competente dello Stato di esportazione, allautorit competente degli Stati interessati ogni previsto movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, oppure esige che il produttore o lesportatore lo faccia. Dette notifiche devono contenere le dichiarazioni e le informazioni specificate nellallegato V-A, redatte in una lingua che possa essere accettata dallo Stato di importazione. A ciascuno degli Stati interessati sar inviata una sola notifica. 2. Lo Stato di importazione conferma per scritto a chi ha inviato la notifica di averla ricevuta, e nel contempo consente al movimento con o senza riserva, oppure nega lautorizzazione a procedere al movimento, oppure chiede un complemento dinformazione. Una copia della risposta definitiva dello Stato di importazione inviata alle autorit competenti degli Stati interessati che sono Parte. 3. Lo Stato di esportazione autorizza il produttore o lesportatore ad iniziare il movimento oltre frontiera soltanto dopo aver ricevuto la conferma scritta che: a) lautore della notifica ha ricevuto il consenso scritto dello Stato di importazione, e che b) lautore della notifica ha ricevuto dallo Stato di importazione la conferma dellesistenza di un contratto, stipulato fra lesportatore e leliminatore, sulla gestione ecologicamente razionale dei rifiuti in questione. 13. CONVENZIONE DI BASILEA Art. 6 Movimenti oltre frontiera fra le Parti 4. Ciascuno Stato di transito che Parte conferma immediatamente a chi ha inviato la notifica di averla ricevuta. In seguito, entro un termine di 60 giorni, pu comunicare, mediante una risposta scritta indirizzata a chi ha inviato la notifica, se consente al movimento con o senza riserva, oppure se nega lautorizzazione a procedere al movimento, oppure se chiede un complemento dinformazione. Lo Stato di esportazione autorizza linizio del movimento oltre frontiera soltanto dopo aver ricevuto la conferma scritta dello Stato di transito. Tuttavia, se in qualsiasi momento una Parte decide di non chiedere un consenso preventivo scritto, sia in generale sia in condizioni particolari, per quanto concerne i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, oppure se modifica le sue prescrizioni in merito, essa informa immediatamente le altre Parti della sua decisione conformemente alle disposizioni dellarticolo 13. In questultimo caso, se lo Stato desportazione non riceve alcuna risposta entro il termine di 60 giorni a contare dalla ricezione della notifica fatta dallo Stato di transito, pu permettere che lesportazione in questione avvenga attraverso lo Stato di transito. 5. Quando, in un movimento oltre frontiera di rifiuti, tali rifiuti sono giuridicamente definiti o considerati pericolosi soltanto: a) dallo Stato di esportazione, le disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo che si applicano allimportatore o alleliminatore e allo Stato di importazione si applicheranno mutatis mutandis allesportatore e allo Stato di esportazione, rispettivamente b) dallo Stato di importazione o dagli Stati di importazione e di transito, le disposizioni dei paragrafi 1, 3, 4 e 6 del presente articolo che si applicano allesportatore e allo Stato di esportazione si applicheranno mutatis mutandis allimportatore o alleliminatore e allo Stato di importazione, rispettivamente c) da uno Stato di transito che sia Parte, le disposizioni del paragrafo 4 si applicheranno a detto Stato. 14. CONVENZIONE DI BASILEA Art. 6 Movimenti oltre frontiera fra le Parti 6. Lo Stato di esportazione pu, previo consenso scritto degli Stati interessati, autorizzare il produttore o lesportatore a utilizzare una procedura di notifica generale qualora rifiuti pericolosi o altri rifiuti che hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche vengono spediti sempre allo stesso eliminatore attraverso lo stesso ufficio doganale in uscita dallo Stato di esportazione, lo stesso ufficio doganale in entrata nel Paese di importazione e, in caso di transito, attraverso gli stessi uffici doganali in entrata e in uscita del o degli Stati di transito. 7. Gli Stati interessati possono subordinare il loro consenso scritto a impiegare la procedura di notifica generale ai sensi del paragrafo 6 alla comunicazione di determinate informazioni, come la quantit esatta dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti oppure elenchi periodici di tali rifiuti. 8. La notifica generale e il consenso scritto di cui ai paragrafi 6 e 7 possono concernere pi spedizioni di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti durante un periodo massimo di 12 mesi. 15. CONVENZIONE DI BASILEA Art. 6 Movimenti oltre frontiera fra le Parti 9. Le Parti esigono che chiunque si incarica di un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti firmi il documento di trasporto al momento della fornitura o della presa in consegna dei rifiuti. Esigono pure che leliminatore informi lesportatore e lautorit competente dello Stato di esportazione della ricezione dei rifiuti e, il momento venuto, del compimento delle operazioni di eliminazione secondo le modalit indicate nella notifica. Se una tale informazione non perviene allo Stato di esportazione, lautorit competente di detto Stato o lesportatore comunica il fatto allo Stato di importazione. 10. La notifica e la risposta richieste ai termini del presente articolo devono essere comunicate allautorit competente delle Parti interessate o allorgano statale competente se si tratta di uno Stato non Parte. 11. Gli Stati di importazione o di transito che sono Parte possono esigere come condizione per lentrata, che ogni movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti sia coperto da unassicurazione, una fideiussione o da altre forme di garanzia. 16. CONVENZIONE DI BASILEA Art. 8 Obbligo di reimportare Se un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti per il quale gli Stati interessati abbiano dato il consenso con riserva delle disposizioni della presente Convenzione non pu essere portato a termine conformemente alle clausole del contratto, lo Stato di esportazione provvede affinch lesportatore riporti tali rifiuti nello Stato di esportazione, a meno che non sia possibile prendere altri provvedimenti per eliminare i rifiuti secondo metodi ecologicamente razionali entro un termine di 90 giorni dal momento in cui lo Stato interessato ha informato lo Stato di esportazione e la Segreteria oppure entro un altro termine convenuto fra gli Stati interessati. A tale scopo, la reimportazione di tali rifiuti nello Stato di esportazione non sar n negata, n ritardata, n impedita dallo Stato di esportazione e da ogni Parte di transito 17. CONVENZIONE DI BASILEA Art. 9 Traffico illecito 1. Ai sensi della presente Convenzione considerato traffico illecito qualsiasi movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti: a) effettuato senza che ne sia stata data notifica a tutti gli Stati interessati conformemente alle disposizioni della presente Convenzione; o b) effettuato senza il consenso che deve dare lo Stato interessato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione; o c) effettuato con il consenso degli Stati interessati, ma ottenuto mediante falsificazione, falsa dichiarazione o frode; o d) che non materialmente conforme ai documenti; o e) che comporta una eliminazione deliberata (p. es. deversamento) di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, in violazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei principi generali del diritto internazionale. 2. Nel caso in cui un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti considerato come traffico illecito a causa del comportamento dellesportatore o del produttore, lo Stato di esportazione provvede affinch i rifiuti in questione siano: a) riportati dallesportatore o dal produttore o, se del caso, da lui stesso nello Stato di esportazione oppure, se ci non di fatto possibile, b) eliminati in un altro modo conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, entro un termine di 30 giorni dal momento in cui lo Stato di esportazione stato informato del traffico illecito oppure entro un altro termine convenuto fra gli Stati interessati. A tale scopo, le Parti interessate non si oppongono al ritorno di tali rifiuti nello Stato di esportazione n lo ritardano, o lo impediscono. 18. CONVENZIONE DI BASILEA Art. 9 Traffico illecito 3. Nel caso in cui un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti considerato traffico illecito a causa del comportamento dellimportatore o delleliminatore, lo Stato di importazione provvede affinch i rifiuti in questione vengano eliminati in modo ecologicamente razionale dallimportatore o dalleliminatore o, se del caso, da lui stesso, entro un termine di 30 giorni dal momento in cui lo Stato di importazione ha avuto conoscenza del traffico illecito oppure entro un altro termine convenuto fra gli Stati interessati. A tale scopo le Parti interessate cooperano, secondo le necessit, per eliminare i rifiuti secondo metodi ecologicamente razionali. 4. Quando la responsabilit del traffico illecito non pu essere addossata n allesportatore o al produttore, n allimportatore o alleliminatore, le Parti interessate o, se del caso, altre Parti cooperano per assicurare che i rifiuti pericolosi in questione siano eliminati il pi presto possibile mediante metodi ecologicamente razionali nello Stato di esportazione, nello Stato di importazione o, se opportuno, altrove. 5. Ogni Parte adotta norme interne atte a prevenire e a perseguire severamente il traffico illecito. Le Parti cooperano per realizzare gli obiettivi enunciati nel presente articolo. 19. Allegato I - Categorie di rifiuti da controllare Allegato II -Categorie di rifiuti che richiedono un esame speciale: Y46 Rifiuti urbani Y47 Residui provenienti dellincenerimento dei rifiuti urbani Allegato III Elenco delle propriet pericolose Allegato IV - Operazioni deliminazione A. Operazioni che non portano a una possibilit di ricupero, di riciclaggio, di riutilizzazione, di reimpiego diretto o di qualsiasi altra utilizzazione dei rifiuti B. Operazioni che portano a una possibilit di ricupero, di riciclaggio, di riutilizzazione, di reimpiego diretto o di qualsiasi altra utilizzazione dei rifiuti Allegato V-A Informazioni da fornire alla notifica Allegato V-B Informazioni da fornire nel documento di movimento Allegato VI - Arbitrato Allegato VIII - Elenco A Allegato IX - Elenco B 20. http://www.oecd.org/ OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) L'OCSE stata istituita con la Convenzione sull'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, firmata il 14 dicembre 1960, sostituendo l'OECE, creata nel 1948 per amministrare il cosiddetto "Piano Marshall" per la ricostruzione postbellica dell'economia europea. Ne fanno parte 30 Paesi (Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria). L'OCSE mantiene stretti contatti con oltre 70 Paesi non membri, economie in via di sviluppo e in transizione (che possono partecipare come osservatori ai lavori dei Comitati o a determinati programmi dell'Organizzazione) e con le altre Organizzazioni Internazionali. 21. PAESI OCSE 22. DECISIONE OCSE Decisione Ocse C/2001/107 final Controllo dei movimenti di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, come modificata dalla decisione Ocse C/2004/20 - CHAPTER II ................................................................................................................................................. 5 A. DEFINITIONS................................................................................................................................ 5 B. GENERAL PROVISIONS............................................................................................................... 6 (1) Conditions.................................................................................................................................. 6 (2) Control Procedures..................................................................................................................... 7 (3) Procedure for Amendments to the Lists of Wastes in Appendices 3 and 4 ................................ 7 (4) Provision for Specific National Control...................................................................................... 8 (5) Information Requirements .......................................................................................................... 8 (6) Wastes not Listed in Appendices 3 or 4 to this Decision............................................................ 9 (7) Generator of Mixed or Transformed Waste................................................................................ 9 (8) Procedures for Mixtures of Wastes............................................................................................. 9 C. GREEN CONTROL PROCEDURE.............................................................................................. 10 D. AMBER CONTROL PROCEDURE ............................................................................................. 10 (1) Conditions................................................................................................................................ 10 (2) Functioning of the Amber Control Procedure: ......................................................................... 11 Case 1: Individual transboundary movements of wastes or multiple shipments to a recovery facility...................................................................................................... 11 Case 2: Transboundary movements of wastes to pre-consented recovery facilities............... 13 (3) Duty to Return or Re-export Wastes Subject to the Amber Control Procedure ....................... 13 (4) Duty to Return Wastes Subject to the Amber Control Procedure from a Country of Transit .. 14 (5) Provisions Relating to Recognised Traders .............................................................................. 14 (6) Provisions Relating to Exchange (R12) and Accumulation (R13) Operations......................... 14 23. EFTA L'Associazione europea di libero scambio (EFTA) (dall'acronimo inglese European Free Trade Association), fu fondata il 3 maggio 1960 come alternativa per gli stati europei che non volevano entrare nella Comunit Economica Europea, ora Unione Europea; la sua sede a Ginevra e ha uffici a Bruxelles e nel Lussemburgo. STATI MEMBRI ISLANDA LIECHTENSTEIN NORVEGIA SVIZZERA 24. COMUNITA' EUROPEA 25. Il diritto Comunitario subordinato alla Costituzione e sovraordinato alla Legge Ordinaria Nazionale ampliando il quadro delle fonti giuridiche Con Legge Comunitaria annuale lo Stato adegua il proprio ordinamento alla normativa comunitaria LItalia consente, in condizione di parit con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranit necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni (art. 11 Cost.) RAPPORTO FRA LE FONTI NAZIONALI E COMUNITARIE 26. FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO DIRITTO PRIMARIO DIRITTO DERIVATO TRATTATI REGOLAMENTI DIRETTIVE DECISIONI RACCOMANDAZIONI 27. FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO REGOLAMENTI Esempi: Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1013/2006/Ce Spedizioni di rifiuti - Abrogazione del regolamento 259/93/Ce - REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive I Regolamenti hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri 28. FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO DIRETTIVE Le Direttive vincolano lo Stato membro a cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi, in questo senso la direttiva lo strumento legale pi usato nella politica comunitaria, implica una ripartizione di competenze di tipo verticale tra Comunit e Stati. DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 29. FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO DECISIONI Le Decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari da esse designati; sono atti aventi portata concreta che possono indirizzarsi ad uno Stato membro o ad altro soggetto (persona fisica o giuridica) e sono vincolanti per il destinatario DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Decisione 13 novembre 2002, n. 2002/909/Ce Decisione della Commissione del 13 novembre 2002 relativa alle norme italiane che dispensano dagli obblighi di autorizzazione gli stabilimenti o le imprese che provvedono al recupero dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi 30. FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO RACCOMANDAZIONI/PARERI Parere della Commissione, del 1 o agosto 2008 , relativo al piano di smaltimento dei residui radioattivi provenienti dall'impianto di arricchimento dell'uranio Urenco Capenhurst Ltd, nel Regno Unito, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom Gazzetta ufficiale n. C 196 del 02/08/2008 Le Raccomandazioni costituiscono esortazioni e moniti diretti ai singoli stati membri, rappresentano pertanto uno strumento di azione indiretta per il riavvicinamento delle legislazioni pur differendo dalla Direttiva per la mancanza di portata obbligatoria; il parere da considerare lespressione di unopinione su una data questione 31. DIRETTIVA 2008/98/CE (33) Ai fini dellapplicazione del regolamento (CE) n.1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (4), i rifiuti urbani non differenziati di cui allarticolo 3, paragrafo 5 dello stesso rimangono rifiuti urbani non differenziati anche quando sono stati oggetto di unoperazione di trattamento dei rifiuti che non ne abbia sostanzialmente alterato le propriet. (39) A norma del regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per impedire le spedizioni di rifiuti non conformi ai rispettivi piani di gestione. In deroga a tale regolamento, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero qualora sia stato accertato che i rifiuti nazionali avrebbero dovuto essere smaltiti o che i rifiuti avrebbero dovuto essere trattati in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti. Si riconosce che taluni Stati membri possono non essere in grado di fornire una rete comprendente lintera gamma di impianti di recupero finale allinterno del proprio territorio. 32. Articolo 19 Etichettatura dei rifiuti pericolosi 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinch, nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti pericolosi siano imballati ed etichettati in conformit delle norme internazionali e comunitarie in vigore. 2. In caso di trasferimento all'interno di uno Stato membro, i rifiuti pericolosi sono corredati di un documento di identificazione, eventualmente in formato elettronico, che riporta i dati appropriati specificati all'allegato IB del regolamento (Ce) n. 1013/2006. DIRETTIVA 2008/98/CE Articolo 21 Oli usati [,,,] 3. Se gli oli usati, conformemente alla legislazione nazionale, devono essere rigenerati, gli Stati membri possono prescrivere che tali oli siano rigenerati se tecnicamente fattibile e, laddove si applichino gli articoli 11 o 12 del regolamento (Ce) n. 1013/2006, limitare le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorit alla rigenerazione degli oli usati. 33. Articolo 16 Principi di autosufficienza e prossimit 1. Gli Stati membri adottano, di concerto con altri Stati membri qualora ci risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili. In deroga al regolamento (Ce) n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro rete gli Stati membri possono limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia stato accertato che tali spedizioni avrebbero come conseguenza la necessit di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti. Gli Stati membri notificano siffatta decisione alla Commissione. Gli Stati membri possono altres limitare le spedizioni in uscita di rifiuti per motivi ambientali come stabilito nel regolamento (Ce) n. 1013/2006. 2. La rete concepita in modo da consentire alla Comunit nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti nonch nel recupero dei rifiuti di cui al paragrafo 1 e da consentire agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessit di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti. 3. La rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati al paragrafo 1 in uno degli impianti appropriati pi vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie pi idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. 4. I principi di prossimit e autosufficienza non significano che ciascuno Stato membro debba possedere l'intera gamma di impianti di recupero finale al suo interno DIRETTIVA 2008/98/CE 34. Articolo 182-bis Principi di autosufficienza e prossimita' (Introdotto dal Dlgs 3.12.2010, n. 205) 1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei piu' vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. 2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' essere limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la necessita' di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti. Puo' essere altresi' limitato, con le modalita' di cui al periodo precedente, l'invio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati alla Commissione europea. Prossimit ed austosufficienza nel DLGS 152/2006 35. Articolo 216-bis (Oli usati) (Introdotto dal Dlgs 3.12.2010, n. 205) [...] 4. Al fine di dare priorita' alla rigenerazione degli oli usati, le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di incenerimento e coincenerimento collocati al di fuori del territorio nazionale, sono escluse nella misura in cui ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006. Si applicano i principi di cui agli articoli 177 e 178, nonche' il principio di prossimita'. 5. Le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di rigenerazione collocati al di fuori del territorio nazionale sono valutate ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 e, in particolare, dell'articolo 12 del predetto regolamento. 6. Ai fini di cui al comma 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' individuare con uno o piu' decreti gli elementi da valutare secondo le facolta' concesse alle autorita' di spedizione o di transito nell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006. [...] Prossimit ed austosufficienza nel DLGS 152/2006 36. Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani (pubblicato 11.01.2013) Art. 9 ( Azioni per il recupero energetico ) 1. I rifiuti indifferenziati, i rifiuti del loro trattamento e gli scarti da attivit di recupero delle raccolte differenziate, non pi valorizzabili come materia, possono essere inviati a recupero energetico. 2. Il combustibile solido secondario, prodotto dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, inviato a recupero energetico prioritariamente presso gli impianti industriali presenti sul territorio regionale. 3. Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dagli impianti di trattamento termico del rifiuto urbano devono essere trattate in appositi impianti di recupero. 37. Articolo 41 Abrogazione e disposizioni transitorie Le direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE sono abrogate con effetto dal 12 dicembre 2010. [...] I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui allallegato V. DIRETTIVA 2008/98/CE 38. STRUTTURA DELL'INCONTRO 1) CONTESTO NORMATIVO E ISTITUZIONALE INTERNAZIONALE 2) GUIDA ALLA LETTURA DEL REG.TO 1013/2006 (struttura, ambito di applicazione, definizioni, con norme penali) 3) GUIDA ALLA LETTURA DEL REG.TO 1013/2006 (titolo II, notifica, contratto, garanzia) 4) PROVARE A COMPILARE I DOCUMENTI DI NOTIFICA E MOVIMENTO PER UNA SPEDIZIONE IN AMBITO COMUNITARIO PRIMA PARTE SECONDA PARTE 5) Lista Verde, obblighi di ripresa etc. 6) IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE (IL RESTO DEL MONDO) 39. REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti NORMA PRINCIPALE REGOLAMENTO (CE) N. 1379/2007 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2007 recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nellambito della convenzione di Basilea - (vedasi anche la Rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'8.11.2008) Modifiche ai modelli di documenti 40. REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 2008 che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti Istruzioni per la compilazione dei documenti Regolamento (CE) N. 308/2009 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati III A e VI del regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. REGOLAMENTO (UE) N. 413/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2010 recante modifica degli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, per tenere conto delle modifiche adottate con decisione C(2008) 156 del Consiglio dellOCSE Miscele di rifiuti e impianti autorizzati in via generale Modifiche minime alle liste di rifiuti 41. REGOLAMENTO (UE) N. 664/2011 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcune miscele di rifiuti nellallegato III A Ha modificato l'allegato IIIA REGOLAMENTO (UE) N. 135/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2012 recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcuni rifiuti non classificati nellallegato III B Ha approvato l'allegato IIIB Testo CONSOLIDATO del Regolamento al maggio 2010 REGOLAMENTO (UE) N. 255/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2013 recante modifica, ai fini delladeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati I C, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 Ha modificato alcuni allegati 42. http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm 43. STRUTTURA DEL 1013/2006 TITOLO I AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI TITOLO II SPEDIZIONI ALL'INTERNO DELLA COMUNIT CON O SENZA TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI TITOLO III SPEDIZIONI ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEGLI STATI MEMBRI TITOLO VI TRANSITO NEL TERRITORIO DELLA COMUNIT DI SPEDIZIONI DA E VERSO PAESI TERZI TITOLO V IMPORTAZIONI NELLA COMUNIT DA PAESI TERZI TITOLO IV ESPORTAZIONI DALLA COMUNIT VERSO PAESI TERZI TITOLO VII- ALTRE DISPOSIZIONI 44. I A Documento di notifica per movimenti/spedizioni transfrontaliere di rifiuti ALLEGATO OGGETTO REGOLAMENTO 1379/2007 I B Documento di movimento per movimenti/spedizioni transfrontaliere di rifiuti 1379/2007 ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI NOTIFICA E DI MOVIMENTO I C 669/2008 e 255/2013 INFORMAZIONI E DOCUMENTI CHE CORREDANO LA NOTIFICA: 1- Modulo notifica 2- Modulo movimento 3- informazioni aggiuntive II 1013/2006 45. III ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18 (ELENCO VERDE) 1013/2006, 413/2010 III A 308/2009, 664/2011 MISCELE DI DUE O PI RIFIUTI ELENCATI NELL'ALLEGATO III E NON CLASSIFICATI SOTTO UNA VOCE SPECIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI IN ATTESA DELL'INCLUSIONE NEI PERTINENTI ALLEGATI DELLA CONVENZIONE DI BASILEA O DELLA DECISIONE OCSE DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 1, LETTERA B) 135/2012III B ALLEGATO OGGETTO REGOLAMENTO 46. IV ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE (ELENCO AMBRA) (1) 1013/2006, 413/2010 V 1013/2006, 413/2010 RIFIUTI SOGGETTI AL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 36 MODULO PER GLI IMPIANTI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA (ARTICOLO 14) 1013/2006, 308/2009VI ALLEGATO OGGETTO REGOLAMENTO VII INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFI 2 E 4 1379/2007 e 255/2013 LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA (ARTICOLO 49) VIII 1379/2007 e 255/2013 IX 1013/2006, 660/2014 QUESTIONARI SULLE INFORMAZIONI CHE GLI STATI DEVONO RENDERE ALLA COMMISSIONE (ARTICOLO 51) 47. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI (art.1) 1. Il presente regolamento istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione. 2. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti: a) fra Stati membri, all'interno della Comunit o con transito attraverso paesi terzi; b) importati nella Comunit da paesi terzi; c) esportati dalla Comunit verso paesi terzi; d) in transito nel territorio della Comunit, con un itinerario da e verso paesi terzi. 48. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI (art.1) 3. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento: a) lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attivit delle navi e delle piattaforme offshore, purch questi rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), o da altri strumenti internazionali vincolanti; b) i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finch tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti; c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunit e fuori di essa ; d) le spedizioni soggette all'obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (Cee) n. 1774/2002; e) le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 2, punto 1), lettera b), punti ii), iv) e v), della direttiva 2006/12/Cee, qualora sia gi contemplata da altra normativa comunitaria contenente disposizioni simili; 49. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI (art.1) f) le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nella Comunit ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (1991); g) le importazioni nella Comunit di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione. In tali casi, ogni autorit competente di transito e l'autorit competente di destinazione nella Comunit sono informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione. h) le spedizioni di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. 50. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI (art.1) 4. Le spedizioni di rifiuti dall'Antartico verso paesi non membri della Comunit, in transito nel territorio di quest'ultima, sono soggette agli articoli 36 e 49. 5. Le spedizioni di rifiuti effettuate esclusivamente all'interno di uno Stato membro sono soggette solo all'articolo 33. Articolo 33 Applicazione del presente regolamento alle spedizioni esclusivamente all'interno degli Stati membri 1. Gli Stati membri istituiscono un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti esclusivamente all'interno della loro giurisdizione. Tale sistema deve tener conto della necessit di assicurare la coerenza con il sistema comunitario istituito dai titoli II e VII. 2. Ogni Stato membro informa la Commissione del suo sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti. La Commissione informa gli altri Stati membri. 3. Gli Stati membri possono applicare, nel territorio posto sotto la loro giurisdizione, il sistema di cui ai titoli II e VII. 51. DEFINIZIONI (art.2) SONO 37! con le due aggiunte dal Regolamento 660/2014. Molte delle domande che sorgono nella lettura del Regolamento o nella sua applicazione trovano risposta qui. 52. rifiuti: i rifiuti quali definiti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE DEFINIZIONI (art.2) qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nellequalsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui ilcategorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo didetentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsidisfarsi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia lintenzione o lobbligo di disfarsi Direttiva 2008/98/CE (Art.3 punto 1) ORA: 53. "rifiuti pericolosi": i rifiuti definiti dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Cee del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi DEFINIZIONI (art.2) "rifiuto pericoloso" rifiuto che presenta una o pi caratteristiche pericolose di cui allallegato III Vedi anche art. 7 54. Articolo 7 Elenco dei rifiuti 1. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, relative allaggiornamento dellelenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui allarticolo 39, paragrafo 2. Lelenco dei rifiuti include i rifiuti pericolosi e tiene conto dellorigine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. Linclusione di una sostanza o di un oggetto nellelenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui allarticolo 3, punto 1. 2. Uno Stato membro pu considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nellelenco dei rifiuti, presentano una o pi caratteristiche fra quelle elencate nellallegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui allarticolo 37, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, lelenco riesaminato per deciderne leventuale adeguamento. 3. Uno Stato membro pu considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nellelenco indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nellallegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, lelenco riesaminato per deciderne leventuale adeguamento. 4. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non pu essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto. 5. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, relative al riesame dellelenco per deciderne leventuale adeguamento in conformit dei paragrafi 2 e 3, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui allarticolo 39, paragrafo 2. 6. Gli Stati membri possono considerare un rifiuto come non pericoloso in base allelenco di rifiuti di cui al paragrafo 1. 7. La Commissione provvede affinch lelenco dei rifiuti e ogni suo eventuale riesame rispettino, se del caso, i principi di chiarezza, comprensibilit e accessibilit per gli utenti, in particolare le piccole e medie imprese (PMI). 55. "miscela di rifiuti": i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o pi tipi di rifiuti diversi quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati III, III B, IV e IV A. I rifiuti spediti in una singola spedizione, composta da due o pi rifiuti nella quale ciascuno di essi separato, non costituiscono miscela di rifiuti; DEFINIZIONI (art.2) 56. "smaltimento": lo smaltimento quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/12/Cee; DEFINIZIONI (art.2) smaltimento qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando loperazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. Lallegato I riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento 57. "smaltimento intermedio": le operazioni di smaltimento da D 13 a D 15 quali definite nell'allegato II A della direttiva 2006/12/Cee; DEFINIZIONI (art.2) D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12 (**) D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 13 D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) (***) (**) In mancanza di un altro codice D appropriato, pu comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12. (***) Il deposito temporaneo il deposito preliminare a norma dell'articolo 3, punto 10. 58. "recupero": il recupero quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/12/Cee; DEFINIZIONI (art.2) "recupero" qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, allinterno dellimpianto o nelleconomia in generale. Lallegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 59. "recupero intermedio": le operazioni di recupero R 12 e R 13 quali definite nell'allegato II B della direttiva 2006/12/ Cee; DEFINIZIONI (art.2) R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 [****] R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) [*****] [****] In mancanza di un altro codice R appropriato, pu comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 [*****] Il deposito temporaneo il deposito preliminare a norma dell'articolo 3, punto 10. 60. "riutilizzo: come definito dall'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio DEFINIZIONI (art.2) 13) riutilizzo qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalit per la quale erano stati concepiti; 61. "gestione ecologicamente corretta": qualsiasi misura praticabile diretta a far s che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti; DEFINIZIONI (art.2) Vedi allegato VIII del Regolamento, approvato con Reg.to 1379/2007 62. "produttore": il soggetto la cui attivit ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") e/o chiunque abbia effettuato operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti ("nuovo produttore"), quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/12/Cee; DEFINIZIONI (art.2) "produttore di rifiuti" la persona la cui attivit produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti; 63. "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene, quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/12/Cee; DEFINIZIONI (art.2) "detentore di rifiuti" il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne in possesso; 64. "raccoglitore": chiunque effettua la raccolta dei rifiuti, quale definita dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/12/Cee; DEFINIZIONI (art.2) "raccolta" il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; 65. "commerciante": chiunque agisce in qualit di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 2006/12/Cee; DEFINIZIONI (art.2) Articolo 26 - Registrazione Qualora i soggetti di seguito elencati non siano sottoposti allobbligo di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinch le autorit competenti tengano un registro: a) degli enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale; b) dei commercianti o degli intermediari; e c) degli enti o delle imprese cui si applicano le deroghe allobbligo di autorizzazione a norma dellarticolo 24. Ove possibile, i registri tenuti dalle autorit competenti sono utilizzati per ottenere le informazioni necessarie per la procedura di registrazione, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi. 66. "intermediario": chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 22006/ 12/Cee; DEFINIZIONI (art.2) Articolo 26 - Registrazione Qualora i soggetti di seguito elencati non siano sottoposti allobbligo di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinch le autorit competenti tengano un registro: a) degli enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale; b) dei commercianti o degli intermediari; e c) degli enti o delle imprese cui si applicano le deroghe allobbligo di autorizzazione a norma dellarticolo 24. Ove possibile, i registri tenuti dalle autorit competenti sono utilizzati per ottenere le informazioni necessarie per la procedura di registrazione, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi. 67. "destinatario": la persona o l'impresa, posta sotto la giurisdizione del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento; DEFINIZIONI (art.2) 68. "notificatore": a) nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, che intenda effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti e a cui spetta l'obbligo della notifica. Il notificatore una delle persone o degli organismi sottoelencati, conformemente al seguente ordine gerarchico: DEFINIZIONI (art.2) Definzione notificatore 1/4 69. i) il produttore iniziale; o ii) il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione; o iii) un raccoglitore abilitato che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un'unica localit notificata; o iv) un commerciante registrato che stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualit di notificatore; v) un intermediario registrato, che stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualit di notificatore; vi) qualora tutti i soggetti di cui ai punti i), ii), iii), iv) e v), se applicabili, siano sconosciuti o insolventi, il detentore. DEFINIZIONI (art.2) Definzione notificatore 2/4 70. Qualora il notificatore di cui ai punti iv) o v) non ottemperi a uno degli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli da 22 a 25, il produttore iniziale, il nuovo produttore o il raccoglitore abilitato di cui rispettivamente ai punti i), ii) o iii) che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi in materia di ripresa dei rifiuti. Nel caso di spedizioni illegali, notificate da un commerciante o da un intermediario di cui ai punti iv) o v), la persona specificata nei punti i), ii) o iii) che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto considerata il notificatore ai fini del presente regolamento; DEFINIZIONI (art.2) Definzione notificatore 3/4 71. b) in caso di importazioni o di transito nel territorio della Comunit di rifiuti che non provengono da uno Stato membro, considerato notificatore una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione del paese di spedizione che intenda effettuare o far effettuare o che abbia fatto effettuare una spedizione di rifiuti: i) la persona designata dalla legislazione del paese di spedizione; o, in mancanza di tale designazione, ii) il detentore al momento in cui l'esportazione ha avuto luogo; DEFINIZIONI (art.2) Definzione notificatore 4/4 72. "Convenzione di Basilea": la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento; DEFINIZIONI (art.2) 73. "decisione Ocse ": la decisione Ce(2001)107 def. del consiglio Ocse relativa alla revisione della decisione Ocse (92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero DEFINIZIONI (art.2) 74. "autorit competente": a) nel caso degli Stati membri, l'organismo designato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 53; o b) nel caso di un paese terzo che ha aderito alla Convenzione di Basilea, l'organismo designato da tale paese in quanto autorit competente ai fini di tale convenzione a norma dell'articolo 5 della stessa; o c) nel caso di un paese non menzionato nei punti a) e b), l'organismo che stato designato in quanto autorit competente dal paese o dalla regione interessata o, in assenza di tale designazione, l'autorit di regolamentazione di tale paese o regione, che abbia giurisdizione sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, allo smaltimento o al transito, a seconda dei casi; DEFINIZIONI (art.2) 75. "autorit competente di spedizione": l'autorit competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avr inizio o nella quale essa ha inizio; DEFINIZIONI (art.2) "autorit competente di destinazione": l'autorit competente per la zona verso la quale prevista o ha luogo la spedizione, o nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese; "autorit competente di transito": l'autorit competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell'autorit competente di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti; 76. AUTORITA' COMPETENTI (COMUNITA' EUROPEA) L'AUTORITA' DI TRANSITO E' UNICA PER CIASCUN PAESE PAESI CON AUTORITA' DI SPEDIZIONE E DESTINAZIONE CENTRALI (es. Ministero dell'ambiente) PAESI CON AUTORITA' DI SPEDIZIONE E DESTINAZIONE LOCALI (es. Regioni, Land, Comunit Autonome, Dipartimenti etc.) AUSTRIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, UNGHERIA, REPUBBLICA CECA, POLONIA, DANIMARCA, GRECIA etc. FRANCIA (106), GERMANIA (32), ITALIA (67), SPAGNA (18), GRAN BRETAGNA (3) 77. "ispezione ": le azioni intraprese da parte delle autorit coinvolte al fine di verificare se uno stabilimento, unimpresa, intermediari e commercianti, una spedizione di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento siano conformi agli obblighi pertinenti di cui al presente regolamento. DEFINIZIONI (art.2) Introdotta dal Reg.to (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del consiglio del 15 maggio 2014 78. "paese di spedizione": qualsiasi paese dal quale si prevede che la spedizione di rifiuti avr inizio o nel quale essa ha inizio; DEFINIZIONI (art.2) "paese di destinazione": qualsiasi paese verso il quale prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti per il recupero o lo smaltimento al suo interno, o per il carico a bordo prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese; "paese di transito": qualsiasi paese, diverso dal paese di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti; 79. "zona posta sotto la giurisdizione nazionale di un paese": qualsiasi territorio o zona marina al cui interno uno Stato eserciti competenze amministrative e regolamentari conformemente al diritto internazionale in materia di tutela della salute umana o dell'ambiente; DEFINIZIONI (art.2) "paesi e territori d'oltremare": i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato I A della decisione 2001/822/Cee; 80. "ufficio doganale di esportazione dalla Comunit": l'ufficio doganale quale definito dall'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (Cee) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario DEFINIZIONI (art.2) "ufficio doganale di uscita dalla Comunit": l'ufficio doganale quale definito dall'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (Cee) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (Cee) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario "ufficio doganale di entrata nella Comunit": l'ufficio doganale al quale i rifiuti introdotti nel territorio doganale della Comunit devono essere condotti a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (Cee) n. 2913/92; 81. "importazione": qualsiasi introduzione di rifiuti nella Comunit, escluso il transito nel territorio della Comunit; DEFINIZIONI (art.2) "esportazione": atto mediante il quale i rifiuti lasciano la Comunit, escluso il transito nel territorio della Comunit; "transito": la spedizione di rifiuti che si effettua o prevista attraverso uno o pi paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione; "trasporto": il trasporto di rifiuti su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna; 82. "spedizione": il trasporto di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento previsto o effettuato: a) tra un paese ed un altro paese; o b) tra un paese e paesi e territori d'oltremare o altre zone, sotto la protezione di tale paese; o c) tra un paese e un territorio che non faccia parte di alcun paese in virt del diritto internazionale; o d) tra un paese e l'Antartico; o e) da un paese attraverso una delle zone sopra citate; o f) all'interno di un paese attraverso una delle zone sopra citate e che ha origine e fine nello stesso paese; o g) da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione di alcun paese, verso un paese; DEFINIZIONI (art.2) 83. "spedizione illegale": qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata: a) senza notifica a tutte le autorit competenti interessate a norma del presente regolamento; o b) senza l'autorizzazione delle autorit competenti interessate a norma del presente regolamento; o c) con l'autorizzazione delle autorit competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o d) in un modo che non materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43; o g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che: i) i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o ii) l'articolo 3, paragrafo 4, non stato rispettato; iii) la spedizione effettuata in un modo che non materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII DEFINIZIONI (art.2) 84. ART. 259 (traffico illecito di rifiuti) 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto. ART. 259 (traffico illecito di rifiuti) 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto. NORME PENALI DEL CODICE DELL'AMBIENTE 85. ART. 260 (attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti) 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32- ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. ART. 260 (attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti) 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32- ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. NORME PENALI DEL CODICE DELL'AMBIENTE 86. ART. 298-bis (Principi generali) 1. La disciplina della parte sesta del presente decreto legislativo si applica: a) al danno ambientale causato da una delle attivita' professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attivita'; b) al danno ambientale causato da un'attivita' diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attivita', in caso di comportamento doloso o colposo. Allegato 5 12. Qualsiasi spedizione transfrontaliera di rifiuti all'interno dell'Unione europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio, che necessiti di un'autorizzazione o sia vietata ai sensi del regolamento (Cee) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio. LE SPEDIZIONI AUTORIZZATE SONO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE 87. DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni 2. Dopo l'articolo 25-decies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: Art. 25-undecies (Reati ambientali) 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: [...] e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni 2. Dopo l'articolo 25-decies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: Art. 25-undecies (Reati ambientali) 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: [...] e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; NORME PENALI DEL CODICE DELL'AMBIENTE 88. Disposizioni in materia di delitti contro lambiente (Atto Senato 1345) Inserisce il TITOLO VI-bis DEI DELITTI CONTRO LAMBIENTE, nel codice Penale, con la previsione dei reati di Inquinamento ambientale e Disastro ambientale Aggrava, in genere, le pene per i reati ambientali gi previsti Modifica l'articolo 260 del Dlgs 152/2006 prevedendo la confisca obbligatoria delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato 89. STRUTTURA DELL'INCONTRO 1) CONTESTO NORMATIVO E ISTITUZIONALE INTERNAZIONALE 2) GUIDA ALLA LETTURA DEL REG.TO 1013/2006 (struttura, ambito di applicazione, definizioni, con norme penali) 3) GUIDA ALLA LETTURA DEL REG.TO 1013/2006 (titolo II, notifica, contratto, garanzia) 4) PROVARE A COMPILARE I DOCUMENTI DI NOTIFICA E MOVIMENTO PER UNA SPEDIZIONE IN AMBITO COMUNITARIO PRIMA PARTE SECONDA PARTE 5) Lista Verde, obblighi di ripresa etc. 6) IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE (IL RESTO DEL MONDO) 90. Articolo 3 Quadro procedurale generale 1. Sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, previste dalle disposizioni del presente titolo, le spedizioni dei seguenti rifiuti: a) se destinati ad operazioni di smaltimento: tutti i rifiuti; b) se destinati ad operazioni di recupero: i) i rifiuti elencati nell'allegato IV, che comprende fra l'altro i rifiuti elencati negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea; ii) i rifiuti elencati nell'allegato IV A; iii) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A; iv) le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne se elencati nell'allegato III A. 91. Quadro procedurale generale (segue) 2. Se la quantit dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero: a) i rifiuti elencati nell'allegato III o III B, b) le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell'allegato III, composte da due o pi rifiuti elencati nell'allegato III, semprech la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell'allegato III A, a norma dell'articolo 58. 3. Se presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti elencati nell'allegato III, in casi eccezionali, sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero elencati nell'allegato IV. Tali casi sono trattati a norma dell'articolo 58. 92. Quadro procedurale generale (segue) 4. Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneit ad operazioni di recupero o smaltimento non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al paragrafo 1. In luogo di tale procedura si applicano le regole procedurali di cui all'articolo 18. Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell'esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio determinato in base alla quantit minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l'analisi in ciascun caso particolare e non deve superare i 25 kg. 5. Le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati (voce 20 03 01) provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui tale raccolta comprende anche rifiuti provenienti da altri produttori, destinati a impianti di recupero o smaltimento sono soggette, a norma del presente regolamento, alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento. 93. Reg.to CE 1013/2006 RIFIUTI SOGGETTI A NOTIFICA (da art.4 a art.17) SMALTIMENTO RECUPERO TUTTI I RIFIUTI Quelli di cui all'allegato IV che comprende gli allegati II e VIII della Convenzione di Basilea Quelli non classificati negli allegati III, IIIB, IV e IVA Quelli di cui all'allegato IVA (allegato III se pericolosi) Miscele non classificate negli allegati III, IIIB, IV e IVA tranne se elencati nell'allegato IIIA I RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI, ANCHE SE DESTINATI A RECUPERO Quadro procedurale generale (art.3) 94. RIFIUTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO GENERALE DI INFORMAZIONE (art.18) RECUPERO Quelli di cui all'allegato III o IIIB Miscele non classificate nell'allegato III purch presenti nell'allegato III A > 20 kg Reg.to CE 1013/2006 Quadro procedurale generale (art.3) 95. SMALTIMENTO NOTIFICA PREVENTIVA E CONSENSO RECUPERO Rifiuti di cui agli allegati III, IIIA e IIIB OBBLIGO GENERALE DI INFORMAZIONE (documento allegato VII) RECUPERO Altri rifiuti (compresi urbani non differenziati NOTIFICA PREVENTIVA E CONSENSO SCHEMA PROCEDURALE GENERALE FRA I PAESI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA 96. CAPO 1 Notifica e autorizzazione preventive scritte 4. NOTIFICA, 13 NOTIFICA GENERALE 5. CONTRATTO 6. GARANZIA FINANZIARIA 7,8,9 PROCEDURA PER IL CONSENSO 10, 11, 12 CONDIZIONI ED OBIEZIONI 14. AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE 15, 16, 17 GESTIONE DELLA NOTIFICA 97. LA NOTIFICA LA NOTIFICA SI TRASMETTE ALL'AUTORITA' DI SPEDIZIONE (REGIONE O PROVINCIA) ANCHE IL PRODUTTORE, SE POSSIBILE, DEVE FIRMARE IL DOCUMENTO DI NOTIFICA Fase non regolata; opportuno fornire comunque le informazioni minime per identificare l'oggetto della notifica 98. LA NOTIFICA L'AUTORITA' DI SPEDIZIONE ACCERTA LA REGOLARE COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI NOTIFICA E, NEI LIMITI DEL POSSIBILE, DEL DOCUMENTO DI MOVIMENTO (ATTENZIONE: LE CANCELLAZIONI NON SONO AMMESSE!) FORMAZIONE DEL DOSSIER DI NOTIFICA INFORMAZIONI E DOCUMENTI AGGIUNTIVI CHE E' POSSIBILE RICHIEDERE 99. LA NOTIFICA ALLEGARE COPIA DEL CONTRATTO CON IL DESTINATARIO VEDI BOX 17 DEL DOCUMENTO DI NOTIFICA E' NECESSARIO PRESTARE LA GARANZIA PRIMA CHE INIZI LA SPEDIZIONE 100. LA NOTIFICA LA NOTIFICA SI ESTENDE ALLE OPERAZIONI FINALI DI RECUPERO E SMALTIMENTO NON SI INTENDE IL CER ! ESEMPIO DI NOTIFICA MULTIPLA ATTENZIONE ALLE DEFINIZIONI! 101. IL CONTRATTO OBBLIGO DI RIPRESA OBBLIGO DI RECUPERO O SMALTIMENTO OBBLIGO DI FORNIRE I CERTIFICATI DI AVVENUTO RECUPERO O SMALTIMENTO 102. IL CONTRATTO OBBLIGHI DA INSERIRE NEL CONTRATTO NEL CASO DI IMPIANTI INTERMEDI 103. LA GARANZIA FINANZIARIA LA GARANZIA COPRE LE SPESE: A) QUANDO LA SPEDIZIONE NON PUO' ESSERE CONCLUSA (Cause di forza maggiore) e non vi provveda il notificatore B) IN CASO DI COMPORTAMENTI ILLEGALI 104. LA GARANZIA FINANZIARIA IL SOGGETTO GARANTITO E' LO STATO ITALIANO, MA LA GARANZIA E' APPROVATA E SVINCOLATA DALL'AUTOIRTA' DI SPEDIZIONE 105. LA GARANZIA FINANZIARIA DISPOSIZIONI NEL CASO DI IMPIANTI INTERMEDI 106. LA GARANZIA FINANZIARIA LA GARANZIA PUO' ESSERE DIVISA IN TRANCHE, NEL CASO DI NOTIFICA GENERALE E' LA PRASSI PIU' DIFFUSA 107. IL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA PRIMA PARTE 108. ENTRO 3 GIORNI LAVORATIVI DAL RICEVIMENTO DELLA NOTIFICA COMPLETA L'AUTORITA' DI SPEDIZIONE SPEDISCE LA NOTIFICA ALL'AUTORITA' DI DESTINAZIONE ED A QUELLA(E) DI TRANSITO CHIEDE INTEGRAZIONI PER COMPLETARE LA NOTIFICA SE LE OTTIENE SOLLEVA OBIEZIONI (ART.11 O 12) LA DICHIARA IMPROCEDIBILE (procedura art.10 bis Legge 241/90) IL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA: PRIMA PARTE, OVVERO LA SPEDIZIONE DEI PLICHI SE NON SPEDISCE ENTRO TRENTA GIORNI DEVE FORNIRE UNA SPIEGAZIONE 109. IL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA SECONDA PARTE 110. ENTRO 3 GIORNI LAVORATIVI DAL RICEVIMENTO DELLA NOTIFICA COMPLETA L'AUTORITA' DI DESTINAZIONE INVIA CONFERMA DI RICEVIMENTO AL NOTIFICATORE ED ALLE ALTRE AUTORITA' CHIEDE INTEGRAZIONI PER COMPLETARE LA NOTIFICA SE LE OTTIENE IL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA: SECONDA PARTE, OVVERO LA RICEZIONE DEI PLICHI SE NON INVIA LA CONFERMA DI RICEVIMENTO ENTRO TRENTA GIORNI DEVE FORNIRE UNA SPIEGAZIONE 111. IL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA TERZA (e ultima) PARTE 112. IL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA TERZA (e ultima) PARTE 113. ENTRO 30 GIORNI DALLA CONFERMA DI RICEVIMENTO DELLA NOTIFICA DA PARTE DELL'AUTORITA' DI DESTINAZIONE (VEDI SECONDA PARTE): RILASCIANO L'AUTORIZZAZIONE (CONSENSO) SENZA CONDIZIONI SOLLEVANO OBIEZIONI (ART.11 O 12) IL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA: TERZA PARTE, OVVERO I CONSENSI E IN CASO DI SILENZIO? RIMEDI AMMINISTRATIVI L'AUTORITA' DI DESTINAZIONE L'AUTORITA' DI SPEDIZIONE LA (O LE) AUTORITA' DI TRANSITO INFORMANDO LE ALTRE AUTORITA' RILASCIANO L'AUTORIZZAZIONE CON LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART.10 SOLO PER L'AUTORITA' DI TRANSITO VALE IL TACITO CONSENSO DECORSI I 30 GIORNI 114. LE CONDIZIONI 115. LE CONDIZIONI 116. LE OBIEZIONI 117. LE OBIEZIONI (SMALTIMENTO) 118. LE OBIEZIONI (SMALTIMENTO) 119. LE OBIEZIONI (SMALTIMENTO) 120. LE OBIEZIONI (RECUPERO) 121. LE OBIEZIONI (RECUPERO) 122. LE OBIEZIONI (RECUPERO) 123. LE OBIEZIONI (RECUPERO) 124. LE OBIEZIONI (RECUPERO) 125. LA NOTIFICA GENERALE E' LA SITUAZIONE PIU' DIFFUSA A) ESEMPIO: SOLIDI E LIQUIDI MAI NELLA STESSA NOTIFICA B) DUE IMPIANTI DELLO STESSO DESTINATARIO RICHIEDONO DUE NOTIFICHE C) CAMBIO DI ITINERARIO POTREBBE COSTITUIRE SPEDIZIONE ILLEGALE. MEGLIO PREVEDERE ALTERNATIVE ED INSERIRLE NELLA NOTIFICA 126. IMPIANTI AUTORIZZATI IN VIA PREVENTIVA I TERMINI SONO RIDOTTI DA 30 GIORNI A 7 127. Art. 2 Legge 241/90 (Conclusione del procedimento). 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. [...] (( 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.)) 128. Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. ((1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento)). 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. --------------- AGGIORNAMENTO (29) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 28, comma 10) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore. ". 129. IMPIANTI AUTORIZZATI IN VIA PREVENTIVA http://www2.oecd.org/waste/Countries.asp?q=71 A4130 VALIDITA' CAPACITA' AGGIORNAMENTI 130. GESTIONE DELLA NOTIFICA DOPO IL CONSENSO IN CASO DI IMPIANTI INTERMEDI 3 GIORNI PER LA CONFERMA DI AVER RICEVUTO I RIFIUTI 131. 30 GIORNI DAL RECUPERO O SMALTIMENTO PER CERTIFICARE L'AVVENUTO RECUPERO/SMALTIME NTO INTERMEDIO L'IMPIANTO FINALE DEVE CERTIFICARE L'AVVENUTA OPERAZIONE NON INTERMEDIA - VEDI LINEA GUIDA DEI CORRISPONDENTI N. 3 132. INFORMAZIONE PREVENTIVA DEL MOVIMENTO CON ALMENO 3 GIORNI LAVORATIVI DI ANTICIPO GESTIONE DELLA NOTIFICA DOPO IL CONSENSO IL CASO PIU' NORMALE 133. 3 GIORNI PER LA CONFERMA DI AVER RICEVUTO I RIFIUTI CERTIFICATO DI RECUPERO/SMALTI MENTO ENTRO 30 GIORNI 134. GESTIONE DELLA NOTIFICA DOPO IL CONSENSO LE MODIFICHE MODIFICA DEI TRASPORTATORI MUTAMENTI NELLA RAGIONE SOCIALE 135. STRUTTURA DELL'INCONTRO 1) CONTESTO NORMATIVO E ISTITUZIONALE INTERNAZIONALE 2) GUIDA ALLA LETTURA DEL REG.TO 1013/2006 (struttura, ambito di applicazione, definizioni, con norme penali) 3) GUIDA ALLA LETTURA DEL REG.TO 1013/2006 (titolo II, notifica, contratto, garanzia) 4) PROVARE A COMPILARE I DOCUMENTI DI NOTIFICA E MOVIMENTO PER UNA SPEDIZIONE IN AMBITO COMUNITARIO PRIMA PARTE SECONDA PARTE 5) Lista Verde, obblighi di ripresa etc. 6) IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE (IL RESTO DEL MONDO) 136. DOCUMENTO DI NOTIFICA ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: ALLEGATO I C SE PERTINENTE Es. Non serve se il notificatore un produttore non soggetto ad autorizzazione 137. DOCUMENTO DI NOTIFICA IT 012345 NUMERO UNIVOCO ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: ALLEGATO I C 138. DOCUMENTO DI NOTIFICA SI COMPILA SOLO SE E' UNICO, ALTRIMENTI SI ALLEGA ELENCO SE POSSIBILE. NEL CASO DI NOTIFICA DA PARTE DI INTERMEDIARI, SEMPRE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: ALLEGATO I C 139. DOCUMENTO DI NOTIFICA RIFERIMENTO AL NUMERO DI ALLEGATO CONTENUTO NEL DOSSIER 140. DOCUMENTO DI NOTIFICA LE AUTORITA' POSSONO CORREGGERE ALCUNI DATI, PREVIA INFORMAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DEL NOTIFICATORE 141. DOCUMENTO DI NOTIFICA LE AUTORITA' TEDESCHE HANNO UN CODICE E DEVE ESSERE INDICATO FORNIRE UNA LISTA DA PORRE ALL'INIZIO DEL DOSSIERFIRME FIRME 142. DOCUMENTO DI NOTIFICA L'ORIGINALE DEL DOCUMENTO DI NOTIFICA VIENE RESTITUITO AL NOTIFICATORE, TIMBRATO E FIRMATO, IN ALLEGATO AL CONSENSO 143. DOCUMENTO DI NOTIFICA 144. DOCUMENTO DI MOVIMENTO ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: ALLEGATO I C 145. DOCUMENTO DI MOVIMENTO ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: ALLEGATO I C Es: 1/40 IT 012345 146. DOCUMENTO DI MOVIMENTO ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: ALLEGATO I C STESSE INFORMAZIONI CHE CI SONO NEL DOCUMENTO DI NOTIFICA 147. DOCUMENTO DI MOVIMENTO ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: ALLEGATO I C 148. DOCUMENTO DI MOVIMENTO ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: ALLEGATO I C 149. DOCUMENTO DI MOVIMENTO ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: ALLEGATO I C RECUPERA TO RICEVUTO ENTRO 3 GIORNI SPEDIRE UN FAX O UN'E.MAIL ENTRO 30 GIORNI SPEDIRE UN FAX O UN'E.MAIL 150. Articolo 193 Dlgs 152/2006 8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui allarticolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione e' validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale. 7. Il formulario di cui al presente articolo e' validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale. Testo in vigore dal 31.12.2015, salvo proroghe Testo in vigore fino al 31.12.2015, salvo proroghe 151. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto 3 settembre 1998, n. 370 (Gu 26 ottobre 1998 n. 250) Regolamento recante norme concernenti le modalit di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti 152. Articolo 1 Garanzie 1. Le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del regolamento Cee 259/93 e successive modificazioni sono garantite da fidejussione rilasciata a favore dello Stato italiano da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate allesercizio del ramo cauzioni, a norma dellarticolo 1, lettere b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348. 2. La fidejussione di cui al comma 1 prestata dal notificatore secondo gli schemi contrattuali e per gli importi di cui agli allegati 1, 2 e 3, e garantisce le spese di trasporto, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento Cee 259/93, nonch le spese di smaltimento o di recupero e gli eventuali costi per la bonifica dei siti inquinanti connessi alle predette operazioni, sostenute dalle autorit competenti di spedizione o di destinazione e dallo Stato ai sensi del regolamento medesimo. 3. Ciascun trasporto corredato dallapposito bollettino di accompagnamento in originale oppure, nel caso in cui la notifica sia relativa a pi trasporti, dalla copia del bollettino medesimo timbrato e firmato in originale dallautorit competente di spedizione. ANCHE le spese di deposito per 90 giorni (art.6 del Reg.to), va previsto nella polizza 153. 5. La Regione o Provincia autonoma di partenza del trasporto dei rifiuti, in qualit di autorit competente di spedizione, verifica la corrispondenza della garanzia prestata ai sensi del comma 2 agli schemi contrattuali e agli importi di cui agli allegati 1, 2, e 3, e svolge le relative attivit di sorveglianza. Articolo 2 Importazione di rifiuti dallo Stato della Citt del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino 1. Il trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati dallo Stato della Citt del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino al territorio nazionale pu essere effettuato, ai sensi dellarticolo 16, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, direttamente dalle rispettive autorit competenti ovvero da imprese iscritte allAlbo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui allarticolo 30 del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 154. Articolo 3 Condizioni e limiti 1. Le spedizioni devono soddisfare i seguenti requisiti: a) i rifiuti devono essere adeguatamente imballati; b) i contenitori devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonch, quando possibile, lidentit del produttore iniziale dei rifiuti; c) i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o incidenti; d) le etichette e le istruzioni di cui alle lettere b) e c) devono essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati. 2. Le spese amministrative di cui allallegato 4, poste a carico del notificatore ai sensi dellarticolo 33, comma 1, del Regolamento Cee n. 259/93, sono versate alle autorit di cui allarticolo 1, comma 5. 3. Fatti salvi eventuali specifici accordi internazionali e le norme che disciplinano il trasporto di merci, il trasportatore deve essere autorizzato alleffettuazione del trasporto di rifiuti ai sensi dellordinamento italiano o di uno Stato membro dellUnione europea. 4. I trasporti di rifiuti effettuati sul territorio nazionale che non rientrano nel campo di a