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1 Formazione ed aggiornamento Formazione ed aggiornamento RISCHIO AMIANTO: RISCHIO AMIANTO: APROFFONDIMENTI NORMATIVI APROFFONDIMENTI NORMATIVI Dr. Corrado Cigaina [email protected]

rischio amianto: approfondimenti legislativi

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corso di aggiornamento ai sensi dell'art 258 D.Lgs 81/08 per addetti che operano nelle attività di bonifica di materiali contenenti amianto - aspetti giuridico-legislativi

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Formazione ed aggiornamentoFormazione ed aggiornamento

RISCHIO AMIANTO:RISCHIO AMIANTO:APROFFONDIMENTI NORMATIVIAPROFFONDIMENTI NORMATIVIDr. Corrado [email protected]

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2premessaamianto: uno dei materiali a più elevata pericolosità

biologica fra quelli presenti negli ambienti di vita e di lavoro.

La maggior parte materiale contenente amianto (MCA) è costituito da materiale in matrice cementizia o resinoide

Principalmente coperture in cemento amianto (eternit)

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3D.Lgs 81/08 - definizionicon il termine amianto si intende una serie di silicati

fibrosi:

– actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;– amosite(grunerite d’amianto) n. CAS 12172-73-5;– antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;– crisotilo, n. CAS 12001-29-5;– crocidolite, n. CAS 12001-28-4;– tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.

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4Cos'è il numero CAS?

Chemical Abstracts Service

identificativo numerico che individua in maniera univoca una sostanza chimica

costituito da tre sequenze di numeri separati da trattini

I numeri sono assegnati in ordine progressivo e non hanno quindi nessun significato chimico

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5Classificazione D.M. 06/09/94Materiali friabilimateriali che possono essere

facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale

Materiali compattiMateriali duri che possono essere

sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (es frese, trapani etc..)

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6Polveri o Fibre di amianto? Polvere: parte di materiale allo stato solido che si

origina nei processi di frantumazione naturale e/o artificiale

Fibra: qualsiasi corpo solido allungato a forma di filamento presente nei minerali e nei tessuti

animali e vegetali

Due classi di fibre:– Rapporto lunghezza/diametro > 3 µm– Rapporto lunghezza/diametro < 3 µm

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7Polveri o Fibre di amianto? Polveri pneumoconiogeneesplicano la loro azione sull'apparato respiratorio e si

distinguono in:– Polveri Inerti (fastidiose): polveri che penetrano

nell'apparato respiratorio (polvere totale o inalabile)

– Polveri fibrogene (o sclerogene): polveri che riescono a penetrare negli alveoli polmonari (polvere respirabile)

Polveri NON pneumoconiogenecontengono sostanze che producono un danno anche

su un altro organo oltre il polmone

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8Polveri o Fibre di amianto? Quindi ...nella polvere generata da un processo di

frantumazione posso essere presenti delle fibre di amianto respirabili

Alcuni esempi di dimensioni– Crisotilo 0,75-1,5 µm– Anfiboli 13-4 µm– Lana 20-28 µm– nylon 7-7,5 µm– capello umano 50-100 µm

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9Gli obblighiLa presenza di materiali contenenti amianto comporta

una serie di obblighi a carico di:

Privati cittadini o datori di lavoro di ditte NON operano nella bonifica:

– Obbligo di denuncia di MCA– Obbligo di controllo/manutenzione di MCA

Datori di lavoro che operano nella bonifica– Obbligo rispetto della normativa vigente

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10privati e ditte che NON “bonificano”

1°) Individuare i materiali contenenti amianto (MCA)in base:

– all'aspetto del materiale, marchiatura,– Analisi massiva

In fase di ispezione visiva valutare attentamente: – tipo e le condizioni dei materiali; – fattori che possono determinare un futuro

danneggiamento o degrado; – fattori che influenzano la diffusione di fibre

Dovrà essere compilata la scheda di sopralluogo (ALL 5 D.M. 09/04/96)

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11privati e ditte che NON “bonificano”

2°) Nominare un responsabiledesignare un responsabile con compiti di controllo e

coordinamento

Che qualifica deve avere il responsabile?– Nella norma non è indicata alcuna particolare

qualifica-formazione

– Un operatore in possesso di corso di formazione abilitante (coordinatore) è certamente qualificato a controllare e coordinare

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12privati e ditte che NON “bonificano”

3°) Denunciare i MCAAttraverso il Mod. NA/1 – modello notifica presenza di

amianto nelle strutture o luoghi regione Lombardia

scaricabile quihttp://fox/webasl/spsal.nsf/vsWebCosafareper?OpenView

mancata comunicazione comporta la sanzione amministrativa da € 100,00 (Cento euro) a € 1500,00 (Millecinquecento euro)

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13privati e ditte che NON “bonificano”

4°) Programma di controllo e manutenzione

misure di natura tecnica, organizzativa procedurale e di informazione, atte a tenere sotto controllo i potenziali fattori di deterioramento e di danneggiamento attraverso la verifica periodica delle condizioni dei MCA

Obbligo previsto dal D.M. 06/09/94Previsto per tutti gli edifici dove si rilevano MCA

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14pertanto.....

Il proprietario o il datore di lavoro di un'attività:– designare un responsabile con compiti di controllo e

coordinamento– tenere un'idonea documentazione da cui risulti

l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. – garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza

durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi – fornire una corretta informazione agli occupanti

Se materiale è friabile, oltre a quanto sopra: – Ispezione annuale da parte del coordinatore con

rapporto finale da inviare ad ASL

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15censimento

Svolto dalle A.S.L in collaborazione con le province ed i comuni consente di:

– Mappare l'amianto– Stimare i quantitativi– Stimare lo stato di conservazione– Valutare i rischi– Programmare la manutenzione ed il controllo

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16È obbligatorio rimuovere entro 2015?

Non sussiste alcun obbligo di legge a condizione che non costituisca fonte di pericolo

obbiettivo del PRAL l'eliminazione dell'amianto dal territorio lombardo entro 10 anni dall'entrata in vigore (2015)

Obbiettivo non è sinonimo di obbligo!

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17Cosè il P.R.A.L. ?

Piano Regionale Amianto Lombardia

Previsto dalla Legge 257/92 e D.R.P. 08/08/94

Contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessarie – salvaguardia del benessere delle persone – prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica – promozione di iniziative di educazione ed informazione

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18Valutazione MCA edifici

MATERIALI CONTENENTI AMIANTO EDIFICIMATERIALI CONTENENTI AMIANTO EDIFICI

materiali integri non suscettibili di danneggiamento

materiali integri non suscettibili di danneggiamento

materiali integri suscettibili di danneggiamento

materiali integri suscettibili di danneggiamento

materiali danneggiati

materiali danneggiati

Eliminazione cause

Eliminazione cause

Area non estesa

Area non estesa

Area estesa

Area estesa

Restauroeliminazione cause

Restauroeliminazione cause

CONTROLLO PERIODICO – PROCEDURE MANUTENZIONECONTROLLO PERIODICO – PROCEDURE MANUTENZIONE BONIFICABONIFICA

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19Quando materiale è “danneggiato”?

D.D.G. Sanità nr. 13237/2008: Approvazione protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto

2 fasi– superficie danneggiata -presenza danni evidenti

(crepe, fessure evidenti e rotture) in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica privilegiando rimozione

– danno meno evidente superficie della copertura integra è necessario quantificare Indice di Degrado

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20I.D. - Indice di degrado

valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività dovrà attuare

I.D. = (A+B+C+D+E+F+G+H ) x I (vetustà)

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21I.D. - Indice di degrado

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22I.D. - Indice di degrado

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23I.D. - Indice di degrado

RISULTATO:– I.D.≤ 25 Nessun intervento di bonifica

(rivalutazione biennale)

– 25 ≤I.D.≥ 44: esecuzione della bonifica entro 3 anni

– I.D. ≥ 45 : Rimozione della copertura entro 12 mesi

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24Datore di lavoro ditta che “bonifica”

Prima di intraprendere lavori il datore di lavoro adotta ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto:

– Chiedendo informazioni a proprietari– Analisi di matrici– Marcature identificative– Anno di posa– etc.....

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25Ma chi è datore di lavoro?

soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

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26Ed in caso di dubbio?

Come comportarsi con la lana di roccia che talvolta si trova nel sottotetto a stretto contatto con le lastre di eternit?

Se vi é il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale si applica Titolo IX capo III:

– Valutazione rischi– Notifica (piano di lavoro)– Sorveglianza sanitaria– Misure prevenzione “amianto”– etc.....

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27È necessario dimostrare!

Il DdL deve dimostrare (con prova documentale) di aver valutato l’eventuale presenza di amianto

– Se opero in cantiere attraverso il Piano Operativo di Sicurezza

Ovvero– In forma più generale attraverso il Documento di

Valutazione dei Rischi aziendale

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28Piano Operativo di Sicurezza

P.O.S.documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice

redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a),

valutazione di tutti i rischi di ogni singolo cantiere, deve: – Rispettare contenuti del allegato XV D.Lgs 81/08– NON necessariamente essere munito di data certa– MEGLIO se firmato da, Datore di lavoro, RLS,

RSPP, MC,

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29Piano Operativo di Sicurezza

Contenuti minimi definiti da ALL XV tra cui:– descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità

organizzative e dei turni di lavoro;– elenco dei ponteggi....e di altre opere provvisionali di

notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere

– individuazione delle misure preventive e protettive– elenco dei dispositivi di protezione individuale – documentazione in merito all'informazione ed alla

formazione

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30La valutazione del rischio aziendale

Deve essere ricompresa nella valutazione art 28Devono essere valutati TUTTI i rischi al fine di:

– Individuare gli esposti– stabilire la natura e il grado dell’esposizione– stabilire le misure di Prevenzione e Protezione – Individuare le persone responsabili dell'applicazione

delle misure di prevenzione

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31Documento valutazione rischi

art 17 D.Lgs 81/08

Il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori ed elabora un documento scritto

Documento di valutazione rischi:– Tenuto anche su supporto informatico– munito di data certa, o in alternativa– firmato da, Datore di lavoro, RLS, RSPP, MC,

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32D.V.R - due metodologie in essere1. Criteri individuati dal datore di lavoro ( art 28)2. Procedure standardizzate (art 29 c.5)

Indipendentemente dalla scelta.....

Valutazione dei rischi è lo strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione

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33Autocertificazione e procedure standard

Decreto interministeriale 30/11/2012 - recepisce le procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi (art.29, c. 5 D.Lgs 81/08)

datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori:

– Potevano autocertificare la valutazione dei rischi

– dal 1 giugno 2013 “devono” effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate

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34Chi può utilizzare le procedure standardizzate?

aziende che occupano fino a 10 lavoratoriaziende che occupano fino a 50 lavoratori

Interpello 07/2012qualora una azienda abbia già un proprio DVR (o ne

elabori uno nuovo) non dovrà rielaborarlo necessariamente secondo le procedure standardizzate

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35Chi NON può utilizzarle ?Aziende che occupano più di 50 lavoratori. Aziende che occupano fino a 50 lavoratori le cui

attività riguardano: – aziende industriali rischio rilevante (D.Lgs.. 334/1999 )– centrali termoelettriche; – impianti ed installazioni nucleari; – fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e

munizioni; – esposizione dei lavoratori a rischi chimici, biologici, da

atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.

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36esposizione = campionamento

Il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre nell'aria al fine di verificare il rispetto del valore limite

I risultati sono riportati nel D.V.R aziendale

I campionamenti devono essere:– Rappresentativi (tali da permettere la valutazione

dell'esposizione)– Effettuati previa consultazione di RLS

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37Valore limite

0,1 fibre per centimetro cubo di aria come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore

Nessun lavoratore può essere esposto a valori superiori

In caso di superamento:– Sospende le lavorazioni– Individuare le cause– Adottare misure tecnico-organizzative – Effettua una nuova determinazione della

concentrazione

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38Campionamento fibre amiantoCampionamento e analisi modalità fondamentali per:

– determinare l'esposizione di un lavoratore – Determinare l'assenza di pericoli in un ambiente

bonificato

Campionamento – unico modo per determinare l'esposizione del

lavoratore – Richiede una competenza specifica

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39Chi può effettuare i campionamenti?

personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambitodel Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

È possibile avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie

Campionamenti effettuati secondo metodiche tecniche riconosciute (UNI EN 689/97)

I campioni sono analizzati da laboratori qualificati ai sensi del D.M. 14/05/1996

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40Tipologie di campionamentoCampionamenti personali

– Per determinare l'esposizione personale dei lavoratori 8 art 249 d.Lgs 81/08)

Campionamenti d'area– Per determinare un'eventuale diffusione di

fibre nell'ambiente chiuso– Per certificare che aree oggetto di intervento

possono essere nuovamente occupate (D.M. 06/09/94)

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41Campionamento personaleDetermina la concentrazione media ponderata

dell'inquinante

Linea di prelievo:– Substrato di raccolta– Pompa di aspirazione– Contatore volumetrico– flussimetro

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42misurazione

si può evitare la misurazione periodica solo quando vi sono sufficienti garanzie che non sia superato il valore limite.

Si ha il rispetto del valore limite quando:

– su un’unica misurazione (un turno di lavoro) valore di esposizione < ad 1/10 del valore limite;

– su rilevazioni effettuate in tre diversi turni di lavoro e nella medesima postazione di lavoro, valore di esposizione < ad 1/4 del valore limite

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43Quando aggiornare valutazione?

Art 29 c. 3 D.Lgs 81/08 Immediatamente in seguito a :

– Modifiche significative dell'organizzazione del lavoro– Grado di evoluzione tecnica– A seguito di Infortuni significativi– Evidenze derivanti dalla sorveglianza sanitaria– ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono

comportare un mutamento significativo dell’esposizione

Il DVR deve essere rielaborato entro 30 giorni

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44Misure di prevenzione - protezione

D.V.R deve contenere:– misure di prevenzione e di protezione attuate– dispositivi di protezione individuali adottati– l’individuazione delle procedure per l’attuazione

delle misure da realizzare,– ruoli dell’organizzazione aziendale che

debbono provvedere alla realizzazione delle misure di prevenzione , a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

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45Misure di prevenzione

Anche nei confronti dell'ambiente e della popolazione!

Il datore di lavoro prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio

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46Protezione collettiva ed individuale

L'adozione dei dispositivi di protezione collettiva è prioritaria ai dispositivi di protezione individuale

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

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47Protezione collettiva ed individuale

PERTANTO:

– DPI non devono sostituire DPC quando questi sono tecnicamente realizzabili

– DPI sono previsti solo per attività che mantengono un rischio residuo

L'esposizione per via inalatoria a fibre di amianto è sempre da considerarsi un rischio residuo !

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48Misure di prevenzione specifiche

– Limitazione del numero degli esposti– I lavoratori devono sempre indossare D.P.I.– D.P.I con fattore di protezione adeguato alla

concentrazione di amianto– Previsto un periodo di riposo– organizzare i lavori in modo tale da evitare la

produzione-dispersione di fibre– Manutenzione e pulizia di locali ed attrezzature– Corretta gestione dei rifiuti

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49Misure igieniche specifiche

Il luogo deve essere:– delimitati e contrassegnati da appositi cartelli– accessibili esclusivamente ai lavoratori addetti– oggetto del divieto di fumare– Dotato di aree speciali che consentano ai

lavoratori di mangiare e bere senza rischio

i lavoratori devono disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi

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50Informazione, formazione, addestramento

INFORMAZIONEfornire notizie utili e funzionali

FORMAZIONEProcesso educativo atto a fornire strumenti necessari al

corretto svolgimento di una determinata attività lavorativa

ADDESTRAMENTOrendere abile nell'uso corretto di attrezzature,

macchine, DPI....

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51Informazione

Prima di adibire alle lavorazioni, informazioni su:– Rischi per la salute– Norme igieniche da rispettare– Procedure di pulizia- e docontaminazione DPI,

indumenti......– Precauzioni per ridurre l'esposizione– Campionamenti e i valori limite– Superamento del valore limite e cause– Misure da adottare prima di lavorare in zone oltre il

limite

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52Formazione

art 37 D.Lgs 81/08Ogni lavoratore esposto o potenzialmente esposto ad

amianto deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata ad intervalli regolari

Regolamentata da accordo stato – regioni nr. 221/2011:

– Formazione generale– Formazione specifica

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Formazione sufficiente ed adeguata

Sufficiente– Che rispetta almeno una tempistica

Adeguata

I lavoratori saranno adeguatamente formati quando sapranno:

– come svolgere il loro lavoro– quali sono i loro compiti -responsabilità– quali pericoli devono affrontare durante il lavoro e

come evitarli

Page 54: rischio amianto: approfondimenti legislativi

54I percorsi formativi art 37 D.Lgs 81

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55Formazione specifica amianto

– proprietà dell’amianto ed effetti sulla salute– tipi di prodotti o materiali – operazioni che possono comportare un’esposizione – procedure di lavoro sicure– funzione, scelta, selezione, limiti corretta utilizzazione DPI– procedure di emergenza;– procedure di decontaminazione;– eliminazione dei rifiuti;– sorveglianza medica

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56Formazione abilitativa

Gli operatori che eseguono-operano nella:– Rimozione e smaltimento dell’amianto – Bonifica (incapsulamento e confinamento) delle

aree interessate devono frequentare i corsi di formazione professionale

abilitanti (art 10 L. 257/92)

– Addetti alla gestione (Coordinatori) – 50 ore di corso + esame finale + rilascio patentino (Lombardia)

– Addetti – 30 ore di corso + esame finale + rilascio patentino (Lombardia)

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57“Coordinatore” amianto

Da non confondersi con coordinatori “cantieri” Titolo IV

Coordinatore amianto = responsabile tecnico art 10 c. 4 D.M 406/98 ( gestione rifiuti)

Compiti:– Studiare e progettare l'intervento di bonifica– Predisporre il PDL– Organizzare il cantiere– Controllare le lavorazioni– Verificare lo stato di degrado degli edifici

Page 58: rischio amianto: approfondimenti legislativi

58Ma è una figura obbligatoria?

Stante al D.Lgs 81/08:

Si ritiene che il coordinatore “amianto” non sia un obbligo formale anche perchè detta figura è per definizione assimilabile ad un preposto

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59..chi è il preposto?

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Accordo stato regioni 221/2011 prevede 8 ore di formazione particolare

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60obblighi del preposto

– sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi da parte dei lavoratori e, in caso di persistenza dell’inosservanza, informare i superiori diretti

– verificare che solo i lavoratori istruiti adeguatamente accedano a zone con rischi gravi e specifici

– dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

– segnalare tempestivamente le deficienze dei mezzi, dei dispostivi e situazioni di pericolo delle quali venga a conoscenza in base alla formazione ricevuta

Page 61: rischio amianto: approfondimenti legislativi

61pertanto:In caso di attività di bonifica il preposto può rispondere

penalmente con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro se:

– non sovraintende o vigila– Non segnala tempestivamente inefficienze /pericoli– richiedere l’osservanza delle misure per il controllo

delle situazioni di rischio (es superamento valore limite)

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62Corsi di aggiornamento?

i lavoratori esposti o potenzialmente esposti ricevano una formazione sufficiente ed adeguata ad intervalli regolari

– P.R.A.L. consiglia un periodo di aggiornamento ogni 5 anni effettuato da datore di lavoro o Enti di formazione accreditati

– Accordo stato regioni 221/2011 obbliga un aggiornamento (minimo) di 6 ore ogni 5 anni fatta eccezione l'introduzione di nuove attrezzature, nuove mansioni etc... effettuato da docenti qualificati

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63Corsi di aggiornamento?

Aggiornamento deve comunque avvenire in occasione di:

– Mutamento significativo dell'esposizione– Mutamento delle modalità operative– Novità in campo tecnico scientifico– Novità in campo normativo

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64Sorveglianza sanitaria

– Per tutti i lavoratori addetti– Solitamente con cadenza annuale– Finalizzata anche verificare idoneità ad indossare DPI

vie respiratorie– medico competente privilegia gli esami non invasivi

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65Registro degli esposti

Istituito ed aggiornato dal datore di lavoro tramite MCregistro riporta:

– attività svolta– agente cancerogeno (amianto)– valore dell’esposizione

vengono iscritti i lavoratori:– Esposti a > 1/10 del valore limite, pari a 0,01ff/cc– Esposti a condizioni non prevedibili – incidentali

Copia del registro è inviato ad ASL e INAIL

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66Notifica dei lavori su MCA

Effettuata dal datore di lavoro prima di iniziare un lavoro che comporta un'esposizione Inviata all'organo di vigilanza competente per territorioRiporta:

– ubicazione del cantiere– tipi e quantitativi di amianto – attività e procedimenti applicati– numero di lavoratori interessati– data di inizio dei lavori e relativa durata– misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori

Nuova notifica per significativo aumento dell'esposizione

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67Piano di lavoro rimozione MCA

prevede misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente.

Il piano è:– Predisposto dal datore di lavoro prima di iniziare lavori

di demolizione-rimozione di amianto - materiali contenenti amianto

– È inviato ad ASL competente per territorio 30 giorni prima dell'inizio dei lavori

preavviso di 30 giorni non si applica nei casi di urgenzaL'invio del piano sostituisce l'obbligo di notifica

Page 68: rischio amianto: approfondimenti legislativi

68A.S.L.

Verifica i contenuti del piano

Entro 30 giorni dal ricevimento del piano, può:– Richiedere integrazioni– Richiedere una modifica del piano– Rilasciare prescrizioni operative

Il datore di lavoro può eseguire i lavori, dopo 30 giorni, se non riceve richiesta di integrazione, modifica prescrizioni

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69Ge.M.A.

sistema software per l’acquisizione e gestione dei piani di lavoro e per la tracciatura delle bonifiche degli interventi su amianto

l’utente titolare previa registrazione dell’impresa che effettua bonifiche può registrare modificare o eliminare un piano di lavoro

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70Ge.M.A.

Le imprese devono: – essere dotate di Carta CRS (Carta Regionale dei

Servizi) o Carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con relativo PIN, rilasciato dall’ASL di competenza (uffici Scelta e Revoca)

– disporre di un lettore di Smart Card che, se del caso, può essere richiesto alle ASL

– installare il Software CRS necessario per il corretto uso della carta

istruzioni riportate sul sito istituzionale: ··www.crs.regione.lombardia.it

Page 71: rischio amianto: approfondimenti legislativi

71Relazione annuale

Compilata dalle imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica

inviata alla Regione e alla ASL di competenza ove si sono svolte le attività dell’impresa

Contenuti:– tipi, caratteristiche quantitativi dei rifiuti – attività svolte, procedimenti applicati, il numero e i dati

anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti

– misure adottate o in via di adozione

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72Un privato può rimuovere l'amianto?

Regione Lombardia (ufficiosamente) lo vietaRegione Piemonte lo acconsentepoichè:

– Il privato non è un impresa– non è soggetto all'iscrizione Albo Gestori

Ambientali– Non esiste un divieto di legge specifico

si ritiene che un privato, a determinate condizioni (D.M. 06/9/94), a casa sua, per piccoli quantitativi

possa procedere alla rimozione!

Page 73: rischio amianto: approfondimenti legislativi

73Rimozione da parte di privati

I privati cittadini:– Non rientrano nel campo di applicazione del

D.Lgs 81/08 – non devono notificare i lavori– Rientrano nel campo di applicazione della Legge

257/92 ovvero del D.M. 06/09/94Quindi sono tenuti a:

– Delimitare e segnalare la zona– “spruzzare” le lastre– Evitare la frantumazione dei materiali– “inbancalare” racchiudere ed etichettare– Individuare un adeguato deposito temporaneo– Assicurare un trasporto autorizzato

Page 74: rischio amianto: approfondimenti legislativi

74Un privato è passibile di sanzione?

Se le procedure (D.M. 06/09/94), non sono rispettate – sanzione amministrativa art. 15 c. 2 della Legge

257/92.Se il privato richiede l'ausilio di familiari

– Si configura un'impresa familiare di fatto e quindi trova applicazione l'art 21 del D.Lgs 81/08 (es obbligo utilizzo DPI)

Se il privato richiede l'ausilio di amici:– Si configura un'impresa di fatto e quindi trova

applicazione D.Lgs 81/08 in toto ( es iscrizione Albo Gestori e presentazione piano di lavoro)

Page 75: rischio amianto: approfondimenti legislativi

75E.S.e.D.I.

• In caso di esposizioni sporadiche e di debole intensità

• a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite non é superato

• In attività talune lavorative

NON SI APPLICA

– notifica (piano di lavoro)– Misure di prevenzione specifiche– Sorveglianza sanitaria specifica– Istituzione registro esposti

Page 76: rischio amianto: approfondimenti legislativi

76Attività E.S.e.D.I

– brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

– rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

– incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

– sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

Page 77: rischio amianto: approfondimenti legislativi

77Lett. Circ. 25/01/11 - Ministero

Orientamenti pratici per determinare le ESEDI:

– Ditte iscritte alla CAT 10 Albo Gestori Ambientali non possono usufruirne

– Valutazione in base al numero di interventi– Valutazione per ogni singolo lavoratore– Nel D.V.R è obbligatorio identificare in modo chiaro i

lavoratori adibiti ad attività ESEDI– Obbligatorio rispettare misure igieniche – DPI con fattore protettivo > 30

Page 78: rischio amianto: approfondimenti legislativi

78E.S.e.D.I

Attività effettuate:– Max 3 lavoratori contemporaneamente– max 60 ore/anno– ≤ 4 ore/ singolo intervento– ≤ 2 interventi/mese– Livello max di esposizione pari a 10 F/L su 8 ore

svolte anche da lattonieri, idraulici, muratori etc... adeguatamente e sufficientemente formati come previsto all'art 258 D.Lgs 81/08

Quindi devono essere in possesso del patentino????

Page 79: rischio amianto: approfondimenti legislativi

79E.S.e.D.I

A - Brevi a attività non continuative di manutenzione su materiali non friabili

– Riparazione superficie ridotta ( max 10 m2)in vinil-amianto

– Spostamento non traumatico lastre MCA a terra

B - Rimozione senza deterioramento materiali non degradati in cui le fibre sono legate ad una matrice

– Raccolta piccoli pezzi ( max 10 m2) di MCA non friabile previo trattamento incapsulante

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80E.S.e.D.I

C- Incapsulamento e confinamento materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato

– Interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione

– Messa in sicurezza di materiale frammentato ( max 10 m2)

D - Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni

– Campionamenti– Attività di sopralluogo …

Page 81: rischio amianto: approfondimenti legislativi

81Per proteggere i lavoratori:

– ottenere informazioni adeguate ( es tipo di amianto)– Valutare i rischi di esposizione– Individuare ed adottare adeguate misure di prevenzione

protezione– Controllare l'esposizione dei lavoratori (es

campionamenti)– Informare i lavoratori– formazione sufficiente ed adeguata dei lavoratori– Sorveglianza sanitaria dei lavoratori– Notificare i lavori ad A.S.L. Competente