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corso di aggiornamento ai sensi dell'art 258 D.Lgs 81/08 per addetti che operano nelle attività di bonifica di materiali contenenti amianto - aspetti giuridico-legislativi
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1
Formazione ed aggiornamentoFormazione ed aggiornamento
RISCHIO AMIANTO:RISCHIO AMIANTO:APROFFONDIMENTI NORMATIVIAPROFFONDIMENTI NORMATIVIDr. Corrado [email protected]
2premessaamianto: uno dei materiali a più elevata pericolosità
biologica fra quelli presenti negli ambienti di vita e di lavoro.
La maggior parte materiale contenente amianto (MCA) è costituito da materiale in matrice cementizia o resinoide
Principalmente coperture in cemento amianto (eternit)
3D.Lgs 81/08 - definizionicon il termine amianto si intende una serie di silicati
fibrosi:
– actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;– amosite(grunerite d’amianto) n. CAS 12172-73-5;– antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;– crisotilo, n. CAS 12001-29-5;– crocidolite, n. CAS 12001-28-4;– tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.
4Cos'è il numero CAS?
Chemical Abstracts Service
identificativo numerico che individua in maniera univoca una sostanza chimica
costituito da tre sequenze di numeri separati da trattini
I numeri sono assegnati in ordine progressivo e non hanno quindi nessun significato chimico
5Classificazione D.M. 06/09/94Materiali friabilimateriali che possono essere
facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale
Materiali compattiMateriali duri che possono essere
sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (es frese, trapani etc..)
6Polveri o Fibre di amianto? Polvere: parte di materiale allo stato solido che si
origina nei processi di frantumazione naturale e/o artificiale
Fibra: qualsiasi corpo solido allungato a forma di filamento presente nei minerali e nei tessuti
animali e vegetali
Due classi di fibre:– Rapporto lunghezza/diametro > 3 µm– Rapporto lunghezza/diametro < 3 µm
7Polveri o Fibre di amianto? Polveri pneumoconiogeneesplicano la loro azione sull'apparato respiratorio e si
distinguono in:– Polveri Inerti (fastidiose): polveri che penetrano
nell'apparato respiratorio (polvere totale o inalabile)
– Polveri fibrogene (o sclerogene): polveri che riescono a penetrare negli alveoli polmonari (polvere respirabile)
Polveri NON pneumoconiogenecontengono sostanze che producono un danno anche
su un altro organo oltre il polmone
8Polveri o Fibre di amianto? Quindi ...nella polvere generata da un processo di
frantumazione posso essere presenti delle fibre di amianto respirabili
Alcuni esempi di dimensioni– Crisotilo 0,75-1,5 µm– Anfiboli 13-4 µm– Lana 20-28 µm– nylon 7-7,5 µm– capello umano 50-100 µm
9Gli obblighiLa presenza di materiali contenenti amianto comporta
una serie di obblighi a carico di:
Privati cittadini o datori di lavoro di ditte NON operano nella bonifica:
– Obbligo di denuncia di MCA– Obbligo di controllo/manutenzione di MCA
Datori di lavoro che operano nella bonifica– Obbligo rispetto della normativa vigente
10privati e ditte che NON “bonificano”
1°) Individuare i materiali contenenti amianto (MCA)in base:
– all'aspetto del materiale, marchiatura,– Analisi massiva
In fase di ispezione visiva valutare attentamente: – tipo e le condizioni dei materiali; – fattori che possono determinare un futuro
danneggiamento o degrado; – fattori che influenzano la diffusione di fibre
Dovrà essere compilata la scheda di sopralluogo (ALL 5 D.M. 09/04/96)
11privati e ditte che NON “bonificano”
2°) Nominare un responsabiledesignare un responsabile con compiti di controllo e
coordinamento
Che qualifica deve avere il responsabile?– Nella norma non è indicata alcuna particolare
qualifica-formazione
– Un operatore in possesso di corso di formazione abilitante (coordinatore) è certamente qualificato a controllare e coordinare
12privati e ditte che NON “bonificano”
3°) Denunciare i MCAAttraverso il Mod. NA/1 – modello notifica presenza di
amianto nelle strutture o luoghi regione Lombardia
scaricabile quihttp://fox/webasl/spsal.nsf/vsWebCosafareper?OpenView
mancata comunicazione comporta la sanzione amministrativa da € 100,00 (Cento euro) a € 1500,00 (Millecinquecento euro)
13privati e ditte che NON “bonificano”
4°) Programma di controllo e manutenzione
misure di natura tecnica, organizzativa procedurale e di informazione, atte a tenere sotto controllo i potenziali fattori di deterioramento e di danneggiamento attraverso la verifica periodica delle condizioni dei MCA
Obbligo previsto dal D.M. 06/09/94Previsto per tutti gli edifici dove si rilevano MCA
14pertanto.....
Il proprietario o il datore di lavoro di un'attività:– designare un responsabile con compiti di controllo e
coordinamento– tenere un'idonea documentazione da cui risulti
l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. – garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza
durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi – fornire una corretta informazione agli occupanti
Se materiale è friabile, oltre a quanto sopra: – Ispezione annuale da parte del coordinatore con
rapporto finale da inviare ad ASL
15censimento
Svolto dalle A.S.L in collaborazione con le province ed i comuni consente di:
– Mappare l'amianto– Stimare i quantitativi– Stimare lo stato di conservazione– Valutare i rischi– Programmare la manutenzione ed il controllo
16È obbligatorio rimuovere entro 2015?
Non sussiste alcun obbligo di legge a condizione che non costituisca fonte di pericolo
obbiettivo del PRAL l'eliminazione dell'amianto dal territorio lombardo entro 10 anni dall'entrata in vigore (2015)
Obbiettivo non è sinonimo di obbligo!
17Cosè il P.R.A.L. ?
Piano Regionale Amianto Lombardia
Previsto dalla Legge 257/92 e D.R.P. 08/08/94
Contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessarie – salvaguardia del benessere delle persone – prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica – promozione di iniziative di educazione ed informazione
18Valutazione MCA edifici
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO EDIFICIMATERIALI CONTENENTI AMIANTO EDIFICI
materiali integri non suscettibili di danneggiamento
materiali integri non suscettibili di danneggiamento
materiali integri suscettibili di danneggiamento
materiali integri suscettibili di danneggiamento
materiali danneggiati
materiali danneggiati
Eliminazione cause
Eliminazione cause
Area non estesa
Area non estesa
Area estesa
Area estesa
Restauroeliminazione cause
Restauroeliminazione cause
CONTROLLO PERIODICO – PROCEDURE MANUTENZIONECONTROLLO PERIODICO – PROCEDURE MANUTENZIONE BONIFICABONIFICA
19Quando materiale è “danneggiato”?
D.D.G. Sanità nr. 13237/2008: Approvazione protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto
2 fasi– superficie danneggiata -presenza danni evidenti
(crepe, fessure evidenti e rotture) in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica privilegiando rimozione
– danno meno evidente superficie della copertura integra è necessario quantificare Indice di Degrado
20I.D. - Indice di degrado
valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività dovrà attuare
I.D. = (A+B+C+D+E+F+G+H ) x I (vetustà)
21I.D. - Indice di degrado
22I.D. - Indice di degrado
23I.D. - Indice di degrado
RISULTATO:– I.D.≤ 25 Nessun intervento di bonifica
(rivalutazione biennale)
– 25 ≤I.D.≥ 44: esecuzione della bonifica entro 3 anni
– I.D. ≥ 45 : Rimozione della copertura entro 12 mesi
24Datore di lavoro ditta che “bonifica”
Prima di intraprendere lavori il datore di lavoro adotta ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto:
– Chiedendo informazioni a proprietari– Analisi di matrici– Marcature identificative– Anno di posa– etc.....
25Ma chi è datore di lavoro?
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
26Ed in caso di dubbio?
Come comportarsi con la lana di roccia che talvolta si trova nel sottotetto a stretto contatto con le lastre di eternit?
Se vi é il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale si applica Titolo IX capo III:
– Valutazione rischi– Notifica (piano di lavoro)– Sorveglianza sanitaria– Misure prevenzione “amianto”– etc.....
27È necessario dimostrare!
Il DdL deve dimostrare (con prova documentale) di aver valutato l’eventuale presenza di amianto
– Se opero in cantiere attraverso il Piano Operativo di Sicurezza
Ovvero– In forma più generale attraverso il Documento di
Valutazione dei Rischi aziendale
28Piano Operativo di Sicurezza
P.O.S.documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice
redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a),
valutazione di tutti i rischi di ogni singolo cantiere, deve: – Rispettare contenuti del allegato XV D.Lgs 81/08– NON necessariamente essere munito di data certa– MEGLIO se firmato da, Datore di lavoro, RLS,
RSPP, MC,
29Piano Operativo di Sicurezza
Contenuti minimi definiti da ALL XV tra cui:– descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità
organizzative e dei turni di lavoro;– elenco dei ponteggi....e di altre opere provvisionali di
notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere
– individuazione delle misure preventive e protettive– elenco dei dispositivi di protezione individuale – documentazione in merito all'informazione ed alla
formazione
30La valutazione del rischio aziendale
Deve essere ricompresa nella valutazione art 28Devono essere valutati TUTTI i rischi al fine di:
– Individuare gli esposti– stabilire la natura e il grado dell’esposizione– stabilire le misure di Prevenzione e Protezione – Individuare le persone responsabili dell'applicazione
delle misure di prevenzione
31Documento valutazione rischi
art 17 D.Lgs 81/08
Il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori ed elabora un documento scritto
Documento di valutazione rischi:– Tenuto anche su supporto informatico– munito di data certa, o in alternativa– firmato da, Datore di lavoro, RLS, RSPP, MC,
32D.V.R - due metodologie in essere1. Criteri individuati dal datore di lavoro ( art 28)2. Procedure standardizzate (art 29 c.5)
Indipendentemente dalla scelta.....
Valutazione dei rischi è lo strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione
33Autocertificazione e procedure standard
Decreto interministeriale 30/11/2012 - recepisce le procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi (art.29, c. 5 D.Lgs 81/08)
datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori:
– Potevano autocertificare la valutazione dei rischi
– dal 1 giugno 2013 “devono” effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate
34Chi può utilizzare le procedure standardizzate?
aziende che occupano fino a 10 lavoratoriaziende che occupano fino a 50 lavoratori
Interpello 07/2012qualora una azienda abbia già un proprio DVR (o ne
elabori uno nuovo) non dovrà rielaborarlo necessariamente secondo le procedure standardizzate
35Chi NON può utilizzarle ?Aziende che occupano più di 50 lavoratori. Aziende che occupano fino a 50 lavoratori le cui
attività riguardano: – aziende industriali rischio rilevante (D.Lgs.. 334/1999 )– centrali termoelettriche; – impianti ed installazioni nucleari; – fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni; – esposizione dei lavoratori a rischi chimici, biologici, da
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.
36esposizione = campionamento
Il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre nell'aria al fine di verificare il rispetto del valore limite
I risultati sono riportati nel D.V.R aziendale
I campionamenti devono essere:– Rappresentativi (tali da permettere la valutazione
dell'esposizione)– Effettuati previa consultazione di RLS
37Valore limite
0,1 fibre per centimetro cubo di aria come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore
Nessun lavoratore può essere esposto a valori superiori
In caso di superamento:– Sospende le lavorazioni– Individuare le cause– Adottare misure tecnico-organizzative – Effettua una nuova determinazione della
concentrazione
38Campionamento fibre amiantoCampionamento e analisi modalità fondamentali per:
– determinare l'esposizione di un lavoratore – Determinare l'assenza di pericoli in un ambiente
bonificato
Campionamento – unico modo per determinare l'esposizione del
lavoratore – Richiede una competenza specifica
39Chi può effettuare i campionamenti?
personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambitodel Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
È possibile avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie
Campionamenti effettuati secondo metodiche tecniche riconosciute (UNI EN 689/97)
I campioni sono analizzati da laboratori qualificati ai sensi del D.M. 14/05/1996
40Tipologie di campionamentoCampionamenti personali
– Per determinare l'esposizione personale dei lavoratori 8 art 249 d.Lgs 81/08)
Campionamenti d'area– Per determinare un'eventuale diffusione di
fibre nell'ambiente chiuso– Per certificare che aree oggetto di intervento
possono essere nuovamente occupate (D.M. 06/09/94)
41Campionamento personaleDetermina la concentrazione media ponderata
dell'inquinante
Linea di prelievo:– Substrato di raccolta– Pompa di aspirazione– Contatore volumetrico– flussimetro
42misurazione
si può evitare la misurazione periodica solo quando vi sono sufficienti garanzie che non sia superato il valore limite.
Si ha il rispetto del valore limite quando:
– su un’unica misurazione (un turno di lavoro) valore di esposizione < ad 1/10 del valore limite;
– su rilevazioni effettuate in tre diversi turni di lavoro e nella medesima postazione di lavoro, valore di esposizione < ad 1/4 del valore limite
43Quando aggiornare valutazione?
Art 29 c. 3 D.Lgs 81/08 Immediatamente in seguito a :
– Modifiche significative dell'organizzazione del lavoro– Grado di evoluzione tecnica– A seguito di Infortuni significativi– Evidenze derivanti dalla sorveglianza sanitaria– ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono
comportare un mutamento significativo dell’esposizione
Il DVR deve essere rielaborato entro 30 giorni
44Misure di prevenzione - protezione
D.V.R deve contenere:– misure di prevenzione e di protezione attuate– dispositivi di protezione individuali adottati– l’individuazione delle procedure per l’attuazione
delle misure da realizzare,– ruoli dell’organizzazione aziendale che
debbono provvedere alla realizzazione delle misure di prevenzione , a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
45Misure di prevenzione
Anche nei confronti dell'ambiente e della popolazione!
Il datore di lavoro prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio
46Protezione collettiva ed individuale
L'adozione dei dispositivi di protezione collettiva è prioritaria ai dispositivi di protezione individuale
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
47Protezione collettiva ed individuale
PERTANTO:
– DPI non devono sostituire DPC quando questi sono tecnicamente realizzabili
– DPI sono previsti solo per attività che mantengono un rischio residuo
L'esposizione per via inalatoria a fibre di amianto è sempre da considerarsi un rischio residuo !
48Misure di prevenzione specifiche
– Limitazione del numero degli esposti– I lavoratori devono sempre indossare D.P.I.– D.P.I con fattore di protezione adeguato alla
concentrazione di amianto– Previsto un periodo di riposo– organizzare i lavori in modo tale da evitare la
produzione-dispersione di fibre– Manutenzione e pulizia di locali ed attrezzature– Corretta gestione dei rifiuti
49Misure igieniche specifiche
Il luogo deve essere:– delimitati e contrassegnati da appositi cartelli– accessibili esclusivamente ai lavoratori addetti– oggetto del divieto di fumare– Dotato di aree speciali che consentano ai
lavoratori di mangiare e bere senza rischio
i lavoratori devono disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi
50Informazione, formazione, addestramento
INFORMAZIONEfornire notizie utili e funzionali
FORMAZIONEProcesso educativo atto a fornire strumenti necessari al
corretto svolgimento di una determinata attività lavorativa
ADDESTRAMENTOrendere abile nell'uso corretto di attrezzature,
macchine, DPI....
51Informazione
Prima di adibire alle lavorazioni, informazioni su:– Rischi per la salute– Norme igieniche da rispettare– Procedure di pulizia- e docontaminazione DPI,
indumenti......– Precauzioni per ridurre l'esposizione– Campionamenti e i valori limite– Superamento del valore limite e cause– Misure da adottare prima di lavorare in zone oltre il
limite
52Formazione
art 37 D.Lgs 81/08Ogni lavoratore esposto o potenzialmente esposto ad
amianto deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata ad intervalli regolari
Regolamentata da accordo stato – regioni nr. 221/2011:
– Formazione generale– Formazione specifica
Formazione sufficiente ed adeguata
Sufficiente– Che rispetta almeno una tempistica
Adeguata
I lavoratori saranno adeguatamente formati quando sapranno:
– come svolgere il loro lavoro– quali sono i loro compiti -responsabilità– quali pericoli devono affrontare durante il lavoro e
come evitarli
54I percorsi formativi art 37 D.Lgs 81
55Formazione specifica amianto
– proprietà dell’amianto ed effetti sulla salute– tipi di prodotti o materiali – operazioni che possono comportare un’esposizione – procedure di lavoro sicure– funzione, scelta, selezione, limiti corretta utilizzazione DPI– procedure di emergenza;– procedure di decontaminazione;– eliminazione dei rifiuti;– sorveglianza medica
56Formazione abilitativa
Gli operatori che eseguono-operano nella:– Rimozione e smaltimento dell’amianto – Bonifica (incapsulamento e confinamento) delle
aree interessate devono frequentare i corsi di formazione professionale
abilitanti (art 10 L. 257/92)
– Addetti alla gestione (Coordinatori) – 50 ore di corso + esame finale + rilascio patentino (Lombardia)
– Addetti – 30 ore di corso + esame finale + rilascio patentino (Lombardia)
57“Coordinatore” amianto
Da non confondersi con coordinatori “cantieri” Titolo IV
Coordinatore amianto = responsabile tecnico art 10 c. 4 D.M 406/98 ( gestione rifiuti)
Compiti:– Studiare e progettare l'intervento di bonifica– Predisporre il PDL– Organizzare il cantiere– Controllare le lavorazioni– Verificare lo stato di degrado degli edifici
58Ma è una figura obbligatoria?
Stante al D.Lgs 81/08:
Si ritiene che il coordinatore “amianto” non sia un obbligo formale anche perchè detta figura è per definizione assimilabile ad un preposto
59..chi è il preposto?
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
Accordo stato regioni 221/2011 prevede 8 ore di formazione particolare
60obblighi del preposto
– sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi da parte dei lavoratori e, in caso di persistenza dell’inosservanza, informare i superiori diretti
– verificare che solo i lavoratori istruiti adeguatamente accedano a zone con rischi gravi e specifici
– dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
– segnalare tempestivamente le deficienze dei mezzi, dei dispostivi e situazioni di pericolo delle quali venga a conoscenza in base alla formazione ricevuta
61pertanto:In caso di attività di bonifica il preposto può rispondere
penalmente con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro se:
– non sovraintende o vigila– Non segnala tempestivamente inefficienze /pericoli– richiedere l’osservanza delle misure per il controllo
delle situazioni di rischio (es superamento valore limite)
62Corsi di aggiornamento?
i lavoratori esposti o potenzialmente esposti ricevano una formazione sufficiente ed adeguata ad intervalli regolari
– P.R.A.L. consiglia un periodo di aggiornamento ogni 5 anni effettuato da datore di lavoro o Enti di formazione accreditati
– Accordo stato regioni 221/2011 obbliga un aggiornamento (minimo) di 6 ore ogni 5 anni fatta eccezione l'introduzione di nuove attrezzature, nuove mansioni etc... effettuato da docenti qualificati
63Corsi di aggiornamento?
Aggiornamento deve comunque avvenire in occasione di:
– Mutamento significativo dell'esposizione– Mutamento delle modalità operative– Novità in campo tecnico scientifico– Novità in campo normativo
64Sorveglianza sanitaria
– Per tutti i lavoratori addetti– Solitamente con cadenza annuale– Finalizzata anche verificare idoneità ad indossare DPI
vie respiratorie– medico competente privilegia gli esami non invasivi
65Registro degli esposti
Istituito ed aggiornato dal datore di lavoro tramite MCregistro riporta:
– attività svolta– agente cancerogeno (amianto)– valore dell’esposizione
vengono iscritti i lavoratori:– Esposti a > 1/10 del valore limite, pari a 0,01ff/cc– Esposti a condizioni non prevedibili – incidentali
Copia del registro è inviato ad ASL e INAIL
66Notifica dei lavori su MCA
Effettuata dal datore di lavoro prima di iniziare un lavoro che comporta un'esposizione Inviata all'organo di vigilanza competente per territorioRiporta:
– ubicazione del cantiere– tipi e quantitativi di amianto – attività e procedimenti applicati– numero di lavoratori interessati– data di inizio dei lavori e relativa durata– misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori
Nuova notifica per significativo aumento dell'esposizione
67Piano di lavoro rimozione MCA
prevede misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente.
Il piano è:– Predisposto dal datore di lavoro prima di iniziare lavori
di demolizione-rimozione di amianto - materiali contenenti amianto
– È inviato ad ASL competente per territorio 30 giorni prima dell'inizio dei lavori
preavviso di 30 giorni non si applica nei casi di urgenzaL'invio del piano sostituisce l'obbligo di notifica
68A.S.L.
Verifica i contenuti del piano
Entro 30 giorni dal ricevimento del piano, può:– Richiedere integrazioni– Richiedere una modifica del piano– Rilasciare prescrizioni operative
Il datore di lavoro può eseguire i lavori, dopo 30 giorni, se non riceve richiesta di integrazione, modifica prescrizioni
69Ge.M.A.
sistema software per l’acquisizione e gestione dei piani di lavoro e per la tracciatura delle bonifiche degli interventi su amianto
l’utente titolare previa registrazione dell’impresa che effettua bonifiche può registrare modificare o eliminare un piano di lavoro
70Ge.M.A.
Le imprese devono: – essere dotate di Carta CRS (Carta Regionale dei
Servizi) o Carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con relativo PIN, rilasciato dall’ASL di competenza (uffici Scelta e Revoca)
– disporre di un lettore di Smart Card che, se del caso, può essere richiesto alle ASL
– installare il Software CRS necessario per il corretto uso della carta
istruzioni riportate sul sito istituzionale: ··www.crs.regione.lombardia.it
71Relazione annuale
Compilata dalle imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica
inviata alla Regione e alla ASL di competenza ove si sono svolte le attività dell’impresa
Contenuti:– tipi, caratteristiche quantitativi dei rifiuti – attività svolte, procedimenti applicati, il numero e i dati
anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti
– misure adottate o in via di adozione
72Un privato può rimuovere l'amianto?
Regione Lombardia (ufficiosamente) lo vietaRegione Piemonte lo acconsentepoichè:
– Il privato non è un impresa– non è soggetto all'iscrizione Albo Gestori
Ambientali– Non esiste un divieto di legge specifico
si ritiene che un privato, a determinate condizioni (D.M. 06/9/94), a casa sua, per piccoli quantitativi
possa procedere alla rimozione!
73Rimozione da parte di privati
I privati cittadini:– Non rientrano nel campo di applicazione del
D.Lgs 81/08 – non devono notificare i lavori– Rientrano nel campo di applicazione della Legge
257/92 ovvero del D.M. 06/09/94Quindi sono tenuti a:
– Delimitare e segnalare la zona– “spruzzare” le lastre– Evitare la frantumazione dei materiali– “inbancalare” racchiudere ed etichettare– Individuare un adeguato deposito temporaneo– Assicurare un trasporto autorizzato
74Un privato è passibile di sanzione?
Se le procedure (D.M. 06/09/94), non sono rispettate – sanzione amministrativa art. 15 c. 2 della Legge
257/92.Se il privato richiede l'ausilio di familiari
– Si configura un'impresa familiare di fatto e quindi trova applicazione l'art 21 del D.Lgs 81/08 (es obbligo utilizzo DPI)
Se il privato richiede l'ausilio di amici:– Si configura un'impresa di fatto e quindi trova
applicazione D.Lgs 81/08 in toto ( es iscrizione Albo Gestori e presentazione piano di lavoro)
75E.S.e.D.I.
• In caso di esposizioni sporadiche e di debole intensità
• a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite non é superato
• In attività talune lavorative
NON SI APPLICA
– notifica (piano di lavoro)– Misure di prevenzione specifiche– Sorveglianza sanitaria specifica– Istituzione registro esposti
76Attività E.S.e.D.I
– brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
– rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
– incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
– sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
77Lett. Circ. 25/01/11 - Ministero
Orientamenti pratici per determinare le ESEDI:
– Ditte iscritte alla CAT 10 Albo Gestori Ambientali non possono usufruirne
– Valutazione in base al numero di interventi– Valutazione per ogni singolo lavoratore– Nel D.V.R è obbligatorio identificare in modo chiaro i
lavoratori adibiti ad attività ESEDI– Obbligatorio rispettare misure igieniche – DPI con fattore protettivo > 30
78E.S.e.D.I
Attività effettuate:– Max 3 lavoratori contemporaneamente– max 60 ore/anno– ≤ 4 ore/ singolo intervento– ≤ 2 interventi/mese– Livello max di esposizione pari a 10 F/L su 8 ore
svolte anche da lattonieri, idraulici, muratori etc... adeguatamente e sufficientemente formati come previsto all'art 258 D.Lgs 81/08
Quindi devono essere in possesso del patentino????
79E.S.e.D.I
A - Brevi a attività non continuative di manutenzione su materiali non friabili
– Riparazione superficie ridotta ( max 10 m2)in vinil-amianto
– Spostamento non traumatico lastre MCA a terra
B - Rimozione senza deterioramento materiali non degradati in cui le fibre sono legate ad una matrice
– Raccolta piccoli pezzi ( max 10 m2) di MCA non friabile previo trattamento incapsulante
80E.S.e.D.I
C- Incapsulamento e confinamento materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato
– Interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione
– Messa in sicurezza di materiale frammentato ( max 10 m2)
D - Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni
– Campionamenti– Attività di sopralluogo …
81Per proteggere i lavoratori:
– ottenere informazioni adeguate ( es tipo di amianto)– Valutare i rischi di esposizione– Individuare ed adottare adeguate misure di prevenzione
protezione– Controllare l'esposizione dei lavoratori (es
campionamenti)– Informare i lavoratori– formazione sufficiente ed adeguata dei lavoratori– Sorveglianza sanitaria dei lavoratori– Notificare i lavori ad A.S.L. Competente