153
LE FONTI DEL DIRITTO MINORILE FONTI INTERNE Costituzione: Art. 2, 30, 31, 34, 37 Codice Penale: Codice Civile Codice di Procedura Civile Codice di procedura penale Leggi Speciali 571 c.p., 572 c.p., 578 c.p. – 581 c.p. – 582 c.p. 583 c.p. – 583 bis – 330 c.p.p. - 331 c.p.p. – 332 c.p.p. – 333 c.p.p. - 334 c.p.p. - 361 c.p. – 362 c.p. – 365 c.p. - artt. 600 bis c.p., art. 609 bis, Legge 184/1983 modificata dalla 149/2001 – Art. 392 – 404 c.p.p., Art. 342 bis e ter c.c. e 736 c.p.c.

DIRITTO MINORILE

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cenni sulla normativa nazionale e internazionale

Citation preview

Page 1: DIRITTO MINORILE

● LE FONTI DEL DIRITTO MINORILE

FONTI INTERNE

Costituzione:Art. 2, 30, 31, 34, 37

Codice Penale:

Codice Civile

Codice di Procedura Civile

Codice di procedura penale

Leggi Speciali

571 c.p., 572 c.p., 578 c.p. – 581 c.p. – 582 c.p. 583 c.p. – 583 bis – 330 c.p.p. - 331 c.p.p. – 332 c.p.p. – 333 c.p.p. - 334 c.p.p. - 361 c.p. – 362 c.p. – 365 c.p. - artt. 600 bis c.p., art. 609 bis, Legge 184/1983 modificata dalla 149/2001 – Art. 392 – 404 c.p.p., Art. 342 bis e ter c.c. e 736 c.p.c.

Page 2: DIRITTO MINORILE

FONTI INTERNAZIONALI● 1902) Aja – Convenzione per regolare la tutela del minorI

● 1913) Bruxelles – Conferenza internazionale per la protezione dell'infanzia

● 1919) O.I.L. - limite al lavoro per 14 e 18 anni

● 1921) Ginevra – Convenzione per eliminare la tratta delle donne e dei fanciulli

● 1923) Jebb – fondatrice di “Save the Children” elaborò la prima “Dichiarazione dei diritti dei bambini”

● 1924) Dichiarazione di Ginevra sui diritti del Fanciullo

● 1948) ONU - Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

● 1948) ONU - Dichiarazione dei diritti dell'infanzia

● 1952) Ginevra -Convenzione per la protezione della maternità

● 1956) Aja – Convenzione per le obbligazioni alimentari per i figli minori

● 1959) Risoluzione ONU – Dichiarazione dei diritti del Fanciullo

● 1967) Strasburgo – convenzione europea sull'adozione dei minori

● 1979) Aja – Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori

● 1989) ONU – Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (convertita in Italia con legge n.176/1991)

● 1993) Aja – Convenzione europea sull'adozione internazionale

● 1996) Strasburgo - Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo (25 gennaio 1996)

Page 3: DIRITTO MINORILE

Cenni sul ruolo della normativa nazionale e internazionale

il ricorso alla legge e all'intervento giudiziario, spesso invasivo e complesso, è da considerarsi l'extrema ratio.

moltitudine di norme, ma anche carenza nella corretta individuazione del “bene protetto”

Molte norme penali a tutela dei minori (ma anche in altri ambiti) parlano di “morale”, “scandalo”, “oscenità”, ma cosa rappresentano questi concetti variabili nel tempo e nello spazio, come evidenziato dalle numerose e contraddittorie sentenze a livello nazionale?

Page 4: DIRITTO MINORILE

ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

.

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Organo giurisdizionale specializzato con funzione penale, civile e amministrativa

Tribunale del dibattimento

GUP

GIP

Tribunale di Sorveglianza Giudice Tutelare

Procuratore della Repubblica (P.M.) Coordina sostituti procuratori

P.M. Presso Tribunale Minori

P.M. Presso Corte d'Appello

Polizia Giudiziaria presso T.M.

DifensoreCuratore speciale

Difensore d'ufficioPatrocinio stato

Servizi Minorili

Comunità Private

Page 5: DIRITTO MINORILE

Il rapporto tra servizi socio-sanitari, giustizia minorile e giustizia penale● Quando si considera un bambino vittima di violenza si deve pensare ad un duplice ordine

di guai che gli possono capitare: da una parte i guai connessi alla violenza del familiare, del parente, dell'estraneo, dall'altra i guai connessi all'intervento delle istituzioni chiamate in causa.

● Gli strumenti legali sono deficitari per varie ragioni:

a) norme vetuste (c.c. del 1940, riforma del diritto di famiglia del 1975; codice rocco del 1935)

b) servizi sociali generalisti e non specifici per l'infanzia che intervenendo con approccio globale tendono a privilegiare le fasce sociali in grado di richiedere l'intervento lasciando poi prevalere l'aspetto sanitario sull'aspetto sociale.

c) magistratura civile priva di specializzazione per i diritti del fanciullo.

d) magistratura penale spesso lenta per cause di vario tipo, scoordinata con il Tribunale minorile (es. del padre in carcere e figlio allontanato dalla casa familiare) , obbligatorietà della azione penale e impossibilità di opzioni di recupero e ravvedimento (come in GB o Francia).

e) Tribunali minorili sono pochi (uno per ogni distretto di corte d'appello)

Page 6: DIRITTO MINORILE

Il rapporto tra servizi socio-sanitari, giustizia minorile e giustizia penale

Normalmente in Italia i distretti di corte d'appello coincidono con le regioni per cui può capitare che per una popolazione di 6,7 milioni di persone c'è solo un Tribunale minorile.

e) la Magistratura minorile pur essendo una magistratura specializzata, non lo è completamente. Mentre infatti nella sua componente “non giuridica”, cioè nei giudici onorari, c'è sicuramente una specializzazione adatta a comprendere le problematiche sottese alla violenza all'infanzia, nella componente “giuridica” cioè nei giudici togati, questa capacità e questa formazione sono molte volte rimesse alla buona volontà del singolo giudice. Salvo casi di autogoverno magistratuale e organizzazione giudiziaria, la stessa cosa accade alla Procura della Repubblica per i Minorenni e lo stesso discorso vale per tutti gli altri Uffici Giudiziari che si occupano di minori. E nemmeno gli avvocati in molti casi sono specializzati tramite opportuni corsi di formazione, ma si specializzano seguendo i singoli casi concreti.

Il problema è che quando ci si trova davanti un problema di violenza all'infanzia tutti questi tre sistemi (Servizi sociali, Giustizia Penale, Giustizia Minorile) vengono attivati senza che comunichino fra loro. Ciascuno per legge ha un suo compito da perseguire e questo compito non è in alcun modo correlato con gli altri due, e ritiene che il proprio obbiettivo sia il più importante.

Page 7: DIRITTO MINORILE

Il rapporto tra servizi socio-sanitari, giustizia minorile e giustizia penale● Pensiamo al caso della violenza fisica sul bambino commessa da un familiare. Di questo

caso si devono occupare la Giustizia Penale perché è stato commesso un reato, la Giustizia Minorile perché c'è da controllare il modo in cui i genitori esercitano il loro ruolo educativo e affettivo, i Servizi Sociali perché la situazione della famiglia maltrattante deve essere oggetto di un intervento assistenziale o di salute mentale. Può anche darsi che sia già in corso o inizi un procedimento di divorzio, e allora il caso potrà interessare anche il giudice civile per quanto riguarda l'affidamento del figlio all'uno o all'altro dei genitori. Altri soggetti collaterali devono poi occuparsene: i sanitari che hanno diagnosticato le lesioni, la Polizia che deve fare denuncia e indagine, il P.M:, l'avvocato difensore dell'imputato, il difensore della parte civile, il CTU e il CTP.

Ebbene, spesso capita che ognuno di questi soggetti non intervenga in modo coordinato.

I servizi sociali tendono ad avere un approccio globale sul nucleo familiare individuando cause e concause e cercando di recuperare ove possibile la struttura familiare. Il giudice minorile tenderà più a proteggere il fanciullo rispetto ai genitori. La giustizia penale invece deve trovare il colpevole e punirlo.

Il sistema della Giustizia Penale è molto articolato: comprende polizia, P.M., giudice penale di diversi livelli, più gradi di giurisdizione (ricorso in appello e cassazione), carcerazione preventiva senza informare i servizi o il giudice minorile

Page 8: DIRITTO MINORILE

Il rapporto tra servizi socio-sanitari, giustizia minorile e giustizia penale

● In generale sarebbe opportuno dedicare ad ogni singolo caso un pool di operatori specializzati e sopratutto tempo al fine di valutare effettivamente l'importanza del fatto analizzato.

● Questo purtroppo accade in rari casi vista l'emergenzialità del fenomeno.

Page 9: DIRITTO MINORILE

Reati e procedura● 571 c.p. – Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

572 c.p. – Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli● 578 c.p. – Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale● 581 c.p. – Percosse● 582 c.p. – Lesione personale● 583 c.p. – Circostanze aggravanti● 583 bis – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili● 330 c.p.p. - Acquisizione delle notizie di reato● 331 c.p.p. – Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio● 332 c.p.p. – Contenuto della denuncia● 333 c.p.p. - Denuncia da parte di privati● 334 c.p.p. - Referto● 361 c.p. – Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale● 362 c.p. – Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio● 365 c.p. - Omissione di referto● Reati previsti dalla cosiddetta legge sulla pedofilia (artt. 600 bis c.p. e seguenti)● I delitti contro la libertà sessuale (art. 609 bis e seguenti)● Scheda procedibilità reati● Gli interventi previsti dal codice civile: Art. 330 e 333 c.c., art 342 bis e ter c.c. e 736 c.p.c.

(ordini di protezione contro gli abusi familiari)● Legge 184/1983 modificata dalla 149/2001 – Diritto del minore ad una famiglia● Difesa tecnica nei procedimenti minorili● Art. 392 – 404 c.p.p. (incidente probatorio)

Page 10: DIRITTO MINORILE

Art. 571 e 572 c.p.

Delitti contro l'assistenza familiare

Titolo XI – Libro II – Capo IV

Art. 571 c.p.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

Art. 572 c.p.

Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

Page 11: DIRITTO MINORILE

571 c.p. - abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale si applicano le pene stabilite negli articoli 582 c.p. (lesione personale) e 583 c.p. (circostanze aggravanti), ridotte di un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Page 12: DIRITTO MINORILE

571 c.p. Analisi della fattispecie

● Sistematica incoerente

● Presupposto del reato è l'esistenza di un rapporto disciplinare fra soggetto passivo e soggetto attivo (ius corrigendi).

Il rapporto disciplinare è da considerarsi in modo molto ampio (figli, soggetti sottoposti a tutela, discepoli, alunni, etc.)

No moglie e marito (cass. 19/02/1974) o rapporti di lavoro subordinato (ad eccezione dell'apprendistato)

● Elemento materiale del reato è l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina che presuppongono l'esistenza dello ius corrigendi da parte di chi ha un potere disciplinare su una persona. E' quindi importante individuare quando il mezzo è lecito e quando trasmoda nell'abuso.

Page 13: DIRITTO MINORILE

571 c.p.

In dottrina e in giurisprudenza si ritiene comunemente che devono considerarsi leciti solo quei mezzi correttivi e disciplinari che nel più sacro rispetto dell'incolumità fisica e della personalità psichica e morale, risultino necessari al raggiungimento del fine che il rapporto disciplinare si propone, purché vengano usati nella misura e nella entità minima richiesta.

Devono quindi intendersi banditi dallo ius corrigendi il ricorso alla violenza fisica (pugni, schiaffi, percosse con la cinta, etc.). E' stato così deciso che le ingiurie, le intemperanze, i rimproveri violenti, non costituiscono un mezzo lecito di correzione. In alcuni casi, con riferimento alle relazioni familiari con figli minori conviventi, può tollerarsi il ricorso ad una vis modicissima, che in tal caso non integra l'elemento materiale del reato in esame.

Page 14: DIRITTO MINORILE

571 c.p.

● Momento consumativo del reato = realizzazione del fatto che costituisce l'abuso dei mezzi di disciplina o correzione sempre che ne derivi il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente (Cass. 29/11/1990 n. 15903)

Per malattia può intendersi un processo patologico acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo (sono da ricomprendersi stati d'ansia, insonnia, depressione, disturbi del carattere e del comportamento – Cass. 3/05/2005)

Page 15: DIRITTO MINORILE

571 c.p. - elemento soggettivo

● Elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà di compiere il fatto, sapendo che si tratta di un abuso e che da esso possa derivare una malattia nel corpo o nella mente.

● La giurisprudenza ritiene che l'evento dannoso o pericoloso non deve essere voluto dall'agente, perché se voluto rimane escluso il fine esclusivamente disciplinare e perciò il fatto costituisce un delitto contro la persona.

● La giurisprudenza esclude la compatibilità dell'attenuante della provocazione con il delitto in esame: si osserva infatti che poiché l'eventuale torto del soggetto passivo è un presupposto dell'abuso del potere correttivo da parte dell'agente, esso è da ritenersi compreso nella fattispecie criminosa e quindi non può assumere, al tempo stesso, rilevanza come elemento accidentale del reato.

Page 16: DIRITTO MINORILE

Art. 571 c.p. - procedibilità

● Si procede d'ufficio.

● La competenza è della Corte d'Assise se dal fatto deriva la morte.

● La competenza è del tribunale Monocratico se deriva una lesione grave o gravissima e in tutti gli altri casi.

Page 17: DIRITTO MINORILE

Art. 571 – sentenze

● Cass. 16/05/1996. n. 4904

Con riguardo ai bambini il termine “correzione”va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. In ogni caso non può ritenersi tale l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo della personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di convivenza, utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice. Ne consegue che l'eccesso di mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie del 571 giacché intanto è ipotizzabile un abuso (punibile in maniera attenuata) in quanto sia lecito l'uso.

Page 18: DIRITTO MINORILE

Art. 571 c.p. - sentenze

Cass. pen. Sez. VI, 10/01/2011, n. 4444

È erronea la decisione del Giudice di qualificare i fatti sottoposti al suo vaglio ai sensi dell'art. 571 c.p. allorquando la vittima, all'epoca dei fatti, risultava già maggiorenne e, pertanto, non più sottoposta alla potestà genitoriale. Il reato di abuso dei mezzi di correzione, infatti, presuppone un uso consentito e legittimo di tali mezzi che sussiste fino a che il genitore ha la predetta potestà. I fatti de quibus devono, pertanto, ricondursi al reato lesioni personali di cui all'art. 582 c.p., con la conseguenza che, essendo tale ultima fattispecie penale punibile a querela di parte, qualora la persona offesa abbia rimesso la querela e l'imputato l'abbia accettata (come verificatosi nel caso concreto), il reato risulta estinto per remissione della querela.

Trib. Milano, 02/07/2010

l delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina in tanto può prefigurarsi, in quanto l'abuso riguardi mezzi di correzione, ossia mezzi educativi leciti; viene perciò a mancare l'elemento oggettivo del reato se sono usati mezzi illeciti - come nel caso di espressioni ingiuriose rivolte dall'insegnante all'alunno - ovvero se si tratta di mezzi contrari o contrastanti con lo scopo disciplinare, il cui uso e abuso concretano, invece, il delitto di maltrattamenti in famiglia.

Cass. pen. Sez. VI, 16/02/2010, n. 18289

Ai fini dell'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 571 cod. pen. è sufficiente il dolo generico, non essendo richiesto dalla norma il fine specifico, ossia un fine particolare e ulteriore rispetto alla consapevole volontà di realizzare la condotta di abuso. (In senso conforme, n. 16491 del 2005, non mass.). (Annulla con rinvio, App. Milano, 03 ottobre 2007)

Page 19: DIRITTO MINORILE

Art. 571 – sentenze

Cass. pen. Sez. VI, 16/02/2010, n. 18289

Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché ben può ritenersi integrato da un unico atto espressivo dell'abuso, ovvero da una serie di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica e della serenità psichica del minore, che, mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile e complessivamente considerati, realizzano l'evento, quale che sia l'intenzione correttiva o disciplinare del soggetto attivo. (Fattispecie in cui alcuni bambini affidati ad un'insegnante di scuola materna erano stati in più occasioni oggetto di minacce e percosse, ovvero sottoposti a umilianti dileggi per il loro basso rendimento scolastico). (Annulla con rinvio, App. Milano, 03 ottobre 2007).

Cass. pen. Sez. V, 15/12/2009, n. 2100

Essendo escluso che il reato di abuso dei mezzi di correzione debba configurarsi ed abbia forma di reato necessariamente abituale, poiché esso può commettersi trasmodando nell'impiego di un mezzo lecito, sotto gli aspetti sia della forza fisica esercitata in un singolo gesto punitivo, che della reiterazione del gesto stesso, deve ritenersi che anche un solo schiaffo, quando sia vibrato con violenza tale da cagionare pericolo di malattia, sia sufficiente ad integrare l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 571, 1° comma, c.p..

Cass. pen. Sez. VI, 12/02/2008, n. 11038

Per integrare il reato di abuso dei mezzi di correzione o disciplina è sufficiente il mero pericolo che le persone offese subiscano una malattia nel corpo o nella mente.

Page 20: DIRITTO MINORILE

Art. 571 – sentenze

Cass. pen. Sez. VI, 28/06/2007, n. 42648

Integra il reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina la condotta del genitore che, pur sorretta da animus corrigendi, si esplichi con modalità tali da determinare il pericolo del sorgere di una malattia psichica (fattispecie in cui il padre, ritenendo la propria figlia responsabile della sottrazione di un ciondolo, la costringeva a scrivere ripetutamente su un quaderno frasi come "io non sono una ladra, non devo rubare", minacciandola con percosse e cagionandole un trauma psichico).

Trib. Palermo, 27/06/2007 – NON PUNIBILITA'

L'insegnante che, per punizione, fa scrivere cento volte all'allievo la frase "sono deficiente" per aver vessato con episodi di bullismo un compagno più debole, non è punibile per abuso dei mezzi di correzione o disciplina, essendo tale strumento correttivo proporzionato, efficace, l'unico immediatamente disponibile, ed illustrato a tutta la classe nel suo intento educativo.

Cass. pen. Sez. VI, 20/02/2007, n. 34460

La condotta relativa al delitto di maltrattamenti in famiglia si distingue rispetto a quella propria del delitto di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, in quanto, mentre quest'ultima presuppone un uso consentito e legittimo dei mezzi correttivi, che, senza attingere a forme di violenza, trasmodi in abuso a cagione dell'eccesso, arbitrarietà o intempestività della misura, la prima implica un regime di prevaricazione e violenza ed una abitualità di comportamenti illegittimi, tali da rendere intollerabili le condizioni di vita della vittima. (Nella fattispecie si è ritenuto che il comportamento del padre che, fin dalla più tenera età, abbia impedito alla figlia di frequentare persone di sesso maschile e di uscire di casa se non per andare a scuola o a fare la spesa integri il reato di maltrattamenti in famiglia)

Page 21: DIRITTO MINORILE

Art. 572 c.p. - maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni

Page 22: DIRITTO MINORILE

572 c.p. - elemento materiale

● Presupposto del delitto in esame è che tra il soggetto passivo ed il soggetto attivo sussista un rapporto di familiarità o un rapporto disciplinare nel senso precisato prima.

● Discusso è il problema del rapporto di familiarità. Secondo una parte della dottrina sarebbero da considerarsi solo quelle di cui al 540 c.p. (filiazione legittima e illegittima). Agli effetti della più recente giurisprudenza e della dottrina dominante famiglia è ogni consorzio di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione. Parte della giurisprudenza ritiene NON essenziale la convivenza, essendo sufficiente l'esistenza di relazioni continuative.

Page 23: DIRITTO MINORILE

Art. 572 c.p. - elemento materiale

● L'elemento oggettivo del reato è costituito dai maltrattamenti. Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante tale fatto è costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, realizzati n momenti successivi con la consapevolezza di ledere l'integrità fisica e il patrimonio morale del soggetto passivo sì da sottoporlo ad un regime di vita dolorosamente vessatorio.

● Si ritiene che lo stato di separazione legale non esclude il reato di maltrattamenti “quando l'attività persecutoria valga o incida su quei vincoli che, rimasti intatti a seguito del provvedimento giudiziario, pongono la parte offesa in posizione psicologica subordinata (cass. 22/11/1996 n. 10023). Integra il reato in esame la sottoposizione dei familiari, ancorché non conviventi, a comportamenti abituali caratterizzati da una serie indeterminata di atti di molestie, ingiuria, minaccia, etc. a fine di rendere disagevole e per quanto possibile penosa l'esistenza dei familiari (cass. 18/3/1999 n. 3570; cass. 22/12/2003 n. 49109)

Page 24: DIRITTO MINORILE

572 c.p. - elemento materiale

● Il delitto in esame quindi può essere costituito anche da atti che, singolarmente considerati, , non costituiscono reato, come ad esempio i fatti che costituiscono sofferenze solo morali, come lo spavento, l'angoscia, il patema d'animo, etc. (cass. 27/4/1995, n. 4636).

● Il delitto di maltrattamenti può essere realizzato anche tramite condotte omissive (vedi art. 40 c.p.), individuabili nel deliberato astenersi, da parte di chi aveva l'obbligo di assistenza e cura di determinate persone, dall'impedire condotte illegittime realizzanti appunto maltrattamenti a danno delle persone medesime (cass. 16/1/1991 n. 394). Si tratta quindi di un reato a condotta plurima e NON sono sufficienti episodi singoli e sporadici occasionali in quanto i più atti devono essere legati da un nesso di abitualità e da una unica intenzione criminosa (avvilire e opprimere la vittima)

Page 25: DIRITTO MINORILE

Art. 572 c.p. - elemento materiale

● Non è tuttavia necessario che il comportamento vessatorio dell'agente, assunto a sistema, perduri indefinitamente, bastando che la situazione penosa della vittima si sia protratta per un lasso di tempo apprezzabile. Parte della dottrina ritiene invece che non sia rilevante il lasso di tempo ma se si è prodotto o meno a danno della vittima quello stato abituale di sofferenza morale o fisica che la legge designa con il nome di maltrattamenti.

● Naturalmente, essendo un reato a condotta plurima, assorbe in sé quelle condotte (ingiurie, percosse, minacce) che integrano il reato dei maltrattamenti.

Page 26: DIRITTO MINORILE

572 c.p. - elemento soggettivo

● Elemento soggettivo è il dolo generico costituito dalla coscienza e volontà di maltrattare il soggetto passivo, non avendo alcuna rilevanza le finalità avute di mira dall'agente (cass. 15/3/1994 n. 3141). Non rilevano quindi particolari fini culturali o religiosi (ad esempio se il soggetto attivo è di religione musulmana e rivendica particolare potestà in ordine al proprio nucleo familiare poiché trattasi di prassi e costumi incompatibili con i principi cosituzionali italiani -art. 1, 2 e 3 cost. (cass. 8/01/2003 n. 55)

Page 27: DIRITTO MINORILE

572 c.p. - circostanze aggravanti speciali

● Il reato è aggravato se deriva una lesione personale grave, gravissima o se ne deriva la morte della vittima. Trattandosi di circostanze, nessuno dei tre eventi deve essere preveduto e voluto dall'agente, neppure nella forma di dolo eventuale, che altrimenti risponderà del relativo delitto doloso

Page 28: DIRITTO MINORILE

Differenze tra il 571 c.p. e il 572 c.p.

● Si deve avere riguardo alla condotta e poi all'elemento soggettivo, per cui: se il mezzo correttivo o disciplinare impiegato NON E' un mezzo lecito si è sempre in presenza di un atto di maltrattamento; se invece il mezzo correttivo e disciplinare impiegato E' un mezzo lecito, allora occorrerà distinguere:

a) se l'abuso di tale mezzo è sorretto dall'animus corriggendi, ricorre il 571 c.p.

b) se l'abuso del mezzo lecito è accompagnato dal dolo di maltrattare, anche eventualmente in aggiunta all'animus corrigendi, ricorre il delitto ex art. 572.

Page 29: DIRITTO MINORILE

Differenze tra 571 e 572 c.p.

● La giurisprudenza richiamandosi alla Convenzione di New York del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo (recepita con legge del 27/05/1991 n. 176) ritiene che non può ritenersi lecito l'uso della violenza per finalità rieducative, sicché la differenza tra 571 e 572 andrebbe riguardata solamente dal punto di vista della condotta (cass. 16/05/1996 n. 4904). Altra giurisprudenza invece ritiene opportuno fare sempre riferimento all'elemento soggettivo (finalità correttiva prevista nel 571 c.p. E non nel 572 c.p. (cass. 11/4/1996 n. 3526)

Page 30: DIRITTO MINORILE

572 c.p. - procedibilità

● Si procede d'ufficio

● Competenza della Corte d'Assise se dal fatto deriva la morte

● Competenza del Tribunale collegiale se deriva una lesione gravissima

● Competenza del Tribunale monocratico se deriva una lesione grave e negli altri casi.

● Sono sempre applicabili le misure cautelari personali (Divieto di espatrio, Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, Allontanamento dalla casa familiare, Divieto o obbligo di dimora, Arresti

domiciliari, Custodia cautelare in carcere, Custodia cautelare in luogo di cura)

● L'arresto è obbligatorio per il II comma terza ipotesi, facoltativo per il I e II comma (prima e seconda ipotesi). Il fermo è consentito per il II comma.

Page 31: DIRITTO MINORILE

Art. 572 – sentenze

Uff. indagini preliminari Napoli, 02/12/2010, n. 268

Ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 572 c.p., occorre in primo luogo che venga rintracciato tra le singole manifestazioni della condotta l'esistenza del cd. nesso di abitualità, cioè la frequente e non sporadica ripetizione di comportamenti omogenei, essendo la reiterazione degli episodi lesivi elemento costitutivo del reato. In secondo luogo appare opportuno evidenziare che i singoli comportamenti vessatori possono anche essere naturalisticamente dissimili (ad esempio, ingiurie, percosse, atti di privazione della libertà personale). Ciò che, infatti, rileva è l'omogeneità del contenuto offensivo delle singole condotte e la possibilità di ricondurre le stesse, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nella generica nozione di maltrattamento (ovviamente nella sua accezione laica, non giuridica).

Cass. pen. Sez. VI, 25/11/2010, n. 4480

La configurabilità del delitto di cui all'art. 572 c.p. richiede la sussistenza di un rapporto, tra l'agente ed il soggetto passivo, caratterizzato da un potere autoritativo, esercitato di fatto o di diritto, dal primo sul secondo, il quale versa in una condizione di apprezzabile soggezione. La descritta situazione, tradizionalmente confinata in ambito familiare, è stata successivamente estesa anche ai rapporti educativi, di istruzione, cura, vigilanza e custodia, ovvero quelli che si instaurano in ambito lavorativo. In relazione a tale ultimo rapporto, in particolare, è necessario che il soggetto agente versi in una posizione di supremazia non solo formale ma sostanziale, la quale si traduca nell'esercizio di un potere direttivo o disciplinare tale da rendere specularmente ipotizzabile un'apprezzabile soggezione del soggetto passivo ad opera di quello attivo.

Cass. pen. Sez. V, 22/10/2010, n. 41142

Il delitto di cui all'art. 572 c.p. deve ritenersi sussistente anche qualora lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime derivi non già da specifici comportamenti dell'agente, bensì da un clima negativo generalmente instaurato all'interno di una comunità di soggetti proprio in conseguenza degli atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi, consapevolmente, dall'agente medesimo. In tal senso, pertanto, a nulla rileva la entità numerica degli atti vessatori e la loro riferibilità ad una qualsiasi delle vittime del reato.

Page 32: DIRITTO MINORILE

Art. 572 c.p. - sentenze

Cass. pen. Sez. V, 22/10/2010, n. 41142

La configurabilità del delitto di cui all'art. 572 c.p. a danno dei minori non è esclusa nelle ipotesi in cui questi non siano stati l'oggetto diretto delle invettive, delle aggressioni e dei comportamenti anche moralmente distruttivi posti in essere dal padre in maniera diretta nei confronti della coniuge. In ipotesi siffatte, invero, non può non rilevarsi che i minori verosimilmente risentono del comportamento vessatorio posto in essere dall'agente nei confronti della madre (acclarato nella specie dalla circostanza che i minori temevano di andare a scuola per non lasciare la mamma da sola).

Trib. Ivrea, 19/10/2010

Soggetto passivo del reato di maltrattamenti in famiglia è qualunque convivente, infatti il richiamo contenuto nell'art. 572 del c.p. alla famiglia deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo.

Trib. Cassino, 13/10/2010

Il delitto di maltrattamenti in famiglia consiste nel sottoporre i familiari ad atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, che costituiscono fonte di un disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di esistenza. Nello schema del delitto non rientrano soltanto le percosse, le ingiurie le minacce e le privazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali.

Page 33: DIRITTO MINORILE

Artt. 578, 581, 582, 583, 58 bis c.p.

● Delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Titolo XII, libro II, capo I● Art. 578 c.p. – Infanticidio in condizioni di

abbandono materiale e morale.● Art. 581 c.p. - Percosse● Art. 582 c.p. - Lesione personale● Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti

Page 34: DIRITTO MINORILE

Art. 578 c.p. - Infanticidio

● Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'art. 61 c.p.

Page 35: DIRITTO MINORILE

Art. 578 c.p. - nozione e struttura oggettiva

● L'art. in esame prevede una figura particolare di omicidio, attenuata per i particolari moventi che hanno spinto a commetterlo.

● Soggetto attivo del reato può essere soltanto la madre, da sola o eventualmente in concorso con altre persone; trattasi dunque di un reato proprio.

● Il fatto materiale può consistere o nella uccisione del feto durante il parto (cd. Feticidio) o nella uccisione del neonato subito dopo il parto (cd. Infanticidio).

● Il Feticidio presuppone che si sia compiuto il processo fisiologico di gravidanza; la morte quindi deve essere cagionata nella fase di transizione che va dal momento in cui inizia il distacco del feto dall'utero materno al momento in cui il neonato acquista vita autonoma.

● Come per l'omicidio (di cui l'infanticidio è una sottospecie), il neonato deve essere nato vivo; la prova della vita è data dalla avvenuta respirazione (cd. Docimasia polmonare); come per l'omicidio però non è richiesta la vitalità.

Page 36: DIRITTO MINORILE

Art. 578 c.p. - nozione e struttura oggettiva

Tuttavia, perché ricorra l'infanticidio, occorre che l'uccisione del neonato avvenga immediatamente dopo il parto; secondo la giurisprudenza, tale espressione sta ad indicare il periodo di emozione o turbamento che segue il parto; cessato tale momento viene meno la ragione dell'infanticidio, ed il reato sarà omicidio comune.

● Del reato in esame (reato proprio) risponde la madre. Tutte le altre persone che pongano in essere il fatto incorreranno nelle pene dell'omicidio comune, anche se compartecipi (art. 575 c.p. - chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno).

● E' previsto però un trattamento più favorevole per i concorrenti che abbiano agito al solo scopo di favorire la madre

Page 37: DIRITTO MINORILE

Art. 578 c.p. - Elemento soggettivo e circostanze

● Sotto il profilo soggettivo il delitto in esame è il tipico delitto doloso: la morte del feto o del neonato infatti, deve essere preveduta e voluta dalla madre come conseguenza della sua azione od omissione.

● In tale figura criminosa acquista particolare rilievo il movente , il motivo cioè che ha spinto la donna ad ammazzare il proprio feto o neonato. In particolare l'art. 578 c.p. Postula uno stato di abbandono della madre inteso non come fatto contingente legato al momento culminante della gravidanza, bensì come condizione di vita che si sostanzia nell'isolamento materiale e morale della donna dal contesto familiare e sociale (situazione di indigenza e difetto di assistenza pubblica e privata; solitudine causata da insanabili contrasti con parenti e amici e conseguente allontanamento, spontaneo o coatto dal nucleo originario di appartenenza, e così via) produttivo di un profondo turbamento spirituale, che si ggrava grandemente, sfociando in una vera e propria alterazione della coscienza, in molte partorienti immuni da processi morbosi mentali e tuttavia coinvolte psichicamente al punto da smarrire, almeno in parte, il lume della ragione (Cass. 4/2/2000) n. 1387)

● Non si applicano le aggravanti ex 61 c.p.

Page 38: DIRITTO MINORILE

Art. 578 c.p. - Sentenze

Cass. pen. Sez. I, 07/10/2009, n. 41889

L'infanticidio in condizioni di abbandono materiale o morale postula uno stato di abbandono della madre inteso non come fatto contingente legato al momento culminante della gravidanza, bensì come condizione di vita, che si sostanzia nell'isolamento materiale e morale della donna dal contesto familiare e sociale (situazione d'indigenza e difetto di assistenza pubblica e privata; solitudine causata da insanabili contrasti con parenti e amici e conseguente allontanamento spontaneo o coatto, dal nucleo originario di appartenenza e così via) produttivo di un profondo turbamento spirituale, che si aggrava grandemente, sfociando in una vera e propria alterazione della coscienza, in molte partorienti immuni da processi morbosi mentali e tuttavia coinvolte psichicamente al punto da smarrire almeno in parte il lume della ragione. (Fattispecie relativa a ritenuta configurabilità di omicidio volontario nella soppressione, subito dopo la nascita, con modalità efferate, del figlio da parte di madre volontariamente isolatasi dal contesto familiare e sociale). (Rigetta, Ass.App. Roma, 27/01/2009)

Cass. pen. Sez. I, 18/10/2004, n. 46945

Sia nella fattispecie dell'omicidio volontario che in quella dell'infanticidio costituisce presupposto necessario che il feto sia vivo fino al realizzarsi della condotta che ne cagiona la morte, pur non richiedendosi che esso sia altresì vitale ovvero immune da anomalie anatomiche e patologie funzionali, potenzialmente idonee a causarne la morte in tempi brevi, perché costituisce omicidio anche solo anticipare di una frazione minima di tempo l'evento letale.

Page 39: DIRITTO MINORILE

578 c.p. - sentenze

Cass. pen. Sez. I, 18/10/2004, n. 46945

In tema di delitti contro la persona, l'elemento distintivo delle fattispecie di soppressione del prodotto del concepimento è costituito anche dal momento in cui avviene l'azione criminosa. La condotta di procurato aborto, prevista dall'art. 19, L. 22 maggio 1978, n. 194, si realizza in un momento precedente il distacco del feto dall'utero materno; la condotta prevista dall'art. 578 c.p. si realizza invece dal momento del distacco del feto dall'utero materno, durante il parto se si tratta di un feto o immediatamente dopo il parto se si tratta di un neonato. Di conseguenza, qualora la condotta diretta a sopprimere il prodotto del concepimento sia posta in essere dopo il distacco, naturale o indotto, del feto dall'utero materno, il fatto, in assenza dell'elemento specializzante delle condizioni di abbandono materiale e morale della madre, previsto dall'art. 578 c.p., configura il delitto di omicidio volontario di cui agli artt. 575 e 577, n. 1, c.p.,.

Trib. Minorenni Perugia, 08/11/199

Ricorre il delitto di infanticidio in condizioni di abbandono morale connesse al parto, e non quello di omicidio, nel caso di una minore che abbia cagionato la morte della propria neonata subito dopo averla partorita nel bagno della propria abitazione, al termine di un lungo travaglio e di una gravidanza vissuti in stato di profondo isolamento psicologico e di totale incomunicabilità, a causa dell'assoluta incapacità dell'ambiente familiare della minore, pur apparentemente coeso e del tutto normale, di cogliere l'evidenza del dramma dalla minore vissuto e di avvertire ogni esigenza d'aiuto e di sostegno alla minore stessa necessari. L'istituto della messa alla prova applicato nei confronti di una imputata di infanticidio, previa ponderata valutazione della sua personalità in sede peritale, persegue finalità educative, maturative e responsabilizzanti attraverso un'articolata progettualità di recupero personale, familiare e sociale, con il coinvolgimento di tutto l'ambiente di vita dell'imputata.

Page 40: DIRITTO MINORILE

Art. 578 c.p. - sentenze

Ass. Belluno, 01/03/1994

I disturbi e la disintegrazione della personalità, la mancanza di controllo, l'inadeguatezza affettiva e dell'amore, l'abuso di alcool e l'alimentazione disordinata possono cagionare uno stato morboso che si rivela e si acutizza in una donna in occasione del parto, tale da determinare l'incapacità d'intendere e di volere rispetto alla soppressione del neonato. In tal caso, pur in mancanza di un'attuale pericolosità sociale, può disporsi un programma di trattamento psichiatrico che consenta una prognosi favorevole di non pericolosità.

Page 41: DIRITTO MINORILE

Art. 581 c.p. - Percosse

● Chiunque percuote qualcuno, se dal fatto NON deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Page 42: DIRITTO MINORILE

581 c.p. – aspetti sostanziali

● Il Codice Rocco, al contrario del precedente, ha espressamente previsto tale delitto, conformemente al codice francese, enucleando l'ipotesi di lesione senza conseguenza.

Percossa è dunque un qualsiasi atto che procuri alla vittima una sensazione dolorosa senza però cagionare una malattia nel corpo o nella mente. Parte della dottrina ritiene che la percossa può anche essere non dolorosa.

● L'elemento materiale è costituito dalla violenza idonea a produrre soltanto dolore, senza postumi di alcun genere. Per aversi tale reato basta la semplice idoneità a produrre una sensazione dolorosa per cui si risponde del reato anche se la vittima è persona insensibile al dolore.

Page 43: DIRITTO MINORILE

581 c.p. – aspetti sostanziali

● L'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di offendere l'altrui integrità fisica. Per la giurisprudenza è sufficiente la sola volontà di colpire; parte della dottrina richiede anche l'intenzione di arrecare un dolore alla vittima. Non costituisce reato la percossa soltanto colposa.

● Il delitto di percosse rimane assorbito in quei reati in cui la violenza fisica è considerata elemento costitutivo o circostanza aggravante (violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, abuso mezzi di correzione, etc.). Il tentativo è configurabile (soggetto che cerca di schiaffeggiare la vittima che lo blocca afferrandogli la mano).

Page 44: DIRITTO MINORILE

581 c.p. - sentenze

Trib. Napoli Sez. IV, 07/10/2010

E' configurabile. il mero delitto di.percosse solo allorquando il comportamento del soggetto agente abbia provocato nel soggetto passivo.una semplice sensazione fisica di dolore senza nessuna altra conseguenza di alcun genere, mentre si configura il delitto di lesioni ogniqualvolta la persona offesa subisca una qualsiasi alterazione dell'organismo funzionale o anche solo anatomica, seppure localizzata e di lieve entità; con la conseguenza che debbono considerarsi lesioni anche le ecchimosi, le escoriazioni, le contusioni e gli stati di shock.

Giudice di pace Arezzo, 16/02/2007

E' carente dell'elemento del dolo quel gesto istintivo che si concretizza in uno schiaffo a fronte di manifestazioni di insofferenza ed ingratitudine, ovvero lo schiaffo dato a mò di rimprovero che non ha provocato alcuna conseguenza lesiva, cioè dolore fisico, dato che non ha avuto alcuna ripercussione sulla parte lesa anche perché del tutto leggero. Il fatto dunque c'è stato ma lo stesso non costituisce reato.

App. Milano Sez. II, 27/06/2006

Qualora non è risultata provata quella azione violenta produttiva di una sensazione fisica dolorosa nei confronti della presunta parte lesa, non potendosi ritenere tale un semplice e probabilmente involontario spintonamento in una situazione, come quella descritta in querela, in cui l'imputato tentava di prendere un oggetto che la moglie non voleva consegnargli, non sussiste il reato di cui all'art. 581 c.p.

Page 45: DIRITTO MINORILE

581 c.p. - sentenze

Cass. pen. Sez. I, 09/11/2005, n. 7043

Il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce, anche gravi, sempre che tali comportamenti siano stati contestati come finalizzati al maltrattamento, ma non quello di lesioni attesa la diversa obiettività giuridica dei reati

Cass. pen. Sez. VI, 26/10/2004, n. 44621

Deve ritenersi configurabile il reato di lesioni personali (articolo 582 del c.p.), e non quello di percosse (articolo 581 del c.p.) quando la condotta lesiva abbia provocato lividi o tumefazioni: in tal caso, infatti, non ci si trova in presenza di una semplice sensazione fisica di dolore (cosa che sarebbe propria della percossa), bensì di alterazioni, sia pure lievi, dell'integrità della persona, derivanti dalla rottura dei vasi sanguigni e delle relative infiltrazioni del tessuto sottostante l'epidermide.

Cass. pen. Sez. V, 06/02/2004, n. 15004

Ai fini della sussistenza della ipotesi criminosa dell'omicidio preterintenzionale, prevista dall'art. 584 c.p., è sufficiente che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra i predetti atti e l'evento morte. Infatti nell'art. 581 c.p. il termine "percuotere" non è utilizzato solo nel significato di battere, colpire o picchiare, ma anche in un significato più ampio, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica. Anche la spinta integra un'azione violenta, estrinsecandosi in un'energia fisica, più o meno rilevante, esercitata direttamente nei confronti della persona; tale condotta, ove consapevole e volontaria, rivela la sussistenza del dolo di percosse o di lesioni, per cui, quando da essa derivi la morte, dà luogo a responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale.

Page 46: DIRITTO MINORILE

Art. 582 c.p. - Lesioni personali

● Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non occorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Page 47: DIRITTO MINORILE

Art. 582 c.p. - Nozioni e tipi

● Dalla lettura dell'art. si deduce che il legislatore ha previsto quattro tipi di lesioni personali dolose:

a) la lesione personale lievissima che è quella dalla quale deriva una malattia che ha una durata non superiore ai venti giorni (guaribile cioè entro il ventesimo giorno)

b) la lesione personale lieve che è quella dalla quale deriva una malattia che ha una durata compresa tra i 21 e i 40 giorni

c) la lesione personale grave (art. 583, primo comma)

d) la lesione personale gravissima (art. 583, secondo comma)

Page 48: DIRITTO MINORILE

Art. 582 c.p. - Struttura oggettiva: il concetto di malattia

● Si discute se la lesione o la malattia siano due eventi naturalisticamente intesi oppure se la malattia non è altro che una specificazione del contenuto della lesione. Secondo l'orientamento accolto prevalentemente dalla dottrina, la definizione contenuta nel 582 è impropria, in quanto il legislatore non ha voluto distinguere le due figure, ma piuttosto ha voluto considerare il reato di lesione semplicemente come quello che in qualunque modo produce una malattia.

● L'elemento materiale del delitto non consiste necessariamente in una azione violenta: se infatti normalmente le lesioni (e quindi la malattia), sono cagionate con atti di violenza fisica e morale, la violenza può anche mancare del tutto (si pensi ai casi di malattia cagionati mediante le esposizioni al freddo, l'immersione nell'acqua, la privazione di cibo). La lesione d'altronde può cagionarsi anche mediante omissione.

Page 49: DIRITTO MINORILE

Art. 582 c.p. - Struttura oggettiva: il concetto di malattia

● Non si richiede inoltre che la lesione e i suoi effetti patologici siano soltanto dovuti alla condotta del colpevole; dunque il nesso causale tra condotta ed evento lesivo non è interrotto dalla presenza di una condizione che abbia concorso a cagionare la malattia o un suo aggravamento (si pensi ad es. alla trascuratezza del personale medico).

Quanto alla nozione di malattia, secondo la Relazione Ministeriale sul progetto del Codice Penale, malattia è qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali. Tale definizione è stata accolta anche dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 16/03/1971), che ha altresì precisato la definizione, affermando che per malattia del corpo o della mente deve intendersi ogni lesione della struttura anatomica degli organi corporei, ogni sovvertimento delle normali funzioni fisiologiche o psichiche dell'organismo offeso, conseguenti, con diretto nesso di causalità efficiente, alla violenza esplicata dall'agente e determinante un processo di riparazione mediante specifici mezzi di cura e appropriate prescrizioni, ovvero limitazioni funzionali permanenti, consecutive alla menomazione, certamente o probabilmente insanabile, dello stato di integrità psico-fisica della vittima.

Page 50: DIRITTO MINORILE

Art. 582 c.p. - Struttura oggettiva: il concetto di malattia

● In dottrina si definisce la malattia come un processo patologico acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo. Appare incontrovertibile che, con il non accontentarsi più di un qualsiasi danno alla persona ma col richiedere una vera e propria malattia perché possa configurarsi il delitto di lesioni, siano esse dolose o colpose, il legislatore ha fatto propria la tesi secondo cui per la sussistenza del reato non basta una qualsiasi alterazione dell'organismo, ma ci vuole una vera e propria alterazione funzionale tale da compromettere in modo obiettivamente apprezzabile, la vita vegetativa e/o di relazione.

Il reato si consuma con il verificarsi della malattia. E' previsto anche il tentativo (parte dela dottrina ritiene che il tentativo è sempre perseguibile a querela di parte).

Page 51: DIRITTO MINORILE

Art. 582 c.p. - elemento soggettivo

● Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, cioè la coscienza e la volontà di provocare lesioni anche solo a livello di dolo eventuale. Si richiede che all'agente si sia rappresentato e che abbia voluto la lesione dell'altrui integrità fisica, e non anche che abbia voluto cagionare la malattia nel corpo o nella mente. In presenza di animus necandi , si configura il tentativo di omicidio, in cui resta assorbito il reato di lesioni. Bastando il dolo generico, il movente dell'agente, come ad esempio l'intenzione di scherzare, non incide su di esso lasciando sussistere il reato.

Page 52: DIRITTO MINORILE

Art. 582 c.p. - sentenze

Cass. pen. Sez. VI, 10/01/2011, n. 4444

È erronea la decisione del Giudice di qualificare i fatti sottoposti al suo vaglio ai sensi dell'art. 571 c.p. allorquando la vittima, all'epoca dei fatti, risultava già maggiorenne e, pertanto, non più sottoposta alla potestà genitoriale. Il reato di abuso dei mezzi di correzione, infatti, presuppone un uso consentito e legittimo di tali mezzi che sussiste fino a che il genitore ha la predetta potestà. I fatti de quibus devono, pertanto, ricondursi al reato lesioni personali di cui all'art. 582 c.p., con la conseguenza che, essendo tale ultima fattispecie penale punibile a querela di parte, qualora la persona offesa abbia rimesso la querela e l'imputato l'abbia accettata (come verificatosi nel caso concreto), il reato risulta estinto per remissione della querela.

Trib. Bari Sez. I, 26/10/2010

La fattispecie di reato di cui all'art. 582 c.p. si caratterizza per la condotta libera punendo, in particolare, il soggetto che ricorrendo anche ad una pluralità di diverse condotte cagiona alla P.O. una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo e nella mente. Integra, pertanto, il reato de quo l'atteggiamento del soggetto, innamorato respinto, che, con il proprio comportamento insistente volto a far rivivere un rapporto che per la vittima è ormai solo fonte di intima angoscia, le cagioni una grave sofferenza psichica come oggettivamente diagnosticata.

Cass. pen. Sez. I, 22/09/2010, n. 37516

Ricorre la fattispecie di tentato omicidio, e non quella di lesioni personali, se il tipo di arma impiegata e specificamente l'idoneità offensiva della stessa, la sede corporea della vittima raggiunta dal colpo di arma e la profondità della ferita inferta inducano a ritenere la sussistenza in capo al soggetto agente del cosiddetto "animus necandi". (Rigetta, App. Cuneo, 06/05/2009)

Page 53: DIRITTO MINORILE

Art. 582 c.p. - sentenze

Cass. pen. Sez. III, 22/10/2009, n. 49433

La nozione di malattia rilevante ai fini del reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina è più ampia di quella relativa al reato di lesione personale, comprendendo ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d'ansia all'insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento. (Annulla senza rinvio, App. Torino, 17/06/2008)

Page 54: DIRITTO MINORILE

Art. 583 c.p. - circostanze aggravanti

● La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 gg.

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

● La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Page 55: DIRITTO MINORILE

Art. 583 c.p. - competenza

● E' competente il Tribunale collegiale per le lesioni gravissime mentre il Tribunale monocratico per gli altri casi.

● Per la lesione grave come per quella gravissima sono applicabili le misure cautelari personali. L'arresto in flagranza è facoltativo in entrambi i casi e negli stessi i fermo è consentito.

Page 56: DIRITTO MINORILE

Art. 583 - Sentenze

Trib. Salerno, 03/02/2000

Ove la volontà sia diretta in modo non equivoco non a uccidere ma a sfregiare la vittima, sopravvissuta all'aggressione, stante l'incompatibilità del dolo eventuale col tentativo, l'imputazione di tentato omicidio a carico di chi abbia inferto molteplici coltellate non profonde nè in parti vitali, ma in viso, va derubricata in quella di lesioni gravissime; con la circostanza aggravante dei futili motivi, se moralmente susciti riprovazione la sproporzione tra lo stimolo per l'azione delittuosa e il risultato dell'azione stessa.

Page 57: DIRITTO MINORILE

Art. 583 bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

.Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia

Page 58: DIRITTO MINORILE

Art. 583 bis c.p. - nozione

● Trattasi di nozione introdotta dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7, nel novero di un complesso di misure finalizzate a prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine. Configurando una ipotesi speciale del delitto di lesione personale, con essa condivide l'oggetto giuridico, essendo posta a tutela dell'incolumità della persona (cui va aggiunto l'interesse statuale all'integrità fisica e psichica dei cittadini), mirando alla repressione di condotte lesive degli apparati connessi alla funzione sessuale, dunque gravemente pregiudizievoli dell'equilibrio psico-fisico dell'individuo, della sua dignità personale, nonché della stessa vita di relazione.

Page 59: DIRITTO MINORILE

Art. 583 bis c.p. - struttura oggettiva e soggettiva della fattispecie

● Secondo le definizioni mutuate dalla scienza medica tradizionale, la clitoridectomia o escissione, chiamata anche in arabo Tahara (purificazione) o Khefad (riduzione), consiste nella rimozione dell'intero clitoride e delle adiacenti labbra. L'infibulazione (dal latino fibula, spilla) è invece una mutilazione genitale femminile praticata in molte società di stampo patriarcale dell'Africa, del sud della penisolaAraba e del sud-est asiatico. Con tale pratica (nota anche come escissione faraonica) il clitoride viene rimosso insieme alle piccole labbra e parte delle grandi (circa i 2/3), ed al termine dell'operazione, l'apertura viene ricucita con una sutura o con spine, lasciando solo un piccolo spazio per l'uscita delle urine e del sangue mestruale. Trattasi, come evidente, di una pratica, che seppur saldamente ancorata in talune tradizioni culturali, è totalmente inammissibile in ordinamenti i cui precetti pongono al centro di ogni previsione la salvaguardia dell'integrità e della dignità dell'individuo, specie se si considera che i rapporti sessuali, attraverso questa pratica, vengono impossibilitati fino alla defibulazione (prima della consumazione del matrimonio) che dopo ogni parto viene effettuata una nuova infibulazione per ripristinare la situazione prematrimoniale, e che la pratica dell'infibulazione faraonica ha lo scopo di conservare e di indicare la verginità al futuro sposo rendendo la donna una sorta di oggetto sessuale.

Page 60: DIRITTO MINORILE

Art. 583 bis c.p. - struttura oggettiva e soggettiva della fattispecie● Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in

cui vengono realizzate le orride mutilazioni di cui alla norma. Quanto all'elemento soggettivo, la fattispecie è punibile a titolo di dolo generico, richiedendosi esclusivamente la cosciente e volontaria realizzazione delle condotte produttive delle mutilazioni a prescindere dalle finalità perseguite concretamente dal reo.

Page 61: DIRITTO MINORILE

Art. 583 bis c.p. - analisi del secondo comma

● La norma completa la tutela della sfera genitale femminile predisposta dal primo comma, sanzionando penalmente chiunque cagioni lesioni ad organi genitali femminili diverse da quelle prima descritte, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, al fine di menomare le funzioni sessuali, anche in tale ipotesi al di fuori dei casi in cui sussistano esigenze terapeuitco-curative.

● Quanto al momento consumativo si identifica con il prodursi dell'evento naturalistico della fattispecie, consistente nella malattia.

In proposito è opportuno evidenziare che se il riferimento alla patologia mentale ha un senso rispetto alle lesioni personali (582 c.p.), difficilmente è configurabile rispetto ad una fattispecie nella quale si richiede il prodursi di una malattia ad organi genitali, se non quale conseguenza ulteriore rispetto alla patologia “corporea”.

● Quanto all'elemento soggettivo, il delitto, a differenza di quello di cui al primo comma, è punibile a titolo di dolo specifico, richiedendosi la coscienza e volontà di cagionare la lesione, al fine di menomare le funzioni sessuali.

Page 62: DIRITTO MINORILE

Artt. 330, 331, 332, 333, 334 c.p.p.

● Parte seconda

Indagini preliminari (Libro V)

Notizia di reato (titolo II)● Art. 330 c.p.p. Acquisizione delle notizie di reato

● Art. 331 c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

● Art. 332 c.p.p. Contenuto della denuncia

● Art. 333 c.p.p. Denuncia da parte di privati

● Art. 334 c.p.p. Referto

Page 63: DIRITTO MINORILE

Notizie di reato - Note generali

SEGNALAZIONE E DENUCIA

 La notitia criminis può derivare:

 1) dalla  ricezione  da  parte del  pubblico  ministero  o  della  polizia  giudiziaria  della  rivelazione  (descrizione de fatto verbalizzata e sottoscritta) del reato da parte della vittima o di terzi, che costituisce quindi una denuncia

 2)  da  un’  iniziativa  diretta  da  parte  di  tali  organi  comunque  venuti  a  conoscenza  del  fatto  mediante  una segnalazione ossia una comunicazione di fatti penalmente rilevanti.

 Alcune  categorie  di  soggetti,  i  “pubblici  ufficiali”  (ad  esempio  in  ambito  scolastico  i  dirigenti  scolastici  ,  gli insegnanti), gli  incaricati di un pubblico servizio (  i bidelli), o gli operatori sanitari, hanno l’ obbligo giuridico di segnalare  tempestivamente  all’ Autorità  Giudiziaria  i  fatti  costituenti  reato  di  cui  abbiano  avuto  notizia  o  ne siano venuti a conoscenza. Si è quindi in presenza di un atto obbligatorio che espone a precise responsabilità, anche penali, in caso di omissione. L’ art. 331 c.p.p. prevede l’ obbligo di denuncia per il pubblico ufficiale e l’ incaricato  di  un  pubblico  servizio  per  i  reati  procedibili  d’  ufficio.  Sono  infatti  perseguibili  d’  ufficio  i  reati  di maltrattamenti in famiglia, abuso di mezzi di correzione e i più significativi tra i delitti sessuali compiuti in danno di  minori.  Negli  altri  casi  i  reati  sessuali  sono  procedibili  a  querela,  ossia  su  richiesta  della  persona danneggiata, da presentarsi entro sei mesi dal fatto. Se si tratta di un minorenne che non ha compiuto almeno quattordici anni deve provvedere chi esercita la potestà; se invece il minorenne ha più di quattordici anni può presentare  personalmente  la  querela  oppure,  nonostante  ogni  sua  contraria  volontà,  può  presentarla  chi esercita su di lui la potestà.

Page 64: DIRITTO MINORILE

Notizie di reato - Note generali

La presenza di queste condizione e/o circostanze può non essere facilmente identificabile al momento della denuncia; quindi per realizzare un’ effettiva tutela del minore sarebbe opportuno che i soggetti obbligati effettuassero sempre la denuncia, lasciando al magistrato ogni valutazione sulla sussistenza o meno delle condizioni di procedibilità. La notizia di reato può anche essere “de relato”, vale a dire quando una persona riferisce al pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio, non quanto visto o subito, ma quanto appreso da altra persona. In tali casi, il fatto di invitare la fonte diretta a presentare denuncia non esime dall’ obbligo della stessa.

Il privato cittadino, invece, non “deve” ma “può” segnalare la situazione sempre nel caso in cui il reato sia perseguibile d’ ufficio. La segnalazione può anche essere fatta in forma anonima, purchè le notizie inviate all’ Autorità Giudiziaria siano sufficientemente dettagliate e permettano l’ individuazione del minore maltrattato e del suo contesto. Il fatto denunciato non verrà però iscritto come notizia di reato, ma verrà inserito nel Registro Anonimi e il PM incaricato disporrà le opportune indagini attraverso la Polizia Giudiziaria per accertare la fondatezza delle notizie trasmesse.

Page 65: DIRITTO MINORILE

Notizie di reato - Note generali

LE AUTORITA’ COMPETENTI A CUI RIVOLGERSI

 

La segnalazione e/o denucia può essere fatta e/o presentata:

1) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale

2) all’ Ufficio Minori della Questura *

3) al Tribunale per i Minorenni

4) presso qualsiasi comando dei Carabinieri

Sarebbe  comunque  opportuno  che  in  ogni  caso  la  denuncia  venga  effettuata  sia  presso  il Tribunale  ordinario  (procura)  sia  presso  quello  per  i  minorenni  perché  questo  provveda  all’ assunzione dei necessari provvedimenti urgenti a tutela del minore

Page 66: DIRITTO MINORILE

Notizie di reato - Note generali

IL RUOLO DELLA POLIZIA DI STATO

 Presso ogni Questura, nell’ ambito della Polizia Anticrimine, è presente  l’ Ufficio Minori. Nato nel 1996 come pronto soccorso per i problemi degli adolescenti e delle famiglie in difficoltà, l’ attuale obiettivo non è solo quello di tenere sotto controllo la delinquenza ma anche e soprattutto di prevenire gli abusi e gli abbandoni di minori e recuperare  i  loro  diritti.  L’  Ufficio  Minori  è  composto  da  Ispettori  della  Polizia  di  Stato  professionalmente preparati  al  contatto  con  i  minori  e  le  famiglie  in  situazioni  difficili.  Collaborano  con  loro  assistenti  sociali, neuropsichiatri  infantili,  psicologi,  pediatri, medici ed associazioni  di  volontariato.  Il  personale qualificato dell’ Ufficio Minori  dispone di un metodo operativo appropriato e di una  forte  interazione con altre  Istituzioni: non svolge  infatti  soltanto  compiti  tipici  di  un  ufficio  di  Polizia,  ma  è  anche  un  punto  di  riferimento  per  le associazioni, gli enti morali, gli uffici sanitari ed assistenziali impegnati sui temi del disagio minorile. Nel corso degli anni la Polizia di Stato si è fatta promotrice di numerose iniziative, grazie anche alla costituzione di Uffici Minori, che hanno portato alla stipula di  importanti protocolli di  intesa  tra  le questure,  le province,  i comuni,  i tribunali per  i minorenni. L’ esigenza di controllare  in maniera puntuale  l’ andamento degli abusi sessuali nei confronti  dei  minori  e  l’  inadeguatezza  delle  banche  dati  preesistenti,  hanno  indotto  a  realizzare,  presso  la Direzione  Centrale  della  Polizia  Criminale,  un  apposito  database.  In  questo  vengono  inserite  tutte  le  notizie riguardanti  il  soggetto  vittima  del  reato  (età,  sesso,  rapporto  con  l’  autore)  contenute  nelle  segnalazioni provenienti quotidianamente dagli uffici delle  forze di polizia presenti sul territorio ed  in particolare dagli Uffici Minori delle Questure.

 

Page 67: DIRITTO MINORILE

Notizie di reato - Note generali

I SERVIZI SOCIALI E TERRITORIALI

La segnalazione  di  un abuso  e/o  violenza  fa  scattare  un  meccanismo  di  intervento  da  parte  di  vari  soggetti:  il Tribunale  per  i 

Minorenni del luogo ove si trova il bambino delegherà i servizi sociali competenti ad accertare l’ effettiva situazione del minore e 

della  sua  famiglia.  Mentre  la  magistratura  ordinaria  si  occupa  dell’  accertamento dei  fatti  costituenti  reato  e  il  Tribunale  per  i 

minorenni garantisce  la protezione del minore da ulteriori comportamenti di violenza, dall’ altra parte  i servizi sociali cercano di 

fornire un sostegno terapeutico al minore abusato e dove è possibile svolgono attività per il recupero tra la vittima ed il genitore 

non abusante. Quando è necessario  intervenire  in una difficile situazione  familiare, occorre  innanzitutto valutare se nei  rapporti 

relazionali  tra  i  componenti  della  famiglia  siano  presenti  sia  fattori  di  rischio  (che  possano  favorire  la  violenza),  sia  elementi 

protettivi (che invece tendano ad affievolire i primi). Infatti se vi è prevalenza di fattori protettivi, la giusta strategia di intervento è 

quella  di  fornire  aiuto e  sostegno  al bambino  ed  alla  sua  famiglia;  se  vi  è  una  compresenza di  entrambi  i  fattori,  deve  essere 

protetto il minore e devono essere potenziate le risorse familiari; infine se vi è assenza di fattori protettivi, è necessario fornire una 

forte protezione e tutela al minore, accompagnata da prescrizioni rivolte alla famiglia. La tutela dei minori non si può limitare all’ 

ambito penale, né alle misure per fronteggiare l’ emergenza, ma deve abbracciare un intero processo di intervento che abbia al 

centro l’ interesse della vittima e come scopo la sua sana crescita psicofisica. Proteggere il minore, capire le cause familiari dello 

sviluppo dell’ abuso e riparare, quando è possibile, le relazioni tra la vittima ed i suoi familiari, costituiscono i momenti cardine del 

processo di  intervento dei servizi sociali.  I servizi preposti alla  tutela sociale, sanitaria ed educativa del minore sono molteplici. 

Essi comprendono i consultori familiari pubblici e privati accreditati e le loro articolazioni, i servizi di tutela dei minori gestiti dalle 

ASL , su delega dei Comuni, o dai Comuni stessi, i servizi sociali, i servizi di neuropsichiatri infantile, i medici pediatri, le strutture 

di  accoglienza  dei  minori  fuori  dalla  famiglia  ecc.  Di  detti  servizi  si  avvale  l’  Autorità  giudiziaria  sia  per  l’  accertamento  delle 

condizioni psico-fisiche del minore abusato e/o maltrattato e per definire il quadro socio-sanitario ed educativo dello stesso, degli 

adulti di riferimento e delle relazioni affettive, sia per un eventuale successivo programma riabilitativo e/o terapeutico a favore del 

minore stesso.

Page 68: DIRITTO MINORILE

Notizie di reato - Note generali

L’ ITER PROCEDURALE

 Quando  la notizia di  reato è giunta alla procura,  il pubblico ministero  incaricato  inizia  l’  indagine preliminare diretta ad accertare  i  presupposti  di  fatto  richiesti  per  il  concreto esercizio dell’  azione. Se  il  caso non viene archiviato  ed  anzi  le  indagini  preliminari  evidenziano  sufficienti  elementi  a  carico  dell’  inquisito,  allora  viene promossa l’ azione penale. Fino a quando non viene emessa una sentenza di condanna definitiva, l’ abusante può  essere  sottoposto  a  misure  restrittive  (misure  cautelari)  solo  nel  caso  in  cui  sia  ritenuto  socialmente pericoloso o vi sia  il pericolo di una sua fuga. La nuova disciplina dei  reati sessuali  (legge 66/96) compiuti a danni  di  minorenni  prevede  alcuni  strumenti  di  tutela  processuale  del  minore.  Si  segnala  in  particolare  l’ estensione dell’  istituto dell’  incidente probatorio allorché si  renda necessario assumere  la  testimonianza del minore (verosimilmente la vittima): in tale ipotesi, infatti, l’  incidente probatorio può essere promosso anche in assenza dei  requisiti di ammissibilità di  cui al primo comma dell’  art.  392 c.p.p.  che,  si  ricorda, sono  fondati sulla non rinviabilità al dibattimento dell’ assunzione della prova.

 Il Pubblico Ministero può chiedere che l’ assunzione della testimonianza possa avvenire anche in luogo diverso dal Tribunale avvalendosi di strutture specializzate o anche presso l’ abitazione dello stesso. La ratio di questa innovazione  va  individuata  nell’  esigenza  di  rafforzare  la  tutela  della  dignità  e  della  riservatezza  del  minore, evitando  che  egli  sia  interrogato nella  successiva  fase  dibattimentale. Ad  analoghe esigenze di  riservatezza risponde la previsione dell’ art. 15 della legge in esame a norma del quale i procedimenti per i delitti di violenza sessuale a danno di minorenni escludono il pubblico dibattimento.

Page 69: DIRITTO MINORILE

Notizie di reato - Note generali

L’ art. 609 decies c.p. contiene una serie di disposizioni volte a tutelare efficacemente le condizioni psicologiche del  minore  vittima  di  violenza  sessuale,  di  abusi  e  di  corruzione.  In  particolare  detta  norma  prevede  che  il Procuratore  della  Repubblica  del  Tribunale  Ordinario  deve  informare  il  Tribunale  per  i  Minorenni  quando  si procede per i delitti di cui agli artt. 609 bis. 609 octies e 609 quinquies c.p. commessi in danno di minorenni. In ogni stato e grado del procedimento, il minore è assistito psicologicamente ed affettivamente dal genitore o da altra persona idonea indicata dal minorenne ed ammessa dall’ Autorità Giudiziaria procedente.

 Il minore è  in ogni caso assistito dai servizi minorili dell’ Amministrazione della Giustizia e dai servizi  istituiti dagli  enti  locali.  Poiché  solo  il Tribunale  per  i  Minorenni  può  assicurare  l’  immediata  protezione  del  minore, sarebbe  opportuno  anticipare  sempre  la  comunicazione  del  Tribunale  ordinario  facendo  una  segnalazione anche  al  giudice  minorile.  Al  contrario  della  magistratura  ordinaria,  infatti,  quella  minorile  ha  l’  obbligo  di segnalare i casi di abuso sia ai colleghi che operano in ambito penale, sia ai servizi sociali, e svolge un ruolo fondamentale  per  la  tutela  dei  minori  abusati  e  per  l’  aiuto  della  sua  famiglia.  In  particolare  la  magistratura minorile  ordina  gli  accertamenti  giudiziari,  sociali  e  psicologici  necessari  per  riuscire  a  comprendere  la situazione e per poter così formulare un programma di interventi che abbia come scopo principale la tutela del minore, parallelamente e successivamente all’ azione penale.

Page 70: DIRITTO MINORILE

Notizie di reato - Note generali

PROVVEDIMENTI URGENTI CHE VENGONO EMANATI DALL’ AUTORITA’ GIUDIZIARIA

 

A  tal  proposito  occorre  distinguere  i  provvedimenti  conseguenti  alla  commissione  da  parte  del  genitore  del reato sessuale  in danno al  figlio minore e quelli conseguenti alla commissione del  reato da parte di persona diversa. Le finalità degli strumenti in esame sono generalmente quelle di porre al riparo, in via temporanea, il minore  dal  ripetersi  di  condotte  a  suo  danno,  di  disporre  di  un  contesto  di  tipo  neutro,  al  di  fuori  di  intuibili condizionamenti,  per  poter  approfondire  la  condizione  fisica  e  psicoemotiva  del  bambino,  e  quindi, indirettamente  agevolare  l’  accertamento  della  responsabilità  penale  dell’  abusante.  Nel  caso  di  abusi intrafamiliari,  la  comunicazione  da  parte  del  Procuratore  della  Repubblica  al  Tribunale  per  i  Minorenni  è finalizzata  all’  adozione,  nelle  more  del  procedimento  penale,  di  provvedimenti  che  comportino  vincoli  all’ esercizio della potestà genitoriale e che consentano l’ allontanamento del minore o del presunto abusante dalla residenza familiare. All’ esito del procedimento penale,  il giudice, in caso di condanna, può applicare ai sensi dell’  art.  609nonies  c.p.  la  pena  accessoria  della  decadenza  dalla  potestà  genitoriale  (tale  statuizione  esula dalle competenze del T.M).

Page 71: DIRITTO MINORILE

Notizie di reato - Note generali

Nel  caso  in  cui  il  presunto  abusante  sia  persona  diversa  dal  genitore,  i  possibili  esiti  della comunicazione di cui all’ art. 609 decies c.p. sono diversi a seconda che il minore, a causa di un’ anomala  situazione  familiare,  versi  in  condizione  di  disagio,  oppure  che  i  fatti  evidenzino  una condotta  irregolare  dello  stesso.  In  particolare  se  il  minore  versa  in  condizioni  di  disagio  il Tribunale per  i Minorenni può  in presenza di una situazione di abbandono del minore, aprire  il procedimento previsto dagli artt. 8 e segg. della L. 4.5.83 n. 184 finalizzato alla dichiarazione di adattabilità, e disporre provvedimenti temporanei urgenti nell’ interesse dello stesso. In presenza poi di una situazione che evidenzi una condotta dei genitori (pur non direttamente colpevoli degli abusi  subiti  dal  figlio)  comunque  pregiudizievole,  può  essere  iniziato  d’  ufficio,  il  procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza della potestà genitoriale (ar. 330 c.c.). Per i casi meno gravi,  quando  la  condotta  di  uno  o  di  entrambi  i  genitori,  pur  non  direttamente  colpevoli  degli abusi subiti dal figlio, non è tale da dar luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’ art. 330 c.c., ma appare comunque pregiudizievole per il figlio, il Tribunale per i Minorenni potrà, ai sensi dell’ art. 333 c.c., secondo le circostanze, adottare i provvedimenti convenienti nell’ interesse del figlio, disponendone anche l’ allontanamento dalla residenza familiare.

 

Nel caso in cui i fatti oggetto di indagine evidenzino una condotta irregolare del minore, l’ art. 25 R.D.L. 25.07.1934 n. 1404 consente di esperire una procedura amministrativa presso il Tribunale per i Minorenni, all’ esito del quale è possibile, per finalità rieducative, disporre l’ affidamento del minore al servizio sociale minorile oppure l’ inserimento in un istituto minorile.

Page 72: DIRITTO MINORILE

Notizie di reato - Note generali

Tra le norme che disciplinano nel nostro ordinamento gli strumenti di tutela dell’ infanzia maltrattata ed abusata, devono  annoverarsi  quelle  contenute  nella  legge  n.  154/01.  Quest’  ultima  ha  in  primo  luogo  introdotto  nel codice di procedura penale l’ art. 282 bis che dispone l’ allontanamento del  familiare violento dall’ abitazione; con lo stesso provvedimento il Giudice può prescrivere il pagamento di un assegno di mantenimento a favore di coloro che convivono con il soggetto sottoposto a questa misura. Per l’ attivazione di tale misura cautelare valgono  i  principi generali:  la  richiesta da parte del PM ed  il  successivo provvedimento del GIP. La  legge n. 154/01 ha  introdotto  strumenti  attivabili  dall’ Autorità  Giudiziaria  Ordinaria  Civile,  ovvero  i  cosiddetti  ordini  di protezione ai quali fanno riferimento gli artt. 342 bis e ter c.c. e 736 bis c.p.c..

 L’ordine di protezione del Tribunale civile ordinario può contenere oltre alla prescrizione dell’ allontanamento dalla  casa  familiare,  il  divieto di avvicinarsi a determinati  luoghi  frequentati  dalla  vittima, quali  la  scuola o  la residenza di  familiari  e  congiunti. E’ utile  sottolineare che  la misura dell’  allontanamento dalla casa  familiare può essere disposta anche quando questa è di proprietà esclusiva del soggetto allontanato.

 L’  innovazione non sta  tanto nella possibilità di ottenere misure cautelative, del  resto già esistenti nel nostro ordinamento (misure cautelari  in sede penale), ma nella possibilità di ricorrervi anche quando non si è in una situazione  configurabile  come  reato.  La  suddetta  legge  introduce  un’  accezione  ampia  di  violenza,  che configura  tutte  le  situazioni  di  grave  pregiudizio  dell’  integrità  fisica  e  morale,  della  libertà  di  un  membro familiare, causate da altro componente del nucleo stesso.

 

Page 73: DIRITTO MINORILE

Art. 330 c.p.p. - Acquisizione delle notizie di reato

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

Page 74: DIRITTO MINORILE

Art. 330 c.p.p. - sentenze

Cass. pen. Sez. VI, 20/05/1996, n. 1997

E' legittimo il provvedimento con il quale il p.m. autorizza la polizia giudiziaria a sorvegliare, a debita distanza e in modo non invasivo, l'incontro tra un genitore ed il figlio minore al fine di impedire la sottrazione, già verificatasi in passato, di questo da parte del primo, poichè tali compiti rientrano tra quelli istituzionali della polizia giudiziaria di ricerca della notitia criminis e di impedimento a che i reati siano portati a più gravi conseguenze. Contro tale provvedimento è comunque inammissibile il ricorso per cassazione, non essendo previsto uno specifico mezzo di impugnazione e non rientrando tra quelli limitativi della libertà personale.

Cass. pen. Sez. VI, 21/09/2006, n. 36003

Sulla base di una denuncia anonima non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis".

Cass. pen. Sez. III, 02/12/1998, n. 3261

Presupposto necessario perchè possano essere iniziate le indagini preliminari è l'esistenza di una "notitia criminis" la quale per essere tale, deve avere per oggetto un fatto specifico idoneo ad integrare estremi di reato e deve essere dotata, per la fonte da cui proviene, di adeguata credibilità. Pertanto è da escludere che possano essere promosse indagini preliminari non già sulla base di una notizia di reato ma al fine di eventualmente acquisirla, come nel caso di indagini a tappeto ed in forma indiscriminata, dirette ad accertare se eventualmente ipotetici reati siano stati commessi, essendo una tale attività consentita soltanto agli organi di polizia nell'esercizio della propria attività amministrativa di prevenzione e repressione dei reati; attività che, in quanto svolta al di fuori delle norme del codice di rito, va effettuata nel pieno rispetto delle altrui libertà, fatti salvi, ovviamente, gli specifici poteri di accertamento attribuiti da specifiche disposizioni di legge.

Page 75: DIRITTO MINORILE

Art. 331 c.p.p. - denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347 (obbligo di riferire la notizia di reato), i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero

Page 76: DIRITTO MINORILE

Art. 331 c.p.p. -sentenze

Trib. Minorenni Napoli, 05/02/1992

Qualora la revoca dell'adozione in casi particolari venga domandata allegando una condotta delittuosa del minore in danno del genitore adottivo (nella specie, tentato omicidio), il procedimento non va sospeso in attesa dell'accertamento e della qualificazione del fatto in sede penale.

Page 77: DIRITTO MINORILE

Art. 332 c.p.p. - contenuto della denuncia

1. La denuncia contiene:

a) l'esposizione degli elementi essenziali del fatto;

b) il giorno dell'acquisizione della notizia;

c) le fonti di prova già note.

Quando è possibile contiene:

a1) le generalità;

b1) il domicilio;

c1) quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Page 78: DIRITTO MINORILE

Art. 333 c.p.p. - denuncia da parte di privati

1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.

2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240 (salvo costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato).

Page 79: DIRITTO MINORILE

Art. 333 c.p.p. - sentenze

Cass. pen. Sez. IV, 22/12/1995, n. 4308

L'art 333 c.p.p. el prescrivere che delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'art. 240 c.p.p., stabilisce che la denuncia anonima non può valere come notitia criminis e non deve, pertanto, essere iscritta nell'apposito registro previsto dall'art. 335 c.p.p. Ciò, però, non esclude che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che, ex art. 330 c.p.p., prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse, possano trarre utile spunto per la loro attività da un'informazione anche anonima, in quanto una notitia criminis può essere legittimamente ricercata ed appresa in base alle indicazioni di una denuncia anonima, così scaturendo dall'attività del pubblico ministero o della polizia giudiziaria.

Page 80: DIRITTO MINORILE

Art. 334 c.p.p. - Referto

1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto

Page 81: DIRITTO MINORILE

Art. 334 c.p.p. - sentenze

Cass. pen. Sez. VI, 29/04/1998, n. 7034

In tema di elemento psicologico del reato di omissione di referto, la valutazione da parte dell'esercente la professione sanitaria della perseguibilità d'ufficio del delitto ravvisabile nel caso a lui sottoposto non deve essere fatta in astratto, ma in concreto, ossia con l'adozione di ogni criterio di giudizio che tenga conto delle peculiarità della situazione effettiva, dovendosi riconoscere al sanitario un margine di discrezionalità nell'apprezzamento della natura dell'infortunio in relazione al tipo di lesione riscontrata, alla descrizione di fatti fornita dal paziente o dai suoi eventuali accompagnatori e agli altri possibili elementi di riscontro. (Fattispecie di lesione da infortunio sul lavoro nella quale la S.C. ha escluso il dolo in capo al medico in ordine al contestato reato di cui all'art. 365 c.p., avuto riguardo alla totale assenza di indicazioni da parte del paziente circa la dinamica dell'infortunio ed essendo stata anzi fornita dal medesimo una versione del fatto tale da escludere qualunque violazione delle norme a tutela della prevenzione degli infortuni sul lavoro).

Page 82: DIRITTO MINORILE

DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA

● TITOLO III, CAPO I

Art. 361 c.p. (Omessa denuncia di reato da parte di un pubblico ufficiale)

Art. 362 c.p (Omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di un pubblico servizio)

Art. 365 c.p. (Omissione di referto)

Art. 384 c.p. (casi di non punibilità)

Page 83: DIRITTO MINORILE

Art. 361 c.p. - Omessa denuncia di reato da parte di un p.u.

● Il Pubblico Ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare alla Autorità Giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirgli, un reato di cui abbia avuto notizia a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la multa da € 30 a 16.

La pena è della reclusione fino ad un anno se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa.

Page 84: DIRITTO MINORILE

Art. 361 c.p. - aspetti sostanziali

● Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si doveva fare la denuncia.

● Le cause di estinzione del reato o di non punibilità relative al fatto da denunciare, non esentano dell'obbligo del rapporto perché esse possono essere rivalutate e riconosciute solo dall'Autorità Giudiziaria.

● Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di omettere o ritardare la denuncia di un reato punibile d'ufficio. Se l'omissione o ritardo è dovuto a trascuratezza o dimenticanza (e cioè a colpa) il reato non sussiste.

Page 85: DIRITTO MINORILE

Art. 361 c.p. - Sentenze

Trib. Genova Sent., 31/03/2009

Ex art. 361 c.p. il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale si configura come un reato di pericolo, a consumazione istantanea, non essendo necessario che il funzionamento della amministrazione della giustizia abbia subito un danno dalla omissione o dal ritardo della denuncia, onde al pubblico ufficiale tenuto a dare la notizia non spetta alcun potere dispositivo della notizia medesima né altra facoltà di indagare sulla vicenda nella quale sia ravvisabile un reato perseguibile di ufficio. Inoltre in tema di omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale, l'esistenza di una prassi contra legem, in materia di omissione o ritardo dell'atto dovuto, non può valere ad escludere il dolo, ma solo può suffragare l'ipotesi di un errore sulla doverosità della denuncia, inescusabile perché vertente sulla legge penale. L’obbligo di denuncia sussiste a carico di tutti i pubblici ufficiali intervenuti nella trattazione di un affare amministrativo, rispetto ai reati di cui abbiano preso conoscenza nell'esercizio dell'attività esplicata, in ordine all'affare unitariamente considerato.

Cass. pen. Sez. V Sent., 04/04/2008, n. 26081

L'omissione o il ritardo del pubblico ufficiale nel denunciare i fatti di reato idonei ad integrare il delitto di cui all'art. 361 cod. pen. si verifica solo quando il p.u. sia in grado di individuare, con sicurezza, gli elementi di un reato, mentre, qualora egli abbia il semplice sospetto di una possibile futura attività illecita, deve, ricorrendone le condizioni, semplicemente adoperarsi per impedire l'eventuale commissione del reato ma non è tenuto a presentare denuncia. (Annulla senza rinvio, App. Milano, 26 Febbraio 2007)

Page 86: DIRITTO MINORILE

Art. 361 c.p. - sentenze

Trib. L'Aquila, 07/02/2008

Il delitto di omessa denuncia di reato, ex art. 361 c.p., è reato istantaneo, poiché il termine di adempimento dell'obbligo giuridico è unico, finale e non iniziale, decorso il quale il soggetto agente non è più in grado di tenere utilmente la condotta comandata. Il delitto si consuma allorché il pubblico ufficiale apprende del fatto di reato, momento che segna anche il dies "a quo" della prescrizione, mentre l'elemento soggettivo consiste nella consapevolezza e volontarietà dell'omissione della denuncia allorché si sia verificato il presupposto da cui deriva l'obbligo di informare l'autorità giudiziaria, ovvero la conoscenza, da parte del pubblico ufficiale, del fatto costituente reato a causa e nell'esercizio delle sue funzioni.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 19/03/2007, n. 18457

Ai fini della valutazione di tempestivo adempimento dell'obbligo della polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al pubblico ministero, le espressioni adoperate dalla legge - che ci si riferisca alla locuzione "senza ritardo" o all'avverbio "immediatamente", usati, rispettivamente, nei commi primo e terzo dell'art. 347 cod. proc. pen. - pur se non impongono termini precisi e determinati, indicano attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro. (Nella specie, relativa a denuncia per ipotesi di tentato omicidio, che andava comunicata immediatamente, la Corte ha ritenuto sussistere il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, per avere gli addetti al competente commissariato di polizia, informati oralmente dei fatti dal posto di polizia presso un ospedale, trattenuto la denuncia per oltre un mese, quantunque più volte sollecitati, inoltrandola al P.M. solo dopo che la vittima aveva provveduto a presentarne altra direttamente agli uffici di Procura). (Rigetta, App. Genova, 12 aprile 2005)

Page 87: DIRITTO MINORILE

Art. 362 c.p. - Omessa denuncia da parte di un incaricato di un pubblico servizio

● L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, è punito con la multa fino a € 103.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche e socio-riabilitative per fatti commessi a persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Page 88: DIRITTO MINORILE

Differenze tra p.u. e i.p.s.

Sono definiti pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione; è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di dirittopubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.). Alcuni esempi di pubblici ufficiali: medici ospedalieri, assistenti sociali di un ente pubblico, dipendenti di uffici pubblici (es. uffici anagrafici) che rilasciano certificati, insegnanti di scuole pubbliche e private, notai, il capotreno e chi ha la funzione di controllore sui mezzi pubblici.

Sono definiti incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio; per pubblico servizio si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.). Alcuni esempi di incaricati di pubblico servizio: i bidelli, i dipendenti comunali che preparano i certificati senza avere potere di firma, i dipendenti delle aziende sanitarie locali, gli stradini cantonieri dell'ANAS, i volontari della protezione civile. N. B.: non sono pubblici ufficiali né incaricati di pubblico servizio, coloro che svolgono semplici mansioni d'ordine o prestazioni d'opera meramente materiali, anche presso enti pubblici (art. 358 c.p.).

Pret. Ragusa, 07/10/1996 Il farmacista (colui, cioè, che esercita la professione sanitaria e non anche il proprietario dell'azienda - farmacia, ove si tratti di soggetti distinti) riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. In tale veste, pertanto, in forza dell'obbligo imposto in via generale dall'art. 331 c.p.p., egli è tenuto a denunciare un reato del quale, nell'esercizio o a causa del servizio, e comunque, in dipendenza dell'attività svolta, sia venuto a conoscenza, onde, in caso di mancato adempimento al c.d. obbligo di rapporto, incorre nel reato di cui all'art. 362 c.p. (Fattispecie relativa all'emissione di ricette false al fine di incrementare le vendite di determinati farmaci)

Page 89: DIRITTO MINORILE

Art. 365 c.p. - Omissione di referto

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio (art. 334 c.p.p.), omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'art. 361 c.p., è punito con la multa sino ad € 516.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Page 90: DIRITTO MINORILE

Art. 365 c.p. - sentenzeTrib. Milano, 22/09/2009

Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di omissione di referto (art. 365 c.p.), che è reato di pericolo e non di danno, occorre, oltre alla coscienza e volontà di omettere o ritardare il referto da parte dell'esercente la professione sanitaria, che questi si trovi in presenza di fatti i quali presentino i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio. Per verificare la configurabilità di tale reato (e della responsabilità anche civile che ne discende a carico del sanitario) occorre che il giudice accerti (come affermato dalle sezioni penali della Suprema Corte di Cassazione, tra le altre, con sentenze n. 3447 e n. 9721 del 1998), con valutazione "ex ante" (e tenendo conto delle peculiarità del caso concreto), se il sanitario abbia avuto conoscenza di elementi di fatto dai quali desumere, in termini di astratta possibilità, la configurabilità di un delitto perseguibile d'ufficio, e se abbia avuto la coscienza e la volontà di omettere o ritardare il referto, rimanendo esclusa la configurabilità del dolo qualora - dalle circostanze del caso concreto - emerga la ragionevole probabilità che l'accadimento si sia verificato per cause naturali o accidentali.

Cass. pen. Sez. VI, 09/04/2001, n. 18052

L'esonero del sanitario dall'obbligo di referto di cui al comma 2 art. 365 c.p. è previsto solo per il caso in cui i fatti che si dovrebbero descrivere nel referto convergono nell'indicare il paziente quale autore del reato esponendolo a procedimento penale. (Fattispecie nella quale la Corte non ha ritenuto che il sanitario potesse esimersi dall'obbligo di referto nel caso di ricovero di un paziente per tossicosi acuta da assunzione di droga, in quanto l'ipotesi che l'assistito fosse egli stesso un trafficante non poteva essere direttamente collegata al referto ma solo all'esito di ulteriori indagini che dal referto potevano prendere solo spunto).

Page 91: DIRITTO MINORILE

Art. 365 c.p. - sentenze

Non è punibile per falsa o reticente testimonianza, ex art. 384 comma 2 c.p., il sanitario chiamato a deporre su un fatto dal quale può derivare la sua responsabilità per omissione di referto, non potendosi applicare in tale ipotesi l'art. 200 comma 1 c.p.p., che riguarda il diverso caso in cui il dovere di riferire all'autorità giudiziaria, che supera il segreto professionale, non implica profili di responsabilità penale del dichiarante. (Nella specie, una psicologa era stata esaminata come teste su un caso di maltrattamenti e di violenza sessuale in danno di una paziente che era stata da lei visitata, fatto in relazione al quale essa non aveva assolto all'obbligo di referto).

Cass. pen. Sez. VI, 07/10/1998, n. 13626

Il reato di omissione di referto si sostanzia nella violazione di un obbligo d'informazione da parte dell'esercente la professione sanitaria che abbia prestato la propria assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio. Atteso il carattere valutativo dell'informativa, che implica una prognosi ed una verifica anche ai fini penali di quanto accaduto, l'obbligo di referto insorge quando il sanitario si convinca della possibilità che quanto prospettatogli costituisca un reato procedibile d'ufficio. Per l'esistenza del dolo è necessario che il medico sia a conoscenza di tutti gli elementi di fatto da cui scaturisce l'obbligo di referto; cosicchè è da escludere che ricorra l'elemento psicologico nel caso di errore sul carattere criminoso del fatto.

Cass. pen. Sez. V, 08/09/1998

L'elemento psicologico del reato di omissione di referto è il dolo, che richiede non solo la coscienza e volontà di omettere il referto, ma altresì la consapevolezza in capo al sanitario della sussistenza di un fatto delittuoso perseguibile d'ufficio, da ravvisare sulla base di una valutazione concreta del fatto da cui è derivata la lesione.

Cass. pen. Sez. VI, 29/04/1998, n. 7034

Page 92: DIRITTO MINORILE

Art. 365 c.p. - sentenze

Cass. pen. Sez. VI, 20/03/1998, n. 5829

In tema di omissione di referto, il convincimento del medico che all'onere di referto abbiano già adempiuto i sanitari intervenuti subito dopo la causazione delle lesioni, si configura come erronea rappresentazione di un elemento di fatto idoneo ad escludere il dolo del delitto, inteso come rappresentazione ed intenzione dell'evento di pericolo proprio della fattispecie legale di cui all'art. 365 c.p., cioè la mancata immediata informazione dell'autorità giudiziaria.

Cass. pen. Sez. VI, 30/04/1996, n. 4400

L'art. 334 comma 2 c.p.p., nell'individuare il contenuto del referto, indica requisiti il cui mancato rispetto non integra il delitto di cui all'art. 365 c.p., ove non comporti una sostanziale incompletezza o reticenza della denuncia

Page 93: DIRITTO MINORILE

Art. 384 c.p. - casi di non punibilità

● Nei casi previsti dagli artt. 361, 362, 365 c.p. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore.

Page 94: DIRITTO MINORILE

Differenze tra referto e rapporto

Referto RapportoEsercente una professione sanitaria Pubblico ufficiale

Incaricato di un pubblico servizio

Delitto perseguibile d'ufficio, conosciuto in seguito a prestazione professionale

Delitti o contravvenzioni perseguibili d'ufficio di cui "abbia notizia

Esimente: esposizione a procedura penale per l'assistito + esimente del 384 c.p.

Nessun esimenteSi esimente del 384 c.p.

E' una segnalazione E' un atto che fa fede fino a prova contraria

365 c.p. omissione di referto Artt. 361, 362 c.p. omissione denuncia reato, art. 378 c.p. favoreggiamento

Al pubblico ministero o ad ufficiale di polizia giudiziaria

Al pubblico ministero o ad ufficiale di polizia giudiziaria

Page 95: DIRITTO MINORILE

Legge sulla pedofilia – art. 600 bis c.p. e seguenti

● All'origine della legge contro la prostituzione e la pornografia minorile (legge 3/8/1998, n. 269), vi è l'impegno dell'Italia, assunto con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, stipulata il 20/11/1989 e ratificata con la legge 27/5/1991, n. 176. Con tale trattato gli insegnanti si sono impegnati a proteggere i fanciulli da ogni forma di sfruttamento, tra cui appunto quello connesso alla prostituzione ed alla pornografia minorile.

Le previsioni a tutela dei minori di cui si è detto sono state integrate e perfezionate ad opera della legge 6/02/2006, n. 38 recante “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”, fra l'altro, anche attraverso modifiche alla legge 269/1998 oltre che attraverso correttivi ad alcune fattispecie codicistiche.

Page 96: DIRITTO MINORILE

Art. 600 bis .c.p. - prostituzione minorile

● Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di danaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Page 97: DIRITTO MINORILE

Art . 600 bis- aspetti sostanziali

● Il primo comma sanziona l'attività di sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione minorile.

● Il secondo comma sanziona il compimento di atti sessuali con minore verso corrispettivo (mirando a vulnerare l'illecito fenomeno colpendo non solo l'offerta, ma anche la domanda di prostituzione minorile).

● Il terzo comma prevede una aggravante speciale in caso di infrasedicenne.

● Il quarto prevede una attenuante speciale nel caso in cui il fatto sia commesso da una persone di età inferiore agli anni diciotto

La norma è posta a tutela della libertà psico-fisica del minore, intesa come diritto ad una crescita fisica, psichica, spirituale, morale e sociale secondo i canoni del naturale sviluppo.

Page 98: DIRITTO MINORILE

Art . 600 bis- aspetti sostanziali

Mentre la cd. Legge Merlin n. 75/1958 non fornisce una definizione del concetto di prostituzione, la legge n. 269 del 1998, invece, nel secondo comma dell'art. 609 bis, configura l'attività di prostituzione nel compimento di atti sessuali in cambio di danaro o altra utilità economica.

Per atto sessuale deve intendersi ogni condotta che manifesti esteriormente l'istinto sessuale umano tra cui rientrano sia gli atti di congiunzione carnale, in cui vi è compenetrazione dei genitali (ma anche coito anale e orale) che quelli di semplice libidine, quali la masturbazione, la palpazione, abbracci e carezze.

Il primo comma dell'articolo punisce l'attività di sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione minorile. In particolare per sfruttamento deve intendersi il comportamento di chi percepisce danaro od altra utilità derivanti dall'attività di prostituzione, con la consapevolezza che i proventi derivano dall'illecito commercio.

Si ha invece favoreggiamento quando l'agente compie una qualsiasi attività idonea a rendere più agevole l'esercizio dell'altrui prostituzione. Non è necessario che l'agente abbia un fine di lucro (altrimenti si configura anche lo sfruttamento), né che abbia un fine di libidine. E' sufficiente anche un solo episodio per integrare il favoreggiamento.

Page 99: DIRITTO MINORILE

Art . 600 bis- aspetti sostanziali

● Circa l'induzione alla prostituzione, essa consiste in ogni attività idonea a determinare, persuadere, convincere il soggetto passivo a concedere le proprie prestazioni sessuali, ovvero a rafforzare la risoluzione di prostituirsi non ancora consolidata, o a far persistere chi vorrebbe allontanarsene.

Ai fini della sussistenza del reato è irrilevante che il soggetto passivo sia o meno già dedito alla prostituzione. Infatti sussiste l'induzione anche quando l'agente rafforzi la determinazione già maturata dal minore, ovvero, di fronte ad una maturata intenzione di smettere, lo faccia persistere nella prostituzione. Deve trattarsi di una attività positiva e concreta, non essendo sufficiente la semplice tolleranza, inerzia o proposta.

● Il delitto di cui al primo comma, nelle sue diverse configurazioni, , si consuma sin dal compimento del suo primo atto criminoso di induzione o favoreggiamento (per lo sfruttamento si ritiene necessaria la percezione del profitto).

● Quanto all'elemento soggettivo, la fattispecie è punibile a titolo di dolo generico. L'età del soggetto passivo rientra nell'oggetto del dolo.

Page 100: DIRITTO MINORILE

Art . 600 bis- aspetti sostanziali

● Il secondo comma dell'articolo, riscritto dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38, configura una fattispecie a carattere sussidiario, in quanto si configura solo ove il fatto non costituisca più grave reato.

La punibilità della condotta del “cliente” (dunque anche della domanda e non solo dell'offerta di prostituzione), costituisce una novità rispetto alla legge Merlin, finalizzata, come detto, a reprimere in modo fermo la prostituzione minorile.

Per la configurazione del delitto in commento non si richiede che l'iniziativa sia presa dal cliente, bensì viene punito anche colui il quale accetta la proposta del minore che, data la giovane età, non è in grado di valutare il disvalore della sua condotta ed è vittima di un sistema che lo rende “schiavo”.

La riforma del 2006 ha introdotto l'inedita figura aggravata della fattispecie (vittime infrasedicenni) oltre che l'attenuante se il fatto è commesso da minori di anni diciotto.

Page 101: DIRITTO MINORILE

Art. 600 bis - sentenze

Nel reato di prostituzione minorile, le condotte di induzione, di favoreggiamento o di sfruttamento, giacché contemplate in un unico contesto, non danno luogo a più fattispecie di reato, rappresentando, invece, modalità diverse di commissione di un unico delitto. (Rigetta, App. Venezia, 12 ottobre 2009)

Cass. pen. Sez. III, 28/10/2010, n. 43414

Il reato di prostituzione minorile di cui all'art. 600 bis, comma secondo, cod. pen. riguarda i soli rapporti sessuali retribuiti compiuti con un minore di età compresa fra i quattordici e i diciotto anni, sicché, nel caso di rapporti consenzienti, retribuiti o meno, con un minore degli anni quattordici, è sempre configurabile il diverso reato di cui all'art. 609 quater cod. pen.. (Rigetta, Trib. lib. Trieste, 02 febbraio 2010)

Cass. pen. Sez. III, 19/05/2010, n. 2621

Il reato di induzione alla prostituzione minorile è configurabile anche nel caso in cui il minore sia un soggetto non iniziato né dedito alla vendita del proprio corpo, in quanto è sufficiente che l'agente ponga in essere una condotta idonea a vincere le resistenze di ordine morale che trattengono la vittima dal prostituirsi al fine di una qualsiasi attività economica. (In motivazione la Corte ha precisato che la semplice dazione di denaro è sufficiente a persuadere un minore a consentire agli atti sessuali). (Rigetta, Trib. lib. Messina, 22 dicembre 2009)

Cass. pen. Sez. III, 14/04/2010, n. 18315

Page 102: DIRITTO MINORILE

Art. 600 bis - sentenze

La fattispecie di favoreggiamento della prostituzione minorile è a dolo generico in quanto è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, la mera consapevolezza di favorire la prostituzione di un minore, non essendo richiesto anche il fine di lucro che, invece, qualifica la fattispecie di sfruttamento. (Rigetta, App. Lecce s.d. Taranto, 30 Ottobre 2007)

Cass. pen. Sez. III, 03/03/2010, n. 14836

L'esercizio della violenza o della minaccia nei confronti della vittima non è evento necessario all'integrazione del reato di induzione alla prostituzione minorile che può essere commesso, a differenza del reato di violenza sessuale, anche solo con un'attività di persuasione ad acconsentire agli atti sessuali. (Rigetta, App. Torino, 20 Ottobre 2008)

Cass. pen. Sez. III, 19/03/2009, n. 21181

In tema di reati sessuali, le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dall'esercizio della tutela e della curatela (art. 6, L. 20 febbraio 1958, n. 75) si applicano anche in caso di condanna per il delitto di prostituzione minorile (art. 600 bis cod. pen.), in quanto quest'ultimo costituisce un'ipotesi speciale ed aggravata del reato di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione ove commesso ai danni di persona minore, fattispecie prima prevista dall'abrogato art. 4, comma primo, n. 2 della citata legge cui conseguivano le pene accessorie predette. (Rigetta, App. Bari, 29 Maggio 2007)

Cass. pen. Sez. III Sent., 08/02/2008, n. 17844

Page 103: DIRITTO MINORILE

Art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile

● Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822 a € 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio di materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità

Page 104: DIRITTO MINORILE

Art. 600 ter c.p. - aspetti sostanziali

● L'articolo, introdotto dalla legge 269/98 e successivamente corretto dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38, prevede diverse figure criminose suddivise in cinque commi, miranti a reprimere tale fenomeno a tutti i livelli, persino quello della cessione gratuita di materiale pornografico minorile.

● Il bene giuridico protetto dalle norme in questione va individuato nella libertà psico-fisica del minore (delitto contro la personalità individuale). Dalla struttura di alcune fattispecie si può evincere però anche l'intenzione del legislatore di difendere la collettività da offese al senso del pudore.

● In ordine al concetto di pornografia secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, esso attiene all'ambito della sfera sessuale umana e, pur essendo meno ampio del concetto di oscenità, vi rientrano sia la rappresentazione di immagini e scene che richiamano il rapporto sessuale (od equivalenti abnormi situazioni), nonché gli atti di libidine ed altri atteggiamenti chiaramente erotizzanti.

Page 105: DIRITTO MINORILE

Art. 600 ter c.p. - analisi primo comma

● Per “esibizione” deve intendersi una partecipazione dal vivo ad attività pornografica. Non è necessario che l'esibizione avvenga in luogo pubblico: e anzi più verosimile che il circuito illegale di cui ci si occupa utilizzi private abitazioni. Inoltre non è necessario che l'esibizione avvenga ala presenza di un pubblico, cioè una pluralità di persone ben potendo avvenire a beneficio di uno specifico “cliente”.

● La “produzione” può consistere tanto in foto (su qualsiasi supporto: carta, floppy disk, CD rom, etc) quanto in videocassette ed analoghi supporti.

● Tra le condotte sanzionate è stata, infine, inserita l'induzione di minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche.

Page 106: DIRITTO MINORILE

Art. 600 ter c.p. - analisi secondo comma

● La condotta di “fare commercio” punita dalla norma non è quella di semplice alienazione dei prodotti suddetti, ma implica una vera e propria organizzazione di impresa, finalizzata ad una offerta duratura sul mercato di tali prodotti.

Page 107: DIRITTO MINORILE

Art. 600 ter c.p. - analisi terzo comma

● Le condotte possono essere poste in essere con ogni mezzo, anche per via telematica.

● Per attività di distribuzione deve intendersi quella effettuata presso una pluralità indeterminata di sogetti. Il fatto che la destinazione sia un numero indeterminato di soggetti, consente di distinguere la presente fattispecie da quella di cui al quarto comma. Nel caso in cui oggetto della distribuzione sono prodotti e non notizie deve ritenersi che essa debba avvenire necessariamente senza scopo di lucro, altrimenti ricorrerebbe l'ipotesi di cui al secondo comma.

● Per attività di divulgazione deve intendersi la messa a disposizione di un numero indefinito di utenti del materiale o delle notizie de quibus.

● La pubblicizzazione, infine, implica la diffusione di informazioni destinate a diffondere la conoscenza presso il pubblico del materiale suddetto; si osservi che la pubblicizzazione viene presa in considerazione solo con riferimento alla prima ipotesi delittuosa mentre viene omessa nella seconda (senza nessuna ragione!).

Page 108: DIRITTO MINORILE

Art. 600 ter c.p. - analisi terzo comma

● Le descritte condotte devono avere ad oggetto il materiale pornografico, ovvero “notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori”.

● Adescare significa allettare, prospettando una ingannevole utilità, non necessariamente patrimoniale, un soggetto, nel caso di specie un minore degli anni diciotto.

● Il concetto di sfruttamento indica che l'agente utilizzi il minore senza rispettarne i diritti e ne ricavi un vantaggio personale, traducendosi dunque in una attività a carattere parassitario, con fine di lucro o vantaggio.

● Notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale sono tutte quelle notizie e quelle informazioni che possono essere utilizzate dai destinatari della divulgazione per uno dei fini indicati.

● La fattispecie prevista da questo secondo inciso dunque costituisce una forma di tutela avanzata della libertà dei minori, diretta a reprimere ogni forma di attività prodoromica allo sfruttamento sessuale dei minori stessi.

Page 109: DIRITTO MINORILE

Art. 600 ter c.p. - analisi quarto comma

● Sull'impianto strutturale della fattispecie del '98 si innestano alcune novità disciplinari introdotte dal legislatore del 2006. In particolare alla condotta di sola cessione, viene aggiunta quella di offerta del materiale pornografico.

● La cessione implica la necessità di materiale trasmissione del possesso del dante causa all'avente causa; essa può essere sia a titolo gratuito che oneroso. Nel caso in cui la cessione sia a titolo oneroso, la differenza con l'ipotesi del commercio (di cui al II comma) va ricercata nel fatto che in tale ultima ipotesi avviene nell'ambito di una attività imprenditoriale e non solo a carattere occasionale.

● Nel caso di cessione a titolo gratuito, la differenza con la distribuzione risiede nel fatto che nel primo caso la cessione viene fatta ad un soggetto determinato e non ad una pluralità di soggetti indeterminati.

Page 110: DIRITTO MINORILE

Art. 600 quater c.p. - detenzione di materiale pornografico

● Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549.

● La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

..............

La nuova norma sanziona penalmente chi detiene semplicemente materiale pornografico. La nozione di procurare richiama qualunque forma di procacciamento, anche per via telematica del medesimo.

Page 111: DIRITTO MINORILE

Art. 600 quater bis c.p. - pornografia virtuale

● Le disposizioni di cui agli artt. 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

● Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni di reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali

Page 112: DIRITTO MINORILE

Art. 600 quinquies c.p. - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

● Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alle attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937.

● Ciò che viene punito sotto il profilo della condotta è sia l'organizzazione (cioè l'iniziativa e la programmazione) che la mera propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione dello sfruttamento della prostituzione minorile.

Non è necessario che la propaganda per la turpe finalità, venga palesata apertamente, bastando che lo scopo del viaggio sia sufficientemente esplicitato ai clienti.

Inoltre la punibilità della condotta sussiste anche quando la fruizione dello sfruttamento della prostituzione minorile non sia lo scopo principale del viaggio ma una semplice opportunità accessoria. Perché sussista il delitto, inoltre, non pare necessario che i minori da sfruttare sessualmente si trovino nel luogo di destinazione, essendo ben possibile che questi accompagnino i viaggiatori nel viaggio organizzato.

Page 113: DIRITTO MINORILE

I delitti contro la libertà sessuale

● 609 bis c.p. - Violenza sessuale

● 609 ter c.p. - Violenza sessuale aggravata

● 609 quater c.p. - Atti sessuali con minorenne

● 609 quinquies c.p. - Corruzione di minorenni

● 609 octies c.p. - violenza sessuale di gruppo

● Disposizioni comuni (609 sexies, septies, nonies, decies)

Page 114: DIRITTO MINORILE

Premessa● Con la legge 15 febbraio 1996, n. 66 è stata approvata la riforma dei reati in

materia di violenza sessuale. Punto centrale di questa riforma a lungo attesa è stato il mutamento dell'oggettività giuridica dei reati in esame: relegati da Codice Rocco nella categoria dei reati contro la moralità pubblica e il buon costume, essi hanno assunto oggi dignità di reati contro la persona in conseguenza della acquisita consapevolezza che la libertà sessuale costituisce un insopprimibile corollario della libertà individuale.

● Tuttavia ancora una volta la sistematica del legislatore lascia alquanto a desiderare, considerato che i nuovi articoli sulla violenza sessuale sono le derivazioni del 609 che si riferisce alla perquisizione e alle ispezioni personali arbitrarie. Credo si sarebbe potuto fare uno sforzo per individuare una sistematica più adeguata

● Tra gli ulteriori tratti che caratterizzano la disciplina, vanno segnalati: l'elevazione delle pene, l'accorpamento in unica fattispecie della congiunzione carnale e degli atti di libidine violenti, la procedibilità a querela irrevocabile, con alcune significative eccezioni in cui si procede d'ufficio la tutela della riservatezza della vittima, l'introduzione del reato del cosiddetto stupro di gruppo, il parziale riconoscimento della sessualità fra minori.

Page 115: DIRITTO MINORILE

Art. 609 bis c.p. - Violenza sessuale

● Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compire o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

● Alla stessa pena soggiace che i duce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona

● Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Page 116: DIRITTO MINORILE

Art. 609 ter – Violenza sessuale aggravata● La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'art. 609 bis sono

commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;

5bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto di'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.

● La pena è della reclusione da 7 a 14 anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 10

Page 117: DIRITTO MINORILE

Art. 609 bis c.p. - SentenzeL'assenza di segni di violenza fisica o di lesioni sulla vittima non esclude la configurabilità del delitto di violenza sessuale, in quanto il dissenso della persona offesa può essere desunto da molteplici fattori e perché è sufficiente la costrizione ad un consenso viziato. (Dichiara inammissibile, App. Torino, 18/05/2009)

Cass. pen. Sez. III, 12/05/2010, n. 24298

La nozione di violenza in ordine al reato di cui all'art. 609 bis c.p. non è riferita solo all'esercizio della forza fisica da parte del soggetto agente contro la vittima, comprendendo, in realtà, qualsiasi atto o fatto idoneo a limitare la libertà del soggetto passivo, sì da costringerlo a subire atti sessuali contro la propria volontà. Ciò premesso, nel caso di specie, la violenza e la coartazione risulta provata dalla situazione di fatto, determinata dal preciso piano dell'imputato che, pur di rimanere da solo con la vittima, una sua collega, aveva, volontariamente, chiuso la porta dello stabile in cui entrambi si trovavano con una manovra che il medesimo sapeva essere errata, con la conseguente impossibilità di riaprire la stessa dall'interno, al fine di approcciare la donna, cui forzatamente dava un bacio sulle labbra, in una situazione in cui la stessa era in trappola, ovvero in una condizione di limitazione della libertà di movimento.

Trib. Padova, 13/07/2010

La procedibilità d'ufficio del delitto di violenza sessuale commesso dall'incaricato di pubblico servizio non richiede l'abuso delle funzioni pubblicistiche svolte, in quanto, ai fini della configurabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 609 septies, comma quarto, n. 3 cod. pen., è sufficiente il semplice collegamento tra le condotte illecite e le predette funzioni. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che è qualificabile come incaricato di pubblico servizio il dipendente universitario, nella specie tecnico di radiologia medica, operante all'interno di un ospedale pubblico nell'ambito dell'incarico istituzionale). (Annulla in parte con rinvio, App. Firenze, 05 maggio 2009)

Cass. pen. Sez. III, 13/10/2010, n. 43235

I ripetuti toccamenti e palpeggiamenti dei glutei di una ragazza, volontari e contro la sua volontà, costituiscono atti oggettivamente di natura sessuale e realizzanti la fattispecie criminosa delineata nell'art. 609 bis c.p.

Trib. Trieste, 08/09/2010

Page 118: DIRITTO MINORILE

Art. 609 bis c.p. - Sentenze

In tema di dichiarazioni accusatorie rese a terzi dal minore (nella specie bambino di anni quattro) vittima del reato di violenza sessuale, la ricostruzione della genesi della notizia di reato, delle reazioni emotive e delle domande degli adulti coinvolti e delle ragioni dell'eventuale amplificazione nel tempo della narrazione rappresentano utili strumenti al fine di controllare che il minore non abbia inteso compiacere l'interlocutore ed adeguarsi alle sue aspettative. (Annulla con rinvio, App. Roma, 14 Aprile 2009)

Cass. pen. Sez. III, 13/05/2010, n. 24248

Integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale (art. 660 cod. pen.) la condotta consistente nel toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, essendo configurabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale. (In motivazione la Corte ha precisato che se dalle espressioni verbali si passa ai toccamenti a sfondo sessuale, il delitto assume la forma tentata o consumata a seconda della natura del contatto e delle circostanze del caso). (Rigetta, App. Brescia, 23 gennaio 2003)

Cass. pen. Sez. III, 12/05/2010, n. 27042

L'assenza di segni di violenza fisica o di lesioni sulla vittima non esclude la configurabilità del delitto di violenza sessuale, in quanto il dissenso della persona offesa può essere desunto da molteplici fattori e perché è sufficiente la costrizione ad un consenso viziato. (Dichiara inammissibile, App. Torino, 18/05/2009)

Cass. pen. Sez. III, 12/05/2010, n. 24298

Page 119: DIRITTO MINORILE

Art. 609 quater c.p. - Atti sessuali con minorenne

● Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609 bis chiunque al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persone che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

● Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609 – bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici e punito con la reclusione da tre a sei anni.

● Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

● Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

● Si applica la pena di cui all'art. 609 ter secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Page 120: DIRITTO MINORILE

Art. 609 quater c.p. - Sentenze

La condizione di affidamento del minore, richiesta per l'integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater, comma primo, n. 2, cod. pen.), è configurabile nei confronti del collaboratore scolastico, in quanto figura addetta a compiti di accoglienza, sorveglianza e vigilanza sugli alunni in occasione della momentanea assenza degli insegnanti ed in occasione del loro trasferimento nei locali della scuola ad altre sedi. (Rigetta, Trib. lib. Roma, 19 febbraio 2010)

Cass. pen. Sez. III, 07/07/2010, n. 35809

Il delitto di atti sessuali con minorenne si configura a prescindere o meno dal consenso della vittima, non soltanto perchè la violenza è presunta dalla legge, ma anche perchè la persona offesa è considerata immatura ed incapace di disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali. (Rigetta, App. Lecce, 15 Aprile 2009)

Cass. pen. Sez. III, 15/06/2010, n. 27588

Il reato di prostituzione minorile di cui all'art. 600 bis, comma secondo, cod. pen. riguarda i soli rapporti sessuali retribuiti compiuti con un minore di età compresa fra i quattordici e i diciotto anni, sicché, nel caso di rapporti consenzienti, retribuiti o meno, con un minore degli anni quattordici, è sempre configurabile il diverso reato di cui all'art. 609 quater cod. pen.. (Rigetta, Trib. lib. Trieste, 02 febbraio 2010)

Page 121: DIRITTO MINORILE

Art. 609 quater c.p. - Sentenze

ricorre la circostanza attenuante della minore gravità nel reato di atti sessuali con minorenne se gli atti compiuti non comportano una rilevante compromissione dell'integrità psico-fisica della persona offesa, non avendo rilievo alcuno, invece, ai fini del riconoscimento dell'attenuante, l'eventuale consenso della stessa. (In motivazione la Corte ha precisato che proprio l'approfittare dei rapporti di simpatia, di confidenza, di affetto o di affidamento per avere rapporti sessuali con un minore, costituisce un inquinamento ed una corruzione della loro personalità). (Annulla con rinvio, App. Milano, 05 maggio 2009)

Cass. pen. Sez. III, 10/02/2010, n. 11252

La pronuncia della sentenza di patteggiamento per il reato di violenza sessuale comporta obbligatoriamente l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela, trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice. (Annulla in parte senza rinvio, Gip Trib. Fermo, 25/09/2008)

Cass. pen. Sez. III, 06/10/2009, n. 44023

La condizione di affidamento del minore, richiesta per l'integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne che non ha compiuto gli anni sedici ma ha più di anni quattordici, può risultare anche dall'instaurazione di un rapporto occasionale e temporalmente definito. (Fattispecie nella quale gli abusi erano stati commessi su una minore dall'imputato, allenatore e massaggiatore della squadra di basket maschile, cui la stessa era stata temporaneamente affidata dall'allenatore della squadra femminile per la cura di dolori dovuti ad uno strappo muscolare). (Annulla in parte senza rinvio, App. Lecce, 28 Settembre 2006)

Cass. pen. Sez. III, 13/05/2009, n. 24803

Page 122: DIRITTO MINORILE

Art. 609 quinquies – Corruzione di minorenni● Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici,

al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Tale disposizione si sostituisce al previgente art. 530 ma risulta più ristretta rispetto ad esso dato che la persona offesa può essere solo il minore di anni 14 e non più il minore di anni 16.

L'elemento oggettivo del reato di corruzione di minorenni consiste nel compimento di atti sessuali in presenza del minore. Sul concetto di atti sessuali si rinvia a quanto detto retro. Occorre poi sottolineare che il delitto in esame richiede la sola presenza del minore: infatti se gli atti sessuali coinvolgono direttamente il minore infraquattordicenne, ovvero di eta compresa tra i 14 e i 16 anni, se legato dai vincoli di parentela o di familiarità all'agente previsti dall'art. 609 quater, I comma n. 2, ricorrerà il reato di atti sessuali con minorenne. E' poi opportuno precisare che a differenza di quanto si è visto in relazione al 609 bis, qui assumono rilievo anche atti di bestialità e necrofilia commessi alla presenza di un minore.

Page 123: DIRITTO MINORILE

Art. 609 quinquies – Corruzione di minorenni

Si pone infine il problema della rilevanza o meno del consenso del minore. In particolare, se il minore volontariamente assiste al compimento di atti sessuali, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 50 c.p. (atteso che il consenso proviene da persona incapace di prestarlo consapevolmente).

● Se invece il minore infraquattordicenne viene costretto ad assistere agli atti sessuali ricorrerà tanto il reato di cui all'art. 609 quinquies, tanto il reato mezzo commesso per coartare la volontà dei minori (violenza privata, minaccia. Sequestro di persona).

Page 124: DIRITTO MINORILE

Art. 609 quinquies - sentenze

Per la commissione del reato di cui all'art. 609-quinquies c.p., è necessaria la presenza non solo fisica ma anche consapevole del minore. La "corruzione morale" del minore non può prescindere dalla comprensione da parte del minore stesso. La fattispecie configura un reato di pericolo concreto, è necessario quindi che il minore abbia percepito la valenza dell'atto sessuale compiuto in sua presenza. Inoltre l'art. 609-quinquies c.p. richiede il dolo specifico e, cioè, il fine di far assistere l'infraquattordicenne all'atto sessuale (nel caso di specie si può parlare solo di dolo eventuale in quanto l'imputato ha solo accettato il rischio che il minore potesse vedere. Si impone quindi l'assoluzione dell'imputato per il reato previsto dall'art. 609-quinquies c.p., per contro l'imputato deve essere ritenuto responsabile del reato punito dall'art. 527 c.p., atteso che il fatto è avvenuto in luogo pubblico, nelle ore del giorno e in una spiaggia frequentata da numerosi bagnanti).

Trib. Vigevano, 13/07/2010

In tema di pene accessorie previste per i reati sessuali, la perdita della potestà genitoriale non è limitata al figlio vittima dell'abuso ma riguarda anche gli altri figli estranei all'abuso medesimo, in quanto, da un lato, la formulazione letterale della norma non opera alcuna distinzione e, dall'altro, la norma sanziona l'indegnità del genitore in quanto tale. (Rigetta, App. Roma, 2 Luglio 2007)

Cass. pen. Sez. III Sent., 03/04/2008, n. 19729

In tema di reati sessuali, il delitto di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies, cod. pen.) richiede il dolo specifico, in quanto è necessario che gli atti sessuali siano compiuti al fine di far assistere il minore, ovvero nella consapevolezza dell'agente di agire allo scopo specifico di far assistere il minore agli atti sessuali commessi in sua presenza. (Fattispecie nella quale il dolo è stato escluso per aver l'agente posto in essere atti masturbatori alla presenza di due minori, dei quali uno dormiva e l'altro faceva finta di dormire). (Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 28 Marzo 2007)

Cass. pen. Sez. III Sent., 12/03/2008, n. 15633

Page 125: DIRITTO MINORILE

Art. 609 quinquies - sentenze

In tema di reati sessuali, il delitto di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies cod. pen.) si configura anche nel caso di una presenza temporanea del minore in occasione dello svolgimento di un rapporto sessuale tra adulti. (Fattispecie nella quale una minore aveva assistito ad un rapporto sessuale tra la madre ed un altro uomo, rapporto nel corso del quale era stata fatta allontanare). (Rigetta, App. Catania, 20 aprile 2007)

Cass. pen. Sez. III Sent., 18/01/2008, n. 9111

In tema di delitti contro la libertà individuale, ai fini della configurabilità dei reati di violenza sessuale (art. 609 bis cod. pen.), di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater cod. pen.) e di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies cod. pen.) è irrilevante il ruolo attivo o passivo assunto dall'imputato nel contesto della relazione con la vittima. (Fattispecie nella quale l'imputato, insegnante di catechesi della vittima, aveva sostenuto che la sua tendenza omosessuale ne escludesse la configurabilità). (Rigetta, App. Ancona, 25 Settembre 2006)

Cass. pen. Sez. III Sent., 21/06/2007, n. 36389

E' qualificabile come tentativo di corruzione di minore, tuttora punibile ai sensi dell'art. 609 quinquies c.p., la condotta di un soggetto il quale cerchi di indurre il minore ad assistere ad atti di masturbazione che l'agente abbia in animo di compiere su se stesso.

Cass. pen. Sez. III, 25/05/2000, n. 9223

Page 126: DIRITTO MINORILE

Art. 609 octies – violenza sessuale di gruppo

● La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di due o più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p.

● Chiunque compie atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

● La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 609 ter.

● La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'art. 112 (circostanze aggravanti).

Cass. 13/05/2005 – ai fini della configurabilità del reato non è necessaria l'estrinsecazione da parte di tutti i componenti dei comportamenti di cui al 609 bis c.p. Atteso che devesi tenere conto della forza intimidatoria che la presenza del gruppo esercita sulla vittima.

Page 127: DIRITTO MINORILE

Disposizioni comuni● Gli artt. 609 sexies, septies, nonies e decies contengono una serie di disposizioni

applicabili a tutti o a parte dei reati contro la libertà sessuale. E' opportuno perciò analizzare tali disposizioni singolarmente:

a) Età della persona offesa (art. 609 sexies c.p.)

L'art. 609 sexies prevede che, nei casi in cui i delitti previsti dal bis, ter, quater e octies siano commessi in danno di persona minore di anni 14, nonché nel caso del delitto di cui all'art. 609 quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

La norma ripropone l'analoga previsione contenuta nell'abrogato 539 c.p.: in particolare se la persona offesa dai reati suddetti è minore degli anni quattordici, si applica una presunzione iuris et de iure di conoscenza della sua età (in deroga alla regola generale di cui all'art. 47 c.p.) insuscettibile di prova contraria. Nessun problema pone al contrario, l'errore sull'età del minore infrasediocenne, ma ultraquattordicenne, a seguito della previsione della non punibilità dei rapporti sessuali con persone di tale età (art. 609 quinquies), salvo che nei casi di cui all'art. 609 quater, co. 1, n. 2 c.p.

Page 128: DIRITTO MINORILE

Disposizioni comunib) Querela di parte (art. 609 septies c.p.)

L'articolo, come modificato dalla legge 38/2006 dispone che i delitti previsti dagli articoli 609 bis, ter e quater c.p. Sono punibili a querela della persona offesa, e che la querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui al 609bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni;

4) se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'art. 609Quater, ultimo comma.

Page 129: DIRITTO MINORILE

Disposizioni comunic) Pene accessorie ed altri effetti penali (art. 609 nonies c.p.)

Ai sensi dell'art. 609 nonies c.p., come modificato dalla legge 38/2006 la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 609Bis, ter, quinquies e octies, comporta:

1) la perdità della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è l'elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del c.p.p., per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 609 bis, ter e octies se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609 quater, e quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Page 130: DIRITTO MINORILE

Disposizioni comunid) Comunicazioni al tribunale dei minorenni (art. 609 decies c.p.).

La norma contiene una serie di disposizioni volte a tutelare efficacemente le condizioni psicologiche del minorenn vittima del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) di tratta di persone (art. 601 c.p.) di acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) di violenza sessuale (art. 609 bis e 609 octies c.p. Con le aggravanti di cui al 609 ter c.p.) di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.), oppure del delitto previsto dall'art. 609 quater c.p.

In particolare l'articolo prevede che:

- Il Procuratore della Repubblica deve informare il Tribunale per i minorenni quando si procede per i delitti di cui agli artt.600, 601, 602, 609bis, octies e quinquies commessi in danno di minorenni;

- in ogni stato e grado del procedimento, il minore pè assistito, psicologicamente e affettivamente, dal genitore o da altra persona idonea, indicata dal minorenne ed ammessa dall'Autorità goiudiziaria procedente;

- il minorenne è assistito in ogni caso dai servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dai servizi istituiti dagli enti locali: di tali servizi si avvale l'Autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento

Page 131: DIRITTO MINORILE

Scheda procedibilità reatiDefinizioni

Notizia di reato

Si intende la narrazione, diretta o indiretta nel corso di dichiarazioni, o la rappresentazione in un documento, di un fatto che costituisce reato, o ancora la deduzione sulla base di elementi reali diretti(ad es. tracce su cose o persone, oggetti, etc.) che un reato è stato commesso.

Reati procedibili d’ufficio

Sono tali quei reati in cui non vi è bisogno della denuncia da parte della persona offesa perché l’Autorità giudiziaria possa procedere, risultando sufficiente che al magistrato pervenga la notizia di reato.

Reati procedibili a querela

Sono tali quei reati che, senza la querela della persona che li ha subiti, non possono essere perseguiti dall’Autorità Giudiziaria. La querela è la dichiarazione di volontà con la quale la persona offesa chiede all’Autorità Giudiziaria l’accertamento della responsabilità penale del soggetto querelato in ordine al fatto denunciato.

Page 132: DIRITTO MINORILE

Scheda procedibilità reati

Obbligo di denuncia

Riguarda coloro che rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, sono venuti a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio: ciò comporta che in tali casi la notizia di reato deve essere da loro trasmessa per iscritto e senza ritardo all’Autorità competente, anche quando non sia individuata la persona cui il reato è attribuito. La violazione dell’Obbligo di denuncia è penalmente sanzionata. Sono da considerarsi Pubblici Ufficiali (Art. 331 c.p.) o Incaricati di Pubblico servizio (art. 334 c.p.) senz’altro tutti gli operatori sanitari e assistenziali nelle strutture pubbliche, a prescindere dal tipo di rapporto di servizio instaurato; nonché gli insegnanti delle scuole pubbliche o private convenzionate.

La legge impone al denunciante di fornire all'autorità giudiziaria elementi idonei a corroborare l'ipotesi prospettata, in modo da consentire l'espletamento di indagini mirate, pur nel rispetto dell'obbligo di provvedere "senza ritardo", cioè nei primi giorni successivi all'emersione della notizia di reato. Il denunciante non deve svolgere indagini, né effettuare valutazioni sull'attendibilità del fatto, ma deve agire in modo da evitare ogni rischio di inquinamento della prova

Page 133: DIRITTO MINORILE

Scheda procedibilità reati

Obbligo di referto

É l’obbligo, penalmente sanzionato dall’Art. 365 c.p., che riguarda coloro che esercitano una professione sanitaria e che vengono a conoscenza, prestando la loro opera o assistenza, di casi che possono avere i caratteri di reato procedibile d’ufficio. L’obbligo non sussiste solo nel caso in cui il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

N.B. L’esercente la professione sanitaria che sia anche Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio (es. nel S.S.N.) è tenuto a presentare denuncia, essendo a lui applicabile il disposto degli artt. 331 o 334 c.p.

A giustificazione della mancata osservanza dell'obbligo di referto o di denuncia non vale opporre il segreto professionale, riconosciuto dall'art. 200 c.p.p.soltanto entro limiti bene definiti.Più delicato è il problema

della conciliabilità, sotto il profilo deontologico, tra obbligo di denuncia o di referto e obbligo del segreto. Sul punto non esiste un'interpretazione autentica delle norme contenute nei rispettivi Codici deontologici

da parte dei singoli Ordini professionali.

Page 134: DIRITTO MINORILE

Scheda procedibilità reati

Violenza FisicaNorme Procedibilità Obbligo 

denuncia

Obbligo di referto

572 c.p. - maltrattamenti in famiglia

D'ufficio SI SI

573 c.p. - abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Page 135: DIRITTO MINORILE

Gli interventi previsti dal codice civile● Art. 330 c.c. e 333 c.c. - art. 9, legge 184.● art 342 bis e ter c.c. e 736 c.p.c. (ordini di protezione contro gli abusi familiari)

Art. 330 c.c. - Decadenza dalla potestà sui figliIl Giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

● Innanzitutto è opportuno precisare che il giudice citato da questo articolo è in composizione collegiale.

● Le tre ipotesi dell'art. 330 sono molto ampie. Esso si differenzia dal 333 per un aspetto quantitativo e per un aspetto soggettivo. Sotto il primo profilo deve trattarsi di condotta che provoca un pregiudizio “molto grave”. Sotto il secondo profilo tiene conto della volontarietà della condotta mentre l'art. 333 ne prescinde. Nella pratica giudiziaria si ricorre normalmente al 333 perché esso è talmente ampio che permette una ampia gamma di interventi. Inoltre in base al 336, il Tribunale può assumere in via d'urgenza provvedimenti temporanei di protezione anche prima di sentire i genitori.La decadenza dalla potestà si applica solo in casi clamorosi e rari. Più spesso invece si applicano le norme sullo stato di abbandono e sulla adottabilità (vedi infra)

Page 136: DIRITTO MINORILE

Gli interventi previsti dal codice civile

● Art. 333 – Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento

● Questo articolo è il più frequentemente applicato.

● Esso si presenta per la sua genericità (condotta “non così grave”...che “appare comunque pregiudizievole al figlio...”). L'avverbio comunque significa che non ci deve essere necessariamente la volontà di nuocere al figlio.

● L'art. 9 della legge 1983/184, così come modificato dalla legge 149/2001, stabilisce che “chiunque ha la facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Page 137: DIRITTO MINORILE

Legge 184/1983 modificata dalla 149/2001 – Diritto del minore ad una famiglia

● La legge 5 aprile 2001, n. 154 (misure contro la violenza nelle relazioni familiari) ha introdotto nel Libro I del Codice Civile il titolo XIbis, sotto la rubrica “ordini di protezione contro gli abusi familiari”. In base agli artt. 342 bis e 342 ter c.c., quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte può – con un provvedimento avente natura provvisoria – imporre a colui che ha tenuto la condotta pregiudizievole, l'allontanamento della famiglia, nonché il pagamento di un assegno periodico a favore dei familiari che – proprio per effetto dell'allontanamento – rimangono privi di mezzi adeguati.

● Gli ordini di protezione possono riguardare anche i figli: la reiterazione di atti di aggressività del figlio nei confronti dei genitori, idonea ad arrecare nel tempo una rilevante lesione a beni giuridici fondamentali quali la dignità delle persone, la serenità della vita familiare, la funzione di guida e di indirizzo che spetta ai genitori dei confronti dei figli, giustifica l'adozione di un ordine di protezione.

● La durata di un ordine di protezione che non può essere superiore a sei mesi, può essere prorogata su istanza di parte, soltanto se ricorrono gravi motivi per il tempo strettamente necessario

Page 138: DIRITTO MINORILE

Legge 184/1983 modificata dalla 149/2001 – Diritto del minore ad una famiglia

● La competenza è del Tribunale: dispone l'art. 736Bis c.p.c. (introdotto dalla legge 154/2001) che l'istanza di cui all'art. 342 bis c.c. Si propone con ricorso al Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

● Il Giudice designato, sentite le parti procede agli atti di istruzione necessari e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo. Nel caso di urgenza il Giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni,, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, entro un termine non superiore a 5 gg. e assegnando all'istante un termine non superiore a 8 gg. Per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il Giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione con decreto. Contro il decreto con cui il Giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso è ammesso reclamo al Tribunale, il quale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale. L'elusione dell'ordine del giudice civile è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice).

Page 139: DIRITTO MINORILE

Legge 184/1983 modificata dalla 149/2001 – Diritto del minore ad una famiglia

● La legge citata ha inserito nel corpo del codice di rito una nuova misura coercitiva e cioè l'allontanamento dalla casa familiare, la quale mira a prevenire il pericolo del consumarsi di reati di violenze (fisiche, sessuali, etc.) in seno alla famiglia.

● Con il provvedimento il Giudice, su richiesta del P.M., dispone l'allontanamento dal domicilio familiare dell'imputato (coniuge od altro convivente). Nei casi di maggiore gravità il Giudice può anche prescrivere all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai familiari (domicilio, luogo di lavoro, ecc.).

● Inoltre su richiesta del P.M:, il Giudice può imporre all'imputato di versare un assegno di mantenimento alle persone conviventi che, a seguito del suo allontanamento, rimangono privi di mezzi di sussistenza.

● Quando si procede per i reati previsti dal comma 6 dell'art. 282Bis c.p.p. (tra cui maltrattamenti, violenza sessuale, prostituzione o pornografia minorile), la misura cautelare può essere adottata anche in difetto dei limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p.

Page 140: DIRITTO MINORILE

Affidamento e adozione e difesa tecnica nei procedimenti minorili

La materia è complessa in quanto si configura come un argomento che, per la novità e, purtroppo, la mancanza di una apposita disciplina, è un argomento “in formazione“, in itinere, perché fondato prevalentemente su una interpretazione della legislazione vigente che, nei vari tribunali per i minorenni, sta dando luogo a prassi oggetto di confronto , stesura di protocolli e chiarimenti anche con la classe forense.

Dal 1 luglio 2007 il principio della difesa tecnica deve essere applicato nelle procedure per adottabilità e de potestate pur senza la relativa disciplina d’attuazione .

Per l’ applicazione del principio in questione dovrà farsi riferimento ad una interpretazione delle norme vigenti in materia di giustizia minorile e delle regole processuali applicabili .

Page 141: DIRITTO MINORILE

Affidamento e adozione e difesa tecnica nei procedimenti minorili

Due sono state le spinte normative che hanno determinato l’introduzione del principio della difesa tecnica nei procedimenti minorili :

A) da un lato

La convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 ( resa esecutiva in Italia con la legge n.77del 2003) che all’art. 9 ha previsto che “ nelle procedure riguardanti i fanciulli, allorché secondo la legge interna i titolari delle responsabilità parentali siano privati della facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto d’interessi con lui , l’autorità giudiziaria ha il potere di nominargli un rappresentante speciale . Le parti esaminano la possibilità di prevedere che, nelle procedure riguardanti i fanciulli, l’autorità giudiziaria abbia il potere di nominare un rappresentante diverso per il fanciullo e nei casi appropriati un avvocato .

B) dall’altro lato

La riforma dell’art. 111 Cost. prevista dalla legge costituzionale del 23 novembre 1999 n. 2 che ha introdotto il principio secondo il quale la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ; nonché il principio secondo il quale ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale ed in tempi ragionevoli indicati dalla legge.

Page 142: DIRITTO MINORILE

Affidamento e adozione e difesa tecnica nei procedimenti minorili

In applicazione della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, la legge 28 marzo 2001, n. 149, ha previsto l’assistenza legale del minore nelle procedure di controllo della potestà genitoriale .

Con tale legge, tuttavia, in ottemperanza dell’innovazione costituzionale è stato pienamente introdotto nel nostro ordinamento il principio della difesa tecnica di tutte le parti in causa sia nei procedimenti de potestate (riguardanti la decadenza o la reintegrazione nella potestà genitoriale, la condotta pregiudizievole ai figli, la rimozione e riammissione all’esercizio dei beni del figlio), che in quelli per l’adottabilità dei minori.

Vedremo successivamente come tale principio possa ritenersi applicabile anche riguardo alle procedure ai sensi dell’art. 317 bis c.c. nella nuova formulazione introdotta dalla legge n. 54 del 2006 che, all’art. 4, 2° comma, ha sancito per la materia dell’affidamento della prole naturale nel caso di disgregazione del nucleo familiare la piena equiparazione tra figli legittimi e figli naturali.

Page 143: DIRITTO MINORILE

Articoli rilevanti

● Art. 317 bis c.c. - Esercizio della potestà

● Art. 330 c.c. - Decadenza dalla potestà sui figli

● Art. 333 c.c. - Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

● Art.336 c.c. - Procedimento

Page 144: DIRITTO MINORILE

Affidamento e adozione e difesa tecnica nei procedimenti minorili

L’art. 37 della legge n. 149 prevede che «all’art. 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore”», mentre l’art. 10 della medesima legge n. 149/2001 (sostituendo l’art. 10 della legge n. 184 del 1983) ha previsto, al secondo comma, che, fin dall’atto dell’apertura della procedura per la dichiarazione di adottabilità, i genitori ed i parenti del minore, che abbiano mantenuto rapporti significativi con quest’ultimo, siano invitati dal Presidente del Tribunale per i minorenni «a nominare un difensore», e, al contempo, siano informati «della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano», con la successiva precisazione che: «Tali soggetti assistiti da un difensore possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice», e, all’art. 8, 4° comma, stessa legge, viene ribadito e precisato che: «il procedimento per l’adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti di cui al 2° comma dell’art. 10».

Prima di addentrarci nell’analisi delle procedure appena indicate e di quella dell’art. 317 bis c.c. credo che, comunque, non possa tralasciarsi di considerare che il principio della difesa tecnica nelle procedure minorili debba essere interpretato avuto riguardo alla funzione della giustizia minorile e all’individuazione del rito processuale applicabile

Page 145: DIRITTO MINORILE

Affidamento e adozione e difesa tecnica nei procedimenti minorili

Riguardo al primo aspetto non può non rilevarsi, infatti, che nell’evoluzione della giustizia minorile le istanze di cura del minore sono transitate da un’esigenza di tutela della collettività ad una progressiva attenzione e salvaguardia del bene minore età, quale momento di formazione della personalità dell’individuo in crescita .

Dalla giurisprudenza di merito ed in particolare di quella relativa alla materia della dichiarazione giudiziale di paternità e quella di adottabilità dei minori sono state elaborate categorie di diritti soggettivi riferibili alla persona minore di età che hanno ulteriormente modificato la prospettiva della funzione o della risposta giudiziaria con conseguente necessità di individuare un iter entro il quale conoscere le posizioni soggettive e risolvere il conflitto pur nella finalistica attenzione all’interesse superiore del minore del minore da salvaguardare .

A questo proposito un orientamento interpretativo ineliminabile è quello introdotto con la Convenzione dell’ ONU fatta a New York il 20-11-1989 ove all’art. 3 è stato sancito oltre che il principio che in tutte le decisioni relative a fanciulli l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente e da ciò il riconoscimento di un’autonoma capacità del minorenne a stare in giudizio, di esprimere un’opinione personalmente o a mezzo di idonei rappresentanti e a far valere i propri diritti .

Page 146: DIRITTO MINORILE

Affidamento e adozione e difesa tecnica nei procedimenti minorili

Nella ricostruzione e contrapposizione di tali posizioni di diritto dei soggetti coinvolti nelle procedure minorili assume, altresì, importanza il “ principio della responsabilità genitoriale “ previsto dall’art. 30 della Cost. , richiamato in diverse sentenze della Suprema Corte e a livello internazionale contenuto nella raccomandazione del Consiglio d’Europa del 28 febbraio del 1984 ( l’insieme dei poteri –doveri destinati ad assicurare il benessere morale e materiale del bambino, segnatamente prendendosi cura della persona del bambino, mantenendo le relazioni personali con lui, assicurando la sua educazione, il suo mantenimento, la sua rappresentanza legale e l’amministrazione dei suoi beni “ .

Di recente il Regolamento ( CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ..ha definito la locuzione “ responsabilità genitoriale “ come quell’insieme di diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, dalla legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore .

Page 147: DIRITTO MINORILE

Procedura

Al fine di individuare il rito applicabile l’art. 38 , 3° comma, delle disposizioni di attuazione al codice civile prevede che il tribunale per i minorenni provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e l’art. 336 c.c. fa riferimento al procedimento , indica i soggetti legittimati a proporre l’azione e ribadisce che il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte sommarie informazioni e sentito il Pubblico Ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore questo deve essere sentito . Anche nella legge n. 184 del 1983 vi è il medesimo richiamo al rito camerale .

Per le materie attribuite alla competenza funzionale del T.M. la disciplina, quindi, a cui si fa riferimento è quella prevista dagli artt. 737 ss. c.p.c.

Per la funzione imprescindibile di tutela della persona minore di età che da un iter farraginoso riceverebbe ulteriore pregiudizio con la medesima sentenza è stato affermato che ufficiosità, immediatezza, snellezza in ordine alle modalità di acquisizione delle circostanze di fatto e celerità della decisione sono regole irrinunciabili nello svolgimento di tale procedimento

L’introduzione del principio della difesa tecnica nel rito minorile implica scelte applicative peculiari in ragione della natura della procedura in cui opera ritenuto che in generale l’obbligatorietà dell’assistenza non comporta che il provvedimento sia emesso per regolare un conflitto d’interessi.

Page 148: DIRITTO MINORILE

Procedura

In sostanza, nelle procedure per la declaratoria di adottabilità, ove la difesa è oramai obbligatoria (anche mediante la nomina di un difensore d’ufficio), la legge ha previsto che i genitori ed i parenti del minore siano assistiti nel compimento degli atti processuali.

Unico soggetto legittimato a proporla è la parte pubblica e a questa forte legittimazione la legge ha voluto dare una risposta processuale altrettanto forte prevedendo la difesa obbligatoria e d’ufficio allo scopo di non lasciare privati i soggetti interessati del diritto di difendersi .

Tale procedura con riferimento all’oggetto trattato riguardante sostanzialmente decisioni inerenti lo status del figlio che a seguito della declaratoria di adottabilità potrebbe essere avviato all’adozione legittimante con conseguente perdita in capo ai genitori della titolarità dei rapporti giuridici con il figlio e da parte di questo il rapporto di filiazione con i genitori d’origine concerne evidentemente posizioni giuridiche in conflitto qualificandosi come procedura di natura contenziosa. Cosicché lo schema processuale, pur mantenendo i caratteri del rito camerale, necessita che fin dal primo momento il minore sia opportunamente rappresentato in giudizio.

Page 149: DIRITTO MINORILE

Tutore, Curatore e AvvocatoA questo scopo, chiarito che la legge non prevede espressamente la nomina di un difensore d’ufficio per il minore, possono prospettarsi due soluzioni : la nomina di un curatore speciale ovvero di un tutore ( a seconda che si voglia conservare in capo al genitore una parte della potestà genitoriale ) che, integrando la capacità di agire del minore, potranno compiere le scelte opportune per la sua difesa. Alcuni ritengono che si tratti però di due figure distinte e che la funzione di rappresentanza processuale possa essere assegnata soltanto al curatore speciale.

In ottemperanza ad un principio di economia processuale appare conveniente fare ricadere la nomina su un avvocato che avendo la qualifica professionale potrà anche esperire la difesa personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c.

La concentrazione nella stessa persona fisica del curatore speciale/tutore –avvocato del minore consente l’eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato con conseguente liquidazione di un compenso per l’attività professionale non previsto invece per il curatore speciale o il tutore.

Alcuni ritengono, tuttavia, che tale concentrazione sia inopportuna e il mandato conferito al curatore o tutore sia in un certo senso conflittuale con quello del difensore . Necessario appare comunque un invito al curatore speciale o tutore di nominare un difensore .

La nomina di un tutore o curatore speciale determina l’ingresso del minore quale parte processuale fermo restando la valutazione super partes della sua posizione soggettiva sostanziale.

Si ritiene che l’introduzione del principio della difesa tecnica obbligatoria in tali procedure comporti la necessità di una rappresentanza processuale così superandosi l’incertezza del termine “ assistenza” usato dalla legge.

Page 150: DIRITTO MINORILE

Atti consultabiliSi pone il problema della partecipazione di tutte le parti agli accertamenti disposti dal Tribunale ( visto che la legge dice possono partecipare a tutti ) . A proposito occorre chiedersi se tale dizione sta a significare che le parti debbono effettivamente essere presenti ovvero devono essere soltanto avvisate potendo tuttavia il giudice, nel superiore interesse del minore, stabilire modalità di compimento degli accertamenti che salvaguardino la sua serenità e tutela .

Per quanto riguarda la copia degli atti testualmente la legge prevede una autorizzazione del giudice.

In quest’ambito, resta da chiedersi se anche per gli accertamenti predisposti in sede extragiudiziaria (quali, ad es., le indagini dei servizi sociali ovvero socio-sanitarie, a cui frequentemente il giudice minorile fa ricorso per introdurre informazioni sulla situazione del nucleo familiare e sulla condizione dei minori), le parti debbano essere assistite da un difensore, ovvero se il diritto alla difesa venga efficacemente garantito attraverso la controdeduzione mediante produzione di note o memorie alla relazione socio-ambientale o psicologica acquisita agli atti .

Si ritiene di propendere per questa seconda soluzione anche perché l’attività a cui si riferisce il principio della difesa tecnica è quella processuale in senso proprio.

D’altra parte al fine di non precludere il diritto alla difesa di tutte le parti processuali alcuni T.M. ed anche l’AIMMF ritengono che a conclusione delle indagini il giudice delegato depositi gli atti, conceda alle parti termine per il deposito di eventuali memorie e fissi udienza dinanzi al Collegio in camera di consiglio disponendo la convocazione delle persone di cui all’art. 15 comma 2 nonché dei genitori e del curatore speciale .

Tale prassi consentirebbe al collegio di vedere ed ascoltare direttamente le parti ( v. art. 15 a),b) e c) ) per le valutazioni dello stato di abbandono.

Page 151: DIRITTO MINORILE

Procedure de potestate

Nelle procedure de potestate, stante la previsione dell’art. 336 c.c. sulla assistenza del

minore, si pone la questione di quale sia la disciplina applicabile al fine di garantire tale assistenza .

Sul punto possono evidenziarsi tre posizioni : - nominare sempre ed in ogni caso anche d’ufficio un curatore speciale - ovvero nominarlo anche d‘ufficio quando vi è conflitto d’interessi

- ovvero fare ricorso all’art. 78-79 c.p.c. e , dunque, nominare un curatore speciale nel caso di richiesta del p.m. ovvero dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, dai suoi prossimi congiunti ed in caso di conflitto d’interessi dal rappresentante o da qualunque altra parte che vi abbia interesse

Se pure sono già stati espressi orientamenti secondo i quali, ad esempio, nel caso di evasione scolastica la nomina di curatore speciale appaia sempre dovuta e necessaria così come, in sostanza, quando viene segnalata una situazione di pregiudizio per il minore il conflitto con i genitori sarebbe in re ipsa ritengo che il fondamentale “ diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia “ ( v. art. 1 della legge n. 184 del 1983 come novellata dalla legge n. 149 del 2001 ) ed il diritto del figlio a “ mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno “dei genitori ( v. art. 155 , 1° comma c.c. come novellato dalla legge n. 54 del 2006 ) faccia propendere, escluse le ipotesi gravi di comportamenti fortemente lesivi dell’integrità psico fisica del minore, per una interpretazione di tale disciplina dell’assistenza legale del minore che tenga in considerazione la possibilità, in concreto, di un recupero e di un cambiamento del comportamento genitoriale.

Page 152: DIRITTO MINORILE

Procedure de potestate

In particolare nelle procedura ai sensi dell’art. 333 c.c. ed anche nei casi di evasione scolastica, a volte, puntuali prescrizioni ai genitori , l’audizione personale degli stessi e del minore ha condotto anche ad una quasi immediata presa di coscienza dei bisogni del figlio ed ha determinato modifiche apprezzabili dei comportamenti ritenuti pregiudizievoli .

Anche nelle procedure per decadenza della potestà genitoriale a volte al fine di evitare la frantumazione dell’identità del minore e nel suo esclusivo interesse,pur in presenza di fatti oggettivamente di grave pregiudizio per la prole ( trascuratezza e disinteresse durato molti anni , azioni di allontanamento arbitrario dall’altro genitore ..) è stata mantenuta e non annullata “la responsabilità genitoriale “ perchè il minore stesso temeva di veder irrimediabilmente “cadere “ ai suoi occhi la figura genitoriale e tale eventualità è stata ritenuta per lui una perdita ancor più pregiudizievole.

Ciò perché le procedure minorili, intendendo tutte quelle in cui è coinvolto un minore, riguardando le relazioni di questo con il suo ambiente familiare e, dunque, con la formazione primaria in cui svolge la sua personalità, non possono tendere ad un istituzionalizzazione del conflitto bensì devono doverosamente orientarsi verso la composizione del conflitto medesimo, verso la mediazione o mediabilità delle relazioni familiari.

Page 153: DIRITTO MINORILE

Conclusione

D’altra parte anche dopo le innovazioni processuali apportate dalla legge n. 149 del 2001 resta da chiedersi quale sia la qualificazione della partecipazione processuale del minore.

Nel caso di nomina di un curatore speciale e comunque di un suo rappresentante e di un suo difensore questo assumerà la veste di parte processuale ma da un punto di vista sostanziale rimane incerto se effettivamente il minore sia “ parte “ e cioè assuma una posizione paritetica con le altre parti del procedimento atteso che, secondo una interpretazione sistematica fondata sulle norme nazionali ed internazionali, la decisione nella materia minorile deve tenere conto, come detto, sempre del preminente interesse del minore, che ricopre, quindi, una posizione di «super partes» tale da affievolire i diritti contrapposti pretesi dagli adulti nei cui confronti viene adottato il provvedimento.

In conclusione pur nella tendenza a giurisdizionalizzare la materia minorile è fondamentale non perdere di vista le prerogative sostanziali, ma anche processuali, di una giustizia che svolge essenzialmente una funzione di garanzia e di salvaguardia dei soggetti deboli e non si basa su uno schema processuale impostato sulla dicotomia parte vittoriosa - parte soccombente, ma esclusivamente sul riconoscimento dei diritti del minore.