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Da sudditi a cittadini digitali Roberto Scano L’evoluzione della comunicazione, dei diritti e dei doveri tra cittadini e pubblica amministrazione

Da sudditi a cittadini digitali

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Presentazione a SMAU Padova (19 aprile 2012)

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Da sudditi a cittadini digitali

Roberto Scano

L’evoluzione della comunicazione, dei diritti e dei doveri tra cittadini e pubblica amministrazione

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PA: contenuti minimi obbligatori

• Il Codice della P.A. Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82) – ha imposto un vero percorso di

cambiamento, prevedendo tra l’altro, che il canale preferenziale per l’interazione tra Pubblica Amministrazione ed utenti debba essere, in prevalenza, la Rete Internet.

http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/CAD_lgs_235_2010.pdf

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CAD: Ambito di applicazione

• DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 art. 2 comma 2 – 2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, nonché alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

• http://www.istat.it/strumenti/definizioni/elenco_amministrazioni_pubbliche/elenco.pdf

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CAD: Ambito di applicazione

• comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni – Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni

dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

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Nuovi diritti («digitali») per il cittadino

• diritto all’uso delle tecnologie (art. 3) • diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali (art. 4) • diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5) • diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art.

6) • diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione

(art. 7) • diritto all’alfabetizzazione informatica (art. 8) • diritto alla partecipazione (art. 9) • diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati

(art. 57)

http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/CAD_lgs_235_2010.pdf

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Nuovi doveri «digitali» per le P.A.

• disponibilità dei dati (artt. 50-51) • accesso telematico (art. 52) • siti internet delle Amministrazioni (artt. 53-54) • moduli e formulari in rete (art. 57)

Dati obbligatori • Informazioni relative alla struttura degli uffici • Trasparenza, valutazione e merito • Procedimenti amministrativi e servizi on line • Pubblicità legale

http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/CAD_lgs_235_2010.pdf

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Direttiva 8/2009 (“Rottamazione siti Web”)

Direttiva 8/2009 http://www.innovazionepa.gov.it/media/339253/dir_n_8_09.pdf

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Il Web delle PA: contenuti obbligatori

• Art. 53 del Codice Amministrazione parla di accessibilità e usabilità:

– Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.

• Ulteriori riferimenti:

– Legge 9 gennaio 2004, n. 4 e decreti attuativi

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L’accessibilità è un costo?

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… o un fatto culturale?

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Il Web delle PA: contenuti obbligatori

• Art. 54 del Codice Amministrazione Digitale (CAD) contiene una serie di contenuti minimi obbligatori per i siti delle PA tra cui:

– L’organigramma completo – L’elenco delle caselle di posta elettronica (e PEC) – L’elenco dei bandi e concorsi – L’elenco dei compensi – L’elenco dei servizi attivi e di prossima attivazione

• Ulteriori contenuti legati alla trasparenza:

– Legge 7 giugno 2000, n.150 – Legge 18 giugno 2009, n. 69 – Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150

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Il Web delle PA: contenuti obbligatori

• Art. 57 Codice Amministrazione Digitale

– 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

– 2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

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Caso recente…

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Il Web delle PA: contenuti obbligatori

• Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto il comma 2-ter e 2-quater all'articolo 54 del CAD in materia di contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 23 comma 5 Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e

gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale nel proprio sito internet o con altre forme idonee:

a) un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”;

b) i tempi medi di definizione dei procedimenti di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente” .

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Il Web delle PA: contenuti obbligatori

• Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto il comma 2-ter e 2-quater all'articolo 54 del CAD in materia di contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

A far data dal 1º gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

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Cosa va pubblicato all’albo pretorio?

• Nell’Albo Pretorio on line va a confluire tutta la documentazione prodotta dall’ente come delibere, provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi, atti amministrativi di carattere generale, determinazioni dirigenziali, pubblicazioni matrimoniali, avvisi elettorali, varianti al piano regolatore, elenco degli abusi edilizi, ordinanze e avvisi provenienti dagli uffici comunali, pubblicazioni di atti insoluti o non notificati, istanze di cambio nome, elenco oggetti smarriti, bollettino lotterie nazionali, avvisi vendite all’asta, licenze commerciali, bandi di concorso, gare d’appalto, avvisi disponibilità di alloggi in affitto, atti vari su richiesta di altri enti.

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Anche le determinazioni? Siamo sicuri?

http://db.formez.it/giurisprudenza.nsf/49c77338634d8ccbc1256b50003c8c2f/badde2fb663a5365c125714e004bbb76?OpenDocument

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E se il mio comune non le pubblica?

• A chi contesta l’obbligo di pubblicazione all’Albo Pretorio delle determinazioni dirigenziali, possiamo solo fare una domanda: “visto che sarà ritenuta valida ai fini legali la pubblicazione dei documenti solo sul sito web del comune e non avrà valore legale il documento cartaceo, se l’amministrazione non pubblicherà tali documenti, come potrà rispondere agli obblighi di legge se non si applica il principio secondo il quale la pubblicazione degli atti all'albo pretorio costituisce mezzo di conoscenza legale (anche ai fini dell'impugnazione)?

• In questo caso infatti il termine di impugnazione della determinazione dirigenziale, decorre pertanto dal momento della effettiva conoscenza: la conseguenza non è di poco conto.

Utile lettura: http://robertoscano.info/random-bits/trasparenza-siamo-ancora-al-muro-di-gomma/

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Evitiamo questi «orrori»!

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… e anche questi «orrori»!

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Il Web delle PA: contenuti obbligatori

• Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto il comma 2-ter e 2-quater all'articolo 54 del CAD in materia di contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 34 [...] b) all'articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: "2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti

sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche".

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Il Web delle PA: contenuti obbligatori

• Incarichi: – Le amministrazioni pubbliche sono tenute, in base alla Legge 244/2007, art. 3

comma 54 e ss.mm., a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti relativi agli incarichi a soggetti esterni con l'indicazione della tipologia dell'incarico e dell'importo erogato.

– Art. 10 comma 5. Decreto legislativo 150/2009 • In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto

divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

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Il Web delle PA: contenuti obbligatori

• Incarichi: – Art. 11 comma 8. Decreto legislativo 150/2009

• Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

[…] i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

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Il Web delle PA: contenuti obbligatori

• Incarichi: – Finanziaria 2008 , L. n. 244 del 24-12-2007

• prevede sanzioni per la mancata pubblicazione sul sito web di incarichi di consulenza e retribuzioni: inefficacia degli atti, rimborso a titolo di danno erariale, illecito disciplinare e responsabilità erariale

• (Art. 3 Comma 18) – I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

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La Nuova Venezia 28 maggio 2011

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• Il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"

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Responsabile al procedimento

• L'Amministrazione ha l'obbligo di dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale dove deve essere indicata l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso , l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

• L'omissione da parte della P.A. della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo costituisce vizio di violazione di legge, rilevabile dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista e determina la illegittimità del provvedimento adottato. – Questo è in sintesi l'art. 8 della 241/90 come modificato dalla Legge 11

febbraio 2005, n. 15.

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Il Web delle PA: contenuti obbligatori

• Ai sensi dell'art 57) bis del CAD, modificato dall’art 17) del Decreto Legge del 01/07/2009 n. 78, le amministrazioni sono tenute ad aggiornare, con cadenza almeno semestrale, le informazioni presenti nell’Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), istituito con il DPCM 1 aprile 2008, per quanto riguarda la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo e gli indirizzi di posta elettronica. Le indicazioni per la pubblicazione sull’IPA sono contenute nel documento “Guida ai servizi di Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee” disponibile sul sito www.indicepa.gov.it – sezione per le Amministrazioni nonché nella sezione SPC del sito di DigitPA.

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Responsabilità dirigenziale nella legge 4/2004

• Legge 4/2004 (Accessibilità siti Web) – art. 4 comma 2 (obblighi per l’accessibilità)

• I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

– Art. 9 (Responsabilità) • L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità

dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.

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Responsabilità dirigenziale nel CAD

Dlgs 82/2005 (aggiornato dal dlgs 235/2010) • Art. 57 (Moduli e Formulari)

– La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

• Art. 57 (Indice degli indirizzi delle P.A.) – La mancata comunicazione degli elementi necessari al

completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

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Decreto «Semplifica Italia»

• Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, approvato in via definita dal Parlamento il 4 aprile 2012

• Il provvedimento contiene un articolato insieme di interventi volti ad alleggerire il carico degli oneri burocratici gravanti sui cittadini e sulle imprese e a stimolare lo sviluppo di alcuni settori strategici al fine di rilanciare la crescita economica. – Immediatezza cambio residenza – Scadenza carta d’identità il giorno del proprio compleanno – Risparmi per le aziende (eliminazione DPS, DURC, ecc.).

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Decreto «Semplifica Italia»

In caso di ritardo dell’amministrazione • Se l’amministrazione non conclude “la pratica” nei tempi stabiliti, il

cittadino o l’impresa possono ricorrere ad un dirigente appositamente designato, che dovrà concludere il procedimento in metà del tempo originariamente fissato. Inoltre è prevista la responsabilità dirigenziale, disciplinare e contabile in caso di mancato adempimento. (Art. 1)

Procedure on-line • A partire dal 1 gennaio 2014 tutte le procedure per i cittadini e le imprese

saranno online. Le comunicazioni tra gli uffici dovranno avvenire esclusivamente attraverso i canali e servizi telematici e la posta certificata. (Art.47-quinquies)

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Decreto «Semplifica Italia»

Tasse scolastiche, ticket, multe e altri pagamenti direttamente da casa • Le amministrazioni sono tenute a pubblicare sui siti istituzionali e sulle

richieste di pagamento (bollettini, ecc.) i codici IBAN e le causali di versamento per effettuare pagamenti elettronici tramite bonifico. In questo modo, chi lo desidera, potrà effettuare i pagamenti telematici senza muoversi di casa. La disposizione sarà operativa dopo 3 mesi dall’entrata in vigore della Legge. (Art.6-ter)

Pagamento del bollo on-line • Per agevolare l’invio delle domande per via telematica è prevista la

possibilità di pagare il bollo online, anche attraverso l’uso della carta di credito o prepagata. (Art.6-bis)

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Decreto «Semplifica Italia»

Sanità digitale • Nei Piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica

delle pratiche cliniche, attraverso l’utilizzo della cartella clinica elettronica, dei sistemi di prenotazione elettronica delle visite e dell’offerta diretta di cure attraverso la telemedicina mobile. (Art.47-bis)

Iscrizioni alle università • Procedure più rapide per le iscrizioni all’università. Si snellisce l’attività

delle segreterie delle università che, al momento delle iscrizioni, potranno controllare in tempo reale il possesso del diploma di maturità degli studenti che si iscrivono al primo anno. (Art.48)

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Decreto «Semplifica Italia»

Concorsi e prove selettive • A decorrere dal 30 giugno sarà obbligatorio inviare le domande per la

partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali soltanto per via telematica (le regioni dovranno adeguare il proprio ordinamento in materia); sono nulle le clausole dei bandi che non prevedono le domande online. (Art.8)

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La partecipazione spontanea

Gli utenti sviluppano le loro applicazioni per dare alla collettività benefici per migliorare la qualità della vita e dell’amministrazione cittadina.

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La partecipazione spontanea

http://www.fixmystreet.com/

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La partecipazione spontanea

http://www.mybikelane.com/

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La partecipazione spontanea

http://bikemestre.blogspot.com

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La partecipazione spontanea

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La partecipazione spontanea

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La partecipazione spontanea

http://40xvenezia.ning.com/ - http://www.40xvenezia.it

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Thanks to @Gigicogo

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Qualcosa sta cambiando…

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Qualcosa sta cambiando…

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Esperienze locali: iris

http://iris.comune.venezia.it/

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Esperienze locali: comune 2.0

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Gli strumenti?

• Ci sono, molti open-source

• Serve riorganizzare le persone

http://ushahidi.com/

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Il futuro: i dati aperti

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Decalogo: 5 punti per i cittadini

1. Attivare una casella PEC ed utilizzarla per le comunicazioni con la PA

2. Richiedere l’implementazione dei servizi in rete con monitoraggio avanzamento pratica

3. Verificare costantemente le sezioni di pubblicità legale (Albo, incarichi, ecc.)

4. Richiedere la modulistica interattiva 5. Richiedere pubblicazione contenuti obbligatori

(tempi pagamento, durata procedimenti, ecc.)

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Decalogo: 5 punti per le P.A.

1. Pubblicare TUTTI i documenti obbligatori per legge all’albo pretorio (in formato accessibile)

2. Coinvolgere il cittadino nel miglioramento dei servizi (sistemi segnalazione, focus group,...)

3. Diminuire la burocratizzazione del digitale, riorganizzando le procedure interne

4. Utilizzare i social media come canale di comunicazione e non di auto-incensamento

5. Ricordarsi che la trasparenza è beneficio per tutti

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Ricordiamoci della vecchia regola…

Il cittadino è il cliente della PA, ed il cliente ha sempre ragione. Se il cliente conosce i suoi diritti, saprà farli valere: più cittadini conoscono (e pretendono) i propri diritti digitali, migliore sarà la qualità dei servizi erogati.

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Fine?