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Protocollo per la tutela dei diritti delle persone, il superamento delle disuguaglianze e la promozione di pari

opportunità

tra

la Conferenza nazionale delle Presidenti degli Organis1ni di pari opportunità regionali e delle Province autono1ne

e il Coordinamento nazionale dei Difensori civici

regionali e delle Province autonome

PREMESSO

• Che la Conferenza delle Presidenti degli Organismi di pari opportunità regionali e delle Province autonome fonda lo svolgimento della propria azione in particolare su: o la Carta delle Nazioni Unite del 1945 nel cui preambolo si afferma

chiaramente l'impegno dei Popoli delle Nazioni Unite "a riaffermare la fede dei diritti fondamenta/; dell'uomo, nella dignità del valore della persona umana, del/ 'uguaglianza degli uomini e delle donne delle nazioni grandi e piccole", la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 nella quale si afferma all'art. 1 l'uguaglianza in dignità e diritti di tutti gli esseri umani vietando all'art. 2 ogni forma di discriminazione, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, adottato dalle Nazioni Unite nel 1966 e ratificato dall'Italia con L. 881 del 25 ottobre 1977, che vieta ali 'art. 26 ogni tipo di discriminazione;

o la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDA W) ratificata e resa esecutiva con la legge 14 marzo 1985, n. 132 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979);

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o la Convenzione di Istanbul dell' 11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge 27 giugno 2013 n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sul la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul I' 11 maggio 2011 );

o la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, adottata dal Consiglio D'Europa il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con Legge 848 del 4 agosto 1955, che ali 'art. 14 vieta ogni forma di discriminazione;

o la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Trattato sull'Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

o le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, comma 7 della Costituzione italiana;

o i principi della Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale promossa dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa, nel rispetto delle competenze dello Stato,

• concorrono alla realizzazione dell'eguaglianza sostanz iale e della democrazia paritaria, allo sviluppo di un sistema ispirato ai principi della cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità che compongono la Comunità e alle pari oppo1tunità;

• che la Conferenza nazionale delle Presidenti degli Organismi di pari opportunità regionali e delle Province autonome favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la soggettività e l' autodeterminazione femminile come elemento di cambiamento e progresso della società; contrasta ogni tipo di violenza e discriminazione di genere in quanto lesive dei diritti umani, della libertà, della dignità e dell ' inviolabilità della persona; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, cura e benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisce l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini;

• che il Difensore civico assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione e svolge funzioni atte a supportare le amministrazioni pubbliche per obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità, concorrendo, anche mediante la formulazione di proposte, e assistendo, affiancando e supportando i soggetti che versano in condizione di particolare

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disagio sociale dipendente da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, garantendo fra l'altro a tutti gli individui la tutela contro ogni possibile discriminazione al fine di agevolare l'esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di servizi pubblici;

• che la funzione del Difensore civico non si esaurisce, quindi, nelle funzioni di garante per una corretta amministrazione pubblica, ma è anche promotore ed attore di "cultura ed educazione civica" a sostegno di una democrazia sostanziale e che i documenti delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e di altre Organizzazioni internazionali hanno inserito il Difensore civico fra gli Istituti di tutela non giurisdizionale dei Diritti Umani e come paradigma fondamentale per contrastare la corruzione e accrescere la democrazia;

CONSIDERATO

• che la rete territoriale di tutela rappresenta una priorità nell'azione di protezione dei diritti garantiti dagli organismi di pari opportunità e dalla difesa c1v1ca;

• che la difesa civica e la mediazione - pur se in differenti contesti di azione -condividono la finalità di individuare soluzione per i conflitti ed evitare il ricorso ai tribunali, la prima nei rapporti con la pubblica amministrazione e i servizi pubblici e la seconda anche nei rapporti privati;

• che la conciliazione e condivisione sono elementi fondamentali che caratterizzano le azioni di pari opportunità e di difesa civica;

• che le condizioni e i prerequisiti del funzionamento della democrazia rappresentativa e partecipativa prevedono la disciplina normativa e le prassi applicative riguardanti l'accesso alle informazioni e la partecipazione alle decisioni pubbliche quali strumenti di funzionamento della democrazia rappresentativa, anche nelle ipotesi di una loro "integrazione" attraverso meccanismi deliberativi ulteriori attraverso le nuove tecnologie, presupposti per l'esercizio del controllo democratico sui pubblici poteri e per le pratiche di democrazia attiva;

• che il Coordinamento nazionale dei Difensori civici si impegna a mettere a disposizione degli stessi organismi di parità il proprio software, DIASPRO, un workjlow generato in ambiente opensource e appositamente creato e dedicato alla trasmissione in via telematica delle istanze e alla raccolta dei relativi dati sia per l'attività di competenza della Difesa civica sia per l'informazione e il

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monitoraggio delle casistiche di maggior criticità per i cittadini generanti diseguaglianze e di particolare interesse per gli organismi di parità;

Tutto ciò premesso e considerato, la Conferenza nazionale delle Presidenti degli Organismi di pari opportunità regionali e delle Province autonome e il Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome,

CONVENGONO

a) di impegnarsi in un reciproco scambio di informazioni utili per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali e a concertare la progettazione e realizzazione di momenti comuni di informazione, formazione e consulenza in tema di tutela dei diritti umani e sul ruolo delle pari opportunità e della difesa civica nella tutela non giurisdizionale delle persone, con particolare riferimento a coloro che, versando in condizioni di disagio, hanno maggior difficoltà a far valere i propri diritti e in tal senso progettare la realizzazione di una rete di servizi pubblici e di presidi territoriali con l'offerta di strumenti per la conciliazione e la condivisione rapportandosi con le autorità locali;

b) di attivarsi per la realizzazione di eventi pubblici tesi alla diffusione e alla conoscenza delle modalità di tutela e promozione dei diritti e al ruolo che gli Organismi di pari opportunità e i Difensori civici possono svolgere in questo contesto e per l'organizzazione di momenti comuni di riflessione su tematiche trasversali quali le politiche paritarie per il coinvolgimento attivo di donne e uomini per una corretta condivisione delle responsabilità, l'armonizzazione e l'adeguamento normativo per percorsi di crescita sostenibile nel superamento delle diseguaglianze, la valutazione delle performance dei servizi pubblici, degli standard di qualità in riferimento ai bisogni effettivi dei cittadini e/o in materia di trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione e dei gestori di servizi pubblici;

c) di coordinarsi per audizioni presso le Commissioni parlamentari per proposte legislative e nella verifica dell'attuazione di norme e regolamenti sul territorio nazionale a partire ad esempio dall'applicazione della Legge n.56 del 7 aprile 2014;

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d) di supportarsi per la definizione e presentazione di legge nazionale per le pari opportunità e di legge nazionale per la difesa civica sotto la comune concezione dello Stato come comunità che pone particolare attenzione al tema dell 'efficienza - efficacia delle politiche pubbliche cioè alle dinamiche a rete sociale, alla responsabilità, sviluppo, emancipazione ed empowerment;

e) di mettere le competenze della difesa civica in materia di investigazione dei reclami e di soluzione non giurisdizionale dei conflitti a servizio degli Organismi di pari opportunità laddove vi sia necessità di un'attivazione m materia antidiscriminatoria che esuli le competenze della difesa civica.

A tal fine s i prevede di costituire un Comitato di Coordinamento Comune per l'attuazione del presente Protocollo con validità di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione e tacitamente rirn1ovato per gli anni successivi, salva comunicaz ione scritta di una delle parti entro un mese dalla data di scadenza.

Roma, dì 12 febbraio 2016

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