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LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Adempimenti del Professionista

dott. Francesco Loppini

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIOdott. Francesco Loppini

SOMMARIO

Sommario

1. Introduzione2. Limitazioni circolazione contanti e titoli al portatore3. Novità sugli assegni4. Obblighi del professionista:

1. Comunicazione operazioni ultrasoglia2. Adeguata verifica della clientela3. Registrazione operazioni4. Archivio unico5. Le operazioni sospette

5. I controlli della GDF6. Le sanzioni

INTRODUZIONE

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Antiriciclaggio in numeri

L'ultimo rapporto annuale del GAFI (Gruppo di azione finanziario sul riciclaggio del denaro sporco che fa capo all'OCSE e che comprende anche l'Italia) mette in luce che:

tra il 2000 ed il 2004 le indagini penali per riciclaggio sono state 13.697

i rinvii a giudizio sono stati 4.992

sono andati a sentenza 2.903 procedimenti

Antiriciclaggio in numeri

L'UIC (Ufficio Italiano Cambi, ex organismo competente in materia di antiriciclaggio in Italia) mette in luce che:

nel 2005 le segnalazioni di operazioni sospette sono state pari a 16.451 il valore medio per operazione segnalata è stato pari a 130 mila euro il 28,9 per cento delle segnalazioni provengono dalla Lombardia l'87 per cento delle segnalazioni proviene dalle banche il 19,1 per cento delle segnalazioni trae origine dal prelievo di contante

Le Fonti

I Direttiva (91/308/CE):D.L. 143/1991

II Direttiva (2001/97/CE)D.lgs. 56/2004

III Direttiva (2005/60/CE):D.lgs. 231/2007

Le Fonti

Il D.lgs 231/2007 ABROGA le normative precedenti, ma:

Laddove il D.lgs. 231/2007 rimanda a provvedimenti attuativi, nel vuoto legislativo i provvedimenti precedenti, se non incompatibili, RIMANGONO IN VIGORE.

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Le Novità del D.lgs. 231/2007

Procedura di adeguata verifica della clientela

Prestatori di servizi relativi a società e trust

Modifica soglie (5000 e 15000 euro)

Approccio basato sul rischio

Soppressione UIC e istituzione UIF (Unità di Informazione Finanziaria)

Modifiche alle limitazioni all’uso del contante

Entrata in vigore

29 dicembre 2007 ad eccezione di:

Transazioni in contante, dei titoli al portatore, clausole di non trasferibilità assegni art. 49: entrano in vigore il 30.04.2008;Trasmissione in via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette: 12 mesi da entrata in vigore decreto;Modalità registrazione, obblighi di adeguata verifica, nuovi indici di anomalia: Autorità Competenti devono emanare relative norme;

Definizioni

Non c’è più richiamo agli artt. 648 bis e ter c.p.:

La conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni.

Definizioni

L’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.

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Definizioni

Finanziamento al Terrorismo:

Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per i delitti anzidetti.

Ambito soggettivo

Società di gestione (mercati e strumenti finanziari)Commercio di oroFabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi (art. 127 TULPS)Commercio di cose antiche (art. 126 TULPS)Case di aste e gallerie d’arte (art. 115 TULPS)Intermediari finanziari (Banche, assicurazioni, SIM, SGR, Casse depositi, etc.)Case da giocoTrasporto di denaroProfessionisti

• Soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali, nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei consulenti del lavoro;

• ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;

• notai e avvocati limitatamente ad alcune attività;• revisori contabili.• prestatori di servizi relativi a società e trust.

Ambito soggettivo dei professionisti

Prestatori di servizi relativi a società e trust.Ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo

professionale, uno dei seguenti servizi:

• costituire società o altre persone giuridiche• Occupare la posizione di dirigente o amministratore di

società• Fornire una sede legale, un indirizzo commerciale,

amministrativo o postale ad altra società• Occupare la posizione di fiduciario in un trust espresso• Esercitare il ruolo di azionista per conto di altra persona,

purchè non sia società ammessa a quotazione su un mercato regolamentato

Ambito soggettivo dei professionisti

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LIMITAZIONI CIRCOLAZIONE CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

D.lgs. 231/07, art. 49, comma 1

E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatoreo di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione anche frazionata, ècomplessivamente pari o superiore ad € 5.000 (in luogo dei precedenti € 12.500)

D.lgs. 231/07, art. 49, comma 1

l’avverbio “complessivamente” si riferisce al valore dell’operazione e non all’importo da trasferire, il cumulo va quindi riferito non più alla sola sommatoria dei valori espressi ma alla somma dei valori, anche frazionati, che costituiscono parte di un’operazione unica.

Operazione frazionata

Art. 1, lett. m), D. Lgs. 231/07:

Operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabili dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni fermo restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrono i presupposti per ritenerla tale.

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D.lgs. 231/07, art. 49, comma 1

Parere del Notariato:

Il professionista, dovrà quindi verificare l’oggetto della prestazione dedotta in contratto accertando se la pluralità dei pagamenti (eventualmente cadenzati anche in arco temporale superiore ai sette giorni), costituiscono frazione di un’unica prestazione (con conseguente divieto di cumulo) o facciano riferimento a prestazioni distinte

Parere Consiglio di Stato 1504/1995

Nel caso di più trasferimenti di importo inferiore alla soglia, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perché tra loro non cumulabili, quelli relativi:

A distinte ed autonome operazioni

Alla medesima operazione, quando il frazionamento èconnaturato all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale)

Parere UIC 6/10/2006

Fattura 30, 60 e 90 giorni:

Non costituisce violazione in quanto la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è frutto di una ordinaria dilazione di pagamento che scaturisce dal preventivo accordo delle parti.

CIASCUN VERSAMENTO DOVRA’ PERO’ ESSERE INFERIORE A 5.000 EURO

ASSEGNI E VAGLIA

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Assegni e vaglia

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 5.000,00 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità

Gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiariper importi pari o superiori a € 5.000,00 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Assegni e vaglia

I moduli di assegni bancari e postali saranno rilasciati dalle Banche o da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità.

Il cliente può richiedere il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente la somma di € 1,5

Assegni e vaglia

Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste italiane Spa

Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

Assegni e vaglia

Gli uffici dell’amministrazione finanziaria potranno chiedere alla Banca o a Poste Italiane Spa i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali in forma libera nonché di tutti i giratari e di coloro che li abbiano presentati all’incasso.

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I Chiarimenti del MEF - circ. 20/3/2008

Assegni ultra-soglia:

Gli assegni liberi pari o superiori a 5.000 euro emessi prima del 30 aprile ed incassati successivamente sono regolari. Non è dovuta l’imposta di bollo.

Lo stesso potrà essere incassato sia dal beneficiario diretto che da un giratario

I Chiarimenti del MEF - circ. 20/3/2008

Assegni ultra-soglia:

Gli assegni liberi pari o superiori a 5.000 euro emessi dal 30 aprile in poi, saranno pagati ma assoggettati a sanzioni.

Non sono più ammissibili assegni privi del nome del beneficiario (c.d. assegno al portatore di cui all’art. 5 della “legge assegno”)

I Chiarimenti del MEF - circ. 20/3/2008

Assegni ultra-soglia:

L’assegno bancario emesso dopo il 29 aprile, seppur di importo inferiore a 5.000 Euro ma privo di clausola di intrasferibilità, nonché del codice fiscale dei giratari non potrà essere pagato all’eventuale giratario

I Chiarimenti del MEF - circ. 20/3/2008

Moduli in uso prima del 30 aprile:

Potranno continuare ad essere utilizzati anche dopo il 29 aprile per emettere assegni trasferibili in esenzione all’imposta di bollo ma nei limiti delle nuove norme

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I Chiarimenti del MEF - circ. 20/3/2008

Assegni a m.m.:

Gli assegni emessi all’ordine del traente potranno essere emessi anche per importi pari o superiori ai 5.000 Euro.

Nel caso per errore venissero girati, la banca dovrebbe pagarli ma sarebbero oggetto di segnalazione e relative sanzioni.

I Chiarimenti del MEF - circ. 20/3/2008

Assegni a m.m.:

Gli assegni emessi all’ordine del traente potranno essere emessi anche per importi pari o superiori ai 5.000 Euro.

Nel caso per errore venissero girati, la banca dovrebbe pagarli ma sarebbero oggetto di segnalazione e relative sanzioni.

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Obbligo di riferire le violazioni

Art. 51 D.lgs. 231/2007:

I professionisti hanno l’obbligo di riferire alle autoritàcompetenti entro 30 gg., le notizie di cui siano in possesso in merito all’infrazione del divieto di trasferimento di denaro contante o di altri valori (libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore in valuta), effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è pari o superiore a 5.000 euro.

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Obbligo di riferire le violazioni

Qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata ai fini delle operazioni sospette (art. 41 D.lgs 231/2007) il soggetto che ha effettuato detta segnalazione non è tenuto alla comunicazione

Obbligo di riferire le violazioni

Le comunicazioni devono essere effettuate

Per valori > 250.000 € -> MEF

Per valori > 250.000 € -> Direzioni Provinciali dei Servizi Vari

Obbligo di riferire le violazioni

Ministero Economia e Finanze

Ministero dell’Economia e delle FinanzeDipartimento del Tesoro Direzione valutario, antiriciclaggio ed antiusura

Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMAcontact center : tel. 06 - 47616688 (attivo dal lunedì al

venerdì, dalle ore 9 alle ore 13)

e mail: [email protected]

fax 06 - 47614725

Obbligo di riferire le violazioni

D.P.S.V. di GENOVA (Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta)

Via Urbano Rela, 8 - 16151 - GENOVATel. 010 - 640571 Fax 010 – 64057751

e mail: [email protected]

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Obbligo di riferire le violazioni

D.P.S.V. di MILANO (Lombardia)

Via Zuretti, 34 - 20125 - MILANOFax 02 - 67737990Direttore Dott. Emanuele Spennati

Tel. 02 - 66986844 Fax 02 - 67737990 e mail: [email protected]

Obbligo di riferire le violazioni

D.P.S.V. di VERONA (Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli V. G)

Lungadige Capuleti, 11 - 37122 – VERONA

Fax 045 – 8001446

e mail: [email protected]

Obbligo di riferire le violazioni

D.P.S.V. di BOLOGNA (Emilia Romagna, Toscana e Marche)

Via Aldo Moro, 68 - 40127 - BOLOGNATel. 051 - 6331157 Fax 051 – 6331153

e mail: [email protected]

Obbligo di riferire le violazioni

D.P.S.V. di ROMA (Lazio, Umbria, Abruzzo e Sardegna)

Via Napoleone Parboni, 6 - 00153 - ROMAFax 06 - 58366546

Conte Maria Cristina Tel. 06 - 58366535 Fax 06 – 58366546

e mail: [email protected]

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Sanzioni per omessa comunicazione

L’omessa segnalazione delle infrazioni all’obbligo antiriciclaggio è punita in capo al professionista con sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione (art. 58, co. 7, D.Lgs.recepim.Dir.2005/60/CE)

L’ infrazione dell’obbligo antiriciclaggio è punita in capo al cliente con sanzione amministrativa dal 1% al 40% dell’importo dell’operazione (art.58, co.1, D.lgsrecepim.Dir.2005/60/CE)

Oblazionabilità delle sanzioni

Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla contestazione prevede la possibilità di pagare l’importo minore fra 1/3 del massimo della sanzione edittale e il doppio del minimo.

NON AMMESSA PER IL PROFESSIONISTA CHE OMETTE LA COMUNICAZIONE NELL’INFRAZIONE

Adeguata verifica della clientela

Adempimenti di identificazione di cui al D.Lgs 56/04 devono essere integrati con nuovi adempimenti di adeguata verifica della clientela e dei titolari effettivi.

Sono applicabili l’approccio basato sul rischio e i criteri generali per la valutazione del rischio.

Adeguata verifica della clientela

Quando:

Quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore ad euro 15.000.

Quando si eseguono prestazioni professionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a euro 15.000 indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’operazione unica o appaiano collegate o frazionate.

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Adeguata verifica della clientela

Quando:

Quando operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile (costituzione o amministrazione di società enti o trust sempre operazione di valore indeterminabile).

Quando vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento terrorismo.

Quando vi sono dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’individuazione di un cliente.

Redazione e/o trasmissione della dichiarazione dei redditi.

Adempimenti in materia di amministrazione del personale (contabilità per le paghe, contributi previdenziali e assistenziali).

Non c’è esonero per incarico tenuta contabilità, ma obbligo si adempie con la sola registrazione iniziale.

Esonero dall’obbligo di adeguata verifica

Cosa siginifica verificare la clientela?

Identificare cliente e verificarne identità sulla base di documenti dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità.

Adeguata verifica della clientela (art. 18)

Come: identificazione e verifica identità cliente e titolare effettivo in presenza del cliente, anche attraverso dipendenti o collaboratori, mediante estremi del documento identità o equipollenti (Artt. 1 e 35 DPR 445/2000)

a) Se cliente persona fisica:nome e cognome luogo e data di nascitaindirizzocodice fiscaleestremi del documento di identificazione

Adeguata verifica della clientela

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b) Se cliente è soggetto diverso da persona fisica:denominazionesede legalecodice fiscale o partita IVAvisura con individuazione dei delegati e dei

relativi poteri

verificare effettiva esistenza potere di rappresentanza e acquisire informazioni su identità dei delegati per operazioni da svolgere

Adeguata verifica della clientela

Quando avviene l’identificazione:

Prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o al momento dell’esecuzione dell’operazione.

Adeguata verifica della clientela

Titolare effettivo (art. 2 allegato tecnico):Società:

1) persone fisiche che in ultima istanza possiedano e controllino un’entità giuridica attraverso il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale o dei diritti di voto (25% + 1);

2) persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica.

Fondazioni, trust:

3) se beneficiari determinati: persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica;

4) se beneficiari non ancora determinati: persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;

5) persone fisiche che esercitano controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica.

Identificazione del titolare effettivo

Quando e come identificare titolare effettivo:

Contestualmente all’identificazione del cliente.

Adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere assetti di proprietà e assetti di controllo del cliente.

Pubblici registri.

Richiesta dati ai clienti (art. 21) ovvero ottenere informazioni in altro modo.

Verifica del Titolare effettivo

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Controllo costante nel corso della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza del proprio cliente, delle sue attività commerciali, del suo profilo di rischio, avuto riguardo se necessario all’origine dei fondi e tenendo aggiornati documenti, dati e informazioni detenute.

Adeguata verifica

Quando i professionisti non sono in grado di rispettare obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’art. 18 comma 1 lett a) b) c) non possono eseguire le prestazioni professionali e valutano se effettuare segnalazione alla UIF.

Non c’è obbligo di astensione e segnalazione nel corso di esame della posizione giuridica del cliente o dell’espletamento di compiti di difesa o rappresentanza in giudizio compresa consulenza su eventualità di intentare procedimento.

Astensione dalla prestazione

Si attendono disposizioni attuative e istruzioni:

Sulle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela: da parte delle Autorità di Vigilanza (art. 7) e da parte del Ministero economia e finanze, sentito comitato di sicurezza finanziaria (art. 19 comma 2).

Su organizzazione, registrazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo dei canali finanziari ed economici per il riciclaggio e per la valutazione del rischio: istruzioni che saranno emanate delle Autorità di Vigilanza (7 comma 2).

Procedure e controlli interni

Identificazione e verifica non sono richieste se cliente è intermediario finanziario, ente creditizio o finanziario, ufficio della PA ovvero organismo che svolge funzioni pubbliche.

Verifica della clientela – obblighi semplifici (art. 28)

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Mancanza fisica del cliente, adottare una o più delle seguenti misure:

– Accertare identità cliente con docc supplementari.

– Adottare misure supplementari certificazione documenti forniti.

– Assicurarsi che primo pagamento avvenga mediante c/c intestato a cliente.

Verifica della clientela – obblighi rafforzati (art. 28)

Obblighi di adeguata verifica sono comunque assolti anche senza presenza fisica del cliente nei seguenti casi:

– Cliente già identificato in relazione a rapporto in essere purchè le informazioni siano aggiornate.

– In presenza di operazioni avvenute con sistemi di cassa continua o sportelli automatici.

– Pregressa identificazione sulla base di documenti certi (atti pubblici, scritture autenticate, certificati per generazione firma digitale).

Adeguata verifica

Il Ministero della Giustizia, sentiti gli ordini professionali, emana disposizioni applicative delle modalità di registrazione (art. 38 comma 7).

Obblighi di registrazione

Professionisti istituiscono:

- Archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici ovvero

- registro cartaceo della clientela ai fini antiriciclaggio contenente i dati identificativi del cliente, mentre ulteriori dati o informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

Registrazione

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Conservazione dati di registrazione

Riguardo ad obblighi di adeguata verifica del cliente:

Conservare copia o riferimenti documenti acquisiti per verifica clientela, per 10 anni dalla fine della prestazione professionale

Riguardo alle operazioni e prestazioni professionali:

Conservare dati: data, causale, importo, tipologia operazione, mezzi di pagamento. Nel fascicolo del cliente: scritture e registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copieaventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per 10 anni da esecuzione operazione, o da cessazione rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Utilizzabilità ai fini fiscali - art. 36 comma 6

I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al capo II (obblighi di registrazione) sono utilizzabili ai fini fiscali “secondo le disposizioni vigenti”.

• Principio generale: utilizzo da parte di soggetti pubblici che vengano a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni di fatti che configurano violazioni tributarie (art. 36 DPR 600/33).

• Ispezioni o richiesta esibizione documenti da parte NPV della GdF da cui derivi verifica fiscale viola diritto riservatezza dei segnalanti che verrebbero conosciuti per diritto accesso agli atti del contribuente.

Professionisti hanno obbligo di segnalare all’UIF ogni operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento di terrorismo.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacitàeconomica e dell’attività svolta dal soggetto cui èriferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Segnalazione operazioni sospette (art. 41)

Gli indicatori di anomalia al fine di individuare le operazioni sospette saranno emanati con Decreto del Ministro della Giustizia sentiti gli ordini professionali.

Termini per la segnalazione:

Senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell’operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi di sospetto.

Segnalazione operazioni sospette (art. 41)

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I professionisti trasmettono la segnalazione direttamente alla UIF oppure agli ordini professionali.

Gli Ordini provvedono a trasmetterla alla UIF priva del nominativo del segnalante.

Ordini professionali informano UIF delle ipotesi di omissione di segnalazione di operazioni sospette o di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevate nei confronti dei professionisti (nell’esercizio dell’azione disciplinare).

Segnalazione operazioni sospette (art. 41)

Per informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Anche in relazione a giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione.

Segnalazione operazioni sospette (art. 41)

Le segnalazioni non costituiscono violazioni degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede non comportano responsabilità di alcun tipo

Divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni e a chiunque ne sia a conoscenza di dare comunicazione dell’avvenuta segnalazione

Segnalazione operazioni sospette (art. 41)

I CONTROLLI DELLA GDF

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I DATI E LE INFORMAZIONI REGISTRATE IN

ARCHIVIO SONO UTILIZZABILI AI FINI

FISCALI SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI

(art. 36, co. 6, d.lgs.231/07)

L’utilizzo a FINI FISCALI

Conseguenze “non piacevoli” per il professionista:

Si pensi all’avvio di un accertamento che nasca da dati registrati in archivio o da una segnalazione di operazione sospetta!?!.

In caso di sospetta evasione l’amministrazione finanziaria può emettereun verbale di accertamento notificandolo al contribuente, il quale ai sensidella legge n.241/90 ha diritto di accedere agli atti che hanno originato ilverbale (registrazioni del professionista).

UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE CON POTERI DI POLIZIA VALUTARIA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO FISCALE

(art.2,c.5, D.Lgs 68/2001 richiama art.36 dpr 600)

TUTTI I SOGGETTI ISTITUZIONALMENTE INCARICATI DI SVOLGERE ATTIVITÀ ISPETTIVE O DI VIGILANZA CHE VENGONO A CONOSCENZA DI

FATTI CHE INTEGRANO VIOLAZIONI TRIBUTARIE

HANNO L'OBBLIGO GIURIDICO DI COMUNICARE, DI INTERESSARE IL COMANDO DELLA GUARDIA DI FINANZA,

TERRITORIALMENTE COMPETENTE, PER I DOVUTI APPROFONDIMENTI

UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE CON POTERI DI POLIZIA VALUTARIA AI FINI

DELL'ACCERTAMENTO FISCALE

IL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI NATURA TRIBUTARIA

DEVE SEGNALARE I DATI ACQUISITI AL COMANDO TERRITORIALMENTE COMPETENTE PER LA CONSTATAZIONE

DELLE VIOLAZIONI

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PIANIFICAZIONE DELLA VERIFICA FISCALEPER SEGNALAZIONI DEL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA

VALUTARIA

IL COMANDO DELLA GUARDIA DI FINANZA CHE RICEVE LA SEGNALAZIONE DAL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA

PUÒ PROCEDERE ALLA PIANIFICAZIONE DELLA VERIFICA FISCALE NEI CONFRONTI DEL SEGNALATO AI SENSI DELLA

CIRCOLARE 1/98 G. DI F.

UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE CON POTERI DI POLIZIA TRIBUTARIA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO

VALUTUARIO

I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA CHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO FISCALE NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE,

RILEVANO VIOLAZIONI DI NATURA VALUTARIA

POSSONO PROCEDERE DIRETTAMENTE ALLA CONTESTAZIONE DI ALCUNE VIOLAZIONI

LE VIOLAZIONI VALUTARIE DIRETTAMENTE CONTESTABILI DAI MILITARI NELL’AMBITO DELLE

VERIFICHE FISCALI RIGUARDANO:

1) INFRAZIONI EX ART. 49/ d.lgs 231/07

2) MANCATA ISTITUZIONE DELL’ARCHIVIO UNICO

PER GLI ACCERTAMENTI RELATIVI A VIOLAZIONI INERENTI:

1) CORRETTA TENUTA A.U.

2) MANCATA SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

È NECESSARIA APPOSITA DELEGA DA

• UIF

• N. S. P. V.

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Sanzioni penali

Inosservanza obblighi adeguata verifica clientela

Omessa o falsa indicazio-ne generalitàdel soggetto per conto del quale esegue operazione

Omessa o falsa indicazione delle informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale

Omessa tardiva incompleta registrazione

Multa da 2.600 a 13.000

Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da 500 a 5.000 euro

Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 a 50.000

Multa da 2.600 a 13.000

Sanzioni penali

Omessa comunicazione da parte degli organi di controllo

Violazione divieto di comunicare avvenuta segnalazione di operazione sospetta

Reclusione fino ad 1 anno e multa da 100 a 1.000

Arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro

Sanzioni amministrative

Mancato rispetto provvedimento di sospensione disposto da UIF

Omessa istituzione registro clientela

Mancata adozione delle modalità di registrazione

Omessa segnalazione di operazioni sospette

Violazione degli obblighi informativi nei confronti della UIF

Pecuniaria da 5.000 a 200.000

Pecuniaria da 5.000 a 50.000

Pecuniaria da 5.000 a 50.000

Pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo dell’opera-zione non segnalata

Pecuniaria da 5.000 a 50.000

Ordini professionali

Promuovono e controllano osservanza da parte dei professionisti degli obblighi stabiliti dal decreto.

Veicolano dati e notizie dagli iscritti alle Autorità preposte e agli iscritti le indicazioni e prassi applicative provenienti dalle Autorità competenti.

Informano UIF delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe esser correlatoa riciclaggio o finanziamento del terrorismo da parte dei propriiscritti, attività che svolgono nell’ambito dell’esercizio delle funzioni disciplinari.

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Organi di controllo art. 52

Nelle società assoggettate alla normativa antiriciclaggio: gli organi di controllo vigilano sull’osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 231/07 (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo di gestione, organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01, soggetti incaricati del controllo di gestione presso i soggetti destinatari del D.Lgs. 231/07).

Nelle altre società doveri e compiti del collegio sindacale non sono esplicitati: UIC 24.02.06 attività esclusa, anche laddove includa revisione contabile, sindaco non svolge prestazione professionale èinserito in un rapporto organico e organo opera a maggioranza.

Sanzioni amministrative

Sanzione pecuniaria dall’1% al 40%

dell’importo trasferito

Trasferimento di denaro, libretti di deposito o titoli al portatore tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 5.000,00 euro (art. 49, 1 c.);

Emissione di assegni bancari o postali per importi pari o superiori a 5.000,00 euro senza indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità (art. 49, 5 c.);

Assegni bancari o postali emessi all’ordine del traente che non siano girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane (art. 49, 6 c.);

Emissione di assegni, circolari, vaglia postali e cambiari senza indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità (art. 49, 7 c.);

Comma 1

SanzioneViolazioneArt. 58

Sanzioni amministrative

Sanzione pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore

Mancata estinzione di libretti con saldo pari o superiore a 5.000,00 euro (art. 49, c. 13);

Mancata comunicazione dei dati identificativi del cessionario e della data di trasferimento dei libretti di deposito (art. 49, c. 14)

Comma 3

Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo

Saldo dei libretti di deposito o postali al portatore pari o superiore a 5.000,00 euro (art. 49, c. 12)

Comma 2

SanzioneViolazioneArt. 58

Sanzioni amministrative

Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del

saldo

Apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art. 50, c. 1)

Comma 5

Sanzione pecuniaria dal 20% al 40%

dell’importo trasferito

Trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000,00 euro ( o entro 5.000,00 euro se debitamente documentati) effettuato per il tramite di Money Transfer (art. 49, cc. 18-19)

Comma 4

SanzioneViolazioneArt. 58


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