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9 NOVEMBRE
2016
CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Mercoledì 9 novembre 2016
L’ACCORDO DEL DEBITORE Ruolo del gestore della crisi e criticità operative
Dott. Davide Borla
Dottore Commercialista
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9 NOVEMBRE
2016
FASE PRELIMINARE
Art. 8 Legge 3/2012 “La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la
ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri”
DEBITORE O.C.C. o
PROFESSIONISTA CONFRONTO
PROPOSTA DI ACCORDO
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2016
LA PROPOSTA DI ACCORDO Contenuto e forma
La proposta di accordo del debitore deve contenere l’indicazione dettagliata delle modalità e dei tempi di soddisfacimento dei creditori e può prevedere:
• La continuazione dell’attività d’impresa, con possibilità di moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca.
• Le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti;
• Le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni;
• L’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per l’esecuzione del piano;
• L’intervento di terzi che garantiscano l’attuabilità dell’accordo.
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LA PROPOSTA DI ACCORDO Documentazione allegata
La proposta di accordo del debitore deve essere depositata
unitamente ai seguenti documenti allegati (art. 9 co.2 e 3 L. 3/2012)
• Elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
• Elenco di tutti i beni del debitore;
• Elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
• Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
• Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
• Certificato dello stato di famiglia;
• Scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, unitamente ad una dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale.
• Attestazione sulla fattibilità del piano (a cura dell’OCC/professionista)
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IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA
Art. 9 Legge 3/2012
“La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell’o.c.c., all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente e deve contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti”
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9 NOVEMBRE
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IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA
• La proposta di accordo deve essere depositata presso il tribunale a cura del debitore e non dall’o.c.c./professionista, la cui attestazione costituisce soltanto un allegato della domanda di ammissione alla procedura.
• Il deposito della proposta determina immediatamente la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.
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9 NOVEMBRE
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IL PROCEDIMENTO DI APERTURA DELLA PROCEDURA
PROPOSTA DI ACCORDO
Il Giudice concede termine perentorio non superiore a 15
giorni per apportare integrazioni e/o produrre nuovi documenti
(ex art. 9 co. 3-ter L.3/2012)
Il Giudice accerta la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, e 9 Legge 3/2012
Il Giudice fissa immediatamente con decreto l’udienza per
l’omologazione dell’accordo, entro 60 giorni dalla data del
deposito della domanda completa di tutta la documentazione
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IL PROCEDIMENTO DI APERTURA DELLA PROCEDURA
CONTENUTO DEL DECRETO DI AMMISSIONE
•Data dell’udienza di omologazione (entro 60 giorni dal deposito della domanda);
•Forma di pubblicità della proposta e del decreto, da attuarsi a cura dell’O.C.C. / Professionista;
•Ordine di pubblicazione della proposta e del decreto nel Registro delle Imprese, da attuarsi a cura dell’O.C.C. / Professionista;
•Eventuale ordine di trascrizione del decreto presso gli uffici competenti in caso di presenza di beni immobili o mobili registrati, da attuarsi a cura dell’O.C.C. / Professionista
• Inibitoria all’avvio o prosecuzione di azioni esecutive individuali;
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IL PROCEDIMENTO DI APERTURA DELLA PROCEDURA
ADEMPIMENTI A CARICO DELL’O.C.C. / PROFESSIONISTA
• Comunicazione del decreto e della proposta a tutti i creditori almeno 40 giorni prima della data fissata per l’udienza;
• Esecuzione della pubblicità legale della proposta e del decreto sulla base di quanto prescritto dal Giudice;
• Pubblicazione della proposta e del decreto nel Registro delle Imprese;
• Se previsto trascrizione del decreto presso gli uffici competenti in caso di presenza di beni immobili o mobili registrati;
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IL PROCEDIMENTO DI APERTURA DELLA PROCEDURA
L’ADESIONE DEI CREDITORI
Art. 11 Legge 3/2012
• I creditori devono fare pervenire all’O.C.C. / Professionista, almeno 10 giorni prima dell’udienza di omologazione, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso (o assenso) alla proposta;
• In mancanza di consenso espresso vi è la presunzione di legge del c.d. silenzio-assenso;
• I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede il pagamento integrale, non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta;
• Sono inoltre esclusi dal diritto di esprimersi: • Il coniuge del debitore; • I suoi parenti e affini fino al quarto grado; • I cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno;
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IL PROCEDIMENTO DI APERTURA DELLA PROCEDURA
L’ACCORDO SI RITIENE RAGGIUNTO CON IL CONSENSO DEL 60% DEI CREDITI AMMESSI AD ESPRIMERSI SULLA PROPOSTA
Se l’accordo è raggiunto, l’O.C.C./ Professionista:
•Trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale necessaria, allegando il testo dell’accordo. I creditori possono sollevare eventuali contestazioni entro 10 giorni, da inviare all’O.C.C. / Professionista.
• Decorso l’ulteriore termine di 10 giorni per le contestazioni, trasmette al Giudice la relazione sui consensi, allegando le contestazioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.
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L’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO Art. 12 Legge 3/2012
• All’udienza di omologazione il Giudice accerta preliminarmente l’eventuale presenza di iniziative o atti in frode dei creditori, disponendo il tal caso la revoca del decreto di ammissione alla procedura.
• Il Giudice verifica quindi:
• Il raggiungimento della percentuale del 60% sulla base della relazione dell’o.c.c. /professionista;
• La fattibilità del piano sulla base dell’attestazione definitiva redatta dall’o.c.c. / professionista;
• l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e dei dei crediti fiscali ex art. 7 co.1 Legge 3/2012;
• Le contestazioni dei creditori dissenzienti circa la convenienza del piano;
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L’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO Art. 12 Legge 3/2012
• In caso di creditori dissenzienti il Giudice può omologare ugualmente l’accordo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria; c.d. cram down.
ENTRO 6 MESI DAL DEPOSITO DELLA PROPOSTA
PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE
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9 NOVEMBRE
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EFFETTI DELL’ACCORDO OMOLOGATO
• L’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di ammissione alla procedura;
• I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
• Sono inefficaci i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo.
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L’ESECUZIONE DELL’ACCORDO Art. 13 Legge 3/2012
RUOLO DELL’O.C.C. / PROFESSIONISTA
•Propone al giudice la nomina di un liquidatore, se prevista nell’accordo o se necessaria in relazione all’utilizzazione, per il soddisfacimento dei creditori, di beni sottoposti a pignoramento.
• Risolve le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo;
• Vigila sull’esatto adempimento del medesimo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.
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L’ESECUZIONE DELL’ACCORDO Art. 13 Legge 3/2012
RUOLO DEL GIUDICE
• Nomina e sostituisce il liquidatore;
• Decide sulle contestazioni che abbiano ad oggetto la violazione di diritti soggettivi;
• Sospende, con decreto motivato, l’esecuzione dell’accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi;
• Autorizza lo svincolo delle somme;
• Ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altri vincolo.
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9 NOVEMBRE
2016
Grazie per l’attenzione