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a) e b) Filati e tessuti di cotone, lana, seta, etc.

COMMERCIO DEI FILATI E TESSUTI DI COTONE

ITER DELL’ACCERTAMENTO

Primo accertamento:24 febbraio 1953.Ultima revisione:a) esame del Comitato tecnico: dicembre 1997 - gennaio 1998.b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 22 gennaio 1998.c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 583 del 12 otto-

bre 1998.

Sommario

USI NELLA VENDITA DI FILATI

Definizione . . . . . . . . . . . . . Art. 1Trattativa e conclusione del con-tratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2Computo dei termini . . . . . . » 3Prezzo . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4Disposizioni . . . . . . . . . . . . » 5Tolleranze . . . . . . . . . . . . . . » 6Consegne . . . . . . . . . . . . . . . » 7Spedizione e magazzinaggio » 8Termini di consegna . . . . . . . » 9Casi fortuiti e di forza maggiore » 10Ritardi di consegna . . . . . . . » 11Caratteristiche tecniche del filato » 12Massa (peso) . . . . . . . . . . . . » 13Tubetti a perdere . . . . . . . . . » 14Supporti e imballaggi . . . . . . » 15Condizioni di pagamento . . . » 16Pagamenti tardivi . . . . . . . . . » 17Contestazioni . . . . . . . . . . . . » 18 Accertamenti tecnici . . . . . . » 19Sostituzioni e indennizzi . . . » 20

Arbitrati . . . . . . . . . . . . . . . » 21

USI NELLA VENDITA DI TESSUTI

Definizione . . . . . . . . . . . . . Art. 1Trattativa e conclusione del con-tratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2Computo dei termini . . . . . . » 3Campionature . . . . . . . . . . . . » 4Disposizioni . . . . . . . . . . . . » 5Consegne . . . . . . . . . . . . . . . » 6Tolleranze . . . . . . . . . . . . . . . » 7Termini di consegna . . . . . . . » 8Tolleranza sui termini di consegna » 9Ritardi di consegna . . . . . . . . » 10Casi fortuiti e di forza maggiore » 11Spedizione . . . . . . . . . . . . . . » 12Condizioni di pagamento . . . » 13Pagamenti tardivi . . . . . . . . . » 14Merce non ritirata . . . . . . . . . » 15Qualità della merce . . . . . . . . » 16Contestazioni . . . . . . . . . . . . » 17Accertamenti tecnici . . . . . . . » 18 Sostituzioni . . . . . . . . . . . . . » 19Arbitrati . . . . . . . . . . . . . . . . » 20

USI NELLA VENDITA DI FILATI

Art. 1 - Definizione.

Per f ilati «sistema cotoniero» siintendono i filati di qualsiasi fibranaturale e/o chimica lavorati con il pro-cedimento usato per le fibre di cotone.

Per filati «sistema liniero» si intendo-no i filati di lino e/o canapa lavorati conil procedimento usato per le sole fibre dilino. Altre fibre naturali e/o chimichepossono essere utilizzate in mischia inti-ma, quando servano per scopi tecnici odestetici, in percentuale comunque infe-riore al 50% della composizione.

Art. 2 - Trattativa e conclusione delcontratto.

L’ordinazione, ancorché assunta daagenti o ausiliari di commercio o dadipendenti del venditore, non impegnail venditore fino a quando non l’abbiaaccettata.

L’accettazione va comunicata entro10 giorni dall’ordinazione, o deverisultare dall’inizio d’esecuzione,salvo che il compratore abbia fissatoun diverso termine, scaduto il quale ilcompratore non è più obbligato.

Nella vendita «salvo approvazione delcampione», la decisione del compratoreva espressa entro 5 giorni dal ricevimen-to del campione; in quella «salvo appro-vazione della merce», la decisione delcompratore va espressa entro 15 giornidalla prima consegna del filato.

Qualora il venditore, nel comunicarela propria accettazione, si avvalga dimodulo di conferma in duplo, chieden-done la restituzione, il compratorerestituisce il duplo stesso sottoscrittoentro 7 giorni.

In caso di ritardo, il venditore puòintimare per iscritto al compratore larestituzione del duplo di conferma fir-mato, da effettuare nel termine di 5giorni, trascorso il quale il venditoreavrà la facoltà di considerare il contrat-to non concluso.

Le modifiche a contratti conclusiper iscritto vanno provate nella stessaforma.

Art. 3 - Computo dei termini.

I termini si computano secondo ilcalendario comune; dal computo siintende escluso il periodo normale diferie aziendali, tacitamente se cade inagosto, altrimenti con obbligo di tem-pestivo preannuncio.

Per i pagamenti, non si tiene contodella chiusura per ferie.

I termini scadenti in sabato o in gior-no festivo, riconosciuto dalla legge,sono prorogati al giorno seguente nonfestivo.

Le comunicazioni eseguite a mezzodel servizio postale si consideranotempestive, se risultano spedite entro ilgiorno di scadenza del termine.

Telegrammi, telex e telefax si presu-mono pervenuti nel giorno successivoa quello di spedizione esclusi sabato egiorni festivi; le lettere raccomandate,nel terzo giorno successivo alla spedi-zione; in tutti i casi è fatta salva laprova contraria.

I termini contenuti nelle intimazionio diff ide ad adempiere, comunqueeffettuate, decorrono dalla data nellaquale il destinatario le riceve.

Art. 4 - Prezzo.Se il prezzo non è dichiarato fisso,

esso resta comunque invariato per leconsegne dovute nel mese di conclu-sione del contratto e nei 3 mesi succes-sivi (4 mesi, per i filati mercerizzati).

Limitatamente ai filati cotonieri, perle consegne da eseguirsi successiva-mente, il prezzo viene aggiornato di 3mesi in 3 mesi secondo l’andamentodel mercato, desunto dal numero indicedeterminato, per ciascuna categoria difilati, dalla Commissione paritetica divenditori e consumatori di filati, fun-zionante presso l’Associazione Coto-niera Liniera e delle Fibre Affini e daquesta mensilmente pubblicato. Non siprocede ad aggiornamento del prezzo,quando la variazione risulta inferiore al3% in più o in meno rispetto al prezzovigente.

Le consegne tardive e quelle cheavvengono entro il termine di tolleran-

za, previsto nella lettera e) dell’art. 6,vanno fatturate al prezzo del periodo incui avrebbero dovuto essere eseguite,oppure a quello del periodo di effettivaconsegna, secondo miglior convenien-za della parte adempiente.

Art. 5 - Disposizioni.

Se il compratore deve fornire dispo-sizioni necessarie per l’allestimentodella merce, provvede tempestivamen-te e di norma entro 30 giorni dalla con-clusione del contratto.

Trascorso questo termine o quellospecificatamente stabilito dalle parti, ilvenditore potrà intimare per iscrittoall’altro contraente di adempiere, asse-gnandogli un termine non inferiore a10 giorni, con avvertimento che, indifetto, il contratto si intenderà senzaaltro risolto.

Art. 6 - Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleran-ze:

a) sulla massa (peso) netta: se èconvenuta la fatturazione in base allamassa (peso) netta, è ammessa unatolleranza sino all’1% della massa(peso) segnata in bolla e fatturata. Sela differenza della massa (peso) supe-

ra l’1%, si compensa l’intera ecceden-za;

b) sul peso dei tubetti: è ammessauna tolleranza del 5% sul peso com-plessivo dei tubetti;

c) sulla quantità contrattuale: nell’e-secuzione del contratto è ammessa, afavore del venditore, una tolleranzamassima in più o meno, per ogni quali-tà, titolo o confezione, fra i quantitati-vi pattuiti e quelli effettivamente con-segnati, del 3%, con minimo pari alcontenuto d’una unità di imballaggio emassimo di Kg 500;

d) sulla quantità delle singole conse-gne: quando il contratto preveda unpiano di consegne, è ammessa, per ogniqualità, titolo o confezione, una varia-zione del 10% in più o in meno rispet-to alla quantità prevista per singolaconsegna, fermi restando i limiti dellatolleranza prevista per l’intero contrat-to;

e) sui termini di consegna: è ammes-sa a favore del venditore una tolleranzadi 15 giorni sui termini delle singoleconsegne, fatta eccezione per i casi diconsegna pronta o nel mese, nonchéper il termine di consegna esplicita-mente indicato come tassativo;

f) sul titolo: (v. tabella in calce e Art.12).

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Cotone TOLLERANZE TOLLERANZETITOLO SUL TITOLO SUL TITOLO

DEL CAMPIONE MEDIO DELLATEX NE (tre provini) PARTITA

<11,8 >50 +/- 4% +/- 2%da 11,8 a 24,6 escluso >24 fino a 50 +/- 5% +/- 2,5%da 24,6 a 42,2 escluso >14 fino a 24 +/- 6% +/- 3%42,2 e oltre fino a 14 +/- 7% +/- 3,5%

Lino TOLLERANZE TOLLERANZETITOLO SUL TITOLO SUL TITOLO

DEL CAMPIONE MEDIO DELLATEX NM (quattro provini) PARTITA

fino a 22,2 > 45 +/- 5% +/- 2,5 %oltre 22,2 fino a 43,5 da 23 a 45 +/- 6% +/- 3 %oltre 43,5 fino a 216,6 da 4,6 a 23 escluso +/- 7% +/- 3,5 %oltre 216,6 < 4,6 +/- 9% +/- 5 %

Art. 7 - Consegne.

Per «consegna» si intende:a) la consegna effettiva della merce

al compratore, quando sia convenuto iltrasporto con mezzo del venditore;

b) la messa a disposizione dellamerce presso il venditore, quando siaconvenuto il ritiro con mezzo del com-pratore o di vettore da lui scelto; lamessa a disposizione, quando non èseguita dall’immediato ritiro dellamerce, si perfeziona soltanto con l’in-vio di telegramma, telex, telefax o rac-comandata che ne diano comunicazio-ne e specifichino tutti i dati necessariad identificare la merce;

c) la consegna a vettore o spedizio-niere, quando manchino pattuizionidiverse.

Art. 8 - Spedizione e magazzinaggio.

La merce è venduta franco magazzinodel venditore. In mancanza di contrarieistruzioni, le spedizioni vengono effet-tuate in porto assegnato con il mezzoche il venditore ritiene più opportuno.

La merce, se non è trasportata conmezzi del venditore, viaggia per contoe rischio del compratore, anche se spe-dita in porto affrancato.

Il venditore provvede comunqueall’assicurazione dei rischi, riservan-dosi eventualmente di addebitarne ilcosto all’acquirente.

Durante il tempo intercorrente tra la«messa a disposizione» e l’effettivaspedizione della merce, il venditore hasolo la responsabilità del depositario.

Quando la giacenza della merce èchiesta, o comunque determinata dalcompratore, il venditore ha dirittod’addebitare un compenso per magaz-zinaggio nella misura dello 0,50% permese o frazione di mese sull’importodella fattura e di caricare tale addebitosulla merce, come spesa anticipata.

Ha altresì diritto, trascorsi 30 giorni,di depositare la merce presso MagazziniGenerali od altre imprese specializzate,a rischio e spese del compratore.

Art. 9 - Termini di consegna.

La consegna è di norma prevista incontratto con data determinata.

In difetto, le indicazioni relative allaconsegna si intendono come segue:

a) per «consegna pronta», la conse-gna unica o frazionata entro 15 giorni;

b) per «consegna nel mese», la con-segna unica o frazionata entro il mesedi conclusione del contratto;

c) per «consegna appena pronta» o«al più presto possibile», la consegnaunica o frazionata entro un termine dinon oltre 45 giorni;

d) per «consegna entro una datadeterminata», la consegna, unica o fra-zionata, entro il termine indicato; se èprescritto che la consegna sia «riparti-ta» viene approssimativamente suddi-visa nei mesi di calendario che com-pongono il periodo convenuto, conesclusione del mese di conclusione delcontratto;

e) se il termine di consegna non èconvenuto, la consegna viene eseguita,in una o più riprese, entro 3 mesi,escludendo il mese di conclusione delcontratto.

Qualora in contratto siano previste“disposizioni” successive, i termini dicui sopra decorrono dal ricevimentodelle stesse.

Al venditore che ha tollerato unritardo nell’invio delle disposizioni, èdata facoltà di ritardare le successiveconsegne per un periodo di tempo nonsuperiore al doppio del ritardo verifi-catosi, dandone immediata comunica-zione scritta al compratore.

Art. 10 - Casi fortuiti e di forza maggiore.

Nei casi fortuiti o di forza maggiore,che hanno impedito o largamente ridot-to la produzione negli stabilimenti delvenditore o in quelli del compratore,non si fa luogo alla risoluzione del con-tratto, ma alla semplice proroga dei ter-mini di consegna di non oltre 45 gior-ni, calcolati a norma dell’articolo 3,primo comma.

Scaduto tale termine, la parte adem-piente, che per la stagionalità dellaproduzione o per obiettive motivazionitecniche avrebbe un’utilità grandemen-te ridotta dalla prestazione tardiva, puòrinunciare all’ulteriore esecuzione delcontratto; in questo caso, nessun risar-cimento è dovuto dai contraenti.

Qualora i casi fortuiti o di forzamaggiore che hanno determinato l’in-terruzione della produzione perdurinooltre i 45 giorni, la proroga anzidettapuò essere estesa sino a 90 giorni.

Il venditore impossibilitato alla pre-stazione per caso fortuito o forza mag-giore ha il diritto di consegnare e ilcompratore ha il dovere di accettaremerce corrispondente a quella contrat-tata, anche se prodotta da diverso stabi-limento o diversa impresa.

Se l’impossibilità della prestazioneperduri oltre i termini sopra indicati, ilvenditore, se non si avvale del diritto dicui al comma precedente, compensa ilcompratore della eventuale differenzadi prezzo per le merci non consegnatesenza essere tenuto ad ulteriori danni.

Analogamente il compratore, impos-sibilitato a riprendere la produzione neitermini rispettivamente sopra indicati,compensa il venditore dell’eventualedifferenza di prezzo per la merce nonritirata, senza essere tenuto ad ulterioridanni.

Art. 11 - Ritardi di consegna.Quando il venditore non effettui, in

tutto o in parte, le consegne nei termi-ni dovuti, tenuto conto delle dilazioni etolleranze previste, il compratore noninadempiente può chiedere la risolu-zione del contratto per la parte nonconsegnata tempestivamente ed idanni. Contemporaneamente e f inoalla concorrenza di equivalente quanti-tà, può rinunciare senza indennizzo adulteriori ritiri di filato, anche se di qua-lità diversa, se dimostra di non poterlopiù utilizzare, in conseguenza dellamancata consegna del filato, oggettodella risoluzione.

Per valersi di tali facoltà, il compra-tore intima per iscritto al venditore l’a-dempimento delle obbligazioni assun-te, fissando un termine per effettuare leconsegne di almeno 15 giorni.

Il compratore che non si avvalgadelle facoltà suindicate può chiedereun’ulteriore dilazione della consegnaper un periodo corrispondente al ritar-do verificatosi.

In caso di consegne ripartite, il com-pratore ha diritto di chiedere lo sposta-

mento sia della sola consegna ritardatasia di quelle successive.

Art. 12 - Caratteristiche tecniche delfilato.

Le caratteristiche tecniche del filatodevono corrispondere a quelle di nor-male produzione del venditore per lemarche o i tipi indicati nella confermad’ordine, o al campione, qualora que-sto sia stato previsto come esclusivoparagone.

Il titolo o numero del filato prodottocon sistema cotoniero può essereespresso secondo i sistemi di titolazio-ne tex, inglese (Ne cotone o Ne lino) ometrico (Nm).

Quando non diversamente specifica-to, l’indicazione del titolo si intenderiferita alla numerazione inglese.

I filati ritorti si designano con il tito-lo del filato unico, con il numero deicapi di cui sono composti e, se pre-scritti dal compratore, con i giri di tor-sione del ritorto espresso in “giri/polli-ce” o “giri/metro”.

Nel caso di filati mercerizzati, can-deggiati, tinti, ritorti, il titolo è sempredeterminato sulla base del filato unicogreggio; solo per i filati «gasati» vale iltitolo risultante dopo l’operazione di«gasatura».

La determinazione del titolo e diogni altra caratteristica tecnica del fila-to avviene secondo le norme previstedalle tabelle UNI-EN vigenti alla datadel contratto.

Art. 13 - Massa (peso).

La massa (peso) può essere lorda,netta, mercantile.

La massa (peso) lorda è la massa(peso) della partita così come vieneconsegnata negli imballaggi.

La massa (peso) netta si ricavadetraendo dal lordo la tara degli imbal-laggi e dei tubetti, determinata secondole norme UNI-EN. Non costituisconotara e vengono perciò consideratimerce, i legacci delle matasse, le calzedi avvolgimento delle focacce, gliestensibili, gli involucri delle rocche,nonché la carta di imballo per la prote-zione del filato, fino ad un massimo

dello 0,5% del peso massa del filatostesso.

La massa (peso) mercantile si ricavadal netto, portando al secco assoluto unprovino del filato, secondo le normecontenute nelle tabelle UNI-EN vigen-ti alla data del contratto e computandopoi il tasso di ripresa convenzionaled’umidità sul secco assoluto dell’8,5%per i filati di cotone greggi e del 12%per i filati di lino; delle percentualiindicate nell’allegato B alla legge26.11.1973 n. 883, per gli altri tipi difilati.

Per i filati misti, i tassi di ripresaapplicabili risultano, ripartendo i tassidi ripresa delle singole fibre compo-nenti proporzionalmente alla composi-zione fibrosa, riferiti al peso seccoassoluto.

La fatturazione, salvo patto contra-rio, avviene in base alla massa (peso)mercantile, il venditore è tenutocomunque ad indicare sulla fatturaanche la massa (peso) netta e sui docu-menti di consegna la massa (peso)lorda, la tara imballo e tubetti, la massa(peso) netta, la massa (peso) mercanti-le e il tasso effettivo di ripresa del fila-to documentato.

Art. 14 - Tubetti a perdere.

Quando non sia convenuto che ilprezzo del filato è comprensivo delcosto dei tubetti, la loro massa (peso)reale determinata con le modalità pre-viste dalla norme UNI-EN, viene adde-bitata come filato entro i seguenti limi-ti:

a) tubetti forati di cartone o materia-le plastico per rocche di tintoria: 3%;

b) tubetti leggeri per fusi rings etubetti delle rocche «soleil» (utilizzatisui filatoi a turbina): 2%;

c) rocche cilindriche o coniche: 1%.La percentuale si calcola sulla massa

(peso) complessiva del filato più tubet-to.

Ogni eccedenza del peso dei tubettisulle suddette percentuali deve esserebonificata al compratore.

I reclami sulla tara tubetti devonoessere fatti entro 30 giorni dal ricevi-mento della merce.

Art. 15 - Supporti e imballaggi.

L’imballo in casse leggere, scatole,sacchi o colli, non è restituibile e vienedal venditore fatturato al costo.

I pallets dovranno essere ritornatidal compratore in buono stato di con-servazione in porto assegnato ed entro3 mesi. Trascorso questo termine, pre-via diffida scritta ad eseguire la restitu-zione entro 30 giorni, il venditore avràdiritto di esigere dal compratore l’im-porto al prezzo di costo.

Art. 16 - Condizioni di pagamento.

Le pattuizioni relative ai pagamentiavvengono direttamente tra le parti esono specificate per iscritto.

Quando sia convenuto il pagamentocontro tratta, le spese di bollo sono acarico del compratore.

Nel caso di pagamento contro trattaaccettata, la tratta presentata assiemealla fattura e corrispondente all’impor-to di questa viene ritornata al vendito-re debitamente sottoscritta per accetta-zione dal compratore, al più presto ecomunque non oltre 15 giorni dalladata della fattura.

In difetto, il venditore avrà facoltàd’emettere tratta a vista per lo stessoimporto.

Gli sconti percentuali previsti nellaconferma d’ordine si applicano sul-l’importo della merce e sui corrispetti-vi addebitati per imballaggi e tubetti.

I pagamenti fatti a mezzo di agentiausiliari di commercio ed in genere apersone non munite di delega scrittadal venditore si intendono compiutisotto la responsabilità di chi li effettua.

Art. 17 - Pagamenti tardivi.

Trascorsi 15 giorni dalla scadenza, ilvenditore ha diritto di sospendere tem-poraneamente tutte le consegne, com-prese quelle che avrebbero già dovutoessere compiute, e di diffidare periscritto il compratore ad eseguire ilpagamento nel termine di ulteriori 15giorni. Se, nonostante questa diffida, ilcompratore rimane inadempiente,perde l’eventuale sconto condizionatodi pagamento ed il venditore ha dirittodi considerare risolti, per di lui colpa,

non solo il contratto cui il ritardatopagamento si riferisce, ma anche even-tuali altri contratti in corso tra le parti.

Il venditore che ha dovuto ricorrerealla sospensione delle consegne hafacoltà di dilazionare quelle successiveper un periodo di tempo non superioreal doppio del ritardo di pagamento; senon è stato osservato il termine delladiffida di cui al comma precedente, ilvenditore che non intenda risolvere ilcontratto può subordinare le successiveconsegne a pagamento anticipato.

Art. 18 - Contestazioni.

I reclami vanno fatti con lettera rac-comandata, telegramma, telex o tele-fax.

I reclami relativi alla massa (peso),così come quelli relativi a difetti visi-bili od accertabili, ai sensi del commaseguente, vanno fatti entro 15 giornidall’arrivo della merce.

Il compratore è tenuto ad accertare,prima dell’utilizzo e comunque entro15 giorni dall’arrivo della merce, lecaratteristiche dei filati fornitigli e laloro idoneità all’uso cui intende desti-narli, eseguendo normali controlli deicaratteri esteriori e dei requisiti tecnici.

Il venditore è pertanto tenuto a rifon-dere i danni accertati derivanti daidifetti dei filati già utilizzati, solo se idifetti non erano prima riconoscibiliattraverso i controlli anzidetti o nelcorso delle lavorazioni.

I reclami per «difetti occulti» vannofatti entro 8 giorni dalla scoperta deldifetto.

Art. 19 - Accertamenti tecnici.

Il venditore è tenuto a prestarsi nelmodo più sollecito ai rilievi in contrad-dittorio per prelevamento di campioniod altro, che fossero chiesti dal com-pratore per l’accertamento della quali-tà, condizioni e stato della merce pro-testata. In mancanza di quanto sopra etrascorsi 10 giorni dalla data della rice-zione di una diffida scritta dal compra-tore a provvedere al necessario, il ven-ditore decade dalla facoltà della sosti-tuzione della merce eventualmente dif-forme prevista dall’articolo seguente.

Il compratore deve, con pari solleci-tudine, prestarsi ai rilievi in contraddit-torio ed agli accertamenti tecnici chie-sti dal venditore, nei termini e secondole modalità di cui sopra, e ciò a pena diinefficacia del reclamo fatto.

Se sono necessarie provinature, ana-lisi, sperimentazioni, prove di condi-zionatura, esami di laboratorio e simili,le campionature vengono eseguite conl’osservanza delle norme UNI-EN. Leprove vanno effettuate presso un labo-ratorio accreditato dal SINAL (SistemaNazionale Accreditamento Laboratori).

Se sorgono difficoltà per la campio-natura o l’accertamento dello statodella merce, le parti possono rivolgersianche per tali attività ad un laboratorioaccreditato dal SINAL; in tal casocampionature e accertamenti sono ese-guiti previo invito alle parti ad assister-vi.

Le spese sono anticipate dalla parteche chiede l’intervento.

Art. 20 - Sostituzioni e indennizzi.

Il venditore, anche quando il recla-mo risulta giustificato, ha diritto disostituire la merce difforme effettuan-done la consegna per metà entro il ter-mine di 25 giorni e per l’altra metàentro 45 giorni dall’accertamento incontraddittorio o dalla comunicazionea lui fatta per lettera raccomandata,telegramma, telex, o telefax dell’esitodelle prove eseguite presso un labora-torio accreditato dal SINAL.

Nel caso di termine di consegna tas-sativo, il compratore ha diritto di rifiu-tare la sostituzione successiva alla sca-denza del termine.

Per i filati di confezione o filzuola-tura speciali, per il filato candeggiato,tinto, fantasia o con particolari finis-saggi, compresi i «gasati» e i merceriz-zati, i suddetti termini sono raddoppia-ti. Solo per detti filati, il compratoreche dimostri che a causa dei tempi disostituzione il rifacimento del filatorisulta non più utile, ha diritto di chie-dere la sostituzione con pari valore difilato dello stesso tipo, ma di titolo ofinissaggio diversi, che comunquerientri nell’ambito della normale pro-

duzione del venditore. Le conseguentidifferenze di prezzo vanno calcolatecon riferimento alla data di richiestadella sostituzione.

Tutte le spese relative al trasporto diandata e ritorno delle merci da sostitui-re sono a carico del venditore.

Qualora la sostituzione non avvenganei termini previsti o dia ancora luogoa giustif icato reclamo della stessanatura, il compratore ha diritto allarisoluzione del contratto per la parteprotestata e alla rifusione dei danni.

Nel determinare l’indennizzo da cor-rispondersi al compratore per la risolu-zione del contratto, si tiene conto delbeneficio o del danno che deriva allostesso compratore per differenze neiprezzi di mercato dei filati alla datadella risoluzione.

Art. 21 - Arbitrati.

La soluzione delle controversie disolito viene demandata ad un arbitratoirrituale, affidato a tre arbitri nominatied operanti secondo il RegolamentoArbitrati dell’Associazione CotonieraLiniera e delle Fibre Affini.

USI NELLA VENDITA DI TESSUTI

Art. 1 - Definizione.

Per tessuti «sistema cotoniero/linie-ro» si intendono i tessuti di qualsiasifibra naturale e/o chimica lavorati conil procedimento usato per i tessuti dicotone e lino.

Art. 2 - Trattativa e conclusione delcontratto.

L’ordinazione, ancorché assunta daagenti o ausiliari di commercio o dadipendenti del venditore, non impegnail venditore fino a quando non l’abbiaaccettata.

Qualora il venditore, nel comunicarela propria accettazione, si avvalga dimodulo di conferma in duplo, chieden-done la restituzione, il compratorerestituisce il duplo stesso sottoscrittoentro 7 giorni.

In caso di ritardo, il venditore puòintimare per iscritto al compratore la

restituzione del duplo di conferma fir-mato, da effettuare nel termine di 5giorni, trascorso il quale il venditoreavrà la facoltà di considerare il contrat-to non concluso.

Le modifiche a contratti conclusi periscritto devono essere provate nellastessa forma.

Art. 3 - Computo dei termini.I termini si computano secondo il

calendario comune; dal computo siintende escluso il periodo normale diferie aziendali, tacitamente se cade inagosto, altrimenti con obbligo di tem-pestivo preannuncio.

Per i pagamenti, non si tiene contodella chiusura per ferie.

I termini contenuti nelle intimazionio diffide ad adempiere decorrono dalladata nella quale il destinatario le rice-ve.

Art. 4 - Campionature.Le campionature, cartelle colori e

simili vengono fatturate al prezzo deltessuto.

Art. 5 - Disposizioni.Qualora il compratore non fornisca

tempestivamente le disposizioni indi-cate come necessarie per l’allestimentodella merce, il venditore potrà asse-gnargli un termine non inferiore a 15giorni scaduto il quale potrà, a suascelta, fatturare il tessuto ovvero rite-nere risolto il contratto, salvo il risarci-mento dei danni.

Art. 6 - Consegne.Per «consegna» si intende:a) la consegna effettiva della merce

al compratore, quando sia convenuto iltrasporto con il mezzo del venditore;

b) la messa a disposizione dellamerce presso il venditore, quando siaconvenuto il ritiro con mezzo del com-pratore o di vettore da lui scelto, oppu-re risulti impossibile la consegna effet-tiva. La messa a disposizione, quandonon è seguita dall’immediato ritirodella merce, si perfeziona soltanto conl’invio di telegramma, telex, telefax oraccomandata che ne diano comunica-

zione e specifichino tutti i dati neces-sari ad identificare la merce.

c) la consegna a vettore o a spedizio-niere, quando manchino pattuizionidiverse.

La merce, se non è trasportata conmezzi del venditore, viaggia per contoe a rischio del compratore, anche sespedita in porto affrancato.

Quando il trasporto avviene conmezzi del venditore, questi rispondenei limiti delle norme relative al tra-sporto.

Art. 7 - Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze:• sulla quantità per singolo contratto e

per ogni qualità o tipo di tessuto:per quantità fino a 100 m+/- 20%;per quantità da 101 a 500 m+/- 10%;per quantità da 501 a 2.500 m+/- 5%;per quantità da 2.501 a 10.000 m+/- 4%;per quantità oltre 10.000 m+/- 3%;(con un massimo di 500 m)

• sulla misura della singola pezza allostato di consegna è ammessa la tolle-ranza di +/-1%;

• sulla lunghezza media contrattuale èammessa una tolleranza del +/- 10%; anche quando in contratto è stabilitauna lunghezza minima di pezza, èammessa una sola giunta a non menodi 15 m dall’inizio o dalla finepezza, purché le due parti sianoidentiche per caratteristiche e percolore. La giunta è ammessa su unaquantità massima del 20% dellepezze;

• sulla composizione fibrosa: la com-posizione deve corrispondere aquanto specificato nel contratto edessere verificata con i metodi e letolleranze prescritte dalla legge del26.11.1973 n. 883 e successivemodifiche e integrazioni;

• sull’altezza delle pezze:nel caso che nel contratto sia pre-scritta l’altezza minima, nessuna tol-leranza in meno è ammessa;

nel caso che nel contratto sia pre-scritta un’altezza determinata, tolle-ranza del meno 1% limitatamente al10% del quantitativo di ogni singolaspedizione;

• sulla costruzione (riduzioni in orditoe trama):per l’ordito +/- 2%per la trama +/- 3%purché la somma dei fili di orditopiù quelli di trama corrisponda aquella contrattuale con tolleranza di+/- 1%;

• sulle caratteristiche dei filati impie-gati: quando il tessuto è definito dalnumero dei fili di ordito e di trama edai titoli dei filati impiegati e non èindicata la «massa», oppure quandoil tessuto è definito dal titolo deifilati impiegati e dalla «massa», ilmetodo di determinazione del titoloè quello previsto dalle norme UNI-EN vigenti:

• sulla «massa» per unità di lunghezzao di area:sui tessuti grezzi: +/-3% per ogniconsegna, +/-5% per la singolapezza;su quelli ulteriormente lavorati: +/-5% per ogni consegna, +/-7% per lasingola pezza;

• sulla resistenza a trazione: la mediadei risultati ottenuti nelle prove nondeve essere inferiore al valore mini-mo contrattuale; sulle singole proveè ammessa una tolleranza del meno7%;

• sull’impermeabilità: tolleranze am-messe sull’altezza della colonnad’acqua alla quale si verifica l’im-perlamento:per colonne fino a 20 cm, 1 cm inmeno, limitatamente al 20% delleprovette;per colonne oltre i 20 cm, 2 cm inmeno, limitatamente al 20% delleprovette;

• qualora per contratto sia prescrittal’impermeabilità senza precisarel’altezza minima della colonna d’ac-qua, il tessuto deve sopportare unacolonna di almeno 8 cm senza alcu-na tolleranza;

• sul restringimento al lavaggio acaldo: qualora sia previsto un valoremassimo di restringibilità non sonoammesse tolleranze; qualora non siastabilita la percentuale di restringibi-lità, questa deve essere adatta all’usodel tessuto, sempreché sia statodichiarato dal compratore;

• sul restringimento alla bagnatura afreddo: come comma precedente;

• sul restringimento alla stiratura avapore: come comma precedente;

• sulla solidità del colore: la soliditàdel colore si esprime con un numeroindice che, secondo il tipo di prova,va da 5 (massima solidità) a 1 (mini-ma solidità) con livelli intermedi 4-5, 3-4, 2-3, e 1-2, oppure, solo nelcaso di solidità alla luce e alle intem-perie, da 8 (massima solidità) a 1(minima solidità); nell’ordinazioneoccorre specificare il tipo di prova,con riferimento alla norma UNI-EN,nonché l’indice di solidità richiesto.Qualora l’indice di solidità sia previ-sto come valore minimo, non sonoammesse tolleranze in meno.Nel caso in cui nell’ordinazione nonsiano previsti valori dell’indice disolidità, questa dovrà essere adegua-ta all’uso dichiarato.Qualora in contratto sia richiesta una«non solidità» (per es. stone wash),vanno specificate le caratteristichetintoriali e le prove relative.

Art. 8 - Termini di consegna.Per «consegna pronta» si intende la

consegna entro 15 giorni dalla datadella conferma dell’ordine;

per «consegna entro un determinatotermine» si intende la consegna in unao più riprese, a facoltà del venditore,entro il termine stabilito;

se è prescritto che la consegna sia«ripartita», dovrà essere approssimati-vamente suddivisa nei mesi di calenda-rio che compongono il periodo conve-nuto, con esclusione del mese di con-clusione del contratto.

Art. 9 - Tolleranza sui termini di conse-gna.

Sui termini di ogni singola consegna,

ad eccezione dei casi di termine essen-ziale o di «consegna pronta», è ammes-sa a favore del venditore una tolleranzamassima di 30 giorni.

Art. 10 - Ritardi di consegna.

Quando il venditore non effettui, intutto o in parte, le consegne nei termi-ni dovuti, tenuto conto delle dilazioni etolleranze previste, il compratore noninadempiente può chiedere la risolu-zione del contratto per la parte nonconsegnata tempestivamente ed idanni.

Per valersi di tali facoltà, il compra-tore dovrà intimare per iscritto al ven-ditore l’adempimento delle obbligazio-ni assunte, fissando un termine pereffettuare le consegne di almeno 15giorni.

Art. 11 - Casi fortuiti e di forza maggio-re.

Nei casi fortuiti o di forza maggiore,che hanno impedito o largamente ridot-to la produzione negli stabilimenti delvenditore o in quelli del compratore,non si fa luogo alla risoluzione del con-tratto, ma alla semplice proroga dei ter-mini di consegna di non oltre 45 gior-ni, calcolati a norma dell’art. 3, primocomma.

Scaduto tale termine, la parte adem-piente, che per la stagionalità dellaproduzione o per obiettive motivazionitecniche avrebbe un’utilità grandemen-te ridotta dalla prestazione tardiva, puòrinunciare all’ulteriore esecuzione delcontratto; in questo caso, nessun risar-cimento è dovuto dai contraenti.

Qualora i casi fortuiti o di forzamaggiore che hanno determinato l’in-terruzione della produzione perdurinooltre i 45 giorni, la proroga anzidettapuò essere estesa sino a 90 giorni.

Il venditore impossibilitato alla pre-stazione per caso fortuito o forza mag-giore ha il diritto di consegnare e ilcompratore ha il dovere di accettaremerce corrispondente a quella contrat-tata, anche se prodotta da diverso stabi-limento o diversa impresa.

Se l’impossibilità della prestazioneperduri oltre i termini sopra indicati, il

venditore, se non si avvale del diritto dicui al comma precedente, compensa ilcompratore della eventuale differenzadi prezzo per le merci non consegnatesenza essere tenuto ad ulteriori danni.

Analogamente, il compratore impos-sibilitato a riprendere la produzione neitermini rispettivamente sopra indicaticompensa il venditore dell’eventualedifferenza di prezzo per la merce nonritirata, senza essere tenuto ad ulterioridanni.

Art. 12 - Spedizione.

Le consegne si intendono «francostabilimento» del venditore e le spedi-zioni sono eseguite secondo le istruzio-ni che il compratore è tenuto a daretempestivamente al venditore.

Durante il tempo intercorrente tra la«messa a disposizione» e l’effettivaspedizione della merce, il venditore hasolamente la responsabilità del deposi-tario.

Art. 13 - Condizioni di pagamento.

Le pattuizioni relative ai pagamentiavvengono direttamente fra le parti esono specificate per iscritto.

Nel caso di consegne effettuate inpiù riprese, i pagamenti decorronodalla data di ciascuna consegna.

Quando sia convenuto il pagamentocontro tratta o ricevuta bancaria, lespese di bollo sono a carico del com-pratore.

Gli sconti percentuali previsti nellaconferma d’ordine si applicano sul-l’importo della merce e sui corrispetti-vi addebitati per imballaggi.

I pagamenti fatti a mezzo di agentiausiliari di commercio ed in genere apersone non munite di delega scrittadel venditore si intendono compiutisotto la responsabilità di chi li effettua.

Art. 14 - Pagamenti tardivi.

Trascorsi 15 giorni dalla scadenza, ilvenditore ha diritto di sospendere tem-poraneamente tutte le consegne, com-prese quelle che avrebbero già dovutoessere compiute e di diffidare per iscrit-to il compratore ad eseguire il paga-mento nel termine di ulteriori 15 giorni.

Se, nonostante questa diff ida, ilcompratore rimane inadempiente,perde l’eventuale sconto condizionatodi pagamento ed il venditore ha dirittodi considerare risolti, per di lui colpa,non solo il contratto cui il ritardatopagamento si riferisce, ma anche even-tuali altri contratti di fornitura in corsotra le parti.

Il venditore che ha dovuto ricorrerealla sospensione delle consegne hafacoltà di dilazionare quelle successiveper un periodo di tempo non superioreal doppio del ritardo di pagamento; senon è stato osservato il termine dellediffide di cui al comma precedente, ilvenditore che non intenda risolvere ilcontratto può subordinare le successiveconsegne a pagamento anticipato.

Art. 15 - Merce non ritirata.

Se il compratore non si presenta perricevere la merce o rifiuti di ritirarla, ilvenditore ha la possibilità di emetterefattura per l’importo dovuto, maggio-rato degli interessi di mora e dellespese; in alternativa può, previa vanadiffida ad adempiere entro 15 giorni,ritenere risolto il contratto.

Art. 16 - Qualità della merce.

La merce deve essere mercantile.Il venditore non risponde di conte-

stazioni in rapporto all’uso dellamerce, quando esso non sia stato pre-ventivamente dichiarato dal comprato-re e nei casi di impiego non conformealle caratteristiche della merce stessa.

Art. 17 - Contestazioni.

I reclami vanno fatti con lettera racco-mandata, telegramma o telex o telefax.

I reclami relativi a difetti visibili odaccertabili ai sensi del comma seguen-te vanno fatti entro 15 giorni dall’arri-vo della merce.

Il compratore è tenuto ad accertare,prima dell’utilizzo, le caratteristichedei tessuti fornitigli e la loro idoneitàall’uso cui intende destinarli, eseguen-do normali controlli dei caratteri este-riori e dei requisiti tecnici. Il venditoreè pertanto tenuto a rifondere i danniaccertati derivanti dai difetti dei tessu-

ti già utilizzati, solo se i difetti nonerano prima riconoscibili attraverso icontrolli anzidetti o nel corso dellelavorazioni.

I reclami per «difetti occulti» vannofatti entro 8 giorni dalla scoperta deldifetto.

Art. 18 - Accertamenti tecnici.

Il venditore è tenuto a prestarsi nelmodo più sollecito ai rilievi in contrad-dittorio per prelevamento di campioniod altro, che fossero chiesti dal com-pratore per l’accertamento della quali-tà, condizioni e stato della merce pro-testata. In mancanza di quanto sopra etrascorsi 15 giorni dalla ricezione diuna diffida scritta del compratore aprovvedere al necessario, il venditoredecade dalla facoltà della sostituzionedella merce eventualmente difforme,prevista dall’articolo seguente.

Il compratore deve, con pari solleci-tudine, prestarsi ai rilievi in contraddit-torio ed agli accertamenti tecnici chie-sti dal venditore, nei termini e secondole modalità di cui sopra, e ciò a pena diinefficacia del reclamo fatto.

Art. 19 - Sostituzioni.

Quando il reclamo è fondato, il ven-ditore può sostituire la merce non con-forme, oppure provvedere alla suasistemazione, ove possibile, effettuan-done la riconsegna entro 30 giorni dalricevimento del reso.

Art. 20 - Arbitrati.

La soluzione delle controversie disolito viene demandata ad un arbitratoirrituale, affidato a tre arbitri nominatied operanti secondo il RegolamentoArbitrati dell’Associazione CotonieraLiniera e delle Fibre Affini.

FILATI DI LANAOrdinazioni e prenotazioni (condizionatura) . . . . . . . . . Art. 1Requisiti della merce (irrestringibilità) . . . . . . . . . . » 2Imballaggi . . . . . . . . . . . . . . » 3Consegna (esecuzione del contratto) . . . . . . . . . . . . . . . » 4Responsabilità del venditore . » 5Tolleranze sul titolo . . . . . . . » 6Tolleranze sulle quantità . . . . » 7Tolleranze sul quantitativo diolio e di grasso . . . . . . . . . . » 8

Reclami e contestazioni . . . . » 9Risoluzione (disposizioni sullalavorazione) . . . . . . . . . . . . . » 10

TESSUTI DI LANAContrattazione . . . . . . . . . . . Art.11Requisiti della merce (irre-stringibilità) . . . . . . . . . . . . . » 12Imballaggi . . . . . . . . . . . . . . » 13Consegna - Esecuzione delcontratto . . . . . . . . . . . . . . . . » 14Tolleranze . . . . . . . . . . . . . . . » 15

COMMERCIO DEI FILATI E TESSUTI DI LANA

Sommario

ITER DELL’ACCERTAMENTO

Primo accertamento:24 febbraio 1953.Ultima revisione:a) esame del Comitato tecnico: 10 giugno 1975.b) approvazione definitiva da parte della Commissione: 22 ottobre 1975.c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 463 del 6 settembre 1976.

FILATI DI LANA

Art. 1 - Ordinazioni e prenotazioni(condizionatura).

I filati di lana sono contrattati a peso«condizionato» cioè a peso mercantiledeterminato dalla stagionatura del fila-to, eseguita da apposito stabilimentoall’uopo autorizzato al cui regolamentole parti si rimettono.

Il peso netto mercantile da fatturaresi intende al netto dei tubetti e dellerocche su cui è avvolto il filato.

Art. 2 - Requisiti della merce (irrestrin-gibilità).

L’indicazione «filati di lana irre-stringibile» riguarda soltanto il tratta-mento speciale di irrestringibilità chela lana ha subito.

Art. 3 - Imballaggi.

I tubetti, le rocche e le casse devonoessere restituiti in buono stato, franchidi porto, allo stabilimento o magazzinodel venditore, entro sei mesi dalla datadella fattura, distinti partita per partitao fattura per fattura.

In difetto di restituzione nel termineanzidetto, le casse, i tubetti e le rocchesono fatturati al compratore al prezzodi costo alla data della fatturazionedella merce.

Gli imballaggi in scatole di cartonesono «a perdere».

Art. 4 - Consegna (esecuzione del con-tratto).

La consegna della merce deve avereinizio non oltre sessanta giorni lavora-tivi dall’arrivo delle disposizioni sullalavorazione.

L’esecuzione del contratto avviene:a) con la consegna della merce pres-

so il venditore, indipendentementedalla possibilità di effettuarne la spedi-zione;

b) con la consegna della merce diret-tamente al compratore;

c) con la consegna effettiva dellamerce al vettore o allo spedizionierequando sia convenuta la spedizione acura del venditore.

In caso di impossibilità della spedi-

zione per cause non dipendenti dallavolontà del venditore, la merce rimanenei magazzini del venditore a disposi-zione e a carico del compratore.

Art. 5 - Responsabilità del venditore.

Il venditore non risponde dei difetticagionati da ulteriori lavorazioni.

Art. 6 - Tolleranze sul titolo.

Le tolleranze nei titoli sono fissatein percentuale sul titolo convenuto. Leprove del titolo debbono essere fattesulla totalità della partita e la media deirisultati è applicata all’intera partita.

I - PER FILATI PETTINATI

a) I filati debbono essere consegnati,per quanto possibile, nel loro titoloesatto, cioè nel titolo convenuto; iltasso di ripresa, salvo convenzione con-traria, è quello previsto negli accordidella Federazione Laniera Interna-zionale. Le differenze, entro i limitifissati qui di seguito, non danno luogoad alcun reclamo.

Titoli Differenzeal disotto

o al disopradel titolo

confermato

da 10.000 m a 14.999 incluso 1/2 numeroda 15.000 m a 29.999 incluso 3/4 numeroda 30.000 m e più 21/2 per cento

b) Se la eccedenza del titolo va oltrei margini sopra indicati il compratore hadiritto di chiedere un bonifico calcolatoin percentuale del prezzo del filato. Lamisura di questo bonifico sarà uguale auna volta e mezzo lo scarto fra il titoloconsegnato e il titolo tollerato espressoin percentuale del titolo convenuto1.

(1) Per esempio: titolo contrattato, 40.000 m; titolotollerato, 39.000 m (toll. ammessa 21/2%); titolo con-segnato, 38.500 m; scarto tra titolo tollerato (39.000)e titolo consegnato (38.500) = 500 m. Bonifico daconcedere, pari a 1 volta e mezzo lo scarto di cuisopra, ossia m (500 x 1,5) = m 750. Questo risultatotradotto in percentuale del titolo contrattato equivale a750 : 40.000 = 1,875%; perciò, per un filato del tito-lo 40.000 del valore di 1,17 Euro al kg, il bonificosarà: Euro 1,17 x 1,875 = 2,19 Euro.

c) Se la differenza tra il titolo con-trattato e il titolo consegnato eccede ildoppio della tolleranza sopra indicata,il compratore può rifiutare la consegnadel filato difettoso, oppure esigere unbonifico doppio di quello previsto nelpunto precedente.

d) Nel caso di filati ritorti, i limiti divariazione sono stabiliti non già sultitolo risultante dalla riunione di diver-si fili, ma sul numero dei fili sempliciriuniti.

e) Le norme sopra indicate si appli-cano ai filati semplici e ritorti, greggi ecolorati, di pura lana e altresì ai filatimisti con fibre artificiali (per esempio,viscosa, acetato). Esse non si applica-no, salvo accordo contrario:– ai filati di lana misti con fibre sinte-

tiche;– ai filati moulinés, crépons, voiles e

in genere ai filati a forte torsione,semplici o ritorti, generalmentechiamati «filati fantasia»;

– ai filati di titolo inferiore al 10.000;– alle partite di 100 chili o meno.

II - PER FILATI CARDATI

Le differenze del titolo sono riparti-te nelle seguenti tre categorie:

a) differenze in più o in meno chedanno luogo ad una tolleranza senzabonifico.

L’acquirente deve accettare senzaalcun bonifico tutti i filati non lavati(salvo i filati ritorti ed i filati fantasiao quelli contenenti del pelo o dellefibre a scopo decorativo), il cui titolomedio consegnato non superi la tolle-ranza stabilita ed indicata qui di segui-to, in più o in meno del numero confer-mato:

TITOLI TOLLERANZEda 0 a 1.999 10%

da 2.000 a 6.000 7,5%oltre 6.000 5%

Per i filati lavati o tinti in filo, la tol-leranza stabilita sarà aumentata di unterzo.

Per i filati ritorti ed i filati fantasia, ilcompratore ed il venditore pattuiranno,all’atto della stipulazione del contratto,

il margine supplementare ammesso trail titolo medio ed il numero convenutose il filato dà luogo ad una tolleranzasenza bonifico.

b) differenze che danno luogo ad unbonifico al compratore.

Se il titolo medio del filato conse-gnato supera la tolleranza specificataal paragrafo a) sino al limite del 50%,il venditore è tenuto a corrispondereall’acquirente un bonifico sul valoredel f ilato nella misura percentualeuguale alla differenza tra il titolomedio consegnato e la tolleranzaammessa2 .

c) differenza che dà diritto all’acqui-rente di rifiutare la consegna non con-forme.

Se la differenza tra il titolo medioconsegnato ed il numero convenutosupera di oltre il 50% la tolleranza pre-scritta di cui al paragrafo a) l’acquiren-te ha diritto di rifiutare la consegna (oparte della consegna) difettosa3 .

Le tolleranze previste ai paragrafia), b) e c) di cui sopra debbono essereconsiderate per partite di almeno 100kg. Qualora una consegna parziale dialmeno 100 kg ecceda il limite delletolleranze prescritte, tale consegna par-ziale può essere rifiutata, ma se vieneaccettata, essa inciderà sulla mediagenerale del titolo della partita.

Gli esempi sono proposti dall’As-sociazione dell’Industria Laniera Ita-liana con sede in Milano.

Art. 7 - Tolleranze sulle quantità.

a) per i filati di lana pettinata, sulpeso totale delle spedizioni è ammessauna tolleranza del 5% sulla quantitàstabilita in contratto.

Per i filati colorati è in facoltà delvenditore di consegnare il 10% in più o

(2) Per esempio: se il prezzo del filato è di Euro 0,88al kg per un titolo di 12 mm ed il filato consegnato haun titolo di 11,16 mm o di 12,54 mm, la tolleranzaprescritta è stata superata del 2% ed il venditore dovràall’acquirente un bonifico del 2% sul valore del fila-to, ovvero 0,018 Euro per chilo.(3) Per esempio: se il titolo confermato è di 12 mm edil filato consegnato ha un titolo di 10,92 mm o di 13,08mm, la tolleranza prescritta del 5% risulta superata diun ulteriore 4% e l’acquirente ha diritto di rifiutare laconsegna (o la parte della consegna) difettosa.

in meno per ogni colore, nell’ambitodella tolleranza globale del 5%.

b) per i filati di lana cardata, il ven-ditore è autorizzato a consegnare unaquantità di filato maggiore o minore,per ogni gradazione di colore e/o perogni qualità, di quella prevista in con-tratto, a condizione che le differenze dipeso non superino i seguenti limiti:contratti da 50 a 150 kg 20 kg inpiù o in menocontratti da 151 a 300 kg 30 kg inpiù o in menocontratti da 301 a 500 kg 35 kg inpiù o in menocontratti da 501 a 1.000 kg 60 kg inpiù o in menocontratti da 1.001 a 2.000 kg 90 kg inpiù o in menocontratti oltre i 2.000 kg +/- 3% con unatolleranza minima di 90 kg

c) per i filati fantasia le tolleranze diconsegna possono essere maggioratecon accordo pattuito tra compratore evenditore all’atto della conclusione delcontratto.

Art. 8 - Tolleranze sul quantitativo diolio e di grasso.

Il quantitativo di olio o di grassoammesso nei filati di lana è quello pre-visto dalle norme UNITEX.

Le percentuali di olio e di grassosono riferite al peso condizionatosgrassato.

Art. 9 - Reclami e contestazioni.

Se sorge contestazione in ordine altitolo, al peso e alla tara della mercecontrattata, i reclami devono esserefatti entro otto giorni dal ricevimentodella merce, a mezzo lettera raccoman-data e comunque prima che i filatisiano messi in lavorazione.

Il compratore deve provvedere arichiedere l’esame della merce da partedi Istituto pubblico per la condiziona-tura della lana.

Art. 10 - Risoluzione (disposizioni sullalavorazione).

Nei contratti di compravendita di

filati di lana, in difetto di disposizionisulla lavorazione, entro sei mesi dallaconclusione del contratto il venditore,previa messa in mora del compratore,ha facoltà di risolvere il contratto,salvo il diritto al risarcimento deidanni.

TESSUTI DI LANA

Art. 11 - Contrattazione.

I tessuti di lana sono contrattati ametro lineare.

Gli scampoli di tessuti, intendendosiper tali i residui di pezze che hanno unametratura insufficiente per la confezio-ne di un vestito, sono venduti a peso oa misura.

Art. 12 - Requisiti della merce (irre-stringibilità).

L’indicazione sui tessuti «tessuto dilana irrestringibile» indica soltanto cheil tessuto ha subito uno speciale tratta-mento di irrestringibilità.

Art. 13 - Imballaggi.

L’imballaggio normale della merce èa carico del venditore. Se è richiesto unimballaggio speciale, questo è addebi-tato al compratore, al prezzo di costo.

Art. 14 - Consegna - Esecuzione delcontratto.

L’esecuzione del contratto avviene:a) con la consegna della merce pres-

so il venditore, indipendentementedalla possibilità di effettuare la spedi-zione;

b) con la consegna della merce diret-tamente al compratore;

c) con la consegna effettiva dellamerce al vettore o allo spedizionierequando sia convenuta la spedizione acura del venditore.

La consegna è provata dall’invio alcompratore della fattura e di una distin-ta delle merci atta ad identificarle.

Art. 15 - Tolleranze.

Nelle consegne di tessuti di lanasono ammesse le seguenti tolleranze:

a) sul quantitativo - il 6% in più o in

meno del quantitativo contrattato;b) sulle misure - massimo 2% in

meno, entro cimosa, sull’altezza deltessuto, stabilita in contratto;

c) sul peso per metro - se in contrat-to è stabilito un peso del tessuto permetro lineare, è ammessa una tolleran-za in più o in meno del 5%. Se il peso

per metro lineare è indicato con unminimo ed un massimo, non è ammes-sa nessuna tolleranza al di sotto delminimo né al di sopra del massimo;

d) sul termine di consegna - sul ter-mine di consegna contrattuale, ove nonsia essenziale, è ammessa una tolleran-za di giorni quindici.

Sommario

SEME BACHI

Definizioni - Distinzioni - ClassificazioniOrdinazioni (oggetto delle con-trattazioni) . . . . . . . . . . . . . . Art. 1Pagamento . . . . . . . . . . . . . . » 2Obblighi di garanzia (respon-sabilità del venditore) . . . . . . » 3

BOZZOLI

Definizioni - Distinzioni - Classificazionia) Bozzoli freschiOrdinazione - Forma (oggettodelle contrattazioni) . . . . . . . Art. 4Requisiti della merce . . . . . . » 5Consegna e pesatura . . . . . . . » 6Tolleranze . . . . . . . . . . . . . . . » 7Pagamento . . . . . . . . . . . . . . » 8Ordinazione (oggetto delle con-trattazioni) . . . . . . . . . . . . . . » 9

b) Usi comuni a tutti i contratti perbozzoli secchiDefinizioni - Distinzioni - ClassificazioniVisita, riconoscimento, accet-tazione . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10Biglietto di contratto . . . . . . . » 11Opzione . . . . . . . . . . . . . . . . » 12Tolleranze sulla quantità con-trattata . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13Spese di pesatura . . . . . . . . . » 14

c) Bozzoli europei a completa essicca-zioneDefinizioni - Distinzioni - ClassificazioniOrdinazione (oggetto delle con-trattazioni) . . . . . . . . . . . . . . » 15Restituzione o pagamento deicampioni . . . . . . . . . . . . . . . » 16Pesatura, riconoscimento, con-segna . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17Reclami (protesto della merce) » 18

d) Bozzoli secchi levantini ed asiaticiDefinizioni - Distinzioni - ClassificazioniOrdinazione (oggetto delle con-trattazioni) . . . . . . . . . . . . . . » 19Consegna e riconoscimento . . » 20

FILATI DI SETA

a) Filati di seta italianaDefinizioni - Distinzioni - ClassificazioniVerifica della merce (determi-nazione del titolo) . . . . . . . . . Art.21Tolleranze . . . . . . . . . . . . . . . » 22Incannaggio . . . . . . . . . . . . . » 23Tolleranze di incannaggio . . . » 24Tolleranze sugli estremi di tor-sione . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25Carica e sopraccarica . . . . . . » 26

b) Crespi e articoli similariDefinizioni - Distinzioni - ClassificazioniClausole contrattuali . . . . . . . » 27 Indicazione del titolo . . . . . . » 28Vendita a peso netto . . . . . . . » 29Vendita a peso stagionato . . . » 30Determinazione del peso . . . . » 31Coloranti dei crespi . . . . . . . . » 32Verifica umidità . . . . . . . . . . » 33Verifica a mezzo di analisi . . » 34Numero delle analisi . . . . . . . » 35Spese di analisi . . . . . . . . . . . » 36Imbozzimatura . . . . . . . . . . . » 37Determinazione percentuali di imbozzimatura . . . . . . . . . . . » 38Indicazione della percentuale digaranzia . . . . . . . . . . . . . . . . » 39Penalità . . . . . . . . . . . . . . . . » 40Responsabilità dopo la trasfor-mazione del crespo . . . . . . . . » 41Vizi occulti . . . . . . . . . . . . . . » 42

c) Usi comuni nei contratti di seta ita-liana Vendita di merce pronta con-trattata su «campione» o su

COMMERCIO DI SEME-BACHI,BOZZOLI, FILATI DI SETA E CASCAMI SERICI

«denominazione» . . . . . . . . . » 43Riconoscimento e accettazione » 44Modalità di vendita . . . . . . . . » 45Opzione . . . . . . . . . . . . . . . . » 46Biglietto di contratto . . . . . . . » 47Spese di stagionatura . . . . . . » 48Verifica della merce ed estra-zione dei campioni . . . . . . . . » 49Pagamento . . . . . . . . . . . . . . » 50Responsabilità del venditore . » 51

d) Usi particolari nei contratti di setaitaliana «a consegna»Definizioni - Distinzioni - ClassificazioniSpecie di vendita - Riconosci-mento della merce . . . . . . . . . » 52Consegne ripartite . . . . . . . . . » 53Accettazione della merce (ri-conoscimento balla per balla) . » 54Diritto di rimpiazzo della mercerifiutata . . . . . . . . . . . . . . . . » 55Merce contrattata a termine . . » 56Tolleranze - Quantitativo con-trattato . . . . . . . . . . . . . . . . . » 57

e) Filati di seta esteraDefinizioni - Distinzioni - Classificazioni

f) Filati di seta estera nazionalizzataSete asiaticheClausole contrattuali . . . . . . . » 58Requisiti della merce (soprac-carica) . . . . . . . . . . . . . . . . . » 59Imballaggi . . . . . . . . . . . . . . » 60Verifica della merce (prove) . » 61Peso delle balle e tolleranze sulquantitativo . . . . . . . . . . . . . » 62Rifiuto della merce . . . . . . . . » 63Diritto di rifiuto . . . . . . . . . . » 64Ricevimento e riconoscimento » 65Risoluzione . . . . . . . . . . . . . » 66Perdita della merce . . . . . . . . » 67Sete levantineContrattazioni . . . . . . . . . . . . » 68

g) Filati di doppioDefinizioni - Distinzioni - ClassificazioniConclusione del contratto (clau-

sole speciali) . . . . . . . . . . . . » 69Incannaggio - Imbozzimatura » 70Richiamo ad altri usi . . . . . . . » 71

h) Requisiti delle sete e responsabilitàdel venditoreRequisiti delle sete . . . . . . . . » 72Azione redibitoria per vizi oc-culti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 73

TRATTURA E TORCITURA DELLASETA PER CONTO TERZI

a) TratturaDefinizioni - Distinzioni - ClassificazioniConclusione del contratto - Clau-sole speciali . . . . . . . . . . . . . Art.74Imballaggi . . . . . . . . . . . . . . » 75Pagamento . . . . . . . . . . . . . . » 76Responsabilità del filandiere . » 77Contestazioni . . . . . . . . . . . . » 78

b) TorcituraDefinizioni - Distinzioni - ClassificazioniConclusione del contratto . . . » 79Pagamento . . . . . . . . . . . . . . » 80Responsabilità del torcitore . . » 81Richiamo ad altri usi . . . . . . . » 82

CONTRATTI CON GARANZIADI SERIPLANO

Definizioni - Distinzioni - ClassificazioniConclusione del contratto . . . Art.83Spesa della prova al seriplano » 84Reclami e rimpiazzo . . . . . . . » 85Usi internazionali . . . . . . . . . » 86

CONTRATTI CON GARANZIADI SFIOCCHETTAMENTO

Conclusione del contratto . . . Art.87

CASCAMI SERICI

a) Cascami greggiDefinizioni - Distinzioni - ClassificazioniConclusione del contratto . . . Art.88Opzione . . . . . . . . . . . . . . . . » 89Requisiti della merce e dirittidei contraenti . . . . . . . . . . . . » 90Imballaggi . . . . . . . . . . . . . . » 91

Ricevimento e consegna . . . . » 92Tolleranze di scarti . . . . . . . . » 93Tolleranza sui quantitativi . . . » 94Pagamento . . . . . . . . . . . . . . » 95

b) Cascami lavoratiDefinizioni - Distinzioni - ClassificazioniConclusione del contratto . . . » 96Imballaggi . . . . . . . . . . . . . . » 97

Tolleranze sul titolo, sulla tor-sione e sul peso . . . . . . . . . . » 98

MEDIAZIONE E COMMISSIONE

Contratti conclusi con l’inter-vento del mediatore . . . . . . . Art.99Misura della provvigione permediazione . . . . . . . . . . . . . . »100Provvigione per commissione »101

ITER DELL’ACCERTAMENTO

Primo accertamento:22 maggio 1877.Ultima revisione:a) esame del Comitato tecnico: 5 febbraio 1975.b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 12 novembre 1975.c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 463 del 6 settembre 1976.

SEME BACHI

DEFINIZIONI - DISTINZIONI - CLAS-SIFICAZIONI

Il seme bachi, qualunque ne sia laprovenienza, si distingue in semeannuale e seme polivoltino.

Il seme bachi è inoltre distinto, aseconda della razza, in razze pure,incroci di due razze e poliibridi.

Le razze pure a seconda della loroprovenienza e del colore dei bozzolisono denominate:– giallo - tutte le varietà, escluse le

asiatiche;– giallo cinese oro - tutte le varietà

cinesi di colore oro;– giallo asiatico - tutte le varietà asia-

tiche di colore giallo;– bianco asiatico - Bagdad, Adrianopoli,

Brussa;– bianco indigeno;– bianco giapponese;– bianco cinese.

Per incrocio si intende il primo pro-dotto dell’accoppiamento di due razzepure.

Per poliibrido a «bozzolo bianco» siintende il prodotto degli accoppiamentidi tre o quattro razze di alta selezione.

Gli incroci fra due razze pure o fradue varietà di una stessa razza prendo-no il nome di:– incrocio giapponese - l’incrocio di

razze giapponesi o di provenienzagiapponese;

– incrocio cinese - l’incrocio del gial-lo con il bianco cinese;

– bigiallo cinese - l’incrocio del giallocon l’oro cinese o l’incrocio dell’orocon il giallo nostrano;

– bibianco - l’incrocio fra razze nostra-ne o esotiche bianche;

– poligiallo - l’incrocio fra le diversevarietà di giallo escluso l’oro.Il seme bachi è contrattato, dopo la

«confezione», in celle, in cartoni di deposi-zione o sgranato. Nei primi due casi il prez-zo è stabilito per ogni cento celle o deposi-zioni, nel terzo, per grammi o per once.

Il seme bachi può essere contrattato perconsegna a termine o per consegna pronta.

Art. 1 - Ordinazioni (oggetto delle con-trattazioni).

Si intende oggetto del contratto il seme

annuale per allevamento primaverile.Nei contratti devono essere specifica-

te le razze, se si tratta di seme di razzapura e, se si tratta di incroci o di poliibri-di, si devono specificare le razze genitri-ci che hanno concorso a formare rispetti-vamente l’incrocio o il poliibrido.

Il seme primaverile deve essere pro-dotto con il sistema cellulare; quelloestivo e autunnale può essere prodottocon qualunque sistema.

Se i poliibridi sono contrattati per«telaino», ciascuno di questi deve con-tenere circa ventimila uova.

Se è convenuta la consegna a termi-ne, la consegna deve essere eseguitaprima dell’autunno per i contratti perseme in celle e prima dell’inverno per icontratti per seme sgranato.

L’involucro del seme deve portarel’indicazione della quantità del semecontenuto.

Art. 2 - Pagamento.

Il compratore ha l’obbligo di ritiraretempestivamente il seme o i «bacolini»ed è in ogni caso tenuto al pagamentodel prezzo alla data stabilita per la con-segna.

Art. 3 - Obblighi di garanzia (responsa-bilità del venditore).

Per il seme in celle o in cartoni conrelative farfalle, il venditore garantisceche la infezione corpuscolosa delle far-falle e le deposizioni infeconde nonoltrepassino complessivamente il cin-que per cento.

La prova si esegue prelevando uncampione dal lotto di celle o di cartonie facendolo esaminare dalla stazionebacologica.

Il venditore non risponde in alcunmodo dell’«andamento» dell’alleva-mento dei bachi e della riuscita del rac-colto, salvo i casi di infezione pebrino-sa ereditaria.

BOZZOLI

DEFINIZIONI - DISTINZIONI - CLAS-SIFICAZIONI

I bozzoli del «Bombyx mori» si trat-

ano a seconda della loro provenienza edello stato di conservazione. I bozzolipossono essere nostrani o esteri.

I bozzoli esteri che vengono trattatisecondo gli usi di Milano si distinguo-no in europei, levantini e asiatici e dialtre provenienze.

Secondo lo stato nel quale si tratta-no, i bozzoli possono essere:

a) bozzoli a fresco;b) bozzoli ad essiccazione completa.

a) Bozzoli freschiI bozzoli freschi sono contrattati

prima o durante il raccolto.Nella compravendita dei bozzoli fre-

schi si eseguono, per la determinazionedel prezzo, tre distinti modi di contrat-tazione e cioè:

1) a prezzo definito o finito o chiu-so, per pronta cassa o scadenza deter-minata;

2) a prezzo di riferimento, con osenza premio, con o senza sconto, conun limite di prezzo minimo e massimood anche solamente minimo.

In tali contratti, anziché stipulare unprezzo di vendita della partita, il prez-zo stesso è riferito alla media dei prez-zi pubblicati da Enti riconosciuti, comeil Comune, la Camera di CommercioIndustria Artigianato e Agricoltura,etc.

Le medie dei prezzi pubblicate pren-dono il nome di «adequato».

3) con garanzia di resa.Si chiamano bozzoli europei quelli

prodotti in Europa, esclusi i levantini.I bozzoli europei, a seconda del

merito, sono classificati in:natura;reali - quelli depurati di qualsiasi altro

bozzolo elencato nelle categorie cheseguono;

semireali - quelli con poco incarto, leg-germente segnati dal bosco, superfi-cialmente macchiati, di grana ruvidao bambagiata e di struttura e colorepoco uniformi;

realini - quelli nei quali le caratteristi-che dei semireali risultano fortemen-te accentuate, nonché i bozzoli rug-ginosi;

morti - quelli nei quali la crisalide allostato fresco si è rotta per intero o

parzialmente, imbrattandoli interna-mente;

doppi reali o di banco - quelli derivatiesclusivamente dalla cernita dei boz-zoli mercantili d’ammasso conse-gnati a fresco dagli allevatori;

infilabile - comprende le seguenti cate-gorie di bozzoli non atti alla trattura:sfarfallati d’ammasso, tarmati, ro-sicchiati, con macchia verde, spunta-ti aperti, fortemente rugginosi, defor-mati, negronati, calcinati (quando ilcalcino è aderente) e le cartelle.Questa classificazione è da conside-

rare sempre in rapporto alla qualità delprodotto dell’annata dei bozzoli con-trattati.

Art. 4 - Ordinazione - Forma (oggettodelle contrattazioni).

Nei contratti di bozzoli freschi fattiprima del raccolto deve essere indicatala qualità del seme, la razza, l’incrocioe la provenienza, il colore, il luogo nelquale il bozzolo è o sarà allevato e lapresumibile quantità del raccolto.

I contratti, durante il raccolto, devo-no essere stipulati su campione o suriferimento alla qualità mercantile.

In entrambi i casi, quando il vendito-re è un semaio o un distributore diseme, nel contratto deve essere indica-to un massimo ed un minimo del quan-titativo di bozzoli da consegnare.

I contratti stipulati su campione,durante il raccolto, devono essere fattiper iscritto, annotando sull’involto ilnome del venditore, la quantità appros-simativa dei bozzoli e il prezzo conve-nuto.

La merce da consegnare deve essereconforme al campione in condizioni«mercantili» ai sensi dell’articolo 5.

Nel caso sia stata contrattata merce«non mercantile», basta che la mercestessa corrisponda al campione.

In tutti i contratti conclusi su cam-pione, la corrispondenza della partitaal campione è valutata secondo i prin-cipi dell’equo e dell’onesto.

Se un contratto è stipulato dietrosemplice vista dei «boschi», durante ilraccolto, la merce deve corrispondereai requisiti di cui agli articoli 5 e 7.

I contratti stipulati senza campione,prima del raccolto, devono essereredatti per iscritto, stesi e firmati dalmediatore o dalle parti contraenti.

Il venditore non risponde della even-tuale differenza tra il quantitativo pre-ventivato e quello ottenuto, se tale dif-ferenza è segnalata al compratoredurante l’allevamento e proviene dacause indipendenti dalla sua volontà. Ilvenditore è tuttavia obbligato a conse-gnare tutto il prodotto ottenuto.

Art. 5 - Requisiti della merce.I bozzoli freschi devono corrispon-

dere ai seguenti requisiti che si riassu-mono nella espressione «consegnamercantile».

Occorre cioè che i bozzoli:a) siano di forma regolare;b) siano ben maturati al bosco, ossia

che i bachi abbiano compiuto l’interatrasformazione in crisalide, senza arri-vare allo stato di incipiente sfarfalla-mento;

c) siano in stato di normale stagiona-tura, ossia in stato igrometrico norma-le;

d) siano mondi di faloppe, di spunta-ti, di morti, di totalmente macchiati orugginosi;

e) non abbiano subito, dopo la quar-ta muta, suffumigi di zolfo, di cloro odi altra sostanza nociva al filo serico;

f) non siano affetti da calcino. Se ilcalcino è aderente o con macchia calci-nata fino all’esterno dei bozzoli ilcompratore ha diritto di rifiutare ilricevimento dei bozzoli calcinati. Ilvenditore e il compratore non possonorifiutarsi rispettivamente di consegnaree di ricevere la parte di merce «mer-cantile».

Se una partita di bozzoli comprendebozzoli affetti da calcino non aderente,il venditore può consegnare questi ulti-mi a parte e pretendere che gli sia rico-nosciuta una congrua maggiorazione dipeso in rapporto alla loro maggior resaa secco.

Art. 6 - Consegna e pesatura.La pesatura dei bozzoli deve essere

eseguita, alla presenza del venditore,dal compratore con la propria bilancia

a stadera da bozzoli, regolarmente bol-lata.

Il compratore ha diritto di sospende-re il ricevimento quotidiano dei bozzo-li, alle ore diciannove.

Art. 7 - Tolleranze.

Nei contratti di bozzoli non «a rendi-ta», per partite «mercantili», le percen-tuali di tolleranza ammessa per i dop-pioni, per i parzialmente rugginosi eparzialmente macchiati sono quellestabilite dagli usi accertati nelle pro-vince di provenienza.

Se in una partita è riscontrata unaquantità di scarti eccedente i limiti ditolleranza, l’eccedenza dello scarto ècalcolata al due per uno.

Nessun compenso e diritto può pre-tendere il venditore se la percentuale èinferiore.

La contestazione dell’eccedenza discarto è eseguita su un determinatoquantitativo di bozzoli levati a sorte daogni pesata di una stessa consegna.

Art. 8 - Pagamento.

Il pagamento della merce deve esse-re eseguito per contanti, ultimata laconsegna totale della partita.

Art. 9 - Ordinazione (oggetto delle con-trattazioni).

Nei contratti di bozzoli «a bolletta-rio», la quantità, la qualità ed il prezzodevono essere riferiti ai bollettari delvenditore, all’operato del quale il com-pratore si rimette in piena buona fede.

Il venditore è tenuto ad esibire i bol-lettari.

Se la vendita «a bollettario» è fatta apiù compratori, con consegne da effet-tuarsi in tempi diversi, il venditore ètenuto ad informare i diversi interessa-ti delle quote nelle quali l’ammassodovrà essere diviso ed avvertirli intempo utile del giorno stabilito per ladivisione, la quale avrà luogo in occa-sione della prima consegna.

Nelle contrattazioni «tali e quali» lafaloppa, l’infilabile e la spelaia (dibosco e di banco) sono contrattate conl’abbuono del 2% sul peso netto dellapartita. Nessun abbuono è concesso per

le contrattazioni di bozzoli doppi edegli scarti misti.

b) Usi comuni a tutti i contratti perbozzoli secchi.Definizioni - Distinzioni - Classificazioni.

Si chiamano «secchi» o «stagionati»i bozzoli la cui crisalide è in stato dicompleta essiccazione mercantile.

I bozzoli, quando non sono stagiona-ti con appositi essiccatoi, non sonoritenuti secchi prima della metà di set-tembre, a seconda della località e del-l’andamento climatico della stagione.

Per «visita» si intende l’operazioneche il compratore compie per prenderevisione della merce in trattativa.

In tale occasione il compratore puòessere autorizzato a prelevare campio-ni.

Per «riconoscimento» si intende l’o-perazione che il compratore compiedopo aver stipulato il contratto alloscopo di accertare se l’intera partitaposta a sua disposizione dal venditorecorrisponde a quella «visitata» oppureal campione eventualmente fornito dalvenditore e alle altre qualità contrat-tualmente convenute.

Il ritiro della merce può aver luogosubito dopo l’accettazione oppure inepoca differita.

Art. 10 - Visita, riconoscimento, accet-tazione.

Il permesso di «visita» della merce,concesso dal venditore anteriormentealla stipulazione del contratto, nonobbliga le parti.

Subito dopo eseguita l’operazione di«riconoscimento» il compratore devedichiarare se la partita è accettata.

Art. 11 - Biglietto di contratto.

La consegna del biglietto di contrat-to, firmato dalle contraenti oppure dalmediatore ed approvato o anche soloaccettato e ritirato da entrambi i con-traenti, implica accettazione del con-tratto.

Art. 12 - Opzione.

L’impiego comincia dal momento incui è comunicato il prezzo di domanda

o di offerta e decade quando non èaccettato nel tempo stabilito dalla parteche lo ha dato.

Se le parti hanno convenuto un«impegno ed un controimpegno reci-proco» la risposta deve essere data daparte di colui che per primo ha chiestotale impegno.

L’impegno dato per la giornata durafino alle ore 18. L’impegno dato per lamattinata del giorno successivo durafino a mezzogiorno.

Art. 13 - Tolleranze sulla quantità con-trattata.

La tolleranza ammessa sulla quantitàcontrattata è del 2% per i bozzolinostrani, del 3% per i bozzoli levantinied asiatici.

Se nel contratto il quantitativo èindicato con la clausola «circa», la tol-leranza ammessa è del 5% in più o inmeno.

Una percentuale fino al 2% in più oin meno, oltre le tolleranze sopra indi-cate, non dà diritto al compratore dirifiutare l’eccedenza di peso né di pre-tendere il peso mancante.

La differenza costituita dalla suddet-ta percentuale è regolata al corso dellagiornata della consegna.

Il quantitativo contrattato è rappre-sentato da un unico lotto della identicaqualità e provenienza.

Art. 14 - Spese di pesatura.

Tutte le spese di pesatura dei bozzo-li fanno carico in parti eguali ai con-traenti. Chi rileva un contratto di boz-zoli, in peso, non ha obbligo di pagarele spese di pesatura.

c) Bozzoli europei a completa essicca-zione.Definizioni - Distinzioni - Classificazioni.

I bozzoli a completa essiccazionesono contrattati «a bollettario», o «atali e quali».

Nelle contrattazioni «a bollettario» ilprezzo di acquisto è stabilito indipen-dentemente dai prezzi pagati dal vendi-tore o può essere riferito a quei prezzicon un eventuale premio o diffalco sudi essi.

Nelle contrattazioni a «tali e quali»,i bozzoli sono trattati come si trovanoper consegna immediata o differita.

Art. 15 - Ordinazione (oggetto dellecontrattazioni).

Nei contratti di bozzoli a completaessiccazione «a bollettario» la qualità ela quantità dei bozzoli devono essereriferite al bollettario di ammasso a fre-sco del venditore, al cui operato ilcompratore si rimette in piena buonafede.

Il venditore è tenuto ad esibire i bol-lettari.

Se la vendita «a bollettario» è fatta apiù compratori, il venditore è tenuto adinformare i diversi interessati dellequote nelle quali l’ammasso dovràessere diviso ed avvertirli in tempoutile del giorno stabilito per la divisio-ne, la quale avrà luogo in occasionedella prima consegna.

Il venditore è tenuto a consegnaretutti i bozzoli del bollettario e rispetta-re la resa minima convenuta.

Se un contratto, prima del termine diconsegna, ha dato luogo ad una o piùrivendite, ciascun trasferimento deveessere considerato come contratto a sé.

Art. 16 - Restituzione o pagamento deicampioni.

I detentori di campioni di bozzolihanno diritto di rendere i campionistessi in tutto o in parte.

In difetto di resa in tutto o in parte, icampioni suddetti devono essere paga-ti al prezzo della giornata nella quale laresa è richiesta od offerta.

Art. 17 - Pesatura, riconoscimento, con-segna.

Alle operazioni di pesatura provvedea proprie spese, personalmente o amezzo di proprio incaricato ed alla pre-senza dell’altro contraente o di personada esso delegata, la parte presso il cuidomicilio o locale di ammasso deveessere effettuata la consegna.

I bozzoli secchi devono essere con-segnati a peso netto, in condizioni nor-mali di stagionatura. Lo stato normaledi stagionatura dei bozzoli, in caso di

contestazione, è determinato a mezzodi perizia.

Il riconoscimento dei bozzoli deveessere eseguito entro tre giorni dalricevimento dell’avviso del venditoreche la merce è pronta. Se l’avviso èdato negli ultimi due giorni del terminecontrattuale, il riconoscimento deveessere fatto entro quei due giorni.

Se la consegna è eseguita nell’ultimogiorno, i bozzoli dovranno essere messia disposizione del compratore prima dimezzogiorno.

Nei casi indicati nel precedentecomma, dopo effettuato il riconosci-mento della merce, il compratore hal’obbligo di provvedere al ritiro dellamerce stessa entro le quarantotto ore.

Se il termine contrattuale cade ingiorno festivo la merce è messa a di-sposizione nel giorno immediatamentesuccessivo.

Se il termine contrattuale cade disabato e la merce è stata messa a di-sposizione del compratore in tale gior-no, questi può effettuare il ricevimen-to nel primo giorno seguente nonfestivo.

Il termine di consegna «ai primi delmese», oppure «agli ultimi del mese»,dà facoltà al venditore di presentare lamerce entro i primi o gli ultimi diecigiorni del mese indicato.

L’espressione «circa» riferita alladata di consegna comporta una tolle-ranza sulla data della consegna stessadi cinque giorni in più o in meno.

Se in un contratto a consegna, l’indi-cazione del periodo di tempo in cui lastessa deve essere effettuata sia espres-sa con la parola «ritiro» in luogo diconsegna, la facoltà di fissare il giornodel ritiro della merce spetta al compra-tore anziché al venditore.

Art. 18 - Reclami (protesto della merce).Il protesto per mancata corrispon-

denza della qualità deve essere fatto almomento della visita o all’atto del rice-vimento dei bozzoli.

Il protesto giustificato di una partitadi bozzoli secchi, pronti su piazza ofuori piazza, venduti per «pronto riti-ro» o per «consegna pronta» oppuresolamente per «pronta verifica», risol-

ve il contratto senza diritto a rimpiazzoné a compensi di sorta fra le parti.

Se una partita di bozzoli secchi «aconsegna» è protestata, il venditore, senon è in grado di dare il rimpiazzo neltermine stabilito nel contratto, deveaccordare al compratore un equoindennizzo o bonifico, salvo il dispostodi cui appresso.

Le ritardata consegna oltre il terminestabilito, sempreché non dipenda dacausa di forza maggiore, della quale ilvenditore è tenuto a fornire le prove, dàal compratore la facoltà di rifiutare ilricevimento e di conseguire un equoindennizzo.

Il compratore che ha protestato lapartita non ha diritto ad un indennizzose, per le mutate condizioni del merca-to, egli può acquistarne la merce con-trattata a condizioni migliori di quelleconvenute in contratto.

d) Bozzoli secchi levantini ed asiatici.Definizioni - Distinzioni - Classificazioni.

I bozzoli secchi levantini od asiaticio di provenienza estera trattati all’ori-gine sono classificati secondo le deno-minazioni in uso sui mercati di vendi-ta.

Quelli levantini ed asiatici sono clas-sificati a seconda della provenienza,come segue:

Grecia - in natura - reali (prima qua-lità) - misti (qualità leggermente infe-riore alla reale, tollerati i bozzoli diforma irregolare, i bambagiati e qual-che piccola macchia) - secondari (mac-chiati e leggermente deboli) - terziari(grossa macchia e deboli) - «chiques»(faloppati).

Siria, Cipro e Asia Minore - in natu-ra - reali - misti - secondari.

Bulgaria, Jugoslavia - in natura -reali - misti - secondari - terziari - «chi-ques» (faloppati).

Turkestan - in natura - reali - secon-dari - terziari.

Cina (Woozie), Cina (Shoshing) -prima scelta - seconda scelta.

Art. 19 - Ordinazione (oggetto dellecontrattazioni).

I bozzoli secchi levantini ed asiaticipronti sul mercato di Milano sono con-

trattati come bozzoli secchi europei dicui agli articoli precedenti.

Nei contratti a «consegna» a terminestabilito è ammessa la presentazioneanche di parecchi lotti, allo scopo dirimpiazzo, sempre entro il terminecontrattuale.

Per i bozzoli della Persia l’indicazio-ne del sistema con il quale è stata effet-tuata la «moritura» deve essere richie-sta dal compratore all’atto del contrat-to.

Art. 20 - Consegna e riconoscimento.

I bozzoli parzialmente avariati inviaggio sono accettati con bonificorisultante dall’accordo delle parti o daperizia ufficiale.

Per i bozzoli venduti «viaggianti» adimbarco o spedizione, il venditore ètenuto a presentare al compratore ibozzoli con gli imballaggi originarinello stato in cui arrivano, fatta ecce-zione per le sole ispezioni d’ufficio.Gli imballaggi stessi non devono esse-re manomessi dal venditore.

Gli imballaggi spettano al comprato-re.

Nei contratti di bozzoli a «conse-gna», se sono indicati i vari mesi oaltro periodo di tempo con la determi-nazione «ripartitamente», si intendeche i quantitativi devono distribuirsiin proporzioni approssimativamenteuguali per ogni mese o periodo indi-cato.

In difetto della clausola «ripartita-mente», il periodo stabilito si intendecostituito da un termine indiviso, utileper l’esecuzione del contratto.

Le disposizioni circa il riconosci-mento dei bozzoli, indicate all’articolo17, valgono anche per i bozzoli secchilevantini ed asiatici.

FILATI DI SETA

a) Filati di seta italiana.Definizioni - Distinzioni - Classificazioni.

I filati di seta italiana possono esse-re contrattati sotto le seguenti denomi-nazioni:

Grand Exquis - Exquis - Extra - Reali- Semireali - Realine, oppure in base a

classificazioni speciali adottate aseconda dei metodi di prova.

Per le sete da impiegare a telaio ingreggio, si possono convenire le condi-zioni di esame e classifica delle setedestinate all’impiego a catena.

La bontà dell’incannaggio, la regola-rità del titolo, il colore, la morbidezza,il nervo, l’impasto, l’elasticità, la tena-cità, la coesione, la purezza e la nettez-za del filo, sono caratteri che contrad-distinguono la categoria a cui la setaappartiene.

Il titolo corrisponde alla grossezzadel filato. Esso si esprime in «denari»con due numeri separati da una sbarra.

Le torsioni per il pelo (poil) e ilmodo di confezionarlo sono pattuitevolta per volta dai contraenti.

Prende il nome di organzino strafila-to quel filato ritorto a due o più capiche ha la media di circa 600-650 giri difilato (Z) e 500-550 giri di torto (S) perogni metro.

Prende il nome di organzino a fortetorsione (fort appret) quello che ha lamedia di circa 700-750 giri di filato(Z) e circa 600-650 giri di torto (S).

Prende il nome di organzino a debo-le torsione (moyen appret) quello cheha circa 400-450 giri di filato (Z) ecirca 300-350 giri di torto (S).

Prende il nome di granatina (grena-dine) quell’organzino che ha circa1500 giri di filato (Z) e circa 1400 giridi torto (S) per ogni metro per il titolo20/22 e 1800 giri di filato (Z) e circa1700 giri di torto (S) per ogni metroper il titolo 13/15.

Prende il nome di trama quel filato adue o più capi che ha in media da 120a 160 giri, solo di torto (S), per ognimetro.

Prende il nome di pelo (poil) un fila-to a un solo capo di greggia con torsio-ne destrosa (S) o sinistrosa (Z). Le tor-sioni per il pelo ed il modo di confe-zionarlo sono pattuiti di volta in volta.

Per la granatina e per il pelo la cari-ca deve essere convenuta dalle parti.

Le torsioni sono denominate comesegue: di filato, sinistrosa o «Z», ditorto, destrosa o «S».

Le tolleranze di latitudine fra gliestremi di titolo e sulle medie di titolo

devono essere convenute fra le parti neiseguenti casi:

a) per le sete gregge grande exquis;b) per le sete gregge exquis, extra e

reali a titolo superiore a 30/32;c) per le sete lavorate exquis, extra e

reali di titolo inferiore a 16/18 e supe-riore a 30/32;

d) per le sete lavorate grand exquis a2/C;

e) per tutte le sete lavorate a più di 2/C.

Art. 21 - Verifica della merce (determi-nazione del titolo).

La determinazione del titolo deveessere eseguita mediante esperimentidi trenta provini sopra dieci matasseper ogni balla di seta greggia.

Per le sete lavorate, non a giri conta-ti, la prova di titolo deve essere esegui-ta mediante esperimenti di venti provi-ni sopra dieci mannelle, secondo ilregolamento degli stabilimenti di sta-gionatura delle sete.

La lunghezza del filzuolo che serveda provino deve essere riferita a m 450secondo il sistema universale e l’unitàdi peso al «denaro» (1 denaro è ugualea grammi 0,05).

Art. 22 - Tolleranze.

La tolleranza ammessa sul titolo èregolata come segue:

1) Tolleranza di latitudine fra gli estremia) per le gregge «exquis, extra e

reali» nei diversi titoli:– fino al titolo 11/12 di 4 denari inclu-

sivi– dal titolo 11/13 a 15/17 di 5 denari

inclusivi– dal titolo 16/18 a 19/20 di 6 denari

inclusivi– dal titolo 19/21 a 24/26 di 7 denari

inclusivi– dal titolo 25/27 a 30/32 di 8 denari

inclusivib) per le sete «exquis, extra e reali»

lavorate a due capi, nei diversi titoli:– dal titolo 16/18 a 20/22 di 6 denari

inclusivi– dal titolo 20/24 a 24/26 di 7 denari

inclusivi– dal titolo 24/28 a 30/32 di 8 denari

inclusivi

c) per le gregge e i lavorati «semi-reali e realini», le tolleranze sonorispettivamente di un denaro in più peri diversi titoli.

2) Tolleranze sulle mediea) La tolleranza per le gregge

«exquis, extra e reali» rispetto allamedia dei titoli convenuti è1:– fino al titolo 11/12 di tre quarti di

denaro– dal titolo 11/13 a 15/17 di un denaro – dal titolo 16/18 a 19/21 di un denaro

e mezzo– dal titolo 20/22 a 24/24 di un denaro

e tre quarti– dal titolo 25/27 a 30/32 di 2 denari

b) La tolleranza per le sete «exquis,extra e reali» lavorate a due capi, tra ilpiù o il meno della media del titoloconvenuto è2:– fino al titolo 24/26 di 1 denaro– dal titolo 25/27 a 30/32 di un denaro

e mezzoc) Per le gregge e i lavorati di quali-

tà semireale e realina, le tolleranzesono di un denaro in più per i diversititoli.

Per i titoli superiori a 30/32 la tolle-ranza viene convenuta di volta in volta.

Art. 23 - Incannaggio.

Le prove di incannaggio devonoessere eseguite a termini del Rego-lamento degli stabilimenti di stagiona-tura delle sete: per le gregge fino altitolo 14/16, alla velocità di 75 metri alminuto e dal titolo 15/17 in avanti allavelocità di 100 metri al minuto.

Art. 24 - Tolleranze di incannaggio.

Nelle prove di incannaggio sono tol-lerati dieci nodi al titolo 10/12 e ottonodi dal titolo 11/13 fino al 13/15. Dal

titolo 14/16 in su sono tollerati settenodi, alle velocità stabilite dall’artico-lo 25.

Per le sete «grande exquis», «semi-reali e realini» le tolleranze per l’in-cannaggio devono essere convenute frale parti.

Art. 25 - Tolleranze sugli estremi di tor-sione.

La tolleranza sugli estremi di torsio-ne non deve superare:

a) per l’organzino strafilato i centogiri sia per il filato (Z) che per il torto(S);

b) per l’organzino a forte torsione icentocinquanta giri sia per il filato (Z)che per il torto (S);

c) per l’organzino a debole torsione isettantacinque giri per le due torsioni;

d) per la granatina (grenadine) i due-cento giri per le due torsioni;

e) per le trame i quaranta giri.

Art. 26 - Carica e sopraccarica.

Le sete gregge si intendono contrat-tate senza carica.

Per le trame e gli organzini è tollera-ta una sopraccarica dell’1%.

La sopraccarica eccedente l’uno percento f ino al massimo dell’uno emezzo per cento dà diritto ad abbuono.

Oltre tale percentuale il compratoreha diritto di rifiutare la merce.

b) Crespi e articoli similariDefinizioni - Distinzioni - Classificazioni

Il crespo è un filato tipo trama a dueo più fili a torsione forte, generalmen-te da 2000 a 3500 giri (metà torsione Se metà torsione Z).

I contratti di vendita di crespi con-tengono le seguenti indicazioni:

a) gli usi che regolano il contratto(per esempio usi di Milano, usi inter-nazionali, etc.);

b) il materiale greggio impiegato esua classificazione di origine;

c) il numero dei capi;d) lo stracannaggio (se sommario o

rigoroso);e) l’indicazione del peso da fattura-

re, cioè se netto di stagionatura o difilatoio;

(1) Esempio: Per una greggia reale di titolo 11/13, gliestremi di peso dei provini devono stare entro 5 dena-ri di tolleranza e così da 9 a 14, da 10 a 15, da 11 a 16,etc., e il titolo medio dei provini di assaggio dovràessere fra 111/2 e 121/2 denari. (2) Esempio: Per una seta lavorata di qualità reale18/20, la media dovrà restare tra i 181/2 e i 191/2 dena-ri e gli estremi entro 6 denari, tollerando da 15 a 21,da 16 a 22, da 17 a 23 denari.

f) la tolleranza reciproca media dellacarica;

g) la confezione del filato se su roc-che (tubes ou bobines) o spole (cannet-tes);

h) l’epoca della consegna.Agli effetti dell’applicazione delle

cifre di deduzione percentuale in casodi analisi è necessario indicare se sitratta di gregge gialle, biancastre obianche.

La vendita dei crespi ha luogo a«peso netto» di filatoio o di stagionatu-ra.

Art. 27 - Clausole contrattuali.

I contratti di crespi (crèpes) e dei fila-ti a forti torsioni su rocche e spole,fanno riferimento, per quanto riguardale condizioni di pagamento e le altre diindole generale, agli usi di piazza per lesete accertati sui diversi mercati.

Art. 28 - Indicazione del titolo.

Nei contratti di crespi e similari deveessere indicato, invece del titolo dellavorato, il titolo della greggia daimpiegarsi, il numero dei capi e la tor-sione (per es.: crespo 3 capi da 13/15 a3200 giri).

Art. 29 - Vendita a peso netto.

Nelle vendite a peso netto la stagio-natura di controllo di una consegna nonpuò essere applicata proporzionalmen-te ad altre consegne senza preventivoaccordo fra le parti. Se le spese di sta-gionatura e di controllo non sono pre-viste nel contratto di vendita a pesonetto, sono a carico di chi domanda lastagionatura.

Art. 30 - Vendita a peso stagionato.

Le parti contraenti possono esigereche ogni consegna od almeno la mag-gior parte di esse sia stagionata inmodo che la media generale applicataalle consegne non stagionate sia quan-to più possibile esatta.

Se le parti si accordano di regolareuna vendita su pesi stagionati già ese-guiti precedentemente deve esserebonificata al compratore la sua parte dispesa relativa ai controlli eseguiti.

Art. 31 - Determinazione del peso.

Se è stata convenuta la vendita apeso stagionato, il modo di determina-re il peso è quello previsto dall’artico-lo 30.

Il peso netto di stagionatura è consi-derato come inappellabile.

Se la consegna è fatta a peso nettodel venditore o di filatoio, il riceventedeve riconoscere immediatamente ilpeso consegnato e in caso di differenzadeve darne avviso, nelle 48 ore dalricevimento stesso, al fornitore (sabatopomeriggio, domeniche e giorni festiviesclusi).

Art. 32 - Coloranti dei crespi.

Le materie coloranti per distinguerele torsioni approvate dalle Associazioniinteressate e sottomesse allo stessometodo di controllo dei prodotti daimbozzimatura devono essere facil-mente eliminabili nel bagno di sapone.

Art. 33 - Verifica umidità.

In caso di vendita a peso netto, i con-traenti hanno diritto di far eseguire unaprova di stagionatura a titolo di con-trollo per determinare se l’umiditàdella seta consegnata è normale3, tenu-to conto di una tolleranza del mezzoper cento sopra il due per cento con-venzionato nel senso che l’umidità dellavorato deve risultare non superiore al13 1/2%.

L’esercizio di tale diritto deve esserereso noto all’altro contraente al momen-to dell’invio del lavorato allo stabili-mento di stagionatura.

In caso di risultati anormali e cioèsuperiori al 13 1/2% si fa luogo a boni-fico dell’eccedenza di umidità sorpas-sante il detto 13 1/2% al prezzo di con-tratto e sulla sola cassa di merce sta-gionata.

Se il risultato di tale prova di stagio-natura è ritenuto anormale da una delleparti contraenti, questa può esigere chesulla cassa controllata sia eseguita una

(3) L’umidità media normale dei crespi, basata suirisultati medi delle operazioni di stagionatura di setteanni (dal 1921 al 1927) è risultata del 2% circa in piùdel tasso di ripresa dell’11% della seta greggia.

seconda prova ed in questo caso è lamedia dei due risultati di stagionaturache è presa per base.

Il diritto di fare una controprovasulla medesima cassa non esclude lafacoltà di procedere alla verifica dialtre casse della medesima consegna.

Art. 34 - Verifica a mezzo di analisi.

Il controllo della percentuale diimbozzimatura sia in caso di consegnea peso netto che a peso stagionato deveessere fatto unicamente a mezzo dianalisi chimica industriale su campioniprelevati ufficialmente dalla Stagio-natura nei suoi stabilimenti rispettiva-mente a peso netto e a peso stagionato.

Art. 35 - Numero delle analisi.

Le parti contraenti devono fare per ilriconoscimento l’analisi ufficiale delcrespo, in ragione di una prova per ogni100 kg.

Il risultato di tale prova fa stato neiconfronti delle parti, ammenoché sulrisultato non vi sia disaccordo fra lestesse.

In tal caso il venditore e il comprato-re, quando ritengono il primo risultatoanormale o accidentale, hanno dirittodi domandare una seconda analisi.

Il pagamento, in tale ipotesi, deveessere basato sulle medie delle analisi.

La seconda analisi deve essererichiesta entro le ventiquattro ore delgiorno successivo a quello in cui laparte è venuta a conoscenza del primorisultato.

Art. 36 - Spese di analisi.

Le spese di analisi, tanto in caso divendita a peso stagionato che in quelloa peso netto, sono a carico delle dueparti, metà per ciascuna.

La seta usata per l’analisi deve esse-re compresa nel peso a pagamento.

Art. 37- Imbozzimatura.

Nelle vendite di crespi è ammessauna tolleranza di imbozzimatura massi-ma del 6% alla prova di analisi indu-striale.

Per l’imbozzimatura non è ammessol’impiego di prodotti nocivi e di ingre-

dienti atti ad alterare la qualità del filoo a comprometterne l’uso.

Nei rapporti con la tintoria deveessere stabilita l’utilizzazione di pro-dotti controllati da parte di un labora-torio ufficiale.

Art. 38 - Determinazione percentuali diimbozzimatura.

La determinazione delle percentualidi imbozzimatura deve essere effettua-ta facendo la media dei risultati delleanalisi delle diverse consegne.

Art. 39 - Indicazione della percentualedi garanzia.

La nota di spedizione e la fatturadevono contenere l’indicazione dellapercentuale di imbozzimatura oltrequella della tara garantita dal venditoreper i tubi e la carta.

Art. 40 - Penalità.

L’eccedenza dell’imbozzimatura oltrela percentuale garantita dà luogo alleseguenti penalità.

a) fino all’uno per cento sopra lapercentuale garantita, la percentuale ècalcolata nel conto finale per la suacifra esatta (bonifico semplice). (Peres.: una analisi del 6,50% contro il 6%di garanzia sarà calcolata per lo 0,50%di eccedenza);

b) se l’eccedenza di imbozzimaturasulla percentuale garantita superal’1%, la percentuale eccedente è calco-lata, nel computo del bonifico di peso,al doppio del suo ammontare (bonificodoppio). (Per es.: un risultato di analisidell’8% contro la garanzia del 6% dàluogo ad un bonifico dell’1% per ilprimo 1% di eccedenza e del 2% perl’altro 1%);

c) se è constatata una eccedenza diimbozzimatura oltre il 2% sulla per-centuale garantita in contratto, il com-pratore ha diritto di rifiutare la mercedopo espletato il diritto della secondaanalisi di controllo, se il venditorecrede di valersene, fermi restando ildiritto ed il dovere al rimpiazzo di cuiall’articolo 56.

La facoltà concessa al compratore e

di cui al precedente comma c) puòessere esercitata per ogni singola con-segna.

Art. 41 - Responsabilità dopo la trasfor-mazione del crespo.

La responsabilità del venditore vienemeno se un crespo, dopo essere statoregolarmente consegnato, ha subitomanipolazioni che ne abbiano modifi-cato il suo aspetto primitivo od opera-zioni di tintura.

Art. 42 - Vizi occulti.

Il riconoscimento della merce e l’ac-cettazione della medesima escludeogni diritto a reclamo, salvo in caso divizio occulto.

L’odore di rancido non può essereinvocato come vizio.

È specialmente riconosciuto comevizio occulto l’uso di materie chimichenocive o non consentite, refrattarie allapurga usuale o atte ad aumentare frau-dolentemente il peso della seta o adeteriorarla.

Il compratore ha l’onere delle proveper la constatazione del vizio occultoanticipandone le spese.

c) Usi comuni nei contratti di seta ita-liana.

Art. 43 - Vendita di merce pronta con-trattata su «campione» o su «denomina-zione».

Nelle vendite di merce pronta con-trattata su «campione» o su «denomi-nazione», il compratore si riserva ildiritto di verificarne la qualità e leprove del titolo ed incannaggio, dafarsi dopo la stipulazione del prezzosecondo le modalità di cui agli articoli22, 23, 24 e 25.

Se, alla verifica, la merce vendutaper pronta consegna oppure per verifi-ca pronta, sia su piazza che fuori piaz-za, non corrisponde al campione o allecondizioni contrattuali, il compratoreha diritto di ritenere risolto il contratto,ma non può pretendere la consegna conbonifico né rimpiazzo, né indennizzo.

Se detta merce corrisponde solo inparte, il venditore o il compratore non

hanno rispettivamente il diritto di con-segnare o di ricevere la sola parte rego-lare della merce.

La norma di cui sopra vale anche perla merce la cui consegna sia di comuneaccordo differita.

Art. 44 - Riconoscimento e accettazio-ne.

La merce si intende già riconosciutaed accettata se il riconoscimento e l’as-saggio della merce stessa hanno prece-duto la stipulazione del prezzo.

Il permesso di visita della merce,concesso dal venditore precedentemen-te alla stipulazione del contratto, nonobbliga le parti.

Art. 45 - Modalità di vendita.

Le sete devono essere vendute a«peso stagionato».

Il contratto deve indicare lo Sta-bilimento di stagionatura presso ilquale devono essere eseguite le prove.

Il peso di una balla di seta deve esse-re di 60 o 100 kg netti con le tolleran-ze previste dall’art. 57.

Art. 46 - Opzione.

Si applicano le norme dell’articolo 12.

Art. 47 - Biglietto di contratto.

La consegna del biglietto di contrat-to, firmato dalle parti contraenti, oppu-re dal mediatore, ed approvato odanche solo accettato e ritirato dai con-traenti, implica accettazione del con-tratto.

Art. 48 - Spese di stagionatura.

Le spese di stagionatura sono sop-portate dal compratore e dal venditore,metà per ciascuno, anche nel caso chel’Ufficio di stagionatura le addebiti aduno solo di essi.

Se il compratore rileva un contrattodi seta con prove e con pesi già fatti, oin corso, non ha obbligo di pagare lametà spesa di stagionatura.

Art. 49 - Verifica della merce ed estra-zione dei campioni.

La verifica della merce e l’estrazio-

ne dei campioni di assaggio devonoessere eseguite entro le quarantotto oredalla messa a disposizione della merceper tali operazioni.

Le verifiche di titolo ed incannaggiodevono essere eseguite dagli Sta-bilimenti di stagionatura mediante due«assaggi» prelevati d’ufficio nello sta-bilimento stesso o nel magazzino delvenditore o presso terzi.

Per prelevamento d’ufficio si inten-de quello fatto da un funzionario degliStabilimenti di stagionatura con conse-guente piombatura della balla da cui èstato prelevato il campione.

Se i risultati del primo assaggio noncorrispondono al pattuito si esegue ilsecondo assaggio. Se il venditore nonsi oppone, i due assaggi possono esse-re fatti simultaneamente, fermo restan-do il principio che è sufficiente un soloassaggio regolare.

In caso di contestazione, le prove dititolo dovranno essere «stagionate».

L’operazione di assaggio non impli-ca l’accettazione della merce da partedel compratore, il quale ha diritto diesaminare la qualità ed è tenuto a dareil benestare entro le 48 ore dal preleva-mento dei campioni di visita.

Le verifiche di sgommatura e di ana-lisi industriale devono essere eseguited’ufficio sopra ogni balla ed il conteg-gio finale si fa per ogni lotto, prenden-do a base, tanto per le sete d’acquistoche per quelle date in lavorazione, lamedia delle medie dei risultati delleprove fatte.

I provini di visita spettano al vendito-re e chi ha eseguito la visita deve resti-tuire, fra campioni e provini, il pesoricevuto, pagando l’eventuale differen-za. Per le sete visitate ed acquistate l’ac-quirente trattiene i provini di verifica.

I campioni, per la parte non restitui-ta, devono essere pagati al prezzo dellagiornata nella quale è richiesta edofferta la resa.

Le prove di assaggio, oltre le con-trattuali, fatte presso gli Stabilimenti distagionatura, sono a carico di chi leordina.

Le competenze dovute agli uffici diassaggio pubblico per le prove eseguitesono a carico del venditore.

Art. 50 - Pagamento.

Le sete sono normalmente vendute avaluta pronta, senza sconto.

Il patto di valuta pronta obbliga alpagamento nella giornata o nel giornosuccessivo alla consegna.

Se è convenuto un comodo di cassa,il pagamento deve essere fatto entro gliotto giorni dalla consegna.

Se il pagamento è a termine, sonorilasciate fatture su cui il compratoreappone il visto e che il venditore puòutilizzare come buoni di cassa.

Art. 51 - Responsabilità del venditore.

La responsabilità del venditore vienmeno dopo effettuata la verifica, l’ac-cettazione e la consegna della merce alcompratore. Non sono ammessi recla-mi se non per vizi occulti, salva la for-male garanzia per determinati impieghiconvenuta in contratto.

d) Usi particolari nei contratti di setaitaliana «a consegna».Definizioni - Distinzioni - Classificazioni

Le partite di sete italiane «a conse-gna» sono contrattate «su campione»oppure sulla sola indicazione dellafilanda, se si tratta di greggia, o sul-l’indicazione della filanda e del fila-toio se di seta lavorata.

Nel biglietto di contratto sono indi-cate la quantità, il titolo, l’incannaggio,il colore, la categoria della seta, le datee il luogo di consegna della merce e iltermine per il pagamento.

Nel caso di sete lavorate, oltre lesuccitate indicazioni sono indicatianche il numero dei capi e le torsioni.

Sono anche contrattate partite di setasu semplice denominazione di catego-ria senza indicazione di filanda.

Art. 52 - Specie di vendita - Riconosci-mento della merce.

Per le partite di seta vendute «a conse-gna» è sempre riservata al compratore lafacoltà del riconoscimento della merce.Egli, sia per le gregge che per le lavora-te, ha diritto di rifiutare la merce se percolore, nettezza, impasto, incannaggio,titolo e difetti di lavorazione, non corri-

sponde al campione ed alle qualifichegenerali indicate nel contratto.

Nel caso di sete italiane vendute alprincipio della campagna, anche suicampioni, l’alterazione di colore a cuipuò andare col tempo soggetta la setaprodotta non dà al compratore motivodi rifiuto se deriva soltanto dal natura-le scoloramento dei bozzoli. Il compra-tore non può rifiutare la merce per dif-ferenze di colore dipendenti dai cam-biamenti di titoli richiesti in esecuzio-ne del contratto.

Il compratore che abbia facoltà didisporre in titoli diversi (con la clauso-la «titolo aperto» o altra) e senza altreindicazioni più precise, non può ordi-nare più di un titolo per ogni serie di500 chilogrammi.

Art. 53 - Consegne ripartite.

Nei contratti di seta «a consegna»,quando siano indicati i vari periodi conla determinazione «ripartitamente» o«ripartita» si intende che i quantitatividevono distribuirsi in proporzioniapprossimativamente uguali per ogniperiodo. Se invece mancano le parole«ripartita» o «ripartitamente» la conse-gna deve farsi in misura di almeno unaballa in ciascuno dei periodi indicatinel contratto.

Se l’ultimo giorno del termine diconsegna è festivo, questa può essereeffettuata, al più tardi, nel primo gior-no seguente non festivo.

Art. 54 - Accettazione della merce(riconoscimento balla per balla).

Se la merce deve essere riconosciutaballa per balla e deve essere ricevuta inuna sola volta, la parte già riconosciutasi intende definitivamente accettata dalcompratore.

Art. 55 - Diritto di rimpiazzo dellamerce rifiutata.

Le sete rifiutate dal compratore per-ché non conformi al contratto per tito-lo, per qualità o per altre cause, posso-no essere dal venditore rimpiazzate edil compratore deve accettare il rimpiaz-zo purché ciò avvenga nel termine sta-bilito dal contratto.

Art. 56 - Merce contrattata a termine.

Per la merce contrattata a termine eper più consegne successive, il compra-tore che abbia diritto di rifiutare laprima consegna o alcuna delle consegneintermedie, può pretendere un indenniz-zo per la parte in ritardo se il venditorenon presenta in tempo utile il rimpiazzoe sempreché nel biglietto di contrattonon sia stipulata la clausola «escluso ilrimpiazzo o l’indennizzo». L’inden-nizzo è limitato alla eventuale differen-za dei prezzi di mercato. Il compratorenon può rifiutare le consegne successi-ve se sono fatte nel tempo e nelle con-dizioni stabilite nel contratto.

Art. 57 - Tolleranze - Quantitativo con-trattato.

Nei contratti a «consegna» il quanti-tativo convenuto deve essere stagionatoe se esso è stato determinato esatta-mente non è tollerato che il 2% in più oin meno del quantitativo stesso.

Se è convenuto un quantitativo «circa»la tolleranza in più o in meno è del 5%.

Tali tolleranze sono riferite solo adogni singola balla.

e) Filati di seta esteraDefinizioni - Distinzioni - Classificazioni

I contratti di filati di seta estera siconcludono su denominazione, prove-nienza, classifica, titolo ed eventual-mente «chop» (marca).

Le sete disponibili in Europa sonocontrattate anche su campione.

Non possono essere vendute in«mare» se non le merci realmente viag-gianti dal mercato di origine.

Le sete gregge levantine – Grecia,Siria, etc. – si distinguono in primarie(bon premier ordre - premier ordre), insecondarie (bon deuxième ordre -deuxième ordre) e inferiore (troisièmeordre).

Le sete levantine di qualità secondariee inferiori sono contrattate a condizioniconvenute di volta in volta fra le parti.

f) Filati di seta estera nazionalizzata.Detta merce, se viene contrattata

sulla base dei test dei paesi di origine,non è soggetta a reclami per la qualità.

Sete asiatiche

Art. 58 - Clausole contrattuali.

Se nei contratti di filati di seta esteraviene indicata la categoria di classifica,deve essere accettato il certificato diclassifica del paese di origine della seta.

Nei contratti stipulati per «imbarco»il venditore ha facoltà di effettuare laspedizione anche a più riprese, purchéentro i limiti di tempo pattuito; in quel-li stipulati per «imbarco pronto» laspedizione deve essere effettuata entro15 giorni dalla data del contratto.

Le espressioni «imbarco» e «spedi-zione» indicate nei contratti di venditaa «consegna» si equivalgono e se nelcontratto è stata determinata una dataper la spedizione o per l’imbarco, fafede la data della polizza di carico.

Se per ragioni di opportunità la spe-dizione è anticipata, il venditore ètenuto a darne avviso scritto al com-pratore appena ne è informato ed è infacoltà di quest’ultimo di protrarre ilritiro di tanti giorni quanti sono quellidell’anticipata spedizione.

Se un telegramma erroneamente oincompletamente trasmesso dall’Uffi-cio o non recapitato dà luogo alla con-clusione di un contratto errato, il ven-ditore non è obbligato alla esecuzionedi quel contratto se non nella misuranella quale può farlo senza perdita, mail compratore non è tenuto a ricevereche quanto ha ordinato. In ogni casoambo le parti sono tenute a mettere adisposizione tutti i documenti compro-vanti l’errore telegrafico.

Per gli ordini diretti con terminilimitati di tempo per l’esecuzione,fanno fede soltanto le date di partenzae non quelle di arrivo dei telegrammi.

Art. 59 - Requisiti della merce (soprac-carica).

Le sete gregge devono essere senzasopraccarica. Se sono convenute prove disgommatura e di analisi, queste devonoessere fatte dalla Stazione Sperimentaleper la Seta.

Art. 60 - Imballaggi.Gli imballaggi originali diventano

proprietà del compratore.

Art. 61 - Verifica della merce (prove).

Le prove di titolo e di incannaggio sieseguono su ogni singola balla. Per l’e-strazione delle prove si seguono lenorme per le sete italiane.

Per le sete gregge filate industrial-mente (gregge giapponesi, cantonesi,cinesi, escluse le cosiddette «mixedsizes») per merce pronta o a consegnail titolo medio di ogni singola balladeve risultare compreso nei limiti dititolo fissati per le sete italiane.

Art. 62 - Peso delle balle e tolleranzesul quantitativo.

Le sete gregge asiatiche sono con-trattate in balle. Il peso netto approssi-mativo delle balle deve essere di kg 60per le gregge giapponesi, le greggecinesi di filatura, le gregge cinesi rian-naspate (Rèdèvide, rereeled), le greg-ge cinesi gialle in genere e le greggecinesi Tussah; di 48 kg le gregge ben-galesi e di kg 70-75 le gregge«Cachemir».

Sul quantitativo contrattato è ammes-sa una tolleranza del 3% in più o inmeno sul peso netto totale.

Art. 63 - Rifiuto della merce.

In caso di rifiuto giustificato dellamerce contrattata all’origine o in mare,il diritto di rimpiazzo è regolato dagliusi internazionali.

In caso di vendita per consegna sulluogo di destinazione a tempo determi-nato, rifiutata una partita, il venditorepuò presentarne altre per il rimpiazzoentro il termine stabilito in contratto.In difetto di rimpiazzo, il venditoredeve accordare al compratore un equoindennizzo o bonifico.

Le balle avariate di una partita dimerce «a consegna» devono essereaccettate con il bonifico risultante dal-l’accordo delle parti contraenti o daperizia ufficiale.

Art. 64 - Diritto di rifiuto.

I contratti conclusi per ordini direttiall’origine o per merce viaggiante dal-l’origine non ammettono rifiuto se nonper errore manifesto o sostituzione dimerce.

Art. 65 - Ricevimento e riconoscimento.

Il venditore è tenuto ad avvisare periscritto il compratore dell’arrivo dellamerce a destinazione.

Il riconoscimento deve essere fattonegli otto giorni dal detto avviso. Indifetto la merce è ritenuta senz’altrocome riconosciuta ed accettata senzariserva.

Effettuato il riconoscimento dellamerce, il compratore deve ritirarlaentro le successive 48 ore.

Per i lotti di merce disponibile, pron-ta in Europa, il riconoscimento e il riti-ro devono effettuarsi entro i limiti inuso per le sete europee.

Art. 66 - Risoluzione.

Il ritardo di oltre 15 giorni sull’epo-ca fissata per l’imbarco dà diritto alcompratore di risolvere il contratto ameno che il ritardo dipenda da causa diforza maggiore.

Art. 67 - Perdita della merce.

In caso di perdita della merce pernaufragio o per altro sinistro di viag-gio, valgono gli usi internazionali.

Sete levantine

Art. 68 - Contrattazioni.

Le sete levantine di qualità primariesono contrattate secondo gli usi dellesete italiane.

Tutte le sete levantine devono esserecontrattate a peso stagionato.

g) Filati di doppioDefinizioni - Distinzioni - Classificazioni

Le sete prodotte dalla trattura deibozzoli doppi si chiamano «filati didoppio» e si dividono in filati di dop-pio a «tutta rendita» e filati di doppio«a titolo».

Sono assimilate ai filati di doppio edegualmente denominate filati di doppiole sete ottenute da bozzoli diversi, trat-tate con i procedimenti propri dellatrattura dei doppi.

I filati di doppio «greggi» sono nor-malmente «riannaspati».

Art. 69 - Conclusione del contratto(clausole speciali).

Nelle contrattazioni di filati di dop-pio «a tutta rendita» o «a titolo», sucampione o su indicazione della filan-da o su semplice denominazione, è sot-tintesa la obbligatorietà della prova deltitolo.

La media del titolo dei filati di dop-pio deve rimanere fra il minimo ed ilmassimo del titolo convenuto.

Per i filati di doppio «a tutta rendita»non vi è garanzia degli estremi.

Per la determinazione degli estremiper i filati di doppio «a titolo» deveessere osservata la tabella seguente:titolo 30/40 con una media da 30 a 40:estremi: 30 denarititolo 40/50 con una media da 40 a 50:estremi: 40 denarititolo 50/60 con una media da 50 a 60:estremi: 50 denarititolo 60/80 con una media da 60 a 80:estremi: 60 denarititolo 70/90 con una media da 70 a 90:estremi: 70 denarititolo 80/100 con una media da 80 a 100:estremi: 80 denarititolo 100/120 con una media da 100 a 120:estremi: 100 denari

Per i titoli diversi da quelli sopra elen-cati non vi è garanzia degli estremi.

Per i filati di doppio «a tutta rendita»o «a titolo» venduti a peso netto è didiritto un abbuono del 2%.

Art. 70 - Incannaggio - Imbozzimatura.

L’incannaggio dei filati di doppioriannaspati deve essere di cento aspe epiù, alla velocità di cento metri.

La percentuale di «bozzima» deifilati di doppio riannaspati non devesuperare il 2%.

Per i filati di doppio lavorati a tor-sione «non speciale» la percentuale di«bozzima» non deve superare il 3%.

Nelle ipotesi di cui ai due commiprecedenti l’eventuale maggiore per-centuale di «bozzima» deve esserecompensata al compratore.

Per i lavorati a torsione speciale lapercentuale di «bozzima» tollerataoltre quella del 3% deve essere espres-samente concordata fra le parti.

Art. 71 - Richiamo ad altri usi.

Tutti gli usi riguardanti i contratti deifilati di seta sono applicabili ai contrat-ti dei filati di doppio greggi e lavorati.

h) Requisiti delle sete e responsabilitàdel venditore

Art. 72 - Requisiti delle sete.

Il peso naturale delle sete deve esse-re quello che non è alterato né in trat-tura né in torcitura dall’impiego diingredienti o di preparati speciali.

La genuinità di una seta è constatataall’analisi chimica industriale a pesostagionato, eseguita dalla Stazione spe-rimentale della seta.

L’uso in trattura di ingredienti e pre-parati speciali che facilitano le opera-zioni di svolgimento e che possonopertanto anche aumentare il peso dellamerce oltre il naturale, deve esseremenzionato nel contratto, salvo la tol-leranza del mezzo per cento.

Art. 73 - Azione redibitoria per viziocculti.

Sono considerati vizi occulti chedanno luogo all’azione redibitoria iseguenti:

a) per le sete gregge - l’esistenza difili tagliati, tarmati e accoppiati;

b) per le sete lavorate - l’esistenza difili tarmati o tagliati o con vizi di lavo-razione non rilevabili al momento delriconoscimento.

Si considera vizio occulto, ai finidell’azione redibitoria, per le sete fila-te in Italia o filate e ritorte in Italia,anche quello che proviene dall’applica-zione di sostanze che deteriorano il filodella seta o ne aumentano il peso oltreil naturale, salvo le disposizioni spe-ciali che riguardano alcune categorie disete lavorate.

I vizi occulti che danneggiano lamerce nei limiti del 5% danno dirittoad un bonifico o al rimpiazzo del quan-titativo viziato.

I vizi occulti che danneggiano lamerce oltre il limite del 5% dannodiritto alla risoluzione del contratto sequesto è per merce pronta o al rimpiaz-zo della merce se si tratta di merce aconsegna.

Se la denunzia del vizio occulto, pertarmato, è fatta entro 30 giorni dallaconsegna e se la esistenza del viziostesso è indiscussa, il venditore è tenu-to ad accettare la merce in restituzio-ne.

Cessa qualunque responsabilità delvenditore, anche per i vizi occulti odanche se le sete non rispondano aideterminati impieghi che fossero statigarantiti in contratto, qualora le setestesse, dopo essere state consegnate alcompratore, abbiano subito manipola-zioni che alterino il loro aspetto primi-tivo od operazioni di tintura.

TRATTURA E TORCITURA DELLASETA PER CONTO TERZI

a) TratturaDefinizioni - Distinzioni - Classificazioni

I contratti di trattura della seta sonostipulati a «rendita garantita» o «acoscienza».

I contratti a «rendita garantita» sonobasati sopra una determinata renditaconvenuta fra le parti o risultante daprove ufficiali eseguite secondo il con-tratto.

Se il proprietario dei bozzoli dà lapropria merce da trarre ad un filandie-re, rimettendosi in buona fede all’ope-rato di questo, ma senza garanzia direndita, il contratto prende il nome dicontratto di trattura «a coscienza».

I contratti di trattura «a coscienza»,per conto terzi, sono stipulati sullabase di un prezzo di fattura commisu-rato ad ogni chilogrammo di seta sta-gionata prodotta, spettando al filandie-re tutti i bassi prodotti comprese le cri-salidi.

Nei contratti di trattura per contoterzi, sia a «rendita garantita» sia «acoscienza», si stabilisce il quantitativodei bozzoli da trarre, l’epoca della rela-tiva consegna, il prezzo di fattura, leepoche di consegna della seta greggia,il titolo, l’incannaggio e quelle altrecondizioni specialmente attinenti almerito della trattura e del conseguenteprodotto che sono ritenute necessariealla buona fine del contratto.

Le infrazioni comportano un equobonifico sull’importo della fattura ma

non l’abbandono della seta a carico delfilandiere.

Nei contratti di trattura per contoterzi, tutta la seta ricavata dai bozzolidati in trattura deve essere consegnataal proprietario dei bozzoli, nulla tratte-nendo e nulla aggiungendo, salva ladisposizione di cui al secondo capover-so dell’articolo 74.

Art. 74 - Conclusione del contratto -Clausole speciali.

Nei contratti di trattura a «renditagarantita», il filandiere si obbliga versoil proprietario dei bozzoli a rendergli laseta a «peso stagionato» nel quantitati-vo risultante dalla rendita concordata odalle prove ufficiali.

Il prezzo della seta come base per ilcompenso delle eventuali differenze dipeso in più o in meno, se non è fissatoin contratto, è quello corrente dellagiornata.

Il consumo di bozzoli per le prove direndita è a carico del filandiere; la rela-tiva seta è di sua spettanza ed è a suocarico la spesa delle prove. Tutti icascami, provini compresi, apparten-gono al filandiere.

Art. 75 - Imballaggi.

Le bisacce, senza eccezione di pro-venienza, devono essere rese al pro-prietario dei bozzoli.

Art. 76 - Pagamento.

La fattura di trattura è pagata a lottoterminato. Tuttavia, se si tratta di quan-titativi importanti, sono dovuti al filan-diere proporzionali acconti.

Le spese di assaggio sono a caricodel filandiere; quelle di stagionatura acarico dei contraenti in parti uguali.

Art. 77 - Responsabilità del filandiere.

Il filandiere deve assicurare la mercecontro i danni anche nell’interesse diterzi e, se richiesto, deve esibire aldeponente la relativa polizza.

Art. 78 - Contestazioni.

Per le contestazioni relative ai viziocculti, valgono, in quanto applicabili,gli usi dei precedenti capitoli.

b) TorcituraDefinizioni - Distinzioni - Classificazioni

I contratti di torcitura della seta(lavoranzia per conto terzi) sono stipu-lati su descrizione della greggia o pre-vio esame della stessa.

I contratti possono essere precedutidalle prove di un campione della greg-gia prelevato dal torcitore dalla partitadella greggia da lavorare.

I contratti di torcitura sono assuntidal torcitore per qualunque filato seri-co da sottoporre a trasformazione aduna delle condizioni seguenti:

1 - a peso per peso (grande façon)cioè calo di lavoranzia a carico del tor-citore;

2 - a coscienza (a semplice fattura)cioè calo e disperdimento naturale dilavoranzia a carico del committente.

Nel caso di contratto a coscienza, iltorcitore riceve la seta greggia anchenon stagionata e si obbliga a lavorarla atermini del contratto entro un determi-nato tempo per renderla poi al commit-tente unitamente alla strazza.

Art. 79 - Conclusione del contratto.

Nei termini stipulati a peso per peso,la strazza rimane di proprietà del torci-tore; nei contratti a coscienza la straz-za è a favore del committente.

Il calo di lavoranzia (differenza inmeno del lavorato rispetto al greggio)dà diritto alla detrazione corrisponden-te al valore del calo riscontrato, calco-lato in base al prestabilito prezzo dellagreggia.

Il prezzo di lavoranzia è per ognichilogrammo di seta per i crespi, per iquali il prezzo di lavoranzia si riferisceal peso netto riconsegnato.

Nei contratti a coscienza, il torcitorenon risponde del calo in fumo.

Se nel caso della lavoranzia si verifi-ca un andamento anormale, il torcitoredeve darne avviso al committente.

Il torcitore è tenuto, tanto nei con-tratti a coscienza che in quelli a pesoper peso ad avvisare il contraente dellaesistenza, nella partita, di matassetagliate, tarmate o altrimenti avariate,come pure di fili accoppiati, di filzette,etc., appena abbia fatta la constatazio-ne. La greggia così avariata è restituita

al committente senza sottoporla a lavo-razione, appena terminata l’operazionedi incannaggio ed è dedotta dal pesodella seta consegnata.

Il torcitore, sia nei contratti a pesoper peso che nei contratti a coscienza,è tenuto a dichiarare al committente seper qualsiasi ragione intende impiegarenella torcitura dei metodi o degli ingre-dienti che sovraccaricano la seta ed inquale misura.

Se è convenuta una sopraccarica, perqualsiasi lavorato, il controllo deveavvenire mediante analisi chimica siadella greggia che del lavorato.

Nei contratti a peso per peso, se siverifica un aumento del peso del lavo-rato se la sopraccarica è stata eseguitanei limiti stabiliti, il committente ètenuto a pagare l’aumento del pesosuddetto.

Se dalle analisi risulta che la percen-tuale di sopraccarica supera quella pat-tuita, il torcitore non deve conteggiarel’eccedenza del peso del lavorato.

Non è mai ammessa la sopraccaricacon ingredienti che pregiudichino laqualità del filo.

Per le verifiche di sopraccarica vediarticoli 45 e 77.

Nei contratti di lavoranzia in genere,gli imballaggi devono essere restituitial committente, salvo quelli originaridelle sete asiatiche che restano di pro-prietà del torcitore.

Art. 80 - Pagamento.

Il pagamento dell’importo di lavoran-zia è eseguito per contanti subito dopoultimato il lavoro di tutta la partita.Tuttavia se questa è di notevole entità ilcommittente corrisponde degli accontisulla parte di lavorati già consegnata.

Le spese per stagionare la greggia erelativo lavorato, nonché quelle per leprove di sgommatura e dell’analisi chi-mica e di torsione, sono a carico deicontraenti in parti uguali.

Art. 81 - Responsabilità del torcitore.

Il torcitore deve assicurare la mercecontro i danni anche nell’interesse deiterzi, e, se richiesto, deve esibire aldeponente la relativa polizza.

Art. 82 - Richiamo ad altri usi.

Per le lavoranzie di crespi ed altrifilati a torsioni forti si osservano, inquanto applicabili, gli usi di cui agliartt. 27 e seguenti.

CONTRATTI CON GARANZIADI SERIPLANO

DEFINIZIONI - DISTINZIONI -CLASSIFICAZIONI

Il contratto di seriplano è effettuatocon le seguenti modalità:– per balle isolate di 100 kg o meno, quat-

tro tavole per complessive 40 fasce;– per lotti oltre 100 fino a 300 kg, otto

tavole per complessive 80 fasce;– per lotti di oltre 300 fino a 600 kg, sedi-

ci tavole per complessive 160 fasce.

Art. 83 - Conclusione del contratto.

Il compratore che intende acquistarela seta con riconoscimento a base di«seriplano», con le garanzie relative,deve convenirlo preventivamente con ilvenditore e farne precisa ed esplicitamenzione nel contratto specificando letabelle di classifica prescelte, fissandoin rapporto ad esse il grado o la per-centuale garantita.

Il compratore ha diritto all’abitualevisita della seta contrattata, per quantoriguarda l’aspetto esteriore ed impastodella medesima.

La prova di seriplano è eseguita pres-so il pubblico stabilimento di stagiona-tura indicato in contratto. In difetto ditale indicazione, la prova deve essereeseguita dalla Stagionatura presso laquale sono effettuate le determinazionidel titolo e dell’incannaggio della seta.

Art. 84 - Spesa della prova al seriplano.

Le spese per le prove di seriplanosono a carico del venditore.

Art. 85 - Reclami e rimpiazzo.

Qualora la prova di seriplano non diai risultati stabiliti in contratto, il com-pratore ha diritto di protestare la merce.

Tuttavia, se i risultati stanno fra ilgrado pattuito e quello della categoriaimmediatamente inferiore compreso, si

fa luogo ad una seconda prova. In que-sto caso lo Stabilimento di stagionatu-ra fa d’ufficio la bolletta globale con lamedia aritmetica dei risultati ottenutinelle due prove.

Se la media delle due prove dà comerisultato il grado pattuito, il comprato-re è tenuto a ritirare la merce.

Art. 86 - Usi internazionali.

Se il contratto è concluso con riferi-mento agli usi internazionali e sia con-venuta la prova al seriplano, questa èeseguita secondo le norme di cui agliarticoli precedenti.

CONTRATTI CON GARANZIA DI SFIOCCHETTAMENTO

Art. 87 - Conclusione del contratto.

Le prove devono essere eseguitesecondo il regolamento internazionalepresso la Stazione Sperimentale dellaSeta di Milano, a spese del venditore.

CASCAMI SERICI

a) Cascami greggiDefinizioni - Distinzioni - Classificazioni

I cascami greggi di seta sono i resi-dui e gli scarti dei prodotti sericisuscettibili di ulteriore o diversa lavo-razione. Essi si distinguono in quattroclassi a seconda della loro origine eprecisamente:

Prima classe - Bozzoli e sottoprodot-ti della confezione del seme bachi;

Seconda classe - Bozzoli di depura-zione delle cernite;

Terza classe - Avanzi della tratturadei bozzoli e dei doppi;

Quarta classe - Avanzi della torcitu-ra della seta e dei filati di doppio.

Cascami di bozzoli.

Sono cascami di prima classe:– i bozzoli sfarfallati, cioè quelli prodot-

ti da bozzoli reali di prima scelta nellosfarfallamento per la riproduzione;

– i bozzoli tagliati, cioè quelli prodottida bozzoli reali di prima scelta nellariproduzione.Sono cascami di seconda classe:

– i bozzoli forati, cioè i bozzoli e doppi

bucati dalle tarme, rosicchiati daitopi e sfarfallati nelle galettiere;

– i bozzoli misti, che sono il monte o lamescolanza di bozzoli e doppi forati,tarmati e di qualunque altro cascamedi questa classe;

– i bozzoli doppi di scarto;– i bozzoli faloppati, le boscarole o

cartelle di bozzolo;– le spelaie di bosco e di banco.

Cascami di trattura.I cascami di terza classe comprendo-

no le seguenti varietà: struse di bozzoli,struse di doppi, galettame di bozzoli,galettame di doppi, galettamino, recotti.

Le struse di bozzoli, tirate e non tira-te, si distinguono in tre categorie aseconda della loro preparazione, quali-tà e provenienza.

La prima categoria, detta delle struseclassiche, comprende quelle di buoncolore, pulite, nervose, ben trattate,non torte e con il riccio senza nodi,scevre comunque di ogni elemento ete-rogeneo.

La seconda categoria, detta dellestruse reali o di prima qualità, com-prende le struse di minor merito e menoaccurate delle classiche purché di buoncolore, pulite e senza nodi, scevrecomunque di ogni elemento eterogeneo.

La terza categoria, detta anche dellestruse correnti o di seconda qualità,abbraccia le struse di colore oscuro epoco curate.

Le altre struse sono considerate discarto e sono generalmente trattate sutipo.

Le struse di doppi si dividono in duecategorie: alla prima appartengono lestruse provenienti da filati a titolo; allaseconda appartengono le struse prove-nienti dalla filatura dei doppi a tuttarendita.

Il galettame di bozzoli si suddivide intre categorie; alla prima appartiene ilgalettame classico che non deve conte-nere né mezzo galettame né galettami-no; alla seconda appartiene il galettamecorrente ed è tollerata la presenza dimezzo galettame ed una piccola partedi galettamino e alla terza categoria,scadente, appartiene il mezzo galetta-me e piccola parte di galettamino.

Il galettame di doppi, contrattato

separatamente, si distingue in classicoo di prima categoria e corrente o diseconda categoria.

Il galettamino sia di bozzoli che didoppi non ammette alcuna suddivisione esi tratta su campione o su rendita in seta.

Si tratta anche su campione o su ren-dita in seta il galettamino battuto,denominato «pelette».

I recotti si dividono in due categorie:recotti propriamente detti e macerati. Irecotti propriamente detti si suddivido-no, a loro volta, in tre qualità: la primacomprende quelli chiari, ben purgati eben battuti; la seconda quelli menochiari, oleosi, mal confezionati e semibattuti; la terza, quelli non battuti. Imacerati sono quelli di tipo friulano,ben lavorati e scevri di crisalidi.

Cascami di torcitura.I cascami di questa classe si chiama-

no «strazze» e si suddividono in 5 cate-gorie:

1) a filo parallelo;2) da lavorati a bassa torsione;3) da lavorati a forte torsione;4) strazze di doppio;5) strazze di Tussah.In ogni categoria si distinguono inol-

tre le strazze gregge e le strazze tintecon tinte fugaci o forti.

Le strazze ottenute da filati a fortitorsioni e quelle tinte sono presentate aparte.

Sulle contrattazioniI cascami serici greggi nazionali sono

contrattati su campione, su denomina-zione e secondo la provenienza, a pesonetto, con abbuono del 2%, ad eccezio-ne dei bozzoli doppi di scarto, per iquali non si pratica alcun abbuono.

I cascami serici greggi esteri sonocontrattati su campione o su tipo diriferimento (standard). Il prezzo è alnetto di abbuono.

Per i contratti a termine i «ricevimen-ti» dei cascami provenienti dalla trattu-ra si eseguono in varie riprese: entrosettembre-ottobre, entro dicembre-gen-naio, entro marzo-aprile e il saldo allachiusura primaverile della filanda.

Art. 88 - Conclusione del contratto.La prova del contratto di compraven-

dita dei cascami serici nazionali nonpuò essere data che con atto scritto(accordato), firmato dai contraenti.

Il filandiere deve indicare nel con-tratto l’eventuale presenza di sostanzeestranee impiegate nella lavorazione.

Sul peso netto dei cascami sericinazionali, fatta eccezione dei bozzolidoppi di scarto, spetta un abbuono del2%.

Se il contratto di cascami serici este-ri non contiene garanzie di qualità oriferimento ad un campione, la mercedeve essere consegnata nel limite dibuona qualità media della stagione.

Art. 89 - Opzione.

Si applicano le norme dell’articolo 12.

Art. 90 - Requisiti della merce e dirittidei contraenti.

Se all’atto del ricevimento le merciacquistate risultano inferiori alla qualitàstabilita in contratto o comunque nonsiano mercantili, il compratore ha dirittodi protestare e se fra le parti non inter-viene un accordo per bonifico, il com-pratore può richiedere la sostituzionedella merce o la risoluzione del contratto.

Il compratore non può chiedere larisoluzione del contratto se la merce oparte di essa non si trovi in condizioninormali di stagionatura. Egli ha tutta-via diritto ad un equo bonifico che, senon è determinato di comune accordo,è determinato da un perito.

Per i recotti il compratore può esige-re, invece del bonifico, che la mercesia messa in normali condizioni di sta-gionatura, prima di riceverla.

Il compratore di struse ha diritto, nelriceverle, di rimuovere l’elemento pol-veroso, agitando le struse con le mani.

Il compratore di galettame classico(di prima categoria) ha diritto di ado-perare il crivello per la parte granata alfine di levare il galettamino, le crisali-di e la terra.

La crivellazione si esegue agitando ilgalettame in un crivello di filo di ferrocon maglie delle dimensioni di mm 18di lunghezza per 14,4 di larghezza.

Nel galettame corrente (di secondacategoria) e nel galettamino si escludo-no le crisalidi e la terra.

Il compratore del recotto ha dirittoalla scuotitura.

La parte calcinata del galettame edel recotto non è mercantile e si osser-va, in ordine ad essa, la norma di cui alprimo comma.

Art. 91 - Imballaggi.Le bisacce per i cascami consegnati

nel luogo di produzione sono semprefornite dal compratore, il quale mandaanche il personale necessario al ricevi-mento; il venditore presta invece il per-sonale necessario per l’imballaggio eper le altre operazioni di facchinaggio.

Gli imballaggi dei cascami esterirestano di proprietà del compratore.

Art. 92 - Ricevimento e consegna.Il venditore è tenuto a consegnare la

merce alla stazione ferroviaria più vici-na e la sua responsabilità cessa soloquando ne abbia fatta regolare conse-gna al vettore.

Tali norme non perdono efficaciaper il fatto che il compratore abbia inprecedenza rilasciato al venditore lacosiddetta ricevuta «in peso e qualità».

I cascami serici di categorie inferio-ri o quelli in piccole quantità si tratta-no a condizione di visita e consegna supiazza.

In caso di controversia, la determi-nazione del peso a pagamento è rimes-sa a uno Stabilimento di stagionatura.

Se la consegna è eseguita nel luogo diproduzione, fuori piazza, i pesi sono fattidal compratore o dai suoi rappresentantied in concorso col venditore e con bilan-ce del medesimo, riconosciute regolari.

Eseguita la pesatura deve essere rila-sciata la relativa dichiarazione del pesoconsegnato.

Art. 93 - Tolleranze di scarti.Nei contratti di sfarfallati è ammessa

una tolleranza nelle seguenti percentualidi scarti: 5% di doppi sfarfallati, 10% dimorti, 5% di tagliati, sempreché la resadi seta al taglio non sia inferiore:all’80% per gli sfarfallati in genere; al60% per i doppi sfarfallati in genere.

Art. 94 - Tolleranza sui quantitativi.Se in un contratto di cascami di trat-

tura «a consegna» si pone la clausola«tutta la produzione», con i cascamireali deve essere tollerata una porzionedi realino non eccedente il 5% dellaproduzione annuale, oppure il 10% sesi tratta della sola produzione giugno-dicembre.

Per i contratti a quantitativo fisso èammessa una tolleranza, sul quantitati-vo stesso, del 5%.

Se invece nel contratto sono usatetutte le espressioni «peso esatto»,«peso fisso», ovvero sono fissati deiquantitativi minimi e massimi, non èammessa alcuna tolleranza.

Se nel contratto il quantitativo è indi-cato con la clausola «circa» e il vendito-re del cascame sia lo stesso filandiereche lo produce o un negoziante cheabbia declinato il nome del filandiereproduttore, il compratore deve tollerareun’eccedenza o una deficienza delquantitativo convenuto del 10%.

Nella vendita di cascami di unadeterminata filanda, se non è indicatoil quantitativo, la vendita comprendel’intero prodotto ottenuto durante illavoro normale, per il periodo di tempostabilito in contratto.

In caso di sospensione eccezionaledi lavoro, il venditore è tenuto a darnetempestivamente avviso al compratore.

Se la merce oggetto del contratto èindividuata come quella della interacampagna serica, si intende che essadebba essere prodotta dal 1° giugno diun anno al 31 maggio dell’anno succes-sivo.

Art. 95 - Pagamento.

Il pagamento si esegue all’atto dellaconsegna della merce.

Se la consegna è fatta a incaricati,questi rilasciano ricevuta di «peso equalità» e il pagamento è eseguito aldomicilio del compratore dietro pre-sentazione di detta ricevuta e di quelladi spedizione del vettore.

b) Cascami lavoratiDefinizioni - Distinzioni - Classificazioni

I cascami lavorati si distinguono inpettinati e filati. I pettinati si suddivi-dono a loro volta in pettinati veri e pro-pri e in avanzi di pettinatura.

I filati si dividono in filati pettinatidi «schappe» (fioretto) e in filati di«bourette» cardati di cascami di petti-natura (roccadino o pettenuzzo).

I filati di pettinati si dividono incategorie diverse a seconda della quali-tà della materia prima, della lunghezzadel pettinato adoperato e dell’impiegoal quale sono destinati e si classificanoin base al numero (titolo Nm).

Il titolo dei filati di bourette (rocca-dino o pettenuzzo) può variare da uno a50 e oltre.

I contratti sono stipulati su indica-zione della merce, del filatore e sucampioni.

Art. 96 - Conclusione del contratto.I cascami serici lavorati si contratta-

no a peso netto, senza abbuono.I filati devono essere consegnati in

condizioni normali di essiccazione,senza essere sottoposti alla stagionatura.

Art. 97 - Imballaggi.Il venditore deve provvedere all’im-

ballo della merce, ma il compratore ètenuto a restituirlo franco di ogni spesa.

Art. 98 - Tolleranze sul titolo, sulla tor-sione e sul peso.

Per i filati di «schappe» la tolleranzaammessa sulla media del titolo nondeve superare il 5% in più o in menodel numero convenuto.

La tolleranza del titolo medio per ifilati di «bourette» (roccadino o pette-nuzzo) non può superare in più o inmeno il 10% del titolo convenuto.

La tolleranza sulla torsione è del 5%in più o in meno di quella fissata incontratto.

La tolleranza del quantitativo è del10% in più o in meno di quello fissatoin contratto.

Per i filati speciali i limiti di tolle-ranza vengono fissati volta per volta incontratto.

MEDIAZIONE E COMMISSIONE

Art. 99 - Contratti conclusi con l’inter-vento del mediatore.

Il mediatore ha diritto alla provvigio-ne d’uso o convenuta quando l’affare è

stato concluso per il suo intervento.Non ha diritto alla provvigione nel

caso di giustif icato protesto dellamerce per «consegna pronta» o quan-do, per causa di forza maggiore consta-tata e riconosciuta dai Probiviri del-l’Istituto Arbitrale serico, il contrattonon possa essere eseguito.

Lo storno o l’annullamento del con-tratto fatto a mezzo dello stesso media-tore dà diritto ad una seconda provvi-gione.

La provvigione nei contratti di setegregge e lavorate, sia nazionali cheestere, deve essere conteggiata sul pesostagionato.

La provvigione, nei contratti di boz-zoli freschi o secchi e per i cascamiserici, deve essere conteggiata sul pesoa pagamento.

La provvigione per il collocamentodi seme-bachi è corrisposta per once oper telaino, da parte del solo venditore.

Art. 100 - Misura della provvigione permediazione.

La provvigione è corrisposta da cia-scuna delle parti contraenti, nellaseguente misura:– Bozzoli freschi, bozzoli secchi

nazionali ed esteri . . . . . . . .0,50%– Bozzoli doppi in grana e scarti misti

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1%– Filati di seta, greggi o lavorati,

nazionali ed esteri . . . . . . . .0,50%– Trattura e torcitura per conto terzi

(sull’importo della fattura di lavora-zione per il collocamento dei bozzo-li in trattura o di seta greggia in tor-citura) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1%

– Compravendita di stabilimenti serici(sull’ammontare del prezzo) . . .2%

– Cascami greggi:a) Struse, strazze, sfarfallati, rosicchia-

ti, tarmati, spelaie, pellette, macerati,recotti, moresconi, galettame, falop-pe infilabili e doppi di scarto . . .1%

b) Galettamino e crisalidi . . . .1,50%– Cascami lavorati . . . . . . . . .0,40%

Art. 101 - Provvigione per commissione.La provvigione spettante al commis-

sionario per la conclusione di contrattidi compravendita di bozzoli, filati diseta e cascami serici, è dell’1%.

Sacchi e tela di juta(nessun uso accertato)


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