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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2863 PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI VIGNAROLI, ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, TERZONI Modifiche alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la gestione dei prodotti e dei rifiuti da essi originati secondo criteri di sostenibilità ambientale e di coesione sociale Presentata il 4 febbraio 2015 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La gestione dei rifiuti solidi urbani presenta ancora molte criticità nel nostro Paese sul ver- sante ambientale, sociale ed economico; il fallimento del modello di gestione me- diante discariche e recupero energetico « speculativo » si sta traducendo nel re- pentino esaurimento delle discariche, in costi insostenibili dell’energia (a minimo indice di ritorno energetico) e in elevati costi sanitari. La priorità sottesa a una strategia ef- ficace in materia di rifiuti consiste nel ridurre i rifiuti a monte, ma poco si è fatto su questo fronte. Ridurre i rifiuti significa produrre meno e questa scelta coraggiosa, ma inevitabile per la sostenibilità, va con- tro le logiche di mercato e rischia di rimanere solo uno slogan se non si intro- ducono obblighi e leve fiscali per spingere le industrie a non produrre imballaggi e beni inutili o poco durevoli. La seconda priorità è il riciclo dei rifiuti che non riusciamo a non produrre. La percentuale di raccolta differenziata non è un parametro sufficiente: spesso il singolo comune può cambiare il calcolo di questa percentuale attraverso l’assimila- zione, ma soprattutto la percentuale di raccolta differenziata è un parametro quantitativo (ancor di più se non suppor- tato da impiantistica e mercato adeguati) che non indica quanta materia prima sia effettivamente ottenuta dal riciclo della stessa (al netto degli scarti e del recupero energetico). Il mercato del riciclo, a dif- ferenza di quello del recupero energetico, non è adeguatamente sostenuto e libera- Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2863—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIGNAROLI, ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA,MANNINO, MICILLO, TERZONI

Modifiche alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,concernenti la gestione dei prodotti e dei rifiuti da essi originati

secondo criteri di sostenibilità ambientale e di coesione sociale

Presentata il 4 febbraio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La gestione deirifiuti solidi urbani presenta ancoramolte criticità nel nostro Paese sul ver-sante ambientale, sociale ed economico; ilfallimento del modello di gestione me-diante discariche e recupero energetico« speculativo » si sta traducendo nel re-pentino esaurimento delle discariche, incosti insostenibili dell’energia (a minimoindice di ritorno energetico) e in elevaticosti sanitari.

La priorità sottesa a una strategia ef-ficace in materia di rifiuti consiste nelridurre i rifiuti a monte, ma poco si è fattosu questo fronte. Ridurre i rifiuti significaprodurre meno e questa scelta coraggiosa,ma inevitabile per la sostenibilità, va con-tro le logiche di mercato e rischia dirimanere solo uno slogan se non si intro-

ducono obblighi e leve fiscali per spingerele industrie a non produrre imballaggi ebeni inutili o poco durevoli.

La seconda priorità è il riciclo deirifiuti che non riusciamo a non produrre.La percentuale di raccolta differenziatanon è un parametro sufficiente: spesso ilsingolo comune può cambiare il calcolo diquesta percentuale attraverso l’assimila-zione, ma soprattutto la percentuale diraccolta differenziata è un parametroquantitativo (ancor di più se non suppor-tato da impiantistica e mercato adeguati)che non indica quanta materia prima siaeffettivamente ottenuta dal riciclo dellastessa (al netto degli scarti e del recuperoenergetico). Il mercato del riciclo, a dif-ferenza di quello del recupero energetico,non è adeguatamente sostenuto e libera-

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XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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lizzato da parte dello Stato. Basti pensareche se oggi entrasse in vigore la direttivaeuropea dell’economia circolare noi do-vremmo triplicare il recupero di materiadalla plastica raccolta (purtroppo preva-lentemente incenerita) per rientrare neiparametri di recupero della materia.

Come noto, fanalino di coda perquanto concerne la conformità alle indi-cazioni europee sulla gestione dei rifiutisono il recupero energetico e lo smalti-mento in discarica. Su quest’ultimo si ègià detto tutto. L’Italia in molte regioniha da sempre puntato all’interramentotal quale dei rifiuti indifferenziati. Unserio pretrattamento meccanico-biologicodell’indifferenziato può limitare drastica-mente gli effetti negativi di una discarica,in termini sia quantitativi che qualitativi.Siamo convinti che finalizzare questopretrattamento alla separazione e allastabilizzazione dell’umido indifferenziatoe al recupero di materia secca (metalli eplastiche in primis) da avviare al riciclorenda tollerabile il ricorso residuale alladiscarica che sarà sempre meno fre-quente attraverso la corretta applicazionedei princìpi citati.

In relazione al penultimo gradino dellegerarchie europee, ovvero il recuperoenergetico, sono necessarie alcune osser-vazioni. Al pari delle discariche riteniamoche gli inceneritori (generalmente chiamatitermovalorizzatori, termoutilizzatori ecce-tera) condizionino e pregiudichino le duenostre priorità (riciclo e riduzione).

Tralasciando gli allarmanti effetti ne-gativi sulla salute e sull’ambiente (princi-pio di conservazione della massa: la com-bustione non elimina il rifiuto ma lomoltiplica in varie forme) degli inceneri-tori (compresi quelli di ultima generazioneche, alzando le temperature, produconocertamente meno diossina ma produconoaltri inquinanti sotto forma di nanoparti-celle più piccole e di difficile gestione),vogliamo sottolineare il seguente aspetto:gli inceneritori hanno bisogno di grandiinvestimenti e per il rientro economico,incentivi o no, hanno bisogno di un quan-titativo minimo e costante di rifiuti dabruciare per decenni condizionando tutto

il ciclo dei rifiuti e hanno bisogno di rifiutiad alto potere calorifico, spesso costituitida materiale riciclabile come la plastica.

L’incentivazione a produrre energia dairifiuti sottrae quindi risorse al recupero dimateria (attualmente non incentivato) ealla riduzione del rifiuto.

Recuperare materia significa rispar-miare più energia di quanta se ne producabruciandola. Non ci sono materiali nelrifiuto urbano che devono essere necessa-riamente avviati a incenerimento; se irifiuti non sono recuperabili si deve ten-tare di produrli diversamente.

Al fine di sottolineare come il binomioenergia-rifiuti sia una pericolosa fonte didistorsione e di speculazione possiamo ci-tare l’esplosione di richieste di impianti abiogas così come avveniva anni fa per gliinceneritori. Caratteristica di questi im-pianti è quella di essere sovradimensionati.

Questo aspetto significa che c’è unacorsa al business di produzione di biogasattraverso impianti a digestione anaero-bica a discapito dei più economici e mo-dulari impianti aerobici. Tale sovradimen-sionamento porterà a mettere in ingressonon solo organico differenziato ma ancheindifferenziato e altri fanghi inquinati vi-sto che l’obiettivo è la produzione dienergia e non certo la produzione dicompost di qualità. I fanghi in uscita sonocomunque un rifiuto potenzialmente in-quinato di metalli pesanti.

Il recupero energetico mediante dige-stione anaerobica al momento sta assu-mendo caratteristiche di speculazione in-controllata, con l’utilizzo di additivi chi-mici per velocizzare i processi di produ-zione del biogas e di cloruri per preservarel’impiantistica dai danni da ammoniacache, mescolandosi alla componente orga-nica, determinano l’emissione di diossinedurante la combustione del biogas. Per-tanto, tale produzione energetica dovrebbeessere decisamente residuale e oggetto dimonitoraggio e ricerca, anche per gli ele-vatissimi costi di estrazione energetica (se-condo la statunitense Energy informationadministration il costo per l’estrazioneenergetica da rifiuti è superiore di dieci

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volte a quella per l’estrazione dal solemediante pannelli fotovoltaici classici).

Il nostro Paese registra la presenza dimodelli comunali decisamente virtuosi digestione dei rifiuti, dove la raccolta diffe-renziata ha superato il 90 per cento,sebbene queste esperienze fatichino adimporsi, in parte per la presenza di attoripatologici nella filiera quali aziende legatealle ecomafie e aziende che si dedicanoalla speculazione in questo settore, spessoin relazione con amministrazioni pubbli-che o con società partecipate, in parte peril parziale cambiamento culturale che, seda un lato, ha consentito di ottenereimportanti risultati nell’adesione alla rac-colta differenziata, dall’altro resta anco-rato a un modello consumistico di acqui-sto e di gestione dei beni, dagli alimenti aipannolini, a un utilizzo di prodotti mo-nouso o comunque di durata limitata (sisegnalano, in particolare, lo spreco dienormi quantità di alimenti e la lentezzanell’adesione a modelli di autogestione delrifiuto umido, anche le compostiere domi-ciliari o condominiali sono sempre piùefficienti e impedirebbero l’accumulo dellaprincipale fonte di percolato in discarica ofenomeni di fermentazione di difficile ge-stione con produzione incontrollata di bat-teri nel caso dell’accumulo in impiantiindustriali o di digestione anaerobica). Peraffrontare puntualmente tutti gli aspetticitati è stata necessaria una revisionepressoché integrale e organica del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel ten-tativo di creare un codice ambientale delMoVimento 5 stelle. La presente propostadi legge per una virtuosa gestione deiprodotti e dei rifiuti originati da essi inun’ottica di sostenibilità ambientale e dicoesione sociale si colloca, infatti, in con-tinuità con la proposta di revisione delleprocedure di valutazione ambientale (VIAVAS e AIA), atto Camera n. 2405, e parteanch’essa dalla necessità di adeguamentoalle direttive e ai princìpi dell’Unione eu-ropea più recenti, collocando la gestionedei rifiuti nel tessuto ambientale e socialeumano. Vengono sviluppati in questa pro-posta di legge i concetti di sostenibilitàambientale e di metodo dell’analisi del

ciclo di vita (meglio conosciuto come lifecycle assesment – LCA) già introdotti nelcitato atto Camera n. 2405.

Attualmente il criterio della « sosteni-bilità economica » della gestione dei rifiutifinisce per diventare un pretesto per nonmettere in pratica tutte le possibili solu-zioni di prevenzione e di gestione ottimale:noi intendiamo prevedere un’effettiva re-sponsabilità estesa del produttore, intro-ducendo il principio della responsabilitàcondivisa fra tutti gli attori della filieraproduttiva causa di un rifiuto.

Nella proposta di legge sono altresìistituiti i centri di ricerca e di riprogetta-zione, che si dovranno occupare di stu-diare i prodotti e i processi industrialicausa dei rifiuti ed eliminare gli errori chene hanno causato la produzione.

Si dispone la separazione della raccoltadallo smaltimento, in quanto attualmentemoltissime società partecipate si occupanosia della raccolta che dello smaltimentodei rifiuti, e tale circostanza pone questeultime in uno stato di conflitto di interessiperché gestendo, ad esempio, una disca-rica (e incamerando risorse da questa) taliaziende non hanno nessun interesse aspingere per la raccolta differenziata. Allostesso modo e per lo stesso motivo ènecessario separare tutte le operazionifinalizzate alla prevenzione dei rifiuti daquelle legate alla loro gestione, come in-dicato anche dalle linee guida europee. Lapresente proposta di legge, istituisce, al-tresì, i centri di riparazione e di riuso,dove i materiali in entrata non sono clas-sificati come rifiuti.

Il MoVimento 5 stelle intende chiedereal Governo di emanare criteri precisi diconteggio dei rifiuti per fare in modo chesi sappia effettivamente quanti rifiuti ven-gono prodotti, anche per predisporre unarete di impianti di trattamento adeguataalle effettive esigenze, e non irrazionale esovradimensionata come l’attuale.

La proposta di legge prevede obiettivi diprevenzione e di riduzione della produ-zione dei rifiuti nonché un aggiornamentodegli obiettivi di raccolta differenziata.

Il vigente articolo 205 del decreto le-gislativo n. 152 del 2006 prevede obiettivi

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di raccolta differenziata solo fino al 2012ma riteniamo opportuno estenderli al-meno fino al 2025. La proposta di legge hainoltre l’obiettivo di migliorare la termi-nologia e di aggiornare le definizioni: neldecreto legislativo n. 152 del 2006 sonoinfatti presenti termini aleatori come« condizioni ragionevoli », « congruo ter-mine » e altri, che intendiamo sostituirecon termini oggettivi che non lascino spa-zio a interpretazioni.

Vogliamo anche aggiornare le defini-zioni di cui all’articolo 183 del citatodecreto legislativo n. 152 del 2006, intro-ducendo nuovi termini quali « ripara-zione », « riprogettazione », « residuo »,« catena (o filiera) produttiva », « tariffapuntuale », « obsolescenza programmata opianificata », « sottoriciclaggio », « deco-struzione o disassemblaggio », « analisi delciclo di vita » e « responsabilità estesa delproduttore ».

La pianificazione nel settore della pre-venzione e della gestione dei rifiuti mostra

diverse lacune, una su tutte la mancanzadi un efficiente coordinamento a livellonazionale (ricordiamo che in base all’ar-ticolo 117 della Costituzione la legislazionein materia di tutela ambientale è compitoesclusivo dello Stato), con il risultato chele regioni si trovano con dati di partenzasostanzialmente dissonanti l’una con l’al-tra e ovviamente partire da dati nonunivoci non facilita alcun tipo di pianifi-cazione. Per questo si rende necessariointrodurre obiettivi di pianificazione piùprecisi e stringenti, come ad esempio ilpiano di dismissione di inceneritori e di-scariche.

Con la presente proposta di legge siintende, inoltre, introdurre il sistema del« vuoto a rendere » al fine di promuoverela restituzione e la riutilizzazione degliimballaggi in vetro, in plastica e in allu-minio destinati all’uso alimentare, coinvol-gendo i produttori, gli utilizzatori, gliutenti finali e i consumatori dei citatiimballaggi.

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PROPOSTA DI LEGGE__

ART. 1.

(Modifiche all’articolo 177 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1. All’articolo 177 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, e successive modi-ficazioni, di seguito denominato « decretolegislativo n. 152 del 2006 », sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. La parte quarta del presente decretoprevede misure volte a proteggere l’am-biente e la salute umana, riducendo gli im-patti complessivi dell’uso delle risorse, mi-gliorandone l’efficacia e prevenendo o ridu-cendo gli impatti negativi della produzionee della gestione dei rifiuti, promuovendol’occupazione sostenibile, in osservanzadelle finalità perseguite dall’Unione euro-pea, con particolare riferimento alla comu-nicazione COM(2014)398 della Commis-sione, del 2 luglio 2014, “Verso un’economiacircolare: programma per un’Europa a zerorifiuti” e alla direttiva 2008/98/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 19novembre 2008, in materia di rifiuti »;

b) al comma 2 sono premesse leseguenti parole: « La prevenzione e »;

c) al comma 4, dopo la lettera c) èaggiunta la seguente:

« c-bis) prevenendo ogni rischio perla salute umana, attraverso il monitoraggioe l’adozione di interventi finalizzati aridurre il rischio di malattie collegate allagestione dei rifiuti, con particolare riferi-mento a cause di morbilità determinatedall’esercizio dell’impiantistica in ogni fasedi gestione dei rifiuti »;

d) al comma 5:

1) dopo le parole: « in materia di »sono inserite le seguenti: « prevenzione e »;

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2) è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Gli accordi, i contratti di pro-gramma o i protocolli d’intesa di cui alcomma 5 sono soggetti a pubblicazioneobbligatoria, nel rispetto dei princìpi ditrasparenza e di totale accessibilità ».

ART. 2.

(Modifiche all’articolo 178 del decretolegislativo n. 152 del 2006).

1. All’articolo 178 del decreto legislativon. 152 del 2006, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « fat-tibilità tecnica ed economica » sono inse-rite le seguenti: « e responsabilità estesadel produttore del prodotto »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti, infine, i seguenti:

« 1-bis. La gestione dei rifiuti è finaliz-zata a ricondurre il ciclo dalla produzioneal consumo dei beni e dei servizi a essicorrelati nei limiti delle risorse naturalidisponibili, attraverso l’eliminazione deglisprechi, massimizzando prioritariamentela prevenzione della produzione dei rifiuti,il riuso dei prodotti e dei componenti diessi, nonché il riciclaggio. A tale fine lagestione dei rifiuti comprende, altresì, lafase di ricerca sul rifiuto non riciclabileper la riprogettazione industriale di pro-cesso e di prodotto al fine di ottenereprodotti smontabili e riciclabili.

1-ter. Per conseguire le finalità e gliobiettivi di cui ai commi 1 e 1-bis, lo Stato,le regioni, le province autonome di Trentoe di Bolzano e gli enti locali, nell’ambitodelle funzioni di rispettiva competenza inmateria di gestione dei rifiuti, in confor-mità alle disposizioni di cui alla partequarta, adottano ogni opportuna azioneper garantire la più ampia partecipazionedei cittadini nelle scelte afferenti il ciclo diprevenzione, di trattamento e di smalti-mento dei rifiuti ».

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ART. 3.

(Introduzione dell’articolo 178.1 del decretolegislativo n. 152 del 2006).

1. Dopo l’articolo 178 del decreto legi-slativo n. 152 del 2006, come da ultimomodificato dalla presente legge, è inseritoil seguente:

« ART. 178.1. — (Prevenzione del con-flitto di interessi nelle fasi di gestione deirifiuti). – 1. Al fine di prevenire i conflittidi interessi tra soggetti impegnati nellagestione dei rifiuti, favorendo un correttosistema di trattamento dei medesimi ri-fiuti, è vietata la contestuale gestione daparte di un soggetto pubblico o privato dipiù di una delle seguenti fasi:

a) raccolta, riciclaggio e qualsiasioperazione di recupero attraverso cui irifiuti sono trattati per ottenere prodotti,materiali o sostanze;

b) smaltimento e recupero di energia,nonché ritrattamento per ottenere mate-riali da utilizzare quali combustibili o inoperazioni di riempimento.

2. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con il Ministro dello svi-luppo economico e con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sono stabilite ulte-riori disposizioni per prevedere l’estensionedel divieto di cui al comma 1 anche qualorale attività di cui alle lettere a) e b) delmedesimo comma 1 siano gestite da soggettidiversi, con particolare riferimento alleforme di collegamento societario tra essi ».

ART. 4.

(Modifiche all’articolo 178-bis del decretolegislativo n. 152 del 2006).

1. All’articolo 178-bis del decreto legi-slativo n. 152 del 2006 sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all’alinea, le parole: « possonoessere adottati » sono sostituite, ovunquericorrano, dalle seguenti: « sono stabiliti »;

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2) la lettera a) è sostituita dallaseguente:

« a) di gestione dei rifiuti, compresi irifiuti di imballaggio, e della conseguenteresponsabilità finanziaria dei produttoridel prodotto o dell’imballaggio. I decreti dicui alla presente lettera sono adottati diconcerto con il Ministro dello sviluppoeconomico e con il Ministro dell’economiae delle finanze; »;

3) dopo la lettera b) è inserita laseguente:

« b-bis) di identificazione di sistemi dietichettatura da apporre sul prodotto cherisultino per il consumatore univoci, chiarie immediati, al fine di consentire un agevoleconferimento al sistema di raccolta »;

b) dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. Al fine dell’immediata applica-zione del principio della responsabilitàestesa del produttore, i produttori di benie di imballaggi di qualsiasi tipologia ga-rantiscono:

a) la copertura dei costi di riciclo,degli imballaggi o comunque delle materieche li compongono, ove non riutilizzabili;

b) l’indicazione in etichetta della per-centuale di incidenza sul prezzo finaledell’impatto ambientale del bene e diquello dell’imballaggio utilizzato;

c) la progressiva riduzione degli im-ballaggi nel rispetto delle norme di sicu-rezza per la vendita e per il trasporto dellemerci »;

c) al comma 2, le parole: « , e fattasalva la legislazione esistente concernenteflussi di rifiuti e prodotti specifici » sonosoppresse.

ART. 5.

(Modifiche all’articolo 179 del decretolegislativo n. 152 del 2006).

1. All’articolo 179, del decreto legisla-tivo n. 152 del 2006, e successive mo-

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dificazioni, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: « risultato com-plessivo » sono inserite le seguenti: « valu-tato lungo il ciclo di vita di cui all’articolo179-ter »;

2) è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Qualora la praticabilità econo-mica non sia realizzabile, gli ulteriorioneri sono a carico dei soggetti apparte-nenti alle filiere produttive causa del ri-fiuto »;

b) dopo il comma 2 è inserito ilseguente:

« 2-bis. Nel rispetto della gerarchia deirifiuti, di cui al comma 1 del presentearticolo, le opzioni tecniche all’internodelle singole priorità devono essere valu-tate e confrontate attraverso l’analisi delciclo di vita di cui all’articolo 179-ter »;

c) al comma 3, dopo le parole: « im-patti complessivi » sono inserite le se-guenti: « sull’ambiente »;

d) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. Con uno o più decreti del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, di concerto con il Ministro dellasalute, sono individuate le opzioni chegarantiscano l’immissione nel mercato dimateriali e di prodotti concepiti in mododa ridurre il più possibile, in relazione allaloro realizzazione, nonché al riuso o allosmaltimento di essi, la quantità o la no-cività dei rifiuti e i rischi di inquinamentoai fini dell’eco-progettazione di cui all’ar-ticolo 179-ter. Devono inoltre essere re-datti programmi di prevenzione dei rifiutibasati sulle migliori pratiche, tenendoconto dell’analisi del ciclo di vita di cui alcitato articolo 179-ter nelle decisioni sullemisure da adottare »;

e) al comma 5:

1) all’alinea, dopo le parole: « Lepubbliche amministrazioni » sono inserite

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le seguenti: « , supportate dai centri diricerca appositamente istituiti, »;

2) la lettera b) è abrogata;

3) la lettera e) è sostituita dallaseguente:

« e) l’utilizzo di metodologie di analisidel ciclo di vita di cui all’articolo 179-terquale strumento decisionale a supportodelle attività di trattamento dei rifiuti »;

f) il comma 6 è sostituito dal se-guente:

« 6. Nel rispetto della gerarchia deltrattamento dei rifiuti di cui all’articolo178, le misure dirette alla prevenzione deirifiuti mediante riprogettazione e ripara-zione sono da preferire rispetto ai proce-dimenti di riciclaggio o ad altre forme direcupero di materia. Le misure dirette alrecupero dei rifiuti mediante la prepara-zione per il riutilizzo, per il riciclaggio oper ogni altra operazione di recupero dimateria sono adottate con priorità rispettoall’uso dei rifiuti come fonte di energia »;

g) il comma 7 è abrogato.

ART. 6.

(Introduzione degli articoli 179-bis, 179-tere 179-quater del decreto legislativo n. 152,

del 2006).

1. Dopo l’articolo 179 del decreto legi-slativo n. 152 del 2006, come da ultimomodificato dalla presente legge, sono in-seriti i seguenti:

« ART. 179-bis. — (Criteri di conteggiodei rifiuti). – 1. Entro il 31 dicembre 2015,con uno o più decreti del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, sono individuate le modalità per ilconteggio dei rifiuti urbani e di quellispeciali.

2. Fino all’entrata in vigore del decretodi cui al comma 1, non sono autorizzatinuovi impianti di smaltimento o di recu-pero di energia dai rifiuti.

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ART. 179-ter. — (Analisi del ciclo di vitaapplicata all’eco-progettazione e alla ge-stione dei rifiuti). – 1. L’analisi del ciclo divita ha le seguenti finalità:

a) supportare l’eco-progettazione e laredazione di programmi di prevenzionedei rifiuti basati sulle migliori pratiche;

b) ridurre gli impatti derivanti dallagestione dei rifiuti;

c) evitare il trasferimento degli im-patti ambientali da una fase all’altra delciclo di vita;

d) assumere la scelta più idonea nel-l’ambito dei criteri di priorità di cui al-l’articolo 179.

2. Ferme restando le finalità di cui alcomma 1, l’analisi del ciclo di vita èeffettuata conformemente a metodologiericonosciute a livello internazionale e va-lidate da centri di ricerca al fine dicomparare l’efficacia di materiali, pro-dotti, processi e opzioni tecniche alter-native, tenuto conto delle linee guidaemanate dall’ISPRA nell’ambito dell’atti-vità di coordinamento degli stessi centridi ricerca.

3. Ferme restando le finalità di cui alcomma 1, lettera b), l’analisi del ciclo divita deve essere effettuata in accordo aspecifiche metodologie sviluppate per ilsettore dei rifiuti conformi alle normeinternazionali ISO e validate dai centri diricerca che ne devono valutare l’effettivaapplicabilità nel territorio nazionale.

ART. 179-quater. — (Misure e obiettivi diprevenzione dei rifiuti). – 1. Fatto salvoquanto previsto dal comma 3, in ognicomune devono essere raggiunti i seguentiobiettivi di riduzione in peso della produ-zione dei rifiuti solidi urbani, conside-rando come dato di partenza l’anno 2012:

a) almeno il 10 per cento entro il 31dicembre 2015;

b) almeno il 20 per cento entro il 31dicembre 2018;

e) almeno il 40 per cento entro il 31dicembre 2025;

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d) almeno il 55 per cento entro il 31dicembre 2035;

e) almeno il 70 per cento entro il 31dicembre 2050.

2. Per quanto concerne gli obiettivi diprevenzione dei rifiuti speciali si fa rife-rimento a quanto stabilito dal piano diprevenzione di cui all’articolo 180. Dalraggiungimento di tali obiettivi sonoesclusi i rifiuti da costruzione e da demo-lizione di cui all’articolo 181, comma 1,lettera b).

3. Per i rifiuti alimentari, sia urbaniche speciali, è fissato l’obiettivo di ridu-zione in peso del 30 per cento entro il 31dicembre 2025. Il Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, conuno o più decreti da emanare entro unanno dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, fissa le linee guidaper la preparazione del piano di preven-zione dei rifiuti alimentari, massimizzandoil riciclaggio di materia, nonché il mante-nimento della sostanza organica e dellafertilità dei suoli. Decorso inutilmente iltermine di cui al presente comma, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano adottano, in ogni caso, nel-l’ambito dei piani regionali di cui all’ar-ticolo 199, idonee misure per l’attuazionedel presente comma.

4. Nel caso in cui, dal punto di vistatecnico e ambientale, non sia possibileraggiungere gli obiettivi di cui al comma 1,il comune può chiedere al Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare una deroga al rispetto degli obblighidi cui al medesimo comma 1. Verificata lasussistenza dei requisiti di cui al presentecomma, il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare può auto-rizzare la predetta deroga, previa stipula,senza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica, di un accordo di pro-gramma tra il Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, laregione e gli enti locali interessati, chepreveda:

a) le modalità e le misure attraversole quali il comune richiedente intende

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conseguire gli obiettivi di cui al comma 1.Le predette modalità non possono consi-stere in compensazioni comparative inrelazione agli obiettivi raggiunti in altricomuni;

b) la percentuale di riduzione deirifiuti urbani che il comune richiedente siobbliga a effettuare.

5. L’accordo di programma di cui alcomma 4 può stabilire obblighi, in con-formità alle disposizioni vigenti, per ilcomune richiedente finalizzati al persegui-mento delle finalità di cui al presentetitolo nonché stabilire modalità di accer-tamento dell’adempimento degli obblighiassunti nell’ambito dell’accordo di pro-gramma e prevedere una disciplina perl’eventuale inadempimento. I piani regio-nali si conformano a quanto previsto dagliaccordi di programma di cui al presentearticolo.

6. Le regioni, previa intesa con il Mi-nistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, possono indicareobiettivi di riduzione superiori a quellistabiliti dal presente articolo ».

ART. 7.

(Modifiche all’articolo 180 del decretolegislativo n. 152 del 2006).

1. All’articolo 180 del decreto legislativon. 152 del 2006, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 1:

1) all’alinea, dopo le parole: « leiniziative di cui all’articolo 179 » sonoinserite le seguenti: « sono attuate in viaprioritaria rispetto alle fasi riguardanti lagestione dei rifiuti di cui al medesimoarticolo 179 e »;

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2) al comma 1, dopo la lettera d)sono aggiunte le seguenti:

« d-bis) l’attuazione dei decreti direcepimento della direttiva 2010/75/UE delParlamento europeo e del Consiglio, del 24novembre 2010, in materia di prevenzionee riduzione integrate dell’inquinamento;

d-ter) le attività di informazione e diformazione nonché l’istituzione e il soste-gno dei centri di ricerca e dei centri diriparazione e di riuso ».

b) al comma 1-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole:« e del mare » sono inserite le seguenti:« sentito il parere dell’ISPRA, »;

3) al secondo periodo, dopo leparole: « prevenzione dei rifiuti » sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: « , com-presi gli imballaggi e i rifiuti di imballaggioe i rifiuti alimentari »;

c) il comma 1-ter, è sostituito dalseguente:

« 1-ter. Il programma di cui al comma1-bis stabilisce gli obiettivi di preven-zione »;

d) dopo il comma 1-sexies è aggiuntoil seguente:

« 1-septies. Ogni produttore di beni o diimballaggi deve rispettare, prima dell’im-missione in commercio di essi, i seguentiprincìpi:

a) prevenzione nella produzione dirifiuti e di imballaggi;

b) aumento della durevolezza delbene;

c) scomponibilità del bene ai fini deicorretti riuso e riciclaggio;

d) minimizzazione dell’utilizzo di ma-teriali e di componenti difficilmente rici-clabili;

e) preferenza nella scelta dei mate-riali, all’utilizzo di materie prime riciclate;

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f) indicazione separata nel prezzofinale del costo della sua impronta am-bientale e del costo dell’imballaggio ».

ART. 8.

(Modifiche all’articolo 181 del decretolegislativo n. 152 del 2006)

1. All’articolo 181 del decreto legislativon. 152 del 2006, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Il Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare individua icriteri per promuovere il riciclaggio di altaqualità e per soddisfare i necessari obiet-tivi qualitativi e quantitativi per i diversisettori del riciclaggio. Le regioni, perquanto di competenza, ne regolamentanol’attuazione. I comuni o i consorzi discopo tra comuni, istituiti al fine di ra-zionalizzare i costi della raccolta differen-ziata e di ottimizzare le filiere produttivedel riciclaggio provvedono a realizzare laraccolta differenziata in conformità aquanto previsto dall’articolo 205. Le au-torità competenti realizzano, altresì, entroil 2015 la raccolta differenziata almenoper la carta, i metalli, la plastica, lafrazione organica e il vetro e, ove possibile,il legno, nonché adottano le misure ne-cessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione peril riutilizzo e per il riciclaggio di rifiuti,quali, carta, metalli, plastica, frazione or-ganica e vetro, è aumentata complessiva-mente almeno al 90 per cento in terminidi peso;

b) entro il 2020, la preparazione peril riutilizzo, per il riciclaggio e per altri tipidi recupero di materiale, incluse opera-zioni di colmatazione che utilizzano irifiuti in sostituzione di altri materiali, dirifiuti da costruzione e da demolizionenon pericolosi, escluso il materiale allostato naturale definito alla voce 17 05 04

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dell’elenco dei rifiuti, è aumentata almenoal 95 per cento in termini di peso »;

b) al comma 4, le parole: « , laddoveciò sia realizzabile dal punto di vistatecnico, economico e ambientale » sonosoppresse;

c) il comma 5 è sostituito dal se-guente:

« 5. Per le frazioni di rifiuti urbani og-getto di raccolta differenziata destinati alriciclaggio e al recupero di materia è am-messa la libera circolazione nel territorionazionale tramite enti o imprese iscrittinelle apposite categorie dell’Albo nazionalegestori ambientali ai sensi dell’articolo 212,comma 5, al fine di favorire il più possibileil recupero di materia, privilegiando il prin-cipio di prossimità in relazione alla zona diproduzione dei rifiuti, tenuto conto del mi-nor impatto ambientale ».

ART. 9.

(Introduzione degli articoli 181-ter e 181-quater del decreto legislativo n. 152 del

2006).

1. Dopo l’articolo 181-bis del decretolegislativo n. 152 del 2006, e successivemodificazioni, sono inseriti i seguenti:

« ART. 181-ter. — (Obiettivi di riciclag-gio). – 1. Sono stabiliti i seguenti obiettividi riciclaggio dei rifiuti, conformemente aquanto stabilito dall’articolo 11, paragrafo2, della direttiva 2008/98/CE del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 19novembre 2008:

a) entro il 2020, la preparazione per ilriutilizzo e per il riciclaggio di rifiuti, qualicarta, metalli, plastica e vetro provenientidai nuclei domestici, e anche di altra ori-gine, è aumentata complessivamente al-meno al 50 per cento in termini di peso;

b) entro il 2020, la preparazione peril riutilizzo, per il riciclaggio e per altri tipidi recupero di materiale, incluse opera-zioni di colmatazione che utilizzano irifiuti in sostituzione di altri materiali, di

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rifiuti da costruzione e da demolizionenon pericolosi, escluso il materiale allostato naturale definito alla voce 17 05 04dell’elenco dei rifiuti, è aumentata almenoal 70 per cento in termini di peso;

c) entro il 2025, la preparazione per ilriutilizzo e per il riciclaggio di rifiuti, qualicarta, metalli, plastica e vetro provenientidai nuclei domestici e anche di altra ori-gine, è aumentata complessivamente al-meno al 70 per cento in termini di peso;

d) entro il 2025 la preparazione peril riutilizzo, per il riciclaggio e per altri tipidi recupero di materiale, incluse opera-zioni di colmatazione che utilizzano irifiuti in sostituzione di altri materiali, dirifiuti da costruzione e da demolizionenon pericolosi, escluso il materiale allostato naturale definito alla voce 17 05 04dell’elenco dei rifiuti, è aumentata almenoall’85 per cento in termini di peso;

e) entro il 2030, la preparazione per ilriutilizzo e per il riciclaggio di rifiuti, qualicarta, metalli, plastica e vetro provenientidai nuclei domestici e anche di altra ori-gine, è aumentata complessivamente al-meno all’85 per cento in termini di peso;

f) entro il 2030, la preparazione peril riutilizzo, per il riciclaggio e per altri tipidi recupero di materiale, incluse opera-zioni di colmatazione che utilizzano irifiuti in sostituzione di altri materiali, dirifiuti da costruzione e da demolizionenon pericolosi, escluso il materiale allostato naturale definito alla voce 17 05 04dell’elenco dei rifiuti, è aumentata almenoal 95 per cento in termini di peso.

ART. 181-quater. — (Recupero di energiadai rifiuti). – 1. Il recupero, inteso qualetrattamento diverso dal riciclaggio di cuiall’articolo 183, comma 1, lettera u), comeil recupero di energia dai rifiuti, è am-messo esclusivamente nel caso in cui:

a) sia dimostrata l’impossibilità diprocedere a ulteriori selezione e recuperodi materia;

b) sia dimostrato il maggior impattoambientale di ogni altra azione, tenutoconto del calcolo di cui all’articolo 179-ter;

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e) sia dimostrato il minor rischio perl’ambiente e per la salute rispetto allealternative disponibili ».

2. Conformemente a quanto stabilitodalla normativa dell’Unione europea, le di-sposizioni del comma 1 del presente arti-colo si applicano nel caso in cui siano sod-disfatti tutti i requisiti di cui agli articoli180, 180-bis e 181 del presente decreto. Nonsono autorizzati impianti di recupero dienergia da rifiuti ove non siano raggiunti gliobiettivi di prevenzione di cui all’articolo180, di riduzione di cui all’articolo 179-quater, di riciclaggio di cui all’articolo 181-ter e di raccolta differenziata di cui all’arti-colo 205 ».

ART. 10.

(Modifiche all’articolo 182 del decretolegislativo n. 152 del 2006).

1. All’articolo 182 del decreto legislativon. 152 del 2006, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Lo smaltimento dei rifiuti è effet-tuato in condizioni di sicurezza tali da noncreare pregiudizio all’ambiente e danno orischio di danno alla salute pubblica ecostituisce la fase residuale della gestionedei rifiuti, previa verifica, da parte dellacompetente autorità, dell’impossibilità tec-nica di effettuare le operazioni di recuperodi cui all’articolo 181. Ove le operazioni direcupero di un particolare rifiuto nonsiano economicamente vantaggiose, il pro-duttore del prodotto causa del rifiuto e, ingenerale, ogni soggetto coinvolto lungol’intera catena economica legata a quelprodotto, ha la responsabilità finanziariadei costi di smaltimento, ai sensi dell’ar-ticolo 178-bis. A tale fine, la verificaconcerne la disponibilità di tecniche svi-luppate su una scala che ne consental’applicazione in condizioni tecnicamentevalide nell’ambito del pertinente compartoindustriale, prendendo in considerazione i

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costi e i vantaggi, indipendentemente dalfatto che siano o meno applicate o pro-dotte in ambito nazionale »;

b) al comma 2 dopo le parole: « direcupero » sono aggiunte le seguenti: « dimateria »;

c) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. Nel rispetto delle prescrizioni con-tenute nella normativa vigente in tema diprevenzione integrata dell’inquinamento(IPPC) la realizzazione e la gestione dinuovi impianti possono essere autorizzatesolo se il relativo processo di combustionegarantisca un elevato livello di recuperoenergetico »;

d) dopo il comma 4 è inserito ilseguente:

« 4-bis. Nel rispetto della gerarchia ditrattamento dei rifiuti, i nuovi impianti dismaltimento tramite incenerimento o con-ferimento in discariche, ovvero gli amplia-menti di quelli esistenti, possono essereautorizzati solo ove sussista, in base aicriteri di conteggio stabiliti dal decreto dicui all’articolo 179-bis, comma 1, un’effet-tiva esigenza non diversamente superabile,e solo ove siano stati raggiunti gli obiettividi prevenzione di cui all’articolo 180, diriduzione di cui all’articolo 179-quater, diriciclaggio di cui all’articolo 181-ter, non-ché di raccolta differenziata di cui all’ar-ticolo 205 ».

ART. 11.

(Modifiche all’articolo 182-bis del decretolegislativo n. 152 del 2006).

1. All’articolo 182-bis del decreto legi-slativo n. 152 del 2006, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai se-guenti:

« 1. La preparazione per il riutilizzo eper il riciclaggio dei rifiuti sono attuati conil ricorso a una rete integrata e adeguatadi impianti, tenendo conto delle migliori

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Page 20: VIGNAROLI, ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, …

tecniche disponibili e dell’impatto ambien-tale e sanitario del riciclaggio, consideratolungo tutte le operazioni nelle quali ilprocesso si svolge al fine di:

a) permettere la preparazione per ilriutilizzo e per il riciclaggio dei rifiuti inuno degli impianti idonei più vicini ailuoghi di produzione o di raccolta, al finedi ridurre i movimenti dei rifiuti stessi,tenendo conto del contesto geografico odella oggettiva necessità di eventuali im-pianti specializzati per determinati tipi dirifiuti;

b) utilizzare i metodi e le tecnologiepiù idonei a garantire un alto grado diprotezione dell’ambiente e della salutepubblica.

1-bis. Lo smaltimento dei rifiuti e ilrecupero dei rifiuti non differenziabili enon riciclabili sono attuati con il ricorsoad una rete nazionale di impianti, tenendoconto delle migliori tecniche disponibili edell’impatto ambientale e sanitario dellosmaltimento, considerato lungo tutte leoperazioni nelle quali il processo di smal-timento si svolge al fine di:

a) permettere lo smaltimento dei ri-fiuti e il recupero dei rifiuti non riciclabilie non differenziabili in uno degli impiantiidonei più vicini ai luoghi di produzione odi raccolta, al fine di ridurre i movimentidei rifiuti stessi, tenendo conto del conte-sto geografico o della necessità accertatadi eventuali impianti specializzati per de-terminati tipi di rifiuti;

b) utilizzare i metodi e le tecnologiepiù idonei a garantire un alto grado diprotezione dell’ambiente e della salutepubblica »;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: « delle regioni »sono inserite le seguenti: « o delle popo-lazioni interessate dalla presenza di im-pianti di incenerimento, in conformitàalle disposizioni vigenti in materia dipartecipazione del pubblico, siano essiorganizzati o meno in comitati, associa-zioni o altri enti »;

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2) le parole: « può essere limitatol’ingresso nel territorio nazionale di rifiutidestinati ad inceneritori o coinceneritoriclassificati come impianti di recupero »sono sostituite dalla seguenti: « può esserevietato l’ingresso nel territorio nazionaledi rifiuti destinati a inceneritori o a coin-ceneritori ».

ART. 12.

(Modifiche all’articolo 183 del decretolegislativo n. 152 del 2006).

1. Al comma 1 dell’articolo 183 deldecreto legislativo n. 152 del 2006, esuccessive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dallaseguente:

« e) “autocompostaggio”: compostag-gio degli scarti organici ai fini dell’utilizzoin sito del materiale prodotto »;

b) alla lettera u), le parole: « o peraltri fini » sono soppresse;

c) la lettera cc) è abrogata;

d) la lettera ff) è sostituita dallaseguente:

«ff) “digestato”: rifiuto prodotto daltrattamento anaerobico di rifiuti urbani erifiuti di origine animale o vegetale le cuioperazioni di riciclo sono adottate nelrispetto di requisiti contenuti in normetecniche da emanare con decreto del Mi-nistro dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare, di concerto con ilMinistro delle politiche agricole alimentarie forestali »;

e) sono aggiunte, in fine, le seguentilettere:

« qq-bis) “riparazione”: processo in-dustriale o artigianale che ripristina in unoggetto la sua funzione originaria, preve-nendone la trasformazione in rifiuto.

qq-ter) “riprogettazione”: processo checomporta lo studio dei materiali e dellesostanze residue, a valle di tutte le ope-

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razioni di prevenzione, di preparazioneper il riutilizzo, riciclaggio o di altrorecupero di materia, mirato a individuarele criticità e le caratteristiche che sonostate causa della loro trasformazione inrifiuto al fine di perseguire una miglioreprogettazione industriale;

qq-quater) “residuo”: qualsiasi og-getto o sostanza che rimane a valle di tuttii trattamenti di prevenzione, di prepara-zione per il riutilizzo, di riparazione, diriciclaggio o di altre forme di recupero;

qq-quinquies) “catena produttiva”: diuna filiera formata da più soggetti atti allaproduzione e alla distribuzione di un de-terminato prodotto o categoria di prodotti;

qq-sexies “tariffa puntuale”: la ta-riffa in cui il corrispettivo è rapportatoalla quantità e alla qualità misurate deirifiuti conferiti da ogni singola utenza,intendendo per utenza la persona o ilprocesso produttivo fisicamente produt-tore dei rifiuti;

qq-septies) “obsolescenza program-mata o pianificata”: la pratica commer-ciale basata sullo studio del ciclo di vita diun prodotto con l’obiettivo di rendernel’utilizzo intenzionalmente limitato a unperiodo prefissato al fine di preordinarel’entrata nel mercato di un modello nuovo;

qq-octies) “sottoriciclaggio”: qualsiasioperazione di recupero in cui i materialirecuperati dai rifiuti, o altri materiali discarto, sono trattati per ottenere nuovimateriali o prodotti inferiori, per qualità oper caratteristiche tecniche rispetto aquelli di provenienza o comunque perottenere prodotti, materiali o sostanze perfini diversi rispetto alla loro funzioneoriginaria. Non include il recupero dienergia né il ritrattamento per otteneremateriali da utilizzare quali combustibili oin operazioni di riempimento;

qq-novies) “decostruzione o disas-semblaggio”: il processo inverso rispetto aquello di costruzione, tramite il quale èpossibile risalire alle singole parti o com-ponenti di un oggetto complesso, ancheattraverso il semplice smontaggio, senza

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che si verifichino rotture o perdite difunzionalità di ciascuna delle singole parti;

qq-decies) “analisi del ciclo di vita”: ilprocedimento di valutazione dei carichienergetici e ambientali relativi a un pro-cesso o a un’attività, effettuato attraversol’identificazione dell’energia e dei materialiusati e dei rifiuti rilasciati nell’ambientesecondo le norme UNI EN ISO 14040 eUNI EN ISO 14044. La valutazione includel’intero ciclo di vita del processo o del-l’attività, in particolare comprendendol’estrazione e il trasporto delle materieprime, la fabbricazione, il trasporto, ladistribuzione, l’uso, il riuso, il riciclo e losmaltimento finale;

qq-undecies “responsabilità estesa delproduttore”: la responsabilità operativa ofinanziaria del produttore nei confrontidel prodotto estesa anche alla fase delciclo di vita del prodotto successiva al suoconsumo ai sensi dell’articolo 178-bis ».

ART. 13.

(Introduzione dell’articolo 183-bisdel decreto legislativo n. 152 del 2006).

1. Dopo l’articolo 183 del decreto legi-slativo n. 152 del 2006, come da ultimomodificato dalla presente legge, è inseritoil seguente:

« ART. 183-bis. — (Raccolta separata dispecifiche tipologie di rifiuto). – 1. Nel-l’ambito delle operazioni di raccolta, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano i comuni e i loro consorzi discopo, ciascuno per le proprie competenzee nell’ambito delle risorse disponibili alloscopo a legislazione vigente, adottano en-tro centottanta giorni dalla data di entratain vigore della presente disposizione, mi-sure volte a incentivare:

a) la raccolta domiciliare separata deirifiuti organici;

b) la raccolta domiciliare separatadella carta e del cartone;

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c) la raccolta domiciliare separata delvetro;

d) la raccolta domiciliare separatadell’alluminio e acciaio;

e) la raccolta domiciliare separatadelle plastiche;

f) la raccolta separata dei rifiuti pe-ricolosi;

g) la raccolta separata dei rifiuti diapparecchiature elettriche ed elettroniche(RAEE);

h) la raccolta separata dei medicinaliscaduti;

i) la raccolta separata dei rifiuti in-gombranti;

l) la raccolta separata dei mozziconidei prodotti da fumo e gomme da masti-care ».

ART. 14.

(Modifica all’articolo 184-ter del decretolegislativo n. 152 del 2006).

1. Al comma 1 dell’articolo 184-ter deldecreto legislativo n. 152 del 2006 le pa-role: « incluso il riciclaggio » sono sostituitedalle seguenti: « inclusi il riciclaggio, lariparazione ».

ART. 15.

(Introduzione dell’articolo 185-bisdel decreto legislativo n. 152 del 2006).

1. Dopo l’articolo 185 del decreto legi-slativo n. 152 del 2006, e successive mo-dificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 185-bis. — (Compostaggio sulluogo di produzione o autocompostaggio). –1. Dal 1o gennaio 2015 gli scarti vegetali diorigine domestica, agricola, artigianale in-dustriale, non contaminati da sostanzepericolose, oggetto di autocompostaggio fi-nalizzato alla produzione di ammendanteo comunque riutilizzato come materia sulluogo di produzione o nelle pertinenze diesso, non sono classificati come rifiuti e

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non sono soggetti all’applicazione dellaparte quarta.

2. I comuni, le regioni e gli altri enticoinvolti nella gestione dei rifiuti promuo-vono l’autocompostaggio ai sensi della ge-rarchia fissata dalla direttiva 2008/98/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio,del 19 novembre 2008, e mettono in attoun sistema di tariffazione premiale per chipreviene, attraverso il compostaggio, ilconferimento della frazione organica nelsistema dei rifiuti.

3. I comuni, anche in forma associatatra loro o in collaborazione con gli agri-coltori locali, anche coinvolgendo le loroassociazioni, mettono a punto un serviziodi triturazione degli sfalci e delle potatureal fine di utilizzarle nella produzione dicompost di qualità o in pratiche per lasalvaguardia della fertilità dei suoli ».

ART. 16.

(Modifiche all’articolo 189 del decretolegislativo n. 152 del 2006).

1. All’articolo 189 del decreto legislativon. 152 del 2006, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) all’alinea, le parole: « alle Ca-mere di commercio, industria, artigianatoe agricoltura, secondo le modalità previstedalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, » sonosostituite dalle seguenti: « al Catasto deirifiuti »;

2) alla lettera a) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , precisando lequantità di rifiuti pericolosi e di rifiuti nonpericolosi »;

3) alla lettera d), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , suddivisi inrelazione alle operazioni di recupero ef-fettuate »;

b) il comma 6 è sostituito dal se-guente:

« 6. Le sezioni regionali e provincialidel catasto provvedono all’elaborazione dei

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dati di cui all’articolo 188-ter, commi 1 e2, e al comma 3 del presente articolo e allasuccessiva trasmissione, rendendoli dispo-nibili anche in forma disaggregata su basecomunale, entro trenta giorni dal ricevi-mento degli stessi, alla Sezione nazionaleche provvede, a sua volta, all’invio alleamministrazioni regionali e provincialicompetenti in materia di rifiuti. L’ ISPRAraccoglie annualmente i dati e ne assicurala pubblicità e la più agevole consultabi-lità. Le amministrazioni interessate prov-vedono agli adempimenti di cui al presentecomma con le risorse umane, strumentalie finanziarie disponibili a legislazione vi-gente, senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica ».

ART. 17.

(Modifiche all’articolo 191 del decretolegislativo n. 152 del 2006).

1. All’articolo 191 del decreto legislativon. 152 del 2006, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: « un congruo termine »sono sostituite dalle seguenti: « sessantagiorni »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: « , fatte salve ulteriori iniziative ditutela della salute pubblica e dell’am-biente »;

b) al comma 4, il secondo periodo èsoppresso.

ART. 18.

(Introduzione dell’articolo 192-bisdel decreto legislativo n. 152 del 2006).

1. Dopo l’articolo 192 del decreto legi-slativo n. 152 del 2006, è inserito il se-guente:

« ART. 192-bis. — (Divieto di smalti-mento e di recupero di energia dai rifiutiriusabili, riciclabili e non trattati). – 1. Dal1o gennaio 2020 i rifiuti, o frazioni di essi,preparabili per il riutilizzo o riciclabili,

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comprese le biomasse non contaminate ecompostabili, i rifiuti solidi urbani nonselezionati e il loro residuo non possonoessere sottoposti a operazioni di smalti-mento, nonché a ogni operazione di recu-pero di energia dai rifiuti ».

ART. 19.

(Modifiche all’articolo 195 del decretolegislativo n. 152 del 2006).

1. All’articolo 195 del decreto legislativon. 152 del 2006, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera e), la parola: « gene-rali » è soppressa;

2) la lettera f) è abrogata;

3) alla lettera o), le parole: « effi-cacia ed economicità » sono sostituite dalleseguenti: « efficacia e sostenibilità ambien-tale »;

4) la lettera q) è sostituita dallaseguente:

« q) l’indicazione dei criteri generali,inclusa l’emanazione di specifiche lineeguida, per l’organizzazione e l’attuazionedella raccolta differenziata dei rifiuti, conparticolare riferimento alla progressivaadozione su tutto il territorio nazionale dicolori e simboli uniformi, distintivi deicontenitori per la raccolta differenziatadei rifiuti urbani, per ciascun materiale »;

b) al comma 2:

1) alla lettera e), dopo le parole: « edei rifiuti urbani », sono aggiunte le se-guenti: « , nel rispetto del principio se-condo cui il produttore che dimostri diaver gestito autonomamente i propri rifiutinon è tenuto al pagamento della tassa suirifiuti » e sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: « , nel rispetto del principio se-condo cui il produttore che dimostra diaver avviato al riciclo, direttamente otramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti

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non è tenuto al pagamento della tassa suirifiuti »;

2) la lettera i) è sostituita dallaseguente:

« i) l’individuazione delle tipologie dirifiuti che per comprovate ragioni tecnicheo ambientali possono essere smaltiti indiscarica, a seguito di ogni possibile ope-razione di selezione e di recupero »;

c) al comma 5, dopo le parole: « nor-mativa in materia di rifiuti » sono inseritele seguenti: « , di bonifiche e di rischio didanno ambientale ».

ART. 20.

(Modifiche all’articolo 196 del decretolegislativo n. 152 del 2006).

1. Al comma 1 dell’articolo 196 deldecreto legislativo n. 152 del 2006, e suc-cessive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita laseguente:

« a-bis) l’analisi merceologica dei ri-fiuti condotta tenuto conto delle caratte-ristiche territoriali »;

b) la lettera b) è sostituita dallaseguente:

« b) la regolamentazione delle attivitàdi gestione dei rifiuti, ivi compresa laraccolta differenziata dei rifiuti urbani,anche pericolosi, secondo un criterio ge-nerale di separazione dei rifiuti in basealla loro provenienza, quali scarti alimen-tari, verde e sfalci, plastiche, vetro, carta ecartone, RAEE, rifiuti pericolosi, metalli,legno o rifiuti ingombranti, e degli scarti diprodotti vegetali e animali o comunque adalto tasso di umidità dai restanti rifiuti »;

e) la lettera i) è sostituita dalla se-guente:

« i) la promozione della corretta ge-stione dei rifiuti »;

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d) la lettera l) è sostituita dalla se-guente:

« l) l’incentivazione alla prevenzione ealla riduzione della produzione dei rifiutie al recupero di materia dagli stessi ».

ART. 21.

(Modifiche all’articolo 197 del decretolegislativo n. 152 del 2006).

1. All’articolo 197 del decreto legislativon. 152 del 2006, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 2, le parole: « , medianteapposite convenzioni, » sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: « le impreseche raccolgono e trasportano rifiuti atitolo professionale » sono sostituite dalleseguenti: « le imprese che raccolgono,commerciano, smaltiscono, riciclano, recu-perano e trasportano rifiuti a titolo pro-fessionale ».

ART. 22.

(Modifiche all’articolo 198 del decretolegislativo n. 152 del 2006).

1. All’articolo 198 del decreto legislativon. 152 del 2006, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « ed assimilati » sonosoppresse;

2) il secondo periodo è sostituitodal seguente: « Fino all’inizio delle attivitàdel soggetto aggiudicatario della gara adevidenza pubblica indetta dall’Autoritàd’ambito ai sensi dell’articolo 202, i co-muni continuano la gestione dei rifiutipericolosi e non pericolosi urbani e deirifiuti assimilati avviati allo smaltimentoin regime di privativa nelle forme previstedal regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 7 settembre2010, n. 168 »;

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b) al comma 2:

1) all’alinea, le parole: « princìpi ditrasparenza, efficienza, efficacia ed econo-micità » sono sostituite dalle seguenti:« princìpi di trasparenza, efficienza, effi-cacia e sostenibilità ambientale »;

2) alla lettera c), le parole: « edassimilati » sono soppresse;

3) alla lettera e), dopo le parole: « leforme di » è inserita la seguente: « preven-zione, »;

4) alla lettera g), dopo le parole:« secondo i criteri » sono inserite le se-guenti: « e le limitazioni »;

c) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. I comuni sono tenuti a fornire allaregione, alla provincia, alle Autorità d’am-bito e alle altre autorità competenti tuttele informazioni sulla gestione dei rifiutiurbani da esse richieste. Le medesimeinformazioni devono essere rese facil-mente accessibili e consultabili da partedel pubblico »;

d) dopo il comma 4 è aggiunto ilseguente:

« 4-bis. I comuni con popolazione su-periore a 15.000 abitanti elaborano unpiano comunale di prevenzione e di ge-stione dei rifiuti urbani e speciali, finaliz-zato al raggiungimento degli obiettivi dellaparte quarta. I comuni con popolazioneinferiore a 15.000 abitanti possono adem-piere agli obblighi di cui al presentecomma anche in forma associata con icomuni confinanti ».

ART. 23.

(Modifiche all’articolo 199 del decretolegislativo n. 152 del 2006).

1. All’articolo 199 del decreto legislativon. 152 del 2006, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) la parola: « comprendono » èsostituita dalla seguente: « predispon-gono »;

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2) dopo le parole: « parte quartadel presente decreto » sono aggiunte leseguenti: « sulla base dei seguenti dati su:

a) produzione totale e pro capitedei rifiuti solidi urbani;

b) percentuale di raccolta diffe-renziata totale;

c) piattaforme per il conferi-mento dei materiali raccolti in manieradifferenziata con l’indicazione dell’ubica-zione, della proprietà, della capacità no-minale autorizzata e della capacità tec-nica;

d) gli impianti di selezione delmultimateriale con l’indicazione dell’ubi-cazione, della proprietà, della capacitànominale autorizzata e della capacità tec-nica;

e) gli impianti di trattamentomeccanico biologico, con l’indicazione del-l’ubicazione, della proprietà, della capacitànominale autorizzata e della capacità tec-nica, nonché, per ciascun impianto, laquantità di rifiuti in ingresso e la quantitàdi prodotti in uscita suddivisa per codiceCER;

f) gli impianti di compostaggio,con l’indicazione dell’ubicazione, dellaproprietà, della capacità nominale auto-rizzata e della capacità tecnica;

g) l’ulteriore tipologia impianti-stica riguardante il trattamento di rifiutisolidi urbani indifferenziati con l’indica-zione dell’ubicazione, della proprietà, dellacapacità nominale autorizzata e della ca-pacità tecnica, nonché, per ciascun im-pianto, la quantità di rifiuti in ingresso ela quantità di prodotti in uscita suddivisaper codice CER;

h) gli inceneritori e i coinceneri-tori con l’indicazione dell’ubicazione, dellaproprietà, della capacità nominale auto-rizzata, della capacità tecnica e del totaleinput dell’impianto per codice CER;

i) le discariche con l’indicazionedell’ubicazione, della proprietà, delle au-torizzazioni, della capacità volumetrica

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autorizzata, della capacità volumetrica re-sidua disponibile e della quantità di ma-teriale ricevuto annualmente distinto pertipologia in base al codice CER »;

b) al comma 12:

1) dopo le parole: « al presentearticolo, » sono inserite le seguenti: « com-prensivi dei dati e delle informazioni dicui al comma 2, »;

2) la parola: « anche » è soppressa.

ART. 24.

(Introduzione degli articoli 199-bis e 199-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006).

1. Dopo l’articolo 199 del decreto legi-slativo n. 152 del 2006, e successive mo-dificazioni, sono inseriti i seguenti:

« ART. 199-bis. — (Rete nazionale diimpianti di smaltimento e piano di dismis-sione di inceneritori e discariche). – 1. Condecreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, di concertocon il Ministro dello sviluppo economico,sentita la Conferenza unificata di cui al-l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, e successive modificazioni,tenuto conto del piano nazionale di pre-venzione di cui all’articolo 180, dei datiaggiornati di produzione dei rifiuti, deipiani regionali di cui all’articolo 199, deicriteri di conteggio dei rifiuti fissati con ildecreto di cui all’articolo 179-bis, comma1, sono individuati nel territorio nazionalela capacità complessiva di trattamento diimpianti di incenerimento, coinceneri-mento e discariche di rifiuti urbani especiali nonché l’eventuale fabbisogno na-zionale di tali impianti, al fine di deter-minare la rete nazionale integrata e ade-guata di impianti di smaltimento di rifiutiai sensi dell’articolo 16 della direttiva2008/98/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 19 novembre 2008. Ove lacapacità di tali impianti risulti superiore alfabbisogno effettivo, entro dodici mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione, il Presidente del Con-

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siglio dei ministri, su proposta del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, predispone un piano di dismis-sione progressiva degli impianti di cui alpresente articolo, a partire da quelli cheproducono un maggiore impatto sull’am-biente e sulla salute. L’elenco degli im-pianti è aggiornato almeno ogni ventiquat-tro mesi.

2. Fermo restando quanto stabilito dalcomma 4 dell’articolo 182, fino all’ado-zione del decreto di cui al comma 1 delpresente articolo, non possono essere pre-sentate istanze di autorizzazione di nuoviimpianti di smaltimento, anche se conrecupero energetico, e i provvedimenti diautorizzazione eventualmente rilasciati inviolazione di tale divieto sono nulli.

3. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente disposizione èvietato procedere all’utilizzo di ceneri e diincombusti derivanti da impianti di ince-nerimento e da centrali elettriche a car-bone nei cementifici, che devono esseresmaltiti come rifiuti pericolosi secondo lenormative vigenti in materia.

ART. 199-ter. — (Disposizioni urgenti perl’individuazione di una rete nazionale ade-guata di impianti per il riutilizzo e per ilriciclaggio dei rifiuti). – 1. Entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, il Presidente delConsiglio dei ministri con proprio decreto,nel rispetto delle attribuzioni costituzio-nali delle regioni, individua nel territorionazionale gli impianti ove sono svolteattività di preparazione per il riutilizzo, dipre-selezione meccanica, di compostaggio,nonché ogni altro sito esistente nel terri-torio nazionale o approvato e già previstonella pianificazione regionale, provincialee d’ambito ove siano poste in essere ope-razioni a freddo di recupero di materiadai rifiuti. Gli impianti di cui al presentecomma costituiscono infrastrutture e in-sediamenti strategici di preminente inte-resse nazionale ai fini della tutela dellasalute e dell’ambiente.

2. I termini previsti per l’espletamentodelle procedure di espropriazione per pub-blica utilità, di valutazione di impattoambientale e di autorizzazione integrata

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ambientale degli impianti di cui al comma1 sono ridotti alla metà. Se tali procedi-menti sono in corso alla data di entrata invigore della presente disposizione, sonoridotti della metà i termini residui.

3. Con il decreto di cui al comma 1 èstabilito il fabbisogno nazionale residuodegli impianti ivi previsti, al fine di con-seguire i progressivi obiettivi di riciclaggiodi cui all’articolo 11 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 19 novembre 2008, contestual-mente alla predisposizione di un piano diprogressiva dismissione degli impianti direcupero di energia dai rifiuti urbani especiali, nonché degli impianti di smalti-mento dei rifiuti urbani e speciali.

4. Fino all’emanazione del decreto dicui al comma 1, non possono essere au-torizzati nuovi impianti di incenerimentocon o senza recupero di energia ».

ART. 25.

(Modifiche all’articolo 205 del decretolegislativo n. 152 del 2006).

1. All’articolo 205 del decreto legislativon. 152 del 2006, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 1:

1) all’alinea, le parole: « ambitoterritoriale ottimale » sono sostituite dallaseguente: « comune »;

2) dopo la lettera e) sono aggiuntele seguenti:

« e-bis) almeno il settantacinque percento entro il 31 dicembre 2016;

e-ter) almeno l’ottantacinque percento entro il 31 dicembre 2020;

e-quater) almeno il novantacinqueper cento entro il 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 3:

1) le parole: « ambito territorialeottimale » sono sostituite dalla seguente:« comune »;

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2) la parola: « venti » è sostituitadalla seguente: « quaranta »;

c) dopo il comma 5 è inserito ilseguente:

« 5-bis. Le regioni, previa intesa con ilMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, possono stabilire per-centuali di raccolta differenziata superioria quelle previste dal presente articolo ».

ART. 26.

(Introduzione degli articoli 206-ter e 206-quater del decreto legislativo n. 152 del

2006).

1. Al capo III del titolo I della partequarta del decreto legislativo n. 152 del2006, come da ultimo modificato dallapresente legge, dopo l’articolo 206-bis sonoaggiunti i seguenti:

« ART. 206-ter. — (Centri per la ripara-zione e il riuso). – 1. Sono istituiti i centriper la riparazione e il riuso al fine di riuti-lizzare prodotti e componenti di prodottiesclusi dal circuito della raccolta differen-ziata domiciliare dei quali è possibile ilriutilizzo integrale o delle singole parti an-che attraverso processo di riparazione. En-tro il 31 dicembre 2016 è realizzato almenoun centro per la riparazione e il riuso ogni30.000 abitanti. I prodotti conferiti ai centriper la riparazione e il riuso non sono clas-sificati come rifiuti.

2. I centri per la riparazione e il riusosono gestiti direttamente dai comuni o dailoro consorzi di scopo, con personale in-terno, e i proventi da essi derivanti restanoin capo al comune o al consorzio di scopo.

3. Ai prodotti in ingresso e in uscita dalcentro per la riparazione e il riuso sonogarantite agevolazioni fiscali.

4. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente disposizione, ilMinistro dello sviluppo economico, di con-certo con il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare e con ilMinistro dell’economia e delle finanze,individua con proprio decreto le risorsefinanziarie disponibili a legislazione vi-

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gente da utilizzare per le agevolazionifiscali di cui al comma 3.

ART. 206-quater. — (Istituzione del Cen-tro di ricerca per la prevenzione dei rifiutie la riprogettazione dei prodotti). – 1. Èistituito, presso il Ministero dell’ambientee della tutela del territorio e del mare, ilCentro di ricerca per la prevenzione deirifiuti e la riprogettazione dei prodotti. IlCentro provvede:

a) all’analisi merceologica dei rifiuti;

b) all’analisi delle attività industriali,commerciali, gestionali e comportamentaliche determinano la produzione del rifiutolungo tutto il ciclo di vita di cui all’articolo179-ter;

c) all’individuazione di modelli alter-nativi che eliminano o riducono la pro-duzione dei rifiuti e la loro promozionelungo la filiera produttiva;

d) alla definizione di criteri di eco-progettazione di prodotti anche in un’ot-tica di durabilità degli stessi;

e) all’istituzione di una banca datipubblica nella quale siano rese disponibilile buone pratiche di gestione dei rifiuti,separatamente per classe merceologica eper caratteristiche territoriali;

f) alla formazione dei cittadini e degliamministratori pubblici e dei rappresen-tanti privati in materia di gestione deirifiuti;

g) all’ideazione di campagne di sen-sibilizzazione e di informazione tese allaprevenzione dei rifiuti e alla diffusione dibuone pratiche di gestione degli stessi;

h) all’ideazione e alla diffusione dicampagne per il contrasto del fenomenodell’obsolescenza programmata;

i) alla definizione, entro un annodalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione, anche in collabora-zione con enti privati o pubblici, dellaregola d’arte nella progettazione sosteni-bile dei prodotti e dei processi produttivi;

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l) alla vigilanza sulla gestione deirifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti diimballaggio;

m) all’elaborazione e all’aggiorna-mento permanente di criteri e di specificiobiettivi d’azione, nonché alla definizionee all’aggiornamento permanente di unquadro di riferimento sulla prevenzione esulla gestione dei rifiuti, anche attraversol’elaborazione di linee guida sulle modalitàdi gestione dei rifiuti per migliorarne l’ef-ficacia, l’efficienza e la qualità nonché perpromuovere la diffusione delle buone pra-tiche e delle migliori tecniche disponibiliper la prevenzione, le raccolte differen-ziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;

n) alla predisposizione del Pro-gramma generale di cui all’articolo 225;

o) alla verifica dell’attuazione delProgramma generale di cui all’articolo 225e al raggiungimento degli obiettivi di re-cupero e di riciclaggio;

p) alla verifica dei costi di gestionedei rifiuti, delle diverse componenti deicosti medesimi e delle modalità di gestionenonché alla realizzazione di analisi com-parative tra i diversi ambiti di gestione,evidenziando eventuali anomalie;

q) alla verifica dei livelli di qualità deiservizi erogati;

r) alla predisposizione di un rapportoannuale sulla gestione dei rifiuti, degliimballaggi e dei rifiuti di imballaggio non-ché alla sua trasmissione al Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare.

2. Il Centro di ricerca di cui al comma1 è articolato in divisioni territoriali subase regionale o interregionale e in distac-camenti locali. I distaccamenti locali sonocalcolati sulla base del numero di consorzidi scopo tra comuni. Le divisioni regionalio interregionali sono distribuite con leseguenti modalità:

a) due per il Piemonte, la Liguria e laValle d’Aosta;

b) due per la Lombardia;

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c) due per il Veneto, il Friuli VeneziaGiulia e le province autonome di Bolzanoe di Trento;

d) una per l’Emilia-Romagna;

e) una per l’Umbria, le Marche e laToscana;

f) due per il Lazio;

g) una per l’Abruzzo, il Molise e laPuglia;

h) una per la Campania;

i) una per la Calabria e la Basilicata;

l) una per la Sicilia;

m) una per la Sardegna.

3. Il consiglio di amministrazione diciascuna delle articolazioni regionali ointerregionali del Centro di ricerca di cuial comma 2 è formato da cinque membri,scelti tra persone esperte in materia digestione dei rifiuti, di elevata qualifica-zione giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica nel settore pubblico e privato,nominate, attraverso selezione pubblicaindetta con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, d’intesa con le regioni interessate ».

ART. 27.

(Introduzione dell’articolo 219-bis deldecreto legislativo n. 152 del 2006).

1. Dopo l’articolo 219 del decreto legi-slativo n. 152 del 2006, e successive mo-dificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 219-bis. — (Sistema di restitu-zione di specifiche tipologie di imballaggidestinati all’uso alimentare). – 1. Al fine dipromuovere la restituzione e il riuso degliimballaggi destinati all’uso alimentare, èistituito il sistema del vuoto a rendere, checoinvolge i produttori, gli utilizzatori, gliutenti finali e i consumatori dei citatiimballaggi.

2. Il sistema del vuoto a rendere siapplica al recupero per il riuso dei se-

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Page 39: VIGNAROLI, ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, …

guenti imballaggi riutilizzabili destinati al-l’uso alimentare:

a) le bottiglie e i contenitori in pla-stica destinati all’uso alimentare utilizzatiper acqua o per bevande di altro genere,di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b) le bottiglie e i contenitori in vetrodi volume compreso tra 0,1 e 3,0 litriutilizzati per acqua, per bevande di altrogenere o per alimenti di qualsiasi tipo;

c) le lattine e i contenitori in allu-minio utilizzati per acqua, per bevande dialtro genere o per alimenti di qualsiasitipo.

3. Il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, con de-creto di natura regolamentare, di concertocon il Ministro dello sviluppo economico econ il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, può prevedere l’applicazione delsistema del vuoto a rendere anche ad altretipologie di imballaggi, disciplinando leeventuali procedure e modalità.

4. I produttori, gli utilizzatori e gliutenti finali di imballaggi riutilizzabili de-stinati all’uso alimentare possono aderirea una filiera di recupero per il riuso deglistessi imballaggi, di seguito denominata“filiera di recupero”, costituita attraversoun consorzio, un’associazione temporaneadi imprese o mediante un altro tipo dicontratto, allo scopo di realizzare un si-stema di restituzione degli imballaggi piùsostenibile sotto il profilo ambientale edeconomico, prevedendo, ove possibile, unnumero minimo e massimo di riutilizza-zioni dello stesso imballaggio, compatibilecon il materiale di cui esso è composto ecalcolato in base all’intero ciclo di vita delmanufatto.

5. Il contratto istitutivo della filiera direcupero è approvato dalla camera dicommercio, industria, artigianato e agri-coltura competente per territorio ed èaperto all’adesione di tutti gli operatorieconomici interessati.

6. Gli aderenti alla filiera di recuperoistituiscono appositi marchi da apporrenell’etichetta degli imballaggi e stabili-

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scono la quota del rimborso spettante aiconsumatori, da indicare nell’etichetta inmodo ben visibile al fine di incentivare larestituzione degli stessi imballaggi.

7. I produttori degli imballaggi riutiliz-zabili destinano alla filiera di recuperoalmeno il 20 per cento degli imballaggi daessi immessi al consumo.

8. Gli aderenti alla filiera di recuperoche acquistano imballaggi da un altroaderente alla medesima filiera versanouna cauzione al venditore, commisurataalla quantità o al peso degli imballaggi.Coloro che hanno versato la cauzionehanno diritto alla restituzione della cau-zione pagata, proporzionalmente allaquantità o al peso degli imballaggi ricon-segnati al venditore.

9. Gli utenti finali degli imballaggi ade-renti alla filiera di recupero provvedonoalla raccolta degli imballaggi vuoti e uti-lizzabili ad essi restituiti dai consumatori,nonché al versamento ai medesimi consu-matori di una quota della cauzione daglistessi versata ai sensi del comma 8.

10. L’importo della cauzione di cui alcomma 8, i relativi termini di pagamento,le modalità di restituzione e la quota daversare ai consumatori che restituisconogli imballaggi sono fissati nel contrattoistitutivo della filiera di recupero.

11. I consumatori restituiscono gli im-ballaggi usati negli esercizi commerciali incui li hanno acquistati, ricevendo in cam-bio la cauzione versata ai sensi del comma8 o un titolo all’acquisto di valore almenoequivalente.

12. Gli esercizi commerciali e i produt-tori di imballaggi aderenti al sistema delvuoto a rendere usufruiscono di una ri-duzione della tassa sui rifiuti (TARI) e diulteriori agevolazioni in base ai criteristabiliti, entro tre mesi dalla data di en-trata in vigore della presente disposizione,con decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, di concerto con il Ministrodello sviluppo economico.

13. La camera di commercio, industria,artigianato e agricoltura competente perterritorio vigila sull’adempimento degli ob-blighi derivanti dal contratto di adesionealla filiera di recupero ».

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ART. 28.

(Modifiche all’articolo 221 del decretolegislativo n. 152 del 2006).

1. All’articolo 221 del decreto legislativon. 152 del 2006, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 3, lettera a), le parole:« sull’intero territorio nazionale » sonosoppresse;

b) dopo il comma 3 è inserito ilseguente:

« 3-bis. I produttori che intendano at-tuare il sistema di gestione autonomo dicui alla lettera a) del comma 3 sono tenutia raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e direcupero previsti dalla normativa vigenteattraverso la gestione dei propri rifiuti diimballaggio o di rifiuti di imballaggio equi-valenti per quantità e per qualità »;

c) al comma 5:

1) il terzo periodo è sostituito daiseguenti: « Il recesso è, in ogni caso, effi-cace solo dal momento in cui, intervenutoil riconoscimento, l’Osservatorio accerti ilfunzionamento del sistema e ne dia co-municazione al Consorzio. L’obbligo dicorrispondere il contributo ambientale dicui all’articolo 224, comma 3, lettera h), èsospeso a seguito dell’intervenuto ricono-scimento del progetto sulla base di idoneadocumentazione e sino al provvedimentodefinitivo che accerti il funzionamento o ilmancato funzionamento del sistema e nedia comunicazione al Consorzio »;

2) al sesto periodo, le parole: « ,acquisiti i necessari elementi di valuta-zione forniti dal Consorzio nazionale im-ballaggi, » sono soppresse.

ART. 29.

(Modifiche all’articolo 238 del decretolegislativo n. 152 del 2006).

1. All’articolo 238 del decreto legislativon. 152 del 2006, e successive modifica-

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zioni, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 1, il primo periodo èsostituito dal seguente: « Chiunque pro-duca rifiuti urbani è tenuto al pagamentodi una tariffa »;

b) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Salvo quanto previsto dal comma 4,la tariffa per la gestione dei rifiuti èesclusivamente commisurata alle quantitàe alle qualità di rifiuti prodotti in rela-zione agli usi e alla tipologia di attivitàsvolte, sulla base di parametri, determinaticon il regolamento di cui al comma 6, chetengano anche conto di indici redditualiarticolati per fasce di utenza »;

c) al comma 3:

1) le parole: « dalle Autorità d’am-bito » sono sostituite dalle seguenti: « daicomuni »;

2) la parola: « urbani » è soppressa;

d) al comma 4, dopo le parole: « allequantità » sono inserite le seguenti: « e allequalità »;

e) al comma 5, le parole: « Le Auto-rità d’ambito » sono sostituite dalle se-guenti: « I comuni o i loro consorzi »;

f) al comma 7, il primo periodo èsostituito dal seguente: « Nella determina-zione della tariffa possono essere previsteagevolazioni per gli utenti, proporzionalialle quantità e alle qualità dei rifiuticonferiti »;

g) al comma 10:

1) la parola: « assimilati » è sop-pressa;

2) la parola: « recupero » è sosti-tuita, ovunque ricorre, dalla seguente: « ri-ciclaggio ».

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ART. 30.

(Modifica dell’articolo 256 del decretolegislativo n. 152 del 2006).

1. L’articolo 256 del decreto legislativon. 152 del 2006, e successive modifica-zioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 256. – (Attività di gestione dirifiuti non autorizzata). – 1. I titolari diimprese e i responsabili di enti che ab-bandonano, scaricano o depositano sulsuolo o nel sottosuolo in modo incontrol-lato e presso siti non autorizzati o incen-diano i rifiuti, ovvero li immettono nelleacque superficiali o sotterranee sono pu-niti con la reclusione da tre mesi a quattroanni se si tratta di rifiuti non pericolosi econ la reclusione da sei mesi a cinque annise si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Se i fatti di cui al comma 1 sonoposti in essere con colpa, il responsabile èpunito con l’arresto da un mese a ottomesi se si tratta di rifiuti non pericolosi econ l’arresto da sei mesi a un anno se sitratta di rifiuti pericolosi.

3. Chiunque effettua un’attività di rac-colta, trasporto, recupero, smaltimento,commercio o intermediazione di rifiuti inmancanza dell’autorizzazione, iscrizione ocomunicazione prescritte dalla normativavigente è punito:

a) con la reclusione da sei mesi aquattro anni, nonché con la multa dadiecimila euro a trentamila euro se sitratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la reclusione da uno a seianni e con la multa da quindicimila euroa cinquantamila euro se si tratta di rifiutipericolosi.

4. Chiunque realizza o gestisce unadiscarica non autorizzata è punito con lareclusione da un anno e sei mesi a cinqueanni e con la multa da ventimila euro asessantamila euro. Si applica la pena dellareclusione da due a sette anni e dellamulta da cinquantamila euro a centomilaeuro se la discarica è destinata, anche in

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parte, allo smaltimento di rifiuti perico-losi; alla sentenza di condanna o allasentenza pronunciata ai sensi dell’articolo444 del codice di procedura penale con-segue la confisca dell’area sulla quale èrealizzata la discarica abusiva se essa è diproprietà dell’autore del reato, fatti salvigli obblighi di bonifica o di ripristino dellostato dei luoghi.

5. Le pene di cui ai commi 1, 2, 3 e 4sono ridotte della metà nelle ipotesi diinosservanza delle prescrizioni contenuteo richiamate nelle autorizzazioni, nonchénelle ipotesi di carenza dei requisiti e dellecondizioni richiesti per le iscrizioni ocomunicazioni.

6. Chiunque effettua attività di misce-lazione di categorie diverse di rifiuti pe-ricolosi di cui all’allegato G alla presenteparte ovvero rifiuti pericolosi con rifiutinon pericolosi, è punito con la pena di cuial comma 3, lettera b), o, se il fatto ècommesso per colpa, con l’arresto da seimesi a un anno.

7. Chiunque effettua il deposito tem-poraneo presso il luogo di produzione dirifiuti sanitari pericolosi, con violazionedelle disposizioni del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 15luglio 2003, n. 254, è punito con la reclu-sione da sei mesi a tre anni e con la multada diecimila euro a quarantamila euro,ovvero con la reclusione da tre mesi a unanno se il fatto è commesso per colpa. Siapplica la sanzione amministrativa pecu-niaria da duemilaseicento euro a quindi-cimilacinquecento euro per i quantitativinon superiori a 200 litri o quantità equi-valenti.

8. Per tutte le fattispecie penali di cuial presente articolo poste in essere conl’uso di un veicolo si procede, nel corsodelle indagini preliminari, al sequestropreventivo del medesimo veicolo. Alla sen-tenza di condanna consegue la confisca delveicolo ».

€ 4,00 *17PDL0034410**17PDL0034410*

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