Tutela dei diritti umani nell'UE.doc

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    TUTELA DEI DIRITTI

    UMANI IN EUROPA

    Sintesi integrate valide per i corsisti della.a. 2008/2009 dei seguenti testi:

    - Appunti del corso

    - Slide delle lezioni

    - Materiale integrativo dei docenti

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    PARTE ILa tutela dei diritti fondamentalinello spazio giuridico europeo

    GIUSEPPE CATALDICENNI INTRODUTTIVI SULLA TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTFONDAMENTALI IN EUROPA.

    Le origini della tutela dei diritti umani. La Costituzione italiana a fondamento dellastruttura democratica e del rispetto dei diritti umani in Italia. Nello stesso anno della suaentrata in vigore (1948) viene proclamata dallONU la Dichiarazione universale dei dirittidellUomo. I principi fondamentali tutelati in questi documenti si basano sul rispetto deidiritti individuali e la loro tutela rispetto a forze esterne. una conquista che deriva dallacultura occidentale, in contrasto con i principio ad es. del socialismo o del confucianesimodove la tutela conferita a una classe o a un clan o a una famiglia piuttosto che a unindividuo. Le radici dellidea dellimportanza dellindividuo vanno rintracciato nella culturagiudaico-cristiana. Le costituzioni hanno rappresentato i mattoni della tutela dei dirittifondamentali, a partire dai Bill of Rights inglesi nel XVIII sec. e con la Dichiarazioneuniversale durante la Rivoluzione francese. Tali documenti si basavano sul concetto difreedom of, libert dal potere dispotico dello Stato. Le costituzioni nascono come cartegarantiste, elenco delle libert che vanno garantite agli individui. La Costituzione italiana sifonda sul catalogo dei diritti ma anche sulla governance, ossia il funzionamento dello Stato

    e la distribuzione dei poteri. Essa trae spunto dalla Costituzione di Weimar, forse troppoavanzata per lepoca, bastata sul bicameralismo; la differenza che la clausola di derogadi Weimar, che consentiva una temporanea dittatura in casi eccezionali, e che fu sfruttatada Hitler, non stata recepita dalla Costituzione italiana. In caso di stato demergenza, laCostituzione pu demandare a unaltra istituzione (il Consiglio dEuropa) la garanzia deidiritti umani secondo lart. 15 CEDU. Lart. 117.1 della Costituzione prevede il rispetto dellaprevalenza della normativa comunitaria su quella interna. Il Trattato UE non equiparato acostituzione, perch recepito con legge ordinaria, ma la prevalenza di tale normativa adessere costituzionalizzata.

    Diritto alla vita. Il primo e fondamentale diritto nellambito dei diritti umani quello alla

    vita. Il Granducato di Toscana fu il primo Stato ad abolire la pena di morte, il Vaticano tragli ultimi. In Europa oggi stata abolita del tutto e lEuropa riuscita a far approvaredallONU la moratoria al riguardo, che pur avendo solo contenuto esortativo ha avuto unimportante impatto politico. Lart. 27 della Costituzione aboliva in Italia la pena di morte.Successivamente lItalia ha ratificato tutte le convenzioni e i protocolli internazionali alriguardo. Nel 1995 la Corte Costituzionale ha inoltre sancito il divieto di estradizione sullabase del principio del miglior trattamento: non diventa perci possibile estradare criminaliin paesi dove si applica la pena di morte anche se in cambio della certezza della nonapplicazione della pena di morte per quello specifico soggetto. La garanzia assoluta enon sottoponibile a deroghe o discrezionalit anche remote. Il caso era di un cittadinoamericano che aveva ucciso un agente delle tasse e si appell, ottenendo ragione, contro

    lestradizione in America pur in presenza di assicurazioni date dal governo americano chenel caso in oggetto non sarebbe stata applicata la pena di morte.

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    Dichiarazione universale dei diritti dellUomo. La Dichiarazione del 1948 adottatadallONU costituisce la matrice sia delle CEDU (1950) che della Carta dei dirittifondamentali dellUnione europea (2000). Non possiede forza cogente e non stataapprovata allunanimit, ma ci nonostante ha avuto sempre enorme influenza sullecostituzioni degli altri paesi, su altre convenzioni ONU ed internazionali. La Dichiarazione

    elenca perlopi diritti di libert civili sulla base della tradizione anglosassone, perci fucriticata da chi chiedeva diritti economici e sociali, detti di seconda generazione inOccidente ma considerati fondamentali per paesi in via di sviluppo come la Cina. La terzagenerazione dei diritti fondamentali riguarda il diritto alla pace, allambiente, i dirittisessuali (riconosciuti dalla Carta UE del 2000 insieme alla tutela di handicappati, al divietodi discriminazione sulla base dellet, al divieto delleugenetica).

    GIOVANNI CARLO BRUNOLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI UMANI EDELLE LIBERT FONDAMENTALI.

    Nascita della CEDU. La Convenzione europea dei diritti dellUomo (CEDU) unostrumento vivente nelle mani dei popoli europei. Conclusa nel 1950, due anni dopo laDichiarazione ONU dei diritti umani, a differenza di questa (strumento solo politico) unaconvenzione giuridicamente vincolante. Il Consiglio dEuropa, nato a Londra nel 1949, sipone da subito come obiettivo lo sviluppo delle libert fondamentali e dei diritti umani, nonsolo sul piano formale ma anche su quello sostanziale. Il Consiglio restaunorganizzazione internazionale classica che agisce solo attraverso accordi internazionalied composto da:

    Assemblea consultiva: auto-proclamatasi, nella met degli anni 70, assembleaparlamentare, con deputati nazionali che vi partecipano tramite delega

    Comitato dei ministri: composto dai ministri degli esteri dei singoli paesi. Segretariato generale.

    Allindomani della sua nomina, lAssemblea consultiva si divide in due posizioni riguardo lamateria della tutela dei diritti umani:

    1. Integrazione dei diritti umani dei vari Stati membri in un solo corpus giuridico.2. Convenzione internazionale sui diritti umani che sia una convenzione

    internazionale classica ma con degli strumenti tali da impedire agli Stati firmatari disostenere la preminenza del diritto interno su quello della Convenzione.

    La seconda fazione, inizialmente minoritaria, ha la meglio. Nasce una Corte per elaborarela giurisprudenza in materia di diritti umani, sottoponendo cos tutti gli Stati firmatari al

    controllo sovranazionale garantito da una Corte indipendente. Lindividuo viene investitodel potere si ricorrere alla Corte singolarmente, diventando portatore di diritti.

    Struttura della CEDU. Ai sensi del protocollo 11, fino al 2002 la CEDU possiede dueorgani di controllo:

    Corte Commissione di diritti umani.

    Il nuovo protocollo elimina la commissione lasciando solo la Corte. attualmente in fase diratifica il protocollo 14 per la semplificazione della procedura di ricorso, che limita per ildiritto di accesso alla Corte. La CEDU tutela due ordini di diritti:

    1. Nocciolo duro: diritto alla vita (art. 2), divieto di tortura (art. 3), divieto di schiavit(art. 4.1), nessuna pena senza legge (art. 7). Questi articoli godono di una tutelarafforzata perch non sono derogabili nemmeno in tempi di guerra o di emergenza.

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    Due protocolli successivi hanno bandito la pena di morte in tempo di guerra e diparte dallart. 2 e dalle costituzioni dei paesi contraenti.

    2. Diritti garantiti: numerosi altri diritti tutelati nella CEDU e nei suoi 14 protocolliaddizionali. Si tratta di diritti civili e politici (di prima generazione), pi facilmenteapplicabile perch non costano allo Stato rispetto ai diritti economici e sociali (di

    seconda generazione). La teoria delle generazioni di diritti stata comunquerifiutata dalla CEDU che li pone tutti sullo stesso piano e tutela i diritti economici esociali tramite la protezione indiretta garantita da uninterpretazione estensiva deiprincipi della Convenzione.

    Negli ultimi anni la CEDU ha incontrato delle difficolt nel suo compito di protezione deidiritti, in primis a causa dellintervento internazionale degli Stati membri. La CEDU tutelai diritti umani nelle situazioni di conflitto nel corso di interventi militari ma non da parte diorganizzazioni internazionali: se un esercito dellONU viola i diritti umani, chi ne risponde?LONU o i singoli Stati membri che di fatto compongono i reggimenti delle Nazioni Unite?Nel 2007 una decisione della Corte ha sostenuto che spetta allONU tutelare i dirittifondamentali per cui la questione di sua competenza.

    Eccezione e riserve della CEDU.1. Riserve: in base allart. 57, gli Stati possono porre riserve al momento della ratifica

    ma non riserve generiche o talmente ampie da andare contro i principi sostanzialidella CEDU. La Corte tutela la CEDU dalle riserve poste dagli Stai in sede diratifica.

    2. Deroghe: in base allart. 15, le deroghe alla CEDU possono essere poste dagli Statisolo in caso di guerra o di altro pericolo pubblico, con leccezione dei diritti delnocciolo duro. Non solo la Corte a vigilare sulle deroghe, ma anche gli atri Stati:ad es. nel 2002 il governo britannico approv lAnti-Terrorism Actcon ampi poteri dipolizia; gli altri Stati contraenti si mobilitarono per limitare questa deroga eccessivae alla fine la Camera dei Lord ha bocciato la richiesta di deroga alla CEDUconcernente lart. 5 e altri minori.

    3. Margine di apprezzamento: negli artt. 8-11, secondo comma di ciascuno, claffermazione per cui la Corte tutela il diritto dei singoli Stati di porre limitazioni aidiritti ivi espressi allinterno di un margine comunque ristretto.

    4. Divieto dellabuso del diritto: secondo lart. 17, i diritti tutelati dalla CEDU nonsono assoluti in alcuni casi. Per esempio la libert di espressione: la diffusione diidee negazionista, che violano le stesse libert fondamentali della Convenzione, vietata.

    Sentenze della CEDU. Le sentenze della Corte sono vincolanti per gli Stati contraenti,come previsto dallart. 46 secondo il quale lo Stato ha lobbligo di conformarsi allesentenze definitive della Corte nelle controversie in cui parte. Il caratteredichiarativodelle sentenze della Corte fa s che esse impongano solo allo Stato di conformarsi adesse, lasciando allordinamento nazionale libera scelta riguardo i mezzi da utilizzare perdare esecuzione a tale obbligo, che possono essere:

    Leggi ordinarie. Ordinanze amministrative. Modifiche giurisprudenziali.

    In caso di inerzia dello Stato, il giudice interno pu agire da legislatore supplente dandoattuazione alle sentenze CEDU. LItalia ha a suo carico numerose sentenze contro le

    lungaggini giudiziarie dei processi e la mancanza di un adeguato indennizzo in tal senso(giusto processo). Con la legge Pinto del 2001 il cittadino che ha subito danno dallelungaggini processuali in violazione dellart. 6.1 CEDU ha diritto a un risarcimento da parte

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    dello Stato italiano. Qualora una violazione venga reiterata, tra laltro, lindennizzo nonbasta: la violazione va soppressa. Il numero di sentenze non applicate comunque moltobasso. Le sentenze tutelano anche i diritti di cittadini stranieri nel momento in cui sonosottoposti al diritto degli Stati contraenti (art. 1).

    Norme CEDU e ordinamento interno. Il problema dei rapporti tra CEDU e ordinamentointerno italiano stato oggetto di due sentenze della Corte Costituzionale dellottobre2007. Alla base delle sentenze c lanalisi dellart. 117 Cost. secondo il quale Stato eRegioni devono esercitare il potere legislativo nel rispetto dellordinamento comunitario edegli obblighi internazionali. Sulla base di questo articolo, la Cassazione non aveva esitatoa disapplicare direttamente il diritto interno in contrasto con la CEDU, andando addiritturaal di l di un principio quasi inderogabile come quello dell intangibilit del giudicato penale(se infatti la sentenza definitiva viola una disposizione della CEDU, la sentenza vaannullata). Diverso il caso dellapplicazione, a tale proposito, dellart. 11 dellaCostituzione che prevede tra laltro che lItalia consente alle limitazioni di sovranitnecessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Le norme

    CEDU non godono della protezione ex art. 11 in quanto, a differenza del dirittocomunitario, non sarebbe individuabile alcuna limitazione della sovranit nazionalederivate dalle norme CEDU. In realt ci non risponde del tutto al vero in quantoqualunque adesione a un trattato internazionale (com la CEDU) comporta unalimitazione di sovranit; per il diritto comunitario si parla invece di cessione di sovranit,che una cosa diversa. Secondo la Corte Costituzionale, in ultima analisi le norme CEDUpossiedono un rango intermedio tra legge ordinarie e rango costituzionale: il rango cio dinorma interposta, che dipende dalla circostanza che con lart. 117 si pu effettuare unrinvio mobile alle norme CEDU ogni qualvolta sia necessario. Il rango superiore dellenorme della Convenzione rispetto alle leggi ordinarie interne era gi stato ribadito in unasentenza della Cassazione del 1993 (Caso Medrano). La Corte Costituzionale discute quianche del rapporto tra CEDU e norme costituzionali, affermando lesigenza che le normeconvenzionali siano sottoposte a verifica di compatibilit con le norme costituzionali.Bisogna cio verificare che le norme convenzioni garantiscano una tutela dei dirittifondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana. piuttostoimprobabilmente, di norma, che la CEDU imponga uno standard pi limitato dei dirittirispetto allordinamento interno, e anzi per la Convenzione vige il principio di sussidiarietin base al quale la tutela dei diritti ivi sanciti passa prima per lordinamento dei singoli Statie solo secondariamente per lintervento della Corte di Strasburgo. Con le due sentenze del2007, la Corte Costituzione ribadisce che il giudice interno non pu disapplicareautonomamente la norma interna in contrasto con quella internazionale, ma sempre

    rinviare la questione al vaglio costituzionale alla luce dellart. 117. Precedentemente ladisapplicazione era automaticamente eseguita dal giudice interno, in virt di una direttaapplicabilit della la norma convenzionale che contenga il modello di un atto internocompleto nei suoi elementi essenziali.

    VINCENZO GUIZZILA NASCITA E LEVOLUZIONE DELLUNIONE EUROPEA: LA STRUTTURAISTITUZIONALE E LE POLITICHE.

    Il processo di integrazione europea. Il 9 maggio 1950 il ministro degli esteri franceseRobert Schuman, ispirato dal connazionale europeista Jean Monnet, propone di mettere in

    comune le risorse di Francia e Germania (miniere di ferro e carbone), i due paesi la cuiguerra fratricida aveva distrutto lEuropa. Ad essi si associano subito il Benelux e lItalia.Lobiettivo formare un mercato comune del carbone e dellacciaio (CECA), ma quest

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    organizzazione sovranazionale non sar come le altre: fin dalla sua nascita ottiene unpotere legislativo ed esecutivo. Le due strutture fondamentali sono:

    Assemblea Parlamentare. Corte di Giustizia.

    Il processo di integrazione subisce un breve arresto dopo che la Francia di De Gaulle

    affossa il progetto di una Comunit europea di Difesa (CED), troppo prematuro per poterriuscire. Il rilancio avviene grazie al ministro degli esteri italiano Gaetano Martino cheorganizza a Messina un importante vertice nel 1955. Suo frutto listituzionedellEuratom, che pone sotto ununica sovrintendenza lo sviluppo pacifico dellenergiaatomica tra i 6 paesi fondatori. Due anni dopo, a Roma, di nuovo i 6 paesi fondatorifirmano un Trattato che dar vita a una Comunit Economica Europea (CEE), con lintentodi coordinare le loro politiche economiche e commerciali, giungere allunione doganale,creare un unico grande mercato europeo e, in prospettiva, ununica moneta. La CEE sistruttura in 3 grandi organi:

    1. Commissione: detiene il potere di iniziativa legislativa e il potere esecutivo.2. Consiglio: detiene il potere co-legislativo e di indirizzo politico.3. Parlamento: detiene il potere co-legislativo e consultivo.

    Inizialmente la CEE e lEuratom mantengono istituzioni separate: una Commissione CEEed Euratom divise, due diversi Consigli dei Ministri, con il comune per lAssembleaparlamentare e la Corte di Giustizia. Nel 1965 il Trattato sulla fusione degli esecutivirisolve il problema conferendo alla Commissione e al Consiglio CEE i pieni poterisullEuratom. Allinizio il Parlamento, formato dai delegati dei singoli parlamenti nazionali,non possiede poteri legislativi e le decisioni sono tutte in mano al Consiglio e allaCommissione. Si comincia perci a parlare di deficit democratico dellEuropa, chetuttavia gi nei primi anni di nascita diventa una grande potenza economica e comincia adallargarsi a nuovi paesi membri. Per laccesso alla Comunit europea vengono stabiliti due

    requisiti: Essere un paese europeo. Rispettare i principi democratici.

    Dopo il Vertice dellAja del 1969, in cui tra laltro si conferiscono nuovi poteri al Parlamentoin materia di controllo del bilancio europeo, si d il via libera al primo allargamento: nel1973 entrano Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca. Al Vertice di Parigi del 1974 lideaoccasionale dei vertici europei viene formalizzata e si decide convocare ogni sei mesi unvertice, il Consiglio europeo, che differisce dal Consiglio dei ministri perch composto daicapi di stato e di governo dei paesi membri. A Parigi si d il via libera allelezione direttadal Parlamento, che avviene per la prima volta nel 1979. Gli anni 70 sono gli anni dellaforte instabilit economico-monetaria prodotta dalla fine del sistema di Bretton Woods, che

    convince i paesi europei a velocizzare il processo di integrazione economica, attraverso lacreazione di basi di convergenza a livello monetaria: lo SME, il sistema monetarioeuropeo, il cui fine quello di contenere i tassi di oscillazione delle valute europeeallinterno di limiti stringenti. Lo SME getta i pilastri dellintegrazione monetaria che siconcluder nel 1999 con lintroduzione dellEuro.Nel 1987 viene approvato lAtto unicoeuropeo,che mette insieme il processo dintegrazione economico e politico in una normagiuridica (art. 30); vengono inoltre elaborate alcune soluzioni giuridiche per il processodecisionale:

    Norma sui poteri impliciti: possibilit dintervenire su alcune politiche laddove iltrattato non labbia esplicitamente espresso.

    Parere conforme: per ladesione di nuovi paesi alla Comunit necessario ilparere vincolante del Parlamento.

    Procedura di cooperazione: se il Parlamento non approva una proposta di leggedel Consiglio, obbligatorio che il Consiglio adotti tale legge allunanimit.

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    una svolta importante per lintegrazione europea, che da integrazione negativa diventada quel momento integrazione positiva: se la prima si limitava a rimuovere gli ostacoli alcommercio e alla libera concorrenza (barriere e dazi doganali ecc.), lintegrazione positivainizia a costruire un assetto legislativo e regolamentare comune a livello europeo, nonelimina ma costruisce. Il processo di integrazione subisce cos una significativa

    accelerazione con il primo Libro Bianco del 1985 nel quale si annuncia la volont dicompletare la realizzazione del mercato interno entro la fine del secolo. Ma sar solo lacaduta del Muro di Berlino nel 1989 e la conseguente unificazione della Germania chedar limpulso definitivo. Nel 1992 viene firmato il Trattato di Maastricht da parte deipaesi membri che intanto sono diventati 15. Nasce lUnione europea con una struttura atre pilastri:

    1. Mercato unico e integrazione economica.

    2. Politica estera e di sicurezza comune.

    3. Affari interni e giustizia.

    Levoluzione dei Trattati prosegue negli anni successivi; nel 1997 viene firmato il Trattatodi Amsterdam, che introduce significative modifiche nei tre pilastri; nel 2000 il Trattato diNizza si rivela per un pasticcio e pone un serio freno al processo di integrazione, salvatosolo da dune punti:

    Adozione della Carta dei Diritti fondamentali, elaborata da una Convenzioneapposita composta da parlamentari europei e nazionali, membri del Consiglio edella Commissione europea. Pur non essendo un atto giuridico vincolante, la Cartaelenca per la prima volta i diritti fondamentali dellUnione europea, e la Corte diGiustizia afferma che una violazione di uno di questi diritti pu portare un cittadinoeuropeo a ricorrere alla Corte (giustiziabilit).

    Successivo Vertice di Laeken, lo stesso anno, che riconosce lesigenza diaccrescere legittimit democratica e trasparenza e decide di convocare unaConvenzione, sul modello di quella che ha redatto la Carta dei Diritti, con il compitodi dare al processo dintegrazione (nel frattempo giunto a compimento sul pianoeconomico con leuro) una svolta politica, riformando e semplificando i vari Trattati.

    Il lavoro della Convenzione diventa ben presto una sorta di lavoro costituente, che portaallelaborazione di una bozza chiamata Trattato che adotta una Costituzione perlEuropa. Liter si conclude nel 2004 quando a Roma i paesi membri intanto saliti a 25con lingresso dei paesi dellEuropa centro-orientale firmano Costituzione, la cui entrata

    in vigore per subordinata alla ratifica dei vari paesi. Dopo alcuni referendum positivi, nel2005 la Francia e lOlanda votano no alla Costituzione. la fine del progettocostituzionale. Dopo un lungo periodo di riflessione, nel 2007 in occasione dei 50 annidella Comunit europea una dichiarazione, nota come la Dichiarazione di Berlino,rilancia il processo di riforma dei trattati: la Costituzione messa in soffitta, ma i suoicontenuti basilari sono riversati in un trattato nuovo che va a modificare i duefondamentali, quello del 57 di Roma e quello del 92 di Maastricht. Approvato a Lisbona, ilnuovo trattato (perci definito Trattato di Lisbona) entra in vigore dopo le dovute ratifiche eun doppio referendum in Irlanda (che prima boccia e poi approva il testo) il 1 dicembre2009.

    La Costituzione e il Trattato di Lisbona. La Costituzione europea, o meglio il Trattatoche adotta una Costituzione per lEuropa, conteneva 448 articoli in quattro parti:1. Disposizioni istituzionali generali.

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    2. Carta dei diritti fondamentali.3. Politiche comunitarie e funzionamento degli organi.4. Disposizioni generali e finali.

    Si aggiungevano ad essi 36 protocolli, 2 allegati e 50 dichiarazioni. Le modifiche apportatedalla Costituzione al processo comunitario erano diverse e significative:

    Eliminazione dei 3 pilastri, assorbiti nellUnione europea complessiva. Possibilit di cooperazione struttura per difesa e politica estera. Possibilit di istituire una Procura europea. Possibilit di recesso per gli Stati non intenzionati a restare nellUnione. Personalit giuridica allUnione. Istituzionalizzazione del Consiglio europeo, prima solo consesso informale. Presidente eletto dellUnione europea, non pi a rotazione semestrale. Ministro degli Esteri europeo al contempo vicepresidente della Commissione. Riduzione dei componenti della Commissione da 27 a 2/3 dei paesi membri,

    con rotazione.

    Poteri legislativi al Parlamento, potenziandone lattuale ruolo di co-legislatore eattribuendogli piena funzione di bilancio. Modifica degli atti normativi: leggi e leggi-quadro sostituivano regolamenti e

    direttive comunitarie. Potenziamento del ruolo dei Parlamenti nazionali. Iniziativa di legge popolare: un milione di cittadini dellUnione di un numero

    significativo di paesi pu chiedere che lUnione legiferi su un tema particolare. Delimitazione delle competenze dellUnione con una chiara precisazione.

    La bocciatura della Costituzione da parte di Francia e Olanda mise fine a tutto questoprocesso. La Dichiarazione 30 del testo sosteneva che, in caso di mancata ratifica di unoo pi Stati, e con la ratifica dei 4/5 dei membri, la questione venisse deferita al Consiglioeuropeo. Fu in effetti questultimo, nel giugno 2005, a invitare gli Stati membri a un periododi riflessione conclusosi il 25 marzo 2007 con la Dichiarazione di Berlino. Il rilancio delprocesso di riforma dei Trattati fu affidato alla presidenza di turno portoghese che redasseuna bozza di trattato approvato dalla Conferenza intergovernativa il 13 dicembre 2007, esottoposto alla ratifica. Tutti i governi hanno provveduto a ratifica parlamentare conleccezione dellIrlanda, che ha bocciato il referendum nel 2008. Lanno successivo, date alpopolo irlandese garanzie sufficienti, stato indetto un nuovo referendum che haapprovato il testo, entrato in vigore il 1 dicembre 2009. Esso contiene 7 articoli enumerosi protocolli e dichiarazioni che vanno a modificare i due Trattati istitutivi:

    Trattato sullUnione europea: quello di Maastricht

    Trattato sul funzionamento dellUnione europea: cos ridenominato il TrattatoCE di Roma.I due nuovi Trattati cos modificati recepiscono le innovazioni gi sopra riportate introdottecon la Costituzione affossata, con le seguenti differenze:

    Cancellazione dei riferimenti ai simboli: bandiera, inno, moneta. Cancellazione dei nuovi nomen iuris: legge e legge-quadro tornano a essere

    regolamento e direttiva. Stralciata la Carta dei diritti, che tuttavia assume con il nuovo art. 6 valore

    vincolante. Sistema di voto a doppia maggioranza: il Consiglio approva con il voto

    favorevole del 55% degli Stati rappresentanti almeno il 65% della popolazione UE.Tale sistema entra in vigore in via sperimentale nel novembre 2014 e in viadefinitiva il 1 aprile 2017. Fino ad allora si applica il compromesso di Ioannina: unaminoranza di blocco pu imporre che la votazione sia fatta allunanimit.

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    Nuova denominazione della Corte, che diventa Corte di giustizia dellUnioneeuropea e assume quindi competenze per lex 3 pilastro (giustizia e polizia).

    Sostituzione del Ministro degli Esteri europeo con un Alto rappresentante per lapolitica estera, con uguali competenze stabilite dalla ex Costituzione.

    Struttura istituzionale dellUnione europea. Per istituzione comunitaria sintende unorgano che esercita la funzione costituzionale della produzione del diritto comunitarioderivato, ossia che emana le norme che costituiscono il diritto comunitario in forza diquanto previsto dai Trattati istitutivi. Secondo lart. 7 CE le istituzioni comunitarie sono:

    Consiglio dellUnione europea Commissione Parlamento europeo Corte di giustizia Corte dei conti

    A parte, pur essendo comunque fondamentali, sono gli organi quali il Consiglio europeo e

    la BCE.Il Consiglio europeo un organo politico nato in modo informale nel corso del tempo cheistituzionalizza la prassi delle riunioni al vertice tra i capi di governo dellallora Comuniteconomica europea; ha un compito di impulso politico e definizione degli orientamentipolitici generali. Esso deve presentare una relazione al Parlamento europeo al termine diogni riunione e un resoconto annuale dei risultati conseguiti dallUE.Il Consiglio dellUnione europea, chiamato spesso solo Consiglio o Consiglio deiMinistri, non va confuso col precedente. Esso, secondo lart. 203, composto dairappresentanti di tutti gli Stati membri col rango di ministri nei rispettivi paesi in funzionedella materia trattata. Il COREPER, Comitato dei rappresentati permanenti degli Statimembri, un organismo autonomo che lavora per in funzione del Consiglio col compito

    di prepararne i lavori sul piano tecnico e politico coordinando lazione delle commissionitecniche che preparano le attivit normative del Consiglio e agendo da filtro politico inquanto composto da membri degli organi diplomatici dei singoli paesi. Il COREPER Iriunisce i rappresentanti permanenti aggiunti e prepara le discussioni di tipo pi tecnico,mentre il COREPER II riunisce i rappresentanti permanenti veri e propri e discute diquestioni pi politiche. Le funzioni del Consiglio sono:

    Funzione legislativa. Esso dispone del pi ampio potere di formazione dellenorme comunitarie (art. 202) attraverso ladozione di direttive e regolamenticomunitari. Esso adotta altres atti normativi anche in quelle materie di cui lUE nonha attribuzione ma in cui, ai sensi dellart. 308, lazione dellUnione essenziale peril raggiungimento di uno dei suoi scopi fondamentali. Le deliberazioni sono a

    maggioranza semplice per le questioni di procedura, mentre per il resto prevale lamaggioranza qualificata: ogni Stato membro dispone di un determinato numero divoti ponderato sulla base di diversi criteri. I voti di ciascuno Stato sono sancitinellart. 205.

    Autorizzazione alla negoziazione di accordi internazionali, negoziazione cheporta avanti e conclude la Commissione.

    Deliberazione come consesso intergovernativo e non come istituzionecomunitaria. In questo caso la composizione quella dei singoli capi di Stato o digoverno. In tale forma il Consiglio designa il presidente della Commissione e imembri della Corte di giustizia.

    La Commissione europea composta da 27 membri - uno per Stato - ed un organo diindividui, in quanto i membri non rappresentano i rispettivi Stati dappartenenza ma

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    agiscono in modo indipendente. Il mandato di ciascun commissario di 5 anni,rinnovabile.Ciascun commissario responsabile di un determinato settore di attivit (relazioni esterne,competitivit, pesca e agricoltura ecc.) e adotta misure specifiche in tale settore, benchlazione della Commissione resti comunque collegiale. La Commissione ha una natura

    detta tricefala in quanto ha funzioni legislative, esecutive e di controllo:1. Potere legislativo. Tutti gli atti normativi comunitari adottati dal Consiglio sono

    proposti dalla Commissione che ha lesclusiva in termini di iniziativa (sebbene ilConsiglio e il Parlamento possano sollecitarla a legiferare in un determinatoambito). La proposta legislativa viene esaminata prima da un servizio giuridico e dacommissioni di esperti, quindi sono consultati gli organi di categoria interessati e avolte le parti sociali. Quindi viene sottoposta ad approvazione collegiale di tutta laCommissione.

    2. Potere esecutivo. Alla Commissione spetta lesecuzione dei trattati e dellinterodiritto comunitario mettendo in atto le norme e garantendone losservanza. LaCommissione mette in atto un procedimento dinfrazione verso quegli Stati membri

    che violino norme comunitarie. La Commissione adotta le misure necessarie perporre in essere le norme, anche se questo potere pu essere limitato da unaprassi, nota come comitatologia. In base a tale prassi, il Consiglio nomina comitaticonsultivi, di gestione e di regolamentazione formati da esperti tecnici erappresentanti della Commissione; prima delladozione di un atto esecutivo, laCommissione quindi tenuta a consultare i comitati e laddove essi diano un pararenegativo la Commissione pu adottare misure urgenti che il Consiglio libero perdi modificare o revocare entro 3 mesi. Tale prassi non prevista dai Trattati sarebbein linea con lart. 202 che prevede una maggiore azione del Consiglio in tema dipotere di esecuzione della Commissione.

    3. Potere di controllo. Principalmente, la Commissione ha poteri ispettivi in materiadi concorrenza e dumping, sugli aiutati statali alle imprese e in generale sulladisciplina di imprese pubbliche o private a cui gli Stati membri hanno attribuito dirittispeciali o esclusivi.

    Il Parlamento europeo composto da 785 europarlamentari che rappresentano i popolidellUnione europea. Il mandato di ciascuna legislatura di cinque anni. I deputati sonoeletti su base nazionale ma siedono in Parlamento allinterno di gruppi politici europei(Partito Popolare Europeo, Partito Socialista Europeo, Sinistra europea, Democratici perlEuropa). Le funzioni del Parlamento (art. 192) sono:

    1. Potere di controllo verso lattivit della Commissione: il Parlamento approva lanomina del presidente della Commissione e dellintero collegio. Il Parlamento

    esamina relazioni annuali che la Commissione tenuta a inviargli e interroga isingoli commissari su questioni politiche. Infine, il Parlamento pu a maggioranza didue terzi sfiduciare la Commissione che cos costretta alle dimissioni.

    2. Potere legislativo condiviso: il Parlamento pu sollecitare la Commissione aelaborare un progetto legislativo su una determina materia. Pi importante certamente lattuale potere di codecisione normativo, in base al quale (art. 249) ilParlamento oggi condivide col Consiglio il potere di adottare gli atti comunitari (laprocedura sar esaminata successivamente). Infine, il Parlamento approva gliaccordi internazionali stipulati dalla Commissione su mandato del Consiglio.

    La Corte dei conti composta da un cittadino per Stato membro designato tra personalitche hanno maturato esperienza negli organi di controllo nazionali. La funzione della Corte

    dei Conti quella del controllo del bilancio comunitario, attraverso lesame di tutte leentrate e le spese dellUnione e dei suoi organi. La Corte pu istituire sezioni internecompetenti per alcune materie specifiche.

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    Altri organi dellUnione europea sono: Comitato economico e sociale (CES): organo consultativo composto da

    rappresentati di categoria della societ civile, ossia imprenditori, agricoltori,professionisti, commercianti, artigiani, associazioni dei consumatori. I membri delCES hanno titolo di consiglierie sono suddivisi in 1) datori di lavoro; 2) lavoratori

    dipendenti; 3) attivit diverse. Il mandato di 4 anni. Il CES va consultatoobbligatoriamente dalla Commissione, Consiglio e Parlamento in determinati casi;esso ha facolt di formulare pareri di propria iniziativa.

    Comitato delle regioni: organo consultivo regolato composto da rappresentanti dientit regionali o locali che ricoprano incarichi di responsabilit su mandatoelettorale locale. Va consultato obbligatoriamente dalle istituzioni per le questioni dipolitica regionale e pu formulare pareri di propria iniziativa. I pareri e le politichegenerali del Comitato sono decise nelle cinque sessioni plenarie che si tengonodurante lanno.

    Banca centrale europea (BCE): responsabile della politica monetaria dei Paesiaderenti alla moneta unica (euro). Il suo comitato esecutivo composto da unPresidente e cinque membri nominati dal Consiglio europeo su raccomandazionedel Consiglio e consultazione del Parlamento. Il consiglio direttivo comprende imembri del comitato esecutivo e i governatori delle banche centrali.

    Mediatore europeo: un organo individuale, una sorta di difensore civicocomunitario, che difende gli interessi dei cittadini nei confronti delle azioni delleistituzioni europee. Riceve le denunce delle persone fisiche e giuridicherelativamente ai casi di cattiva amministrazioni delle istituzioni. Su queste basiesso pu svolgere indagini che, se riscontrano effettive problematiche, sitraducono in una nota allautorit interessata. Essa entro 3 mesi comunica ilproprio punto di vista e il Mediatore invia una relazione al Parlamento europeo e

    allistituzione interessata.

    VINCENZO GUIZZILORDINAMENTO GIURIDICO: IL RUOLO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.

    Corte di giustizia e Tribunale di primo grado. La Corte composta da un giudice perStato membro (oggi 27) e da 8 avvocati generali. Essi sono nominati su base nazionalema non rappresentano i rispettivi paesi e agiscono autonomamente. Il mandato di 6anni, rinnovabile. Giudici e avvocati sono scelti tra coloro che nei singoli paesi hannoesercitato le pi alte funzioni giurisdizionali e tra noti esperti di diritto. Il Presidente della

    Corte nominato tra i giudici della Corte con mandato di 3 anni. Dirige lattivit dellaCorte, designa i giudici relatori per ogni causa e presiede le udienze plenarie. Lavvocatogenerale (simile al procuratore italiano) presenta pubbliche conclusioni scritte e motivatesulle singole cause in cui richiesta tale conclusione. Il Cancelliere nominato dalla Cortecon mandato di 6 anni. Esso riveste le funzioni dei tradizionali cancellieri giuridici(ricezione e trasmissione di atti) e coordina lattivit amministrativa e finanziaria dellaCorte.I giudici si riuniscono nel gran plenum che ludienza plenaria, o in grandi sezionida 11 giudici e pi generalmente in sezioni da 5 o da 3 (sempre dispari). Le funzioni dellaCorte sono:

    1. Controllo giurisdizionale sullinterpretazione del diritto comunitario e sullalegittimit degli atti normativi adottati dalle istituzioni rispetto ai trattati.

    2. Pronunciamento sui ricorsi presentati da Stati membri e singoli verso normecomunitarie.

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    Il Tribunale di primo grado composto da almeno un giudice per Stato membro,nominati con le stesse modalit della Corte. Il Tribunale, istituito nel 1988, si occupavaprecedentemente delle sole questioni in materia di concorrenza ed invece competenteoggi per tutti i ricorsi diretti presentati da persone fisiche o giuridiche in qualsiasi materia.Le sentenze emesse dal Tribunale possono essere impugnate davanti alla Corte in

    secondo grado per soli motivi di diritto. Il Tribunale pu decidere anche con un giudiceunico. Le camere giurisdizionali previste a Nizza sono competenti a deliberare in primogrado su ricorsi in materie specifiche. Oggi esiste solo il Tribunale della funzione pubblicadellUnione europea che emana sentenze su ricorsi presentati da impiegati delle istituzionicomunitarie contro le istituzioni stesse. costituito da sette giudici con un mandato di 6anni.

    Controllo giurisdizionale diretto. Il controllo giurisdizionale che la Corte di Giustizia e ilTribunale di I grado eseguono di due tipi:

    Controllo diretto sul diritto comunitario attraverso i ricorsi diretti dei singoli o degliStati membri.

    Controllo indiretto attraverso il rinvio pregiudiziale, cio linvio degli atti di unprocesso nazionale da parte del giudice interno al giudice della Corte comunitaria.

    Il controllo diretto sulla validit di un atto comunitario materia riservata alla Corte digiustizia e al Tribunale e si esplica attraverso diversi sistemi:

    1. Azione di annullamento: un atto comunitario pu essere impugnato da un singoloo da uno Stato membro di fronte ai giudici comunitari se lo si ritiene invalido perchviziato. I vizi di annullamento che possono essere fatti valere dal ricorrente sono iseguenti:

    o Incompetenza: lincompetenza relativa quella per cui latto statoadottato da unistituzione che non aveva competenza a farlo, mentre

    lincompetenza assoluta sussiste se lintera Comunit europea hadeliberato su una materia non di sua competenza.o Violazione delle forme sostanziali: sono violazioni di questo tipo il difetto

    di motivazione, la mancata consultazione di un organo comunitario laddoveprevisto obbligatoriamente, la mancanza o lerrata individuazione dellabase giuridica di un atto.

    o Violazione di legge: violazione di norme del Trattato o di dirittocomunitario derivato, nonch di norme intenzionali convenzionali econsuetudinarie e di quei principi generali di diritto riconosciuti dallagiurisprudenza della Corte.

    o Sviamento di potere: avviene allorquando listituzione comunitaria che

    adotta latto abbia esercito il suo potere e la sua discrezionalit perconseguire un fine diverso da quello per cui il potere gli stato conferito.Lo sviamento di procedura avviene allorquando una procedura siautilizzata per un fine diverso da quello per cui essa stata prevista.

    Il ricorso non ha effetto sospensivo, tranne nei casi previsti dallart. 242 persospensione in via cautelare (in cui sussista lirreparabilit del danno che lattoprovocherebbe). Se il giudizio della Corte positivo, latto si dichiara annullato, ossialatto nullo e non avvenuto. Come tale lannullamento produce effetti ex tunc, cio retroattivo e annulla tutte le situazioni giuridiche pervenute dal momentodellentrata in vigore dellatto annullato. La Corte ha, per i soli regolamenti, facolt diconferire effetti ex nunc allannullamento o addirittura di garantire gli effetti dellattoannullato finch lamministrazione non ne promulgher uno sostitutivo.2. Azione in carenza: ricorso presentato contro lillegittima inattivit di unistituzione

    comunitaria. Allorch Consiglio, Commissione, Parlamento e Banca centrale si

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    astengano dal pronunciarsi su una questione in violazione dellobbligo prescritto dalTrattato, scatta lazione in carenza.

    3. Eccezione di invalidit: una eccezione incidentale. In pratica le parti possonofarvi ricorso solo se durante una procedura giurisdizionale gi avviata per altrimotivi di fronte alla Corte venga sostenuta linapplicabilit di un atto per gli stessi

    vizi di annullamento dellart. 230. Se leccezione di invalidit accolta, latto non annullato ma inapplicato: non pu quindi essere applicato nella situazioneparticolare, ma resta pianamente in vigore in via generale.

    4. Azione di responsabilit extracontrattuale: unistituzione comunitaria attraversouna sua azione dolosa provoca un danno da risarcire. La fattispecie classica quella del risarcimento richiesto verso il pregiudizio provocato da un attocomunitario considerato illegittimo. Lazione di responsabilit extracontrattuale nonsostituisce quella di annullamento o di rinvio o eccezione pregiudiziale: lattocontestato con questa procedura non infatti n annullato ne considerato invalido,ma solo illegittimo in via incidentale, ossia nella fattispecie considerata.

    Impugnazione di sentenze del Tribunale. Negli ultimi anni il Tribunale di primo grado haassunto sempre pi competenze. Oggi lorgano giurisdizionale a cui vanno presentatitutti i ricorsi diretti di persone fisiche o giuridiche ed prevista la possibilit che tutte leazioni di ricorso (anche degli Stati, quindi) siano trattate in primo grado dal Tribunale fattaeccezione per i rinvii pregiudiziali. In realt anche prevista, ma ancora non attuata, unanorma del Trattato che prevede di devolvere al Tribunale anche i rinvii pregiudiziali perquelle questioni i cui ricorsi diretti saranno devoluti alle camere giurisdizionali. Tutte lesentenze del Tribunale sono impugnabili in secondo grado entro 2 mesi dalpronunciamento. Stati e istituzioni comunitarie possono impugnare qualsiasi sentenzaanche se non le riguardino, fatta eccezione per le controversie dei funzionari.Limpugnabilit tuttavia limitata alle sole questioni di diritto, cio a eventuali errorigiuridici della prima sentenza, che devono essere chiaramente indicati (bench la Cortepossa anche dufficio rilevare degli errori se questi non sono motivati). Non si tratta quindidi un giudizio dappello in cui si riconsiderano di nuovo tutti i fatti, ma un giudizio dicassazione e gli errori censurabili sono:

    Incompetenza del Tribunale. Vizi di procedura. Violazione del diritto comunitario. Eccessiva durata della procedura del Tribunale.

    La Corte pu dichiarare irricevibile limpugnazione della sentenza con una sempliceordinanza, sentito lavvocato generale. La Corte pu respingere il ricorso anche se

    sussistano effettivamente dei vizi ma la sentenza sia oggettivamente fondata. Se invece laCorte accoglie limpugnazione, la sentenza di accoglimento comporta lannullamento dellapronuncia del Tribunale.

    Rinvio pregiudiziale. Previsto dallart. 234, il rinvio pregiudiziale un meccanismo ditutela giurisdizionale non diretta ma derivata. Esso prevede che il giudice nazionale, nelcorso di un contenzioso che investe questioni di diritto comunitario, possa chiedere allaCorte di giustizia di pronunciarsi su tale questione se ritiene che il chiarimento sianecessario per la sua soluzione. Esistono due casi di rinvio:

    Rinvio pregiudiziale dinterpretazione col quale il giudice nazionale chiede allaCorte quale sia la corretta interpretazione e quindi la portata di una norma

    comunitaria. Rinvio pregiudiziale di validit col quale il giudice chiede alla Corte se la norma

    comunitaria sia valida ed efficace.

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    Loggetto del rinvio pregiudiziale molto ampio. Per il rinvio dinterpretazione in oggettotutto il sistema giuridico comunitario convenzionale e derivato, ivi inclusi accordi stipulatidalla Comunit con Stati terzi e principi generali del diritto comunitario. Per il rinvio divalidit sono oggetto di rinvio gli atti delle istituzioni comunitarie, ossia tutti gli attiimpugnabili col ricorso diretto considerando quindi anche gli stessi vizi rilevanti ai fini

    dellazione di annullamento.

    Effetti della sentenza pregiudiziale. Gli effetti della sentenza pregiudiziale sono diversi aseconda del tipo di rinvio:

    Sentenza interpretativa (risposta a un rinvio interpretativo): essa vincolanaturalmente il giudice a quo che ha effettuato il rinvio nella soluzione del caso. Lasentenza pu altres essere considerata al di fuori della fattispecie perch si basasu punti di diritto e perci va tenuta in considerazione dallintera giurisprudenza. Cinon esclude la possibilit che qualsiasi giudice, anche lo stesso di prima, possaeffettuare un ulteriore rinvio: o per sollecitare un ripensamento della Corte sullabase di nuovi elementi, o per avere dei chiarimenti sulla sentenza.

    Sentenza di validit (risposta a un rinvio di validit): leffetto della validit dellattocomunitario strettamente limitato al caso in questione. Da ci deriva che in unmomento successivo e per motivi diversi la legittimit possa nuovamente esserecontestata con rinvio. Leffetto dellinvalidit dellatto viceversa lo stesso che perla procedura di annullamento e latto invalido dunque annullato.

    Lefficacia temporale della sentenza, sia essa interpretativa o di invalidit, ex tuncequindi retroattiva. La sua efficacia si estende quindi a tutti i rapporti non esauriti sorti dalmomento in cui latto stato adottato, e quindi precedentemente alla sentenza. La Corteha tuttavia facolt di limitare lefficacia in modo ex nunc laddove sussistano esigenze dicertezza del diritto, ossia le stesse condizioni per cui una sentenza di annullamento exart.230 definita non retroattiva.

    Procedura giurisdizionale. Tutti i procedimenti di fronte al Tribunale e alla Corte sonoregolati da:

    Norme del Trattato. Protocollo sullo Statuto della Corte. Regolamenti interni di procedura.

    Prima della decisione, il procedimento prevede una fase scritta e una fase orale.Naturalmente il tipo di procedura diverso a seconda del tipo di azione giurisdizionale:

    1. Azioni dirette: ricorsi per annullamento, carenza, responsabilit extracontrattualesono attivati tramite un ricorso da presentarsi entro il termine stabilito (2 mesi dalla

    pubblicazione della norma per lannullamento). Il ricorso inviato alla Cancelleriaper raccomandata. Il cancelliere provvede alle traduzioni e alla pubblicazione sullaGazzetta ufficiale, oltre a notificare il ricorso alla controparte. Questultima pupresentare una replica e una controreplica nel termine di un mese. Stati membri eistituzioni comunitarie possono intervenire in tutte le procedure attivate con ricorso,sia per sostenere la domanda di ricorso che per contestarla. Le persone fisiche ogiuridiche possono farlo a condizione di essere direttamente interessate alladecisione impugnata.

    2. Rinvii pregiudiziali: la procedura inizia di fronte al giudice nazionale con lasospensione del procedimento attivato dinanzi ad esso e il rinvio degli atti alla Cortedi giustizia. Insieme agli atti, il giudice invia alla Corte i quesiti dinterpretazione o di

    validit sui quali la Corte deve pronunciarsi. La cancelleria trasmette il tutto alleparti e alla Commissione e altre istituzioni comunitarie interessate, nonch a tutti gliStati membri (e non membri se si tratta di una messa in discussione di un accordo

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    tra Comunit e Stati terzi). Tutti questi soggetti possono presentare entro 2 mesiosservazioni scritte e partecipare alludienza manifestando oralmente la propriaposizione.

    Nella fase orale di unudienza si ha la relazione del giudice relatore, laudizione degliagenti, consulenti, avvocati, testimoni, periti e infine le conclusioni dellavvocato generale.

    A questo punto il giudice relatore, sentito lavvocato generale, deposita una relazionedudienza che riassume la questione, il quadro normativo e la posizione delle parti. IlTribunale o la Corte decidono quindi in base a tale relazione se si necessita di unsupplemento di istruttoria, unintegrazione della documentazione o altro. Si fissa quindi ladata delludienza e la composizione del collegio; se non si decide di procedere alludienza,si fissa la data in cui lavvocato generale presenter le proprie conclusioni. Duranteludienza i difensori delle parti e gli intervenienti espongono i propri pareri a integrazione diquelli espressi in forma scritta, rispondendo alle domande del collegio e dellavvocatogenerale. La fase orale termine con la lettura durante ludienza pubblica della conclusionidellavvocato generale. Ci avviene solitamente poche settimane dopo ludienza didiscussione. Questa la procedura regolamentare. Esistono procedure accelerate sia per

    i ricorsi che per i rinvii.

    VINCENZO GUIZZILEVOLUZIONE DELLA TUTELA DEI DIRITTI UMANI NELLUNIONE EUROPEA E IRAPPORTI CON IL SISTEMA CEDU.

    Levoluzione dei diritti umani nei Trattati UE. Inizialmente nei trattati istitutivi non ceraalcun riferimento alla tutela dei diritti fondamentali. Lart. 12 del Trattato CEE di Romarecepiva il principio di uguaglianza sostenendo il divieto di discriminazione fondato sullanazionalit. In realt questa e altre norme del Trattato si riferiscono specificamente adiscriminazioni nellambito del mercato comune, e cio riguardo la libera circolazione dimerci e servizi e la libert di stabilimento. Il Trattato CEE non ha per mai previsto normeriguardanti lobbligo del rispetto dei diritti umani fondamentali, a parte lart. 13 col qualeconferisce al Consiglio il compito di prendere provvedimenti contro discriminazione dirazza, etnia, religione, ideologia, handicap, et, tendenze sessuali (ma sempre in ambitodi libera circolazione).Nella Dichiarazione comune del 1977, il Parlamento, il Consiglio ela Commissione si impegnavano a rispettare i diritti fondamentali garantiti dalle costituzionidegli Stati membri e della CEDU. Pur essendo non vincolante giuridicamente, laDichiarazione stata un pilastro fondamentale che ha portato poi nel 1992, a Maastricht,allelaborazione dellart. 6.2 dove il contenuto della Dichiarazione venne recepito

    normativamente. Con il Trattato di Maastricht, lart. 6.1 ha per la prima volta elencato iprincipisu cui si fonda lUnione: Libert; Democrazia; Rispetto dei diritti delluomo e libert fondamentali; Stato di diritto.

    A questi si aggiungeva un importante documento ratificato nel 1989 da 11 dei 12 paesimembri (con leccezione della Gran Bretagna, che lo ratificher nel 1998): la Carta deidiritti sociali dei lavoratori. Tale Carta, voluta fortemente dal presidente dellaCommissione europea Jacques Delors, poneva fine alla contraddizione pericolosa di unmercato comune senza garanzie sociali: i lavoratori europei sarebbero stati in tal modo

    tutelati nei loro diritti a livello comunitario oltre che nazionale Su queste basi nel 2000 aNizza il Consiglio europeo adott la Carta dei Diritti Fondamentali dellUnione europeaproclamata solennemente poi da Parlamento, Commissione e Consiglio nel 2000 e dagli

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    Stati membri nel 2007. In essa si rintracciano tutti quei diritti fondamentali tutelati dallaCorte fino ad allora, e pur non essendo giuridicamente vincolante stata usata comemetro di giudizio dalla Corte nelle successive sentenze.

    I rapporti tra Unione europea e CEDU. Con la sentenza Rutili (1975), la Corte

    riconosceva e applicava alcuni degli articoli della Convenzione europea sulla salvaguardiadei diritti dellUomo (CEDU) riconoscendoli come parte della struttura giuridicacomunitaria. La Corte ha poi soprattutto applicato gli artt. 6 e 13 della CEDU concernentila tutela giurisdizionale piena ed effettiva che si concretizza in due diversi principifondamentali:

    1. Principio di equivalenza: la tutela dei diritti provenienti da norme comunitarie deveessere almeno pari a quella prevista dalle norme nazionali.2. Principio di effettivit: lesercizio da parte del singolo dei diritti derivanti danorme comunitarie non deve essere ostacolato o reso gravoso dal sistemagiurisdizionale interno.

    Riguardo lipotesi di unadesione della Comunit come istituzione alla CEDU, la

    Commissione e il Consiglio hanno per anni lavorato a questo scopo: la Commissioneprima pubblic in un Bollettino uno studio sullargomento, e nel 1979 prepar unmemorandum sulladesione della CEE alla CEDU. La Commissione sosteneva cheladesione fosse il miglior modo di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, purriconoscendo la necessit di elaborare una propria carte dei diritti, come poi accadr. Nel1990 la Commissione present una comunicazione sullo stesso argomento, ma ilConsiglio decise di investire la Corte della questione attraverso la richiesta di un parere.La Corte in tale parere afferm che ladesione alla CEDU comporterebbe una modificasostanziale dellattuale regime comunitario in difesa dei diritti fondamentali e linserimentodella Comunit in un sistema istituzionale distinto. Due fattori che minerebberogravemente lautonomia giurisdizionale comunitaria e avrebbero rilevanza costituzionaletale da uscire dal dettato dei Trattati. Sarebbe perci necessaria una modifica di tali trattatiper poter effettuare ladesione.

    Levoluzione dei diritti umani nella giurisprudenza della Corte. La tutela dei dirittifondamentali, da parte della Corte di Giustizia europea, ha inizialmente riguardato solo idiritti inseriti nel Trattato CEE tra cui appunto quello di non discriminazione nel mercatocomunitario. Con la sentenza Cassis di Dijon (120/1978) viene sancito il principio delmutuo riconoscimento in base al quale se una merce prodotta in uno Stato membropu circolare in tutti gli Stati membri. Estendendo lapplicazione del mutuo riconoscimentoanche ai lavoratori, sono state successivamente approvate due direttive per

    lequiparazione dei titoli di studio e professionali. La Corte tuttavia ha sempre cercato diinterpretare in maniera estensiva il divieto di discriminazione presente nel Trattato CEEattraverso il senso tradizionale, ossia il divieto di trattare in modo diverso situazioni simili edi non trattare in modo identico situazione diverse. La Corte ha quindi cercato sempre digarantire unuguaglianza sostanziale e non solo formale, sanzionando discriminazioninon solo esplicite ma anche indirette o dissimulate (es. sanzionando la diversaretribuzione del part-time in quanto sono le donne generalmente a scegliere questa formadi lavoro). Tuttavia, a parte questo principio sancito dal Trattato, fin dagli anni 50 la Cortesostenne che non le spettava emettere sentenze riguardo il rispetto di diritti fondamentalicome sanciti dalle rispettive costituzioni nazionali ma solo garantire il rispetto del dirittocomunitario: tale era il senso della sentenza Stork (1959), con la quale la Corte si

    dichiarava incompetente a trattare una questione riguardante la violazione, da parte degliorgani comunitari, di un diritto fondamentale tutelato dalla costituzione di uno Statomembro. Ci condusse la Corte Costituzione italiana e la Corte tedesca a elaborare la

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    teoria dei controlimiti: la superiorit del diritto comunitario sul diritto interno sarebbevenuta meno laddove una norma comunitaria avesse inciso sul rispetto dei dirittifondamentali delluomo. Naturalmente tale teoria non mai stata applicata, ma a seguitodi queste enunciazioni delle corti costituzionali la Corte di giustizia cominci a interessarsidei diritti fondamentali per evitare che venissero posti vincoli alla superiorit sempre e

    comunque delle norme comunitarie. Con una sentenza del 1969 la Corte sostenne che nelcaso in cui una legge comunitaria o nazionale violasse i diritti fondamentali, tale legge puessere impugnata di fronte alla Corte. Il cambio di rotta definitivo avvenne con la sentenzaNold (1974), nella quale la Corte sostenne che i diritti fondamentali costituiscono parteintegrante dei principi generali del diritto, di cui la Corte garantisce losservanza; nelgarantire la tutela di tali diritti essa tenuta ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuniagli Stati membri e non potrebbe, quindi, ammettere provvedimenti incompatibili con i dirittifondamentali riconosciuti e garantiti dalla costituzione di tali Stati. Con la sentenzaWachauf(1989) la Corte sostenne che i diritti umani fondamentali vincolano sia gli Statimembri che le istituzioni comunitarie.

    Terrorismo e tutela dei diritti umani. A partire dal 2001, quando la questione delterrorismo internazionale ha cominciato a diventare particolarmente rilevante, il Consigliodi Sicurezza dellONU ha adottato risoluzioni riguardanti individui che si presuppone sianodei terroristi. Le risoluzioni congelano le risorse economiche di tali individui attraverso deicomitati che indagano per identificare lappartenenza dei soggetti a organizzazioniterroristiche. Gli Stati europei hanno delegato questo compito allUnione europea: ilcongelamento delle risorse di individui sospettati di terrorismo e inseriti in una blacklistda un apposito comitato sanzionatorio deve essere compiuto dallUnione in quantopotrebbe altrimenti essere compromessa la libera circolazione dei capitali, fondamentodella Comunit europea. Con un regolamento CE la questione stata regolamentata:entro 12 mesi dal congelamento dei beni, necessaria una motivazione a giustificadellatto e riguardo il fine che sintende perseguire (in tal caso, la lotta al terrorismo). Larealizzazione di tale blacklist stata disposta tramite posizioni comuni, atti politicidisposti in base alle norme del secondo e terzo pilastro UE. Per questo fatto, il soggettoinserito nella blacklist non ha possibilit di difendersi e di ottenere la cancellazione dellasua inclusione in lista, in quanto i Trattati non prevedono alcuna possibilit di contestaredirettamente le posizioni comuni. Gli unici atti che il sospettato terrorista pu impugnaresono solo le decisioni (contestabili ai sensi dellart. 230 CE, ricorso in annullamento) dicongelamento dei beni, che per trovano la loro giustificazione proprio nellinserimentonella blacklist. Il Tribunale di primo grado ha per sempre respinto i ricorsi di questiindividui sostenendo che il regolamento un atto dovuto perch dava attuazione a una

    risoluzione in materia adottata dalle Nazioni Unite. Sintercorre in una violazione solo se si agito contro un soggetto non segnalato direttamente dal comitato sanzionatorio ma dauno Stato che ha solo proposto il nome al comitato. La Corte di Giustizia, alla quale ci si rivolti in ricorso alla sentenza del Tribunale, ha per annullato il regolamento nelle parti incui venivano lesi i diritti del ricorrente: nella sua sentenza la Corte ha sostenuto chelinserimento di individui nella blacklist pu essere anche fatta a giusta ragione, ma nondeve ledere i diritti di tali soggetti a ricorrere alla Corte o al Tribunale, ossia il diritto algiusto processo che resto uno dei diritti fondamentali tutelati in ambito UE. In una serie disentenze, tuttavia, la Corte CEDU ha per confermato quanto sostenuto dal Tribunale diprimo grado dellUE.

    VINCENZO GUIZZII RAPPORTI TRA ORDINAMENTO COMUNITARIO E ORDINAMENTO NAZIONALE.

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    Applicazione del diritto comunitario negli Stati membri. Il sistema di adattamento dellenorme comunitarie al diritto interno diverso a seconda se si tratti di norme primarie oderivate.

    1. Per le norme primarie provenienti dai Trattati, si applica lo stesso principio diadattamento di qualsiasi norma di trattati internazionali. Va cio usata la procedura

    costituzionale ad hoc che in Italia prevede la legge di autorizzazione alla ratifica elordine di esecuzione del Trattato.2. Per le norme derivate non c una procedura di adattamento costituzionale ma a

    seconda del tipo di norme c una diretta applicazione o lemanazione di leggi o attinazionali per la realizzazione dei fini previsti dalle norme comunitarie. Le norme didiritto derivato (art. 249) si distinguono in

    Atti vincolanti:i. Regolamenti: equivalenti alle leggi ordinarie nazionali, hanno portata

    generale ossia si rivolgono a soggetti non delimitati e a categorieastratte e soprattutto riguardano situazioni oggettive (e nonsoggettive). obbligatorio in tutti i suoi elementi, il che vuol dire che

    gli Stati non possono formulare opposizioni o riserve allatto, ed direttamente applicabile.

    ii. Direttive: vincolano lo Stato membro a cui si rivolgono al soloraggiungimento dellobiettivo fissato, mentre data allo Stato pienadiscrezionalit riguardo i mezzi da utilizzare per conseguire tale fine.Leffetto obbligatorio della direttiva appunto lobbligo di risultato: segli Stati non conseguono tale obiettivo nel termine stabilito dalladirettiva, essi diventano oggetti di procedure dinfrazione a meno chenon abbiano chiesto e ottenuto una proroga allUnione. Gli Stati sonoinoltre tenuti a risarcire i singoli per gli eventuali danni derivanti dallamancata attuazione.

    iii. Decisioni: equivalenti agli atti amministrativi nazionali, si rivolgono adestinatari specificidefiniti nel testo, siano essi Stati o persone fisicheo giuridiche. Una decisione tale anche se si applica a tutti gli Statimembri, purch mantenga il suo carattere individuale. Anche questoatto obbligatorio in tutti i suoi elementi. Quando la decisione imponelobbligo di pagamento a singoli, essa un titolo esecutivo che vafatto valere dagli Stati membri attraverso la procedura nazionale adhoc.

    Atti non vincolanti:i. Raccomandazioni: invitano i destinatari (gli Stati) a conformarsi a un

    determinato comportamento.ii. Pareri: rendono noto pubblicamente il punto di vista di unistituzionecomunitaria su una questione particolare.

    Diverso quindi il tipo di adattamento a seconda della norma. Lattuazione delle direttivecomunitarie in Italia sempre stata materia dolente a causa dei ripetuti ritardi del lororecepimento. Ci ha comportato per lItalia lessere oggetto di diverse proceduredinfrazione. Nel 1989 la legge La Pergola introduceva uno strumento noto come leggecomunitaria annuale tramite la quale ogni anno il Parlamento approvava tutte ledisposizioni di applicazione del diritto comunitario. La complessit della procedura ha percomportato, nei quindici anni di funzionamento, diversi problemi. Perci nel 2005 stataabrogata la legge La Pergola e sostituita con la legge per gli affari comunitari (Legge

    Buttiglione) con lo stesso obiettivo della precedente ma un funzionamento semplificato.Essa istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitatointerministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), convocato e presieduto dal

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    Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministero per le politiche comunitarie. A essopartecipato il Ministro degli affari esteri, quello degli affari regionali ei rispettivi ministricompetenti per le materie oggetto dei provvedimenti.

    Effetto diretto delle norme comunitarie. Leffetto diretto di una norma comunitaria

    stabilito dal Trattato per i soli regolamenti. In pratica la norma crea diritti ed obblighidirettamente sui singoli senza che lo Stato debba esercitare una funzione di adattamentolegislativa. Il singolo pu quindi far valere gli eventuali diritti di fronte al giudice nazionaledirettamente appena il regolamento entra in vigore, e lamministrazione interna puimmediatamente far s che il singolo adempia agli obblighi previsti. In dottrina si discutedella differenza tra effetto diretto e applicabilit diretta: in sostanza lapplicabilit diretta siavrebbe per i soli regolamenti, mentre leffetto diretto una qualit di cui godono tutte lenorme di qualsiasi tipo di atto che non necessitano di applicazione da parte dello Stato.Tale nozione non ripresa da tutta la giurisprudenza, e si parla in maniera indistinta dieffetto diretto per indicare i due casi. Dunque leffetto diretto non proprio solo deiregolamenti ma vale per tutte le norme sufficientemente chiare e precise la cui

    applicazione non richiede ulteriori atti comunitari o nazionali di esecuzione o integrativi.Nella sentenza Van Gend en Loos(1963) la Corte ha affermato che, al di l del nomeniuris ossia del tipo di atto (regolamento, direttiva, decisione e anche pareri eraccomandazioni), i diritti di una norma comunitaria chiara e precisa possono fatti valeredal singolo direttamente di fronte al giudice. Quindi oggi pacifico che anche le decisionisono provviste di effetto diretto, mentre restano problemi riguardo le direttive. La Corte haattribuito anche ad essere effetto diretto ma solo per quelle norme che per entrare invigore non necessitano di alcun atto delle autorit nazionali. Il problema si pone comunquesolo per quelle direttive non attuate in tempo o non correttamente attuate dagli Statimembri. La giurisprudenza ha ribadito leffetto diretto delle direttive in quanto gli obblighida esse previste per lo Stato perderebbero efficacia se il loro contenuto non venisse fattovalere direttamente dai singoli. Si parla di intento sanzionatorio delleffetto diretto proprioa tale riguardo: in pratica la possibilit dei singoli di adire al giudice contro linadempienzadello Stato membro un incentivo affinch tale Stato non si crogioli nellinerziadellapplicazione di una direttiva. Nel caso delle direttive, comunque, si parla di effettodiretto verticale: in pratica i diritti provenienti dalla direttiva possono essere fatti valeredirettamente dal singolo solo nei confronti dello Stato (dal basso verso lalto, insomma, edunilateralmente perch evidentemente lo Stato non pu imporre al singolo il rispetto di unobbligo di una direttiva che lui stesso non ha ancora trasposto). Solo dopo la correttatrasposizione, la direttiva provocher un effetto orizzontale, ossia i suoi diritti sarannofatti valere dal singolo contro altre persone fisiche o giuridiche. Non mancano per alcune

    sentenze in cui stato attribuito effetto diretto orizzontale a una direttiva (es. sulla direttivache prevede la parit uomo-donna sullaccesso e le condizioni di lavoro). Leffetto direttodelle direttive non trasposte si evince anche nel fatto che secondo la Corte il giudicenazionale e lamministrazione interna devono interpretare il proprio diritto nazionale allaluce dei diritti e degli obblighi posti dalla direttiva, anche se non ancora trasposta(interpretazione conforme). Qualora si riscontri una palese e insanabile contraddizionetra norma interna e direttiva comunitaria, il giudice laddove riscontri leffetto diretto delladirettiva deve provvedere a disapplicare la norma nazionale anche se la direttiva non stata ancora trasposta. Per quanto concerne le norme prive di effetto diretto, per ledirettive non trasposte il singolo potr riaversi sullo Stato solo attraverso linterpretazioneconforme, mentre la Commissione naturalmente porr in essere una procedura di

    infrazione verso lo Stato inadempiente.

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    Primato del diritto comunitario sul diritto interno. Le norme comunitarie godono disuperiorit sulle norme interne contrastanti. Ci vale sia per le norme interne precedentiallanaloga norma comunitaria sullo stesso tema che per quelle successive. Per il primocaso (norma precedente), vale il normale principio lex posterior derogat prioriper cui lalegge precedente viene abrogata. Diverso il secondo caso in quanto se si applicasse il

    principio di cui sopra, una norma nazionale posteriore a quella comunitaria abrogherebbequestultima. Nel 1964 la Corte Costituzionale italiana sostenne che, poich lagiurisprudenza italiana si adeguava a quella comunitaria con la sola legge di esecuzionedel trattato, effettivamente valeva in principio dellabrogazione da parte della normaposteriore essendo leggi interne e comunitarie poste sullo stesso livello. La Corte digiustizia nella sentenza Costa sullo stesso problema afferm lesatto contrario: laComunit europea ha un ordinamento giuridico proprio e leggi interne successive incontrapposizione con quelle comunitarie minerebbero luniformit e lefficacia del dirittocomunitario in tutto il territorio europeo e violerebbero lart. 249. Perci la legge nazionaleposteriore priva di efficacia e la norma comunitaria prevale in virt di una forza propriache non deriva affatto dalle legge di esecuzione del Trattato CE. Tra il 1973 e il 1975 la

    Corte Costituzione italiana si adegu solo parzialmente a questa interpretazione(sentenze Frontinie Industrie Chimiche). Essa afferm s che ordinamento nazionale ecomunitario sono tra loro distinti ma sostenne che un eventuale norma internaincompatibile con quella comunitaria andrebbe abrogata in quanto incostituzionale ai sensidellart. 11 della Costituzione che la Corte individuava come fondamento della ricezioneinterna del diritto comunitario. In pratica nasceva un lungo processo per cui la normainterna incompatibile doveva essere posta allattenzione della Corte Costituzionale in unaprocedura di incostituzionalit. La Corte di giustizia rispose con la sentenza Simmenthaldel 1978. Un giudice italiano chiese alla Corte comunitaria se il procedimento diincostituzionalit previsto dalla Corte Costituzionale non fosse in contravvenzione conlordinamento comunitario nella misura in cui tradiva la diretta applicazione delle normeCE. La Corte di giustizia ribad il principio delleffetto diretto e sostenne che norme internesuccessive incompatibili non si formano validamente. Questo principio di totale superioritdel diritto comunitario stato infine recepito anche dalla Corte Costituzionale nostrana nel1984 con la sentenza Granital sostenendo non linvalidit o lannullamento dellasuccessiva norma interna contrapposta, ma la sua disapplicazione. La questione diincostituzionalit non solo non doveva pi essere posta, ma sarebbe stata consideratainammissibile dalla Corte Costituzionale. La stessa Corte ha per fatte salve duepossibilit:

    Conflitto con i principi fondamentali della Costituzione e dei dirittiinalienabili.

    Conflitto con i principi fondamentali del Trattato comunitario.In questi due casi la Corte si riserva di esaminare la questione avviando una procedura diincostituzionalit o di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Sono stati altresconsiderati inammissibili referendum abrogativi di norme comunitarie. La sentenzaSimmenthal stata riconfermata nel 1990 con lanaloga sentenza Factortame in cui laCorte si limitata a ribadire quanto precedentemente sostenuto. Oggi lordinamentocostituzionale italiano ha ribadito la superiorit del diritto comunitario con la riformacostituzionale del Titolo V (2001) allorquando allart. 117 ha previsto che la potestlegislativa interna esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dallordinamentocomunitario.

    Politiche comunitarie. In base allart. 5 CE il principio di attribuzione, la Comunitinterviene nei settori che non sono di sua esclusiva competenza solo se e nella misura in

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    cui gli obiettivi dell azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagliStati membri e possono essere realizzati meglio a livello comunitario. Con lart. 308 laComunit ha potuto gradualmente ampliare le proprie competenze attraverso la dottrinadei poteri impliciti, con nuove politiche successivamente incorporate nei Trattati. Lepolitiche comunitarie sono:

    Politica commerciale: una delle poche politiche esplicitamente menzionate nelTrattato, di competenza esclusiva dellUnione.

    Politica della libera concorrenza.

    Politica sociale: partita dei sessi, non solo salariale ma anche sociale.

    Politica dei trasporti: si sviluppare a partire dagli anni 80 ma riceve impulso dopoMaastricht e il Libro Bianco del 2001.

    Politica ambientale: prevista dal 1987, diventa poi una politica di prevenzione.

    Politica di coesione economica e sociale.

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    PARTE IIIsraele, uno stato ebraico democratico:

    la tutela delle libert fondamentalitra principi costituzionali e valori religiosi

    STEFANIA DAZZETTILE RAGIONI STORICHE DELLA FONDAZIONE DELLO STATO DI ISRAELE.

    Le origini del sionismo. Israele si autodefinisce Stato ebraico e democratico nellaDichiarazione di Indipendenza del 1948, e nelle leggi del 1992 sulle libert fondamentali.Si tratta di una etnocrazia perch per i padri del sionismo Israele non va considerata lapatria dellebraismo come religione ma il luogo dove il popolo ebreo pu vivere seguendola cultura ebraica, non necessariamente coincidente con la religione (che resta per unforte elemento di identit). Se la Dichiarazione di Indipendenza del 14 maggio 1948, leragioni storiche della nascita di Israele sono pi remote. Dal 1881 si susseguono seiondate migratorie (Aliyot) di ebrei, soprattutto dallEuropa centrale e settentrionale. Dopo il1948 le ondate migratorie continuano fono agli anni 90, quando si verifica una grandeimmigrazione spartiacque della Russia. Nuclei ebrei si trasferirono gi nei primi anni delXIX secolo in Terrasanta, fondando piccole comunit legate alla terra e ai luoghi sacrioriginari dellebraismo. LImpero ottomano concedeva autonomia religiosa a questecomunit. Nel 1881 unondata di antisemitismo (pogrom) in Russia costringe circa 20-30.000 ebrei a emigrare nella Terra Promessa sotto la direzione di un movimento notocome gli Amanti di Sion, primo nucleo del sionismo. Il movimento cerca di convincere i

    circa 2 milioni di ebrei russi emigrati in America a trasferirsi in Palestina, acquistando ecoltivando la terra al fine di creare una societ ebraica. Nel loro linguaggio la Palestinanon la Terra Promessa, ma la terra ancestrale. Il sionismo politico, bendiversamente, unideologia di stampo nazionalista ispirata allidea dellanazionalizzazione delle masse che si diffonde nei primi decenni del XX secolo. Loriginedel sionismo politico nella Rivoluzione francese, allorquando, venendo meno il regimedelle interdizioni e riconoscendo a tutti i diritti civili e politici, anche gli ebrei venneroammessi a una vita integrata con il resto della societ. Si diffuse cos il problemadellassimilazionismo degli ebrei, il timore di una perdita di identit etnica che gli idealiuniversalistici della Rivoluzione invece propongono. Il Primo congresso sionistamondiale si tiene a Basilea nel 1897 e sancisce linizio ufficiale del sionismo politico.

    Lanno prima Theodor Herzl, considerato il padre del sionismo politico, scrive DerJudenstaat, sorta di manifesto del sionismo redatto sullonda emotiva dellAffaire Dreyfus.Il titolo vuol dire lo Stato degli Ebrei, non Stato ebraico, identificando tre assunti dibase:

    1. Rifiuto dellassimilazione come risposta alla discriminazione degli ebrei.2. Ineluttabilit dellantisemitismo considerato un fenomeno destinato a proseguire

    nei secoli.3. Costruzione di uno Stato indipendente riconosciuto dalle grandi potenze

    internazionali come unica soluzione al problema ebraico.Nella visione di Herzl non era tanto importante dove tale Stato nascesse, ma chenascesse: la scelta del territorio non cade infatti subito sulla Palestina; Herzl propose in

    effetti al sultano turco la cessione della Palestina in cambio del ripaga mento del debitopubblico dellImpero ottomano, ma questi rifiut proponendo prima la Mesopotamia, poilAnatolia e infine la Siria. Successivamente Cipro prima e lUganda poi divennero le

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    ipotesi pi verosimili, ma queste vennero osteggiate dagli ebrei dellEuropa orientale nelcorso di un congresso. Con la morte di Herzl si torn a parlare della Palestina, e i suoisuccessori lavorarono contemporaneamente sul fronte diplomatico e sulla penetrazioneebraica in Palestina, che divenne la meta dei migranti. La politica di colonizzazionecomincia a farsi strada in quegli anni, con lacquisto di terre da parte degli immigrati ebrei,

    senza che il sultano turco limitasse il fenomeno. Nel 1907 nasce intanto il sionismosintetico di Chain Weizmann: biochimico di fama internazionale, grazie al suo prestigiointess una serie di relazioni con llite britannica. La sua attivit condusse nel 1917 allaDichiarazione di Balfour, una lettera del ministro degli esteri britannico al banchieresionista Lord Rotschild. Si trattava di una dichiarazione di simpatia del governo britannicoverso il progetto palestinese, sostenendo la piena cooperazione inglese a tal fine. Vienericonosciuto per la prima volta il diritto degli ebrei a costruire una nazione (focolaredomestico), senza per arrecare pregiudizio ai diritti delle comunit non ebraiche inPalestina e senza danneggiare i diritti civili e politici degli ebrei allestero. Infatti lamaggioranza delle comunit ebree in America ed Europa occidentale non avevaintenzione di partecipare al progetto sionista, e desiderava fosse chiaro che la nascita di

    uno Stato ebraico non significasse lobbligo di trasferimento di tutti gli ebrei nel mondo.

    Verso lo Stato di Israele. Il primo insediamento ebraico organizzato in Palestina sichiamava Yshuv. Furono istituiti lUfficio, la Commissione e lEsecutivo sionista percoordinare le attivit di trasferimento e colonizzazione, mentre nel frattempo i primi ebrei inPalestina presero a organizzarsi democraticamente. Le prime elezioni si tennero nel 1920(sistema proporzionale con scrutinio di lista) per listituzione dei seguenti organi:

    Assemblea dei delegati (315 membri): simile alla Knesset attuale, avevacompetenza in materia di bilancio e diritto di voto dei membri del Consiglio.

    Consiglio nazionale ebraico (36 membri): aveva competenza amministrative efiscali. Eletto dallAssemblea.

    Consulta rabbinica palestinese: formata da personalit religiose (rabbini) e damembri laici. Presieduta da 2 rabbini e divina in due correnti, una nata nellEuropaorientale e una in Spagna.

    Nel 1920 la lingua ebraica assunta come lingua nazionale. Lebraico moderno lelemento unificante dello Stato, nato da una modernizzazione dellebraico antico dellaBibbia nel XIX secolo. Quello stesso anno, alla Conferenza di San Remo, la Societ delleNazioni conferisce il mandato amministrativo della Palestina alla Gran Bretagna. Ilministro delle colonie britannico Winston Churchill nel 1922 fissa in un Libro Bianco ilnumero preciso di arrivi di ebrei in Palestina, non oltre 75.000 ebrei in 5 anni. Il limitederivava dal problema della scarsit di risorse disponibili, ma gli ebrei non lo accettarono

    di buon grado soprattutto durante le persecuzioni nazi-fasciste degli anni 30. Contro ilprogetto sionista nel 1937 avvenne la grande rivolta araba, provocata dalla riduzione dellaterra. Per risolvere il problema, quellanno il governo britannico nomin una commissionedinchiesta che redasse il Rapporto Peel, il quale prevedeva la spartizione dellaPalestina in 2 Stati: Israele e Palestina. Gerusalemme e Betlemme sarebbero state postesotto tutela internazionale; il rapporto prevedeva inoltre lo scambio di popolazione tra levarie zone per garantire lomogeneit etnica (200.000 arabi da trasferire nella zonapalestinese contro circa 20.000 ebrei). Il piano non fu accettato dagli arabi, mentre BenGurion (futuro primo ministro di Israele) lo approv. Con la fine della Seconda guerramondiale i trasferimenti ebrei in Palestina, pur aumentando, furono limitati fermamente dalgoverno britannico attraverso lintercettazione delle navi clandestine e la chiusura dei

    passeggeri in campi di internamento fuori dalla Palestina (tra questi anche i reduci deicampi di concentramento). Come risposta i nazionalisti ebrei iniziarono diversi attentaticontro gli inglesi, che convinsero Londra nel 1947 ad abbandonare il mandato. Subentr

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    quindi la gestione dellUNSCOP, commissione speciale dellONU sulla Palestina, chedecise un piano in tre punti:

    1. Ritiro britannico.2. Divisione in due Stati.3. Internazionalizzazione di Gerusalemme.

    Il 29 novembre 1947 la Risoluzione ONU conseguente (181) fu votata dallAssemblea eapprovata con 33 voti a favore, 13 contrari, 10 astenuti. Si sosteneva il progetto di dueStati separati, con ripartizioni territoriali diverse da quelle stabilite dal Rapporto Peel, elobbligo di tenere elezioni democratiche nei due Stati per la nomina di unAssembleacostituente entro lanno successivo (1948). Israele accett la risoluzione e nel 1948 diedevita allo Stato di Israele; gli arabi la rifiutarono. Il giorno successivo alla dichiarazionedindipendenza di Israele, gli eserciti di Egitto, Giordania, Siria, Libano e Iraq attaccaronoIsraele. La prima guerra arabo-israealiana si concluse nel 1949 con larmistizio volutodallONU. I confini cambiarono: lo Stato palestinese si riduceva perch gli ebrei avevanoconquistato nuove zone. Se la proposta UNSCOP prevedeva il 62% della Palestina aIsraele, lONU aveva ridotto la percentuale a un equo 55%, mentre i confini armistiziali

    Israele otteneva l80% della Palestina.

    Forma istituzionale e organizzazione dei poteri. Con la fine della guerra, il Consiglionazionale in Israele assumeva funzioni legislative provvisorie, e lEsecutivo nazionale ilpotere esecutivo provvisorio. Israele terr le elezioni per lAssemblea costituente il 25gennaio 1949. La Knesset, lassemblea costituente (150 membri), assume il poterelegislativo rinunciando al progetto di redazione di una costituzione. Infatti la componentereligiosa ebraica spingeva per ladozione della Torah, la legge divina, mentre lamaggioranza ebraica puntava a una costituzione laica. La Risoluzione Harari punt a unprocesso progressivo e graduale, fondato sulle basic laws, le leggi fondamentaliassimilabili per molti versi al modello britannico. La societ ebraica di tipo orizzontale,non esistono gerarchie ecclesiastiche. Lesercizio della democrazia una costante nellesociet ebraiche (anche nellItalia fascista, dove le comunit ebraiche continuavano agovernarsi come enti autarchicicon elezioni democratiche aperte anche alle donne).

    STEFANIA DAZZETTILORDINAMENTO COSTITUZIONALE E LE FONTI.

    La Dichiarazione di Indipendenza. A partire dalla mezzanotte del 14 maggio 1948 entrain vigore la Dichiarazione dIndipendenza dello Stato di Israele. A proclamarla ilConsiglio del Popolo ebraico, parte del partito sionista, che decide cos di dare unilaterale

    attuazione alla risoluzione ONU 181. Con la Dichiarazione vengono poste le basi del dirittodel popolo ebraico alla fondazione del suo Stato, considerato un diritto naturale degliebrei. La Dichiarazione non comunque un documento giuridico, ma un atto politico consignificato giuridico. La giurisprudenza di Israele attribuisce a tale Dichiarazione unaduplice valenza:

    Sul piano interno latto di fondazione dello Stato ebraico. Sul piano internazionale un appello allONU affinch accetti Israele come

    membro delle Nazioni Unite.Secondo la dottrina giuridica nella Dichiarazione dIndipendenza si distinguono 4 parti:

    1. Introduzione sulle vicende e sulle aspirazioni del popolo ebraico (la fondazione diuno Stato nella Eretz Israel, la tradizionale terra dIsraele in Palestina).

    2. Proclamazione di uno Stato ebraico (Stato di Israele) e avvio di un periodo ditransizione verso lAssemblea Costituente entro il 1 ottobre 1948.

    3. Dichiarazione di principi a cui lo Stato dovr conformarsi.

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    4. Dichiarazione e appelli rivolti alle Nazioni Unite, agli abitanti arabi dello Stato, aiPaesi arabi, agli ebrei della diaspora per la collaborazione nella fondazione diIsraele.

    La dottrina ha sempre escluso la possibilit di attribuire alla Dichiarazione il valore di unanorma costituzionale, come tale dotata di rango superiore alle leggi della Knesset.

    piuttosto un documento che possiede unautorit politica e morale riconosciuta, riguardosoprattutto il carattere ebraico e democratico dello Stato dIsraele. Le si attribuisce dunqueun valore interpretativo, ossia un documento alla luce del quale interpretare le leggi e lenorme giuridiche da parte dei giudici.

    La legislazione della transizione. Concluse le vicende della prima guerra arabo-israeliana, la situazione politica di Israele ancora provvisoria e si struttura in tre organi:

    Assemblea costituente: eletta a suffragio universale, si riunisce per la prima voltail 25 gennaio 1949 con il compito di redigere la Costituzione.

    Consiglio provvisorio: detentore della funzione legislativa in via provvisoria,composto da 38 membri del Consiglio del Popolo.

    Governo provvisorio: detentore della funzione esecutiva in via provvisoria,composto da 15 membri del Consiglio del Popolo.

    La difficolt di convivenza tra lAssemblea costituente e il Consiglio provvisorio convinconoquestultima a proclamare il proprio auto-scioglimento affidando tutti i poteri legislativiallAssemblea. Da provvisoria, lAssemblea decide di proclamarsi permanente eabbandona il primo progetto quello di redigere la costituzione diventando il Parlamento

    nazionale (150 membri). Il 19 febbraio 1949 la Knesset emana la legge di transizione,definita piccola costituzione: essa legittima la decisione dellAssemblea di diventarepermanente e assumere la funzione legislativa in quanto:

    Legittima il Comitato provvisorio quale primo governo costituzionale.

    Disciplina prerogative e funzionamento delle istituzioni di seguito elecante:

    o Presidenza dello Stato.

    o Governo.

    o Knesset.Nel 1950 la Knesset emana la legge del ritorno, tramite la quale viene disciplinato ilprincipio secondo cui tutti gli ebrei sono ammessi in Israele. La legge segue la prima partedella Dichiarazione dIndipendenza che gi ribadiva questo concetto (tutti gli ebrei nelmondo sono potenziali cittadini dello Stato dIsraele). Nello stesso anno viene deciso chela Costituzione sar composta capitolo dopo capitolo, attraverso delle leggi fondamentaliche ne costituiscano lossatura. A redigere le leggi fondamentali viene prepostaunapposita Commissione, che al termine dei lavori sottopone alla Knesset il testo dellalegge. Nasce cos lidea di un processo costituente progressivo, ossia una Costituzioneredatta nel tempo capitolo dopo capitolo, a tappe. Diversi sono i motivi che spiegano la

    mancata adozione da parte di Israele di una carta costituzionale tradizionale: Lemergenza bellica.

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    Il carattere cosmopolita della popolazione ebraica, proveniente dalle pidiverse parti del mondo e quindi amalgama di ordinamenti giuridici diversi.

    Volont politica di ottenere una estensione dei diritti e delle libert a tutti icittadini, anche arabi.

    Difficolt di armonizzazione delle diverse correnti, tra laici e religiosi, tra idiversi gruppi nazionali e politici.

    Le leggi fondamentali. Tra il 1958 e il 1994 vengono approvata dalla Knesset una seriedi leggi dette fondamentali (Basic Laws):

    1. Legge fondamentale sulla Knesset (1958).2. Legge fondamentale sulle terre demaniali (1960).3. Legge fondamentale sul Presidente dello Stato (1964).

    4. Legge fondamentale sul Governo (1968, 1992).5. Legge fondamentale sul bilancio (1975).6. Legge fondamentale sullesercito di difesa di Israele (1975).7. Legge fondamentale su Gerusalemme, capitale di Israele (1975).8. Legge fondamentale sul potere giudiziario (1984).9. Legge fondamentale sul controllore dello Stato (1986).10. Legge fondamentale sulla libert di occupazione (1992, 1994).11. Legge fondamentale sulla dignit e libert della persona (1992).

    Il problema di assegnare a queste leggi un valore giuridico superiore, di tipo costituzionale,ha a lungo contraddistinto la disputa giurisprudenziale israeliana nei decenni. Una dellequestioni riguarda il potere costituente: esso era stato affidato dal popolo allAssemblea

    costituente, che tuttavia rinunci alla redazione di una Costituzione. Il potere costituente,secondo alcuni giuristi, non trasmissibile. Tuttavia, con la piccola costituzione,lAssemblea proclamatasi prima Knesset trasfer tutti i poteri della prima istituzione allaseconda