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Giuseppe Cavallone NIER Ingegneria Spa TESTO UNICO sulla SICUREZZA (D.Lgs. 81/08) Le novità, gli adempimenti e gli strumenti IL NUOVO “TESTO UNICO” SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (TITOLO I)

TESTO UNICO sulla SICUREZZA (D.Lgs. 81/08) Le novità, gli ... · Aumento di adempimenti sia sostanziali che formali e introduzione di specifiche tecniche sugli aspetti documentali

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Giuseppe CavalloneNIER Ingegneria Spa

TESTO UNICO sulla SICUREZZA (D.Lgs. 81/08)

Le novità, gli adempimenti e gli strumenti

IL NUOVO “TESTO UNICO” SULLA SICUREZZA E

SALUTE SUL LAVORO (TITOLO I)

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� Aspetti principali del D.Lgs. 81/08

� Struttura del D.Lgs. 81/08

� Cosa e come cambia (definizioni; violazioni gravi;

obblighi DL, dirigenti e preposti; gestione appalti;

documento di valutazione dei rischi, formazione)

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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

I principali aspetti che emergono da un analisi del testo normativo sono:

� Conferma della necessità di definire un modello organizzativo che

garantisca, a partire dal prerequisito del rispetto degli

adempimenti normativi di natura tecnica, la gestione della

sicurezza (adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul

Lavoro)

� Accorpamento in unico testo delle principali normative sulla sicurezza sul

lavoro (anche se con un rimando a numerosi decreti attuativi)

� Aumento di adempimenti sia sostanziali che formali e introduzione di

specifiche tecniche sugli aspetti documentali e organizzativi (ad esempio

l’analisi di mansione)

� Inasprimento generalizzato degli aspetti sanzionatori

� Trasformazione in articoli di legge di alcune delle interpretazioni

giurisprudenziali consolidate

� Definizione e valorizzazione della figura del “preposto”, prevedendone

specifica formazione

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(segue)

� Precisazione di possibilità, modalità e limiti della delega di

funzioni del datore di lavoro ai dirigenti

� Conferma ed esplicitazione del ruolo del MC nel processi di

valutazione dei rischi

� Inserimento nella valutazione dei rischi delle situazioni stress-

correlate

� Conferma della disciplina (ex Legge 123/07 - DUVRI) sulla gestione

dei contratti di appalto

� Conferma (art. 25-septies del D.Lgs. 231/01) della

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle

società e delle associazioni a seguito di omicidio colposo,

lesioni gravi e gravissime

D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

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dalla data di entrata in vigore del nuovo D.Lgs. vengono abrogati:

DPR 547/1955; DPR 164/1956; DPR 303/1955, fatta eccezione per

l’articolo 64; D.Lgs. 277/1991; D.Lgs. 626/1994 e s.m.i.; D.Lgs. 493/1996;

D.Lgs. 494/196; D.Lgs. n. 187/05

Art. 36 bis, commi 1 e 2 del D.Legge 4 luglio 2006 n. 223;

Artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 3 agosto 2007, n. 123

Quando entra in vigore il D.Lgs. 81/08 ?

15/05/2008

Ad eccezione di:

• Valutazione dei Rischi e azioni conseguenti: 29/07/2008

• Radiazioni Ottiche: 26/04/2010

• Radiazioni e.m.: 30/04/2012

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TESTO UNICOD.Lgs. 81/08

306 Articoli

13 Titoli

51 Allegati

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I 13 Titoli e 51 Allegati

Titolo Articoli Argomento Allegati

I da 1 a 61 Principi comuni da I a III

II da 62 a 68 Luoghi di lavoro IV

III da 69 a 87 Attrezzature di lavoro e DPI da V a IX

IV da 88 a 160 Cantieri temporanei o mobili da X a XXIII

V da 161 a 166 Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro da XXIV a XXXII

VI da 167 a 171 Movimentazione Manuale dei Carichi XXXIII

VII da 172 a 179 Attrezzature munite di videoterminali XXXIV

VIII da 180 a 220 Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi e.m.,

radiazioni ottiche artificiali

da XXXV a

XXXVII

IX da 221 a 265 Sostanze pericolose (agenti chimici,

cancerogeni, mutageni, amianto

da XXXVIII a

XLIII

X da 266 a 286 Agenti biologici da XLIV a XLVIII

XI da 287 a 297 Atmosfere esplosive da XLIX a LI

XII da 298 a 303 Capi finali e disposizioni sanzionatorie

XIII da 304 a 306 Norme transitorie e finali

D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

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Struttura del TITOLO I (Principi Comuni)

Capo Articoli Argomento

I da 1 a 4 Disposizioni generali (art. 2 – definizioni)

II da 5 a 14 Sistema Istituzionale (art. 14 – lavoro irregolare)

III da 15 a 54 Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

IV da 54 a 61 Sanzioni penali

D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

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Struttura del Capo III (Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro)

Sezione Articoli Argomento

I da 15 a 27 Misure di Tutela e Obblighi (artt. 15, 18, 19, 26)

II da 28 a 30 Valutazione dei rischi

III da 31 a 35 Servizio di Prevenzione e Protezione

IV da 36 a 37 Formazione, Informazione, Addestramento

V da 38 a 42 Sorveglianza Sanitaria

VI da 43 a 46 Gestione dell’emergenze

VII da 47 a 52 Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei

lavoratori

VIII da 53 a 54 Documentazione tecnico amministrativa e statistiche

degli infortuni e delle malattie professionali

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Art. 2 - Definizioni

Nuove risultano le definizioni di

� azienda, dirigente, preposto, addetto al Servizio di Prevenzione e

Protezione, modello di organizzazione e di gestione, responsabilità

sociale delle imprese

� sorveglianza sanitaria, salute, sistema di promozione della salute e

sicurezza

� valutazione dei rischi, pericolo, rischio (?)

� norma tecnica, buone prassi, linee guida

� formazione, informazione, addestramento

� organismi paritetici

D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

Modificate risultano le definizioni di

� Lavoratore, Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione, Medico Competente, prevenzione, unità produttiva

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� dirigente = persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli attua le direttive del DL organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa

� preposto = persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

� salute = stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità

� rischio = probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

N.B.: Art. 299. - Esercizio di fatto di poteri direttivi

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

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� formazione = processo educativo attraverso il quale trasferire ai

lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione

aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per

lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla

identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

� informazione = complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili

alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di

lavoro

� addestramento = complesso delle attività dirette a fare apprendere ai

lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze,

dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro

� modello di organizzazione e di gestione = modello organizzativo e

gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la

salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli

articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione

delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro

D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

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� lavoratore: la nozione prescinde dalle tipologie contrattuali di lavoro e vengono

aggiunte precisazioni sui soggetti equiparati (es. tirocinanti, associati in

partecipazione, volontari)

� datore di lavoro: il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, il soggetto che,

secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la

propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell'unità produttiva

in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle PA per datore di lavoro si

intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, […..], individuato dall'organo

di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito

funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri

decisionali e di spesa. In caso di omessa o non conforme individuazione, il DL coincide

con l'organo di vertice medesimo

� RSPP: viene rimarcata la dipendenza funzionale del soggetto designato dal datore di

lavoro (“a cui risponde”)

� medico competente : viene espressamente indicato il compito di collaborazione “con il

datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi”

� prevenzione: la relativa nozione viene espressamente ancorata ai parametri della

particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica, previsti dall’art. 2087 del codice

civile

� unità produttiva: la relativa nozione viene riferita non più solo alla produzione di

servizi ma anche alla “erogazione” degli stessi.

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Art. 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della

salute e sicurezza dei lavoratori

� Trova sostanziale conferma, con poche modifiche, la disciplina relativa alla

sospensione dell’attività d’impresa (cfr. art. 5 del legge 123/07)

� Viene confermato sul piano normativo il criterio, precedentemente affermato in via

amministrativa, che determina la “gravità” degli illeciti in materia di salute e

sicurezza sul lavoro, agli effetti della sospensione, non più in via astratta ma

attraverso il riferimento ad un elenco tassativo di violazioni da individuare con DM

� Peraltro, in attesa della emanazione del decreto, la disposizione fa rinvio all’elenco di

violazioni inserite nell’Allegato I al TU.

� Riguardo alla sanzione accessoria, il cui pagamento è condizione per la revoca

della sospensione, viene abbandonato l’incerto criterio di determinazione

percentuale del relativo importoin favore del riferimento ad un importo fisso di

2.500,00 euro determinato per legge.

� Si introduce la possibilità, in precedenza non prevista, di ricorrere in unico

grado, entro 30 giorni, avverso il provvedimento di sospensione ed è previsto il

meccanismo del silenzio-accoglimento qualora gli organi dirimenti non si

pronuncino nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso.

� Viene infine introdotta una sanzione detentiva, che si aggiunge alla sanzione

della sospensione, nel caso di non ottemperanza al relativo provvedimento.

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Allegato I – Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di

sospensione dell’attività imprenditoriale

� Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;

- Mancata formazione ed addestramento;

- Mancata costituzione del SPP e nomina del relativo responsabile;

- Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);

- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

- Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;

- Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione

� Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;

- Mancanza di protezioni verso il vuoto.

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� Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le

prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

� Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- Lavori in prossimità di linee elettriche;

- Presenza di conduttori nudi in tensione;

- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di

terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

� Violazioni che espongono ai rischio d'amianto

- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che

possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

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Art. 15 - Misure generali di tutela

� Viene confermata la distinzione tra misure generali di tutela (elencate

in questo articolo) e obblighi inerenti comportamenti materiali che

sono diretta applicazione di queste misure (elencati, relativamente al

datore di lavoro, nei successivi artt. 17, 18, 19, 28 e 29).

� Trova conferma l’assenza di norme sanzionatorie riferite a queste

misure

D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

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Art. 16 - Delega di funzioni [cfr. art. 299]

� L’art.16 costituisce una novità rispetto al 626 e dà visibilità ed evidenza al

sistema di attribuzione dei poteri gerarchico-funzionali e delle connesse

responsabilità.

� E’ opportuno richiamare l’art. 299 (esercizio di fatto di poteri direttivi), che

sancisce che le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, ai dirigenti

e ai preposti gravano altresì su colui il quale, sprovvisto di regolare

investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei

soggetti ivi definiti.

� La disposizione formalizza, in sostanza, il principio di effettività

(giurisprudenzale), secondo cui l'individuazione dei soggetti destinatari

della normativa in tema di infortuni sul lavoro deve essere operata sulla

base dell'effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti. Quindi

chiunque esercita, anche di fatto, i poteri giuridici propri del DL, del

dirigente o del preposto, è destinatario della relativa posizione di garanzia

e, quindi, dei connessi obblighi e sanzioni.

D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

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D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

(continua)

Art. 16 - Delega di funzioni [cfr. art. 299]

� L’articolo 16 disciplina per la prima volta normativamente lo strumento

della delega di funzioni, che si basa su un atto espresso, inequivoco e certo,

che investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni

tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, e che abbia

accettato lo specifico incarico.

� Infine resta in capo al datore di lavoro delegante un dovere di vigilanza in

ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite (comma 3).

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

� Vengono confermati gli obblighi non delegabili dal datore di lavoro

(valutazione dei rischi, unitamente alla elaborazione del relativo

documento, e nomina del RSPP).

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Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

� Il comma 1 dell’art. 18 riproduce di massima i contenuti della normativa

previgente; in questo articolo (e nell’intero TU) manca l‘espressa previsione

dell’obbligo a carico del datore di lavoro di nomina degli addetti al SPP.

Gli obblighi che presentano differenze sono:

� Obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36

e 37 (lett. l) in accordo con quanto previsto nei successivi artt. 36 e 37 del

TU.

� Obbligo di elaborazione e consegna del DVR e del DUVRI al

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (lett. o e p). Viene

inoltre previsto l’ulteriore obbligo di consentire allo stesso RLS l’accesso ai

dati oggetto di denuncia all’Inail, ai sensi della successiva lettera r)

(infortuni che comportino assenza di almeno un giorno)

� Obbligo di comunicazione – a fini statistici e informativi – ad INAIL o

IPSEMA dei dati sugli infortuni con prognosi di almeno un giorno escluso

quello dell’evento (lett. r) in aggiunta al preesistente obbligo di denuncia, ai

fini assicurativi, degli infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre

giorni.

D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza

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� A decorrere dal settimo mese successivo all’adozione del decreto

interministeriale previsto dall’art. 8, comma 4 (v. successivo art. 53, comma

6), viene meno il previgente obbligo di tenuta del registro infortuni (art. 4,

comma 4, lett. o), del 626).

� Obbligo della tessera di riconoscimento negli appalti e subappalti (lett. u):

viene confermato l’obbligo di munire i lavoratori, occupati nello svolgimento

di attività in regime di appalto/subappalto, di apposita tessera di

riconoscimento corredata di foto e contenente le generalità del lavoratore e

l’indicazione del datore di lavoro.

� Obbligo di comunicazione annuale all’INAIL dei nominativi degli RLS (lett.

aa): si tratta di un ulteriore adempimento formale posto a carico del datore di

lavoro, in precedenza non previsto e del quale non risultano chiare le finalità.

� Obbligo di vigilanza sull’indebito impiego di lavoratori non idonei (let. bb):

viene posto a carico del datore di lavoro e del dirigente l’obbligo di vigilare

sulla correttezza di propri comportamenti (adibizione alla mansione

lavorativa specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria solo se

muniti del prescritto giudizio di idoneità).

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Art. 19 - Obblighi del preposto

� La disposizione individua gli obblighi del preposto distintamente

da quelli del datore di lavoro e del dirigente, mutuandoli dagli

indirizzi giurisprudenziali.

� Si tratta di obblighi connessi all’incarico operativo e che consistono

esclusivamente nell’attività di sovrintendenza e controllo e non

anche nell’autonomo esercizio di poteri discrezionali.

� Di particolare rilievo è la lettera g) che prevede per il preposto una

formazione specifica (v. successivo art. 37).

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

� Viene opportunamente posto a carico dei lavoratori l’obbligo,

corredato di sanzione penale, di partecipare ai programmi di

formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro.

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Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di

somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice

o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola

unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo

dell’azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8,

lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei

lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante

contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla emanazione del decreto

di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti

modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di

commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell’autocertificazione

dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei

requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del DPR del

28/12/2000, n. 445;

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b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici

esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i

subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e

protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto

dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai

rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al

fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse

imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

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3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il

coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di

valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove

ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale

documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti

stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del

31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere

allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si

applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o

dei singoli lavoratori autonomi

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità

solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi

previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido

con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per

tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal

subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale

per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di

Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente

comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri

dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici

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5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche

qualora in essere al momento della entrata in vigore del presente decreto,

di cui agli articoli 1559, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere

specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418

del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare

riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento

ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007

i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre

2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali

dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

comparativamente più rappresentative a livello nazionale

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6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione

dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di

lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a

valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo

del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere

specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle

caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente

comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite

tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei

valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai

sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia

previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle

differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile,

il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del

settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

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7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile

2006 n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge

3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le

disposizione del presente decreto.

8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto,

il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve

essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di

fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore

di lavoro

N.B.: Il DUVRI deve essere custodito presso l’unità produttiva a cui si

riferisce (art. 29 comma 4 del D.Lgs. 81/08)

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Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta

delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici

impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare

tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli

riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche

quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti

dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici

in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26

marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere,

all'età, alla provenienza da altri Paesi.

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2. Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e

contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute

durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati

per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei

dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da

realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono

provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di

adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS (o RLST) e del MC che ha

partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori

a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale,

specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

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3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le

indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi

contenute nei successivi titoli del presente decreto.

Art. 29. - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di

valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di

prevenzione e protezione e il medico competente

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati,

nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del

processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della

salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione

della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni

significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la

necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono

essere aggiornate.

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui

all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva

alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

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Art. 36 - Informazione ai lavoratori

� Il comma 4, introduce l’innovativo requisito della “comprensibilità” delle

informazioni fornite ai lavoratori, con la finalità di assicurare l’effettiva

comprensione delle stesse informazioni, in particolare, da parte dei

lavoratori stranieri immigrati.

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

� Il comma 1 menziona espressamente la necessità di tenere conto delle

conoscenze linguistiche dei lavoratori e di assicurare la sufficienza e

adeguatezza della formazione con riguardo ad alcuni contenuti minimi della

stessa espressamente indicati [a) concetti di rischio, danno, prevenzione,

protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei

vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e

procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di

appartenenza dell'azienda]. Il comma 2 rinvia la definizione della durata, dei

contenuti e delle modalità per l’effettuazione della formazione per tutti i

soggetti coinvolti ad un accordo da adottare in sede di Conferenza Stato

regioni entro un anno dalla entrata in vigore del TU, previa consultazione

delle parti sociali.

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� Anche riguardo ai rischi specifici previsti dai Titoli successivi, si prevede

(comma 3) l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare ai lavoratori una

formazione sufficiente ed adeguata, secondo i contenuti dell’accordo Stato-

regioni. Il riferimento dello stesso comma 3 alla salvezza delle disposizioni in

vigore in materia, appare impropria e può intendersi nel senso della

permanenza in vigore delle norme previgenti fino alla definizione di una

nuova disciplina della materia.

� I commi 4 e 5 introducono uno specifico obbligo di addestramento da affidare

a persona esperta e da svolgere nel luogo di lavoro. E’ da precisare che

l’addestramento specifico deve essere effettuato nei casi espressamente

previsti (ad es. v., nel TU, l’art. 77, commi 4, lett. h, e 5, e l’art. 169, comma

2).

� Inoltre il comma 4, precisa in che, nel caso di somministrazione, il

somministratore deve procedere alla formazione e all’addestramento del

lavoratore somministrato in vista dell’inizio dell’utilizzazione, ai sensi

dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs n. 276/2003 (v. anche sopra, art. 3, comma

5).

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� Il comma 7 introduce uno specifico obbligo di formazione adeguata e

specifica e di aggiornamento nei confronti del preposto in relazione ai

compiti dello stesso in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Lo stesso

comma 7 dispone che l’intervento formativo avvenga in azienda e ne

individua puntualmente gli specifici contenuti (soggetti coinvolti e relativi

obblighi, fattori di rischio e relativa valutazione, misure di prevenzione e

protezione).

� Il comma 9 rinvia ad un apposito decreto dei Ministri dell’Interno e del

Lavoro, per i contenuti della specifica formazione da effettuare nei confronti

dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione

dell’emergenza. In attesa della emanazione del decreto interministeriale,

continuerà a trovare applicazione il DM 10 marzo 1998.

� Il comma 11 rinvia alla contrattazione collettiva nazionale la determinazione

delle modalità, della durata e dei contenuti dell’obbligo formativo e del

relativo aggiornamento periodico nei confronti del RLS, vincolando peraltro

l’autonomia collettiva al rispetto di alcune durate e contenuti minimi,

puntualmente indicati nello stesso comma 11.

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� Così, tra l’altro, oltre al corso base di durata non inferiore a 32 ore, si

prevede un obbligo di aggiornamento di durata pari almeno a 4 ore annue,

per le aziende da 15 a 50 lavoratori, ed almeno pari a 8 ore annue, per le

altre.

� Il comma 13, analogamente a quanto previsto in tema di informazione (v.

sopra, art. 36), pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di assicurare la

“comprensibilità” della formazione.

� Ancora in analogia a quanto previsto in tema di formazione degli addetti e

del RSPP (v. sopra, art. 32, comma 7), il comma 14 dispone che le

competenze acquisite per effetto della formazione siano registrate nel

libretto formativo di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003. Lo stesso

comma 14 prevede che il contenuto del libretto sia considerato dal datore di

lavoro ai fini della programmazione della formazione e che dello stesso

contenuto tengano conto gli organi di vigilanza ai fini della verifica degli

obblighi di formazione.

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� Importanza e concretezza degli obiettivi

� Pieno coinvolgimento della “line” aziendale

� Attività di natura organizzativa

� Coinvolgimento di più funzioni aziendali

� Complessità applicativa

� Necessità di verifiche e controlli

Adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza

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QUALE RISPOSTA AZIENDALE ?

E

L

E

M

E

N

T

I

B

A

S

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� Scelta aziendale “strategica”

� Completa integrazione

� Formazione

� Risorse (professionalità dello staff e sistema informativo)

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o Esigenze di SPP, MC, Formatori, line aziendale

(redazione DVR, analisi profili di mansione, individuazione/acquisto

DPI, programmi di info/formazione, gestione protocolli sanitari, analisi

biostatistiche, gestione del personale, etc.)

o Dati da gestire o “co-gestire” [anche presso le unità produttive]

(docval, PEI, planimetrie, DUVRI, formazione, sorveglianza sanitaria,

DPI, priorità e tempistica degli interventi, analisi infortunistica,etc.)

SGSL e Sistema InformativoSGSL e Sistema Informativo

o Strumento di integrazione in quanto:

- confronta e riporta i differenti punti di vista e le modalità di

approccio operativo

- gestisce gli apporti dei vari soggetti e – nei limiti delle

codifiche che vengono stabilite – risolve i conflitti di

attribuzioni e competenze

- riduce i tempi di interazione e tempistica di intervento

- obbliga all’utilizzo di un linguaggio comune

- si basa e alimenta una “piattaforma dati” condivisa

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usare la testa, si deve

evitare la croce, si può

tratto da “Pubblicità Progresso” - IOLAVOROSICURO