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Iusmanagement.wordpress.com by Dario Di Maria Tabella di sintesi dei principali limiti di finanza pubblica per EE.LL. e SSR Rev 72 12/01/2017 1 Tabella di sintesi dei principali limiti di finanza pubblica per EE.LL. e SSR Indice generale 01 Divieto di retribuire incarichi ai titolari di cariche elettive........................................................................................................................................................................ 5 1. Eliminazione di ogni compenso per gli organi collegiali.............................................................................................................................................................................. 9 2. Riduzione del 10% del compenso spettante agli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.................................................................................................................................................................. 9 2-bis Limite retributivo a incarichi aggiuntivi..................................................................................................................................................................................................... 11 Limite massimo retributivo per PP.AA. e società partecipate...................................................................................................................................................................... 11 2-ter Divieto di corrispondere assegni ad personam in caso di passaggi tra PP.AA.......................................................................................................................... 13 2-quater Riduzione all'80% del costo complessivo del 2013 dei compensi degli amministratori delle società controllate da PP.AA.......................... 15 3. Obblgo di far confluire i compensi per partecipazione a organismi di direzione e controllo, nel fondo per il trattamento accessorio..................... 15 3-bis Abrogazione dei compensi agli avvocati pubblici in caso di compensazione, e limitata corresponsione in caso di recupero spese legali........ 17 3-ter Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 3-quater Abrogazioni per i dirigenti degli incentivi per la progettazione. Limite massimo del 50% della retribuzione per il restante personale.....19 3-quinquies Introduzione incentivi per programmazione, controllo e direzione, ma non per i dirigenti.................................................................................... 19 4. Obbligo di assegnazione ai fondi per il trattamento accessorio dei compensi percepiti dai pubblici dipendenti per collegi arbitrali o collaudi di lavori pubblici, servizi e forniture............................................................................................................................................................................................................................ 21 4-bis Divieto di corrispondere somme per incarichi aggiuntivi a dirigenti generali............................................................................................................................ 24 4-ter Obbligo di porre a economia di bilancio il 50% dei ricavi netti da convenzioni dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi........................ 24 4-quater Divieto di affidare incarichi a dipendenti pubblici in part-time che svolgono attività professionale.......................................................................... 24 5. Riduzione al 20% rispetto al 2009 degli incarichi di studio e consulenza......................................................................................................................................... 24 6. Riduzione al 80% del 2013 (per il 2014) e al 75% del 2014 (per il 2015) del limite di spesa degli incarichi di studio e consulenza......................27 6-bis Limiti, in percentuale della spesa del personale, alla spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonchè di collaborazione coordinata e continuativa............................................................................................................................................................................................................. 28 6-ter Limiti percentuali agli incarichi dirigenziali a tempo determinato.................................................................................................................................................. 29 7. Divieto di rinnovo/proroga degli incarichi di consulenza.......................................................................................................................................................................... 30 7-bis Divieto per le PP.AA. di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa....................................................................................................... 32 8. Divieto di attribuire incarichi di consulenza a soggetti posti in quescienza che abbiano svolto le medesime attività nell'ultimo anno di attività.32 8-bis Divieto di attribuire incarichi di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi a soggetti in quescienza............................................................................... 32 9. Divieto di attribuire per 5 anni incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca a soggetti posti in quescienza anticipatamente............. 34 10. Divieto di conferire incarichi di consulenza in materia informatica, se non in casi eccezionali.............................................................................................. 34 10-bis Divieto per i dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, di svolgere attività presso i soggetti privati destinatari dei medesimi poteri............................................................................................................................................................................................................................................................. 34 11. Riduzione al 20% della spesa media degli anni 2010-2011 per mobili e arredi, negli anni 2013, 2014, 2015, 2016................................................. 34

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Rev 72 12/01/20171

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Indice generale

01 Divieto di retribuire incarichi ai titolari di cariche elettive........................................................................................................................................................................ 51. Eliminazione di ogni compenso per gli organi collegiali.............................................................................................................................................................................. 92. Riduzione del 10% del compenso spettante agli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegialicomunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.................................................................................................................................................................. 92-bis Limite retributivo a incarichi aggiuntivi.....................................................................................................................................................................................................11Limite massimo retributivo per PP.AA. e società partecipate......................................................................................................................................................................112-ter Divieto di corrispondere assegni ad personam in caso di passaggi tra PP.AA..........................................................................................................................132-quater Riduzione all'80% del costo complessivo del 2013 dei compensi degli amministratori delle società controllate da PP.AA..........................153. Obblgo di far confluire i compensi per partecipazione a organismi di direzione e controllo, nel fondo per il trattamento accessorio.....................153-bis Abrogazione dei compensi agli avvocati pubblici in caso di compensazione, e limitata corresponsione in caso di recupero spese legali........173-ter Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti disegreteria..........................................................................................................................................................................................................................................................................173-quater Abrogazioni per i dirigenti degli incentivi per la progettazione. Limite massimo del 50% della retribuzione per il restante personale.....193-quinquies Introduzione incentivi per programmazione, controllo e direzione, ma non per i dirigenti....................................................................................194. Obbligo di assegnazione ai fondi per il trattamento accessorio dei compensi percepiti dai pubblici dipendenti per collegi arbitrali o collaudi dilavori pubblici, servizi e forniture............................................................................................................................................................................................................................214-bis Divieto di corrispondere somme per incarichi aggiuntivi a dirigenti generali............................................................................................................................244-ter Obbligo di porre a economia di bilancio il 50% dei ricavi netti da convenzioni dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi........................ 244-quater Divieto di affidare incarichi a dipendenti pubblici in part-time che svolgono attività professionale..........................................................................245. Riduzione al 20% rispetto al 2009 degli incarichi di studio e consulenza.........................................................................................................................................246. Riduzione al 80% del 2013 (per il 2014) e al 75% del 2014 (per il 2015) del limite di spesa degli incarichi di studio e consulenza......................276-bis Limiti, in percentuale della spesa del personale, alla spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonchè dicollaborazione coordinata e continuativa.............................................................................................................................................................................................................286-ter Limiti percentuali agli incarichi dirigenziali a tempo determinato.................................................................................................................................................. 297. Divieto di rinnovo/proroga degli incarichi di consulenza..........................................................................................................................................................................307-bis Divieto per le PP.AA. di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.......................................................................................................328. Divieto di attribuire incarichi di consulenza a soggetti posti in quescienza che abbiano svolto le medesime attività nell'ultimo anno di attività.328-bis Divieto di attribuire incarichi di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi a soggetti in quescienza...............................................................................329. Divieto di attribuire per 5 anni incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca a soggetti posti in quescienza anticipatamente.............3410. Divieto di conferire incarichi di consulenza in materia informatica, se non in casi eccezionali..............................................................................................3410-bis Divieto per i dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, di svolgere attività presso i soggetti privati destinatari deimedesimi poteri............................................................................................................................................................................................................................................................. 3411. Riduzione al 20% della spesa media degli anni 2010-2011 per mobili e arredi, negli anni 2013, 2014, 2015, 2016.................................................34

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12. Riduzione al 20% spese di pubbliche relazioni, e rappresentanza....................................................................................................................................................3613. Divieto di spesa per sponsorizzazione...........................................................................................................................................................................................................3614. Possibilità di compensazione tra le spese per pubbliche relazioni, e rappresentanza ABROGATO.......................................................................................3615. Riduzione della spesa per missioni al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009..................................................................................................... 36Eliminazione dell’indennità chilometrica...............................................................................................................................................................................................................36Eliminazione delle diarie per missioni all'estero................................................................................................................................................................................................3616. Riduzione al 50% delle spese sostenute per attività di formazione................................................................................................................................................. 3817. Riduzione della spesa per autovetture all'80 per cento della spesa sostenuta nel 2009.........................................................................................................3818. Riduzione della spesa per autovetture al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2011..........................................................................................................3819. Divieto di stipula di contratti di acquisto o leasing di autovetture e revoca delle procedure di acquisto iniziate dopo il 09/10/2012................4020. Esclusione dei limiti per le autovetture e per i mobili e gli arredi (commi 141-143) per alcuni casi...................................................................................4021. Applicazione condizionata dei commi sulle autovetture e della riduzione delle spese per mobili e arredi alle regioni.................................................4022. Divieto di monetizzazione delle ferie, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro......................................................................................................4023. Blocco retribuzioni di tutti i dipendenti al valore del 2010. - NON PIÙ VIGENTE DAL 2015................................................................................................... 4324. Riduzioni trattamenti oltre i 90.000 euro e oltre i 150.000 euro.......................................................................................................................................................43(comma dichiarato incostituzionale)......................................................................................................................................................................................................................4325. Estensione dela predetta riduzione ai medici convenzionati con il SSN..........................................................................................................................................4526. Blocco compensi per rinnovo incarichi dirigenziali - NON PIU' VIGENTE DAL 2015................................................................................................................... 4527. Blocco dei fondi del trattamento accessorio del personale, e la riduzione degli stessi fondi in proporzione alla riduzione del personale - NONVIGENTE NEL 2015 (cfr punto seguente)............................................................................................................................................................................................................4527-bis Obbligo per gli EE.LL. e enti del SSN per il 2015 riduzione dei fondi per la contrattazione integrativa all'importo del 2004 ridotto del 10%;4828. Blocco delle assunzioni e turn-over...............................................................................................................................................................................................................5028bis Divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo in caso di superamento dei limiti dei tempi medi di pagamento INCOSTITUZIONALE...5328-ter Blocco di assunzioni negli EE.LL. e Regioni per gli anni 2015-2016.........................................................................................................................................5429. Divieto di conteggiare la mobilità in uscita come risparmio per successive assunzioni............................................................................................................5430. Riduzione del spesa per personale “flessibile” al 50% di quella del 2009, e limite del 100% per gli enti in linea con l'obbligo di riduzionedelle spese di personale..............................................................................................................................................................................................................................................5631. Equiparazione dei trattenimenti in servizio alle nuove assunzioni ABROGATO............................................................................................................................5932. Inefficacia trattenimenti già disposti a luglio 2010, ma con decorrenza successiva al 1° gennaio 2011..........................................................................5932-bis Abrogazione del trattenimento in servizio, e applicazione del recesso unilaterale al raggiungimento dell'anzianità massima contributivaanche ai dirigenti sanitari del SSN, ma non ai direttori di struttura complessa..................................................................................................................................5933. Possibilità di non rinnovare, a scadenza, un incarico dirigenziale anche in assenza di valutazione negativa, e possibilità, anche in assenza divalutazione negativa, di conferire un incarico di valore inferiore.............................................................................................................................................................. 6134. Possibilità, prima della scadenza, di assegnare un diverso incarico dirigenziale.........................................................................................................................6135. Limiti alla compravendita o alla locazione di immobili............................................................................................................................................................................6136. Riduzione dei corrispettivi per appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi del 5% per il 2012 e del 10% per il 2013 per gli entidel SSN..............................................................................................................................................................................................................................................................................6436-bis Autorizzazione alle PP.AA. di riduzione del 5% degli importi dei contratti di fornitura di beni e servizi......................................................................64

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36-ter Obbligo per gli enti SSN di rinegoziare i contratti per una riduzione annua del 5%............................................................................................................6436-quater Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa' o enti esteri aventi sede in Stati che non permettonol'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta' o il controllo........................................................................................................................................6637. Scioglimento o alienazione di società “in house” ABROGATO..............................................................................................................................................................6638. Divieto di affidamenti diretti alle società “in house” a decorrere dal 01/01/2014 ABROGATO..............................................................................................6639. Obbligo liquidazione società per i comuni sotto i 30.000 abitanti ABROGATO.............................................................................................................................6840. Obbligo per i comuni tra 30.000 e 50.000 abitanti di detenere la partecipazione di una sola societa' ABROGATO......................................................6840-bis Obbligo per i Comuni non capoluogo di acquisizione tramite soggetti aggregatori..............................................................................................................7040-ter Obblighi di acquisti centralizzati per talune categorie merceologiche e trasmissione dei contratti all'ANAC.............................................................7040-quater Obbligo di approvare il programma biennale degli acquisti e divieto di finanziare acquisti al di fuori del programma..................................7241. Obblighi di pubblicazione dei pagamenti della PA, costituenti condizione di efficacia a partire dal 01/01/2013 - ABROGATO................................ 7442. L’interpretazione delle norme in materia di personale pubblico nelle pronunce di nomofilachia delle Sezioni riunite della Corte dei conti insede di controllo............................................................................................................................................................................................................................................................ 7643. Deposito e inoltro conti giudiziali....................................................................................................................................................................................................................7844. I compensi extra e il principio di omnicomprensività della retribuzione (artt. 24 e 45 del D.lgs. 165/2001)................................................................. 7945. Le progressioni economiche e produttività secondo criteri automatici (l’anzianità di servizio o la qualifica).................................................................. 7946. Nuova procedura per l'approvazione dei contratti integrativi/decentrati.......................................................................................................................................8047. Impegni pluriennali e le condizioni chiarite dalla Circolare RGS n. 9 del 12/03/2012...............................................................................................................81

REVISIONE DATA OGGETTO REVISIONE MOTIVO REVISIONE60 12/02/2016 11

2

E' stato inserito in nota il riferimento all'art. 10 c. 3 del decreto milleproroghe (dl 210/2015), come modificato in sededi conversioneE' stato inserito in nota il riferimento all'art. 10 c. 5 del decreto milleproroghe (dl 210/2015)

61 04/03/2016 186bis

Inserita in nota il riferimento alla sentenza n. 43/2016 della Corte CostituzionaleInserita in nota il riferimento alla sentenza n. 43/2016 della Corte Costituzionale

62 01/04/2016 01 Inserita in nota Sezione delle Autonomie:della Corte dei conti 11/2016/QMIG dep. 31/03/201663 05/05/2016 30 Inserita in nota Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, n. 14/SEZAUT/2016/QMIG dep 03/05/201664 09/05/2016 22 Inserita in nota Corte Costituzionale n. 95/201665 23/08/2016 6-ter

30Inserita in nota la modifica apportata da Art. 16 co. 1-quater DL 113/2016Inserita in nota la modifica apportata da Art. 16 co. 1-quater DL 113/2016

66 06/10/2016 27-bis Precisato che il limite (fondi 2004 - 10%) vige solo per il 201567 11/10/2016 4-quater Inserito il divieto di conferimento incarichi a dipendenti pubblici part-time che svolgono attiività professionale68 27/10/2016 3-quinquies Inserita l'introduzione incentivi programmazione per il personale non dirigenziale, con relativa nota della Corte dei

Conti.69 14/12/2016 40-quater Inserito l’obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti70 03/01/2017 7-bis Inserito il 7-bis Divieto per le PP.AA. di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa dal 201871 10/01/2017 2 Inserita la proroga del DL milleproroghe 2017 fino a dicembre 201772 12/01/2016 28

35

28-bis

Aggiornato con le modifiche del DL milleproroghe 2017Modificato testo e titolo (si è fatto riferimento al DL 98/2011 e si è riportata tutta la disciplina in materia di immobili,non solo il limite per il 2013)Inserito in nota la dichiarazione di incostituzionalità della Corte Costituzionale

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Sintesi Norma Note Testo norma

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01 Divieto di retribuireincarichi ai titolari di caricheelettive

Art. 5 co. 5DL 78/2010

Da ultimo, la Sezione delleAutonomie:della Corte dei conti(SEZAUT/11/2016/QMIG dep.31/03/2016), sulla questione dimassima rimessa dalla Sezioneregionale di controllo per il Veneto,ha pronunciato il seguenteprincipio di diritto:“La disciplina vincolistica contenutanell'art. 5, comma 5, decreto – legge n.78/2010 si riferisce a tutte le ipotesi diincarico, comunque denominato.Tuttavia, in forza di un’interpretazionesistematica che tenga conto della normadi interpretazione autentica di cui all’ art.35, co. 2-bis del d.l. 9 febbraio 2012, n.5 (convertito dalla legge 4 aprile 2012,n. 35) è possibile configurare unaeccezione al principio di tendenzialegratuità di tutti gli incarichi conferiti dallepubbliche amministrazioni ai titolari dicariche elettive. Tale eccezione è daintendersi riferibile alla sola tipologia diincarichi obbligatori ex legeespressamente indicati dalla predettanorma (collegi dei revisori dei conti esindacali e revisori dei conti).Il revisoredei conti di un Comune, nominatosuccessivamente sia all'entrata in vigoredell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010sia al nuovo sistema di nominadell'organo di revisione degli Enti locali,ha diritto a percepire il compensoprofessionale ai sensi dell'art. 241 delTUEL nel caso in cui sia Consiglierecomunale in altra Provincia”.

Cfr per parere contrario MinisteroInterno n. 10313 del 5 novembre2015.

In senso conforme alla sottostantepronuncia, cfr anche Corte dei ContiE-R, Deliberazione n. 149/2015/PAR

Corte dei Conti Lombardia, del.

Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa vigente,nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento diqualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni dicui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali diqualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente al rimborsodelle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza nonpossono superare l'importo di 30 euro a seduta.

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Rev 72 12/01/20176

38/2015/PARla disposizione trova applicazione aprescindere da qualsiasi<<“collegamento” tra l’Amministrazioneconferente l’incarico e quella ove ildestinatario del medesimo è titolare dicarica elettiva>>(Lombardia/144/2011/PAR del 24 marzo2011). In sede di esegesi della norma èstato, altresì, posto in evidenza che laclausola di salvezza posta nell’incipitdella disposizione, riferita “alleincompatibilità previste dalla normativavigente”, va intesa nel senso che le“incompatibilità” previste per leggeostano in radice all’assunzione dellacarica incompatibile, <<mentre l’art. 5comma 5 comporta un risparmio dispesa senza – però – interdire losvolgimento della relativa funzione. Ilriferimento alla disciplina delleincompatibilità è, dunque, finalizzato atenere fermo il più rigoroso regime dilimitazione della capacità di agire deltitolare di carica elettiva nei casinormativamente previsti>>(Lombardia/144/2011/PAR del 24 marzo2011). Dunque, la ratio sottesa all’art. 5,comma 5, del Decreto Legge 31 maggio2010, n. 78, convertito con modificazioninella Legge 30 luglio 2010, n. 122, non èstata quella di interdire ex se losvolgimento di “qualsiasi incarico” infavore di pubbliche amministrazioni daparte di titolare di carica elettiva, bensìquella di escludere che il titolare dicariche elettive possa percepire ulterioriemolumenti per <<lo svolgimento diqualsiasi incarico conferito dallepubbliche amministrazioni di cui alcomma 3 dell’articolo 1 della legge 31dicembre 21109 n. 196, inclusa lapartecipazione ad organi collegiali diqualsiasi tipo>>. In quest’ottica, alsoggetto che è titolare di carica elettiva èpreclusa la possibilità di percepireemolumenti per lo svolgimento di“qualsiasi incarico conferito dalle

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Rev 72 12/01/20177

pubbliche amministrazioni”, salva lapossibilità di richiedere un rimborsospese delle spese sostenute, nonché<<eventuali gettoni di presenza che nonpossono superare l’importo di 30 euro aseduta>>.In conclusione, lo svolgimento diqualsiasi incarico di natura elettiva (aprescindere dalla percezione di unemolumento per lo stesso) determinal’applicazione del vincolo di finanzapubblica introdotto dall’art. 5, comma 5,del d.l. n. 78/2010 (come conv. nella L.n. 122/2010)” (delibera n.199/2012/PAR). Tali conclusioni sonostate ribadite nella successivadeliberazione n. 257/2012/PAR, in cui siaffronta espressamente anche il caso delrevisore dei conti che rinunci alcompenso di consigliere comunale.

La Corte Costituzionale, consentenza n. 151/2012 (confermatada 99/2014), ha dichiarato legittimala norma, affermando:7.1 Alla disposizione denunciata vainfatti riconosciuta, contrariamenteall’assunto della ricorrente, natura diprincipio fondamentale dicoordinamento della finanzapubblica, la cui determinazionespetta allo Stato e dal qualepossono legittimamente derivarelimitazioni all’autonomiaorganizzativa e di spesa delleRegioni.7.1.1.– In via preliminare, vaosservato che il comma impugnato,nel richiamare l’art. 1, comma 3,della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e finanzapubblica), si riferisce espressamentea tutte le amministrazioni pubblicheinserite nel conto economico

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Rev 72 12/01/20178

consolidato individuate dall’Istitutonazionale di statistica (ISTAT) e,quindi, anche alle Regioni e alleProvince autonome7.1.2.– Il comma denunciatointroduce il principio di gratuità ditutti gli incarichi conferiti dalleindicate pubbliche amministrazioniai titolari di cariche elettive (inclusala partecipazione ad organi collegialidi qualsiasi tipo), in forza del quale isoggetti che svolgono detti incarichihanno diritto esclusivamente alrimborso delle spese sostenute.

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1. Eliminazione di ognicompenso per gli organicollegiali

Art. 6 co. 1DL 78/2010

Da coordinare con la disposizione dicui al comma 3, di cui al puntosuccessivo.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, la partecipazione agli organi collegiali di cuiall'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar luogoesclusivamente al rimborso delle spese sostenute oveprevisto dalla normativa vigente; eventuali gettoni dipresenza non possono superare l'importo di 30 euro aseduta giornaliera.

2. Riduzione del 10% delcompenso spettante agliorgani di indirizzo,direzione e controllo,consigli di amministrazionee organi collegialicomunque denominati ed aititolari di incarichi diqualsiasi tipo

Art. 6 co. 3DL 78/2010

Il decreto milleproroghe 2017 (DL244/2016 con l’art. 1 c. 1 ha disposto:“le parole: «Sino al 31 dicembre 2016»sono sostituite dalle seguenti: «Sino al31 dicembre 2017»”Il decreto milleproroghe 2016 (DL210/2015), con l'art. 10 c. 5, proroga ledisposizioni:5. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122, le parole: « Sino al 31dicembre 2015 » sono sostituite dalleseguenti:« Sino al 31 dicembre 2016 »

La Corte dei Conti Sezione Regionaledi controllo per la Puglia, condeliberazione n. 148/PAR/2015, haritenuto, confermando un costanteorientamento, che la riduzione siapplica pure ai revisori degli EntiLocali:"Come recentemente sostenuto sul temada questa Sezione, in sede consultiva, aseguito di identico quesito di altroComune (deliberazionen.143/PAR/2015), in conformità alcostante orientamento espresso inmateria dalle Sezioni regionali dicontrollo, orientamento seguitorecentemente anche dalla Direzionecentrale della Finanza locale delMinistero dell’Interno (nota n.14951 del26 marzo 2015), l’art.6, co.3, del D.L.n.78/2010 è applicabile anche agliOrgani di revisione degli enti locali (...)Per le ragioni già espresse recentemente

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorreredal 1° gennaio 2011 le indennita', i compensi, igettoni, le retribuzioni o le altre utilita' comunquedenominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni dicui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre2009 n.196, incluse le autorita' indipendenti, ai componentidi organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli diamministrazione e organi collegiali comunquedenominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sonoautomaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agliimporti risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presentecomma non possono superare gli importi risultanti alla datadel 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presentecomma. Le disposizioni del presente comma siapplicano ai commissari straordinari del Governo di cuiall'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche'agli altri commissari straordinari, comunquedenominati. La riduzione non si applica al trattamentoretributivo di servizio

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da questa Sezione in analoga occasione(deliberazione n.143/PAR/2015), nonrisulta rilevante in senso contrarioquanto affermato dalla Sezione delleAutonomie nella deliberazione n.4/2014,trattandosi di deliberazione in cui laquestione in argomento è stataaffrontata solo indirettamente, in via deltutto incidentale e rispondendo a quesitoriguardante altra normativa"

Fa riflettere l’espressione di “titolari diincarichi di qualsiasi tipo”, che,interpretata letteralmente,comporterebbe la riduzione del 10% delcompenso degli incarichi di consulenza.E’ da notare che tale ultima frase èaggiunta rispetto all’analoga disposizionedell’art. 1 comma 58 della finanziaria2007, e quindi non sembra una“distrazione”

La norma fa fa salvo quanto previstodall'art. 1, comma 58, della legge 23dicembre 2005, n. 266 (legge finanziariaper il 2006), che aveva disposto unaanaloga riduzione.

La norma è stata prorogata fino al31/12/2015, dall'art. 10 co. 5 DL192/20145. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122, e successive modificazioni,le parole: "Sino al 31 dicembre 2014"sono sostituite dalle seguenti: "Sino al31 dicembre 2015

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2-bis Limite retributivo aincarichi aggiuntiviLimite massimo retributivo perPP.AA. e società partecipate

Art. 1 co. 672L. 208/2015

Art. 23-ter co. 2DL 201/2011

Art. 1 co. 471-472L. 147/2013

Art 13 co. 1DL 66/2014

La legge di stabilità (L 208/2015)haesteso tale divieto anche alle societàpartecipate indirettamente dallePP.AA.

La Corte Costituzionale ha ritenutolegittima tale norma, anche conriferimento ai dipendenti regionali,con la sentenza n. 153 dep.14/07/2015, dove, tra l'altro, sidice:3.– A quanto appena esposto, devecomunque aggiungersi che l’impugnatamisura di contenimento finanziario nonricadrebbe in alcun caso, come invecereputa la Regione, in una materia dicompetenza regionale.Questa Corte ha più volte statuito che iltrattamento economico dei dipendentipubblici va ricondotto alla materiadell’«ordinamento civile», prevalendoquest’ultimo ambito di competenza suogni tipo di potestà legislativa delleRegioni, e quindi anche sulle attribuzionifatte valere, nella sua impugnazione,dalla Regione ricorrente in materia diorganizzazione amministrativa (sentenzan. 19 del 2013), nonché in materia dicoordinamento della finanza pubblica(sentenza n. 225 del 2013).

Circolare MEF-RGS n. 8 Prot. 7845del 02/02/2015 ha precisato che:il tetto retributivo in parola, ... siapplica, anche a quelli derivanti darapporti di lavoro con le altreamministrazioni pubbliche ...nell'articolo 1, commpa 2, del citato.decreto legislativo. n. 165/2001(es. .Università, Regioni, enti del. SSN,enti pubblici regionali, enti locali, Cameredi Commercio• ecc.), con le Autoritàamministrative indipendenti e con gli entipubblici economici nonché agliemolumenti dei componenti degli organi

L. 208/2015 co.672. All’articolo 23-bis del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 è sostituito dalseguente:Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, deldecreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, condecreto del Ministro dell’economia e delle finanze, daemanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenzaunificata per i profili di competenza, previo parere delleCommissioni parlamentari competenti, per le societàdirettamente o indirettamente controllate daamministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazionipubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, ad esclusione delle società emittenti strumentifinanziari quotati nei mercati regolamentati e lorocontrollate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi equalitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per laclassificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia èdeterminato, in proporzione, il limite dei compensi massimial quale i consigli di amministrazione di dette società devonofare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, perla determinazione del trattamento economico annuoonnicomprensivo da corrispondere agliamministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, che nonpotrà comunque eccedere il limite massimo di euro240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali eassistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario,tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altrepubbliche amministrazioni.

DL 201/2011 Art. 23-ter co. 2. Il personale di cui alcomma 1 che e' chiamato, conservando il trattamentoeconomico riconosciuto dall'amministrazione diappartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali oequiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa,presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese leautorita' amministrative indipendenti, non puo' ricevere, atitolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, oanche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 percento dell'ammontare complessivo del trattamentoeconomico percepito

L. 147/2013 art. 1 co. 471. A decorrere dal 1º gennaio2014 le disposizioni di cui all’articolo 23 -ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di

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di amministrazione, direzione e controllodelle medesime amministrazioni ... edelle autorità amministrativeindipendenti, ove previsti dai rispettiviordinamenti.

L'all. A della DGR Veneto n. 2093del 10/11/2014, ha precisato cheIl D.L. n. 66/2014, come convertito, haesteso l’ambito di applicazione del citatoart. 23-ter nel modo seguente:

è previsto che siano computatein modo cumulativo anche le sommecomunque erogate all'interessato inragione di rapporti di lavoro dipendenteo autonomo con enti pubblici economici(oltre che con le PA di cui all’art. 1,comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e con leautorità amministrative indipendenti),nonché le somme comunque erogate agliinteressati a carico di società partecipatein via diretta o indiretta dalleamministrazioni pubbliche;

è inoltre stata stralciata laprevisione della Legge di stabilità 2014(art. 1 comma 473) che escludeva dalcalcolo del tetto retributivo i compensipercepiti per prestazioni occasionali, chesono quindi ricompresi ora nel cumulo.

trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva acarico delle fi nanze pubbliche retribuzioni o emolumenticomunque denominati in ragione di rapporti di lavorosubordinato o autonomo intercorrenti con le autoritàamministrative indipendenti e con le pubblicheamministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cuiall’articolo 3 del medesimo decreto legislativo.472. Sono soggetti al limite di cui all’articolo 23 -ter deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anchegli emolumenti dei componenti degli organi diamministrazione, direzione e controllo delle amministrazionipubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi471 e 472 sono computate in modo cumulativo le sommecomunque erogate all'interessato a carico di uno o piu'organismi o amministrazioni, ovvero di societa' partecipatein via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni.

DL 66/2014 art. 13 co. 1. A decorrere dal 1º maggio 2014il limite massimo retributivo riferito al primo presidente dellaCorte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter deldecreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esuccessive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali edassistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Adecorrere dalla predetta data i riferimenti al limiteretributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenutiin disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data dientrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituitidal predetto importo. Sono in ogni caso fatte salve ledisposizioni legislative, regolamentari e statutarie cheprevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dalpresente articolo.

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2-ter Divieto di corrispondereassegni ad personam in caso dipassaggi tra PP.AA.

Art. 1 co. 458L. 147/2013

Circolare MEF-RGS n. 8 Prot. 7845del 02/02/2015 ha precisato che:

In materia di trattamento economicovanno segnalate anche le disposizionirecate dall’articolo 1, commi 458 e 459,della legge n. 147/2013. Il primo di talicommi abroga l’articolo 202 del D.P.R 10gennaio 1957, n. 3 e l’articolo 3, commi57 e 58, della legge 24 dicembre 1993,n. 537, recanti disposizioni in materia ditrattamento economico spettante alpersonale statale nei casi di passaggio dicarriera presso la stessa o diversaamministrazione statale. Lo stessocomma 458, inoltre, al secondo periodo,specifica che ai pubblici dipendenti cheabbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopoche siano cessati dal ruolo o dall’incarico,è sempre corrisposto un trattamento paria quello attribuito al collega di parianzianità. Pertanto, a decorrere dalladata di entrata in vigore della citatalegge n. 147/2013, non è più possibileattribuire nuovi assegni personali, al finedi mantenere più elevati trattamentieconomici, in tutti quei casi di passaggiodi carriera presso la stessa o altraamministrazione già disciplinatidall’articolo 202 del testo unico di cui alD.P.R. n. 3/1957 e dall’articolo 3, commi57 e 58, della legge n. 537/1993,nonché nei casi di rientro nei ruoli diprovenienza al termine dell’incaricotemporaneamente svolto dal dipendentepresso altra amministrazione.

Cfr anche : Corte dei Conti, Liguriadeliberazione n.52/2014/PAR.Per i dipendenti degli EE.LL., vedereanche Corte dei Conti, Veneto,Deliberazione n. 816/2014/PAR

Cfr. (per tutte le PP.AA.) ancheCorte di Cassazione Civile, sez. L,sentenza n. 25245 del 27 novembre

458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, el'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993,n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbianoricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo odall'incarico, e' sempre corrisposto un trattamento pari aquello attribuito al collega di pari anzianita'.

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Rev 72 12/01/201714

2014:Come più volte affermato (cfr., adesempio, Cass. 15 ottobre 2013 n.23366) che, in tema di passaggio dipersonale da un'amministrazioneall'altra, il mantenimento del trattamentoeconomico collegato al complessivostatus posseduto dal dipendente primadel trasferimento opera nell'ambito, e neilimiti, della regola del riassorbimento inoccasione dei miglioramenti diinquadramento e di trattamentoeconomico riconosciuti dalle normativeapplicabili per effetto del trasferimento.

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Rev 72 12/01/201715

2-quater Riduzione all'80%del costo complessivo del 2013dei compensi degliamministratori delle societàcontrollate da PP.AA.

Art. 4 co. 4DL 95/2012

Come modficatoArt. 16 DL 90/2014

La Corte dei Conti, sezione di controlloper la Sardegna, con la deliberazione n.50/2015/PARha precisato che:... il limite dell’80 per cento del costocomplessivamente sostenuto nel 2013 siapplica al trattamento economicocomplessivamente considerato,comprensivo del compenso fisso edell’eventuale indennità da corrisponderesulla base degli utili realizzati

Fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore unico,i consigli di amministrazione delle societa' controllatedirettamente o indirettamente dalle amministrazionipubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 unfatturato da prestazione di servizi a favore diamministrazioni pubbliche superiore al 90 per centodell'intero fatturato devono essere composti da non piu' ditre membri, ferme restando le disposizioni in materia diinconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al decretolegislativo 8 aprile 2013, n. 39.A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenutoper i compensi degli amministratori di tali societa', ivicompresa la remunerazione di quelli investiti di particolaricariche, non puo' superare l'80 per cento del costocomplessivamente sostenuto nell'anno 2013

3. Obblgo di far confluire icompensi perpartecipazione a organismidi direzione e controllo, nelfondo per il trattamentoaccessorio.

Art. 6 co. 4DL 78/2010

L'ultimo periodo precisa che ladisposizione si applica anche agliincarichi in corso

Corte dei Conti, Sezione Regionale diControllo per la Lombardia, deliberazionen. 669/2011/PAR

Ferma restando ogni questione in ordinealla circostanza che anche primadell’entrata in vigore del decreto legge n.78 del 2010, potesse essere riconosciutaun’indennità continuativa a soggettiqualificati come amministratoridell’Azienda Speciale, ente strumentaledell’amministrazione locale, sicuramentedopo l’entrata in vigore del decreto leggen. 78 del 2010, convertito nella legge122 del 2010 e, in particolare, dellaprevisione contenuta nel comma 2dell’art. 6, non è più possibile attribuirealcun compenso ai soggetti che faccianoparte di organi collegiali delle Istituzionio delle Aziende Speciali. 2) il comma 2trova applicazione anche per icomponenti dell’organo di revisionedell’azienda speciale comunale visto chenell’espressione <<agli organi collegiali,anche di amministrazione>> rientranoanche i componenti degli organi di

All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:"Nei casi di rilascio dell'autorizzazione prevista dal presentecomma l'incarico si intende svolto nell'interessedell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed icompensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrispostidirettamente alla predetta amministrazione per confluirenelle risorse destinate al trattamento economico accessoriodella dirigenza o del personale non dirigenziale."La disposizione di cui al presente comma si applica ancheagli incarichi in corso alla data di entrata in vigore delpresente provvedimento

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Rev 72 12/01/201716

controllo, quali i revisori dell’aziendaspeciale. 3) questa Sezione ritiene che lamedesima sia d’immediata applicazioneagli organi collegiali in essere.

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Rev 72 12/01/201717

3-bis Abrogazione dei compensiagli avvocati pubblici in caso dicompensazione, e limitatacorresponsione in caso direcupero spese legali

Art. 9 DL 90/2014 Il comma 8 precisa:In assenza del suddetto adeguamento, adecorrere dal 1º gennaio 2015, leamministrazioni pubbliche di cui alcomma 1 non possono corrisponderecompensi professionali agli avvocatidipendenti

1. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 delregio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione delcitato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenzedepositate successivamente alla data di entrata in vigore delpresente decreto. Nelle ipotesi di sentenza favorevole conrecupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieciper cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocatidello Stato o tra gli avvocati dipendenti dalle altreamministrazioni, in base alle norme del regolamento dellestesse. Il presente comma non si applica agli avvocatiinquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici enegli enti territoriali.2 In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale dellespese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenzafavorevole alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 esuccessive modificazioni, ai dipendenti, ivi incluso ilpersonale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposticompensi professionali.3. I commi 1, terzo periodo, e 2 si applicano alle sentenzedepositate successivamente alla data di entrata in vigore delpresente decreto....8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenzedepositate successivamente alla data di entrata in vigore delpresente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzoperiodo del comma 6 nonche' il comma 7 si applicano adecorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratticollettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, adecorrere dal 1º gennaio 2015, le amministrazioni pubblichedi cui al comma 1 non possono corrispondere compensiprofessionali agli avvocati dipendenti delle amministrazionistesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato

3-ter Abrogazione dei diritti dirogito del segretario comunalee provinciale e abrogazionedella ripartizione del proventoannuale dei diritti di segreteria

Art. 10 DL 90/2014 Corte dei Conti, Sez. Autonomie n.21/SEZAUT/2015/QMIG ha precisato:“Alla luce della previsione di cui all’art.10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014,n. 90, convertito con modificazioni dallalegge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti dirogito competono ai soli segretari difascia C.In difetto di specifica regolamentazionenell’ambito del CCNL di categoriasuccessivo alla novella normativa i

1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980,n. 312, e' abrogato. 2. L'articolo 30, secondo comma, dellalegge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito con ilseguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria e'attribuito integralmente al comune o alla provincia.".

2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualificadirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che nonhanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annualespettante al comune ai sensi dell’articolo 30, secondocomma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come

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Rev 72 12/01/201718

predetti proventi sono attribuitiintegralmente ai segretari comunali,laddove gli importi riscossi dal comune,nel corso dell’esercizio, non eccedano ilimiti della quota del quinto dellaretribuzione in godimento del segretario.Le somme destinate al pagamentodell’emolumento in parola devonointendersi al lordo di tutti gli oneriaccessori connessi all’erogazione, ivicompresi quelli a carico degli enti”.

sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti dicui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, èattribuita al segretario comunale rogante, in misura nonsuperiore a un quinto dello stipendio in godimento.2. 2-ter. Le norme di cui al presente articolo non siapplicano per le quote già maturate alla data di entrata invigore del presente decreto.3. 2-quater. All’articolo 97, comma 4, lettera c), del testounico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, leparole: “può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte edautenticare” sono sostituite dalle seguenti: “roga, surichiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte eautentica”»

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Rev 72 12/01/201719

3-quater Abrogazioni per idirigenti degli incentivi per laprogettazione. Limite massimodel 50% della retribuzione peril restante personale

Art. 13-13bis DL 90/2014 Il divieto si applica solo al personaledirigenziale.

La Corte dei Conti , Sezione delleautonomie (n. 11/2015/QMIG, dep. 24marzo 2015) ha enuncia il seguenteprincipio di diritto: “l’obbligo di nonsuperare nella corresponsione di incentivial singolo dipendente, nel corsodell’anno, l’importo del 50 per cento deltrattamento economico complessivoannuo lordo, è applicabile al pagamentodegli incentivi dovuti per attività tecnico-professionali espletate dai dipendentiindividuati dalla norma a far datadall’entrata in vigore della legge diconversione del d.l. 24 giugno 2014, n.90”.

Con deliberazione n. 33 del 7 giugno2010 la Corte dei Conti a Sezioni riunitein sede di controllo ha affrontato laspecifica questione riguardantel'inclusione o meno dell'Irap dovutadall'ente tra gli oneri da portare indetrazione dai compensi professionali daerogare, affermando conclusivamenteche" .. mentre sul piano dell'obbligazionegiuridica,-rimane--~- - ----- chiarito chel 'Irap grava sull 'amministrazione-(secondo bloc.co delle citatedisposizioni), -su un piano strettamentecontabile, tenuto- conto delle modalità dicopertura di "tutti. gli oneri",l'amministrazione non potrà chequantificare le_ disponibilità destinabili_ad _avvocati e professionisti,accantonando le risorse necessarie afronteggiare l'onere Jrap, come avvieneanche per il pagamento delle altreretribuzioni del personale pubblico

1. I commi 5 e 6 dell’articolo 92 del codice dei contrattipubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successivemodificazioni, sono abrogati.

3-quinquies Introduzioneincentivi per programmazione,controllo e direzione, ma nonper i dirigenti

Art. 113 co. 2 e 3DLgs 50/2016

Corte dei conti, Sezione del controllo perla Regione Sardegna, Deliberazione n.122/2016/PAR

Successivamente al deposito della citatapronuncia della Sezione delle Autonomie,è entrata in vigore, in data 19 aprile

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 leamministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondorisorse finanziarie in misura non superiore al 2 per centomodulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per lefunzioni tecniche svolte dai dipendenti pubbliciesclusivamente per le attivita' di programmazione dellaspesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti

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2016, la disposizione di cui all’art. 113del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, che recita:"a valere sugli stanziamenti di cui alcomma 1 le amministrazioni pubblichedestinano a un apposito fondo risorsefinanziarie in misura non superiore al 2per cento modulate sull'importo deilavori posti a base di gara per le funzionitecniche svolte dai dipendenti pubbliciesclusivamente per le attività diprogrammazione della spesa perinvestimenti, per la verifica preventivadei progetti di predisposizione e dicontrollo delle procedure di bando e diesecuzione dei contratti pubblici, diresponsabile unico del procedimento, didirezione dei lavori ovvero direzionedell'esecuzione e di collaudo tecnicoamministrativo ovvero di verifica diconformità, di collaudatore statico ovenecessario per consentire l'esecuzionedel contratto nel rispetto dei documenti abase di gara, del progetto, dei tempi ecosti prestabiliti. ...”Dalla lettura della norma emergechiaramente che, nel nuovo quadronormativo introdotto dal D.Lgs.18/04/2016, n. 50, il 2% dell’importoposto a base di gara non è più destinatoalla remunerazione della fase dellaprogettazione, bensì a beneficio delle fasidella programmazione della spesa perinvestimenti, della predisposizione econtrollo delle procedure di bando e diesecuzione dei contratti pubblici, delladirezione dei lavori e dei collaudi, alloscopo di incentivare la realizzazionedell’opera a regola d’arte, nei tempi e

con i costi previsti dal progetto.

di predisposizione e di controllo delle procedure di bando edi esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico delprocedimento, di direzione dei lavori ovvero direzionedell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovverodi verifica di conformita', di collaudatore statico ovenecessario per consentire l'esecuzione del contratto nelrispetto dei documenti a base di gara, del progetto, deitempi e costi prestabiliti.3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondocostituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascunaopera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteriprevisti in sede di contrattazione decentrata integrativa delpersonale, sulla base di apposito regolamento adottato dalleamministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra ilresponsabile unico del procedimento e i soggetti chesvolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonche'tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anchedegli oneri previdenziali e assistenziali a caricodell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice ol'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalita' per lariduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola operao lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costinon conformi alle norme del presente decreto. Lacorresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dalresponsabile di servizio preposto alla struttura competente,previo accertamento delle specifiche attivita' svolte daipredetti dipendenti. Gli incentivi complessivamentecorrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, ancheda diverse amministrazioni, non possono superare l'importodel 50 per cento del trattamento economico complessivoannuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti aprestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quantoaffidate a personale esterno all'organicodell'amministrazione medesima, ovvero prive del predettoaccertamento, incrementano la quota del fondo di cui alcomma 2. Il presente comma non si applica alpersonale con qualifica dirigenziale

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4. Obbligo di assegnazione aifondi per il trattamentoaccessorio dei compensipercepiti dai pubblicidipendenti per collegiarbitrali o collaudi di lavoripubblici, servizi e forniture

Art. 61 co. 9 DL 112/2008 La Circolare RGS n. 36/2008 haprecisato (commento a comma 8):Per quanto riguarda gli enti territoriali,gli enti di competenza regionale o delleprovince autonome di Trento e diBolzano e gli enti del Servizio sanitarionazionale si evidenzia, anche in questocaso, che – considerata la previsione dicui citato comma 17, secondo periodo –tali enti non devono procedere alversamento al bilancio dello Stato.Pertanto, si ritiene che le suddetteeconomie di spesa debbano incidere intermini positivi sui rispettivi saldi dibilancio(ndr per i collaudi).Per i collegi arbitrali invece, nellamedesima circolare (commento alcomma 9):A tal proposito si ritiene utile evidenziareche il 50% del compenso spettante aldipendente per le attività di componenteo segretario del collegio arbitrale e dicollaudo debba essere riassegnatodall’amministrazione ai fondi per ilfinanziamento del trattamentoeconomico accessorio, secondo modalitàda definirsi autonomamente da parte diogni singolo ente”.

La Corte Costituzionale ha interpretatonella sentenza n. 341/2009

». Alla luce di tale disciplina, devequindi ritenersi che la disposizionecensurata sia applicabile anche agli entiterritoriali nella parte in cui prevede lariduzione dal 2 per cento allo 0,5 percento dell’incentivo che può esserecorrisposto ai dipendenti ai sensi dell’art.92, comma 5, del decreto legislativo n.163 del 2006, ma deve escludersi cheessa sia applicabile agli enti territorialinella parte in cui impone l’obbligo diversare ad apposito capitolo del bilanciodello Stato le riduzioni di spesa derivantida tale misura (cioè l’1,5 per cento).Pertanto, non risultando applicabile alleRegioni l’obbligo di versare allo Stato lesomme non più dovute ai dipendenti

Il 50 per cento del compenso spettante al dipendentepubblico per l'attivita' di componente o di segretario delcollegio arbitrale e' versato direttamente ad appositocapitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e'riassegnato al fondo di amministrazione per ilfinanziamento del trattamento economico accessoriodei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagliorgani di autogoverno del personale di magistratura edell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesimadisposizione si applica al compenso spettante al dipendentepubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblicidi lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presentecomma si applicano anche ai corrispettivi non ancorariscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi incorso alla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto.

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regionali, non si produce l’effetto lesivodell’autonomia finanziaria regionalepaventato dalle ricorrenti, consistentenella acquisizione al bilancio dello Statodi risorse regionali dirette a compensareattività svolte da dipendenti regionali”(motivazione punto 3.3.2.).

Infine la Corte dei Conti SS.RR., n. 58del 06/12/2010, ha stabilito che:l’art. 35, comma 3, della legge 4novembre 2010, n. 183 […] nell’abrogareil succitato comma 7-bis dell’art. 61, hariportato ad una somma non superiore al2 per cento la percentuale previstadall’art. 92, comma 5, del codice deicontratti pubblici di cui al d.lgs. del 12aprile 2006, n.163.Per quanto, poi, riguarda le perplessitàinterpretative relative al previsto obbligodi versamento al bilancio dello Statodegli emolumenti oggetto del comma 9,fa chiarezza, come affermato dalla CorteCostituzionale, quanto previsto dalcomma 17 dello stesso art. 61, il qualeprecisa che tale disposizione non siapplica, tra l’altro, agli enti territoriali,dovendosi, pertanto, escludere che glienti locali debbano versare al bilanciodello Stato le nuove risorse derivantidall’applicazione del comma 9 [1,5 percento, ai tempi della pronuncia dellaCorte].Ciò è quanto, peraltro, vieneesplicitamente indicato nella Circolaredel Ministero dell’economia e dellefinanze- Dipartimento della RagioneriaGenerale dello Stato – n. 2 del 22gennaio 2010, dove è previsto che,fermo restando che nulla debba essereversato al bilancio dello Stato da partedegli enti territoriali, il 50 per cento delcompenso spettante al dipendente perl’attività di componente o segretario delcollegio arbitrale o di collaudo debbaessere riassegnato dall’amministrazioneterritoriale ai fondi per il finanziamentodel trattamento economico accessorio,

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Rev 72 12/01/201723

secondo modalità da definirsiautonomamente da parte di ogni singoloente.

Risolvendo un contrasto intepretativo(cfr Corte dei Conti Emilia Romagna269/2013/PAR e Corte dei Conti Veneto,2/2015/PAR), la Sezione delle autonomiedella Corte dei conti(12/SEZAUT/2015/QMIG) ha pronunciatoi seguenti principi di diritto:nel caso di incarico conferito a personaledi altra amministrazione, la quota dicompenso debba essere versata, aprescindere dalla provenienza delfinanziamento, all’amministrazione in cuiil dipendente presta servizio,E“nel caso di incarico conferito apersonale dipendente di altreamministrazioni, destinatario della quotadi riduzione dei compensi relativi alleprestazioni di cui all’art. 61, comma 9,del d.l. n. 112 del 2008 è l’ente diprovenienza, che ha autorizzato l’incaricomedesimo”.

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4-bis Divieto di corrisponderesomme per incarichiaggiuntivi a dirigenti generali

Art. 9 co. 3DL 78/2010

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presenteprovvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livellodirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, comeindividuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), aisensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative econtrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore,di una quota deil'importo derivante dall'espletamento diincarichi aggiuntivi.

4-ter Obbligo di porre aeconomia di bilancio il 50%dei ricavi netti da convenzionidirette a fornire consulenze oservizi aggiuntivi

Art. 43 co. 3L 449/1997

Cfr ancheArt. 7 co. 4 lett. FDPCM 27/03/2000

3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubblichepossono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privatidirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o serviziaggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavinetti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale,costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative delpresente comma, che non si applica alle amministrazioni deibeni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definiteai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto1988, n. 400.

4-quater Divieto di affidareincarichi a dipendenti pubbliciin part-time che svolgonoattività professionale

Art. 1 co. 56-bisL 662/1996

Il Tribunale di Milano in una sentenza diottobre 2016 (cfr ItaliaOggi del11/10/2016) ha stabilito la nullitàdell'incarico ad un avvocato-docentecontro il Ministero dell'Istruzione, connullità del ricorso

Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e cheesercitino attivita' professionale non possono essere conferitiincarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; glistessi dipendenti non possono assumere il patrocinio incontroversie nelle quali sia parte una pubblicaamministrazione.

5. Riduzione al 20% rispettoal 2009 degli incarichi distudio e consulenza

Art. 6 co. 7DL 78/2010

Vedi possibilità di compensazione conspese di pubblicità, convegni, e dirappresentanza.

Vedi differenza con art. 9 co. 28

La Corte dei conti, Sezioni Riunite per ilTrentino Alto Adige/Südtirol, in sede digiudizio di parificazione 2013 delrendiconto della Provincia Autonoma diBolzano, ha precisato (p. 155):Ribadisce nuovamente la Corte dei contiche per spesa “sostenuta”, ai fini deirisparmi di spesa dalle pubblicheamministrazioni di cui all’art. 1, comma3, della legge n. 196/2009 si intendequella “impegnata” e non quella“pagata”. (cfr. Circolare del Dipartimentodella Ragioneria Generale dello Stato n.

7. Al fine di valorizzare le professionalita' internealle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesaannua per studi ed incarichi di consulenza, inclusaquella relativa a studi ed incarichi di consulenzaconferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubblicheamministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 dellalegge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorita'indipendenti, escluse le universita', gli enti e lefondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche' gliincarichi di studio e consulenza connessi ai processi diprivatizzazione e alla regolamentazione del settorefinanziario , non puo' essere superiore al 20 per cento diquella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichiin assenza dei presupposti di cui al presentecomma costituisce illecito disciplinare e determinaresponsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al presentecomma non si applicano alle attivita' sanitarie connessecon il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del

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Rev 72 12/01/201725

6 del 15 febbraio 2005, richiamata anchedalla circolare n. 3/2011 della Presidenzadel Consiglio dei Ministri –Dipartimentodella funzione pubblica.)

Dipartimento Funzione Pubblica, Circ.3/2011La Corte dei conti SS.RR. in sede dicontrollo, con deliberazione n. 6 del 15febbraio 2005, ha fornito unadefinizione di dette tipologie di incarico.In particolare, "per gli incarichi di studio,il riferimento e ̀ all'art. 5 D.P.R. n.338/1994 che richiede sempre laconsegna di una relazione scritta; gliincarichi di ricerca presuppongono lapreventiva definizione del programma daparte dell'amministrazione; leconsulenze si sostanziano nella richiestadi un parere ad un esperto esterno."

Corte dei Conti SSRR 7/2011:Con riferimento alla composizione dellaspesa per studi e consulenze è daritenere che debbano escludersi dalcomputo gli oneri coperti mediantefinanziamenti aggiuntivi e specificitrasferiti da altri soggetti pubblici oprivati

La Corte dei Conti in sede di controllosez. Toscana (par 459/2012), haprecisato in merito agli incarichi diprogettazione (D.Lgs. 163/2006) cheLa Sezione ritiene, pertanto, di escluderedai limiti di spesa imposti dalla legge 122citata quegli incarichi che risultanoobbligatori per legge

Nello stesso senso Sezione di controlloper il Veneto - Parere n. 325/2012Il compenso spettante al responsabileunico del procedimento (RUP) in materiadi lavori pubblici è ricompreso fra leprestazioni professionali per laprogettazione di opere pubbliche, inapplicazione delle disposizioni di cui agliarticoli 10 e 92 del d.lgs. n. 163 del

personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delCorpo nazionale dei vigili del

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Rev 72 12/01/201726

2006, e, quindi, escluso dall’ambitoapplicativo dei vincoli di cui all’art. 9,comma 2-bis, del d.lgs. n. 78 del 2010.

La Regione Veneto con DGR 2621/2012ha stabilito per il SSR e per il 2013 cheil costo complessivo relativo aconsulenze, collaborazioni, interinale ealtre prestazioni di lavoro sanitarie esociosanitarie (voce B.2.A.15 nuovomodello CE) non dovrà superare l’80% diquello sostenuto allo stesso titolo nel2010, al netto dei rapporti contrattualidotati di specifico finanziamento

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6. Riduzione al 80% del 2013(per il 2014) e al 75% del2014 (per il 2015) del limitedi spesa degli incarichi distudio e consulenza

Art. 1 comma 5DL 101/2013

Si sottolinea che il llimite è definito inriferimento al limite teorico (quindi nonalla spesa effettiva) del 2013 e, poi, del2014, come determinatodall'applicazione della disposizione di cuial c. 7 art. 6 del D.L. 78/2010. Il limiteper il 2013 è del 20% della spesa del2009.Quindi, per il 2014 è il 16% del 2009,per il 2015 è il 12% del 2009 (il75%*80%*20%).

Si sottolinea inoltre che la spesa devericomprendere anche quella relativa aincarichi a pubblici dipendenti.

La Regione Veneto con DGR 2846/2014ha stabilito per il SSR che:il costo complessivo relativo aconsulenze, collaborazioni, interinale ealtre prestazioni di lavoro sanitarie esocio sanitarie non dovrà eccedere il70% del costo sostenuto allo stessotitolo nel 2010, al netto dei rapporticontrattuali dotati di appositofinanziamento.Resta comunque salvo, relativamentealla spesa per studi e incarichi diconsulenza (ai quali non sonoriconducibili le convenzioni di cuiall'articolo 58 dei CC.CC.NN.LL. dellearee dirigenziali stipulati l'8.06.2000) illimite posto dall'articolo 1, comma 5, delD.L. 31.08.2013, n. 101, convertito nellaL. 30 ottobre 2013, n. 125.

5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusaquella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti apubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazionipubbliche inserite nel conto economico consolidato dellapubblica amministrazione, come individuate dall'Istitutonazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalleautorita' indipendenti e dalla Commissione nazionale per lesocieta' e la borsa (CONSOB), escluse le universita', gli entie le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonche'gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenzaconnessi ai processi di privatizzazione e allaregolamentazione del settore finanziario, non puo' esseresuperiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite dispesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per centodell'anno 2014 cosi' come determinato dall'applicazione delladisposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghepreviste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

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Rev 72 12/01/201728

6-bis Limiti, in percentualedella spesa del personale, allaspesa complessiva per incarichidi consulenza, studio e ricerca,nonchè di collaborazionecoordinata e continuativa

Art. 14 DL 66/2014 Non si applica agli enti del SSN

La Corte Costituzionale con sentenza43/2016 ha dichiarato la parzialeillegittimità della norma nella parte in cuisi applica «a decorrere dall’anno 2014»,anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016»

4-ter. Alle regioni e alle provinceautonome di Trento e di Bolzano, alleprovince e alle citta' metropolitane e aicomuni, e' comunque concessa, incoerenza e secondo le modalita' previsteal comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5e 12 dell'articolo 47, la facolta' dirimodulare o adottare misure alternativedi contenimento della spesa corrente, alfine di conseguire risparmi comunquenon inferiori a quelli derivantidall'applicazione dei commi 1 e 2 delpresente articolo.

1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione,degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitarionazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigentidisposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1,comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, le amministrazioni pubbliche inserite nel contoeconomico consolidato della pubblica amministrazione, comeindividuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) aisensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possonoconferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando laspesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi èsuperiore rispetto alla spesa per il personaledell'amministrazione che conferisce l'incarico, comerisultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per leamministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesadi personale superiore a 5 milioni di euro.2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quaterdell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, deldecreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 esuccessive modificazioni, le amministrazioni pubblicheinserite nel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale distatistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delleUniversità, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca edegli enti del servizio sanitario nazionale, a decorreredall'anno 2014, non possono stipulare contratti dicollaborazione coordinata e continuativa quando la spesacomplessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesadel personale dell'amministrazione che conferisce l'incaricocome risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per leamministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesadi personale superiore a 5 milioni di euro.

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Rev 72 12/01/201729

6-ter Limiti percentuali agliincarichi dirigenziali a tempodeterminato

Divieto di attribuire attivitàgestionali agli incarichiparametrati a quelli dirigenziali

Art. 11DL 90/2014

Art. 16 co. 1-quater DL 113/20161-quater. All'articolo 9, comma 28,del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavoperiodo e' inserito il seguente:"Sono in ogni caso escluse dallelimitazioni previste dal presentecomma le spese sostenute per leassunzioni a tempo determinatoai sensi dell'articolo 110, comma1, del testo unico di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267"

Corte dei Conti, sezione di controlloregionale per la Puglia,Deliberazione n. 223/PAR/2015,dep. 13 novembre 2015A seguito dell’avvenuta abrogazionedel disposto dell’art 19 co. 6 quaterd.lgs. 165/2001, questa Corte ha,quindi, ritenuto non più operante laderoga prevista per gli incarichidirigenziali conferiti ex art 110 Tuel,con la conseguenza che si applicanonei confronti dei predetti gli ordinarilimiti di cui all’art 9 co 28 d.l.78/2010.(cfr anche CConti Lazio n.221/2014, Toscana n. 447/2015,Sezione delle Autonomie n.13/SEZAUT/2015/)

Vedere anche il blocco per gli anni2015-2016 previsto dalla legge distabilità 2015 (cfr. N. 28-ter)

1. All’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 1 dell’articolo è sostituito dal seguente: « 1. Lostatuto può prevedere che la copertura dei posti diresponsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenzialio di alta specializzazione, possa avvenire mediante contrattoa tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, ilregolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizidefinisce la quota degli stessi attribuibile mediante contrattia tempo determinato, comunque in misura non superiore al30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica dellamedesima qualifica e, comunque, per almeno una unità.Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica daricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente commasono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare,in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovataesperienza pluriennale e specifica professionalità nellematerie oggetto dell’incarico.»;(...)Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale,tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende delServizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazioneorganica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinatoè fissato nel dieci per cento.All’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: « 3-bis.Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionaleanche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro iltrattamento economico, prescindendo dal possesso del titolodi studio, è parametrato a quello dirigenziale. ».

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Rev 72 12/01/201730

7. Divieto di rinnovo/prorogadegli incarichi di consulenza

Art. 1 comma 147 L.228/2012

L'eventuale clausola di proroga inseritanel contratto, è abrogata dalladisposizione di legge, anchesopravvenuta (Corte dei conti, SezioneCentrale del controllo di legittimità sugliatti del Governo e delle Amministrazionidello Stato, Deliberazione n.SCCLEG/16/2015/PREV)Conseguentemente, alla fattispecie de quadeve applicarsi il divieto assoluto statuitodal ripetuto art. 7, comma 6, lettera c) deldecreto legislativo n. 165/2001, introdottoa modifica della disciplina previgente aisensi della quale, comunque, la possibilitàdi proroga o rinnovo del contrattooriginario rivestiva carattere eccezionale,dato l’espresso divieto di utilizzare l’istitutodella consulenza per attività noneccezionali e temporanee. ...

.... Per la corretta applicazione delprincipio tempus regit actum (inargomento, tra l’altro, Cons. St., sez. V,10 gennaio 2012, n. 34) deve, infatti,essere considerata la prevalenza deldettato normativo entrato in vigoremedio tempore e contenente normespecifiche in merito alla rinnovabilitàstessa, sulla volontà delle parti che conesso si ponga in contrasto.

E' da considerarsi vietato, e quindifonte di danno erariale, il rinnovoautomatico degli incarichi diconsulenza (cfr. ex multis Corte deiConti Appello sent. n. 339 del04/05/2012).I provvedimenti di rinnovo deicontratti di collaborazionecoordinata e continuativa, sono daritenersi non conformi a legge, inquanto si tratterebbe di nuovicontratti, aventi il medesimocontenuto dei precedenti, affidatiagli stessi collaboratori, in assenzadi qualsivoglia proceduracomparativa ed in quanto carenti del

147. All’articolo 7, comma 6, lettera c), del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: «; non e` ammesso il rinnovo; l’eventualeproroga dell’incarico originario e` consentita, in viaeccezionale, al solo fine di completare il progetto e perritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando lamisura del compenso pattuito in sede di affidamentodell’incarico»

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Rev 72 12/01/201731

requisito della temporaneità checontraddistingue l’affidamento diincarichi ex art. 7 c.6 del d.lgs.n.165/2001 (Corte dei Conti –Sezione Centrale di controllo, pareren. 24 del 20/12/2011).

Corte dei Conti, Sezione delleautonomie, del /24/2013/PREV del27.12.2013Circa il significato da attribuireall’espressione “l’eventuale prorogadell’incarico è consentita, in viaeccezionale, al solo fine dicompletare il progetto e per ritardinon imputabili al collaboratore…..” laSezione osserva che l’eccezionedella proroga, al divieto di rinnovo inprecedenza statuito, può assumerevalenza solo se la proroga stessariguardi il termine di efficacia delcontratto e non di adempimento equindi sia prevista una retribuzioneaggiuntiva nei confronti delprestatore d’opera, da rapportare alcompenso in origine stabilito

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Rev 72 12/01/201732

7-bis Divieto per le PP.AA. distipulare contratti dicollaborazione coordinata econtinuativa

Art. 2 comma 4D.Lgs. 81/2015

Prorogato dal milleproroghe 2017 (DL244/2016) con l’art. 1 comma 8

Dal 1° gennaio 2018 e' comunque fatto divieto allepubbliche amministrazioni di stipulare i contratti dicollaborazione di cui al comma 1.

8. Divieto di attribuireincarichi di consulenza asoggetti posti in quescienzache abbiano svolto lemedesime attivitànell'ultimo anno di attività.

Art. 5 co. 9DL 95/2012

Non sembrano vietati gli incarichi dicollaborazione coordinata econtinuativa.

E' da ricordare anche la disposizionedi cui al successivo punto.

È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cuiall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nelconto economico consolidato della pubblica amministrazione,come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa laCommissione nazionale per le società e la borsa (Consob) diattribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, giàappartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza,che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio,funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dellostesso incarico di studio e di consulenza.

8-bis Divieto di attribuireincarichi di studio, consulenza,dirigenziali e direttivi asoggetti in quescienza

Art. 6 DL 90/2014 La disposizione si applica agliincarichi conferiti a decorrere dal25/06/2014 (data di entrata invigore del DL 90/2014).

In materia è intervenuta la CircolareDFP n. 6/2014

La Corte dei Conti Piemonte(Deliberazione n. 82/2015/SRCPIE/PAR) in sede di controllo haprecisato che il divieto si applicapure alle IPABIn virtù del predetto quadro normativodunque i soggetti che rivestono ancoraqualificazione giuridica quale I.P.A.B. eche dunque non hanno chiesto, ai sensidella l.r. n. 10/1991, il riconoscimentoquale soggetto giuridico di diritto privatoe che tra l’altro sono indirizzati da unente pubblico in virtù della nomina dellamaggioranza dei componenti dell’organodi amministrazione (nella fattispecie 5 su7 sono di nomina pubblica) devonoritenersi soggetti di diritto pubblico,come espressamente previsto altresìdalla citata l.r. 1/2004.Tale aspetto assume indubbio rilievo aifini dell’applicazione della norma

1. All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, le parole da « a soggetti, già appartenenti airuoli delle stesse » fino alla fine del comma sono sostituitedalle seguenti: « a soggetti già lavoratori privati o pubblicicollocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è,altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggettiincarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governodelle amministrazioni di cui al primo periodo. Sonocomunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti atitolo gratuito. Il presente comma non si applica agliincarichi e alle cariche presso organi costituzionali. ».2. Le disposizioni dell’articolo 5, comma 9, del decreto-leggen. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicanoagli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata invigore del presente decreto.

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Rev 72 12/01/201733

richiamata dal Comune in tema di divietidi incarichi a soggetti collocati inquiescenza.Infatti l’art. 5 co. 9 d.l. n. 95/2012,convertito dalla l. n. 135/2012, comemodificato dall’art. 6 comma 1 del D.L.24 giugno 2014, n. 90, convertito conmodificazioni dallaL. 11 agosto 2014, n.114 vieta a tutte le amministrazionipubbliche di attribuire incarichi di studioe di consulenza ovvero incarichidirigenziali o direttivi a soggetti giàlavoratori privati o pubblici collocati inquiescenza.Si aggiunga altresi’ che la norma inquestione amplia ulteriormente la suaportata applicativa ponendo il suddettodivieto di conferimento dei suddettiincarichi anche qualora essi si riferiscanoa enti e società controllati dalle pubblicheamministrazioni.Alla luce di quanto sopra pertanto unente ancor qualificato come I.P.A.B.,connotato dalle caratteristiche sopradescritte, fermo restando ovviamente ilnecessario procedimento ditrasformazione secondo quantodisposto dalla l. n. 328/2000 e dal d.lgsn. 207/2001 allorquando vedrà la luce larelativa disciplina regionale, deveritenersi ricompreso nella sfera diapplicazione di cui al citato art. 5 co. 9d.l. n. 95/2012.

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Rev 72 12/01/201734

9. Divieto di attribuire per 5anni incarichi di consulenza,collaborazione, studio ericerca a soggetti posti inquescienza anticipatamente

Art. 25 L. 724/1994 In questa disposizione sonoricompresi invece gli incarichi dicollaborazione.

al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, checessa volontariamente dal servizio pur non avendo ilrequisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dairispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia ilrequisito contributivo per l'ottenimento della pensioneanticipata di anzianita' previsto dai rispettivi ordinamenti,non possono essere conferiti incarichi di consulenza,collaborazione, studio e ricerca da partedell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni conle quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anniprecedenti a quello della cessazione dal servizio.

10. Divieto di conferire incarichidi consulenza in materiainformatica, se non in casieccezionali

Art. 1 co. 146 L. 228/2012 La violazione è valutabile ai fini dellaresponsabilità amministrativa edisciplinare

Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche'le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissionenazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), possonoconferire incarichi di consulenza in materia informatica soloin casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorraprovvedere alla soluzione di problemi specifici connessi alfunzionamento dei sistemi informatici. La violazione delladisposizione di cui al presente comma e' valutabile ai finidella responsabilita' amministrativa e disciplinare deidirigenti.

10-bis Divieto per i dipendentiche hanno esercitato poteriautoritativi o negoziali, disvolgere attività presso isoggetti privati destinatari deimedesimi poteri

Art. 53 c. 16ter D.Lgs.165/2001

I contratti conclusi e gli incarichiconferiti in violazione sono nulli vi e'il divieto ai soggetti privati dicontrattare con le pubblicheamministrazioni per i successivi treanni.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per contodelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma2, non possono svolgere, nei tre anni successivi allacessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita'lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinataridell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraversoi medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferitiin violazione di quanto previsto dal presente comma sononulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hannoconclusi o conferiti di contrattare con le pubblicheamministrazioni per i successivi tre anni con obbligo direstituzione dei compensi eventualmente percepiti eaccertati ad essi riferiti.

11. Riduzione al 20% dellaspesa media degli anni2010-2011 per mobili earredi, negli anni 2013,2014, 2015, 2016

Art. 1 co. 141 L. 228/2012Il decreto milleproroghe 2016 (DL210/2015), in sede di conversione, conl'art. 10 c. 3, recita:3. All’articolo 1, comma 141, della legge24 dicembre 2012, n. 228, comemodificato dall’articolo 10, comma 6, deldecreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,convertito, con modificazioni, dalla legge27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «

Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia`previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 leamministrazioni pubbliche inserite nel conto economicoconsolidato della pubblica amministrazione, comeindividuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) aisensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche´ leautorita` indipendenti e la Commissione nazionale per lesocieta` e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spesedi ammontare superiore al 20 per cento della spesa

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Rev 72 12/01/201735

negli anni 2013, 2014 e 2015 » sonosostituite dalle seguenti: « negli anni2013, 2014, 2015 e 2016 ».4. Per ’anno 2016 gli enti locali sonoesclusi dal divieto di cui al citato articolo1, comma 141, della legge n. 228 del2012.

Il comma 6 dell’articolo 10 DL 192/2014,proroga anche per il 2015 quanto giàprevisto in merito al contenimento dellaspesa per l’acquisto di mobili e arredi daparte delle amministrazioni pubbliche,per gli anni 2013 e 2014, dall'articolo 1,comma 141, della legge 24 dicembre2012, n. 228.

Corte dei Conti, Sezione delleautonomie, del. n. 26 /2013/QMIG del20.12.2013L’art. 1, comma 141, della l. 24dicembre 2012, n. 228, nel disporrelimiti puntuali alle spese per l’acquisto dimobili e arredi, obbliga gli enti locali alrispetto del tetto complessivo di spesarisultante dall’applicazione dell’insiemedei coefficienti di riduzione della spesaper consumi intermedi previsti da normein materia di coordinamento dellafinanza pubblica, consentendo che lostanziamento in bilancio tra le diversetipologie di spese soggette a limitazioneavvenga in base alle necessità derivantidalle attività istituzionali dell’ente

sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto dimobili e arredi, salvo che l’acquisto sia funzionale allariduzione delle spese ,connesse alla conduzione degliimmobili. […] La violazione della presente disposizione e`valutabile ai fini della responsabilita` amministrativa edisciplinare dei dirigenti

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Rev 72 12/01/201736

12. Riduzione al 20% spese dipubbliche relazioni, erappresentanza

Art. 6 co. 8DL 78/2010

Vedi possibilità di compensazionecon le spese di consulenza(successivo punto)

8. A decorrere dall' anno 2011 le amministrazionipubbliche inserite nel conto economico consolidato dellapubblica amministrazione, come individuate dall'Istitutonazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuarespese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superioreal 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per lemedesime finalita'

13. Divieto di spesa persponsorizzazione

Art. 6 co. 9DL 78/2010

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubblicheinserite nel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale distatistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'indipendenti, non possono effettuare spese persponsorizzazioni

14. Possibilità dicompensazione tra le speseper pubbliche relazioni, erappresentanza ABROGATO

Art. 6 co. 10DL. 78/2010

il comma è stato abrogato dal DL66/2014

Resta ferma la possibilità di effettuare variazionicompensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo6

15. Riduzione della spesa permissioni al 50 per centodella spesa sostenutanell’anno 2009

Eliminazione dell’indennitàchilometricaEliminazione delle diarie permissioni all'estero

Art. 6 co. 12DL 78/2010

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazionipubbliche inserite nel conto economico consolidato dellapubblica amministrazione, [...] non possono effettuare speseper missioni, anche all'estero, [...], per un ammontaresuperiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione delladisposizione contenuta nel primo periodo del presentecomma costituiscono illecito disciplinare e determinanoresponsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dalpresente comma puo' essere superato in casi eccezionali,previa adozione di un motivato provvedimento adottatodall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicarepreventivamente agli organi di controllo ed agli organi direvisione dell'ente. Il presente comma non si applica allaspesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e aquella effettuata dalle universita' e dagli enti di ricerca conrisorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europeaovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data di entratain vigore del presente decreto le diarie per le missioniall'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sonopiu' dovute; [...]A decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di

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Rev 72 12/01/201737

attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato dicui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effettoeventuali analoghe disposizioni contenute nei contratticollettivi.

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Rev 72 12/01/201738

16. Riduzione al 50% dellespese sostenute per attivitàdi formazione.

Art. 6 co. 13DL 78/2010

La Corte dei Conti sezione Controlloper il Veneto (377/2011) ha esclusol'applicabilità di tale disposizioni all’ECM per il personale sanitario).

17. Riduzione della spesa perautovetture all'80 per centodella spesa sostenuta nel2009.

Art. 6 co. 14DL 78/2010

Tale disposizione non recal’esclusione dell’applicabilità allevetture utilizzate per i servizi socialie sanitari.

4. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubblicheinserite nel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale distatistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dellalegge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autoritàindipendenti, non possono effettuare spese di ammontaresuperiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’eserciziodi autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; ilpredetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011,esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già inessere. La predetta disposizione non si applica alleautovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuocoe per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e dellasicurezza pubblica

18. Riduzione della spesa perautovetture al 50 per centodella spesa sostenuta nel2011.

Art. 5 co. 2 DL 95/2012Come modificato dall'art. 15del DL 66/2014

La Corte Costituzionale, consentenza n. 43/2016, ha dichiaratol'illegittimità costitutionale dell'art.15 c.1 del DL 66/2014 (che avevaabbassato il limite al 30%), conl'effetto che rivive il limiteprecedente del 50%

Per gli anni 2007-2010 Leamministrazioni pubbliche inseritenel conto economico consolidatodella pubblica amministrazione,non potevano effettuare spese diammontare superiore al 50% dellaspesa sostenuta nell'anno 2004 (Art.1, co. 11 e 12 L. 266/2005 e art. 1co. 505 L. 296/2006)L'art. 1 co. 423 L. 228/2012 haprorogato per alcune società taletermine nel modo seguente:“Per le societa` che gestisconoservizi di interesse generale su tuttoil territorio nazionale, il termine dicui al comma 2 dell’articolo 5 deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubblicheinserite nel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale distatistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita'indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per lesocieta' e la borsa (Consob), e le societa' dalle stesseamministrazioni controllate non possono effettuare spese diammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenutanell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio el'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buonitaxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia'in essere.La predetta disposizione non si applica alle autovettureutilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' erepressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministerodelle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corponazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali ditutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizisociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali diassistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'areatecnico-operativa della difesa.

L'art. 15 del DL 66/2014 ha modificato il testo nel modoseguente:

“2. A decorrere dal 1º maggio 2014, le amministrazionipubbliche inserite nel conto economico consolidato della

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Rev 72 12/01/201739

convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135 e`prorogato all’anno 2014.”

La Corte dei Conti sez. Lombardia(DEL. 275 del 03/07/2013 PAR) haprecisato cheche il rigoroso divieto di acquisto diautovetture da parte degli Enti localitrova una sicura eccezione per gliacquisti effettuati […] per i servizisociali e sanitari.Il Comune potrà, dunque, riferirsi atali “eccezioni” nel valutarel’opportunità di acquisto di unaautovettura, tenendo conto,naturalmente, della rigorosa eautonoma valutazione circal’esigenza di “garantire i livelliessenziali di assistenza” e deldovuto rispetto delle norme contabilidi carattere generale a cui gli Entidebbono attenersi.

Si sottolinea che quindi l'esclusione è perle vetture utilizzate per i servizi sanitari,non per le vetture degli enti del serviziosanitario.

pubblica amministrazione, come individuate dall'Istitutonazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autoritàindipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per lesocietà e la borsa (Consob), non possono effettuare spese diammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenutanell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio el'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014,esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già inessere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzatedall'Ispettorato centrale della tutela della qualità erepressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministerodelle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corponazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali ditutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizisociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali diassistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'areatecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza eintervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a., nonchéper i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche edegli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazioneo noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presentedecreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso delcontraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimentodelle relative risorse finanziarie sino alla scadenza delcontratto.”.

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Rev 72 12/01/201740

19. Divieto di stipula dicontratti di acquisto oleasing di autovetture erevoca delle procedure diacquisto iniziate dopo il09/10/2012

Art. 1 comma 143 L.228/2012

modificato dall’art. 1 co. 1DL 101/2013

La legge 208/2015 (stabilità 2016)ha sancito con art. 1 co. 636:636 Il termine di cui all’articolo 1,comma 1, primo periodo, deldecreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,è prorogato al 31 dicembre 2016.

Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia`previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data dientrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 nonpossono acquistare autovetture ne´ possono stipularecontratti di locazione finanziaria aventi ad oggettoautovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate adecorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

20. Esclusione dei limiti per leautovetture e per i mobili egli arredi (commi 141-143)per alcuni casi

Art. 1 comma 144 L.228/2012 La Corte dei Conti Sezione

Regionale di Controllo per il Venetocon la deliberazion n. 96 del16/04/2013, ha specificato che“le disposizioni di cui all’articolo 5comma 2, del D.L. 95/2012 e 1,comma 144 della Legge 228/2012 invia generale non siano suscettibili dideroghe applicative da parte delleRegioni […] laddove manchinospecifiche modalità legislativamentedeterminate per poter individuarequando il servizio in questione, cheimpone l’utilizzo dell’autovettura,possa rientrare nel novero di quelliche, in base alle previsioni da ultimorichiamate, possano esserequalificati quali “….serviziistituzionali di tutela dell'ordine edella sicurezza pubblica, per i servizisociali e sanitari svolti per garantirei livelli essenziali di assistenza”

144. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non siapplicano per gli acquisti effettuati per le esigenze delCorpo nazionale dei vigili del fuoco, per i serviziistituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelliessenziali di assistenza

21. Applicazione condizionatadei commi sulle autovetturee della riduzione delle speseper mobili e arredi alleregioni

Art. 1 comma 145 L.228/2012

Questo meccanismo non si applicaalle norme sulle consulenze, il cuilimite è quindi direttamenteapplicabile

145. Per le regioni l’applicazione dei commi da 141 a 144costituisce condizione per l’erogazione da parte dello Statodei trasferimenti erariali di cui all’articolo 2, comma 1, deldecreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazionedel documentato rispetto della predetta condizione avvieneai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10ottobre-2012, n. 174.

22. Divieto di monetizzazionedelle ferie, anche in caso dicessazione del rapporto dilavoro

Art. 5 co. 8 DL 95/2012 La Corte Costituzionale (95/2016) haritenuto legittima la norma,argomentando:4.– Questa Corte, con riferimento alcontenzioso tra lo Stato e le Regioni, ha

8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale,anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazionipubbliche inserite nel conto economico consolidato dellapubblica amministrazione, come individuate dall'Istitutonazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma

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già avuto occasione di analizzare ladisciplina impugnata, specificando cheessa non sopprime la «tutela risarcitoriacivilistica del danno da mancatogodimento incolpevole» (sentenza n. 286del 2013, punto 9.3. del Considerato indiritto).Su questa linea si attestano le primeapplicazioni che l’amministrazione hadato della normativa (INPS, messaggion. 2364 del 6 febbraio 2013; Ragioneriagenerale dello Stato, nota n. 94806 del 9novembre 2012; Dipartimento dellafunzione pubblica, nota n. 40033 dell’8ottobre 2012) e l’interpretazionedelineata dalla magistratura contabile insede di controllo (Corte dei conti,sezione di controllo per la RegioneCampania, delibera dell’11 dicembre2014, n. 249; Corte dei conti, sezione dicontrollo per la Regione Veneto, deliberadel 12 novembre 2013, n. 342; Corte deiconti, sezione di controllo per la RegioneValle d’Aosta, delibera del 12 novembre2013, n. 20; Corte dei conti, sezione dicontrollo per Regione Sicilia, delibera del5 giugno 2014, n. 77).La prassi amministrativa e lamagistratura contabile convergononell’escludere dall’àmbito applicativo deldivieto le vicende estintive del rapportodi lavoro che non chiamino in causa lavolontà del lavoratore e la capacitàorganizzativa del datore di lavoro.Questa interpretazione si colloca,peraltro, nel solco tracciato dallepronunce della Corte di cassazione e delConsiglio di Stato, che riconoscono allavoratore il diritto di beneficiare diun’indennità per le ferie non godute percausa a lui non imputabile, anchequando difetti una previsione negozialeesplicita che consacri tale diritto, ovveroquando la normativa settoriale formuli ildivieto di “monetizzare” le ferie (Corte dicassazione, sezione lavoro, sentenza 19ottobre 2000, n. 13860; Consiglio diStato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre

2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,nonche' le autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissionenazionale per le societa' e la borsa (Consob), sonoobbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dairispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso allacorresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Lapresente disposizione si applica anche in caso di cessazionedel rapporto di lavoro per mobilita', dimissioni, risoluzione,pensionamento e raggiungimento del limite di eta'

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2010, n. 7360).5.– Così correttamente interpretata, ladisciplina impugnata non pregiudica ildiritto alle ferie, come garantito dallaCarta fondamentale (art. 36, commaterzo), dalle fonti internazionali(Convenzione dell’Organizzazioneinternazionale del lavoro n. 132 del1970, concernente i congedi annualipagati, ratificata e resa esecutiva conlegge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelleeuropee (art. 31, comma 2, della Cartadei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea, proclamata a Nizza il 7dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il12 dicembre 2007; direttiva 23novembre 1993, n. 93/104/CE delConsiglio, concernente taluni aspettidell’organizzazione dell’orario di lavoro,poi confluita nella direttiva n.2003/88/CE, che interviene a codificarela materia)....La garanzia di un effettivo godimentodelle ferie traspare, secondo prospettiveconvergenti, dalla giurisprudenzacostituzionale (sentenze n. 297 del 1990e n. 616 del 1987) e da quella europea(ex plurimis, Corte di giustizia, GrandeSezione, sentenza 20 gennaio 2009, incause riunite C-350/106 e C-520/06,Schultz-Hoff e Stringer ed altri).Tale diritto inderogabile sarebbe violatose la cessazione dal servizio vanificasse,senza alcuna compensazione economica,il godimento delle ferie compromessodalla malattia o da altra causa nonimputabile al lavoratore.

Nota DFP n. 40033 dell’08/10/2012,applica la disposizione solo alle feriematurate dopo l’entrata in vigore delDL 95/2012 ed esclude l’applicabilitàai casi di interruzione anomala delrapporto (es.: decesso)

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23. Blocco retribuzioni di tutti idipendenti al valore del2010. - NON PIÙ VIGENTEDAL 2015

Art. 9 co. 1DL 78/2010

Corte dei Conti, Sezione del le autonomieN. 22 /SEZAUT/2015/QMIG, ha stabilitoil principio di diritto:“Le somme accantonate a titolo diprevidenza complementare per la poliziamunicipale debbono essere incluse nellaspesa del personale oggetto dicontenimento ai sensi dell’art. 1, comma557 della legge 27 dicembre 2006, n.296, mentre vanno escluse dal calcolodel trattamento economico complessivodei singoli dipendenti di cui all’art. 9,commi 1 e 2 bis del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito dallalegge 30 luglio 2010, n. 122”.

Vedi anche documento dellaConferenza delle Regioni e delleProvince Autonome del 13/10/2011e del 07/02/2013

Già l’art. 16 comma 1 lett. b) delD.L. 98/2011 ha previsto lapossibilità della proroga fino al31/12/2014 della presentedisposizione, avvenuta con DPR122/2013:a) le disposizioni recate dall'articolo 9,commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, sonoprorogate fino al 31 dicembre 2014

Dalla L. 190/2014 (art. 1 co. 254-256) non è stato prorogato, quindinon è più vigente dal 2015

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economicocomplessivo dei singoli dipendenti, anche di qualificadirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previstodai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubblicheinserite nel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale distatistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ognicaso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinaridella dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendentida eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse incorso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carrieracomunque denominate, maternita', malattia, missioni svolteall'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quantoprevisto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8,comma 14.

24. Riduzioni trattamenti oltre i90.000 euro e oltre i150.000 euro

(comma dichiaratoincostituzionale)

Art. 9 co. 2DL 78/2010

Con l’art. 16 comma 7 del DL98/2011, è stata anche prevista la“blindatura” di tale disposizione. Diseguito il testo:

7. In ragione dell’esigenza di un effettivoperseguimento degli obiettivi di finanza

In considerazione della eccezionalita' della situazioneeconomica internazionale e tenuto conto delle esigenzeprioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanzapubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1°gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamentieconomici complessivi dei singoli dipendenti, anche diqualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delleamministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico

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pubblica concordati in sede europearelativamente alla manovra finanziariaper gli anni 2011-2013, qualora, perqualsiasi ragione, inclusa l’emanazione diprovvedimenti giurisdizionali diversi dalledecisioni della Corte costituzionale, nonsiano conseguiti gli effetti finanziari utiliconseguenti, per ciascuno degli stessianni 2011-2013, alle disposizioni di cui aicommi 2 e 22 dell’articolo 9 del decreto–legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122, i medesimi effettifinanziari sono recuperati, con misure dicarattere generale, nell’annoimmediatamente successivo nei riguardidelle stesse categorie di personale cui siapplicano le predette disposizioni.

Con sentenza n. 223/2012 la CorteCostituzionale ha dichiaratoillegittima la disposizione de qua

consolidato della pubblica amministrazione, comeindividuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), aisensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sonoridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predettoimporto fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento per laparte eccedente 150.000 eur

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25. Estensione dela predettariduzione ai mediciconvenzionati con il SSN

Art. 16 co. 2DL 98/2011

Con norma di interpretazioneautentica, l'art. 15 co. 25 del DL95/2012 ha stabilito che

25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito conmodificazioni dalla legge 15 luglio 2011,n. 111 si interpreta nel senso che ledisposizioni ivi richiamate di limitazionedella crescita dei trattamenti economicianche accessori del personale dellepubbliche amministrazioni si applicano,in quanto compatibili, anche al personaleconvenzionato con il servizio sanitarionazionale fin dalla loro entrata in vigore

2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), conriferimento al personale dipendente del Servizio sanitarionazionale si applicano anche al personale convenzionato conil Servizio sanitario nazionale

26. Blocco compensi perrinnovo incarichidirigenziali - NON PIU'VIGENTE DAL 2015

Art. 9 co. 2DL 78/2010

Dalla L. 190/2014 (art. 1 co. 254-256) non è stato prorogato, quindinon è più vigente dal 2015

Già l’art. 16 comma 1 lett. b) delD.L. 98/2011 ha previsto lapossibilità della proroga fino al31/12/2014 della presentedisposizione, avvenuta con DPR122/2013:a) le disposizioni recate dall'articolo 9,commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, sonoprorogate fino al 31 dicembre 2014

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delleamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche eintegrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti aititolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale,non possono essere stabiliti in misura superiore a quellaindicata nel contratto stipulato dal precedente titolareovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, fermarestando la riduzione prevista nel presente comma.

27. Blocco dei fondi deltrattamento accessorio delpersonale, e la riduzionedegli stessi fondi inproporzione alla riduzionedel personale - NONVIGENTE NEL 2015 (cfrpunto seguente)

Art. 1 co. 236L. 208/2015

Art. 9 co. 2 bisDL 78/2010

Dalla L. 208/2015 (art. 1 co. 236) èstato ripristinato con riferimento altetto del 2015.

Dalla L. 190/2014 (art. 1 co. 254-256) non è stato prorogato, quindinon è stato vigente nel 2015

Vedi anche documento dellaConferenza delle Regioni e delle

236. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuatividegli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, conparticolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamentoeconomico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenutoconto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1ºgennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorsedestinate annualmente al trattamento accessorio delpersonale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delleamministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, non può superare il corrispondente importodeterminato per l’anno 2015 ed è, comunque,automaticamente ridotto in misura proporzionale alla

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Province Autonome del 13/10/2011e del 07/02/2013La Circolare RGS 12/2011 (par. 3)ha sostanzialmente recepito ilmedesimo metodo:Per quanto concerne la riduzione delfondo in proporzione al personale inservizio si ritiene che la stessa possaessere operata, per ciascuno deglianni 2011-2012-2013, sulla basedel confronto tra il valore medio deipresenti nell’anno di riferimentorispetto al valore medio relativoall’anno 2010, intendendosi pervalore medio la semisomma (omedia aritmetica) dei presenti,rispettivamente, al 1° gennaio e al31 dicembre di ciascun anno. Lavariazione percentuale tra le dueconsistenze medie di personaledeterminerà la misura dellavariazione da operarsi sul fondo.

Già l’art. 16 comma 1 lett. b) del D.L.98/2011 ha previsto la possibilità dellaproroga fino al 31/12/2014 dellapresente disposizione, avvenuta con DPR122/2013:a) le disposizioni recate dall'articolo 9,commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, sonoprorogate fino al 31 dicembre 2014

Disposizione confermata dall'articolo 1,comma 452, della legge 27 dicembre2013, n. 147.

La Corte dei Conti, Sezione delleautonomie, con delibera n.2/2013/QMIG ha stabilito che:In coerenza con i vincoli delineatidall’art. 9, commi 1 e 2-bis, del d.l. 31maggio 2010, n. 78, convertito, con

riduzione del personale in servizio, tenendo conto delpersonale assumibile ai sensi della normativa vigente.

2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011 e sino al 31 dicembre2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinateannualmente al trattamento accessorio del personale, anchedi livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cuiall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, non può superare il corrispondente importodell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto inmisura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

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Rev 72 12/01/201747

modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n.122, la possibilità concreta di integrare lerisorse finanziarie variabili destinate allacontrattazione decentrata integrativa inderoga al tetto di spesa previsto dalcomma 2-bis, è subordinata alconseguimento di effettive economie dispesa risultanti dai processi di attuazionedei Piani triennali di razionalizzazione eriqualificazione della spesa di cui aicommi 4 e 5 dell’art. 16 del d.l. 6 luglio2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, in l. 15 luglio 2011, n.111, quale effetto di specifiche iniziativevolte al raggiungimento di puntualiobiettivi di incremento della produttivitàindividuale del personale internoall’Amministrazione da realizzaremediante il diretto coinvolgimento delleunità lavorative in mansioni suppletiverispetto agli ordinari carichi di lavoro”

La L.

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Rev 72 12/01/201748

27-bis Obbligo per gli EE.LL. eenti del SSN per il 2015riduzione dei fondi per lacontrattazione integrativaall'importo del 2004 ridotto del10%;

Art 1 co. 557 eco. 565, lett. c, n. 4

L. 296/2006

Art. 1, co. 189- 197L 266/2005

Per effetto della mancata proroga per il2015 del blocco di cui al puntoprecedente, la Circolare n. 8 del 2febbraio 2015 MEF-RGS , fa rivivere leprecedenti misure di cui all'articolo 1,commi da 189 a 197, della legge23.12.2005, n. 266:

per le amministrazioni soggetteall’articolo 1, comma 189, della legge 23dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria2006) a partire dal 1° gennaio 2015 illimite soglia cui devono essere ricondottele risorse della contrattazione integrativanon è più quello dell’anno 2010; il limitesoglia torna dunque ad essere quelloindicato dall’articolo 67, comma 5, deldecreto legge n. 112/2008, che hamodificato l’articolo 1, comma 189, dellalegge n. 266/2005

L. 266/2005189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivodei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativadelle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse leAgenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca equelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle universita',determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali,non puo' eccedere quello previsto per l'anno 2004 comecertificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48,comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e,ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridottodel 10 per cento....198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cuiall'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' gli enti delServizio sanitario nazionale ...200. Gli enti destinatari del comma 198, nella loroautonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni diprincipio per il conseguimento degli obiettivi di contenimentodella spesa di cui al comma 198, alle misure della presentelegge riguardanti il contenimento della spesa per lacontrattazione integrativa

L. 296/2006, art. 1co. 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali elocali

c) contenimento delle dinamiche di crescita dellacontrattazione integrativa, tenuto anche conto dellecorrispondenti disposizioni dettate per le amministrazionistatali

co. 565a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, ...c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a),

4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi peril finanziamento della contrattazione integrativa, alledisposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194,della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di renderecoerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi diriduzione della spesa complessiva di personale e dirideterminazione della consistenza organica;

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Rev 72 12/01/201749

27-ter Riduzione dell'ammontaredel trattamento accessorio aseguito di riorganizzazioni

Art. 9-quinquiesDL 78/2015

come introdotto dallaL125/2015 di conversione

L'obbligo decorre dal 1° gennaio 2015,quindi ai fondi determinati all'iniziodell'anno deve essere operata unacorrezione.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, in presenza diriorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standardospedalieri, l’ammontare complessivo delle risorse destinateannualmente al trattamento accessorio del personale èpermanentemente ridotto di un importo pari ai risparmi ditrattamento accessorio derivanti dalla diminuzione dellestrutture operata in attuazione di detti processi diriorganizzazione.

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28. Blocco delle assunzioni eturn-over. Art. 3 DL 90/2014

che ha abrogatol'art. 76 co. 7 DL 112/2008

Il DL n. 244/2016 nel modificare l'art. 1,comma 2 del D.L. 31 dicembre 2014, n.192, ha conseguentemente disposto (conl'art. 1, comma 7, lettera a)) la modificadell'art. 3, commi 1 e 2.

Per gli anni 2015-2016 per gl EE.LL. E leRegioni c'è il blocco assoluto (cfr. Piùavanti n.28-ter )

I limiti di cui al presente articolo non siapplicano alle assunzioni di personaleappartenente alle categorie protette aifini della copertura delle quote d'obbligo.

Con l'art. 16 co. 9 del DL 95/2012,9. Nelle more dell'attuazione delledisposizioni di riduzione erazionalizzazione delle Province e' fattocomunque divieto alle stesse diprocedere ad assunzioni di personale atempo indeterminato.

Lo stesso articolo al co. 8 ha stabilito:8. Fermi restando i vincoli assunzionali dicui all'articolo 76, del decreto-legge n.112 del 2008 convertito con legge n. 133del 2008, e successive modificazioni edintegrazioni, con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, da emanareentro il 31 dicembre 2012 d'intesa conConferenza Stato-citta' ed autonomielocali, sono stabiliti i parametri divirtuosita' per la determinazione delledotazioni organiche degli enti locali,tenendo prioritariamente conto delrapporto tra dipendenti e popolazioneresidente. A tal fine e' determinata lamedia nazionale del personale in serviziopresso gli enti, considerando anche leunita' di personale in servizio presso lesocieta' di cui all'articolo 76, comma 7,terzo periodo, del citato decreto-legge n.112 del 2008. A decorrere dalla data diefficacia del decreto gli enti che risultinocollocati ad un livello superiore del 20per cento rispetto alla media non

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamentoautonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivicompresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successivemodificazione, possono procedere, per l'anno 2014, adassunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite diun contingente di personale complessivamentecorrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quellarelativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento adecorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corponazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applicala normativa di settore.COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N.218.3 Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con ildecreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiestadelle amministrazioni interessate, predisposta sulla basedella programmazione del fabbisogno, corredata da analiticadimostrazione delle cessazioni avvenute nell'annoprecedente e delle conseguenti economie edall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlationeri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulodelle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporalenon superiore a tre anni, nel rispetto della programmazionedel fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.4 La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimentodella funzione pubblica e il Ministero dell'economia e dellefinanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Statooperano annualmente un monitoraggio sull'andamento delleassunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano pereffetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dalmonitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possonocompromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica,con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblicaamministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze, sono adottate misure correttive volte aneutralizzare l'incidenza del maturato economico delpersonale cessato nel calcolo delle economie da destinarealle assunzioni previste dal regime vigente.5 Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti localisottoposti al patto di stabilita' interno procedono adassunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite diun contingente di personale complessivamentecorrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella

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possono effettuare assunzioni a qualsiasititolo; gli enti che risultino collocati ad unlivello superiore del 40 per cento rispettoalla media applicano le misure digestione delle eventuali situazioni disoprannumero di cui all'articolo 2,comma 11, e seguenti.

Con Decreto del Ministero dell’Internodel 24 luglio 2014 . sono stati individuatii rapporti medi dipendenti popolazionevalidi per gli enti in condizioni didissesto, per il triennio 2014-2016 ( inGURI del 12/08/2014 Serie generale - n.186)

L'abrogazione dell’articolo 76, comma 7,del D.L. 112/2008 fa venir meno ildivieto totale di assunzioni negli enti conspese di personale pari o superiori al50% delle spese correnti.

I limiti per il 2014 sono quindi (riferitialla spesa per il personale di ruolocessato):-Amministrazioni statali: 20%;- Enti di ricerca: 50% se il personale nonsupera l'80% delle spese- EE.LL. 60%- EE.LL. 80% se il personale non superail 25% delle spese

I limiti per il 2015 sono:-Amministrazioni statali: 40%;- Enti di ricerca: 50% se il personale nonsupera l'80% delle spese- EE.LL. 60%- EE.LL. 80% se il personale non superail 25% delle spese

Si possono cumulare i risparmidell'ultimo triennio.

Non si applica alle EX-IPABLa Corte dei Conti, Sezione Regionale diControllo per l’Emilia-Romagna,Deliberazione n. 34/2015, ha stabilito:Nell’attuale formulazione della norma

relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, deldecreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predettafacolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per centonegli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorreredall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previstedall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e'consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioniper un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispettodella programmazione del fabbisogno e di quella finanziariae contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazionidi cui al presente comma coordinano le politiche assunzionalidei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citatodecreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche peri medesimi soggetti una graduale riduzione della percentualetra spese di personale e spese correnti.5-bis. Dopo il comma 557-ter dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:“557-quater. Ai fini dell’applicazione del comma 557, adecorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambitodella programmazione triennale dei fabbisogni di personale,il contenimento delle spese di personale con riferimento alvalore medio del triennio precedente alla data di entrata invigore della presente disposizione”.5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presentearticolo si applicano i princìpi di cui all’articolo 4, comma 3,del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzionepubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri perquanto di competenza dello stesso.5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa dipersonale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza dellespese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempoindeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limitedell’80 per cento della spesa relativa al personale di ruolocessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100per cento a decorrere dall’anno 2015.5-quinquies. All’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, leparole: “fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1°gennaio 2014” sono soppresse »;

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(ndr.: art. 18 co. 2-bis DL 112/2008), alquarto periodo, si prevede che “leaziende speciali e le istituzioni chegestiscono servizi socio-assistenziali ededucativi, scolastici e per l’infanzia,culturali e alla persona (ex IPAB) e lefarmacie sono escluse dai limiti di cui alprecedente periodo (i.e. principio diriduzione dei costi del personale), fermorestando l’obbligo di mantenere un livellodei costi del personale coerente rispettoalla quantità dei servizi erogati”.

6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alleassunzioni di personale appartenente alle categorie protetteai fini della copertura delle quote d'obbligo.

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28bis Divieto di assunzioni dipersonale a qualsiasi titolo incaso di superamento dei limitidei tempi medi di pagamentoINCOSTITUZIONALE

Art. 41 co. 2DL 66/2014

La Corte Costituzionale consentenza 1-22 dicembre 2015, n.272 (in G.U. 1ª s.s. 30/12/2015, n.52) ha dichiarato l'illegittimita'costituzionale del comma 2

Il divieto si sarebbe dovutoapplicare a decorrere dall'anno2015, poichè è il primo annosuccessivo a quello in sui sonostabiliti dei tempi medi (90 gg nel2014)

La Circolare n. 3 MEF-RGS del14/01/2015, ha specificato che"L'unità di misura è in giorni.L'indicatore misurato in termini diritardo medio di pagamentoponderato in base all'importo dellefatture attribuisce pertanto un pesomaggiore ai casi in cui sono pagatein ritardo le fatture che prevedono ilpagamento di somme più elevate.L'indicatore dovrà essere calcolatosu base trimestrale e su baseannuale, a decorrere dal 2015, edovrà essere pubblicato sul sitointernet istituzionale nella sezione"Amministrazione trasparente /Pagamenti dell'amministrazione" dicui all'allegato A del decretolegislativo 14 marzo2013, n. 33, inun formato tabellare aperto checonsenta l'esportazione, iltrattamento e il riutilizzo. Inparticolare, l'indicatore trimestraledovrà essere pubblicato entro iltrentesimo giorno dalla conclusionedel trimestre e quello annuale entroil 31 gennaio dell'anno successivo."

2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dicui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusigli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla basedell'attestazione di cui al medesimo comma, registranotempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto dispostodal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'annosuccessivo a quello di riferimento non possono procedere adassunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivogliatipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti dicollaborazione coordinata e continuativa e disomministrazione, anche con riferimento ai processi distabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti distipulare contratti di servizio con soggetti privati che siconfigurino come elusivi della presente disposizione

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28-ter Blocco di assunzioninegli EE.LL. e Regioni per glianni 2015-2016

Art. 1 co. 424L 190/2014

Il divieto è posto per laricollocazione del personale dellesoppresse Province.

424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016,destinano le risorse per le assunzioni a tempoindeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativavigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorsopubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti oapprovate alla data di entrata in vigore della presente leggee alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita'soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'.Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del personalein mobilita' le regioni e gli enti locali destinano, altresi', larestante percentuale della spesa relativa al personale diruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completaricollocazione del personale soprannumerario. Fermirestando i vincoli del patto di stabilita' interno e lasostenibilita' finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per ilpersonale ricollocato secondo il presente comma non sicalcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui alcomma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296. Il numero delle unita' di personale ricollocato oricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari regionalie le autonomie, al Ministro per la semplificazione e lapubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e dellefinanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previstodall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56.Le assunzioni effettuate in violazione del presente commasono nulle.

29. Divieto di conteggiare lamobilità in uscita comerisparmio per successiveassunzioni

Art. 14 co. 7DL 95/2012

La Corte dei Conti della Lombardia(373 del 30/07/2012) si è espressanel senso che la disposizione inesamecolma in sostanza una precedentelacuna, cui avevano fatto fronte leinterpretazioni della Corte dei contiin sede di attività consultiva (sirinvia, in particolare, alla deliberadelle SSRR n. 59/CONTR/2010) equelle del Dipartimento per laFunzione pubblica (come da Circolariinterpretative sopra citate).La magistratura contabile già avevaaffermato, infatti, l’impossibilità diconsiderare la mobilità in uscitaverso altro ente sottoposto alimitazioni come cessazione utile al

Le cessazioni dal servizio per processi di mobilita' nonche' aseguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate comerisparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita'finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delleunita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

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fine di procedere a nuove assunzionidall’esterno

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30. Riduzione del spesa perpersonale “flessibile” al50% di quella del 2009, elimite del 100% per gli entiin linea con l'obbligo diriduzione delle spese dipersonale

Art. 9 co. 28DL 78/2010

I DD.LL. 101 e 102 2013hanno modificato il testo adecorrere dall’01/09/2013

La legge di conversione delD.L. 90/2014 (L.114/2014),ha modificato il testo dal

19/08/2014

l'Art. 16 co. 1 quater DL113/2016 ha aggiunto un

periodo

Art. 16 co. 1 quater DL 113/20161-quater. All'articolo 9, comma 28, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, dopol'ottavo periodo e' inserito il seguente:"Sono in ogni caso escluse dallelimitazioni previste dal presentecomma le spese sostenute per leassunzioni a tempo determinato aisensi dell'articolo 110, comma 1, deltesto unico di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Corte dei Conti, Sezione delleautonomie, con deliberazione n.14/SEZAUT/2016/QMIG dep03/05/2016, ha statuito il seguenteprincipio:Le spese riferite agli incarichi dirigenzialiconferiti ex art. 110, primo comma, deldecreto legislativo n. 267 del 2000devono essere computate ai fini delrispetto del limite di cui all’art. 9, comma28, del decreto legge n. 78 del 2010,convertito con modificazioni dalla leggen. 122 del 2010”.

Con la Circolare MEF - RGS n. 8Prot. 7845 del 02/02/2015, alla pag.46 si fa un riferimento chelegittimerebbe l'applicazione dellesanzioni di cui all'art. 1 del d.lgs.368/2001 alle PP.AA.In merito ai contratti di lavorosubordinato a tempo determinato sisegnalano le ulteriori disposizioniintrodotte dall'articolo I del decretolegge 20 marzo 2014, n. 34convertito con modificazioni dallalegge 16 maggio 2014, n. 78, cheha modificato il decreto legislativo n.368/2001

Corte dei Conti, Sezione delle

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni delloStato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, inclusele Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,gli enti pubblici non economici, le universita' e gli entipubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazionie integrazioni, le camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono avvalersi di personale a tempo determinato ocon convenzioni ovvero con contratti di collaborazionecoordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento dellaspesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per lemedesime amministrazioni la spesa per personale relativa acontratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi,alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessoriodi cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successivemodificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita'nell'anno 2009.I limiti di cui al primo e al secondo periodo non siapplicano, anche con riferimento ai lavori socialmenteutili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro,nel caso in cui il costo del personale sia coperto dafinanziamenti specifici aggiuntivi o da fondidell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, ilimiti medesimi non si applicano con riferimento allasola quota finanziata da altri soggettiLe disposizioni di cui al presente comma costituisconoprincipi generali ai fini del coordinamento della finanzapubblica ai quali si adeguano le regioni, le provinceautonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitarionazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cuiall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e'fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. Adecorrere dal 2013 gli enti locali possono superare ilpredetto limite per le assunzioni strettamente necessarie agarantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, diistruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le spesesostenute per lo svolgimento di attivita' sociali medianteforme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1,del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.Le limitazioni previste dal presente comma non siapplicano agli enti locali in regola con l’obbligo diriduzione delle spese di personale di cui ai commi 557

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Rev 72 12/01/201757

Autonomie, deli. 2/2015/QMIG del09/02/2015, ha risolto il contrastotra le Sezioni Regionali, stabilendoche :“Le limitazioni dettate dai primi seiperiodi dell’art. 9, comma 28, deld.l. n. 78/2010, in materia diassunzioni per il lavoro flessibile,alla luce dell’art. 11, comma 4-bis,del d.l. 90/2014 (che ha introdotto ilsettimo periodo del citato comma28), non si applicano agli enti localiin regola con l’obbligo di riduzionedella spesa di personale di cui aicommi 557 e 562 dell’art. 1, l. n.296/2006, ferma restando lavigenza del limite massimo dellaspesa sostenuta per le medesimefinalità nell’anno 2009, ai sensi delsuccessivo ottavo periodo dellostesso comma 28.

Esteso anche agli enti locali ed entiSSN, con l’art. 4 comma 102 L183/2011, entrata in vigore il01/01/2012.102. All'articolo 9, comma 28, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,sono apportate le seguentimodificazioni: b) al terzo periodo,dopo le parole: «provinceautonome,» sono aggiunte leseguenti: «gli enti locali».

Le limitazioni non si applicano agliEE.LL. In linea con l'obbligo diriduzione delle spese.

Corte dei Conti, SSRR, 11/2012

e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, nell’ambito dellerisorse disponibili a legislazione vigente ».Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo'essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita'nell'anno 2009. […] Il mancato rispetto dei limiti di cui alpresente comma costituisce illecito disciplinare e determinaresponsabilita' erariale. Per le amministrazioni che nell'anno2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste aisensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e'computato con riferimento alla media sostenuta per lestesse finalita' nel triennio 2007-2009.

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Rev 72 12/01/201758

I limiti alla spesa per i contratti delpersonale temporaneo o conrapporto di lavoro flessibile, […]costituiscono principi dicoordinamento della finanzapubblica nei confronti degli enti diautonomia territoriale. Gli enti localisono tenuti pertanto a conformarsiai principi suddetti e applicanodirettamente la norma generale cosìcome formulata, suscettibile diadattamento solo da parte degli entidi minori dimensioni persalvaguardare particolari esigenzeoperative

Corte dei Conti contr. EmiliaRomagna (par 268 del 02/10/2013)“la Sezione ritiene che il caratteregenerale della locuzione “altrirapporti formativi” utilizzata dallegislatore sembra condurre adun’interpretazione del concetto insenso ampio che possaricomprendere al suo internoqualunque forma di rapporto conintento formativo che comporti unaspesa a carico dell’ente pubblico; ...

Da quanto precede, l’oneregravante sull’ente per i tirocini chel’ente medesimo intenderebbeavviare ricade nella citatadisposizione di cui all’art. 9, comma28, del decreto-legge n. 78 del2010”

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Rev 72 12/01/201759

31. Equiparazione deitrattenimenti in servizio allenuove assunzioniABROGATO

32. Inefficacia trattenimenti giàdisposti a luglio 2010, macon decorrenza successivaal 1° gennaio 2011

Art. 9 co. 31DL 78/2010

Abrogato dall'art. 1DL 90/2014

Cfr DFP, Nota Circ. 46078 del18/10/2010

i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizionipossono essere disposti esclusivamente nell'ambito dellefacolta' assunzionali consentite dalla legislazione vigente inbase alle cessazioni del personale e con il rispetto dellerelative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili anuove assunzioni in base alle predette cessazioni sonoridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivoderivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi itrattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al l°gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore delpresente decreto. I trattenimenti in servizio aventidecorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti primadell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi dieffetti.

32-bis Abrogazione deltrattenimento in servizio, eapplicazione del recessounilaterale al raggiungimentodell'anzianità massimacontributiva anche ai dirigentisanitari del SSN, ma non aidirettori di strutturacomplessa.

Art. 1 DL 90/2014 1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti inservizio in essere alla data di entrata in vigore del presentedecreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino allaloro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimentiin servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cuiall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata invigore del presente decreto-legge sono revocati. (...)

5. All’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dalseguente:“11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenzeorganizzative e ai criteri di scelta applicati e senzapregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, lepubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, adecorrere dalla maturazione del requisito di anzianitàcontributiva per l’accesso al pensionamento, comerideterminato a decorrere dal 1o gennaio 2012 dall’articolo24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contrattoindividuale anche del personale dirigenziale, con unpreavviso di sei mesi e comunque non prima del

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raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo ariduzione percentuale ai sensi del citato comma 10dell’articolo 24. Le disposizioni del presente comma non siapplicano al personale di magistratura, ai professoriuniversitari e ai responsabili di struttura complessa delServizio sanitario nazionale e si applicano, non prima delraggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, aidirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesimedisposizioni del presente comma si applicano altresì aisoggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma 57,della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivemodificazioni.” »;

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33. Possibilità di non rinnovare,a scadenza, un incaricodirigenziale anche inassenza di valutazionenegativa, e possibilità,anche in assenza divalutazione negativa, diconferire un incarico divalore inferiore

Art. 9 co. 32DL 78/2010

Oltre al blocco dei maggioricompensi di cui al co. 2, qui siprevede la facoltà di attribuireincarichi dirigenziali di minoreimporto, anche in assenza divalutazione negativa.

32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presenteprovvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, allascadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche indipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono,anche in assenza di una valutazione negativa, confermarel'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimodirigente un altro incarico, anche di valore economicoinferiore. Non si applicano le eventuali disposizioninormative e contrattuali piu' favorevoli; a decorrere dallamedesima data e' abrogato l'art. 19, comma 1 ter, secondoperiodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermoche, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigenteviene conferito un incarico di livello generale o di livello nongenerale, a seconda, rispettivamente, che il dirigenteappartenga alla prima o alla seconda

34. Possibilità, prima dellascadenza, di assegnare undiverso incarico dirigenziale

Art. 1 co. 18DL 138/2011

A differenza del precedente, ancheprima della scadenza, si prevede lapossibilità di attribuire altro incarico,anche di livello economico inferiore

Al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita', inrelazione a motivate esigenze organizzative, le pubblicheamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, neiconfronti del personale appartenente alla carriera prefettiziaovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altroincarico prima della data di scadenza dell'incarico ricopertoprevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso ildipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamentoeconomico in godimento a condizione che, ove necessario,sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico delfondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altrifondi analoghi.

35. Limiti alla compravendita oalla locazione di immobili

Art. 12DL 98/2011

La Corte dei Conti sez. reg. controlloper il Veneto, nel parere n. 111 del30/04/2013, ha precisato:che l’ente deve verificare che lastipula del contratto di locazionepassiva […] sia l’unica soluzioneprospettabile tra quelle chel’ordinamento mette a disposizionedelle amministrazioni territoriali(vedasi sul punto l’eventualepossibilità di ricorrere alle previsionidel riformulata lettera b) del comma1 dell’articolo 10 del D.P.R. 13settembre 2005 n. 296 [Alle regionie agli enti locali di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267,può essere concesso l'uso gratuito di

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquistoe vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta siaindiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel contoeconomico consolidato della pubblica amministrazione, comeindividuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) aisensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli entiprevidenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale,nonche' del Ministero degli affari esteri con riferimento aibeni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verificadel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica daattuarsi con decreto di natura non regolamentare delMinistro dell'economia e delle finanze. Per gli entiprevidenziali pubblici e privati restano ferme le disposizionidi cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122.1-bis A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazionidi acquisto di immobili, ferma restando la verifica del

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beni immobili di proprietà delloStato per le proprie finalitàistituzionali]

rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazionedel decreto previsto dal comma 1 e' effettuata anche sullabase della documentata indispensabilita' e indilazionabilita'attestata dal responsabile del procedimento. La congruita'del prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previorimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dalcontratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 deldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successivemodificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposizione, sono stabilitele modalita' di attuazione del presente comma.1-ter A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire arisparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal pattodi stabilita' interno, gli enti territoriali e gli enti del Serviziosanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto diimmobili solo ove ne siano comprovate documentalmentel'indispensabilita' e l'indilazionabilita' attestate dalresponsabile del procedimento. La congruita' del prezzo e'attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso dellespese. Delle predette operazioni e' data preventiva notizia,con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzopattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.1-quater Per l'anno 2013 le amministrazioni pubblicheinserite nel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensidell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, nonche' le autorita'indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per lesocieta' e la borsa (CONSOB), non possono acquistareimmobili a titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazionepassiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero lalocazione sia stipulata per acquisire, a condizioni piu'vantaggiose, la disponibilita' di locali in sostituzione diimmobili dismessi ovvero per continuare ad avere ladisponibilita' di immobili venduti. Sono esclusi gli entiprevidenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme ledisposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresi',le operazioni di acquisto di immobili gia' autorizzate con ildecreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quelladi entrata in vigore del presente decreto.1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate daicommi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica delrispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalita'di contenimento della spesa pubblica, le operazioni diacquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in

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materia di edilizia residenziale pubblica. 1-sexies. Sono fattesalve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater leoperazioni di acquisto previste in attuazione di programmi epiani concernenti interventi speciali realizzati al fine dipromuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale eterritoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali,istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivoesercizio dei diritti della persona in conformita' al quintocomma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati conrisorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio2011, n. 88

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36. Riduzione dei corrispettiviper appalto di servizi e difornitura di beni eservizi del 5% per il 2012 edel 10% per il 2013 per glienti del SSN

Art. 15 co. 13 DL 95/2012come modificato dall'art. 1

co. 131 L. 228/2012

in fine, il seguente periodo:«Al fine di salvaguardare i livelliessenziali di assistenza con specificoriferimento alle esigenze di inclusionesociale, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano possonocomunque conseguire l’obiettivoeconomico-finanziario di cui alla presentelettera adottando misure alternative,purche´ assicurino l’equilibrio delbilancio sanitario

13.Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario ediconseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni eservizi:a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17,

comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, gli importi e le connesse prestazioni relative acontratti in essere di appalto di servizi e di fornitura dibeni e servizi, con esclusione degli acquisti deifarmaci, stipulati da aziende ed enti del Serviziosanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorreredalla data di entrata in vigore del presente decreto e del 10per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 per tutta ladurata dei contratti medesimi; tale riduzione per lafornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012

36-bis Autorizzazione allePP.AA. di riduzione del 5%degli importi dei contratti difornitura di beni e servizi

Art. 8 co. 8 DL 66/2014 8. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 delpresente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, lepubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1,del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzarel'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore delpresente decreto e nella salvaguardia di quanto previstodagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gliimporti dei contratti in essere nonche' di quelli relativi aprocedure di affidamento per cui sia gia' intervenutal'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggettoacquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 percento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Leparti hanno facolta' di rinegoziare il contenuto dei contratti,in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facolta'del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contrattoentro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione divolonta' di operare la riduzione senza alcuna penalita' darecesso verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicatoall'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dalricevimento della relativa comunicazione da parte diquest'ultima.

36-ter Obbligo per gli enti SSNdi rinegoziare i contratti peruna riduzione annua del 5%

Art. 9-ter c. 1 lett. a)DL 78/2015

come introdotto dallaL125/2015 di conversione

Nella tabella A vi sono elencati molticosti, tra cui le consulenze, lecollaborazioni e il lavoro interinale.

Per l’acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella A allegataal presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionalesono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione deicontratti in essere che abbia l’effetto di ridurre i prezziunitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quellicontenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comportimodifi ca della durata del contratto, al fi ne di conseguireuna riduzione su base annua del 5 per cento del valorecomplessivo dei contratti in essere;

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36-quater Divieto di transazionidella pubblica amministrazionecon societa' o enti esteri aventisede in Stati che nonpermettono l'identificazionedei soggetti che ne detengonola proprieta' o il controllo

Art. 35 DL 90/2014 Da tener presente anche ilDM Interno 25 settembre 2015"Determinazione degli indicatori dianomalia al fine di agevolarel'individuazione delle operazioni sospettedi riciclaggio e di finanziamento delterrorismo da parte degli uffici dellapubblica amministrazione" in GU n.233del 7-10-2015

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la legalita'nell'attivita' amministrativa e contrattuale dellepubbliche amministrazioni, fino al recepimento delle direttivedel Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n.2014/24/UE e n. 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, e'vietata ogni operazione economica o finanziaria tra lepubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e societa' o entiesteri, per i quali, in virtu' della legislazione dello Stato in cuihanno sede, non e' possibile l'identificazione dei soggetti chedetengono quote di proprieta' del capitale o comunque ilcontrollo. Rimane ferma la possibilita' della stazioneappaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alleimprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica.2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora sianoosservati gli obblighi di adeguata verifica del titolareeffettivo della societa' o dell'ente di cui al medesimo comma1 in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 21novembre 2007, n. 231.

37. Scioglimento o alienazionedi società “in house”ABROGATO

Art 4 co. 1 DL 95/2012 La legge 27 dicembre 2013, n. 147 hadisposto con l'art. 1, comma 562, letteraa)) l'abrogazione dei commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'art. 4

1. Nei confronti delle societa' controllate direttamente oindirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cuiall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato daprestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazionisuperiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:a) allo scioglimento della societa' entro il 31 dicembre 2013;b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, dellepartecipazioni detenute alla data di entrata in vigore delpresente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestualeassegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1°gennaio 2014.

38. Divieto di affidamenti direttialle società “in house” adecorrere dal 01/01/2014ABROGATO

Art 4 co. 2 DL 95/2012La Corte Costituzionale, con

sentenza 16 - 23 luglio 2013, n.229 (in G.U. 1a s.s. 31/7/2013,n. 31), ha dichiarato"l'illegittimita' costituzionale deicommi 1, 2, 3, secondo periodo,3-sexies ed 8 dell'art. 4 deldecreto-legge 6 luglio 2012, n.95 nella parte in cui si applicanoalle Regioni ad autonomiaordinaria". -------------La Legge 27 dicembre 2013, n.147 (in SO n.87, relativo allaG.U. 27/12/2013, n.302)ha

La Corte dei Conti sezione regionale dicontrollo per la Lombardia deliberazionen. 12 del 15/01/2013, in materia di unaffidamento diretto di durata ventennaleda disporre prima del 01/01/2014, hastabilito che “la durata dell’affidamentode quo è senz’altro elemento che si ponein contrasto con il secondo commadell’art. 4 D.L. 95/2012 dove stabilisceche a decorrere dal 1° gennaio 2014 gliaffidamenti diretti di servizi non sono piùconsentiti”

2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quantostabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1°gennaio 2014 le predette societa' non possonocomunque ricevere affidamenti diretti di servizi, ne'possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sonotitolari. I servizi gia' prestati dalle societa', ove nonvengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devonoessere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria enazionale

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disposto (con l'art. 1, comma562, lettera a)) l'abrogazione deicommi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e11 dell'art. 4

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39. Obbligo liquidazione societàper i comuni sotto i 30.000abitanti ABROGATO

40. Obbligo per i comuni tra30.000 e 50.000 abitanti didetenere la partecipazionedi una sola societa'ABROGATO

Art. 14 co. 32 DL 78/2010Comma abrogato dall'art.1 comma 561 della legge

147/2013

Corte dei Conti, sezione Regionale diControllo per la Lombardia, n. 66 del27/02/2013:“Venendo alle conseguenze cronologichedella prorogatio, si evidenzia che pereffetto del citato decreto mille proroghe(D.L. 29 dicembre 2011, n. 216,convertito in Legge 24 febbraio 2012, n.14), i termini in questione sono statiposticipati di nove mesi; pertanto gliobblighi di dismissione, a seconda delladimensione demografica, risultano allostato così articolati: a) per i comuni sottoi 30 mila abitanti, la scadenza per ladismissione coincide con il 30 settembre2013; b) per i comuni tra i 30 e i 50 milaabitanti, la scadenza è il 30 settembre2014. (Sull’esatta individuazione deitermini di dismissione post decretum, cfr.SRC Lombardia deliberazione n.113/2012/PAR, nonché SRC Piemontedeliberazione n.291/2012/PAR. In sede dianalisi dei rendiconti finanziari, cfr. SRCLombardia deliberazione n.361/2012/PRSE. Da ultimo, in seded’indagine settoriale sulle societàpartecipate nella regione Lombardia, cfr.SRC Lombardia deliberazionen.34/2013/COMP, pagg. 26 e seguenti).La proroga dei termini opera su tutte lescadenze temporali previste dall’art. 14comma 32, alla stregua di una dupliceprevisione normativa di rinvio. L’art. 29,comma 11 bis del D.L. 29 dicembre2012, n.216 come risultante dopo leinterpolazioni apportate dalla legge diconversione, ha disposto quanto qui diseguito letteralmente si riporta: «Itermini temporali e le disposizioni di cuiai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27dell'articolo 16 del decreto-legge 13agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 settembre2011, n. 148, sono prorogati di novemesi». Si rammenta, infatti, che l’art.16, comma 27, del D.L. 13 agosto 2011,n.138 dispone: «All’articolo 14, comma32, alinea, del citato decreto-legge n. 78

32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29,della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni conpopolazione inferiore a 30.000 abitanti non possonocostituire societa'. Entro il 31 dicembre 2012 i comunimettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla data dientrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono lepartecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo nonsi applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitantinel caso in cui le societa' gia' costituite: a) abbiano, al 31dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b)non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni dicapitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbianosubito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio inconseguenza delle quali il comune sia stato gravatodell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.La disposizione di cui al presente comma non si applica allesocieta', con partecipazione paritaria ovvero conpartecipazione proporzionale al numero degli abitanti,costituite da piu' comuni la cui popolazione complessivasuperi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresatra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere lapartecipazione di una sola societa'; entro il 31 dicembre2011 i predetto comuni mettono in liquidazione le altresocieta' gia' costituite.

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del 2010, le parole: "31 dicembre 2013"sono sostituite dalle seguenti: "31dicembre 2012"; alla lettera a) delmedesimo comma 32, le parole "31dicembre 2013" sono sostituite dalleseguenti: "31 dicembre 2012».

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40-bis Obbligo per i Comuni noncapoluogo di acquisizionetramite soggetti aggregatori

Facoltà ai Comuni di procederedirettamente fino a 40.000 euro

Art. 1 co. 501L208/2015

Art. 33 comma 3-bisD.Lgs. 163/2006

Modificato dal D.L. 31 dicembre2014, n. 192, convertito conmodificazioni dalla L. 27 febbraio2015, n. 11 ha disposto (con l'art.23-ter, comma 1) che"Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cuial decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, modificato da ultimodall'articolo 23-bis del presentedecreto, entrano in vigore il 1°settembre 2015".

501. All’articolo 23-ter, comma 3, del decretolegge 24giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguentimodificazioni: a) sono premesse le seguenti parole: «Fermirestando l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450, della legge 27dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,»; b) le parole: «conpopolazione superiore a 10 .000 abitanti» sono soppresse.

Quindi il testo risultante è il seguente:3. Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, deldecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni possonoprocedere autonomamente per gli acquisti di beni,servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedonoall'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delleunioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo unapposito accordo consortile tra i comuni medesimi eavvalendosi dei competenti uffici anche delle province,ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alleprovince, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Inalternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni eservizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestitida Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore diriferimento. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblicidi lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativogara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia cheprocedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi inviolazione degli adempimenti previsti dal presente comma.Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui alprimo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello diistituzione. (55) (59) (60) ((61))

40-ter Obblighi di acquisticentralizzati per talunecategorie merceologiche etrasmissione dei contrattiall'ANAC

Art 1 co. 494L 208/2015

494. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012,n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti daiseguenti: «È fatta salva la possibilità di procedere adaffidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche aldi fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessiconseguano ad approvvigionamenti da altre centrali dicommittenza o a procedure di evidenza pubblica, eprevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per

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le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile edel 3 per cento per le categorie merceologiche carburantiextra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas ecombustibili per il riscaldamento rispetto ai miglioricorrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messia disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenzaregionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedenteperiodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionaleanticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunqueessere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per ilcontraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso diintervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centralidi committenza regionali che prevedano condizioni dimaggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine diconcorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanzapubblica attraverso una razionalizzazione delle spese dellepubbliche amministrazioni riguardanti le categoriemerceologiche di cui al primo periodo del presente comma, invia sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo delpresente comma».

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40-quater Obbligo di approvareil programma biennale degliacquisti e divieto di finanziareacquisti al di fuori delprogramma

Art. 1 co. 505 L. 208/2015cfr anche Art. 21 D.lgs.

50/2016

La finanziaria 2017 ha spostato al2018 l’obbligo di adozione delprogramma per gli acquisti superioriai 40.000 euro, ma è rimasto invigore l’obbligo per gli acquistisuperiori al milione di euro.424. L’obbligo di approvazione delpro-gramma biennale degli acquistidi beni e servizi, di cui all’articolo 21del decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50, in deroga alla vigentenormativa sugli allegati al bilanciodegli enti locali, stabilita dal testounico delle leggi sull’ordinamentodegli enti locali, di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, edal decreto legislativo 23 giugno2011, n. 118, si applica a decorreredal bilancio di previsione perl’esercizio finanziario 2018.425.

505. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e lafunzionalità dell'azione amministrativa, leamministrazioni pubbliche approvano, entro il mesedi ottobre di ciascun anno, il programma biennale esuoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e diservizi di importo unitario stimato superiore a 1milione di euro. Il programma biennale, predispostosulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica leprestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ovedisponibile, il numero di riferimento dellanomenclatura, le relative tempistiche.L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarierelative a ciascun fabbisogno quantitativo degliacquisti per l'anno di riferimento. Il programmabiennale e gli aggiornamenti sono comunicati allestrutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,nonché pubblicati sul profilo del committentedell'amministrazione e sul sito informatico pressol'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture presso l'Autorità nazionaleanticorruzione. La violazione delle previsioni di cui aiprecedenti periodi è valutabile ai fini dellaresponsabilità amministrativa e disciplinare deidirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione deltrattamento accessorio collegato alla performance. Leacquisizioni non comprese nel programma e nei suoiaggiornamenti non possono ricevere alcuna forma difinanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventiimprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizionidipendenti da sopravvenute disposizioni di legge oregolamentari. Le amministrazioni pubblichetrasmettono i dati di programmazione di cui ai periodiprecedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cuiall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai finidello svolgimento dei compiti e delle attività ad essoattribuiti. Sono altresì comunicati e pubblicati con lemedesime modalità nel loro testo integrale tutti icontratti stipulati in esecuzione del programmabiennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela

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delle informazioni riservate di proprietà delcommittente o del fornitore di beni e servizi. Ladisposizione del precedente periodo si applica ancheai contratti in corso alla data di entrata in vigore dellapresente legge aventi ad oggetto la fornitura alleamministrazioni pubbliche di beni e servizi di importounitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermoquanto previsto dall'articolo 271 del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repubblica 5ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti dibeni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1milione di euro.

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41. Obblighi di pubblicazionedei pagamenti della PA,costituenti condizione diefficacia a partire dal01/01/2013 - ABROGATO

Art. 18 co. 5 DL 83/2012 Il decreto legislativo 14 marzo2013, n. 33 (in G.U. 05/04/2013,n.80) ha disposto (con l'art. 53,comma 1, lettera t)) l'abrogazionedell'art. 18.

1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi edausili finanziari alle imprese e l'attribuzione deicorrispettivi e dei compensi a persone, professionisti,imprese ed enti privati e comunque di vantaggieconomici di qualunque genere di cui all'articolo 12 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sonosoggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensi delpresente articolo e secondo il principio di accessibilita' totaledi cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre2009, n. 150.2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad

ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nelsito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nomedell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi datifiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a basedell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigenteresponsabile del relativo procedimento amministrativo; e)la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggettoincaricato, nonche' al contratto e capitolato dellaprestazione, fornitura o servizio.[…]5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di

vantaggi economici successivi all'entrata in vigore delpresente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi delpresente articolo costituisce condizione legale di efficaciadel titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni diimporto complessivo superiore a mille euro nel corsodell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventualeomissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagliorgani dirigenziali e di controllo, sotto la propriadiretta responsabilita' amministrativa, patrimoniale econtabile per l'indebita concessione o attribuzione delbeneficio economico. La mancata, incompleta o ritardatapubblicazione e' altresi' rilevabile dal destinatario dellaprevista concessione o attribuzione e da chiunquealtro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento deldanno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensidell'articolo 30 del codice del processo amministrativo dicui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.

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42. L’interpretazione delle norme in materia di personale pubblico nelle pronunce dinomofilachia delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo.

Le difficoltà nell’interpretare ed applicare la complessa e stratificata normativa in materia di vincolialla crescita delle spesa di personale e di limiti per le nuove assunzioni è testimoniata dal semprepiù frequente ricorso, da parte delle Regioni e degli enti locali, all’attività consultiva delle sezioniregionali di controllo della Corte dei conti.

Numerose questioni, aventi specifica rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica,hanno dato origine a deliberazioni delle Sezioni riunite in sede di controllo aventi carattere diorientamento vincolante per la successiva giurisprudenza delle sezioni regionali, sulla base diquanto disposto dall’art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009.Un primo gruppo di questioni ha riguardato i presupposti ed i limiti per l’effettuazione di nuoveassunzioni, con specifico riferimento alla normativa rispettivamente applicabile agli enti soggetti alpatto di stabilità interno ed a quelli di minori dimensioni.

Con delibera n. 53 del 2010 le Sezioni riunite hanno interpretato in modo rigoroso il divieto diprocedere a nuove assunzioni posto nei confronti degli enti inadempienti alle prescrizioni del pattodi stabilità interno, ex art. 76, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, ritenendo, in tal caso,precluso anche il ricorso ad operazioni di mobilità in entrata.

Al fine di garantire la necessaria neutralità finanziaria alle procedure di mobilità, la delibera n. 59del 2010 ha chiarito che gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei confronti deiquali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall’articolo 1, comma 562 della legge n.296 del 2006, possono considerare le operazioni di mobilità in uscita come equiparabili adintervenute cessazioni dal servizio di propri dipendenti e procedere, quindi, a nuove assunzioni, solonell’ipotesi in cui gli enti presso cui i dipendenti sono stati trasferiti imputino effettivamente lamobilità in entrata alla quota autorizzata di nuove assunzioni.

Il divieto di nuove assunzioni in caso di mancato rispetto di un predeterminato rapporto tra la spesadi personale e la spesa corrente degli enti locali rivisto, da ultimo, nell’art. 14, comma 9, deldecreto-legge n. 78 del 2010, è stato ritenuto dalle Sezioni riunite come principio avente portatagenerale e applicabile, quindi, anche agli enti di minori dimensioni, ferma restando, per questiultimi, la necessità del rispetto della specifica normativa in materia di limiti assunzionali contenutanell’art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006(delibere n. 3 e 4 del 2011).

Relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, le Sezioni riunite hanno ritenutoche l’art. 14, comma 9, seconda parte, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito nella legge 30luglio 2010, n. 122, nella parte in cui stabilisce un vincolo alle nuove assunzioni pari al 20 per centodella spesa sostenuta per le cessazioni intervenute nell’anno precedente, debba essere riferito anchealle assunzioni con contratto a termine, fatte salve le eccezioni espressamente stabilite per legge, egli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza per lo svolgimento di servizi infungibili edessenziali.

Su tale questione, peraltro, è successivamente intervenuto il legislatore con l’art. 4, commi 102 e103, della legge di stabilità per il 2012, che nell’estendere anche agli enti locali gli specifici vincolialla crescita della spesa relativa alle assunzioni a tempo determinato, già previsti per leamministrazioni statali dall’art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, hanno limitatol’applicabilità del citato articolo alle sole assunzioni a tempo indeterminato.

All’attenzione delle Sezioni riunite è stata posta inoltre la questione relativa ai presupposti ed ailimiti per il conferimento, da parte degli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti non inseriti

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nei ruoli specifici di ciascun ente, con particolare riferimento al rapporto tra la previsione contenutanel nuovo testo dell’art. 19, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (modificato, da ultimo,dall’art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009) e l’art. 110 del testo unico enti locali.

Le Sezioni riunite, sulla base di quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n.324/2010 - in base alla quale le norme per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggettiestranei all’amministrazione attengono alla materia dell’ordinamento civile di pertinenza esclusivadello Stato - hanno considerato immediatamente applicabile anche agli enti locali la disciplinarelativa ai requisiti di professionalità necessari per il conferimento, alla durata massima del rapporto(non superiore a cinque anni) e ad alcuni aspetti del regime economico e giuridico.

Quanto alle concrete percentuali applicabili, le Sezioni riunite hanno ritenuto ragionevole prenderein considerazione il valore (8 per cento della dotazione organica) che l’art. 19 citato riferisce allaprima fascia della dirigenza statale (ritenuta equivalente, per mansioni svolte, all’unica categoriadirigenziale prevista nei contratti collettivi per gli enti del comparto Regioni ed enti locali).

Conseguentemente, è stato ritenuto applicabile anche agli enti locali il meccanismo di computo deilimiti (art. 19, comma 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001), in base al quale il quoziente derivantedall’applicazione di tale percentuale deve essere arrotondato all’unità inferiore, se il primo decimaleè inferiore a cinque, o all’unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

Il rigore della pronuncia della Corte è stato, peraltro, attenuato da un successivo interventonormativo. L’art. 1 del d.lgs. n. 141 del 2011 determina specificamente per gli enti locali lapercentuale entro la quale è possibile avvalersi di dirigenti estranei all’amministrazione, nellamisura del 18%, sommando, quindi, i valori previsti rispettivamente per la prima e la seconda fasciadella dirigenza delle amministrazioni statali.

Un ulteriore gruppo di questioni ha riguardato le spese per incarichi di consulenza.

Con la medesima delibera le Sezioni riunite hanno, altresì, ritenuto di dovere escluderedall’applicazione della norma gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specificitrasferimenti provenienti da altri soggetti pubblici o privati, fermo restando che tale esclusione nonincide sul principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, per i quali, invece,la provenienza dei finanziamenti per attività comunque riconducibili all’interno delle funzioniistituzionali deve ritenersi indifferente.

La Corte ha successivamente sottolineato (delibera n. 50/2011) che nella categoria delle spese perincarichi di consulenza rientrano anche le prestazioni a carattere altamente specialistico in materienon rientranti tra le competenze dei dipendenti degli enti (si tratta, in realtà, dell’unica tipologia diconsulenza consentita dalla normativa), comprese quelle necessarie all’effettuazione di campagnepubblicitarie istituzionali.

Con riferimento alla spesa per missioni, soggetta a particolari vincoli e limitazioni dall’art. 6 dellalegge n. 122 del 2010, le Sezioni riunite hanno ritenuto tuttora vigente l’art. 45, comma 2, delCCNL del 16 maggio 2001 per i segretari comunali e provinciali, concernente il rimborso spettanteal segretario titolare di due uffici in comuni limitrofi, trattandosi non già di missione in sensoproprio ma di spostamenti necessari a raggiungere l’ordinaria sede di svolgimento dell’incarico nelComune diverso da quello della residenza.

Un’interpretazione restrittiva è stata data alla norma relativa al blocco dei trattamenti accessori,escludendo dall’applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, solo icompensi destinati a remunerare l’attività di progettazione di opere pubbliche e i compensi specificispettanti all’avvocatura interna degli enti connessi alla liquidazione delle spese legali in caso digiudizio favorevole all’amministrazione (delibera n. 51/2011). Nella specie, hanno osservato leSezioni riunite, “si tratta di remunerare in modo adeguato prestazioni professionali tipiche - chealtrimenti dovrebbero essere acquisite attraverso il ricorso al mercato con possibili costi aggiuntivi

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per i bilanci degli enti – utilizzando risorse aggiuntive rispetto a quelle dei bilanci degli enti, infavore di soggetti specifici e non della generalità dei dipendenti“.

Non è stato ritenuto rientrante nel blocco della dinamica retributiva individuale (art. 9, comma 1,del decreto-legge n. 78 del 2010) il particolare compenso previsto in favore dei segretari comunali eprovinciali finanziato attraverso l’utilizzo di una quota parte della maggiorazioni dei diritti disegreteria previsti dall’art. 5 della legge regionale Marche n. 22/2009, trattandosi di un emolumentonon avente carattere fisso e continuativo. Quanto sopra, peraltro, fermo restando che la relativafonte di finanziamento concorre a determinare il valore dei fondi unici di amministrazionesottoposti a rigorosi vincoli di crescita per effetto del successivo comma 2-bis del medesimo art. 9(delibera n. 56/2011).

Particolarmente severa la giurisprudenza delle sezioni di controllo in materia di stabilizzazionenell’organico degli enti locali di dipendenti di società partecipate in esito alla decisione direinternalizzazione dei servizi. La delibera n. 3 del 2012 ha escluso tale possibilità, inconsiderazione sia della natura cogente ed inderogabile della normativa in materia di contenimentodella spesa per il personale - finalizzata ad imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanzapubblica - sia in quanto la stabilizzazione, in relazione alle modalità di assunzione delle societàpartecipate, verrebbe, di fatto, a rappresentare una violazione del principio costituzionale dellanecessità di un pubblico concorso per l’accesso ai pubblici uffici.

Particolarmente complessa la questione concernente il diverso ambito di applicazione della normarelativa ai tagli sui compensi corrisposti per incarichi particolari (art. 6, comma 3, del decreto-leggen. 78 del 2010) rispetto a quella concernente la riduzione del trattamento economico ordinariamentespettante ai pubblici dipendenti, contenuta nell’art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge.

Con delibera n. 5/2012, le Sezioni riunite hanno ritenuto che l’indennità prevista per il segretariocomunale che svolga anche le funzioni di direttore generale rientri nella seconda ipotesi trattandosi,nella specie, del corrispettivo previsto da un’espressa norma contrattuale, a fronte dello svolgimentodi compiti aggiuntivi rientranti, peraltro, nella complessiva prestazione lavorativa presso l’ente di

appartenenza.

Altri argomenti rilevati dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti

43. Deposito e inoltro conti giudiziali(cfr. Corte dei Conti del Veneto – Sez. Giurisdizionale, sent. n 355 del 25/05/2012; relazione diinaugurazione dell'anno giudiziario 2012 Presidente Corte dei Conti dell'Emilia Romagna)

Il conto annuale degli agenti contabili, con la relativa documentazione, deve essere presentatoall'ente di appartenenza affinché, dopo i necessari riscontri, sia trasmesso alla competente Sezionegiurisdizionale ai fini dell’esame del conto giudiziale e dell’eventuale svolgimento del giudizio diconto, previsto dall’art. 74 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, dagli artt. 44 e seguenti del T.U.approvato con R.D. 12 luglio 1934 n.1214.

L'art.44 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti secondo cui "la Corte giudica, congiurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli incaricati diriscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valorie materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazionenegli incarichi attribuiti a detti agenti"."La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti dialtre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali"

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Rev 72 12/01/201779

In applicazione di tale norma sono tenuti alla resa del conto giudiziale nell'ambito di ciascun ente:a) il tesoriere o cassiere dell'ente incaricato, sulla base di apposita convenzione, di riscuotere epagare secondo gli ordini ricevuti dai competenti organi dell'ente;

b) l’agente della riscossione in base a ruoli;

c) l'economo incaricato dell’erogazione di spese su appositi fondi;

d) gli incaricati della gestione di somme anche se non provenienti dal bilancio dell'ente;

e) i consegnatari di beni mobili non utilizzati negli uffici dell'ente.

44. I compensi extra e il principio di omnicomprensività della retribuzione (artt. 24 e 45 delD.lgs. 165/2001)

Nel quadro normativo vigente non v’è spazio per emolumenti ulteriori se non nei casiespressamente indicati dal contratto collettivo e di ciò si trova conferma nel parere del Consiglio diStato del 4/05/2005, nel quale il principio di omnicomprensività viene ribadito, declinando lediverse tipologie di incarichi che i dirigenti e i dipendenti possono esser chiamati a svolgere“nell’ambito delle loro funzioni proprie” e, quindi, senza dover percepire compensi accessori (exmultis Corte dei Conti della Campania sent. 1396 del 08/02/2011)

45. Le progressioni economiche e produttività secondo criteri automatici (l’anzianità diservizio o la qualifica)

La Corte dei Conti ( III sez. giur. Centrale di Appello, sent. n. 558 del 03/09/2013), ha condannatola Giunta di un Comune per aver disposto per i dipendenti la progressione economica orizzontalesecondo criteri automatici, sulla base del solo requisito dell’anzianità di servizio maturata nellafascia economica immediatamente inferiore, senza alcun riferimento agli elementi meritocratici eselettivi tassativamente previsti dall’art. 5 del CCNL 31/03/1999 EE.LL.

L’art. 5 del CCNL del 31/03/1999, infatti, prevede che all’interno di ciascuna categoria laprogressione economica si realizzi attraverso la valutazione dell’esperienza acquisita da ciascuno elo scrutinio dell’impegno e della qualità delle prestazioni individualmente rese.

Secondo la Corte dei Conti la disciplina di settore esclude in radice ogni progressione economica “apioggia”, che prescinda da un analitico esame delle prestazioni rese dal singolo lavoratore.

La pronuncia fa eco ad un’altra sentenza analoga (I sez. giur. Centrale di Appello, sent. 298 del29/04/2013), in cui è stato ribadito che, secondo giurisprudenza assolutamente pacifica, è vietatoerogare compensi incentivanti c.d. “a pioggia ”. Anche il CCNL del 22/01/2004 EE.LL., all’art. 37comma 4 esplicitamente vieta “ l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla basedi automatismi comunque denominati”.

Pur tuttavia, i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato, hannorilevato che nella quasi generalità delle verifiche effettuate, la ripartizione del fondo per laproduttività collettiva è stata effettuata facendo sovente ricorso a criteri quali l’effettiva presenza inservizio o la categoria d’appartenenza del dipendente; questo per una persistente riluttanza delleamministrazioni e dei sindacati ad adeguarsi a logiche di tipo meritocratico. (cfr. “ Le risultanzedelle indagini svolte dai sifip in materia di spese di personale del comparto regioni ed enti locali,RGS, 2011, pp. 79-81)

In ultimo si riporta un caso in cui gli amministratori sono riusciti ad evitare la condanna per dannoerariale, rinnovando le procedure (Corte dei Conti, I sez. giur. Centrale di Appello, sent. n. 607 del23/10/2012). La questione posta all’attenzione del Collegio riguardava le progressioni economicheorizzontali, originariamente intervenute tra il 2001 ed io 2003. Le stesse sono state poi rinnovate nel

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Rev 72 12/01/201780

2010, a seguito di una nota dell’Avvocatura dello Stato in cui si affermava “la incontestabileillegittimità delle adottate determinazioni“, e si chiedeva un atto di annullamento delle progressioni,ribadendo il divieto di assegnazione di benefici economici “a pioggia”.

Il Collegio, nel prendere atto dell’intervenuto annullamento della selezione e dei relativiprovvedimenti, nonchè della riedizione della procedura selettiva, ha dichiarato cessata la materia delcontendere, mandando esenti da ogni addebito gli amministratori.

46. Nuova procedura per l'approvazione dei contratti integrativi/decentrati.L'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001, recita che:

1. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio equelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabiliche incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisoridei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettiviordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilanciodelle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale,con modalita' che garantiscano la piena visibilita' e accessibilita' delle informazioni ai cittadini, i contrattiintegrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo dicui al comma 1, nonche' le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa,fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivita'ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per viatelematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento aglistrumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresi' trasmessi al CNEL.

7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previstedall'articolo 60, comma 2, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorsedestinate alla contrattazione integrativa.Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presentearticolo.

Rispetto alla precedente formulazione, i controlli, oltre che alla compatibilità dei costi, sono estesianche all'applicazione delle norme di legge, ed in particolare all'ambito della contrattazioneintegrativa e ai trattamenti economici. Prima quindi gli organi di controllo dovevano solamenteverificare l'esistenza della copertura finanziaria, ora invece devono verificare il rispetto di tutte lenorme di legge vigenti.Inoltre, ai contratti integrativi deve essere allegata la relazione tecnico-finanziaria e quellaillustrativa; quest'ultima, in particolare, deve illustrare gli effetti attesi in materia di produttività edefficienza dei servizi. Entrambe le relazioni devono essere certificate dagli organi di controllo.Inoltre, i contratti integrativi devono essere inviati all'ARAN entro cinque giorni.Dalle disposizioni di cui sopra, i contratti integrativi devono ora prevedere una pre-intesa, l'invioall'organo di controllo con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, mettendo in evidenzagli effetti attesi in materia di produttività ed efficienza. Dopo la certificazione dell'organo dicontrollo, l'accordo è siglato e inviato, entro cinque giorni, all'ARAN.In caso di inadempienza all'iter esposto, non è possibile adeguare le risorse destinate allacontrattazione integrativa. Si potrebbe profilare, in caso di violazione di legge da parte degli accordi,anche la nullità assoluta delle relative clausole.L’art. 4 del DL 16/2014, stabilisce che3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quintoperiodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli

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Tabella di sintesi dei principali limiti di finanza pubblica perEE.LL. e SSR

Rev 72 12/01/201781

atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini diadeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che nonabbiano comportato ne' il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondine' il riconoscimento giudiziale della responsabilita' erariale, adottati dalle regioni e dagli entilocali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno, la vigente disciplina in materia di spese edassunzione di personale nonche' le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il citato “quinto periodo del comma 3-quinquies recita che Nei casi di violazione dei vincoli e deilimiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sononulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondocomma, del codice civile.Sono quindi fatti salvi gli atti in violazione di legge o del contratto collettivo nazionale, o comunquedi attuazione di clausole nulle della contrattazione decentrata, relativi a corresponsione deltrattamento accessorio, alla mobilita' e alle progressioni economiche, alle risorse aggiuntive, almancato rispetto dei dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza. Tipicoesempio potrebbe essere la corresponsione del trattamento accessorio con modalità “a pioggia”, ol’attribuzione di risorse aggiuntive con modalità non previste dalla legge o dal CCNL.In questi casi le clausole della contrattazione decentrata non si considerano nulle.

47. Impegni pluriennali e le condizioni chiarite dalla Circolare RGS n. 9 del 12/03/2012L'art. 36 co. 2 del d.lgs. 118/2011, recita che ferma restando, nel caso di attivita' di investimentoche comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in piu' esercizi finanziari, la necessita' dipredisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessivaspesa dell'investimento.Tale norma è il corrispondente, per gli enti locali, di quanto stabilito per gli enti statali dall'art. 34co. 4 della legge 196/2009 (legge di contabilità pubblica), che ha esteso anche al bilanciopluriennale l’effetto autorizzatorio prima previsto per il solo bilancio annuale.

Sul punto è anche intervenuta la Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 9 del 12/03/2012.

In particolare il problema si pone per i contratti di durata ultranovennale, vietati in base al R.D.2440/1923 art. 12 co. 1 e 2, e, soprattutto, per i contratti che superano l'arco temporale del bilanciopreventivo pluriennale di tre annualità.

La RGS si è espressa nel senso che “possano essere assunti gli impegni per un periodo superiore albilancio pluriennale esclusivamente per le spese aventi carattere continuativo che riguardano attinegoziali tipici, la cui durata è normativamente prevista per periodi superiori al triennio delbilancio pluriennali”.Quindi i contratti di acquisti di beni che non prevedono normativamente una durata superiore altriennio, devono essere ricondotti al triennio di riferimento del bilancio pluriennale. In altre parole,è esclusa ogni discrezionalità nello stabilire la durata del contratto, che deve rientrare nel limitemassimo del triennio, salvo che norme di legge impongano diversamente.