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inserito in Diritto&Diritti nel gennaio 2002 Sulla separazione delle carriere: un utilissimo collage di G. Falcone *** Dopo le ultime dichiarazioni del Pres. del Consiglio, di seguito riportate, raccolgo dalle varie MM.LL. e trascrivo argomenti e opinioni che possono essere schierati in campo per difendere l'unicità delle carriere e l'unità della magistratura, come voluta dalla ns. Costituzione. Si tratta di una raccolta assolutamente unilaterale e "di parte", per la quale, fra l'altro, non è stata chiesta alcuna autorizzazione agli autori dei messaggi, per la divulgazione ad altre liste. Mi sono limitato a depurare i messaggi di posta dalle firme e dai nomi citati nel testo (fatta eccezione per quel che è stato pubblicato sulla stampa), selezionando solo le parti che contenevano argomenti contrari alla separazione delle carriere (mi scuso per le ripetizioni, che non sono riuscito ad eliminare del tutto). Avverto anche che lo stralcio di un singolo passo potrebbe avere parzialmente modificato il significato di fondo che emergeva dall'intero contesto dello scritto in cui era inserito. Avverto le persone che non fossero interessate al problema della separazione delle carriere che il testo è diventato molto lungo, per cui potranno facilmente cancellare il tutto, dopo avere letto queste prime righe (sarebbe interessante però conoscere le ragioni del loro disinteresse ...). Mi rendo conto che il problema della separazione delle carriere deve essere inserito in un panorama di riforme (o controriforme) ben più vasto e complesso. Ma chi, come me, è assolutamente contrario alla separazione delle carriere potrà avvalersi del contributo di tutti, per disporre di solide basi argomentative, da utilizzare nelle opportune sedi (dibattiti, riunioni, assemblee, convegni, colloqui al bar, discussioni con amici, parenti e conoscenti, ecc.). D'altra parte, ben presto, su tale specifica questione, saremo chiamati a prendere una posizione, dato che una modifica dell'attuale ordinamento è sempre più imminente (v. riforma ord.

Sulla Separazione Delle Carriere Falcone

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inserito in Diritto&Diritti nel gennaio 2002

 Sulla separazione delle carriere: un utilissimo collage di G. Falcone

 

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Dopo le ultime dichiarazioni del Pres. del Consiglio, di seguito riportate, raccolgo dalle varie MM.LL.  e trascrivo argomenti e opinioni che possono essere schierati in campo per difendere l'unicità delle carriere e l'unità della magistratura, come voluta dalla ns. Costituzione.

Si tratta di una raccolta assolutamente unilaterale e "di parte", per la quale, fra l'altro, non è stata chiesta alcuna autorizzazione agli autori dei messaggi, per la divulgazione ad altre liste. Mi sono limitato a depurare i messaggi di posta dalle firme e dai nomi citati nel testo (fatta eccezione per quel che è stato pubblicato sulla stampa), selezionando solo le parti che contenevano argomenti contrari alla separazione delle carriere (mi scuso per le ripetizioni, che non sono riuscito ad eliminare del tutto). Avverto anche che lo stralcio di un singolo passo potrebbe avere parzialmente modificato il significato di fondo che emergeva dall'intero contesto dello scritto in cui era inserito.

Avverto le persone che non fossero interessate al problema della separazione delle carriere che il testo è diventato molto lungo, per cui potranno facilmente cancellare il tutto, dopo avere letto queste prime righe (sarebbe interessante però conoscere le ragioni del loro disinteresse ...).

Mi rendo conto che il problema della separazione delle carriere deve essere inserito in un panorama di riforme (o controriforme) ben più vasto e complesso. Ma chi, come me, è assolutamente contrario alla separazione delle carriere potrà avvalersi del contributo di tutti, per disporre di solide basi argomentative, da utilizzare nelle opportune sedi (dibattiti, riunioni, assemblee, convegni, colloqui al bar, discussioni con amici, parenti e conoscenti, ecc.).

D'altra parte, ben presto, su tale specifica questione, saremo chiamati a prendere una posizione, dato che  una modifica dell'attuale ordinamento è sempre più imminente (v. riforma ord. giud. e proposta del senatore Bobbio). Lo stesso CSM ed anche i Cons. Giudiziari saranno chiamati sempre più spesso - è già successo - a compiere valutazioni che non possono più dirsi estranee al problema della separazione delle funzioni e/o delle carriere.

 

Quanto alla c.d. separazione delle funzioni, aggiungo:

a) si può riconoscere l'opportunità di prevedere un'incompatibilità temporanea, a livello di circondario di Tribunale, per il passaggio dalle funzioni di PM a quelle di Giudice penale o GIP/GUP e viceversa, ma solo interrogandosi, prima, sull'opportunità di estendere tale incompatibilità anche ad altre categorie di funzioni, se del caso a livello distrettuale, come ad es. per il passaggio dalla funzione di G. di Trib. a quella di Cons. di Corte d'App.; da GIP o PM a Giud. distrett. del riesame e simili, dato che anche tali passaggi potrebbero implicare analoghi problemi di "incompatibilità";

b) è necessario rendere più rigorosi i controlli e le valutazioni circa l'idoneità al passaggio da una funzione all'altra;

c) è opportuno prevedere, con una norma esplicita e cogente, la necessaria partecipazione a corsi di riqualificazione e/o aggiornamento, come condizione imprescindubile per il passaggio da una funzione all'altra, estesa però anche a tutte le altre funzioni, che costituiscono ormai altrettanti e diversi "mestieri" del magistrato italiano (giud. del lavoro, giud. di sorveglianza, giud. minorile, ecc.).

 

Invito tutti ad una paziente lettura e a sommergere le MM.LL. delle proprie considerazioni, favorevoli o contrarie alla separazione delle carriere, perchè ormai i tempi sono maturi ed è tempo che ciascuno di noi si interroghi sul problema e prenda una posizione netta.

 

Autorizzo la trasmissione ad altre liste di magistrati e giuristi, diverse da EMMEDI, MOVIMENTO, CIVILNET e ANMVENETO, alle quali invio questo messaggio.

 

Buona lettura a tutti.

 

                                                                                Giorgio Falcone

 

 

 

Tipologia: Articoli - Data pubblicazione su Diritto e Giustizia: 4/12/2002 Berlusconi: basta con i pubblici ministeri compagni (del giudice) 

«Ora dico con decisione che è necessaria la separazione delle carriere nella magistratura».Lo ha affermato ieri il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi nel corso della presentazione del libro di Bruno Vespa La grande muraglia. Per la prima volta dal suo ingresso a Palazzo Chigi, � �Berlusconi si è espresso chiaramente a favore della separazione delle carriere, avendo finora appoggiato la separazione delle funzioni, proposta ufficiale della Casa delle libertà. Un cambiamento di rotta spiegato dallo stesso presidente del Consiglio: «nel programma ho scritto separazione delle funzioni, ma quello che è successo, anche in questo anno e mezzo, mi ha assolutamente convinto che dobbiamo cambiare per avere un vero processo democratico. Ci deve essere un giudice terzo: da una parte ci devono essere gli avvocati dellaccusa, dallaltra parte ci sono � �gli avvocati della difesa. Gli avvocati dellaccusa non devono essere compagni del giudice, non �devono aver fatto i concorsi con lui, non devono aver partecipato alle manifestazioni con lui, non devono essere dentro commissioni che decidono del suo destino, delle sue promozioni, dei suoi spostamenti come succede ora. E se vogliono parlare con il giudice insiste il presidente del �Consiglio devono bussare alla sua porta, con lo stesso tatto e la stessa attenzione che viene richiesta� agli avvocati della difesa. E devono dare del lei al giudice come glielo danno gli avvocati e devono stare in uffici lontani e diversi da quelli del giudice. Allora un cittadino, andando davanti ad un giudice, potrà essere sicuro di avere un giudice imparziale e di avere unaccusa che ha gli stessi �

diritti dei suoi avvocati. Se il nostro passaggio in politica servisse anche soltanto a cambiare questo sistema di garanzia per i cittadini, il nostro passaggio non sarebbe avvenuto invano». Berlusconi infine è categorico sulla posizione che potranno assumere gli alleati rispetto a questa riforma: «se non la pensano allo stesso modo li convinceremo». I primi da convincere saranno gli esponenti di Alleanza nazionale, storicamente il più scettico dei partiti della maggioranza sulla possibilità di dividere giudici e Pm.La dichiarazione del premier è destinata a dare una svolta al dibattito sulla riforma dellOrdinamento� giudiziario, arenatosi in commissione Giustizia al Senato. Nel progetto di legge governativo, però, si parla solo della separazione delle funzioni. Lipotesi appare definitivamente affossata dalla presa � � �di posizione del presidente del Consiglio, ma le parole di Berlusconi vanno anche oltre lemendamento predisposto ma mai presentato dal relatore in Commissione del progetto, Luigi � � �Bobbio (An). Nella proposta del senatore napoletano si accenna, infatti, solo ad una timida bozza di � �separazione delle carriere. Nulla in confronto a quanto si può far discendere dalle parole del leader della Casa delle Libertà. Eppure già abbastanza per indurre An a congelare la proposta Bobbio e � �frenare i lavori in Commissione, chiedendo un chiarimento allinterno della maggioranza. Il �chiarimento sembra sia arrivato.Reazioni di magistrati e avvocati. Decisamente contraria lAssociazione nazionale magistrati. Il �presidente, Edmondo Bruti Liberati preferisce non commentare le dichiarazioni di Berlusconi: «aspettiamo gli emendamenti al progetto in discussione al Senato, commentiamo solo atti ufficiali. Anche se la nostra posizione è nota da tempo». Più loquace il segretario dellAssociazione, Carlo �Fucci: «la separazione delle carriere non solo non porterebbe alcun vantaggio allefficienza del �processo penale ma non introduce nessuna garanzia maggiore, anzi rischia di allontanare il Pm dalla cultura della giurisdizione; senza parlare dei pericoli possibili in prospettiva di sottoporre il Pubblico ministero al potere esecutivo, e dunque di arrivare a unazione penale discrezionale». E non� basta: si avrebbe anche leffetto di «allontanare il controllo giurisdizionale nella fase delle indagini �che il Pm invece assicura». Soddisfatti ma prudenti i penalisti: «accogliamo con favore le parole del presidente del Consiglio �dichiara il presidente dellUcp, Ettore Randazzo era ora che qualcuno si ricordasse del voto di 10 � �milioni ditaliani. Attendiamo però di conoscere con quali strumenti normativi sintenda realizzare la � �separazione. Attualmente ci sono molte ipotesi in campo, ma nessuna rispetta il precetto costituzionale». Secondo lUcp, infatti, la separazione delle carriere è imposta dalla modifica � � �dellarticolo 111.�Magistratura e politica. Nel suo intervento, Berlusconi è anche tornato ad attaccare i giudici, affermando che una certa magistratura ha usato il suo potere «per la lotta politica, con un uso illegittimo della giustizia». Contro questo uso illegittimo della giustizia la risposta, secondo � �il premier, è quella di un uso legittimo degli strumenti democratici per fare fronte al � �diffondersi di questo atteggiamento. Nella sua accusa il premier ha citato espressamente il procuratore capo uscente di Milano, Gerardo Dambrosio: «il fatto che DAmbrosio, andato � �in pensione pochi giorni fa, abbia detto ora mi metto a fare politica rappresenta la prova � �dello svolgimento politico di alcuni processi alla quale noi rispondiamo con strumenti democratici», come i provvedimenti varati di recente, ad esempio la cosiddetta Legge Cirami.Anche su questo punto la risposta di Fucci non si fa attendere: «respingo assolutamente laccusa �delluso politico della giustizia, salvo prove contrarie che autorità giudiziaria saprebbe certamente �valutare con serenità, qualora le fossero sottoposte; tuttavia mi domando, nel caso ci fosse stato realmente labuso a fini politici della giustizia in quale modo la separazione delle carriere lo �eviterebbe' Forse con la sottoposizione del Pm al potere esecutivo' Non sarebbe questa la strada per evitare eventuali ulteriori usi illegittimi della giustizia, anzi li potrebbe favorire».

Mimmo Torrisi

 

 

 

1) ....   progetti come quello della separazione  sono un ulteriore tassello di anomalia.Rispetto alla qual cosa , le analisi di tecnicismo neutro prive di attenzione critica rispetto al contesto  sono l' equivalente delle brioches di Maria Antonietta .Per rimanere in tema , ricordo che a Re Luigi che  sottovalutava  i moti sanculotti  , qualcuno disse : " Sire , non è una rivolta . E' la RIVOLUZIONE ".E questa - occorre ricordarlo a chi si illude di affrontare il tema della separazione con semplice spirito convegnistico - è appunto la RIVOLUZIONE : è in corso il tentativo di ridurre le funzioni di controllo legalitario della magistratura. E  non ci si illuda che la cosa riguardi solo i PM o i magistrati penali.La separazione arriva in un pentolone in cui stanno ribollendo tante cose: la compressione  degli strumenti  di controllo colpisce anche i giudicanti (riforma Cirami e Pittelli ); anche la magistratura del Lavoro; anche la magistratura civile ( proposte di " privatizzazione" del processo civile ).

 

2) le tesi della separazione che - portando come corollario la dipendenza politica del PM - sarebbe la sanzione massima proprio di quella volontà impunitaria che appena poco fa si censurava 'E non è  sospetto che la separazione delle carriere venga giustificata con i tempi lunghi della giustizia , aspetto che non c' entra  nulla con l'ordinamento giudiziario 'E mi consentite di trovare altrettanto singolare  che dopo avere difeso per anni il PM indipendente adesso si proponga addirittura un PM  nazionale nominato dall' opposizione, cioè dalla politica ' dopo anni di difesa dell' indipendenza della magistratura dalla politica si arriva addirittura  a considerare il  PM nominato dalla politica   una sorta di corollario di quella stessa indipendenza che si dice di  difendere'... la politica del governo procede per approssimazionisuccessive: si punta alla separazione delle funzioni e si chiede la separazione delle carriere .Se si fosse puntato sulla separazione delle funzioni , il teatro della polemica politica sarebbe stato collocato a quel livello.Chiedendo  sempre qualcosa di più di ciò che si vuole ottenere , si ha la garanzia di ottenere l' obiettivo minimo .Gli obiettivi minimi però si stanno ingrossando .Si chiede la luna per ottenere almeno la terra .

 

 

3) ... un Procuratore indipendente nominato dall'opposizione politica per indagare sulle malefatte della Maggioranza(modello americano) garantirebbe, oggi come oggi, più o meno di un Tribunale legittimamente investitodi competenza e potere di giudicare, ma di fatto impedito da una costante produzione legislativavolta a realizzare la perfetta impunità di chi ha vinto le elezioni'

4) [fra di noi c'è anche chi si chiede]: 

è davvero inaccettabile la proposta di un graduale percorso riformista  che - in un quadro generale di recuperata legalità diffusa e di rafforzata tutela costituzionale dell' indipendenza del p.m. e della obbligatorietà dell'azione penale -  conduca, come esito finale, alla realizzazione della completa parità tra accusa e difesa e alla separazione tra giudicanti e inquirenti.

 

5) Sono pacatamente ma fermamente convinto che la separazione delle carriere ( anche nella forma criptica e graduale  di certe proposte sulla separazione delle fuzioni )  SIA UNA QUESTIONE SULLA QUALE NON SIPOSSA E NON SI DEBBA TRATTARE: il che , ovviamene , non significa nè non argomentare, nè rifiuto di discuterne, è usare  baionette per prevaricare il Potere Legislativo , ma semplicemente offrire un contributo argomentato ,avere una posizione ferma e intransigente ( e possibilmente e auspicabilmente "compatta" e unitaria )  , richiamare l'attenzione e la sensibilità .... e NON  trattare  su tali punti  ( a forza di "trattare" , di "accettare il male minore"  , di " non si può dire sempre di no " , arriveremo a considerare ragionevole anche i bar separati per PM e Giudici cosicchè non possano più prendere il caffe' insieme '' ma l'esigenza di mantenere i toni bassi e concilianti non è forse funzionale a chi vuole portare avanti un piano organico e graduale di riforme senza avere nemmeno il fastidio di qualche strepito'   Come non percepire che laseparazione/carriere-funzioni ( per la quale il c.d. "giusto processo" - e prima ancora il modello "accusatorio"  funziona obliquamente   come presupposto logico  --- la "gradualità"  delle riforme per renderle "indolori" )   diviene un passaggio intermedio ed obbligato verso la discrezionalità dela azione penale e il successivo controllo politico dell'esercizio della azione penale '  E se fondatamente riteniamo ( al di là delle contingenze politiche del momento ) che tutto ciò sia profondamentesbagliato e ingiusto abbiamo il dovere di dirlo e anche dui gridarlo .. poi il Legislatore faccia ciò che vuole  . E altrettanto vischiosa è la formula della "parità processuale delle parti"  da modulare nei meccanismi proccsuali secondo le rispettive e ben diverse funzioni e prerogative ( e non secondo massimalizzazioni demagogiche: in tanti , tantissimi punti vi è disparità  a favore della difesa , in molti casi - ma non in tutti - giusitificata e razionale ) ma non certoattraverso modifiche delle posizioni ordinamentali dello status del  PM e del Giudice!!E per annoiarvi con argomenti comunqe già utilizzati riporto un stralcio - con marginali modifiche - di un documento approvato dalla ANM Marche:la separazione delle funzioni così come prevista dal Progetto di Riforma dell' Ord. Giud. -- e suscettibile di minacciati  peggioramenti -- , ( e nel quadro complessivo delle riforme attuate - mortificazione del CSM - e di quelle contenute nel medesimo progetto di legge delega )  appare priva di qualsiasi collegamento funzionale con le esigenze di efficienza , satisfattività  del sistema giustizia , non risultando risolutiva o migliorativa di nessuno dei problemi seri e reali che inficianol'esercizio della giurisdizione ( da un processo penale ormai devastato e arrotolato su se' stesso in una deriva burocratico-formalista che ha travolto e vulnerato l'unica vera garanzia che e' quella di accertare la verità  , a un processo civile che si sta avviando verso una "privatizzazione" e una marginalizzazione del Giudice , alle inefficienze organizzative e strutturali , alle normative involute .. );Anzi, disfunzionale rispetto ad alcuni problemi che vorrebbe risolvere e irrilevante rispetto ad altri:

se si ritiene e si paventa che i PM siano insensibili alle istanze difensive e scarsamente "imparziali"  , le possibili soluzioni in ambito ordinamentale su cui discutere potrebbero essere , ad es. ,  quelle di una temporaneità nella funzione del PM e di una sempre maggior fluidificazione del suo ruolo rispetto a quello del Giudice , ma non certo quella di rendere i PM sempre più incardinati nel loro ruolo di "accusatori"  e di "avvocati dell'accusa " , secondo una deriva burocratica disgiunta da unacultura della giurisdizione e della imparzialità;e nemmeno appare plausibile la giustificazione per cui un PM "separato" garantirebbe maggiormente la terzietà del Giudice evitando l'appiattimento di quest'ultimo sulle determinazioni del primo  ( e di tal guisa occorrerebbe anche garantire il non appiattimento del Giudice d'Appello rispetto a quello di primo grado  -- "e se l'estensore di una sentenza di 1° grado va poi a far parte o addirittura a presiedere la Corte d'Appello nel cui ambito si svolgerà il giudizio di impugnazione' "-- : lo spessoreargomentativo e razionale di una tale domanda e' identico a quello  delle ragioni che postulano a favore della separazione delle carriere );e circa l'argomento per cui sarebbe il nuovo disposto dell'art. 111 Cost. ad esigere che Pm e Giudici siano separati secondo il  principio della parità delle parti , può appena ragionarsi che la "parità delle parti" e' questione , evidentemente , che coinvolge i ruoli , le funzioni e i poteri processuali , ma che ben poco o nulla ha a che vedere con gli  assetti ordinamentali riguardanti la carriera dei magistrati;la separazione delle funzioni così come prevista appare invece collegata  funzionalmente all'obiettivo perseguito della completaseparazione delle carriere in vista della introduzione della discrezionalità nell'esercizio della azione penale e del conseguente necessario controllo politico del PM  .In realtà  l'unitaria cultura della giurisdizione , "l'osmosi  tra le diverse funzioni , con la possibilità di un sistematico passaggio deimagistrati dall'una alla altra agevolato dalla unicità di carriera , e' presupposto indispensabile per garantire la finalizzazione esclusiva della attività dell'ufficio del Pubblico Ministero alla ricerca della verità" e costituire quindi una reale garanzia per ogni cittadino.

 

6) Pur nel rispetto dell'opinione contraria alla mia, continuo però ad essere persuaso che la separazione delle carriere sarebbe un gravissimo errore.Essa viene proposta come garanzia di parità fra accusa e difesa, imparzialità del giudice (anche solo in termini di immagine), per esigenze di maggior professionalità del p.m. o, addirittura, per ragioni di efficienza della giustizia.Parità fra accusa e difesa: così come il difensore non è un collega del giudice così non deve esserlo nemmeno il p.m.' L'affermazione, a dir poco singolare, finisce con il confondere parità con identità od uguaglianza (chesono concetti diversi): logico corollario sarebbe, a questo punto, quello di eliminare il concetto stesso di p.m., oppure quello di attribuire anche al difensore la direzione della polizia giudiziaria ecc.Parità non significa uguaglianza, tanto che anche nel processo civile l'attore ha poteri qualitativamente differenti da quelli del convenuto, senza che ciò offenda la parità fra i due.Imparzialità del giudice: forse che la difesa è compromessa da un presunto atteggiamento corrivo del giudice rispetto al collega p.m.' Le statistiche e l'esperienza quotidiana di ciascuno di noi dicono esattamente il contrario, dal momentoche vi sono e vi sono sempre stati fiumi di assoluzioni in tutti i gradi di giudizio, sia nella vigenza del vecchio che del nuovo c.p.p.I fatti ed i numeri hanno la testa dura.I g.i.p. sarebbero appiattiti sul p.m., come si usa dire oggi sui media'

Quand'anche fosse vero, come mai ciò accadrebbe solo ai g.i.p. e non anche ai giudici del dibattimento' Non è, invece, questione di sproporzione fra p.m. e g.i.p., essendo i primi troppo pochi per rispondere adeguatamentealla mole delle richieste dei primi al punto da essere talvolta tentati dal non approfondirne meglio le richieste'Gli avvocati non si sentono abbastanza tutelati perché il p.m. non ha una carriera separata' A parte il rilievo che tale doglianza proviene non da tutti gli avvocati, ma soltanto da una parte di quelli che hanno accesso ai grandi mezzi di comunicazione, personalmente noto che per lo più si tratta o d'un loro problema proiettivo (nel senso psicanalitico del termine, giacchéproiettano sul giudice il loro essere parte, fisiologico per un avvocato ma non anche per un giudice), per tacere, poi, della lotta di potere condotta dall'ormai noto partito degli avvocati, che dopo aver ottenuto ulteriori modifiche legislative che hanno paralizzato del tutto il processo penale vuole provare ad ottenere ancora di più per verificare la propria forza e undomani intimidire i giudici col dire: così come abbiamo preteso ed ottenuto la separazione delle carriere, domani avremo anche p.m. e giudici elettivi.Né mi si venga a dire che il comune utente della giustizia avverte l'unicità della carriera come problema di immagine di imparzialità della magistratura giudicante: sono in carriera da oltre 22 anni (tutti trascorsi alla giudicante) e del problema della separazione non ho mai - dico mai - sentito parlare se non dopo Mani Pulite e solo da parte di politici ed avvocativicini ad una determinata parte politica.Ed ancora: a mio avviso è profondamente errato decontestualizzare la proposta inerente alla separazione, dimenticando da chi proviene ed il suo intento di chiudere la stagione della legge uguale per tutti. In altre parole, il problema non è astratto, ma va esaminato alla luce delle intenzioni dei proponenti, che non hanno nulla a che vedere con la parità fra accusa e difesa (che è del tutto estranea, come ho detto, alla separazione). Oggi, in Italia la separazione ha una valenza politica (e punitiva) assolutamente precisa, non si può fare finta che si tratti d'una mera questione culturale, perché la separazione può essere buona o cattiva a seconda dell'ordinamento e del quadro politico in cui viene attuata.Tanto per fare un esempio, quando in Portogallo Salazar unificò le carriere lo fece non per meglio tutelare i p.m., ma - al contrario - per togliere autonomia alla giudicante, estendendo a quest'ultima il regime meno garantito dei p.m.; dunque, la separazione può essere un bene od un male a seconda del contesto ordinamentale e politico in cui viene proposta edattuata: oggi in Italia sarebbe un male e non di poco conto, perché porterebbe immediatamente con sé la pretesa d'un controllo politico, con discrezionalità dell'azione penale e forse, peggio, con p.m. e giudice elettivi.In altre parole, è innegabile che la valenza e l'interpretazione politica di siffatta separazione sarebbe dettata dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene, non già dalle pur buone intenzioni di chi ne discute su una mailing list.Si dice che forse si potrebbe attuare la separazione delle carriere con adeguate garanzie di indipendenza dei p.m.: ma se - come ritengo - non v'è alcun reale problema di immagine e di imparzialità, non vedo perché si dovrebbe negare al p.m. un comune e sperimentato status di indipendenza per dargliene un altro.Inoltre, chi è davvero in grado di assicurare che ad un'iniziale separazione delle carriere garantita in termini di indipendenza non segua, a breve distanza di tempo, una progressiva erosione di autonomia'La separazione serve forse ad avere un p.m. più professionale' A parte il fatto che i p.m. migliori che io abbia visto provenivano dalla giudicante, se ciò fosse vero bisognerebbe, per coerenza, per prima cosa separare la carriera dei giudici civili da quella dei giudici penali, dal momento che alla professionalità d'un giudice del settore penale è sicuramente piùvicina quella d'un p.m. piuttosto che quella d'un altro giudice che si sia sempre occupato del civile.Infine, quanto al generico miglioramento dell'efficienza, attendo ancora che qualcuno mi spieghi e

mi dimostri come la separazione riuscirebbe ad accelerare anche d'un solo minuto i tempi della giustizia.

 

 

7) ... ordinamento giudiziario , separazione carriere/funzioni ... ecc. ... riforme, cioè, prive di ogni rapporto con le esigenze di satisfattività della giustizia -- e prive di ogni serio e razionale rapporto con la sentenza di Perugia -- ma chiaramente volte a limitare gli spazi di autonomia e indipenenza della magistratura .... sembra quasi che la perentorietà della affermazioniriesca davvero a rendere impossibile l'esercizio del ragionamento ....[sull'argomento relativo alla parità tra accusa e difesa]

Qualche accenno comunque , al di  là della ovvia e fondatissima disparità per cui la difesa parte dalla "presunzione di innocenza "  e di altre ovvie e fondate disparità corrispondenti a posizioni ontologicamente diverse ( che nella loro assolutaincontestabilità mostrano però la debolezza semantica della formula " parita' tra accusa e difesa" usata spesso a sproposito e sempre unilateralmente ):giudizio abbreviato : impossibilità di appello del PM sulla pena e impossibilità di argomentare un dissenso sulla scelta del rito;gli "incredibili" ambiti delle c.d. indagini difensive ( su cui ha già accennato qualcosa in .....)  -- possibilità di "colloquionon documentato"  -  mancanza di sanzioni penali ( perlomeno espresse ) per verbalizzazioni incomplete ( verbalizzazioni che seguono però  il colloquio informale , dopo che , quindi , ben si saprà cosa domandare e cosa NONdomandare )  , indagini " preventive ;..... ecc. .. ecc..;le infinite possibilità offerte dalla disciplina sulla nullità  degli atti e sugli effetti a cascata di tali nullità ( il "gioco dell'oca"  di cuiscrisse il precedente  CSM , per cui "se si sbaglia casella" -- magari perchè un atto è stato notificato a mani proprie dell'imputato e solo ad uno dei suoi due difensori , o perchè al domicilio eletto presso un difensore è stata notificata una sola copia e non due --  si ricomincia da capo...  ) ;le indagini preliminari che scadono come i medicinali e i cibi , per cui ciò che si fa dopo è inutizzabile;gli effetti delle impugnazioni in materia di custodia cautelare , per cui se il PM impugna il diniego del GIP e il Tribunale del riesame invece concede - nel pieno contraddittorio - la misura medesima , la misura non si esegue  fino alla pronuncia della Cassazione;la disciplina della inutilizzabilità delle prove a volte congegnata in modo da far consegure a minime difformità formali , massime conseguenze sostanziali ( come , ad es. per le intercettazioni anche ambientali in cui manchi il riscontro della impossibilità di eseguirle presso gli impianti installati in Procura );la disciplina della formazione della prova in dibattimento  ( l'attuale art. 500 cpp per cui basta la magica formula del "non ricordo" o un più sfrontato cambiamento di versione anche non giustificato e contraddittorio per porre nel nulla le precedenti dichiarazioni  legittimamante raccolte dal PM e/o dalla PG  )  .....

 

8) ... ritenere che il pubblico ministero sia un soggetto "anomalo" nel sistema giudiziario è, a mio avviso - forse perchè sono stato pubblico ministero e poi giudice - uno dei più grandi errori che si possano commettere nella comprensione delle garanzie costituzionali di un sistema democratico. Il

fatto che il pubblico ministero sia l'organo che più è a contatto con la polizia giudiziaria e con la fase investigativa, non snatura la propria funzione giurisdizionale che consiste e deve consistere nella garanzia di una corretta applicazione del diritto e nella sua terzietà. In questo senso il pubblico ministero non può e non deve essere meno "terzo" del giudice essendo il suo compito non quello di perseguire qualcuno, comunque vada, ma quello di ricercare una verità processuale, senza essere portatore dell'interesse di una parte. Negare tale concezione, significa, implicitamente, ammettere che il pubblico ministero deve essere portatore di interessi di parte. E di quale parte se non dell'Esecutivo'

 

9) ... l'attenzione della maggioranza politica si sta spostando sull'ordinamento giudiziario e non è difficile prevedere che il prossimo passaggio riguarderà la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri. La sequenza degli interventinon lascia dubbi sulle ragioni reali che ispirano il progetto, esplicitate, per i meno avveduti, da Sergio Romano, autorevole opinion maker ed espressione della borghesia pensante del Paese: «o i pubblici ministeri ritornano nella loro nicchia oppure bisogna separare le carriere»... Il nodo è, dunque, strettamente politico e rimanda a istituti fondamentali del sistema costituzionale: l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, l'obbligatorietà della azione penale, il controllo diffuso di legalità. Non per questo è superfluo affrontare ancora una volta gli argomenti prospettati da chi sostiene che la separazionedelle carriere è una soluzione obbligata, imposta dal sistema vigente e dalla esperienza comparata: al fine, quantomeno, di evitare che un'opzione tutta politica si trasformi in senso comune (diventando patrimonio anche di chi quella opzionepolitica non condivide).C'è - va detto subito, senza tatticismi deteriori - un dato incontestabile. L'essere partecipe dell'investigazione e della giurisdizione, della attività di polizia e della dialettica processuale conferisce al pubblico ministero una irriducibile anomalia e pone una necessità reale di sua differenziazione dal giudice: è questo, anche, il messaggio che viene dalla esperienza comparata(che, per il resto, mostra equilibri interni diversissimi e non esportabili).Per essere più espliciti: è intuitiva l'inopportunità che chi è stato pubblico ministero compaia il giorno dopo come giudice nello stesso tribunale avanti al quale ha esercitato per anni funzioni requirenti (o viceversa). Sostenere acriticamente l'assetto attuale, per ragioni corporative o di principio, significa essere fuori dalla storia e dalla realtà. Ciò, del resto, non è sfuggito al Consiglio superiore della magistratura che già il 24 febbraio 1993 ha segnalato, tra l'altro, la necessità di «un accurato vaglio attitudinaleprima dell'accoglimento della domanda (di passaggio dall'una all'altra funzione), con eventuale predisposizione legislativa di penetranti parametri e/o di periodi di applicazione preventiva con funzione di prova» e della «individuazionedi limiti a determinati tramutamenti diretti di funzioni nell'ambito dello stesso circondario, in riferimento agli uffici giudiziari di primo grado».Nessuna resistenza corporativa e di comodo, quindi, a razionali differenziazioni dei percorsi professionali (e non «per limitare i danni», ma per autentica convinzione). Detto questo, peraltro, la questione resta più che mai aperta.Differenziare ruoli e percorsi professionali significa garantire professionalità specifiche e stabilire incompatibilità razionali (cioè legate a precise esigenze di luogo e di tempo), ferma la comune appartenenza alla magistratura; separare le carriere significa, invece, affiancare ai giudici un corpo di funzionari selezionati, preparati e responsabilizzati secondo logiche autonome e diverse.Non è, come ognun vede, la stessa cosa. E - si aggiunga - la separazione non è conseguenza necessitata né del sistema processuale del 1989 né del nuovo art. 101 della Costituzione. Chi lo sostiene dimentica che il rito accusatorio è processo di parti per quanto attiene la dinamica

processuale ma non postula affatto una (impossibile) omogeneità istituzionale tra pubblicoministero e difesa, come dimostra la stessa struttura del processo vigente, caratterizzata da molteplici istituti incompatibili con una configurazione del pubblico ministero come parte sostanziale (il principio di obbligatorietà dell'azione, il dovere del pm di ricercare anche le prove in favore dell'imputato, la disponibilità esclusiva da parte sua della polizia giudiziaria, etc.).Né ha maggior pregio l'argomento secondo cui un giudice non controllerebbe con sufficiente rigore l'operato di un pubblico ministero che sia suo collega, mentre uno status diverso e separato libererebbe il giudice dai condizionamenti dell'accusa e arginerebbe abusi e strapotere di quest'ultima. È un argomento suggestivo ma infondato ché - per usare le parole di Elena Paciotti - «se nel processo valesse il criterio che i controllori non debbono essere colleghi dei controllati, bisognerebbe piuttosto separare le carriere dei giudici di appello da quelle dei giudici di primo grado». In realtà i ruoli contano assai più dei rapporti individuali, della comunanza di carriera, delle frequentazioni o delle amicizie personali; e se c'è uno strapotere del pubblico ministero ciò non dipende dagli assetti ordinamentali ma dalla debolezza - nel ceto dei giuristi - della cultura delle garanzie, sempre più soccombente rispetto alla cultura del risultato.L'assetto autonomo e separato del pubblico ministero non ha, dunque, nulla di necessitato. Molti, invece, gli elementi in contrario. Primo: separare le carriere non produce la crescita di professionalità oggi unanimemente richiesta agli attori del processo penale, mentre la pluralità di ruoli ricoperti e di esperienze professionali maturate, seppur insufficiente, è certamenteuna ricchezza. Secondo: la creazione di un corpo autonomo di pubblici ministeri ne provocherebbe, inevitabilmente, la fuoruscita dalla cultura della giurisdizione, incentivando prassi di polizia già oggi assai diffuse e che andrebbero invece contrastate (prevedendo piuttosto, per chi esercita funzioni requirenti, un periodo obbligatorio di funzioni giudicanti...). Terzo: un corpo separato di pubblici ministeri è destinato inevitabilmente a perdere l'indipendenza. Anzitutto per la comprovata inesistenza di un tertium dotato di autonomia tra ordine giudiziario ed esecutivo; e poi perché non è democraticamenteammissibile l'irresponsabilità politica di un apparato di funzionari pubblici numericamente ridotto (poco più di 1900 unità), altamente specializzato, con ampie garanzie di status, preposto in via esclusiva all'esercizio dell'azione penale: questo potere o è compensato dalla polverizzazione dei suoi titolari, dalla loro ampia rotazione nel tempo e dal loro ancoraggio alla giurisdizione (pur nelle peculiarità che li caratterizzano) oppure deve essere riportato alla sfera della responsabilità politica. Lo ha scritto con la consueta lucidità Alessandro Pizzorusso: «nel dibattito invelenito che è attualmente in corso, gli argomenti sembrano aver perso ogni capacità di persuasione e la rivendicazione della "separazione delle carriere" viene agitata come una clava, senza tener conto nemmeno del fatto che un pubblico ministero assolutamente indipendente e rigorosamente gerarchizzato (con la polizia ai suoi ordini) costituirebbe il potere dello Stato più forte che si sia mai avuto in alcun ordinamentocostituzionale dell'epoca contemporanea (e infatti non lo si è mai avuto in alcun paese)».La conclusione è, questa sì, necessitata: l'assetto ordinamentale del pubblico ministero deve essere modificato, eliminando, tra l'altro, commistioni e sovrapposizioni confusive. Ma non tutti i cambiamenti sono buoni; alcunin anzi, e tra questi la separazione delle carriere, non farebbero che peggiorare la situazione. Inutile dire che il rilievo riguarda tanto la separazione esplicitamente realizzata, quando quella negata a parole ma perseguita di fatto, per esempio attraverso le proposte di incompatibilità a livellodistrettuale, senza distinzione di posizioni soggettive (funzioni penali e civili, funzioni specializzate, primo e secondo grado, etc.), senza termine finale.

 

10) ... D'altra parte, lo strumentario argomentativo tuttora utilizzato per dibattere della "questione delle procure", sembra pesantemente invecchiato, e quasi impermeabile alle recenti riforme. Così si

torna a parlare, negli stessi termini di qualche anno fa, di gigantismo del pubblico ministero, quasi legittimando la questione della separazione delle carriere per i "sicuri eccessi" dei passati anni. Ma la sostanziale disattivazione delle prove orali pone in termini del tutto diversi la questione e rappresenta un punto di compromissione dell'intero dibattito. Attualmente si assiste al paradosso di una stringente formalizzazione delle indagini preliminari a fronte di una tendenziale e generale inutilizzabilità delle prove raccolte in quella fase. E che cosa ne è del gigantismo delle procure dinanzi alle indagini preprocedimentali del difensore, alle investigazioni difensive nel loro complesso, al prepotente ritorno di un controllo sulla completezza investigativa rappresentato dalla istruttoria del G.I.P., figlia minore eppure già precocemente sviluppata, dell'istruttoria formale' Ancora, il presunto "scandalo" del pubblico ministero che eserciterà funzioni giudicanti nello stesso distretto in cui ha inquisito schiere di indagati, non vale di più di quello del magistrato di primo grado che, passato a funzioni di appello, si trova a giudicare gli stessi orientamenti giurisprudenziali che ha contribuito a formare e stabilizzare e che chiede, dopo essersi debitamente astenuto dal trattare l'appello su di una propria sentenza, "avvocato, Le dispiace se non mi allontano' E' una tale fatica scendere queste scale ... ma lei parli, parli pure, non si senta in imbarazzo". Forse, in entrambi i casi, si sconta la mancanza di una seria riflessione sulla cultura della giurisdizione e della terzietà del magistrato, e immediatamente si affaccia il corollario di una formazione professionale reale, strutturata, che costituisca il metodo primario per la selezione del personale.

 

11)  RAPPORTO DELL'ISPETTORE O.N.U.: SITUAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA Allegato - Rapporto preliminare sulla missione in Italia

... L'indipendenza del potere giudiziario venne inserita nella Costituzione del 1948. I pubblici accusatori godono della stessa indipendenza dei giudici che è anche inserita nella Costituzione. Assunzione dei giudici e dei procuratori, i trasferimenti, le promozioni e la disciplina sono gestite dal CSM, che è una istituzione costituzionale.... l'intero sistema della amministrazione della giustizia e le sue procedure, sia in primo grado che in appello, hanno bisogno di urgenti attenzioni.  Tutte le parti  del sistema devono essere affrontate, non solo giudici e procuratori.  Il problema stanel profondo radicamento nelle procedure e dell'abuso delle procedure operato da tutte le parti. Per questo le riforme a spizzico sono percepite come dirette contro i giudici  ed i procuratori e talvolta percepite - spesso a ragione - come un attentato alla loro indipendenza e imparzialità.... Durante la missione il Consiglio dei Ministri ha approvato una legge che vorrebbe separare le funzioni tra giudici e  procuratori. Ciò è stato percepito dai magistrati come ulteriore interferenza e come  un altro attentato alla loro indipendenza. Sulla base delle spiegazioni del Ministro della Giustizia l'Ispettore trova un qualche pregio per questa separazione delle funzioni.... Alla luce degli eventi sopra riferiti, l'Ispettore Speciale è convinto che vi siano ragionevoli timori per  giudici e procuratori di sentirsi colpiti nella loro indipendenza. Tuttavia gli attacchi del Governo sono diretti a certi giudici e procuratori; ma deve essere ricordato che la contestazione a pochi sarà percepita come una contestazione all'intero corpo giudiziario, oltre che un attacco al ruolo della legge.D'altra parte, giudici e procuratori non dovrebbero comportarsi in maniera da pregiudicare la loro indipendenza ed imparzialità.... L'indipendenza dei giudici e l'indipendenza dei procuratori è un sistema non solo ben incorporato nella Costituzione, ma anche nella cultura e tradizione italiana. Nessun Governo, comunque potente, può togliere questo fondamentale principio della società Italiana.  Milano è stata la culla dei Principi di Base delle Nazioni Unite e dell'Indipendenza del giudiziario. Roma è la culla della Corte Criminale Internazionale che quanto prima verrà costituita. Tuttavia i recenti avvenimenti

hanno mostrato i segni di minaccia a questa indipendenza, ma una volta che saranno rimosse le cause alla radice e ripristinata la fiducia reciproca, la tensione si alleggerirà e l'indipendenza dell'ordine giudiziario trionferà e ci sarà rispetto per tutti.

 

 

12) Mi preoccupa, anzi, che al punto 5, i DS propongano la "Netta separazione delle funzioni tra PM e giudice", dove la novità rispetto alla generica ed incompensibile formulazione fin qui utilizzata sta nell'aggettivo "netta" !

Tutto ciò dimostra che la magistratura associata non può nè deve farsi dettare l'agenda dalle forze politiche che si propongono all'evidenza finalità diverse dalle nostre: oggi, a mio avviso, è preminente quella di intercettare il voto dell'elettorato cd. moderato, che in Italia sta anche per "disinformato". 

Proprio per questo, mi permetto di aggiungere che tutto ciò che tu affermi circa la "differenza tra garanzia delle forme e formalismo", circa le ragioni della crisi del processo penale, circa l'insopportabilità dei luoghi comuni sullo strapotere del PM, sull'insufficienza dei tempi dell'indagine preliminare e sulla sostanziale ipocrisia dei discorsi sull'incompatibilità territoriale del PM che intenda passare alla carriera giudicante appartengono, uno per uno, al patrimonio del Movimento. E così il convinto disaccordo rispetto agli inviti bipartisan sulla necessità di dare attuazione al nuovo art. 111 Cost. (ma, diavolo, fino a quando ancora '). Tutto ciò i dirigenti ed i rappresentanti del Mov. hanno sempre ribadito, anche in sede consiliare e spesso isolati, in ogni circostanza in cui ciò era necessario. A partire dai pareri richiesti al CSM sulle riforme del periodo '99-2002.

 

13) ... Non è giorno, questo, almeno per me, di analisi della politica giudiziaria che marcia a passi frenetici in Italia, squassando la giurisdizione e compromettendo lefficienza del sistema, ma sento �di poter dire ai fautori della separazione delle carriere o delle funzioni che se vogliono in questo paese, come noi auspichiamo, giudici vigili e conoscitori delle dinamiche investigative da un lato e p.m. animati dalla vera cultura giurisdizionale dallaltro; se vogliono giudici e pm liberi come �DAmbrosio � [non è una svista! questo nome lo lascio di proposito!!!], preservino, per cortesia, lunicità della giurisdizione e delle carriere. A meno che la triste verità sia che non si vogliono �magistrati di questo calibro professionale, di questo spessore morale e che si vogliono invece pm funzionari e giudici notai!

 

14) [ironico e furibondo ...] ... Il paese ha bisogno di normalità , di magistrati e professionisti docili , rabdomanti bravi a fiutare le opportunità, culturalmente abili nel seguire i sentieri tracciati evitando elegantemente fuori pista e campi minati.

Vade retro, voi magistrati ingenui o politicizzati o fondamentalisti; basta con giudici capaci di decidere (e magari di sbagliare) autonomamente e scomodamente secondo scienza e coscienza, improvvidamente incuranti delle ricadute sul piano politico economico e mediatico delle vostre sentenze, potenziali sovvertitori dello status quo.

E per noi pubblici ministeri, è ora di allinearci in buon ordine per fornire sobriamente il servizio per cui siamo pagati . Passacarte ministeriali, smaltitori autorizzati di migliaia di fascicoli in serie. Bravi ad ottenere condanne di africani che vendono cd abusivamente duplicati, ma impotenti contro le industrie e i mercati degli alimenti con ogm , sostanze cancerogene e antibiotici ; pacatamente severi quando mandiamo in galera qualche spacciatore da strada ma spettatori inerti dei veleni che contaminano mare e fiume , città e campagna, aria e terra ; implacabili e determinati nel punire i pedofili , specialmente quelli con pochi soldi per pagare le parcelle di avvocati e consulenti ; scrupolosi nel carcerare i criminali i disobbedienti ed i molesti una due dieci volte fin quando non si rieducano o divengono comunque inoffensivi.

Questo è il nostro spartito da cantare senza libertà interpretative : quello di funzionari preposti alla nettezza sociale, chiamati a lustrare con formule giuridiche lazione degli operatori �ecologici allorquando intrappolano o schiacciano i topi che con troppa ripugnanza ed avventatezza osano cibarsi dei nostri avanzi sporcando le nostre strade ed intralciando i nostri affari .

E poi, svolgiamo un compito fondamentale e non meramente estetico , perché ratti e delinquenti, oltre che al decoro delle città attentano anche alla sicurezza dei cittadini . Poco male se è un meccanismo rudemente selettivo quello che ci chiede di sorvegliare e punire cum grano salis. Infatti le regole del mercato impongono anche dei costi inevitabili , come i seimila di morti sulle strade ed i tremila morti sul lavoro ogni anno . Per i responsabili , quando si identificano, occorre celebrare processi inutili , dai quali rischiano al limite quattro mesi con la condizionale, e poi tasche indenni perché pagano le assicurazioni, difensori soddisfatti, e di nuovo a correre e produrre, in nome delleconomia e del progresso. Altro genere di processi , poi, non sha più da � �fare, e questo ormai lo abbiamo capito quasi tutti ( tranne alcune teste calde di colleghi più che legittimamente sospetti).

Saremmo sovversivi se notassimo qualche anomalia in tutto ciò, se provassimo qualche forma di disagio o di imbarazzo. E ora di capirlo, cari colleghi, rassegnamoci e tiriamo avanti. Teniamoci �stretto il nostro stipendio ed è la cosa che più conta, magari ce lo aumenteranno anche , ma da oggi in poi dovremo fare i bravi.

 

15) ... 1. Ancora sui trasferimenti ordinari 1.2. La vicenda, già segnalata nell'ultimo resoconto, relativa alla presa di posizione del consigliere Spangher in merito alla proposta di trasferimento ordinario di una collega da un ufficio giudicante ad un ufficio requirente (della stessa sede) si è risolta al plenum successivo del 18 settembre.Anche i laici del c.d. centro-destra hanno votato a favore della proposta (proposta del tutto conforme alla legge ed ai parametri paranormativi vigenti), così non coltivando una posizione, per la verità indifendibile, di sovrapposizione di piani diversi del medesimo problema. che li aveva portati, nel plenum precedente, ad ipotizzare in termini assai espliciti un loro voto contrario (o, comunque, una loro astensione) per ogni pratica relativa al trasferimento comportante un cambio di funzioni (da requirente a giudicante o viceversa); a nulla rilevando - per la proposta in esame e così anche per qualunque altra analoga proposta - la più assoluta legittimità del provvedimento.

La finalità perseguita  (dal significato simbolico in una prospettiva di "messa in mora") è stata quella di segnalare il loro (se noncondivisibile, comunque comprensibile) disagio per la scarsa efficacia del filtro previsto dall'art. 190 dell'ordinamento giudiziario ("il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il

Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione").Per come già riferito nel precedente nostro comunicato, tutti coloro che erano intervenuti al plenum del 12 settembre, a seguito dell'intervento di Spangher, avevano manifestato rispetto e considerazione per le ragioni da queste prospettate, pur invitando lo stesso a rivedere una posizione all'evidenza contraria ai canoni di legittimità cui devono conformarsi le decisioni del Consiglio, con esclusione quindi di ogni presa di posizione elusiva della circolare e della normativa vigenti.La disponibilità manifestata e, probabilmente, la consapevolezza della impraticabilità della originaria presa di posizione hanno indotto Spangher & C. ad accontentarsi (e non è poco) dell'avvio di una pratica per la rivisitazione, prima della pubblicazione del prossimo c.d. bollettone, delle circolari in materia; tale pratica è stata assegnata alla IV commissione (competente per le valutazioni di professionalità).A questo punto - in attuazione concreta di un nostra costante presa di posizione in campagna elettorale - dobbiamo confrontarci con quello che, se resta tale, è soltanto un slogan e, cioè, con il convincimento che le riforme non devono essere subite, ma che dobbiamo avere la capacità di anticiparle, prevenirle  e gestirle.Se così è (e così deve essere) dobbiamo innanzi tutto rassegnarci all'idea che l'attuale materia della intercambiabilità, sostanzialmente ad nutum, delle funzioni, subirà presto una incisiva rivisitazione normativa, con il concreto rischio di una separazione vera e propria delle carriere (caldeggiata dall'ala oltranzista dell'attuale maggioranza governativa), ovvero (ed, a nostro giudizio, sarebbe meglio) con una più o meno penalizzante separazione delle funzioni, accompagnata da rigorose esclusioni di passaggio di funzioni nell'ambito dello stesso distretto (ipotesi che non ci sembra di poter condividere nella sua assolutezza), ovvero dello stesso circondario (ipotesi che, invece, pur presentando profili di non condivisibilità, dovremmo avere la saggezza di accettare).

Se questo è il possibile imminente scenario di riforma e, soprattutto, se prendiamo atto che il cambio di funzioni nell'ambito dello stesso circondario è argomento sul quale forse nessuno (ci piaccia o meno) in Parlamento è disposto a fare un intervento a difesa e nessuno, fuori dal Parlamento, a fare un girotondo, allora v'è da chiedersi se questo nuovo CSM -  che noi abbiamo detto che vogliamo capace di resistere e di testimoniare, ma anche di comprendere le ragioni (quelle vere) della politica - possa interpretare il diffuso disagio di gran parte della pubblica opinione connesso al cambio di funzioni nell'ambito dello stesso circondario, anticipando il legislatore con una serie omogenea di interventi paranormativi ... con l'auspicio (forse illusorio) che ciò possa determinare un rallentamento, ovvero un ripensamento nelle determinazioni di riforma.Prima di assumere concrete iniziative al riguardo riteniamo, però, di dover sperimentare un dialogo telematico con gli iscritti a questa mailing-list per cogliere sollecitazioni, osservazioni e perplessità, sia d'ordine tecnico che di opportunità strategica.I possibili settori ordinamentali che potrebbero essere oggetto di rivisitazione paranormativa per un diverso approccio al problema del passaggio delle funzioni, da parte del sistema di autogoverno, sono tre:

a) quello della valutazione di professionalità, attraverso (ad esempio) indicazioni più specifiche ai consigli giudiziari per una più rigorosa gestione dei pareri ex art. 190 ord. giud.;

b) quello della materia tabellare, attraverso (ad esempio) cogenti prescrizioni per una esclusiva destinazione a funzioni civili, per un periodo di tempo ritenuto congruo, dei magistrati provenienti da funzioni requirenti; 

c)  quello dei trasferimenti ordinari e del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, attraverso (ad esempio) una  rimodulazione del sistema dei punteggi al fine di incentivare o disincentivare determinati flussi di mobilità.

Con specifico riferimento a tale ultimo settore i possibili sviluppi sono numerosi e l'intensità di ciascuna previsione è suscettibile di opinioni diverse. A mero titolo esemplificativo, si può ipotizzare un aumento di punteggio per il trasferimento a funzioni omologhe (punteggio che già esiste e che è indicativo di una embrionale favor del CSM per la specializzazione nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti), così come potrebbe stabilirsi che per il cambio di funzioni nell'ambito dello stesso circondario viene, invece, escluso ogni punteggio aggiuntivo per le attitudini, ovvero viene prevista una diminuzione del punteggio (e così,analogamente, ma in forma più attenuata, se il passaggio avviene nell'ambito dello stesso circondario).Questa, dunque, la nostra ipotesi di partenza ad un dibattito consiliare che sarà presto avviato; ipotesi allo stato appena abbozzata ed alla ricerca di riscontri e suggestioni. .....

 

 

16) Il  Comitato direttivo centrale  dell'ANM  riunito in Roma il 12 giugno 2002.... Ribadisce che nella prospettiva della riforma dell'ordinamento giudiziario devono essere salvaguardati come punti essenziali:.... 3) prevedere nel passaggio tra funzione di giudice e PM la incompatibilità strettamente necessaria per salvaguardare anche solo l'immagine di imparzialità evitando soluzioni che di fatto portino ad una separazione definitiva delle carriere; ...

 

17) Oggi, 12.6.02., il CSM ha approvato il parere (di seguito riportato) sul disegno di legge delega sulla riforma ordinamentale, così come originariamente formulato dal Ministro della Giustizia.21 voti a favore: 6 di Unicost, 5 di MD, 4 di M.I, 3 del Movimento, più laici di csin. Pastore, Resta e Mazzamuto;3 contrari: i componenti laici del Polo;8 astenuti: il Vice Pres.te ed i due  membri di diritto, 2 di Unicost (Toro e Caferra), 3 laici di c.sin. Di Cagno, Tossi Brutti e Riccio. Questi ultimi tre, in particolare, hanno motivato la astensione con il riferimento alle mancate aperture (che hanno lamentato) del parere nei confronti dei Consigli Giudiziari allargati.«Parere del Consiglio Superiore della Magistratura sullo schema di disegno di legge recante" Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità".................... 8. La nuova disciplina del passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. Ovvero: la separazione delle funzioni tra pubblici ministeri e giudici.  Come è noto l'ordinamento giudiziario vigente prevede che i magistrati possano - su domanda, previo parere attitudinale favorevole del Consiglio giudiziario e positiva delibera del Consiglio Superiore - passare nel corso della loro carriera dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.  Il disegno di legge delega non preclude la possibilità che il magistrato muti funzioni nell'arco della sua vita professionale ma fissa le linee di una disciplina assai più rigorosa di quella attualmente in vigore per tale passaggio di funzioni.  Per inciso va rilevato che tanto la normativa oggi in vigore quanto quella proposta nel disegno di legge delega sono in armonia con la Raccomandazione REC (2000) 19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 6 ottobre 2000 sul ruolo del pubblico ministero nell'ordinamento penale ove si afferma che, se l'ordinamento dello stato membro lo consente, si devono "prendere

provvedimenti concreti al fine di consentire ad una stessa persona di svolgere successivamente le funzioni di pubblico ministero e quelle di giudice, o viceversa" specificando che " tali cambiamenti di funzione possono intervenire solo su richiesta formale della persona interessata e nel rispetto delle garanzie".  Il trasferimento da un ufficio requirente ad uno giudicante o viceversa - che ovviamente dovrà seguire le regole dell'ordinaria procedura concorsuale per la copertura di posti vacanti - è subordinato al previo ottenimento di una valutazione di "idoneità"; idoneità da conseguirsi in un apposito "corso di qualificazione" gestito dalla Scuola della magistratura e frequentato dal magistrato nel triennio antecedente la domanda di conferimento dell'ufficio.  Inoltre il magistrato che voglia mutare funzioni potrà concorrere solo a posti vacanti di un distretto giudiziario diverso da quello ove ha esercitato le funzioni precedenti.  In altri termini il passaggio di funzioni è sottoposto al "requisito" professionale del conseguimento di idoneità ed alla "condizione" del trasferimento in diverso distretto. 

 8.1. Gli aspetti positivi della soluzione prescelta. Realismo e razionalità della impostazione adottata dalla legge delega.  Il Consiglio ritiene in linea di principio realistica ed apprezzabile l'impostazione adottata dal legislatore delegante che introduce precisi requisiti e condizioni per il passaggio di funzioni ma evita di introdurre una cesura totale, assoluta e permanente tra l'esercizio di funzioni giudicanti e requirenti.  La soluzione prescelta appare "realistica" perché opportunamente rifugge dall'enfatizzazione e dalla carica ideologica che troppo spesso hanno accompagnato la discussione pubblica sul tema, tenendo conto della effettiva incidenza statistica del fenomeno (ad esempio nel 1999 il mutamento di funzioni ha interessato 44 giudici passati a funzioni requirenti e 53 pubblici ministeri transitati nella magistratura giudicante, su un totale di 547 trasferimenti deliberati dal Consiglio superiore).  Nel merito, poi, il legislatore delegante sceglie razionalmente di non far propri gli argomenti correntemente utilizzati per sostenere la necessità di una drastica cesura professionale tra magistrati esercenti le funzioni requirenti e magistrati investiti di funzioni giudicanti ed adotta invece una soluzione improntata a maggiore flessibilità, più consona alla nostra tradizione giuridica ed alle caratteristiche del nostro ordinamento.

8.1.1. L'argomento professionale.  In primo luogo la legge delega non accoglie l'impostazione secondo cui solo separando le carriere e specializzando i ruoli si avrebbero pubblici ministeri e giudici meglio preparati al loro compito.  Certamente vi sono magistrati che svolgono le funzioni requirenti, con grandissima professionalità, lungo tutto l'arco della loro esperienza lavorativa. E lo stesso vale per i magistrati che svolgono costantemente funzioni giudicanti. Ma in questi casi sono le vocazioni ed i talenti individuali che permettono di superare i potenziali limiti e talora le angustie dello specialismo.  Non può essere ignorata invece la sicura validità di percorsi professionali che moltiplicano le esperienze e portano una stessa persona a svolgere nel tempo ruoli diversi. Soprattutto nel giudiziario, infatti, la plura1ità di ruoli ricoperti (e di esperienze maturate) costituisce fonte di maturazione e di grande affinamento professionale In alcuni ordinamenti ( ad esempio quelli dei paesi di cultura anglosassone) esistono peculiari forme di "circolazione" tra i diversi ruoli professionali. Ma anche in altri paesi che hanno una magistratura organizzata in modo più simile alla nostra ci si sta orientando a promuovere una cultura comune delle professioni legali e a favorire forme di circolazione tra i diversi ruoli professionali.  Del resto la diversità di posizioni professionali ricoperte rappresenta anche un antidoto contro le esasperazioni del ruolo e si risolve in definitiva in un vantaggio per la giurisdizione. Occorre vigilare, certo, che i passaggi da una funzione all'altra non avvengano per ragioni di comodo o di tornaconto personale e siano accompagnati da un impegno serio di riconversione; ma

questo è problema differente che può essere posto ed affrontato solo e proprio nell'ottica del mante-nimento di una stessa carriera per giudici e magistrati del pubblico ministero. In questa direzione, appunto, si muove positivamente il disegno di legge delega  ( non accogliendo la tesi che ritiene necessaria una separazione delle carriere ma) collegando l'eventuale passaggio di funzioni al positivo svolgimento di un corso di riconversione professionale. 

 8.1.2. L'argomento dell'equilibrio tra le parti del processo.  Il legislatore delegante non ha neppure ritenuto di aderire alla prospettazione di quanti individuano nell'appartenenza ad una stessa carriera dei pubblici ministeri e dei giudici un fattore di "squilibrio" del moderno processo accusatorio. Beninteso la maggioranza dei sostenitori di questa posizione - e segnatamente l'avvocatura italiana nella sue diverse voci ed articolazioni - non afferma di volere rinunciare né al principio di obbligatorietà dell'azione penale né alla presenza di un pubblico ministero indipendente; essa si pronuncia invece per la separazione delle carriere come garanzia di piena parità delle parti con-trapposte nel processo penale. Ora si deve riconoscere che nel decennio 1990-2000 - vera e propria fase sismica per il nostro giovanissimo processo accusatorio - non sono mancati squilibri dell'impianto processuale tali da incidere anche sulla posizione della difesa.  E però ( prima di collegare meccanicamente a tali squilibri la necessità di separare le carriere) è necessario ricordare sinteticamente quali siano stati i fattori produttivi di squilibrio, verificando se essi siano ancora attuali e - soprattutto - in che rapporto stiano con l'assetto delle carriere dei magistrati.  Al riguardo si osserva che effettivamente negli anni che vanno dal 1990 al 2000 un insieme di elementi (la crescente centralità assunta dalla fase delle indagini preliminari, il progressivo allontanarsi nel tempo del dibattimento, il peso e la durata delle misure cautelari) avevano inciso negativamente sulle prerogative e sulla posizione del difensore.  Quest'ultimo, infatti, dovendo contrapporsi ad un pubblico ministero principale protagonista delle indagini preliminari e dovendo attendere il dibattimento per esercitare a pieno la sua funzione, rischiava di intervenire male e soprattutto troppo tardi nella dialettica processuale.  Da questa situazione di malessere ha preso le mosse, in un passato ormai lontano, la pressante richiesta dell'avvocatura di intervenire sulle carriere dei magistrati separandole.  Oggi invece - a giudizio di molti - i principali fattori di asimmetria tra pubblico ministero e difesa registrati nel decennio trascorso sono in larga misura venuti meno.  Il legislatore costituzionale ed il legislatore ordinario hanno approvato una serie di norme - tra cui la riforma dell'art. 111 della costituzione, la legge sulle indagini difensive, la normativa sulla difesa di ufficio - che hanno attribuito al difensore consistenti poteri di intervento tali, secondo molti, da compromettere l'efficacia delle indagini preliminari e da determinare l'allungamento dei tempi di esaurimento della fase dibattimentale, ma comunque reintegrandolo nelle sue prerogative e valorizzandone il suo ruolo.  In questo nuovo ambiente processuale si muove il legislatore delegante che da un lato registra l'avvenuto riequilibrio tra le parti del processo e dall'altro prende atto della più recente esperienza del processo penale che non conferma affatto ipotesi di un atteggiamento di favore dei giudici rispetto ai pubblici ministeri.  Non vi è più ragione dunque di evocare la separazione delle carriere come mezzo obbligato per por fine ad una asimmetria - non altrimenti rimediabile - tra le parti del rapporto processuale.  Il tema viene pertanto affrontato nella legge delega nella sua effettiva dimensione tecnica e risolto - conformemente ai principi della nostra cultura giuridica ed alla realtà dell'organizzazione giudiziaria - attraverso una nuova e più pregante regolamentazione dei passaggi di funzione.  Per altro verso nella scelta di non caricare di significati impropri il dato della appartenenza alla stessa carriera ha contato e conta una elementare verità: i diversi "ruoli" professionali dei magistrati ( intesi come il complesso di aspettative che si appuntano su di una determinata figura

professionale) contano assai più dei rapporti individuali, dei collegamenti derivanti da comunanze di carriera, da frequentazioni, da amicizie personali.  Se non si partisse da questo dato (peraltro oggetto di molteplici conferme in sede sociologica) bisognerebbe imboccare una strada senza uscita che porterebbe a sospettare ed a recidere non solo i rapporti di colleganza tra pubblici ministeri e giudici ma anche quelli tra giudici di primo grado e giudici di appello e tra questi ed i giudici di legittimità . E successivamente non solo i rapporti di colleganza ma anche ogni altra forma di collegamento, anche la più generica e disinteressata tra i diversi attori del processo.

 8.1.3 Unità della magistratura e garanzie di indipendenza dell'ufficio del pubblico ministero. Da ultimo il legislatore delegante - decidendo di mantenere nell'ambito di un'unica carriera magistrati requirenti e giudicanti - mostra di non aderire alle ricorrenti proposte che individuano nella separazione delle carriere il veicolo di un più equilibrato rapporto tra potere giudiziario ed altri poteri dello Stato.  Al contrario, nella scelta di mantenere l'unità della magistratura - pur differenziandone con rigore le funzioni - risiede la più sicura garanzia dell'indipendenza dell'ufficio del pubblico ministero.  Perché vi sia una istituzione indipendente, occorre che essa abbia una forte base materiale, culturale, ideale. Per l'indipendenza del giudice questa base c'è, essendo questo valore fortemente radicato nella coscienza collettiva. A sua volta il fondamento dell'indipendenza del pubblico ministero è saldo ed effettivo sino a quando esiste un pubblico ministero operante nell'orbita, secondo i valori e le regole della giurisdizione.  Se questo legame con la giurisdizione viene reciso o si attenua, si restringe e rischia di essere compromesso anche lo spazio per una indipendenza reale del pubblico ministero.  Per garantire tale indipendenza infatti bisognerebbe creare una sorta di nuovo potere - un potere inquirente autonomo - e muoversi su di un terreno istituzionale praticamente inesplorato, con tutti i rischi che ciò comporta.  Di qui la scelta del legislatore di adottare una soluzione mediana che coniuga le nuove sensibilità nate dalla realtà del processo accusatorio e le potenti ragioni giuridiche ed organizzative che sconsigliano l'integrale separazione delle carriere dei magistrati del pubblico ministero e dei giudici.  Troppo elevati, infatti, sono i rischi professionali derivanti dall'allontanamento dei pubblici ministeri dalla cultura della giurisdizione.  E del pari è forte il pericolo istituzionale che - una volta separati dalla giurisdizione, dai suoi valori di imparzialità e dai suoi principi di organizzazione - i pubblici ministeri vengano rappresentati come un "corpo" da controllare e da ricondurre sotto il governo dell'esecutivo.  Una prospettiva, questa, del tutto inconciliabile con la carta fondamentale e segnatamente con la concatenata sequenza dei principi costituzionali di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge penale, di obbligatorietà dell'azione penale, di indipendenza ed imparzialità (non solo del giudice ma anche) del pubblico ministero.

 8.2. Alcune specifiche considerazioni critiche sulle disposizioni dettate dalla legge delega.  L'adesione di fondo sin qui espressa alla prospettiva delineata nella legge delega non impedisce al Consiglio di formulare alcune puntuali considerazioni critiche su taluni aspetti delle norme dettate dall'art. 5 della legge stessa.  E' certo positiva la scelta di far partecipare il magistrato che intenda cambiare funzione ad un corso di qualificazione professionale al termine del quale venga espresso un motivato parere attitudinale sul magistrato. Suscita, invece, riserve l'attribuzione ad un organo diverso dal CSM di valutazioni assolutamente "condizionanti"sull'idoneità al mutamento di funzione ed in definitiva del potere di precludere senza appello un trasferimento che l'art. 105 della Costituzione riserva al CSM; a quest'ultimo dovrebbe

perciò essere comunque riservato un potere di valutazione finale in materia, ferma naturalmente l'illegittimità di provvedimenti consiliari adottati senza tenere nel debito conto le valutazioni attitudinali della Scuola. Sotto altro profilo va segnalato che le modalità di partecipazione dei magistrati ai corsi di aggiornamento professionale ( ed in particolare l'esclusione di una nuova frequenza se non dopo il decorso di un triennio ed il ridotto ambito di validità dell'attestato di idoneità rilasciato per il passaggio di funzioni dalla istituenda Scuola) possono creare notevoli complicazioni se non si adottano in sede di elaborazione dei decreti legislativi delegati adeguati accorgimenti. L'ultima osservazione critica investe la disposizione contenuta nella lett. c) dell'art. 5 del disegno di legge, secondo cui l'esercizio di una funzione diversa da quella precedentemente svolta deve avvenire necessariamente in un ufficio appartenente ad un diverso distretto.E' condivisibile infatti la scelta di accompagnare il mutamento di funzioni con un trasferimento geografico per evitare che un magistrato svolga nella stessa sede funzioni requirenti e giudicanti; ma le esigenze di immagine che per questa via si intendono tutelare potrebbero essere egualmente soddisfatte dall'obbligo di trasferimento in altro circondario. Il trasferimento in altro distretto - indubbiamente oneroso ed impegnativo per il magistrato - potrebbe costituire un ostacolo ed un forte disincentivo al mutamento di funzioni, finendo così per operare in concreto come causa di effettiva separazione delle carriere, in contrasto con l'obiettivo dichiarato dell'intervento di riforma.

 

 

18) breve intervista di G. Natoli a "Il manifesto" .... [pubblicata, per cui non ho cancellato i nomi]LA MEMORIA TRADITANatoli: «Fanno a fette Giovanni, e ne prendono il pezzo che più serve».«E' un ottimo collage di pensieri di Giovanni Falcone», dice Gioacchino Natoli, che con Falcone ha lavorato da giudice istruttore, poi è stato pm antimafia a Palermo e oggi è consigliere del Csm. In mano ha il testo letto alla cerimonia di commemorazione da Marcello Pera, quello che all'opposizione è sembrato un discorso di «appropriazione» della memoria.

Natoli fa una pausa, ma si capisce che c'è un seguito: «Come ogni collage, tira fuori alcune frasi dal contesto in cui sono state pronunciate e finisce col confonderne il significato». Non si fa prendere in contropiede. Pera cita un Falcone del 1990, che invitava a «ridiscutere e approfondire la stessa unicità delle carriere», Natoli ha il testo completo. «C'ero anch'io quando Giovanni fece quel ragionamento. Dodici maggio 1990, eravamo alla facoltà di economia di Catania a ridosso delle elezioni per il Csm. Il senso esatto del suo intervento, e del suo pensiero, era invitare ad un ragionamento, ad un approfondimento, che portasse a una migliore individuazione dei criteri che regolano il passaggio dalla funzione di pm alla funzione di giudice. Falcone non è mai stato favorevole alla separazione delle carriere. Come invece vuol far credere la maggioranza di oggi, che punta a realizzarla».D.: Ma interventi simili a quello citato da Pera se ne possono trovare tanti. Non si può negare che Falcone si ponesse il problema della distinzione tra pm e giudice.R.: Falcone poneva questo e altri problemi, partendo da quello che per lui era il vero nodo: come raccordare l'allora nuovo codice penale con l'ordinamento giudiziario preesistente. Fu il primo a sollevare questi problemi. Anche se bisogna dire che furono tutte riflessioni fatte ad alta voce, sul finire degli anni Ottanta, e non diventarono mai un intervento scritto. Questo è significativo, soprattutto perché Giovanni era un uomo disponibile al confronto, capace anche di cambiare le sue idee. Come fece

correggendo l'impostazione della Direzione nazionale antimafia. Per questo non possiamo accettare che il suo pensiero venga tagliato a fettine, per scegliere solo la parte che più piace. Come fa il presidente Pera e come tenta di fare il ministro Castelli, che con questi temi ha minore dimestichezza.

 

 

19) testo dell'intervista, dell'ex Presidente del Consiglio Massimo D'Alema

.... Il rimedio non sarà la separazione delle carriere tra giudici e pm, ma anche  lei è convinto che qualcosa occorra farla al più presto'"Io sono contrario alla rottura dell'unità della magistratura, che presenta  rischi come si è visto nei paesi dove questa separazione è avvenuta. Sono invece per un sistema più attento di distinzione delle funzioni, in modo da  evitare che lo stesso magistrato si trovi a esercitare funzioni accusatorie  o giudicanti nell'ambito degli stessi uffici. Ho grande rispetto della  magistratura, ma non ho un atteggiamento acritico. Per questo non mi  stupiscono iniziative come quelle della Procura di Cosenza: la magistratura  italiana è anche questa. Io ne rispetto pienamente l'autonomia, ma non ho  mai pensato che sia depositaria dell'avanguardia politica o addirittura  della coscienza morale del Paese. Purtroppo esiste ancora nella sinistra  italiana una vena minoritaria di giustizialismo. Se ne subissimo l'influenza usciremmo isolati rispetto al senso comune della società italiana".

 

 

20) APPELLO ALLA CITTADINANZA DI ALCUNI AVVOCATI ED OPERATORI DEL DIRITTO DEL FORO DI GROSSETOIl governo, attraverso lo strumento della delega parlamentare, è in procinto di attuare un pacchetto di riforme oggettivamente mirato a condizionare l'amministrazione della giustizia anche indebolendo e comprimendo l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.Riteniamo di fondamentale importanza interpretare il nostro ruolo di cittadini e di rappresentanti degli utenti della giustizia, perrichiamare l'attenzione di tutti sul rischio insito in questa pseudo ideologia riformista, che mira a snaturare principi fondamentali edirrinunciabili sanciti nella nostra Costituzione e nel nostro Ordinamento!Qualunque sia la personale idea politica, ciascuno deve essere consapevole di quali e quanti pericoli siano nascosti dietro questotentativo di riformare tutto ed a tutti i costi!E per questo dobbiamo direNOa qualunque modifica della seconda parte della Costituzione (ordinamento della Repubblica) e dunque a qualunque provvedimento che incida sulla separazione dei poteri (esecutivo, giudiziario, legislativo)a qualunque provvedimento che minacci l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.a qualunque provvedimento che modifichi i poteri attribuiti al Consiglio Superiore della Magistratura, organo di autogoverno della magistratura a garanzia dell'indipendenza dei giudici dagli altri poteri costituzionali.a qualunque provvedimento di modifica delle norme in materia di astensione e ricusazione del giudice, cioè no a qualsiasi norma che agevoli lo spostamento dei processi dalla loro sede naturale

precostituita per legge (ogni cittadino deve essere processato dalgiudice del luogo ove si ritiene essere stato commesso il reato).a qualunque ipotesi di divisione della magistratura o diversificazione degli organi di autogoverno e controllo dei magistrati  (sì a qualunque diversificazione delle funzioni! No a qualsiasi separazione delle carriere!).a qualunque provvedimento che modifichi l'accesso dei magistrati alla Corte di Cassazione

 

21) ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI

Il Comitato Direttivo Centrale dell' ANM riunito in Roma il 25 maggio 2002 .... rilevatoa.. che rimane negativa, nonostante le correzioni apportate, la valutazione dell'impianto complessivo del disegno di legge delega sui seguenti punti dei quali quindi si chiede lo stralcio: ....  f.. quello relativo al sistema di incompatibilità tra giudici e P.M. che, al di là delle giuste esigenze di preservare anche solo l'immagine di imparzialità, finisce per realizzare non la distinzione delle funzioni, ma una sostanziale separazione della magistratura requirente da quella giudicante;

22) Torino- Bologna , 22 maggio 2002Il Coordinamento Nazionale Giuristi Democratici ha deciso di tenere un'assemblea generale di tutti i simpatizzanti, onde tentare quel salto qualitativo e quantitativo che il momento politico richiede.

.... Il Coordinamento Nazionale Giuristi Democratici ha tentato allora, un lavoro di sintesi di quanto sino ad oggi emerso dai convegni, dai dibattiti, anche via e-mail, dai documenti elaborati ed ha steso un documento programmatico....

....  8.. Obbligatorietà dell'azione penale e separazione delle carriere.  Dobbiamo essere pronti a reggere all'attacco che verrà certamente portato dal centrodestra su questi temi; abbiamo già affrontato in maniera approfondita, nel convegno di Napoli, il tema dell'obbligatorietà, mentre sulla separazione delle carriere non abbiamo mai assunto una posizione definitiva.  Crediamo che, se è vero che occorre non perdere di vista il quadro d'insieme, sia necessario affermare con forza che le misure richieste dal centrodestra siano finalizzate ad una destabilizzazione del sistema giustizia e, come tali, debbano essere avversate.  Non si tratta di schierarsi a fianco della Magistratura, per difenderla, ma di difendere i principi cardine del nostro ordinamento, all'interno del quale l'indipendenza della Magistratura (che potrebbe essere intaccata dalla probabile deriva della dipendenza del P.M. dall'esecutivo) è elemento fondamentale.

 

 

23) documento approvato dall'assemblea della sottosezione ANM di Ariano Irpino - S. Angelo dei Lombardi, distretto di Napoli.Quanto alla sostanziale separazione "di fatto" delle carriere di giudice e pubblico ministero, introdotta con la previsione di un concorso subordinato alla duplice condizione della partecipazione ad un corso di qualificazione professionale organizzato dalla Scuola della magistratura (corso al quale si può partecipare non più di una volta ogni tre anni) ed al successivo rilascio da parte della

Scuola stessa di un attestato di idoneità (con validità triennale), con divieto di esercitare la nuova funzione nello stesso distretto ed in quello di cui all'art. 11 /1° cpp, il giudizio dei magistrati di Ariano Irpino e S. Angelo dei Lombardi è sicuramente negativo.La riforma, per nulla necessitata sul piano dei principi costituzionali, svilisce la figura istituzionale del pubblico ministero, che, pur parte nel processo, rappresenta un organo dello Stato la cui attività è sempre e solo finalizzata alla ricerca della verità.Solo l'unicità delle carriere di giudici e pubblici ministeri, il concorso comune, la comune formazione culturale e professionale e la concreta possibilità di passaggio dei magistrati dall'una all'altra funzione garantiscono una vera imparzialità del pubblico ministero, valore che rappresenta un presidio irrinunciabile per le garanzia del cittadino e l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge .

24) COMMISSIONE GIUSTIZIA IN SEDE REFERENTEMERCOLEDI' 2 OTTOBRE 2002 - 124ª Seduta (notturna) Presidenza del Presidente Antonino CARUSOInterviene il Ministro della giustizia Castelli.La seduta inizia alle ore 20,50. omissis(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimitàomissisRiprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° agosto.Su proposta del presidente Antonino CARUSO la Commissione conviene di congiungere ai disegni di legge in titolo l'esame dei disegni di legge n.1050, 1468, 1493, 1519, 1555 e 1632.Il presidente Antonino CARUSO dichiara chiuso il dibattito e dà poi conto dei pareri resi dalla 1a Commissione permanente in data 17 settembre 2002 e 2 ottobre 2002 rispettivamente sui disegni di legge in titolo nonché sugli emendamenti presentati e trasmessi alla medesima Commissione.Interviene quindi in sede di replica il relatore Luigi BOBBIO il quale, dopo aver sottolineato preliminarmente il rilievo e l'importanza dei contributi emersi nel corso del dibattito, ....

.... Passando poi al tema della distinzione tra le funzioni giudicante e requirente il relatore, dopo aver evidenziato preliminarmente che nessun gruppo parlamentare ha assunto un atteggiamento ostile ad una riforma che si muova in questa direzione, sottolinea come però appaia irrinunciabile l'esigenza di un intervento sostanziale e non di pura facciata. A questo riguardo, ferma restando l'esigenza di fondo di conservare l'unicità della carriera per tutti i magistrati, un'effettiva distinzione delle funzioni potrebbe essere realizzata prevedendo un unico concorso di accesso alla magistratura, al cui superamento seguirebbe lo svolgimento dell'uditorato ordinario, al termine del quale gli uditori dovrebbero poi scegliere la funzione che intenderanno ricoprire. Da questo momento in poi l'uditorato proseguirebbe distintamente per i magistrati a seconda della scelta dagli stessi effettuata. Dopo il conferimento delle funzioni resterebbe comunque la possibilità di uno spostamento dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti o viceversa, subordinata però ad un apposito momento di formazione professionale presso la Scuola della magistratura. La soluzione prospettata potrebbe peraltro prestarsi all'inconveniente di non assicurare con certezza una copertura adeguata dei posti di organico relativi sia all'esercizio di funzioni requirenti, sia all'esercizio di funzioni giudicanti, non essendo ovviamente preventivabile in che modo i singoli interessati effettueranno le loro scelte a favore dell'una o dell'altra funzione. Al fine di ovviare a tale inconveniente potrebbe immaginarsi una soluzione parzialmente diversa, imperniata sulla previsione aggiuntiva di due distinti concorsi di accesso alla magistratura, uno finalizzato all'esercizio delle funzioni requirenti, l'altro finalizzato all'esercizio delle funzioni giudicanti. Quest'ultima soluzione gli sembra, conclusivamente, quella preferibile.

Segue una breve interruzione del senatore CENTARO, il quale osserva che la soluzione da ultimo prospettata dal relatore configura una vera e propria separazione delle carriere.Riprendendo il suo intervento, il relatore Luigi BOBBIO dichiara di non condividere quanto fatto presente dal senatore Centaro, in quanto la seconda delle soluzioni da lui prefigurate non inciderebbe in alcun modo sul quadro normativo che definisce le garanzie e lo status dei singoli magistrati, quadro normativo che rimarrebbe unitario. Analogamente permarrebbe - come già evidenziato - la possibilità di passaggio dallo svolgimento di funzioni giudicanti allo svolgimento di funzioni requirenti e viceversa. ........Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame.La seduta termina alle ore 22.

25) LA STAMPA web (Del 4/10/2002 Sezione: Interni Pag. 9)                    PROPOSTA DEL POLO IN COMMISSIONE GIUSTIZIA      Doppio concorso per giudici e pm                                 Si va verso una forte separazione delle funzioni tra giudici e pm. La svolta, negli orientamenti e nelle decisioni della maggioranza e del governo è stata annunciata ieri, in commissione Giustizia del Senato, dove la discussione sulla riforma dellŽordinamento giudiziario è giunta alla fase finale, quella degli emendamenti. E ieri, in commissione è intervenuto il ministro di Giustizia, Roberto Castelli, per la sua replica: «Noi ci atterremo a ciò che abbiamo promesso in campagna elettorale. Il governo concorda con lŽemendamento annunciato dal senatore Bobbio, che sicuramente rappresenta una delle soluzioni possibili: andremo, infatti, alla separazione delle funzioni e non delle carriere dei magistrati, anche se questa questione prima o dopo dovremo affrontarla». Le novità dellŽemendamento del senatore di An, Luigi Bobbio, relatore in commissione della legge di riforma dellŽordinamento giudiziario, sono state fatte proprie dal centrodestra: «Non cŽè stato il concerto con la maggioranza - precisa il presidente della commissione, Antonino Caruso - ma lŽemendamento Bobbio è coerente con le indicazioni date». LŽemendamento, annuncia il senatore di An, sarà depositato martedì: «In sostanza - spiega Bobbio - si prevede il doppio concorso per lŽaccesso alle funzioni, uno per i giudici, lŽaltro per i pm. Naturalmente, nellŽemendamento si prevede la possibilità per un giudice di diventare pm e viceversa, ma a certe condizioni. Intanto, il passaggio da una funzione allŽaltra potrà avvenire dopo cinque anni e in un distretto giudiziario diverso. Il giudice o il pm che vuole cambiare ruolo deve frequentare un corso alla Scuola di formazione della magistratura, dove sarà sottoposto alla valutazione della sua professionalità, attitudine, formazione». Precisa il senatore Bobbio: «Non si tratta della separazione delle carriere, che rimane unica, e sia i concorsi che gli esami rimarranno sotto la gestione del Csm». EŽ ancora troppo presto per capire come reagirà lŽAnm, che pure, fino a ieri, aveva sottolineato positivamente le «aperture» della commissione Giustizia del Senato, le «proposte del relatore Bobbio», che andavano nella direzione di «recepire le nostre indicazioni». Proprio sulla riforma dellŽordinamento giudiziario, lŽAnm aveva indetto la protesta e lo sciopero dei magistrati. «Aspettiamo di conoscere il testo dellŽemendamento Bobbio - spiegano allŽAnm - prima di esprimere una nostra valutazione. Certo è che lŽintroduzione del doppio concorso va nella direzione della separazione delle carriere, certo è che era stato proprio il relatore Bobbio a proporre che il passaggio da una funzione a unŽaltra poteva avvenire non più da un distretto giudiziario allŽaltro ma semplicemente da una circoscrizione allŽaltra». Ieri sera, il Guardasigilli ha precisato ai giornalisti che prima di fare proprio lŽemendamento Bobbio «occorre fare una verifica nella maggioranza». Il responsabile giustizia di Forza Italia, Giuseppe Gargani è dŽaccordo: «A Costituzione invariata, lŽemendamento Bobbio va nella direzione da noi auspicata, prevedendo una più marcata diversità dei ruoli tra pm e giudici. Questa è una prima tappa, la più ravvicinata: noi, però, vogliamo varare in questa legislatura una riforma costituzionale che sancisca la separazione delle carriere». Ma già con la

prima tappa, lŽemendamento Bobbio, si annuncia, dopo la vicenda della legge Cirami, come unŽulteriore lacerazione non solo tra maggioranza e opposizione ma anche con lŽAnm.                          Guido Ruotolo

 

 

26) XXVI CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE  NAZIONALE MAGISTRATI"TEMPI E QUALITA' DELLA GIUSTIZIA"Documento conclusivo...... E' ricorrente la riproposizione, sotto diverse spoglie, di misure che finiscono per determinare una separazione di fatto delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.Da sempre l'ANM ritiene che l'unità di carriera tra p.m. e giudici sia finalizzata al corretto esercizio della giurisdizione, garantendo al contempo l'indipendenza del p.m., l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e una comune cultura della giurisdizione, fonte di arricchimento professionale, indispensabile per assicurare le garanzie di tutti i cittadini. Conforto per tale posizione, affermata altresì dalla Raccomandazione n.19 del 2000 del Consiglio d'Europa, viene dall'autorevole testimonianza anche in questa assise dei magistrati stranieri.       L'esigenza di assicurare la terzietà del giudice va perseguita riaffermando l'unità di una cultura della giurisdizione comune atutte le funzioni e con la previsione di percorsi professionali specifici e di limitate incompatibilità territoriali su base circondariale nel passaggio da giudicante (penale) a requirente e viceversa. Occorre anche esaminare la possibilità e l'opportunità, tenendo fermo il principio dell'unità dell'ordine giudiziario, di introdurre una temporaneità tendenzialmente generalizzata di tutte le funzioni giudiziarie, con opportuna flessibilità per evitare riflessi indesiderati sulla funzionalità del sistema, anche nel rispetto della specializzazione......